Repository: mysticmind/reversemarkdown-net Branch: master Commit: cc103aaf8efc Files: 246 Total size: 20.9 MB Directory structure: gitextract_l7_nm_6w/ ├── .github/ │ ├── FUNDING.yml │ ├── dependabot.yml │ └── workflows/ │ ├── ci.yaml │ ├── nuget-publish.yaml │ └── on-push-do-docs.yml ├── .gitignore ├── LICENSE ├── README.md ├── dotnet ├── mdsnippets.json └── src/ ├── .editorconfig ├── ReverseMarkdown/ │ ├── Cleaner.cs │ ├── Config.cs │ ├── Converter.cs │ ├── ConverterContext.cs │ ├── Converters/ │ │ ├── A.cs │ │ ├── AliasConverter.cs │ │ ├── AliasTagConverter.cs │ │ ├── Aside.cs │ │ ├── Blockquote.cs │ │ ├── Br.cs │ │ ├── ByPass.cs │ │ ├── Code.cs │ │ ├── ConverterBase.cs │ │ ├── Dd.cs │ │ ├── Div.cs │ │ ├── Dl.cs │ │ ├── Drop.cs │ │ ├── Dt.cs │ │ ├── Em.cs │ │ ├── H.cs │ │ ├── Hr.cs │ │ ├── IConverter.cs │ │ ├── Ignore.cs │ │ ├── Img.cs │ │ ├── Li.cs │ │ ├── Ol.cs │ │ ├── P.cs │ │ ├── PassThrough.cs │ │ ├── Pre.cs │ │ ├── S.cs │ │ ├── Strong.cs │ │ ├── Sup.cs │ │ ├── Table.cs │ │ ├── Td.cs │ │ ├── Text.cs │ │ ├── Tr.cs │ │ └── UnknownTagReplacer.cs │ ├── Helpers/ │ │ ├── LineSplitEnumerator.cs │ │ ├── StringExtensions.cs │ │ ├── StringReplaceValues.cs │ │ └── StringUtils.cs │ ├── ImageUtils.cs │ ├── ReverseMarkdown.csproj │ ├── UnknownTagException.cs │ └── UnsupportedTagExtension.cs ├── ReverseMarkdown.Benchmark/ │ ├── Benchmark.md │ ├── CompareBenchmark.cs │ ├── FileHelper.cs │ ├── Files/ │ │ ├── 1000-paragraphs.html │ │ ├── 10k-paragraphs.html │ │ └── huge.html │ ├── Program.cs │ └── ReverseMarkdown.Benchmark.csproj ├── ReverseMarkdown.Test/ │ ├── ChildConverterTests.cs │ ├── Children/ │ │ └── IgnoreAWhenHasClass.cs │ ├── CommonMarkSpecTests.cs │ ├── ConverterTests.Bug255_table_newline_char_issue.verified.md │ ├── ConverterTests.Bug294_Table_bug_with_row_superfluous_newlines.verified.md │ ├── ConverterTests.Bug391_AnchorTagUnnecessarilyIndented.verified.md │ ├── ConverterTests.Bug393_RegressionWithVaryingNewLines.verified.md │ ├── ConverterTests.Bug400_MissingSpanSpaceWithItalics.verified.md │ ├── ConverterTests.Bug403_unexpectedBehaviourWhenTableBodyRowsWithTHCells.verified.md │ ├── ConverterTests.Check_Converter_With_Unknown_Tag_ByPass_Option.verified.md │ ├── ConverterTests.Check_Converter_With_Unknown_Tag_Drop_Option.verified.md │ ├── ConverterTests.Check_Converter_With_Unknown_Tag_PassThrough_Option.verified.md │ ├── ConverterTests.Check_Converter_With_Unknown_Tag_Raise_Option.verified.txt │ ├── ConverterTests.EscapeMarkdownCharsInTextProperly.verified.md │ ├── ConverterTests.Li_With_No_Parent.verified.md │ ├── ConverterTests.SlackFlavored_Bold.verified.md │ ├── ConverterTests.SlackFlavored_Bullets.verified.md │ ├── ConverterTests.SlackFlavored_Italic.verified.md │ ├── ConverterTests.SlackFlavored_Strikethrough.verified.md │ ├── ConverterTests.TestConversionOfMultiParagraphWithHeaders.verified.md │ ├── ConverterTests.WhenAnchorTagContainsImgTag_LinkTextShouldNotBeEscaped.verified.md │ ├── 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ConverterTests.WhenThereIsImgTagWithoutTitle_ThenConvertToMarkdownImageWithoutTitle.verified.md │ ├── ConverterTests.WhenThereIsImgTag_SchemeIsWhitelisted_ThenConvertToMarkdown.verified.md │ ├── ConverterTests.WhenThereIsImgTag_SchemeNotWhitelisted_ThenEmptyOutput.verified.md │ ├── ConverterTests.WhenThereIsImgTag_ThenConvertToMarkdownImage.verified.md │ ├── ConverterTests.WhenThereIsInputListWithGithubFlavoredDisabled_ThenConvertToTypicalMarkdownList.verified.md │ ├── ConverterTests.WhenThereIsInputListWithGithubFlavoredEnabled_ThenConvertToMarkdownCheckList.verified.md │ ├── ConverterTests.WhenThereIsOrderedListWithNestedUnorderedList_ThenConvertToMarkdownListWithNestedList.verified.md │ ├── ConverterTests.WhenThereIsOrderedList_ThenConvertToMarkdownList.verified.md │ ├── ConverterTests.WhenThereIsParagraphTag_ThenConvertToMarkdownDoubleLineBreakBeforeAndAfter.verified.md │ ├── ConverterTests.WhenThereIsPreTag_ThenConvertToMarkdownPre.verified.md │ ├── 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ConverterTests.When_PRE_With_Confluence_Lang_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md │ ├── ConverterTests.When_PRE_With_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md │ ├── ConverterTests.When_PRE_With_Github_Site_DIV_Parent_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md │ ├── ConverterTests.When_PRE_With_HighlightJs_Lang_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md │ ├── ConverterTests.When_PRE_With_Lang_Highlight_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md │ ├── ConverterTests.When_PRE_With_Parent_DIV_And_Non_GitHubFlavored_Config_FirstLine_CodeBlock_SpaceIndent_Should_Be_Retained.verified.md │ ├── ConverterTests.When_PRE_Without_Lang_Marker_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_With_DefaultCodeBlockLanguage_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md │ ├── ConverterTests.When_PreTag_Contains_IndentedFirstLine_Should_PreserveIndentation.verified.md │ ├── ConverterTests.When_PreTag_Contains_IndentedFirstLine_Should_PreserveIndentation_GFM.verified.md │ ├── ConverterTests.When_PreTag_Within_List_Should_Be_Indented.verified.md │ ├── ConverterTests.When_PreTag_Within_List_Should_Be_Indented_With_GitHub_FlavouredMarkdown.verified.md │ ├── ConverterTests.When_SingleChild_BlockTag_With_Parent_DIV_Ignore_Processing_DIV.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Spaces_In_Inline_Tags_Should_Be_Retained.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Span_with_newline_Should_Convert_Properly.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Strikethrough_And_Nested_Strikethrough.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Sup_And_Nested_Sup.verified.md │ ├── ConverterTests.When_SuppressNewlineFlag_PrefixDiv_Should_Be_Empty.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Table_Within_List_Should_Be_Indented.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Tag_In_PassThoughTags_List_Then_Use_PassThroughConverter.verified.md │ ├── ConverterTests.When_TextContainsAngleBrackets_HexEscapeAngleBrackets.verified.md │ ├── ConverterTests.When_TextContainsBacktickInlineCode_DecodeAngleEntities.verified.md │ ├── ConverterTests.When_TextIsHtmlEncoded_DecodeText.verified.md │ ├── ConverterTests.When_TextWithinParagraphContainsNewlineChars_ConvertNewlineCharsToSpace.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Text_Contains_NewLineChars_Should_Not_Convert_To_BR.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Text_Contains_NewLineChars_Should_Not_Convert_To_BR_GitHub_Flavoured.verified.md │ ├── ConverterTests.When_UnclosedParagraphsWithSpansAndTextNodes_ThenConvertCorrectly.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Underline_Tag_With_AliasConverter_Register_ThenConvertToItalics.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Underline_Tag_With_TagAlias_ThenConvertToItalics.verified.md │ ├── ConverterTests.When_Underline_Tag_With_UnknownTagsReplacer_ThenConvertToItalics.verified.md │ ├── ConverterTests.When_UnorderedListIsInTable_LeaveListAsHtml.verified.md │ ├── ConverterTests.cs │ ├── ReverseMarkdown.Test.csproj │ ├── Snippets.Usage.verified.txt │ ├── Snippets.cs │ └── TestData/ │ ├── README.md │ ├── cases.json │ └── commonmark.json └── ReverseMarkdown.sln ================================================ FILE CONTENTS ================================================ ================================================ FILE: .github/FUNDING.yml ================================================ # These are supported funding model platforms github: mysticmind # ko_fi: 'babuannamalai' # custom: ['https://www.buymeacoffee.com/babuannamalai'] ================================================ FILE: .github/dependabot.yml ================================================ version: 2 updates: - package-ecosystem: "nuget" directory: "/" schedule: interval: "daily" ================================================ FILE: .github/workflows/ci.yaml ================================================ name: Build on: push: branches: - master pull_request: branches: - master env: DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT: 1 DOTNET_SKIP_FIRST_TIME_EXPERIENCE: 1 jobs: job: strategy: matrix: include: - os: ubuntu-latest artifact-name: Linux #- os: macos-11 # artifact-name: Darwin #- os: windows-2022 # artifact-name: Win64 runs-on: ${{ matrix.os }} continue-on-error: true steps: - name: checkout repo uses: actions/checkout@v4 - name: Install .NET 9.0.x uses: actions/setup-dotnet@v4 with: dotnet-version: 9.0.x - name: Display dotnet info run: dotnet --list-sdks - name: Run tests run: dotnet test src/ReverseMarkdown.Test/ReverseMarkdown.Test.csproj --framework net9.0 ================================================ FILE: .github/workflows/nuget-publish.yaml ================================================ name: NuGet Manual Publish on: [workflow_dispatch] env: config: Release DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT: 1 DOTNET_SKIP_FIRST_TIME_EXPERIENCE: 1 jobs: publish_job: runs-on: ubuntu-latest steps: - name: Checkout code uses: actions/checkout@v4 - name: Install .NET 9.0.x uses: actions/setup-dotnet@v4 with: dotnet-version: 9.0.x - name: Run Pack run: dotnet pack src/ReverseMarkdown/ReverseMarkdown.csproj -c Release shell: bash - name: Publish to NuGet run: | find . -name '*.nupkg' -exec dotnet nuget push "{}" -s https://api.nuget.org/v3/index.json -k ${{ secrets.NUGET_API_KEY }} --skip-duplicate \; # find . -name '*.snupkg' -exec dotnet nuget push "{}" -s https://api.nuget.org/v3/index.json -k ${{ secrets.NUGET_API_KEY }} \; shell: bash ================================================ FILE: .github/workflows/on-push-do-docs.yml ================================================ name: on-push-do-docs on: push: jobs: docs: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v2 - name: Run MarkdownSnippets run: | dotnet tool install --global MarkdownSnippets.Tool --version 27.0.2 mdsnippets ${GITHUB_WORKSPACE} shell: bash - name: Push changes run: | git config --local user.email "action@github.com" git config --local user.name "GitHub Action" git commit -m "Docs changes [skip ci]" -a || echo "nothing to commit" remote="https://${GITHUB_ACTOR}:${{secrets.GITHUB_TOKEN}}@github.com/${GITHUB_REPOSITORY}.git" branch="${GITHUB_REF:11}" git push "${remote}" ${branch} || echo "nothing to push" shell: bash ================================================ FILE: .gitignore ================================================ .vs obj bin bin/* deploy deploy/* _ReSharper.* *.user *.suo *.cache *.Cache Thumbs.db **/packages .idea *.received.* .DS_Store ================================================ FILE: LICENSE ================================================ The MIT License (MIT) Copyright (c) 2015 Babu Annamalai Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. ================================================ FILE: README.md ================================================ # Meet ReverseMarkdown [![Build status](https://github.com/mysticmind/reversemarkdown-net/actions/workflows/ci.yaml/badge.svg)](https://github.com/mysticmind/reversemarkdown-net/actions/workflows/ci.yaml) [![NuGet Version](https://badgen.net/nuget/v/reversemarkdown)](https://www.nuget.org/packages/ReverseMarkdown/) ReverseMarkdown is a Html to Markdown converter library in C#. Conversion is very reliable since the HtmlAgilityPack (HAP) library is used for traversing the HTML DOM. If you have used and benefitted from this library. Please feel free to sponsor me!
GitHub Sponsor ## Features **Core conversion** - Supports common HTML tags like h1-h6, p, em, strong, i, b, blockquote, code, img, a, hr, li, ol, ul, table, tr, th, td, br, pre, del, strike, sup, dl, dt, dd, div, and span - Supports nested lists - Improved performance with optimized text writer approach and O(1) ancestor lookups **Markdown flavors** - GitHub Flavoured Markdown conversion for br, pre, tasklists, and table. Use `var config = new ReverseMarkdown.Config(githubFlavoured:true);`. By default the table will always be converted to Github flavored markdown immaterial of this flag - Slack Flavoured Markdown conversion. Use `var config = new ReverseMarkdown.Config { SlackFlavored = true };` - Telegram MarkdownV2 conversion. Use `var config = new ReverseMarkdown.Config { TelegramMarkdownV2 = true };` - CommonMark-focused output with opt-in flags to preserve compatibility. Use `var config = new ReverseMarkdown.Config { CommonMark = true };` This mode may emit inline HTML for tricky emphasis/link cases unless you disable `CommonMarkUseHtmlInlineTags`. **Tables** - Support for nested tables (converted as HTML inside markdown) - Support for table captions (rendered as paragraph above table) - Configurable table header handling **Links and images** - Smart link handling and URI scheme whitelisting for links and images - Base64-encoded image handling with options to include as-is, skip, or save to disk **Extensibility and safety** - Tag aliasing and unknown tag replacement options for custom conversion behavior - Pass-through, bypass, drop, or raise strategies for unknown tags - Pre-tidy handling for malformed unclosed script/style tags **Formatting controls** - Configurable list bullets and default code block language - Comment removal and optional whitespace cleanup ## Usage Install the package from NuGet using `Install-Package ReverseMarkdown` or clone the repository and build it yourself. ```cs var converter = new ReverseMarkdown.Converter(); string html = "This a sample paragraph from my site"; string result = converter.Convert(html); ``` snippet source | anchor Will result in: ```txt This a sample **paragraph** from [my site](http://test.com) ``` snippet source | anchor The conversion can also be customized: ```cs var config = new ReverseMarkdown.Config { // Include the unknown tag completely in the result (default as well) UnknownTags = Config.UnknownTagsOption.PassThrough, // generate GitHub flavoured markdown, supported for BR, PRE and table tags GithubFlavored = true, // will ignore all comments RemoveComments = true, // remove markdown output for links where appropriate SmartHrefHandling = true }; var converter = new ReverseMarkdown.Converter(config); ``` snippet source | anchor To treat `
` (and `
`) content as normal HTML instead of code blocks:

```cs
var config = new ReverseMarkdown.Config
{
    ConvertPreContentAsHtml = true
};

var converter = new ReverseMarkdown.Converter(config);
```

If you need to preserve markdown-like text as literal content (for example `# Heading` or `- Item`), either enable `EscapeMarkdownLineStarts` or use `CommonMark`:

```cs
var config = new ReverseMarkdown.Config
{
    EscapeMarkdownLineStarts = true,
    // or CommonMark = true
};

var converter = new ReverseMarkdown.Converter(config);
```

### Telegram MarkdownV2 mode

When `TelegramMarkdownV2` is enabled, ReverseMarkdown applies Telegram-compatible formatting and escaping rules:

```cs
var converter = new ReverseMarkdown.Converter(new ReverseMarkdown.Config
{
    TelegramMarkdownV2 = true
});

var html = "This is bold, italic, strikethrough and a_b[c]";
var result = converter.Convert(html);
// This is *bold*, _italic_, ~strikethrough~ and [a\_b\[c\]](https://example.com/path_(one\)?q=1\)2)
```

Notes:

- Text and link labels escape Telegram-reserved characters.
- Ordered and unordered list markers are escaped (`1\.` and `\-`).
- `` falls back to a link label (for example `[Image: alt](url)`).
- `` falls back to a preformatted code block representation.
- `` falls back to caret notation (for example `x^2`).

## Configuration options

* `DefaultCodeBlockLanguage` - Option to set the default code block language for Github style markdown if class based language markers are not available
* `GithubFlavored` - Github style markdown for br, pre and table. Default is false
* `SlackFlavored` - Slack style markdown formatting. When enabled, uses `*` for bold, `_` for italic, `~` for strikethrough, and `•` for list bullets. Default is false
* `TelegramMarkdownV2` - Telegram MarkdownV2 formatting and escaping rules. When enabled, output escapes Telegram-reserved characters and uses Telegram-compatible emphasis and link syntax. For unsupported Telegram constructs, ReverseMarkdown falls back to readable text (`` to link label, `
` to preformatted block, `` to caret notation). * `CommonMark` - Enable CommonMark-focused output rules. Default is false * `CommonMarkUseHtmlInlineTags` - When CommonMark is enabled, emit HTML for inline tags (`em`, `strong`, `a`, `img`) to avoid delimiter edge cases. Default is true * `CommonMarkIntrawordEmphasisSpacing` - When CommonMark is enabled, insert spaces to avoid intraword emphasis. Default is false * Note: CommonMark is best used on its own. Combining `CommonMark` with `GithubFlavored` can produce mixed output; keep them separate unless you explicitly want that behavior. * `EscapeMarkdownLineStarts` - Escape markdown line starts (headings, lists, block markers) in plain text output. Default is false * Note: If you need to preserve markdown-like text as literal content, enable `EscapeMarkdownLineStarts` or use `CommonMark`. * `OutputLineEnding` - Output line endings used in generated markdown. Default is `Environment.NewLine` * `CleanupUnnecessarySpaces` - Cleanup unnecessary spaces in the output. Default is true * `SuppressDivNewlines` - Removes prefixed newlines from `div` tags. Default is false * `ConvertPreContentAsHtml` - Treat `
` (and `
`) content as normal HTML instead of a code block. Default is false
* `ListBulletChar` - Allows you to change the bullet character. Default value is `-`. Some systems expect the bullet character to be `*` rather than `-`, this config allows you to change it. Note: This option is ignored when `SlackFlavored` is enabled
* `RemoveComments` - Remove comment tags with text. Default is false
* `SmartHrefHandling` - How to handle `` tag href attribute
  * `false` - Outputs `[{name}]({href}{title})` even if the name and href is identical. This is the default option.
  * `true` - If the name and href equals, outputs just the `name`. Note that if the Uri is not well formed as per [`Uri.IsWellFormedUriString`](https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.uri.iswellformeduristring) (i.e string is not correctly escaped like `http://example.com/path/file name.docx`) then markdown syntax will be used anyway.

    If `href` contains `http/https` protocol, and `name` doesn't but otherwise are the same, output `href` only

    If `tel:` or `mailto:` scheme, but afterwards identical with name, output `name` only.
* `UnknownTags` - handle unknown tags.
  * `UnknownTagsOption.PassThrough` - Include the unknown tag completely into the result. That is, the tag along with the text will be left in output. This is the default
  * `UnknownTagsOption.Drop` - Drop the unknown tag and its content
  * `UnknownTagsOption.Bypass` - Ignore the unknown tag but try to convert its content
  * `UnknownTagsOption.Raise` - Raise an error to let you know
* `UnknownTagsReplacer` - Optional replacements for unknown tags. Key is tag name and value is the markdown wrapper used as prefix/suffix around converted content (example: `{ ["u"] = "*" }`).
* `TagAliases` - Optional alias map to treat a tag as another tag during conversion (example: `{ ["u"] = "em" }`).
* `PassThroughTags` - Pass a list of tags to pass through as-is without any processing.
* `WhitelistUriSchemes` - Specify which schemes (without trailing colon) are to be allowed for `` and `` tags. Others will be bypassed (output text or nothing). By default allows everything.

  If `string.Empty` provided and when `href` or `src` schema couldn't be determined - whitelists

  Schema is determined by `Uri` class, with exception when url begins with `/` (file schema) and `//` (http schema)
* `TableWithoutHeaderRowHandling` - handle table without header rows
  * `TableWithoutHeaderRowHandlingOption.Default` - First row will be used as header row (default)
  * `TableWithoutHeaderRowHandlingOption.EmptyRow` - An empty row will be added as the header row
* `TableHeaderColumnSpanHandling` - Set this flag to handle or process table header column with column spans. Default is true
* `Base64Images` - Control how base64-encoded images (inline data URIs) are handled during conversion
  * `Base64ImageHandling.Include` - Include base64-encoded images in the markdown output as-is (default behavior)
  * `Base64ImageHandling.Skip` - Skip/ignore base64-encoded images entirely
  * `Base64ImageHandling.SaveToFile` - Save base64-encoded images to disk and reference the saved file path in markdown. Requires `Base64ImageSaveDirectory` to be set
* `Base64ImageSaveDirectory` - When `Base64Images` is set to `SaveToFile`, specifies the directory path where images should be saved
* `Base64ImageFileNameGenerator` - When `Base64Images` is set to `SaveToFile`, this function generates a filename for each saved image. The function receives the image index (int) and MIME type (string), and should return a filename without extension. If not specified, images will be named as `image_0`, `image_1`, etc.

### Custom converter alias

You can also register a tag to reuse another tag's converter directly:

```cs
var converter = new ReverseMarkdown.Converter();
converter.Register("u", new ReverseMarkdown.Converters.AliasConverter(converter, "em"));
```

### Base64 Image Handling Examples

ReverseMarkdown provides flexible options for handling base64-encoded images (inline data URIs) during HTML to Markdown conversion.

**Include Base64 Images (Default)**

By default, base64-encoded images are included in the markdown output as-is:



```cs
var converter = new ReverseMarkdown.Converter();
string html = "\"Sample";
string result = converter.Convert(html);
// Output: ![Sample Image](data:image/png;base64,iVBORw0KGg...)
```
snippet source | anchor


**Skip Base64 Images**

To ignore base64-encoded images entirely:



```cs
var config = new ReverseMarkdown.Config
{
    Base64Images = Config.Base64ImageHandling.Skip
};
var converter = new ReverseMarkdown.Converter(config);
string html = "\"Sample";
string result = converter.Convert(html);
// Output: (empty - image is skipped)
```
snippet source | anchor


**Save Base64 Images to Disk**

To extract and save base64-encoded images to disk:



```cs
var config = new ReverseMarkdown.Config
{
    Base64Images = Config.Base64ImageHandling.SaveToFile,
    Base64ImageSaveDirectory = "/path/to/images"
};
var converter = new ReverseMarkdown.Converter(config);
string html = "\"Sample";
string result = converter.Convert(html);
// Output: ![Sample Image](/path/to/images/image_0.png)
// Image file saved to: /path/to/images/image_0.png
```
snippet source | anchor


**Custom Filename Generator**

You can provide a custom filename generator for saved images:



```cs
var config = new ReverseMarkdown.Config
{
    Base64Images = Config.Base64ImageHandling.SaveToFile,
    Base64ImageSaveDirectory = "/path/to/images",
    Base64ImageFileNameGenerator = (index, mimeType) => 
    {
        var timestamp = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss");
        return $"converted_{timestamp}_{index}";
    }
};
var converter = new ReverseMarkdown.Converter(config);
// Images will be saved as: converted_20260108_143022_0.png, converted_20260108_143022_1.jpg, etc.
```
snippet source | anchor


**Supported Image Formats:**
- PNG (`image/png`)
- JPEG (`image/jpeg`, `image/jpg`)
- GIF (`image/gif`)
- BMP (`image/bmp`)
- TIFF (`image/tiff`)
- WebP (`image/webp`)
- SVG (`image/svg+xml`)

## Breaking Changes

### v5.0.0

**Configuration Changes:**
* `WhitelistUriSchemes` - Changed from `string[]` to `HashSet` (read-only property). Use `.Add()` method to add schemes instead of array assignment
* `PassThroughTags` - Changed from `string[]` to `HashSet`

**API Changes:**
* `IConverter` interface signature changed from `string Convert(HtmlNode node)` to `void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node)`. If you have custom converters, you'll need to update them to write to the TextWriter instead of returning a string

**Target Framework Changes:**

* Removed support for legacy and end-of-life .NET versions. Only actively supported .NET versions are now targeted i.e. .NET 8, .NET 9 and .NET 10.

### v2.0.0

* `UnknownTags` config has been changed to an enumeration

## Acknowledgements

This library's initial implementation ideas from the Ruby based Html to Markdown converter [xijo/reverse_markdown](https://github.com/xijo/reverse_markdown).

## Copyright

Copyright © Babu Annamalai

## License

ReverseMarkdown is licensed under [MIT](http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php "Read more about the MIT license form"). Refer to [License file](https://github.com/mysticmind/reversemarkdown-net/blob/master/LICENSE) for more information.


================================================
FILE: dotnet
================================================


================================================
FILE: mdsnippets.json
================================================
{
  "Convention": "InPlaceOverwrite",
  "ExcludeMarkdownDirectories": [ "ReverseMarkdown.Test" ]
}

================================================
FILE: src/.editorconfig
================================================
root = true

[*.cs]
indent_style = space
indent_size = 4


================================================
FILE: src/ReverseMarkdown/Cleaner.cs
================================================
using System;
using System.Text.RegularExpressions;
using ReverseMarkdown.Helpers;


namespace ReverseMarkdown;

public static partial class Cleaner {
    [GeneratedRegex(@"\*(\s\*)+")]
    private static partial Regex SlackBoldCleaner();

    [GeneratedRegex(@"_(\s_)+")]
    private static partial Regex SlackItalicCleaner();

    [GeneratedRegex(@"[\u0020\u00A0]")]
    private static partial Regex NonBreakingSpaces();

    private static readonly StringReplaceValues TagBorders = new() {
        ["\n\t"] = string.Empty,
        ["\r\n\t"] = string.Empty,
    };

    private static string CleanTagBorders(string content)
    {
        // content from some htl editors such as CKEditor emits newline and tab between tags, clean that up
        return content.Replace(TagBorders);
    }

    private static string NormalizeSpaceChars(string content)
    {
        // replace unicode and non-breaking spaces to normal space
        content = NonBreakingSpaces().Replace(content, " ");
        return content;
    }

    public static string PreTidy(string content, bool removeComments)
    {
        content = NormalizeSpaceChars(content);
        content = FixUnclosedTag(content, "script");
        content = FixUnclosedTag(content, "style");
        content = CleanTagBorders(content);

        return content;
    }

    private static string FixUnclosedTag(string content, string tagName)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(content)) {
            return content;
        }

        var openRegex = new Regex($@"<\s*{Regex.Escape(tagName)}\b[^>]*>", RegexOptions.IgnoreCase);
        var closeRegex = new Regex($@"", RegexOptions.IgnoreCase);

        return openRegex.Replace(content, match =>
        {
            var remaining = content.Substring(match.Index);
            return closeRegex.IsMatch(remaining) ? match.Value : string.Empty;
        });
    }

    public static string SlackTidy(string content)
    {
        // Slack's escaping rules depend on whether the key characters appear in
        // next to word characters or not.
        content = SlackBoldCleaner().Replace(content, "*");
        content = SlackItalicCleaner().Replace(content, "_");

        return content;
    }
}


================================================
FILE: src/ReverseMarkdown/Config.cs
================================================
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ReverseMarkdown
{
    public class Config
    {
        public UnknownTagsOption UnknownTags { get; set; } = UnknownTagsOption.PassThrough;

        public bool GithubFlavored { get; set; } = false;

        public bool SlackFlavored { get; set; } = false;

        /// 
        /// Telegram MarkdownV2 conversion.
        /// 
        public bool TelegramMarkdownV2 { get; set; } = false;

        /// 
        /// Enable CommonMark compatible emphasis handling (avoid intraword emphasis by inserting spaces).
        /// 
        public bool CommonMark { get; set; } = false;

        /// 
        /// When CommonMark is enabled, insert spaces to avoid intraword emphasis.
        /// 
        public bool CommonMarkIntrawordEmphasisSpacing { get; set; } = false;

        /// 
        /// When CommonMark is enabled, emit HTML for inline tags (em/strong/a/img) to avoid delimiter edge cases.
        /// 
        public bool CommonMarkUseHtmlInlineTags { get; set; } = true;

        /// 
        /// Escape markdown line starts (headings, lists, block markers) in plain text output.
        /// 
        public bool EscapeMarkdownLineStarts { get; set; } = false;

        /// 
        /// Output line endings to use for the generated markdown.
        /// Defaults to .
        /// 
        public string OutputLineEnding { get; set; } = Environment.NewLine;

        public bool SuppressDivNewlines { get; set; } = false;

        public bool RemoveComments { get; set; } = false;

        /// 
        /// When enabled, treat <pre> (and <pre><code>) content as normal HTML
        /// instead of converting it to a code block.
        /// 
        public bool ConvertPreContentAsHtml { get; set; } = false;

        /// 
        /// Specify which schemes (without trailing colon) are to be allowed for <a> and <img> tags. Others will be bypassed. By default, allows everything.
        /// If  provided and when href schema couldn't be determined - whitelists
        /// 
        public HashSet WhitelistUriSchemes { get; } = new (StringComparer.OrdinalIgnoreCase);

        /// 
        /// How to handle <a> tag href attribute
        /// false - Outputs [{name}]({href}{title}) even if name and href is identical. This is the default option.
        /// true - If name and href equals, outputs just the `name`. Note that if Uri is not well formed as per  (i.e. string is not correctly escaped like `http://example.com/path/file name.docx`) then markdown syntax will be used anyway.
        /// If href contains http/https protocol, and name doesn't but otherwise are the same, output href only
        /// If tel: or mailto: scheme, but afterward identical with name, output name only.
        /// 
        public bool SmartHrefHandling { get; set; } = false;

        public TableWithoutHeaderRowHandlingOption TableWithoutHeaderRowHandling { get; set; } =
            TableWithoutHeaderRowHandlingOption.Default;

        private char _listBulletChar = '-';

        /// 
        /// Option to set a different bullet character for un-ordered lists
        /// 
        /// 
        /// This option is ignored when  is enabled.
        /// 
        public char ListBulletChar
        {
            get => SlackFlavored ? '•' : _listBulletChar;
            set => _listBulletChar = value;
        }

        /// 
        /// Option to set a default GFM code block language if class based language markers are not available
        /// 
        public string? DefaultCodeBlockLanguage { get; set; }

        /// 
        /// Option to pass a list of tags to pass through as is without any processing
        /// 
        public HashSet PassThroughTags { get; set; } = [];

        /// 
        /// Optional replacements for unknown tags. The key is the tag name and the value is the
        /// markdown wrapper to use as both prefix and suffix around converted content.
        /// 
        public Dictionary UnknownTagsReplacer { get; } = new (StringComparer.OrdinalIgnoreCase);

        /// 
        /// Optional alias map to treat a tag as another tag during conversion.
        /// 
        public Dictionary TagAliases { get; } = new (StringComparer.OrdinalIgnoreCase);

        public enum UnknownTagsOption
        {
            /// 
            /// Include the unknown tag completely into the result. That is, the tag along with the text will be left in output.
            /// 
            PassThrough,

            /// 
            ///  Drop the unknown tag and its content
            /// 
            Drop,

            /// 
            /// Ignore the unknown tag but try to convert its content
            /// 
            Bypass,

            /// 
            /// Raise an error to let you know
            /// 
            Raise
        }

        public enum TableWithoutHeaderRowHandlingOption
        {
            /// 
            /// By default, first row will be used as header row
            /// 
            Default,

            /// 
            /// An empty row will be added as the header row
            /// 
            EmptyRow
        }

        public enum Base64ImageHandling
        {
            /// 
            /// Include base64-encoded images in the markdown output (default behavior)
            /// 
            Include,

            /// 
            /// Skip/ignore base64-encoded images entirely
            /// 
            Skip,

            /// 
            /// Save base64-encoded images to disk and reference the saved file path in markdown
            /// Requires Base64ImageSaveDirectory to be set
            /// 
            SaveToFile
        }

        /// 
        /// Set this flag to handle table header column with column spans
        /// 
        public bool TableHeaderColumnSpanHandling { get; set; } = true;

        public bool CleanupUnnecessarySpaces { get; set; } = true;

        /// 
        /// Option to control how base64-encoded images are handled during conversion
        /// 
        public Base64ImageHandling Base64Images { get; set; } = Base64ImageHandling.Include;

        /// 
        /// When Base64Images is set to SaveToFile, this specifies the directory path where images should be saved
        /// 
        public string? Base64ImageSaveDirectory { get; set; }

        /// 
        /// When Base64Images is set to SaveToFile, this function generates a filename for each saved image
        /// The function receives the image index and MIME type, and should return a filename without extension
        /// 
        public Func? Base64ImageFileNameGenerator { get; set; }


        /// 
        /// Determines whether url is allowed: WhitelistUriSchemes contains no elements or contains passed url.
        /// 
        /// Scheme name without trailing colon
        internal bool IsSchemeWhitelisted(string scheme)
        {
            if (scheme == null) throw new ArgumentNullException(nameof(scheme));
            var isSchemeAllowed = WhitelistUriSchemes.Count == 0 ||
                                  WhitelistUriSchemes.Contains(scheme);
            return isSchemeAllowed;
        }
    }
}


================================================
FILE: src/ReverseMarkdown/Converter.cs
================================================
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using HtmlAgilityPack;
using ReverseMarkdown.Converters;
using ReverseMarkdown.Helpers;


namespace ReverseMarkdown {
    /// 
    /// Converts HTML to Markdown. Thread-safe for concurrent use.
    /// 
    public class Converter {
        protected readonly IDictionary Converters = new Dictionary();
        protected readonly IConverter PassThroughTagsConverter;
        protected readonly IConverter DropTagsConverter;
        protected readonly IConverter ByPassTagsConverter;
        private readonly Dictionary _unknownTagReplacerConverters = new(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
        private readonly Dictionary _tagAliasConverters = new(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);

        private readonly System.Threading.AsyncLocal _context = new();

        public ConverterContext Context => _context.Value ??= new ConverterContext();

        public Converter() : this(new Config())
        {
        }

        public Converter(Config config) : this(config, null)
        {
        }

        public Converter(Config config, params Assembly[]? additionalAssemblies)
        {
            Config = config;

            var assemblies = new List() {
                typeof(IConverter).GetTypeInfo().Assembly
            };

            if (!(additionalAssemblies is null))
                assemblies.AddRange(additionalAssemblies);

            var types = new List();
            // instantiate all converters excluding the unknown tags converters
            foreach (var assembly in assemblies) {
                foreach (var converterType in assembly.GetTypes()
                             .Where(t => t.GetTypeInfo().GetInterfaces().Contains(typeof(IConverter)) &&
                                         !t.GetTypeInfo().IsAbstract
                                         && t != typeof(PassThrough)
                                         && t != typeof(Drop)
                                         && t != typeof(ByPass))) {
                    // Check to see if any existing types are children/equal to
                    // the type to add.
                    if (types.Any(e => converterType.IsAssignableFrom(e)))
                        // If they are, ignore the type.
                        continue;

                    // See if there is a type that is a parent of the
                    // current type.
                    var toRemove = types.FirstOrDefault(e => e.IsAssignableFrom(converterType));
                    // if there is ...
                    if (!(toRemove is null))
                        // ... remove the parent.
                        types.Remove(toRemove);

                    // finally, add the type.
                    types.Add(converterType);
                }
            }

            // For each type to register ...
            foreach (var converterType in types) {
                var ctor = converterType.GetConstructor(new[] { typeof(Converter) });
                if (ctor is null) {
                    continue;
                }

                // ... activate them
                Activator.CreateInstance(converterType, this);
            }

            // register the unknown tags converters
            PassThroughTagsConverter = new PassThrough(this);
            DropTagsConverter = new Drop(this);
            ByPassTagsConverter = new ByPass(this);
        }

        public Config Config { get; protected set; }

        public virtual string Convert(string html)
        {
            using var _ = EnsureContext();

            html = html.ReplaceLineEndings("\n");

            if (Config.CommonMark && LooksLikeCommonMarkHtmlBlock(html)) {
                return ApplyOutputLineEndings(html);
            }

            if (Config.CommonMark) {
                var trimmed = html.TrimStart('\uFEFF', ' ', '\t', '\r', '\n');
                if (trimmed.StartsWith("", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) &&
                    paragraphTrimmed.EndsWith("

", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) { var inner = paragraphTrimmed.Substring(3, paragraphTrimmed.Length - 7); if (inner.TrimStart().StartsWith("(StringComparer.OrdinalIgnoreCase) { tagName }; while (true) { if (string.Equals(targetTag, tagName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) { return null; } if (!visited.Add(targetTag)) { return null; } if (!Config.TagAliases.TryGetValue(targetTag, out var nextTag) || string.IsNullOrWhiteSpace(nextTag)) { return targetTag; } targetTag = nextTag; } } private IConverter GetDefaultConverter(string tagName) { return Config.UnknownTags switch { Config.UnknownTagsOption.PassThrough => PassThroughTagsConverter, Config.UnknownTagsOption.Drop => DropTagsConverter, Config.UnknownTagsOption.Bypass => ByPassTagsConverter, _ => throw new UnknownTagException(tagName) }; } private IDisposable EnsureContext() { if (_context.Value is not null) { return NoopDisposable.Instance; } _context.Value = new ConverterContext(); return new ContextScope(_context); } private sealed class ContextScope : IDisposable { private readonly System.Threading.AsyncLocal _scope; public ContextScope(System.Threading.AsyncLocal scope) { _scope = scope; } public void Dispose() { _scope.Value = null; } } private sealed class NoopDisposable : IDisposable { public static readonly NoopDisposable Instance = new(); private NoopDisposable() { } public void Dispose() { } } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/ConverterContext.cs ================================================ using System; using System.Collections.Generic; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown; public class ConverterContext { private readonly Dictionary> _ancestors = new(); /// /// Enter a node to track ancestors with time complexity O(1) /// public void Enter(HtmlNode node) { var parent = node.ParentNode; if (parent == null!) return; if (_ancestors.TryGetValue(parent.Name, out var list)) { list.Add(parent); } else { _ancestors[parent.Name] = [parent]; } } /// /// Leave a node to track ancestors with time complexity O(1) /// public void Leave(HtmlNode node) { var parent = node.ParentNode; if (parent == null!) return; if (_ancestors.TryGetValue(parent.Name, out var list)) { list.Remove(parent); } else { throw new InvalidOperationException("Node was not entered"); } } /// /// Ancestors lookup with time complexity O(1) /// public bool AncestorsAny(string nodeName) { return _ancestors.GetValueOrDefault(nodeName)?.Count > 0; } /// /// Ancestors count with time complexity O(1) /// public int AncestorsCount(string nodeName) { return _ancestors.GetValueOrDefault(nodeName)?.Count ?? 0; } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/A.cs ================================================ using System; using System.IO; using System.Linq; using HtmlAgilityPack; using ReverseMarkdown.Helpers; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class A : ConverterBase { public A(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("a", this); } private readonly StringReplaceValues _escapeValues = new() { [" "] = "%20", ["("] = "%28", [")"] = "%29", }; public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { var isCommonMark = Converter.Config.CommonMark; var isTelegram = Converter.Config.TelegramMarkdownV2; var name = TreatChildrenAsString(node); if (!isCommonMark && !isTelegram) { name = name.Trim(); } else if (isCommonMark) { name = name.ReplaceLineEndings(" "); } if (isTelegram) { ConvertTelegramMarkdownV2(writer, node, name); return; } if (isCommonMark && node.FirstChild?.NodeType == HtmlNodeType.Text && (node.InnerText.Contains("\\", StringComparison.Ordinal) || node.InnerText.Contains("<", StringComparison.Ordinal) || node.InnerText.Contains(">", StringComparison.Ordinal))) { WriteRawHtmlAnchor(writer, node, EncodeAnchorText(node.InnerText)); return; } if (isCommonMark && (name.Contains('[') || name.Contains(']') || name.Contains('\n'))) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } var hrefAttribute = node.Attributes["href"]; var hasHrefAttribute = hrefAttribute != null; var href = node.GetAttributeValue("href", string.Empty).Trim(); if (!isCommonMark) { href = href.Replace(_escapeValues); } else { href = href.Replace("\\", "\\\\"); href = href.Replace("*", "\\*").Replace("_", "\\_"); if (href.Contains('\n') || href.Contains('\r')) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } var openCount = href.Count(c => c == '('); var closeCount = href.Count(c => c == ')'); if (closeCount > openCount) { href = href.Replace(")", "\\)"); } if (href.Contains(' ') || href.Contains('(') || href.Contains(')')) { href = $"<{href.Replace("<", "%3C").Replace(">", "%3E")}>"; } } if (isCommonMark && !hasHrefAttribute) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } if (isCommonMark && node.OuterHtml.IndexOf("href=", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) < 0) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } if (isCommonMark && hrefAttribute != null) { if (hrefAttribute.Value.Contains("&", StringComparison.Ordinal) || hrefAttribute.Value.Contains("\\", StringComparison.Ordinal)) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } var outerHtml = node.OuterHtml; if (outerHtml.Contains("href=\"&", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || outerHtml.Contains("href='&", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || outerHtml.Contains("href=\"\\", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || outerHtml.Contains("href='\\", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) { writer.Write(outerHtml); return; } var text = node.InnerText; if (text.Contains("\\", StringComparison.Ordinal) || text.Contains("[", StringComparison.Ordinal) || text.Contains("]", StringComparison.Ordinal) || text.Contains("<", StringComparison.Ordinal) || text.Contains("*", StringComparison.Ordinal) || text.Contains("_", StringComparison.Ordinal)) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } } if (isCommonMark && string.IsNullOrEmpty(name)) { if (!hasHrefAttribute) { writer.Write(node.OuterHtml); } else if (string.IsNullOrEmpty(href)) { writer.Write("[]()"); } else { writer.Write("[]("); writer.Write(href); writer.Write(")"); } return; } if (isCommonMark && hrefAttribute != null && hrefAttribute.Value.Contains("&", StringComparison.Ordinal)) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } if (isCommonMark && href.Contains('`')) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } var scheme = StringUtils.GetScheme(href); var isRemoveLinkWhenSameName = ( Converter.Config.SmartHrefHandling && scheme != string.Empty && Uri.IsWellFormedUriString(href, UriKind.RelativeOrAbsolute) && ( href.Equals(name, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || href.Equals($"tel:{name}", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || href.Equals($"mailto:{name}", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ) ); if ((!Converter.Config.CommonMark && href.StartsWith("#")) //anchor link || !Converter.Config.IsSchemeWhitelisted(scheme) //Not allowed scheme || isRemoveLinkWhenSameName || (string.IsNullOrEmpty(href) && !Converter.Config.CommonMark) //We would otherwise print empty () here... ) { writer.Write(name); return; } var useHrefWithHttpWhenNameHasNoScheme = ( Converter.Config.SmartHrefHandling && ( scheme.Equals("http", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || scheme.Equals("https", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ) && string.Equals(href, $"{scheme}://{name}", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ); var hasSingleChildImgNode = ( node.ChildNodes.Count == 1 && // TODO handle whitespace text nodes? node.ChildNodes.Count(n => n.Name.Contains("img")) == 1 ); // if the anchor tag contains a single child image node don't escape the link text var linkText = hasSingleChildImgNode ? name : StringUtils.EscapeLinkText(name); if (string.IsNullOrEmpty(linkText)) { if (Converter.Config.CommonMark && string.IsNullOrEmpty(href)) { writer.Write("[]()"); } else { writer.Write(href); } return; } if (useHrefWithHttpWhenNameHasNoScheme) { writer.Write(href); } else { writer.Write("["); writer.Write(linkText); writer.Write("]("); writer.Write(href); if (ExtractTitle(node) is { Length: > 0 } title) { writer.Write(" \""); writer.Write(title); writer.Write("\""); } writer.Write(")"); } } private void ConvertTelegramMarkdownV2(TextWriter writer, HtmlNode node, string name) { var href = node.GetAttributeValue("href", string.Empty).Trim(); var hasHrefAttribute = node.Attributes["href"] != null; var escapedName = StringUtils.EscapeTelegramMarkdownV2(name); if (!hasHrefAttribute) { writer.Write(escapedName); return; } var scheme = StringUtils.GetScheme(href); var isRemoveLinkWhenSameName = ( Converter.Config.SmartHrefHandling && scheme != string.Empty && Uri.IsWellFormedUriString(href, UriKind.RelativeOrAbsolute) && ( href.Equals(name, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || href.Equals($"tel:{name}", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || href.Equals($"mailto:{name}", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ) ); if (href.StartsWith("#", StringComparison.Ordinal) || !Converter.Config.IsSchemeWhitelisted(scheme) || isRemoveLinkWhenSameName || string.IsNullOrEmpty(href)) { writer.Write(escapedName); return; } var escapedHref = StringUtils.EscapeTelegramMarkdownV2LinkUrl(href); writer.Write('['); writer.Write(escapedName); writer.Write("]("); writer.Write(escapedHref); writer.Write(')'); } private static void WriteRawHtmlAnchor(TextWriter writer, HtmlNode node, string text) { writer.Write("'); writer.Write(text); writer.Write(""); } private static string EncodeAnchorText(string text) { return text.Replace("\\", "\").Replace("<", "<").Replace(">", ">"); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/AliasConverter.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public sealed class AliasConverter : ConverterBase { private readonly string _targetTag; public AliasConverter(Converter converter, string targetTag) : base(converter) { _targetTag = targetTag; } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { if (string.IsNullOrWhiteSpace(_targetTag)) { writer.Write(TreatChildrenAsString(node)); return; } if (string.Equals(node.Name, _targetTag, System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || Context.AncestorsAny(node.Name)) { writer.Write(TreatChildrenAsString(node)); return; } var target = Converter.Lookup(_targetTag); target.Convert(writer, node); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/AliasTagConverter.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { internal sealed class AliasTagConverter : ConverterBase { private readonly string _sourceTag; private readonly string _targetTag; public AliasTagConverter(Converter converter, string sourceTag, string targetTag) : base(converter) { _sourceTag = sourceTag; _targetTag = targetTag; } internal string TargetTag => _targetTag; public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { if (Context.AncestorsAny(_sourceTag)) { writer.Write(TreatChildrenAsString(node)); return; } var target = Converter.Lookup(_targetTag); target.Convert(writer, node); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Aside.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Aside : ConverterBase { public Aside(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("aside", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { writer.WriteLine(); TreatChildren(writer, node); writer.WriteLine(); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Blockquote.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; using ReverseMarkdown.Helpers; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Blockquote : ConverterBase { public Blockquote(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("blockquote", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { writer.WriteLine(); writer.WriteLine(); var content = TreatChildrenAsString(node); foreach (var line in content.ReadLines()) { writer.Write('>'); writer.Write(' '); writer.WriteLine(line); } writer.WriteLine(); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Br.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Br : ConverterBase { public Br(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("br", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { if (node.ParentNode.Name is "strong" or "b" or "em" or "i") { if (!Converter.Config.CommonMark) { return; } } if (Converter.Config.CommonMark) { writer.WriteLine("\\"); } else if (Converter.Config.TelegramMarkdownV2) { writer.WriteLine(); } else if (Converter.Config.GithubFlavored) { writer.WriteLine(); } else { writer.WriteLine(" "); } } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/ByPass.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class ByPass : ConverterBase { public ByPass(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("#document", this); Converter.Register("html", this); Converter.Register("body", this); Converter.Register("span", this); Converter.Register("thead", this); Converter.Register("tbody", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { TreatChildren(writer, node); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Code.cs ================================================ using System; using System.IO; using HtmlAgilityPack; using ReverseMarkdown.Helpers; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Code : ConverterBase { public Code(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("code", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { if (Converter.Config.TelegramMarkdownV2) { writer.Write('`'); writer.Write(StringUtils.EscapeTelegramMarkdownV2Code(DecodeHtml(node.InnerText))); writer.Write('`'); return; } if (Converter.Config.CommonMark) { var content = node.InnerHtml; var fence = CreateCommonMarkCodeFence(content); writer.Write(fence); var needsBacktickPadding = content.Length > 0 && (content[0] == '`' || content[^1] == '`'); var needsWhitespacePadding = content.Length > 0 && (char.IsWhiteSpace(content[0]) || char.IsWhiteSpace(content[^1])); var needsPadding = needsBacktickPadding || needsWhitespacePadding; if (needsPadding) { writer.Write(' '); } DecodeHtml(writer, content); if (needsPadding) { writer.Write(' '); } writer.Write(fence); return; } // Depending on the content "surrounding" the element, // leading/trailing whitespace is significant. For example, the // following HTML renders as expected in a browser (meaning there is // proper spacing between words): // //

The JavaScript function keyword...

// // However, if we simply trim the contents of the element, // then the Markdown becomes: // // The JavaScript`function`keyword... // // To avoid this scenario, do *not* trim the inner text of the // element. // // For the HTML example above, the Markdown will be: // // The JavaScript` function `keyword... // // While it might seem preferable to try to "fix" this by trimming // the element and insert leading/trailing spaces as // necessary, things become complicated rather quickly depending // on the particular content. For example, what would be the // "correct" conversion of the following HTML? // //

The JavaScript function keyword...

// // The simplest conversion to Markdown: // // The JavaScript**` function `**keyword... // // Some other, arguably "better", alternatives (that would require // substantially more conversion logic): // // The JavaScript** `function` **keyword... // // The JavaScript **`function`** keyword... writer.Write('`'); DecodeHtml(writer, node.InnerText); writer.Write('`'); } private static string CreateCommonMarkCodeFence(string content) { var maxRun = 0; var currentRun = 0; foreach (var c in content) { if (c == '`') { currentRun++; if (currentRun > maxRun) { maxRun = currentRun; } } else { currentRun = 0; } } var fenceLength = Math.Max(1, maxRun + 1); return new string('`', fenceLength); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/ConverterBase.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; using ReverseMarkdown.Helpers; namespace ReverseMarkdown.Converters { public abstract class ConverterBase(Converter converter) : IConverter { protected Converter Converter { get; } = converter; protected ConverterContext Context => Converter.Context; protected void TreatChildren(TextWriter writer, HtmlNode node) { if (node.HasChildNodes) { foreach (var child in node.ChildNodes) { Converter.ConvertNode(writer, child); } } } protected string TreatChildrenAsString(HtmlNode node) { if (node.HasChildNodes) { using var writer = Converter.CreateWriter(node); foreach (var child in node.ChildNodes) { Converter.ConvertNode(writer, child); } return writer.ToString(); } return string.Empty; } protected static string ExtractTitle(HtmlNode node) { return node.GetAttributeValue("title", string.Empty); } protected static string DecodeHtml(string html) { return System.Net.WebUtility.HtmlDecode(html); } protected static void DecodeHtml(TextWriter writer, string html) { System.Net.WebUtility.HtmlDecode(html, writer); } protected string IndentationFor(HtmlNode node, bool zeroIndex = false) { var length = Context.AncestorsCount("ol") + Context.AncestorsCount("ul"); var indentSize = Converter.Config.CommonMark ? 2 : 4; // li not required to have a parent ol/ul if (length == 0) { return string.Empty; } if (zeroIndex) { length -= 1; } return new string(' ', length * indentSize); } public static void TreatEmphasizeContentWhitespaceGuard( TextWriter writer, string content, string emphasis, string nextSiblingSpaceSuffix = "", bool preserveLineEndings = false ) { WriteLeadingSpace(writer, content); writer.Write(emphasis); writer.Write(preserveLineEndings ? content.Trim(' ') : content.Chomp()); writer.Write(emphasis); WriteTrailingSpace(writer, content, nextSiblingSpaceSuffix); return; static void WriteLeadingSpace(TextWriter writer, string content) { foreach (var c in content) { if (c != ' ') break; writer.Write(c); } } static void WriteTrailingSpace(TextWriter writer, string content, string nextSiblingSpaceSuffix) { var start = content.Length - 1; var i = start; for (; i >= 0; i--) { var c = content[i]; if (c != ' ') break; writer.Write(c); } if (i == start) { writer.Write(nextSiblingSpaceSuffix); } } } public abstract void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node); } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Dd.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Dd : ConverterBase { public Dd(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("dd", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { writer.Write(new string(' ', 4)); writer.Write(Converter.Config.ListBulletChar); writer.Write(' '); var content = TreatChildrenAsString(node).Trim(); writer.Write(content); writer.WriteLine(); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Div.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Div : ConverterBase { public Div(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("div", this); Converter.Register("header", this); Converter.Register("main", this); Converter.Register("footer", this); Converter.Register("section", this); Converter.Register("article", this); Converter.Register("nav", this); Converter.Register("figure", this); Converter.Register("figcaption", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { if (Converter.Config.CommonMark) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } while (node.ChildNodes.Count == 1 && node.FirstChild.Name == "div") { node = node.FirstChild; } var content = TreatChildrenAsString(node); content = Converter.Config.CleanupUnnecessarySpaces ? content.Trim() : content; // if there is a block child then ignore adding the newlines for div if ( node.ChildNodes.Count == 1 && node.FirstChild.Name is "pre" or "p" or "ol" or "oi" or "table" ) { writer.Write(content); return; } if ( !Td.FirstNodeWithinCell(node) && !Converter.Config.SuppressDivNewlines ) { writer.WriteLine(); } writer.Write(content); if (!Td.LastNodeWithinCell(node)) { writer.WriteLine(); } } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Dl.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Dl : ConverterBase { public Dl(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("dl", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { writer.WriteLine(); TreatChildren(writer, node); writer.WriteLine(); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Drop.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Drop : ConverterBase { public Drop(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("style", this); Converter.Register("script", this); if (Converter.Config.RemoveComments) { converter.Register("#comment", this); } } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { // Do nothing, effectively dropping the node and its children } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Dt.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Dt : ConverterBase { public Dt(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("dt", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { writer.Write(Converter.Config.ListBulletChar); writer.Write(' '); var content = TreatChildrenAsString(node).Trim(); writer.Write(content); writer.WriteLine(); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Em.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Em : ConverterBase { public Em(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("em", this); Converter.Register("i", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { var isCommonMark = Converter.Config.CommonMark; if (isCommonMark && Converter.Config.CommonMarkUseHtmlInlineTags) { var innerHtml = node.InnerHtml; if (innerHtml.Contains('[') || innerHtml.Contains(']')) { writer.Write('<'); writer.Write(node.Name); foreach (var attribute in node.Attributes) { writer.Write(' '); writer.Write(attribute.Name); writer.Write("=\""); writer.Write(attribute.Value); writer.Write('"'); } writer.Write('>'); writer.Write(innerHtml.Replace("[", "[").Replace("]", "]")); writer.Write("'); } else { writer.Write(node.OuterHtml); } return; } var content = TreatChildrenAsString(node); if (string.IsNullOrWhiteSpace(content) || (!isCommonMark && AlreadyItalic())) { writer.Write(content); return; } var commonMarkPrefix = string.Empty; var commonMarkSuffix = string.Empty; if (isCommonMark && Converter.Config.CommonMarkIntrawordEmphasisSpacing) { var contentFirst = FirstNonWhitespaceChar(content); var contentLast = LastNonWhitespaceChar(content); var contentHasLeadingWhitespace = content.Length > 0 && char.IsWhiteSpace(content[0]); var contentHasTrailingWhitespace = content.Length > 0 && char.IsWhiteSpace(content[content.Length - 1]); if (IsWordChar(contentFirst) && IsWordChar(contentLast)) { var hasPrevWord = !contentHasLeadingWhitespace && IsAdjacentWordChar(node.PreviousSibling, checkEnd: true); var hasNextWord = !contentHasTrailingWhitespace && IsAdjacentWordChar(node.NextSibling, checkEnd: false); if (hasPrevWord && hasNextWord) { commonMarkPrefix = " "; commonMarkSuffix = " "; } } } var spaceSuffix = node.NextSibling?.Name is "i" or "em" ? " " : string.Empty; var emphasis = Converter.Config.SlackFlavored || Converter.Config.TelegramMarkdownV2 ? "_" : isCommonMark && Context.AncestorsAny("i") ? "_" : "*"; var suffix = commonMarkSuffix.Length > 0 || spaceSuffix.Length > 0 ? " " : string.Empty; if (commonMarkPrefix.Length > 0) { writer.Write(commonMarkPrefix); } TreatEmphasizeContentWhitespaceGuard( writer, content, emphasis, suffix, preserveLineEndings: isCommonMark ); } private bool AlreadyItalic() { return Context.AncestorsAny("i") || Context.AncestorsAny("em"); } private static bool IsWordChar(char? value) { return value.HasValue && char.IsLetterOrDigit(value.Value); } private static char? FirstNonWhitespaceChar(string content) { foreach (var c in content) { if (!char.IsWhiteSpace(c)) { return c; } } return null; } private static char? LastNonWhitespaceChar(string content) { for (var i = content.Length - 1; i >= 0; i--) { var c = content[i]; if (!char.IsWhiteSpace(c)) { return c; } } return null; } private static bool IsAdjacentWordChar(HtmlNode? sibling, bool checkEnd) { if (sibling == null) { return false; } var text = sibling.InnerText; if (string.IsNullOrEmpty(text)) { return false; } var index = checkEnd ? text.Length - 1 : 0; var c = text[index]; if (char.IsWhiteSpace(c)) { return false; } return char.IsLetterOrDigit(c); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/H.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class H : ConverterBase { public H(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("h1", this); Converter.Register("h2", this); Converter.Register("h3", this); Converter.Register("h4", this); Converter.Register("h5", this); Converter.Register("h6", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { // Headings inside tables are not supported as markdown, so just ignore the heading and convert children if (Context.AncestorsAny("table")) { TreatChildren(writer, node); return; } var level = node.Name[1] - '0'; // 'h1' -> 1, 'h2' -> 2, etc. var content = TreatChildrenAsString(node); if (Converter.Config.TelegramMarkdownV2) { writer.WriteLine(); for (var i = 0; i < level; i++) { writer.Write("\\#"); } writer.Write(' '); writer.Write(content); writer.WriteLine(); return; } if (Converter.Config.CommonMark) { content = content.ReplaceLineEndings(" "); content = EscapeTrailingHashes(content); } writer.WriteLine(); writer.Write(new string('#', level)); writer.Write(' '); writer.Write(content); writer.WriteLine(); } private static string EscapeTrailingHashes(string content) { if (string.IsNullOrEmpty(content)) { return content; } var index = content.Length - 1; while (index >= 0 && content[index] == '#') { index--; } if (index == content.Length - 1) { return content; } var hashCount = content.Length - 1 - index; var escapedHashes = new string('#', hashCount); escapedHashes = escapedHashes.Replace("#", "\\#"); return content[..(index + 1)] + escapedHashes; } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Hr.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Hr : ConverterBase { public Hr(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("hr", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { if (Converter.Config.SlackFlavored) { throw new SlackUnsupportedTagException(node.Name); } if (Converter.Config.TelegramMarkdownV2) { writer.WriteLine(); writer.Write("\\-\\-\\-"); writer.WriteLine(); return; } writer.WriteLine(); writer.Write("* * *"); writer.WriteLine(); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/IConverter.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public interface IConverter { void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node); } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Ignore.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Ignore : ConverterBase { public Ignore(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("colgroup", this); Converter.Register("col", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { // Do nothing, ignore the node } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Img.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; using ReverseMarkdown.Helpers; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Img : ConverterBase { private int _base64ImageCounter = 0; public Img(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("img", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { if (Converter.Config.SlackFlavored) { throw new SlackUnsupportedTagException(node.Name); } var altAttribute = node.Attributes["alt"]; var alt = node.GetAttributeValue("alt", string.Empty); var src = node.GetAttributeValue("src", string.Empty); // Check if this is a base64-encoded image bool isBase64Image = ImageUtils.IsValidBase64ImageData(src); if (isBase64Image) { // Handle base64 images according to configuration switch (Converter.Config.Base64Images) { case Config.Base64ImageHandling.Skip: // Skip this image entirely return; case Config.Base64ImageHandling.SaveToFile: // Save to file and update src src = SaveBase64ImageToFile(src); if (string.IsNullOrEmpty(src)) { // If saving failed, skip the image return; } break; case Config.Base64ImageHandling.Include: default: // Include as-is (default behavior) break; } } else { // For non-base64 images, check scheme whitelist var scheme = StringUtils.GetScheme(src); if (!Converter.Config.IsSchemeWhitelisted(scheme)) { return; } } if (Converter.Config.TelegramMarkdownV2) { WriteTelegramFallback(writer, alt, src, isBase64Image); return; } if (Converter.Config.CommonMark && altAttribute == null) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } writer.Write("!["); writer.Write(StringUtils.EscapeLinkText(alt)); writer.Write("]("); writer.Write(src); if (ExtractTitle(node) is { Length: > 0 } title) { writer.Write(" \""); writer.Write(title); writer.Write("\""); } writer.Write(')'); } private void WriteTelegramFallback(TextWriter writer, string alt, string src, bool isBase64Image) { var label = string.IsNullOrWhiteSpace(alt) ? "Image" : $"Image: {alt}"; var escapedLabel = StringUtils.EscapeTelegramMarkdownV2(label); var canRenderAsLink = !string.IsNullOrEmpty(src) && ( !isBase64Image || Converter.Config.Base64Images == Config.Base64ImageHandling.SaveToFile ); if (!canRenderAsLink) { writer.Write(escapedLabel); return; } writer.Write('['); writer.Write(escapedLabel); writer.Write("]("); writer.Write(StringUtils.EscapeTelegramMarkdownV2LinkUrl(src)); writer.Write(')'); } private string SaveBase64ImageToFile(string base64Src) { try { var saveDir = Converter.Config.Base64ImageSaveDirectory; if (string.IsNullOrWhiteSpace(saveDir)) { // If no save directory is configured, skip the image return string.Empty; } // Ensure directory exists if (!Directory.Exists(saveDir)) { Directory.CreateDirectory(saveDir); } // Generate filename string fileName; if (Converter.Config.Base64ImageFileNameGenerator != null) { // Extract MIME type for the generator var mimeMatch = System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(base64Src, @"^data:(?[\w/\-\.]+);base64,"); var mimeType = mimeMatch.Success ? mimeMatch.Groups["mime"].Value : "image/png"; fileName = Converter.Config.Base64ImageFileNameGenerator(_base64ImageCounter++, mimeType); } else { fileName = $"image_{_base64ImageCounter++}"; } // Save the image and get the file path var filePath = ImageUtils.SaveBase64Image(base64Src, saveDir, fileName); return filePath; } catch { // If saving fails for any reason, skip the image return string.Empty; } } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Li.cs ================================================ using System; using System.IO; using System.Linq; using HtmlAgilityPack; using ReverseMarkdown.Helpers; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Li : ConverterBase { public Li(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("li", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { // Standardize whitespace before inner lists so that the following are equivalent //
  • Foo
    • ... //
    • Foo\n
      • ... foreach (var innerList in node.SelectNodes("//ul|//ol") ?? Enumerable.Empty()) { if (innerList.PreviousSibling?.NodeType == HtmlNodeType.Text) { innerList.PreviousSibling.InnerHtml = innerList.PreviousSibling.InnerHtml.Trim(); // TODO optimize } } var baseIndentation = IndentationFor(node, true); writer.Write(baseIndentation); if (node.ParentNode is { Name: "ol" }) { // index are zero based hence add one var start = node.ParentNode.GetAttributeValue("start", 1); var index = node.ParentNode.SelectNodes("./li").IndexOf(node) + start; writer.Write(index); writer.Write(Converter.Config.TelegramMarkdownV2 ? "\\. " : ". "); } else { if (Converter.Config.TelegramMarkdownV2) { writer.Write(StringUtils.EscapeTelegramMarkdownV2(Converter.Config.ListBulletChar.ToString())); } else { writer.Write(Converter.Config.ListBulletChar); } writer.Write(' '); } var content = ContentFor(node); if (!Converter.Config.CommonMark) { content = content.Trim(); writer.Write(content); writer.WriteLine(); return; } var markerLength = node.ParentNode is { Name: "ol" } ? ($"{node.ParentNode.GetAttributeValue("start", 1) + node.ParentNode.SelectNodes("./li").IndexOf(node)}. ").Length : 2; var indentation = baseIndentation + new string(' ', markerLength); var lines = content.ReplaceLineEndings("\n").Split('\n'); if (lines.Length == 0) { writer.WriteLine(); return; } writer.WriteLine(lines[0].TrimEnd()); for (var i = 1; i < lines.Length; i++) { var line = lines[i]; if (line.Length == 0) { writer.WriteLine(); continue; } if (line[0] == ' ' || line[0] == '\t') { writer.WriteLine(line); continue; } writer.Write(indentation); writer.WriteLine(line); } } private string ContentFor(HtmlNode node) { using var writer = Converter.CreateWriter(node); if (Converter.Config.GithubFlavored) { if ( node.FirstChild is { Name: "input" } childNode && childNode.GetAttributeValue("type", string.Empty).Equals("checkbox", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ) { writer.Write(childNode.Attributes.Contains("checked") ? "[x]" : "[ ]"); node.RemoveChild(childNode); } } TreatChildren(writer, node); return writer.ToString(); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Ol.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; using ReverseMarkdown.Helpers; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class Ol : ConverterBase { public Ol(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("ol", this); Converter.Register("ul", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { if (Converter.Config.CommonMark) { writer.Write(node.OuterHtml.CompactHtmlForCommonMarkBlock()); return; } // Lists inside tables are not supported as markdown, so leave as HTML if (Context.AncestorsAny("table")) { writer.Write(node.OuterHtml); return; } // Prevent blank lines being inserted in nested lists var block = node.ParentNode.Name is not ("ol" or "ul"); if (block) writer.WriteLine(); TreatChildren(writer, node); if (block) { writer.WriteLine(); if (Converter.Config.CommonMark && NextElementIsList(node)) { writer.WriteLine(); } } } private static bool NextElementIsList(HtmlNode node) { var sibling = node.NextSibling; while (sibling != null) { if (sibling.NodeType == HtmlNodeType.Element) { return sibling.Name is "ul" or "ol"; } sibling = sibling.NextSibling; } return false; } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/P.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class P : ConverterBase { public P(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("p", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { TreatIndentation(writer, node); var content = TreatChildrenAsString(node); if (Converter.Config.CleanupUnnecessarySpaces) { content = content.Trim(); } writer.Write(content); if (!Td.LastNodeWithinCell(node)) { writer.WriteLine(); } } private void TreatIndentation(TextWriter writer, HtmlNode node) { // If p follows a list item, add newline and indent it var parentIsList = node.ParentNode.Name is "li" or "ol" or "ul"; if (Converter.Config.CommonMark && parentIsList) { if (node.ParentNode.FirstChild != node) { writer.WriteLine(); writer.WriteLine(); } return; } if (parentIsList && node.ParentNode.FirstChild != node) { var length = Context.AncestorsCount("ol") + Context.AncestorsCount("ul"); var indentSize = Converter.Config.CommonMark ? 2 : 4; writer.WriteLine(); writer.Write(new string(' ', length * indentSize)); return; } // If p is at the start of a table cell, no leading newline if (!Td.FirstNodeWithinCell(node)) { writer.WriteLine(); } } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/PassThrough.cs ================================================ using System.IO; using HtmlAgilityPack; namespace ReverseMarkdown.Converters { public class PassThrough : ConverterBase { public PassThrough(Converter converter) : base(converter) { } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { writer.Write(node.OuterHtml); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Pre.cs ================================================ using System; using System.IO; using System.Text.RegularExpressions; using HtmlAgilityPack; using ReverseMarkdown.Helpers; namespace ReverseMarkdown.Converters { public partial class Pre : ConverterBase { public Pre(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("pre", this); } public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { if (Converter.Config.ConvertPreContentAsHtml) { ConvertHtmlContent(writer, node); return; } var isTelegram = Converter.Config.TelegramMarkdownV2; var isFencedCodeBlock = Converter.Config.GithubFlavored || Converter.Config.CommonMark || isTelegram; var indentation = (Converter.Config.CommonMark || isTelegram) ? string.Empty : IndentationFor(node); var contentIndentation = indentation; // 4 space indent for code if it is not fenced code block if (!isFencedCodeBlock) { indentation += " "; contentIndentation = indentation; } writer.WriteLine(); writer.WriteLine(); // content: var content = DecodeHtml(node.InnerText); if (isTelegram) { content = StringUtils.EscapeTelegramMarkdownV2Code(content); } if (isFencedCodeBlock) { var fence = Converter.Config.CommonMark ? CreateCommonMarkFence(content) : "```"; var lang = GetLanguage(node); writer.Write(indentation); writer.Write(fence); writer.Write(lang); writer.WriteLine(); } foreach (var line in content.ReadLines()) { writer.Write(contentIndentation); writer.WriteLine(line); } if (string.IsNullOrEmpty(content)) { if (!isFencedCodeBlock) writer.Write(contentIndentation); writer.WriteLine(); } if (isFencedCodeBlock) { var fence = Converter.Config.CommonMark ? CreateCommonMarkFence(content) : "```"; writer.Write(indentation); writer.Write(fence); } writer.WriteLine(); } private void ConvertHtmlContent(TextWriter writer, HtmlNode node) { var contentNode = node.ChildNodes["code"] ?? node; if (contentNode.HasChildNodes) { foreach (var child in contentNode.ChildNodes) { Converter.ConvertNode(writer, child); } return; } TreatChildren(writer, node); } private string? GetLanguage(HtmlNode node) { var language = GetLanguageFromHighlightClassAttribute(node); if (!Converter.Config.CommonMark && !string.IsNullOrEmpty(language)) { language = language.TrimEnd(';'); } return !string.IsNullOrEmpty(language) ? language : Converter.Config.DefaultCodeBlockLanguage; } private static string GetLanguageFromHighlightClassAttribute(HtmlNode node) { var res = ClassMatch(node); // check parent node: // GitHub:
                    // BitBucket: 
                    if (!res.Success && node.ParentNode != null!) {
                        res = ClassMatch(node.ParentNode);
                    }
        
                    // check child  node:
                    // HighlightJs: 
        
                    if (!res.Success) {
                        var cnode = node.ChildNodes["code"];
                        if (cnode != null!) {
                            res = ClassMatch(cnode);
                        }
                    }
        
                    return res.Success && res.Groups.Count == 3 ? res.Groups[2].Value : string.Empty;
                }
        
                /// 
                /// Extracts class attribute syntax using: highlight-json, highlight-source-json, language-json, brush: language
                /// Returns the Language in Match.Groups[2]
                /// 
                [GeneratedRegex(@"(highlight-source-|language-|highlight-|brush:\s)([^\s]+)")]
                private static partial Regex ClassRegex();
        
                /// 
                /// Checks class attribute for language class identifiers for various
                /// common highlighters
                /// 
                /// Node with class attribute
                /// Match.Success and Match.Group[2] set to the language
                private static Match ClassMatch(HtmlNode node)
                {
                    var val = node.GetAttributeValue("class", string.Empty);
                    if (!string.IsNullOrEmpty(val)) {
                        val = System.Net.WebUtility.HtmlDecode(val);
                        return ClassRegex().Match(val);
                    }
        
                    return Match.Empty;
                }
        
                private static string CreateCommonMarkFence(string content)
                {
                    var maxRun = 0;
                    var currentRun = 0;
                    foreach (var c in content) {
                        if (c == '`') {
                            currentRun++;
                            if (currentRun > maxRun) {
                                maxRun = currentRun;
                            }
                        }
                        else {
                            currentRun = 0;
                        }
                    }
        
                    var fenceLength = Math.Max(3, maxRun + 1);
                    return new string('`', fenceLength);
                }
            }
        }
        
        
        ================================================
        FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/S.cs
        ================================================
        using System.IO;
        using HtmlAgilityPack;
        
        
        namespace ReverseMarkdown.Converters {
            public class S : ConverterBase {
                public S(Converter converter) : base(converter)
                {
                    Converter.Register("s", this);
                    Converter.Register("del", this);
                    Converter.Register("strike", this);
                }
        
                public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node)
                {
                    if (Converter.Config.CommonMark) {
                        writer.Write(node.OuterHtml);
                        return;
                    }
        
                    var content = TreatChildrenAsString(node);
        
                    if (string.IsNullOrEmpty(content) || AlreadyStrikethrough()) {
                        writer.Write(content);
                        return;
                    }
        
                    var emphasis = Converter.Config.SlackFlavored || Converter.Config.TelegramMarkdownV2
                        ? "~"
                        : "~~";
                    TreatEmphasizeContentWhitespaceGuard(writer, content, emphasis);
                }
        
                private bool AlreadyStrikethrough()
                {
                    return Context.AncestorsAny("s") || Context.AncestorsAny("del") || Context.AncestorsAny("strike");
                }
            }
        }
        
        
        ================================================
        FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Strong.cs
        ================================================
        using System.IO;
        using HtmlAgilityPack;
        
        
        namespace ReverseMarkdown.Converters {
            public class Strong : ConverterBase {
                public Strong(Converter converter) : base(converter)
                {
                    Converter.Register("strong", this);
                    Converter.Register("b", this);
                }
        
                public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node)
                {
                    var isCommonMark = Converter.Config.CommonMark;
                    if (isCommonMark && Converter.Config.CommonMarkUseHtmlInlineTags) {
                        writer.Write(node.OuterHtml);
                        return;
                    }
        
                    var content = TreatChildrenAsString(node);
        
                    if (string.IsNullOrEmpty(content) || (!isCommonMark && AlreadyBold())) {
                        writer.Write(content);
                        return;
                    }
        
                    var commonMarkPrefix = string.Empty;
                    var commonMarkSuffix = string.Empty;
                    if (isCommonMark && Converter.Config.CommonMarkIntrawordEmphasisSpacing) {
                        var contentFirst = FirstNonWhitespaceChar(content);
                        var contentLast = LastNonWhitespaceChar(content);
                        var contentHasLeadingWhitespace = content.Length > 0 && char.IsWhiteSpace(content[0]);
                        var contentHasTrailingWhitespace = content.Length > 0 && char.IsWhiteSpace(content[content.Length - 1]);
        
                        if (IsWordChar(contentFirst) && IsWordChar(contentLast)) {
                            var hasPrevWord = !contentHasLeadingWhitespace &&
                                              IsAdjacentWordChar(node.PreviousSibling, checkEnd: true);
                            var hasNextWord = !contentHasTrailingWhitespace &&
                                              IsAdjacentWordChar(node.NextSibling, checkEnd: false);
                            if (hasPrevWord && hasNextWord) {
                                commonMarkPrefix = " ";
                                commonMarkSuffix = " ";
                            }
                        }
                    }
        
                    var spaceSuffix = node.NextSibling?.Name is "strong" or "b"
                        ? " "
                        : "";
        
                    var emphasis = Converter.Config.SlackFlavored
                        || Converter.Config.TelegramMarkdownV2
                        ? "*"
                        : isCommonMark && Context.AncestorsAny("strong")
                            ? "__"
                            : "**";
                    var suffix = commonMarkSuffix.Length > 0 || spaceSuffix.Length > 0 ? " " : "";
                    if (commonMarkPrefix.Length > 0) {
                        writer.Write(commonMarkPrefix);
                    }
        
                    TreatEmphasizeContentWhitespaceGuard(
                        writer,
                        content,
                        emphasis,
                        suffix,
                        preserveLineEndings: isCommonMark
                    );
                }
        
                private bool AlreadyBold()
                {
                    return Context.AncestorsAny("strong") || Context.AncestorsAny("b");
                }
        
                private static bool IsWordChar(char? value)
                {
                    return value.HasValue && char.IsLetterOrDigit(value.Value);
                }
        
                private static char? FirstNonWhitespaceChar(string content)
                {
                    foreach (var c in content) {
                        if (!char.IsWhiteSpace(c)) {
                            return c;
                        }
                    }
        
                    return null;
                }
        
                private static char? LastNonWhitespaceChar(string content)
                {
                    for (var i = content.Length - 1; i >= 0; i--) {
                        var c = content[i];
                        if (!char.IsWhiteSpace(c)) {
                            return c;
                        }
                    }
        
                    return null;
                }
        
                private static bool IsAdjacentWordChar(HtmlNode? sibling, bool checkEnd)
                {
                    if (sibling == null) {
                        return false;
                    }
        
                    var text = sibling.InnerText;
                    if (string.IsNullOrEmpty(text)) {
                        return false;
                    }
        
                    var index = checkEnd ? text.Length - 1 : 0;
                    var c = text[index];
                    if (char.IsWhiteSpace(c)) {
                        return false;
                    }
        
                    return char.IsLetterOrDigit(c);
                }
            }
        }
        
        
        ================================================
        FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Sup.cs
        ================================================
        using System.IO;
        using HtmlAgilityPack;
        using ReverseMarkdown.Helpers;
        
        
        namespace ReverseMarkdown.Converters {
            public class Sup : ConverterBase {
                public Sup(Converter converter) : base(converter)
                {
                    Converter.Register("sup", this);
                }
        
                public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node)
                {
                    if (Converter.Config.SlackFlavored) {
                        throw new SlackUnsupportedTagException(node.Name);
                    }
        
                    var content = TreatChildrenAsString(node);
        
                    if (Converter.Config.TelegramMarkdownV2) {
                        if (string.IsNullOrEmpty(content)) {
                            return;
                        }
        
                        writer.Write('^');
                        writer.Write(content.Chomp());
                        return;
                    }
        
                    if (string.IsNullOrEmpty(content) || AlreadySup()) {
                        writer.Write(content);
                        return;
                    }
        
                    writer.Write('^');
                    writer.Write(content.Chomp());
                    writer.Write('^');
                }
        
                private bool AlreadySup()
                {
                    return Context.AncestorsAny("sup");
                }
            }
        }
        
        
        ================================================
        FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Table.cs
        ================================================
        using System;
        using System.Collections.Generic;
        using System.IO;
        using System.Linq;
        using HtmlAgilityPack;
        using ReverseMarkdown.Helpers;
        
        
        namespace ReverseMarkdown.Converters {
            public class Table : ConverterBase {
                public Table(Converter converter) : base(converter)
                {
                    Converter.Register("table", this);
                }
        
                public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node)
                {
                    if (Converter.Config.CommonMark) {
                        writer.Write(node.OuterHtml);
                        return;
                    }
        
                    if (Converter.Config.SlackFlavored) {
                        throw new SlackUnsupportedTagException(node.Name);
                    }
        
                    if (Converter.Config.TelegramMarkdownV2) {
                        WriteTelegramFallback(writer, node);
                        return;
                    }
        
                    // Tables inside tables are not supported as markdown, so leave as HTML
                    if (Context.AncestorsAny("table")) {
                        // Compact the nested table HTML to prevent breaking the markdown table
                        writer.Write(node.OuterHtml.CompactHtmlForMarkdown());
                        return;
                    }
                    
                    var captionNode = node.SelectSingleNode("caption");
                    var captionText = captionNode?.InnerText?.Trim();
                    captionNode?.Remove();
        
                    // if table does not have a header row , add empty header row if set in config
                    var useEmptyRowForHeader = (
                        this.Converter.Config.TableWithoutHeaderRowHandling == Config.TableWithoutHeaderRowHandlingOption.EmptyRow
                    );
        
                    var emptyHeaderRow = HasNoTableHeaderRow(node) && useEmptyRowForHeader
                        ? EmptyHeader(node)
                        : string.Empty;
                    
                    // add caption text as a paragraph above table
                    if (captionText != string.Empty)
                    {
                        writer.WriteLine();
                        writer.WriteLine();
                        writer.WriteLine(captionText);
                    }
        
                    writer.WriteLine();
                    writer.WriteLine();
        
                    writer.Write(emptyHeaderRow);
                    TreatChildren(writer, node);
                    writer.WriteLine();
                }
        
                private static void WriteTelegramFallback(TextWriter writer, HtmlNode node)
                {
                    var captionText = node.SelectSingleNode("caption")?.InnerText?.Trim();
                    if (!string.IsNullOrEmpty(captionText)) {
                        writer.WriteLine();
                        writer.WriteLine(StringUtils.EscapeTelegramMarkdownV2(captionText));
                    }
        
                    var rows = node.SelectNodes(".//tr");
                    if (rows == null || rows.Count == 0) {
                        var plainText = HtmlEntity.DeEntitize(node.InnerText).Trim();
                        if (!string.IsNullOrEmpty(plainText)) {
                            writer.Write(StringUtils.EscapeTelegramMarkdownV2(plainText));
                        }
        
                        return;
                    }
        
                    var renderedRows = new List(rows.Count);
                    foreach (var row in rows) {
                        var cells = row.SelectNodes("./th|./td");
                        if (cells == null || cells.Count == 0) {
                            var rowText = NormalizeWhitespace(row.InnerText);
                            if (!string.IsNullOrEmpty(rowText)) {
                                renderedRows.Add(rowText);
                            }
        
                            continue;
                        }
        
                        var cellTexts = cells
                            .Select(cell => NormalizeWhitespace(cell.InnerText))
                            .ToArray();
                        renderedRows.Add(string.Join(" | ", cellTexts));
                    }
        
                    if (renderedRows.Count == 0) {
                        return;
                    }
        
                    writer.WriteLine();
                    writer.WriteLine("```");
                    foreach (var row in renderedRows) {
                        writer.WriteLine(StringUtils.EscapeTelegramMarkdownV2Code(row));
                    }
        
                    writer.Write("```");
                    writer.WriteLine();
                }
        
                private static string NormalizeWhitespace(string value)
                {
                    var decoded = HtmlEntity.DeEntitize(value);
                    return string.Join(" ", decoded.Split((char[]?)null, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries));
                }
        
                private static bool HasNoTableHeaderRow(HtmlNode node)
                {
                    var thNode = node.SelectNodes("//th")?.FirstOrDefault();
                    return thNode == null;
                }
        
                private static string EmptyHeader(HtmlNode node)
                {
                    var firstRow = node.SelectNodes("//tr")?.FirstOrDefault();
        
                    if (firstRow == null) {
                        return string.Empty;
                    }
        
                    var colCount = firstRow.ChildNodes.Count(n => n.Name.Contains("td") || n.Name.Contains("th"));
        
                    var headerRowItems = new List();
                    var underlineRowItems = new List();
        
                    for (var i = 0; i < colCount; i++) {
                        headerRowItems.Add("");
                        underlineRowItems.Add("---");
                    }
        
                    var headerRow = $"| {string.Join(" | ", headerRowItems)} |{Environment.NewLine}";
                    var underlineRow = $"| {string.Join(" | ", underlineRowItems)} |{Environment.NewLine}";
        
                    return headerRow + underlineRow;
                }
            }
        }
        
        
        ================================================
        FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Td.cs
        ================================================
        using System.IO;
        using HtmlAgilityPack;
        
        
        namespace ReverseMarkdown.Converters {
            public class Td : ConverterBase {
                public Td(Converter converter) : base(converter)
                {
                    Converter.Register("td", this);
                    Converter.Register("th", this);
                }
        
                public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node)
                {
                    if (Converter.Config.SlackFlavored) {
                        throw new SlackUnsupportedTagException(node.Name);
                    }
        
                    if (Converter.Config.TelegramMarkdownV2) {
                        throw new TelegramUnsupportedTagException(node.Name);
                    }
        
                    var colSpan = GetColSpan(node);
        
                    var content = TreatChildrenAsString(node)
                        .Trim()
                        .ReplaceLineEndings("
        "); for (var i = 0; i < colSpan; i++) { writer.Write(' '); writer.Write(content); writer.Write(" |"); } } /// /// Given node within td tag, checks if newline should be prepended. Will not prepend if this is the first node after any whitespace /// /// /// public static bool FirstNodeWithinCell(HtmlNode node) { var parentName = node.ParentNode.Name; // If p is at the start of a table cell, no leading newline if (parentName is "td" or "th") { var pNodeIndex = node.ParentNode.ChildNodes.GetNodeIndex(node); var firstNodeIsWhitespace = node.ParentNode.FirstChild.Name == "#text" && string.IsNullOrWhiteSpace(node.ParentNode.FirstChild.InnerText); if (pNodeIndex == 0 || (firstNodeIsWhitespace && pNodeIndex == 1)) return true; } return false; } /// /// Given node within td tag, checks if newline should be appended. Will not append if this is the last node before any whitespace /// /// /// public static bool LastNodeWithinCell(HtmlNode node) { var parentName = node.ParentNode.Name; if (parentName is "td" or "th") { var pNodeIndex = node.ParentNode.ChildNodes.GetNodeIndex(node); var cellNodeCount = node.ParentNode.ChildNodes.Count; var lastNodeIsWhitespace = node.ParentNode.LastChild.Name == "#text" && string.IsNullOrWhiteSpace(node.ParentNode.LastChild.InnerText); if (pNodeIndex == cellNodeCount - 1 || (lastNodeIsWhitespace && pNodeIndex == cellNodeCount - 2)) return true; } return false; } private int GetColSpan(HtmlNode node) { var colSpan = 1; if (Converter.Config.TableHeaderColumnSpanHandling && node.Name == "th") { colSpan = node.GetAttributeValue("colspan", 1); } return colSpan; } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/Converters/Text.cs ================================================ using System; using System.IO; using System.Linq; using System.Text; using System.Text.RegularExpressions; using HtmlAgilityPack; using ReverseMarkdown.Helpers; namespace ReverseMarkdown.Converters { public partial class Text : ConverterBase { public Text(Converter converter) : base(converter) { Converter.Register("#text", this); } #region values private static readonly StringReplaceValues _escapedKeyChars = new() { ["*"] = @"\*", ["_"] = @"\_", }; private static readonly StringReplaceValues _escapedKeyCharsReverse = new() { [@"\*"] = "*", [@"\_"] = "_", }; private static readonly StringReplaceValues _preserveAngleBrackets = new() { ["<"] = "%3C", [">"] = "%3E", }; private static readonly StringReplaceValues _unPreserveAngleBrackets = new() { ["%3C"] = "<", ["%3E"] = ">", }; [GeneratedRegex(@"`.*?`")] private static partial Regex BackTicks(); [GeneratedRegex(@"!?\[[^\]\r\n]*\]\([^\)\r\n]*\)")] private static partial Regex CommonMarkInlineLinkOrImagePattern(); [GeneratedRegex(@"\[[^\]\r\n]+\]\[[^\]\r\n]*\]")] private static partial Regex CommonMarkReferenceLinkPattern(); [GeneratedRegex(@"(?m)^ {0,3}\[[^\]\r\n]+\]:")] private static partial Regex CommonMarkLinkDefinitionPattern(); #endregion public override void Convert(TextWriter writer, HtmlNode node) { var isCommonMark = Converter.Config.CommonMark; var innerText = node.InnerText; if (innerText is " " or " " || innerText == "\u00A0") { if (node.ParentNode.Name is not ("ol" or "ul")) { if (isCommonMark && innerText != " ") { writer.Write(" "); } else { writer.Write(' '); } return; } } if (isCommonMark) { if (innerText == "!" && node.NextSibling?.Name == "a") { writer.Write("\\!"); return; } if (innerText == "*" && node.NextSibling?.Name == "img") { writer.Write("\\*"); return; } } TreatText(writer, node); } private void TreatText(TextWriter writer, HtmlNode node) { var isCommonMark = Converter.Config.CommonMark; var isTelegram = Converter.Config.TelegramMarkdownV2; var rawText = isCommonMark ? node.OuterHtml : node.InnerText; if (isCommonMark && (rawText.Contains(" https://github.com/mysticmind/reversemarkdown-net.git git true true snupkg ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/UnknownTagException.cs ================================================ using System; namespace ReverseMarkdown; public class UnknownTagException(string tagName) : Exception($"Unknown tag: {tagName}"); ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown/UnsupportedTagExtension.cs ================================================ using System; namespace ReverseMarkdown; public class UnsupportedTagException : Exception { internal UnsupportedTagException(string message) : base(message) { } } public class SlackUnsupportedTagException : UnsupportedTagException { internal SlackUnsupportedTagException(string tagName) : base($"<{tagName}> tags cannot be converted to Slack-flavored markdown") { } } public class TelegramUnsupportedTagException : UnsupportedTagException { internal TelegramUnsupportedTagException(string tagName) : base($"<{tagName}> tags cannot be converted to Telegram MarkdownV2") { } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Benchmark/Benchmark.md ================================================ # Benchmark Results for ReverseMarkdown **Legends** ``` Mean : Arithmetic mean of all measurements Error : Half of 99.9% confidence interval StdDev : Standard deviation of all measurements Gen0 : GC Generation 0 collects per 1000 operations Gen1 : GC Generation 1 collects per 1000 operations Gen2 : GC Generation 2 collects per 1000 operations Allocated : Allocated memory per single operation (managed only, inclusive, 1KB = 1024B) Ratio : Mean of the method divided by the mean of the baseline 1 s : 1 Second (1 sec) 1 ms : 1 Millisecond (1 ms) ``` --- ## Comparing ReverseMarkdown v4.7.1 vs TextWriter approach **Hardware: AMD Ryzen 9 3900X 3.80GHz, 24 cores, 12 physical cores** ``` BenchmarkDotNet v0.15.6, Windows 11 (10.0.26200.6899) AMD Ryzen 9 3900X 3.80GHz, 1 CPU, 24 logical and 12 physical cores .NET SDK 9.0.306 [Host] : .NET 9.0.10 (9.0.10, 9.0.1025.47515), X64 RyuJIT x86-64-v3 .NET 9.0 : .NET 9.0.10 (9.0.10, 9.0.1025.47515), X64 RyuJIT x86-64-v3 ``` Job=.NET 9.0 Runtime=.NET 9.0 ### Running with `Files/1000-paragraphs.html` file (size: 442KB) and `1000` paragraphs. | Method | Mean | Error | StdDev | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Ratio | |--------------------------- |---------:|---------:|---------:|------------:|-----------:|-----------:|----------:|------:| | ReverseMarkdown TextWriter | 25.96 ms | 0.519 ms | 0.744 ms | 3500.0000 | 1593.7500 | 1218.7500 | 24.95 MB | 1 | | ReverseMarkdown v4.7.1 | 147.7 ms | 2.95 ms | 8.37 ms | 100500.0000 | 97500.0000 | 97500.0000 | 896.35 MB | 5.689 | Outliers: - ReverseMarkdown v4.7.1: .NET 9.0 -> 2 outliers were removed (172.08 ms, 174.42 ms) ### Running with `Files/10k-paragraphs.html` file (size: 3.7MB) and `10k` paragraphs. | Method | Mean | Error | StdDev | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Ratio | |--------------------------- |---------:|--------:|--------:|------------:|------------:|------------:|----------:|------:| | ReverseMarkdown TextWriter | 0.232 s | 0.005 s | 0.009 s | 20000.0000 | 5000.0000 | 1000.0000 | 210.15 MB | 1 | | ReverseMarkdown v4.7.1 | 14.08 s | 0.280 s | 0.747 s | 624000.0000 | 605000.0000 | 603000.0000 | 75.27 GB | 60.69 | Outliers: - ReverseMarkdown TextWriter: .NET 9.0 -> 1 outlier was removed (265.53 ms) - ReverseMarkdown v4.7.1: .NET 9.0 -> 2 outliers were removed (17.04 s, 17.23 s) ### Running with `Files/huge.html` file (size: 16MB) and `41312` paragraphs. | Method | Mean | Error | StdDev | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Ratio | |--------------------------- |----------:|---------:|---------:|-------------:|-------------:|-------------:|-------------:|-------:| | ReverseMarkdown TextWriter | 0.944 s | 0.0175 s | 0.0172 s | 86000.0000 | 20000.0000 | 3000.0000 | 955.34 MB | 1 | | ReverseMarkdown v4.7.1 | 191.611 s | 3.7686 s | 4.4863 s | 2735000.0000 | 2666000.0000 | 2659000.0000 | 640544.94 MB | 202.97 | ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Benchmark/CompareBenchmark.cs ================================================ using BenchmarkDotNet.Attributes; using BenchmarkDotNet.Jobs; namespace ReverseMarkdown.Benchmark; [SimpleJob(RuntimeMoniker.Net90)] [RPlotExporter] [MemoryDiagnoser] public class CompareBenchmark { private string _html = null!; private Converter _converter = null!; [GlobalSetup] public void Setup() { //_html = FileHelper.ReadFile("Files/1000-paragraphs.html"); _html = FileHelper.ReadFile("Files/10k-paragraphs.html"); _converter = new Converter(new Config()); } [Benchmark] public string ReverseMarkdown() { var result = _converter.Convert(_html); return result; } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Benchmark/FileHelper.cs ================================================ namespace ReverseMarkdown.Benchmark { internal sealed class FileHelper { public static string ReadFile(string path) { return File.ReadAllText(Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, path)); } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Benchmark/Files/1000-paragraphs.html ================================================

        CODICE DI PROCEDURA PENALE

        COMMENTATO

        CON DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

        AGGIORNATO AL 2 NOVEMBRE 2025

        Art. 1 - Giurisdizione penale 1.

        1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario [102 Cost.; 1 ord. giud.] secondo le norme di questo codice.

         

        [1] Per la giurisdizione dei tribunali militari, v. art. 103 Cost., artt. 263 e 264 c.p.m.p. e artt. 231 e 232 c.p.m.g. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, v. l'art. 24 l. 15 dicembre 1990, n. 395. Per la giurisdizione penale della Corte costituzionale, limitata ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione dallal. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, v. artt. 134 e 135 Cost., come modificati da detta legge. V. anche l'art. 96 Cost., che sottopone alla giurisdizione ordinaria i reati «ministeriali».

        1. Inquadramento

        L'articolo 1 « fissa una norma che, pur essendo essenzialmente ricognitiva, (...), attraverso il collegamento con la disciplina dell'ordinamento giudiziario, vale a sottolineare, sin dall'esordio del discorso normativo, la regola dell'esercizio della giurisdizione penale da parte dei giudici ordinari, in linea con il disposto dell'art. 102 Cost. » (Rel. prog. prel. c.p.p., 2).

        2. La giurisdizione penale

        La giurisdizione penale può essere esercitata da giudici ordinari (cd. giurisdizione ordinaria) o speciali (cd. giurisdizione speciale): nel primo caso, è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 102, comma 1, Cost.); nel secondo caso, in considerazione del divieto di istituire nuovi giudici straordinari o speciali (art. 102, comma 2, Cost.), è esercitata dagli unici giudici speciali ammessi dall'ordinamento, i tribunali militari (che, ai sensi dell'art. 103 Cost., in tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge e, in tempo di pace, hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate) e la Corte costituzionale (che giudica, ai sensi degli artt. 134 e 90 Cost., sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per altro tradimento ed attentato alla Costituzione).

        Parte della dottrina (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, Diritto, 89 s.) ricomprende in questo ambito anche il Tribunale per i minorenni, competente a conoscere tutti i reati commessi da soggetti che non abbiano superato, al momento della commissione, il diciottesimo anno d'età.

        In proposito, secondo la giurisprudenza, la sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario per fatti commessi da soggetto all'epoca degli stessi minorenne, non è inesistente, ma viziata da nullità assoluta per incompetenza funzionale, vizio non più deducibile dopo il giudicato (Cass. V, n. 4310/2016); analogamente, si è chiarito che anche la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per i minorenni per fatti commessi da un soggetto maggiore di età non può dirsi inesistente ed il ricorso per cassazione fondato su tale motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, in applicazione del principio del favor rei, stante il trattamento più favorevole applicabile, va sempre affermata la competenza del Tribunale per i minorenni quando le risultanze non offrono la certezza che l'imputato abbia raggiunto la maggiore età (Cass. II, n. 13153/2017).

        Il riferimento alla necessità che la giurisdizione sia esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme del codice di rito indica che la normativa codicistica ha natura di lex generalis e va coordinata con quanto stabilito dagli artt. 207 ss. disp. coord.: in particolare, l'art. 207 cit. stabilisce che le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali (salvo quanto stabilito nei titoli II e III: è, ad es., il caso dell'art. 210 disp. coord., in tema di competenza per materia o per territorio, prevista « in deroga alla disciplina del codice », e dell'art. 212 disp. coord., che, fuori dai casi di esercizio dell'azione civile nel processo penale ex art. 74, consente l'intervento del terzo nel processo penale soltanto nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 91-94). In tal modo, si afferma la prevalenza delle norme processuali codicistiche rispetto alle plurime disposizioni a carattere processuale che si erano succedute nel tempo.

        Le Sezioni unite penali hanno chiarito che il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento e del processo, lo fa con riferimento a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno all'identità fisica dei magistrati che detti organi compongono (Cass.S.U., n. 26/2000: in applicazione del principio, si è ritenuto che, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva deve essere esaminata e decisa dal tribunale, in composizione monocratica o collegiale, dalla Corte d'assise, dalla Corte d'appello o dalla Corte d'assise d'appello investiti della cognizione, nel merito, del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti; conformi,Cass. V, n. 26880/2002, e Cass. VI, n. 30582/2003).


        2.1. Giurisdizione penale e responsabilità degli enti immateriali

        Nella giurisdizione del giudice penale rientra anche la responsabilità degli enti immateriali prevista dal d.lgs. n. 231/2001, intrinsecamente connessa alla commissione di una delle fattispecie di reato che, ai sensi degli artt. 24-26 d.lgs. n. 231/2001, costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente immateriale.


        3. Segue. Casistica

        La giurisprudenza ha ritenuto che la sentenza penale, costituente atto di esercizio della giurisdizione, sia inesistente quando sia emessa da un soggetto privato o pubblico estraneo all'ordinamento giudiziario, che non abbia la qualità di giudice e che si sia arrogato i relativi poteri: è tale la sentenza emessa a non judice, non quella emessa da giudice incompetente (Cass. II, n. 21956/2005, in riferimento a fattispecie nella quale il tribunale per i minorenni aveva emesso sentenze nei confronti di soggetti già maggiorenni all'epoca dei fatti, e la relativa sentenza — pur essendo nulla per difetto di competenza — non è stata ritenuta inesistente, ma suscettibile di passare in giudicato secondo le ordinarie regole di rito).

        In tema di riparto di giurisdizione tra Stati, si è ritenuto che l'azione di risarcimento del danno da reato o di restituzione (art. 185 c.p.) nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili dimoranti od aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alle Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007 può essere legittimamente esercitata davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l'azione penale (Cass. I, n. 7941/2015).


        4. I rapporti con la giurisdizione civile

        Il nuovo codice di procedura penale non ha riprodotto la disposizione di cui all'art. 3,comma 2, del codice di rito abrogato: la giurisprudenza civile ne ha desunto che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato, dal legislatore, instaurato il sistema della quasi completa autonomia e separazione tra i due processi, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3 (e, cioè, se il danneggiato proponga l'azione per il risarcimento dei danni in sede civile, dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni ed alle qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice civile non è vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme (Cass. civ. lav., n. 1095/2007; Cass. civ. II, n. 27494/2009). Ciò, peraltro, non preclude al giudice civile la possibilità di utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata, e di fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta, tuttavia, anche l'obbligo per il giudice civile — in presenza di un giudicato penale — di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (Cass. civ. II, n. 6478/2005: nella specie, è stata confermata la decisione impugnata che, nel dichiarare apocrifo il testamento olografo impugnato di falso, aveva utilizzato soltanto le prove acquisite nel giudizio civile, senza valutare gli elementi raccolti nel processo penale, all'esito del quale il beneficiario delle disposizioni testamentarie era stato assolto dall'imputazione di avere falsificato il testamento).


        5. Segue. Casistica
        5.1. Il ricorso contro il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice

        La giurisprudenza ha ritenuto che il ricorso contro il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice deve essere proposto davanti al tribunale od alla corte d'appello che svolgono funzioni civili o penali, a seconda che il provvedimento impugnato sia stato adottato in un procedimento civile o penale: il giudice erroneamente adito difetta, infatti, di giurisdizione, e non semplicemente di competenza, in quanto, sia l'art. 1 sia l'art. 1 c.p.c. attribuiscono ai giudici la funzione loro demandata secondo le norme proprie di ciascuno dei codici stessi (Cass. IV, n. 22483/2007: con riguardo ad una opposizione a decreto di pagamento emesso in favore di un Ctu, erroneamente proposta davanti al giudice civile, la S.C. — alla luce del principio — ha ribadito che il tribunale civile avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il ricorso improcedibile od inammissibile, senza trasmettere gli atti al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza davanti al giudice penale).

        Sarebbe giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente ed ascrivibile ad un giudice, risulti, tuttavia, privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale dai limiti interni ed oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della giurisdizione (Cass.S.U., n. 25/1999, in fattispecie relativa ad un'ordinanza del tribunale civile, ritenuta viziata da difetto assoluto di giurisdizione, con conseguente accoglimento del ricorso del difensore avverso decreto del g.i.p. militare in materia di liquidazione dei compensi professionali a norma della all'epoca vigente l. n. 217/1990).


        5.2. Misure di prevenzione

        In tema di misure di prevenzione, si è ritenuto che sussiste il difetto assoluto della giurisdizione penale, in favore di quella civile, a conoscere della controversia tra l'Agenzia del Demanio, alla quale sia stato trasferito un immobile, a seguito di confisca definitiva, ed il proprietario della pertinente area di sedime, in ordine all'esercizio dei diritti reali relativi ai suddetti beni (Cass. I, n. 20793/2009, in fattispecie nella quale, con incidente di esecuzione, il proprietario del suolo sul quale sorgeva l'immobile, definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato, aveva chiesto al giudice della misura di prevenzione lo “sgombero” del manufatto dal suo terreno; conforme, Cass. I, n. 21063/2010, in fattispecie avente ad oggetto la domanda di rilascio promossa dal proprietario di un complesso immobiliare occupato dai beni del complesso aziendale di un'impresa confiscata in via definitiva).

        Si è, inoltre, chiarito che è devoluta alla cognizione del giudice civile, non di quello penale, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giudiziari incaricati della gestione di beni aziendali sequestrati nell'ambito di un procedimento di prevenzione (Cass. V, n. 18859/2013, che, in applicazione del principio, e rilevato il difetto della giurisdizione penale in favore di quella civile, ha annullato senza rinvio la condanna al risarcimento dei danni pronunziata dal giudice penale all'esito del giudizio di contestazione del rendiconto finale).


        6. I rapporti con la giurisdizione amministrativa

        Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che l'autorità giudiziaria ordinaria non abbia il potere di valutare la conformità a legge di un arret di un'altra giurisdizione (ad esempio, di una sentenza del tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato), in quanto il cittadino — pena la vanificazione dei suoi diritti civili — non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall'ordinamento (Cass. III, n. 54/1996, in fattispecie riguardante la configurabilità del reato di costruzione senza concessione edilizia, nella quale era stato disposto un provvedimento di sequestro, nonostante l'esistenza di una pronunzia definitiva del T.A.R. che affermava la legittimità della costruzione; conforme, Cass. III, n. 39707/2003, per la quale, in materia edilizia, il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatori, trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o dell'autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera. Nella specie, peraltro, la S.C. ha evidenziato che le sentenze amministrative invocate dal ricorrente si erano limitate, la prima, a pronunciare un annullamento per mero difetto di motivazione, la seconda, un annullamento per mancata acquisizione di un parere obbligatorio).

        Si è anche evidenziato che il giudice penale, nel caso in cui accerti e dichiari (ai sensi dell'art. 537 c.p.p.) la falsità di atti e/o documenti costituenti presupposto per l'inserimento di un soggetto nella graduatoria di un concorso pubblico, non può  modificare la predetta graduatoria, eliminando il nominativo del soggetto responsabile dell'accertata falsità, poiché detto potere può essere esercitato esclusivamente dall'amministrazione competente nelle forme proprie dei provvedimenti amministrativi: l'approvazione della graduatoria di concorsi a pubblici impieghi è, infatti, un provvedimento di amministrazione attiva, attraverso il quale la PA fa proprio l'operato della commissione esaminatrice, e quindi soltanto la PA competente ha il potere di modificare le graduatorie, pur se, in ipotesi, agli effetti penali illegittimamente formate (Cass. V, n. 32035/2014).


        7. Giurisdizione e competenza

        Può ritenersi pacifico che, se con il termine “Giurisdizione” si fa riferimento all'esercizio della funzione sovrana dello jus dicere attraverso l'applicazione di norme astratte a casi concreti, per l'attuazione della volontà della legge, con quello di “Competenza” si mira ad individuare, secondo regole di materia, territorio o funzione, la sfera entro la quale i diversi organi giudiziari esercitano la giurisdizione loro conferita (Cass.S.U., n. 26/2000, in motivazione).


        7.1. L'assegnazione interna degli affari di giustizia

        L'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione, ma alla competenza interna e, comunque, ai sensi dell'art. 33, non si considera afferente alla capacità del giudice; ne consegue che non è vietata, dall'ordinamento, l'assegnazione dei procedimenti, aventi ad oggetto la ricusazione di magistrati addetti a funzioni penali, ad una sezione della corte d'appello che non sia anche incaricata della trattazione di affari penali (Cass. II, n. 20288/2004: la S.C. ha anche ribadito che, in mancanza — nell'ordinamento vigente — di una distinzione tra i ruoli organici dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione penale e quelli dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione civile, deve ritenersi che tutti i magistrati dell'ufficio giudiziario siano, in eguale modo, potenzialmente investiti del potere giurisdizionale in materia civile e penale, come desumibile anche dagli artt. 7-bis e 7-ter r.d. n. 12/1941, recante le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, che prevedono un apposito provvedimento tabellare per la ripartizione delle funzioni all'interno dell'ufficio giudiziario e l'assegnazione degli affari alle sezioni; conforme, Cass. II, n. 27948/2008). In parziale difformità da detto orientamento, Cass. III, n. 38112/2006 ha fatto salva l'ipotesi dell'assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabellare, proprio per costituire un giudice ad hoc, e che, pertanto, essendo caratterizzata dall'arbitrio nella designazione, può essere definita extra ordinem, peraltro esclusa nel caso esaminato, nel quale la sezione assegnataria di un processo aveva trasmesso direttamente gli atti ad altra sezione, in applicazione di nuovi ed oggettivi criteri di assegnazione contenuti in un provvedimento tabellare sopravvenuto del Presidente del Tribunale.


        7.2. Il regolamento delle questioni di giurisdizione

        Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione (Cass.S.U., n. 1/1991). hanno evidenziato che non esiste — nel sistema della giurisdizione (e della competenza) penale — un rimedio preventivo analogo a quello previsto dall'art. 41 c.p.c. nell'ambito del processo civile, poiché il codice di rito penale (artt. 51 ss.) disciplina soltanto casi di conflitto di giurisdizione o di competenza.


        8. Le giurisdizioni speciali
        8.1. Il collegio per i reati ministeriali

        La l. cost. n. 1/1989, in relazione ai reati ministeriali, pur non avendo sottratto al p.m. la titolarità dell'azione penale, ha attribuito il potere di compiere le indagini preliminari ad uno speciale collegio costituito presso ciascun tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio: permane, quindi, il riferimento al Procuratore della Repubblica come legittimo destinatario della notitia criminis, ma, ai sensi dell'art. 6, ult. comma, l. cost. n. 1/1989, è interdetto a quest'ultimo il compimento di qualsiasi indagine. Detto collegio svolge, oltre alle funzioni proprie del p.m. nel procedimento ordinario, anche quelle devolute, dall'ordinamento processuale vigente, al g.i.p., e tale sua peculiare competenza, unitamente alla sua composizione, ne fanno un organo specializzato, dotato di specifica competenza funzionale, in relazione alla particolare qualificazione dei reati dei quali lo stesso deve occuparsi.

        Le sezioni unite hanno ritenuto che il collegio per i reati ministeriali non è un giudice speciale né un organo della giustizia penale-costituzionale, ma è soltanto un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, il quale, dotato di specifica competenza funzionale in relazione alla particolare qualificazione dei reati dei quali deve occuparsi, esercita, con riguardo a questi ultimi, oltre alle funzioni proprie del p.m., anche quelle del g.i.p.; se ne è desunto che, ove tali ultime funzioni vengano esercitate da un normale g.i.p., il provvedimento da questi adottato (nella specie, trattavasi di ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta del locale ufficio del p.m.), non può dirsi viziato da carenza di giurisdizione, ma soltanto da incompetenza funzionale che dà luogo, comunque, ad una nullità assoluta ed insanabile (Cass.S.U., 20 luglio 1994, De Lorenzo).


        8.2. La giurisdizione militare

        L'art. 103, comma 3, Cost. stabilisce che « i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ».

        La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 429/1992) ha evidenziato che la nozione di « appartenenza alle Forze armate », nell'art. 103, comma 3, Cost., è più ristretta di quella accolta nel codice penale militare di pace, essendo, la prima, destinata a circoscrivere entro rigorosi limiti la giurisdizione speciale militare, e, la seconda, ispirata a far coincidere giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare; la diversità di piani di iurisdictio e lex, presente in Costituzione ma assente nel codice penale militare, vale a sottolineare il principio secondo cui, in tempo di pace, per i reati militari, la giurisdizione normalmente da adire è quella ordinaria, mentre quella speciale militare è eccezionale e giustificata solo ove si tratti di reati comuni commessi “sotto le armi”. Posto che il Costituente ha inteso conservare la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da « appartenenti alle Forze armate », nell'accezione ristretta di cittadini che stanno prestando il servizio militare, « le persone alle quali è applicabile la legge penale militare » assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 c.p. mil. p., non possono essere altre o di più di quelle indicate dallo stesso codice negli artt. 3 (militari in servizio) e 5 (militari considerati in servizio), questi ultimi caratterizzati dall'assenza del servizio effettivo ma, al contempo, dalla permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Per tutti gli altri militari in congedo illimitato, che il codice penale militare, ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la cognizione dei reati militari spetta ai giudici ordinari, e non a quelli militari. È stata, conseguentemente, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 c.p. mil. p. nella parte in cui assoggettava alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.

        In tempo di pace, la giurisdizione “normale” è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale (così, fra le tante, Cass. I, 31 maggio 1994, Confl. giur. in proc. Natale, con la precisazione che il principio di cui all'art. 103, comma 3, Cost. opera con riferimento al solo processo di cognizione: se ne è desunto che esso non può essere invocato in tema di giurisdizione nel processo esecutivo, ed in particolare in quello di sorveglianza, anche se il medesimo principio stabilisce il criterio generale per delimitare l'ambito di estensione rispettivo della giurisdizione ordinaria e di quella speciale in detto processo), ed è subordinata a due limiti:

        a) uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari;

        b) l'altro di natura soggettiva, costituito dall'appartenenza alle Forze armate degli autori dei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi.

        Successivamente, la giurisprudenza ha affermato che la distinzione fra l'ambito di giurisdizione proprio dell'autorità giudiziaria ordinaria e quello proprio dei tribunali militari è, per ogni suo aspetto, fissata direttamente dall'art. 103, comma 3, Cost., il quale, nella sua ultima proposizione, stabilisce che i predetti tribunali « in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ». L'Amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, ed i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari; non rientrano, tra i beni appartenenti all'Amministrazione militare, quelli assegnati ad altri Ministeri per essere adoperati dagli stessi o dai servizi da essi dipendenti od amministrati, e quelli dei quali all'amministrazione militare è devoluta la mera gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico (Cass. I, n. 1410/2000: in applicazione del principio, e considerato che il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze armate dello Stato, è stata ritenuta sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, con riguardo ad una truffa che si assumeva consumata da un sottufficiale di detto corpo in danno dell'Amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato; conforme,Cass. I, n. 3491/2000, inerente alla medesima fattispecie, ma con la precisazione che l'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato integra un danno non solo per il Ministero delle Finanze — che non può essere considerato ente militare —, ma anche per il Corpo di appartenenza, che ha natura di ente militare, dovendo riconoscersi la giurisdizione militare tutte le volte in cui siano ravvisabili specifiche fattispecie penali per interessi direttamente collegabili ad organismi o enti aventi natura militare).

        Da ultimo, Cass. II, n. 20136/2018 ha ribadito che la configurabilità di un reato militare postula, ai sensi dell'art. 234 c.p.mil.p.  che sia il soggetto attivo che quello passivo abbiano qualifica di “militare”, ed ha, inoltre, precisato che la giurisdizione militare sussiste soltanto nei casi in cui il danno provocato dal reato incida anche sul corpo militare di appartenenza, mentre se il danno è interamente sopportato (non già dall'amministrazione  militare bensì) da un ente pubblico del tutto estraneo all'apparato militare, sussiste la giurisdizione ordinaria.  


        9. Segue . Casistica

        Agli ufficiali in congedo, sia pure collocati in ausiliaria, è applicabile il codice penale militare solo quando ciò sia espressamente previsto dalla legge (Cass. VI, n. 2326/1998, per la quale non può rispondere del reato di collusione un ufficiale della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria, che ricopra l'ufficio di ispettore del S.E.C.I.T.).

        Le norme contenute nel nuovo codice di procedura penale si applicano anche ai processi riguardanti reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare (Cass. I, 22 marzo 1991, Pagliarini ed altri: se ne è desunto che l'art. 314 c.p.mil.p., relativo ai casi in cui è facoltativa l'emissione del mandato di cattura, è da ritenere implicitamente abrogato dalla norma di sbarramento discendente dal combinato disposto degli artt. 278 e 280).

        L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni (Cass. I, n. 5680/2015).

        Per quanto riguarda i criteri di attribuzione della giurisdizione in materia di esecuzione della pena, si rinvia subart. 665 e ss.


        10. Cenni di diritto penale internazionale

        Si ammette, generalmente, l'esistenza « di una norma internazionale consuetudinaria in base alla quale l'organo di uno Stato estero (Capo di Governo o suo rappresentante, membri di missioni speciali, etc.) non è penalmente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni » (V. Brunelli, 2).

        L'immunità dalla giurisdizione è generale rispetto agli agenti diplomatici mentre, per quanto riguarda i funzionari e gli impiegati consolari, è limitata agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

        In particolare, si è osservato che, in virtù degli artt. 23, 31, 35, 41 e 43 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 9 agosto 1967 n. 804:

        a) il console straniero in Italia è immune dalla giurisdizione italiana solo per gli atti compiuti nell'esercizio della funzione consolare;

        b) egli può essere arrestato e trattenuto in carcere per gravissimi reati, cioè per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

        c) l'inviolabilità dei locali consolari è limitata alla parte destinata esclusivamente ad ufficio (il c.d. “archivio consolare”);

        d) la libertà di comunicazione del consolato è garantita e protetta per le finalità istituzionali dell'ufficio;

        e) la facoltà, dello Stato territoriale, di informare quello estero, senza motivazione, che il console non è gradito, è posta a tutela dello Stato di residenza del console, e non di quello di provenienza (Cass. I, 24 marzo 1983, Nuvoletta).

        Gli artt. 12, lett. A), del Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità europea, allegato al Trattato istitutivo (firmato a Bruxelles in data 8 aprile 1965, e ratificato e reso esecutivo con l. n. 437/1966), e 16 lett. A), dei Protocolli sui privilegi e le immunità dell'E.S.R.O. e dell'E.L.D.O. (firmati, il primo, a Parigi, in data 31 ottobre 1963, ed il secondo, a Londra, in data 29 giugno 1964, ed entrambi ratificati e resi esecutivi con l. n. 1313/1967) accordano analoga immunità ai funzionari ed agli agenti di organizzazioni internazionali.

        La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di esenzione dalla giurisdizione penale di un agente diplomatico, poiché quest'ultima qualità si acquista, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, soltanto con la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditato, l'immunità non spetta all'agente consolare del quale il paese d'origine si sia limitato a dichiarare, in note verbali dirette al Ministero degli Affari esteri, la qualità di agente diplomatico, senza avere mai provveduto alla relativa notificazione formale (Cass. V, n. 16659/2002, e Cass. II, n. 3679/2005).


        10.1. I reati commessi da militari appartenenti ad uno Stato membro della N.A.T.O

        La Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico (N.A.T.O.) sullo statuto delle loro Forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951, ratificata e resa esecutiva con l. n. 1335/1955, stabilisce che « le autorità militari dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare sul territorio dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare che conferisce loro la legislazione dello Stato di origine su tutte le persone soggette alla legge militare di questo Stato » (art. VII).

        Il d.P.R. n. 1666/1956 disciplina « la facoltà di rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione (...) nei casi previsti nell'articolo VII paragrafo 3 lett. c) della Convenzione ». Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che, se lo Stato che ha il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione decide di rinunziarvi, deve notificare, al più presto possibile, la sua decisione alle autorità dell'altro Stato; le autorità dello Stato che ha il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione devono esaminare con benevolenza le istanze di rinuncia alla propria giurisdizione, presentate dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui ritengano che tali richieste siano giustificate da considerazioni particolarmente importanti.

        La giurisprudenza ha ritenuto che, quando la priorità nell'esercizio della giurisdizione per fatti commessi da militari stranieri di stanza in Italia spetta all'autorità giudiziaria italiana, secondo le norme della Convenzione di Londra, il giudice italiano può validamente esercitare la giurisdizione penale se il Ministro della Giustizia non si avvale, prima della notifica all'imputato del decreto di citazione per il dibattimento di primo grado, della facoltà di richiedere allo stesso giudice la dichiarazione di rinuncia al diritto di priorità; tale facoltà non appartiene all'autorità giudiziaria, che è vincolata alla rigorosa osservanza dei principi della officiosità e della indisponibilità dell'azione penale, ma al più qualificato organo del potere amministrativo, posto che essa sottintende una valutazione di natura squisitamente politica (Cass. I, 29 marzo 1982, Hanlon). La rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione di cui all'art. VII del Trattato N.A.T.O. è una facoltà discrezionale, che può essere esercitata solo dal competente organo politico-amministrativo (Ministro per la Giustizia, su richiesta o previo parere del Ministro per gli esteri) e non spetta al giudice italiano, la cui sentenza si pone come atto meramente dichiarativo della rinuncia, poiché al giudice compete solamente di verificare «l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia»; ne consegue che la sentenza, che dichiara la rinuncia in assenza della determinazione del competente organo politico-amministrativo, è un provvedimento radicalmente nullo, viziato da eccesso di potere e ricorribile per cassazione ex art. 606 comma 1 lett. a), risolvendosi nell'esercizio di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo (Cass. V, n. 4640/1999, in fattispecie relativa alla Convenzione di Londra, concernente un militare delle forze N.A.T.O. di stanza in Italia, indagato per il reato di cui all'art. 582 c.p., nella quale il ministro aveva respinto l'istanza di rinuncia del capo divisione dell'ufficio legale del comando Setaf di Vicenza).

        In presenza della volontà, dello Stato cui appartiene il militare imputato, di esercitare la propria prioritaria giurisdizione, e dell'adesione dello Stato di soggiorno, il giudice italiano deve limitarsi a prendere atto del proprio difetto di giurisdizione; sarebbe, pertanto, abnorme (e, come tale, immediatamente ricorribile per cassazione) il provvedimento del g.u.p. che, in siffatta situazione, dichiari la propria giurisdizione, emettendo il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un militare N.A.T.O. (Cass. I, 27 gennaio 1997, Thierry Bonne).

        Questa decisione ha sollevato perplessità in parte della dottrina (Ghiron, 3056 ss.), per il rilievo che non troverebbe riscontro nel quadro normativo di riferimento « l'affermazione che l'attuale normativa obbliga il giudice ad astenersi dall'esercizio della giurisdizione, (...) “per effetto di un'attività politica coerente con la Convenzione” »; pertanto, pur essendo innegabile, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, tale difetto «si sarebbe dovuto far valere nel giudizio e poi eventualmente in sede di impugnazione».

        Una giurisprudenza di merito ha ritenuto, sempre in relazione alla Convenzione di Londra sullo statuto dei militari N.A.T.O., che spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria stabilire se il reato sia stato commesso nell'espletamento del servizio militare, poiché solo in tal caso la priorità da attribuire, a richiesta, alla giurisdizione dello Stato di appartenenza comporterebbe il difetto di giurisdizione dello Stato di soggiorno; si è aggiunto che ricorre il presupposto della giurisdizione concorrente — in presenza della quale si rende necessario stabilire a quale giurisdizione accordare priorità — soltanto quando si è in presenza della commissione di un fatto che risulti previsto come reato sia dalla legislazione dello Stato di origine del militare che da quella dello Stato di soggiorno, anche se le rispettive fattispecie criminose abbiano diverso nomen iuris, ovvero tutelino beni-interessi disomogenei (G.i.p. Trib. Trento, 13 luglio 1998, Ashby ed altri: nella specie, è stata ritenuta la priorità della giurisdizione U.S.A. per il disastro del Cermis, determinato da un aereo militare americano che, volando in addestramento a bassa quota, aveva reciso di netto i cavi di una funivia, cagionandone il crollo, con la conseguente morte degli occupanti).

        In argomento, la dottrina (Barberini 3599 ss.) ha osservato che un esercizio non credibile della giurisdizione nel Paese cui il Trattato N.A.T.O. conferisce il diritto ad esercitarla, solleva problemi non indifferenti, e che sarebbe il caso di valutare l'opportunità della revisione (consentita dall'art. XVII della Convenzione) di alcune tra le disposizioni più discutibili, come « quelle che di fatto consentono alle forze militari dei Paesi N.A.T.O. la possibilità di godere di una vera e propria impunità, tenuto conto, da un lato, dell'incontrollabilità dell'effettivo esercizio della giurisdizione, in Paesi, come gli Stati Uniti, in cui l'esercizio dell'azione penale è discrezionale, nonché, dall'altro, dell'impossibilità di controllare le modalità dell'esercizio concreto della giurisdizione, in ordinamenti, come quello statunitense, in cui la trasparenza della decisione non è garantita né dall'obbligo di motivazione, né dalla possibilità di impugnazione ».


        10.2. Casistica

        Secondo la giurisprudenza sussiste la giurisdizione del giudice penale italiano in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di uno Stato estero, quale responsabile civile, per i crimini di guerra (da individuare in quei comportamenti posti in essere nell'ambito di un conflitto armato, i quali, pur risultando privi dei connotati di estensione e sistematicità propri dei crimini contro l'umanità, si caratterizzino comunque per la lesione dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali impegnate nel contesto bellico) commessi da appartenenti alle sue forze armate (Cass. I, n. 43696/2015, che ha richiamato, in motivazione, la sentenza della Corte cost. n. 238/1994, per la quale il principio di immunità degli Stati per gli atti compiuti iure imperii soccombe rispetto al diritto di agire in giudizio a tutela di diritti inviolabili dell'uomo; la S.C. ha ravvisato la configurabilità di un crimine di guerra nell'omicidio plurimo di militari appartenenti ad una missione di monitoraggio internazionale, eseguito in territorio della ex-Jugoslavia).

        Bibliografia

        Baccari, La cognizione e la competenza del giudice, Milano, 2011; Barberini, Il Trattato di Londra sullo statuto delle Forze armate Nato: note a margine della vicenda Cavalese, in Cass. pen. 1999, 3599; Barberini, Una decisione discutibile, in Cass. pen. 2009, 1888; Brunelli, voce Immunità, in Enc. giur., XV, Roma, 1989, 2; Ghiron, Esercizio della giurisdizione penale nell'ambito della Convenzione sullo status delle truppe Nato, in Cass. pen. 1997, 3056.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 2 - Cognizione del giudice.

        1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [3, 30, 2633, 3248, 479] (1) .

        2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

         

        [1] V. anche artt. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, relativi alla devoluzione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale da parte del giudice. Per la pregiudiziale comunitaria, v. art. 177 Trattato Cee firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con l. 14 ottobre 1957, n. 1203.

        1. Inquadramento

        L'art. 2 stabilisce « la regola dell'autonoma cognizione del giudice per quanto concerne le questioni strumentali rispetto alla decisione finale. Si tratta di una cognizione che ha effetti limitati al processo in corso (cognitio incidenter tantum), senza alcuna efficacia di giudicato » (Rel. prog. prel. c.p.p., 2).

        La disposizione, nell'attribuire al giudice penale investito di un petitum la risoluzione di ogni questione da cui dipende la decisione, « salvo che sia diversamente stabilito », non esclude, in virtù di tale clausola di riserva, la configurabilità di questioni pregiudiziali penali a processo penale (Cass. VI, 12 ottobre 1993, Santolla).

        2. La cognizione del giudice penale

        Secondo la giurisprudenza, l'art. 2 ha una portata generale, che non distingue le questioni pregiudiziali di fatto che coinvolgono terzi, da quelle attinenti solo alle parti processuali, con la conseguenza della legittimità dell'accertamento in via incidentale, e senza effetto di giudicato, da parte di tali giudici, dei comportamenti, ancorché infamanti, di terzi, qualora siffatto accertamento risulti necessario in relazione all'accertamento dei fatti costituenti reato oggetto del processo penale (Cass. civ. III, n. 25123/2006: nella specie, la S.C., alla luce del principio, ha rigettato il motivo di ricorso fondato sull'asserita inviolabilità dei diritti dei soggetti estranei al processo, confermando la sentenza impugnata basata sull'inesistenza, nell'ordinamento vigente, di un divieto, per il giudice penale, in funzione della decisione del processo, di esprimere, nella sentenza, degli apprezzamenti circa la sussistenza, a carico di un terzo estraneo al giudizio penale, di indizi di reità in ordine ad un determinato fatto, senza che sia iniziato, nei suoi confronti, un procedimento o vengano esperite formali indagini).


        2.1. Le eccezioni

        Dopo avere enunciato la regola generale secondo cui il giudice penale ha il potere di risolvere « ogni questione da cui dipende la decisione », l'art. 2 fa salva « una serie di situazioni nelle quali la regola può essere derogata; in un inventario con il carattere della tassatività e dunque insuscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

        Secondo la dottrina, le situazioni riconducibili letteralmente alla previsione dell'art. 2 dovrebbero essere soltanto quelle che prevedono una vera e propria sottrazione al giudice penale del potere-dovere di decidere, su uno degli elementi costitutivi della fattispecie, con la connaturale implicazione di un effetto vincolante per il giudice penale della decisione pronunciata da altro organo giurisdizionale o forse anche da altro organo istituzionale dello Stato » (Giarda, 243).

        Le eccezioni al principio secondo cui il giudice penale risolve ogni questione rilevante ai fini della decisione sono state limitate, essendo stato privilegiato il diritto dell'imputato ad essere giudicato in tempi ragionevoli e senza ingiustificati ritardi, sancito, nell'ambito dei principi del “giusto processo”, dall'art. 6 § 1 CEDU (cui l'emanando codice, ai sensi dell'art. 2 comma 1, l. delega 16 febbraio 1987, n. 81, doveva adeguarsi), e successivamente recepito quale principio costituzionale (cfr. art. 111, comma 1, Cost., inserito dall'art. 1, l. cost. n. 2/1999). Tra esse, ammesse in virtù della clausola « salvo che sia diversamente stabilito », possono essere ricordate quelle previste, nel codice di rito, dagli artt. 3 (con riguardo alle questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza), 263 comma 3 e 324 comma 8 (con riguardo alle controversie sulla proprietà delle cose sequestrate, rilevante all'atto della restituzione), 479 (con riguardo alle questioni civili od amministrative, diverse da quelle di stato o di cittadinanza, dalle quali dipenda la decisione sull'esistenza del reato); conservano, inoltre, rilievo, la pregiudiziale costituzionale e quella c.d. comunitaria, ex art. 177 Trattato CE (in argomento, E. Marzaduri, voce Questioni pregiudiziali, 116 ss.).

        La riserva contenuta nell'art. 2 evoca, inoltre, ogni altra situazione nella quale il giudice penale risulti privo di un autonomo potere decisorio: il riferimento è ai poteri riconosciuti alla Corte costituzionale (nelle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge), alla Corte EDU (quanto all'interpretazione della Cedu e dei relativi Protocolli aggiuntivi) ed alla Corte di Giustizia UE (quanto all'interpretazione autentica, “in via pregiudiziale”, del Trattato UE): si tratta di casi nei quali la decisione di un giudice diverso da quello penale è pregiudiziale rispetto alla decisione di quest'ultimo, che ne è vincolato.


        3. Gli effetti della decisione del giudice penale

        La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale, non ha efficacia vincolante in un diverso processo.

        La dottrina ha osservato, in proposito, che « da un punto di vista letterale, la disposizione non precisa che la sentenza del giudice penale che abbia risolto incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non vincola nessun altro giudice, nemmeno se sia passata in cosa giudicata, ma è abbastanza facile osservare che il riferimento al passaggio in cosa giudicata è implicito, atteso che un problema di effetto vincolante, nel senso di preclusione per un giudice di decidere in modo diverso rispetto al dictum decisorio di un'altra sentenza, si pone di regola su un piano sistematico solo per le sentenze passate in giudicato; con ciò intendendosi dire che un problema di vincolatività o meno potrebbe riguardare solo decisioni non più soggette alle ordinarie impugnazioni »; peraltro, esulano dall'ambito applicativo dell'art. 2 « i profili attinenti all'eventuale utilizzabilità delle prove raccolte nel corso del procedimento penale, magari anche al solo fine di decidere tutte le questioni, in via incidentale; profili che si dovranno affrontare secondo le usuali regole della problematica della c.d. “circolarità della prova” » (Giarda, 242).

        Una volta esclusa la possibile efficacia vincolante delle suddette decisioni incidentali del giudice penale in altri giudizi, deve ritenersi che esse ben possano essere disattese, sia in sede civile ed amministrativa, che nella stessa sede penale, ma in altro processo, in virtù di una diversa regola di giudizio (si pensi alla diversa ripartizione dell'onere della prova nei giudizi civili e penali), o comunque di una diversa valutazione dei medesimi elementi probatori, o di diversi elementi probatori tout court; il che rende sempre possibile l'apparente contrasto tra giudicati.

        In applicazione della disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, la giurisprudenza ha ritenuto che la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma 1, n. 2, c.p.) può essere ritenuta anche se il reato-fine venga giudicato separatamente (Cass. V, n. 12707/2003, in fattispecie relativa al delitto di falso, per aver circolato con targa sostituita allo scopo di impedire l'accertamento del furto della vettura, reato giudicato separatamente).


        4. Casistica
        4.1. Gli incidenti di falso: relazioni di notifica e verbali di udienza

        Il nuovo codice di procedura penale non contempla l'istituto dell'incidente di falso, che, nell'abrogato codice di rito, regolamentava l'impugnazione di un atto o di un documento del processo denunziato di falsità.

        La giurisprudenza (Cass. VI, n. 1361/2019) ha affermato che i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni riguardanti il loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2; il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. deriva dall'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e dalla non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva in quello civile.

        La nuova disciplina ha originato problemi in relazione alle ipotesi di falsità delle relazioni (o relate) di notifica (in relazione alle quali si rinvia sub art. 168), e dei verbali di udienza (in relazione alle quali si rinvia sub art. 482).


        4.2. Altre applicazioni

        Secondo la giurisprudenza, qualora il giudice penale abbia pronunciato sentenza risolvendo — come, di regola, è suo dovere — una questione pregiudiziale civile diversa da quelle di stato, di famiglia o di cittadinanza, senza sospendere il processo, oppure revocando legittimamente la disposta sospensione, il sopravvenuto giudicato civile che abbia deciso la stessa questione non può fare stato nel processo penale ancora in corso; ne consegue che, legittimamente, il giudice penale che procede per il reato di cui all'art. 485 c.p. senza sospendere il procedimento, emette sentenza di condanna e dichiara falsa la scrittura privata riconosciuta autentica in una sentenza civile, anche se può derivarne un eventuale contrasto di giudicati: tale eventualità è, tuttavia, esclusa se (come nella specie) la scrittura privata sia stata riconosciuta autentica a seguito del procedimento di verificazione previsto dagli artt. 216 ss. c.p.c., nel quale — a differenza di quello previsto negli artt. 221 ss. c.p.c. — non si assume la falsità di un documento, ma semplicemente si nega di averlo redatto o sottoscritto. In tal caso, a maggior ragione, il giudicato civile è privo d'influenza sul giudizio penale in corso (Cass. V, 6 maggio 1976, Vecchio).

        Spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura pubblica o privata di un ente, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione (Cass. V, 18 gennaio 1999, Migotto, in fattispecie nella quale, in relazione alla contestazione del reato di falso in atto pubblico, si è ritenuto che spettasse al giudice penale decidere della qualificazione quale ente pubblico o privato di una casa di riposo, rientrante tra le istituzioni di assistenza e beneficenza, senza dover attendere la decisione del giudice civile sulla natura del rapporto di lavoro dell'imputata).

        Si è anche ritenuto che l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 575/1965 (ma v. ora art. 31 d.lgs. n. 159/2011), al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo, e deve, quindi, essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto già compiuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare (Cass. I, n. 13521/2010).

        Qualora venga dedotta la falsità di un atto fidefacente (nella specie, un certificato medico), rilevante nel giudizio quale prova, il giudice penale deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso; ne consegue che tale decisione non determina alcun effetto preclusivo da giudicato al fine di non pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso (Cass. VI, n. 26026/2018).

        In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato (art. 86 d.P.R. n. 309/1990), il giudice della misura di sicurezza deve accertare in via incidentale la sussistenza dei presupposti che, alla stregua delle prospettazioni dell'interessato, potrebbero condurre al riconoscimento in suo favore della cd. protezione sussidiaria, a nulla rilevando la possibilità per il medesimo di agire in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del diritto alla stessa (Cass. I, n. 49242/2017).

        Una recente decisione ha ritenuto che , ai  fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633  c.p. ,  nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex  art. 480  c.c.  non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale, posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto ( Cass. II, n. 3125/2024 : f attispecie in cui gli imputati  avevano  eccepito che il querelante non  era  legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e d  il suo diritto si era prescritto ,  sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).


        5. La cognizione incidentale sulle questioni amministrative

        La giurisprudenza ritiene preclusa al giudice penale la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa (Cass. I, n. 11596/2011; conforme Cass. III, n. 44077/2014, in fattispecie nella quale la S.C. ha giudicato immune da censure la conferma del sequestro preventivo di uno stabilimento balneare per il reato previsto dagli artt. 54 e 1161 c. nav., previa disapplicazione della concessione demaniale ritenuta illegittima perché priva di durata determinabile, a fronte di una pronuncia del T.A.R. che si era limitata a verificare, ed escludere, che detta concessione dovesse essere dichiarata «scaduta»).

        La valutazione del giudice penale in ordine alla validità di un atto amministrativo al fine di accertare o di escludere l'esistenza del reato della cui cognizione è investito, è eseguita — ai sensi dell'art. 5 l. n. 2248/1865, alleg. E — incidenter tantum, con efficacia circoscritta all'oggetto dedotto in giudizio: di conseguenza, il giudicato sul caso deciso non preclude la libera ed eventualmente diversa valutazione dello stesso provvedimento ad opera di altro giudice in caso analogo (Cass. I, n. 29453/2001: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, nonostante il fatto che, in un precedente giudizio riguardante una vicenda analoga, il medesimo provvedimento fosse stato disapplicato dal giudice perché ritenuto illegittimo).

        La dottrina ha rilevato, in proposito, che « riguardo ad uno stesso atto amministrativo (...), oggetto di cognizione sia da parte di un giudice amministrativo che di un giudice penale, qualora esso sia reputato illegittimo dal giudice amministrativo e quindi annullato (con efficacia ex tunc), il giudice penale — pur non potendo far rivivere l'atto e dovendo, dunque, prendere in considerazione tale annullamento ex tunc — certamente può stimarsi non vincolato da tale pronuncia ai fini della sua decisione. L'annullamento del provvedimento non ha, infatti, efficacia di giudicato nel processo in corso », proprio in virtù della regola sancita dall'art. 2. Naturalmente, il giudice amministrativo potrà, a sua volta, nell'ambito del processo amministrativo, annullare l'atto amministrativo ritenuto legittimo dal giudice penale; inoltre, l'accertamento del giudice penale ha efficacia soltanto nel processo nel quale esso è compiuto: « pertanto, se un atto amministrativo viene stimato illegittimo dal giudice penale, tale qualificazione giuridica obbliga soltanto quest'ultimo a disapplicare l'atto e a decidere il processo come se l'atto non esistesse. Se lo stesso atto viene preso in considerazione in un altro processo, può essere ritenuto legittimo senza che la precedente qualificazione di invalidità possa vincolare il giudice del diverso processo, anche se la mancanza di “efficacia vincolante” non lo esime da una adeguata motivazione che spieghi le ragioni per le quali la precedente qualificazione di illegittimità non sia giudicata sussistere ». Non è di ostacolo a questa conclusione la disciplina dettata dall'art. 654, in tema di efficacia della sentenza penale (di condanna o di assoluzione) in altri giudizi civili od amministrativi: « il vincolo del giudicato è circoscritto ai fatti accertati, investe il fatto storico: è esclusa la qualificazione giuridica e quindi la valutazione di legittimità dell'atto amministrativo » (Gambardella, 3497 ss.).

        Un più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. III, n. 31282/2017) ha precisato che la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un reato, è stata ritenuta non preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo, o comunque sopravvenuti alla formazione del giudicato. In applicazione del principio, in fattispecie riguardante la violazione dell’art. 44 T.U. Urb. contestata ad un imprenditore agricolo, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una preclusione, da giudicato amministrativo, in ordine all’insufficienza del patrimonio edilizio preesistente a soddisfare le esigenze abitative dell’imputato, in quanto tale requisito — costituente presupposto essenziale per il legittimo rilascio del permesso di costruire in zona agricola — era stato valutato dal giudice amministrativo sulla base di una rappresentazione dei luoghi che, in sede penale, era risultata falsa. Si è precisato che al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo (Cass. VI, n. 17991/2018)

         

        Bibliografia

        Gambardella, Riflessioni intorno alla cognizione incidenter tantum del giudice penale sulle questioni amministrative, in Cass. pen. 2002, 3497; Giarda, Sub art. 2, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, I, Milano, 2010, 238; Marzaduri, voce Questioni pregiudiziali (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 116. 

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 3 - Questioni pregiudiziali.

        1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo [181b; 246 trans.] fino al passaggio in giudicato [324 c.p.c.] della sentenza che definisce la questione [479].

        2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione [606]. La corte decide in camera di consiglio [611].

        3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [467].

        4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

        1. Inquadramento

        L'art. 3 mira, ad un tempo, a garantire la celerità del processo e la genuinità dell'accertamento incidentale, nonché ad evitare pronunce contrastanti, tenuto, in particolare, conto, della speciale rilevanza sociale delle controversie riguardanti lo status familiae e lo status civitatis, materie in relazione alle quali è particolarmente avvertita l'esigenza di certezza.

        La possibilità che il giudice, con valutazione discrezionale, sospenda il processo penale, è stata, pertanto, prevista proprio e soltanto nei casi in cui la decisione penale, ovvero, in primis, quella sull'imputazione, o quella comunque costituente oggetto della giurisdizione penale (il generico riferimento all'efficacia condizionante della questione pregiudiziale sulla “decisione” consente, infatti, di ricomprendere, tra le questioni pregiudiziali, suscettibili di legittimare la sospensione del processo, quelle dalla cui risoluzione dipenda non soltanto la decisione sull'esistenza del reato o di una condizione di punibilità, bensì anche quelle che, in qualsiasi altro modo, possano incidere sulla decisione: ad es., quelle sulle circostanze o su cause estintive del reato, e persino sul trattamento sanzionatorio), dipenda automaticamente dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza (con esclusione, quindi, della possibile rilevanza di ogni altra questione di status personale), sempreché la questione sia seria ed il relativo procedimento civile, a norma delle leggi civili, sia già in corso.

        La giurisprudenza ha, conseguentemente, escluso la possibilità che, nel processo penale, debba essere riconosciuta autorità di giudicato a decisioni civili che decidono altre controversie civili od amministrative, diverse da quelle riguardanti lo stato di famiglia o di cittadinanza (Cass. III, n. 27062/2015: nella specie, la S.C. ha escluso che il passaggio in giudicato della sentenza civile — di accertamento della simulazione di alcuni contratti di compravendita immobiliare — avesse efficacia vincolante in sede penale, nella quale, all'esito dell'istruttoria, era al contrario emersa l'effettività dei trasferimenti immobiliari de quibus); gli accertamenti risultanti da sentenze civili od amministrative che decidono controversie non vertenti sullo stato di famiglia o di cittadinanza potranno, peraltro, essere valutati nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio, salvi, com'è ovvio, gli effetti costitutivi od estintivi di situazioni giuridiche che ad essi siano ricollegati dalla legge.

        2. Le questioni pregiudiziali

        Il rapporto di pregiudizialità non si risolve in una semplice influenza o connessione probatoria, richiedendo, invece, un nesso di interconnessione assoluta tra due procedimenti penali, dove l'esito del primo costituisce una premessa necessaria, od un antecedente logico essenziale, per pervenire alla decisione dell'altro (Cass. I, 23 settembre 1991, Andreani).

        In relazione alle questioni pregiudiziali, dal combinato disposto degli artt. 3 e 479 emerge che il sistema dell'attuale codice di procedura penale prevede la possibilità di sospensione del giudizio penale solo in dipendenza di questioni pregiudiziali civili o amministrative, e mai nel caso di pregiudiziali penali (Cass. I, 20 gennaio 1997, Bompressi ed altri); si è, per tale ragione, ritenuto che il corso della prescrizione non rimanga sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versi fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge (Cass. VI, n. 44261/2013: fattispecie in cui è stata confermata la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di calunnia computando anche il tempo occorso per la definizione del processo relativo al reato presupposto di violenza sessuale, sebbene il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale solo all'esito del giudizio relativo al primo reato).


        3. Profili di legittimità costituzionale

        La giurisprudenza ha ritenuto che l'art. 3, nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., costituendo, esso, espressione di una ragionevole scelta del legislatore ispirata all'intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (Cass. I, n. 38171/2006, in fattispecie relativa alla pendenza di un procedimento penale per falsa testimonianza, di cui si assumeva la rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilità del soggetto che figurava imputato nel diverso procedimento nel corso del quale la questione di costituzionalità era stata sollevata).


        4. Le questioni di stato di famiglia o di cittadinanza

        L'ambito di applicabilità dell'art. 3 è più limitato rispetto a quello del corrispondente art. 19 dell'abrogato codice di rito, poiché restringe la pregiudizialità ai soli casi di controversie « sullo stato di famiglia o di cittadinanza ».

        La giurisprudenza ha precisato che la sospensione del processo è un mezzo eccezionale, cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta e, cioè, quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa rientrante tra quelle indicate dallo stesso art. 3, con la conseguenza che, fuori da tali casi, il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante (Cass. V, n. 14972/2005: nella specie, la S.C. ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, disposta la trasmissione alla procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, aveva contestualmente sospeso il dibattimento in attesa dell'esito del procedimento per falsa testimonianza). Premesso che il giudicato civile fa stato soltanto sulle questioni concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza, si è ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza civile di accertamento della simulazione di alcuni contratti di compravendita immobiliare non avesse efficacia vincolante in sede penale, nella quale, all'esito dell'istruttoria, era emersa l'effettività dei trasferimenti immobiliari de quibus (Cass. III, n. 27062/2015).


        5. Segue. Casistica
        5.1. Morte presunta (art. 49 c.c.)

        La sentenza dichiarativa di morte presunta (che non riguarda né lo status familiae, né lo status civitatis, e non statuisce sul modo di essere di un rapporto giuridico o sulla modificazione di esso, ma soltanto sull'accertamento in via presuntiva, attraverso un procedimento logico, di un fatto naturale come la morte) non può avere efficacia nel procedimento penale ed in quelli, come la procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione, che sono regolati dalle norme del codice di procedura penale (Cass. I, 5830/1999).

        In argomento, si è successivamente ribadito che la sentenza dichiarativa di morte presunta, riguardando soltanto l'accertamento in via presuntiva di un fatto naturale come la morte, non può avere efficacia di giudicato nel procedimento penale, poiché questa è riconosciuta, a norma dell'art. 3, comma 4, c.p.p., soltanto alle sentenze irrevocabili del giudice civile relative allo stato di famiglia o di cittadinanza (Cass. II, n. 37489/2019: fattispecie relativa ad imputato che, dichiarato latitante in primo grado, aveva mantenuto tale qualifica processuale fino al termine del giudizio di appello, senza che fosse mai stata accertata la cessazione di tale status, nei cui confronti, secondo la difesa, sarebbero ricorsi gli estremi per la dichiarazione di morte presunta, peraltro in difetto dell’instaurazione del relativo procedimento in sede civile).


        5.2. Bigamia (art. 556 c.p.)

        La sentenza del giudice civile, che abbia dichiarato la nullità di un matrimonio per il solo motivo della validità del matrimonio precedentemente contratto da uno dei coniugi (cosiddetto impedimentum ligaminis), preclude, al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dello stesso coniuge per il delitto di bigamia, qualunque esame di merito sulla questione relativa alla validità del primo matrimonio (Cass. II, 19 febbraio 1965, Krkoc).


        5.3. Alterazione di stato (art. 567 c.p.)

        Il processo per il delitto di alterazione di stato, commesso mediante falsa attestazione della paternità nella formazione dell'atto di nascita, può essere sospeso in relazione alla controversia civile sulla questione di stato perché essa condiziona, in termini di pregiudizialità, la pronuncia sull'imputazione, e la sentenza del giudice civile sul rapporto di paternità naturale esplica effetti vincolanti nel procedimento penale, pur non sospeso (Cass. VI, n. 33326/2007).


        5.4. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)

        L'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo status dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato, in quanto si tratta di obbligazione ex lege posta a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio; ne consegue che l'eventuale controversia sulla validità del vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi de quibus e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale, in quanto gli effetti del vincolo permangono finché questo non sia stato dichiarato giudizialmente cessato (Cass. VI, n. 41018/2005).


        6. Le questioni fallimentari

        Può ritenersi ormai pacifico che il riferimento specifico dell'art. 3 allo « stato di famiglia o di cittadinanza » non consente di attribuire rilevanza, quale questione pregiudiziale, ad una controversia sulla qualità di “fallito” in pendenza dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

        Le Sezioni unite hanno, in particolare, affermato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta (artt. 216 ss. r.d. n. 267/1942, c.d. l. fall.) non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa ed ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, e che lo status di fallito non rappresenta una “questione pregiudiziale” dalla quale dipende la decisione sui reati di bancarotta, perché questo status deriva direttamente dalla sentenza dichiarativa di fallimento, come detto, insindacabile dal giudice penale fino a che non sia revocata (Cass.S.U., n. 19601/2008). Se ne è desunto, da un lato, che le modifiche apportate all'art. 1 r.d. n. 267/1942 dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, non esercitano influenza, ai sensi dell'art. 2 c.p., sui procedimenti penali in corso; dall'altro, che, « se anche è stata soppressa la previsione della sospensione obbligatoria del procedimento penale in pendenza di un'opposizione (ora “reclamo” ex art. 18 l. fall., come da ultimo modificato) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quando lo “status di fallito” sia sub judice, resta, tuttavia, la facoltà del giudice penale, pur non trattandosi propriamente di una questione pregiudiziale, di disporre, ex art. 479, la sospensione del dibattimento, alle condizioni ivi previste, ferma restando, ove sia già intervenuto irrevocabilmente il giudicato penale di condanna, la facoltà del condannato di attivare la procedura di revisione, exart. 630, comma 1, lett. b) » (Cass.S.U., n. 19601/2008, in motivazione).

        Il principio secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento (validamente emessa e non revocata) quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, è ormai pacifico (Cass. V, n. 40404/2009 e Cass. V, n. 19078/2015).


        7. La sospensione del processo penale “pregiudicato”

        La sospensione ex art. 3 del processo penale “pregiudicato” fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione pregiudiziale, ove ne ricorrano i presupposti, è prevista non come un obbligo, ma come una semplice facoltà (Cass. V, 21 novembre 1991, Barenghi), se l'azione a norma delle leggi civili sia già stata proposta.

        La dottrina ha osservato che il principio vale se l'azione a norma delle leggi civili sia già stata proposta « presso le competenti sedi giudiziarie extrapenali », e sia ancora in corso (altrimenti, la controversia sulla questione “pregiudicante” sarebbe già stata decisa, ed il giudice non potrebbe che prendere atto del suo esito, ai fini della decisione del processo “pregiudicato”), poiché, in caso contrario, « sarà lo stesso giudice penale a conoscerne in via incidentale », e se la questione è « seria », e che la sospensione del processo penale è facoltativa, in ossequio all'esigenza di celerità: « la relativa decisione rimane affidata al prudente discernimento del giudice, il quale valuterà discrezionalmente anche l'opportunità che la questione venga o non trattata dalla giurisdizione non penale » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 130).

        Appaiono sempre attuali le considerazioni di una non recente giurisprudenza costituzionale, a parere della quale « trattasi di discrezionalità relativa — in quanto il provvedimento del giudice penale è adottato non senza motivazione e previa audizione delle parti (che possono presentare, al riguardo, istanze e conclusioni) — e, soprattutto, tale che non si risolve in mero arbitrio, poiché rappresenta il connotato essenziale di un potere ritenuto idoneo, se non indispensabile, alla realizzazione di apprezzabili esigenze processuali » (Corte cost. n. 274/1974).

        Il giudizio sull'opportunità, o meno, di sospendere il dibattimento non è, pertanto, ancorato alla particolare complessità della controversia pregiudiziale, occorrendo, unicamente, che questa possa essere delibata incidentalmente in termini di serietà (Trib. Savona, 14 febbraio 1990, Pavoncello), ovvero se la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

        La dottrina ha, in proposito, precisato che è da ritenersi “seria” la questione « non manifestamente infondata. Temeraria o pretestuosa sì da porsi come intralcio per la sollecita definizione del processo: è sufficiente ai fini della delibazione in ordine alla “serietà” una sommaria valutazione di fatto dalla quale emerga l'apparente fondatezza della questione » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 130); si è ritenuto che il giudice possa tener conto, ai fini della valutazione discrezionale che gli è rimessa circa l'opportunità della sospensione, del grado di avanzamento del processo civile pregiudiziale e di quello penale pregiudicato (Marzaduri, 921).


        7.1. La fase in cui può intervenire la sospensione

        La sospensione può aver luogo, in ogni stato e grado (Rel. prog. prel. c.p.p., 2).

        La dottrina ha, peraltro, osservato, in senso parzialmente contrario, che « l'illazione non appare del tutto persuasiva: sfugge al suo rigore logico la considerazione secondo cui la sospensione difficilmente sembra attuabile nel giudizio di cassazione, in quanto essa deve, inevitabilmente, fondarsi su valutazioni di fatto, riguardanti l'opportunità e la convenienza di adottare il relativo provvedimento, estranee alla competenza della corte di cassazione » (così, G. Foschini, citato da Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 130).

        È stata esclusa l'ammissibilità della sospensione de qua anche per la fase delle indagini preliminari (Fortuna- Dragone- Fassone- Giustozzi, 92; in senso contrario, Giarda, 246 s.).

        Anche nel giudizio abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (ai sensi dell'art. 3), quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall'art. 479, atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale disposizione, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, considerato che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio dalla decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire, non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione (Cass. V, n. 13780/2002).


        7.2. La forma del provvedimento di sospensione

        La sospensione va disposta con ordinanza ricorribile per cassazione, « in considerazione che l'impugnazione non può, in tale ipotesi, avere un sottinteso dilatorio, ma si pone semmai come strumento di potenziale acceleratorio dell'intero iter processuale » (Rel. prog. prel. c.p.p., 3); il ricorso per cassazione andrà deciso con rito camerale c.d. “non partecipato”, ex art. 611.


        7.3. Casistica

        La sospensione del processo sospende il corso della prescrizioneex art. 159 c.p.; deve ritenersi che, ove il relativo provvedimento non sia impugnato, la sospensione del processo, anche se disposta fuori dai limiti consentiti, produce i suoi effetti propri, inclusa la sospensione del corso della prescrizione (argomenta da Cass.S.U., 1° ottobre 1991, Mapelli).


        8. Gli atti urgenti

        Durante la sospensione del processo disposta per pregiudizialità di questioni di stato di famiglia o di cittadinanza, è possibile il compimento di atti urgenti (per la relativa nozione, si rinvia subart. 467), come, ad es., l'assunzione di prove non rinviabili, sempre che essi non richiedano la propedeutica risoluzione della questione pregiudiziale ancora sub judice.


        8.1. Casistica

        In tema di condono edilizio, si è ritenuto che la sospensione del procedimento penale prevista dagli artt. 38 e 44 l. n. 47/1985 non impedisce l'adozione dei provvedimenti cautelari, che proprio per la loro natura mirano a mantenere fermo lo stato della cosa e ad impedire che, alla stessa, vengano apportate modifiche (Cass. III, 26 maggio 1995, Simonini).


        9. L'efficacia della decisione “pregiudicante” nel processo penale “pregiudicato”

        È riconosciuta efficacia di giudicato nel processo penale alla sola sentenza civile irrevocabile.

        La dottrina ha precisato che, ai sensi dell'art. 324, « si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 »; per ragioni di completezza deve, tuttavia, evidenziarsi che, a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura civile dalla l. n. 69/2009, la decisione sulla sola questione di competenza è, oggi, adottata non più con sentenza, ma con ordinanza), evidenziando che « la decisione irrevocabile del giudice civile (...) relativa allo status personae, la quale intervenga durante la pendenza del processo penale, opera con autorità di giudicato e, dunque, con effetto vincolante sulla decisione del giudice penale, ancorché questi non abbia ritenuto opportuno disporre la sospensione ex art. 3 comma 1. Lo stesso effetto si realizza, naturalmente, anche se il giudicato sulla questione di stato si sia formato in un momento antecedente l'inizio del processo penale » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 131) “pregiudicato”.

        A seguito dell'intervento del giudicato sulla questione di stato, il giudice penale potrà (ma si tratta di un potere-dovere) recepirne l'esito senza reiterare gli accertamenti ad esso propedeutici, e senza la necessità di soffermarsi, in motivazione, sulle argomentazioni che hanno indotto alla decisione civile: secondo la dottrina, « il controllo del giudice penale (...) sarà circoscritto alla verifica dei limiti del giudicato di stato e della corrispondente incidenza “pregiudiziale” che lo stesso presenta rispetto alla decisione » (Macchia, Sub art. 3, in Codice, 10 ss.).

        La giurisprudenza ha, inoltre, osservato che la sentenza civile si limita ad accertare una situazione controversa iuxta alligata et probata, ma non sana le eventuali illiceità che ne abbiano condizionato l'esito; ne consegue che l'intangibilità degli effetti del giudicato civile è ancorata all'oggetto specifico della controversia civile, come delimitato dagli ordinari elementi costitutivi (soggetti, petitum e causa petendi), ma non impedisce, anche in difetto dell'esperimento dell'impugnazione straordinaria della revocazione, che in sede penale si proceda ad accertamenti di tipo diverso (Cass. II, n. 35325/2007: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza civile che aveva accertato l'esistenza di un diritto di credito, resa da un collegio del quale faceva parte, come relatore ed estensore, un giudice che era risultato, con sentenza penale passata in giudicato, corrotto dalla parte risultata vittoriosa, non impediva l'accertamento penale di condotte di riciclaggio aventi ad oggetto la somma versata dal debitore agli eredi del creditore in esecuzione della predetta sentenza civile).


        9.1. Limiti soggettivi

        L'art. 3 nulla dice in ordine ai limiti soggettivi all'efficacia del giudicato civile nel processo penale: peraltro, in accordo con i principi generali che regolano la materia, la dottrina ritiene che esso non abbia efficacia nei confronti dei terzi estranei al processo (civile) pregiudiziale ed a quello (penale) pregiudicato: « in altre parole, la identità dei limiti probatori che incontrano il giudice penale e il giudice civile in subjecta materia implica l'identità dei soggetti che agiscono come parti effettive o potenziali nel processo penale e nel processo civile » (Giarda, 247). Una conferma, in tal senso, viene dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., che, in virtù dell'affermazione del principio del contraddittorio, risulterebbe incompatibile con l'estensione ai terzi dell'efficacia di un accertamento intervenuto in un giudizio, rispetto al quale essi siano rimasti estranei.


        10. Segue. Casistica
        10.1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)

        In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto onerato non può ritenersi liberato adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, occorrendo a tal fine che intervenga il passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità: peraltro, il giudizio civile di disconoscimento della paternità non è pregiudiziale rispetto a quello penale, producendo effetti in tale ambito solo ex nunc e non ex tunc, in quanto l'obbligazione cui fa riferimento l'art. 570 c.p. è collegata ad un rapporto giuridico di filiazione ex lege (Cass. VI, n. 8144/2020).


        10.2. Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.)

        Il giudicato civile vincola il giudice penale limitatamente alle questioni pregiudiziali di stato di famiglia o di cittadinanza che, normalmente, non rientrano nell'ambito della giurisdizione penale: si è, pertanto, ritenuto che non fa stato nel processo penale avente ad oggetto il reato di circonvenzione d'incapace la sentenza civile che abbia riconosciuto la validità di un contratto di compravendita, escludendo l'infermità di uno dei contraenti ed il dolo dell'altro, trattandosi di questioni entrambe rientranti nella giurisdizione del giudice penale (Cass. I, 15 febbraio 1957, Barnero ed altri).


        11. La pregiudiziale costituzionale

        L'art. 23, comma 2, l. n. 87/1953 (« Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ») stabilisce, per i casi in cui, nel corso di un processo penale, venga eccepita l'illegittimità costituzionale di una norma (sostanziale o processuale) rilevante ai fini della decisione, che « l'autorità giudiziaria, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso ».

        La dottrina ha osservato che questa pregiudiziale, a differenza di quelle previste dagli artt. 3 e 479, « si può definire come “obbligatoriamente devolutiva”, poiché il giudice, accertata la “rilevanza della questione”, cioè che essa è stata sollevata nei confronti di una disposizione di legge da applicare nel corso del giudizio, e ravvisata la “non manifesta infondatezza” della questione stessa, dovrà necessariamente arrestarsi e demandare la decisione alla Corte costituzionale, essendo a lui vietato il giudizio sulla costituzionalità delle leggi » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 133).

        La pregiudiziale costituzionale, per espressa previsione normativa, determina la sospensione obbligatoria del procedimento, che priva il giudice della potestas decidendi fino alla definizione della pregiudiziale medesima, né, alle parti, è attribuito alcun potere di rimuovere tale stasi processuale, essendo immodificabili ed insindacabili sia l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale sia il pedissequo provvedimento di sospensione; tuttavia, nell'ipotesi in cui venga obbligatoriamente sospeso un procedimento in cui sia in corso di applicazione una misura cautelare, il soggetto ad essa sottoposto, che ritenga di aver maturato il diritto a riacquistare lo status libertatis per il verificarsi di una delle cause estintive del provvedimento coercitivo di cui all'art. 306, non incontra alcun ostacolo a far valere la sua pretesa in giudizio e può, quindi, promuovere, davanti al g.i.p. o ad uno dei giudici competenti per i vari gradi ai sensi dell'art. 279, un'azione di accertamento finalizzata alla declaratoria della sopravvenuta caducazione della misura ed all'ottenimento dell'ordinanza di immediata liberazione o di cessazione della misura estinta, secondo quanto dispongono, rispettivamente, il primo e il secondo comma del predetto articolo 306; trattasi, invero, di azione di natura dichiarativa, rivolta alla tutela di un diritto assoluto ed inviolabile, esperibile in ogni tempo, salvo il limite della preclusione, ove la questione abbia già formato oggetto di giudicato cautelare nelle sedi proprie (Cass.S.U., n. 8/1996).

        La sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23, comma 2, cit. consegue obbligatoriamente soltanto alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, che il giudice dispone previa delibazione della rilevanza nel procedimento in corso e della non manifesta infondatezza della questione sollevata; pertanto, ove una questione di legittimità costituzionale sia stata rimessa alla Consulta in un procedimento diverso, non può configurarsi l'esistenza di una pregiudiziale in senso proprio, con conseguente obbligo, del giudice, di sospendere — a pena di nullità — il giudizio in cui la medesima questione si sia riproposta, potendosi, al più, desumere, sulla base della disciplina generale delle questioni pregiudiziali quale positivamente realizzata dagli artt. 2 e 3, una semplice facoltà, in tal senso, da parte del secondo giudice, previa delibazione della questione in termini di « serietà » (Cass. II, 25 marzo 1997, Chiarelli).

        Bibliografia

        Fortuna - Dragone- Fassone- Giustozzi, Manuale pratico del processo penale, Padova, 2007; Giarda, Sub art. 3, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda- Spangher, I, Milano, 2010, 244; Macchia, Sub art. 3, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da Amodio- Dominioni, I, Milano, 1989, 16; Macchia, Sub art. 3, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 10; Marzaduri, voce Questioni pregiudiziali (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., VI, Milano, 2002, 921.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 4 - Regole per la determinazione della competenza. 1

        1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [56 c.p.]. Non si tiene conto della continuazione [81 c.p.], della recidiva [99 c.p.] e delle circostanze del reato [61 s. c.p.], fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [633 c.p.; 259 trans.].

         

        [1] Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 36, comma 1, d.lgS. 8 giugno 2001, n. 231.

        1. Inquadramento

        L'art. 4 è una norma di portata generale, « che contiene le regole per determinare la gravità del reato, agli effetti della competenza, con riferimento alla pena stabilita dalla legge. Tali regole trovano applicazione sia in tema di competenza per materia, sia in tema di competenza per connessione » (Rel. prog. prel. c.p.p., 4).

        Ai sensi dell'art. 210 disp. coord., continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi e decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice, nonché le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.

        2. La competenza ed il giudice naturale precostituito per legge

        La competenza è tradizionalmente definita come la « misura della giurisdizione attribuita a ciascun giudice ».

        Una dottrina ha, tuttavia, obiettato, che, se ciò fosse vero, l'atto posto in essere dal giudice incompetente dovrebbe essere tout court inesistente, perché reso in difetto assoluto di giurisdizione, laddove la disciplina dettata per tali casi dal codice di rito è di segno contrario (cfr., ad es., artt. 26 e 27), tanto che le decisioni rese da giudice incompetente, se non impugnate, diventano irrevocabili, costituendo cosa giudicata; se ne dovrebbe, quindi, dedurre che « a tutti i giudici penali spetta l'intero potere, ma uno solo (individuabile ante factum) è chiamato a procedere nel caso singolo; gli altri devono astenersene. Quest'assioma, enucleato dall'art. 25, comma 1, Cost., implica un lavoro diviso secondo criteri legali. (...). La giurisdizione, insomma, appartiene intera a tutti i giudici penali, ma solo uno deve procedere sul caso de quo: gli altri devono astenersene; e la trasgressione del dovere omissivo costituisce vitia in procedendo dal vario regime, secondo le specie; l'unico rimedio sta nelle impugnazioni ordinarie, così dette perché hanno termini perentori; la decisione irrevocabile vale come se l'autore fosse stato competente » (Cordero, 133 s.).

        L'attribuzione delle competenze deve avvenire sulla base di criteri prestabiliti e sufficientemente certi, che mirano ad evitare possibili interferenze e conflitti: l'art. 25, comma 1, Cost. garantisce, infatti, che « nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ».

        La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il principio della precostituzione del giudice deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo, non già in vista di singole controversie (Corte cost., n. 269/1992).

        La giurisprudenza di legittimità ha osservato che il concetto di « giudice naturale » va rapportato al giudice competente per materia e per territorio, cioè al giudice precostituito per legge, e non anche, ove si tratti di uffici giudiziari formati da più sezioni, ad una determinata sezione o ad un determinato collegio composto da individuati magistrati (Cass. VI, 15 ottobre 1998, Mercadante ed altri); ha, inoltre, precisato che « il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento e del processo, lo fa con riferimento a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno all'identità fisica dei magistrati che detti organi compongono » (Cass.S.U., n. 26/2000). Ciascun giudice, nell'assumere un provvedimento, « è sempre obbligato al rispetto della propria competenza ed è, perciò, abilitato a verificarne l'esistenza sulla base delle risultanze di cui dispone. E, su tale sua valutazione, positiva o negativa, giammai potrà essere precluso il sindacato del giudice dell'impugnazione, una volta che sia legittimamente investito dell'esame del problema, quali che possano essere gli effetti che scaturiscono dal riconoscimento dell'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale possibilità, a maggior ragione, dev'essere consentita allorquando l'incompetenza denunciata si traduca in un difetto di attribuzione del giudice in relazione alla funzione esercitata, giacché tale difetto (...) lo priva della specifica idoneità all'adozione del provvedimento » (Cass.S.U., n. 14/1994).


        2.1. I rapporti tra le articolazioni del medesimo ufficio

        È stata esclusa la configurabilità di problemi di competenza nei rapporti tra le articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario (Cass.S.U., n. 34655/2005, in motiv.).


        2.2. Regolamento di competenza

        Nel vigente sistema processuale penale, non è previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante l'intervento immediato della Corte di cassazione, che può essere chiamata a pronunciare sulla competenza solo in esito a conflitto (Cass. VI, 11 marzo 1992, P.m. in proc. Fedeli).


        3. La competenza funzionale

        La competenza funzionale, pur non trovando un'esplicita previsione nel vigente codice di procedura penale (anche in quello abrogato non ve ne era menzione), è istituto connaturato alla costruzione normativa del processo e delle attribuzioni del giudice nello sviluppo del rapporto processuale; essa è desumibile dal sistema, ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, poiché corrisponde all'esigenza di puntualizzazione della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione al progredire delle fasi del processo, ovvero dei suoi stati e gradi, riflettendo i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento in quella data fase (ovvero, in quel dato stato e/o grado) del processo, che costituisce il riflesso della ripartizione delle attribuzioni del singolo giudice nell'intero arco di sviluppo del procedimento.

        Il difetto di competenza funzionale, quindi, rende il provvedimento del giudice non conforme ai parametri normativi di riferimento e si risolve in un atto viziato da nullità assoluta, quanto al profilo funzionale, ed attaccabile per abnormità secondo le regole generali (cfr. art. 568), nonostante la mancanza di specifico mezzo d'impugnazione (Cass.S.U., n. 14/1994; Cass.S.U., n. 4419/2005).

        Per “competenza funzionale” si deve intendere la ripartizione della giurisdizione penale in relazione alle fasi di sviluppo del rapporto processuale penale, ovvero a particolari attività disciplinate dal codice di rito; secondo la giurisprudenza, inoltre, la nozione di “incompetenza funzionale” va riferita “alla violazione delle regole che incardinano la giurisdizione attraverso il suo esercizio da parte di organo radicalmente incompetente ed ‘incapace' a celebrare il giudizio, per la ricorrenza di regole speciali di individuazione della competenza in relazione alle qualità soggettive dell'imputato” (Cass. II, n. 47147/2019).


        3.1. Le conseguenze

        Il provvedimento reso dal giudice funzionalmente incompetente è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, (Cass.S.U., n. 4419/2005, per la quale integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 ss., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato; nel medesimo senso, successivamente, Cass. IV, n. 3347/2010).


        3.2. Casistica

        Hanno natura funzionale:

        (a) la speciale competenza stabilita dall'art. 11 per i procedimenti nei quali un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (Cass.S.U., n. 292/2005);

        (b) la competenza attribuita dall'art. 51 al g.i.p. del capoluogo del distretto, in relazione a taluni reati per l'adozione dei provvedimenti previsti durante le indagini preliminari (Cass. II, 15 settembre 1994, De Nicola);

        (c) la competenza attribuita al g.u.p. per la celebrazione del giudizio abbreviato (Cass. I, n. 43451/2004);

        (d) la competenza del giudice del già proposto gravame per la correzione di errori materiali che inficino il provvedimento impugnato (Cass. VI, n. 47456/2004, e Cass. I, n. 47149/2009);

        (e) la competenza della corte d'appello (e non del suo presidente) a decidere sulla dichiarazione di ricusazione del giudice di pace, ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 274/ 2000 (Cass. IV, n. 26442/2003);

        (f) la competenza attribuita, in tema di revisione, alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna (Cass. III, n. 2417/2003);

        (g) la competenza della corte d'appello in composizione collegiale a decidere, in tema di estradizione per l'estero, sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare (Cass. VI, n. 16830/2010);

        (h) la competenza, ex art. 670, comma 3, del giudice dell'esecuzione a decidere — se lo stesso non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento — sulla richiesta di restituzione nel termine, contestualmente proposta dal condannato (Cass. I, n. 18734/2010);

        (i) la competenza del tribunale di sorveglianza a decidere, ai sensi dell'art. 680 c. 2, sull'impugnazione presentata contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano l'applicazione di una misura di sicurezza (Cass. VI, n. 36535/2010).

        È stata ritenuta l'incompetenza funzionale del g.u.p. in ordine al decreto con cui — dopo l'intervenuta emissione del decreto che disponeva il giudizio — era stata, dallo stesso, disposta una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o ambientali: in argomento, si è evidenziato che il g.u.p., una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti diversi da quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell'imputato (Cass. IV, n. 3347/2010)


        4. I criteri per individuare la competenza: profili generali

        La competenza va verificata sul contenuto formale dei capi di imputazione, così come contestati all'atto dell'esercizio dell'azione penale (Cass. I, n. 5370/1994).

        Un orientamento ormai consolidato ritiene che nei casi dubbi, ovvero quando un conflitto di competenza dipende dalla determinazione del titolo del reato o dalla sussistenza di una circostanza aggravante, e non possa essere esclusa, allo stato degli atti, in base alla valutazione sommaria delle risultanze probatorie acquisite, la più grave delle ipotesi prospettate dai giudici in conflitto, quest'ultimo va risolto ritenendo la competenza del giudice superiore, il quale è in grado di decidere definitivamente sulla gravità e sull'esatta configurazione giuridica del fatto, con il sussidio che può essere offerto dall'acquisizione e dal vaglio di ulteriori elementi di giudizio, pronunciandosi, ove occorra, anche sul reato meno grave (Cass. I, n. 2040/1993 e Cass. n. 18888/2007).


        4.1. La pena edittale

        L'art. 4 contiene un esplicito riferimento alla pena stabilita per il delitto tentato, poiché quest'ultimo, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, è autonomo rispetto alla corrispondente fattispecie di delitto consumato.


        4.2. La continuazione

        Le regole per la determinazione della competenza fissate dall'art. 4, cui rinvia anche l'art. 550, che disciplina i casi di citazione diretta a giudizio, prevedono che non si tenga conto della continuazione (art. 81, comma 2, c.p.)(Cass. II, n. 39622/2004).


        4.3. La recidiva e le altre circostanze

        Per espressa previsione dell'art. 4, la recidiva non incide in nessun caso sulla determinazione della competenza.

        Per la stessa ragione, non incidono sulla determinazione della competenza neanche le circostanze attenuanti: non è stato necessario attribuire espressa rilevanza all'attenuante di cui all'art. 98 c.p. (minore età), poiché i reati commessi dai minorenni rientrano sempre e comunque nella competenza del tribunale per i minorenni.

        Tra le circostanze aggravanti, rilevano, ai fini della determinazione della competenza, quelle « per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato » e quelle « ad effetto speciale » (ovvero quelle che, ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p., comportano un aumento della pena in misura superiore ad un terzo).

        La giurisprudenza ha ritenuto che, nell'ipotesi di concorso di una circostanza prevista dall'art. 625 c.p. con più circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p., ai fini della determinazione della pena, anche per l'individuazione della competenza (Cass. I, n. 4964/2010), e non soltanto per l'individuazione dei termini di durata massima di fase della custodia cautelare (Cass. IV, n. 15133/2003) — analoghe essendo, sul punto, le discipline dettate dagli artt. 4 e 278 —, occorra tener conto della pena prevista dall'art. 625, comma 2, c.p., che, in quanto determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato, integra un'ipotesi di circostanza c.d. “indipendente”, la quale deve equipararsi a quelle ad effetto speciale, richiamate espressamente (sia dall'art. 278 che dall'art. 4), perché, come queste ultime, agisce in modo differente da quelle comuni, imponendo autonomi limiti edittali.

        Nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p., della pena stabilita per la circostanza più grave e dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate, le quali mantengono, peraltro, la natura di circostanze ad effetto speciale (Cass. IV, n. 27748/2007).

        Sono prive di rilievo ai fini della determinazione della competenza le circostanze aggravanti indipendentiche non comportano un aumento di pena superiore a un terzo (Cass. IV, n. 23700/2020: fattispecie nella quale è stata esclusa la rilevanza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990).


        5. Profili di diritto intertemporale

        La successione delle leggi nel tempo è regolata dall'art. 11 prel., secondo il quale « la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo »; la disposizione sancisce l'efficacia immediata della nuova disciplina legislativa, prevedendone, al contempo, l'irretroattività, in omaggio a quella fondamentale esigenza della vita sociale, secondo cui la fede e la sicurezza nella stabilità dei rapporti non dovrebbero essere minacciate dal timore che una legge successiva possa turbare le situazioni giuridiche formatesi validamente. Tuttavia, la retroattività non costituisce un limite di carattere costituzionale per il legislatore, come si desume chiaramente dall'art. 25, comma 2, Cost., che la vieta solo per le norme penali che prevedono nuove fattispecie incriminatrici o che aggravano quelle esistenti.

        Alla regola stabilita dall'art. 11 prel. non si sottraggono le disposizioni del diritto processuale penale, salvo che il legislatore non abbia previsto apposite norme transitorie, atte a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina: questo principio è abitualmente condensato, con riferimento alla materia processuale, nel brocardo « tempus regit actum »: secondo un'antichissima tradizione giuridica, infatti, in materia di diritto processuale penale, vige la regola secondo cui le leggi entrano senz'altro in vigore alla scadenza del termine generale o particolare decorrente dalla loro pubblicazione, ed investono immediatamente tutti i procedimenti nuovi od in corso, essendo indifferente che i relativi reati siano stati commessi vigente questa o quella normativa processuale. Tale principio è stato sempre recepito dal legislatore italiano (cfr., ad es., la Relazione al Re sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, nonché le disposizioni transitorie dei codici di procedura penale del 1889 e del 1913), ed anche le disposizioni transitorie del codice di procedura penale vigente lo hanno seguito (cfr. art. 258 comma 1 disp. trans.), e, proprio in tema di competenza, per derogarvi, è stato necessario prevedere un'apposita norma, con la quale si è stabilito, in via eccezionale, che « ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso » (art. 259, comma 1, disp.trans.).

        Le norme modificative della competenza non ledono la garanzia costituzionale del giudice naturale, ove abbiano carattere generale, anche perché deve riconoscersi la discrezionalità del legislatore nel determinare la disciplina della competenza, laddove un contrasto con la norma costituzionale dell'art. 25 potrebbe ravvisarsi solo se una disposizione di legge sottraesse il caso concreto alle regole generali (Cass. VI, 14 dicembre 1999, D'Ambrogio ed altri).

        La giurisprudenza costituzionale ha affermato che « il precetto costituzionale enunciato nel primo comma dell'art. 25 Cost. tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cioè, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio. L'illegittima sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si verifica, perciò, tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori, in relazione ad una determinata controversia, o direttamente dal legislatore, in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica, in generale, i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento — e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” — che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente » (Corte cost. n. 56/1967; conforme, Corte cost. n. 42/1996).

        La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che « la legge processuale non contempla i reati e non “dispone” rispetto a questi, ma provvede soltanto per l'avvenire, cioè per tutti i procedimenti e per tutti gli atti processuali da compiersi nel momento in cui entra in vigore, salve le eccezioni stabilite dalla legge medesima. Con la conseguenza che è erroneo parlare di retroattività delle leggi processuali allorquando esse vengono applicate a fatti commessi prima della loro entrata in vigore: tale pretesa retroattività si riferisce infatti ai reati, e cioè a cosa in ordine alla quale la legge processuale non dispone; mentre le norme sono irretroattive rispetto ai procedimenti e agli atti processuali, che costituiscono il vero oggetto delle loro disposizioni », e che l'art. 25, comma 1, Cost. « non contiene, ai fini della determinazione dell'organo competente a giudicare, una esplicita individuazione del punto di riferimento temporale al quale ancorarsi; così che, non solo non è illegittimo, ma è addirittura ragionevole e corretto considerare che tale momento deve coincidere non con quello della commissione del fatto penalmente illecito, ma con il momento dell'avvio del processo, e quindi, nell'ipotesi concreta, con il giorno dell'emissione del decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace » (Cass.S.U., n. 3821/2006).

        Bibliografia

        Cordero, Procedura penale, Milano, 2006; Lattanzi, Il principio di precostituzione del giudice nella giurisprudenza penale della Corte di cassazione, in Cass. pen. 1993, 1578; Macchia, Sub art. 4, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da G. Lattanzi-E. Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone-Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 14; Marvulli, voce Competenza e incompetenza penale, in Enc. dir., Agg., V, Milano, 2001, 217; Mazza, La norma processuale penale nel tempo, Milano, 1999.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 5 - Competenza della corte di assise (1).

        1. La corte di assise è competente:

        a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio [56, 575 c.p.], di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2);

        b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 (3) del codice penale;

        c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale (4);

        d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale [241-313 c.p.], sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (5).

        d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (6).

        (1) Sulla corte di assise, vedi l. 10 aprile 1951, n. 287.

        (2) Lettera sostituita dapprima dall'art. 1 d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, conv., con modif., in l. 21 aprile 1999, n. 109 (v. anche art. 3 d.l. n. 29, cit.), e successivamente dall'art. 11 lett. a) d.l. 12 febbraio 2010, n. 10, conv., con modif., in l. 6 aprile 2010, n. 52. Ai sensi dell'art. 12 d.l. n. 10, cit., le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (13 febbraio 2010) solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale. V. anche l'art. 2 d.l. n. 10, cit., che così dispone: « 1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del [medesimo decreto], relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise ».

        (3) Le parole «, 600, 601 e 602», che figuravano dopo la parola 584, sono state soppresse dall'art. 61 a)l. 11 agosto 2003, n. 228. Ai sensi dell'art. 16 1l. n. 228, cit., tale disposizione si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima (7 settembre 2003).

        (4) V. artt. 3962 n. 2, 5712, 5722, 5913 c.p.; artt. 18 4 e 19 6l. 22 maggio 1978, n. 194; art. 14l. 10 maggio 1976, n. 342.

        (5) Sui delitti di cui alla XII disp. finale della Costituzione, v. l. 20 giugno 1952, n. 645.

        (6) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 12 febbraio 2010, n. 10, con modif., in l. 6 aprile 2010, n. 52. Il testo inserito, e poi modificato in sede di conversione, recitava: «per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d)».

        Riferimenti chiave:

        Artt. 396, comma 2, n. 2,571, comma 2, 572, comma 2,591, comma 3 c.p.; artt. 18, comma 4 e 19, comma 6 l. 10 aprile 1951, n. 287; l. 20 giugno 1952, n. 645; art. 1, comma 4, l. 10 maggio 1976, n. 342; l. 22 maggio 1978, n. 194

        1. Inquadramento

        Nel delimitare la competenza della corte d'assise, il legislatore ha seguito un principio tradizionale del nostro ordinamento, adoperandosi affinché « la cognizione dei reati più gravi sia assegnata ad un organo che esprima la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia » (Rel. prog. prel. c.p.p., 4), prestando, peraltro, attenzione a non ampliare eccessivamente il carico delle predette corti: questa esigenza (più che la necessità, pure evocata dalla Relazione, di una specifica conoscenza di nozioni di carattere tecnico che si assume possa essere acquisita con difficoltà dai giudici popolari), ha inizialmente imposto l'attribuzione ai tribunali di tutta la materia dei reati previsti dalla legge sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990); analoga ratio ha ispirato l'attribuzione ai tribunali dei tentati omicidi, comunque aggravati.

        L'individuazione dei reati devoluti alla competenza della corte d'assise ha avuto luogo seguendosi un criterio misto, in parte quantitativo (quoad poenam), in parte qualitativo (quoad titulum), non più, come disposto dall'art. 29 dell'abrogato codice di rito, solo qualitativo; l'assetto che ne è risultato non sembra ispirato da un criterio coerente, realmente parametrato alla particolare fisionomia della composizione di questo giudice.

        Secondo la giurisprudenza, i requisiti di età e le altre condizioni di capacità dei giudici popolari devono sussistere al momento della formazione degli albi comunali definitivi; ne consegue che la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di cui sia componente un giudice popolare che, nel corso del giudizio, abbia compiuto 65 anni, non è affetta da nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p. ( Cass. I, 12/05/2023, not. dec . ).

        2. Profili di diritto intertemporale
        2.1. Le modifiche introdotte con d.l. n. 10 del 2010, conv., con modif., in l. n. 52 del 2010

        L'art. 1, comma 2, l. n. 251/2005, aveva inasprito le pene previste dall'art. 416-bis, comma 4, c.p. per i promotori, i capi e gli organizzatori dell'associazione mafiosa armata, prevedendo un limite edittale massimo pari a ventiquattro anni di reclusione, coincidente con quello che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), radica, sotto il profilo quantitativo, la competenza della corte d'assise. Le conseguenze della modifica sulla competenza risultava all'evidenza inconsapevole, come dimostra il fatto che il sopravvenuto d.d.l. n. 1440 (presentato dal Ministro della Giustizia), sul riordino del processo penale, prevedeva (in ipotesi, innovativamente), l'attribuzione alla corte d'assise della competenza su tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 416-bis c.p.

        La giurisprudenza aveva immediatamente evidenziato che il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma 4, c.p. (associazione armata), apparteneva ormai alla competenza della corte d'assise e non più a quella del tribunale, qualora la consumazione del reato si fosse protratta anche successivamente all'entrata in vigore della l. n. 251/2005, e che, nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso appartenesse alla corte d'assise, veniva attratto nella competenza di quest'ultima anche l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associazione, necessariamente connesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) a quello nei confronti dei partecipi di rango primario (Cass. I, n. 4964/2010).

        Per effetto di questa interpretazione, unanimemente considerata « ineccepibile » dalla dottrina (per tutti, Manzione, 143), il tribunale risultava incompetente per materia per tutti i processi pendenti (sia in dibattimento che nelle fasi successive, poiché l'incompetenza per materia, ai sensi dell'art. 21, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: la sola incompetenza per connessione va rilevata o eccepita a pena di decadenza entro la conclusione dell'udienza preliminare, e la relativa eccezione deve essere riproposta, in caso di rigetto, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento sulla costituzione delle parti), aventi ad oggetto il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravato dalla disponibilità di armi, nei quali fossero imputati sia soggetti in posizione verticistica che meri partecipi, se la consumazione era intervenuta dopo l'entrata in vigore dellal. n. 251/ 2005.

        Per scongiurare le — agevolmente intuibili — conseguenze che sarebbero state prodotte da questa situazione, ed, in particolare, la possibile decorrenza dei termini di custodia cautelare per un gran numero di imputati sottoposti a cautela per il predetto reato, che poteva conseguire alla regressione dinanzi al giudice competente, il legislatore è intervenuto (con il d.l. n. 10/2010, conv., con modif., nella l. n. 52/2010), non limitandosi, peraltro, a ri-attribuire la competenza per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. sempre e comunque al tribunale, ma ampliando la competenza della corte d'assise.

        Il d.l. n. 10/2010 ha, infatti, aggiunto, all'art. 5, la lett. d-bis) che attribuiva alla corte d'assise « i delitti consumati o tentati previsti dall'art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater esclusi i delitti previsti dall'art. 416-bis c.p., comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d) ».

        Venivano, in tal modo, attribuiti alla competenza della corte d'assise i delitti, consumati o tentati:

        (a) con finalità di terrorismo;

        (b) di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti previsti dagli artt. 600,601 e 602 c.p. o dall'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998, Testo Unico in materia di immigrazione (art. 416 comma 6 c.p.);

        (c) di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.;

        (d) di riduzione in schiavitù (se già non attribuiti alla competenza della corte d'assise), tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi (artt. 600,601 e 602 c.p.);

        (e) di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

        (f) di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973).

        Per attenuare la — all'evidenza eccessiva ed immotivata — dilatazione delle competenze della corte d'assise, oltre che per superare i problemi che si ponevano con riguardo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) che, almeno in apparenza, sembrava rientrare, ad un tempo, in forma aggravata (ovvero quando è punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni), tra quelli sottratti alla competenza della corte d'assise ex art. 5, lett. a) (quale delitto previsto dal d.P.R. n. 309/1990), ed in forma non aggravata tra quelli devoluti alla competenza della corte d'assise ex art. 5, lett. d-bis) (rientrando tra i delitti menzionati dall'art. 51, comma 3-bis, in quanto attribuito al procuratore della Repubblica distrettuale), il legislatore, nellal. di conversione n. 52/2010, ha eliminato il riferimento per relationem all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, riformulando in toto la lett. d-bis).

        Questi gli effetti definitivi della tormentata novellazione dell'art. 5:

        (a) essendo stato espunto dalla lett. a) dell'art. 5 il riferimento ad excludendum al reato di cui all'art. 630 comma 1 c.p., il sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato o non aggravato, rientra oggi, quoad poenam, nella competenza della corte d'assise;

        (b) i delitti di cui all'art. 416-bisc.p., comunque aggravati, sono devoluti, ai sensi dell'art. 6, alla competenza del tribunale, non essendo espressamente attribuiti a quella della corte d'assise o del giudice di pace « la competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416-bis c.p., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 10/2010, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte di assise » (Cass. VI, n. 21063/2011);

        (c) rientrano nella competenza della corte d'assise i delitti, consumati o tentati, di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti previsti dagli artt. 600,601 e 602 c.p. o dall'art. 12 comma 3-bisT.U. in materia di immigrazione (art. 416 comma 6 c.p.), i delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi(artt. 600,601 e 602 c.p.), nonché i delitti con finalità di terrorismo, sempre che, per tali delitti, sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni: « in realtà, i delitti contro la personalità dello Stato — nel cui capo sono individuate anche le “condotte con finalità di terrorismo” (art. 270-sexies c.p.) — risultavano già attribuiti alla cognizione della corte d'assise dalla lett. d) dell'art. 5 c.p.p. » (Manzione, 147);

        (d) rientrano nella competenza del tribunale i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p., di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973), di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. n. 309/1990).

        La dottrina, nel valutare complessivamente l'intervento del legislatore, ha osservato che, « al di là della scarsa coerenza delle scelte normative (...) praticate (...), rimane, di fondo, l'imbarazzo per un testo nato al fine di rimediare ad una situazione di effettiva problematicità e poi esteso a situazioni tutt'altro che “urgenti”, seguendo, peraltro, nella ridistribuzione delle competenze tra tribunale e corte di assise, un mero criterio di presunto maggiore disvalore: criterio, per vero, disattento tanto alla complessità dell'accertamento demandata a quest'ultimo giudice, quanto alla ricorrenza delle fattispecie “traslocate”, con, quindi, possibili ripercussioni su un assetto organizzativo che, per certo, non ha bisogno di nuove disfunzionalità » (Manzione, 146 ss.).


        3. Casistica
        3.1. Associazione di tipo mafioso

        La giurisprudenza ha ritenuto che, pur dopo l'entrata in vigore della l. n. 52/2010, alla corte d'assise continua ad appartenere la competenza per l'associazione di tipo mafioso pluriaggravata in ordine a quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, ma sui quali eserciti vis attractiva per connessione altro procedimento per lo stesso fatto pendente in fase dibattimentale dinanzi alla corte medesima (Cass. I, n. 27254/2010: nella specie, relativa a conflitto negativo, il procedimento non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di promotore di un'associazione mafiosa, era stato separato dal troncone principale, ma non era approdato ancora al dibattimento, come quello principale, in corso di celebrazione dinanzi alla corte d'assise, designata come giudice competente dalla corte di cassazione in sede di risoluzione di precedente conflitto).

        Ha, inoltre, ritenuto che la competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416-bis c.p., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartenga al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 10/2010, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte d'Assise (Cass. VI, n. 21063/2011 e Cass. I, n. 47655/2011). Inoltre, la competenza a giudicare in grado di appello i reati comunque aggravati di associazione di tipo mafioso, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 10/2010, conv. nella l. n. 52/2010, spetta alla Corte di appello, e non alla Corte di Assise di appello, anche nel caso che il giudizio di primo grado sia stato celebrato e definito nelle forme del rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminare in epoca precedente alla modifica normativa, poiché l'art. 2 di detta legge stabilisce per tale tipologia di procedimenti la competenza del tribunale, salvo che, al momento dell'entrata in vigore del d.l., «sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte di Assise» (Cass. VI, n. 19191/2013).


        3.2.Altre applicazioni

        Per i delitti di cui agli artt. 600 c.p. e art. 601 c.p. (rispettivamente riduzione in schiavitù e tratta di persone) la competenza in appello appartiene alla Corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare; si tratta di competenza funzionale, con la conseguenza che la violazione della relativa disciplina determina, ex  art. 178, comma 1, lett. a) e art. 179, comma 1, c.p.p., una nullità assoluta e, pertanto, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità (Cass. V, n. 31673/2017).

         


        4. Le ipotesi residuali

        Come precisato nella Relazione al progetto preliminare del c.p.p., la disposizione di cui alla lett. c) della norma in commento attribuisce alla competenza della corte d'assise i reati di cui agli artt. 571, comma 2 (morte conseguente ad abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 572, comma 2 (morte conseguente a maltrattamenti), 591, comma 3 (morte conseguente ad abbandono di persone minori od incapaci) c.p., nonché quelli di cui agli artt. 18, comma 4, e 19, comma 6 (rispettivamente, morte della donna conseguente ad aborto in difetto del consenso, oppure volontario) dellalegge 22 maggio 1978, n. 194 (« Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 5, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 17; Manzione, Commento all'art. 1 d.l. n. 10 del 2010, conv., con modif., in l. n. 52 del 2010, in Leg. pen. 2010, 143; Pistorelli, In sede di conversione vengono sottratti i reati di associazione finalizzata al narcotraffico, in Guida dir. 2010, n. 17, 33; Spangher, Convertito il decreto-legge in tema di competenza per materia ed interrogatorio di garanzia, in Dir. pen. e proc. 1999, 553; Spangher, Le nuove disposizioni sulla competenza per materia e l'interrogatorio di garanzia, in Dir. pen. e proc. 1999, 275.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 6 - Competenza del tribunale 1.

        1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise [5] o del giudice di pace.

         

         

        [1] Articolo dapprima così sostituito dall'art. 166 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi del successivo art. 2471 d.lg. n. 51, cit., quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. L'articolo è stato ulteriormente modificato dall'art. 47 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 2 aprile 2001, n. 91, conv., con modif., in l., 3 maggio 2001, n. 163. Il testo previgente recitava: «1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore. 2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334, e 335». Per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, v. l'art. 4, d.lg. n. 274, cit.

        1. Inquadramento

        La disposizione determina la competenza del Tribunale, che ha natura residuale: appartengono alla sua competenza tutti i reati che non rientrano nella competenza della corte di assise o del giudice di pace.

        2. Rapporti con la competenza del giudice di pace

        L'art. 4 d.lgs. n. 274/2000 (recante « disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace ») determina la competenza per materia del giudice di pace in base ad un criterio meramente qualitativo, ricomprendendovi una serie di reati di minore gravità, nominativamente indicati.

        Per stabilire se un reato rientri nella competenza funzionale del Giudice di pace o del tribunale, deve aversi riguardo alla contestazione, ovvero alla «prospettazione accusatoria», senza alcuna valutazione anticipatoria sul possibile esito del giudizio di merito, ciò perché la competenza è «misura della giurisdizione» sin dal momento iniziale del procedimento ed è pertanto correlata alle caratteristiche intrinseche ed alla formulazione espressiva della domanda, non alla sua «fondatezza» (in tutto o in parte) valutazione — quest'ultima — da porsi in essere nella fase — successiva — della decisione (dunque, da parte del giudice competente, individuato in virtù dei caratteri obiettivi della domanda) (Cass. I, n. 36336/2015: in applicazione del principio, la S.C., risolvendo un conflitto negativo di competenza concernente il reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p., ha ritenuto che la gravità della minaccia, prospettata in contestazione, rendeva il reato di competenza Tribunale, a nulla rilevando, per integrare la competenza del giudice di pace, la valutazione anticipata del Tribunale di non gravità della stessa).

        La giurisprudenza ha immediatamente chiarito che, a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), in vigore dal 30/12/2022,  del regime di procedibilità a querela di parte per numerose ipotesi di lesioni personali con malattia compresa tra 21 e 40 giorni, deve ritenersi che il trattamento sanzionatorio applicabile a tali reati, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, sia  quello previsto per i reati di competenza del giudice di pace ex art. 52 D. Lgs. n. 274 del 2000. Si è, in proposito, osservato che l'evidente difetto di coordinamento tra l'art. 582 c.p. novellato e l'art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 274 del 2000 può essere superato valorizzando sistematicamente la voluntas legis, volta (come già previsto dall'art. 15 della legge delega n. 468 del 1999) a devolvere al giudice di pace la competenza per tutte le ipotesi di lesioni personali procedibili a querela di parte, che si salda con l'intento della c.d. ”Riforma Cartabia”, esplicitato dalla Relazione illustrativa, di determinare “un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina dell'art. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 274 del 2000 che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali procedibili a querela di parte” (Cass. V, n. 12517/2023; conforme, Cass. V, n. 10669/2023, per la quale, in tema di lesioni personali lievi, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientrando il delitto nella competenza per materia del giudice di pace, è illegale l'inflizione della pena della reclusione, anche nel caso in cui esso sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione normativa o sia stato giudicato da un giudice diverso: a tale conclusione deve addivenirsi sussistendo un difetto di coordinamento tra l'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e l'art. 582, comma secondo, c .p. , in quanto il primo, che non è stato modificato, continua a riferirsi al secondo che, invece, non individua più ipotesi procedibili a querela).

        Altro orientamento ha, peraltro, successivamente ritenuto che le n tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta restano, , permane, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di la competenza del tribunale (Cass. V, n. 40719/2023 ).

        Il contrasto è stato devoluto alle Sezioni Unite (Cass. SU, n. .12759/2024), le quali le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, d. lgs. 10/10/2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore  a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento», precisando, peraltro (f. 27 s.), in ordine ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, ossia prima del 30/12/2022, e quindi entro il 29/12/2022, che, se l'azione penale è stata esercitata entro quest'ultima data, permane, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza del tribunale; per i reati commessi entro il 29/12/2022, qualunque sia la data entro la quale l'azione penale sia stata esercitata, occorrerà valutare quale sia la disciplina sostanziale in concreto più favorevole: «la soluzione non sarà, però, automaticamente quella dell'applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, potendo risultare in concreto più favorevole anche il regime “ordinario”, in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, e secondo una valutazione da compiere di volta in volta, alla luce della singola vicenda processuale».  Invero, il trasferimento della competenza per materia per il reato di cui all'art. 582 c.p., se procedibile a querela di parte, dal tribunale monocratico al giudice di pace comporta una modifica "in melius" del trattamento sanzionatorio, ove determini l'applicazione delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in luogo delle sanzioni detentive, e   può, quindi, operare retroattivamente anche ai reati commessi prima della novella: peraltro, a prescindere dal predetto effetto sostanziale, agli effetti processuali, ovvero per quanto riguarda la competenza per materia per i reati commessi prima della novella, in applicazione del principio "tempus regit actum" che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p., se procedibile a querela, va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale e la competenza così determinata rimane ferma in forza dell'ulteriore principio della "perpetuatio jurisdictionis", anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa, in difetto di una diversa disciplina transitoria ad hoc, nel caso di specie in proposito non emanata.

         


        3. La competenza per materia dei giudici speciali

        Con riguardo ai giudici speciali, la competenza per materia è così ripartita (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 89 s.):

        a) il tribunale per i minorenni è competente per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento della commissione, non abbiano superato il diciottesimo anno d'età (art. 3 d.P.R. n. 448/1988). La giurisprudenza ha chiarito che, attesa l'inscindibilità dei reati permanenti, da intendere come fatto giuridicamente unitario, qualora detti reati siano attribuiti a soggetti che erano ancora minorenni all'inizio dell'attività criminosa, poi protrattasi anche dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza spetta comunque al giudice ordinario: è stata, in tal modo, esclusa, anche nell'interesse dell'imputato, ogni possibilità di ripartire la competenza fra giudice ordinario e giudice minorile, scomponendo il reato (Cass. I, n. 6025/1997);

        b) la Corte costituzionale è competente per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.);

        c) il tribunale militare è competente per i reati c.d. militari commessi da militari in servizio alle armi o considerati tali (art. 103, comma, 3 Cost.).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 6, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 19; Macchia, Sub art. 6, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da Amodio- Dominioni, I, Milano, 1989, 24; Spangher, Processo penale da adeguare all'istituzione del giudice unico, in Dir. pen. e proc. 1998, 679; Taormina, Riforme istituzionali e giustizia penale, in Giust. pen. 1993, I, 289.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 7 - [Competenza del pretore.]1

         

        [1] Articolo abrogato dall'art. 218 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo recitava: «1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. 2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale; e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale; g) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del codice penale; l) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; m) truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale; n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale». Cfr. artt. 1, 219-227 e 244, d.lg. n. 51, cit.

        Art. 8 - Regole generali.

        1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato [3901; 210, 259 coord.; trans.] (1) .

        2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

        3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

        4. Se si tratta di delitto tentato [56 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

         

        [1] Per il reato di diffamazione aggravata commesso attraverso trasmissioni radiofoniche o televisive, «il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa»: art. 305, ult. per., l. 6 agosto 1990, n. 223. V. anche l'art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4; art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161; art. 292l. 13 settembre 1982, n. 646. V. inoltre art. 1240 c. nav.

        Riferimenti chiave:

        Art. 1240 c. nav.; art. 30, comma 5, l. 6 agosto 1990, n. 223; art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4; art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161; art. 29, comma 2, l. 13 settembre 1982, n. 646.

        1. Inquadramento

        La direttiva n. 13 della legge delega n. 81 del 1987 prevede che « la competenza per territorio possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione »; detta previsione è stata attuata dal legislatore delegato « nel senso che la regola generale per la determinazione della competenza per territorio è quella del luogo della consumazione e, solo per determinati reati, quella del luogo ove ha avuto inizio o si è esaurita l'azione » (Rel. prog. prel. c.p.p., 8).

        Di conseguenza, l'art. 8 stabilisce, in sequenza, che la competenza per territorio è generalmente determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (comma 1); il criterio attributivo della competenza per territorio diviene quello del luogo in cui si è verificata l'azione o l'omissione, nei casi in cui dal fatto-reato sia derivata (anche come conseguenza non voluta) la morte di una o più persone (comma 2); per i reati permanenti, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche nei casi in cui dal fatto-reato sia derivata la morte di una o più persone (comma 3); per i soli delitti tentati (il tentativo di contravvenzione è, infatti, penalmente irrilevante) è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo degli atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto (comma 4).

        La disciplina della connessione adottata nel successivo art. 12, così come novellato nel 1991, prevede la continuazione fra le ipotesi di connessione: le problematiche circa i criteri di competenza cui fare riferimento in tal caso saranno esaminate in quella sede.

        2.L'istituzione di un nuovo ufficio giudiziario

        In generale, con riguardo alla successione di leggi in tema di competenza, si rinvia subart. 4.

        La giurisprudenza  ha affermato che, in virtù del principio tempus regit actum, che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell'udienza preliminare avanti all'ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza; la competenza così determinata rimane ferma, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, salvo che la legge non introduca una specifica normativa transitoria derogatoria (Cass. VI, n. 10373/2002, relativa all'istituzione del Tribunale di Torre Annunziata: con riguardo al caso di specie, la S.C. ha precisato che la normativa derogatoria è stata prevista dalla legge istitutiva per la fase del giudizio, che si era ritualmente svolto davanti al tribunale predetto).

        Qualora la legge istitutiva di nuovo tribunale disponga che la competenza rimane attribuita a quello in precedenza competente per i procedimenti per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento, la circostanza che, essendo intervenuta siffatta dichiarazione, il processo sia stato rinviato a nuovo ruolo, non vale ad escludere la perpetuatio jurisdictionis (Cass. I, n. 6095/1996: fattispecie relativa alla legge istitutiva del Tribunale di Nocera Inferiore).

        Qualora, dopo la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, un provvedimento legislativo modifichi la competenza territoriale del giudice di rinvio, si è ritenuto che, per l'individuazione di quest'ultimo, devono applicarsi i nuovi criteri di competenza, posto che, in ogni caso, risulta conseguito il risultato voluto dalla legge, e cioè che la decisione nel giudizio di rinvio avvenga ad opera di giudici diversi da quelli che emisero il provvedimento annullato (Cass. II, n. 575/1995).

        Anche nel procedimento di prevenzione l'individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento in cui il p.m. promuove il detto procedimento; la competenza, così determinata, rimane poi ferma in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis (Cass. V, n. 3277/1993: nella fattispecie, la S.C. ha affermato che, promosso il procedimento di prevenzione davanti al Tribunale di Firenze, la sopravvenuta istituzione della provincia di Prato — sede del tribunale divenuto competente nella disciplina di regime — non poteva incidere sulla competenza all'applicazione della misura de qua).


        2.1.La revisione delle circoscrizioni giudiziarie (d.lgs. n. 155 e n. 156 del 2012)

        In tema di competenza per territorio, una delle prime applicazioni, in sede di legittimità, delle disposizioni in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, contenute nei d.lgs. n. 155/2012 e d.lgs. n. 156/2012, ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'art. 9, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 155/2012, come modificato dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 14/2014 (a norma del quale i procedimenti penali si considerano “pendenti” a partire dal momento nel quale, entro il 13 settembre 2013 — data di efficacia del citato d.lgs. — la notitia criminis sia stata acquisita, o sia pervenuta negli uffici di Procura), la “nuova” — rispetto al procedimento iscritto prima del 13 settembre 2013 — notitia criminis, che legittima una nuova iscrizione, non deve essere collegata all'ipotesi investigativa iniziale; si è, pertanto, ritenuto che la realizzazione del fatto-reato costituente oggetto della originaria iscrizione ad opera di soggetti diversi rispetto a quelli inizialmente iscritti, non costituisca nuova notitia criminis, e non comporti, quindi, l'obbligo di iscrivere un autonomo procedimento penale, ma soltanto di aggiornare le iscrizioni originarie (Cass. III, n. 9950/2016: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che il fatto oggetto della notizia di reato iscritta nel 2011, consistente nella realizzazione di infrastrutture militari — Mobile User Objective System, c.d. MUOS — che si assumeva eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e, pertanto, abusivamente, era rimasto invariato, essendosi unicamente ipotizzato che ulteriori — rispetto a quelli già iscritti — soggetti, pur con condotte indipendenti e poste in essere dopo il 13 settembre 2013, potessero aver contributo alla realizzazione delle medesime opere de quibus).

        La modifica delle circoscrizioni territoriali conseguente ai predetti decreti legislativi non opera, giusta la disposizione exart. 9, comma 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 155/2012, cit., con riferimento ai procedimenti che, alla data del 13 settembre 2013, erano già pendenti - alla stregua del criterio del momento in cui la notizia di reato è stata acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero - presso il tribunale in origine competente ai sensi dell'art. 8 (Cass. I, n. 55022/2017).


        3.I rapporti tra le articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario

        La giurisprudenza ritiene che l'attribuzione degli affari penali (ed anche civili) rientranti nel territorio delle sezioni distaccate, sia di tribunale che di corte di appello, non costituisce una competenza che può essere assimilata all'ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura penale, in quanto le sezioni distaccate non sono uffici autonomi, ma mere articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono; ne consegue che la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità, né è ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra sedi distaccate e sede principale (Cass. II, n. 6727/1995 e Cass. I, n. 5209/2013); negli uffici giudiziari formati da più sezioni, i rapporti tra sezioni o, nell'ambito della stessa sezione, tra collegi, non incidono sull'individuazione del giudice naturale, che è il giudice competente per materia e per territorio, cioè il giudice precostituito per legge, da intendere come ufficio giudiziario, e non come giudice-persona fisica chiamato a giudicare (Cass. VI, n. 2959/1998).


        4.I criteri di individuazione della competenza per territorio

        La competenza per territorio deve essere accertata in base ad elementi oggettivi, desumibili con certezza dalle prove acquisite, e non sulla base di mere congetture; ai fini della determinazione della competenza per territorio, il giudice deve, pertanto, tenere conto, attraverso l'esame di tutti gli atti disponibili, degli elementi informativi che consentono di ricostruire, con sufficiente determinazione spazio-temporale, alcuni frammenti della condotta, se pure nell'imputazione questi siano genericamente descritti per mezzo di espressioni imprecise quanto all'indicazione del tempo e del luogo di loro commissione.

        L'individuazione del luogo del commesso reato (nella specie, quello di inizio della consumazione di un reato permanente) deve aver luogo in base ad elementi oggettivamente certi: per tale ragione, essa non può essere effettuata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in proposito dall'imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici (Cass. I, n. 43230/2010; Cass. I, n. 46503/2022): a ritenere il contrario, si consentirebbe all'indagato/imputato di ergersi ad arbitro assoluto ed insindacabile quanto all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente.

        Le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione delle questioni di competenza, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata che, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Cass. VI, n. 33435/2006; Cass. IV, n. 14699/2013): il principio è stato successivamente ribadito da Cass. IV, n. 27252/2020, precisando che l a competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, c.p.p. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione.


        5.Il luogo in cui il reato è stato consumato

        La dottrina ha chiarito che il « luogo in cui il reato è stato consumato » è quello in cui si è verificato l'evento (nei reati c.d. materiali) od in cui è stata realizzata la condotta (in quelli formali, o di pura condotta) (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 91, per il quale questo criterio « si ispira sia a valutazioni di opportunità, sia ad esigenze di natura politico-giuridica. Difatti, se, da un lato, i giudici del locus commissi delicti appaiono come i più idonei a prenderne cognizione, quanto meno perché è possibile raccogliere e valutare le prove con maggiore immediatezza, dall'altro, l'attività giurisdizionale esercitata nel medesimo luogo, e quindi nel medesimo ambiente sociale in cui è stato commesso il fatto disapprovato, rafforza la ragione stessa dell'ordinamento »).


        6.Segue. Casistica

         


        6.1. Diffamazione (anche on line) e reati di stampa

        La competenza per territorio, nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta “prima diffusione” dello stampato, che, di solito, coincide con quello in cui la stampa viene effettuata, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua potenziale diffusione, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia. Tale coincidenza, tuttavia, non si verifica qualora le varie parti di cui un giornale periodico può essere composto (copertina, inserti, etc.), siano realizzate in luoghi diversi: in siffatta ipotesi, il luogo di prima diffusione va necessariamente individuato in quello in cui avviene il deposito in questura delle c.d. “copie d'obbligo” (Cass. I, n. 25804/2007, in fattispecie riguardante la pretesa diffamazione consumata in un articolo di un quotidiano a diffusione nazionale, nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale di Monza, sul rilievo per cui la tipografia in cui si stampavano le edizioni nazionali del giornale avesse sede nel relativo circondario).

        Nel caso di periodico a diffusione nazionale, corredato di edizioni locali stampate in luoghi diversi, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale è stato realizzato il reato (Cass. I, n. 22580/2015).

        Con riguardo alla diffamazione commessa con il mezzo televisivo, un orientamento ritiene che le disposizioni speciali di cui all'art. 30, comma 5, l. n. 223/1990 (a norma delle quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, l. n. 47/1948, ed il foro di competenza è determinato dal luogo di residenza della persona offesa), come discende dal combinato disposto del primo e del quarto comma del citato art. 30, si applichino esclusivamente ai soggetti in essa specificamente indicati (il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione), non anche alla persona che, concretamente, commette la diffamazione; a quest'ultima — per il divieto dell'analogia in malam partem — si applicano esclusivamente l'art. 595 c.p. e le regole generali sulla competenza per territorio (Cass. V, n. 50987/2014, relativa al direttore responsabile di un telegiornale).

        In senso contrario, altro orientamento ritiene che la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma 5, cit., facendo riferimento al luogo di residenza della parte offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione, poiché la citata disposizione, nello stabilire tale competenza, farebbe riferimento ai « reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato » (secondo il disposto del comma 4 del medesimo articolo), indipendentemente dalla persona che li abbia commessi; l'espressione ulteriore contenuta nel quarto comma della norma (« si applicano ai soggetti di cui al comma primo le sanzioni previste dall'art. 13 l. n. 47/1948 ») riguarderebbe il solo trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato, sanzionato diversamente a seconda della qualifica della persona che lo abbia attuato. Da ciò deriverebbe che, quando, nel comma quinto dell'art. 30 l. n. 223/1990, si menzionano, ai fini della determinazione della competenza con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, « i reati di cui al quarto comma », questi comprendono anche la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato che sia stata commesso da persona non rientrante tra quelle indicate nel comma primo; persona che, atteso il richiamo contenuto nello stesso comma quinto all'art. 21 l. n. 47/1948, dovrà essere, quindi, giudicata dal tribunale nel cui circondario risiede la persona offesa (Cass. V, n. 4158/2015).

        Si è successivamente affermato che il reato di diffamazione non consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale, si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa: ne consegue che la competenza territoriale apparterrebbe al giudice del territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva ed, in caso di cognizione dell'informazione offensiva da parte di più persone, con possibile competenza concorrente di più giudici, troverebbero applicazione le regole suppletive previste dall'art. 9 (Cass. V, n. 33287/2016).

        È stata in passato discussa l'individuazione della competenza per territorio per il reato di c.d. diffamazioneon line, commessa attraverso la diffusione dei contenuti diffamatori in Internet: in proposito, può ritenersi ormai consolidato l'orientamento per il quale la competenza per territorio in relazione al reato commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione, allocate in un sito web, va determinata in applicazione della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, ossia al luogo di residenza, dimora, domicilio dell'imputato (Cass. I, n. 2739/2011 e Cass. n. 16307/2011).

        Va, per completezza, ricordato che la giurisprudenza civile (Cass. S.U., n. 21661/2009) ritiene che, nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in relazione al forum commissi delicti, indicato dall'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato; tale individuazione — che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione — consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile, inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato, che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.


        6.2.Reati aggravati dall'evento

        In difetto di specifiche applicazioni giurisprudenziali, la dottrina (Laronga, 46) ha osservato che, in relazione ai reati aggravati dall'evento (i quali comportano un aumento di pena ove, per effetto della condotta, si verifichi un evento ulteriore: cfr., ad es., artt. 368, comma 3. 371-bis, 372; 571, comma 2; 588, comma 2, c.p.), il luogo di consumazione coincide con quello della condotta, a nulla rilevando la circostanza che l'evento aggravante si sia realizzato in un luogo diverso.


        6.3.Altre applicazioni

        Con riguardo all'attribuzione della competenza per territorio in riferimento al luogo in cui il reato si è consumato, la giurisprudenza ha ritenuto che:

        (a) il delitto di corruzione (artt. 319 ss. c.p.) si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, e, tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Cass. S.U., n. 15208/2010: nella specie, relativa a promessa e successiva dazione di somma di denaro mediante il versamento della stessa in un conto societario non intestato all'imputato, il momento consumativo del reato è stato individuato in quello di utilizzazione di fatto della somma quale comportamento dall'imputato tenuto uti dominus);

        (a-bis) nel delitto di evasione (art. 385 c.p.) dagli arresti domiciliari, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui è accertata la violazione della misura per effetto della riscontrata assenza dell'imputato presso l'abitazione ove doveva rimanere in stato di arresto e non in quello in cui è intervenuta la scarcerazione con contestuale autorizzazione a raggiungere autonomamente e senza scorta la predetta abitazione (Cass. VI, n. 20555/2019);

        (b) nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), il momento consumativo coincide (non già con l'atto del privato che rende la dichiarazione infedele, bensì) con la relativa percezione, da parte del pubblico ufficiale che trasfonde la medesima dichiarazione nell'atto pubblico; ne deriva che la competenza territoriale deve essere determinata con riferimento al luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale, e non al luogo in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto (Cass. V, n. 10046/2008);

        (c) con riguardo al reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (art. 570, comma 2, n. 2), ai fini della determinazione della competenza territoriale occorre considerare il luogo di effettiva dimora dell'avente diritto alla prestazione dei mezzi di sussistenza (Cass. VI, n. 23017/2014);

        (c-bis) ai fini della determinazione della responsabilità genitoriale, il cui esercizio deve essere impedito perché sia configurabile il reato di sottrazione di un minore, deve farsi riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64, che all'art. 3 individua la legge applicabile in quella del luogo ove il minore ha la sua abituale residenza immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato rientro, non rilevando, in tale ipotesi, l'art. 36 della legge 31 maggio 1995 n. 2018, che invece determina la legge applicabile nei rapporti privati tra genitore e figli. In applicazione del principio, è stata confermata la sentenza che aveva ritenuto applicabile la legge italiana, ravvisando il reato di cui all'art. 574 c.p., in relazione alla condotta di sottrazione di minori residenti in Italia alla madre da parte del padre che li aveva trasferiti all'estero senza il consenso del coniuge (Cass. III, n. 7590/2020);

        (c-ter) per il reato di cui all'art. 574-bis c.p., la competenza  per territorio si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento all'estero, poiché in tale luogo si realizza l'offesa tipica, consistente nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori (Cass. VI, n. 36828/2019: la S.C. ha escluso che la competenza si radicasse nel luogo, diverso da quello di residenza della minore, in cui la stessa si incontrava con l'imputato, per essere di lì condotta in Albania);

        (d) la competenza per territorio per il reato di assunzione di sostanze dopanti (art. 586-bis c.p.) si determina in relazione al luogo in cui è avvenuta l'assunzione, da accertarsi sulla base di elementi oggettivi, e, ove tale accertamento risulti impossibile, secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 cod. proc. pen. (Cass. III, n. 24884/2021); 

        (d-bis) competente a conoscere del reato di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) commesso per via telematica è l'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione si trova il dispositivo informatico mediante il quale è stato impartito il comando di immissione in rete del materiale pedopornografico (Cass. I, n. 47086/2018);  in riferimento all'ipotesi delittuosa di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico (art. 600-ter, comma 3, c.p.), il luogo di consumazione del reato coincide con il luogo nel quale è stato digitato il comando di invio delle foto via internet: tale momento corrisponde, infatti, al momento di perfezionamento della fattispecie, ossia all'immissione nella rete del materiale fotografico illecito, a disposizione dei potenziali destinatari (Cass. III, n. 8296/2005; Cass. III, n. 41231/2018);

        (e) la riproduzione, su un periodico, di immagini attinenti alla vita privata di un soggetto, captate, mediante strumenti di ripresa visiva a distanza, all'interno della sua abitazione, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), la cui cognizione appartiene al giudice che ha giurisdizione sul luogo in cui si pubblica il giornale, e non a quello del luogo in cui le immagini sono state captate (Cass. III, n. 41375/2009);

        (f) in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), il luogo di consumazione del delitto coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la «parola chiave» o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale, ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta, e non quello nel quale è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dall'agente (Cass. S.U., n. 17325/2015: la S.C. ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso e non invece il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale);

        (g) il reato di truffa (art. 640 c.p.) si perfeziona nel momento in cui, alla realizzazione della condotta tipica, abbiano fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell'agente, sicché, ai fini della competenza per territorio, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione, da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente, il momento della consegna dei titoli da parte del deceptus (Cass. II, n. 5428/2010). Ritornando ad esaminare la questione, la stessa sezione ha, successivamente, ritenuto, peraltro, che, in tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile; in tal caso, la competenza territoriale è del tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento, mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l'assegno (Cass. II, n. 37855/2010); se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, e quindi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorrerà fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente (Cass. fer., n. 37400/2016);  quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Cass. I, n. 52003/2019; Cass. II, n. 23781/2020); nel caso di truffa avente ad oggetto la negoziazione dei cc.dd. vaglia cambiari veloci, il luogo di consumazione del reato, che determina la competenza per territorio, è quello in cui viene compiuta l'operazione di disposizione patrimoniale, giacché è in tale sede che si verifica la deminutio patrimonii del soggetto passivo, proprio in ragione delle particolari modalità di negoziazione dei predetti vaglia: "infatti, la perdita del possesso del denaro da parte del mittente e la conseguente immissione in possesso da parte del destinatario avvengono nel momento in cui il primo, compilato il modulo, comunica al secondo la parola chiave necessaria per ottenere il pagamento presso qualunque ufficio postale. Pertanto, una volta che è stata disposta l'operazione e trascorso il tempo brevissimo in cui è consentito al mittente revocarla, il destinatario ha contestualmente acquisito in modo certo il relativo diritto, attenendo dunque il successivo luogo di monetizzazione dell'importo ad una mera modalità esecutiva dell'illecito truffaldino" (Cass. II, n. 14317/2018); premesso che la truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo, è stato individuato il locus commissi delicti nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli (Cass. II, n. 17322/2019). Il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) si consuma nel momento in cui la prima elargizione da parte dell'ente erogante entra nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente che, in tal modo, consegue il profitto (Cass. I, n. 39193/2017: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto consumato il reato nel momento in cui il primo versamento ha avuto effetto per mezzo dell'accollo da parte dell'ente pubblico di una quota di un mutuo contratto dall'imputato, ravvisando la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria in cui si trova l'istituto di credito che ha erogato detto mutuo);

        (g-bis) il reato di insolvenza fraudolenta (art. 642 c.p.) si consuma non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fase dell' itercriminis, la cui data e luogo sono da accertarsi secondo la disciplina civilistica, sicché, nel caso in cui sia pattuita la modalità di pagamento a mezzo delle c.d. ricevute bancarie, la competenza territoriale deve essere comunque individuata nel domicilio del creditore, indipendentemente dal luogo in cui si trova lo sportello bancario del debitore, salvo che il creditore abbia espressamente rinunciato a ricevere il pagamento nel proprio domicilio (Cass. II, n. 37909/2020); peraltro, nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, la competenza per territorio si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto (Cass. II, n. 27136/2023);

        (g-ter) la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento sia giunta a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice (Cass. II, n. 48925/2016);

        (h) ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione (art. 648 c.p.), atteso il carattere istantaneo del delitto de quo, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res. Per individuare il giudice competente è, pertanto, necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto; tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché queste non siano sorrette da sicuri riscontri (Cass. I, n. 24934/2004, e Cass. II, n. 26106/2019);

        (i) ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'orientamento giurisprudenziale più recente attribuisce rilievo al luogo nel quale avviene la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche indicate dalla norma incriminatrice, non essendo necessario, ai fini della consumazione, che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l'aveva movimentato. ed esulando dalla condotta tipica incriminata il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato (Cass. I, n. 32491/2015: fattispecie in tema di conflitto di competenza, nella quale è stata dichiarata la competenza del giudice del luogo in cui aveva avuto luogo la monetizzazione di assegni illeciti, e non del giudice del luogo di ultimo transito verso l'estero del denaro ottenuto); altro orientamento fa, al contrario, e meno condivisibilmente, coincidere il «perfezionamento» della sostituzione con la restituzione del bene illecito riciclato a colui che lo aveva movimentato (Cass. V, n. 19288/2007); ove si tratti di riciclaggio di denaro posto in essere tramite movimentazione trasfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste  (Cass. I, n. 43315/2021: fattispecie in relazione alla quale il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello di materiale introduzione in Italia di denaro di provenienza illecita, occultato nel doppio fondo di autovetture, attraverso i valichi frontalieri con la Svizzera, anche se poi consegnato in plurimi e distinti luoghi del territorio nazionale);

        ( i-bis ) è competente per territorio, in relazione al delitto di autoriciclaggio (art. 648- ter .1 c.p.) commesso mediante disposizione di denaro di provenienza delittuosa, con bonifico effettuato tramite " home banking ", il giudice del luogo di impiego di tale denaro , ossia quello in cui si trova l'istituto bancario in cui l'agente ha aperto di conto corrente sul quale sono confluite le somme versate dalle persone offese e sul quale egli, operando "da remoto", ha dato disposizioni di immettere nel circuito finanziario il capitale illecitamente acquisito ( Cass. II, n. 27023/2022 ); 

        (j) in tema di tutela penale degli alimenti (artt. 5 e 6 l. n. 283/1962), la competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita “da piazza a piazza”, appartiene al giudice del luogo nel quale la merce è consegnata al vettore e, quindi, nel quale, ai sensi dell'art. 1510 c.c., si è concluso il contratto e si è avuto il passaggio della proprietà all'acquirente (Cass. III, n. 35162/2017); il luogo di consumazione del reato di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. d, l. n. 283/1962), rilevante ai fini della competenza per territorio, si individua in quello di immissione in commercio della merce, ossia dove avviene la materiale consegna della stessa all'acquirente (Cass. III, n. 25897/2013); si è anche ritenuto che il giudice del luogo ove ha sede la società acquirente è competente per territorio in ordine al reato di vendita di prodotti alimentari invasi da parassiti (Cass. III, n. 391/2009);

        (k) la competenza per territorio in ordine al delitto di frode sportiva (art. 1, comma 1, l. n. 401/1989) va attribuita in relazione al momento ed al luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta (che rilevano ai fini della consumazione), e non a quello dell'accettazione di tale promessa od offerta (Cass. III, n. 12562/2010);

        (l) al fine della determinazione della competenza territoriale per il reato di arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di dimora (vedi oggi art. 12 d.lgs. n. 159/2011, ed in precedenza art. 9 l. n. 1423/1956), che ha carattere istantaneo, e si consuma nel momento stesso in cui avviene l'abusivo allontanamento dal Comune in cui l'imputato è obbligato a fissare la propria dimora, occorre aver riguardo al primo Comune in cui il sorvegliato speciale si è recato arbitrariamente, dopo essere uscito da quello in cui lo stesso aveva l'obbligo di dimorare, a nulla rilevando il luogo in cui sia avvenuto l'accertamento della violazione, ovvero nel quale egli sia stato trovato (Cass. I, n. 17354/2009: la Corte ha precisato che, in assenza di elementi di prova idonei ad identificare il luogo di consumazione come sopra indicato, deve farsi ricorso alle regole suppletive di cui all'art. 9);

        (m) per i reati fallimentari, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce non una semplice condizione di punibilità dei reati di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, bensì un elemento costitutivo, indispensabile per l'integrazione della fattispecie normativa prevista per ognuno di detti reati, il cui momento consumativo, allorché la condotta si esaurisca prima della dichiarazione di fallimento, si perfeziona all'atto e nel luogo della pronunzia della sentenza dichiarativa, e non in quello, eventualmente diverso, in cui è stata realizzata la condotta vietata dal precetto penale (Cass. I, n. 2988/1991: fattispecie in cui erano state pronunciate, nei confronti della stessa impresa commerciale, più sentenze dichiarative di fallimento, e la Corte ha ritenuto che il momento ed il luogo di consumazione del contestato delitto di bancarotta fraudolenta dovessero essere individuati in quelli della emissione della prima delle pronunzie). Fermo restando che la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, si è anche ritenuto, in senso contrario, che, nell'ipotesi di diverse dichiarazioni di fallimento, non sussista identità di fatto-reato e, per conseguenza, difetti il presupposto del conflitto di competenza (Cass. I, n. 4134/1992). Una volta determinata la competenza per territorio in relazione al luogo in cui è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, si è ritenuto che a nulla rilevi il fatto che, a seguito della istituzione di un nuovo tribunale, gli atti della procedura fallimentare siano stati trasmessi a quest'ultimo(Cass. I, n. 6641/1996). Va, peraltro, segnalato un successivo, ed allo stato non consolidato, orientamento, per il quale la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità, e, conseguentemente, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo nel quale tale condizione si sia verificata  (Cass. V, n. 13910/2017) ;

        (n) in tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12-sexies l. n. 898/1970 (ora trasfuso, in attuazione del principio della riserva di codice, nell'art. 570 c.p.) si configura per la semplice mancata corresponsione dell'assegno; ne consegue che il luogo di consumazione è quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione, e cioè il domicilio del coniuge creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione (Cass. VI, n. 12579/2004);

        (o) in tema di tutela penale del lavoro, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/ 1983, conv., con modif. in l. n. 638/1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi, da identificarsi nella sede dell'istituto previdenziale ove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa, e non nella sede legale dell'impresa, in applicazione della disposizione dell'art. 1182, comma 2, c.c., per il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (Cass. III, n. 41530/2015);

        (p) il reato di destinazione ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta, di prodotti esenti od ammessi ad aliquote agevolate (art. 40, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 504/1995) si consuma nel momento e nel luogo della sottrazione del prodotto alla destinazione prevista per legge (Cass. III, n. 3199/2009). Sempre in tema di imposte su produzione e consumo, ai fini della determinazione della competenza territoriale a conoscere del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli olii minerali, è stato ritenuto irrilevante il momento dell'indebita utilizzazione dei prodotti petroliferi, in quanto essa si pone in un momento successivo a quello consumativo del reato, da individuarsi nel luogo di acquisto del carburante con accisa agevolata e destinato ab origine ad un uso non consentito (Cass. III, n. 6094/2008);

        (q) con riferimento ai reati in tema di immigrazione, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a procedere per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, non ha rilievo il luogo in cui, secondo le prescrizioni eventualmente contenute nell'ordine impartito dal questore, lo straniero avrebbe dovuto lasciare il territorio dello Stato, ma quello in cui egli si trovava, all'atto della scadenza del termine assegnatogli, trovando, quindi, applicazione, ove questo non sia noto, la prima delle regole suppletive di cui all'art. 9, secondo cui è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (Cass. I, n. 5037/2008: nella specie, tale luogo è stato individuato in quello nel quale era stato eseguito l'arresto in flagranza); inoltre, per il reato di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 stesso d.lgs., commesso mediante l'invio telematico di documenti falsi alla Prefettura competente al rilascio del permesso di soggiorno (per legittimare l'ingresso, in realtà illecito, dello straniero in Italia), è competente per territorio il giudice del luogo nel quale ha avuto luogo la trasmissione della documentazione, costituente primo atto idoneo a procurare l'ingresso illegale in Italia, nel quale deve quindi ritenersi consumato il reato (Cass. I, n. 33709/2018);   l a competenza territoriale per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, si determina in relazione al luogo di commissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari e non nel punto di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, trattandosi di fattispecie criminosa avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata  (Cass. I, n. 24957/2021);

        (r) il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992, conv. inl. n. 356/1992 ora trasfuso, in attuazione del principio della riserva di codice, nell'art. 512-bis c.p.)  è un reato a forma libera ed a consumazione istantanea, che si consuma nel luogo in cui è avvenuta la disponibilità o la attribuzione fittizia del bene (Cass. II, n. 15792/2015: nella specie, la S.C. ha radicato la competenza territoriale nel luogo in cui era avvenuta l'attribuzione fittizia di una somma di denaro, a nulla rilevando che questa era stata poi custodita in altro sito);

        (s) il reato di aggiotaggio manipolativo, ai sensi dell'art. 185, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. interm. finanz.), il quale sanziona operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, rientra nella competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede la Borsa valori presso la quale si sono svolte le operazioni che si assumono illecite, in considerazione del fatto che le condizioni necessarie ai fini della consumazione dell'illecito si realizzano soltanto nel momento dell'incrocio tra gli ordini di acquisto e quelli di vendita sul mercato telematico (l'eventuale accordo meramente simulato, ovvero la mera intesa finalizzata all'artificiosa utilizzazione dello scopo tipico del negozio, sarebbero, all'uopo, insufficienti). Analogamente, anche il reato di aggiotaggio informativo (art. 185, comma 1, prima parte, che incrimina la diffusione di notizie false aventi quella stessa idoneità perturbatrice) si consuma nel luogo in cui hanno luogo le contrattazioni di borsa (Trib. Milano, sez. G.i.p., 23 maggio 2008). La dottrina ha evidenziato, a tale ultimo proposito, che il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la manipolazione del mercato si riveli concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario di volta in volta costituente della manovra speculativa; il che comporta che le coordinate spazio-temporali della minaccia arrecata al bene-interesse tutelato potrebbero non coincidere con quelle proprie della condotta (Melillo, 2755 ss.);

        (t) in tema di reati tributari, la competenza per territorio per il delitto di omesso versamento delle certificate ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) appartiene al giudice del luogo dove si compie, alla scadenza del termine previsto, l'omissione di cui al precetto normativo, luogo che di regola corrisponde, per le società, a quello in cui si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale (Cass. III, n. 23784/2017: in motivazione, la S.C. - annullando la decisione di merito che, ritenendo erroneamente di dover applicare la regola fissata dall'art. 1182 c.c., aveva affermato la competenza del giudice del territorio ove era sita la Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate destinataria del pagamento omesso - ha osservato che le fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, in quanto non comprese nei reati di cui al capo I del titolo II del d.lgs. n. 74/2000, non partecipano della speciale disciplina della competenza a questi ultimi riservata dall'art. 18, comma 2, stesso decreto).


        7.Il luogo in cui è avvenuta l'azione od omissione, se dal fatto-reato è derivata la morte di una o più persone

        La dottrina ha osservato che, nei casi in cui la morte costituisce elemento costitutivo (ad es., nell'omicidio: art. 575 c.p.) oppure evento aggravante (ad es., nel sequestro di persona a scopo di estorsione: art. 630, comma 2, c.p.) del reato, « l'attribuzione della competenza va effettuata con riferimento, non più, al luogo della consumazione del reato — e dunque, nei casi di specie, al luogo dell'evento — bensì a quello “in cui è avvenuta l'azione o l'omissione” (art. 8, comma 2); il che val dire, si è completata la condotta. La deroga si giustifica con la considerazione che in tema di omicidio, doloso o colposo, si verificano con frequenza casi in cui la morte, cioè l'evento, sopravviene in posti talora assai lontani da quello nel quale s'è attuata la condotta criminosa, con la conseguente manifestazione di allarme sociale, e nel quale risulta sicuramente più agevole la ricerca della prova » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 91 s.).

        Premesso che, nell'ambito della fattispecie tipica di reato descritta dalla norma penale incriminatrice, la morte può assumere rilievo come: (a) elemento costitutivo; (b) condizione obiettiva di punibilità; (c) evento che aggrava un reato già consumato, e che il codice penale tendenzialmente adopera, nel primo caso, il verbo “cagionare”, e, negli altri, il verbo “derivare”, si è, inoltre, osservato che l'art. 8, comma 2, sembrerebbe riguardare soltanto i casi nei quali la morte costituisca condizione obiettiva di punibilità, o evento aggravante ulteriore rispetto a quello tipico, ma che tale interpretazione restrittiva comporterebbe notevoli inconvenienti, risultando, al contrario, preferibile ritenere che la disposizione abbia evocato la “morte”, quale che sia la sua natura giuridica sostanziale, stabilendo che, in sua presenza, sussista sempre la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è avvenuta la condotta (Laronga, 51; Zagrebelsky, in Chiavario, 106).

        Con riguardo al caso in cui il soggetto agente abbia realizzato la condotta (attiva od omissiva) in più luoghi, la lettera dell'art. 8, comma 2, che richiama il luogo nel quale è avvenuta l'azione, sembra evocare l'avvenuto compimento della condotta, e quindi la necessità di ricollegare l'attribuzione di competenza territoriale al momento conclusivo di essa, non legittimando l'opinione di quanti preferiscono valorizzare il segmento della condotta rivelatosi causalmente preminente. Se il luogo in cui la condotta è stata portata a compimento è ignoto, occorrerà far riferimento ai criteri residuali di cui all'art. 9 (Macchia, in Amodio-Dominioni, 46).


        8.I reati permanenti

        L'attribuzione della competenza territoriale al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche nei casi in cui dal fatto-reato sia derivata la morte di una o più persone, si spiega, con riguardo ai reati permanenti, con ragioni di carattere tecnico e pratico: « il reato permanente, qualunque sia la teoria strutturale alla quale si aderisce, è pur sempre un unico reato la cui consumazione si verifica quando risultino integrati gli elementi della fattispecie, indipendentemente dalle vicende relative alla sua permanenza; la quale potrebbe anche ridursi ad un tempo trascurabile o protrarsi per anni o in diversi luoghi senza che vi sia una sufficiente ragione logico-giuridica per sottrarre la competenza al giudice del luogo ove ne è cominciata la consumazione. D'altra parte, proprio in tale luogo si verifica l'allarme sociale (...) e vengono compiute le prime indagini, mentre è spesso occasionale e indifferente quello in cui cessa la permanenza » (Rel. prog. prel. c.p.p., 9). A tali rilievi può aggiungersi che, attribuendo rilevanza al luogo nel quale la permanenza cessa, la determinazione del giudice competente per territorio sarebbe inammissibilmente rimessa ad una scelta discrezionale del reo.

        La dottrina ha precisato che « la regola attributiva di competenza per i casi di reato permanente trova applicazione anche quando dal fatto sia derivata la morte di una o di più persone »; si tratta di « una limitazione al principio generale che vuole i reati da cui derivi la morte affidati (...) alla cognizione del giudice del luogo in cui s'è compiuta la condotta, cioè si è realizzato il momento finale di essa » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 92).

        Con riguardo ai reati eventualmente permanenti, nei quali il fatto previsto dalla legge può esaurirsi nel momento in cui si realizzano, in concreto, gli elementi costitutivi dell'ipotesi tipica di reato, ma può anche protrarsi con una ininterrotta attività che in ogni momento riproduce l'ipotesi stessa (si pensi, ad es., al reato di cui all'art. 659, comma 2, c.p.), deve ritenersi che, in quest'ultima situazione, la competenza per territorio vada determinata a norma dell'art. 8, comma 3.

        Ai fini della determinazione della competenza per territorio in ordine ai reati permanenti commessi in parte all'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma 3, quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo, poi, all'estero; diversamente, il luogo d'inizio della permanenza non può fungere quale criterio di riparto fra i giudici italiani, se è ubicato al di fuori dello Stato, ed in tal caso, la competenza si stabilisce secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 1, con riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.


        8.1.I reati associativi

        Con riguardo all'individuazione della competenza per territorio per i reati associativi, la giurisprudenza è stata in passato estremamente divisa: (a) un orientamento privilegiava il luogo in cui l'associazione si è costituita, considerando privo di rilievo il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (Cass. IV, n. 35229/2005; Cass. III, n. 35521/2007; Cass. II, n. 26285/2009; (b) un orientamento privilegiava il luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare (Cass. I, n. 45388/2005; Cass. VI, n. 22286/2006; Cass. III, n. 24263/2007); (c) un orientamento privilegiava il luogo in cui hanno preso forma la programmazione, ideazione e direzione dell'associazione (Cass. I, n. 6171/1997; Cass. II, n. 16623/2011).

        La giurisprudenza più recente appare, peraltro, concorde nel ritenere che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio: tuttavia, in considerazione del fatto che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo, in concreto, non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, anche se in tale luogo non sia stato commesso alcuno dei reati-fine programmati, che, in ipotesi, potrebbero mancare (Cass. II, n. 19177/2013 e Cass. n. 50338/2015), entrambe con riferimento ad associazione di tipo mafioso; Cass. V, n. 44368/2014, relativa ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso la creazione di cooperative strumentali, ad eludere l'obbligo di versare all'erario la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di latte prodotto rispetto al quantitativo globale assegnato all'Italia in sede comunitaria: questa sentenza, dopo aver escluso che il luogo di perfezionamento del reato associativo potesse identificarsi con quello della realizzazione dei reati-scopo di truffa, ovvero con quello del luogo di stipula del rogito notarile di costituzione delle prime cooperative di «comodo», ha fatto, invece, riferimento al luogo in cui l'assetto cooperativo tra produttori di latte, in sé lecito, era stato utilizzato come canale di propaganda e di incontro per dar vita ad una organizzazione preordinata ad eludere il pagamento del c.d. “superprelievo”; Cass. I, n. 20908/2015; nel medesimo senso, Cass. II, n. 23211/2014, in tema di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi previdenziali, che, pur ribadendo il principio, ha, in concreto, identificato il luogo di perfezionamento del reato associativo con quello della realizzazione dei reati-scopo;  con riferimento ad associazioni finalizzate al traffico di droga, cfr. Cass. III, n. 35578/2016 e Cass. VI, n. 4118/2018, quest'ultima in fattispecie relativa a misura custodiale applicata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e lo smercio dello stupefacente, e irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il luogo di acquisto della sostanza stupefacente; nel medesimo senso, successivamente, Cass. II, n. 41012/2018e Cass. III, n. 38009/2019).

        Una successiva decisione, riguardante il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso con il ruolo di capo, ha ritenuto che, nell'ipotesi di organizzazione radicata in un particolare territorio che estenda la propria forza operativa attraverso strutture periferiche ubicate in altre zone, la competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo ove si trova la cosca madre, da cui dipende il conferimento e la ratifica delle cariche delle articolazioni satelliti, anche se dotate di una certa autonomia di azione (Cass. II, n. 29189/ 2020: nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza territoriale del giudice di Reggio Calabria, ove aveva sede l'organizzazione di stampo mafioso appartenente alla 'ndrangheta, a capo della quale vi era l'imputato, da cui dipendevano cellule operative in Lombardia). 

        Quando risulti impossibile individuare, ai sensi dell'art. 8, il luogo di consumazione del reato associativo, occorre far riferimento ai criteri residuali indicati dall'art. 9 (giurisprudenza pacifica: cfr., per tutte, Cass. VI, n. 49542/2006).


        8.2.Altre applicazioni

        Ai fini dell'attribuzione della competenza per territorio in relazione a reati permanenti, la giurisprudenza ha ritenuto che la competenza per territorio: (a) per il reato di lottizzazione abusiva (artt. 30 e 44, l. n. 380/2001), posto in essere sia attraverso condotte istantanee (quali frazionamenti e vendite di lotti frazionati), sia attraverso condotte permanenti (quali, esecuzione dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione), è determinata dal luogo nel quale si trovano gli immobili oggetto di trasformazione urbanistica (Cass. III, n. 39332/2009); (b) per il reato di guida in stato d'ebbrezza (art. 186 d.lgs. n. 285/1992, cd. Codice della strada) va determinata in relazione al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ovvero, nel caso in cui questo sia rimasto ignoto, in relazione all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (Cass. IV, n. 8084/2014: nel caso di specie la S.C. ha ritenuto competente il tribunale nel cui circondario insisteva l'area di servizio ove l'imputato, dopo essere stato seguito, era stato fermato dalla polizia stradale e sottoposto al test alcolimetrico).


        9.Reati (istantanei e permanenti) concernenti sostanze stupefacenti

        Un orientamento, premesso che l'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/ 1990 è norma a fattispecie alternative, la cui realizzazione congiunta comporta l'assorbimento, sotto il profilo sanzionatorio, delle diverse condotte in un unico reato, senza, peraltro, che le stesse perdano la loro autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, ritiene che quest'ultimo deve essere individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata con certezza una frazione della complessiva condotta criminosa (Cass. III, n. 48036/2019; Cass. IV, n. 6203/2010).

        Altro orientamento, che appare maggioritario, precisa, tuttavia, che le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ponendosi in rapporto di alternatività formale tra loro, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine senza un'apprezzabile soluzione di continuità; ne consegue che, in tal caso, esse devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 (Cass. III, n. 8999/2020; Cass. IV, n. 17626/2008)

        Un terzo orientamento, meno diffuso, ha, invece, sostenuto che, in tali casi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, si debba aver riguardo esclusivamente alla localizzazione della sostanza stupefacente, ossia al corpus del possesso (in tal senso, Cass. VI, n. 16253/2003, rimasta isolata).

        La competenza territoriale per il delitto di acquisto di sostanze stupefacenti appartiene al giudice del luogo in cui si è verificato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza stupefacente, in quanto “luogo di conclusione” di una compravendita è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente (Cass. III,  n. 14233/2020  e Cass. IV, n. 45884/2017). In un caso nel quale l'accordo criminoso per l'acquisto era avvenuto per telefono, la S.C., non potendosi individuare il luogo di realizzazione della condotta, ha ritenuto legittimo il ricorso ai criteri di cui all'art. 9 (Cass. IV, n. 42740/2007); in senso contrario , una successiva decisione ha ritenuto che, in tali casi, il delitto risulta perfezionato nel luogo ove il proponente, mediante il predetto mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione (Cass. III, n. 14233/2020)

        In tema di reati permanenti concernenti sostanze stupefacenti, ed in particolare in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, agli effetti della determinazione della competenza territoriale, occorre individuare il luogo nel quale naturalisticamente si sia realizzata la condotta costituente reato: a tal fine, rileva esclusivamente la localizzazione della sostanza, ossia il corpus del possesso, poiché l'esistenza di una base operativa per la confezione della droga in luogo diverso non è idonea a spostare la competenza (Cass. VI, n. 1809/1995); in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, è stata esclusa la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria del luogo di partenza del carico, poiché, trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9, non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato (Cass. IV, n. 8665/2010).

        In tema di importazione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti, ai fini della determinazione della competenza per territorio si deve avere riguardo — trattandosi di reato di carattere istantaneo — al momento della consumazione, che coincide con il luogo d'ingresso della sostanza entro il confine di Stato (ovvero quello in cui il corriere varca la frontiera italiana), ove tale luogo sia accertato, a nulla rilevando le condotte precedenti; altrimenti, la competenza appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all'importazione (detenzione e trasporto) sono poste in essere (Cass. I, n. 45482/2008: nella specie, si è fatto riferimento al momento di introduzione del velivolo adoperato per il trasporto della droga nello spazio aereo italiano;Cass. IV, n. 25247/2016, in fattispecie di importazione di sostanze stupefacenti mediante nave, con riguardo alla quale - trattandosi di reato di carattere istantaneo – si è affermato che la consumazione coincide con il luogo di primo attracco della nave, e che nessun rilievo può attribuirsi alla successiva condotta di sdoganamento, che si concretizza in una vicenda amministrativa che, a seconda delle modalità criminose prescelte, può seguire o meno il momento consumativo). Nel caso in cui il “corriere” della droga, proveniente da uno Stato estero, sia sbarcato in un aeroporto italiano al solo fine di transitarvi verso un'ulteriore destinazione estera, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti deve ritenersi comunque consumato in Italia, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice italiano, individuato, sotto il profilo della competenza territoriale, in quello del luogo d'ingresso della droga entro il confine di Stato (Cass. IV, n. 34116/2007). Allorché si accerti che la condotta criminosa tesa all'importazione della droga in territorio nazionale sia iniziata prima del concreto ingresso della sostanza nel Paese, l'inizio della condotta medesima va anticipato temporalmente, ed il luogo di inizio di essa va individuato in relazione a tale anticipazione (Cass. IV, n. 11170/2005: nella specie, si è, in concreto, fatto riferimento al luogo di materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l'acquisto della droga all'estero, e dove era stato concretamente progettato ed organizzato il viaggio).

        Qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte, alcune delle quali poste in essere all'estero, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima delle condotte commesse sul territorio nazionale (Cass. VI, n. 46249/2016: fattispecie nella quale è stata ritenuta la competenza del giudice del luogo in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell'acquisto della sostanza stupefacente). 


        10.Delitti tentati

        Secondo la dottrina, « se il reato si presenta anziché nella forma della consumazione in quella del tentativo, la legge dispone che competente sia “il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto” (...), come atto al quale, nella frazionabilità dell'iter criminis, che è presupposto del tentativo, viene riconosciuta l'efficacia a ledere il bene giuridico protetto dalla norma penale » (Tranchina, Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 92).

        Ove si ammetta che anche atti meramente preparatori possano integrare gli estremi del tentativo punibile, se idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto consumato (in tal senso, nell'ambito dell'orientamento dominante, da ultimo, Cass. II, n. 41649/2010; in senso contrario, per il rilievo che soltanto gli atti esecutivi possono essere diretti in modo non equivoco a commettere un reato, Cass. I, n. 9411/2010), ai fini dell'attribuzione della competenza territoriale assumerà necessariamente rilievo l'ultimo di essi.

        Secondo la giurisprudenza più recente, i n tema di competenza per territorio relativa a delitto tentato, l'ultimo atto diretto a commettere il reato, cui è necessario far riferimento ex art. 8, comma 4, c.p.p. , deve essere inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o l'evento non si è verificato, restando indifferente la circostanza che esso sia astrattamente riconducibile ad un'autonoma figura di reato ( Cass. II, n. 23931/2023 : f attispecie in tema di tentata rapina , in cui l'ultimo atto diretto alla sua commissione integrava, ex se , il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo).

        Qualora si proceda per tentata estorsione (artt. 56/629 c.p.) - reato complesso in cui figura come elemento costitutivo la minaccia -, per stabilire il luogo dell’ultimo atto diretto a commettere il reato occorre tener conto delle specifiche modalità con cui quest’ultima è stata realizzata, sicchè, nel caso in cui essa sia stata attuata mediante comunicazioni telefoniche, il predetto luogo va individuato in quello nel quale la persona offesa ha recepito tali comunicazioni (Cass. II, n. 25239/2019).


        10.1.Casistica

        In tema di reati contro la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), nel caso in cui il tentativo di indurre un minore a prostituirsi sia commesso mediante conversazioni telefoniche, la competenza per territorio spetta al giudice del luogo in cui si trovava il minore nel momento in cui ricevette le telefonate, e non a quello del luogo dal quale le stesse provenivano, in quanto l'attività persuasiva diretta a vincere le resistenze della vittima si è realizzata nel momento in cui il minore ha ricevuto le telefonate e, quindi, nel luogo in cui esso si trovava al momento della ricezione (Cass. III, n. 42371/2007).


        11.Reati abituali

        Per i reati abituali opera la regola di cui all'art. 8, comma 1: la competenza per territorio deve, quindi, essere individuata con riguardo al luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile (Cass. III, n. 46705/2009, in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 d.lgs. n. 152/2006, reato abituale in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie; conforme, Cass. III, n. 29619/2010, relativa allo stesso reato, per la quale, in particolare, « la fattispecie criminosa di cui alla disposizione citata è un reato abituale di condotta. Pertanto, il luogo di consumazione dello stesso, in quanto si concreta nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, si identifica con quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato »).

        La giurisprudenza ha anche chiarito che il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), configurando un'ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti , e, quindi, nel luogo in cui la condotta sia stata consumata all'atto di presentazione della denuncia (Cass. fer., n. 36132/2019), (Cass. VI, n. 43221/2013 ),   ovvero nel luogo di realizzazione dell'ultimo dei molteplici fatti caratterizzanti il reato (Cass. VI, n. 24206/2019).

        Infine, premesso che la consumazione del delitto abituale di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) prescinde dal momento iniziale di realizzazione delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, si è ritenuto che la competenza per territorio si radichi in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Cass. V, n. 3042/2020  e Cass. V, n. 16977/2020).


        12.Le deroghe al regime ordinario della competenza

         


        12.1.La competenza per territorio del g.i.p. distrettuale

        Si rinvia, in proposito, subart. 51.


        12.2.La competenza per territorio per i “reati ministeriali”

        Ai sensi dell'art. 11, comma 1, l. cost. n. 1/1989, per i reati c.d. “ministeriali” (ovvero quelli commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, o da altre persone in concorso con i predetti soggetti istituzionali), la competenza per territorio appartiene, in primo grado, al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.


        12.3.La competenza per territorio per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

        Per i delitti in materia di dichiarazione (Capo I del Titolo II del d.lgs. n. 74/2000), il reato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, cit., si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale; se il domicilio fiscale è all'estero, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato; nel caso di emissione o rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta (che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto, si considera come un unico reato), se le fatture o gli altri documenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del p.m. che ha provveduto, per primo, ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 (art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74/2000, cit.).

        Un orientamento giurisprudenziale (Cass. III, n. 27701/2014) ritiene che la competenza per territorio in relazione al reato di omesso versamento diIva (art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000, cit.) vada individuata con riferimento al luogo in cui si verifica l'omissione del versamento del tributo ex art. 8, che coincide con quello ove si trova la sede effettiva dell'azienda, nel senso di centro della attività amministrativa e direttiva dell'impresa, attesa la non applicabilità del criterio di cui all'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, cit., riferito ai soli delitti da esso previsti al capo I del titolo II, e precisa che, nei casi in cui possa trovare applicazione tale regola, la competenza va attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato, in base al criterio suppletivo previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. cit.; altro orientamento ritiene che, con riguardo al predetto reato, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio non possa farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8, con la conseguenza che, ove risulti impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, e considerato che l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato indicato dall'art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 (Cass. I, n. 44274/2014 ; Cass. III, n. 17060/2019).

        La competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Cass. III, n. 43320/2014 : fattispecie riguardante reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in cui la S.C. ha ritenuto che il luogo di accertamento corrispondesse alla sede dell'A.G. requirente che, disposte le indagini, aveva esaminato la documentazione acquisita in altra sede).

        In giurisprudenza si è anche ritenuto che:

        (a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 74/2000, cit.), in caso di applicazione del regime fiscale del consolidato nazionale, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui è presentata la dichiarazione consolidata del gruppo societario da parte della società controllante (Cass. I, n. 43899/2013);

        (b)  in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000), il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, c.p.p. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali (Cass. III, n. 11216/2021);

        (c) in tema di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000), il luogo di consumazione del reato per le persone giuridiche, rilevante ai fini della competenza territoriale, si determina, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (che richiama i criteri dettati dall'art. 8), con riferimento al luogo in cui si è consumata l'omissione alla scadenza del termine previsto, di regola corrispondente a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, salva restando, in caso di impossibilità di determinazione del luogo di consumazione, la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha proceduto all'accertamento (Cass. III, n. 13610/2019).

        (d) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria; ne consegue che la competenza per territorio va determinata in base al luogo in cui viene compiuto il primo atto finalizzato ad eludere le pretese del fisco, mentre il termine di decorrenza della prescrizione coincide con il momento di cessazione della consumazione del reato (Cass. III, n. 28457/2021).


        12.4.La competenza per territorio nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania

        L'art. 3 d.l. n. 90/2008, conv. con modif. nella l. n. 123/2008, aveva stabilito che, nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riguardanti la gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell'art. 12, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato (determinate dall'art. 2 d.l. n. 90/2008), le funzioni di cui all'art. 51 comma 1, lett. a), erano attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, il quale le esercitava anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 106/2006; nei predetti procedimenti, le funzioni di g.i.p. e di g.u.p. erano esercitate da magistrati del tribunale di Napoli (ma sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale). Tali disposizioni si applicavano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del decreto, per i quali non fosse stata esercitata l'azione penale, e cessavano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale era emanato il decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso; lo stato emergenziale, e le conseguenti deroghe nell'attribuzione della competenza territoriale, è giuridicamente cessato alla data del 31 dicembre 2009 (Cass. I, n. 45852/2010).


        12.5.Le altre deroghe

        Ulteriori deroghe al regime ordinario della competenza per territorio sono previste (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 96 s.):

        a) per i reati commessi a mezzo di rappresentazione cinematografica e teatrale (attribuiti, ex art. 14 l. n. 161/1962, al «tribunale del luogo ove ha sede la corte di appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica»);

        b) per i reati societari contestati a soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione, perché indiziato di appartenere ad associazioni per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. (attribuiti, ex art. 29 l. n. 646/1982, al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che ha giudicato in merito all'associazione mafiosa);

        c) per i reati commessi da minorenni (attribuiti, exart. 49 r.d. n. 12/1942 (ord. giudiz.), al tribunale per i minorenni, costituito in ogni sede di corte d'appello, con giurisdizione sui reati commessi in tutto il territorio della stessa);

        d) per i reati previsti dal codice della navigazione consumati a bordo di navi ed aeromobili non militari, all'estero, ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale (attribuiti, ex art. 1240 c. nav., al giudice del luogo in cui, dopo essere stato commesso il reato, è avvenuto il primo approdo, nel territorio dello Stato, della nave o dell'aeromobile sul quale si trovava l'imputato al momento del fatto, ovvero, in via sussidiaria, al giudice del luogo di iscrizione della nave o di abituale ricovero dell'aeromobile).


        13.La competenza per territorio del giudice di pace

        L'art. 5 d.lgs. n. 274/2000, stabilisce che, per i reati rientranti nella competenza per materia del giudice di pace, è territorialmente competente il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato; per gli atti da compiere nel corso della fase delle indagini preliminari, è competente il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.


        14.La competenza territoriale all'emissione di misure coercitive. Rinvio

        Si rinvia in proposito subartt. 279,309 e 311.


        15.Eccezione di incompetenza territoriale ed onere della prova

        La giurisprudenza ha affermato che sulla parte che eccepisce l'incompetenza per territorio non incombe alcun onere probatorio, e che sarebbe, pertanto, non corretto il rigetto dell'eccezione motivato unicamente in relazione al difetto di prova della sua fondatezza: « il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale non può costituire (...) la sanzione, in danno di chi avanza l'eccezione stessa, per non essere riuscito a provarla. Al relativo accertamento, infatti, il giudice penale deve procedere di ufficio, e ben può, anche di ufficio, senza dunque essere stato sollecitato dalle parti del processo, dichiarare la propria incompetenza. Il che significa che l'accoglimento o il rigetto dell'eccezione non può che essere il risultato di una o una serie di argomentazioni positivamente e concretamente svolte dal giudicante » (Cass. III, n. 3048/2008: fattispecie nella quale il giudice di merito aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale per il reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui, tossici per l'uomo, di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita “da piazza a piazza”, osservando che il contratto di compravendita si perfeziona nel luogo in cui, chi ha proposto la vendita, ha ricevuto l'accettazione della proposta, luogo, quest'ultimo, nel caso di specie non conosciuto, con la conseguenza che la eccezione di incompetenza doveva essere respinta perché non provata).

        La parte che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice che procede ha, peraltro, l'onere di indicare il giudice a suo avviso territorialmente competente: «in nessun caso l'interessato può limitarsi a contestare genericamente la competenza territoriale del giudice procedente senza indicare quello che a suo dire sarebbe competente, anche perché diversi sono i criteri di attribuzione della competenza de qua nel caso in cui il luogo rilevante ex art. 8 sia asseritamente diverso da quello valorizzato dal giudice procedente, ovvero sia ignoto (operando, in tal caso, le regole suppletive dettate dall'art. 9)» (Cass. II, n. 12071/2015). Sarebbe, pertanto, inammissibile per genericità l'eccezione di incompetenza per territorio che non contenga l'indicazione del diverso giudice che si prospetta essere competente. Si è anche ritenuto che, nel caso in cui l'imputato abbia eccepito l'incompetenza per territorio indicando fori alternativi, e l'eccezione sia stata accolta con riferimento a quello indicato in via subordinata, non è consentita l'impugnazione della decisione per far valere la competenza del foro indicato in via principale (Cass. II, n. 10126/2016).

        Bibliografia

        Laronga, La disciplina della competenza nel processo penale, Torino, 2008; Macchia, Sub art. 8, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 22; Marvulli, voce Competenza e incompetenza penale, in Enc dir., V., Agg., Milano, 2001, 217; Mazza, La norma processuale penale nel tempo, Milano, 1999; Melillo, Note in tema di competenza territoriale per il delitto di manipolazione del mercato, in Cass. pen. 2007, 2755.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 9 - Regole suppletive.

        1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

        2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio [43 c.c.] dell'imputato [60, 61].

        3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato [330 s.] nel registro previsto dall'articolo 335.

        1. Inquadramento

        L'art. 9 detta i criteri ulteriori per la determinazione della competenza quando risulti inapplicabile il criterio dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione costituente il reato.

        La giurisprudenza ha precisato che le regole suppletive dettate dall'art. 9 non sono equipollenti, ma devono ritenersi organizzate secondo un ordine gerarchico; ne consegue che, se è noto il luogo di consumazione di una parte dell'azione, la competenza non può essere determinata in ragione del criterio della priorità d'iscrizione della notizia di reato (Cass. IV, n. 8588/2008).

        2. L'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione od omissione

        L'art. 9, comma 1, nell'indicare, quale elemento discriminatore ai fini dell'attribuzione di competenza territoriale, « parte dell'azione o dell'omissione », si riferisce, esclusivamente, alla parte di condotta che si presenta essenziale ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato; ogni altra materialità potrà assumere valore a fini probatori, ma non allo scopo di determinare la competenza, i cui criteri — almeno nell'ambito delle regole generali — hanno riguardo esclusivamente alla consumazione del reato e, quindi, soltanto a quelle condotte che attuano tale situazione giuridica, anche nella sua forma imperfetta del tentativo (Cass. I, n. 1620/1993: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto non utilizzabile il criterio di collegamento stabilito dall'art. 9, comma 1, in presenza di un'importazione di sostanze stupefacenti in ordine alla quale non si era stati in grado di individuare il luogo di superamento della linea di confine, precisando che tutto quanto avviene successivamente rappresenta un post factum indifferente ai fini dell'esistenza del delitto e, conseguentemente, anche della competenza).

        Il criterio sussidiario costituito dall'ultimo luogo nel quale si è verificata parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato, fa riferimento al contesto unitario della condotta criminosa, sicché, nel caso di una pluralità di reati, l'espressione « parte dell'azione » non deve intendersi come frammento del singolo reato, ma va riferita al complesso dell'attività criminosa della quale il reato o i reati facciano parte (Cass. I, n. 45364/2008), ed attribuisce rilevanza esclusivamente alla condotta dell'imputato e non alla condotta della persona offesa (Cass. I, n. 10265/2010).


        3. Casistica
        3.1.

        Reati permanenti

         

        In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 (Cass. VII, n. 2851/2018).


        3.2. Reati associativi

        In tema di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), qualora gli atti del processo non offrano elementi certi per l'individuazione del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato ex art. 8, comma 3, deve farsi ricorso ai criteri sussidiari previsti dall'art. 9. Alla luce di tale disposizione, possono utilizzarsi anche criteri desumibili dai reati-fine, con particolare riferimento a quello della consumazione dell'ultimo reato fine, specialmente nel caso in cui detti reati siano stati tutti commessi nello stesso luogo e siano tutti dello stesso tipo (Cass. VI, n. 3067/1999: nella specie, l'associazione aveva ad oggetto i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, mediante ingresso in rete telefonica, attraverso un'utenza dalla quale venivano abusivamente raggiunte, in modo fraudolento e reiterato, utenze estere, e la S.C. ha ritenuto operante il criterio dell'ultimo reato-fine consumato dai componenti dell'associazione, che, nel caso concreto, coincideva con l'ultima manipolazione del sistema informatico conseguente all'ultima telefonata eseguita, ritenendo, pertanto, la competenza territoriale del giudice del luogo dell'ultima telefonata).


        3.3. Reati concernenti sostanze stupefacenti

        La regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma 1, trova applicazione esclusivamente quando, nel territorio nazionale, si è consumata una parte della condotta essenziale per l'integrazione della fattispecie, dovendosi, in caso contrario, fare riferimento ai criteri contemplati dai successivi commi della norma menzionata (Cass. IV, n. 29187/2007: fattispecie in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti del committente di un trasporto di droga dall'Olanda, mai giunta nel territorio nazionale per l'avvenuto arresto dei “corrieri” in Svizzera; in applicazione del principio, la S.C., nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto la condotta di istigazione degli stessi “corrieri” consumata nel territorio nazionale, ancorché sufficiente a determinare la giurisdizione del giudice italiano, tuttavia non essenziale alla realizzazione del fatto tipico, e, conseguentemente, ha individuato, nel luogo di residenza, dimora o domicilio dello stesso imputato, il criterio di attribuzione della competenza in concreto applicabile).

        L'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, è una norma a più fattispecie alternative, nell'ambito della quale l'importazione nel territorio dello Stato non può essere ritenuta fine a sé stessa, in quanto preordinata alla detenzione, al trasporto ed alla eventuale cessione della sostanza stupefacente, e quindi si ricollega alle altre condotte illecite. Queste ne risultano “assorbite”, sotto il profilo sanzionatorio, ma hanno rilevanza autonoma, agli effetti dell'individuazione, ex art. 9, comma 1, del giudice competente per territorio; ove risulti incerto il luogo di ingresso in Italia della sostanza, è da considerare territorialmente competente il giudice del luogo in cui è stata accertata con certezza una parte (l'ultima frazione) della complessiva condotta criminosa (Cass. IV, n. 6203/2009, e Cass. n. 17626/2004, quest'ultima in fattispecie nella quale la competenza è stata stabilita in riferimento all'ultimo luogo in cui era avvenuta una parte dell'azione, coincidente con il luogo in cui l'indagato deteneva la droga a fini di spaccio).

        Il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio ha natura giuridica di reato permanente: ne consegue che, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 (Cass. IV, n. 8665/2010: nella specie, sempre in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la S.C. ha escluso la competenza territoriale dell'a.g. del luogo di partenza del carico, poiché, trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9, non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato; conforme, Cass. VII, n. 2851/2018, sempre in tema di detenzione di sostanza stupefacente, che ha confermato la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria del luogo in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, ed escluso la competenza territoriale di quella del luogo indicato dall'imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendo accertato il luogo di inizio della condotta illecita, in ragione dell'inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell'imputato).

        In relazione al reato di cessione di droga, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso ai criteri di cui all'art. 9 in un caso nel quale, essendo l'accordo criminoso per l'acquisto avvenuto per telefono, non risultava possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta (Cass. IV, n. 24719/2016).

        In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva determinato la competenza per territorio in relazione al luogo in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, ed escluso la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria del luogo indicato dall'imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendo accertato il luogo di inizio della condotta illecita, in ragione dell'inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell'imputato (Cass. VII, n. 2851/2018).


        3.4. Altre applicazioni

        Per applicazioni in tema di diffamazione on line, si rinvia sub art. 8.

        La competenza territoriale a conoscere di un reato a consumazione prolungata in cui concorrano più soggetti, tutti residenti in luoghi diversi, non può essere determinata secondo la regola prioritaria di cui all'art. 8, comma 1, né secondo quella suppletiva di cui al successivo art. 9, comma 1, ma va stabilita facendo ricorso al criterio residuale del luogo di prima iscrizione della notitia criminis (Cass. II, n. 11933/2013: fattispecie in tema di tentativo di estorsione estrinsecantesi in reiterate richieste di somme di danaro).

        Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all'estero, nell'ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degliartt. 6 c.p. e art. 9, comma 1, c.p.p. (Cass. II, n. 1474/2017, che ha confermato la competenza del tribunale del luogo in cui la parte offesa aveva effettuato il bonifico, destinato ad un conto corrente aperto su una banca estera).

        Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), qualora non possa determinarsi il luogo in cui è stato commesso il reato, che deve essere individuato in quello in cui il bene di provenienza delittuosa è stato ricevuto, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9, fermo restando, però, che deve escludersi la possibilità di considerare “parte dell'azione” la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo e, quindi, di attribuire, per tale via, la competenza per territorio al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata, ovvero in cui l'agente è stato sorpreso nel possesso del bene medesimo (Cass. II, n. 42423/2009).

        Nei casi in cui la competenza per territorio per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 non possa essere determinata a norma dell'art. 8, non si applicano i criteri residuali di cui all'art. 9, ma è competente il giudice del luogo di accertamento del reato ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, cit. (Cass. III, n. 5791/2008, in tema di occultamento o distruzione di documenti contabili, che ha individuato, quale luogo di accertamento del reato, quello in cui l'imputato, richiesto dalla p.g. di esibire il registro I.V.A. vendite, aveva dichiarato falsamente di averlo smarrito).

        Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater d. lgs. n. 74/2000), atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 c.p.p., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, stesso d. lgs., prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9.


        4. Residenza, dimora, domicilio dell'imputato

        Nei casi in cui non sia noto il luogo indicato nel primo comma dell'art. 9, il  comma 2 stabilisce che la competenza spetta successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

        La dottrina ha evidenziato che l'impiego dell'avverbio «successivamente» indica, inequivocabilmente, che la dimora assume rilievo soltanto quando sia ignota la residenza, ed il domicilio quando siano ignoti sia la residenza che la dimora, osservando che la disposizione trova una plausibile ratio nel rilievo che i predetti criteri sono strettamente connessi alle abitudini di vita dell'imputato, e fondano sulla presunzione della sua più agevole reperibilità, privilegiando l'effettività rispetto alle situazioni meramente momentanee formali (Macchia, Sub art. 9, in Amodio-Dominioni, 50).

        L'accertamento di residenza, dimora e domicilio impone l'acquisizione di tutti gli elementi probatori idonei a rivelare la situazione effettiva; in particolare, per quanto riguarda l'accertamento della residenza, assumono rilievo centrale le certificazioni anagrafiche (Marvulli, 222). In proposito, si rinvia a quanto disposto dall'art. 4 l. n. 1228/1954.

        La determinazione della competenza territoriale in forza della regola suppletiva che fa leva sul luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato deve tener conto del momento di commissione del reato, e non può dipendere dai comportamenti dell'imputato successivi al fatto e capaci di risolversi in una scelta del giudice (Cass. I, n. 411/2009).

        La residenza dell'imputato (così come la dimora ed il domicilio) va individuata secondo criteri di effettività, poiché la legge non prescrive forme o modalità particolari per le ricerche relative al luogo di abitazione (Cass. II, n. 45743/2008: nel caso di specie, la S.C., confermando la legittimità dell'adozione, da parte del giudice di merito, del criterio di cui all'art. 9, comma 3, ha ritenuto che l'invocata residenza anagrafica non fosse suffragata da elementi che dimostrassero l'effettività; conforme, Cass. II, n. 47850/2012, per la quale la «mera residenza anagrafica» per persone senza fissa dimora non è di per sé sufficiente a determinare l'individuazione del locus fori, in quanto funzionale unicamente all'attivazione dei servizi sociali). Nel concetto di "dimora" dell'imputato è stato ricompreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (nel caso di specie, una comunità terapeutica), in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilità, dell'interessato in un dato luogo (Cass. II, n. 51986/2016).

        Secondo la giurisprudenza, qualora, per l'inidoneità degli altri criteri, debba farsi ricorso, al fine di determinare la competenza per territorio, alla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, ma più siano gli imputati, ciascuno dei quali residente, domiciliato o dimorante in luogo appartenente a circondario diverso da quello degli altri, stante la mancanza di univocità del dato di collegamento, deve necessariamente applicarsi l'ulteriore residuale criterio previsto dall'art. 9, comma 3, il quale indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del p.m. che, per primo, ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 (Cass. II, n. 1312/1997 e Cass. I, n. 40345/2010).

        Si è ritenuto (Cass. I, n. 2739/2011) che la competenza territoriale in ordine al reato commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione, allocate in un sito web, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2 (per una più ampia disamina in argomento, si rinvia ancora una volta sub art. 8).


        5. La priorità dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato

        Come extrema ratio, l'art. 9, comma 3, attribuisce rilevanza, ai fini della determinazione della competenza per territorio, al « luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo all'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 », in armonia con le previsioni di cui alla direttiva 35 (che sanciva l'obbligo, per il p.m., di iscrivere immediatamente la notizia di reato ed il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito, in un apposto registro): tale criterio, « anche se non consente di superare ogni riserva in ordine alla possibilità del denunciante di scegliere il giudice competente, è sembrato, tuttavia, preferibile al criterio del “luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha acquisito per primo la notizia del reato”, adottato nel Progetto del 1978, essendo, l'iscrizione nel registro, l'unico riscontro formale certo dell'acquisizione della notizia di reato » (Rel. prog. prel. c.p.p., 9 s.).

        Questo criterio residuale di determinazione della competenza per territorio attribuisce la cognizione allo stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti nel reato, i cui nominativi risultino iscritti nel registro delle notizie di reato di diversi uffici del p.m., dovendo prendersi in considerazione la notizia di reato oggettivamente considerata (Cass. I, n. 44182/2009).

        L'adempimento dell'obbligo di immediata iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, deve intendersi in senso rigorosamente formale e, pertanto, deve essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione, e non anche in relazione all'eventuale, più ampio, contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del p.m., dal momento che il p.m. non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che prima facie non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti (Cass. II, n.679/2020:  fattispecie in cui, a seguito di furto avvenuto a giugno 2006, la Procura della Repubblica di Genova, competente per territorio aveva iscritto immediatamente un fascicolo per furto a carico di ignoti e, successivamente nel gennaio 2007, un imputato per ricettazione, mentre la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, già nel giugno 2006, aveva iscritto il medesimo imputato per ricettazione: la S.C. ha ritenuto competente il Tribunale di Torre Annunziata, non essendo stato individuato il luogo in cui la ricettazione era stata consumata).

        Al fine di determinare la competenza per territorio facendo ricorso alla regola suppletiva in esame, non può essere assegnata giuridica idoneità a determinare lo spostamento della competenza ratione loci ad una precedente iscrizione di una notizia di reato vertente su fatti criminosi naturaliter diversi (Cass. II, n. 11849/2003: in applicazione del principio, la Corte, con riferimento ad un'associazione criminale operante tra l'Italia e l'estero, ha escluso che l'iscrizione effettuata per il reato di cui all'art. 416 c.p. potesse influire sulla competenza per territorio di altra autorità giudiziaria che aveva proceduto in epoca successiva all'iscrizione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.).

        Parte della dottrina (Costabile, 315 s.), nel sospettare la disposizione di cui all'art. 9, comma 3, di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 25, comma 1, Cost., ha osservato che « quel giusto equilibrio che la Costituzione esige dalla legge quando sono in gioco interessi di pari valore che contrastano tra loro (...) suggerisce di attribuire all'ultimo criterio suppletivo (...) l'applicazione più residuale possibile », poiché « l'ordinamento deve consentire il ricorso a questa regola solo quando non è possibile prevederne altre che preservino il dettato costituzionale », ed, in particolare la garanzia del giudice naturale, precostituito per legge, e non artatamente determinato in virtù di iniziative strumentali delle parti.

        Una più recente decisione (Cass. III, n. 37166/2016) ha chiarito che, in tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all'estero:

        - si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma 3, c.p.p. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero;

        -  si applicano le regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p. qualora, invece, la consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita nel territorio nazionale.

        In applicazione del principio, la S.C. ha condiviso l'individuazione della competenza per territorio ai sensi dell'art. 9, comma 3, c.p.p. in riferimento ad un sodalizio criminoso costituito in Svizzera e radicatosi successivamente in territorio italiano.

        Bibliografia

        Costabile, Principio del giudice naturale precostituito per legge e disciplina della competenza per territorio, in Arch. n. proc. pen. 2003, 315; Macchia, Sub art. 9, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 31; Marvulli, voce Competenza e incompetenza penale, in Enc. dir., V, Agg., Milano, 2001, 217.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 10 - Competenza per reati commessi all'estero.

        1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero [42 c.p.], la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio [43 c.c.], dell'arresto [380 s.] o della consegna [720 s.] dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi [16].

        1-bis.  Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1 (1) .

         

        2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 (2) .

        3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

         

        [1] Comma inserito dall'art. 6, comma 3, lett. a) d.l. 16 maggio 2016, n. 67, conv., con modif., in l. 14 luglio 2016, n. 131; a norma del comma 4 del medesimo articolo le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

        [2] L'art. 6, comma 3, lett. b) n. 1) d.l. 16 maggio 2016, n. 67, conv., con modif., in l. 14 luglio 2016, n. 131, ha disposto la sostituzione della parola <<Se>> con le seguenti: <<In tutti gli altri casi, se>>; l'art. 6, comma 3, lett. b) n. 2) d.l. n. 67/2016 cit. ha disposto la sostituzione delle parole: <<nel comma 1>> con le seguenti:<<nei commi 1 e 1-bis>>; a norma del comma 4 del medesimo articolo le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

        Riferimenti chiave:

        L. 16 marzo 2006, n. 146

        1. Inquadramento

        L'art. 10 fissa i criteri di attribuzione della competenza territoriale per i reati commessi interamente o parzialmente all'estero, e va necessariamente coordinato con l'art. 240 cod. nav., che integra la disciplina della competenza per i reati commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale.

        2. Reati commessi interamente all'estero

        All'interno del primo comma dell'art. 10, è stata introdotta l'ipotesi del reato commesso all'estero da una pluralità di imputati aventi residenza, domicilio o dimora diversi, prevedendosi che, in tal caso, l'individuazione del giudice competente, per effetto del rinvio alle norme sulla competenza per territorio determinata da connessione, avvenga secondo il criterio (indicato dall'art. 16) del reato più grave: « tale criterio, se si ammette la tesi, ormai prevalente in giurisprudenza, che l'unicità del fatto attribuito (cumulativamente o alternativamente) a più persone non esclude la pluralità delle fattispecie giudiziali, potrà essere applicato anche nel caso di concorso di persone o di imputazioni alternative. Tuttavia, poiché il criterio suddetto sarebbe inidoneo a consentire l'individuazione del giudice competente quando più persone con residenza o domicilio o dimora diversi siano imputate di un medesimo fatto, senza differenziazioni di gravità, si è introdotto anche il criterio del giudice competente per il maggior numero di imputati, ritenuto preferibile al criterio del giudice che ha acquisito, per primo, la notizia di reato, il quale, trattandosi di reati commessi all'estero, si presta maggiormente ad eventuali strumentalizzazioni. Il criterio da ultimo indicato, convertito in quello del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335, è stato così mantenuto quale criterio sussidiario » (Rel. prog. prel. c.p.p., 10).

        Il riferimento al « luogo in cui è avvenuto l'arresto dell'imputato » risulta di significato incerto: (a) parte della dottrina lo considera tout court « equivoco »: « da escludere, anzitutto, che l'“arresto” di cui si parla collimi con l'istituto omonimo legato alla flagranza del reato (artt. 380 e 381): nel nostro caso il reato è stato già consumato e fuori dal territorio italiano. Da escludere, altrettanto, che si possa fare richiamo ad un'attività esecutiva conseguente ad un provvedimento del giudice col quale sia stata disposta una misura cautelare: tutto questo presupporrebbe un procedimento, almeno in fase di indagini preliminari, regolarmente instaurato presso gli uffici giudiziari di un determinato luogo; ma nessuno sa ancora quali debbano essere questi uffici, anzi, si va alla ricerca di un elemento per la loro identificazione. È probabile, allora, che dietro l'inappropriato termine “arresto” sia consentito scoprire un atto nel quale potrebbero ravvisarsi, piuttosto, i connotati di un anomalo fermo di polizia giudiziaria (art. 384, comma 2), non caratterizzato da fini tipici di natura cautelare, ma utilizzato come dato di riferimento per l'acquisizione di un punto di ancoraggio del procedimento » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 93); (b) altra parte della dottrina osserva che la disposizione presuppone la consumazione del reato, escludendosi, quindi, la flagranza, e la connessa possibilità di arresto da parte della p.g.: di conseguenza, il riferimento all'«arresto» evocherebbe l'attività esecutiva che consegue all'emissione di un'ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia in carcere, attraverso la quale l'imputato tratto a disposizione del giudice, e quindi il luogo dell'arresto (in tal modo inteso), rilevante ai fini della competenza territoriale, coinciderebbe con quello nel quale ha sede il giudice che ha disposto la misura (non con quello dove la misura sia stata materialmente eseguita). Diversamente, ritenendosi di ancorare la determinazione della competenza territoriale al luogo in cui l'imputato sia stato catturato, si finirebbe con l'attribuire (inammissibilmente) la facoltà di incidere sulla determinazione del giudice competente alla p.g. operante (A. Macchia, in Amodio-Dominioni, Sub art. 10,52 s.); (c) un terzo orientamento della dottrina considera il riferimento all'« arresto » pedissequamente mutuato dall'abrogato codice di rito, e ritiene, pertanto, che esso non possa riguardare il caso dell'arresto eseguito all'estero su richiesta dell'autorità italiana, nell'ambito di una procedura di estradizione, né l'arresto in flagranza di reato (V. Zagrebelsky, in Chiavario, I, 1989/90, 110 s.).

        La giurisprudenza ha chiarito, in tema, che non sussiste equipollenza tra esecuzione dell'ordine di accompagnamento e arresto: l'art. 10, comma 1, così come, quanto ai concetti di residenza, dimora e domicilio, rinvia evidentemente alle norme del codice civile (artt. 43 ss.), allo stesso modo, quanto all'arresto e alla consegna, rinvia a quelle del codice di procedura penale, le quali distinguono nettamente tra arresto e consegna. Trattasi, cioè, di nozioni assunte dalla norma nel loro peculiare significato tecnico-giuridico, che non vi è ragione di estendere a situazioni consimili, avendo, il legislatore, inteso utilizzare una pluralità di succedanei criteri di collegamento, talché, non sussistendo, nella legge, alcuna lacuna, non v'è necessità di colmarla in sede interpretativa (Cass. I, n. 3624/1995).


        3. Reati commessi in parte in Italia ed in parte all'estero

        Il terzo comma della disposizione in commento disciplina la competenza nei casi di reato commesso solamente in parte all'estero, attraverso il rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 9.

        Nel caso in cui il reato sia stato commesso in parte in Italia ed in parte all'estero, esso deve considerarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p., interamente consumato in Italia, con la conseguenza, ex art. 10, comma 3, che, ai fini della determinazione della competenza, dovranno trovare applicazione le regole ordinarie.


        4. Connessione tra reati commessi all'estero e reati commessi in Italia

        In tema di reati commessi all'estero, il criterio di determinazione della competenza per territorio del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato, indicato dall'art. 10, comma 2, è residuale e opera solo se non è possibile determinare la competenza in nessuno degli altri modi indicati nel primo comma della medesima norma (Cass. I, n. 974/2015: fattispecie nella quale la S.C. ha applicato il criterio del luogo di arresto con riferimento ad imputato sottoposto a fermo in data successiva a quella di iscrizione della notizia di reato da parte di Autorità Giudiziaria di altro circondario).

        I criteri indicati dall'art. 10 possono essere utilizzati solo nel caso di unico reato commesso all'estero da una pluralità di imputati, ovvero di più reati, tutti commessi all'estero; ove sussista, invece, connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, la competenza va determinata in relazione al luogo del commesso reato, avendo riferimento, ex art. 16, al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato nel territorio dello Stato e, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave (Cass. VI, n. 4089/2000). Ciò in quanto la disciplina della competenza per connessione, pur regolata da norme di stretta interpretazione non suscettibili di applicazione analogica e non estensibili oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 12, opera anche in caso di procedimenti aventi ad oggetto reati commessi all'estero e reati commessi in Italia (Cass. I, n. 14666/2008).


        5. Casistica

        Rientra tra i casi di impossibilità di determinazione della competenza nei modi indicati dall'art. 10, comma 1, con conseguente attribuzione, ex art. 10, comma 2, della cognizione al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. che ha provveduto per primo all'iscrizione della notizia di reato, l'ipotesi di commissione del reato da parte di imputati residenti in Italia e all'estero (Cass. I, n. 44583/2010).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 10, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 35.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 11 bis - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo12.

        1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11 (3) .

         

        [1] Articolo inserito dall'art. 2 l. 2 dicembre 1998, n. 420.

        [2] Rubrica modificata ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

        [3] Comma modificato ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

        1. Inquadramento

        L'art. 11-bis (introdotto nel 1998) disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia, sia come indagati/imputati, sia come persone offese/danneggiate, attribuendola al giudice determinato ai sensi dell'art. 11 (al quale, per ogni ulteriore problematica, si rinvia).

        Bibliografia

        Amato, Disciplina estesa alla fase delle indagini ma senza rilievo per i giudizi in corso, in Guida dir. 1998, n. 49, 164; Baccari, La cognizione e la competenza del giudice, Milano, 2011.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 11 - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1).

        1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge [1 att.] (2) .

        2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

        3. I procedimenti connessi [12] a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

        (1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 2 dicembre 1998, n. 420, con effetto, ai sensi del successivo art. 81, dal 17 dicembre 1998, per i procedimenti relativi a reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge, pubblicata in G.U. 7 dicembre 1998, n. 286. Il testo dell'articolo recitava: «1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. 2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1». La Corte cost., con sentenza n. 390 del 1991, aveva dichiarato incostituzionale l'ultimo comma di questo articolo.

        (2) V. tabella riportata in nota all'art. 1 disp. att.

        1. Inquadramento

        L'art. 11 (novellato nel 1998) disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati (sia come indagati/imputati, sia come persone offese/danneggiate dal reato), stabilendo che, in tali casi, sia competente il giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto (diverso da quello dove ha prestato o presta servizio il magistrato coinvolto) di corte d'appello determinato per legge dalla tabella A, allegata all'art. 1 disp. att., che contiene un'attribuzione di competenze « a catena » (così, in dottrina, Amato, 49).

        Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disposizione costituisce un'evidente eccezione al principio generale del giudice naturale, così come individuato dal codice di rito, e trova la sua ratio nell'esigenza di tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dal reato, e di garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, eliminando, presso l'opinione pubblica, qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto di corte d'appello, e, quindi, nella necessità di assicurare, in ogni caso, l'imparzialità del giudice, che potrebbe essere compromessa nei casi in cui giudicandi e giudicanti fossero legati da particolari rapporti di comunanza professionale territoriale e, quindi, di frequentazioni quotidiane; peraltro, considerato che « i criteri che regolano tale spostamento sono determinati dalla legge ex ante e, in via astratta, valida per tutte le fattispecie previste, ed escludono in radice qualsiasi effetto remissivo, anche se depurato da margini di discrezionalità, non risulta vulnerato l'art. 25 della Costituzione » (Corte cost. n. 390/1991).

        Nei casi in cui tale comunanza risulti meramente occasionale e temporanea, sì che non è tanto l'esercente una pari attività giudiziaria nel distretto che si deve giudicare come parte privata (sia essa indagato o parte offesa o danneggiato), quanto il soggetto comune che, solo occasionalmente, ha esercitato o sta esercitando temporaneamente una simile attività, deve prevalere il principio generale della competenza del giudice naturale, precostituito per legge previsto dall'art. 25 Cost., rispetto a quello eccezionale previsto dall'art. 11 (Cass. I, n. 7124/2000: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che al giudice popolare non si applicano le regole derogatorie della competenza stabilite nel citato art. 11).

        2. Ambito oggettivo di applicazione

        L'art. 11 ha un ambito di applicazione più ampio di quello dell'art. 41-bis del previgente codice di rito, in quanto le regole di competenza territoriale dettate dalla norma vigente afferiscono ai procedimenti nei quali assume veste di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato (qualità, quest'ultima, cui l'abrogato codice di rito non attribuiva rilievo), un magistrato che eserciti o che abbia esercitato le proprie funzioni nel distretto, ovvero in qualsiasi ufficio giudiziario del distretto; diversamente, le regole dettate dall'art. 41-bis del codice di rito abrogato si riferivano soltanto ai procedimenti nei quali dette qualità fossero assunte da un magistrato esercente le proprie funzioni nel medesimo ufficio, secondo le regole ordinarie di competenza, investito di essi in primo grado, o, al riguardo, competente in grado di appello (Cass. VI, n. 9413/1994, con la precisazione che tali disposizioni, siccome di diritto speciale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva).

        Inizialmente, l'art. 11, comma 3, prevedeva, come eccezione al criterio dello spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, che, per i reati commessi in udienza in danno del magistrato, la competenza dovesse essere determinata secondo le regole generali, ferme restando le norme sull'astensione e ricusazione del giudice, ma la disposizione è stata dichiarata incostituzionale (Corte cost. n. 390/1991, cit.).

        È sufficiente che il magistrato venga ad esercitare le proprie funzioni nell'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, in qualsiasi momento, anche successivamente al verificarsi del fatto in ordine al quale si procede (Cass. I, n. 28889/2009: fattispecie relativa a competenza in procedimento in cui un giudice di pace aveva esercitato le funzioni, sia pure in via provvisoria, anche dopo la commissione del reato in suo danno).

        La deroga alle regole ordinarie di attribuzione di competenza per territorio ex art. 11 opera, nel caso in cui il magistrato assuma qualità di soggetto danneggiato dal reato, anche a prescindere dalla circostanza che egli si sia costituito parte civile (Cass. V, n. 46098/2008) .


        3. Profili di costituzionalità
        3.1. La giurisprudenza costituzionale

        La giurisprudenza costituzionale ha giudicato infondate:

        (a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, censurato, in riferimento agli artt. 3,24,25, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di corte d'appello competente secondo le regole ordinarie (Corte cost. n. 432/2008);

        (b) (manifestamente), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in materia di competenza territoriale per i procedimenti in cui sia imputato o parte lesa un magistrato si applichi anche ai procedimenti in cui tale veste sia assunta da un collaboratore di cancelleria, quantomeno quando quest'ultimo presti servizio nello stesso ufficio giudiziario cui appartengono i magistrati giudicanti, sollevata in riferimento agli artt. 3,24,101 e 107 Cost. per il lamentato, possibile, pregiudizio dell'imparzialità del giudice, del diritto di difesa e del principio di eguaglianza per disparità di trattamento di situazioni identiche (Corte cost. n. 570/2000);

        (c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 1, nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale nel caso in cui un magistrato, già in servizio nel distretto, assuma la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato per fatti commessi successivamente al suo trasferimento, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio delle funzioni che egli ha svolto in quel distretto (Corte cost. n. 381/1999);

        (d) (manifestamente), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sollevata in riferimento agli artt. 3,24 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non estende la deroga ai criteri di competenza territoriale ex art. 11 ai magistrati che abbiano cessato di appartenere all'ordine giudiziario, quanto meno per un apprezzabile lasso di tempo successivo alla cessazione: la mancata estensione della predetta deroga è stata ritenuta ragionevole, tenuto anche conto del fatto che le eventuali particolarità di singoli casi possono trovare fisiologica soluzione mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (Corte cost. n. 163/2013).


        3.2. La giurisprudenza di legittimità

        Sono state giudicate manifestamente infondate dalla giurisprudenza di legittimità:

        (a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 (sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.), nella parte in cui non è prevista la deroga alla competenza territoriale nel caso in cui un avvocato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato in un procedimento penale attribuito alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui l'avvocato esercita stabilmente la sua attività professionale o la esercitava al momento del fatto, poiché rientra nella esclusiva competenza del legislatore individuare le situazioni che possono costituire turbativa della serenità e della imparzialità dei magistrati ed influire, conseguentemente, sulla determinazione della competenza, ed in tale discrezionalità le scelte sono insindacabili se non risultano meramente arbitrarie (Cass. I, n. 595/1996);

        (b) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11,21,24 e 491 (sollevata in riferimento agli artt. 3,25 e 111 Cost.), nella parte in cui non è prevista la deroga alla competenza territoriale nel caso che i procedimenti connessi a quello riguardante un magistrato siano rimasti nella cognizione dell'ufficio originariamente competente e la relativa eccezione non sia stata proposta prima della conclusione dell'udienza preliminare (Cass. VI, n. 25279/2002);

        (c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 (sollevata in riferimento agli artt. 3,24,25,106 e 111 Cost.), nella parte in cui non prevede l'estensione della disciplina derogatoria della competenza territoriale nel caso in cui il difensore e procuratore speciale della parte civile svolga la relativa attività difensionale in relazione ad un procedimento penale attribuito alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui detto avvocato esercita l'attività di giudice onorario (Cass. V, n. 10400/2006);

        (d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 (sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.), nella parte in cui non estende la deroga alla disciplina della competenza territoriale per il reato commesso successivamente al trasferimento del magistrato in un ufficio giudiziario di altro distretto, quando, tuttavia, i fatti siano riferiti alle funzioni esercitate nel distretto in cui si procede penalmente (Cass. V, n. 26998/2007);

        (e) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sollevata in relazione agli artt. 24, comma 3, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche all'avvocato che assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiato dal reato in procedimento attribuito ad un giudice di pace che svolge le funzioni di avvocato nel medesimo distretto di Corte di appello, atteso che l'attuazione del principio di imparzialità del giudice di pace, anche in relazione al possibile coinvolgimento degli avvocati in tali funzioni, è assicurata mediante la previsione delle cause di incompatibilità nei commi 1-bis ed 1-ter dell'art. 8 l. n. 374/1991, e che, in materia, è ragionevole la fissazione di criteri distinti per gli avvocati, che possono esercitare le loro funzioni presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, e per i magistrati (Cass. V, n. 19070/2015).


        4. La natura giuridica della competenza ex art. 11

        La speciale competenza stabilita dall'art. 11 per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ha natura funzionale, e non meramente territoriale, derogando ai normali meccanismi in materia ogni qual volta si verifichi il trasferimento del magistrato nella sede del giudice già individuata in base all'art. 11, comma 1con la conseguenza che l'eventuale incompetenza può essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 1 (Cass.S.U., n. 292/2005; conformi, successivamente, Cass. VI, n. 13182/2012 e Cass. II, n. 30199/2022): essa va valutata nel momento in cui viene emesso il decreto che dispone il giudizio, sicché, ove legittimamente ritenuta, eventuali successive modifiche delle condizioni soggettive delle parti private che la determinano non influiscono su di essa, in ossequio al principio, essenzialmente di economia processuale, della "perpetuatio iurisdictionis" (Cass. II, n. 30199/2022).

        Il contrario orientamento che riconduceva la speciale competenza stabilita dall'art. 11, per i procedimenti riguardanti i magistrati, alla competenza per territorio, e riteneva, conseguentemente, che essa non potesse essere eccepita o rilevata dopo il termine di cui all'art. 491: così Cass. VI, n. 25279/2002), che sembrava ormai superato, è stato ribadito da Cass. V, n. 53218/2018, che ne ha ritenuto la rilevabilità entro i termini di cui all'art. 21, comma 2, c.p.p.

        Va, peraltro, ricordato che anche la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la competenza ex art. 11 alla competenza per territorio, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, censurato, in riferimento agli artt. 3,24,101 e 107 Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di tardiva conoscenza della qualità di magistrato, l'eccezione di incompetenza possa essere sollevata oltre il termine stabilito dall'art. 21, comma 2 (conclusione dell'udienza preliminare) (Corte cost. n. 349/2000).

        Per la natura della competenza della corte d'appello per il giudizio di revisione conseguente all'accoglimento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta si rinvia sub art. 634.


        5. Ambito soggettivo di applicazione

        La deroga agli ordinari criteri di attribuzione della competenza per territorio, stabilita dall'art. 11 per i procedimenti riguardanti magistrati, si applica anche ai giudici di sorveglianza (Cass. I, n. 32009/2000), nonché, tra i magistrati non togati:

        (a) agli esperti delle sezioni agrarie dei tribunali, che sono membri necessari dell'organo giudicante ed esercitano, pertanto, le funzioni di cui sono investiti non in via suppletiva e saltuaria, ma piena e continuativa (Cass. I, n. 4307/1999);

        (b) agli esperti che compongono il tribunale di sorveglianza (Cass. I, n. 16713/2008);

        (c) ai componenti privati chiamati a far parte del tribunale per i minorenni (Cass. I, n. 3481/2000);

        (d) ai giudici di pace, atteso il carattere non episodico (pur se limitato al periodo di tempo indicato nel decreto di nomina) dell'esercizio della giurisdizione ed il loro inserimento tra gli organi deputati all'amministrazione della giustizia, ex art. 1, comma 1, r.d. n. 12/1941, c.d. Ord. giudiz. (Cass. I, n. 28889/2009, in fattispecie nella quale la persona offesa aveva esercitato funzioni di giudice di pace nel locus commissi delicti, prima e dopo il fatto, ma non al momento della sua commissione: la S.C. ha osservato che l'avere esercitato in loco funzioni di giudice di pace, dopo la commissione del fatto, legittimava lo spostamento di competenza ex art. 11, in quanto « da un lato, la regola di determinazione della competenza è originaria, e ha riguardo, perciò, all'esercizio dell'azione penale e alla instaurazione del procedimento; dall'altro, come appare palese dal coordinamento logico del comma 1 con il comma 2 dell'art. 11, è sufficiente a determinare lo spostamento di competenza il fatto che la parte venga ad esercitare le funzioni di magistrato nel medesimo ufficio giudiziario in un qualsiasi momento successivo al fatto per cui si procede », ed è assolutamente irrilevante, ai fini della determinazione della competenza ex art. 11, la circostanza che, all'atto della declaratoria di incompetenza, la parte avesse dismesso le suddette funzioni; nel medesimo senso, con riguardo ai giudici di pace in tirocinio, Trib. Bassano del Grappa, 7 febbraio 2003, inedita);

        (e) ai magistrati onorari il cui incarico sia connotato dalla stabilità, e cioè dalla continuatività riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, in quanto questa, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nel plesso territoriale di riferimento, potrebbe ingenerare il sospetto, stante il rapporto di colleganza e di normale frequentazione tra magistrati della medesima circoscrizione, di un non imparziale esercizio della giurisdizione dei suoi confronti (Cass.S.U., n. 292/2005: fattispecie relativa a processo nel quale un vice-pretore onorario aveva assunto la qualità di persona offesa dal reato e per il quale, in applicazione del principio sopra enunciato, la S.C. ha ritenuto l'applicabilità della regola derogatoria; nel medesimo senso, con riguardo ai vice-procuratori onorari, Cass. I, n. 40145/2009). Sempre con riferimento ai magistrati onorari, si è anche chiarito, in generale, che, ai fini dell'operatività della regola derogatoria alla competenza territoriale nei procedimenti in cui un magistrato onorario assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, occorre avere riguardo, allorché il magistrato abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso, al momento in cui è intervenuto l'atto formale di revoca da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, e non a quello, diverso, in cui, di fatto, sia cessato l'esercizio delle funzioni nel predetto luogo (Cass. I, n. 40145/2009; Cass. II, n. 23311/2022, quest'ultima riguardante un giudice di pace); con riguardo ai giudici conciliatori, ma in applicazione di una ratio suscettibile di più generale applicazione, si è anche evidenziato che, ai fini dello spostamento di competenza previsto dall'art. 11, comma 1, è sufficiente che il magistrato coinvolto eserciti od abbia esercitato (al momento del fatto-reato) le funzioni in questione, non occorrendo che egli sia concretamente ed organicamente addetto all'ufficio al quale, secondo i criteri ordinari, spetterebbe la cognizione in primo od in secondo grado del procedimento (Cass. I, n. 4685/1995).


        5.1. Le esclusioni

        Al contrario, la deroga prevista dall'art. 11 non si applica:

        (a) ai magistrati della corte di cassazione, trattandosi di ufficio giudiziario avente competenza nazionale (Cass. VI, n. 30760/2009);

        (b) ai magistrati che svolgono attività di assistente di studio presso sedi istituzionali, ad es., presso la Corte costituzionale, perché, in tal caso, non è configurabile l'efficacia pregiudizievole per l'imparzialità della decisione delle frequentazioni quotidiane tra giudicandi e giudicanti, in assenza di particolari rapporti di comunanza professionale territoriale, e quindi di frequentazioni quotidiane (Cass. V, n. 31721/2004);

        (c) ai giudici popolari, poiché, allorquando la comunanza con l'ambiente giudiziario del luogo risulta meramente occasionale e temporanea, sì che non è tanto l'esercente una pari attività giudiziaria nel distretto che si deve giudicare come parte privata (sia essa indagato o parte offesa o danneggiato), quanto il soggetto comune che, solo occasionalmente, ha esercitato o sta esercitando temporaneamente una simile attività, deve prevalere il principio generale della competenza del giudice naturale precostituito per legge previsto dall'art. 25 Cost., rispetto a quello eccezionale previsto dall'art. 11 (Cass. I, n. 4788/1999);

        (d) ai casi nei quali un magistrato onorario svolga funzioni di difensore di una delle parti, senza essere parte egli stesso (Cass. V, n. 10400/2006);

        (e) ai magistrati amministrativi (Cass. VI, n. 2874/2003):

        (f)  ai giudici tributari, che “sono giudici speciali e non certo magistrati onorari”, come già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 64/2008 (Cass. VI, n. 46616/2016).

        (g) ai magistrati militari, attesa la completa separatezza ed autonomia delle due giurisdizioni (Cass. I, n. 52136/2019).


        6. Segue. Ambito soggettivo di applicazione 

         


        6.1. Applicabilità anche in appello

        La disciplina dettata dall'art. 11 si applica anche nel caso in cui un magistrato, addetto alla corte di appello, sia imputato o persona offesa (o danneggiata) da un reato in ordine al quale la stessa corte di appello è chiamata a decidere; e ciò ancorché il giudizio di primo grado sia stato regolarmente celebrato davanti al giudice naturale, individuato secondo le regole generali, non sussistendo, a quel momento, per il magistrato interessato, le condizioni indicate dalla citata disposizione (Cass. I, n. 3766/1999).


        6.2. Inapplicabilità in fase esecutiva

        Sul presupposto che la disciplina stabilita dall'art. 11 ha natura eccezionale, limitata alle ipotesi in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, si è ritenuto che essa è riferita soltanto alla fase delle indagini preliminari ed al procedimento di cognizione, e non ammette interpretazioni estensive o analogiche, che ne consentano l'applicazione anche nella fase esecutiva (Cass. I, n. 55084/2016: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, che aveva individuato la competenza del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 11; conforme Cass. I, n. 25387/2019, che in applicazione del principio,  ha annullato senza rinvio l'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare nella parte in cui individuava ai sensi dell'art. 11 il magistrato di sorveglianza competente a concedere ogni autorizzazione).


        6.3. Inapplicabilità nella fase di prevenzione

        La regola declinata dall'art. 11, comma 3, che estende la disciplina derogatoria della competenza per i reati nei quali sia parte un magistrato anche ai procedimenti connessi a quelli in cui il magistrato assume una delle qualità di cui al comma 1 del medesimo articolo, non trova applicazione nel procedimento di prevenzione, in quanto, in tale ipotesi, la competenza si radica, in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale, nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti (Cass. V, n. 3241/2020: fattispecie relativa a misura di prevenzione applicata a persona imputata di corruzione in concorso nel procedimento penale con un magistrato).


        7. La disciplina

        La concreta operatività della disciplina dettata dall'art. 11 è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, abbia assunto formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (Cass. VI, n. 35218/2008: nella specie, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 11 in un caso nel quale il reato di minaccia nei confronti del magistrato, emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non risultava essere stato contestato formalmente attraverso la procedura delle nuove contestazioni; Cass. II, n. 36365/2013; Cass. sez. fer., n. 35729/2013, in fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che ricorressero gli estremi per applicare l'art. 11 in un procedimento per frode fiscale relativa ad una società quotata in borsa in cui risultavano azionisti magistrati del medesimo distretto, che, però, non avevano formalmente mai assunto la qualifica di danneggiati del reato). Tuttavia, è stata ritenuta non abnorme la sentenza che, rilevata la potenziale qualità di danneggiato dal reato di un magistrato del medesimo ufficio giudiziario di appartenenza del giudice procedente, aveva dichiarato l'incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 11, in quanto la decisione assunta non si pone fuori dal sistema né determina la stasi del procedimento, potendo il giudice dichiarato competente sollevare conflitto negativo di competenza (Cass. III, n. 4368/2012).


        8. Casistica
        8.1. Quasi-reati

        Mirando a garantire l'imparzialità del giudice, la deroga di cui all'art. 11 si applica anche con riferimento ai procedimenti relativi ai cosiddetti “quasi-reati”, exartt. 49 e 115 c.p. (Cass. I, n. 4823/1993: fattispecie relativa a risoluzione di conflitto di competenza in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di persona a carico della quale era ipotizzato un fatto di istigazione non accolta a commettere il delitto di cui all'art. 575 c.p. ai danni di un magistrato). Si è precisato che la disciplina dettata dall'art. 11 presuppone, per la sua applicazione, che venga contestato, a carico o in danno del magistrato, un fatto di rilevanza penale (anche se ne conseguano soltanto misure di sicurezza, come nei casi previsti dagli artt. 49 e 115 c.p.), e non può essere estesa ai casi in cui la condotta del magistrato, fuori dall'ipotesi di concorso, abbia inconsapevolmente fornito l'occasione o il mezzo per l'azione criminosa da altri commessa e non rivolta contro di lui, o addirittura abbia materialmente realizzato il reato per errore determinato dal colpevole (Cass. I, n. 667/1999: fattispecie relativa a contestazione, a carico di curatore fallimentare, di truffa realizzata mediante induzione in errore del giudice delegato e di abuso di ufficio, posto materialmente in essere dal giudice medesimo per effetto dell'inganno ordito dall'imputato).


        8.2. Reati edilizi

        In tema di reati edilizi, la circostanza che un magistrato conviva in rapporto di coniugio con il proprietario esclusivo di immobile sottostante quello oggetto dei lavori abusivi non è idonea a determinare la qualità di parte danneggiata, stante la non configurabilità dell’interesse concreto ed attuale richiesto per potere esercitare l’azione civile nel processo penale (Cass. III, n. 5818/2008).


        8.3. Sequestro probatorio

        In tema di sequestro probatorio operato dalla p.g., si è ritenuto che la competenza per territorio per la convalida prevista dall'art. 355 comma 2, attribuita al p.m. del luogo dove il sequestro è stato eseguito, non subisce deroghe neppure quando è coinvolto, nelle indagini, un magistrato in relazione al quale operi, ai fini dell'attribuzione della competenza, l'art. 11 (Cass. V, n. 38991/2013).


        8.4. Intercettazioni

        In caso di separazione processuale disposta ex art. 11, sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte nel procedimento originario, prima della separazione in relazione alla medesima notizia di reato (Cass. VI, n. 35060/2010); si è precisato che il regime derogatorio previsto dall'art. 11 trova applicazione anche per l'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di distruzione, a tutela della riservatezza della documentazione riguardante le intercettazioni, non più necessaria per il procedimento, ai sensi dell'art. 269, comma 2 (Cass. III, n. 46349/2008).


        9. La competenza territoriale in caso di trasferimento del magistrato coinvolto

        Nel caso in cui la corte di cassazione, annullando con rinvio la sentenza relativa al procedimento nel quale sia coinvolto un magistrato, individui il giudice competente, non essendo a conoscenza del fatto che, nel frattempo, il magistrato stesso era stato trasferito in un ufficio giudiziario del distretto della corte d'appello individuata quale giudice del rinvio, la competenza spetta alla corte d'appello individuata, a seguito di tale trasferimento, ai sensi dell'art. 11 (Cass. I, n. 17807/2008: in motivazione, la S.C. ha osservato che il mancato coordinamento tra l'art. 11, norma che intende garantire i basilari valori di imparzialità, trasparenza e terzietà del giudice, e l'art. 627, non è di ostacolo ad una interpretazione sistematica e logica che consenta di introdurre un'eccezione, normativamente prevista quale regola generale, alla regola attributiva di competenza per il giudizio di rinvio).


        10. I procedimenti connessi

        La sussistenza di una causa di connessione tra più fatti, alcuni dei quali contestati in concorso con un magistrato, attribuisce al giudice cui spetta la cognizione dei reati ascritti al magistrato anche la competenza per le imputazioni riguardanti esclusivamente altri indagati, in forza della previsione di cui all'art. 11, comma 3 (Cass. VI, n. 46244/2012).

        La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma 3, per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed è, pertanto, rilevabile, ai sensi dell'art. 21, comma 2, prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1 (Cass. V, n. 26563/2014).

        Superato il contrario e risalente orientamento, la giurisprudenza è, ormai, orientata nel senso che, ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (Cass. II, n. 13296/2014 e Cass. V, n. 42854/2014: in entrambi i casi, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, il procedimento connesso doveva essere trattato dall'A.G. competente secondo le regole ordinarie).

        A conclusioni diverse deve giungersi nel caso in cui, dopo l'esercizio dell'azione penale in ordine a tutti i reati connessi, il g.u.p., all'esito dell'udienza preliminare, pronunci sentenza di non luogo a procedere in ordine a quello, tra i reati connessi, in forza del quale egli sia stato individuato quale giudice competente ex art. 11: in questo caso, il g.u.p. non potrebbe, infatti, declinare la propria competenza in ordine agli altri reati connessi.

        Bibliografia

        Amato, Disciplina estesa alla fase delle indagini ma senza rilievo per i giudizi in corso, in Guida dir. 1998, n. 49, 49; Giostra, Competenza per i reati commessi da magistrati ignoti?, in Cass. pen. 1995, 1265; Macchia, Sub art. 11, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone-Ciani- De Leo-Gargiulo-Macchia, Milano, 2008, 37; Santalucia, La connessione tra procedimenti riguardanti i magistrati, in Giur. it. 2001, 1239; Santoriello, La Consulta promuove la nuova disciplina in tema di competenza per procedimenti penali riguardanti soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, in Giur. cost. 1999, 2932.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 12 - Casi di connessione.

        1. Si ha connessione di procedimenti:

        a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso [110 c.p.] o cooperazione [113 c.p.] fra loro, o se più persone con condotte indipendenti [41 c.p.] hanno determinato l'evento;

        b) se una persona è imputata [60, 61] di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [81 c.p.] (1) ;

        c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (2) (3) .

        [1] [1] Le lettere b) e c) sono state sostituite dall'art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Successivamente, l'art. 11l. 1° marzo 2001, n. 63, ha modificato la lett. c). V. la disposizione transitoria di cui all'art. 25 l. n. 63, cit. Si tenga presente che la disciplina, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 151 d.l. n. 367, cit., si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e cioè a partire dal 22 novembre 1991. Il testo originario delle lettere soppresse recitava: «b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo; c) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri».

        [2] [2] Le lettere b) e c) sono state sostituite dall'art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Successivamente, l'art. 11l. 1° marzo 2001, n. 63, ha modificato la lett. c). V. la disposizione transitoria di cui all'art. 25 l. n. 63, cit. Si tenga presente che la disciplina, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 151 d.l. n. 367, cit., si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e cioè a partire dal 22 novembre 1991. Il testo originario delle lettere soppresse recitava: «b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo; c) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri».

        [3] [3] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. gli artt. 6 e 7 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        D.l. 20 novembre 1991, n. 367; l. 20 gennaio 1992, n. 8; artt. 6,7 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 

        1. Inquadramento

        Esigenze di natura sostanziale e processuale impongono che la conoscenza della regiudicanda non vada dispersa in tanti rivoli processuali quanto sono i reati che la compongono. Il quadro d'insieme ne potrebbe uscire danneggiato con pregiudizio degli interessi dell'imputato e della collettività ad una più completa ed esaustiva conoscenza possibile di fatti che sono unitari o legati tra loro da un rapporto qualificato. Al soddisfacimento di queste esigenze, e al loro bilanciamento con il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, provvede la norma in commento.

        2. La connessione quale criterio predeterminato e oggettivo di attribuzione, a titolo originario, della competenza

        La connessione di procedimenti costituisce causa originaria di attribuzione della competenza ad un unico giudice naturale precostituito per legge (Corte cost. n. 441/1998, Cass.S.U., n. 27343/2013; Cass. VI, n. 12405/2017), individuato secondo i criteri predeterminati e oggettivi (e con i limiti) stabiliti dai successivi artt. 13,14,15 e 16. La Relazione preliminare al codice di procedura penale, spiega che la connessione non costituisce un fatto che produce «effetti sulla competenza» (secondo l'espressione usata dal precedente codice di rito), modificandone i criteri normali, bensì — come detto — un criterio originario di competenza (pag. 10).


        2.1. I presupposti e l'ambito di applicabilità della norma.

        La connessione presuppone che per un medesimo reato o per più reati siano astrattamente competenti, secondo le regole generali (e suppletive) stabilite dagli artt. 8 e 9,giudici (nel senso di uffici giudiziari) diversi e poiché costituisce criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, non è nemmeno necessario che i relativi procedimenti pendano nello stesso stato e grado (Cass.S.U.n. 27343/2013, cit.).  È stato tuttavia precisato (anche se con riferimento alla connessione teleologica di cui alla lettera c della norma in commento) che i diversi procedimenti devono essere comunque effettivamente pendentie che incombe sulla parte che formula l’eccezione di incompetenza di provare il fatto dal quale dipende il suo accoglimento (Cass. III, n. 12225/2024).

        Il diverso istituto della riunione dei processi di cui al successivo art. 17,presuppone invece la competenza, per materia e per territorio, del medesimo giudice (ufficio giudiziario).

        La possibilità che del medesimo reato, commesso da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, possano conoscere giudici diversi egualmente competenti, non solo non è esclusa dalla regola generale secondo cui, in caso di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, astrattamente competente è il giudice del luogo dell'azione o dell'omissione e non dell'evento (art. 8, comma 2), ma è espressamente prevista dall'art. 16, comma 2.

        La necessità che del medesimo reato, o di più reati posti in relazione qualificata tra loro, conosca un solo giudice risponde a esigenze di natura diversa, variamente delineatesi nel corso del tempo ma così riassumibili in base alla disciplina vigente: a) quella di prevenire possibili casi di revisione (art. 630, lett. a) nelle ipotesi di connessione oggettiva e teleologica, ma anche soggettiva; b) quella di anticipare, già nella fase della cognizione, e con la pienezza dei poteri in essa previsti, l'accertamento del concorso formale tra reati o del reato continuato, in linea con la residua (e più limitata) possibilità che a tanto provveda il giudice dell'esecuzione (art. 671), nei casi di connessione soggettiva; c) l'esigenza di concentrare in un solo giudizio la conoscenza del medesimo fatto (connessione oggettiva), della medesima condotta (connessione soggettiva prima ipotesi) o dei reati che ne costituiscono l'immediato movente (connessione teleologica).

        L'istituto non soddisfa esigenze di semplificazione probatoria, anche se la prova di più reati dovesse derivare anche in parte dalla stessa fonte (art. 371, comma 2, lett. c). La connessione probatoria opera, sul piano investigativo, quale causa di collegamento delle indagini condotte da uffici diversi del pubblico ministero (art. 371) e di riunione di processi pendenti davanti al medesimo giudice già competente a conoscere ciascuno di essi (art. 16), ma non vale a sottrarre l'imputato dal proprio giudice naturale, trattandosi di esigenza recessiva rispetto a quella tutelata dall'art. 25, comma 1, Cost.


        2.2. La connessione nella fase delle indagini preliminari.

        In quanto causa originaria di attribuzione della competenza, la connessione produce i suoi effetti sin dalla fase delle indagini preliminari, in particolare nella individuazione dell'ufficio del pubblico ministero competente a procedere (art. 51, commi 3 e ss.) e del giudice per le indagini preliminari (artt. 279 e 328). Fino a quando non viene esercitata l'azione penale, la competenza del pubblico ministero non può che essere valutata rebus sic stantibus e risentire della necessaria fluidità e dinamicità delle acquisizioni investigative e delle determinazioni conseguenti. L'archiviazione, per esempio, del procedimento relativo al reato che esercita lavis attractiva produce conseguenze sulla individuazione del diverso pubblico ministero competente a procedere per gli altri reati ed al quale gli atti devono essere trasmessi (art. 54, comma 1). La natura oggettiva e predeterminata delle regole che disciplinano la connessione fra procedimenti ne consente una costante verifica sia da parte degli stessi organi requirenti (artt. 54 e ss.), sia da parte della persona sottoposta alle indagini (art. 54-quater), che da parte del giudice per le indagini preliminari (art. 22).


        2.3. La connessione dopo l'esercizio dell'azione penale. La perpetuatio jurisdictionis.

        Una volta esercitata l'azione penale, però, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza per connessione del giudice non risente delle successive vicende processuali e ciò anche se, successivamente alla verifica della propria competenza, il giudice accertasse l'insussistenza del reato attraente (a maggior ragione se dovesse trattarlo separatamente) (Cass. VI, n. 12405/2017; Cass. II, n. 3662/2016). Allo stesso modo, la contestazione del reato emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale connesso a quello più grave per il quale si procede, non fa venir meno la competenza del primo giudice, il quale conoscerà del nuovo reato solo se competente ai sensi degli artt. 12 e ss.

        La portata applicativa del principio è stata autorevolmente precisata daCass. S.U.,n. 48590/2019 secondo cui il principio della "perpetuatio iurisdictionis", inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo; sicché in tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del pubblico ministero. Con l'ulteriore conseguenza che il giudice dell'udienza preliminare che, all'esito di tale fase, pronunci sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato determinante la cognizione collegiale, deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica e non la restituzione degli atti al pubblico ministero. La restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art.33-sexies, è necessaria nei soli casi in cui, già in relazione all'originaria imputazione, fosse previsto l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta.


        3. La connessione oggettiva (lett. a)

        Le ragioni della connessione in caso di concorso di persone nel reato doloso e di cooperazione colposa di cui all'art. 113, c.p. o di più persone che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento, sono legate all'opportunità che del medesimo fatto si occupi un solo giudice. La connessione opera, naturalmente, sul presupposto che altrimenti, in base alle regole generali, del reato sarebbero competenti a conoscere giudici diversi, ognuno competente per territorio.

        La relazione preliminare al codice di procedura penale indica, come esempio, il caso della morte di una persona attribuita, alternativamente o cumulativamente, a colui che le abbia cagionato lesioni e al medico che l'abbia malamente curata (cfr., altresì, Tranchina - Di Chiara, in Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, 65 e ss.), ma si può anche ipotizzare il caso dell'omicidio consumato da un solo autore materiale in circondario diverso da quello nel quale il reato è stato concordato e deciso con gli altri complici, o nel quale è avvenuta l'istigazione.

        Anche per il reato interamente commesso all'estero da più persone che hanno residenze, dimore o domicili in circondari diversi, dovrebbero essere astrattamente competenti più giudici; in tal caso, però, opera la speciale regola di attribuzione della competenza ad un unico giudice prevista dall'art. 10, comma 1, ultima parte, e comma 2.

        L'applicazione della norma presuppone, in buona sostanza, la dissociazione, ai fini dell'attribuzione della competenza ordinaria, tra condotta ed evento, in particolare nei casi in cui tale criterio è preferito a quello del luogo della consumazione del reato (art. 16, comma 2). Al di fuori di tali casi, infatti, non è necessario far ricorso alla connessione fra procedimenti per individuare il giudice competente, essendo sufficiente il criterio del locus commissi delicti. In caso di reato associativo o a concorso necessario, per esempio, è competente il giudice del luogo in cui il reato è stato consumato o, in caso di concorso nel reato permanente, in quello nel quale ha avuto inizio la consumazione. Se più persone commettono il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, competente a procedere è il giudice del luogo nel quale è iniziata la permanenza, anche se dovesse derivare la morte della vittima. Ma se la morte della vittima dovesse derivare dalla condotta di un concorrente posta in essere in un luogo diverso da quello nel quale è iniziata la permanenza e intervenuto solo successivamente alla consumazione del delitto, la competenza appartiene al giudice del luogo nel quale si è verificata la morte della vittima.

        Se uno dei concorrenti o se l'autore di una delle condotte che hanno determinato l'evento è minorenne al momento del fatto, la connessione non opera nei suoi confronti anche se, per avventura, abbia raggiunto la maggiore età al momento della iscrizione della notizia di reato. La competenza a procedere nei suoi confronti appartiene esclusivamente al Tribunale per i minorenni (art. 16).

        Diversamente da quanto prevedeva il codice di rito previgente, la connessione oggettiva non opera in caso di reato commesso da più persone in danno reciproco le une dalle altre, ipotesi quest'ultima contemplata dall'art. 371, comma 2, lett. b, che consente soltanto la riunione dei processi nei casi previsti dagliartt. 17 e ss. solo quando competente sia lo stesso giudice in base alle regole generali.


        4. La connessione soggettiva (lett. b)

        Non è sufficiente che una persona sia imputata di più reati (come prevedeva l'art. 45, n. 3 dell'abrogato codice di rito), è necessario che tali reati siano stati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale) o con più azioni od omissioni poste in essere in tempi diversi purché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (reato continuato). La versione originaria del vigente codice era ancora più restrittiva poiché prevedeva i soli casi del concorso formale di reati (commessi con un'unica azione od omissione) e del concorso materiale di reati consumati quando le azioni od omissioni fossero commesse in unità di tempo e di luogo: «Il concetto di unità di tempo — spiegava la Relazione preliminare — intende fare riferimento ad una frazione temporale più ampia della mera contestualità, ma tale comunque da consentire una concentrazione cronologica delle varie condotte».

        Sicché, ove una persona avesse commesso in circondari diversi più reati esecutivi di un medesimo disegno criminoso, l'accertamento della sussistenza dell'unica ideazione criminosa restava incidentalmente affidato a giudici diversi, senza peraltro che ne derivassero all'imputato conseguenze pratiche concrete in termini di attenuazione del trattamento sanzionatorio, con l'ulteriore rischio di decisioni confliggenti sulla applicazione della continuazione. Si pensi all'ipotesi di più furti (o rapine) commessi in località diverse, ciascuna delle quali ricadente in altrettanti circondari, posti in essere al fine di racimolare il denaro necessario a pagare cure costose. In tali casi, l'art. 671 consentiva di recuperare in sede esecutiva il disegno più complessivo che poteva sfuggire al singolo giudice della cognizione con il rischio, però, che questi potesse escluderla.

        Non poteva ovviare a queste possibili incongruenze l'ipotesi della connessione teleologica di cui alla successiva lett. c) che esclude i casi in cui il fine del reato non si identifichi a sua volta in un altro reato (nel caso sopra ipotizzato, il pagamento della cura costosa non costituisce a sua volta reato e non avrebbe potuto costituire da collante teleologico per attrarre tutti i reati alla competenza di un solo giudice).

        La continuazione tra reati costituiva motivo di collegamento tra uffici diversi del pubblico ministero (art. 371, comma 2, lett. a), ma la cognizione del  giudice competente, per territorio e per materia, era limitata al singolo episodio, restandone il disegno attuativo “confinato” nell'accertamento del relativo movente. La frammentazione investigativa derivante dalla concorrente competenza di più pubblici ministeri, ciascuno dei quali competente a investigare sul singolo episodio, oltre a costituire motivo di potenziali conflitti e divergenti impostazioni nell'accertamento dell'unica ideazione criminosa, poteva pregiudicare la completezza e compiutezza delle indagini soprattutto per i più gravi reati associativi, nei quali più spesso e con maggiori rischi, la sconnessione tra il reato-mezzo associativo e i reati-fine poteva pregiudicare la possibilità stessa di accertare la sussistenza del primo mediante la prova della consumazione dei secondi e la loro riconducibiltà al programma associativo.

        Il d.l. n. 367/1991, conv. con modif. in l. n. 8/1992, significativamente intitolato «Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata» e istitutivo della Procura nazionale antimafia e delle odierne Direzioni distrettuali antimafia, ha ampliato i casi di connessione prevedendo, alla lettera b) dell'art. 12, il reato continuato tra le ipotesi di connessione.

        Operando la continuazione tra reati quale criterio originario di attribuzione della competenza, è necessario che la continuazione sia quantomeno astrattamente ipotizzabile in sede di indagini preliminari  e di successivo esercizio dell'azione penale.

        In ogni caso, in caso di concorso di persone nel reato continuato, la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale ( Cass. IV, n. 57927/2018 ; Cass. II, n. 17090/2017).

        Si è così sostenuto che ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Cass. II, n. 26007/2018; Cass. II, n. 35630/2017).

        Tuttavia, in caso di reati associativi contemplati dall'art. 51, comma 3-bis, la giurisprudenza ritiene che tale norma abbia introdotto una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza per effetto della quale, in caso di concorso tra il reato associativo e i reati-fine consumati in distretti diversi, é sempre competente il giudice del luogo di consumazione del reato associativo (Cass. I, n. 41225/2018;Cass. I, n. 43599/2017).


        5. La connessione teleologica (lett. c)

        Il tenore letterale della norma (diverso da quello del capoverso che precede nel quale si fa esplicito riferimento a “una persona imputata di più reati”) lasciava aperto il problema della sua applicabilità ai soli casi in cui i diversi reati siano commessi dallo (o dagli) stesso(i) autore(i) (connessione teleologica monosoggettiva) ovvero anche a quelli in cui i reati siano commessi da più autori tra loro diversi (connessione teleologica plurisoggettiva).

        L'indirizzo giurisprudenziale maggioritario riteneva fondata la prima ipotesi; l'indirizzo minoritario sosteneva che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), non fosse richiesta l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

        Il contrasto è stato risolto da Cass. S.U., n. 53390/2017 che, facendo leva sul tenore letterale della norma e sulla ratio della modifica della lettera c) ad opera del d.l. n. 367/1991, convertito con modificazioni dalla l. n. 8/1992, ha affermato il seguente principio di diritto: ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c),  e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

        Cass. II, n. 44678/2019 ha precisato che per ritenere la connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c), idonea a determinare uno spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per", che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente. La spia di tale finalizzazione ben può essere ricercata, ma non solo, nella contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p. nelle ipotesi di connessione sovrapponibili a quelle di cui all'art. 12, lett. c). La mancata contestazione dell'aggravante, dunque, non esclude il legame finalistico ma in tal caso deve accertarsi non solo l'effettiva esistenza di una relazione di natura oggettiva fra i delitti commessi in luoghi diversi ma anche che il nesso finalistico abbia costituito oggetto della rappresentazione e volontà dell'agente (in senso conforme Cass. VI, n. 30998/2018). E' necessario che l'autore del reato  abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. L'individuazione di un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi è quindi indagine che va effettuata in concreto, con conseguente verifica che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente. 

        In ogni caso se uno dei reati teleologicamente connessi è stato commesso da (o in danno di) un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di corte di appello del giudice competente (o le esercitava al momento del fatto) la competenza appartiene per tutti gli imputati al giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel diverso distretto di corte di appello determinato ai sensi degli artt. 11 e 11-bis. In questi casi, dunque, opera il criterio della connessione teleologica plurisoggettiva (art. 11, comma 3; Cass. VI, n. 3606/2017; Cass. VI, n. 46244/2012).


        6. Gli ulteriori effetti della connessione

        La connessione non opera solo quale criterio di attribuzione della competenza. I suoi riflessi su altri istituti di diritto processuale penale (ma anche di diritto penale sostanziale) sono molteplici e di notevole rilevanza.

        Una delle conseguenze più rilevanti riguarda, per esempio, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona coindagata ovvero indagata di reato connesso.

        Si è al riguardo precisato che l'omissione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3 lett. c), nei confronti del soggetto coindagato o indagato di reato connesso, ai sensi dell'art. 12 lett. a) e c), o collegato, ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b),determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nei confronti dei soggetti terzi cui si riferiscono le medesime, anche se rese nelle indagini preliminari e di iniziativa della polizia giudiziaria (Cass. I, n. 15849/2018; in precedenza analogo principio era stato affermato da Cass. S.U. n. 33583/2015, secondo cui il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma 6, determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie; si veda, altresì, Cass. III, n. 36331/2021, secondo cui le dichiarazioni rese in sede di esame ai sensi dell'art. 210 da persona imputata in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), ed ivi legittimamente acquisite in forza del combinato disposto di cui agli artt. 511-bis e 238, commi l e 2-bis, sono utilizzabili nei suoi confronti, non essendo, in tal caso, analogicamente applicabile il divieto sancito dall'art. 197-bis, comma 5, espressamente riferibile al solo esame di persona imputata in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), o di un reato collegato ex art. art. 371, comma 2, lett. b) .

        Un'ulteriore conseguenza riguarda la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti (art. 270). Cass. S.U., n. 51/2019, ha affermato il principio di diritto secondo il quale «il divieto di cui all'art. 270 di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, exart. 12, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266.» 

        (si vedano, altresì: Cass. V, n. 37697/2021, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 216/2017, come modificato dal d.l. n. 28/2020, convertito dalla l. n. 70/2020, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi; Cass. VI, n. 29194/2021, secondo cui, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa).

        Si vedano, per ulteriori profili (senza pretesa di esaustività) gli artt. 17, comma 1, lett. a), 33-quater, 197 e 197-bis, 210,297, comma 3, 371, comma 2, 423, comma 1, 449, comma 6, 453, comma 2,517, 551, al cui commento si rimanda.

        Per gli istituti di diritto penale sostanziale la connessione con reati procedibili d'ufficio può rendere a sua volta procedibile d'ufficio il reato normalmente perseguibile solo a querela di parte.


        7. Casistica

        Per la determinazione della competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicato il criterio di cui all'art. 16 c.p., in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato (in motivazione la S.C. ha affermato che detta connessione è configurabile solo nell'ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, i singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi) (Cass. II, n. 45337/2015).

        In tema di competenza per territorio, l'art. 51, comma 3-bis, prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, in caso di concorso tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e altri reati in materia di stupefacenti, consumati in distretti diversi, è competente il giudice del luogo di consumazione del reato associativo (Cass. IV, n. 4484/2016; nello stesso senso Cass. II, n. 6783/2009; Cass. II, n. 19831/2006).

        Ai fini dell'affermazione di sussistenza di un'ipotesi di spostamento della competenza per connessione fondata sulla continuazione, non può il giudice sottrarsi all'obbligo di accertare l'identità del disegno criminoso tra i più reati, rendendone adeguatamente conto in motivazione, sul presupposto della sufficienza di una configurabilità meramente astratta del vincolo tra i reati stessi, in quanto questa si riferisce soltanto alla minore consistenza del corredo informativo utilizzabile per la decisione rispetto alla concretezza dei risultati probatori acquisibili ad esito dell'istruttoria dibattimentale (Cass. I, n. 30433/2018).

        Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9, che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo (Cass. III, n. 49643/2015; cfr., altresì, Cass.S.U., n. 40537/2009, secondo cui la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3).

        Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, il procedimento connesso doveva essere trattato dall'A.G. competente secondo le regole ordinarie) (Cass. V, n. 42854/2014; Cass. II, n. 13296/2014).

        Nell'ipotesi di reati fiscali avvinti da connessione eventualmente probatoria, la competenza per territorio va individuata nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale (Cass. III, n. 8552/2012).

        Qualora si proceda per associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi, una volta accertata l'impossibilità di determinare il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del delitto associativo, per il quale è prevista l'applicazione delle regole derogatorie della competenza stabilite nell'art. 51, comma 3-bis, al fine di individuare il giudice competente non si può fare applicazione tout court delle regole suppletive indicate nell'art. 9, comma 3, stesso codice, con la conseguente determinazione della vis attractiva del giudice distrettuale anche su reati originariamente sottratti alla sua competenza, ma si deve tenere conto del luogo di consumazione dei reati via via meno gravi, e solo quando quest'operazione non approdi ad alcun risultato utile, far ricorso alle predette regole suppletive (fattispecie in tema di procedimento de libertate) (Cass. I, n. 27561/2010).

        La competenza per connessione opera anche tra reati commessi all'estero e reati commessi in Italia (fattispecie relativa a reati di detenzione e importazione di stupefacenti, commessi all'estero ma connessi ad analoghi reati realizzati in Italia nell'ambito dell'attività di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) (Cass. I, n. 14666/2008).

        Il criterio residuale di determinazione della competenza per territorio, che ha riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, attribuisce la cognizione ad uno stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti nel reato, i cui nominativi risultino iscritti nel registro delle notizie di reato di diversi uffici del pubblico ministero, perché ha riguardo alla notizia di reato oggettivamente considerata (Cass. I, n. 44182/2009).

        Quando un imputato, con la stessa dichiarazione, commette il reato di calunnia nei confronti di un magistrato ed il reato di falsa testimonianza, gli atti devono essere trasmessi, senza operare alcuna separazione, al giudice competente ex art. 11 (Cass. I, n. 23972/2008).

        La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274/2000, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12, in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale; ne consegue che la connessione non opera nel caso in cui più persone abbiano commesso reati in danno reciproco (Cass. I, n. 14679/2008; cfr. altresì Cass. I, n. 39764/2016,secondo cui la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice opera soltanto qualora una persona sia imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia comunque possibile la riunione tra i procedimenti).

        Bibliografia

        Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2012, 47 e ss.; Turco, Sub art. 12, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, I, 256 e ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 13 - Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali.

        1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale [134 Cost.], è competente per tutti quest'ultima (1) .

        2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti [264 c.p.m.p.] opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16, comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

         

        [1] V. l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

        Riferimenti chiave:

        Art. 27 Cost., art. 12; artt. 14,264, c.p. mil. p.; l. cost. 11 marzo 1953, n. 1; l. cost. 25 gennaio 1962, n. 20;

        1. Inquadramento

        L'art. 13 disciplina i rapporti tra la giurisdizione penale ordinaria e quella costituzionale e militare in caso di reati in rapporto tra loro qualificato ai sensi dell'art. 12.

        2. La giurisdizione della Corte costituzionale

        La Corte costituzionale giudica esclusivamente sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (art. 134, Cost.) per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90, comma 1, Cost.) ed esercita, al riguardo, una giurisdizione esclusiva, regolata dalla legislazione speciale.

        L'art. 13, comma 1, contiene «un mero rinvio alla disciplina prevista dalla legislazione speciale in tema di connessione tra procedimenti di competenza dei giudici ordinari e procedimenti di competenza della Corte costituzionale»; la Relazione al progetto preliminare del codice è chiara sul punto: «la Commissione ha ritenuto infatti, in mancanza di qualsiasi accenno al riguardo nella legge-delega, di non avere i poteri per disciplinare la materia».

        La Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto di accusa deliberata dal Parlamento in seduta comune ma anche, per connessione e se lo ritiene necessario, di reati diversi che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 2), c.p. con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 Cost. (l'aver cioè commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato). In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria. Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall'art. 90 Cost. non compreso nell'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso. Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente (art. 27, l. n. 20/1962).

        La Corte costituzionale può dunque estendere la propria giurisdizione ai reati comuni teleologicamente connessi a uno di quelli previsti dall'art. 90 Cost. o a un reato di altro tradimento o attentato alla Costituzione non compreso nell'atto di accusa ma connesso a quello oggetto di contestazione. La discrezionalità che può essere esercitata, sul punto, dalla Corte costituzionale non consente di qualificare in questo caso la connessione come criterio di attribuzione originaria della competenza.

        In sintesi:

        - la Corte costituzionale può conoscere solo dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione oggetto di messa in stato di accusa;

        - può conoscere anche di reati comuni teleologicamente connessi a quelli oggetto di atto di accusa;

        - può conoscere di altri reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione diversi da quelli descritti nell'atto di accusa, purché connessi.

        Si deve ritenere che in questo ultimo caso la norma faccia riferimento alla connessione così come più ampiamente definita dall'art. 45 dell'abrogato codice di rito, comprensiva cioè anche dei casi che oggi consentono la riunione dei processi (art. 17) e definiscono il collegamento probatorio (art. 371, comma 2, lett. c).


        3. La connessione nei reati ministeriali

        Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono invece soggetti alla giurisdizione ordinaria per tutti i reati commessi nell'esercizio delle funzioni (art. 96 Cost.), anche se cessati dalla carica, a meno che non siano anch'essi accusati di aver dolosamente concorso con il Presidente della Repubblica nei reati di cui all'art. 90 Cost., previa messa in stato di accusa secondo quanto prevede l'art. 12, commi 1 e 3, l. cost. n. 1/1953. In tal caso la competenza (rectius: la giurisdizione) appartiene al Giudice costituzionale.

        Al di fuori di quest'ultima ipotesi, per i cd. “reati ministeriali” (per la cui definizione si veda Cass.S.U.n. 14/1994), anche se commessi in concorso con altre persone, la competenza appartiene per tutti, in primo grado, al giudice ordinario, individuato nel tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio (art. 11. l. cost. n. 1/1989). La norma non indica la regola da seguire negli altri casi di connessione oggettiva, soggettiva e teleologica, ma si ritiene che, al di fuori dell'ipotesi del concorso di persone nel reato, la connessione tra procedimenti di cui all'art. 12 non trovi applicazione, operando in questi casi il principio del favor separationis (Cass. I, n. 5021/1996; Cass. I, n. 5581/1995; Cass. I, n. 3025/1992).

        Si è così affermato, per esempio, che nei confronti dell'imputato concorrente in reato ministeriale e a cui sia addebitato in continuazione altro reato dello stesso titolo (non contestato, però, in concorso con uno o più soggetti qualificati previsti dalla l. cost. n. 1/1989) non è configurabile alcun pregiudizio per la circostanza che la competenza per connessione dello speciale collegio previsto dall'art.7 l. cost. n. 1/1989 non operi in relazione al reato non commesso in concorso con i predetti soggetti qualificati, in quanto non è esclusa la possibilità della riunione dei processi in occasione del giudizio, ed è comunque sempre assicurata l'applicabilità della continuazione, sia nella fase del giudizio, sia in quella dell'esecuzione (Cass. I, n. 5581/1995).


        4. La connessione tra reati comuni e reati militari

        Per quanto inserito nelle norme sulla competenza, la disposizione di cui all'art. 13, comma 2, attiene, in conformità all'art.103, comma terzo, Cost., a questione di giurisdizione e non di competenza, sicché la sua violazione è deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 (Cass. S.U. n. 8193/2022) .

        Tra reati comuni e reati militari la connessione di cui all'art. 12, opera solo se il reato comune è più grave del reato militare, ed in tal caso la competenza (rectius: la giurisdizione) appartiene al giudice ordinario; in caso contrario, ove cioè non ricorra alcuna delle ipotesi di connessione e il reato più grave non sia quello comune, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni (così Cass. I, n. 1110/2009, che ha precisato che non sono disciplinate dalla norma in commento le ipotesi di identità delle persone offese o di c.d. «connessione probatoria» o di esistenza di un'unica «notitia criminis» relativa a più reati; Cass. I, n. 5680/2014; Cass.S.U.n. 5135/2006 ne ha tratto l'ulteriore conseguenza che se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili).

        Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art 4 c.p.p., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma 2, c.p.p. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma 3; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo (Cass. S.U. n. 18621/2017).

        L'art. 13, comma 2, disciplina in modo compiuto ed esaustivo i rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione del giudice militare, innovando profondamente rispetto a quanto prevedeva l'art. 264 c.p.m.p. che regolava diversamente tali rapporti attribuendo al giudice ordinario la competenza a conoscere anche dei reati militari in caso di delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità. La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito da tempo che la norma deve ormai considerarsi tacitamente abrogata (Cass.S.U.n. 5135/2006, cit.).

        Come spiegato dalla Relazione al progetto definitivo del codice (p. 166) e ribadito dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 441/1998), la scelta del vigente codice di procedura penale di limitare i casi di connessione tra reati comuni e militari alle ipotesi di maggiore gravità del reato comune risponde all'esigenza di evitare che, attraverso l'estensione della competenza attrattiva del giudice ordinario a tutte le ipotesi di connessione previste dall'art. 12, l'esercizio della giurisdizione militare risultasse eccessivamente e irragionevolmente penalizzato, in quanto operante, paradossalmente, anche nelle ipotesi in cui il reato militare fosse connesso con un mero reato contravvenzionale di competenza del giudice ordinario.

        In tempo di pace, dunque, la giurisdizione militare è circoscritta nei limiti soggettivi e oggettivi a tal fine precisati dall'art. 103 Cost. (qualità di appartenente alle forze armate dei soggetti, in esse compresa l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, carattere obiettivamente militare dei reati); tali limiti, determinati dal concorso di entrambi i requisiti, non possono essere per nessuna ragione oltrepassati nei confronti della giurisdizione ordinaria, la quale perciò è da considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale e prevalente, fuori di quei limiti, nelle ipotesi di connessione (art. 103 Cost.; Corte cost. n. 29/1958).

        La norma presuppone, come peraltro già spiegato in sede di commento all'art. 12, più reati comuni e militari in rapporto qualificato tra loro ed in relazione a ciascuno dei quali sarebbero rispettivamente competenti il giudice ordinario e quello militare. La connessione tra procedimenti, come detto, costituisce motivo di attribuzione della competenza a titolo originario a un solo giudice, individuato in base a criteri che rendono ragionevole la scelta di sottrarre l'imputato (o uno degli imputati) al suo giudice naturale individuato ai sensi degli artt. 8 e 9. Il criterio adottato dall'art. 13, comma 2, funge da limite all'applicazione della connessione che opera solo se il reato comune è più grave.

        Ma quid juris nel caso in cui civili e militari concorrano nello stesso, unico reato o nel caso di reato associativo?

        È bene infatti ricordare che anche le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare, sono soggette alla legge penale militare (art. 14, c.p. mil. p.) e che la norma in commento regola i casi di connessione “tra reati comuni e reati militari”. Ove, pertanto, si proceda esclusivamente per reati militari, ancorché commessi in concorso con “civili”, sarebbe competente il giudice militare (Cass. I, n. 12782/1995; Cass. I, n 8791/2005; contra Cass. I, n. 4527/2005; Cass. I, n, 16439/2005; Cass. I, n. 4060/2007, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei civili che avevano partecipato alla realizzazione della strage di Sant'Anna di Stazzema); ove si proceda solo per reati comuni (anche associativi) potrebbe essere competente il giudice ordinario anche se commessi da (o in concorso con) “militari” (appartenenti cioè alle forze armate, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza). La questione è stata a lungo controversa nella giurisprudenza di legittimità fino a quando Cass.S.U.n. 5135/2006, cit., ha segnato un punto fermo affermando il seguente principio di diritto: “Il concorso di civili nel reato militare dà luogo ad un'ipotesi di connessione di procedimenti che non rileva, ex art. 13, comma 2, per lo spostamento di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sicché i procedimenti rimangono separati ed il giudice militare conserva la giurisdizione nei confronti dei concorrenti militari”.

        La connessione tuttavia non opera se per il reato comune più grave è stata decretata l'archiviazione (Cass. I, n. 1399/1999) o nel caso in cui non ricorre la relativa condizione di procedibilità e non sia stata esercitata l'azione al momento in cui per il primo sia stato già disposto il giudizio (così Cass. I, n. 14008/2011, in un caso di reato comune più grave commesso all'estero per il quale il quale il Ministro della Giustizia non aveva presentato la relativa richiesta).

        La giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria anche per il reato militare connesso permane, in virtù del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. I, n. 14289/2017).


        4.1. Casistica

        In applicazione dell'art. 13, comma, 2, si è affermata la giurisdizione del giudice speciale militare:

        per il delitto di collusione previsto dall'art. 3 l. n. 1383/1941, sebbene si procedesse anche per il reato di falso di cui all'art. 479 c.p., rilevando che, mentre per quest'ultimo non era contestata l'aggravante della falsificazione di un atto facente fede fino a querela di falso, relativamente al primo la contestazione aveva ad oggetto anche l'aggravante dell'essere il militare rivestito di un comando previsto dall'art. 47, n. 2, c.p. mil. p. (Cass. I, n. 44514/2012);

        per il reato di truffa militare pluriaggravata per avere l'imputato falsamente dichiarato nella domanda di partecipazione ad un concorso di aggiornamento professionale di non aver riportato condanne penali (Cass. I, n. 5680/2014);

        per il reato di truffa militare, diserzione e falsità in certificazione amministrativa, in relazione al quale il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del tribunale militare che aveva proposto, limitatamente al reato comune, conflitto, risolto dalla Corte con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria per il delitto di falso (Cass. I, n. 50012/2009);

        per i reati di truffa aggravata militare di cui all'art. 234, primo e secondo comma, c.p. mil. p., punito con la reclusione da uno a cinque anni, e connesso delitto di cui all'art.4, comma 1, lett. d), d.l. n.429/1982 (oggi abrogato), all'epoca punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 5 a 10 milioni, essendo stato considerato più grave il delitto militare alla luce della pena detentiva più elevata nel mimino a parità di pena edittale massima, non incidendo la pena pecuniaria sulla valutazione di gravità (Cass. I, n. 3695/1999)

        Si è invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario:

        per il reato di collusione commesso dal militare della Guardia di finanza, previsto dall'art. 3 l. n. 1383/1941, commesso in accordo con estranei e connesso con reati comuni (Cass. I, n. 4766/2002).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 13, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 151 ss; Turco, Sub art. 13, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 266 ss. V. anche sub art. 12.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 14 - Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni.

        1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati [60, 61] che al momento del fatto erano minorenni [98 c.p.; 67; 3, 8 min.] e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

        2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

        Riferimenti chiave:

        Art. 3, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

        1. Inquadramento

        L'art. 14 pone un limite rigoroso all'applicazione della connessione, oggettiva, soggettiva e teleologica, in caso di reati commessi da minorenni, un limite imposto dai pronunciamenti della Corte costituzionale precedenti al codice vigente e giustificato dalla specificità del processo penale minorile e dalle particolari competenze degli organi della giustizia minorile.

        2. L'ambito di applicabilità e la ratio della norma

        Per i reati commessi dai minori degli anni diciotto è competente esclusivamente il tribunale per i minorenni fino al compimento del venticinquesimo anno di età (art. 3, d.P.R. n. 448/1988). La connessione fra procedimenti non opera, dunque, quando si procede nei confronti dell'imputato nel frattempo divenuto maggiorenne prima dell'esercizio dell'azione penale, a meno che non abbia nel frattempo compiuto il venticinquesimo anno di età.

        La connessione non opera in alcun modo, nemmeno tra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

        Si tratta di regola processuale non irragionevole perché, come ha spiegato la Corte costituzionale, «deve presumersi che, nella realizzazione di ogni fatto-reato, il soggetto agente versi in una dimensione psicologica che è quella propria dello status (minorenne o maggiorenne) che la legge, ‘ratione aetatis', gli riconosce, sicché non è irragionevole né lesivo del principio di uguaglianza o del diritto di difesa che, delle condotte realizzate con la maturità del maggiorenne, egli risponda penalmente secondo le norme sostanziali e processuali proprie degli adulti» (Corte cost. n. 52/1995).

        Del resto, vigente l'art. 9, r.d.l. n. 1404/1934 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella l. n. 835/1935, che escludeva la competenza del tribunale per i minorenni in caso di coimputati maggiorenni, la Corte costituzionale era già intervenuta una prima volta dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella sola parte in cui non limitava la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato (Corte cost. n. 198/1972), ritenendo così non irragionevole la competenza del giudice ordinario sul medesimo reato commesso dal minorenne in concorso con persone maggiorenni. Successivamente, però, il giudice delle leggi aveva dichiarato la illegittimità tout court dell'art. 9, r.d.l. n. 1404/1934 nella parte in cui sottraeva alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato (Corte cost. n. 222/1983).

        La norma in commento, dunque, codifica in modo espresso un principio ormai già vigente nell'ordinamento giuridico, estendendolo, per identità di ratio, ad ogni ipotesi di connessione, non solo oggettiva.


        3. La competenza in caso di reato continuato e di reato permanente

        L'applicazione della norma processuale risente della natura sostanziale del reato per il quale si procede.

        L'unicità del reato continuato costituisce una ‘fictio juris' che non fa perdere a ciascuno dei reati la propria individualità giuridica (Cass. III, n. 19018/2001). Sicché, anche accogliendo la concezione più rigorosa secondo la quale perché sussista il reato continuato occorre che i vari fatti devono essere stati tutti previsti, programmati e deliberati in via preliminare dall'autore come elementi costitutivi di un piano unitario, ciò non toglie che ogni fatto facente parte del programma criminoso deve essere assistito dal momento volitivo, che si pone autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei singoli episodi (Corte cost. n. 52/1995, cit.). Ciò non impedisce che nel processo minorile possano essere acquisiti, ai fini magari della prova della unicità del disegno criminoso o della connessione teleologica tra reati, i verbali delle prove assunte nel procedimento a carico del medesimo imputato per fatti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età (Cass. III, n. 21627/2010).

        Nel caso di reato permanente, invece, l'unicità della fattispecie, non suscettibile di frazionamenti, esclude la connessione tra procedimenti e attribuisce al giudice ordinario la competenza sul reato iniziato quando l'imputato era ancora minorenne protrattosi successivamente al perseguimento della maggiore età (Cass. IV, n. 39156/2018; Cass. I, n. 19393/2017). Se ne è tratta la conseguenza che competente a conoscere del delitto di associazione per delinquere, di cui debba rispondere, tra gli altri, anche un associato che era minorenne all'epoca in cui il sodalizio criminoso iniziava ad operare, è il tribunale ordinario (Cass. VI, n. 48516/2003).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 14, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 157 ss; Turco, Sub art. 14, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Tomo I, Milano, 2012, 271 ss. V. anche sub art. 12.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 15 - Competenza per materia determinata dalla connessione1.

        1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise [5] ed altri a quella del tribunale [6], è competente per tutti la corte di assise (2) .

        [1] Articolo così sostituito dall'art. 167 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo recitava: «1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è competente per tutti la corte di assise. 2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale».

        [2] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 6 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        Art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        La norma in commento indica il primo criterio in base al quale individuare il giudice competente in caso di connessione tra procedimenti per reati attribuiti alla cognizione della corte di assise (art. 5) e quelli attribuiti alla cognizione del tribunale (art. 6).

        2. Il criterio formale

        Il codice opta per un criterio formale, di tipo “nominale” che prescinde dalla maggiore o minore gravità dei delitti oggetto dei procedimenti connessi (l'omicidio del consenziente di cui all'art. 579, comma 1, c.p. è meno grave del delitto di cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, aggravato dalla morte del cessionario, o del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.), che esprime una scelta organizzativa a favore di un consesso ritenuto “superiore” (cfr., per questa definizione, l'art. 516, comma 1).


        3. La connessione per materia nei reati associativi o a concorso necessario

        La competenza per connessione presuppone, come detto, che per il medesimo reato (connessione oggettiva) o per più reati (connessione soggettiva e teleologica), sono competenti giudici diversi, per materia e/o per territorio. Sicché la norma in questione ha un ambito applicativo limitato ai casi di connessione soggettiva e teleologica.

        Tuttavia la giurisprudenza di legittimità riconduce all'ipotesi della connessione oggettiva di cui all'art. 12, lett. a), anche i reati associativi o comunque a concorso necessario (Cass. I, n. 4964/2010).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 15, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 160 ss.; Turco, Sub art. 15, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 274 ss. V. anche sub art. 12.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 16 - Competenza per territorio determinata dalla connessione.

        1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave [4] e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

        2. Nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona [82], è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.

        3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive (1) .

         

        [1] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 8 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        Art. 8 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        L'art. 16 indica i criteri (qualitativo, quantitativo, temporale e funzionale) aggiuntivi in base ai quali individuare l'unico giudice competente in caso di procedimenti connessi per reati consumati in circondari diversi per ciascuno dei quali sarebbe competente per materia il tribunale o la corte d'assise.

        2. I presupposti di applicabilità della norma

        Può accadere che per ciascuno dei reati connessi, consumati in luoghi diversi, sia ugualmente competente la corte di assise o il tribunale; si pensi — per fare un esempio — al caso di più omicidi o di più furti in appartamento e rapine a mano armata commessi in circondari diversi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

        In tal caso, la competenza appartiene al giudice del luogo del reato più grave (nel caso delle rapine e dei furti, quello competente per la prima rapina), o, in caso di pari gravità, a quello competente per il primo reato (per restare all'esempio già fatto, alla corte di assise nel cui circondario fu consumato il primo omicidio).

        La norma in commento presuppone pertanto che: a) si proceda per più reati connessi tra loro ai sensi dell'art. 12; b) i reati siano tutti e ciascuno di competenza della corte di assise o del tribunale (altrimenti si applica l'art. 15); c) i reati siano stati consumati in circondari diversi; oppure d) la morte di una persona sia stata cagionata da azioni od omissioni poste in essere in circondari diversi da persone diverse.

        La regola da applicare, in questi casi, è quella per cui competente è il giudice del reato più grave o, in caso di pari gravità, quello competente per il primo reato. Nel caso di morte cagionata da più azioni od omissioni, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.


        3. I criteri
        3.1. La gravità del reato (i criteri ‘qualitativò e “quantitativo”)

        Ai fini dell'individuazione del reato più grave, il comma 3 indica i seguenti criteri:

        1. i delitti si considerano sempre più gravi delle contravvenzioni, anche se il delitto è punito con pena pecuniaria, sola o alternativa a quella detentiva, e la contravvenzione con pena detentiva (cd. “criterio qualitativo”);

        2. fra delitti e fra contravvenzioni, più grave è il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo (cd. “criterio quantitativo”); a tal fine, in applicazione di quanto prevede l'art. 4, si ha riguardo alla sola pena stabilita dalla legge per ciascun reato, consumato o tentato, senza tener conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze, fatta eccezione per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (per Cass. VI, n. 2629/2022, al fine di stabilire quale sia il reato più grave, occorre far riferimento alla fattispecie per la quale è prevista la pena detentiva più elevata nel massimo, a nulla rilevando che per il reato connesso sia prevista anche la pena pecuniaria);

        3. in caso di pari gravità dei massimi edittali si considera più grave il reato punito con la pena edittale minima più elevata;

        4. ove anche le pene detentive, minima e massima, siano identiche, si considera più grave il reato punito anche con la pena pecuniaria, con quella più elevata se entrambi la dovessero prevedere (cfr. Cass. I, n. 3695/1999, già cit. sub art. 13).

        Al criterio della gravità in concreto, il legislatore ha dunque preferito quello della maggiore gravità in astratto (Cass. I, n. 36842/2017; Cass. VI, n. 52550/2016).


        3.2. Il tempo del commesso reato (il criterio “temporale”)

        Laddove, in applicazione dei principi sopra indicati, tutti i reati siano della stessa gravità, soccorre il principio per cui competente a procedere è il giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato, a prescindere dall'eventualità che in altro circondario sia stato commesso il maggior numero dei reati connessi.

        Per individuare il giudice competente per il primo reato non si applicano in via immediata e diretta i criteri forniti dagli artt. 8 e 9, in base ai quali ove il luogo di consumazione del primo reato non sia noto, competente a procedere è il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, o in subordine quello della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato oppure, in ulteriore subordine, quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha per primo iscritto la notizia di reato.

        La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che, in questi casi, la competenza spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati e che solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3 (Cass.S.U., n. 40537/2009).

        In dottrina, v. Bronzo, 2121 ss.


        3.3. Il criterio “funzionale”. I reati di competenza “distrettuale”

        Se si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, competente alle relative indagini preliminari è l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (Procuratore della Repubblica distrettuale).

        Tale competenza investe espressamente anche quella funzionale del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, le cui funzioni sono esercitate, in questi casi, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 328, commi 1-bis e 1-ter), indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi ragione, venga meno nei confronti di uno dei correi l'originaria imputazione in ordine al reato che detta competenza funzionale radicava, ed il procedimento prosegua unicamente in ordine ai reati connessi (caso scrutinato in Cass. II, n. 22232/2012), dal momento che il procedimento prosegue in relazione alla originaria imputazione e la competenza funzionale è correlata al tipo di notizia di reato, rispetto alla quale le indagini preliminari sono suscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti (Cass. VI, n. 25272/2017; cfr. ancheCass. I, n. 5340/1999, secondo cui il g.i.p. distrettuale, competente, a norma dell'art.328, comma 1-bis, in quanto procede per taluno dei reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, stesso codice, ed altri reati attratti per connessione nella sua competenza specifica, legittimamente emette una ordinanza applicativa di misura cautelare personale soltanto per i reati connessi, ove per i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, fino a quel momento non sia stato conseguito un quadro indiziario di gravità corrispondente a quella richiesta dall'art. 273 del codice di rito.

        La competenza funzionale del G.i.p. distrettuale, infatti, non è limitata alla sola emissione delle misure cautelari ma all'intera fase delle indagini preliminari, ivi compresi i decreti autorizzativi delle intercettazioni, l'udienza preliminare e, qualora la richiesta del rito alternativo sia accolta, anche il giudizio abbreviato (Cass. III, n. 10830/2014).

        Si discute se la competenza del procuratore distrettuale attragga anche quella per i reati connessi più gravi, non compresi nell'elenco di cui all'art. 51, commessi fuori del proprio distretto e, in caso positivo, se, in assenza di previsione analoga a quella di cui all'art. 328, comma 1-bis, tale competenza concorre a individuare anche quella del giudice del dibattimento che, secondo le regole generali, dovrebbe invece essere stabilita secondo quanto dispongono gli artt. 15 e 16.

        L'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, scandisce il procedimento logico seguendo il quale sarebbe necessario, nell'ordine: individuare a) il giudice che, applicando le regole sulla connessione, sarebbe competente per la fase del giudizio, b) il distretto di corte d'appello in cui si trova, c) l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto così individuato.

        Può accadere, come detto, che il reato più grave non sia compreso nell'elenco di quelli indicati dall'art. 51 (si pensi al reato associativo radicato in distretto diverso da quello nel quale è stato consumato il reato connesso più grave); in tal caso, poiché la competenza del giudice naturale non dovrebbe risentire delle particolari esigenze investigative che giustificano lo spostamento a favore del Procuratore distrettuale della competenza condurre le indagini preliminari, queste dovrebbero essere condotte dall'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo nel cui distretto sia stato consumato il reato più grave, anche se in quel distretto non sia stato commesso alcuno dei delitti previsti dall'art. 51.

        La questione riguarda l'interpretazione dell'inciso, contenuto nell'ultima parte dei commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, «nel cui ambito ha sede il giudice competente» ed, in particolare, l'individuazione dell'oggetto della competenza indicata dalla norma: perché se essa è circoscritta ai soli delitti indicati dall'art. 51, la competenza del Procuratore distrettuale esercita una vis attactiva che, almeno per la fase delle indagini preliminari, prescinde dal criterio della gravità dei reati connessi; se il giudice competente deve essere individuato, in caso di reati connessi, in base alle regole generali stabilite dagli artt. 12 ss., prevarranno queste ultime.

        La giurisprudenza, da sempre monolitica nell'interpretare la norma come una deroga ai principi generali, mostra — più di recente e più condivisibilmente — segni di cambiamento.

        In particolare, in caso di reati associativi la giurisprudenza di legittimità assolutamente dominante ha sin da subito aderito alla prima alternativa, stabilendo che l'attribuzione delle funzioni inquirenti per taluni reati all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la «vis attractiva» del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato associativo (Cass. VI, n. 55830/2017; nello stesso, tra le prime pronunce, si segnala Cass. V, n. 1940/1993, secondo cui l'art. 51, comma 3-bis, che prevede una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, limitata ai reati in esso contemplati, è entrato a far parte del sistema normativo sulla competenza in generale, con la conseguenza: a) che per i reati in esso previsti, nell'ambito del distretto, v'è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo; b) che per la distribuzione della competenza del territorio delle Procure dei diversi capoluoghi (Direzioni Distrettuali Antimafia) deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 ss.; c) che analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al citato art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 ss., e in particolare all'art. 16; d) che la regola posta dal citato art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione, con i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, di altri procedimenti relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia all'esterno sia all'interno del distretto in cui ha sede l'ufficio del P.M. del capoluogo; e) che lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell'ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che, in caso di connessione dei procedimenti prevale sempre la competenza del P.M. e dei giudici di cui al citato art. 51, anche in deroga al dettato dell'art. 16, comma 1).

        Le esigenze investigative che rendono ragionevole la deroga ai criteri ordinari di determinazione della competenza per connessione, non sono state ritenute sussistenti nei reati a forma non necessariamente associativa. Si è di conseguenza escluso che il procedimento per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (oggi art. 452- quaterdecies c.p.), riguardante un reato a struttura non necessariamente associativa, ancorché incluso fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, eserciti forza attrattiva rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati più gravi, commessi nel territorio di altro distretto e ciò sul rilievo che allorquando fra i reati connessi ai sensi dell'art. 12 siano presenti reati di natura non associativa ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, la deroga al principio generale — per il quale in caso di connessione fra reati la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave — è limitata al solo trasferimento al giudice in sede distrettuale della competenza già attribuita, secondo le regole ordinarie, ad altro giudice del medesimo distretto (Cass. III, n. 52512/2014).

        Secondo tale giurisprudenza dunque, il criterio discretivo è costituito dalla natura necessariamente associativa o meno del reato: nel primo caso esso esercita una forza attrattiva assoluta e inderogabile, giustificata dalla complessità delle indagini e dalla necessità di concentrarle nell'ufficio del PM distrettuale nel cui circondario il reato associativo è radicato; nel secondo caso prevarranno le ordinarie regole in materia di individuazione del giudice competente per connessione (e, dunque, dell'ufficio del PM investito del compito di indagare).

        Di contrario avviso Cass. I, n. 16123/2019, secondo cui, invece,  l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis attractiva" anche sugli altri (nello stesso senso, Cass. I, n. 32765/2016 e la giurisprudenza riportata nella casistica).


        4. Casistica

        In tema di competenza territoriale per connessione, il reato associativo ritenuto più grave in relazione ai reati fine determina lo spostamento della competenza nei confronti di tutti gli imputati, a nulla rilevando che la pena per i meri partecipi risulti inferiore rispetto alla pena prevista per uno dei reati fine connessi, in quanto la competenza va determinata unitariamente con riguardo al reato complessivamente considerato (Cass. VI; n. 2629/2022).

        In caso di connessione tra delitto associativo e reati-fine, la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato, purché risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, i singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi (Cass. II, n. 45337/2015; Cass. I, n. 46134/2009).

        Qualora si proceda per reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una «vis attractiva» anche su quella degli altri, sempre che ne sia accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli artt. 8 e 9, comma 1, o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della «naturalità» del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel locus commissi delicti (Cass. I, n. 13929/2010).

        In tema di competenza territoriale, l'art. 51, comma 3-bis, prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza, onde il sistema generale, di cui viene a far parte, va ad essa adattato, tenendo conto della sua preminenza. Ne consegue che é competente il giudice del capoluogo del distretto comprendente la località di costituzione dell'ente associativo in caso di concorso tra il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e alcuni più gravi reati di importazione, detenzione o cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti(artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990), consumati in distretti diversi (Cass. I, n 40012/2005; nello stesso senso Cass. VI, n. 2850/2003).

        Per i reati tributari la competenza per territorio va determinata nel «luogo dell'accertamento», da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Cass. III, n. 43320/2014).

        La competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell'art. 16 al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un “singolo reato tributario” (Cass. III, n. 37858/2014).

        La competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura (Cass. VI, n. 46213/2013).

        La normativa concernente l'uso delle carte di credito o di pagamento, di cui al d.l. n. 143/1991, conv. nella l. n. 197/1991, è intesa a salvaguardare l'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento sia in qualsiasi caso utilizzato in maniera corretta, nonché a tutelare la fede pubblica. Ne consegue che il reato di uso illecito di carta di credito si consuma nel luogo in cui esso è avvenuto e, in caso di uso plurimo, nel luogo in cui la carta è stata usata per la prima volta, in applicazione della disposizione di cui all'art. 16, comma 1 (Cass. I, n. 46070/2004).

        La disciplina della competenza per connessione opera anche in caso di procedimenti, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, aventi ad oggetto reati commessi all'estero e reati commessi in Italia. (Fattispecie in cui la Corte, risolvendo un conflitto di competenza tra due giudici richiesti dell'applicazione di un provvedimento di sequestro preventivo, ha individuato il reato di cui agli artt. 3, nn. 4, 5, 8 l. n. 75/1958, commesso per primo e all'estero e di pari gravità rispetto a quello di cui all'art. 4, nn. 5, 7 l. n. 75/1958, quale reato più grave ex art. 16, commi 1 e 3) (Cass. I, n. 2850/2004).

        I criteri di cui all'art. 10 per determinare la competenza territoriale nel caso di reato commesso all'estero, possono essere utilizzati solo nel caso di unico reato commesso all'estero da una pluralità di imputati ovvero di più reati tutti commessi all'estero. Ove sussista invece connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, la competenza va determinata in relazione al luogo del commesso reato, avendo riferimento ex art. 16 al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato nel territorio dello Stato e, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave (Cass. VI, n. 4089/2000).

        Il reato di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un altro soggetto, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena si esplica con qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta. (Fattispecie relativa ad ospitalità, presso la propria abitazione, prestata a condannato per delitto ammesso al regime di semilibertà, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto l'ipotizzabilità del concorso formale tra le due figure criminose e, conseguentemente, ha risolto il conflitto di competenza in favore del giudice competente per la più grave violazione, a norma dell'art. 16) (Cass. I, n. 3861/1997).

        In tema di competenza per territorio determinata dalla connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave, occorre far riferimento alla fattispecie per la quale è prevista la pena detentiva più elevata nel massimo, a nulla rilevando che per il reato connesso sia prevista anche la pena pecuniaria (Cass. VI, n. 2629/2022).  

         

        Bibliografia

        Bronzo, Le Sezioni Unite interpretano la disciplina della competenza territoriale per connessione, in Cass. pen. 2010, 2121 ss.; Macchia, Sub art. 16, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 164 ss.; Turco, sub art. 16, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 276 ss. V. anche sub art. 12; Troisi, Giudice competente in caso di connessione tra reati di "criminalità organizzata" e reati "comuni" più gravi, in Diritto penale e processo, 2015, 1000 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 17 - Riunione di processi.

        1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta [6103; 2 att.] quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi (1) :

        a) nei casi previsti dall'articolo 12;

        b) (2) ;

        c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b) (3) .

        1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (4) (5) .

         

        [1] Alinea così sostituito dall'art. 12l. 1° marzo 2001, n. 63.

        [2] Lettera soppressa dall'art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Il testo recitava: «b) nei casi di reato continuato». V., al riguardo, sub art. 12.

        [3] Lettera così sostituita alle originarie lett. c) e d) dall'art. 1 3 l. n. 63, cit. Il testo delle due lettere recitava: «c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza».

        [4] Comma aggiunto dall'art. 168 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

        [5] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 9 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e art. 1 d.m. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. 31 maggio 2001, n. 125).

        Riferimenti chiave:

        Art. 9, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; art. 1, d.m. 6 aprile 2001, n. 204

        1. Inquadramento

        La riunione di processi (e non di procedimenti) non costituisce criterio di attribuzione della competenza (e dunque di individuazione dell'ufficio giudiziario competente a decidere), ma esprime l'esigenza, non solo di natura organizzativa, di concentrare, all'interno dell'ufficio giudiziario già competente per materia, per territorio o per connessione, la conoscenza dei fatti davanti ad un solo giudice (monocratico o collegiale) di quel medesimo ufficio.

        2. I presupposti di applicabilità della norma

        La riunione dei processi soddisfa, ampliandola, l'esigenza — già illustrata in sede di commento all'art. 12 — che del reato commesso da più persone, o dei diversi reati in relazione qualificata tra loro (infra), conosca un solo giudice. Non si tratta solo di assecondare la necessità, pur avvertita sul piano razionale della conoscenza, di assicurare il più completo ed esaustivo accertamento possibile della verità sostanziale dei fatti sottoposti a giudizio (art. 18, comma 1), posto che a tale esigenza risponde, in generale, l'art. 2, secondo il quale il giudice penale risolve normalmente ogni questione, anche penale, da cui dipende la decisione.

        L'istituto risponde anche all'interesse, di natura non solo organizzativa, che lo sforzo cognitivo dell'unico ufficio giudiziario, già competente a decidere su tutta la regiudicanda, da un lato non vada disperso in tanti rivoli quanti sarebbero i singoli processi da celebrare (interesse che si coniuga con l'opportunità di non sciupare risorse umane e materiali, di non reiterare oltre misura le prove dichiarative sugli stessi fatti, con conseguente eccessivo disagio di chi è chiamato a rendere più volte testimonianza, di evitare il rischio di successive astensioni o ricusazioni con conseguenti ricadute sulla possibilità stessa di celebrare i processi, soprattutto nei tribunali più piccoli), dall'altro che si traduca in punti della decisione suscettibili di passare in cosa giudicata quando lo richiedano: a) l'applicazione di norme di diritto penale sostanziale (in materia di concorso di persone nel reato o di cooperazione colposa, di concorso formale di reati, di reato continuato, di connessione teleologica, occasionale);b) l'unicità del fatto (commesso in concorso o da più persone in danno reciproco le une delle altre); c) la logica che presiede alla sua ricostruzione (quando, cioè, la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza); d) la necessità di prevenire possibili contrasti di giudicati tra sentenze del medesimo ufficio giudiziario.

        Il limite è costituito dalla ragionevole durata del processo che non può essere sacrificata (art. 17, comma 1).


        2.1. I presupposti oggettivi “positivi”

        La riunione è consentita se ricorrono, congiuntamente, i seguenti presupposti di natura oggettiva:

        a) il giudice (inteso, non come persona fisica, bensì come ufficio giudiziario - cfr. art. 2, disp. att.) è ugualmente competente per materia, per territorio o per connessione a conoscere ciascuno dei reati per i quali è stata esercitata l'azione penale;

        b) l'azione deve essere stata separatamente esercitata in uno dei seguenti casi:

        b)i. nei confronti di più persone, accusate di aver commesso il reato in concorso o in cooperazione colposa tra loro o per reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

        b)ii. per il medesimo reato consumato da più persone con condotte indipendenti tra loro;

        b)iii.per reati diversi commessi con una sola azione od omissione (concorso formale) o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (reato continuato);

        b)iv.per reati connessi ai sensi dell'art. 61, n. 2), c.p.;

        b)v.per reati commessi in occasione degli altri;

        b)vi.per un reato, la prova della cui sussistenza (o anche solo di una sua circostanza) influisce sulla prova di un diverso reato;

        c) i processi devono pendere nello stesso stato e grado, con esclusione, pertanto, di processi uno dei quali penda in grado di appello oppure l'uno in udienza preliminare, l'altro in dibattimento.

        La pendenza nel grado è data: i) in primo grado, dall'esercizio dell'azione penale mediante uno dei modi previsti dall'art. 405;  ii) in appello, con la pubblicazione della sentenza di primo grado.

        Lo stato del processo corrisponde alla fase in cui si trova, sicché non potrebbe essere riunito al processo in fase dibattimentale quello che si trovi in udienza preliminare, così come non può essere riunito al processo la cui istruzione dibattimentale si sia già conclusa con quello in cui il dibattimento non sia stato ancora aperto (arg. ex art. 18, lett. e) (in senso contrario, Cass. II, n. 983/2010; Cass. I, n. 48238/2017).

        Dalla necessità che i processi pendano nello stesso stato e grado, si evince che alla riunione si possa procedere già in sede di udienza preliminare (arg. ex art. 18, lett. a), nonché in grado di appello (art. 598) e di legittimità (610, comma 3).


        2.2. I presupposti oggettivi “negativi” di applicabilità della norma

        La riunione non può essere disposta nei casi che, secondo quanto dispone il successivo art. 18, normalmente comportano la separazione dei processi.

        Sicché, se per il medesimo reato commesso in concorso tra più persone, il pubblico ministero abbia separatamente esercitato l'azione penale nei confronti di ciascuno degli autori (perché magari progressivamente identificati), la riunione non potrà essere disposta se uno dei concorrenti chieda la definizione del processo con un rito alternativo, o se nei confronti di uno degli imputati o per uno dei reati di cui all'art. 12, il dibattimento sia già chiuso e l'altro sia sospeso o non sia nemmeno iniziato per patologie relative alla fase introduttiva del processo o per impedimento dell'imputato o del difensore, o ancora se, trattandosi di uno dei reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), per uno degli imputati in stato di custodia sia prossima la scadenza del termine di efficacia della misura.


        2.3. I presupposti di applicabilità della norma: la discrezionalità del giudice

        In costanza dei presupposti oggettivi sopra indicati, la riunione può essere disposta avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Cass. III, n. 44527/2018,che ne ha tratto argomento per sostenere che l’interesse delle parti alla riunione intercetta quello del giudice e nasce dalla fisiologica eventualità dell'esercizio separato dell'azione penale cui l'istituto della riunione pone un rimedio altrettanto fisiologico, con conseguente non applicazione della sospensione dei termini della prescrizione in caso di rinvio del processo per consentirne la riunione ad altro. In senso contrario, Cass. III, n. 43913/2021; Cass. III, n. 29885/2015).


        3. Le modalità con cui la riunione può essere disposta

        Se i processi pendono davanti allo stesso giudice (persona fisica o collegio), la riunione potrà essere disposta direttamente con ordinanza non impugnabile (Cass. VI, n. 42657/2018), adottata anche d'ufficio, sentite le parti (amplius, subart. 19).

        Altrimenti, se i processi da riunire pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, della questione deve essere investito il dirigente dell'ufficio o della sezione il quale ha due alternative: 1) se ritiene che la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi o che vi ostino rilevanti esigenze di servizio, provvede con decreto motivato; 2) altrimenti designa per la eventuale riunione il giudice (o la sezione) cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Il giudice designato conserva la propria autonomia decisionale che esercita con ordinanza (art. 2, comma 1, disp. att.) (Cass. V, n. 8889/2015).

        La riunione non costituisce criterio di attribuzione a titolo originario della competenza ma all'interno del medesimo ufficio comporta che la pendenza davanti al tribunale collegiale eserciti sempre la “vis attractiva” sul processo pendente dinanzi al giudice monocratico, a prescindere dalla gravità dei reati per i quali si procede.

        Competente a decidere sulla eventuale riunione è il collegio al quale è stato assegnato per primo uno dei processi da riunire (art. 2, comma 2, disp. att.). In caso positivo, la competenza del collegio si perpetua anche nel caso di successiva separazione dei processi, anche se disposta in appello (Cass. III, n. 32322/2015), a meno che si tratti di processo sin dall'inizio cumulativo (Cass. II, n. 40824/2008).

        La riunione tra processi ha effetti estensivi dell'impugnazione proposta per motivi processuali da uno solo degli imputati (art. 587, commi 1 e 2).


        4. La riunione nella fase delle indagini preliminari

        La riunione, come detto, non costituisce criterio originario di attribuzione della competenza, perché presuppone che l'ufficio giudiziario davanti al quale pendono i singoli processi sia competente per materia e per territorio o per connessione per ciascuno di essi: unico è l'ufficio giudiziario competente, unico è il pubblico ministero. La riunione, come detto, riguarda i processi e non i procedimenti, il che comporta alcune conseguenze.

        Innanzitutto essa non regola la fase delle indagini preliminari, impedendo pertanto che il giudice investito di separate richieste cautelari relative a procedimenti diversi per reati tra loro connessi o in rapporto qualificato ai sensi dell'art. 17, possa disporne la riunione.

        In secondo luogo, le norme sulla riunione (e separazione) dei processi non incidono sulle determinazioni del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale, né sulla organizzazione interna dell'ufficio requirente che appartiene alle insindacabili attribuzioni organizzative del procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale (art. 1, commi 1 e 6, d.lgs. n. 106/2006). Per cui fermo il doveroso rispetto delle modalità con cui l'azione penale deve essere esercitata in caso di attribuzione del reato alla cognizione del giudice collegiale piuttosto che monocratico (e, in quest'ultimo caso, a seconda che sia prevista o meno l'udienza preliminare), e salvi i casi in cui si intenda procedere con giudizio immediato (art. 453, comma 2) o con giudizio direttissimo (449, comma 6) per un reato connesso, il pubblico ministero è normalmente libero di citare in giudizio la medesima persona per più reati tra loro non connessi né collegati da alcun rapporto qualificato ai sensi dell'art. 17, o più persone per reati tra loro del tutto diversi la cui prova derivi, anche in parte, dalla medesima fonte (art. 371, comma 2, lett. c); (cfr., al riguardo, Cass. V, n. 30915/2020  che ha dichiarato abnorme il provvedimento del G.i.p. che, nel rigettare la richiesta di archiviazione , fissi il termine per l'espletamento di ulteriori indagini ordinando la riunione del procedimento con altro iscritto nei confronti del medesimo indagato, in quanto la scelta di procedere separatamente o cumulativamente con riferimento a due notizie di reato che hanno autonoma configurazione rientra nell'ambito delle opzioni riservate al pubblico ministero al momento dell'esercizio dell'azione penale, potendo il giudice operare la riunione, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli 12 e 17 cod. proc. pen., solo successivamente, quando più procedimenti pendano contemporaneamente davanti al suo ufficio).

        In tal caso resta il potere del giudice di disporre la separazione nei (soli) termini indicati dall'art. 18. Ove, però, proceda per uno dei reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), a carico di persone in stato di custodia cautelare in carcere, il pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale procede separatamente (ed immediatamente) nei confronti dell'imputato prossimo alla liberazione per scadenza dei termini se non detenuto per altra causa (art. 130-bis, disp. att.).

        La giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che l'art. 17, ponga un limite alla facoltà del pubblico ministero di esercitare l'azione penale in modo indiscriminato (Cass. V, n. 2174/2013; Cass. I, n. 48417/2012; Cass. VI, n. 9927/2012), ma è agevole obiettare che, aldilà della possibilità per il giudice di disporre la separazione dei processi, non esistono sanzioni processuali che impediscono al P.M. di procedere simultaneamente nei confronti di più persone per reati diversi o di una sola persona per più reati in alcun modo connessi tra loro (Cass. III, n. 1381/2021, Cass. VI, n. 22145/2015 hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il pubblico ministero, qualora venga accertata, nel corso delle investigazioni relative ad un determinato fatto di reato, la flagranza di altri reati per i quali siano configurabili ragioni di connessione con tale fatto, non ha alcun obbligo di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente ai reati ulteriori, né di effettuare la relativa iscrizione ex art. 335 cod. proc. Pen. Nell'ambito dell'originario procedimento, ma può procedere separatamente, anche al fine di rispettare l'obbligo di procedere ad arresto in flagranza e, nello stesso tempo, di tutelare l'interesse investigativo a non rivelare notizie pregiudizievoli per gli accertamenti in corso, in quanto la citata disposizione si limita ad imporre che l'Autorità giudiziaria inquirente iscriva le notizie di reato, al fine di segnare la decorrenza del termine di durata delle indagini e, nei limiti previsti dalla legge, di assicurare agli aventi diritto la cognizione della pendenza).            

        In terzo luogo, occorre che il reato in rapporto qualificato ai sensi dell'art. 12, lett. b, con quello per il quale si procede (o il reato diverso di cui all'art. 17), sia oggetto di separato (quando non già congiunto) esercizio dell'azione penale e non emerga direttamente nel corso del processo a carico dell'imputato, poiché in tal caso, e ove ne ricorrano i presupposti, sarà oggetto di contestazione suppletiva e si procederà ai sensi degli artt. 423,517 e 518, comma 2.


        5. Casistica

        In caso di riunione, a procedimento nel quale l'imputato sia stato presente alla prima udienza e, successivamente non comparso o assente nell'accezione vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, e quindi considerato rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. Pen., di altro, posteriore, in cui, invece, lo stesso imputato sia stato dichiarato contumace, tale ultimo “status” perde autonoma rilevanza, assumendo quindi egli la posizione giuridica, unitaria e indivisibile, di “non comparso” nel “simultaneus processus”, sicchè non gli è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale (Cass. V, n. 11542/2022);

        nel caso di riunione di più procedimenti nei confronti di imputati ammessi, in tempi diversi, al giudizio abbreviato, il giudice, ai fini della decisione, deve tener distinto “lo stato degli atti” per ciascuno di essi al momento della rispettiva ammissione al rito speciale (Cass. I, n. 14230/2022);  

        In tema di notificazioni, le distinte elezioni di domicilio effettuate in procedimenti, originariamente separati e successivamente riuniti, mantengono tutte validità in mancanza di formale ed espressa revoca di una di esse, non trovando applicazione il principio secondo cui la seconda elezione, in ordine cronologico, determina la revoca tacita della prima (Cass. VI, n. 37074/2020);

        in tema di messa alla prova, è inammissibile l'accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall'art. 168-bis cod. pen., in quanto la definizione parziale è in contrasto con la finalità deflattiva dell'istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare (Cass. VI, n. 24707/2021 che ha precisato che non può neppure accedersi alla messa alla prova previa separazione ex art. 18, non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all'accesso a riti differenziati; conf. Cass. II, n. 14112/2015);

        qualora venga disposto un rinvio dell'udienza, in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Cass. III, n. 43913/2021; Cass. III, n. 29885/2015); contraCass. III, n. 44527/2018);

        il provvedimento di riunione ha natura meramente organizzativa, essendo privo di qualsiasi stabilità e significatività ai fini del mutamento del quadro accusatorio e non può costituire "elemento nuovo", idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo provocato dal cd. giudicato cautelare (Cass. III, n. 43193/2018)

        In tema di competenza, allorquando due o più procedimenti, alcuni appartenenti alla cognizione della Corte di Assise ed altri a quella del Tribunale, sono stati riuniti (anche per mere ragioni di connessione probatoria) in sede di giudizio abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari, competente a decidere sull'appello è sempre la Corte di Assise di appello, anche ove ne sia disposta successivamente la separazione, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 17, comma 1-bis, c.p. (Cass. III, n. 32322/2015);

        in tema di indagini preliminari, il Pubblico Ministero — ancorché la riunione in senso tecnico, ex artt. 17 e 19, possa avere per oggetto solo processi e non procedimenti ed essere disposta solo dal Giudice e non dal P.M. — ha la facoltà di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, unificando, a tal fine, i numeri identificativi degli stessi e formando un unico fascicolo delle indagini preliminari, fermo restando che, ai fini della disciplina di cui agli art. 405, ciò che fa fede è la data di iscrizione di ogni singola notizia di reato nei confronti di ciascuno degli indagati ex art. 335. Detta facoltà — che trova la sua base normativa nell'art. 130 disp. att. — incontra solo il limite dato dal disposto dell'art. 17 consistente nella necessità che, in tal caso, ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione di processi. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto gli atti investigativi assunti in costanza del termine di cui all'art. 407, in quanto il procedimento originariamente iscritto a carico dell'indagato era stato successivamente riunito prima della scadenza del termine prorogato ad altro procedimento cui ha fatto seguito richiesta di ulteriore proroga, seppur portante il numero di Rgnr del solo procedimento a cui il primo era stato riunito) (Cass. V, n. 2174/2013);

        il giudice dell'appello che rilevi la nullità del provvedimento che dispone il giudizio per uno soltanto di più procedimenti riuniti deve annullare la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte relativa all'imputazione per la quale il rapporto processuale si è originariamente instaurato in maniera irregolare (Cass. VI, n. 15080/2010);

        in caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la disciplina del «simultaneus processus» modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale (in motivazione la Corte ha conseguentemente precisato che la parte giudicata con rito abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse) (Cass. III, n. 4983/2007);

        nella ipotesi che il giudice abbia respinto la richiesta di riunione di più procedimenti, ritenendo non sussistente il vincolo della continuazione tra i rispettivi reati, la sentenza che definisce il giudizio non può essere impugnata con ricorso per cassazione sotto il profilo della mancata applicazione dell'istituto della continuazione, in quanto la natura ordinatoria dei provvedimenti in tema di riunione comporta che questi siano sottratti ad impugnazione poiché può sempre chiedersi al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione tra i reati, ai sensi dell'art.671, non ostandovi la sentenza del giudice di merito che, proprio per la mancata riunione dei processi, non ha potuto pronunciare sulla sussistenza dell'unico disegno criminoso (Cass. III, n. 39952/2006);

        è priva di fondamento la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice che abbia disposto la riunione di procedimenti, sul presupposto tra gli altri dell'unica matrice delittuosa ipotizzata per i fatti contestati, in quanto la relativa ordinanza esprime un legittimo potere di decisione preliminare all'interno d'una fase processuale unitaria, e non è comunque pertinente al merito delle contestazioni. (In motivazione la Corte ha aggiunto che una questione di indebita anticipazione del convincimento, rilevante secondo la lett. b) del comma 1 dell'art. 37, potrebbe porsi solo nel caso in cui il provvedimento di riunione fosse abnormemente motivato con valutazioni anticipate circa il fondamento dell'accusa) (Cass. V, n. 43446/2004);

        non è abnorme, e non riveste neppure i caratteri di illegittimità, il provvedimento con il quale il giudice nel corso dell'udienza preliminare dispone la riunione di procedimenti nei quali alla stessa persona sono attribuiti ruoli tra loro incompatibili (nella specie, da un lato, di persona offesa per un reato e, dall'altro, di imputato per calunnia sul presupposto dell'insussistenza del primo), giacché è consentito all'organo dell'accusa formulare contestazioni, allo stesso o a diversi soggetti, di fatti reato ontologicamente contrastanti, quando reputi che dal pieno contraddittorio che si dispiega in dibattimento (o nella stessa udienza preliminare) possano emergere elementi decisivi per il superamento del dilemma (Cass. VI, n. 6501/2003);

        è manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente la riunione di procedimenti pendenti nella stessa fase processuale e davanti allo stesso giudice, nei confronti di imputati in ambedue i procedimenti, anche quando uno degli imputati di un procedimento abbia scelto il rito abbreviato, atteso che nei suoi confronti non si realizza violazione del diritto di difesa perché le prove raccolte nel procedimento non potrebbero essere utilizzate nei suoi confronti senza il suo consenso ed egli non può dolersi di non poter esercitare il diritto alla prova avendo liberamente scelto di accedere al rito alternativo; inoltre non si realizza violazione del principio della ragionevole durata del processo in quanto il provvedimento di riunione mira ad accelerare ed a risparmiare le attività processuali di due procedimenti, mentre l'interesse di colui che, avendo scelto il rito abbreviato per uno di essi, vuole la rapida definizione dell'unico procedimento per lui pendente ha un rilievo di mero fatto che deve coordinarsi con le superiori esigenze di una celere giustizia, che prescindono dalle particolari posizioni di ciascun imputato (Cass. VI, n. 20659/2002);

        l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art. 161, nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo (Cass. VI, n. 24083/2001);

        la riunione di più procedimenti determina la definitiva confluenza dei procedimenti riuniti e perciò, quando vi sia mutamento del giudice per la celebrazione del dibattimento a seguito di rinvio del procedimento a nuovo ruolo, quest'ultimo non deve provvedere a rinnovare la riunione, mentre può procedere ad eventuali separazioni in ragione della autonoma valutazione delle esigenze processuali con provvedimenti che sono completamente autonomi dall'originaria riunione (Cass. V, n. 10209/1996);

        in tema di riunione e separazione dei procedimenti, la sola norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'art. 130 disp. att., il quale stabilisce che, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale. Ciò significa che è riconosciuto al pubblico ministero il potere di agire separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, essendo solo l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro il punto di riferimento elementare, ma non vincolante, delle indagini preliminari, con l'unico limite derivante dalla previsione dell'art. 17, nel senso che il pubblico ministero può esercitare contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, così determinando l'instaurarsi di un unico processo, solamente quando ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che al giudice delle indagini preliminari è tuttavia consentito dichiarare inammissibile il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, escludendo il presupposto dell'evidenza della prova, quando l'ammissione del rito comporterebbe l'instaurazione di un processo separato in una situazione in cui egli ritenga, invece, che la riunione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti) (Cass. V, n. 1245/1998).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 17, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 282 ss.; Forti, Indagini parallele e separazione dei procedimenti: riflessi di una «discovery parziale» sull'effettività del contraddittorio e sul concreto esercizio del diritto di difesa, in Giur. it. 1999, 1045; Macchia, Sub art. 17, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 173 ss.; Silvestri, Sull'ambito operativo dell'art. 17, comma 1-bis, c.p.p. in tema di riunione di processi, in Cass. pen. 2010, 689. V. anche sub art. 12;  

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 18 - Separazione di processi.

        1. La separazione di processi è disposta [3045, 6103], salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (1):

        a) se, nell'udienza preliminare [416 s.], nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;

        b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento [3, 41, 47, 71, 344, 479; 28 min.];

        c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione [178, 179, 420-quater], per legittimo impedimento [420-ter, 420-quater] o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione [420-bis, 420-quater6];

        d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso [178, 179] ovvero per legittimo impedimento [420-ter];

        e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale [496-515] risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;

        e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione (2).

        2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo (3).

        (1) Vedi Corte cost. 10 giugno 1992, n. 266.

        (2) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1,  d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.

        (3) Il comma era stato modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. n. 341, cit., disposizione soppressa in sede di conversione del decreto-legge.

        1. Inquadramento

        Diversamente dalla riunione, la separazione di processi presuppone l'esercizio cumulativo dell'azione penale nei confronti di più imputati, per una o più imputazioni, o di un solo imputato per più imputazioni; come la riunione, la norma disciplina solo i casi in cui il giudice è ugualmente competente per tutti gli imputati e per tutte le imputazioni (dovendo altrimenti applicarsi i rimedi processuali previsti in caso di incompetenza del giudice adito).

        La riunione di processi, anche se effettuata per motivi di connessione, non ne impedisce la successiva separazione se ne sussiste la necessità (Cass. I, n. 3985/1994).

        2. I presupposti di applicabilità della norma.

        Il tenore letterale dell'art. 18, comma 1, non lascia adito a dubbi sul fatto che, in costanza dei relativi presupposti, la separazione deve essere disposta, a meno che il giudice non ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (Corte cost. n. 371/1996: l'uso corretto di tale facoltà dovrebbe indurre il giudice a considerare, di regola, «assolutamente necessaria» la riunione innanzitutto nei casi di reato a concorso necessario, tutte le volte in cui l'identificazione di un concorrente e l'accertamento della sua responsabilità costituiscano momenti imprescindibili per la configurabilità del reato). La “assoluta necessità” che costituisce l'unico limite al dovere di separare i processi esprime con chiarezza il ‘favor separationis' che ispira l'intera disciplina della riunione e della separazione dei processi (ma anche della connessione, secondo lo spirito che alimentava, almeno nelle iniziali intenzioni, i compilatori del codice), reso ancor più esplicito dal fatto che mentre la riunione può essere disposta (art. 17, comma 1), la separazionedeve essere disposta, senza che al giudice residuino margini di discrezionalità sul punto (chiara in tal senso la Relazione al progetto preliminare e definitivo del codice).

        La separazione può riguardare, come detto, anche una o più imputazioni a carico dello stesso imputato, costituendo regola (pur se largamente disattesa nella prassi) che il pubblico ministero eserciti l'azione penale per quella sola imputazione, tra le altre, che ritenga di poter coltivare proficuamente (art. 130, disp. att. che, come ricordato da Cass. VI, n. 12729/1994, costituisce uno dei cardini del nuovo sistema proiettato alla realizzazione di un generale «favor separationis», proteso verso l'esigenza di favorire, quando una frazione del procedimento sia ormai pervenuta al punto di consentire l'adozione dell'atto che segna il passaggio dalla fase delle indagini alla fase del processo, quelle scomposizioni di «res iudicandae» in grado di permettere una pronta decisione).


        2.1. I casi tipici della separazione necessaria

        I casi tipici che comportano la separazione necessaria di processi possono essere ascritti a tre cause:

        a) la pronta definizione della fase processuale (udienza preliminare o dibattimento) per uno o più imputati o per una o più imputazioni e la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori a carico degli altri imputati e/o di altre imputazioni (lettere a e b);

        b) l'impossibilità di aprire o proseguire il dibattimento, e dunque di garantire il contraddittorio, nei confronti di uno o più imputati per difetti della ‘vocatio in jus' o per legittimo impedimento a comparire dell'imputato e/o del suo difensore (lett. c e d);

        c) la sospensione del procedimento a causa: i) della accertata incapacità di uno o più imputati a partecipare coscientemente al processo (art. 71); ii) della necessità di chiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di uno o più degli imputati (ma in tal caso la separazione è facoltativa: art. 344, comma 4); iii) della assenza di uno degli imputati (art. 420-quater, comma 2); iv) della messa alla prova di uno degli imputati (art. 464-quater); v) della pregiudiziale civile o amministrativa di cui all'art. 479; vi) della concessione dei termini a difesa per uno degli imputati.

        A queste tre cause si aggiunge l'ipotesi in cui nei confronti di uno o più imputati siano prossimi a scadere i termini di durata massima della custodia cautelare (o degli arresti domiciliari) di cui all'art. 303 se: i) la misura è stata applicata per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett.a;ii) non vi sono altri titoli di detenzione che impediscano all'imputato di tornare in libertà (lett. e-bis, aggiunta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 341/2000, conv., con modif., l. n. 4/2001). In tali casi la separazione dei processi può essere disposta nel pronunciare sentenza (art. 533, comma 3-bis). Per evitare la scadenza dei termini di fase prima dell'esercizio dell'azione penale il   pubblico ministero deve procedere separatamente nei confronti del detenuto per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, che sia prossimo ad essere liberato per mancanza di altri titoli privativi della libertà (art. 130-bis, disp. att., inserito dall'art. 1, d.l. n. 341/2000, cit.).

        In tutti questi casi, dunque, la separazione dei processi — che può essere disposta anche d'ufficio (art. 19) — è obbligatoria, a meno che il giudice non ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (Cass. I, n. 5943/1996; Cass. VI, n. 22065/2015 la ritiene obbligatoria nell'ipotesi in cui la causa della sospensione risulti protrarsi sostanzialmente «sine die»). Salvi i casi in cui l'ordinanza è espressamente impugnabile (artt. 71, comma 3, e 479, comma 2) o comporti una inammissibile regressione o una stasi del processo non altrimenti risolvibile, il provvedimento con cui il giudice dispone la separazione è ritenuto insindacabile dalla costante giurisprudenza di legittimità (che ne trae argomento per sostenere la natura ordinatoria della relativa disciplina Cass. III, n. 17368/2019; Cass. II, n 57761/2018; si veda, però, il commento sub art. 19).


        2.2. I presupposti di applicabilità della norma. La separazione facoltativa

        Al di fuori dei casi tipici che la impongono, la separazione può essere sempre disposta dal giudice per favorire la speditezza del processo, purché vi sia l'accordo delle parti.


        3. Le ipotesi non tipizzate di separazione. La scelta dell'azione

        Ipotesi particolari di separazione sono quelle previste in sede di esercizio dell'azione penale con le forme del giudizio direttissimo e del giudizio immediato. In entrambi i casi, se il reato per il quale si procede risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta del rito si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini (artt. 449, comma 6, e 453, comma 2).


        3.1. Segue. La scelta del rito alternativo

        Un'ulteriore ipotesi non tipizzata di separazione è quella che deriva dalla scelta del rito alternativo da parte dell'imputato. La possibilità che tale opzione possa essere esercitata anche nel giudizio a seguito della contestazione di un reato connesso ai sensi dell'art. 12, lett. b, o di una circostanza aggravante non menzionati nel decreto che dispone il giudizio (art. 517, come interpolato dalle numerose sentenze della Corte costituzionale che l'hanno dichiarato illegittimo nella parte in cui non consente all'imputato di accedere ai riti alternativi esclusivamente per il reato oggetto della nuova contestazione o per il reato come ulteriormente aggravato, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale), o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento a seguito di citazione diretta a giudizio (art. 555, comma 2), esclude la riconducibilità di tali evenienze processuali alla fattispecie di cui all'art. 18, lett. a), trattandosi di conseguenza necessaria della scelta dell'imputato.

        A quel punto le conseguenze possono essere due: 1) l'imputato con la scelta del rito definisce interamente la propria posizione processuale; 2) l'imputato opta per il rito alternativo solo per una o più, ma non per tutte le imputazioni.

        Nel primo caso, la separazione costituisce conseguenza automatica e necessaria della ammissione al rito.

        Nel secondo caso si discute se sia possibile accedere al rito alternativo quando ciò non esclude la necessità che il processo prosegua nei confronti dello stesso imputato per le altre imputazioni. Poiché condizione di ammissibilità del giudizio abbreviato è la definizione del processo nella sua interezza (art. 438; Cass. II, n. 20575/2008;Cass. VI, n. 2251/2011), la questione resta confinata ai casi dell'oblazione e dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato che, diversamente dal giudizio abbreviato, possono essere chiesti anche in sede di indagini preliminari.

        Secondo una prima impostazione interpretativa la questione andrebbe risolta a seconda della natura, tassativa o meno, che si voglia dare ai casi tipici di separazione previsti dall'art. 18, comma 1.

        Se si ritiene la natura tassativa, ne deriva l'impossibilità di procedere sempre e comunque a un patteggiamento “parziale” che comporti una separazione non consentita (nel senso della tassatività, Cass. II, n. 45907/2001).

        Tale opzione interpretativa, però, non trova conforto nel fatto che, da un lato, la separazione può essere disposta anche su accordo delle parti (art. 18, comma 2), e che, dall'altro, il giudice del dibattimento non può impedire all'imputato di reato connesso o riunito che sia stato citato direttamente a giudizio monocratico insieme con altri, di definire separatamente la propria posizione mediante richiesta di applicazione della pena (ipotesi non prevista dall'art. 18, comma 1), e che l'imputato può chiedere di definire in modo alternativo il solo reato oggetto di contestazione effettuata ai sensi dell'art. 517, quando ricorrono i presupposti indicati con le sentenze della Corte cost. n. 139/2015, Corte cost. n. 237/2012 e Corte cost. n. 333/2009 (Cass. V, n. 23595/2014 ne ha tratto la conseguenza che la contestazione di un reato concorrente, in sede di istruttoria dibattimentale, legittima l'imputato all'esercizio della facoltà di richiedere l'applicazione della pena, ex art. 444, esclusivamente con riguardo al nuovo reato contestato, con la conseguenza che il c.d. patteggiamento non può essere esteso ai reati precedentemente e correttamente contestati e per i quali l'imputato non abbia, pertanto, tempestivamente richiesto i riti alternativi, accettando il dibattimento).

        Se ne è così tratta la conseguenza che l'elencazione dei casi in cui la separazione è consentita non costituisce fattore ostativo al patteggiamento parziale per alcune delle imputazioni (Cass. III, n. 34915/2011; Cass. VI, n. 22427/2008).

        La questione, tutt'altro che definita in giurisprudenza, deve essere risolta avuto riguardo alla funzione deflattiva dei riti alternativi e al fatto che la separazione di processi presuppone l'esercizio dell'azione penale nei confronti di più persone, per il medesimo o più reati, o nei confronti di una sola persona per più reati.

        Non si può dunque parlare di separazione in senso stretto nel caso in cui l'applicazione della pena sia chiesta in sede di indagini preliminari ai sensi dell'art. 447, poiché in tal caso non è data facoltà al giudice di sindacare la scelta del PM di separare la posizione dell'imputato o della singola imputazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 130, disp. att. e di esercitare l'azione penale per il singolo reato.

        In questo caso, il giudice investito della domanda non può respingerla restituendo gli atti al PM sol perché ravvisa ulteriori reati a carico dell'imputato in relazione ai quali l'azione penale non è stata esercitata; per cui, se ritiene di ratificare l'accordo deve obbligatoriamente trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda per gli altri reati desumibili dagli atti trasmessi esclusi dall'accordo ed in ordine ai quali l'azione penale non è stata ancora esercitata.

        Di separazione vera e propria, dunque, deve parlarsi solo quando il pubblico ministero esercita l'azione nei confronti di più persone (per uno o più reati) o di una sola persona per più reati.

        L'oblazione è un istituto di diritto penale sostanziale che non comporta alcuna conseguenza “premiale” collegata ad una specifica condotta processuale dell'imputato e dunque dovrebbe essere consentita anche se non definisce l'intero processo; la riduzione della pena che deriva dalla sua applicazione su richiesta costituisce invece il “corrispettivo” dell'effettivo alleggerimento della regiudicanda nei confronti del singolo imputato. Il che non accade quando, per esempio, il fatto oggetto dell'imputazione “patteggiata” deve comunque essere oggetto di istruttoria dibattimentale (come, per esempio, nei casi di reati connessi, di reato continuato o di concorso formale di reati) e la separazione del processo per le residue imputazioni determini anche l'incompatibilità del giudice che pronuncia la sentenza di applicazione della pena (con ulteriori aggravi nella definizione del processo).

        In questi casi è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129 (Cass. III, n. 41138/2013; Cass. II, n. 28225/2010).

        Quando però nei confronti della medesima persona l'azione penale viene esercitata per più reati tra loro non connessi, né collegati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), ma del tutto eterogenei (tipica l'ipotesi di più reati la cui prova deriva dalle intercettazioni telefoniche), l'imputato non può essere pregiudicato dalla scelta del pubblico ministero di esercitare cumulativamente l'azione penale al di fuori dei casi in cui è consentita la riunione di processi.

        In questi casi, dunque, la definizione della posizione dell'imputato relativamente ad una o più (ma non tutte) delle imputazioni deve essere consentita perché la separazione dei processi opera come correttivo della scelta (pur insindacabile) del pubblico ministero di esercitare cumulativamente l'azione penale al di fuori dei casi consentiti dall'art. 17 (in tema, Cass. III, n. 10109/2016, ha ribadito il principio secondo il quale è inammissibile la richiesta di patteggiamento riguardante soltanto alcuni dei reati contestati all'interno di uno stesso procedimento, salvo che l'azione penale sia stata esercitata nei confronti del medesimo imputato per fatti tra loro non connessi, o che comunque non potrebbero essere nemmeno riuniti ai sensi dell'art. 17, nel qual caso la separata definizione è utile alla speditezza del processo).


        4. Le conseguenze della separazione. Rinvio

        La separazione di processi non comporta problemi di utilizzabilità nel processo separato delle medesime prove raccolte in quello di provenienza, nemmeno se per competenza (amplius subart. 26; Cass. III, n. 40676/2018;Cass. VI, n. 8934/2015): nel procedimento separato per ragioni di competenza territoriale sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte nel procedimento originario prima della separazione in relazione alla medesima notizia di reato), ma in caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la disciplina del simultaneus processus modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale. Sicché la parte giudicata con rito abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse (Cass. III, n. 4983/2007).

        I riflessi della separazione dei processi sulla incompatibilità del giudice saranno trattati anche in sede di commento all'art. 34 (si veda, per ulteriori spunti, anche il commento all'art. 19).


        5. La separazione in appello e in cassazione

        La separazione in appello non è  disciplinata da norme diverse da quelle che la regolano in primo grado (art. 598).

        Considerata la peculiarità del grado di giudizio e avuto riguardo alla finalità dell'istituto, la separazione deve essere disposta nel caso di sospensione del processo nei confronti di uno degli imputati incapace di partecipare coscientemente al processo (è se l'incapacità non ha prospettive certe di positiva risoluzione), o dichiarato assente (art. 420-quater, comma 2), o quando uno degli imputati sia prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini di efficacia della misura applicata per uno reati di cui all'art. 407, lett. a).

        In questi casi l'assoluta necessità per l'accertamento dei fatti, che condiziona, negativamente, la separazione dei processi, trova un limite nella natura del giudizio di appello nel quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale costituisce istituto sostanzialmente eccezionale.

        In tal caso la separazione può essere disposta negli stessi termini indicati dall'art. 18, lett. e).

        La giurisprudenza prevalente, peraltro, sostiene che non é causa di abnormità o di nullità della decisione la trattazione congiunta, nel giudizio di appello, delle posizioni di imputati giudicati con il rito abbreviato e di imputati processati nelle forme ordinarie, poiché la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (Cass. V, n. 9266/2014; contra Cass. VI, n. 21591/2002).

        Per converso, l'unicità della sentenza separatamente impugnata da più imputati non determina l'obbligo della riunione e trattazione congiunta degli appelli. Si è infatti affermato che diversamente dal codice di rito civile, dove il principio di verità del procedimento di gravame si realizza con la necessità del «simultaneus processus» attraverso la previsione che le diverse impugnazioni contro la medesima sentenza devono, in ogni caso, essere decise con unica pronuncia e non con pronunce l'una distinta dall'altra, nel codice di procedura penale un analogo precetto di inderogabilità alla regola del simultaneo processo non è stato espressamente stabilito. Con la conseguenza che, nella esplicitazione di due autonome facoltà di impugnazione del medesimo provvedimento, la trattazione unitaria di entrambe, cui si può pervenire attraverso lo strumento della riunione (art. 19), non è imposta come necessitata, ma è consigliata come ragionevole ed affidata a provvedimento del giudice che, anche per il procedimento di impugnazione, deve ritenersi a carattere meramente ordinatorio e discrezionale, sottratto ad ogni mezzo di impugnazione (Cass. VI, n. 1720/1996).

        In Cassazione, invece, la separazione può essere disposta quando giovi alla speditezza della decisione tenuto conto che l’indispensabilità o meno del simultaneus processus va verificata in relazione alle peculiarità della fase in cui versa il procedimento, e può essere negata nella fase di legittimità, nella quale - lungi dal dovere assumere prove, la cui reiterazione potrebbe essere inopportuna – le uniche attività processuali dovute sono quelle della discussione e della decisione (art. 610, comma 3). Con ordinanza resa all’udienza del 29/04/2020, la Corte di cassazione (Sez. II) ha consentito la trattazione separata di alcuni ricorsi proposti avverso la medesima sentenza da imputati in stato di custodia cautelare in carcere in considerazione della speciale situazione di emergenzaCOVID, che nell’ottica della Corte comporta pur sempre apprezzabili difficoltà organizzative tali da giustificare il differimento del processo con sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare in carcere. Ciò sul rilievo che se anche dovesse ritenersi la necessità del simultaneus processus, si tratterebbe di esigenza meramente processuale, certo non prevalente rispetto al diritto alla vita ed alla salute, entrambi di rilievo costituzionale, e quindi di rango superiore, oltre che tutelati dall’art. 2 CEDU ed incoercibili ex art. 13 CEDU, che la normativa dell’urgenza intende tutelare.


        6. Casistica

        La separazione dei processi, a norma dell'art. 18, comma 1, lett. b), nonostante la clausola di riserva iniziale concernente la necessità di mantenere unita la regiudicanda, deve ritenersi imposta in caso di sospensione del procedimento nei confronti di uno o più imputati, in special modo nelle ipotesi, in cui la causa della sospensione risulti protrarsi sostanzialmente «sine die». (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di separazione del processo nei confronti di un coimputato in conseguenza di un'incapacità mentale sopravvenuta determinata dal morbo di Alzheimer) (Cass. VI, n. 22065/2015);

        la garanzia costituzionale del giudice naturale riguarda l'ufficio giudiziario, non la persona fisica del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il gip, in un procedimento a carico di più soggetti, aveva separato la posizione di un imputato per la definizione con il rito del patteggiamento, trasmettendo il fascicolo stralciato ad altro magistrato dello stesso ufficio per evitare incompatibilità) (Cass. II, n. 5391/2015);

        in tema di indagini preliminari, il Pubblico Ministero, qualora venga accertata, nel corso delle investigazioni relative ad un determinato fatto di reato, la flagranza di altri reati per i quali siano configurabili ragioni di connessione con tale fatto, non ha alcun obbligo di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente ai reati ulteriori, né di effettuare la relativa iscrizione ex art. 335 nell'ambito dell'originario procedimento, ma può procedere separatamente, anche al fine di rispettare l'obbligo di procedere ad arresto in flagranza e, nello stesso tempo, di tutelare l'interesse investigativo a non rivelare notizie pregiudizievoli per gli accertamenti in corso, in quanto la citata disposizione si limita ad imporre che l'Autorità giudiziaria inquirente iscriva le notizie di reato, al fine di segnare la decorrenza del termine di durata delle indagini e, nei limiti previsti dalla legge, di assicurare agli aventi diritto la cognizione della pendenza. (Fattispecie in tema di indagini e di reati concernenti il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti) (Cass. III, n. 13831/2021; Cass. VI, n. 22145/2015);

        quando il Tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18, non avendo alcun rilievo il principio fissato dall'art. 453, n. 2, nell'ambito del quale per «indagini in corso» vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari (Cass.II, n. 5046/2020;Cass. II, n. 14672/2013);

        non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale «discovery» atti rilevanti per gli interessi della difesa. (La Corte aggiunge che, in ogni caso, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 416, comma 2, è esclusivamente quella dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista la nullità dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio) (Cass. VI, n. 33435/2006);

        qualora, nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma 2, tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. Ne consegue che anche nel caso di separazione dei processi l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento (Cass. II, n. 19510/2012);

        deve ritenersi legittimo e non abnorme, in quanto esercizio di un potere attribuito dalla legge, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di alcuni imputati, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente a tali posizioni e disponga la separazione dei procedimenti connessi, con la restituzione di parte degli atti al pubblico ministero (Cass. II, n. 36933/2011);

        la separazione dei processi ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c), può essere disposta anche nel caso di procedimento oggettivamente, e non solo soggettivamente, cumulativo(Cass. VI, n. 15080/2010);

        in caso di processo nei confronti di un solo imputato per più imputazioni, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena d'inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le imputazioni (Cass. II, n. 20575/2008);

        in tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese nei confronti dell'imputato in un processo separato, ma oggettivamente cumulativo, relative a fatti oggetto di sentenza di proscioglimento, in quanto la valutazione della prova è insuscettibile di essere atomizzata in presenza di reati addebitati alla medesima persona e commessi in concorso formale o in continuazione (Cass. III, n. 19725/2008);

        in tema di separazione dei processi, la norma dell'art. 18, comma 1, lett. e) disciplina l'ipotesi in cui per una imputazione l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre per altra imputazione è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. La norma prevede la separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale, quando «il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti». Ne consegue che la motivazione della ordinanza di separazione deve limitarsi a mettere in evidenza il fatto che per una imputazione la istruzione è conclusa mentre per l'altra sono necessari ulteriori accertamenti. Solo se il giudice ritenga eccezionalmente di dover tenere uniti i processi, deve indicare specificamente i motivi per i quali la riunione è “assolutamente necessaria” (Cass. I, n. 5943/1996);

        quando il Tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni di cui al giudizio, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18, che esclude la separazione solo quando la riunione sia «assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti» mentre non ha nessun rilievo il principio fissato dall'art. 453 n. 2, per il quale la separazione va evitata quando possa determinare grave pregiudizio per le indagini in corso, poiché per «indagini in corso» vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari (Cass. III, n. 273/1996);

        la richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile soltanto qualora l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale (Cass. VI, n. 2251/2011);

        mentre nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo, la personalizzazione della responsabilità penale e la individualità di ogni singola posizione personale consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal processo principale delle posizioni di singoli imputati cui può essere applicato — ricorrendone le condizioni di legge — il rito abbreviato in luogo di quello ordinario, altrettanto non può avvenire nel caso di processo oggettivamente cumulativo (nel quale cioè si faccia carico di una pluralità di contestazioni ad un imputato): in tale ipotesi permane, per via della connessione, l'unicità del processo e non è possibile l'adozione del rito speciale per parte delle imputazioni e l'adozione del rito ordinario per la restante parte, come risulta dal testo dell'art. 440 comma 1, che consente il giudizio abbreviato solo quando, allo stato degli atti, sia possibile «definire il processo», cioè risolvere tutte le accuse. La contraria soluzione, con la conseguente moltiplicazione dei processi, frustrerebbe la «ratio» dell'introduzione del rito abbreviato, finalizzata alla deflazione delle pendenze processuali attraverso procedure rapide con la prospettiva per l'imputato di uno sconto di pena (Cass. VI, n. 9344/1995; Cass. II, n. 20575/2008);

        in materia di sospensione dei termini di custodia cautelare nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 304, la separazione del processo in fase dibattimentale può incidere sulla efficacia della ordinanza di sospensione. Ciò nel caso in cui, a seguito della separazione, uno o più imputati si trovino ad essere tali in un dibattimento diverso da quello originario, che presenti difformità strutturali rispetto a quelle che costituivano la base dell'ordinanza di sospensione dei termini; quest'ultima, in base al principio del «rebus sic stantibus» che informa i provvedimenti in materia cautelare e del quale l'art. 299 costituisce applicazione, può essere rivista alla luce della nuova situazione creatasi, perché sia verificata la sua coerenza rispetto al dibattimento impostato a seguito della separazione ed al livello di novità che lo contraddistingue. In questa prospettiva compete al giudice di merito riconsiderare alla luce del presupposto normativo le imputazioni in esame, (alcune delle quali, pur se non riferite a tutti gli imputati, devono rientrare nella previsione dell'art. 407, comma 2, lett.a), e valutare se persista quella particolare complessità del dibattimento che della sospensione già disposta costituiva supporto (Cass. I, n. 6540/1997).

        Bibliografia

        Campilongo, sub art. 18, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 285 ss.; Cercola, Patteggiamento parziale: ancora resistenze dei giudici di legittimità, in Cass. pen. 2014, 2581; Macchia, Sub art. 18, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 185 e ss. V. anche sub art. 12.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 19 - Provvedimenti sulla riunione e separazione.

        1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

        1. Inquadramento

        La norma in commento disciplina il modo della riunione e della separazione di processi.

        2. La forma dell'atto

        La riunione e la separazione dei processi sono disposte con ordinanza, e dunque con provvedimento che deve essere motivato a pena di nullità (art. 125, comma 3), previa audizione di tutte le parti (pubblica e privata). Il dovere di sentire le parti prima della decisione è adempiuto se sono previamente informate della possibilità della riunione, in modo da potere interloquire in merito, e non è necessaria la loro audizione effettiva potendo esse mantenere sulla questione un passivo silenzio (così Cass. VI, n. 6221/2006, in un caso in cui il giudice aveva disposto il rinvio dell'udienza «al fine di verificare se ricorrano i presupposti per la riunione...», alla quale seguirono varie udienze, a cui le parti furono invitate a comparire con avviso a verbale senza ulteriore citazione, sino a quella in cui il giudice dispose la riunione).

        La norma non disciplina le modalità esecutive del provvedimento e nulla dice sul diritto delle parti ad interloquire sul punto (su ciò infra).


        3. I rimedi processuali avverso l'ordinanza

        La giurisprudenza è unanimemente orientata, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni (Cass. VI, n. 446/1994), a ritenere inoppugnabile il provvedimento, in considerazione della sua natura ordinatoria e organizzativa, a meno che non ne sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Cass. III, n. 30911/2018; cfr. altresì, Cass. VI, n. 38751/2017,secondo cui la riunione di processi è un provvedimento meramente discrezionale del giudice, sicchè non è configurabile alcuna nullità se, pur in mancanza di un motivato provvedimento, vi sia stato un implicito rigetto della richiesta di riunione;  nello stesso senso Cass. II, n. 57761/2018, secondo c ui il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati o del procedimento relativo ad alcune delle vittime del reato, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile).

        La natura ordinatoria del provvedimento esprime un legittimo potere di decisione preliminare all'interno d'una fase processuale unitaria che non è pertinente al merito delle contestazioni, nemmeno se fosse adottato sul presupposto dell'unica matrice delittuosa ipotizzata per i fatti contestati (Cass. V, n. 43446/2004). La decisione sulla riunione o separazione di processi, insomma, non comporta una valutazione anticipata del merito dell'accusa perché si deve basare esclusivamente sui fatti così come contestati, sull'ipotesi di lavoro proposta dalla regiudicanda e non determina l'incompatibilità del giudice che l'ha disposta a decidere il processo.

        Eventuali patologie strutturali dell'atto (la mancanza di motivazione) o la sua adozione in assenza di preventivo contraddittorio non possono essere impugnate a meno che il provvedimento non sia abnorme (in questo senso, Cass. VI, n. 5548/2000, secondo cui è abnorme l'ordinanza che decida sulla separazione o riunione dei processi in base ad una valutazione di merito sul fondamento dell'accusa). L'ordinanza con cui il giudice rigetta l'istanza di separazione di processi non è impugnabile nemmeno in sede di ricorso avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per ritenuta particolare complessità del dibattimento, ex art. 304, comma 2, neppure sotto il profilo che la complessità del procedimento è stata determinata dalle scelte del pubblico ministero nel momento in cui esercita l'azione penale o successivamente dal giudice a norma degli artt. 17, 18 e 19 (Cass. VI, n. 1668/1998).

        Resta il dubbio che l'ordinanza possa essere impugnata insieme con la sentenza ai sensi dell'art. 586, purché vi sia l'interesse a farlo. È innegabile, da questo punto di vista, che l'imputato possa avere interesse alla trattazione congiunta dei processi che lo riguardano quando intenda dimostrare la sussistenza di un unico disegno criminoso che lega i vari reati oggetto di separati processi. L'obiezione che il condannato può sempre chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato a norma dell'art. 671, non regge all'osservazione che l'imputato può avere interesse sin dalla fase della cognizione a impedire quantomeno che l'esistenza dell'unico disegno criminoso sia esclusa.

        Nel delicato equilibrio tra esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario e necessità di rapida definizione dei processi, che sembrano collocare al di fuori del perimetro disegnato dagli artt. 17 e 18 l'interesse dell'imputato al simultaneus processus, vien da chiedersi se la assoluta necessità dell'accertamento unitario dei fatti (che condiziona, come visto, anche la riunione dei processi e limita, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esercizio dell'azione penale cumulativa), non sia l'espressione di un interesse comune a tutte le parti del processo che proietta l'istituto della riunione e della separazione oltre le mere esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario e delimita la via che consente l'irruzione, sul palcoscenico processuale, di istituti di diritto penale sostanziale che concorrono a definire l'oggetto e i modi della possibile regiudicanda.


        4. Le modalità esecutive dell'ordinanza e le conseguenze processuali

        L'art. 2 disp. att. fornisce  la regola da seguire in caso di riunione di processi davanti a collegi o giudici/persone fisiche diversi (quando la riunione deve essere effettuata davanti allo stesso collegio o giudice/persona fisica, la relativa ordinanza si limiterà, quando non sia possibile farlo nella stessa udienza, a rinviare il processo alla data di udienza del processo da riunire).

        Il codice, però, non regola la procedura da seguire in caso di separazione dei processi, ciò che presuppone che il processo separato prosegua davanti allo stesso collegio o giudice/persona fisica, a meno che la definizione del processo a quo non renda incompatibile il giudice nel processo ad quem. In tal caso soccorrono le regole stabilite dagli artt. 34 e segg. per i casi di astensione.

        Per evitare ciò, nella prassi giudiziaria, quando la separazione costituisce conseguenza dell'accesso al rito alternativo richiesto da uno degli imputati, la posizione “stralciata” viene assegnata ad altro giudice dello stesso ufficio giudiziario.

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        CODICE DI PROCEDURA PENALE

        COMMENTATO

        CON DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

        AGGIORNATO AL 2 NOVEMBRE 2025

        Art. 1 - Giurisdizione penale 1.

        1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario [102 Cost.; 1 ord. giud.] secondo le norme di questo codice.

         

        [1] Per la giurisdizione dei tribunali militari, v. art. 103 Cost., artt. 263 e 264 c.p.m.p. e artt. 231 e 232 c.p.m.g. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, v. l'art. 24 l. 15 dicembre 1990, n. 395. Per la giurisdizione penale della Corte costituzionale, limitata ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione dallal. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, v. artt. 134 e 135 Cost., come modificati da detta legge. V. anche l'art. 96 Cost., che sottopone alla giurisdizione ordinaria i reati «ministeriali».

        1. Inquadramento

        L'articolo 1 « fissa una norma che, pur essendo essenzialmente ricognitiva, (...), attraverso il collegamento con la disciplina dell'ordinamento giudiziario, vale a sottolineare, sin dall'esordio del discorso normativo, la regola dell'esercizio della giurisdizione penale da parte dei giudici ordinari, in linea con il disposto dell'art. 102 Cost. » (Rel. prog. prel. c.p.p., 2).

        2. La giurisdizione penale

        La giurisdizione penale può essere esercitata da giudici ordinari (cd. giurisdizione ordinaria) o speciali (cd. giurisdizione speciale): nel primo caso, è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 102, comma 1, Cost.); nel secondo caso, in considerazione del divieto di istituire nuovi giudici straordinari o speciali (art. 102, comma 2, Cost.), è esercitata dagli unici giudici speciali ammessi dall'ordinamento, i tribunali militari (che, ai sensi dell'art. 103 Cost., in tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge e, in tempo di pace, hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate) e la Corte costituzionale (che giudica, ai sensi degli artt. 134 e 90 Cost., sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per altro tradimento ed attentato alla Costituzione).

        Parte della dottrina (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, Diritto, 89 s.) ricomprende in questo ambito anche il Tribunale per i minorenni, competente a conoscere tutti i reati commessi da soggetti che non abbiano superato, al momento della commissione, il diciottesimo anno d'età.

        In proposito, secondo la giurisprudenza, la sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario per fatti commessi da soggetto all'epoca degli stessi minorenne, non è inesistente, ma viziata da nullità assoluta per incompetenza funzionale, vizio non più deducibile dopo il giudicato (Cass. V, n. 4310/2016); analogamente, si è chiarito che anche la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per i minorenni per fatti commessi da un soggetto maggiore di età non può dirsi inesistente ed il ricorso per cassazione fondato su tale motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, in applicazione del principio del favor rei, stante il trattamento più favorevole applicabile, va sempre affermata la competenza del Tribunale per i minorenni quando le risultanze non offrono la certezza che l'imputato abbia raggiunto la maggiore età (Cass. II, n. 13153/2017).

        Il riferimento alla necessità che la giurisdizione sia esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme del codice di rito indica che la normativa codicistica ha natura di lex generalis e va coordinata con quanto stabilito dagli artt. 207 ss. disp. coord.: in particolare, l'art. 207 cit. stabilisce che le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali (salvo quanto stabilito nei titoli II e III: è, ad es., il caso dell'art. 210 disp. coord., in tema di competenza per materia o per territorio, prevista « in deroga alla disciplina del codice », e dell'art. 212 disp. coord., che, fuori dai casi di esercizio dell'azione civile nel processo penale ex art. 74, consente l'intervento del terzo nel processo penale soltanto nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 91-94). In tal modo, si afferma la prevalenza delle norme processuali codicistiche rispetto alle plurime disposizioni a carattere processuale che si erano succedute nel tempo.

        Le Sezioni unite penali hanno chiarito che il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento e del processo, lo fa con riferimento a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno all'identità fisica dei magistrati che detti organi compongono (Cass.S.U., n. 26/2000: in applicazione del principio, si è ritenuto che, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva deve essere esaminata e decisa dal tribunale, in composizione monocratica o collegiale, dalla Corte d'assise, dalla Corte d'appello o dalla Corte d'assise d'appello investiti della cognizione, nel merito, del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti; conformi,Cass. V, n. 26880/2002, e Cass. VI, n. 30582/2003).


        2.1. Giurisdizione penale e responsabilità degli enti immateriali

        Nella giurisdizione del giudice penale rientra anche la responsabilità degli enti immateriali prevista dal d.lgs. n. 231/2001, intrinsecamente connessa alla commissione di una delle fattispecie di reato che, ai sensi degli artt. 24-26 d.lgs. n. 231/2001, costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente immateriale.


        3. Segue. Casistica

        La giurisprudenza ha ritenuto che la sentenza penale, costituente atto di esercizio della giurisdizione, sia inesistente quando sia emessa da un soggetto privato o pubblico estraneo all'ordinamento giudiziario, che non abbia la qualità di giudice e che si sia arrogato i relativi poteri: è tale la sentenza emessa a non judice, non quella emessa da giudice incompetente (Cass. II, n. 21956/2005, in riferimento a fattispecie nella quale il tribunale per i minorenni aveva emesso sentenze nei confronti di soggetti già maggiorenni all'epoca dei fatti, e la relativa sentenza — pur essendo nulla per difetto di competenza — non è stata ritenuta inesistente, ma suscettibile di passare in giudicato secondo le ordinarie regole di rito).

        In tema di riparto di giurisdizione tra Stati, si è ritenuto che l'azione di risarcimento del danno da reato o di restituzione (art. 185 c.p.) nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili dimoranti od aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alle Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007 può essere legittimamente esercitata davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l'azione penale (Cass. I, n. 7941/2015).


        4. I rapporti con la giurisdizione civile

        Il nuovo codice di procedura penale non ha riprodotto la disposizione di cui all'art. 3,comma 2, del codice di rito abrogato: la giurisprudenza civile ne ha desunto che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato, dal legislatore, instaurato il sistema della quasi completa autonomia e separazione tra i due processi, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3 (e, cioè, se il danneggiato proponga l'azione per il risarcimento dei danni in sede civile, dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni ed alle qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice civile non è vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme (Cass. civ. lav., n. 1095/2007; Cass. civ. II, n. 27494/2009). Ciò, peraltro, non preclude al giudice civile la possibilità di utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata, e di fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta, tuttavia, anche l'obbligo per il giudice civile — in presenza di un giudicato penale — di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (Cass. civ. II, n. 6478/2005: nella specie, è stata confermata la decisione impugnata che, nel dichiarare apocrifo il testamento olografo impugnato di falso, aveva utilizzato soltanto le prove acquisite nel giudizio civile, senza valutare gli elementi raccolti nel processo penale, all'esito del quale il beneficiario delle disposizioni testamentarie era stato assolto dall'imputazione di avere falsificato il testamento).


        5. Segue. Casistica
        5.1. Il ricorso contro il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice

        La giurisprudenza ha ritenuto che il ricorso contro il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice deve essere proposto davanti al tribunale od alla corte d'appello che svolgono funzioni civili o penali, a seconda che il provvedimento impugnato sia stato adottato in un procedimento civile o penale: il giudice erroneamente adito difetta, infatti, di giurisdizione, e non semplicemente di competenza, in quanto, sia l'art. 1 sia l'art. 1 c.p.c. attribuiscono ai giudici la funzione loro demandata secondo le norme proprie di ciascuno dei codici stessi (Cass. IV, n. 22483/2007: con riguardo ad una opposizione a decreto di pagamento emesso in favore di un Ctu, erroneamente proposta davanti al giudice civile, la S.C. — alla luce del principio — ha ribadito che il tribunale civile avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il ricorso improcedibile od inammissibile, senza trasmettere gli atti al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza davanti al giudice penale).

        Sarebbe giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente ed ascrivibile ad un giudice, risulti, tuttavia, privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale dai limiti interni ed oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della giurisdizione (Cass.S.U., n. 25/1999, in fattispecie relativa ad un'ordinanza del tribunale civile, ritenuta viziata da difetto assoluto di giurisdizione, con conseguente accoglimento del ricorso del difensore avverso decreto del g.i.p. militare in materia di liquidazione dei compensi professionali a norma della all'epoca vigente l. n. 217/1990).


        5.2. Misure di prevenzione

        In tema di misure di prevenzione, si è ritenuto che sussiste il difetto assoluto della giurisdizione penale, in favore di quella civile, a conoscere della controversia tra l'Agenzia del Demanio, alla quale sia stato trasferito un immobile, a seguito di confisca definitiva, ed il proprietario della pertinente area di sedime, in ordine all'esercizio dei diritti reali relativi ai suddetti beni (Cass. I, n. 20793/2009, in fattispecie nella quale, con incidente di esecuzione, il proprietario del suolo sul quale sorgeva l'immobile, definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato, aveva chiesto al giudice della misura di prevenzione lo “sgombero” del manufatto dal suo terreno; conforme, Cass. I, n. 21063/2010, in fattispecie avente ad oggetto la domanda di rilascio promossa dal proprietario di un complesso immobiliare occupato dai beni del complesso aziendale di un'impresa confiscata in via definitiva).

        Si è, inoltre, chiarito che è devoluta alla cognizione del giudice civile, non di quello penale, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giudiziari incaricati della gestione di beni aziendali sequestrati nell'ambito di un procedimento di prevenzione (Cass. V, n. 18859/2013, che, in applicazione del principio, e rilevato il difetto della giurisdizione penale in favore di quella civile, ha annullato senza rinvio la condanna al risarcimento dei danni pronunziata dal giudice penale all'esito del giudizio di contestazione del rendiconto finale).


        6. I rapporti con la giurisdizione amministrativa

        Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che l'autorità giudiziaria ordinaria non abbia il potere di valutare la conformità a legge di un arret di un'altra giurisdizione (ad esempio, di una sentenza del tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato), in quanto il cittadino — pena la vanificazione dei suoi diritti civili — non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall'ordinamento (Cass. III, n. 54/1996, in fattispecie riguardante la configurabilità del reato di costruzione senza concessione edilizia, nella quale era stato disposto un provvedimento di sequestro, nonostante l'esistenza di una pronunzia definitiva del T.A.R. che affermava la legittimità della costruzione; conforme, Cass. III, n. 39707/2003, per la quale, in materia edilizia, il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatori, trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o dell'autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera. Nella specie, peraltro, la S.C. ha evidenziato che le sentenze amministrative invocate dal ricorrente si erano limitate, la prima, a pronunciare un annullamento per mero difetto di motivazione, la seconda, un annullamento per mancata acquisizione di un parere obbligatorio).

        Si è anche evidenziato che il giudice penale, nel caso in cui accerti e dichiari (ai sensi dell'art. 537 c.p.p.) la falsità di atti e/o documenti costituenti presupposto per l'inserimento di un soggetto nella graduatoria di un concorso pubblico, non può  modificare la predetta graduatoria, eliminando il nominativo del soggetto responsabile dell'accertata falsità, poiché detto potere può essere esercitato esclusivamente dall'amministrazione competente nelle forme proprie dei provvedimenti amministrativi: l'approvazione della graduatoria di concorsi a pubblici impieghi è, infatti, un provvedimento di amministrazione attiva, attraverso il quale la PA fa proprio l'operato della commissione esaminatrice, e quindi soltanto la PA competente ha il potere di modificare le graduatorie, pur se, in ipotesi, agli effetti penali illegittimamente formate (Cass. V, n. 32035/2014).


        7. Giurisdizione e competenza

        Può ritenersi pacifico che, se con il termine “Giurisdizione” si fa riferimento all'esercizio della funzione sovrana dello jus dicere attraverso l'applicazione di norme astratte a casi concreti, per l'attuazione della volontà della legge, con quello di “Competenza” si mira ad individuare, secondo regole di materia, territorio o funzione, la sfera entro la quale i diversi organi giudiziari esercitano la giurisdizione loro conferita (Cass.S.U., n. 26/2000, in motivazione).


        7.1. L'assegnazione interna degli affari di giustizia

        L'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione, ma alla competenza interna e, comunque, ai sensi dell'art. 33, non si considera afferente alla capacità del giudice; ne consegue che non è vietata, dall'ordinamento, l'assegnazione dei procedimenti, aventi ad oggetto la ricusazione di magistrati addetti a funzioni penali, ad una sezione della corte d'appello che non sia anche incaricata della trattazione di affari penali (Cass. II, n. 20288/2004: la S.C. ha anche ribadito che, in mancanza — nell'ordinamento vigente — di una distinzione tra i ruoli organici dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione penale e quelli dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione civile, deve ritenersi che tutti i magistrati dell'ufficio giudiziario siano, in eguale modo, potenzialmente investiti del potere giurisdizionale in materia civile e penale, come desumibile anche dagli artt. 7-bis e 7-ter r.d. n. 12/1941, recante le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, che prevedono un apposito provvedimento tabellare per la ripartizione delle funzioni all'interno dell'ufficio giudiziario e l'assegnazione degli affari alle sezioni; conforme, Cass. II, n. 27948/2008). In parziale difformità da detto orientamento, Cass. III, n. 38112/2006 ha fatto salva l'ipotesi dell'assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabellare, proprio per costituire un giudice ad hoc, e che, pertanto, essendo caratterizzata dall'arbitrio nella designazione, può essere definita extra ordinem, peraltro esclusa nel caso esaminato, nel quale la sezione assegnataria di un processo aveva trasmesso direttamente gli atti ad altra sezione, in applicazione di nuovi ed oggettivi criteri di assegnazione contenuti in un provvedimento tabellare sopravvenuto del Presidente del Tribunale.


        7.2. Il regolamento delle questioni di giurisdizione

        Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione (Cass.S.U., n. 1/1991). hanno evidenziato che non esiste — nel sistema della giurisdizione (e della competenza) penale — un rimedio preventivo analogo a quello previsto dall'art. 41 c.p.c. nell'ambito del processo civile, poiché il codice di rito penale (artt. 51 ss.) disciplina soltanto casi di conflitto di giurisdizione o di competenza.


        8. Le giurisdizioni speciali
        8.1. Il collegio per i reati ministeriali

        La l. cost. n. 1/1989, in relazione ai reati ministeriali, pur non avendo sottratto al p.m. la titolarità dell'azione penale, ha attribuito il potere di compiere le indagini preliminari ad uno speciale collegio costituito presso ciascun tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio: permane, quindi, il riferimento al Procuratore della Repubblica come legittimo destinatario della notitia criminis, ma, ai sensi dell'art. 6, ult. comma, l. cost. n. 1/1989, è interdetto a quest'ultimo il compimento di qualsiasi indagine. Detto collegio svolge, oltre alle funzioni proprie del p.m. nel procedimento ordinario, anche quelle devolute, dall'ordinamento processuale vigente, al g.i.p., e tale sua peculiare competenza, unitamente alla sua composizione, ne fanno un organo specializzato, dotato di specifica competenza funzionale, in relazione alla particolare qualificazione dei reati dei quali lo stesso deve occuparsi.

        Le sezioni unite hanno ritenuto che il collegio per i reati ministeriali non è un giudice speciale né un organo della giustizia penale-costituzionale, ma è soltanto un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, il quale, dotato di specifica competenza funzionale in relazione alla particolare qualificazione dei reati dei quali deve occuparsi, esercita, con riguardo a questi ultimi, oltre alle funzioni proprie del p.m., anche quelle del g.i.p.; se ne è desunto che, ove tali ultime funzioni vengano esercitate da un normale g.i.p., il provvedimento da questi adottato (nella specie, trattavasi di ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta del locale ufficio del p.m.), non può dirsi viziato da carenza di giurisdizione, ma soltanto da incompetenza funzionale che dà luogo, comunque, ad una nullità assoluta ed insanabile (Cass.S.U., 20 luglio 1994, De Lorenzo).


        8.2. La giurisdizione militare

        L'art. 103, comma 3, Cost. stabilisce che « i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ».

        La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 429/1992) ha evidenziato che la nozione di « appartenenza alle Forze armate », nell'art. 103, comma 3, Cost., è più ristretta di quella accolta nel codice penale militare di pace, essendo, la prima, destinata a circoscrivere entro rigorosi limiti la giurisdizione speciale militare, e, la seconda, ispirata a far coincidere giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare; la diversità di piani di iurisdictio e lex, presente in Costituzione ma assente nel codice penale militare, vale a sottolineare il principio secondo cui, in tempo di pace, per i reati militari, la giurisdizione normalmente da adire è quella ordinaria, mentre quella speciale militare è eccezionale e giustificata solo ove si tratti di reati comuni commessi “sotto le armi”. Posto che il Costituente ha inteso conservare la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da « appartenenti alle Forze armate », nell'accezione ristretta di cittadini che stanno prestando il servizio militare, « le persone alle quali è applicabile la legge penale militare » assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 c.p. mil. p., non possono essere altre o di più di quelle indicate dallo stesso codice negli artt. 3 (militari in servizio) e 5 (militari considerati in servizio), questi ultimi caratterizzati dall'assenza del servizio effettivo ma, al contempo, dalla permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Per tutti gli altri militari in congedo illimitato, che il codice penale militare, ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la cognizione dei reati militari spetta ai giudici ordinari, e non a quelli militari. È stata, conseguentemente, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 c.p. mil. p. nella parte in cui assoggettava alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.

        In tempo di pace, la giurisdizione “normale” è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale (così, fra le tante, Cass. I, 31 maggio 1994, Confl. giur. in proc. Natale, con la precisazione che il principio di cui all'art. 103, comma 3, Cost. opera con riferimento al solo processo di cognizione: se ne è desunto che esso non può essere invocato in tema di giurisdizione nel processo esecutivo, ed in particolare in quello di sorveglianza, anche se il medesimo principio stabilisce il criterio generale per delimitare l'ambito di estensione rispettivo della giurisdizione ordinaria e di quella speciale in detto processo), ed è subordinata a due limiti:

        a) uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari;

        b) l'altro di natura soggettiva, costituito dall'appartenenza alle Forze armate degli autori dei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi.

        Successivamente, la giurisprudenza ha affermato che la distinzione fra l'ambito di giurisdizione proprio dell'autorità giudiziaria ordinaria e quello proprio dei tribunali militari è, per ogni suo aspetto, fissata direttamente dall'art. 103, comma 3, Cost., il quale, nella sua ultima proposizione, stabilisce che i predetti tribunali « in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ». L'Amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, ed i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari; non rientrano, tra i beni appartenenti all'Amministrazione militare, quelli assegnati ad altri Ministeri per essere adoperati dagli stessi o dai servizi da essi dipendenti od amministrati, e quelli dei quali all'amministrazione militare è devoluta la mera gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico (Cass. I, n. 1410/2000: in applicazione del principio, e considerato che il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze armate dello Stato, è stata ritenuta sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, con riguardo ad una truffa che si assumeva consumata da un sottufficiale di detto corpo in danno dell'Amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato; conforme,Cass. I, n. 3491/2000, inerente alla medesima fattispecie, ma con la precisazione che l'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato integra un danno non solo per il Ministero delle Finanze — che non può essere considerato ente militare —, ma anche per il Corpo di appartenenza, che ha natura di ente militare, dovendo riconoscersi la giurisdizione militare tutte le volte in cui siano ravvisabili specifiche fattispecie penali per interessi direttamente collegabili ad organismi o enti aventi natura militare).

        Da ultimo, Cass. II, n. 20136/2018 ha ribadito che la configurabilità di un reato militare postula, ai sensi dell'art. 234 c.p.mil.p.  che sia il soggetto attivo che quello passivo abbiano qualifica di “militare”, ed ha, inoltre, precisato che la giurisdizione militare sussiste soltanto nei casi in cui il danno provocato dal reato incida anche sul corpo militare di appartenenza, mentre se il danno è interamente sopportato (non già dall'amministrazione  militare bensì) da un ente pubblico del tutto estraneo all'apparato militare, sussiste la giurisdizione ordinaria.  


        9. Segue . Casistica

        Agli ufficiali in congedo, sia pure collocati in ausiliaria, è applicabile il codice penale militare solo quando ciò sia espressamente previsto dalla legge (Cass. VI, n. 2326/1998, per la quale non può rispondere del reato di collusione un ufficiale della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria, che ricopra l'ufficio di ispettore del S.E.C.I.T.).

        Le norme contenute nel nuovo codice di procedura penale si applicano anche ai processi riguardanti reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare (Cass. I, 22 marzo 1991, Pagliarini ed altri: se ne è desunto che l'art. 314 c.p.mil.p., relativo ai casi in cui è facoltativa l'emissione del mandato di cattura, è da ritenere implicitamente abrogato dalla norma di sbarramento discendente dal combinato disposto degli artt. 278 e 280).

        L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni (Cass. I, n. 5680/2015).

        Per quanto riguarda i criteri di attribuzione della giurisdizione in materia di esecuzione della pena, si rinvia subart. 665 e ss.


        10. Cenni di diritto penale internazionale

        Si ammette, generalmente, l'esistenza « di una norma internazionale consuetudinaria in base alla quale l'organo di uno Stato estero (Capo di Governo o suo rappresentante, membri di missioni speciali, etc.) non è penalmente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni » (V. Brunelli, 2).

        L'immunità dalla giurisdizione è generale rispetto agli agenti diplomatici mentre, per quanto riguarda i funzionari e gli impiegati consolari, è limitata agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

        In particolare, si è osservato che, in virtù degli artt. 23, 31, 35, 41 e 43 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 9 agosto 1967 n. 804:

        a) il console straniero in Italia è immune dalla giurisdizione italiana solo per gli atti compiuti nell'esercizio della funzione consolare;

        b) egli può essere arrestato e trattenuto in carcere per gravissimi reati, cioè per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

        c) l'inviolabilità dei locali consolari è limitata alla parte destinata esclusivamente ad ufficio (il c.d. “archivio consolare”);

        d) la libertà di comunicazione del consolato è garantita e protetta per le finalità istituzionali dell'ufficio;

        e) la facoltà, dello Stato territoriale, di informare quello estero, senza motivazione, che il console non è gradito, è posta a tutela dello Stato di residenza del console, e non di quello di provenienza (Cass. I, 24 marzo 1983, Nuvoletta).

        Gli artt. 12, lett. A), del Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità europea, allegato al Trattato istitutivo (firmato a Bruxelles in data 8 aprile 1965, e ratificato e reso esecutivo con l. n. 437/1966), e 16 lett. A), dei Protocolli sui privilegi e le immunità dell'E.S.R.O. e dell'E.L.D.O. (firmati, il primo, a Parigi, in data 31 ottobre 1963, ed il secondo, a Londra, in data 29 giugno 1964, ed entrambi ratificati e resi esecutivi con l. n. 1313/1967) accordano analoga immunità ai funzionari ed agli agenti di organizzazioni internazionali.

        La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di esenzione dalla giurisdizione penale di un agente diplomatico, poiché quest'ultima qualità si acquista, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, soltanto con la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditato, l'immunità non spetta all'agente consolare del quale il paese d'origine si sia limitato a dichiarare, in note verbali dirette al Ministero degli Affari esteri, la qualità di agente diplomatico, senza avere mai provveduto alla relativa notificazione formale (Cass. V, n. 16659/2002, e Cass. II, n. 3679/2005).


        10.1. I reati commessi da militari appartenenti ad uno Stato membro della N.A.T.O

        La Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico (N.A.T.O.) sullo statuto delle loro Forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951, ratificata e resa esecutiva con l. n. 1335/1955, stabilisce che « le autorità militari dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare sul territorio dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare che conferisce loro la legislazione dello Stato di origine su tutte le persone soggette alla legge militare di questo Stato » (art. VII).

        Il d.P.R. n. 1666/1956 disciplina « la facoltà di rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione (...) nei casi previsti nell'articolo VII paragrafo 3 lett. c) della Convenzione ». Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che, se lo Stato che ha il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione decide di rinunziarvi, deve notificare, al più presto possibile, la sua decisione alle autorità dell'altro Stato; le autorità dello Stato che ha il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione devono esaminare con benevolenza le istanze di rinuncia alla propria giurisdizione, presentate dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui ritengano che tali richieste siano giustificate da considerazioni particolarmente importanti.

        La giurisprudenza ha ritenuto che, quando la priorità nell'esercizio della giurisdizione per fatti commessi da militari stranieri di stanza in Italia spetta all'autorità giudiziaria italiana, secondo le norme della Convenzione di Londra, il giudice italiano può validamente esercitare la giurisdizione penale se il Ministro della Giustizia non si avvale, prima della notifica all'imputato del decreto di citazione per il dibattimento di primo grado, della facoltà di richiedere allo stesso giudice la dichiarazione di rinuncia al diritto di priorità; tale facoltà non appartiene all'autorità giudiziaria, che è vincolata alla rigorosa osservanza dei principi della officiosità e della indisponibilità dell'azione penale, ma al più qualificato organo del potere amministrativo, posto che essa sottintende una valutazione di natura squisitamente politica (Cass. I, 29 marzo 1982, Hanlon). La rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione di cui all'art. VII del Trattato N.A.T.O. è una facoltà discrezionale, che può essere esercitata solo dal competente organo politico-amministrativo (Ministro per la Giustizia, su richiesta o previo parere del Ministro per gli esteri) e non spetta al giudice italiano, la cui sentenza si pone come atto meramente dichiarativo della rinuncia, poiché al giudice compete solamente di verificare «l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia»; ne consegue che la sentenza, che dichiara la rinuncia in assenza della determinazione del competente organo politico-amministrativo, è un provvedimento radicalmente nullo, viziato da eccesso di potere e ricorribile per cassazione ex art. 606 comma 1 lett. a), risolvendosi nell'esercizio di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo (Cass. V, n. 4640/1999, in fattispecie relativa alla Convenzione di Londra, concernente un militare delle forze N.A.T.O. di stanza in Italia, indagato per il reato di cui all'art. 582 c.p., nella quale il ministro aveva respinto l'istanza di rinuncia del capo divisione dell'ufficio legale del comando Setaf di Vicenza).

        In presenza della volontà, dello Stato cui appartiene il militare imputato, di esercitare la propria prioritaria giurisdizione, e dell'adesione dello Stato di soggiorno, il giudice italiano deve limitarsi a prendere atto del proprio difetto di giurisdizione; sarebbe, pertanto, abnorme (e, come tale, immediatamente ricorribile per cassazione) il provvedimento del g.u.p. che, in siffatta situazione, dichiari la propria giurisdizione, emettendo il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un militare N.A.T.O. (Cass. I, 27 gennaio 1997, Thierry Bonne).

        Questa decisione ha sollevato perplessità in parte della dottrina (Ghiron, 3056 ss.), per il rilievo che non troverebbe riscontro nel quadro normativo di riferimento « l'affermazione che l'attuale normativa obbliga il giudice ad astenersi dall'esercizio della giurisdizione, (...) “per effetto di un'attività politica coerente con la Convenzione” »; pertanto, pur essendo innegabile, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, tale difetto «si sarebbe dovuto far valere nel giudizio e poi eventualmente in sede di impugnazione».

        Una giurisprudenza di merito ha ritenuto, sempre in relazione alla Convenzione di Londra sullo statuto dei militari N.A.T.O., che spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria stabilire se il reato sia stato commesso nell'espletamento del servizio militare, poiché solo in tal caso la priorità da attribuire, a richiesta, alla giurisdizione dello Stato di appartenenza comporterebbe il difetto di giurisdizione dello Stato di soggiorno; si è aggiunto che ricorre il presupposto della giurisdizione concorrente — in presenza della quale si rende necessario stabilire a quale giurisdizione accordare priorità — soltanto quando si è in presenza della commissione di un fatto che risulti previsto come reato sia dalla legislazione dello Stato di origine del militare che da quella dello Stato di soggiorno, anche se le rispettive fattispecie criminose abbiano diverso nomen iuris, ovvero tutelino beni-interessi disomogenei (G.i.p. Trib. Trento, 13 luglio 1998, Ashby ed altri: nella specie, è stata ritenuta la priorità della giurisdizione U.S.A. per il disastro del Cermis, determinato da un aereo militare americano che, volando in addestramento a bassa quota, aveva reciso di netto i cavi di una funivia, cagionandone il crollo, con la conseguente morte degli occupanti).

        In argomento, la dottrina (Barberini 3599 ss.) ha osservato che un esercizio non credibile della giurisdizione nel Paese cui il Trattato N.A.T.O. conferisce il diritto ad esercitarla, solleva problemi non indifferenti, e che sarebbe il caso di valutare l'opportunità della revisione (consentita dall'art. XVII della Convenzione) di alcune tra le disposizioni più discutibili, come « quelle che di fatto consentono alle forze militari dei Paesi N.A.T.O. la possibilità di godere di una vera e propria impunità, tenuto conto, da un lato, dell'incontrollabilità dell'effettivo esercizio della giurisdizione, in Paesi, come gli Stati Uniti, in cui l'esercizio dell'azione penale è discrezionale, nonché, dall'altro, dell'impossibilità di controllare le modalità dell'esercizio concreto della giurisdizione, in ordinamenti, come quello statunitense, in cui la trasparenza della decisione non è garantita né dall'obbligo di motivazione, né dalla possibilità di impugnazione ».


        10.2. Casistica

        Secondo la giurisprudenza sussiste la giurisdizione del giudice penale italiano in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di uno Stato estero, quale responsabile civile, per i crimini di guerra (da individuare in quei comportamenti posti in essere nell'ambito di un conflitto armato, i quali, pur risultando privi dei connotati di estensione e sistematicità propri dei crimini contro l'umanità, si caratterizzino comunque per la lesione dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali impegnate nel contesto bellico) commessi da appartenenti alle sue forze armate (Cass. I, n. 43696/2015, che ha richiamato, in motivazione, la sentenza della Corte cost. n. 238/1994, per la quale il principio di immunità degli Stati per gli atti compiuti iure imperii soccombe rispetto al diritto di agire in giudizio a tutela di diritti inviolabili dell'uomo; la S.C. ha ravvisato la configurabilità di un crimine di guerra nell'omicidio plurimo di militari appartenenti ad una missione di monitoraggio internazionale, eseguito in territorio della ex-Jugoslavia).

        Bibliografia

        Baccari, La cognizione e la competenza del giudice, Milano, 2011; Barberini, Il Trattato di Londra sullo statuto delle Forze armate Nato: note a margine della vicenda Cavalese, in Cass. pen. 1999, 3599; Barberini, Una decisione discutibile, in Cass. pen. 2009, 1888; Brunelli, voce Immunità, in Enc. giur., XV, Roma, 1989, 2; Ghiron, Esercizio della giurisdizione penale nell'ambito della Convenzione sullo status delle truppe Nato, in Cass. pen. 1997, 3056.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 2 - Cognizione del giudice.

        1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [3, 30, 2633, 3248, 479] (1) .

        2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

         

        [1] V. anche artt. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, relativi alla devoluzione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale da parte del giudice. Per la pregiudiziale comunitaria, v. art. 177 Trattato Cee firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con l. 14 ottobre 1957, n. 1203.

        1. Inquadramento

        L'art. 2 stabilisce « la regola dell'autonoma cognizione del giudice per quanto concerne le questioni strumentali rispetto alla decisione finale. Si tratta di una cognizione che ha effetti limitati al processo in corso (cognitio incidenter tantum), senza alcuna efficacia di giudicato » (Rel. prog. prel. c.p.p., 2).

        La disposizione, nell'attribuire al giudice penale investito di un petitum la risoluzione di ogni questione da cui dipende la decisione, « salvo che sia diversamente stabilito », non esclude, in virtù di tale clausola di riserva, la configurabilità di questioni pregiudiziali penali a processo penale (Cass. VI, 12 ottobre 1993, Santolla).

        2. La cognizione del giudice penale

        Secondo la giurisprudenza, l'art. 2 ha una portata generale, che non distingue le questioni pregiudiziali di fatto che coinvolgono terzi, da quelle attinenti solo alle parti processuali, con la conseguenza della legittimità dell'accertamento in via incidentale, e senza effetto di giudicato, da parte di tali giudici, dei comportamenti, ancorché infamanti, di terzi, qualora siffatto accertamento risulti necessario in relazione all'accertamento dei fatti costituenti reato oggetto del processo penale (Cass. civ. III, n. 25123/2006: nella specie, la S.C., alla luce del principio, ha rigettato il motivo di ricorso fondato sull'asserita inviolabilità dei diritti dei soggetti estranei al processo, confermando la sentenza impugnata basata sull'inesistenza, nell'ordinamento vigente, di un divieto, per il giudice penale, in funzione della decisione del processo, di esprimere, nella sentenza, degli apprezzamenti circa la sussistenza, a carico di un terzo estraneo al giudizio penale, di indizi di reità in ordine ad un determinato fatto, senza che sia iniziato, nei suoi confronti, un procedimento o vengano esperite formali indagini).


        2.1. Le eccezioni

        Dopo avere enunciato la regola generale secondo cui il giudice penale ha il potere di risolvere « ogni questione da cui dipende la decisione », l'art. 2 fa salva « una serie di situazioni nelle quali la regola può essere derogata; in un inventario con il carattere della tassatività e dunque insuscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

        Secondo la dottrina, le situazioni riconducibili letteralmente alla previsione dell'art. 2 dovrebbero essere soltanto quelle che prevedono una vera e propria sottrazione al giudice penale del potere-dovere di decidere, su uno degli elementi costitutivi della fattispecie, con la connaturale implicazione di un effetto vincolante per il giudice penale della decisione pronunciata da altro organo giurisdizionale o forse anche da altro organo istituzionale dello Stato » (Giarda, 243).

        Le eccezioni al principio secondo cui il giudice penale risolve ogni questione rilevante ai fini della decisione sono state limitate, essendo stato privilegiato il diritto dell'imputato ad essere giudicato in tempi ragionevoli e senza ingiustificati ritardi, sancito, nell'ambito dei principi del “giusto processo”, dall'art. 6 § 1 CEDU (cui l'emanando codice, ai sensi dell'art. 2 comma 1, l. delega 16 febbraio 1987, n. 81, doveva adeguarsi), e successivamente recepito quale principio costituzionale (cfr. art. 111, comma 1, Cost., inserito dall'art. 1, l. cost. n. 2/1999). Tra esse, ammesse in virtù della clausola « salvo che sia diversamente stabilito », possono essere ricordate quelle previste, nel codice di rito, dagli artt. 3 (con riguardo alle questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza), 263 comma 3 e 324 comma 8 (con riguardo alle controversie sulla proprietà delle cose sequestrate, rilevante all'atto della restituzione), 479 (con riguardo alle questioni civili od amministrative, diverse da quelle di stato o di cittadinanza, dalle quali dipenda la decisione sull'esistenza del reato); conservano, inoltre, rilievo, la pregiudiziale costituzionale e quella c.d. comunitaria, ex art. 177 Trattato CE (in argomento, E. Marzaduri, voce Questioni pregiudiziali, 116 ss.).

        La riserva contenuta nell'art. 2 evoca, inoltre, ogni altra situazione nella quale il giudice penale risulti privo di un autonomo potere decisorio: il riferimento è ai poteri riconosciuti alla Corte costituzionale (nelle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge), alla Corte EDU (quanto all'interpretazione della Cedu e dei relativi Protocolli aggiuntivi) ed alla Corte di Giustizia UE (quanto all'interpretazione autentica, “in via pregiudiziale”, del Trattato UE): si tratta di casi nei quali la decisione di un giudice diverso da quello penale è pregiudiziale rispetto alla decisione di quest'ultimo, che ne è vincolato.


        3. Gli effetti della decisione del giudice penale

        La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale, non ha efficacia vincolante in un diverso processo.

        La dottrina ha osservato, in proposito, che « da un punto di vista letterale, la disposizione non precisa che la sentenza del giudice penale che abbia risolto incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non vincola nessun altro giudice, nemmeno se sia passata in cosa giudicata, ma è abbastanza facile osservare che il riferimento al passaggio in cosa giudicata è implicito, atteso che un problema di effetto vincolante, nel senso di preclusione per un giudice di decidere in modo diverso rispetto al dictum decisorio di un'altra sentenza, si pone di regola su un piano sistematico solo per le sentenze passate in giudicato; con ciò intendendosi dire che un problema di vincolatività o meno potrebbe riguardare solo decisioni non più soggette alle ordinarie impugnazioni »; peraltro, esulano dall'ambito applicativo dell'art. 2 « i profili attinenti all'eventuale utilizzabilità delle prove raccolte nel corso del procedimento penale, magari anche al solo fine di decidere tutte le questioni, in via incidentale; profili che si dovranno affrontare secondo le usuali regole della problematica della c.d. “circolarità della prova” » (Giarda, 242).

        Una volta esclusa la possibile efficacia vincolante delle suddette decisioni incidentali del giudice penale in altri giudizi, deve ritenersi che esse ben possano essere disattese, sia in sede civile ed amministrativa, che nella stessa sede penale, ma in altro processo, in virtù di una diversa regola di giudizio (si pensi alla diversa ripartizione dell'onere della prova nei giudizi civili e penali), o comunque di una diversa valutazione dei medesimi elementi probatori, o di diversi elementi probatori tout court; il che rende sempre possibile l'apparente contrasto tra giudicati.

        In applicazione della disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, la giurisprudenza ha ritenuto che la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma 1, n. 2, c.p.) può essere ritenuta anche se il reato-fine venga giudicato separatamente (Cass. V, n. 12707/2003, in fattispecie relativa al delitto di falso, per aver circolato con targa sostituita allo scopo di impedire l'accertamento del furto della vettura, reato giudicato separatamente).


        4. Casistica
        4.1. Gli incidenti di falso: relazioni di notifica e verbali di udienza

        Il nuovo codice di procedura penale non contempla l'istituto dell'incidente di falso, che, nell'abrogato codice di rito, regolamentava l'impugnazione di un atto o di un documento del processo denunziato di falsità.

        La giurisprudenza (Cass. VI, n. 1361/2019) ha affermato che i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni riguardanti il loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2; il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. deriva dall'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e dalla non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva in quello civile.

        La nuova disciplina ha originato problemi in relazione alle ipotesi di falsità delle relazioni (o relate) di notifica (in relazione alle quali si rinvia sub art. 168), e dei verbali di udienza (in relazione alle quali si rinvia sub art. 482).


        4.2. Altre applicazioni

        Secondo la giurisprudenza, qualora il giudice penale abbia pronunciato sentenza risolvendo — come, di regola, è suo dovere — una questione pregiudiziale civile diversa da quelle di stato, di famiglia o di cittadinanza, senza sospendere il processo, oppure revocando legittimamente la disposta sospensione, il sopravvenuto giudicato civile che abbia deciso la stessa questione non può fare stato nel processo penale ancora in corso; ne consegue che, legittimamente, il giudice penale che procede per il reato di cui all'art. 485 c.p. senza sospendere il procedimento, emette sentenza di condanna e dichiara falsa la scrittura privata riconosciuta autentica in una sentenza civile, anche se può derivarne un eventuale contrasto di giudicati: tale eventualità è, tuttavia, esclusa se (come nella specie) la scrittura privata sia stata riconosciuta autentica a seguito del procedimento di verificazione previsto dagli artt. 216 ss. c.p.c., nel quale — a differenza di quello previsto negli artt. 221 ss. c.p.c. — non si assume la falsità di un documento, ma semplicemente si nega di averlo redatto o sottoscritto. In tal caso, a maggior ragione, il giudicato civile è privo d'influenza sul giudizio penale in corso (Cass. V, 6 maggio 1976, Vecchio).

        Spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura pubblica o privata di un ente, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione (Cass. V, 18 gennaio 1999, Migotto, in fattispecie nella quale, in relazione alla contestazione del reato di falso in atto pubblico, si è ritenuto che spettasse al giudice penale decidere della qualificazione quale ente pubblico o privato di una casa di riposo, rientrante tra le istituzioni di assistenza e beneficenza, senza dover attendere la decisione del giudice civile sulla natura del rapporto di lavoro dell'imputata).

        Si è anche ritenuto che l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 575/1965 (ma v. ora art. 31 d.lgs. n. 159/2011), al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo, e deve, quindi, essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto già compiuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare (Cass. I, n. 13521/2010).

        Qualora venga dedotta la falsità di un atto fidefacente (nella specie, un certificato medico), rilevante nel giudizio quale prova, il giudice penale deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso; ne consegue che tale decisione non determina alcun effetto preclusivo da giudicato al fine di non pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso (Cass. VI, n. 26026/2018).

        In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato (art. 86 d.P.R. n. 309/1990), il giudice della misura di sicurezza deve accertare in via incidentale la sussistenza dei presupposti che, alla stregua delle prospettazioni dell'interessato, potrebbero condurre al riconoscimento in suo favore della cd. protezione sussidiaria, a nulla rilevando la possibilità per il medesimo di agire in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del diritto alla stessa (Cass. I, n. 49242/2017).

        Una recente decisione ha ritenuto che , ai  fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633  c.p. ,  nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex  art. 480  c.c.  non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale, posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto ( Cass. II, n. 3125/2024 : f attispecie in cui gli imputati  avevano  eccepito che il querelante non  era  legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e d  il suo diritto si era prescritto ,  sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).


        5. La cognizione incidentale sulle questioni amministrative

        La giurisprudenza ritiene preclusa al giudice penale la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa (Cass. I, n. 11596/2011; conforme Cass. III, n. 44077/2014, in fattispecie nella quale la S.C. ha giudicato immune da censure la conferma del sequestro preventivo di uno stabilimento balneare per il reato previsto dagli artt. 54 e 1161 c. nav., previa disapplicazione della concessione demaniale ritenuta illegittima perché priva di durata determinabile, a fronte di una pronuncia del T.A.R. che si era limitata a verificare, ed escludere, che detta concessione dovesse essere dichiarata «scaduta»).

        La valutazione del giudice penale in ordine alla validità di un atto amministrativo al fine di accertare o di escludere l'esistenza del reato della cui cognizione è investito, è eseguita — ai sensi dell'art. 5 l. n. 2248/1865, alleg. E — incidenter tantum, con efficacia circoscritta all'oggetto dedotto in giudizio: di conseguenza, il giudicato sul caso deciso non preclude la libera ed eventualmente diversa valutazione dello stesso provvedimento ad opera di altro giudice in caso analogo (Cass. I, n. 29453/2001: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, nonostante il fatto che, in un precedente giudizio riguardante una vicenda analoga, il medesimo provvedimento fosse stato disapplicato dal giudice perché ritenuto illegittimo).

        La dottrina ha rilevato, in proposito, che « riguardo ad uno stesso atto amministrativo (...), oggetto di cognizione sia da parte di un giudice amministrativo che di un giudice penale, qualora esso sia reputato illegittimo dal giudice amministrativo e quindi annullato (con efficacia ex tunc), il giudice penale — pur non potendo far rivivere l'atto e dovendo, dunque, prendere in considerazione tale annullamento ex tunc — certamente può stimarsi non vincolato da tale pronuncia ai fini della sua decisione. L'annullamento del provvedimento non ha, infatti, efficacia di giudicato nel processo in corso », proprio in virtù della regola sancita dall'art. 2. Naturalmente, il giudice amministrativo potrà, a sua volta, nell'ambito del processo amministrativo, annullare l'atto amministrativo ritenuto legittimo dal giudice penale; inoltre, l'accertamento del giudice penale ha efficacia soltanto nel processo nel quale esso è compiuto: « pertanto, se un atto amministrativo viene stimato illegittimo dal giudice penale, tale qualificazione giuridica obbliga soltanto quest'ultimo a disapplicare l'atto e a decidere il processo come se l'atto non esistesse. Se lo stesso atto viene preso in considerazione in un altro processo, può essere ritenuto legittimo senza che la precedente qualificazione di invalidità possa vincolare il giudice del diverso processo, anche se la mancanza di “efficacia vincolante” non lo esime da una adeguata motivazione che spieghi le ragioni per le quali la precedente qualificazione di illegittimità non sia giudicata sussistere ». Non è di ostacolo a questa conclusione la disciplina dettata dall'art. 654, in tema di efficacia della sentenza penale (di condanna o di assoluzione) in altri giudizi civili od amministrativi: « il vincolo del giudicato è circoscritto ai fatti accertati, investe il fatto storico: è esclusa la qualificazione giuridica e quindi la valutazione di legittimità dell'atto amministrativo » (Gambardella, 3497 ss.).

        Un più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. III, n. 31282/2017) ha precisato che la valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un reato, è stata ritenuta non preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all’esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo, o comunque sopravvenuti alla formazione del giudicato. In applicazione del principio, in fattispecie riguardante la violazione dell’art. 44 T.U. Urb. contestata ad un imprenditore agricolo, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una preclusione, da giudicato amministrativo, in ordine all’insufficienza del patrimonio edilizio preesistente a soddisfare le esigenze abitative dell’imputato, in quanto tale requisito — costituente presupposto essenziale per il legittimo rilascio del permesso di costruire in zona agricola — era stato valutato dal giudice amministrativo sulla base di una rappresentazione dei luoghi che, in sede penale, era risultata falsa. Si è precisato che al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo (Cass. VI, n. 17991/2018)

         

        Bibliografia

        Gambardella, Riflessioni intorno alla cognizione incidenter tantum del giudice penale sulle questioni amministrative, in Cass. pen. 2002, 3497; Giarda, Sub art. 2, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, I, Milano, 2010, 238; Marzaduri, voce Questioni pregiudiziali (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 116. 

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 3 - Questioni pregiudiziali.

        1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo [181b; 246 trans.] fino al passaggio in giudicato [324 c.p.c.] della sentenza che definisce la questione [479].

        2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione [606]. La corte decide in camera di consiglio [611].

        3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [467].

        4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

        1. Inquadramento

        L'art. 3 mira, ad un tempo, a garantire la celerità del processo e la genuinità dell'accertamento incidentale, nonché ad evitare pronunce contrastanti, tenuto, in particolare, conto, della speciale rilevanza sociale delle controversie riguardanti lo status familiae e lo status civitatis, materie in relazione alle quali è particolarmente avvertita l'esigenza di certezza.

        La possibilità che il giudice, con valutazione discrezionale, sospenda il processo penale, è stata, pertanto, prevista proprio e soltanto nei casi in cui la decisione penale, ovvero, in primis, quella sull'imputazione, o quella comunque costituente oggetto della giurisdizione penale (il generico riferimento all'efficacia condizionante della questione pregiudiziale sulla “decisione” consente, infatti, di ricomprendere, tra le questioni pregiudiziali, suscettibili di legittimare la sospensione del processo, quelle dalla cui risoluzione dipenda non soltanto la decisione sull'esistenza del reato o di una condizione di punibilità, bensì anche quelle che, in qualsiasi altro modo, possano incidere sulla decisione: ad es., quelle sulle circostanze o su cause estintive del reato, e persino sul trattamento sanzionatorio), dipenda automaticamente dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza (con esclusione, quindi, della possibile rilevanza di ogni altra questione di status personale), sempreché la questione sia seria ed il relativo procedimento civile, a norma delle leggi civili, sia già in corso.

        La giurisprudenza ha, conseguentemente, escluso la possibilità che, nel processo penale, debba essere riconosciuta autorità di giudicato a decisioni civili che decidono altre controversie civili od amministrative, diverse da quelle riguardanti lo stato di famiglia o di cittadinanza (Cass. III, n. 27062/2015: nella specie, la S.C. ha escluso che il passaggio in giudicato della sentenza civile — di accertamento della simulazione di alcuni contratti di compravendita immobiliare — avesse efficacia vincolante in sede penale, nella quale, all'esito dell'istruttoria, era al contrario emersa l'effettività dei trasferimenti immobiliari de quibus); gli accertamenti risultanti da sentenze civili od amministrative che decidono controversie non vertenti sullo stato di famiglia o di cittadinanza potranno, peraltro, essere valutati nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio, salvi, com'è ovvio, gli effetti costitutivi od estintivi di situazioni giuridiche che ad essi siano ricollegati dalla legge.

        2. Le questioni pregiudiziali

        Il rapporto di pregiudizialità non si risolve in una semplice influenza o connessione probatoria, richiedendo, invece, un nesso di interconnessione assoluta tra due procedimenti penali, dove l'esito del primo costituisce una premessa necessaria, od un antecedente logico essenziale, per pervenire alla decisione dell'altro (Cass. I, 23 settembre 1991, Andreani).

        In relazione alle questioni pregiudiziali, dal combinato disposto degli artt. 3 e 479 emerge che il sistema dell'attuale codice di procedura penale prevede la possibilità di sospensione del giudizio penale solo in dipendenza di questioni pregiudiziali civili o amministrative, e mai nel caso di pregiudiziali penali (Cass. I, 20 gennaio 1997, Bompressi ed altri); si è, per tale ragione, ritenuto che il corso della prescrizione non rimanga sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versi fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge (Cass. VI, n. 44261/2013: fattispecie in cui è stata confermata la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di calunnia computando anche il tempo occorso per la definizione del processo relativo al reato presupposto di violenza sessuale, sebbene il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale solo all'esito del giudizio relativo al primo reato).


        3. Profili di legittimità costituzionale

        La giurisprudenza ha ritenuto che l'art. 3, nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., costituendo, esso, espressione di una ragionevole scelta del legislatore ispirata all'intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (Cass. I, n. 38171/2006, in fattispecie relativa alla pendenza di un procedimento penale per falsa testimonianza, di cui si assumeva la rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilità del soggetto che figurava imputato nel diverso procedimento nel corso del quale la questione di costituzionalità era stata sollevata).


        4. Le questioni di stato di famiglia o di cittadinanza

        L'ambito di applicabilità dell'art. 3 è più limitato rispetto a quello del corrispondente art. 19 dell'abrogato codice di rito, poiché restringe la pregiudizialità ai soli casi di controversie « sullo stato di famiglia o di cittadinanza ».

        La giurisprudenza ha precisato che la sospensione del processo è un mezzo eccezionale, cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta e, cioè, quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa rientrante tra quelle indicate dallo stesso art. 3, con la conseguenza che, fuori da tali casi, il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante (Cass. V, n. 14972/2005: nella specie, la S.C. ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, disposta la trasmissione alla procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, aveva contestualmente sospeso il dibattimento in attesa dell'esito del procedimento per falsa testimonianza). Premesso che il giudicato civile fa stato soltanto sulle questioni concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza, si è ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza civile di accertamento della simulazione di alcuni contratti di compravendita immobiliare non avesse efficacia vincolante in sede penale, nella quale, all'esito dell'istruttoria, era emersa l'effettività dei trasferimenti immobiliari de quibus (Cass. III, n. 27062/2015).


        5. Segue. Casistica
        5.1. Morte presunta (art. 49 c.c.)

        La sentenza dichiarativa di morte presunta (che non riguarda né lo status familiae, né lo status civitatis, e non statuisce sul modo di essere di un rapporto giuridico o sulla modificazione di esso, ma soltanto sull'accertamento in via presuntiva, attraverso un procedimento logico, di un fatto naturale come la morte) non può avere efficacia nel procedimento penale ed in quelli, come la procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione, che sono regolati dalle norme del codice di procedura penale (Cass. I, 5830/1999).

        In argomento, si è successivamente ribadito che la sentenza dichiarativa di morte presunta, riguardando soltanto l'accertamento in via presuntiva di un fatto naturale come la morte, non può avere efficacia di giudicato nel procedimento penale, poiché questa è riconosciuta, a norma dell'art. 3, comma 4, c.p.p., soltanto alle sentenze irrevocabili del giudice civile relative allo stato di famiglia o di cittadinanza (Cass. II, n. 37489/2019: fattispecie relativa ad imputato che, dichiarato latitante in primo grado, aveva mantenuto tale qualifica processuale fino al termine del giudizio di appello, senza che fosse mai stata accertata la cessazione di tale status, nei cui confronti, secondo la difesa, sarebbero ricorsi gli estremi per la dichiarazione di morte presunta, peraltro in difetto dell’instaurazione del relativo procedimento in sede civile).


        5.2. Bigamia (art. 556 c.p.)

        La sentenza del giudice civile, che abbia dichiarato la nullità di un matrimonio per il solo motivo della validità del matrimonio precedentemente contratto da uno dei coniugi (cosiddetto impedimentum ligaminis), preclude, al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dello stesso coniuge per il delitto di bigamia, qualunque esame di merito sulla questione relativa alla validità del primo matrimonio (Cass. II, 19 febbraio 1965, Krkoc).


        5.3. Alterazione di stato (art. 567 c.p.)

        Il processo per il delitto di alterazione di stato, commesso mediante falsa attestazione della paternità nella formazione dell'atto di nascita, può essere sospeso in relazione alla controversia civile sulla questione di stato perché essa condiziona, in termini di pregiudizialità, la pronuncia sull'imputazione, e la sentenza del giudice civile sul rapporto di paternità naturale esplica effetti vincolanti nel procedimento penale, pur non sospeso (Cass. VI, n. 33326/2007).


        5.4. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)

        L'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo status dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato, in quanto si tratta di obbligazione ex lege posta a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio; ne consegue che l'eventuale controversia sulla validità del vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi de quibus e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale, in quanto gli effetti del vincolo permangono finché questo non sia stato dichiarato giudizialmente cessato (Cass. VI, n. 41018/2005).


        6. Le questioni fallimentari

        Può ritenersi ormai pacifico che il riferimento specifico dell'art. 3 allo « stato di famiglia o di cittadinanza » non consente di attribuire rilevanza, quale questione pregiudiziale, ad una controversia sulla qualità di “fallito” in pendenza dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

        Le Sezioni unite hanno, in particolare, affermato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta (artt. 216 ss. r.d. n. 267/1942, c.d. l. fall.) non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa ed ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, e che lo status di fallito non rappresenta una “questione pregiudiziale” dalla quale dipende la decisione sui reati di bancarotta, perché questo status deriva direttamente dalla sentenza dichiarativa di fallimento, come detto, insindacabile dal giudice penale fino a che non sia revocata (Cass.S.U., n. 19601/2008). Se ne è desunto, da un lato, che le modifiche apportate all'art. 1 r.d. n. 267/1942 dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, non esercitano influenza, ai sensi dell'art. 2 c.p., sui procedimenti penali in corso; dall'altro, che, « se anche è stata soppressa la previsione della sospensione obbligatoria del procedimento penale in pendenza di un'opposizione (ora “reclamo” ex art. 18 l. fall., come da ultimo modificato) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quando lo “status di fallito” sia sub judice, resta, tuttavia, la facoltà del giudice penale, pur non trattandosi propriamente di una questione pregiudiziale, di disporre, ex art. 479, la sospensione del dibattimento, alle condizioni ivi previste, ferma restando, ove sia già intervenuto irrevocabilmente il giudicato penale di condanna, la facoltà del condannato di attivare la procedura di revisione, exart. 630, comma 1, lett. b) » (Cass.S.U., n. 19601/2008, in motivazione).

        Il principio secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento (validamente emessa e non revocata) quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, è ormai pacifico (Cass. V, n. 40404/2009 e Cass. V, n. 19078/2015).


        7. La sospensione del processo penale “pregiudicato”

        La sospensione ex art. 3 del processo penale “pregiudicato” fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione pregiudiziale, ove ne ricorrano i presupposti, è prevista non come un obbligo, ma come una semplice facoltà (Cass. V, 21 novembre 1991, Barenghi), se l'azione a norma delle leggi civili sia già stata proposta.

        La dottrina ha osservato che il principio vale se l'azione a norma delle leggi civili sia già stata proposta « presso le competenti sedi giudiziarie extrapenali », e sia ancora in corso (altrimenti, la controversia sulla questione “pregiudicante” sarebbe già stata decisa, ed il giudice non potrebbe che prendere atto del suo esito, ai fini della decisione del processo “pregiudicato”), poiché, in caso contrario, « sarà lo stesso giudice penale a conoscerne in via incidentale », e se la questione è « seria », e che la sospensione del processo penale è facoltativa, in ossequio all'esigenza di celerità: « la relativa decisione rimane affidata al prudente discernimento del giudice, il quale valuterà discrezionalmente anche l'opportunità che la questione venga o non trattata dalla giurisdizione non penale » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 130).

        Appaiono sempre attuali le considerazioni di una non recente giurisprudenza costituzionale, a parere della quale « trattasi di discrezionalità relativa — in quanto il provvedimento del giudice penale è adottato non senza motivazione e previa audizione delle parti (che possono presentare, al riguardo, istanze e conclusioni) — e, soprattutto, tale che non si risolve in mero arbitrio, poiché rappresenta il connotato essenziale di un potere ritenuto idoneo, se non indispensabile, alla realizzazione di apprezzabili esigenze processuali » (Corte cost. n. 274/1974).

        Il giudizio sull'opportunità, o meno, di sospendere il dibattimento non è, pertanto, ancorato alla particolare complessità della controversia pregiudiziale, occorrendo, unicamente, che questa possa essere delibata incidentalmente in termini di serietà (Trib. Savona, 14 febbraio 1990, Pavoncello), ovvero se la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

        La dottrina ha, in proposito, precisato che è da ritenersi “seria” la questione « non manifestamente infondata. Temeraria o pretestuosa sì da porsi come intralcio per la sollecita definizione del processo: è sufficiente ai fini della delibazione in ordine alla “serietà” una sommaria valutazione di fatto dalla quale emerga l'apparente fondatezza della questione » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 130); si è ritenuto che il giudice possa tener conto, ai fini della valutazione discrezionale che gli è rimessa circa l'opportunità della sospensione, del grado di avanzamento del processo civile pregiudiziale e di quello penale pregiudicato (Marzaduri, 921).


        7.1. La fase in cui può intervenire la sospensione

        La sospensione può aver luogo, in ogni stato e grado (Rel. prog. prel. c.p.p., 2).

        La dottrina ha, peraltro, osservato, in senso parzialmente contrario, che « l'illazione non appare del tutto persuasiva: sfugge al suo rigore logico la considerazione secondo cui la sospensione difficilmente sembra attuabile nel giudizio di cassazione, in quanto essa deve, inevitabilmente, fondarsi su valutazioni di fatto, riguardanti l'opportunità e la convenienza di adottare il relativo provvedimento, estranee alla competenza della corte di cassazione » (così, G. Foschini, citato da Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 130).

        È stata esclusa l'ammissibilità della sospensione de qua anche per la fase delle indagini preliminari (Fortuna- Dragone- Fassone- Giustozzi, 92; in senso contrario, Giarda, 246 s.).

        Anche nel giudizio abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (ai sensi dell'art. 3), quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall'art. 479, atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale disposizione, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, considerato che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio dalla decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire, non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione (Cass. V, n. 13780/2002).


        7.2. La forma del provvedimento di sospensione

        La sospensione va disposta con ordinanza ricorribile per cassazione, « in considerazione che l'impugnazione non può, in tale ipotesi, avere un sottinteso dilatorio, ma si pone semmai come strumento di potenziale acceleratorio dell'intero iter processuale » (Rel. prog. prel. c.p.p., 3); il ricorso per cassazione andrà deciso con rito camerale c.d. “non partecipato”, ex art. 611.


        7.3. Casistica

        La sospensione del processo sospende il corso della prescrizioneex art. 159 c.p.; deve ritenersi che, ove il relativo provvedimento non sia impugnato, la sospensione del processo, anche se disposta fuori dai limiti consentiti, produce i suoi effetti propri, inclusa la sospensione del corso della prescrizione (argomenta da Cass.S.U., 1° ottobre 1991, Mapelli).


        8. Gli atti urgenti

        Durante la sospensione del processo disposta per pregiudizialità di questioni di stato di famiglia o di cittadinanza, è possibile il compimento di atti urgenti (per la relativa nozione, si rinvia subart. 467), come, ad es., l'assunzione di prove non rinviabili, sempre che essi non richiedano la propedeutica risoluzione della questione pregiudiziale ancora sub judice.


        8.1. Casistica

        In tema di condono edilizio, si è ritenuto che la sospensione del procedimento penale prevista dagli artt. 38 e 44 l. n. 47/1985 non impedisce l'adozione dei provvedimenti cautelari, che proprio per la loro natura mirano a mantenere fermo lo stato della cosa e ad impedire che, alla stessa, vengano apportate modifiche (Cass. III, 26 maggio 1995, Simonini).


        9. L'efficacia della decisione “pregiudicante” nel processo penale “pregiudicato”

        È riconosciuta efficacia di giudicato nel processo penale alla sola sentenza civile irrevocabile.

        La dottrina ha precisato che, ai sensi dell'art. 324, « si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 »; per ragioni di completezza deve, tuttavia, evidenziarsi che, a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura civile dalla l. n. 69/2009, la decisione sulla sola questione di competenza è, oggi, adottata non più con sentenza, ma con ordinanza), evidenziando che « la decisione irrevocabile del giudice civile (...) relativa allo status personae, la quale intervenga durante la pendenza del processo penale, opera con autorità di giudicato e, dunque, con effetto vincolante sulla decisione del giudice penale, ancorché questi non abbia ritenuto opportuno disporre la sospensione ex art. 3 comma 1. Lo stesso effetto si realizza, naturalmente, anche se il giudicato sulla questione di stato si sia formato in un momento antecedente l'inizio del processo penale » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 131) “pregiudicato”.

        A seguito dell'intervento del giudicato sulla questione di stato, il giudice penale potrà (ma si tratta di un potere-dovere) recepirne l'esito senza reiterare gli accertamenti ad esso propedeutici, e senza la necessità di soffermarsi, in motivazione, sulle argomentazioni che hanno indotto alla decisione civile: secondo la dottrina, « il controllo del giudice penale (...) sarà circoscritto alla verifica dei limiti del giudicato di stato e della corrispondente incidenza “pregiudiziale” che lo stesso presenta rispetto alla decisione » (Macchia, Sub art. 3, in Codice, 10 ss.).

        La giurisprudenza ha, inoltre, osservato che la sentenza civile si limita ad accertare una situazione controversa iuxta alligata et probata, ma non sana le eventuali illiceità che ne abbiano condizionato l'esito; ne consegue che l'intangibilità degli effetti del giudicato civile è ancorata all'oggetto specifico della controversia civile, come delimitato dagli ordinari elementi costitutivi (soggetti, petitum e causa petendi), ma non impedisce, anche in difetto dell'esperimento dell'impugnazione straordinaria della revocazione, che in sede penale si proceda ad accertamenti di tipo diverso (Cass. II, n. 35325/2007: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza civile che aveva accertato l'esistenza di un diritto di credito, resa da un collegio del quale faceva parte, come relatore ed estensore, un giudice che era risultato, con sentenza penale passata in giudicato, corrotto dalla parte risultata vittoriosa, non impediva l'accertamento penale di condotte di riciclaggio aventi ad oggetto la somma versata dal debitore agli eredi del creditore in esecuzione della predetta sentenza civile).


        9.1. Limiti soggettivi

        L'art. 3 nulla dice in ordine ai limiti soggettivi all'efficacia del giudicato civile nel processo penale: peraltro, in accordo con i principi generali che regolano la materia, la dottrina ritiene che esso non abbia efficacia nei confronti dei terzi estranei al processo (civile) pregiudiziale ed a quello (penale) pregiudicato: « in altre parole, la identità dei limiti probatori che incontrano il giudice penale e il giudice civile in subjecta materia implica l'identità dei soggetti che agiscono come parti effettive o potenziali nel processo penale e nel processo civile » (Giarda, 247). Una conferma, in tal senso, viene dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., che, in virtù dell'affermazione del principio del contraddittorio, risulterebbe incompatibile con l'estensione ai terzi dell'efficacia di un accertamento intervenuto in un giudizio, rispetto al quale essi siano rimasti estranei.


        10. Segue. Casistica
        10.1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)

        In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto onerato non può ritenersi liberato adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, occorrendo a tal fine che intervenga il passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità: peraltro, il giudizio civile di disconoscimento della paternità non è pregiudiziale rispetto a quello penale, producendo effetti in tale ambito solo ex nunc e non ex tunc, in quanto l'obbligazione cui fa riferimento l'art. 570 c.p. è collegata ad un rapporto giuridico di filiazione ex lege (Cass. VI, n. 8144/2020).


        10.2. Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.)

        Il giudicato civile vincola il giudice penale limitatamente alle questioni pregiudiziali di stato di famiglia o di cittadinanza che, normalmente, non rientrano nell'ambito della giurisdizione penale: si è, pertanto, ritenuto che non fa stato nel processo penale avente ad oggetto il reato di circonvenzione d'incapace la sentenza civile che abbia riconosciuto la validità di un contratto di compravendita, escludendo l'infermità di uno dei contraenti ed il dolo dell'altro, trattandosi di questioni entrambe rientranti nella giurisdizione del giudice penale (Cass. I, 15 febbraio 1957, Barnero ed altri).


        11. La pregiudiziale costituzionale

        L'art. 23, comma 2, l. n. 87/1953 (« Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ») stabilisce, per i casi in cui, nel corso di un processo penale, venga eccepita l'illegittimità costituzionale di una norma (sostanziale o processuale) rilevante ai fini della decisione, che « l'autorità giudiziaria, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso ».

        La dottrina ha osservato che questa pregiudiziale, a differenza di quelle previste dagli artt. 3 e 479, « si può definire come “obbligatoriamente devolutiva”, poiché il giudice, accertata la “rilevanza della questione”, cioè che essa è stata sollevata nei confronti di una disposizione di legge da applicare nel corso del giudizio, e ravvisata la “non manifesta infondatezza” della questione stessa, dovrà necessariamente arrestarsi e demandare la decisione alla Corte costituzionale, essendo a lui vietato il giudizio sulla costituzionalità delle leggi » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 133).

        La pregiudiziale costituzionale, per espressa previsione normativa, determina la sospensione obbligatoria del procedimento, che priva il giudice della potestas decidendi fino alla definizione della pregiudiziale medesima, né, alle parti, è attribuito alcun potere di rimuovere tale stasi processuale, essendo immodificabili ed insindacabili sia l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale sia il pedissequo provvedimento di sospensione; tuttavia, nell'ipotesi in cui venga obbligatoriamente sospeso un procedimento in cui sia in corso di applicazione una misura cautelare, il soggetto ad essa sottoposto, che ritenga di aver maturato il diritto a riacquistare lo status libertatis per il verificarsi di una delle cause estintive del provvedimento coercitivo di cui all'art. 306, non incontra alcun ostacolo a far valere la sua pretesa in giudizio e può, quindi, promuovere, davanti al g.i.p. o ad uno dei giudici competenti per i vari gradi ai sensi dell'art. 279, un'azione di accertamento finalizzata alla declaratoria della sopravvenuta caducazione della misura ed all'ottenimento dell'ordinanza di immediata liberazione o di cessazione della misura estinta, secondo quanto dispongono, rispettivamente, il primo e il secondo comma del predetto articolo 306; trattasi, invero, di azione di natura dichiarativa, rivolta alla tutela di un diritto assoluto ed inviolabile, esperibile in ogni tempo, salvo il limite della preclusione, ove la questione abbia già formato oggetto di giudicato cautelare nelle sedi proprie (Cass.S.U., n. 8/1996).

        La sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23, comma 2, cit. consegue obbligatoriamente soltanto alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, che il giudice dispone previa delibazione della rilevanza nel procedimento in corso e della non manifesta infondatezza della questione sollevata; pertanto, ove una questione di legittimità costituzionale sia stata rimessa alla Consulta in un procedimento diverso, non può configurarsi l'esistenza di una pregiudiziale in senso proprio, con conseguente obbligo, del giudice, di sospendere — a pena di nullità — il giudizio in cui la medesima questione si sia riproposta, potendosi, al più, desumere, sulla base della disciplina generale delle questioni pregiudiziali quale positivamente realizzata dagli artt. 2 e 3, una semplice facoltà, in tal senso, da parte del secondo giudice, previa delibazione della questione in termini di « serietà » (Cass. II, 25 marzo 1997, Chiarelli).

        Bibliografia

        Fortuna - Dragone- Fassone- Giustozzi, Manuale pratico del processo penale, Padova, 2007; Giarda, Sub art. 3, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda- Spangher, I, Milano, 2010, 244; Macchia, Sub art. 3, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da Amodio- Dominioni, I, Milano, 1989, 16; Macchia, Sub art. 3, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 10; Marzaduri, voce Questioni pregiudiziali (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., VI, Milano, 2002, 921.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 4 - Regole per la determinazione della competenza. 1

        1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [56 c.p.]. Non si tiene conto della continuazione [81 c.p.], della recidiva [99 c.p.] e delle circostanze del reato [61 s. c.p.], fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [633 c.p.; 259 trans.].

         

        [1] Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 36, comma 1, d.lgS. 8 giugno 2001, n. 231.

        1. Inquadramento

        L'art. 4 è una norma di portata generale, « che contiene le regole per determinare la gravità del reato, agli effetti della competenza, con riferimento alla pena stabilita dalla legge. Tali regole trovano applicazione sia in tema di competenza per materia, sia in tema di competenza per connessione » (Rel. prog. prel. c.p.p., 4).

        Ai sensi dell'art. 210 disp. coord., continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi e decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice, nonché le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.

        2. La competenza ed il giudice naturale precostituito per legge

        La competenza è tradizionalmente definita come la « misura della giurisdizione attribuita a ciascun giudice ».

        Una dottrina ha, tuttavia, obiettato, che, se ciò fosse vero, l'atto posto in essere dal giudice incompetente dovrebbe essere tout court inesistente, perché reso in difetto assoluto di giurisdizione, laddove la disciplina dettata per tali casi dal codice di rito è di segno contrario (cfr., ad es., artt. 26 e 27), tanto che le decisioni rese da giudice incompetente, se non impugnate, diventano irrevocabili, costituendo cosa giudicata; se ne dovrebbe, quindi, dedurre che « a tutti i giudici penali spetta l'intero potere, ma uno solo (individuabile ante factum) è chiamato a procedere nel caso singolo; gli altri devono astenersene. Quest'assioma, enucleato dall'art. 25, comma 1, Cost., implica un lavoro diviso secondo criteri legali. (...). La giurisdizione, insomma, appartiene intera a tutti i giudici penali, ma solo uno deve procedere sul caso de quo: gli altri devono astenersene; e la trasgressione del dovere omissivo costituisce vitia in procedendo dal vario regime, secondo le specie; l'unico rimedio sta nelle impugnazioni ordinarie, così dette perché hanno termini perentori; la decisione irrevocabile vale come se l'autore fosse stato competente » (Cordero, 133 s.).

        L'attribuzione delle competenze deve avvenire sulla base di criteri prestabiliti e sufficientemente certi, che mirano ad evitare possibili interferenze e conflitti: l'art. 25, comma 1, Cost. garantisce, infatti, che « nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ».

        La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il principio della precostituzione del giudice deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo, non già in vista di singole controversie (Corte cost., n. 269/1992).

        La giurisprudenza di legittimità ha osservato che il concetto di « giudice naturale » va rapportato al giudice competente per materia e per territorio, cioè al giudice precostituito per legge, e non anche, ove si tratti di uffici giudiziari formati da più sezioni, ad una determinata sezione o ad un determinato collegio composto da individuati magistrati (Cass. VI, 15 ottobre 1998, Mercadante ed altri); ha, inoltre, precisato che « il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento e del processo, lo fa con riferimento a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno all'identità fisica dei magistrati che detti organi compongono » (Cass.S.U., n. 26/2000). Ciascun giudice, nell'assumere un provvedimento, « è sempre obbligato al rispetto della propria competenza ed è, perciò, abilitato a verificarne l'esistenza sulla base delle risultanze di cui dispone. E, su tale sua valutazione, positiva o negativa, giammai potrà essere precluso il sindacato del giudice dell'impugnazione, una volta che sia legittimamente investito dell'esame del problema, quali che possano essere gli effetti che scaturiscono dal riconoscimento dell'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale possibilità, a maggior ragione, dev'essere consentita allorquando l'incompetenza denunciata si traduca in un difetto di attribuzione del giudice in relazione alla funzione esercitata, giacché tale difetto (...) lo priva della specifica idoneità all'adozione del provvedimento » (Cass.S.U., n. 14/1994).


        2.1. I rapporti tra le articolazioni del medesimo ufficio

        È stata esclusa la configurabilità di problemi di competenza nei rapporti tra le articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario (Cass.S.U., n. 34655/2005, in motiv.).


        2.2. Regolamento di competenza

        Nel vigente sistema processuale penale, non è previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante l'intervento immediato della Corte di cassazione, che può essere chiamata a pronunciare sulla competenza solo in esito a conflitto (Cass. VI, 11 marzo 1992, P.m. in proc. Fedeli).


        3. La competenza funzionale

        La competenza funzionale, pur non trovando un'esplicita previsione nel vigente codice di procedura penale (anche in quello abrogato non ve ne era menzione), è istituto connaturato alla costruzione normativa del processo e delle attribuzioni del giudice nello sviluppo del rapporto processuale; essa è desumibile dal sistema, ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, poiché corrisponde all'esigenza di puntualizzazione della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione al progredire delle fasi del processo, ovvero dei suoi stati e gradi, riflettendo i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento in quella data fase (ovvero, in quel dato stato e/o grado) del processo, che costituisce il riflesso della ripartizione delle attribuzioni del singolo giudice nell'intero arco di sviluppo del procedimento.

        Il difetto di competenza funzionale, quindi, rende il provvedimento del giudice non conforme ai parametri normativi di riferimento e si risolve in un atto viziato da nullità assoluta, quanto al profilo funzionale, ed attaccabile per abnormità secondo le regole generali (cfr. art. 568), nonostante la mancanza di specifico mezzo d'impugnazione (Cass.S.U., n. 14/1994; Cass.S.U., n. 4419/2005).

        Per “competenza funzionale” si deve intendere la ripartizione della giurisdizione penale in relazione alle fasi di sviluppo del rapporto processuale penale, ovvero a particolari attività disciplinate dal codice di rito; secondo la giurisprudenza, inoltre, la nozione di “incompetenza funzionale” va riferita “alla violazione delle regole che incardinano la giurisdizione attraverso il suo esercizio da parte di organo radicalmente incompetente ed ‘incapace' a celebrare il giudizio, per la ricorrenza di regole speciali di individuazione della competenza in relazione alle qualità soggettive dell'imputato” (Cass. II, n. 47147/2019).


        3.1. Le conseguenze

        Il provvedimento reso dal giudice funzionalmente incompetente è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, (Cass.S.U., n. 4419/2005, per la quale integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 ss., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato; nel medesimo senso, successivamente, Cass. IV, n. 3347/2010).


        3.2. Casistica

        Hanno natura funzionale:

        (a) la speciale competenza stabilita dall'art. 11 per i procedimenti nei quali un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (Cass.S.U., n. 292/2005);

        (b) la competenza attribuita dall'art. 51 al g.i.p. del capoluogo del distretto, in relazione a taluni reati per l'adozione dei provvedimenti previsti durante le indagini preliminari (Cass. II, 15 settembre 1994, De Nicola);

        (c) la competenza attribuita al g.u.p. per la celebrazione del giudizio abbreviato (Cass. I, n. 43451/2004);

        (d) la competenza del giudice del già proposto gravame per la correzione di errori materiali che inficino il provvedimento impugnato (Cass. VI, n. 47456/2004, e Cass. I, n. 47149/2009);

        (e) la competenza della corte d'appello (e non del suo presidente) a decidere sulla dichiarazione di ricusazione del giudice di pace, ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 274/ 2000 (Cass. IV, n. 26442/2003);

        (f) la competenza attribuita, in tema di revisione, alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna (Cass. III, n. 2417/2003);

        (g) la competenza della corte d'appello in composizione collegiale a decidere, in tema di estradizione per l'estero, sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare (Cass. VI, n. 16830/2010);

        (h) la competenza, ex art. 670, comma 3, del giudice dell'esecuzione a decidere — se lo stesso non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento — sulla richiesta di restituzione nel termine, contestualmente proposta dal condannato (Cass. I, n. 18734/2010);

        (i) la competenza del tribunale di sorveglianza a decidere, ai sensi dell'art. 680 c. 2, sull'impugnazione presentata contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano l'applicazione di una misura di sicurezza (Cass. VI, n. 36535/2010).

        È stata ritenuta l'incompetenza funzionale del g.u.p. in ordine al decreto con cui — dopo l'intervenuta emissione del decreto che disponeva il giudizio — era stata, dallo stesso, disposta una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o ambientali: in argomento, si è evidenziato che il g.u.p., una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti diversi da quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell'imputato (Cass. IV, n. 3347/2010)


        4. I criteri per individuare la competenza: profili generali

        La competenza va verificata sul contenuto formale dei capi di imputazione, così come contestati all'atto dell'esercizio dell'azione penale (Cass. I, n. 5370/1994).

        Un orientamento ormai consolidato ritiene che nei casi dubbi, ovvero quando un conflitto di competenza dipende dalla determinazione del titolo del reato o dalla sussistenza di una circostanza aggravante, e non possa essere esclusa, allo stato degli atti, in base alla valutazione sommaria delle risultanze probatorie acquisite, la più grave delle ipotesi prospettate dai giudici in conflitto, quest'ultimo va risolto ritenendo la competenza del giudice superiore, il quale è in grado di decidere definitivamente sulla gravità e sull'esatta configurazione giuridica del fatto, con il sussidio che può essere offerto dall'acquisizione e dal vaglio di ulteriori elementi di giudizio, pronunciandosi, ove occorra, anche sul reato meno grave (Cass. I, n. 2040/1993 e Cass. n. 18888/2007).


        4.1. La pena edittale

        L'art. 4 contiene un esplicito riferimento alla pena stabilita per il delitto tentato, poiché quest'ultimo, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, è autonomo rispetto alla corrispondente fattispecie di delitto consumato.


        4.2. La continuazione

        Le regole per la determinazione della competenza fissate dall'art. 4, cui rinvia anche l'art. 550, che disciplina i casi di citazione diretta a giudizio, prevedono che non si tenga conto della continuazione (art. 81, comma 2, c.p.)(Cass. II, n. 39622/2004).


        4.3. La recidiva e le altre circostanze

        Per espressa previsione dell'art. 4, la recidiva non incide in nessun caso sulla determinazione della competenza.

        Per la stessa ragione, non incidono sulla determinazione della competenza neanche le circostanze attenuanti: non è stato necessario attribuire espressa rilevanza all'attenuante di cui all'art. 98 c.p. (minore età), poiché i reati commessi dai minorenni rientrano sempre e comunque nella competenza del tribunale per i minorenni.

        Tra le circostanze aggravanti, rilevano, ai fini della determinazione della competenza, quelle « per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato » e quelle « ad effetto speciale » (ovvero quelle che, ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p., comportano un aumento della pena in misura superiore ad un terzo).

        La giurisprudenza ha ritenuto che, nell'ipotesi di concorso di una circostanza prevista dall'art. 625 c.p. con più circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p., ai fini della determinazione della pena, anche per l'individuazione della competenza (Cass. I, n. 4964/2010), e non soltanto per l'individuazione dei termini di durata massima di fase della custodia cautelare (Cass. IV, n. 15133/2003) — analoghe essendo, sul punto, le discipline dettate dagli artt. 4 e 278 —, occorra tener conto della pena prevista dall'art. 625, comma 2, c.p., che, in quanto determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato, integra un'ipotesi di circostanza c.d. “indipendente”, la quale deve equipararsi a quelle ad effetto speciale, richiamate espressamente (sia dall'art. 278 che dall'art. 4), perché, come queste ultime, agisce in modo differente da quelle comuni, imponendo autonomi limiti edittali.

        Nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p., della pena stabilita per la circostanza più grave e dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate, le quali mantengono, peraltro, la natura di circostanze ad effetto speciale (Cass. IV, n. 27748/2007).

        Sono prive di rilievo ai fini della determinazione della competenza le circostanze aggravanti indipendentiche non comportano un aumento di pena superiore a un terzo (Cass. IV, n. 23700/2020: fattispecie nella quale è stata esclusa la rilevanza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990).


        5. Profili di diritto intertemporale

        La successione delle leggi nel tempo è regolata dall'art. 11 prel., secondo il quale « la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo »; la disposizione sancisce l'efficacia immediata della nuova disciplina legislativa, prevedendone, al contempo, l'irretroattività, in omaggio a quella fondamentale esigenza della vita sociale, secondo cui la fede e la sicurezza nella stabilità dei rapporti non dovrebbero essere minacciate dal timore che una legge successiva possa turbare le situazioni giuridiche formatesi validamente. Tuttavia, la retroattività non costituisce un limite di carattere costituzionale per il legislatore, come si desume chiaramente dall'art. 25, comma 2, Cost., che la vieta solo per le norme penali che prevedono nuove fattispecie incriminatrici o che aggravano quelle esistenti.

        Alla regola stabilita dall'art. 11 prel. non si sottraggono le disposizioni del diritto processuale penale, salvo che il legislatore non abbia previsto apposite norme transitorie, atte a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina: questo principio è abitualmente condensato, con riferimento alla materia processuale, nel brocardo « tempus regit actum »: secondo un'antichissima tradizione giuridica, infatti, in materia di diritto processuale penale, vige la regola secondo cui le leggi entrano senz'altro in vigore alla scadenza del termine generale o particolare decorrente dalla loro pubblicazione, ed investono immediatamente tutti i procedimenti nuovi od in corso, essendo indifferente che i relativi reati siano stati commessi vigente questa o quella normativa processuale. Tale principio è stato sempre recepito dal legislatore italiano (cfr., ad es., la Relazione al Re sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, nonché le disposizioni transitorie dei codici di procedura penale del 1889 e del 1913), ed anche le disposizioni transitorie del codice di procedura penale vigente lo hanno seguito (cfr. art. 258 comma 1 disp. trans.), e, proprio in tema di competenza, per derogarvi, è stato necessario prevedere un'apposita norma, con la quale si è stabilito, in via eccezionale, che « ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso » (art. 259, comma 1, disp.trans.).

        Le norme modificative della competenza non ledono la garanzia costituzionale del giudice naturale, ove abbiano carattere generale, anche perché deve riconoscersi la discrezionalità del legislatore nel determinare la disciplina della competenza, laddove un contrasto con la norma costituzionale dell'art. 25 potrebbe ravvisarsi solo se una disposizione di legge sottraesse il caso concreto alle regole generali (Cass. VI, 14 dicembre 1999, D'Ambrogio ed altri).

        La giurisprudenza costituzionale ha affermato che « il precetto costituzionale enunciato nel primo comma dell'art. 25 Cost. tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cioè, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio. L'illegittima sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si verifica, perciò, tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori, in relazione ad una determinata controversia, o direttamente dal legislatore, in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica, in generale, i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento — e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” — che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente » (Corte cost. n. 56/1967; conforme, Corte cost. n. 42/1996).

        La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che « la legge processuale non contempla i reati e non “dispone” rispetto a questi, ma provvede soltanto per l'avvenire, cioè per tutti i procedimenti e per tutti gli atti processuali da compiersi nel momento in cui entra in vigore, salve le eccezioni stabilite dalla legge medesima. Con la conseguenza che è erroneo parlare di retroattività delle leggi processuali allorquando esse vengono applicate a fatti commessi prima della loro entrata in vigore: tale pretesa retroattività si riferisce infatti ai reati, e cioè a cosa in ordine alla quale la legge processuale non dispone; mentre le norme sono irretroattive rispetto ai procedimenti e agli atti processuali, che costituiscono il vero oggetto delle loro disposizioni », e che l'art. 25, comma 1, Cost. « non contiene, ai fini della determinazione dell'organo competente a giudicare, una esplicita individuazione del punto di riferimento temporale al quale ancorarsi; così che, non solo non è illegittimo, ma è addirittura ragionevole e corretto considerare che tale momento deve coincidere non con quello della commissione del fatto penalmente illecito, ma con il momento dell'avvio del processo, e quindi, nell'ipotesi concreta, con il giorno dell'emissione del decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace » (Cass.S.U., n. 3821/2006).

        Bibliografia

        Cordero, Procedura penale, Milano, 2006; Lattanzi, Il principio di precostituzione del giudice nella giurisprudenza penale della Corte di cassazione, in Cass. pen. 1993, 1578; Macchia, Sub art. 4, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da G. Lattanzi-E. Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone-Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 14; Marvulli, voce Competenza e incompetenza penale, in Enc. dir., Agg., V, Milano, 2001, 217; Mazza, La norma processuale penale nel tempo, Milano, 1999.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 5 - Competenza della corte di assise (1).

        1. La corte di assise è competente:

        a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio [56, 575 c.p.], di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2);

        b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 (3) del codice penale;

        c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale (4);

        d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale [241-313 c.p.], sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (5).

        d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (6).

        (1) Sulla corte di assise, vedi l. 10 aprile 1951, n. 287.

        (2) Lettera sostituita dapprima dall'art. 1 d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, conv., con modif., in l. 21 aprile 1999, n. 109 (v. anche art. 3 d.l. n. 29, cit.), e successivamente dall'art. 11 lett. a) d.l. 12 febbraio 2010, n. 10, conv., con modif., in l. 6 aprile 2010, n. 52. Ai sensi dell'art. 12 d.l. n. 10, cit., le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (13 febbraio 2010) solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale. V. anche l'art. 2 d.l. n. 10, cit., che così dispone: « 1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del [medesimo decreto], relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise ».

        (3) Le parole «, 600, 601 e 602», che figuravano dopo la parola 584, sono state soppresse dall'art. 61 a)l. 11 agosto 2003, n. 228. Ai sensi dell'art. 16 1l. n. 228, cit., tale disposizione si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima (7 settembre 2003).

        (4) V. artt. 3962 n. 2, 5712, 5722, 5913 c.p.; artt. 18 4 e 19 6l. 22 maggio 1978, n. 194; art. 14l. 10 maggio 1976, n. 342.

        (5) Sui delitti di cui alla XII disp. finale della Costituzione, v. l. 20 giugno 1952, n. 645.

        (6) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 12 febbraio 2010, n. 10, con modif., in l. 6 aprile 2010, n. 52. Il testo inserito, e poi modificato in sede di conversione, recitava: «per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d)».

        Riferimenti chiave:

        Artt. 396, comma 2, n. 2,571, comma 2, 572, comma 2,591, comma 3 c.p.; artt. 18, comma 4 e 19, comma 6 l. 10 aprile 1951, n. 287; l. 20 giugno 1952, n. 645; art. 1, comma 4, l. 10 maggio 1976, n. 342; l. 22 maggio 1978, n. 194

        1. Inquadramento

        Nel delimitare la competenza della corte d'assise, il legislatore ha seguito un principio tradizionale del nostro ordinamento, adoperandosi affinché « la cognizione dei reati più gravi sia assegnata ad un organo che esprima la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia » (Rel. prog. prel. c.p.p., 4), prestando, peraltro, attenzione a non ampliare eccessivamente il carico delle predette corti: questa esigenza (più che la necessità, pure evocata dalla Relazione, di una specifica conoscenza di nozioni di carattere tecnico che si assume possa essere acquisita con difficoltà dai giudici popolari), ha inizialmente imposto l'attribuzione ai tribunali di tutta la materia dei reati previsti dalla legge sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990); analoga ratio ha ispirato l'attribuzione ai tribunali dei tentati omicidi, comunque aggravati.

        L'individuazione dei reati devoluti alla competenza della corte d'assise ha avuto luogo seguendosi un criterio misto, in parte quantitativo (quoad poenam), in parte qualitativo (quoad titulum), non più, come disposto dall'art. 29 dell'abrogato codice di rito, solo qualitativo; l'assetto che ne è risultato non sembra ispirato da un criterio coerente, realmente parametrato alla particolare fisionomia della composizione di questo giudice.

        Secondo la giurisprudenza, i requisiti di età e le altre condizioni di capacità dei giudici popolari devono sussistere al momento della formazione degli albi comunali definitivi; ne consegue che la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di cui sia componente un giudice popolare che, nel corso del giudizio, abbia compiuto 65 anni, non è affetta da nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p. ( Cass. I, 12/05/2023, not. dec . ).

        2. Profili di diritto intertemporale
        2.1. Le modifiche introdotte con d.l. n. 10 del 2010, conv., con modif., in l. n. 52 del 2010

        L'art. 1, comma 2, l. n. 251/2005, aveva inasprito le pene previste dall'art. 416-bis, comma 4, c.p. per i promotori, i capi e gli organizzatori dell'associazione mafiosa armata, prevedendo un limite edittale massimo pari a ventiquattro anni di reclusione, coincidente con quello che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), radica, sotto il profilo quantitativo, la competenza della corte d'assise. Le conseguenze della modifica sulla competenza risultava all'evidenza inconsapevole, come dimostra il fatto che il sopravvenuto d.d.l. n. 1440 (presentato dal Ministro della Giustizia), sul riordino del processo penale, prevedeva (in ipotesi, innovativamente), l'attribuzione alla corte d'assise della competenza su tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 416-bis c.p.

        La giurisprudenza aveva immediatamente evidenziato che il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma 4, c.p. (associazione armata), apparteneva ormai alla competenza della corte d'assise e non più a quella del tribunale, qualora la consumazione del reato si fosse protratta anche successivamente all'entrata in vigore della l. n. 251/2005, e che, nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso appartenesse alla corte d'assise, veniva attratto nella competenza di quest'ultima anche l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associazione, necessariamente connesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) a quello nei confronti dei partecipi di rango primario (Cass. I, n. 4964/2010).

        Per effetto di questa interpretazione, unanimemente considerata « ineccepibile » dalla dottrina (per tutti, Manzione, 143), il tribunale risultava incompetente per materia per tutti i processi pendenti (sia in dibattimento che nelle fasi successive, poiché l'incompetenza per materia, ai sensi dell'art. 21, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: la sola incompetenza per connessione va rilevata o eccepita a pena di decadenza entro la conclusione dell'udienza preliminare, e la relativa eccezione deve essere riproposta, in caso di rigetto, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento sulla costituzione delle parti), aventi ad oggetto il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravato dalla disponibilità di armi, nei quali fossero imputati sia soggetti in posizione verticistica che meri partecipi, se la consumazione era intervenuta dopo l'entrata in vigore dellal. n. 251/ 2005.

        Per scongiurare le — agevolmente intuibili — conseguenze che sarebbero state prodotte da questa situazione, ed, in particolare, la possibile decorrenza dei termini di custodia cautelare per un gran numero di imputati sottoposti a cautela per il predetto reato, che poteva conseguire alla regressione dinanzi al giudice competente, il legislatore è intervenuto (con il d.l. n. 10/2010, conv., con modif., nella l. n. 52/2010), non limitandosi, peraltro, a ri-attribuire la competenza per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. sempre e comunque al tribunale, ma ampliando la competenza della corte d'assise.

        Il d.l. n. 10/2010 ha, infatti, aggiunto, all'art. 5, la lett. d-bis) che attribuiva alla corte d'assise « i delitti consumati o tentati previsti dall'art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater esclusi i delitti previsti dall'art. 416-bis c.p., comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d) ».

        Venivano, in tal modo, attribuiti alla competenza della corte d'assise i delitti, consumati o tentati:

        (a) con finalità di terrorismo;

        (b) di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti previsti dagli artt. 600,601 e 602 c.p. o dall'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998, Testo Unico in materia di immigrazione (art. 416 comma 6 c.p.);

        (c) di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.;

        (d) di riduzione in schiavitù (se già non attribuiti alla competenza della corte d'assise), tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi (artt. 600,601 e 602 c.p.);

        (e) di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

        (f) di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973).

        Per attenuare la — all'evidenza eccessiva ed immotivata — dilatazione delle competenze della corte d'assise, oltre che per superare i problemi che si ponevano con riguardo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) che, almeno in apparenza, sembrava rientrare, ad un tempo, in forma aggravata (ovvero quando è punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni), tra quelli sottratti alla competenza della corte d'assise ex art. 5, lett. a) (quale delitto previsto dal d.P.R. n. 309/1990), ed in forma non aggravata tra quelli devoluti alla competenza della corte d'assise ex art. 5, lett. d-bis) (rientrando tra i delitti menzionati dall'art. 51, comma 3-bis, in quanto attribuito al procuratore della Repubblica distrettuale), il legislatore, nellal. di conversione n. 52/2010, ha eliminato il riferimento per relationem all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, riformulando in toto la lett. d-bis).

        Questi gli effetti definitivi della tormentata novellazione dell'art. 5:

        (a) essendo stato espunto dalla lett. a) dell'art. 5 il riferimento ad excludendum al reato di cui all'art. 630 comma 1 c.p., il sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato o non aggravato, rientra oggi, quoad poenam, nella competenza della corte d'assise;

        (b) i delitti di cui all'art. 416-bisc.p., comunque aggravati, sono devoluti, ai sensi dell'art. 6, alla competenza del tribunale, non essendo espressamente attribuiti a quella della corte d'assise o del giudice di pace « la competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416-bis c.p., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 10/2010, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte di assise » (Cass. VI, n. 21063/2011);

        (c) rientrano nella competenza della corte d'assise i delitti, consumati o tentati, di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti previsti dagli artt. 600,601 e 602 c.p. o dall'art. 12 comma 3-bisT.U. in materia di immigrazione (art. 416 comma 6 c.p.), i delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi(artt. 600,601 e 602 c.p.), nonché i delitti con finalità di terrorismo, sempre che, per tali delitti, sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni: « in realtà, i delitti contro la personalità dello Stato — nel cui capo sono individuate anche le “condotte con finalità di terrorismo” (art. 270-sexies c.p.) — risultavano già attribuiti alla cognizione della corte d'assise dalla lett. d) dell'art. 5 c.p.p. » (Manzione, 147);

        (d) rientrano nella competenza del tribunale i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p., di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973), di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. n. 309/1990).

        La dottrina, nel valutare complessivamente l'intervento del legislatore, ha osservato che, « al di là della scarsa coerenza delle scelte normative (...) praticate (...), rimane, di fondo, l'imbarazzo per un testo nato al fine di rimediare ad una situazione di effettiva problematicità e poi esteso a situazioni tutt'altro che “urgenti”, seguendo, peraltro, nella ridistribuzione delle competenze tra tribunale e corte di assise, un mero criterio di presunto maggiore disvalore: criterio, per vero, disattento tanto alla complessità dell'accertamento demandata a quest'ultimo giudice, quanto alla ricorrenza delle fattispecie “traslocate”, con, quindi, possibili ripercussioni su un assetto organizzativo che, per certo, non ha bisogno di nuove disfunzionalità » (Manzione, 146 ss.).


        3. Casistica
        3.1. Associazione di tipo mafioso

        La giurisprudenza ha ritenuto che, pur dopo l'entrata in vigore della l. n. 52/2010, alla corte d'assise continua ad appartenere la competenza per l'associazione di tipo mafioso pluriaggravata in ordine a quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, ma sui quali eserciti vis attractiva per connessione altro procedimento per lo stesso fatto pendente in fase dibattimentale dinanzi alla corte medesima (Cass. I, n. 27254/2010: nella specie, relativa a conflitto negativo, il procedimento non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di promotore di un'associazione mafiosa, era stato separato dal troncone principale, ma non era approdato ancora al dibattimento, come quello principale, in corso di celebrazione dinanzi alla corte d'assise, designata come giudice competente dalla corte di cassazione in sede di risoluzione di precedente conflitto).

        Ha, inoltre, ritenuto che la competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416-bis c.p., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartenga al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 10/2010, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte d'Assise (Cass. VI, n. 21063/2011 e Cass. I, n. 47655/2011). Inoltre, la competenza a giudicare in grado di appello i reati comunque aggravati di associazione di tipo mafioso, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 10/2010, conv. nella l. n. 52/2010, spetta alla Corte di appello, e non alla Corte di Assise di appello, anche nel caso che il giudizio di primo grado sia stato celebrato e definito nelle forme del rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminare in epoca precedente alla modifica normativa, poiché l'art. 2 di detta legge stabilisce per tale tipologia di procedimenti la competenza del tribunale, salvo che, al momento dell'entrata in vigore del d.l., «sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte di Assise» (Cass. VI, n. 19191/2013).


        3.2.Altre applicazioni

        Per i delitti di cui agli artt. 600 c.p. e art. 601 c.p. (rispettivamente riduzione in schiavitù e tratta di persone) la competenza in appello appartiene alla Corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare; si tratta di competenza funzionale, con la conseguenza che la violazione della relativa disciplina determina, ex  art. 178, comma 1, lett. a) e art. 179, comma 1, c.p.p., una nullità assoluta e, pertanto, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità (Cass. V, n. 31673/2017).

         


        4. Le ipotesi residuali

        Come precisato nella Relazione al progetto preliminare del c.p.p., la disposizione di cui alla lett. c) della norma in commento attribuisce alla competenza della corte d'assise i reati di cui agli artt. 571, comma 2 (morte conseguente ad abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 572, comma 2 (morte conseguente a maltrattamenti), 591, comma 3 (morte conseguente ad abbandono di persone minori od incapaci) c.p., nonché quelli di cui agli artt. 18, comma 4, e 19, comma 6 (rispettivamente, morte della donna conseguente ad aborto in difetto del consenso, oppure volontario) dellalegge 22 maggio 1978, n. 194 (« Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 5, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 17; Manzione, Commento all'art. 1 d.l. n. 10 del 2010, conv., con modif., in l. n. 52 del 2010, in Leg. pen. 2010, 143; Pistorelli, In sede di conversione vengono sottratti i reati di associazione finalizzata al narcotraffico, in Guida dir. 2010, n. 17, 33; Spangher, Convertito il decreto-legge in tema di competenza per materia ed interrogatorio di garanzia, in Dir. pen. e proc. 1999, 553; Spangher, Le nuove disposizioni sulla competenza per materia e l'interrogatorio di garanzia, in Dir. pen. e proc. 1999, 275.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 6 - Competenza del tribunale 1.

        1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise [5] o del giudice di pace.

         

         

        [1] Articolo dapprima così sostituito dall'art. 166 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi del successivo art. 2471 d.lg. n. 51, cit., quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. L'articolo è stato ulteriormente modificato dall'art. 47 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 2 aprile 2001, n. 91, conv., con modif., in l., 3 maggio 2001, n. 163. Il testo previgente recitava: «1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore. 2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334, e 335». Per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, v. l'art. 4, d.lg. n. 274, cit.

        1. Inquadramento

        La disposizione determina la competenza del Tribunale, che ha natura residuale: appartengono alla sua competenza tutti i reati che non rientrano nella competenza della corte di assise o del giudice di pace.

        2. Rapporti con la competenza del giudice di pace

        L'art. 4 d.lgs. n. 274/2000 (recante « disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace ») determina la competenza per materia del giudice di pace in base ad un criterio meramente qualitativo, ricomprendendovi una serie di reati di minore gravità, nominativamente indicati.

        Per stabilire se un reato rientri nella competenza funzionale del Giudice di pace o del tribunale, deve aversi riguardo alla contestazione, ovvero alla «prospettazione accusatoria», senza alcuna valutazione anticipatoria sul possibile esito del giudizio di merito, ciò perché la competenza è «misura della giurisdizione» sin dal momento iniziale del procedimento ed è pertanto correlata alle caratteristiche intrinseche ed alla formulazione espressiva della domanda, non alla sua «fondatezza» (in tutto o in parte) valutazione — quest'ultima — da porsi in essere nella fase — successiva — della decisione (dunque, da parte del giudice competente, individuato in virtù dei caratteri obiettivi della domanda) (Cass. I, n. 36336/2015: in applicazione del principio, la S.C., risolvendo un conflitto negativo di competenza concernente il reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p., ha ritenuto che la gravità della minaccia, prospettata in contestazione, rendeva il reato di competenza Tribunale, a nulla rilevando, per integrare la competenza del giudice di pace, la valutazione anticipata del Tribunale di non gravità della stessa).

        La giurisprudenza ha immediatamente chiarito che, a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), in vigore dal 30/12/2022,  del regime di procedibilità a querela di parte per numerose ipotesi di lesioni personali con malattia compresa tra 21 e 40 giorni, deve ritenersi che il trattamento sanzionatorio applicabile a tali reati, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, sia  quello previsto per i reati di competenza del giudice di pace ex art. 52 D. Lgs. n. 274 del 2000. Si è, in proposito, osservato che l'evidente difetto di coordinamento tra l'art. 582 c.p. novellato e l'art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 274 del 2000 può essere superato valorizzando sistematicamente la voluntas legis, volta (come già previsto dall'art. 15 della legge delega n. 468 del 1999) a devolvere al giudice di pace la competenza per tutte le ipotesi di lesioni personali procedibili a querela di parte, che si salda con l'intento della c.d. ”Riforma Cartabia”, esplicitato dalla Relazione illustrativa, di determinare “un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina dell'art. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 274 del 2000 che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali procedibili a querela di parte” (Cass. V, n. 12517/2023; conforme, Cass. V, n. 10669/2023, per la quale, in tema di lesioni personali lievi, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientrando il delitto nella competenza per materia del giudice di pace, è illegale l'inflizione della pena della reclusione, anche nel caso in cui esso sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione normativa o sia stato giudicato da un giudice diverso: a tale conclusione deve addivenirsi sussistendo un difetto di coordinamento tra l'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e l'art. 582, comma secondo, c .p. , in quanto il primo, che non è stato modificato, continua a riferirsi al secondo che, invece, non individua più ipotesi procedibili a querela).

        Altro orientamento ha, peraltro, successivamente ritenuto che le n tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta restano, , permane, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di la competenza del tribunale (Cass. V, n. 40719/2023 ).

        Il contrasto è stato devoluto alle Sezioni Unite (Cass. SU, n. .12759/2024), le quali le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, d. lgs. 10/10/2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore  a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento», precisando, peraltro (f. 27 s.), in ordine ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, ossia prima del 30/12/2022, e quindi entro il 29/12/2022, che, se l'azione penale è stata esercitata entro quest'ultima data, permane, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza del tribunale; per i reati commessi entro il 29/12/2022, qualunque sia la data entro la quale l'azione penale sia stata esercitata, occorrerà valutare quale sia la disciplina sostanziale in concreto più favorevole: «la soluzione non sarà, però, automaticamente quella dell'applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, potendo risultare in concreto più favorevole anche il regime “ordinario”, in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, e secondo una valutazione da compiere di volta in volta, alla luce della singola vicenda processuale».  Invero, il trasferimento della competenza per materia per il reato di cui all'art. 582 c.p., se procedibile a querela di parte, dal tribunale monocratico al giudice di pace comporta una modifica "in melius" del trattamento sanzionatorio, ove determini l'applicazione delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in luogo delle sanzioni detentive, e   può, quindi, operare retroattivamente anche ai reati commessi prima della novella: peraltro, a prescindere dal predetto effetto sostanziale, agli effetti processuali, ovvero per quanto riguarda la competenza per materia per i reati commessi prima della novella, in applicazione del principio "tempus regit actum" che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p., se procedibile a querela, va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale e la competenza così determinata rimane ferma in forza dell'ulteriore principio della "perpetuatio jurisdictionis", anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa, in difetto di una diversa disciplina transitoria ad hoc, nel caso di specie in proposito non emanata.

         


        3. La competenza per materia dei giudici speciali

        Con riguardo ai giudici speciali, la competenza per materia è così ripartita (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 89 s.):

        a) il tribunale per i minorenni è competente per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento della commissione, non abbiano superato il diciottesimo anno d'età (art. 3 d.P.R. n. 448/1988). La giurisprudenza ha chiarito che, attesa l'inscindibilità dei reati permanenti, da intendere come fatto giuridicamente unitario, qualora detti reati siano attribuiti a soggetti che erano ancora minorenni all'inizio dell'attività criminosa, poi protrattasi anche dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza spetta comunque al giudice ordinario: è stata, in tal modo, esclusa, anche nell'interesse dell'imputato, ogni possibilità di ripartire la competenza fra giudice ordinario e giudice minorile, scomponendo il reato (Cass. I, n. 6025/1997);

        b) la Corte costituzionale è competente per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.);

        c) il tribunale militare è competente per i reati c.d. militari commessi da militari in servizio alle armi o considerati tali (art. 103, comma, 3 Cost.).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 6, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 19; Macchia, Sub art. 6, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da Amodio- Dominioni, I, Milano, 1989, 24; Spangher, Processo penale da adeguare all'istituzione del giudice unico, in Dir. pen. e proc. 1998, 679; Taormina, Riforme istituzionali e giustizia penale, in Giust. pen. 1993, I, 289.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 7 - [Competenza del pretore.]1

         

        [1] Articolo abrogato dall'art. 218 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo recitava: «1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. 2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale; e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale; g) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del codice penale; l) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; m) truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale; n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale». Cfr. artt. 1, 219-227 e 244, d.lg. n. 51, cit.

        Art. 8 - Regole generali.

        1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato [3901; 210, 259 coord.; trans.] (1) .

        2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

        3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

        4. Se si tratta di delitto tentato [56 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

         

        [1] Per il reato di diffamazione aggravata commesso attraverso trasmissioni radiofoniche o televisive, «il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa»: art. 305, ult. per., l. 6 agosto 1990, n. 223. V. anche l'art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4; art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161; art. 292l. 13 settembre 1982, n. 646. V. inoltre art. 1240 c. nav.

        Riferimenti chiave:

        Art. 1240 c. nav.; art. 30, comma 5, l. 6 agosto 1990, n. 223; art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4; art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161; art. 29, comma 2, l. 13 settembre 1982, n. 646.

        1. Inquadramento

        La direttiva n. 13 della legge delega n. 81 del 1987 prevede che « la competenza per territorio possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione »; detta previsione è stata attuata dal legislatore delegato « nel senso che la regola generale per la determinazione della competenza per territorio è quella del luogo della consumazione e, solo per determinati reati, quella del luogo ove ha avuto inizio o si è esaurita l'azione » (Rel. prog. prel. c.p.p., 8).

        Di conseguenza, l'art. 8 stabilisce, in sequenza, che la competenza per territorio è generalmente determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (comma 1); il criterio attributivo della competenza per territorio diviene quello del luogo in cui si è verificata l'azione o l'omissione, nei casi in cui dal fatto-reato sia derivata (anche come conseguenza non voluta) la morte di una o più persone (comma 2); per i reati permanenti, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche nei casi in cui dal fatto-reato sia derivata la morte di una o più persone (comma 3); per i soli delitti tentati (il tentativo di contravvenzione è, infatti, penalmente irrilevante) è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo degli atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto (comma 4).

        La disciplina della connessione adottata nel successivo art. 12, così come novellato nel 1991, prevede la continuazione fra le ipotesi di connessione: le problematiche circa i criteri di competenza cui fare riferimento in tal caso saranno esaminate in quella sede.

        2.L'istituzione di un nuovo ufficio giudiziario

        In generale, con riguardo alla successione di leggi in tema di competenza, si rinvia subart. 4.

        La giurisprudenza  ha affermato che, in virtù del principio tempus regit actum, che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell'udienza preliminare avanti all'ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza; la competenza così determinata rimane ferma, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, salvo che la legge non introduca una specifica normativa transitoria derogatoria (Cass. VI, n. 10373/2002, relativa all'istituzione del Tribunale di Torre Annunziata: con riguardo al caso di specie, la S.C. ha precisato che la normativa derogatoria è stata prevista dalla legge istitutiva per la fase del giudizio, che si era ritualmente svolto davanti al tribunale predetto).

        Qualora la legge istitutiva di nuovo tribunale disponga che la competenza rimane attribuita a quello in precedenza competente per i procedimenti per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento, la circostanza che, essendo intervenuta siffatta dichiarazione, il processo sia stato rinviato a nuovo ruolo, non vale ad escludere la perpetuatio jurisdictionis (Cass. I, n. 6095/1996: fattispecie relativa alla legge istitutiva del Tribunale di Nocera Inferiore).

        Qualora, dopo la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, un provvedimento legislativo modifichi la competenza territoriale del giudice di rinvio, si è ritenuto che, per l'individuazione di quest'ultimo, devono applicarsi i nuovi criteri di competenza, posto che, in ogni caso, risulta conseguito il risultato voluto dalla legge, e cioè che la decisione nel giudizio di rinvio avvenga ad opera di giudici diversi da quelli che emisero il provvedimento annullato (Cass. II, n. 575/1995).

        Anche nel procedimento di prevenzione l'individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento in cui il p.m. promuove il detto procedimento; la competenza, così determinata, rimane poi ferma in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis (Cass. V, n. 3277/1993: nella fattispecie, la S.C. ha affermato che, promosso il procedimento di prevenzione davanti al Tribunale di Firenze, la sopravvenuta istituzione della provincia di Prato — sede del tribunale divenuto competente nella disciplina di regime — non poteva incidere sulla competenza all'applicazione della misura de qua).


        2.1.La revisione delle circoscrizioni giudiziarie (d.lgs. n. 155 e n. 156 del 2012)

        In tema di competenza per territorio, una delle prime applicazioni, in sede di legittimità, delle disposizioni in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, contenute nei d.lgs. n. 155/2012 e d.lgs. n. 156/2012, ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'art. 9, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 155/2012, come modificato dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 14/2014 (a norma del quale i procedimenti penali si considerano “pendenti” a partire dal momento nel quale, entro il 13 settembre 2013 — data di efficacia del citato d.lgs. — la notitia criminis sia stata acquisita, o sia pervenuta negli uffici di Procura), la “nuova” — rispetto al procedimento iscritto prima del 13 settembre 2013 — notitia criminis, che legittima una nuova iscrizione, non deve essere collegata all'ipotesi investigativa iniziale; si è, pertanto, ritenuto che la realizzazione del fatto-reato costituente oggetto della originaria iscrizione ad opera di soggetti diversi rispetto a quelli inizialmente iscritti, non costituisca nuova notitia criminis, e non comporti, quindi, l'obbligo di iscrivere un autonomo procedimento penale, ma soltanto di aggiornare le iscrizioni originarie (Cass. III, n. 9950/2016: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che il fatto oggetto della notizia di reato iscritta nel 2011, consistente nella realizzazione di infrastrutture militari — Mobile User Objective System, c.d. MUOS — che si assumeva eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e, pertanto, abusivamente, era rimasto invariato, essendosi unicamente ipotizzato che ulteriori — rispetto a quelli già iscritti — soggetti, pur con condotte indipendenti e poste in essere dopo il 13 settembre 2013, potessero aver contributo alla realizzazione delle medesime opere de quibus).

        La modifica delle circoscrizioni territoriali conseguente ai predetti decreti legislativi non opera, giusta la disposizione exart. 9, comma 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 155/2012, cit., con riferimento ai procedimenti che, alla data del 13 settembre 2013, erano già pendenti - alla stregua del criterio del momento in cui la notizia di reato è stata acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero - presso il tribunale in origine competente ai sensi dell'art. 8 (Cass. I, n. 55022/2017).


        3.I rapporti tra le articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario

        La giurisprudenza ritiene che l'attribuzione degli affari penali (ed anche civili) rientranti nel territorio delle sezioni distaccate, sia di tribunale che di corte di appello, non costituisce una competenza che può essere assimilata all'ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura penale, in quanto le sezioni distaccate non sono uffici autonomi, ma mere articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono; ne consegue che la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità, né è ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra sedi distaccate e sede principale (Cass. II, n. 6727/1995 e Cass. I, n. 5209/2013); negli uffici giudiziari formati da più sezioni, i rapporti tra sezioni o, nell'ambito della stessa sezione, tra collegi, non incidono sull'individuazione del giudice naturale, che è il giudice competente per materia e per territorio, cioè il giudice precostituito per legge, da intendere come ufficio giudiziario, e non come giudice-persona fisica chiamato a giudicare (Cass. VI, n. 2959/1998).


        4.I criteri di individuazione della competenza per territorio

        La competenza per territorio deve essere accertata in base ad elementi oggettivi, desumibili con certezza dalle prove acquisite, e non sulla base di mere congetture; ai fini della determinazione della competenza per territorio, il giudice deve, pertanto, tenere conto, attraverso l'esame di tutti gli atti disponibili, degli elementi informativi che consentono di ricostruire, con sufficiente determinazione spazio-temporale, alcuni frammenti della condotta, se pure nell'imputazione questi siano genericamente descritti per mezzo di espressioni imprecise quanto all'indicazione del tempo e del luogo di loro commissione.

        L'individuazione del luogo del commesso reato (nella specie, quello di inizio della consumazione di un reato permanente) deve aver luogo in base ad elementi oggettivamente certi: per tale ragione, essa non può essere effettuata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in proposito dall'imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici (Cass. I, n. 43230/2010; Cass. I, n. 46503/2022): a ritenere il contrario, si consentirebbe all'indagato/imputato di ergersi ad arbitro assoluto ed insindacabile quanto all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente.

        Le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione delle questioni di competenza, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata che, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Cass. VI, n. 33435/2006; Cass. IV, n. 14699/2013): il principio è stato successivamente ribadito da Cass. IV, n. 27252/2020, precisando che l a competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, c.p.p. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione.


        5.Il luogo in cui il reato è stato consumato

        La dottrina ha chiarito che il « luogo in cui il reato è stato consumato » è quello in cui si è verificato l'evento (nei reati c.d. materiali) od in cui è stata realizzata la condotta (in quelli formali, o di pura condotta) (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 91, per il quale questo criterio « si ispira sia a valutazioni di opportunità, sia ad esigenze di natura politico-giuridica. Difatti, se, da un lato, i giudici del locus commissi delicti appaiono come i più idonei a prenderne cognizione, quanto meno perché è possibile raccogliere e valutare le prove con maggiore immediatezza, dall'altro, l'attività giurisdizionale esercitata nel medesimo luogo, e quindi nel medesimo ambiente sociale in cui è stato commesso il fatto disapprovato, rafforza la ragione stessa dell'ordinamento »).


        6.Segue. Casistica

         


        6.1. Diffamazione (anche on line) e reati di stampa

        La competenza per territorio, nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta “prima diffusione” dello stampato, che, di solito, coincide con quello in cui la stampa viene effettuata, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua potenziale diffusione, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia. Tale coincidenza, tuttavia, non si verifica qualora le varie parti di cui un giornale periodico può essere composto (copertina, inserti, etc.), siano realizzate in luoghi diversi: in siffatta ipotesi, il luogo di prima diffusione va necessariamente individuato in quello in cui avviene il deposito in questura delle c.d. “copie d'obbligo” (Cass. I, n. 25804/2007, in fattispecie riguardante la pretesa diffamazione consumata in un articolo di un quotidiano a diffusione nazionale, nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale di Monza, sul rilievo per cui la tipografia in cui si stampavano le edizioni nazionali del giornale avesse sede nel relativo circondario).

        Nel caso di periodico a diffusione nazionale, corredato di edizioni locali stampate in luoghi diversi, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale è stato realizzato il reato (Cass. I, n. 22580/2015).

        Con riguardo alla diffamazione commessa con il mezzo televisivo, un orientamento ritiene che le disposizioni speciali di cui all'art. 30, comma 5, l. n. 223/1990 (a norma delle quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, l. n. 47/1948, ed il foro di competenza è determinato dal luogo di residenza della persona offesa), come discende dal combinato disposto del primo e del quarto comma del citato art. 30, si applichino esclusivamente ai soggetti in essa specificamente indicati (il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione), non anche alla persona che, concretamente, commette la diffamazione; a quest'ultima — per il divieto dell'analogia in malam partem — si applicano esclusivamente l'art. 595 c.p. e le regole generali sulla competenza per territorio (Cass. V, n. 50987/2014, relativa al direttore responsabile di un telegiornale).

        In senso contrario, altro orientamento ritiene che la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma 5, cit., facendo riferimento al luogo di residenza della parte offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione, poiché la citata disposizione, nello stabilire tale competenza, farebbe riferimento ai « reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato » (secondo il disposto del comma 4 del medesimo articolo), indipendentemente dalla persona che li abbia commessi; l'espressione ulteriore contenuta nel quarto comma della norma (« si applicano ai soggetti di cui al comma primo le sanzioni previste dall'art. 13 l. n. 47/1948 ») riguarderebbe il solo trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato, sanzionato diversamente a seconda della qualifica della persona che lo abbia attuato. Da ciò deriverebbe che, quando, nel comma quinto dell'art. 30 l. n. 223/1990, si menzionano, ai fini della determinazione della competenza con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, « i reati di cui al quarto comma », questi comprendono anche la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato che sia stata commesso da persona non rientrante tra quelle indicate nel comma primo; persona che, atteso il richiamo contenuto nello stesso comma quinto all'art. 21 l. n. 47/1948, dovrà essere, quindi, giudicata dal tribunale nel cui circondario risiede la persona offesa (Cass. V, n. 4158/2015).

        Si è successivamente affermato che il reato di diffamazione non consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale, si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa: ne consegue che la competenza territoriale apparterrebbe al giudice del territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva ed, in caso di cognizione dell'informazione offensiva da parte di più persone, con possibile competenza concorrente di più giudici, troverebbero applicazione le regole suppletive previste dall'art. 9 (Cass. V, n. 33287/2016).

        È stata in passato discussa l'individuazione della competenza per territorio per il reato di c.d. diffamazioneon line, commessa attraverso la diffusione dei contenuti diffamatori in Internet: in proposito, può ritenersi ormai consolidato l'orientamento per il quale la competenza per territorio in relazione al reato commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione, allocate in un sito web, va determinata in applicazione della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, ossia al luogo di residenza, dimora, domicilio dell'imputato (Cass. I, n. 2739/2011 e Cass. n. 16307/2011).

        Va, per completezza, ricordato che la giurisprudenza civile (Cass. S.U., n. 21661/2009) ritiene che, nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in relazione al forum commissi delicti, indicato dall'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato; tale individuazione — che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione — consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile, inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato, che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.


        6.2.Reati aggravati dall'evento

        In difetto di specifiche applicazioni giurisprudenziali, la dottrina (Laronga, 46) ha osservato che, in relazione ai reati aggravati dall'evento (i quali comportano un aumento di pena ove, per effetto della condotta, si verifichi un evento ulteriore: cfr., ad es., artt. 368, comma 3. 371-bis, 372; 571, comma 2; 588, comma 2, c.p.), il luogo di consumazione coincide con quello della condotta, a nulla rilevando la circostanza che l'evento aggravante si sia realizzato in un luogo diverso.


        6.3.Altre applicazioni

        Con riguardo all'attribuzione della competenza per territorio in riferimento al luogo in cui il reato si è consumato, la giurisprudenza ha ritenuto che:

        (a) il delitto di corruzione (artt. 319 ss. c.p.) si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, e, tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Cass. S.U., n. 15208/2010: nella specie, relativa a promessa e successiva dazione di somma di denaro mediante il versamento della stessa in un conto societario non intestato all'imputato, il momento consumativo del reato è stato individuato in quello di utilizzazione di fatto della somma quale comportamento dall'imputato tenuto uti dominus);

        (a-bis) nel delitto di evasione (art. 385 c.p.) dagli arresti domiciliari, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui è accertata la violazione della misura per effetto della riscontrata assenza dell'imputato presso l'abitazione ove doveva rimanere in stato di arresto e non in quello in cui è intervenuta la scarcerazione con contestuale autorizzazione a raggiungere autonomamente e senza scorta la predetta abitazione (Cass. VI, n. 20555/2019);

        (b) nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), il momento consumativo coincide (non già con l'atto del privato che rende la dichiarazione infedele, bensì) con la relativa percezione, da parte del pubblico ufficiale che trasfonde la medesima dichiarazione nell'atto pubblico; ne deriva che la competenza territoriale deve essere determinata con riferimento al luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale, e non al luogo in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto (Cass. V, n. 10046/2008);

        (c) con riguardo al reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (art. 570, comma 2, n. 2), ai fini della determinazione della competenza territoriale occorre considerare il luogo di effettiva dimora dell'avente diritto alla prestazione dei mezzi di sussistenza (Cass. VI, n. 23017/2014);

        (c-bis) ai fini della determinazione della responsabilità genitoriale, il cui esercizio deve essere impedito perché sia configurabile il reato di sottrazione di un minore, deve farsi riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64, che all'art. 3 individua la legge applicabile in quella del luogo ove il minore ha la sua abituale residenza immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato rientro, non rilevando, in tale ipotesi, l'art. 36 della legge 31 maggio 1995 n. 2018, che invece determina la legge applicabile nei rapporti privati tra genitore e figli. In applicazione del principio, è stata confermata la sentenza che aveva ritenuto applicabile la legge italiana, ravvisando il reato di cui all'art. 574 c.p., in relazione alla condotta di sottrazione di minori residenti in Italia alla madre da parte del padre che li aveva trasferiti all'estero senza il consenso del coniuge (Cass. III, n. 7590/2020);

        (c-ter) per il reato di cui all'art. 574-bis c.p., la competenza  per territorio si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento all'estero, poiché in tale luogo si realizza l'offesa tipica, consistente nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori (Cass. VI, n. 36828/2019: la S.C. ha escluso che la competenza si radicasse nel luogo, diverso da quello di residenza della minore, in cui la stessa si incontrava con l'imputato, per essere di lì condotta in Albania);

        (d) la competenza per territorio per il reato di assunzione di sostanze dopanti (art. 586-bis c.p.) si determina in relazione al luogo in cui è avvenuta l'assunzione, da accertarsi sulla base di elementi oggettivi, e, ove tale accertamento risulti impossibile, secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 cod. proc. pen. (Cass. III, n. 24884/2021); 

        (d-bis) competente a conoscere del reato di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) commesso per via telematica è l'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione si trova il dispositivo informatico mediante il quale è stato impartito il comando di immissione in rete del materiale pedopornografico (Cass. I, n. 47086/2018);  in riferimento all'ipotesi delittuosa di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico (art. 600-ter, comma 3, c.p.), il luogo di consumazione del reato coincide con il luogo nel quale è stato digitato il comando di invio delle foto via internet: tale momento corrisponde, infatti, al momento di perfezionamento della fattispecie, ossia all'immissione nella rete del materiale fotografico illecito, a disposizione dei potenziali destinatari (Cass. III, n. 8296/2005; Cass. III, n. 41231/2018);

        (e) la riproduzione, su un periodico, di immagini attinenti alla vita privata di un soggetto, captate, mediante strumenti di ripresa visiva a distanza, all'interno della sua abitazione, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), la cui cognizione appartiene al giudice che ha giurisdizione sul luogo in cui si pubblica il giornale, e non a quello del luogo in cui le immagini sono state captate (Cass. III, n. 41375/2009);

        (f) in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), il luogo di consumazione del delitto coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la «parola chiave» o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale, ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta, e non quello nel quale è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dall'agente (Cass. S.U., n. 17325/2015: la S.C. ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso e non invece il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale);

        (g) il reato di truffa (art. 640 c.p.) si perfeziona nel momento in cui, alla realizzazione della condotta tipica, abbiano fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell'agente, sicché, ai fini della competenza per territorio, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione, da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente, il momento della consegna dei titoli da parte del deceptus (Cass. II, n. 5428/2010). Ritornando ad esaminare la questione, la stessa sezione ha, successivamente, ritenuto, peraltro, che, in tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile; in tal caso, la competenza territoriale è del tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento, mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l'assegno (Cass. II, n. 37855/2010); se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, e quindi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorrerà fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente (Cass. fer., n. 37400/2016);  quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Cass. I, n. 52003/2019; Cass. II, n. 23781/2020); nel caso di truffa avente ad oggetto la negoziazione dei cc.dd. vaglia cambiari veloci, il luogo di consumazione del reato, che determina la competenza per territorio, è quello in cui viene compiuta l'operazione di disposizione patrimoniale, giacché è in tale sede che si verifica la deminutio patrimonii del soggetto passivo, proprio in ragione delle particolari modalità di negoziazione dei predetti vaglia: "infatti, la perdita del possesso del denaro da parte del mittente e la conseguente immissione in possesso da parte del destinatario avvengono nel momento in cui il primo, compilato il modulo, comunica al secondo la parola chiave necessaria per ottenere il pagamento presso qualunque ufficio postale. Pertanto, una volta che è stata disposta l'operazione e trascorso il tempo brevissimo in cui è consentito al mittente revocarla, il destinatario ha contestualmente acquisito in modo certo il relativo diritto, attenendo dunque il successivo luogo di monetizzazione dell'importo ad una mera modalità esecutiva dell'illecito truffaldino" (Cass. II, n. 14317/2018); premesso che la truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo, è stato individuato il locus commissi delicti nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli (Cass. II, n. 17322/2019). Il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) si consuma nel momento in cui la prima elargizione da parte dell'ente erogante entra nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente che, in tal modo, consegue il profitto (Cass. I, n. 39193/2017: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto consumato il reato nel momento in cui il primo versamento ha avuto effetto per mezzo dell'accollo da parte dell'ente pubblico di una quota di un mutuo contratto dall'imputato, ravvisando la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria in cui si trova l'istituto di credito che ha erogato detto mutuo);

        (g-bis) il reato di insolvenza fraudolenta (art. 642 c.p.) si consuma non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fase dell' itercriminis, la cui data e luogo sono da accertarsi secondo la disciplina civilistica, sicché, nel caso in cui sia pattuita la modalità di pagamento a mezzo delle c.d. ricevute bancarie, la competenza territoriale deve essere comunque individuata nel domicilio del creditore, indipendentemente dal luogo in cui si trova lo sportello bancario del debitore, salvo che il creditore abbia espressamente rinunciato a ricevere il pagamento nel proprio domicilio (Cass. II, n. 37909/2020); peraltro, nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, la competenza per territorio si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto (Cass. II, n. 27136/2023);

        (g-ter) la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento sia giunta a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice (Cass. II, n. 48925/2016);

        (h) ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione (art. 648 c.p.), atteso il carattere istantaneo del delitto de quo, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res. Per individuare il giudice competente è, pertanto, necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto; tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché queste non siano sorrette da sicuri riscontri (Cass. I, n. 24934/2004, e Cass. II, n. 26106/2019);

        (i) ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'orientamento giurisprudenziale più recente attribuisce rilievo al luogo nel quale avviene la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche indicate dalla norma incriminatrice, non essendo necessario, ai fini della consumazione, che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l'aveva movimentato. ed esulando dalla condotta tipica incriminata il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato (Cass. I, n. 32491/2015: fattispecie in tema di conflitto di competenza, nella quale è stata dichiarata la competenza del giudice del luogo in cui aveva avuto luogo la monetizzazione di assegni illeciti, e non del giudice del luogo di ultimo transito verso l'estero del denaro ottenuto); altro orientamento fa, al contrario, e meno condivisibilmente, coincidere il «perfezionamento» della sostituzione con la restituzione del bene illecito riciclato a colui che lo aveva movimentato (Cass. V, n. 19288/2007); ove si tratti di riciclaggio di denaro posto in essere tramite movimentazione trasfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste  (Cass. I, n. 43315/2021: fattispecie in relazione alla quale il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello di materiale introduzione in Italia di denaro di provenienza illecita, occultato nel doppio fondo di autovetture, attraverso i valichi frontalieri con la Svizzera, anche se poi consegnato in plurimi e distinti luoghi del territorio nazionale);

        ( i-bis ) è competente per territorio, in relazione al delitto di autoriciclaggio (art. 648- ter .1 c.p.) commesso mediante disposizione di denaro di provenienza delittuosa, con bonifico effettuato tramite " home banking ", il giudice del luogo di impiego di tale denaro , ossia quello in cui si trova l'istituto bancario in cui l'agente ha aperto di conto corrente sul quale sono confluite le somme versate dalle persone offese e sul quale egli, operando "da remoto", ha dato disposizioni di immettere nel circuito finanziario il capitale illecitamente acquisito ( Cass. II, n. 27023/2022 ); 

        (j) in tema di tutela penale degli alimenti (artt. 5 e 6 l. n. 283/1962), la competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita “da piazza a piazza”, appartiene al giudice del luogo nel quale la merce è consegnata al vettore e, quindi, nel quale, ai sensi dell'art. 1510 c.c., si è concluso il contratto e si è avuto il passaggio della proprietà all'acquirente (Cass. III, n. 35162/2017); il luogo di consumazione del reato di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. d, l. n. 283/1962), rilevante ai fini della competenza per territorio, si individua in quello di immissione in commercio della merce, ossia dove avviene la materiale consegna della stessa all'acquirente (Cass. III, n. 25897/2013); si è anche ritenuto che il giudice del luogo ove ha sede la società acquirente è competente per territorio in ordine al reato di vendita di prodotti alimentari invasi da parassiti (Cass. III, n. 391/2009);

        (k) la competenza per territorio in ordine al delitto di frode sportiva (art. 1, comma 1, l. n. 401/1989) va attribuita in relazione al momento ed al luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta (che rilevano ai fini della consumazione), e non a quello dell'accettazione di tale promessa od offerta (Cass. III, n. 12562/2010);

        (l) al fine della determinazione della competenza territoriale per il reato di arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di dimora (vedi oggi art. 12 d.lgs. n. 159/2011, ed in precedenza art. 9 l. n. 1423/1956), che ha carattere istantaneo, e si consuma nel momento stesso in cui avviene l'abusivo allontanamento dal Comune in cui l'imputato è obbligato a fissare la propria dimora, occorre aver riguardo al primo Comune in cui il sorvegliato speciale si è recato arbitrariamente, dopo essere uscito da quello in cui lo stesso aveva l'obbligo di dimorare, a nulla rilevando il luogo in cui sia avvenuto l'accertamento della violazione, ovvero nel quale egli sia stato trovato (Cass. I, n. 17354/2009: la Corte ha precisato che, in assenza di elementi di prova idonei ad identificare il luogo di consumazione come sopra indicato, deve farsi ricorso alle regole suppletive di cui all'art. 9);

        (m) per i reati fallimentari, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce non una semplice condizione di punibilità dei reati di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, bensì un elemento costitutivo, indispensabile per l'integrazione della fattispecie normativa prevista per ognuno di detti reati, il cui momento consumativo, allorché la condotta si esaurisca prima della dichiarazione di fallimento, si perfeziona all'atto e nel luogo della pronunzia della sentenza dichiarativa, e non in quello, eventualmente diverso, in cui è stata realizzata la condotta vietata dal precetto penale (Cass. I, n. 2988/1991: fattispecie in cui erano state pronunciate, nei confronti della stessa impresa commerciale, più sentenze dichiarative di fallimento, e la Corte ha ritenuto che il momento ed il luogo di consumazione del contestato delitto di bancarotta fraudolenta dovessero essere individuati in quelli della emissione della prima delle pronunzie). Fermo restando che la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, si è anche ritenuto, in senso contrario, che, nell'ipotesi di diverse dichiarazioni di fallimento, non sussista identità di fatto-reato e, per conseguenza, difetti il presupposto del conflitto di competenza (Cass. I, n. 4134/1992). Una volta determinata la competenza per territorio in relazione al luogo in cui è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, si è ritenuto che a nulla rilevi il fatto che, a seguito della istituzione di un nuovo tribunale, gli atti della procedura fallimentare siano stati trasmessi a quest'ultimo(Cass. I, n. 6641/1996). Va, peraltro, segnalato un successivo, ed allo stato non consolidato, orientamento, per il quale la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità, e, conseguentemente, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo nel quale tale condizione si sia verificata  (Cass. V, n. 13910/2017) ;

        (n) in tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12-sexies l. n. 898/1970 (ora trasfuso, in attuazione del principio della riserva di codice, nell'art. 570 c.p.) si configura per la semplice mancata corresponsione dell'assegno; ne consegue che il luogo di consumazione è quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione, e cioè il domicilio del coniuge creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione (Cass. VI, n. 12579/2004);

        (o) in tema di tutela penale del lavoro, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/ 1983, conv., con modif. in l. n. 638/1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi, da identificarsi nella sede dell'istituto previdenziale ove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa, e non nella sede legale dell'impresa, in applicazione della disposizione dell'art. 1182, comma 2, c.c., per il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (Cass. III, n. 41530/2015);

        (p) il reato di destinazione ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta, di prodotti esenti od ammessi ad aliquote agevolate (art. 40, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 504/1995) si consuma nel momento e nel luogo della sottrazione del prodotto alla destinazione prevista per legge (Cass. III, n. 3199/2009). Sempre in tema di imposte su produzione e consumo, ai fini della determinazione della competenza territoriale a conoscere del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli olii minerali, è stato ritenuto irrilevante il momento dell'indebita utilizzazione dei prodotti petroliferi, in quanto essa si pone in un momento successivo a quello consumativo del reato, da individuarsi nel luogo di acquisto del carburante con accisa agevolata e destinato ab origine ad un uso non consentito (Cass. III, n. 6094/2008);

        (q) con riferimento ai reati in tema di immigrazione, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a procedere per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, non ha rilievo il luogo in cui, secondo le prescrizioni eventualmente contenute nell'ordine impartito dal questore, lo straniero avrebbe dovuto lasciare il territorio dello Stato, ma quello in cui egli si trovava, all'atto della scadenza del termine assegnatogli, trovando, quindi, applicazione, ove questo non sia noto, la prima delle regole suppletive di cui all'art. 9, secondo cui è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (Cass. I, n. 5037/2008: nella specie, tale luogo è stato individuato in quello nel quale era stato eseguito l'arresto in flagranza); inoltre, per il reato di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 stesso d.lgs., commesso mediante l'invio telematico di documenti falsi alla Prefettura competente al rilascio del permesso di soggiorno (per legittimare l'ingresso, in realtà illecito, dello straniero in Italia), è competente per territorio il giudice del luogo nel quale ha avuto luogo la trasmissione della documentazione, costituente primo atto idoneo a procurare l'ingresso illegale in Italia, nel quale deve quindi ritenersi consumato il reato (Cass. I, n. 33709/2018);   l a competenza territoriale per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, si determina in relazione al luogo di commissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari e non nel punto di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, trattandosi di fattispecie criminosa avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata  (Cass. I, n. 24957/2021);

        (r) il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992, conv. inl. n. 356/1992 ora trasfuso, in attuazione del principio della riserva di codice, nell'art. 512-bis c.p.)  è un reato a forma libera ed a consumazione istantanea, che si consuma nel luogo in cui è avvenuta la disponibilità o la attribuzione fittizia del bene (Cass. II, n. 15792/2015: nella specie, la S.C. ha radicato la competenza territoriale nel luogo in cui era avvenuta l'attribuzione fittizia di una somma di denaro, a nulla rilevando che questa era stata poi custodita in altro sito);

        (s) il reato di aggiotaggio manipolativo, ai sensi dell'art. 185, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. interm. finanz.), il quale sanziona operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, rientra nella competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede la Borsa valori presso la quale si sono svolte le operazioni che si assumono illecite, in considerazione del fatto che le condizioni necessarie ai fini della consumazione dell'illecito si realizzano soltanto nel momento dell'incrocio tra gli ordini di acquisto e quelli di vendita sul mercato telematico (l'eventuale accordo meramente simulato, ovvero la mera intesa finalizzata all'artificiosa utilizzazione dello scopo tipico del negozio, sarebbero, all'uopo, insufficienti). Analogamente, anche il reato di aggiotaggio informativo (art. 185, comma 1, prima parte, che incrimina la diffusione di notizie false aventi quella stessa idoneità perturbatrice) si consuma nel luogo in cui hanno luogo le contrattazioni di borsa (Trib. Milano, sez. G.i.p., 23 maggio 2008). La dottrina ha evidenziato, a tale ultimo proposito, che il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la manipolazione del mercato si riveli concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario di volta in volta costituente della manovra speculativa; il che comporta che le coordinate spazio-temporali della minaccia arrecata al bene-interesse tutelato potrebbero non coincidere con quelle proprie della condotta (Melillo, 2755 ss.);

        (t) in tema di reati tributari, la competenza per territorio per il delitto di omesso versamento delle certificate ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) appartiene al giudice del luogo dove si compie, alla scadenza del termine previsto, l'omissione di cui al precetto normativo, luogo che di regola corrisponde, per le società, a quello in cui si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale (Cass. III, n. 23784/2017: in motivazione, la S.C. - annullando la decisione di merito che, ritenendo erroneamente di dover applicare la regola fissata dall'art. 1182 c.c., aveva affermato la competenza del giudice del territorio ove era sita la Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate destinataria del pagamento omesso - ha osservato che le fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, in quanto non comprese nei reati di cui al capo I del titolo II del d.lgs. n. 74/2000, non partecipano della speciale disciplina della competenza a questi ultimi riservata dall'art. 18, comma 2, stesso decreto).


        7.Il luogo in cui è avvenuta l'azione od omissione, se dal fatto-reato è derivata la morte di una o più persone

        La dottrina ha osservato che, nei casi in cui la morte costituisce elemento costitutivo (ad es., nell'omicidio: art. 575 c.p.) oppure evento aggravante (ad es., nel sequestro di persona a scopo di estorsione: art. 630, comma 2, c.p.) del reato, « l'attribuzione della competenza va effettuata con riferimento, non più, al luogo della consumazione del reato — e dunque, nei casi di specie, al luogo dell'evento — bensì a quello “in cui è avvenuta l'azione o l'omissione” (art. 8, comma 2); il che val dire, si è completata la condotta. La deroga si giustifica con la considerazione che in tema di omicidio, doloso o colposo, si verificano con frequenza casi in cui la morte, cioè l'evento, sopravviene in posti talora assai lontani da quello nel quale s'è attuata la condotta criminosa, con la conseguente manifestazione di allarme sociale, e nel quale risulta sicuramente più agevole la ricerca della prova » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 91 s.).

        Premesso che, nell'ambito della fattispecie tipica di reato descritta dalla norma penale incriminatrice, la morte può assumere rilievo come: (a) elemento costitutivo; (b) condizione obiettiva di punibilità; (c) evento che aggrava un reato già consumato, e che il codice penale tendenzialmente adopera, nel primo caso, il verbo “cagionare”, e, negli altri, il verbo “derivare”, si è, inoltre, osservato che l'art. 8, comma 2, sembrerebbe riguardare soltanto i casi nei quali la morte costituisca condizione obiettiva di punibilità, o evento aggravante ulteriore rispetto a quello tipico, ma che tale interpretazione restrittiva comporterebbe notevoli inconvenienti, risultando, al contrario, preferibile ritenere che la disposizione abbia evocato la “morte”, quale che sia la sua natura giuridica sostanziale, stabilendo che, in sua presenza, sussista sempre la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è avvenuta la condotta (Laronga, 51; Zagrebelsky, in Chiavario, 106).

        Con riguardo al caso in cui il soggetto agente abbia realizzato la condotta (attiva od omissiva) in più luoghi, la lettera dell'art. 8, comma 2, che richiama il luogo nel quale è avvenuta l'azione, sembra evocare l'avvenuto compimento della condotta, e quindi la necessità di ricollegare l'attribuzione di competenza territoriale al momento conclusivo di essa, non legittimando l'opinione di quanti preferiscono valorizzare il segmento della condotta rivelatosi causalmente preminente. Se il luogo in cui la condotta è stata portata a compimento è ignoto, occorrerà far riferimento ai criteri residuali di cui all'art. 9 (Macchia, in Amodio-Dominioni, 46).


        8.I reati permanenti

        L'attribuzione della competenza territoriale al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche nei casi in cui dal fatto-reato sia derivata la morte di una o più persone, si spiega, con riguardo ai reati permanenti, con ragioni di carattere tecnico e pratico: « il reato permanente, qualunque sia la teoria strutturale alla quale si aderisce, è pur sempre un unico reato la cui consumazione si verifica quando risultino integrati gli elementi della fattispecie, indipendentemente dalle vicende relative alla sua permanenza; la quale potrebbe anche ridursi ad un tempo trascurabile o protrarsi per anni o in diversi luoghi senza che vi sia una sufficiente ragione logico-giuridica per sottrarre la competenza al giudice del luogo ove ne è cominciata la consumazione. D'altra parte, proprio in tale luogo si verifica l'allarme sociale (...) e vengono compiute le prime indagini, mentre è spesso occasionale e indifferente quello in cui cessa la permanenza » (Rel. prog. prel. c.p.p., 9). A tali rilievi può aggiungersi che, attribuendo rilevanza al luogo nel quale la permanenza cessa, la determinazione del giudice competente per territorio sarebbe inammissibilmente rimessa ad una scelta discrezionale del reo.

        La dottrina ha precisato che « la regola attributiva di competenza per i casi di reato permanente trova applicazione anche quando dal fatto sia derivata la morte di una o di più persone »; si tratta di « una limitazione al principio generale che vuole i reati da cui derivi la morte affidati (...) alla cognizione del giudice del luogo in cui s'è compiuta la condotta, cioè si è realizzato il momento finale di essa » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 92).

        Con riguardo ai reati eventualmente permanenti, nei quali il fatto previsto dalla legge può esaurirsi nel momento in cui si realizzano, in concreto, gli elementi costitutivi dell'ipotesi tipica di reato, ma può anche protrarsi con una ininterrotta attività che in ogni momento riproduce l'ipotesi stessa (si pensi, ad es., al reato di cui all'art. 659, comma 2, c.p.), deve ritenersi che, in quest'ultima situazione, la competenza per territorio vada determinata a norma dell'art. 8, comma 3.

        Ai fini della determinazione della competenza per territorio in ordine ai reati permanenti commessi in parte all'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma 3, quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo, poi, all'estero; diversamente, il luogo d'inizio della permanenza non può fungere quale criterio di riparto fra i giudici italiani, se è ubicato al di fuori dello Stato, ed in tal caso, la competenza si stabilisce secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 1, con riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.


        8.1.I reati associativi

        Con riguardo all'individuazione della competenza per territorio per i reati associativi, la giurisprudenza è stata in passato estremamente divisa: (a) un orientamento privilegiava il luogo in cui l'associazione si è costituita, considerando privo di rilievo il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (Cass. IV, n. 35229/2005; Cass. III, n. 35521/2007; Cass. II, n. 26285/2009; (b) un orientamento privilegiava il luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare (Cass. I, n. 45388/2005; Cass. VI, n. 22286/2006; Cass. III, n. 24263/2007); (c) un orientamento privilegiava il luogo in cui hanno preso forma la programmazione, ideazione e direzione dell'associazione (Cass. I, n. 6171/1997; Cass. II, n. 16623/2011).

        La giurisprudenza più recente appare, peraltro, concorde nel ritenere che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio: tuttavia, in considerazione del fatto che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo, in concreto, non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, anche se in tale luogo non sia stato commesso alcuno dei reati-fine programmati, che, in ipotesi, potrebbero mancare (Cass. II, n. 19177/2013 e Cass. n. 50338/2015), entrambe con riferimento ad associazione di tipo mafioso; Cass. V, n. 44368/2014, relativa ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso la creazione di cooperative strumentali, ad eludere l'obbligo di versare all'erario la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di latte prodotto rispetto al quantitativo globale assegnato all'Italia in sede comunitaria: questa sentenza, dopo aver escluso che il luogo di perfezionamento del reato associativo potesse identificarsi con quello della realizzazione dei reati-scopo di truffa, ovvero con quello del luogo di stipula del rogito notarile di costituzione delle prime cooperative di «comodo», ha fatto, invece, riferimento al luogo in cui l'assetto cooperativo tra produttori di latte, in sé lecito, era stato utilizzato come canale di propaganda e di incontro per dar vita ad una organizzazione preordinata ad eludere il pagamento del c.d. “superprelievo”; Cass. I, n. 20908/2015; nel medesimo senso, Cass. II, n. 23211/2014, in tema di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi previdenziali, che, pur ribadendo il principio, ha, in concreto, identificato il luogo di perfezionamento del reato associativo con quello della realizzazione dei reati-scopo;  con riferimento ad associazioni finalizzate al traffico di droga, cfr. Cass. III, n. 35578/2016 e Cass. VI, n. 4118/2018, quest'ultima in fattispecie relativa a misura custodiale applicata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e lo smercio dello stupefacente, e irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il luogo di acquisto della sostanza stupefacente; nel medesimo senso, successivamente, Cass. II, n. 41012/2018e Cass. III, n. 38009/2019).

        Una successiva decisione, riguardante il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso con il ruolo di capo, ha ritenuto che, nell'ipotesi di organizzazione radicata in un particolare territorio che estenda la propria forza operativa attraverso strutture periferiche ubicate in altre zone, la competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo ove si trova la cosca madre, da cui dipende il conferimento e la ratifica delle cariche delle articolazioni satelliti, anche se dotate di una certa autonomia di azione (Cass. II, n. 29189/ 2020: nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza territoriale del giudice di Reggio Calabria, ove aveva sede l'organizzazione di stampo mafioso appartenente alla 'ndrangheta, a capo della quale vi era l'imputato, da cui dipendevano cellule operative in Lombardia). 

        Quando risulti impossibile individuare, ai sensi dell'art. 8, il luogo di consumazione del reato associativo, occorre far riferimento ai criteri residuali indicati dall'art. 9 (giurisprudenza pacifica: cfr., per tutte, Cass. VI, n. 49542/2006).


        8.2.Altre applicazioni

        Ai fini dell'attribuzione della competenza per territorio in relazione a reati permanenti, la giurisprudenza ha ritenuto che la competenza per territorio: (a) per il reato di lottizzazione abusiva (artt. 30 e 44, l. n. 380/2001), posto in essere sia attraverso condotte istantanee (quali frazionamenti e vendite di lotti frazionati), sia attraverso condotte permanenti (quali, esecuzione dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione), è determinata dal luogo nel quale si trovano gli immobili oggetto di trasformazione urbanistica (Cass. III, n. 39332/2009); (b) per il reato di guida in stato d'ebbrezza (art. 186 d.lgs. n. 285/1992, cd. Codice della strada) va determinata in relazione al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ovvero, nel caso in cui questo sia rimasto ignoto, in relazione all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (Cass. IV, n. 8084/2014: nel caso di specie la S.C. ha ritenuto competente il tribunale nel cui circondario insisteva l'area di servizio ove l'imputato, dopo essere stato seguito, era stato fermato dalla polizia stradale e sottoposto al test alcolimetrico).


        9.Reati (istantanei e permanenti) concernenti sostanze stupefacenti

        Un orientamento, premesso che l'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/ 1990 è norma a fattispecie alternative, la cui realizzazione congiunta comporta l'assorbimento, sotto il profilo sanzionatorio, delle diverse condotte in un unico reato, senza, peraltro, che le stesse perdano la loro autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, ritiene che quest'ultimo deve essere individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata con certezza una frazione della complessiva condotta criminosa (Cass. III, n. 48036/2019; Cass. IV, n. 6203/2010).

        Altro orientamento, che appare maggioritario, precisa, tuttavia, che le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ponendosi in rapporto di alternatività formale tra loro, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine senza un'apprezzabile soluzione di continuità; ne consegue che, in tal caso, esse devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 (Cass. III, n. 8999/2020; Cass. IV, n. 17626/2008)

        Un terzo orientamento, meno diffuso, ha, invece, sostenuto che, in tali casi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, si debba aver riguardo esclusivamente alla localizzazione della sostanza stupefacente, ossia al corpus del possesso (in tal senso, Cass. VI, n. 16253/2003, rimasta isolata).

        La competenza territoriale per il delitto di acquisto di sostanze stupefacenti appartiene al giudice del luogo in cui si è verificato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza stupefacente, in quanto “luogo di conclusione” di una compravendita è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente (Cass. III,  n. 14233/2020  e Cass. IV, n. 45884/2017). In un caso nel quale l'accordo criminoso per l'acquisto era avvenuto per telefono, la S.C., non potendosi individuare il luogo di realizzazione della condotta, ha ritenuto legittimo il ricorso ai criteri di cui all'art. 9 (Cass. IV, n. 42740/2007); in senso contrario , una successiva decisione ha ritenuto che, in tali casi, il delitto risulta perfezionato nel luogo ove il proponente, mediante il predetto mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione (Cass. III, n. 14233/2020)

        In tema di reati permanenti concernenti sostanze stupefacenti, ed in particolare in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, agli effetti della determinazione della competenza territoriale, occorre individuare il luogo nel quale naturalisticamente si sia realizzata la condotta costituente reato: a tal fine, rileva esclusivamente la localizzazione della sostanza, ossia il corpus del possesso, poiché l'esistenza di una base operativa per la confezione della droga in luogo diverso non è idonea a spostare la competenza (Cass. VI, n. 1809/1995); in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, è stata esclusa la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria del luogo di partenza del carico, poiché, trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9, non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato (Cass. IV, n. 8665/2010).

        In tema di importazione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti, ai fini della determinazione della competenza per territorio si deve avere riguardo — trattandosi di reato di carattere istantaneo — al momento della consumazione, che coincide con il luogo d'ingresso della sostanza entro il confine di Stato (ovvero quello in cui il corriere varca la frontiera italiana), ove tale luogo sia accertato, a nulla rilevando le condotte precedenti; altrimenti, la competenza appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all'importazione (detenzione e trasporto) sono poste in essere (Cass. I, n. 45482/2008: nella specie, si è fatto riferimento al momento di introduzione del velivolo adoperato per il trasporto della droga nello spazio aereo italiano;Cass. IV, n. 25247/2016, in fattispecie di importazione di sostanze stupefacenti mediante nave, con riguardo alla quale - trattandosi di reato di carattere istantaneo – si è affermato che la consumazione coincide con il luogo di primo attracco della nave, e che nessun rilievo può attribuirsi alla successiva condotta di sdoganamento, che si concretizza in una vicenda amministrativa che, a seconda delle modalità criminose prescelte, può seguire o meno il momento consumativo). Nel caso in cui il “corriere” della droga, proveniente da uno Stato estero, sia sbarcato in un aeroporto italiano al solo fine di transitarvi verso un'ulteriore destinazione estera, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti deve ritenersi comunque consumato in Italia, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice italiano, individuato, sotto il profilo della competenza territoriale, in quello del luogo d'ingresso della droga entro il confine di Stato (Cass. IV, n. 34116/2007). Allorché si accerti che la condotta criminosa tesa all'importazione della droga in territorio nazionale sia iniziata prima del concreto ingresso della sostanza nel Paese, l'inizio della condotta medesima va anticipato temporalmente, ed il luogo di inizio di essa va individuato in relazione a tale anticipazione (Cass. IV, n. 11170/2005: nella specie, si è, in concreto, fatto riferimento al luogo di materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l'acquisto della droga all'estero, e dove era stato concretamente progettato ed organizzato il viaggio).

        Qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte, alcune delle quali poste in essere all'estero, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima delle condotte commesse sul territorio nazionale (Cass. VI, n. 46249/2016: fattispecie nella quale è stata ritenuta la competenza del giudice del luogo in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell'acquisto della sostanza stupefacente). 


        10.Delitti tentati

        Secondo la dottrina, « se il reato si presenta anziché nella forma della consumazione in quella del tentativo, la legge dispone che competente sia “il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto” (...), come atto al quale, nella frazionabilità dell'iter criminis, che è presupposto del tentativo, viene riconosciuta l'efficacia a ledere il bene giuridico protetto dalla norma penale » (Tranchina, Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 92).

        Ove si ammetta che anche atti meramente preparatori possano integrare gli estremi del tentativo punibile, se idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto consumato (in tal senso, nell'ambito dell'orientamento dominante, da ultimo, Cass. II, n. 41649/2010; in senso contrario, per il rilievo che soltanto gli atti esecutivi possono essere diretti in modo non equivoco a commettere un reato, Cass. I, n. 9411/2010), ai fini dell'attribuzione della competenza territoriale assumerà necessariamente rilievo l'ultimo di essi.

        Secondo la giurisprudenza più recente, i n tema di competenza per territorio relativa a delitto tentato, l'ultimo atto diretto a commettere il reato, cui è necessario far riferimento ex art. 8, comma 4, c.p.p. , deve essere inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o l'evento non si è verificato, restando indifferente la circostanza che esso sia astrattamente riconducibile ad un'autonoma figura di reato ( Cass. II, n. 23931/2023 : f attispecie in tema di tentata rapina , in cui l'ultimo atto diretto alla sua commissione integrava, ex se , il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo).

        Qualora si proceda per tentata estorsione (artt. 56/629 c.p.) - reato complesso in cui figura come elemento costitutivo la minaccia -, per stabilire il luogo dell’ultimo atto diretto a commettere il reato occorre tener conto delle specifiche modalità con cui quest’ultima è stata realizzata, sicchè, nel caso in cui essa sia stata attuata mediante comunicazioni telefoniche, il predetto luogo va individuato in quello nel quale la persona offesa ha recepito tali comunicazioni (Cass. II, n. 25239/2019).


        10.1.Casistica

        In tema di reati contro la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), nel caso in cui il tentativo di indurre un minore a prostituirsi sia commesso mediante conversazioni telefoniche, la competenza per territorio spetta al giudice del luogo in cui si trovava il minore nel momento in cui ricevette le telefonate, e non a quello del luogo dal quale le stesse provenivano, in quanto l'attività persuasiva diretta a vincere le resistenze della vittima si è realizzata nel momento in cui il minore ha ricevuto le telefonate e, quindi, nel luogo in cui esso si trovava al momento della ricezione (Cass. III, n. 42371/2007).


        11.Reati abituali

        Per i reati abituali opera la regola di cui all'art. 8, comma 1: la competenza per territorio deve, quindi, essere individuata con riguardo al luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile (Cass. III, n. 46705/2009, in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 d.lgs. n. 152/2006, reato abituale in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie; conforme, Cass. III, n. 29619/2010, relativa allo stesso reato, per la quale, in particolare, « la fattispecie criminosa di cui alla disposizione citata è un reato abituale di condotta. Pertanto, il luogo di consumazione dello stesso, in quanto si concreta nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, si identifica con quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato »).

        La giurisprudenza ha anche chiarito che il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), configurando un'ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti , e, quindi, nel luogo in cui la condotta sia stata consumata all'atto di presentazione della denuncia (Cass. fer., n. 36132/2019), (Cass. VI, n. 43221/2013 ),   ovvero nel luogo di realizzazione dell'ultimo dei molteplici fatti caratterizzanti il reato (Cass. VI, n. 24206/2019).

        Infine, premesso che la consumazione del delitto abituale di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) prescinde dal momento iniziale di realizzazione delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, si è ritenuto che la competenza per territorio si radichi in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Cass. V, n. 3042/2020  e Cass. V, n. 16977/2020).


        12.Le deroghe al regime ordinario della competenza

         


        12.1.La competenza per territorio del g.i.p. distrettuale

        Si rinvia, in proposito, subart. 51.


        12.2.La competenza per territorio per i “reati ministeriali”

        Ai sensi dell'art. 11, comma 1, l. cost. n. 1/1989, per i reati c.d. “ministeriali” (ovvero quelli commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, o da altre persone in concorso con i predetti soggetti istituzionali), la competenza per territorio appartiene, in primo grado, al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.


        12.3.La competenza per territorio per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

        Per i delitti in materia di dichiarazione (Capo I del Titolo II del d.lgs. n. 74/2000), il reato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, cit., si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale; se il domicilio fiscale è all'estero, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato; nel caso di emissione o rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta (che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto, si considera come un unico reato), se le fatture o gli altri documenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del p.m. che ha provveduto, per primo, ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 (art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74/2000, cit.).

        Un orientamento giurisprudenziale (Cass. III, n. 27701/2014) ritiene che la competenza per territorio in relazione al reato di omesso versamento diIva (art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000, cit.) vada individuata con riferimento al luogo in cui si verifica l'omissione del versamento del tributo ex art. 8, che coincide con quello ove si trova la sede effettiva dell'azienda, nel senso di centro della attività amministrativa e direttiva dell'impresa, attesa la non applicabilità del criterio di cui all'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, cit., riferito ai soli delitti da esso previsti al capo I del titolo II, e precisa che, nei casi in cui possa trovare applicazione tale regola, la competenza va attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato, in base al criterio suppletivo previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. cit.; altro orientamento ritiene che, con riguardo al predetto reato, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio non possa farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8, con la conseguenza che, ove risulti impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, e considerato che l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato indicato dall'art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 (Cass. I, n. 44274/2014 ; Cass. III, n. 17060/2019).

        La competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Cass. III, n. 43320/2014 : fattispecie riguardante reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in cui la S.C. ha ritenuto che il luogo di accertamento corrispondesse alla sede dell'A.G. requirente che, disposte le indagini, aveva esaminato la documentazione acquisita in altra sede).

        In giurisprudenza si è anche ritenuto che:

        (a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 74/2000, cit.), in caso di applicazione del regime fiscale del consolidato nazionale, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui è presentata la dichiarazione consolidata del gruppo societario da parte della società controllante (Cass. I, n. 43899/2013);

        (b)  in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000), il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, c.p.p. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali (Cass. III, n. 11216/2021);

        (c) in tema di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000), il luogo di consumazione del reato per le persone giuridiche, rilevante ai fini della competenza territoriale, si determina, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (che richiama i criteri dettati dall'art. 8), con riferimento al luogo in cui si è consumata l'omissione alla scadenza del termine previsto, di regola corrispondente a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, salva restando, in caso di impossibilità di determinazione del luogo di consumazione, la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha proceduto all'accertamento (Cass. III, n. 13610/2019).

        (d) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria; ne consegue che la competenza per territorio va determinata in base al luogo in cui viene compiuto il primo atto finalizzato ad eludere le pretese del fisco, mentre il termine di decorrenza della prescrizione coincide con il momento di cessazione della consumazione del reato (Cass. III, n. 28457/2021).


        12.4.La competenza per territorio nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania

        L'art. 3 d.l. n. 90/2008, conv. con modif. nella l. n. 123/2008, aveva stabilito che, nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riguardanti la gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell'art. 12, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato (determinate dall'art. 2 d.l. n. 90/2008), le funzioni di cui all'art. 51 comma 1, lett. a), erano attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, il quale le esercitava anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 106/2006; nei predetti procedimenti, le funzioni di g.i.p. e di g.u.p. erano esercitate da magistrati del tribunale di Napoli (ma sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale). Tali disposizioni si applicavano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del decreto, per i quali non fosse stata esercitata l'azione penale, e cessavano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale era emanato il decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso; lo stato emergenziale, e le conseguenti deroghe nell'attribuzione della competenza territoriale, è giuridicamente cessato alla data del 31 dicembre 2009 (Cass. I, n. 45852/2010).


        12.5.Le altre deroghe

        Ulteriori deroghe al regime ordinario della competenza per territorio sono previste (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 96 s.):

        a) per i reati commessi a mezzo di rappresentazione cinematografica e teatrale (attribuiti, ex art. 14 l. n. 161/1962, al «tribunale del luogo ove ha sede la corte di appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica»);

        b) per i reati societari contestati a soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione, perché indiziato di appartenere ad associazioni per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. (attribuiti, ex art. 29 l. n. 646/1982, al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che ha giudicato in merito all'associazione mafiosa);

        c) per i reati commessi da minorenni (attribuiti, exart. 49 r.d. n. 12/1942 (ord. giudiz.), al tribunale per i minorenni, costituito in ogni sede di corte d'appello, con giurisdizione sui reati commessi in tutto il territorio della stessa);

        d) per i reati previsti dal codice della navigazione consumati a bordo di navi ed aeromobili non militari, all'estero, ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale (attribuiti, ex art. 1240 c. nav., al giudice del luogo in cui, dopo essere stato commesso il reato, è avvenuto il primo approdo, nel territorio dello Stato, della nave o dell'aeromobile sul quale si trovava l'imputato al momento del fatto, ovvero, in via sussidiaria, al giudice del luogo di iscrizione della nave o di abituale ricovero dell'aeromobile).


        13.La competenza per territorio del giudice di pace

        L'art. 5 d.lgs. n. 274/2000, stabilisce che, per i reati rientranti nella competenza per materia del giudice di pace, è territorialmente competente il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato; per gli atti da compiere nel corso della fase delle indagini preliminari, è competente il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.


        14.La competenza territoriale all'emissione di misure coercitive. Rinvio

        Si rinvia in proposito subartt. 279,309 e 311.


        15.Eccezione di incompetenza territoriale ed onere della prova

        La giurisprudenza ha affermato che sulla parte che eccepisce l'incompetenza per territorio non incombe alcun onere probatorio, e che sarebbe, pertanto, non corretto il rigetto dell'eccezione motivato unicamente in relazione al difetto di prova della sua fondatezza: « il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale non può costituire (...) la sanzione, in danno di chi avanza l'eccezione stessa, per non essere riuscito a provarla. Al relativo accertamento, infatti, il giudice penale deve procedere di ufficio, e ben può, anche di ufficio, senza dunque essere stato sollecitato dalle parti del processo, dichiarare la propria incompetenza. Il che significa che l'accoglimento o il rigetto dell'eccezione non può che essere il risultato di una o una serie di argomentazioni positivamente e concretamente svolte dal giudicante » (Cass. III, n. 3048/2008: fattispecie nella quale il giudice di merito aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale per il reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui, tossici per l'uomo, di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita “da piazza a piazza”, osservando che il contratto di compravendita si perfeziona nel luogo in cui, chi ha proposto la vendita, ha ricevuto l'accettazione della proposta, luogo, quest'ultimo, nel caso di specie non conosciuto, con la conseguenza che la eccezione di incompetenza doveva essere respinta perché non provata).

        La parte che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice che procede ha, peraltro, l'onere di indicare il giudice a suo avviso territorialmente competente: «in nessun caso l'interessato può limitarsi a contestare genericamente la competenza territoriale del giudice procedente senza indicare quello che a suo dire sarebbe competente, anche perché diversi sono i criteri di attribuzione della competenza de qua nel caso in cui il luogo rilevante ex art. 8 sia asseritamente diverso da quello valorizzato dal giudice procedente, ovvero sia ignoto (operando, in tal caso, le regole suppletive dettate dall'art. 9)» (Cass. II, n. 12071/2015). Sarebbe, pertanto, inammissibile per genericità l'eccezione di incompetenza per territorio che non contenga l'indicazione del diverso giudice che si prospetta essere competente. Si è anche ritenuto che, nel caso in cui l'imputato abbia eccepito l'incompetenza per territorio indicando fori alternativi, e l'eccezione sia stata accolta con riferimento a quello indicato in via subordinata, non è consentita l'impugnazione della decisione per far valere la competenza del foro indicato in via principale (Cass. II, n. 10126/2016).

        Bibliografia

        Laronga, La disciplina della competenza nel processo penale, Torino, 2008; Macchia, Sub art. 8, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 22; Marvulli, voce Competenza e incompetenza penale, in Enc dir., V., Agg., Milano, 2001, 217; Mazza, La norma processuale penale nel tempo, Milano, 1999; Melillo, Note in tema di competenza territoriale per il delitto di manipolazione del mercato, in Cass. pen. 2007, 2755.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 9 - Regole suppletive.

        1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

        2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio [43 c.c.] dell'imputato [60, 61].

        3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato [330 s.] nel registro previsto dall'articolo 335.

        1. Inquadramento

        L'art. 9 detta i criteri ulteriori per la determinazione della competenza quando risulti inapplicabile il criterio dell'ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione costituente il reato.

        La giurisprudenza ha precisato che le regole suppletive dettate dall'art. 9 non sono equipollenti, ma devono ritenersi organizzate secondo un ordine gerarchico; ne consegue che, se è noto il luogo di consumazione di una parte dell'azione, la competenza non può essere determinata in ragione del criterio della priorità d'iscrizione della notizia di reato (Cass. IV, n. 8588/2008).

        2. L'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione od omissione

        L'art. 9, comma 1, nell'indicare, quale elemento discriminatore ai fini dell'attribuzione di competenza territoriale, « parte dell'azione o dell'omissione », si riferisce, esclusivamente, alla parte di condotta che si presenta essenziale ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato; ogni altra materialità potrà assumere valore a fini probatori, ma non allo scopo di determinare la competenza, i cui criteri — almeno nell'ambito delle regole generali — hanno riguardo esclusivamente alla consumazione del reato e, quindi, soltanto a quelle condotte che attuano tale situazione giuridica, anche nella sua forma imperfetta del tentativo (Cass. I, n. 1620/1993: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto non utilizzabile il criterio di collegamento stabilito dall'art. 9, comma 1, in presenza di un'importazione di sostanze stupefacenti in ordine alla quale non si era stati in grado di individuare il luogo di superamento della linea di confine, precisando che tutto quanto avviene successivamente rappresenta un post factum indifferente ai fini dell'esistenza del delitto e, conseguentemente, anche della competenza).

        Il criterio sussidiario costituito dall'ultimo luogo nel quale si è verificata parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato, fa riferimento al contesto unitario della condotta criminosa, sicché, nel caso di una pluralità di reati, l'espressione « parte dell'azione » non deve intendersi come frammento del singolo reato, ma va riferita al complesso dell'attività criminosa della quale il reato o i reati facciano parte (Cass. I, n. 45364/2008), ed attribuisce rilevanza esclusivamente alla condotta dell'imputato e non alla condotta della persona offesa (Cass. I, n. 10265/2010).


        3. Casistica
        3.1.

        Reati permanenti

         

        In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 (Cass. VII, n. 2851/2018).


        3.2. Reati associativi

        In tema di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), qualora gli atti del processo non offrano elementi certi per l'individuazione del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato ex art. 8, comma 3, deve farsi ricorso ai criteri sussidiari previsti dall'art. 9. Alla luce di tale disposizione, possono utilizzarsi anche criteri desumibili dai reati-fine, con particolare riferimento a quello della consumazione dell'ultimo reato fine, specialmente nel caso in cui detti reati siano stati tutti commessi nello stesso luogo e siano tutti dello stesso tipo (Cass. VI, n. 3067/1999: nella specie, l'associazione aveva ad oggetto i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, mediante ingresso in rete telefonica, attraverso un'utenza dalla quale venivano abusivamente raggiunte, in modo fraudolento e reiterato, utenze estere, e la S.C. ha ritenuto operante il criterio dell'ultimo reato-fine consumato dai componenti dell'associazione, che, nel caso concreto, coincideva con l'ultima manipolazione del sistema informatico conseguente all'ultima telefonata eseguita, ritenendo, pertanto, la competenza territoriale del giudice del luogo dell'ultima telefonata).


        3.3. Reati concernenti sostanze stupefacenti

        La regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma 1, trova applicazione esclusivamente quando, nel territorio nazionale, si è consumata una parte della condotta essenziale per l'integrazione della fattispecie, dovendosi, in caso contrario, fare riferimento ai criteri contemplati dai successivi commi della norma menzionata (Cass. IV, n. 29187/2007: fattispecie in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti del committente di un trasporto di droga dall'Olanda, mai giunta nel territorio nazionale per l'avvenuto arresto dei “corrieri” in Svizzera; in applicazione del principio, la S.C., nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto la condotta di istigazione degli stessi “corrieri” consumata nel territorio nazionale, ancorché sufficiente a determinare la giurisdizione del giudice italiano, tuttavia non essenziale alla realizzazione del fatto tipico, e, conseguentemente, ha individuato, nel luogo di residenza, dimora o domicilio dello stesso imputato, il criterio di attribuzione della competenza in concreto applicabile).

        L'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, è una norma a più fattispecie alternative, nell'ambito della quale l'importazione nel territorio dello Stato non può essere ritenuta fine a sé stessa, in quanto preordinata alla detenzione, al trasporto ed alla eventuale cessione della sostanza stupefacente, e quindi si ricollega alle altre condotte illecite. Queste ne risultano “assorbite”, sotto il profilo sanzionatorio, ma hanno rilevanza autonoma, agli effetti dell'individuazione, ex art. 9, comma 1, del giudice competente per territorio; ove risulti incerto il luogo di ingresso in Italia della sostanza, è da considerare territorialmente competente il giudice del luogo in cui è stata accertata con certezza una parte (l'ultima frazione) della complessiva condotta criminosa (Cass. IV, n. 6203/2009, e Cass. n. 17626/2004, quest'ultima in fattispecie nella quale la competenza è stata stabilita in riferimento all'ultimo luogo in cui era avvenuta una parte dell'azione, coincidente con il luogo in cui l'indagato deteneva la droga a fini di spaccio).

        Il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio ha natura giuridica di reato permanente: ne consegue che, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 (Cass. IV, n. 8665/2010: nella specie, sempre in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la S.C. ha escluso la competenza territoriale dell'a.g. del luogo di partenza del carico, poiché, trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9, non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato; conforme, Cass. VII, n. 2851/2018, sempre in tema di detenzione di sostanza stupefacente, che ha confermato la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria del luogo in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, ed escluso la competenza territoriale di quella del luogo indicato dall'imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendo accertato il luogo di inizio della condotta illecita, in ragione dell'inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell'imputato).

        In relazione al reato di cessione di droga, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso ai criteri di cui all'art. 9 in un caso nel quale, essendo l'accordo criminoso per l'acquisto avvenuto per telefono, non risultava possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta (Cass. IV, n. 24719/2016).

        In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva determinato la competenza per territorio in relazione al luogo in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, ed escluso la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria del luogo indicato dall'imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendo accertato il luogo di inizio della condotta illecita, in ragione dell'inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell'imputato (Cass. VII, n. 2851/2018).


        3.4. Altre applicazioni

        Per applicazioni in tema di diffamazione on line, si rinvia sub art. 8.

        La competenza territoriale a conoscere di un reato a consumazione prolungata in cui concorrano più soggetti, tutti residenti in luoghi diversi, non può essere determinata secondo la regola prioritaria di cui all'art. 8, comma 1, né secondo quella suppletiva di cui al successivo art. 9, comma 1, ma va stabilita facendo ricorso al criterio residuale del luogo di prima iscrizione della notitia criminis (Cass. II, n. 11933/2013: fattispecie in tema di tentativo di estorsione estrinsecantesi in reiterate richieste di somme di danaro).

        Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all'estero, nell'ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degliartt. 6 c.p. e art. 9, comma 1, c.p.p. (Cass. II, n. 1474/2017, che ha confermato la competenza del tribunale del luogo in cui la parte offesa aveva effettuato il bonifico, destinato ad un conto corrente aperto su una banca estera).

        Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), qualora non possa determinarsi il luogo in cui è stato commesso il reato, che deve essere individuato in quello in cui il bene di provenienza delittuosa è stato ricevuto, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9, fermo restando, però, che deve escludersi la possibilità di considerare “parte dell'azione” la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo e, quindi, di attribuire, per tale via, la competenza per territorio al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata, ovvero in cui l'agente è stato sorpreso nel possesso del bene medesimo (Cass. II, n. 42423/2009).

        Nei casi in cui la competenza per territorio per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 non possa essere determinata a norma dell'art. 8, non si applicano i criteri residuali di cui all'art. 9, ma è competente il giudice del luogo di accertamento del reato ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, cit. (Cass. III, n. 5791/2008, in tema di occultamento o distruzione di documenti contabili, che ha individuato, quale luogo di accertamento del reato, quello in cui l'imputato, richiesto dalla p.g. di esibire il registro I.V.A. vendite, aveva dichiarato falsamente di averlo smarrito).

        Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater d. lgs. n. 74/2000), atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 c.p.p., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, stesso d. lgs., prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9.


        4. Residenza, dimora, domicilio dell'imputato

        Nei casi in cui non sia noto il luogo indicato nel primo comma dell'art. 9, il  comma 2 stabilisce che la competenza spetta successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

        La dottrina ha evidenziato che l'impiego dell'avverbio «successivamente» indica, inequivocabilmente, che la dimora assume rilievo soltanto quando sia ignota la residenza, ed il domicilio quando siano ignoti sia la residenza che la dimora, osservando che la disposizione trova una plausibile ratio nel rilievo che i predetti criteri sono strettamente connessi alle abitudini di vita dell'imputato, e fondano sulla presunzione della sua più agevole reperibilità, privilegiando l'effettività rispetto alle situazioni meramente momentanee formali (Macchia, Sub art. 9, in Amodio-Dominioni, 50).

        L'accertamento di residenza, dimora e domicilio impone l'acquisizione di tutti gli elementi probatori idonei a rivelare la situazione effettiva; in particolare, per quanto riguarda l'accertamento della residenza, assumono rilievo centrale le certificazioni anagrafiche (Marvulli, 222). In proposito, si rinvia a quanto disposto dall'art. 4 l. n. 1228/1954.

        La determinazione della competenza territoriale in forza della regola suppletiva che fa leva sul luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato deve tener conto del momento di commissione del reato, e non può dipendere dai comportamenti dell'imputato successivi al fatto e capaci di risolversi in una scelta del giudice (Cass. I, n. 411/2009).

        La residenza dell'imputato (così come la dimora ed il domicilio) va individuata secondo criteri di effettività, poiché la legge non prescrive forme o modalità particolari per le ricerche relative al luogo di abitazione (Cass. II, n. 45743/2008: nel caso di specie, la S.C., confermando la legittimità dell'adozione, da parte del giudice di merito, del criterio di cui all'art. 9, comma 3, ha ritenuto che l'invocata residenza anagrafica non fosse suffragata da elementi che dimostrassero l'effettività; conforme, Cass. II, n. 47850/2012, per la quale la «mera residenza anagrafica» per persone senza fissa dimora non è di per sé sufficiente a determinare l'individuazione del locus fori, in quanto funzionale unicamente all'attivazione dei servizi sociali). Nel concetto di "dimora" dell'imputato è stato ricompreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (nel caso di specie, una comunità terapeutica), in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilità, dell'interessato in un dato luogo (Cass. II, n. 51986/2016).

        Secondo la giurisprudenza, qualora, per l'inidoneità degli altri criteri, debba farsi ricorso, al fine di determinare la competenza per territorio, alla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, ma più siano gli imputati, ciascuno dei quali residente, domiciliato o dimorante in luogo appartenente a circondario diverso da quello degli altri, stante la mancanza di univocità del dato di collegamento, deve necessariamente applicarsi l'ulteriore residuale criterio previsto dall'art. 9, comma 3, il quale indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del p.m. che, per primo, ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 (Cass. II, n. 1312/1997 e Cass. I, n. 40345/2010).

        Si è ritenuto (Cass. I, n. 2739/2011) che la competenza territoriale in ordine al reato commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione, allocate in un sito web, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2 (per una più ampia disamina in argomento, si rinvia ancora una volta sub art. 8).


        5. La priorità dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato

        Come extrema ratio, l'art. 9, comma 3, attribuisce rilevanza, ai fini della determinazione della competenza per territorio, al « luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo all'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 », in armonia con le previsioni di cui alla direttiva 35 (che sanciva l'obbligo, per il p.m., di iscrivere immediatamente la notizia di reato ed il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito, in un apposto registro): tale criterio, « anche se non consente di superare ogni riserva in ordine alla possibilità del denunciante di scegliere il giudice competente, è sembrato, tuttavia, preferibile al criterio del “luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha acquisito per primo la notizia del reato”, adottato nel Progetto del 1978, essendo, l'iscrizione nel registro, l'unico riscontro formale certo dell'acquisizione della notizia di reato » (Rel. prog. prel. c.p.p., 9 s.).

        Questo criterio residuale di determinazione della competenza per territorio attribuisce la cognizione allo stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti nel reato, i cui nominativi risultino iscritti nel registro delle notizie di reato di diversi uffici del p.m., dovendo prendersi in considerazione la notizia di reato oggettivamente considerata (Cass. I, n. 44182/2009).

        L'adempimento dell'obbligo di immediata iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, deve intendersi in senso rigorosamente formale e, pertanto, deve essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione, e non anche in relazione all'eventuale, più ampio, contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del p.m., dal momento che il p.m. non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che prima facie non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti (Cass. II, n.679/2020:  fattispecie in cui, a seguito di furto avvenuto a giugno 2006, la Procura della Repubblica di Genova, competente per territorio aveva iscritto immediatamente un fascicolo per furto a carico di ignoti e, successivamente nel gennaio 2007, un imputato per ricettazione, mentre la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, già nel giugno 2006, aveva iscritto il medesimo imputato per ricettazione: la S.C. ha ritenuto competente il Tribunale di Torre Annunziata, non essendo stato individuato il luogo in cui la ricettazione era stata consumata).

        Al fine di determinare la competenza per territorio facendo ricorso alla regola suppletiva in esame, non può essere assegnata giuridica idoneità a determinare lo spostamento della competenza ratione loci ad una precedente iscrizione di una notizia di reato vertente su fatti criminosi naturaliter diversi (Cass. II, n. 11849/2003: in applicazione del principio, la Corte, con riferimento ad un'associazione criminale operante tra l'Italia e l'estero, ha escluso che l'iscrizione effettuata per il reato di cui all'art. 416 c.p. potesse influire sulla competenza per territorio di altra autorità giudiziaria che aveva proceduto in epoca successiva all'iscrizione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.).

        Parte della dottrina (Costabile, 315 s.), nel sospettare la disposizione di cui all'art. 9, comma 3, di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 25, comma 1, Cost., ha osservato che « quel giusto equilibrio che la Costituzione esige dalla legge quando sono in gioco interessi di pari valore che contrastano tra loro (...) suggerisce di attribuire all'ultimo criterio suppletivo (...) l'applicazione più residuale possibile », poiché « l'ordinamento deve consentire il ricorso a questa regola solo quando non è possibile prevederne altre che preservino il dettato costituzionale », ed, in particolare la garanzia del giudice naturale, precostituito per legge, e non artatamente determinato in virtù di iniziative strumentali delle parti.

        Una più recente decisione (Cass. III, n. 37166/2016) ha chiarito che, in tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all'estero:

        - si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma 3, c.p.p. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero;

        -  si applicano le regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p. qualora, invece, la consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita nel territorio nazionale.

        In applicazione del principio, la S.C. ha condiviso l'individuazione della competenza per territorio ai sensi dell'art. 9, comma 3, c.p.p. in riferimento ad un sodalizio criminoso costituito in Svizzera e radicatosi successivamente in territorio italiano.

        Bibliografia

        Costabile, Principio del giudice naturale precostituito per legge e disciplina della competenza per territorio, in Arch. n. proc. pen. 2003, 315; Macchia, Sub art. 9, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 31; Marvulli, voce Competenza e incompetenza penale, in Enc. dir., V, Agg., Milano, 2001, 217.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 10 - Competenza per reati commessi all'estero.

        1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero [42 c.p.], la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio [43 c.c.], dell'arresto [380 s.] o della consegna [720 s.] dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi [16].

        1-bis.  Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1 (1) .

         

        2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 (2) .

        3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

         

        [1] Comma inserito dall'art. 6, comma 3, lett. a) d.l. 16 maggio 2016, n. 67, conv., con modif., in l. 14 luglio 2016, n. 131; a norma del comma 4 del medesimo articolo le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

        [2] L'art. 6, comma 3, lett. b) n. 1) d.l. 16 maggio 2016, n. 67, conv., con modif., in l. 14 luglio 2016, n. 131, ha disposto la sostituzione della parola <<Se>> con le seguenti: <<In tutti gli altri casi, se>>; l'art. 6, comma 3, lett. b) n. 2) d.l. n. 67/2016 cit. ha disposto la sostituzione delle parole: <<nel comma 1>> con le seguenti:<<nei commi 1 e 1-bis>>; a norma del comma 4 del medesimo articolo le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

        Riferimenti chiave:

        L. 16 marzo 2006, n. 146

        1. Inquadramento

        L'art. 10 fissa i criteri di attribuzione della competenza territoriale per i reati commessi interamente o parzialmente all'estero, e va necessariamente coordinato con l'art. 240 cod. nav., che integra la disciplina della competenza per i reati commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale.

        2. Reati commessi interamente all'estero

        All'interno del primo comma dell'art. 10, è stata introdotta l'ipotesi del reato commesso all'estero da una pluralità di imputati aventi residenza, domicilio o dimora diversi, prevedendosi che, in tal caso, l'individuazione del giudice competente, per effetto del rinvio alle norme sulla competenza per territorio determinata da connessione, avvenga secondo il criterio (indicato dall'art. 16) del reato più grave: « tale criterio, se si ammette la tesi, ormai prevalente in giurisprudenza, che l'unicità del fatto attribuito (cumulativamente o alternativamente) a più persone non esclude la pluralità delle fattispecie giudiziali, potrà essere applicato anche nel caso di concorso di persone o di imputazioni alternative. Tuttavia, poiché il criterio suddetto sarebbe inidoneo a consentire l'individuazione del giudice competente quando più persone con residenza o domicilio o dimora diversi siano imputate di un medesimo fatto, senza differenziazioni di gravità, si è introdotto anche il criterio del giudice competente per il maggior numero di imputati, ritenuto preferibile al criterio del giudice che ha acquisito, per primo, la notizia di reato, il quale, trattandosi di reati commessi all'estero, si presta maggiormente ad eventuali strumentalizzazioni. Il criterio da ultimo indicato, convertito in quello del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335, è stato così mantenuto quale criterio sussidiario » (Rel. prog. prel. c.p.p., 10).

        Il riferimento al « luogo in cui è avvenuto l'arresto dell'imputato » risulta di significato incerto: (a) parte della dottrina lo considera tout court « equivoco »: « da escludere, anzitutto, che l'“arresto” di cui si parla collimi con l'istituto omonimo legato alla flagranza del reato (artt. 380 e 381): nel nostro caso il reato è stato già consumato e fuori dal territorio italiano. Da escludere, altrettanto, che si possa fare richiamo ad un'attività esecutiva conseguente ad un provvedimento del giudice col quale sia stata disposta una misura cautelare: tutto questo presupporrebbe un procedimento, almeno in fase di indagini preliminari, regolarmente instaurato presso gli uffici giudiziari di un determinato luogo; ma nessuno sa ancora quali debbano essere questi uffici, anzi, si va alla ricerca di un elemento per la loro identificazione. È probabile, allora, che dietro l'inappropriato termine “arresto” sia consentito scoprire un atto nel quale potrebbero ravvisarsi, piuttosto, i connotati di un anomalo fermo di polizia giudiziaria (art. 384, comma 2), non caratterizzato da fini tipici di natura cautelare, ma utilizzato come dato di riferimento per l'acquisizione di un punto di ancoraggio del procedimento » (Tranchina, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, 93); (b) altra parte della dottrina osserva che la disposizione presuppone la consumazione del reato, escludendosi, quindi, la flagranza, e la connessa possibilità di arresto da parte della p.g.: di conseguenza, il riferimento all'«arresto» evocherebbe l'attività esecutiva che consegue all'emissione di un'ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia in carcere, attraverso la quale l'imputato tratto a disposizione del giudice, e quindi il luogo dell'arresto (in tal modo inteso), rilevante ai fini della competenza territoriale, coinciderebbe con quello nel quale ha sede il giudice che ha disposto la misura (non con quello dove la misura sia stata materialmente eseguita). Diversamente, ritenendosi di ancorare la determinazione della competenza territoriale al luogo in cui l'imputato sia stato catturato, si finirebbe con l'attribuire (inammissibilmente) la facoltà di incidere sulla determinazione del giudice competente alla p.g. operante (A. Macchia, in Amodio-Dominioni, Sub art. 10,52 s.); (c) un terzo orientamento della dottrina considera il riferimento all'« arresto » pedissequamente mutuato dall'abrogato codice di rito, e ritiene, pertanto, che esso non possa riguardare il caso dell'arresto eseguito all'estero su richiesta dell'autorità italiana, nell'ambito di una procedura di estradizione, né l'arresto in flagranza di reato (V. Zagrebelsky, in Chiavario, I, 1989/90, 110 s.).

        La giurisprudenza ha chiarito, in tema, che non sussiste equipollenza tra esecuzione dell'ordine di accompagnamento e arresto: l'art. 10, comma 1, così come, quanto ai concetti di residenza, dimora e domicilio, rinvia evidentemente alle norme del codice civile (artt. 43 ss.), allo stesso modo, quanto all'arresto e alla consegna, rinvia a quelle del codice di procedura penale, le quali distinguono nettamente tra arresto e consegna. Trattasi, cioè, di nozioni assunte dalla norma nel loro peculiare significato tecnico-giuridico, che non vi è ragione di estendere a situazioni consimili, avendo, il legislatore, inteso utilizzare una pluralità di succedanei criteri di collegamento, talché, non sussistendo, nella legge, alcuna lacuna, non v'è necessità di colmarla in sede interpretativa (Cass. I, n. 3624/1995).


        3. Reati commessi in parte in Italia ed in parte all'estero

        Il terzo comma della disposizione in commento disciplina la competenza nei casi di reato commesso solamente in parte all'estero, attraverso il rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 9.

        Nel caso in cui il reato sia stato commesso in parte in Italia ed in parte all'estero, esso deve considerarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p., interamente consumato in Italia, con la conseguenza, ex art. 10, comma 3, che, ai fini della determinazione della competenza, dovranno trovare applicazione le regole ordinarie.


        4. Connessione tra reati commessi all'estero e reati commessi in Italia

        In tema di reati commessi all'estero, il criterio di determinazione della competenza per territorio del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato, indicato dall'art. 10, comma 2, è residuale e opera solo se non è possibile determinare la competenza in nessuno degli altri modi indicati nel primo comma della medesima norma (Cass. I, n. 974/2015: fattispecie nella quale la S.C. ha applicato il criterio del luogo di arresto con riferimento ad imputato sottoposto a fermo in data successiva a quella di iscrizione della notizia di reato da parte di Autorità Giudiziaria di altro circondario).

        I criteri indicati dall'art. 10 possono essere utilizzati solo nel caso di unico reato commesso all'estero da una pluralità di imputati, ovvero di più reati, tutti commessi all'estero; ove sussista, invece, connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, la competenza va determinata in relazione al luogo del commesso reato, avendo riferimento, ex art. 16, al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato nel territorio dello Stato e, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave (Cass. VI, n. 4089/2000). Ciò in quanto la disciplina della competenza per connessione, pur regolata da norme di stretta interpretazione non suscettibili di applicazione analogica e non estensibili oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 12, opera anche in caso di procedimenti aventi ad oggetto reati commessi all'estero e reati commessi in Italia (Cass. I, n. 14666/2008).


        5. Casistica

        Rientra tra i casi di impossibilità di determinazione della competenza nei modi indicati dall'art. 10, comma 1, con conseguente attribuzione, ex art. 10, comma 2, della cognizione al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. che ha provveduto per primo all'iscrizione della notizia di reato, l'ipotesi di commissione del reato da parte di imputati residenti in Italia e all'estero (Cass. I, n. 44583/2010).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 10, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone- Ciani- De Leo- Gargiulo- Macchia, Milano, 2008, 35.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 11 bis - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo12.

        1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11 (3) .

         

        [1] Articolo inserito dall'art. 2 l. 2 dicembre 1998, n. 420.

        [2] Rubrica modificata ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

        [3] Comma modificato ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

        1. Inquadramento

        L'art. 11-bis (introdotto nel 1998) disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia, sia come indagati/imputati, sia come persone offese/danneggiate, attribuendola al giudice determinato ai sensi dell'art. 11 (al quale, per ogni ulteriore problematica, si rinvia).

        Bibliografia

        Amato, Disciplina estesa alla fase delle indagini ma senza rilievo per i giudizi in corso, in Guida dir. 1998, n. 49, 164; Baccari, La cognizione e la competenza del giudice, Milano, 2011.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 11 - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1).

        1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge [1 att.] (2) .

        2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

        3. I procedimenti connessi [12] a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

        (1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 2 dicembre 1998, n. 420, con effetto, ai sensi del successivo art. 81, dal 17 dicembre 1998, per i procedimenti relativi a reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge, pubblicata in G.U. 7 dicembre 1998, n. 286. Il testo dell'articolo recitava: «1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. 2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1». La Corte cost., con sentenza n. 390 del 1991, aveva dichiarato incostituzionale l'ultimo comma di questo articolo.

        (2) V. tabella riportata in nota all'art. 1 disp. att.

        1. Inquadramento

        L'art. 11 (novellato nel 1998) disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati (sia come indagati/imputati, sia come persone offese/danneggiate dal reato), stabilendo che, in tali casi, sia competente il giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto (diverso da quello dove ha prestato o presta servizio il magistrato coinvolto) di corte d'appello determinato per legge dalla tabella A, allegata all'art. 1 disp. att., che contiene un'attribuzione di competenze « a catena » (così, in dottrina, Amato, 49).

        Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disposizione costituisce un'evidente eccezione al principio generale del giudice naturale, così come individuato dal codice di rito, e trova la sua ratio nell'esigenza di tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dal reato, e di garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, eliminando, presso l'opinione pubblica, qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto di corte d'appello, e, quindi, nella necessità di assicurare, in ogni caso, l'imparzialità del giudice, che potrebbe essere compromessa nei casi in cui giudicandi e giudicanti fossero legati da particolari rapporti di comunanza professionale territoriale e, quindi, di frequentazioni quotidiane; peraltro, considerato che « i criteri che regolano tale spostamento sono determinati dalla legge ex ante e, in via astratta, valida per tutte le fattispecie previste, ed escludono in radice qualsiasi effetto remissivo, anche se depurato da margini di discrezionalità, non risulta vulnerato l'art. 25 della Costituzione » (Corte cost. n. 390/1991).

        Nei casi in cui tale comunanza risulti meramente occasionale e temporanea, sì che non è tanto l'esercente una pari attività giudiziaria nel distretto che si deve giudicare come parte privata (sia essa indagato o parte offesa o danneggiato), quanto il soggetto comune che, solo occasionalmente, ha esercitato o sta esercitando temporaneamente una simile attività, deve prevalere il principio generale della competenza del giudice naturale, precostituito per legge previsto dall'art. 25 Cost., rispetto a quello eccezionale previsto dall'art. 11 (Cass. I, n. 7124/2000: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che al giudice popolare non si applicano le regole derogatorie della competenza stabilite nel citato art. 11).

        2. Ambito oggettivo di applicazione

        L'art. 11 ha un ambito di applicazione più ampio di quello dell'art. 41-bis del previgente codice di rito, in quanto le regole di competenza territoriale dettate dalla norma vigente afferiscono ai procedimenti nei quali assume veste di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato (qualità, quest'ultima, cui l'abrogato codice di rito non attribuiva rilievo), un magistrato che eserciti o che abbia esercitato le proprie funzioni nel distretto, ovvero in qualsiasi ufficio giudiziario del distretto; diversamente, le regole dettate dall'art. 41-bis del codice di rito abrogato si riferivano soltanto ai procedimenti nei quali dette qualità fossero assunte da un magistrato esercente le proprie funzioni nel medesimo ufficio, secondo le regole ordinarie di competenza, investito di essi in primo grado, o, al riguardo, competente in grado di appello (Cass. VI, n. 9413/1994, con la precisazione che tali disposizioni, siccome di diritto speciale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva).

        Inizialmente, l'art. 11, comma 3, prevedeva, come eccezione al criterio dello spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, che, per i reati commessi in udienza in danno del magistrato, la competenza dovesse essere determinata secondo le regole generali, ferme restando le norme sull'astensione e ricusazione del giudice, ma la disposizione è stata dichiarata incostituzionale (Corte cost. n. 390/1991, cit.).

        È sufficiente che il magistrato venga ad esercitare le proprie funzioni nell'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, in qualsiasi momento, anche successivamente al verificarsi del fatto in ordine al quale si procede (Cass. I, n. 28889/2009: fattispecie relativa a competenza in procedimento in cui un giudice di pace aveva esercitato le funzioni, sia pure in via provvisoria, anche dopo la commissione del reato in suo danno).

        La deroga alle regole ordinarie di attribuzione di competenza per territorio ex art. 11 opera, nel caso in cui il magistrato assuma qualità di soggetto danneggiato dal reato, anche a prescindere dalla circostanza che egli si sia costituito parte civile (Cass. V, n. 46098/2008) .


        3. Profili di costituzionalità
        3.1. La giurisprudenza costituzionale

        La giurisprudenza costituzionale ha giudicato infondate:

        (a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, censurato, in riferimento agli artt. 3,24,25, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di corte d'appello competente secondo le regole ordinarie (Corte cost. n. 432/2008);

        (b) (manifestamente), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in materia di competenza territoriale per i procedimenti in cui sia imputato o parte lesa un magistrato si applichi anche ai procedimenti in cui tale veste sia assunta da un collaboratore di cancelleria, quantomeno quando quest'ultimo presti servizio nello stesso ufficio giudiziario cui appartengono i magistrati giudicanti, sollevata in riferimento agli artt. 3,24,101 e 107 Cost. per il lamentato, possibile, pregiudizio dell'imparzialità del giudice, del diritto di difesa e del principio di eguaglianza per disparità di trattamento di situazioni identiche (Corte cost. n. 570/2000);

        (c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 1, nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale nel caso in cui un magistrato, già in servizio nel distretto, assuma la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato per fatti commessi successivamente al suo trasferimento, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio delle funzioni che egli ha svolto in quel distretto (Corte cost. n. 381/1999);

        (d) (manifestamente), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sollevata in riferimento agli artt. 3,24 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non estende la deroga ai criteri di competenza territoriale ex art. 11 ai magistrati che abbiano cessato di appartenere all'ordine giudiziario, quanto meno per un apprezzabile lasso di tempo successivo alla cessazione: la mancata estensione della predetta deroga è stata ritenuta ragionevole, tenuto anche conto del fatto che le eventuali particolarità di singoli casi possono trovare fisiologica soluzione mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (Corte cost. n. 163/2013).


        3.2. La giurisprudenza di legittimità

        Sono state giudicate manifestamente infondate dalla giurisprudenza di legittimità:

        (a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 (sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.), nella parte in cui non è prevista la deroga alla competenza territoriale nel caso in cui un avvocato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato in un procedimento penale attribuito alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui l'avvocato esercita stabilmente la sua attività professionale o la esercitava al momento del fatto, poiché rientra nella esclusiva competenza del legislatore individuare le situazioni che possono costituire turbativa della serenità e della imparzialità dei magistrati ed influire, conseguentemente, sulla determinazione della competenza, ed in tale discrezionalità le scelte sono insindacabili se non risultano meramente arbitrarie (Cass. I, n. 595/1996);

        (b) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11,21,24 e 491 (sollevata in riferimento agli artt. 3,25 e 111 Cost.), nella parte in cui non è prevista la deroga alla competenza territoriale nel caso che i procedimenti connessi a quello riguardante un magistrato siano rimasti nella cognizione dell'ufficio originariamente competente e la relativa eccezione non sia stata proposta prima della conclusione dell'udienza preliminare (Cass. VI, n. 25279/2002);

        (c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 (sollevata in riferimento agli artt. 3,24,25,106 e 111 Cost.), nella parte in cui non prevede l'estensione della disciplina derogatoria della competenza territoriale nel caso in cui il difensore e procuratore speciale della parte civile svolga la relativa attività difensionale in relazione ad un procedimento penale attribuito alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui detto avvocato esercita l'attività di giudice onorario (Cass. V, n. 10400/2006);

        (d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 (sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.), nella parte in cui non estende la deroga alla disciplina della competenza territoriale per il reato commesso successivamente al trasferimento del magistrato in un ufficio giudiziario di altro distretto, quando, tuttavia, i fatti siano riferiti alle funzioni esercitate nel distretto in cui si procede penalmente (Cass. V, n. 26998/2007);

        (e) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sollevata in relazione agli artt. 24, comma 3, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche all'avvocato che assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiato dal reato in procedimento attribuito ad un giudice di pace che svolge le funzioni di avvocato nel medesimo distretto di Corte di appello, atteso che l'attuazione del principio di imparzialità del giudice di pace, anche in relazione al possibile coinvolgimento degli avvocati in tali funzioni, è assicurata mediante la previsione delle cause di incompatibilità nei commi 1-bis ed 1-ter dell'art. 8 l. n. 374/1991, e che, in materia, è ragionevole la fissazione di criteri distinti per gli avvocati, che possono esercitare le loro funzioni presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, e per i magistrati (Cass. V, n. 19070/2015).


        4. La natura giuridica della competenza ex art. 11

        La speciale competenza stabilita dall'art. 11 per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ha natura funzionale, e non meramente territoriale, derogando ai normali meccanismi in materia ogni qual volta si verifichi il trasferimento del magistrato nella sede del giudice già individuata in base all'art. 11, comma 1con la conseguenza che l'eventuale incompetenza può essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 1 (Cass.S.U., n. 292/2005; conformi, successivamente, Cass. VI, n. 13182/2012 e Cass. II, n. 30199/2022): essa va valutata nel momento in cui viene emesso il decreto che dispone il giudizio, sicché, ove legittimamente ritenuta, eventuali successive modifiche delle condizioni soggettive delle parti private che la determinano non influiscono su di essa, in ossequio al principio, essenzialmente di economia processuale, della "perpetuatio iurisdictionis" (Cass. II, n. 30199/2022).

        Il contrario orientamento che riconduceva la speciale competenza stabilita dall'art. 11, per i procedimenti riguardanti i magistrati, alla competenza per territorio, e riteneva, conseguentemente, che essa non potesse essere eccepita o rilevata dopo il termine di cui all'art. 491: così Cass. VI, n. 25279/2002), che sembrava ormai superato, è stato ribadito da Cass. V, n. 53218/2018, che ne ha ritenuto la rilevabilità entro i termini di cui all'art. 21, comma 2, c.p.p.

        Va, peraltro, ricordato che anche la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la competenza ex art. 11 alla competenza per territorio, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, censurato, in riferimento agli artt. 3,24,101 e 107 Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di tardiva conoscenza della qualità di magistrato, l'eccezione di incompetenza possa essere sollevata oltre il termine stabilito dall'art. 21, comma 2 (conclusione dell'udienza preliminare) (Corte cost. n. 349/2000).

        Per la natura della competenza della corte d'appello per il giudizio di revisione conseguente all'accoglimento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta si rinvia sub art. 634.


        5. Ambito soggettivo di applicazione

        La deroga agli ordinari criteri di attribuzione della competenza per territorio, stabilita dall'art. 11 per i procedimenti riguardanti magistrati, si applica anche ai giudici di sorveglianza (Cass. I, n. 32009/2000), nonché, tra i magistrati non togati:

        (a) agli esperti delle sezioni agrarie dei tribunali, che sono membri necessari dell'organo giudicante ed esercitano, pertanto, le funzioni di cui sono investiti non in via suppletiva e saltuaria, ma piena e continuativa (Cass. I, n. 4307/1999);

        (b) agli esperti che compongono il tribunale di sorveglianza (Cass. I, n. 16713/2008);

        (c) ai componenti privati chiamati a far parte del tribunale per i minorenni (Cass. I, n. 3481/2000);

        (d) ai giudici di pace, atteso il carattere non episodico (pur se limitato al periodo di tempo indicato nel decreto di nomina) dell'esercizio della giurisdizione ed il loro inserimento tra gli organi deputati all'amministrazione della giustizia, ex art. 1, comma 1, r.d. n. 12/1941, c.d. Ord. giudiz. (Cass. I, n. 28889/2009, in fattispecie nella quale la persona offesa aveva esercitato funzioni di giudice di pace nel locus commissi delicti, prima e dopo il fatto, ma non al momento della sua commissione: la S.C. ha osservato che l'avere esercitato in loco funzioni di giudice di pace, dopo la commissione del fatto, legittimava lo spostamento di competenza ex art. 11, in quanto « da un lato, la regola di determinazione della competenza è originaria, e ha riguardo, perciò, all'esercizio dell'azione penale e alla instaurazione del procedimento; dall'altro, come appare palese dal coordinamento logico del comma 1 con il comma 2 dell'art. 11, è sufficiente a determinare lo spostamento di competenza il fatto che la parte venga ad esercitare le funzioni di magistrato nel medesimo ufficio giudiziario in un qualsiasi momento successivo al fatto per cui si procede », ed è assolutamente irrilevante, ai fini della determinazione della competenza ex art. 11, la circostanza che, all'atto della declaratoria di incompetenza, la parte avesse dismesso le suddette funzioni; nel medesimo senso, con riguardo ai giudici di pace in tirocinio, Trib. Bassano del Grappa, 7 febbraio 2003, inedita);

        (e) ai magistrati onorari il cui incarico sia connotato dalla stabilità, e cioè dalla continuatività riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, in quanto questa, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nel plesso territoriale di riferimento, potrebbe ingenerare il sospetto, stante il rapporto di colleganza e di normale frequentazione tra magistrati della medesima circoscrizione, di un non imparziale esercizio della giurisdizione dei suoi confronti (Cass.S.U., n. 292/2005: fattispecie relativa a processo nel quale un vice-pretore onorario aveva assunto la qualità di persona offesa dal reato e per il quale, in applicazione del principio sopra enunciato, la S.C. ha ritenuto l'applicabilità della regola derogatoria; nel medesimo senso, con riguardo ai vice-procuratori onorari, Cass. I, n. 40145/2009). Sempre con riferimento ai magistrati onorari, si è anche chiarito, in generale, che, ai fini dell'operatività della regola derogatoria alla competenza territoriale nei procedimenti in cui un magistrato onorario assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, occorre avere riguardo, allorché il magistrato abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso, al momento in cui è intervenuto l'atto formale di revoca da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, e non a quello, diverso, in cui, di fatto, sia cessato l'esercizio delle funzioni nel predetto luogo (Cass. I, n. 40145/2009; Cass. II, n. 23311/2022, quest'ultima riguardante un giudice di pace); con riguardo ai giudici conciliatori, ma in applicazione di una ratio suscettibile di più generale applicazione, si è anche evidenziato che, ai fini dello spostamento di competenza previsto dall'art. 11, comma 1, è sufficiente che il magistrato coinvolto eserciti od abbia esercitato (al momento del fatto-reato) le funzioni in questione, non occorrendo che egli sia concretamente ed organicamente addetto all'ufficio al quale, secondo i criteri ordinari, spetterebbe la cognizione in primo od in secondo grado del procedimento (Cass. I, n. 4685/1995).


        5.1. Le esclusioni

        Al contrario, la deroga prevista dall'art. 11 non si applica:

        (a) ai magistrati della corte di cassazione, trattandosi di ufficio giudiziario avente competenza nazionale (Cass. VI, n. 30760/2009);

        (b) ai magistrati che svolgono attività di assistente di studio presso sedi istituzionali, ad es., presso la Corte costituzionale, perché, in tal caso, non è configurabile l'efficacia pregiudizievole per l'imparzialità della decisione delle frequentazioni quotidiane tra giudicandi e giudicanti, in assenza di particolari rapporti di comunanza professionale territoriale, e quindi di frequentazioni quotidiane (Cass. V, n. 31721/2004);

        (c) ai giudici popolari, poiché, allorquando la comunanza con l'ambiente giudiziario del luogo risulta meramente occasionale e temporanea, sì che non è tanto l'esercente una pari attività giudiziaria nel distretto che si deve giudicare come parte privata (sia essa indagato o parte offesa o danneggiato), quanto il soggetto comune che, solo occasionalmente, ha esercitato o sta esercitando temporaneamente una simile attività, deve prevalere il principio generale della competenza del giudice naturale precostituito per legge previsto dall'art. 25 Cost., rispetto a quello eccezionale previsto dall'art. 11 (Cass. I, n. 4788/1999);

        (d) ai casi nei quali un magistrato onorario svolga funzioni di difensore di una delle parti, senza essere parte egli stesso (Cass. V, n. 10400/2006);

        (e) ai magistrati amministrativi (Cass. VI, n. 2874/2003):

        (f)  ai giudici tributari, che “sono giudici speciali e non certo magistrati onorari”, come già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 64/2008 (Cass. VI, n. 46616/2016).

        (g) ai magistrati militari, attesa la completa separatezza ed autonomia delle due giurisdizioni (Cass. I, n. 52136/2019).


        6. Segue. Ambito soggettivo di applicazione 

         


        6.1. Applicabilità anche in appello

        La disciplina dettata dall'art. 11 si applica anche nel caso in cui un magistrato, addetto alla corte di appello, sia imputato o persona offesa (o danneggiata) da un reato in ordine al quale la stessa corte di appello è chiamata a decidere; e ciò ancorché il giudizio di primo grado sia stato regolarmente celebrato davanti al giudice naturale, individuato secondo le regole generali, non sussistendo, a quel momento, per il magistrato interessato, le condizioni indicate dalla citata disposizione (Cass. I, n. 3766/1999).


        6.2. Inapplicabilità in fase esecutiva

        Sul presupposto che la disciplina stabilita dall'art. 11 ha natura eccezionale, limitata alle ipotesi in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, si è ritenuto che essa è riferita soltanto alla fase delle indagini preliminari ed al procedimento di cognizione, e non ammette interpretazioni estensive o analogiche, che ne consentano l'applicazione anche nella fase esecutiva (Cass. I, n. 55084/2016: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, che aveva individuato la competenza del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 11; conforme Cass. I, n. 25387/2019, che in applicazione del principio,  ha annullato senza rinvio l'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare nella parte in cui individuava ai sensi dell'art. 11 il magistrato di sorveglianza competente a concedere ogni autorizzazione).


        6.3. Inapplicabilità nella fase di prevenzione

        La regola declinata dall'art. 11, comma 3, che estende la disciplina derogatoria della competenza per i reati nei quali sia parte un magistrato anche ai procedimenti connessi a quelli in cui il magistrato assume una delle qualità di cui al comma 1 del medesimo articolo, non trova applicazione nel procedimento di prevenzione, in quanto, in tale ipotesi, la competenza si radica, in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale, nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti (Cass. V, n. 3241/2020: fattispecie relativa a misura di prevenzione applicata a persona imputata di corruzione in concorso nel procedimento penale con un magistrato).


        7. La disciplina

        La concreta operatività della disciplina dettata dall'art. 11 è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, abbia assunto formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (Cass. VI, n. 35218/2008: nella specie, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 11 in un caso nel quale il reato di minaccia nei confronti del magistrato, emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non risultava essere stato contestato formalmente attraverso la procedura delle nuove contestazioni; Cass. II, n. 36365/2013; Cass. sez. fer., n. 35729/2013, in fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che ricorressero gli estremi per applicare l'art. 11 in un procedimento per frode fiscale relativa ad una società quotata in borsa in cui risultavano azionisti magistrati del medesimo distretto, che, però, non avevano formalmente mai assunto la qualifica di danneggiati del reato). Tuttavia, è stata ritenuta non abnorme la sentenza che, rilevata la potenziale qualità di danneggiato dal reato di un magistrato del medesimo ufficio giudiziario di appartenenza del giudice procedente, aveva dichiarato l'incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 11, in quanto la decisione assunta non si pone fuori dal sistema né determina la stasi del procedimento, potendo il giudice dichiarato competente sollevare conflitto negativo di competenza (Cass. III, n. 4368/2012).


        8. Casistica
        8.1. Quasi-reati

        Mirando a garantire l'imparzialità del giudice, la deroga di cui all'art. 11 si applica anche con riferimento ai procedimenti relativi ai cosiddetti “quasi-reati”, exartt. 49 e 115 c.p. (Cass. I, n. 4823/1993: fattispecie relativa a risoluzione di conflitto di competenza in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di persona a carico della quale era ipotizzato un fatto di istigazione non accolta a commettere il delitto di cui all'art. 575 c.p. ai danni di un magistrato). Si è precisato che la disciplina dettata dall'art. 11 presuppone, per la sua applicazione, che venga contestato, a carico o in danno del magistrato, un fatto di rilevanza penale (anche se ne conseguano soltanto misure di sicurezza, come nei casi previsti dagli artt. 49 e 115 c.p.), e non può essere estesa ai casi in cui la condotta del magistrato, fuori dall'ipotesi di concorso, abbia inconsapevolmente fornito l'occasione o il mezzo per l'azione criminosa da altri commessa e non rivolta contro di lui, o addirittura abbia materialmente realizzato il reato per errore determinato dal colpevole (Cass. I, n. 667/1999: fattispecie relativa a contestazione, a carico di curatore fallimentare, di truffa realizzata mediante induzione in errore del giudice delegato e di abuso di ufficio, posto materialmente in essere dal giudice medesimo per effetto dell'inganno ordito dall'imputato).


        8.2. Reati edilizi

        In tema di reati edilizi, la circostanza che un magistrato conviva in rapporto di coniugio con il proprietario esclusivo di immobile sottostante quello oggetto dei lavori abusivi non è idonea a determinare la qualità di parte danneggiata, stante la non configurabilità dell’interesse concreto ed attuale richiesto per potere esercitare l’azione civile nel processo penale (Cass. III, n. 5818/2008).


        8.3. Sequestro probatorio

        In tema di sequestro probatorio operato dalla p.g., si è ritenuto che la competenza per territorio per la convalida prevista dall'art. 355 comma 2, attribuita al p.m. del luogo dove il sequestro è stato eseguito, non subisce deroghe neppure quando è coinvolto, nelle indagini, un magistrato in relazione al quale operi, ai fini dell'attribuzione della competenza, l'art. 11 (Cass. V, n. 38991/2013).


        8.4. Intercettazioni

        In caso di separazione processuale disposta ex art. 11, sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte nel procedimento originario, prima della separazione in relazione alla medesima notizia di reato (Cass. VI, n. 35060/2010); si è precisato che il regime derogatorio previsto dall'art. 11 trova applicazione anche per l'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di distruzione, a tutela della riservatezza della documentazione riguardante le intercettazioni, non più necessaria per il procedimento, ai sensi dell'art. 269, comma 2 (Cass. III, n. 46349/2008).


        9. La competenza territoriale in caso di trasferimento del magistrato coinvolto

        Nel caso in cui la corte di cassazione, annullando con rinvio la sentenza relativa al procedimento nel quale sia coinvolto un magistrato, individui il giudice competente, non essendo a conoscenza del fatto che, nel frattempo, il magistrato stesso era stato trasferito in un ufficio giudiziario del distretto della corte d'appello individuata quale giudice del rinvio, la competenza spetta alla corte d'appello individuata, a seguito di tale trasferimento, ai sensi dell'art. 11 (Cass. I, n. 17807/2008: in motivazione, la S.C. ha osservato che il mancato coordinamento tra l'art. 11, norma che intende garantire i basilari valori di imparzialità, trasparenza e terzietà del giudice, e l'art. 627, non è di ostacolo ad una interpretazione sistematica e logica che consenta di introdurre un'eccezione, normativamente prevista quale regola generale, alla regola attributiva di competenza per il giudizio di rinvio).


        10. I procedimenti connessi

        La sussistenza di una causa di connessione tra più fatti, alcuni dei quali contestati in concorso con un magistrato, attribuisce al giudice cui spetta la cognizione dei reati ascritti al magistrato anche la competenza per le imputazioni riguardanti esclusivamente altri indagati, in forza della previsione di cui all'art. 11, comma 3 (Cass. VI, n. 46244/2012).

        La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma 3, per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed è, pertanto, rilevabile, ai sensi dell'art. 21, comma 2, prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1 (Cass. V, n. 26563/2014).

        Superato il contrario e risalente orientamento, la giurisprudenza è, ormai, orientata nel senso che, ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (Cass. II, n. 13296/2014 e Cass. V, n. 42854/2014: in entrambi i casi, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, il procedimento connesso doveva essere trattato dall'A.G. competente secondo le regole ordinarie).

        A conclusioni diverse deve giungersi nel caso in cui, dopo l'esercizio dell'azione penale in ordine a tutti i reati connessi, il g.u.p., all'esito dell'udienza preliminare, pronunci sentenza di non luogo a procedere in ordine a quello, tra i reati connessi, in forza del quale egli sia stato individuato quale giudice competente ex art. 11: in questo caso, il g.u.p. non potrebbe, infatti, declinare la propria competenza in ordine agli altri reati connessi.

        Bibliografia

        Amato, Disciplina estesa alla fase delle indagini ma senza rilievo per i giudizi in corso, in Guida dir. 1998, n. 49, 49; Giostra, Competenza per i reati commessi da magistrati ignoti?, in Cass. pen. 1995, 1265; Macchia, Sub art. 11, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, I, Agg. 2003-2007, Soggetti (artt. 1-108), a cura di Aprile- Bronzo- Cantone-Ciani- De Leo-Gargiulo-Macchia, Milano, 2008, 37; Santalucia, La connessione tra procedimenti riguardanti i magistrati, in Giur. it. 2001, 1239; Santoriello, La Consulta promuove la nuova disciplina in tema di competenza per procedimenti penali riguardanti soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, in Giur. cost. 1999, 2932.

        Autori: Sergio Beltrani

        Art. 12 - Casi di connessione.

        1. Si ha connessione di procedimenti:

        a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso [110 c.p.] o cooperazione [113 c.p.] fra loro, o se più persone con condotte indipendenti [41 c.p.] hanno determinato l'evento;

        b) se una persona è imputata [60, 61] di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [81 c.p.] (1) ;

        c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (2) (3) .

        [1] [1] Le lettere b) e c) sono state sostituite dall'art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Successivamente, l'art. 11l. 1° marzo 2001, n. 63, ha modificato la lett. c). V. la disposizione transitoria di cui all'art. 25 l. n. 63, cit. Si tenga presente che la disciplina, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 151 d.l. n. 367, cit., si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e cioè a partire dal 22 novembre 1991. Il testo originario delle lettere soppresse recitava: «b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo; c) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri».

        [2] [2] Le lettere b) e c) sono state sostituite dall'art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Successivamente, l'art. 11l. 1° marzo 2001, n. 63, ha modificato la lett. c). V. la disposizione transitoria di cui all'art. 25 l. n. 63, cit. Si tenga presente che la disciplina, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 151 d.l. n. 367, cit., si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e cioè a partire dal 22 novembre 1991. Il testo originario delle lettere soppresse recitava: «b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo; c) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri».

        [3] [3] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. gli artt. 6 e 7 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        D.l. 20 novembre 1991, n. 367; l. 20 gennaio 1992, n. 8; artt. 6,7 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 

        1. Inquadramento

        Esigenze di natura sostanziale e processuale impongono che la conoscenza della regiudicanda non vada dispersa in tanti rivoli processuali quanto sono i reati che la compongono. Il quadro d'insieme ne potrebbe uscire danneggiato con pregiudizio degli interessi dell'imputato e della collettività ad una più completa ed esaustiva conoscenza possibile di fatti che sono unitari o legati tra loro da un rapporto qualificato. Al soddisfacimento di queste esigenze, e al loro bilanciamento con il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, provvede la norma in commento.

        2. La connessione quale criterio predeterminato e oggettivo di attribuzione, a titolo originario, della competenza

        La connessione di procedimenti costituisce causa originaria di attribuzione della competenza ad un unico giudice naturale precostituito per legge (Corte cost. n. 441/1998, Cass.S.U., n. 27343/2013; Cass. VI, n. 12405/2017), individuato secondo i criteri predeterminati e oggettivi (e con i limiti) stabiliti dai successivi artt. 13,14,15 e 16. La Relazione preliminare al codice di procedura penale, spiega che la connessione non costituisce un fatto che produce «effetti sulla competenza» (secondo l'espressione usata dal precedente codice di rito), modificandone i criteri normali, bensì — come detto — un criterio originario di competenza (pag. 10).


        2.1. I presupposti e l'ambito di applicabilità della norma.

        La connessione presuppone che per un medesimo reato o per più reati siano astrattamente competenti, secondo le regole generali (e suppletive) stabilite dagli artt. 8 e 9,giudici (nel senso di uffici giudiziari) diversi e poiché costituisce criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, non è nemmeno necessario che i relativi procedimenti pendano nello stesso stato e grado (Cass.S.U.n. 27343/2013, cit.).  È stato tuttavia precisato (anche se con riferimento alla connessione teleologica di cui alla lettera c della norma in commento) che i diversi procedimenti devono essere comunque effettivamente pendentie che incombe sulla parte che formula l’eccezione di incompetenza di provare il fatto dal quale dipende il suo accoglimento (Cass. III, n. 12225/2024).

        Il diverso istituto della riunione dei processi di cui al successivo art. 17,presuppone invece la competenza, per materia e per territorio, del medesimo giudice (ufficio giudiziario).

        La possibilità che del medesimo reato, commesso da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, possano conoscere giudici diversi egualmente competenti, non solo non è esclusa dalla regola generale secondo cui, in caso di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, astrattamente competente è il giudice del luogo dell'azione o dell'omissione e non dell'evento (art. 8, comma 2), ma è espressamente prevista dall'art. 16, comma 2.

        La necessità che del medesimo reato, o di più reati posti in relazione qualificata tra loro, conosca un solo giudice risponde a esigenze di natura diversa, variamente delineatesi nel corso del tempo ma così riassumibili in base alla disciplina vigente: a) quella di prevenire possibili casi di revisione (art. 630, lett. a) nelle ipotesi di connessione oggettiva e teleologica, ma anche soggettiva; b) quella di anticipare, già nella fase della cognizione, e con la pienezza dei poteri in essa previsti, l'accertamento del concorso formale tra reati o del reato continuato, in linea con la residua (e più limitata) possibilità che a tanto provveda il giudice dell'esecuzione (art. 671), nei casi di connessione soggettiva; c) l'esigenza di concentrare in un solo giudizio la conoscenza del medesimo fatto (connessione oggettiva), della medesima condotta (connessione soggettiva prima ipotesi) o dei reati che ne costituiscono l'immediato movente (connessione teleologica).

        L'istituto non soddisfa esigenze di semplificazione probatoria, anche se la prova di più reati dovesse derivare anche in parte dalla stessa fonte (art. 371, comma 2, lett. c). La connessione probatoria opera, sul piano investigativo, quale causa di collegamento delle indagini condotte da uffici diversi del pubblico ministero (art. 371) e di riunione di processi pendenti davanti al medesimo giudice già competente a conoscere ciascuno di essi (art. 16), ma non vale a sottrarre l'imputato dal proprio giudice naturale, trattandosi di esigenza recessiva rispetto a quella tutelata dall'art. 25, comma 1, Cost.


        2.2. La connessione nella fase delle indagini preliminari.

        In quanto causa originaria di attribuzione della competenza, la connessione produce i suoi effetti sin dalla fase delle indagini preliminari, in particolare nella individuazione dell'ufficio del pubblico ministero competente a procedere (art. 51, commi 3 e ss.) e del giudice per le indagini preliminari (artt. 279 e 328). Fino a quando non viene esercitata l'azione penale, la competenza del pubblico ministero non può che essere valutata rebus sic stantibus e risentire della necessaria fluidità e dinamicità delle acquisizioni investigative e delle determinazioni conseguenti. L'archiviazione, per esempio, del procedimento relativo al reato che esercita lavis attractiva produce conseguenze sulla individuazione del diverso pubblico ministero competente a procedere per gli altri reati ed al quale gli atti devono essere trasmessi (art. 54, comma 1). La natura oggettiva e predeterminata delle regole che disciplinano la connessione fra procedimenti ne consente una costante verifica sia da parte degli stessi organi requirenti (artt. 54 e ss.), sia da parte della persona sottoposta alle indagini (art. 54-quater), che da parte del giudice per le indagini preliminari (art. 22).


        2.3. La connessione dopo l'esercizio dell'azione penale. La perpetuatio jurisdictionis.

        Una volta esercitata l'azione penale, però, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza per connessione del giudice non risente delle successive vicende processuali e ciò anche se, successivamente alla verifica della propria competenza, il giudice accertasse l'insussistenza del reato attraente (a maggior ragione se dovesse trattarlo separatamente) (Cass. VI, n. 12405/2017; Cass. II, n. 3662/2016). Allo stesso modo, la contestazione del reato emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale connesso a quello più grave per il quale si procede, non fa venir meno la competenza del primo giudice, il quale conoscerà del nuovo reato solo se competente ai sensi degli artt. 12 e ss.

        La portata applicativa del principio è stata autorevolmente precisata daCass. S.U.,n. 48590/2019 secondo cui il principio della "perpetuatio iurisdictionis", inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo; sicché in tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del pubblico ministero. Con l'ulteriore conseguenza che il giudice dell'udienza preliminare che, all'esito di tale fase, pronunci sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato determinante la cognizione collegiale, deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica e non la restituzione degli atti al pubblico ministero. La restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art.33-sexies, è necessaria nei soli casi in cui, già in relazione all'originaria imputazione, fosse previsto l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta.


        3. La connessione oggettiva (lett. a)

        Le ragioni della connessione in caso di concorso di persone nel reato doloso e di cooperazione colposa di cui all'art. 113, c.p. o di più persone che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento, sono legate all'opportunità che del medesimo fatto si occupi un solo giudice. La connessione opera, naturalmente, sul presupposto che altrimenti, in base alle regole generali, del reato sarebbero competenti a conoscere giudici diversi, ognuno competente per territorio.

        La relazione preliminare al codice di procedura penale indica, come esempio, il caso della morte di una persona attribuita, alternativamente o cumulativamente, a colui che le abbia cagionato lesioni e al medico che l'abbia malamente curata (cfr., altresì, Tranchina - Di Chiara, in Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, 65 e ss.), ma si può anche ipotizzare il caso dell'omicidio consumato da un solo autore materiale in circondario diverso da quello nel quale il reato è stato concordato e deciso con gli altri complici, o nel quale è avvenuta l'istigazione.

        Anche per il reato interamente commesso all'estero da più persone che hanno residenze, dimore o domicili in circondari diversi, dovrebbero essere astrattamente competenti più giudici; in tal caso, però, opera la speciale regola di attribuzione della competenza ad un unico giudice prevista dall'art. 10, comma 1, ultima parte, e comma 2.

        L'applicazione della norma presuppone, in buona sostanza, la dissociazione, ai fini dell'attribuzione della competenza ordinaria, tra condotta ed evento, in particolare nei casi in cui tale criterio è preferito a quello del luogo della consumazione del reato (art. 16, comma 2). Al di fuori di tali casi, infatti, non è necessario far ricorso alla connessione fra procedimenti per individuare il giudice competente, essendo sufficiente il criterio del locus commissi delicti. In caso di reato associativo o a concorso necessario, per esempio, è competente il giudice del luogo in cui il reato è stato consumato o, in caso di concorso nel reato permanente, in quello nel quale ha avuto inizio la consumazione. Se più persone commettono il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, competente a procedere è il giudice del luogo nel quale è iniziata la permanenza, anche se dovesse derivare la morte della vittima. Ma se la morte della vittima dovesse derivare dalla condotta di un concorrente posta in essere in un luogo diverso da quello nel quale è iniziata la permanenza e intervenuto solo successivamente alla consumazione del delitto, la competenza appartiene al giudice del luogo nel quale si è verificata la morte della vittima.

        Se uno dei concorrenti o se l'autore di una delle condotte che hanno determinato l'evento è minorenne al momento del fatto, la connessione non opera nei suoi confronti anche se, per avventura, abbia raggiunto la maggiore età al momento della iscrizione della notizia di reato. La competenza a procedere nei suoi confronti appartiene esclusivamente al Tribunale per i minorenni (art. 16).

        Diversamente da quanto prevedeva il codice di rito previgente, la connessione oggettiva non opera in caso di reato commesso da più persone in danno reciproco le une dalle altre, ipotesi quest'ultima contemplata dall'art. 371, comma 2, lett. b, che consente soltanto la riunione dei processi nei casi previsti dagliartt. 17 e ss. solo quando competente sia lo stesso giudice in base alle regole generali.


        4. La connessione soggettiva (lett. b)

        Non è sufficiente che una persona sia imputata di più reati (come prevedeva l'art. 45, n. 3 dell'abrogato codice di rito), è necessario che tali reati siano stati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale) o con più azioni od omissioni poste in essere in tempi diversi purché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (reato continuato). La versione originaria del vigente codice era ancora più restrittiva poiché prevedeva i soli casi del concorso formale di reati (commessi con un'unica azione od omissione) e del concorso materiale di reati consumati quando le azioni od omissioni fossero commesse in unità di tempo e di luogo: «Il concetto di unità di tempo — spiegava la Relazione preliminare — intende fare riferimento ad una frazione temporale più ampia della mera contestualità, ma tale comunque da consentire una concentrazione cronologica delle varie condotte».

        Sicché, ove una persona avesse commesso in circondari diversi più reati esecutivi di un medesimo disegno criminoso, l'accertamento della sussistenza dell'unica ideazione criminosa restava incidentalmente affidato a giudici diversi, senza peraltro che ne derivassero all'imputato conseguenze pratiche concrete in termini di attenuazione del trattamento sanzionatorio, con l'ulteriore rischio di decisioni confliggenti sulla applicazione della continuazione. Si pensi all'ipotesi di più furti (o rapine) commessi in località diverse, ciascuna delle quali ricadente in altrettanti circondari, posti in essere al fine di racimolare il denaro necessario a pagare cure costose. In tali casi, l'art. 671 consentiva di recuperare in sede esecutiva il disegno più complessivo che poteva sfuggire al singolo giudice della cognizione con il rischio, però, che questi potesse escluderla.

        Non poteva ovviare a queste possibili incongruenze l'ipotesi della connessione teleologica di cui alla successiva lett. c) che esclude i casi in cui il fine del reato non si identifichi a sua volta in un altro reato (nel caso sopra ipotizzato, il pagamento della cura costosa non costituisce a sua volta reato e non avrebbe potuto costituire da collante teleologico per attrarre tutti i reati alla competenza di un solo giudice).

        La continuazione tra reati costituiva motivo di collegamento tra uffici diversi del pubblico ministero (art. 371, comma 2, lett. a), ma la cognizione del  giudice competente, per territorio e per materia, era limitata al singolo episodio, restandone il disegno attuativo “confinato” nell'accertamento del relativo movente. La frammentazione investigativa derivante dalla concorrente competenza di più pubblici ministeri, ciascuno dei quali competente a investigare sul singolo episodio, oltre a costituire motivo di potenziali conflitti e divergenti impostazioni nell'accertamento dell'unica ideazione criminosa, poteva pregiudicare la completezza e compiutezza delle indagini soprattutto per i più gravi reati associativi, nei quali più spesso e con maggiori rischi, la sconnessione tra il reato-mezzo associativo e i reati-fine poteva pregiudicare la possibilità stessa di accertare la sussistenza del primo mediante la prova della consumazione dei secondi e la loro riconducibiltà al programma associativo.

        Il d.l. n. 367/1991, conv. con modif. in l. n. 8/1992, significativamente intitolato «Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata» e istitutivo della Procura nazionale antimafia e delle odierne Direzioni distrettuali antimafia, ha ampliato i casi di connessione prevedendo, alla lettera b) dell'art. 12, il reato continuato tra le ipotesi di connessione.

        Operando la continuazione tra reati quale criterio originario di attribuzione della competenza, è necessario che la continuazione sia quantomeno astrattamente ipotizzabile in sede di indagini preliminari  e di successivo esercizio dell'azione penale.

        In ogni caso, in caso di concorso di persone nel reato continuato, la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale ( Cass. IV, n. 57927/2018 ; Cass. II, n. 17090/2017).

        Si è così sostenuto che ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Cass. II, n. 26007/2018; Cass. II, n. 35630/2017).

        Tuttavia, in caso di reati associativi contemplati dall'art. 51, comma 3-bis, la giurisprudenza ritiene che tale norma abbia introdotto una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza per effetto della quale, in caso di concorso tra il reato associativo e i reati-fine consumati in distretti diversi, é sempre competente il giudice del luogo di consumazione del reato associativo (Cass. I, n. 41225/2018;Cass. I, n. 43599/2017).


        5. La connessione teleologica (lett. c)

        Il tenore letterale della norma (diverso da quello del capoverso che precede nel quale si fa esplicito riferimento a “una persona imputata di più reati”) lasciava aperto il problema della sua applicabilità ai soli casi in cui i diversi reati siano commessi dallo (o dagli) stesso(i) autore(i) (connessione teleologica monosoggettiva) ovvero anche a quelli in cui i reati siano commessi da più autori tra loro diversi (connessione teleologica plurisoggettiva).

        L'indirizzo giurisprudenziale maggioritario riteneva fondata la prima ipotesi; l'indirizzo minoritario sosteneva che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), non fosse richiesta l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

        Il contrasto è stato risolto da Cass. S.U., n. 53390/2017 che, facendo leva sul tenore letterale della norma e sulla ratio della modifica della lettera c) ad opera del d.l. n. 367/1991, convertito con modificazioni dalla l. n. 8/1992, ha affermato il seguente principio di diritto: ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c),  e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

        Cass. II, n. 44678/2019 ha precisato che per ritenere la connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c), idonea a determinare uno spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per", che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente. La spia di tale finalizzazione ben può essere ricercata, ma non solo, nella contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p. nelle ipotesi di connessione sovrapponibili a quelle di cui all'art. 12, lett. c). La mancata contestazione dell'aggravante, dunque, non esclude il legame finalistico ma in tal caso deve accertarsi non solo l'effettiva esistenza di una relazione di natura oggettiva fra i delitti commessi in luoghi diversi ma anche che il nesso finalistico abbia costituito oggetto della rappresentazione e volontà dell'agente (in senso conforme Cass. VI, n. 30998/2018). E' necessario che l'autore del reato  abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. L'individuazione di un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi è quindi indagine che va effettuata in concreto, con conseguente verifica che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente. 

        In ogni caso se uno dei reati teleologicamente connessi è stato commesso da (o in danno di) un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di corte di appello del giudice competente (o le esercitava al momento del fatto) la competenza appartiene per tutti gli imputati al giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel diverso distretto di corte di appello determinato ai sensi degli artt. 11 e 11-bis. In questi casi, dunque, opera il criterio della connessione teleologica plurisoggettiva (art. 11, comma 3; Cass. VI, n. 3606/2017; Cass. VI, n. 46244/2012).


        6. Gli ulteriori effetti della connessione

        La connessione non opera solo quale criterio di attribuzione della competenza. I suoi riflessi su altri istituti di diritto processuale penale (ma anche di diritto penale sostanziale) sono molteplici e di notevole rilevanza.

        Una delle conseguenze più rilevanti riguarda, per esempio, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona coindagata ovvero indagata di reato connesso.

        Si è al riguardo precisato che l'omissione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3 lett. c), nei confronti del soggetto coindagato o indagato di reato connesso, ai sensi dell'art. 12 lett. a) e c), o collegato, ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b),determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nei confronti dei soggetti terzi cui si riferiscono le medesime, anche se rese nelle indagini preliminari e di iniziativa della polizia giudiziaria (Cass. I, n. 15849/2018; in precedenza analogo principio era stato affermato da Cass. S.U. n. 33583/2015, secondo cui il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma 6, determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie; si veda, altresì, Cass. III, n. 36331/2021, secondo cui le dichiarazioni rese in sede di esame ai sensi dell'art. 210 da persona imputata in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), ed ivi legittimamente acquisite in forza del combinato disposto di cui agli artt. 511-bis e 238, commi l e 2-bis, sono utilizzabili nei suoi confronti, non essendo, in tal caso, analogicamente applicabile il divieto sancito dall'art. 197-bis, comma 5, espressamente riferibile al solo esame di persona imputata in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), o di un reato collegato ex art. art. 371, comma 2, lett. b) .

        Un'ulteriore conseguenza riguarda la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti (art. 270). Cass. S.U., n. 51/2019, ha affermato il principio di diritto secondo il quale «il divieto di cui all'art. 270 di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, exart. 12, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266.» 

        (si vedano, altresì: Cass. V, n. 37697/2021, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 216/2017, come modificato dal d.l. n. 28/2020, convertito dalla l. n. 70/2020, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi; Cass. VI, n. 29194/2021, secondo cui, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa).

        Si vedano, per ulteriori profili (senza pretesa di esaustività) gli artt. 17, comma 1, lett. a), 33-quater, 197 e 197-bis, 210,297, comma 3, 371, comma 2, 423, comma 1, 449, comma 6, 453, comma 2,517, 551, al cui commento si rimanda.

        Per gli istituti di diritto penale sostanziale la connessione con reati procedibili d'ufficio può rendere a sua volta procedibile d'ufficio il reato normalmente perseguibile solo a querela di parte.


        7. Casistica

        Per la determinazione della competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicato il criterio di cui all'art. 16 c.p., in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato (in motivazione la S.C. ha affermato che detta connessione è configurabile solo nell'ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, i singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi) (Cass. II, n. 45337/2015).

        In tema di competenza per territorio, l'art. 51, comma 3-bis, prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, in caso di concorso tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e altri reati in materia di stupefacenti, consumati in distretti diversi, è competente il giudice del luogo di consumazione del reato associativo (Cass. IV, n. 4484/2016; nello stesso senso Cass. II, n. 6783/2009; Cass. II, n. 19831/2006).

        Ai fini dell'affermazione di sussistenza di un'ipotesi di spostamento della competenza per connessione fondata sulla continuazione, non può il giudice sottrarsi all'obbligo di accertare l'identità del disegno criminoso tra i più reati, rendendone adeguatamente conto in motivazione, sul presupposto della sufficienza di una configurabilità meramente astratta del vincolo tra i reati stessi, in quanto questa si riferisce soltanto alla minore consistenza del corredo informativo utilizzabile per la decisione rispetto alla concretezza dei risultati probatori acquisibili ad esito dell'istruttoria dibattimentale (Cass. I, n. 30433/2018).

        Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9, che si riferisce a procedimenti con reato singolo, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato residuo (Cass. III, n. 49643/2015; cfr., altresì, Cass.S.U., n. 40537/2009, secondo cui la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3).

        Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, il procedimento connesso doveva essere trattato dall'A.G. competente secondo le regole ordinarie) (Cass. V, n. 42854/2014; Cass. II, n. 13296/2014).

        Nell'ipotesi di reati fiscali avvinti da connessione eventualmente probatoria, la competenza per territorio va individuata nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale (Cass. III, n. 8552/2012).

        Qualora si proceda per associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi, una volta accertata l'impossibilità di determinare il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del delitto associativo, per il quale è prevista l'applicazione delle regole derogatorie della competenza stabilite nell'art. 51, comma 3-bis, al fine di individuare il giudice competente non si può fare applicazione tout court delle regole suppletive indicate nell'art. 9, comma 3, stesso codice, con la conseguente determinazione della vis attractiva del giudice distrettuale anche su reati originariamente sottratti alla sua competenza, ma si deve tenere conto del luogo di consumazione dei reati via via meno gravi, e solo quando quest'operazione non approdi ad alcun risultato utile, far ricorso alle predette regole suppletive (fattispecie in tema di procedimento de libertate) (Cass. I, n. 27561/2010).

        La competenza per connessione opera anche tra reati commessi all'estero e reati commessi in Italia (fattispecie relativa a reati di detenzione e importazione di stupefacenti, commessi all'estero ma connessi ad analoghi reati realizzati in Italia nell'ambito dell'attività di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) (Cass. I, n. 14666/2008).

        Il criterio residuale di determinazione della competenza per territorio, che ha riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, attribuisce la cognizione ad uno stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti nel reato, i cui nominativi risultino iscritti nel registro delle notizie di reato di diversi uffici del pubblico ministero, perché ha riguardo alla notizia di reato oggettivamente considerata (Cass. I, n. 44182/2009).

        Quando un imputato, con la stessa dichiarazione, commette il reato di calunnia nei confronti di un magistrato ed il reato di falsa testimonianza, gli atti devono essere trasmessi, senza operare alcuna separazione, al giudice competente ex art. 11 (Cass. I, n. 23972/2008).

        La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274/2000, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12, in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale; ne consegue che la connessione non opera nel caso in cui più persone abbiano commesso reati in danno reciproco (Cass. I, n. 14679/2008; cfr. altresì Cass. I, n. 39764/2016,secondo cui la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice opera soltanto qualora una persona sia imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia comunque possibile la riunione tra i procedimenti).

        Bibliografia

        Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2012, 47 e ss.; Turco, Sub art. 12, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, I, 256 e ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 13 - Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali.

        1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale [134 Cost.], è competente per tutti quest'ultima (1) .

        2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti [264 c.p.m.p.] opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16, comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

         

        [1] V. l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

        Riferimenti chiave:

        Art. 27 Cost., art. 12; artt. 14,264, c.p. mil. p.; l. cost. 11 marzo 1953, n. 1; l. cost. 25 gennaio 1962, n. 20;

        1. Inquadramento

        L'art. 13 disciplina i rapporti tra la giurisdizione penale ordinaria e quella costituzionale e militare in caso di reati in rapporto tra loro qualificato ai sensi dell'art. 12.

        2. La giurisdizione della Corte costituzionale

        La Corte costituzionale giudica esclusivamente sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (art. 134, Cost.) per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90, comma 1, Cost.) ed esercita, al riguardo, una giurisdizione esclusiva, regolata dalla legislazione speciale.

        L'art. 13, comma 1, contiene «un mero rinvio alla disciplina prevista dalla legislazione speciale in tema di connessione tra procedimenti di competenza dei giudici ordinari e procedimenti di competenza della Corte costituzionale»; la Relazione al progetto preliminare del codice è chiara sul punto: «la Commissione ha ritenuto infatti, in mancanza di qualsiasi accenno al riguardo nella legge-delega, di non avere i poteri per disciplinare la materia».

        La Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto di accusa deliberata dal Parlamento in seduta comune ma anche, per connessione e se lo ritiene necessario, di reati diversi che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 2), c.p. con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 Cost. (l'aver cioè commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato). In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria. Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall'art. 90 Cost. non compreso nell'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso. Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente (art. 27, l. n. 20/1962).

        La Corte costituzionale può dunque estendere la propria giurisdizione ai reati comuni teleologicamente connessi a uno di quelli previsti dall'art. 90 Cost. o a un reato di altro tradimento o attentato alla Costituzione non compreso nell'atto di accusa ma connesso a quello oggetto di contestazione. La discrezionalità che può essere esercitata, sul punto, dalla Corte costituzionale non consente di qualificare in questo caso la connessione come criterio di attribuzione originaria della competenza.

        In sintesi:

        - la Corte costituzionale può conoscere solo dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione oggetto di messa in stato di accusa;

        - può conoscere anche di reati comuni teleologicamente connessi a quelli oggetto di atto di accusa;

        - può conoscere di altri reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione diversi da quelli descritti nell'atto di accusa, purché connessi.

        Si deve ritenere che in questo ultimo caso la norma faccia riferimento alla connessione così come più ampiamente definita dall'art. 45 dell'abrogato codice di rito, comprensiva cioè anche dei casi che oggi consentono la riunione dei processi (art. 17) e definiscono il collegamento probatorio (art. 371, comma 2, lett. c).


        3. La connessione nei reati ministeriali

        Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono invece soggetti alla giurisdizione ordinaria per tutti i reati commessi nell'esercizio delle funzioni (art. 96 Cost.), anche se cessati dalla carica, a meno che non siano anch'essi accusati di aver dolosamente concorso con il Presidente della Repubblica nei reati di cui all'art. 90 Cost., previa messa in stato di accusa secondo quanto prevede l'art. 12, commi 1 e 3, l. cost. n. 1/1953. In tal caso la competenza (rectius: la giurisdizione) appartiene al Giudice costituzionale.

        Al di fuori di quest'ultima ipotesi, per i cd. “reati ministeriali” (per la cui definizione si veda Cass.S.U.n. 14/1994), anche se commessi in concorso con altre persone, la competenza appartiene per tutti, in primo grado, al giudice ordinario, individuato nel tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio (art. 11. l. cost. n. 1/1989). La norma non indica la regola da seguire negli altri casi di connessione oggettiva, soggettiva e teleologica, ma si ritiene che, al di fuori dell'ipotesi del concorso di persone nel reato, la connessione tra procedimenti di cui all'art. 12 non trovi applicazione, operando in questi casi il principio del favor separationis (Cass. I, n. 5021/1996; Cass. I, n. 5581/1995; Cass. I, n. 3025/1992).

        Si è così affermato, per esempio, che nei confronti dell'imputato concorrente in reato ministeriale e a cui sia addebitato in continuazione altro reato dello stesso titolo (non contestato, però, in concorso con uno o più soggetti qualificati previsti dalla l. cost. n. 1/1989) non è configurabile alcun pregiudizio per la circostanza che la competenza per connessione dello speciale collegio previsto dall'art.7 l. cost. n. 1/1989 non operi in relazione al reato non commesso in concorso con i predetti soggetti qualificati, in quanto non è esclusa la possibilità della riunione dei processi in occasione del giudizio, ed è comunque sempre assicurata l'applicabilità della continuazione, sia nella fase del giudizio, sia in quella dell'esecuzione (Cass. I, n. 5581/1995).


        4. La connessione tra reati comuni e reati militari

        Per quanto inserito nelle norme sulla competenza, la disposizione di cui all'art. 13, comma 2, attiene, in conformità all'art.103, comma terzo, Cost., a questione di giurisdizione e non di competenza, sicché la sua violazione è deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 (Cass. S.U. n. 8193/2022) .

        Tra reati comuni e reati militari la connessione di cui all'art. 12, opera solo se il reato comune è più grave del reato militare, ed in tal caso la competenza (rectius: la giurisdizione) appartiene al giudice ordinario; in caso contrario, ove cioè non ricorra alcuna delle ipotesi di connessione e il reato più grave non sia quello comune, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni (così Cass. I, n. 1110/2009, che ha precisato che non sono disciplinate dalla norma in commento le ipotesi di identità delle persone offese o di c.d. «connessione probatoria» o di esistenza di un'unica «notitia criminis» relativa a più reati; Cass. I, n. 5680/2014; Cass.S.U.n. 5135/2006 ne ha tratto l'ulteriore conseguenza che se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili).

        Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art 4 c.p.p., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma 2, c.p.p. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma 3; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo (Cass. S.U. n. 18621/2017).

        L'art. 13, comma 2, disciplina in modo compiuto ed esaustivo i rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione del giudice militare, innovando profondamente rispetto a quanto prevedeva l'art. 264 c.p.m.p. che regolava diversamente tali rapporti attribuendo al giudice ordinario la competenza a conoscere anche dei reati militari in caso di delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità. La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito da tempo che la norma deve ormai considerarsi tacitamente abrogata (Cass.S.U.n. 5135/2006, cit.).

        Come spiegato dalla Relazione al progetto definitivo del codice (p. 166) e ribadito dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 441/1998), la scelta del vigente codice di procedura penale di limitare i casi di connessione tra reati comuni e militari alle ipotesi di maggiore gravità del reato comune risponde all'esigenza di evitare che, attraverso l'estensione della competenza attrattiva del giudice ordinario a tutte le ipotesi di connessione previste dall'art. 12, l'esercizio della giurisdizione militare risultasse eccessivamente e irragionevolmente penalizzato, in quanto operante, paradossalmente, anche nelle ipotesi in cui il reato militare fosse connesso con un mero reato contravvenzionale di competenza del giudice ordinario.

        In tempo di pace, dunque, la giurisdizione militare è circoscritta nei limiti soggettivi e oggettivi a tal fine precisati dall'art. 103 Cost. (qualità di appartenente alle forze armate dei soggetti, in esse compresa l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, carattere obiettivamente militare dei reati); tali limiti, determinati dal concorso di entrambi i requisiti, non possono essere per nessuna ragione oltrepassati nei confronti della giurisdizione ordinaria, la quale perciò è da considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale e prevalente, fuori di quei limiti, nelle ipotesi di connessione (art. 103 Cost.; Corte cost. n. 29/1958).

        La norma presuppone, come peraltro già spiegato in sede di commento all'art. 12, più reati comuni e militari in rapporto qualificato tra loro ed in relazione a ciascuno dei quali sarebbero rispettivamente competenti il giudice ordinario e quello militare. La connessione tra procedimenti, come detto, costituisce motivo di attribuzione della competenza a titolo originario a un solo giudice, individuato in base a criteri che rendono ragionevole la scelta di sottrarre l'imputato (o uno degli imputati) al suo giudice naturale individuato ai sensi degli artt. 8 e 9. Il criterio adottato dall'art. 13, comma 2, funge da limite all'applicazione della connessione che opera solo se il reato comune è più grave.

        Ma quid juris nel caso in cui civili e militari concorrano nello stesso, unico reato o nel caso di reato associativo?

        È bene infatti ricordare che anche le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare, sono soggette alla legge penale militare (art. 14, c.p. mil. p.) e che la norma in commento regola i casi di connessione “tra reati comuni e reati militari”. Ove, pertanto, si proceda esclusivamente per reati militari, ancorché commessi in concorso con “civili”, sarebbe competente il giudice militare (Cass. I, n. 12782/1995; Cass. I, n 8791/2005; contra Cass. I, n. 4527/2005; Cass. I, n, 16439/2005; Cass. I, n. 4060/2007, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei civili che avevano partecipato alla realizzazione della strage di Sant'Anna di Stazzema); ove si proceda solo per reati comuni (anche associativi) potrebbe essere competente il giudice ordinario anche se commessi da (o in concorso con) “militari” (appartenenti cioè alle forze armate, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza). La questione è stata a lungo controversa nella giurisprudenza di legittimità fino a quando Cass.S.U.n. 5135/2006, cit., ha segnato un punto fermo affermando il seguente principio di diritto: “Il concorso di civili nel reato militare dà luogo ad un'ipotesi di connessione di procedimenti che non rileva, ex art. 13, comma 2, per lo spostamento di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sicché i procedimenti rimangono separati ed il giudice militare conserva la giurisdizione nei confronti dei concorrenti militari”.

        La connessione tuttavia non opera se per il reato comune più grave è stata decretata l'archiviazione (Cass. I, n. 1399/1999) o nel caso in cui non ricorre la relativa condizione di procedibilità e non sia stata esercitata l'azione al momento in cui per il primo sia stato già disposto il giudizio (così Cass. I, n. 14008/2011, in un caso di reato comune più grave commesso all'estero per il quale il quale il Ministro della Giustizia non aveva presentato la relativa richiesta).

        La giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria anche per il reato militare connesso permane, in virtù del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. I, n. 14289/2017).


        4.1. Casistica

        In applicazione dell'art. 13, comma, 2, si è affermata la giurisdizione del giudice speciale militare:

        per il delitto di collusione previsto dall'art. 3 l. n. 1383/1941, sebbene si procedesse anche per il reato di falso di cui all'art. 479 c.p., rilevando che, mentre per quest'ultimo non era contestata l'aggravante della falsificazione di un atto facente fede fino a querela di falso, relativamente al primo la contestazione aveva ad oggetto anche l'aggravante dell'essere il militare rivestito di un comando previsto dall'art. 47, n. 2, c.p. mil. p. (Cass. I, n. 44514/2012);

        per il reato di truffa militare pluriaggravata per avere l'imputato falsamente dichiarato nella domanda di partecipazione ad un concorso di aggiornamento professionale di non aver riportato condanne penali (Cass. I, n. 5680/2014);

        per il reato di truffa militare, diserzione e falsità in certificazione amministrativa, in relazione al quale il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del tribunale militare che aveva proposto, limitatamente al reato comune, conflitto, risolto dalla Corte con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria per il delitto di falso (Cass. I, n. 50012/2009);

        per i reati di truffa aggravata militare di cui all'art. 234, primo e secondo comma, c.p. mil. p., punito con la reclusione da uno a cinque anni, e connesso delitto di cui all'art.4, comma 1, lett. d), d.l. n.429/1982 (oggi abrogato), all'epoca punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 5 a 10 milioni, essendo stato considerato più grave il delitto militare alla luce della pena detentiva più elevata nel mimino a parità di pena edittale massima, non incidendo la pena pecuniaria sulla valutazione di gravità (Cass. I, n. 3695/1999)

        Si è invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario:

        per il reato di collusione commesso dal militare della Guardia di finanza, previsto dall'art. 3 l. n. 1383/1941, commesso in accordo con estranei e connesso con reati comuni (Cass. I, n. 4766/2002).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 13, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 151 ss; Turco, Sub art. 13, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 266 ss. V. anche sub art. 12.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 14 - Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni.

        1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati [60, 61] che al momento del fatto erano minorenni [98 c.p.; 67; 3, 8 min.] e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

        2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

        Riferimenti chiave:

        Art. 3, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

        1. Inquadramento

        L'art. 14 pone un limite rigoroso all'applicazione della connessione, oggettiva, soggettiva e teleologica, in caso di reati commessi da minorenni, un limite imposto dai pronunciamenti della Corte costituzionale precedenti al codice vigente e giustificato dalla specificità del processo penale minorile e dalle particolari competenze degli organi della giustizia minorile.

        2. L'ambito di applicabilità e la ratio della norma

        Per i reati commessi dai minori degli anni diciotto è competente esclusivamente il tribunale per i minorenni fino al compimento del venticinquesimo anno di età (art. 3, d.P.R. n. 448/1988). La connessione fra procedimenti non opera, dunque, quando si procede nei confronti dell'imputato nel frattempo divenuto maggiorenne prima dell'esercizio dell'azione penale, a meno che non abbia nel frattempo compiuto il venticinquesimo anno di età.

        La connessione non opera in alcun modo, nemmeno tra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

        Si tratta di regola processuale non irragionevole perché, come ha spiegato la Corte costituzionale, «deve presumersi che, nella realizzazione di ogni fatto-reato, il soggetto agente versi in una dimensione psicologica che è quella propria dello status (minorenne o maggiorenne) che la legge, ‘ratione aetatis', gli riconosce, sicché non è irragionevole né lesivo del principio di uguaglianza o del diritto di difesa che, delle condotte realizzate con la maturità del maggiorenne, egli risponda penalmente secondo le norme sostanziali e processuali proprie degli adulti» (Corte cost. n. 52/1995).

        Del resto, vigente l'art. 9, r.d.l. n. 1404/1934 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella l. n. 835/1935, che escludeva la competenza del tribunale per i minorenni in caso di coimputati maggiorenni, la Corte costituzionale era già intervenuta una prima volta dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella sola parte in cui non limitava la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato (Corte cost. n. 198/1972), ritenendo così non irragionevole la competenza del giudice ordinario sul medesimo reato commesso dal minorenne in concorso con persone maggiorenni. Successivamente, però, il giudice delle leggi aveva dichiarato la illegittimità tout court dell'art. 9, r.d.l. n. 1404/1934 nella parte in cui sottraeva alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato (Corte cost. n. 222/1983).

        La norma in commento, dunque, codifica in modo espresso un principio ormai già vigente nell'ordinamento giuridico, estendendolo, per identità di ratio, ad ogni ipotesi di connessione, non solo oggettiva.


        3. La competenza in caso di reato continuato e di reato permanente

        L'applicazione della norma processuale risente della natura sostanziale del reato per il quale si procede.

        L'unicità del reato continuato costituisce una ‘fictio juris' che non fa perdere a ciascuno dei reati la propria individualità giuridica (Cass. III, n. 19018/2001). Sicché, anche accogliendo la concezione più rigorosa secondo la quale perché sussista il reato continuato occorre che i vari fatti devono essere stati tutti previsti, programmati e deliberati in via preliminare dall'autore come elementi costitutivi di un piano unitario, ciò non toglie che ogni fatto facente parte del programma criminoso deve essere assistito dal momento volitivo, che si pone autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei singoli episodi (Corte cost. n. 52/1995, cit.). Ciò non impedisce che nel processo minorile possano essere acquisiti, ai fini magari della prova della unicità del disegno criminoso o della connessione teleologica tra reati, i verbali delle prove assunte nel procedimento a carico del medesimo imputato per fatti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età (Cass. III, n. 21627/2010).

        Nel caso di reato permanente, invece, l'unicità della fattispecie, non suscettibile di frazionamenti, esclude la connessione tra procedimenti e attribuisce al giudice ordinario la competenza sul reato iniziato quando l'imputato era ancora minorenne protrattosi successivamente al perseguimento della maggiore età (Cass. IV, n. 39156/2018; Cass. I, n. 19393/2017). Se ne è tratta la conseguenza che competente a conoscere del delitto di associazione per delinquere, di cui debba rispondere, tra gli altri, anche un associato che era minorenne all'epoca in cui il sodalizio criminoso iniziava ad operare, è il tribunale ordinario (Cass. VI, n. 48516/2003).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 14, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 157 ss; Turco, Sub art. 14, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Tomo I, Milano, 2012, 271 ss. V. anche sub art. 12.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 15 - Competenza per materia determinata dalla connessione1.

        1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise [5] ed altri a quella del tribunale [6], è competente per tutti la corte di assise (2) .

        [1] Articolo così sostituito dall'art. 167 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo recitava: «1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è competente per tutti la corte di assise. 2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale».

        [2] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 6 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        Art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        La norma in commento indica il primo criterio in base al quale individuare il giudice competente in caso di connessione tra procedimenti per reati attribuiti alla cognizione della corte di assise (art. 5) e quelli attribuiti alla cognizione del tribunale (art. 6).

        2. Il criterio formale

        Il codice opta per un criterio formale, di tipo “nominale” che prescinde dalla maggiore o minore gravità dei delitti oggetto dei procedimenti connessi (l'omicidio del consenziente di cui all'art. 579, comma 1, c.p. è meno grave del delitto di cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, aggravato dalla morte del cessionario, o del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.), che esprime una scelta organizzativa a favore di un consesso ritenuto “superiore” (cfr., per questa definizione, l'art. 516, comma 1).


        3. La connessione per materia nei reati associativi o a concorso necessario

        La competenza per connessione presuppone, come detto, che per il medesimo reato (connessione oggettiva) o per più reati (connessione soggettiva e teleologica), sono competenti giudici diversi, per materia e/o per territorio. Sicché la norma in questione ha un ambito applicativo limitato ai casi di connessione soggettiva e teleologica.

        Tuttavia la giurisprudenza di legittimità riconduce all'ipotesi della connessione oggettiva di cui all'art. 12, lett. a), anche i reati associativi o comunque a concorso necessario (Cass. I, n. 4964/2010).

        Bibliografia

        Macchia, Sub art. 15, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 160 ss.; Turco, Sub art. 15, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 274 ss. V. anche sub art. 12.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 16 - Competenza per territorio determinata dalla connessione.

        1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave [4] e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

        2. Nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona [82], è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.

        3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive (1) .

         

        [1] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 8 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        Art. 8 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        L'art. 16 indica i criteri (qualitativo, quantitativo, temporale e funzionale) aggiuntivi in base ai quali individuare l'unico giudice competente in caso di procedimenti connessi per reati consumati in circondari diversi per ciascuno dei quali sarebbe competente per materia il tribunale o la corte d'assise.

        2. I presupposti di applicabilità della norma

        Può accadere che per ciascuno dei reati connessi, consumati in luoghi diversi, sia ugualmente competente la corte di assise o il tribunale; si pensi — per fare un esempio — al caso di più omicidi o di più furti in appartamento e rapine a mano armata commessi in circondari diversi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

        In tal caso, la competenza appartiene al giudice del luogo del reato più grave (nel caso delle rapine e dei furti, quello competente per la prima rapina), o, in caso di pari gravità, a quello competente per il primo reato (per restare all'esempio già fatto, alla corte di assise nel cui circondario fu consumato il primo omicidio).

        La norma in commento presuppone pertanto che: a) si proceda per più reati connessi tra loro ai sensi dell'art. 12; b) i reati siano tutti e ciascuno di competenza della corte di assise o del tribunale (altrimenti si applica l'art. 15); c) i reati siano stati consumati in circondari diversi; oppure d) la morte di una persona sia stata cagionata da azioni od omissioni poste in essere in circondari diversi da persone diverse.

        La regola da applicare, in questi casi, è quella per cui competente è il giudice del reato più grave o, in caso di pari gravità, quello competente per il primo reato. Nel caso di morte cagionata da più azioni od omissioni, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.


        3. I criteri
        3.1. La gravità del reato (i criteri ‘qualitativò e “quantitativo”)

        Ai fini dell'individuazione del reato più grave, il comma 3 indica i seguenti criteri:

        1. i delitti si considerano sempre più gravi delle contravvenzioni, anche se il delitto è punito con pena pecuniaria, sola o alternativa a quella detentiva, e la contravvenzione con pena detentiva (cd. “criterio qualitativo”);

        2. fra delitti e fra contravvenzioni, più grave è il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo (cd. “criterio quantitativo”); a tal fine, in applicazione di quanto prevede l'art. 4, si ha riguardo alla sola pena stabilita dalla legge per ciascun reato, consumato o tentato, senza tener conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze, fatta eccezione per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (per Cass. VI, n. 2629/2022, al fine di stabilire quale sia il reato più grave, occorre far riferimento alla fattispecie per la quale è prevista la pena detentiva più elevata nel massimo, a nulla rilevando che per il reato connesso sia prevista anche la pena pecuniaria);

        3. in caso di pari gravità dei massimi edittali si considera più grave il reato punito con la pena edittale minima più elevata;

        4. ove anche le pene detentive, minima e massima, siano identiche, si considera più grave il reato punito anche con la pena pecuniaria, con quella più elevata se entrambi la dovessero prevedere (cfr. Cass. I, n. 3695/1999, già cit. sub art. 13).

        Al criterio della gravità in concreto, il legislatore ha dunque preferito quello della maggiore gravità in astratto (Cass. I, n. 36842/2017; Cass. VI, n. 52550/2016).


        3.2. Il tempo del commesso reato (il criterio “temporale”)

        Laddove, in applicazione dei principi sopra indicati, tutti i reati siano della stessa gravità, soccorre il principio per cui competente a procedere è il giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato, a prescindere dall'eventualità che in altro circondario sia stato commesso il maggior numero dei reati connessi.

        Per individuare il giudice competente per il primo reato non si applicano in via immediata e diretta i criteri forniti dagli artt. 8 e 9, in base ai quali ove il luogo di consumazione del primo reato non sia noto, competente a procedere è il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, o in subordine quello della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato oppure, in ulteriore subordine, quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha per primo iscritto la notizia di reato.

        La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che, in questi casi, la competenza spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati e che solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3 (Cass.S.U., n. 40537/2009).

        In dottrina, v. Bronzo, 2121 ss.


        3.3. Il criterio “funzionale”. I reati di competenza “distrettuale”

        Se si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, competente alle relative indagini preliminari è l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (Procuratore della Repubblica distrettuale).

        Tale competenza investe espressamente anche quella funzionale del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, le cui funzioni sono esercitate, in questi casi, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 328, commi 1-bis e 1-ter), indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi ragione, venga meno nei confronti di uno dei correi l'originaria imputazione in ordine al reato che detta competenza funzionale radicava, ed il procedimento prosegua unicamente in ordine ai reati connessi (caso scrutinato in Cass. II, n. 22232/2012), dal momento che il procedimento prosegue in relazione alla originaria imputazione e la competenza funzionale è correlata al tipo di notizia di reato, rispetto alla quale le indagini preliminari sono suscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti (Cass. VI, n. 25272/2017; cfr. ancheCass. I, n. 5340/1999, secondo cui il g.i.p. distrettuale, competente, a norma dell'art.328, comma 1-bis, in quanto procede per taluno dei reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, stesso codice, ed altri reati attratti per connessione nella sua competenza specifica, legittimamente emette una ordinanza applicativa di misura cautelare personale soltanto per i reati connessi, ove per i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, fino a quel momento non sia stato conseguito un quadro indiziario di gravità corrispondente a quella richiesta dall'art. 273 del codice di rito.

        La competenza funzionale del G.i.p. distrettuale, infatti, non è limitata alla sola emissione delle misure cautelari ma all'intera fase delle indagini preliminari, ivi compresi i decreti autorizzativi delle intercettazioni, l'udienza preliminare e, qualora la richiesta del rito alternativo sia accolta, anche il giudizio abbreviato (Cass. III, n. 10830/2014).

        Si discute se la competenza del procuratore distrettuale attragga anche quella per i reati connessi più gravi, non compresi nell'elenco di cui all'art. 51, commessi fuori del proprio distretto e, in caso positivo, se, in assenza di previsione analoga a quella di cui all'art. 328, comma 1-bis, tale competenza concorre a individuare anche quella del giudice del dibattimento che, secondo le regole generali, dovrebbe invece essere stabilita secondo quanto dispongono gli artt. 15 e 16.

        L'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, scandisce il procedimento logico seguendo il quale sarebbe necessario, nell'ordine: individuare a) il giudice che, applicando le regole sulla connessione, sarebbe competente per la fase del giudizio, b) il distretto di corte d'appello in cui si trova, c) l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto così individuato.

        Può accadere, come detto, che il reato più grave non sia compreso nell'elenco di quelli indicati dall'art. 51 (si pensi al reato associativo radicato in distretto diverso da quello nel quale è stato consumato il reato connesso più grave); in tal caso, poiché la competenza del giudice naturale non dovrebbe risentire delle particolari esigenze investigative che giustificano lo spostamento a favore del Procuratore distrettuale della competenza condurre le indagini preliminari, queste dovrebbero essere condotte dall'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo nel cui distretto sia stato consumato il reato più grave, anche se in quel distretto non sia stato commesso alcuno dei delitti previsti dall'art. 51.

        La questione riguarda l'interpretazione dell'inciso, contenuto nell'ultima parte dei commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, «nel cui ambito ha sede il giudice competente» ed, in particolare, l'individuazione dell'oggetto della competenza indicata dalla norma: perché se essa è circoscritta ai soli delitti indicati dall'art. 51, la competenza del Procuratore distrettuale esercita una vis attactiva che, almeno per la fase delle indagini preliminari, prescinde dal criterio della gravità dei reati connessi; se il giudice competente deve essere individuato, in caso di reati connessi, in base alle regole generali stabilite dagli artt. 12 ss., prevarranno queste ultime.

        La giurisprudenza, da sempre monolitica nell'interpretare la norma come una deroga ai principi generali, mostra — più di recente e più condivisibilmente — segni di cambiamento.

        In particolare, in caso di reati associativi la giurisprudenza di legittimità assolutamente dominante ha sin da subito aderito alla prima alternativa, stabilendo che l'attribuzione delle funzioni inquirenti per taluni reati all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la «vis attractiva» del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato associativo (Cass. VI, n. 55830/2017; nello stesso, tra le prime pronunce, si segnala Cass. V, n. 1940/1993, secondo cui l'art. 51, comma 3-bis, che prevede una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, limitata ai reati in esso contemplati, è entrato a far parte del sistema normativo sulla competenza in generale, con la conseguenza: a) che per i reati in esso previsti, nell'ambito del distretto, v'è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo; b) che per la distribuzione della competenza del territorio delle Procure dei diversi capoluoghi (Direzioni Distrettuali Antimafia) deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 ss.; c) che analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al citato art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 ss., e in particolare all'art. 16; d) che la regola posta dal citato art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione, con i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, di altri procedimenti relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia all'esterno sia all'interno del distretto in cui ha sede l'ufficio del P.M. del capoluogo; e) che lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell'ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che, in caso di connessione dei procedimenti prevale sempre la competenza del P.M. e dei giudici di cui al citato art. 51, anche in deroga al dettato dell'art. 16, comma 1).

        Le esigenze investigative che rendono ragionevole la deroga ai criteri ordinari di determinazione della competenza per connessione, non sono state ritenute sussistenti nei reati a forma non necessariamente associativa. Si è di conseguenza escluso che il procedimento per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (oggi art. 452- quaterdecies c.p.), riguardante un reato a struttura non necessariamente associativa, ancorché incluso fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, eserciti forza attrattiva rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati più gravi, commessi nel territorio di altro distretto e ciò sul rilievo che allorquando fra i reati connessi ai sensi dell'art. 12 siano presenti reati di natura non associativa ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, la deroga al principio generale — per il quale in caso di connessione fra reati la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave — è limitata al solo trasferimento al giudice in sede distrettuale della competenza già attribuita, secondo le regole ordinarie, ad altro giudice del medesimo distretto (Cass. III, n. 52512/2014).

        Secondo tale giurisprudenza dunque, il criterio discretivo è costituito dalla natura necessariamente associativa o meno del reato: nel primo caso esso esercita una forza attrattiva assoluta e inderogabile, giustificata dalla complessità delle indagini e dalla necessità di concentrarle nell'ufficio del PM distrettuale nel cui circondario il reato associativo è radicato; nel secondo caso prevarranno le ordinarie regole in materia di individuazione del giudice competente per connessione (e, dunque, dell'ufficio del PM investito del compito di indagare).

        Di contrario avviso Cass. I, n. 16123/2019, secondo cui, invece,  l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una "vis attractiva" anche sugli altri (nello stesso senso, Cass. I, n. 32765/2016 e la giurisprudenza riportata nella casistica).


        4. Casistica

        In tema di competenza territoriale per connessione, il reato associativo ritenuto più grave in relazione ai reati fine determina lo spostamento della competenza nei confronti di tutti gli imputati, a nulla rilevando che la pena per i meri partecipi risulti inferiore rispetto alla pena prevista per uno dei reati fine connessi, in quanto la competenza va determinata unitariamente con riguardo al reato complessivamente considerato (Cass. VI; n. 2629/2022).

        In caso di connessione tra delitto associativo e reati-fine, la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato, purché risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, i singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi (Cass. II, n. 45337/2015; Cass. I, n. 46134/2009).

        Qualora si proceda per reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una «vis attractiva» anche su quella degli altri, sempre che ne sia accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli artt. 8 e 9, comma 1, o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della «naturalità» del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel locus commissi delicti (Cass. I, n. 13929/2010).

        In tema di competenza territoriale, l'art. 51, comma 3-bis, prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza, onde il sistema generale, di cui viene a far parte, va ad essa adattato, tenendo conto della sua preminenza. Ne consegue che é competente il giudice del capoluogo del distretto comprendente la località di costituzione dell'ente associativo in caso di concorso tra il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e alcuni più gravi reati di importazione, detenzione o cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti(artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990), consumati in distretti diversi (Cass. I, n 40012/2005; nello stesso senso Cass. VI, n. 2850/2003).

        Per i reati tributari la competenza per territorio va determinata nel «luogo dell'accertamento», da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Cass. III, n. 43320/2014).

        La competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell'art. 16 al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un “singolo reato tributario” (Cass. III, n. 37858/2014).

        La competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura (Cass. VI, n. 46213/2013).

        La normativa concernente l'uso delle carte di credito o di pagamento, di cui al d.l. n. 143/1991, conv. nella l. n. 197/1991, è intesa a salvaguardare l'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento sia in qualsiasi caso utilizzato in maniera corretta, nonché a tutelare la fede pubblica. Ne consegue che il reato di uso illecito di carta di credito si consuma nel luogo in cui esso è avvenuto e, in caso di uso plurimo, nel luogo in cui la carta è stata usata per la prima volta, in applicazione della disposizione di cui all'art. 16, comma 1 (Cass. I, n. 46070/2004).

        La disciplina della competenza per connessione opera anche in caso di procedimenti, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, aventi ad oggetto reati commessi all'estero e reati commessi in Italia. (Fattispecie in cui la Corte, risolvendo un conflitto di competenza tra due giudici richiesti dell'applicazione di un provvedimento di sequestro preventivo, ha individuato il reato di cui agli artt. 3, nn. 4, 5, 8 l. n. 75/1958, commesso per primo e all'estero e di pari gravità rispetto a quello di cui all'art. 4, nn. 5, 7 l. n. 75/1958, quale reato più grave ex art. 16, commi 1 e 3) (Cass. I, n. 2850/2004).

        I criteri di cui all'art. 10 per determinare la competenza territoriale nel caso di reato commesso all'estero, possono essere utilizzati solo nel caso di unico reato commesso all'estero da una pluralità di imputati ovvero di più reati tutti commessi all'estero. Ove sussista invece connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, la competenza va determinata in relazione al luogo del commesso reato, avendo riferimento ex art. 16 al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato nel territorio dello Stato e, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave (Cass. VI, n. 4089/2000).

        Il reato di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un altro soggetto, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena si esplica con qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta. (Fattispecie relativa ad ospitalità, presso la propria abitazione, prestata a condannato per delitto ammesso al regime di semilibertà, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto l'ipotizzabilità del concorso formale tra le due figure criminose e, conseguentemente, ha risolto il conflitto di competenza in favore del giudice competente per la più grave violazione, a norma dell'art. 16) (Cass. I, n. 3861/1997).

        In tema di competenza per territorio determinata dalla connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave, occorre far riferimento alla fattispecie per la quale è prevista la pena detentiva più elevata nel massimo, a nulla rilevando che per il reato connesso sia prevista anche la pena pecuniaria (Cass. VI, n. 2629/2022).  

         

        Bibliografia

        Bronzo, Le Sezioni Unite interpretano la disciplina della competenza territoriale per connessione, in Cass. pen. 2010, 2121 ss.; Macchia, Sub art. 16, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 164 ss.; Turco, sub art. 16, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 276 ss. V. anche sub art. 12; Troisi, Giudice competente in caso di connessione tra reati di "criminalità organizzata" e reati "comuni" più gravi, in Diritto penale e processo, 2015, 1000 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 17 - Riunione di processi.

        1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta [6103; 2 att.] quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi (1) :

        a) nei casi previsti dall'articolo 12;

        b) (2) ;

        c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b) (3) .

        1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (4) (5) .

         

        [1] Alinea così sostituito dall'art. 12l. 1° marzo 2001, n. 63.

        [2] Lettera soppressa dall'art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Il testo recitava: «b) nei casi di reato continuato». V., al riguardo, sub art. 12.

        [3] Lettera così sostituita alle originarie lett. c) e d) dall'art. 1 3 l. n. 63, cit. Il testo delle due lettere recitava: «c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza».

        [4] Comma aggiunto dall'art. 168 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

        [5] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 9 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e art. 1 d.m. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. 31 maggio 2001, n. 125).

        Riferimenti chiave:

        Art. 9, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; art. 1, d.m. 6 aprile 2001, n. 204

        1. Inquadramento

        La riunione di processi (e non di procedimenti) non costituisce criterio di attribuzione della competenza (e dunque di individuazione dell'ufficio giudiziario competente a decidere), ma esprime l'esigenza, non solo di natura organizzativa, di concentrare, all'interno dell'ufficio giudiziario già competente per materia, per territorio o per connessione, la conoscenza dei fatti davanti ad un solo giudice (monocratico o collegiale) di quel medesimo ufficio.

        2. I presupposti di applicabilità della norma

        La riunione dei processi soddisfa, ampliandola, l'esigenza — già illustrata in sede di commento all'art. 12 — che del reato commesso da più persone, o dei diversi reati in relazione qualificata tra loro (infra), conosca un solo giudice. Non si tratta solo di assecondare la necessità, pur avvertita sul piano razionale della conoscenza, di assicurare il più completo ed esaustivo accertamento possibile della verità sostanziale dei fatti sottoposti a giudizio (art. 18, comma 1), posto che a tale esigenza risponde, in generale, l'art. 2, secondo il quale il giudice penale risolve normalmente ogni questione, anche penale, da cui dipende la decisione.

        L'istituto risponde anche all'interesse, di natura non solo organizzativa, che lo sforzo cognitivo dell'unico ufficio giudiziario, già competente a decidere su tutta la regiudicanda, da un lato non vada disperso in tanti rivoli quanti sarebbero i singoli processi da celebrare (interesse che si coniuga con l'opportunità di non sciupare risorse umane e materiali, di non reiterare oltre misura le prove dichiarative sugli stessi fatti, con conseguente eccessivo disagio di chi è chiamato a rendere più volte testimonianza, di evitare il rischio di successive astensioni o ricusazioni con conseguenti ricadute sulla possibilità stessa di celebrare i processi, soprattutto nei tribunali più piccoli), dall'altro che si traduca in punti della decisione suscettibili di passare in cosa giudicata quando lo richiedano: a) l'applicazione di norme di diritto penale sostanziale (in materia di concorso di persone nel reato o di cooperazione colposa, di concorso formale di reati, di reato continuato, di connessione teleologica, occasionale);b) l'unicità del fatto (commesso in concorso o da più persone in danno reciproco le une delle altre); c) la logica che presiede alla sua ricostruzione (quando, cioè, la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza); d) la necessità di prevenire possibili contrasti di giudicati tra sentenze del medesimo ufficio giudiziario.

        Il limite è costituito dalla ragionevole durata del processo che non può essere sacrificata (art. 17, comma 1).


        2.1. I presupposti oggettivi “positivi”

        La riunione è consentita se ricorrono, congiuntamente, i seguenti presupposti di natura oggettiva:

        a) il giudice (inteso, non come persona fisica, bensì come ufficio giudiziario - cfr. art. 2, disp. att.) è ugualmente competente per materia, per territorio o per connessione a conoscere ciascuno dei reati per i quali è stata esercitata l'azione penale;

        b) l'azione deve essere stata separatamente esercitata in uno dei seguenti casi:

        b)i. nei confronti di più persone, accusate di aver commesso il reato in concorso o in cooperazione colposa tra loro o per reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

        b)ii. per il medesimo reato consumato da più persone con condotte indipendenti tra loro;

        b)iii.per reati diversi commessi con una sola azione od omissione (concorso formale) o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (reato continuato);

        b)iv.per reati connessi ai sensi dell'art. 61, n. 2), c.p.;

        b)v.per reati commessi in occasione degli altri;

        b)vi.per un reato, la prova della cui sussistenza (o anche solo di una sua circostanza) influisce sulla prova di un diverso reato;

        c) i processi devono pendere nello stesso stato e grado, con esclusione, pertanto, di processi uno dei quali penda in grado di appello oppure l'uno in udienza preliminare, l'altro in dibattimento.

        La pendenza nel grado è data: i) in primo grado, dall'esercizio dell'azione penale mediante uno dei modi previsti dall'art. 405;  ii) in appello, con la pubblicazione della sentenza di primo grado.

        Lo stato del processo corrisponde alla fase in cui si trova, sicché non potrebbe essere riunito al processo in fase dibattimentale quello che si trovi in udienza preliminare, così come non può essere riunito al processo la cui istruzione dibattimentale si sia già conclusa con quello in cui il dibattimento non sia stato ancora aperto (arg. ex art. 18, lett. e) (in senso contrario, Cass. II, n. 983/2010; Cass. I, n. 48238/2017).

        Dalla necessità che i processi pendano nello stesso stato e grado, si evince che alla riunione si possa procedere già in sede di udienza preliminare (arg. ex art. 18, lett. a), nonché in grado di appello (art. 598) e di legittimità (610, comma 3).


        2.2. I presupposti oggettivi “negativi” di applicabilità della norma

        La riunione non può essere disposta nei casi che, secondo quanto dispone il successivo art. 18, normalmente comportano la separazione dei processi.

        Sicché, se per il medesimo reato commesso in concorso tra più persone, il pubblico ministero abbia separatamente esercitato l'azione penale nei confronti di ciascuno degli autori (perché magari progressivamente identificati), la riunione non potrà essere disposta se uno dei concorrenti chieda la definizione del processo con un rito alternativo, o se nei confronti di uno degli imputati o per uno dei reati di cui all'art. 12, il dibattimento sia già chiuso e l'altro sia sospeso o non sia nemmeno iniziato per patologie relative alla fase introduttiva del processo o per impedimento dell'imputato o del difensore, o ancora se, trattandosi di uno dei reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), per uno degli imputati in stato di custodia sia prossima la scadenza del termine di efficacia della misura.


        2.3. I presupposti di applicabilità della norma: la discrezionalità del giudice

        In costanza dei presupposti oggettivi sopra indicati, la riunione può essere disposta avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Cass. III, n. 44527/2018,che ne ha tratto argomento per sostenere che l’interesse delle parti alla riunione intercetta quello del giudice e nasce dalla fisiologica eventualità dell'esercizio separato dell'azione penale cui l'istituto della riunione pone un rimedio altrettanto fisiologico, con conseguente non applicazione della sospensione dei termini della prescrizione in caso di rinvio del processo per consentirne la riunione ad altro. In senso contrario, Cass. III, n. 43913/2021; Cass. III, n. 29885/2015).


        3. Le modalità con cui la riunione può essere disposta

        Se i processi pendono davanti allo stesso giudice (persona fisica o collegio), la riunione potrà essere disposta direttamente con ordinanza non impugnabile (Cass. VI, n. 42657/2018), adottata anche d'ufficio, sentite le parti (amplius, subart. 19).

        Altrimenti, se i processi da riunire pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, della questione deve essere investito il dirigente dell'ufficio o della sezione il quale ha due alternative: 1) se ritiene che la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi o che vi ostino rilevanti esigenze di servizio, provvede con decreto motivato; 2) altrimenti designa per la eventuale riunione il giudice (o la sezione) cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Il giudice designato conserva la propria autonomia decisionale che esercita con ordinanza (art. 2, comma 1, disp. att.) (Cass. V, n. 8889/2015).

        La riunione non costituisce criterio di attribuzione a titolo originario della competenza ma all'interno del medesimo ufficio comporta che la pendenza davanti al tribunale collegiale eserciti sempre la “vis attractiva” sul processo pendente dinanzi al giudice monocratico, a prescindere dalla gravità dei reati per i quali si procede.

        Competente a decidere sulla eventuale riunione è il collegio al quale è stato assegnato per primo uno dei processi da riunire (art. 2, comma 2, disp. att.). In caso positivo, la competenza del collegio si perpetua anche nel caso di successiva separazione dei processi, anche se disposta in appello (Cass. III, n. 32322/2015), a meno che si tratti di processo sin dall'inizio cumulativo (Cass. II, n. 40824/2008).

        La riunione tra processi ha effetti estensivi dell'impugnazione proposta per motivi processuali da uno solo degli imputati (art. 587, commi 1 e 2).


        4. La riunione nella fase delle indagini preliminari

        La riunione, come detto, non costituisce criterio originario di attribuzione della competenza, perché presuppone che l'ufficio giudiziario davanti al quale pendono i singoli processi sia competente per materia e per territorio o per connessione per ciascuno di essi: unico è l'ufficio giudiziario competente, unico è il pubblico ministero. La riunione, come detto, riguarda i processi e non i procedimenti, il che comporta alcune conseguenze.

        Innanzitutto essa non regola la fase delle indagini preliminari, impedendo pertanto che il giudice investito di separate richieste cautelari relative a procedimenti diversi per reati tra loro connessi o in rapporto qualificato ai sensi dell'art. 17, possa disporne la riunione.

        In secondo luogo, le norme sulla riunione (e separazione) dei processi non incidono sulle determinazioni del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale, né sulla organizzazione interna dell'ufficio requirente che appartiene alle insindacabili attribuzioni organizzative del procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale (art. 1, commi 1 e 6, d.lgs. n. 106/2006). Per cui fermo il doveroso rispetto delle modalità con cui l'azione penale deve essere esercitata in caso di attribuzione del reato alla cognizione del giudice collegiale piuttosto che monocratico (e, in quest'ultimo caso, a seconda che sia prevista o meno l'udienza preliminare), e salvi i casi in cui si intenda procedere con giudizio immediato (art. 453, comma 2) o con giudizio direttissimo (449, comma 6) per un reato connesso, il pubblico ministero è normalmente libero di citare in giudizio la medesima persona per più reati tra loro non connessi né collegati da alcun rapporto qualificato ai sensi dell'art. 17, o più persone per reati tra loro del tutto diversi la cui prova derivi, anche in parte, dalla medesima fonte (art. 371, comma 2, lett. c); (cfr., al riguardo, Cass. V, n. 30915/2020  che ha dichiarato abnorme il provvedimento del G.i.p. che, nel rigettare la richiesta di archiviazione , fissi il termine per l'espletamento di ulteriori indagini ordinando la riunione del procedimento con altro iscritto nei confronti del medesimo indagato, in quanto la scelta di procedere separatamente o cumulativamente con riferimento a due notizie di reato che hanno autonoma configurazione rientra nell'ambito delle opzioni riservate al pubblico ministero al momento dell'esercizio dell'azione penale, potendo il giudice operare la riunione, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli 12 e 17 cod. proc. pen., solo successivamente, quando più procedimenti pendano contemporaneamente davanti al suo ufficio).

        In tal caso resta il potere del giudice di disporre la separazione nei (soli) termini indicati dall'art. 18. Ove, però, proceda per uno dei reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), a carico di persone in stato di custodia cautelare in carcere, il pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale procede separatamente (ed immediatamente) nei confronti dell'imputato prossimo alla liberazione per scadenza dei termini se non detenuto per altra causa (art. 130-bis, disp. att.).

        La giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che l'art. 17, ponga un limite alla facoltà del pubblico ministero di esercitare l'azione penale in modo indiscriminato (Cass. V, n. 2174/2013; Cass. I, n. 48417/2012; Cass. VI, n. 9927/2012), ma è agevole obiettare che, aldilà della possibilità per il giudice di disporre la separazione dei processi, non esistono sanzioni processuali che impediscono al P.M. di procedere simultaneamente nei confronti di più persone per reati diversi o di una sola persona per più reati in alcun modo connessi tra loro (Cass. III, n. 1381/2021, Cass. VI, n. 22145/2015 hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il pubblico ministero, qualora venga accertata, nel corso delle investigazioni relative ad un determinato fatto di reato, la flagranza di altri reati per i quali siano configurabili ragioni di connessione con tale fatto, non ha alcun obbligo di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente ai reati ulteriori, né di effettuare la relativa iscrizione ex art. 335 cod. proc. Pen. Nell'ambito dell'originario procedimento, ma può procedere separatamente, anche al fine di rispettare l'obbligo di procedere ad arresto in flagranza e, nello stesso tempo, di tutelare l'interesse investigativo a non rivelare notizie pregiudizievoli per gli accertamenti in corso, in quanto la citata disposizione si limita ad imporre che l'Autorità giudiziaria inquirente iscriva le notizie di reato, al fine di segnare la decorrenza del termine di durata delle indagini e, nei limiti previsti dalla legge, di assicurare agli aventi diritto la cognizione della pendenza).            

        In terzo luogo, occorre che il reato in rapporto qualificato ai sensi dell'art. 12, lett. b, con quello per il quale si procede (o il reato diverso di cui all'art. 17), sia oggetto di separato (quando non già congiunto) esercizio dell'azione penale e non emerga direttamente nel corso del processo a carico dell'imputato, poiché in tal caso, e ove ne ricorrano i presupposti, sarà oggetto di contestazione suppletiva e si procederà ai sensi degli artt. 423,517 e 518, comma 2.


        5. Casistica

        In caso di riunione, a procedimento nel quale l'imputato sia stato presente alla prima udienza e, successivamente non comparso o assente nell'accezione vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, e quindi considerato rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. Pen., di altro, posteriore, in cui, invece, lo stesso imputato sia stato dichiarato contumace, tale ultimo “status” perde autonoma rilevanza, assumendo quindi egli la posizione giuridica, unitaria e indivisibile, di “non comparso” nel “simultaneus processus”, sicchè non gli è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale (Cass. V, n. 11542/2022);

        nel caso di riunione di più procedimenti nei confronti di imputati ammessi, in tempi diversi, al giudizio abbreviato, il giudice, ai fini della decisione, deve tener distinto “lo stato degli atti” per ciascuno di essi al momento della rispettiva ammissione al rito speciale (Cass. I, n. 14230/2022);  

        In tema di notificazioni, le distinte elezioni di domicilio effettuate in procedimenti, originariamente separati e successivamente riuniti, mantengono tutte validità in mancanza di formale ed espressa revoca di una di esse, non trovando applicazione il principio secondo cui la seconda elezione, in ordine cronologico, determina la revoca tacita della prima (Cass. VI, n. 37074/2020);

        in tema di messa alla prova, è inammissibile l'accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall'art. 168-bis cod. pen., in quanto la definizione parziale è in contrasto con la finalità deflattiva dell'istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare (Cass. VI, n. 24707/2021 che ha precisato che non può neppure accedersi alla messa alla prova previa separazione ex art. 18, non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all'accesso a riti differenziati; conf. Cass. II, n. 14112/2015);

        qualora venga disposto un rinvio dell'udienza, in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Cass. III, n. 43913/2021; Cass. III, n. 29885/2015); contraCass. III, n. 44527/2018);

        il provvedimento di riunione ha natura meramente organizzativa, essendo privo di qualsiasi stabilità e significatività ai fini del mutamento del quadro accusatorio e non può costituire "elemento nuovo", idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo provocato dal cd. giudicato cautelare (Cass. III, n. 43193/2018)

        In tema di competenza, allorquando due o più procedimenti, alcuni appartenenti alla cognizione della Corte di Assise ed altri a quella del Tribunale, sono stati riuniti (anche per mere ragioni di connessione probatoria) in sede di giudizio abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari, competente a decidere sull'appello è sempre la Corte di Assise di appello, anche ove ne sia disposta successivamente la separazione, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 17, comma 1-bis, c.p. (Cass. III, n. 32322/2015);

        in tema di indagini preliminari, il Pubblico Ministero — ancorché la riunione in senso tecnico, ex artt. 17 e 19, possa avere per oggetto solo processi e non procedimenti ed essere disposta solo dal Giudice e non dal P.M. — ha la facoltà di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, unificando, a tal fine, i numeri identificativi degli stessi e formando un unico fascicolo delle indagini preliminari, fermo restando che, ai fini della disciplina di cui agli art. 405, ciò che fa fede è la data di iscrizione di ogni singola notizia di reato nei confronti di ciascuno degli indagati ex art. 335. Detta facoltà — che trova la sua base normativa nell'art. 130 disp. att. — incontra solo il limite dato dal disposto dell'art. 17 consistente nella necessità che, in tal caso, ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione di processi. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto gli atti investigativi assunti in costanza del termine di cui all'art. 407, in quanto il procedimento originariamente iscritto a carico dell'indagato era stato successivamente riunito prima della scadenza del termine prorogato ad altro procedimento cui ha fatto seguito richiesta di ulteriore proroga, seppur portante il numero di Rgnr del solo procedimento a cui il primo era stato riunito) (Cass. V, n. 2174/2013);

        il giudice dell'appello che rilevi la nullità del provvedimento che dispone il giudizio per uno soltanto di più procedimenti riuniti deve annullare la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte relativa all'imputazione per la quale il rapporto processuale si è originariamente instaurato in maniera irregolare (Cass. VI, n. 15080/2010);

        in caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la disciplina del «simultaneus processus» modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale (in motivazione la Corte ha conseguentemente precisato che la parte giudicata con rito abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse) (Cass. III, n. 4983/2007);

        nella ipotesi che il giudice abbia respinto la richiesta di riunione di più procedimenti, ritenendo non sussistente il vincolo della continuazione tra i rispettivi reati, la sentenza che definisce il giudizio non può essere impugnata con ricorso per cassazione sotto il profilo della mancata applicazione dell'istituto della continuazione, in quanto la natura ordinatoria dei provvedimenti in tema di riunione comporta che questi siano sottratti ad impugnazione poiché può sempre chiedersi al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione tra i reati, ai sensi dell'art.671, non ostandovi la sentenza del giudice di merito che, proprio per la mancata riunione dei processi, non ha potuto pronunciare sulla sussistenza dell'unico disegno criminoso (Cass. III, n. 39952/2006);

        è priva di fondamento la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice che abbia disposto la riunione di procedimenti, sul presupposto tra gli altri dell'unica matrice delittuosa ipotizzata per i fatti contestati, in quanto la relativa ordinanza esprime un legittimo potere di decisione preliminare all'interno d'una fase processuale unitaria, e non è comunque pertinente al merito delle contestazioni. (In motivazione la Corte ha aggiunto che una questione di indebita anticipazione del convincimento, rilevante secondo la lett. b) del comma 1 dell'art. 37, potrebbe porsi solo nel caso in cui il provvedimento di riunione fosse abnormemente motivato con valutazioni anticipate circa il fondamento dell'accusa) (Cass. V, n. 43446/2004);

        non è abnorme, e non riveste neppure i caratteri di illegittimità, il provvedimento con il quale il giudice nel corso dell'udienza preliminare dispone la riunione di procedimenti nei quali alla stessa persona sono attribuiti ruoli tra loro incompatibili (nella specie, da un lato, di persona offesa per un reato e, dall'altro, di imputato per calunnia sul presupposto dell'insussistenza del primo), giacché è consentito all'organo dell'accusa formulare contestazioni, allo stesso o a diversi soggetti, di fatti reato ontologicamente contrastanti, quando reputi che dal pieno contraddittorio che si dispiega in dibattimento (o nella stessa udienza preliminare) possano emergere elementi decisivi per il superamento del dilemma (Cass. VI, n. 6501/2003);

        è manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente la riunione di procedimenti pendenti nella stessa fase processuale e davanti allo stesso giudice, nei confronti di imputati in ambedue i procedimenti, anche quando uno degli imputati di un procedimento abbia scelto il rito abbreviato, atteso che nei suoi confronti non si realizza violazione del diritto di difesa perché le prove raccolte nel procedimento non potrebbero essere utilizzate nei suoi confronti senza il suo consenso ed egli non può dolersi di non poter esercitare il diritto alla prova avendo liberamente scelto di accedere al rito alternativo; inoltre non si realizza violazione del principio della ragionevole durata del processo in quanto il provvedimento di riunione mira ad accelerare ed a risparmiare le attività processuali di due procedimenti, mentre l'interesse di colui che, avendo scelto il rito abbreviato per uno di essi, vuole la rapida definizione dell'unico procedimento per lui pendente ha un rilievo di mero fatto che deve coordinarsi con le superiori esigenze di una celere giustizia, che prescindono dalle particolari posizioni di ciascun imputato (Cass. VI, n. 20659/2002);

        l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art. 161, nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo (Cass. VI, n. 24083/2001);

        la riunione di più procedimenti determina la definitiva confluenza dei procedimenti riuniti e perciò, quando vi sia mutamento del giudice per la celebrazione del dibattimento a seguito di rinvio del procedimento a nuovo ruolo, quest'ultimo non deve provvedere a rinnovare la riunione, mentre può procedere ad eventuali separazioni in ragione della autonoma valutazione delle esigenze processuali con provvedimenti che sono completamente autonomi dall'originaria riunione (Cass. V, n. 10209/1996);

        in tema di riunione e separazione dei procedimenti, la sola norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'art. 130 disp. att., il quale stabilisce che, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale. Ciò significa che è riconosciuto al pubblico ministero il potere di agire separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, essendo solo l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro il punto di riferimento elementare, ma non vincolante, delle indagini preliminari, con l'unico limite derivante dalla previsione dell'art. 17, nel senso che il pubblico ministero può esercitare contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, così determinando l'instaurarsi di un unico processo, solamente quando ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che al giudice delle indagini preliminari è tuttavia consentito dichiarare inammissibile il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, escludendo il presupposto dell'evidenza della prova, quando l'ammissione del rito comporterebbe l'instaurazione di un processo separato in una situazione in cui egli ritenga, invece, che la riunione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti) (Cass. V, n. 1245/1998).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 17, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 282 ss.; Forti, Indagini parallele e separazione dei procedimenti: riflessi di una «discovery parziale» sull'effettività del contraddittorio e sul concreto esercizio del diritto di difesa, in Giur. it. 1999, 1045; Macchia, Sub art. 17, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 173 ss.; Silvestri, Sull'ambito operativo dell'art. 17, comma 1-bis, c.p.p. in tema di riunione di processi, in Cass. pen. 2010, 689. V. anche sub art. 12;  

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 18 - Separazione di processi.

        1. La separazione di processi è disposta [3045, 6103], salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (1):

        a) se, nell'udienza preliminare [416 s.], nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;

        b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento [3, 41, 47, 71, 344, 479; 28 min.];

        c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione [178, 179, 420-quater], per legittimo impedimento [420-ter, 420-quater] o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione [420-bis, 420-quater6];

        d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso [178, 179] ovvero per legittimo impedimento [420-ter];

        e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale [496-515] risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;

        e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione (2).

        2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo (3).

        (1) Vedi Corte cost. 10 giugno 1992, n. 266.

        (2) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1,  d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.

        (3) Il comma era stato modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. n. 341, cit., disposizione soppressa in sede di conversione del decreto-legge.

        1. Inquadramento

        Diversamente dalla riunione, la separazione di processi presuppone l'esercizio cumulativo dell'azione penale nei confronti di più imputati, per una o più imputazioni, o di un solo imputato per più imputazioni; come la riunione, la norma disciplina solo i casi in cui il giudice è ugualmente competente per tutti gli imputati e per tutte le imputazioni (dovendo altrimenti applicarsi i rimedi processuali previsti in caso di incompetenza del giudice adito).

        La riunione di processi, anche se effettuata per motivi di connessione, non ne impedisce la successiva separazione se ne sussiste la necessità (Cass. I, n. 3985/1994).

        2. I presupposti di applicabilità della norma.

        Il tenore letterale dell'art. 18, comma 1, non lascia adito a dubbi sul fatto che, in costanza dei relativi presupposti, la separazione deve essere disposta, a meno che il giudice non ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (Corte cost. n. 371/1996: l'uso corretto di tale facoltà dovrebbe indurre il giudice a considerare, di regola, «assolutamente necessaria» la riunione innanzitutto nei casi di reato a concorso necessario, tutte le volte in cui l'identificazione di un concorrente e l'accertamento della sua responsabilità costituiscano momenti imprescindibili per la configurabilità del reato). La “assoluta necessità” che costituisce l'unico limite al dovere di separare i processi esprime con chiarezza il ‘favor separationis' che ispira l'intera disciplina della riunione e della separazione dei processi (ma anche della connessione, secondo lo spirito che alimentava, almeno nelle iniziali intenzioni, i compilatori del codice), reso ancor più esplicito dal fatto che mentre la riunione può essere disposta (art. 17, comma 1), la separazionedeve essere disposta, senza che al giudice residuino margini di discrezionalità sul punto (chiara in tal senso la Relazione al progetto preliminare e definitivo del codice).

        La separazione può riguardare, come detto, anche una o più imputazioni a carico dello stesso imputato, costituendo regola (pur se largamente disattesa nella prassi) che il pubblico ministero eserciti l'azione penale per quella sola imputazione, tra le altre, che ritenga di poter coltivare proficuamente (art. 130, disp. att. che, come ricordato da Cass. VI, n. 12729/1994, costituisce uno dei cardini del nuovo sistema proiettato alla realizzazione di un generale «favor separationis», proteso verso l'esigenza di favorire, quando una frazione del procedimento sia ormai pervenuta al punto di consentire l'adozione dell'atto che segna il passaggio dalla fase delle indagini alla fase del processo, quelle scomposizioni di «res iudicandae» in grado di permettere una pronta decisione).


        2.1. I casi tipici della separazione necessaria

        I casi tipici che comportano la separazione necessaria di processi possono essere ascritti a tre cause:

        a) la pronta definizione della fase processuale (udienza preliminare o dibattimento) per uno o più imputati o per una o più imputazioni e la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori a carico degli altri imputati e/o di altre imputazioni (lettere a e b);

        b) l'impossibilità di aprire o proseguire il dibattimento, e dunque di garantire il contraddittorio, nei confronti di uno o più imputati per difetti della ‘vocatio in jus' o per legittimo impedimento a comparire dell'imputato e/o del suo difensore (lett. c e d);

        c) la sospensione del procedimento a causa: i) della accertata incapacità di uno o più imputati a partecipare coscientemente al processo (art. 71); ii) della necessità di chiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di uno o più degli imputati (ma in tal caso la separazione è facoltativa: art. 344, comma 4); iii) della assenza di uno degli imputati (art. 420-quater, comma 2); iv) della messa alla prova di uno degli imputati (art. 464-quater); v) della pregiudiziale civile o amministrativa di cui all'art. 479; vi) della concessione dei termini a difesa per uno degli imputati.

        A queste tre cause si aggiunge l'ipotesi in cui nei confronti di uno o più imputati siano prossimi a scadere i termini di durata massima della custodia cautelare (o degli arresti domiciliari) di cui all'art. 303 se: i) la misura è stata applicata per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett.a;ii) non vi sono altri titoli di detenzione che impediscano all'imputato di tornare in libertà (lett. e-bis, aggiunta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 341/2000, conv., con modif., l. n. 4/2001). In tali casi la separazione dei processi può essere disposta nel pronunciare sentenza (art. 533, comma 3-bis). Per evitare la scadenza dei termini di fase prima dell'esercizio dell'azione penale il   pubblico ministero deve procedere separatamente nei confronti del detenuto per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, che sia prossimo ad essere liberato per mancanza di altri titoli privativi della libertà (art. 130-bis, disp. att., inserito dall'art. 1, d.l. n. 341/2000, cit.).

        In tutti questi casi, dunque, la separazione dei processi — che può essere disposta anche d'ufficio (art. 19) — è obbligatoria, a meno che il giudice non ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (Cass. I, n. 5943/1996; Cass. VI, n. 22065/2015 la ritiene obbligatoria nell'ipotesi in cui la causa della sospensione risulti protrarsi sostanzialmente «sine die»). Salvi i casi in cui l'ordinanza è espressamente impugnabile (artt. 71, comma 3, e 479, comma 2) o comporti una inammissibile regressione o una stasi del processo non altrimenti risolvibile, il provvedimento con cui il giudice dispone la separazione è ritenuto insindacabile dalla costante giurisprudenza di legittimità (che ne trae argomento per sostenere la natura ordinatoria della relativa disciplina Cass. III, n. 17368/2019; Cass. II, n 57761/2018; si veda, però, il commento sub art. 19).


        2.2. I presupposti di applicabilità della norma. La separazione facoltativa

        Al di fuori dei casi tipici che la impongono, la separazione può essere sempre disposta dal giudice per favorire la speditezza del processo, purché vi sia l'accordo delle parti.


        3. Le ipotesi non tipizzate di separazione. La scelta dell'azione

        Ipotesi particolari di separazione sono quelle previste in sede di esercizio dell'azione penale con le forme del giudizio direttissimo e del giudizio immediato. In entrambi i casi, se il reato per il quale si procede risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta del rito si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini (artt. 449, comma 6, e 453, comma 2).


        3.1. Segue. La scelta del rito alternativo

        Un'ulteriore ipotesi non tipizzata di separazione è quella che deriva dalla scelta del rito alternativo da parte dell'imputato. La possibilità che tale opzione possa essere esercitata anche nel giudizio a seguito della contestazione di un reato connesso ai sensi dell'art. 12, lett. b, o di una circostanza aggravante non menzionati nel decreto che dispone il giudizio (art. 517, come interpolato dalle numerose sentenze della Corte costituzionale che l'hanno dichiarato illegittimo nella parte in cui non consente all'imputato di accedere ai riti alternativi esclusivamente per il reato oggetto della nuova contestazione o per il reato come ulteriormente aggravato, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale), o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento a seguito di citazione diretta a giudizio (art. 555, comma 2), esclude la riconducibilità di tali evenienze processuali alla fattispecie di cui all'art. 18, lett. a), trattandosi di conseguenza necessaria della scelta dell'imputato.

        A quel punto le conseguenze possono essere due: 1) l'imputato con la scelta del rito definisce interamente la propria posizione processuale; 2) l'imputato opta per il rito alternativo solo per una o più, ma non per tutte le imputazioni.

        Nel primo caso, la separazione costituisce conseguenza automatica e necessaria della ammissione al rito.

        Nel secondo caso si discute se sia possibile accedere al rito alternativo quando ciò non esclude la necessità che il processo prosegua nei confronti dello stesso imputato per le altre imputazioni. Poiché condizione di ammissibilità del giudizio abbreviato è la definizione del processo nella sua interezza (art. 438; Cass. II, n. 20575/2008;Cass. VI, n. 2251/2011), la questione resta confinata ai casi dell'oblazione e dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato che, diversamente dal giudizio abbreviato, possono essere chiesti anche in sede di indagini preliminari.

        Secondo una prima impostazione interpretativa la questione andrebbe risolta a seconda della natura, tassativa o meno, che si voglia dare ai casi tipici di separazione previsti dall'art. 18, comma 1.

        Se si ritiene la natura tassativa, ne deriva l'impossibilità di procedere sempre e comunque a un patteggiamento “parziale” che comporti una separazione non consentita (nel senso della tassatività, Cass. II, n. 45907/2001).

        Tale opzione interpretativa, però, non trova conforto nel fatto che, da un lato, la separazione può essere disposta anche su accordo delle parti (art. 18, comma 2), e che, dall'altro, il giudice del dibattimento non può impedire all'imputato di reato connesso o riunito che sia stato citato direttamente a giudizio monocratico insieme con altri, di definire separatamente la propria posizione mediante richiesta di applicazione della pena (ipotesi non prevista dall'art. 18, comma 1), e che l'imputato può chiedere di definire in modo alternativo il solo reato oggetto di contestazione effettuata ai sensi dell'art. 517, quando ricorrono i presupposti indicati con le sentenze della Corte cost. n. 139/2015, Corte cost. n. 237/2012 e Corte cost. n. 333/2009 (Cass. V, n. 23595/2014 ne ha tratto la conseguenza che la contestazione di un reato concorrente, in sede di istruttoria dibattimentale, legittima l'imputato all'esercizio della facoltà di richiedere l'applicazione della pena, ex art. 444, esclusivamente con riguardo al nuovo reato contestato, con la conseguenza che il c.d. patteggiamento non può essere esteso ai reati precedentemente e correttamente contestati e per i quali l'imputato non abbia, pertanto, tempestivamente richiesto i riti alternativi, accettando il dibattimento).

        Se ne è così tratta la conseguenza che l'elencazione dei casi in cui la separazione è consentita non costituisce fattore ostativo al patteggiamento parziale per alcune delle imputazioni (Cass. III, n. 34915/2011; Cass. VI, n. 22427/2008).

        La questione, tutt'altro che definita in giurisprudenza, deve essere risolta avuto riguardo alla funzione deflattiva dei riti alternativi e al fatto che la separazione di processi presuppone l'esercizio dell'azione penale nei confronti di più persone, per il medesimo o più reati, o nei confronti di una sola persona per più reati.

        Non si può dunque parlare di separazione in senso stretto nel caso in cui l'applicazione della pena sia chiesta in sede di indagini preliminari ai sensi dell'art. 447, poiché in tal caso non è data facoltà al giudice di sindacare la scelta del PM di separare la posizione dell'imputato o della singola imputazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 130, disp. att. e di esercitare l'azione penale per il singolo reato.

        In questo caso, il giudice investito della domanda non può respingerla restituendo gli atti al PM sol perché ravvisa ulteriori reati a carico dell'imputato in relazione ai quali l'azione penale non è stata esercitata; per cui, se ritiene di ratificare l'accordo deve obbligatoriamente trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda per gli altri reati desumibili dagli atti trasmessi esclusi dall'accordo ed in ordine ai quali l'azione penale non è stata ancora esercitata.

        Di separazione vera e propria, dunque, deve parlarsi solo quando il pubblico ministero esercita l'azione nei confronti di più persone (per uno o più reati) o di una sola persona per più reati.

        L'oblazione è un istituto di diritto penale sostanziale che non comporta alcuna conseguenza “premiale” collegata ad una specifica condotta processuale dell'imputato e dunque dovrebbe essere consentita anche se non definisce l'intero processo; la riduzione della pena che deriva dalla sua applicazione su richiesta costituisce invece il “corrispettivo” dell'effettivo alleggerimento della regiudicanda nei confronti del singolo imputato. Il che non accade quando, per esempio, il fatto oggetto dell'imputazione “patteggiata” deve comunque essere oggetto di istruttoria dibattimentale (come, per esempio, nei casi di reati connessi, di reato continuato o di concorso formale di reati) e la separazione del processo per le residue imputazioni determini anche l'incompatibilità del giudice che pronuncia la sentenza di applicazione della pena (con ulteriori aggravi nella definizione del processo).

        In questi casi è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129 (Cass. III, n. 41138/2013; Cass. II, n. 28225/2010).

        Quando però nei confronti della medesima persona l'azione penale viene esercitata per più reati tra loro non connessi, né collegati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), ma del tutto eterogenei (tipica l'ipotesi di più reati la cui prova deriva dalle intercettazioni telefoniche), l'imputato non può essere pregiudicato dalla scelta del pubblico ministero di esercitare cumulativamente l'azione penale al di fuori dei casi in cui è consentita la riunione di processi.

        In questi casi, dunque, la definizione della posizione dell'imputato relativamente ad una o più (ma non tutte) delle imputazioni deve essere consentita perché la separazione dei processi opera come correttivo della scelta (pur insindacabile) del pubblico ministero di esercitare cumulativamente l'azione penale al di fuori dei casi consentiti dall'art. 17 (in tema, Cass. III, n. 10109/2016, ha ribadito il principio secondo il quale è inammissibile la richiesta di patteggiamento riguardante soltanto alcuni dei reati contestati all'interno di uno stesso procedimento, salvo che l'azione penale sia stata esercitata nei confronti del medesimo imputato per fatti tra loro non connessi, o che comunque non potrebbero essere nemmeno riuniti ai sensi dell'art. 17, nel qual caso la separata definizione è utile alla speditezza del processo).


        4. Le conseguenze della separazione. Rinvio

        La separazione di processi non comporta problemi di utilizzabilità nel processo separato delle medesime prove raccolte in quello di provenienza, nemmeno se per competenza (amplius subart. 26; Cass. III, n. 40676/2018;Cass. VI, n. 8934/2015): nel procedimento separato per ragioni di competenza territoriale sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte nel procedimento originario prima della separazione in relazione alla medesima notizia di reato), ma in caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la disciplina del simultaneus processus modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale. Sicché la parte giudicata con rito abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse (Cass. III, n. 4983/2007).

        I riflessi della separazione dei processi sulla incompatibilità del giudice saranno trattati anche in sede di commento all'art. 34 (si veda, per ulteriori spunti, anche il commento all'art. 19).


        5. La separazione in appello e in cassazione

        La separazione in appello non è  disciplinata da norme diverse da quelle che la regolano in primo grado (art. 598).

        Considerata la peculiarità del grado di giudizio e avuto riguardo alla finalità dell'istituto, la separazione deve essere disposta nel caso di sospensione del processo nei confronti di uno degli imputati incapace di partecipare coscientemente al processo (è se l'incapacità non ha prospettive certe di positiva risoluzione), o dichiarato assente (art. 420-quater, comma 2), o quando uno degli imputati sia prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini di efficacia della misura applicata per uno reati di cui all'art. 407, lett. a).

        In questi casi l'assoluta necessità per l'accertamento dei fatti, che condiziona, negativamente, la separazione dei processi, trova un limite nella natura del giudizio di appello nel quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale costituisce istituto sostanzialmente eccezionale.

        In tal caso la separazione può essere disposta negli stessi termini indicati dall'art. 18, lett. e).

        La giurisprudenza prevalente, peraltro, sostiene che non é causa di abnormità o di nullità della decisione la trattazione congiunta, nel giudizio di appello, delle posizioni di imputati giudicati con il rito abbreviato e di imputati processati nelle forme ordinarie, poiché la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (Cass. V, n. 9266/2014; contra Cass. VI, n. 21591/2002).

        Per converso, l'unicità della sentenza separatamente impugnata da più imputati non determina l'obbligo della riunione e trattazione congiunta degli appelli. Si è infatti affermato che diversamente dal codice di rito civile, dove il principio di verità del procedimento di gravame si realizza con la necessità del «simultaneus processus» attraverso la previsione che le diverse impugnazioni contro la medesima sentenza devono, in ogni caso, essere decise con unica pronuncia e non con pronunce l'una distinta dall'altra, nel codice di procedura penale un analogo precetto di inderogabilità alla regola del simultaneo processo non è stato espressamente stabilito. Con la conseguenza che, nella esplicitazione di due autonome facoltà di impugnazione del medesimo provvedimento, la trattazione unitaria di entrambe, cui si può pervenire attraverso lo strumento della riunione (art. 19), non è imposta come necessitata, ma è consigliata come ragionevole ed affidata a provvedimento del giudice che, anche per il procedimento di impugnazione, deve ritenersi a carattere meramente ordinatorio e discrezionale, sottratto ad ogni mezzo di impugnazione (Cass. VI, n. 1720/1996).

        In Cassazione, invece, la separazione può essere disposta quando giovi alla speditezza della decisione tenuto conto che l’indispensabilità o meno del simultaneus processus va verificata in relazione alle peculiarità della fase in cui versa il procedimento, e può essere negata nella fase di legittimità, nella quale - lungi dal dovere assumere prove, la cui reiterazione potrebbe essere inopportuna – le uniche attività processuali dovute sono quelle della discussione e della decisione (art. 610, comma 3). Con ordinanza resa all’udienza del 29/04/2020, la Corte di cassazione (Sez. II) ha consentito la trattazione separata di alcuni ricorsi proposti avverso la medesima sentenza da imputati in stato di custodia cautelare in carcere in considerazione della speciale situazione di emergenzaCOVID, che nell’ottica della Corte comporta pur sempre apprezzabili difficoltà organizzative tali da giustificare il differimento del processo con sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare in carcere. Ciò sul rilievo che se anche dovesse ritenersi la necessità del simultaneus processus, si tratterebbe di esigenza meramente processuale, certo non prevalente rispetto al diritto alla vita ed alla salute, entrambi di rilievo costituzionale, e quindi di rango superiore, oltre che tutelati dall’art. 2 CEDU ed incoercibili ex art. 13 CEDU, che la normativa dell’urgenza intende tutelare.


        6. Casistica

        La separazione dei processi, a norma dell'art. 18, comma 1, lett. b), nonostante la clausola di riserva iniziale concernente la necessità di mantenere unita la regiudicanda, deve ritenersi imposta in caso di sospensione del procedimento nei confronti di uno o più imputati, in special modo nelle ipotesi, in cui la causa della sospensione risulti protrarsi sostanzialmente «sine die». (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di separazione del processo nei confronti di un coimputato in conseguenza di un'incapacità mentale sopravvenuta determinata dal morbo di Alzheimer) (Cass. VI, n. 22065/2015);

        la garanzia costituzionale del giudice naturale riguarda l'ufficio giudiziario, non la persona fisica del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il gip, in un procedimento a carico di più soggetti, aveva separato la posizione di un imputato per la definizione con il rito del patteggiamento, trasmettendo il fascicolo stralciato ad altro magistrato dello stesso ufficio per evitare incompatibilità) (Cass. II, n. 5391/2015);

        in tema di indagini preliminari, il Pubblico Ministero, qualora venga accertata, nel corso delle investigazioni relative ad un determinato fatto di reato, la flagranza di altri reati per i quali siano configurabili ragioni di connessione con tale fatto, non ha alcun obbligo di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente ai reati ulteriori, né di effettuare la relativa iscrizione ex art. 335 nell'ambito dell'originario procedimento, ma può procedere separatamente, anche al fine di rispettare l'obbligo di procedere ad arresto in flagranza e, nello stesso tempo, di tutelare l'interesse investigativo a non rivelare notizie pregiudizievoli per gli accertamenti in corso, in quanto la citata disposizione si limita ad imporre che l'Autorità giudiziaria inquirente iscriva le notizie di reato, al fine di segnare la decorrenza del termine di durata delle indagini e, nei limiti previsti dalla legge, di assicurare agli aventi diritto la cognizione della pendenza. (Fattispecie in tema di indagini e di reati concernenti il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti) (Cass. III, n. 13831/2021; Cass. VI, n. 22145/2015);

        quando il Tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18, non avendo alcun rilievo il principio fissato dall'art. 453, n. 2, nell'ambito del quale per «indagini in corso» vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari (Cass.II, n. 5046/2020;Cass. II, n. 14672/2013);

        non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale «discovery» atti rilevanti per gli interessi della difesa. (La Corte aggiunge che, in ogni caso, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 416, comma 2, è esclusivamente quella dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista la nullità dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio) (Cass. VI, n. 33435/2006);

        qualora, nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma 2, tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. Ne consegue che anche nel caso di separazione dei processi l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento (Cass. II, n. 19510/2012);

        deve ritenersi legittimo e non abnorme, in quanto esercizio di un potere attribuito dalla legge, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di alcuni imputati, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente a tali posizioni e disponga la separazione dei procedimenti connessi, con la restituzione di parte degli atti al pubblico ministero (Cass. II, n. 36933/2011);

        la separazione dei processi ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c), può essere disposta anche nel caso di procedimento oggettivamente, e non solo soggettivamente, cumulativo(Cass. VI, n. 15080/2010);

        in caso di processo nei confronti di un solo imputato per più imputazioni, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena d'inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le imputazioni (Cass. II, n. 20575/2008);

        in tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese nei confronti dell'imputato in un processo separato, ma oggettivamente cumulativo, relative a fatti oggetto di sentenza di proscioglimento, in quanto la valutazione della prova è insuscettibile di essere atomizzata in presenza di reati addebitati alla medesima persona e commessi in concorso formale o in continuazione (Cass. III, n. 19725/2008);

        in tema di separazione dei processi, la norma dell'art. 18, comma 1, lett. e) disciplina l'ipotesi in cui per una imputazione l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre per altra imputazione è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. La norma prevede la separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale, quando «il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti». Ne consegue che la motivazione della ordinanza di separazione deve limitarsi a mettere in evidenza il fatto che per una imputazione la istruzione è conclusa mentre per l'altra sono necessari ulteriori accertamenti. Solo se il giudice ritenga eccezionalmente di dover tenere uniti i processi, deve indicare specificamente i motivi per i quali la riunione è “assolutamente necessaria” (Cass. I, n. 5943/1996);

        quando il Tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni di cui al giudizio, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18, che esclude la separazione solo quando la riunione sia «assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti» mentre non ha nessun rilievo il principio fissato dall'art. 453 n. 2, per il quale la separazione va evitata quando possa determinare grave pregiudizio per le indagini in corso, poiché per «indagini in corso» vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari (Cass. III, n. 273/1996);

        la richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile soltanto qualora l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale (Cass. VI, n. 2251/2011);

        mentre nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo, la personalizzazione della responsabilità penale e la individualità di ogni singola posizione personale consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal processo principale delle posizioni di singoli imputati cui può essere applicato — ricorrendone le condizioni di legge — il rito abbreviato in luogo di quello ordinario, altrettanto non può avvenire nel caso di processo oggettivamente cumulativo (nel quale cioè si faccia carico di una pluralità di contestazioni ad un imputato): in tale ipotesi permane, per via della connessione, l'unicità del processo e non è possibile l'adozione del rito speciale per parte delle imputazioni e l'adozione del rito ordinario per la restante parte, come risulta dal testo dell'art. 440 comma 1, che consente il giudizio abbreviato solo quando, allo stato degli atti, sia possibile «definire il processo», cioè risolvere tutte le accuse. La contraria soluzione, con la conseguente moltiplicazione dei processi, frustrerebbe la «ratio» dell'introduzione del rito abbreviato, finalizzata alla deflazione delle pendenze processuali attraverso procedure rapide con la prospettiva per l'imputato di uno sconto di pena (Cass. VI, n. 9344/1995; Cass. II, n. 20575/2008);

        in materia di sospensione dei termini di custodia cautelare nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 304, la separazione del processo in fase dibattimentale può incidere sulla efficacia della ordinanza di sospensione. Ciò nel caso in cui, a seguito della separazione, uno o più imputati si trovino ad essere tali in un dibattimento diverso da quello originario, che presenti difformità strutturali rispetto a quelle che costituivano la base dell'ordinanza di sospensione dei termini; quest'ultima, in base al principio del «rebus sic stantibus» che informa i provvedimenti in materia cautelare e del quale l'art. 299 costituisce applicazione, può essere rivista alla luce della nuova situazione creatasi, perché sia verificata la sua coerenza rispetto al dibattimento impostato a seguito della separazione ed al livello di novità che lo contraddistingue. In questa prospettiva compete al giudice di merito riconsiderare alla luce del presupposto normativo le imputazioni in esame, (alcune delle quali, pur se non riferite a tutti gli imputati, devono rientrare nella previsione dell'art. 407, comma 2, lett.a), e valutare se persista quella particolare complessità del dibattimento che della sospensione già disposta costituiva supporto (Cass. I, n. 6540/1997).

        Bibliografia

        Campilongo, sub art. 18, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 285 ss.; Cercola, Patteggiamento parziale: ancora resistenze dei giudici di legittimità, in Cass. pen. 2014, 2581; Macchia, Sub art. 18, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 185 e ss. V. anche sub art. 12.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 19 - Provvedimenti sulla riunione e separazione.

        1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

        1. Inquadramento

        La norma in commento disciplina il modo della riunione e della separazione di processi.

        2. La forma dell'atto

        La riunione e la separazione dei processi sono disposte con ordinanza, e dunque con provvedimento che deve essere motivato a pena di nullità (art. 125, comma 3), previa audizione di tutte le parti (pubblica e privata). Il dovere di sentire le parti prima della decisione è adempiuto se sono previamente informate della possibilità della riunione, in modo da potere interloquire in merito, e non è necessaria la loro audizione effettiva potendo esse mantenere sulla questione un passivo silenzio (così Cass. VI, n. 6221/2006, in un caso in cui il giudice aveva disposto il rinvio dell'udienza «al fine di verificare se ricorrano i presupposti per la riunione...», alla quale seguirono varie udienze, a cui le parti furono invitate a comparire con avviso a verbale senza ulteriore citazione, sino a quella in cui il giudice dispose la riunione).

        La norma non disciplina le modalità esecutive del provvedimento e nulla dice sul diritto delle parti ad interloquire sul punto (su ciò infra).


        3. I rimedi processuali avverso l'ordinanza

        La giurisprudenza è unanimemente orientata, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni (Cass. VI, n. 446/1994), a ritenere inoppugnabile il provvedimento, in considerazione della sua natura ordinatoria e organizzativa, a meno che non ne sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Cass. III, n. 30911/2018; cfr. altresì, Cass. VI, n. 38751/2017,secondo cui la riunione di processi è un provvedimento meramente discrezionale del giudice, sicchè non è configurabile alcuna nullità se, pur in mancanza di un motivato provvedimento, vi sia stato un implicito rigetto della richiesta di riunione;  nello stesso senso Cass. II, n. 57761/2018, secondo c ui il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati o del procedimento relativo ad alcune delle vittime del reato, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile).

        La natura ordinatoria del provvedimento esprime un legittimo potere di decisione preliminare all'interno d'una fase processuale unitaria che non è pertinente al merito delle contestazioni, nemmeno se fosse adottato sul presupposto dell'unica matrice delittuosa ipotizzata per i fatti contestati (Cass. V, n. 43446/2004). La decisione sulla riunione o separazione di processi, insomma, non comporta una valutazione anticipata del merito dell'accusa perché si deve basare esclusivamente sui fatti così come contestati, sull'ipotesi di lavoro proposta dalla regiudicanda e non determina l'incompatibilità del giudice che l'ha disposta a decidere il processo.

        Eventuali patologie strutturali dell'atto (la mancanza di motivazione) o la sua adozione in assenza di preventivo contraddittorio non possono essere impugnate a meno che il provvedimento non sia abnorme (in questo senso, Cass. VI, n. 5548/2000, secondo cui è abnorme l'ordinanza che decida sulla separazione o riunione dei processi in base ad una valutazione di merito sul fondamento dell'accusa). L'ordinanza con cui il giudice rigetta l'istanza di separazione di processi non è impugnabile nemmeno in sede di ricorso avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per ritenuta particolare complessità del dibattimento, ex art. 304, comma 2, neppure sotto il profilo che la complessità del procedimento è stata determinata dalle scelte del pubblico ministero nel momento in cui esercita l'azione penale o successivamente dal giudice a norma degli artt. 17, 18 e 19 (Cass. VI, n. 1668/1998).

        Resta il dubbio che l'ordinanza possa essere impugnata insieme con la sentenza ai sensi dell'art. 586, purché vi sia l'interesse a farlo. È innegabile, da questo punto di vista, che l'imputato possa avere interesse alla trattazione congiunta dei processi che lo riguardano quando intenda dimostrare la sussistenza di un unico disegno criminoso che lega i vari reati oggetto di separati processi. L'obiezione che il condannato può sempre chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato a norma dell'art. 671, non regge all'osservazione che l'imputato può avere interesse sin dalla fase della cognizione a impedire quantomeno che l'esistenza dell'unico disegno criminoso sia esclusa.

        Nel delicato equilibrio tra esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario e necessità di rapida definizione dei processi, che sembrano collocare al di fuori del perimetro disegnato dagli artt. 17 e 18 l'interesse dell'imputato al simultaneus processus, vien da chiedersi se la assoluta necessità dell'accertamento unitario dei fatti (che condiziona, come visto, anche la riunione dei processi e limita, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esercizio dell'azione penale cumulativa), non sia l'espressione di un interesse comune a tutte le parti del processo che proietta l'istituto della riunione e della separazione oltre le mere esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario e delimita la via che consente l'irruzione, sul palcoscenico processuale, di istituti di diritto penale sostanziale che concorrono a definire l'oggetto e i modi della possibile regiudicanda.


        4. Le modalità esecutive dell'ordinanza e le conseguenze processuali

        L'art. 2 disp. att. fornisce  la regola da seguire in caso di riunione di processi davanti a collegi o giudici/persone fisiche diversi (quando la riunione deve essere effettuata davanti allo stesso collegio o giudice/persona fisica, la relativa ordinanza si limiterà, quando non sia possibile farlo nella stessa udienza, a rinviare il processo alla data di udienza del processo da riunire).

        Il codice, però, non regola la procedura da seguire in caso di separazione dei processi, ciò che presuppone che il processo separato prosegua davanti allo stesso collegio o giudice/persona fisica, a meno che la definizione del processo a quo non renda incompatibile il giudice nel processo ad quem. In tal caso soccorrono le regole stabilite dagli artt. 34 e segg. per i casi di astensione.

        Per evitare ciò, nella prassi giudiziaria, quando la separazione costituisce conseguenza dell'accesso al rito alternativo richiesto da uno degli imputati, la posizione “stralciata” viene assegnata ad altro giudice dello stesso ufficio giudiziario.

        La definizione alternativa richiesta da alcuni degli imputati in sede di udienza preliminare non osta, però, alla trattazione congiunta dei processi separati da parte dello giudice (Cass. IV, n. 22695/2014).

        La separazione viene materialmente effettuata mediante estrazione di copia degli atti del fascicolo processuale che riguardano direttamente la posizione “stralciata” e la formazione di un nuovo autonomo fascicolo, secondo quanto dispone l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 19, che deve indicare anche quali atti la cancelleria deve inserire nel nuovo fascicolo (il quale deve comunque essere formato in conformità a quanto prevede l'art. 3, reg. es. c.p.p.). Anche su questo aspetto le parti devono essere sentite, sia per collaborare con il giudice nella selezione degli atti rilevanti ai fini della decisione nel processo ad quem, sia per consentire al pubblico ministero di indicare su quali, tra gli atti selezionati, debba continuare a gravare il segreto eventualmente imposto ai sensi dell'art. 329. In ogni caso, nulla impedisce all'imputato di produrre nel processo separato atti estratti dal fascicolo del processo “a quo” non considerati dall'ordinanza di separazione, posto che certamente quest'ultima non vincola l'autonomia del giudice ad quem nella selezione ed ammissione delle prove necessarie ai fini della decisione.

        In ogni caso l'ordinanza di separazione non rimette in termini le parti perché il processo separato prosegue dinanzi al diverso giudice nello stesso stato in cui si trovava al momento della separazione.

        La riunione avviene mediante l'inserimento del fascicolo del processo riunito in quello del processo principale, definito nella prassi giudiziaria come “portante” e che di solito reca un numero di iscrizione inferiore. In caso di riunione disposta in sede dibattimentale, l'inserimento nel fascicolo del dibattimento del processo “portante” del fascicolo del dibattimento del processo riunito non muta il regime di ammissibilità e utilizzabilità delle prove assunte in quest'ultimo processo se vi ha partecipato l'imputato, il quale, in caso contrario può interloquire sulla ammissibilità e rilevanza delle prove ammesse nel processo riunito del quale egli non era parte. Certamente l'ordinanza di riunione non rende utilizzabili le prove dichiarative assunte nel processo riunito del quale l'imputato del processo principale non era parte, a meno che non abbia espressamente fornito il consenso.

        Ciò che si vuol dire, in ultima analisi, è che l'eventuale assenso dell'imputato alla riunione del processo nel quale non era parte non equivale ad incondizionata accettazione dell'utilizzabilità, nei suoi confronti, delle prove ivi assunte senza la sua partecipazione, né alla rinuncia ad esercitare le prerogative sull'ammissione delle altre prove.


        5. Casistica

        La disposizione di cui all'art. 19 — relativa alla separazione dei processi — si riferisce soltanto alla fase processuale e non anche a quella delle indagini preliminari, e per la sua mancata osservanza non sono previsti né alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione (Cass. III, n. 17368/2019; Cass. VI, n. 5193/1997);

        i provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei processi, se non sono abnormi, sono normalmente inoppugnabili, anche perché la violazione degli artt. 17,18 e 19 non determina invalidità, salvo quando risulti applicabile l'art. 178 lett. c), ove il giudice non abbia sentito alcuno degli interessati. Ne consegue che non è impugnabile neppure il provvedimento di rigetto della richiesta di riunione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito essendo possibile sia l'acquisizione di prove di altro procedimento (art. 238), sia l'escussione di persone imputate in procedimento connesso o collegato (art. 210) (Cass. V, n. 225/1999);

        la riunione e la trattazione congiunta in fase d'appello di procedimenti celebrati nei confronti di più coimputati con riti diversi (nella specie, l'uno con rito ordinario e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (Cass. III, n. 14592/2015; Cass. I, n. 19761/2016);

        la decisione emessa in sede di riesame con la quale si prendano in considerazione nello sviluppo della motivazione le posizioni processuali di più indagati che hanno proposto autonomi ricorsi, sotto nessun profilo può ritenersi equivalente ad un provvedimento formale di riunione e perciò regolato dall'art. 19 (Cass. VI, n. 463/1997);

        diversamente dal codice di rito civile, dove il principio di verità del procedimento di gravame si realizza con la necessità del «simultaneus processus» attraverso la previsione che le diverse impugnazioni contro la medesima sentenza devono, in ogni caso, essere decise con unica pronuncia e non con pronunce l'una distinta dall'altra, nel codice di procedura penale un analogo precetto di inderogabilità alla regola del simultaneo processo non è stato espressamente stabilito. Con la conseguenza che, nella esplicitazione di due autonome facoltà di impugnazione del medesimo provvedimento, la trattazione unitaria di entrambe, cui si può pervenire attraverso lo strumento della riunione (art. 19), non è imposta come necessitata, ma è consigliata come ragionevole ed affidata a provvedimento del giudice che, anche per il procedimento di impugnazione, deve ritenersi a carattere meramente ordinatorio e discrezionale, sottratto ad ogni mezzo di impugnazione (Cass. VI, n. 1720/1996, citata in commento all'art. 18);

        la separazione dei processi, a norma dell'art. 18, comma 1, lett. b), nonostante la clausola di riserva iniziale concernente la necessità di mantenere unita la regiudicanda, deve ritenersi imposta in caso di sospensione del procedimento nei confronti di uno o più imputati, in special modo nelle ipotesi, in cui la causa della sospensione risulti protrarsi sostanzialmente «sine die». (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di separazione del processo nei confronti di un coimputato in conseguenza di un'incapacità mentale sopravvenuta determinata dal morbo di Alzheimer) (Cass. VI, n. 22065/2015);

        la garanzia costituzionale del giudice naturale riguarda l'ufficio giudiziario, non la persona fisica del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il gip, in un procedimento a carico di più soggetti, aveva separato la posizione di un imputato per la definizione con il rito del patteggiamento, trasmettendo il fascicolo stralciato ad altro magistrato dello stesso ufficio per evitare incompatibilità) (Cass. II, n. 5391/2015).

        Bibliografia

        Campilongo, sub art. 19, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, Tomo I, 289 ss.; Macchia, sub art. 19, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi e Lupo, Milano, 2012, 198 ss.; V. anche sub art. 12.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 20 - Difetto di giurisdizione.

        1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

        2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari [326 s.], si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405], e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente [620].

        1. Inquadramento

        La norma in commento, e quelle dei capi IV e V, regolano le modalità con cui può essere eccepito o rilevato il difetto di giurisdizione o di competenza e le conseguenze  sulle prove assunte o sulle misure adottate dal giudice incompetente.

        2. La giurisdizione penale

        La giurisdizione penale è esercitata dai giudizi ordinari secondo le norme del codice di procedura penale (art. 3).

        La giurisdizione penale segna il confine delle attribuzioni del giudice penale esclusivamente verso l'esterno, nei confronti della pubblica amministrazione e degli altri giudici (costituzionale, amministrativo, tributario e speciale), non nei confronti dei giudici civili (Cass.S.U., n. 491/2012).

        Il difetto di giurisdizione sussiste quando il giudice penale esercita una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri (si veda, sul punto, il commento all'art. 606, lett. a), o quando conosce fatti attribuiti alla giurisdizione del giudice speciale.

        La verifica della giurisdizione costituisce adempimento necessario e logicamente antecedente rispetto all'esame di ogni altra questione devoluta al giudice, deve essere condotta in base ai fatti oggetto dell'imputazione, ha carattere dinamico e deve rinnovarsi in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, con la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione qualora i presupposti fattuali e normativi subiscano, nel corso del processo, mutamenti rispetto all'accusa originaria (Cass. I, n. 23372/2015). Ogni “giudice è giudice della propria competenza” (Cass. VI, n. 3025/1992) pertanto il giudice, sin dall'inizio del procedimento, ha il potere-dovere di controllare se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione. Un simile controllo deve, poi, svilupparsi per tutto il successivo corso del processo alla stregua delle risultanze probatorie via via acquisite, nel senso che il giudice deve costantemente verificare, anche «ex officio», i presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolarità della giurisdizione e deve dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento (Cass. I, n. 4060/2008).

        Il difetto di giurisdizione non è affatto assimilabile, quanto alle conseguenze, all'incompetenza per materia perché nel primo caso il provvedimento eventualmente adottato dal giudice penale è radicalmente privo di effetti, nemmeno provvisori, che non possono perciò essere ratificati o convalidati dal titolare della giurisdizione (si veda, sul punto, Cass. I, n. 23372/2015). Correlativamente, si ritiene giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della “jurisdictio” (Cass.S.U., n. 25/1999).

        Tuttavia, la regola della rilevabilità, anche d'ufficio, del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento non trova applicazione quando l'individuazione della giurisdizione dipenda da un accertamento di fatto, in ordine al quale si sia irreversibilmente formato il giudicato (Cass. I, n. 665/2001), anche in sede di giudizio di rinvio (Cass. I, n. 13669/1998).


        3. I modi e i tempi della rilevabilità del difetto di giurisdizione

        Nel corso delle indagini preliminari il difetto di giurisdizione deve essere rilevato dal giudice con ordinanza, adottata rebus sic stantibus, che produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto e  non vincola il pubblico ministero (art. 22). Si ritiene che l'ordinanza non sia impugnabile, ma ove sia stata sollecitata l'adozione di una misura cautelare il pubblico ministero può proporre appello avverso l'ordinanza che la respinga sul rilievo del difetto di giurisdizione.

        In caso di richiesta di archiviazione per difetto di giurisdizione, inoltre, ove il giudice ritenga di condividerla dovrà emettere il decreto di archiviazione ovvero l'ordinanza di cui all'art. 409, impugnabile con reclamo al tribunale nei casi e modi stabiliti dall’art. 410-bis.

        Dopo l'esercizio dell'azione penale, invece, il difetto di giurisdizione può essere rilevato solo con sentenza in ogni stato e grado del processo. La sentenza è appellabile ma anche impugnabile per saltum dinanzi alla Corte di cassazione (artt. 20,569,606, lett. a).

        Il difetto di giurisdizione non può essere rilevato dalla persona sottoposta alle indagini nell'ambito della procedura di cui all'art. 54-quater.


        4. Casistica

        Il provvedimento di sequestro probatorio emesso da Autorità giudiziaria sprovvista di giurisdizione (nella specie, Pubblico Ministero militare), è affetto da patologia che lo rende del tutto privo di effetti, e non può neppure ritenersi conservare validità ed efficacia in via provvisoria per il termine di venti giorni, dopo il rilievo del difetto di «potestas iudicandi», in applicazione analogica dell'art. 27, poiché questa è norma riferibile soltanto alle ipotesi di difetto di competenza (Cass. I, n. 23372/2015);

        sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente al delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi «madre», siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 c.p., in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale (Cass. I, n. 20503/2015); è bene evidenziare, tuttavia, che è ammissibile il controllo giurisdizionale sui presupposti del sequestro preventivo eseguito all’estero su richiesta dell’autorità giudiziaria italiana (decisione assunta dalla S.C., sez. VI, all’udienza camerale del 19 ottobre 2016 – Cass. n. 52918/2016);

        per l'applicabilità del principio di territorialità di cui all'art. 6 c.p., è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione, anche piccola, purché preordinata - secondo una valutazione "ex post" - al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso; ne consegue che, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l'accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all'importazione, realizzati in Italia, appaiono preordinati all'acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all'estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia (Cass. VI, n. 46249/2016);

        l'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna; ne consegue che sulla dichiarazione di ricusazione intervenuta in un procedimento penale possono decidere magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte d'appello (Cass. VI, n. 44713/2013);

        la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizioneexart. 615 c.p.c.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena. (La Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione; tale declaratoria non preclude, di per sé, la riproposizione della stessa istanza al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata). (Vedi Corte cost. n. 98/1998 ed Corte cost. ord. n. 57/2001). (Vedi Cass. civ.S.U., n. 10959/2005, e Cass. civ.S.U., n. 19161/2009) (Cass.S.U., n. 491/2012); l'obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli «enti centrali della Chiesa», sancito dall'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede stipulato l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo in Italia con l. 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di una «immunità», ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni responsabili della Radio vaticana — peraltro ritenuta non annoverabile neppure fra gli «enti centrali della Chiesa» — in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., ipotizzato con riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensità superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana, siti in territorio italiano) (Cass. I, n. 22516/2003).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 20, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 291 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 21 - Incompetenza.

        1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23, comma 2.

        2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza [173], prima della conclusione dell'udienza preliminare [424] o, se questa manchi [447, 449, 453, 459, 552], entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

        3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

        1. Inquadramento

        Le norme che regolamentano la verifica della competenza del giudice (inteso come ufficio giudiziario) investito dell'azione attuano il principio del giudice naturale precostituito per legge. Esse non hanno ad oggetto il quomodo (giudizio direttissimo, immediato, per decreto), né l'an dell'azione; la loro applicazione non presuppone nemmeno l'accertamento della fondatezza, nel merito, della pretesa punitiva, accertamento che resta del tutto estraneo all'ambito decisionale.

        2. L'incompetenza per materia

        Come affermato dal Giudice delle leggi, le regole che disciplinano la competenza per materia riguardano «non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare la giurisdizione, ma anche la sostanza stessa dell'azione penale» (Corte cost. n. 76/1993).

        Per questo l'incompetenza per materia è inderogabile ed è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

        Ne consegue che: a) non ha rilevanza, ai fini della relativa eccezione, se si è tenuta o meno l'udienza preliminare; b) se l'udienza preliminare è stata celebrata, l'incompetenza per materia può essere eccepita per la prima volta anche in dibattimento o in appello oppure, ancora, in Corte di cassazione, con il solo limite, in quest'ultimo caso, che la relativa eccezione, al di là di ogni accertamento in fatto, si deve fondare su elementi certi ed inequivocabili (Cass. VI, n. 2336/2015; Cass. II, n. 13938/2014) purché il ricorso non sia inammissibile per genericità o manifesta infondatezza dei motivi (Cass. IV, n. 25644/2008).


        2.1. L'incompetenza funzionale

        Alla incompetenza per materia è assimilata, ai fini della rilevabilità d'ufficio, quella funzionale del Giudice per le indagini preliminari cd. “distrettuale” determinata ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis (Cass. IV, n. 1526/2014), del magistrato di sorveglianza ad applicare le misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento (Cass. I, n. 3108/2014), del giudice competente a conoscere dei procedimenti nei quali il magistrato assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (Cass.S.U., n. 292/2004), del giudice competente per la convalida del fermo o dell'arresto, del giudice dell'esecuzione (Cass. I, n. 49738/2009, secondo cui l'avvenuta definizione del procedimento preclude la possibilità di eccepire l'incompetenza).

        Anche la speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma terzo, per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura funzionale ed è, pertanto, rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass.S.U., n. 292/2004; contra Cass. V, n. 26563/2014, secondo cui si tratta di competenza per territorio, rilevabile solo nei termini previsti dall'art. 21, comma 2, nonché Cass. VI, n. 25279/2002, che ha dichiarato la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3,25 e 111 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 21, 24 e 491 — nella parte in cui non è prevista la deroga alla competenza territoriale nel caso che i procedimenti connessi a quello riguardante un magistrato siano rimasti nella cognizione dell'ufficio originariamente competente e la relativa eccezione non sia stata proposta prima della conclusione dell'udienza preliminare — in quanto, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sent. 349 del 2000), avuto riguardo alla peculiare natura della competenza territoriale, il legislatore può legittimamente limitare, nella sua discrezionalità, la possibilità di rilevarne i vizi, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo, senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, così da evitare che avviato il giudizio di merito le parti possano sottrarne la cognizione al giudice ormai investito e vanificarlo attraverso un tardivo spostamento di competenza territoriale. Nè sussiste la violazione dell'art. 111 Cost., come modificato dalla l. cost. n. 23/1999 — sotto il profilo che la violazione della terzietà ed imparzialità del giudice integrerebbe una nullità assoluta ex art. 178, lett. a), come tale deducibile in ogni stato e grado del giudizio — in quanto, e anzitutto, il difetto di capacità del giudice che dà origine alla nullità di cui al succitato art. 178 riguarda la mancanza dei requisiti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non per il concreto esercizio della funzioni in un dato processo ed, in secondo luogo, in quanto l'art. 111 Cost. non ricollega le violazioni inerenti la terzietà ed imparzialità del giudice al regime delle nullità previsto dall'art. 178 lett. a) il quale, peraltro, è assoggettato al principio di tassatività).

        All'incompetenza per materia è equiparata, secondo parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità, anche quella del giudice che nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario si sostituisce arbitrariamente a quello designato per legge ad assumere un determinato provvedimento, così che l'atto emesso dal giudice che non era funzionalmente competente è affetto da nullità insanabile ed assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come nel caso del giudice che, riconoscendo la propria situazione di incompatibilità, trasmetta il processo direttamente ad altro giudice, fissando persino l'udienza innanzi a quest'ultimo, invece di presentare la dichiarazione di astensione al presidente del tribunale (Cass. I, n. 11791/1997; Cass. I, n. 45378/2004, secondo cui in tali casi le norme procedurali che disciplinano l'astensione del giudice non attengono soltanto all'assetto ordinatorio ed organizzativo dell'ufficio giudiziario, ma sono anche funzionali alla garanzia costituzionale della precostituzione per legge e della terzietà ed imparzialità del giudice). Di diverso avviso è l'indirizzo maggioritario secondo il quale non è abnorme l'atto con cui il giudice, in ragione del precedente compimento di attività che ne determina per legge l'incompatibilità, trasmetta direttamente ad altro giudice per la trattazione il procedimento, senza osservare le disposizioni riguardanti la procedura di sostituzione prevista dall'art. 36 cod. proc. pen. (Cass. VI, n. 38666/2011), così come non dà luogo ad alcuna nullità per violazione delle regole in tema di astensione ovvero di quelle in tema di immutabilità del giudice, il provvedimento con cui il presidente di un collegio, rilevata la presenza fra i componenti del collegio medesimo di un giudice che aveva già condannato uno degli imputati del processo per altra vicenda derivante dalla medesima notizia di reato, rinvii preliminarmente, per ragioni di opportunità, il dibattimento ad un'udienza in cui non sia prevista la presenza di quel componente (Cass. II, n. 34914/2013).


        2.2. La rilevabilità d'ufficio: le conseguenze pratiche

        La rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia determina, diversamente da quella per territorio e per connessione, la costante verifica dei presupposti di fatto e di diritto della competenza del giudice che procede. Sicché, mentre il limite stabilito dall'art. 491 alla proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio è invalicabile (Cass. I, n. 26699/2013), sempre che la questione non stata ancora decisa (Cass. II, n. 24736/2010), non altrettanto può dirsi per l'incompetenza per materia che può essere eccepita o rilevata d'ufficio dal giudice del dibattimento anche in caso di modifica dell'imputazione (Cass. I, n. 2096/1993).

        Anche il tribunale del riesame, non diversamente dal giudice investito della domanda cautelare (art. 22, comma 1), può pronunciarsi sulla propria competenza in sede di giudizio «de libertate» ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo fino a quando l'azione penale non è stata esercitata (Cass. III, n. 16478/2017) e solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione, per cui non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso (Cass. IV, n. 48273/2012; cfr. altresìCass. II, n. 11919/2009, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame proposto per far valere l'incompetenza territoriale del giudice che ha applicato la misura cautelare, se il tribunale del riesame, come nel caso di specie, ha annullato il provvedimento per carenza di gravità indiziaria).


        2.3. Segue . Le eccezioni

        La regola della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo dell'incompetenza per materia conosce due sole eccezioni: a) l'incompetenza per materia derivante da connessione, che deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, negli stessi termini nei quali deve essere eccepita o rilevata l'incompetenza per territorio (anche in caso di connessione con reati di competenza del giudice di pace — cfr., sul punto Cass. V, n. 13827/2007); secondo Cass. SUn. 28908/2019, l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo exart. 48 d. lgs.  n. 274/2000, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato anche per il reato minore, non determina, in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis", il venir meno di quest'ultima, purché "ab origine" correttamente individuata; tale principio vale anche in caso di di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace purchè il reato gli sia stato correttamente attribuito "ab origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo);  b) l'incompetenza per materia del giudice superiore, che deve essere eccepita o rilevata, a pena di decadenza, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento (art. 23, comma 2).

        Nel caso di incompetenza per materia derivante da connessione, ha rilevanza la distinzione tra processi nei quali si è tenuta l'udienza preliminare e quelli nei quali non si è tenuta.

        Secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, infatti, nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando essa incida sulla competenza per materia affidando tutti i procedimenti connessi alla cognizione del giudice superiore, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare (Cass. II, n. 2662/2013; contra, Cass. I, n. 40879/2012).

        Se l'eccezione non è stata tempestivamente proposta, la competenza per connessione non può più essere messa in discussione, nemmeno nelle fasi e gradi successivi del processo, tant'è vero che il giudice che procede può conoscere del reato connesso ai sensi dell'art. 12, lett. b), solo se la cognizione non appartiene alla competenza di un giudice superiore, dovendo altrimenti il pubblico ministero procedere separatamente (artt. 517, comma 1, 518).


        3. L'incompetenza per territorio

        L'incompetenza per territorio va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima si sia tenuta dinanzi al Gup distrettuale, ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis (Cass. VI, n. 2296/2013), o, ove questa manchi (per esempio in casi di giudizio immediato o direttissimo ovvero di citazione diretta a giudizio), subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti.

        L'onere di eccepire l'incompetenza territoriale (o per connessione) nell'udienza preliminare è assolto se contiene l'indicazione del diverso giudice che si prospetta essere competente (Cass., II, n. 12071/2015) e non è supplito dall'analoga eccezione precedentemente sollevata davanti al tribunale del riesame, atteso che la natura incidentale ed autonoma del procedimento «de libertate» rispetto al procedimento di cognizione impone di ritenere quanto avviene davanti al giudice della libertà non equivalente a quanto avviene davanti al giudice del merito (Cass. IV, n. 28764/2002).

        Anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione la regola generale dell'art. 21, comma 2, secondo la quale, in mancanza dell'udienza preliminare, l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti (in questo senso Cass. I, n. 40763/2018; Cass. I, n. 3113/2015). Secondo altre pronunce, invece, l'incompetenza può essere eccepita fino al (e non oltre il) momento conclusivo dell'udienza camerale (Cass. I, n. 36144/2004). In senso diametralmente opposto, si è affermato che l'inosservanza della competenza funzionale del magistrato di sorveglianza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. I, n. 19385/2017; Cass. I, n. 16372/2015). Tale indirizzo, facendo leva sulla natura funzionale della competenza del magistrato/tribunale di sorveglianza, supera il dato letterale della rubrica dell'art. 677, che recita “Competenza per territorio”, osservando che le partizioni sistematiche di una legge (titoli, capi, rubriche, ecc.) non integrano ne' fanno parte del testo legislativo e quindi non vincolano l'interprete. Per cui la competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza si radica in funzione del collegamento ordinamentale tra l'ufficio giudiziario e lo stabilimento di pena compreso nella relativa circoscrizione ove "si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento” (così il testo dell'art. 677, comma 2 c.p.p.). Osserva Cass. I, n. 19835/2017 (alla cui ampia e articolata motivazione si rimanda) che tale opzione ermeneutica individua “nei criteri attributivi della competenza quella determinatezza sufficiente a renderli strumento idoneo a fungere da presidio della garanzia normativa del giudice naturale, teleologicamente volto ad assicurare il risultato più proficuo del procedimento di sorveglianza, l'oggetto del quale è costituito dalla valutazione diagnostica e prognostica comportamentale della personalità dell'interessato nelle migliori condizioni di conoscibilità del medesimo. Alla stregua di questi obiettivi si coglie la ragione per la quale l'ordinamento ha, con ogni ragionevolezza, fissato il criterio della massima prossimità al luogo di vita dell'interessato per stabilire il giudice di sorveglianza competente, come dimostra anche l'individuazione del criterio della residenza e del domicilio al fine del radicamento della competenza per il procedimento di sorveglianza in ipotesi di soggetto non detenuto. E' intuitivo che - in questa materia molto importante e delicata, siccome attinente all'esecuzione della pena detentiva ed, in ogni caso, all'impostazione ed alla verifica della proficua realizzazione del percorso emendativo che, per dettato costituzionale, si deve ad essa coordinare - ogni spazio lasciato a pratiche di forum shopping nell'individuazione dell'ufficio di sorveglianza competente costituisce un potenziale limite alla funzionale gestione della fase esecutiva e dello stesso iter trattamentale”.


        3.1. Le deroghe (apparenti)

        In caso di mutamento del collegio o del giudice/persona fisica l'eccezione di incompetenza per territorio o derivante da connessione, purché proposta in udienza preliminare, se tenuta, può essere proposta davanti al nuovo giudice (collegiale o monocratico), anche se proposta e già disattesa, perché dopo il mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento e il limite temporale di cui all'art. 491 riguarderebbe, semmai, la proponibilità della questione ma non il potere del giudice di apprezzare liberamente i presupposti del suo potere decisionale, tra i quali quello della competenza (Cass. VI, n. 3746/1999).

        Tuttavia, se il giudice del dibattimento non ha deciso sull'eccezione tempestivamente proposta, la questione resta aperta fino alla decisione, con conseguente rilevanza degli elementi sino ad allora acquisiti (Cass. II, n. 24736/2010; cfr. altresì Cass. II, n. 4441/2009, secondo cui la declaratoria di incompetenza territoriale, nel corso del dibattimento di primo grado, presuppone che il giudice abbia omesso di decidere immediatamente sulla questione, che deve essere proposta o rilevata di ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti). In tal caso, la questione di competenza per territorio, davanti al giudice che abbia omesso di proporre il conflitto avverso la decisione con cui il primo giudice ha tardivamente rilevato la propria incompetenza, può essere proposta, nei limiti temporali di cui all'art. 21, comma secondo, soltanto per quel che concerne l'erroneità dell'individuazione del giudice competente, e non anche per quello della tardiva rilevazione dell'incompetenza (Cass. II, n. 40244/2006).

        In materia cautelare, poiché la decadenza dall'eccezione riguarda la fase processuale in senso stretto, l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (Cass. VI, n. 2336/2015; Cass. VI, n. 13096/2014). Tuttavia le questioni di competenza per territorio non possono trovare ingresso nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di cassazione che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice (Cass.S.U., n. 13687/2003).


        3.2. Le preclusioni

        Le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della «perpetuatio iurisdictionis», va determinata con criterio «ex ante», sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Cass. IV, n. 14699/2012). Sicché è precluso al giudice di dichiarare l'incompetenza per territorio quando, per esempio, l'individuazione di un diverso “locus commissi delicti” consegua ad un mutamento dell'imputazione intervenuto nel corso del dibattimento (Cass. I, n. 26699/2013).

        Anche il giudice dell'impugnazione a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione «ex ante», riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento (Cass. II, n. 44678/2019; Cass. VI, n. 33435/2006). Ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all'art. 491 e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non potessero in nessun modo essere rivalutati in sede di legittimità i nuovi argomenti proposti, a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, per la prima volta con i motivi di appello) (Cass. II, n. 1415/2013). Anche l'imputato assolto in primo grado, e quindi non appellante per carenza di interesse, può riproporre, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, l'eccezione di incompetenza per territorio già tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice (Cass. VI, n. 29235/2010; Cass. IV, n. 32924/2004).

        Allo stesso modo la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un'imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull'individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata e legittima il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda (Cass. VI, n. 33435/2006).

        Trattasi di un criterio originario ed autonomo - come ribadito più volte dal giudice di legittimità - indipendente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi deve restare invariata per tutto il corso del processo, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis" - correttamente inteso - anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati (Cass. II, n. 44678/2019).


        3.3. Segue . I riti alternativi

        La mancata riproposizione «in limine» al giudizio abbreviato dell'eccezione di incompetenza territoriale rigettata in udienza preliminare preclude la deducibilità della stessa mediante atto di appello (Cass.S.U., n. 27996/2012; Cass. III, n. 11054/2017; Cass. VI, n. 2326/2015). La richiesta di patteggiamento invece implica rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio, la quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21, non ha natura inderogabile e non può pertanto essere rilevata ex officio (Cass. III, 7 ottobre 2008).


        4. Rinvio

        La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza preclude la possibilità di mettere nuovamente in discussione la giurisdizione e la competenza nei termini indicati dagli artt. 25 e 627, al cui commento si rinvia.


        5. Casistica

        In tema di reato di evasione dagli arresti domiciliari, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui è accertata la violazione della misura per effetto della riscontrata assenza dell'imputato presso l'abitazione ove doveva rimanere in stato di arresto e non in quello in cui è intervenuta la scarcerazione con contestuale autorizzazione a raggiungere autonomamente e senza scorta la predetta abitazione (Cass. VI, n. 20555/2019).

        Il principio previsto dall'art. 63 d.lgs. n. 274/2000, secondo cui le pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo sono applicate ai reati di competenza del giudice di pace anche se giudicati da giudice diverso, opera senza alcuna deroga in caso di connessione tra procedimenti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva applicato la pena detentiva per il reato di ingiuria in considerazione della connessione con la contravvenzione di molestie, di competenza del Tribunale) (Cass. V, n. 30523/2014);.

        È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dispone — in un procedimento per minaccia e lesioni contro lo stesso soggetto — la separazione relativamente al primo capo di imputazione con rinvio degli atti al P.M. per consentire ulteriori indagini circa il luogo del commesso reato, affermando contestualmente la sua competenza per il restante capo di imputazione e procedendo al relativo giudizio, in quanto, in tal caso, trovano applicazione, stante il rinvio dell'art. 2 d.lgs. n. 274/2000, gli artt. 21 e 23, con la conseguenza che il giudice di pace può spogliarsi del procedimento solo con sentenza che dichiari la sua incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente (Cass. V, n. 9224/2006).

        Non è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale, in violazione dell'art. 64 d.lgs. n. 274/2000, si dichiari incompetente per materia, in favore del giudice di pace (In motivazione la Corte ha puntualizzato che la sentenza dichiarativa di incompetenza — la cui natura va riconosciuta anche al provvedimento adottato con la forma della ordinanza — non è soggetta a ricorso per cassazione e non è nemmeno classificabile come atto abnorme in quanto il giudice erroneamente ritenuto incompetente può avvalersi dello strumento del conflitto) (Cass. V, n. 3102/2006).

        In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'incompetenza derivante da connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice — sussistente, ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, solo nel caso di concorso formale di reati — può essere rilevata o eccepita, ex art. 21, comma 3, — applicabile, ex art. 2 d.lgs. n. 274/2000, anche ai procedimenti davanti al giudice di pace — a pena di decadenza, solo entro i termini previsti dall'art. 21, comma secondo, e cioè prima della conclusione dell'udienza preliminare o se questa manchi, come nel procedimento davanti al giudice di pace, subito dopo avere compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Cass. V, n. 13827/2007).

        È abnorme la sentenza con la quale il giudice dibattimentale, avendo accertato che il fatto è stato commesso al di fuori della circoscrizione del proprio Tribunale, dichiari di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di una condizione di procedibilità, anziché dichiarare la propria incompetenza per territorio e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (Cass. II, n. 31469/2014).

        Il principio secondo il quale l'ordinanza ammissiva di incidente probatorio non ha carattere decisorio ma strumentale e non è pertanto soggetta ad alcuna forma di gravame, si estende anche alla pronuncia con la quale il giudice dichiari, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale, la propria competenza in ordine all'assunzione della prova, provvedimento che, non essendo suscettibile di causare alcuna lesione, non è ricorribile per cassazione, ben potendo la questione della competenza territoriale essere proposta nell'udienza preliminare oppure nel dibattimento, dopo la chiusura delle indagini preliminari, e decisa con effetto sull'intera fase (Cass. VI, n. 1938/1998).

        Non è abnorme, e non è dunque suscettibile di ricorso per cassazione, la sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare nei confronti delle parti non regolarmente costituite, posto che detta sentenza può essere deliberata, anche d'ufficio, in ogni stato del procedimento successivo alla chiusura delle indagini preliminari, senza necessità d'una preventiva audizione delle parti (Cass. VI, n. 20478/2005).

        L'azione penale una volta esercitata è irretrattabile anche da parte del pubblico ministero presso il giudice investito di competenza ex art. 22, comma 3; la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina, infatti, la regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata. Ne consegue che, a seguito della declaratoria di incompetenza adottata dal giudice delle indagini preliminari originariamente richiesto di disporre il rinvio a giudizio, al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale siano stati trasmessi gli atti, è preclusa la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre egli potrà formulare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di non luogo a procedere (Cass. VI, n. 20512/2003; nello stesso senso, Cass. II, n. 1787/1998 contraCass. VI, n. 7681/2004, secondo cui dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, e la conseguente trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente, lo stesso P.M. può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, e può dunque formulare anche una richiesta di archiviazione del procedimento ciò perché il comma terzo dell'art. 22, con l'espressa ed originaria previsione della trasmissione degli atti al P.M. e non direttamente al giudice cui viene attribuita la competenza, esprime la volontà legislativa di una deroga al principio di irretrattabilità dell'azione penale).

        Nel caso di incompetenza funzionale determinata ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, stante l'assimilazione della competenza funzionale a quella per materia, è illegittima la statuizione con la quale la Corte d'appello, annullando la sentenza di giudizio abbreviato emessa dal G.i.p. circondariale, disponga la restituzione degli atti direttamente al giudice distrettuale, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo (Cass. IV, n. 1526/2014).

        La competenza del magistrato di sorveglianza ad applicare le misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha carattere funzionale e, come tale, in caso di violazione è sempre rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art. 21, comma primo (Cass. I, n. 3108/2014).

        In tema di intercettazioni, non dà luogo a nullità od inutilizzabilità la circostanza che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione delle intercettazioni da parte dell'autorità giudiziaria poi dichiaratasi funzionalmente incompetente sia diverso da quello per il quale si sia poi proceduto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, sempre che quest'ultimo rientri nella tipologia dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. (Fattispecie relativa ad intercettazione disposta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, mentre il reato per il quale si è poi proceduto davanti all'A.G. competente è quello previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) (Cass. VI, n. 53418/2014).

        La Corte di appello, quando, riqualificando un fatto giudicato dal tribunale, lo riconduce ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 274/2000, nel merito della impugnazione senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di lesioni da gravi a lievi) (Cass. V, n. 42827/2014; Cass. III, n. 21257/2014).

        La trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica distrettuale, divenuto competente in ordine al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, non determina la necessità di reiterare ex art. 27 il sequestro preventivo già disposto dal giudice per le indagini preliminari, trattandosi di incompetenza sopravvenuta a seguito della l. n. 136/2010 (Cass. III, n. 49092/2012).

        La «speciale competenza» dell'A.G. di Napoli in materia di emergenza rifiuti nella Regione Campania, introdotta dal d.l. n. 90/2008 (conv., con modif., in l. n. 123/2008), si applica anche ai reati previsti dall'art. 6 d.l. n. 172/2008, conv., con modif., in l., n. 210/2008 (Cass. III, n. 10646/2010).

        La sentenza dichiarativa della incompetenza territoriale, pronunciata nel giudizio di merito, preclude la possibilità che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, possa diventare esecutiva (Cass. VI, n. 14015/2014; Cass. VI, n. 12007/2014).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 21, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 294 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 22 - Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.

        1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero (1).

        2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

        3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405], il giudice [328], se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

        (1) Per il potere del giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza ex art. 22 c.p.p., v. Corte cost. 23 luglio 1991, n. 372.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina il modo con cui deve essere verificata la competenza del giudice adito nel corso delle indagini preliminari e fino all'udienza preliminare compresa, indicando gli atti che possono essere adottati e le relative conseguenze.

        2. L'incompetenza dichiarata nel corso delle indagini preliminari

        Nel corso delle indagini preliminari, sulle richieste del pubblico ministero, della persona offesa e della persona sottoposta alle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari del tribunale astrattamente competente, per materia e per territorio, a conoscere del reato iscritto nel registro di cui all'art. 335.

        Prima della conclusione delle indagini l'ipotesi di lavoro che ne costituisce l'oggetto è materia fluida, non ancora fissata nell'atto tipico che la definisce con il quale il pubblico ministero esercita l'azione penale in una delle forme indicate dall'art. 405.

        La natura dinamica dell'attività di indagine, inevitabilmente soggetta ai continui mutamenti che ogni acquisizione investigativa comporta, spiega la ragione per cui il giudice per le indagini preliminari, quando richiesto del compimento di un atto del suo ufficio, possa (e debba, quando ne sussistono i presupposti) declinare la propria competenza (compresa la giurisdizione) con ordinanza non impugnabile (Cass.S.U., n. 42030/2014) che, adottata rebus sic stantibus, produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto (una richiesta cautelare, di intercettazione di conversazioni, di proroga delle indagini, di incidente probatorio, solo per fare degli esempi), senza alcun pregiudizio per l'ulteriore prosecuzione delle indagini da parte dello stesso pubblico ministero né di una diversa valutazione da parte del giudice ove venga successivamente richiesto il suo intervento (così la Relazione definitiva al codice di procedura penale).

        Tuttavia, in caso di richiesta di misura cautelare, personale e reale, se ne ricorre l'urgenza, il giudice che si dichiari contestualmente incompetente può adottare, in via provvisoria, il provvedimento richiesto che, proprio perché legittimato dall'urgenza, conserva una efficacia temporale limitata, destinata ad essere consolidata o rimossa dal giudice competente nei termini indicati dall'art. 27 (al cui commento si rinvia).

        Se però il giudice, richiesto dell'applicazione di una misura cautelare, si dichiari incompetente a provvedere, non perché ritenga puramente e semplicemente la competenza di altro giudice, ma a seguito di una valutazione di merito attinente all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale la misura è stata richiesta, il relativo provvedimento è di sostanziale rigetto ed è appellabile innanzi al tribunale (Cass. V, n. 2453/2000; si veda, altresì, in motivazione, Cass.S.U., n. 42030/2014, cit., che ha precisato che l'ordinanza non è impugnabile solo nel caso in cui il giudice si limiti puramente e semplicemente a declinare la propria competenza, non se la relativa decisione costituisce frutto di una diversa ricostruzione o valutazione dei fatti, o ritenga insussistente i presupposti di fatto del proprio agire).


        3. L'incompetenza dichiarata dopo la chiusura delle indagini preliminari

        Quando il pubblico ministero si determini, a conclusione delle indagini preliminari, a esercitare l'azione penale, la decisione del giudice che, anche a seguito di diversa definizione giuridica del fatto (Corte cost. n. 347/1991) si ritenga incompetente deve essere sempre adottata con sentenza con cui deve necessariamente indicare il giudice competente a procedere e deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso quest'ultimo.

        Come spiegato dalla Corte costituzionale, “non vi è dubbio che l'art. 22, terzo comma, attribuendo al giudice il potere di dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa «dopo la chiusura delle indagini preliminari», sia pienamente applicabile — ed anzi si riferisca essenzialmente — proprio alla fase dell'udienza preliminare, come risulta anche espressamente dalla relazione al progetto preliminare, nella quale si sottolinea la ratio di favorire la soluzione delle questioni di competenza fin da tale udienza» (Corte cost. n. 372/1991).

        Benché la norma faccia indistinto riferimento alla “chiusura delle indagini preliminari” e dunque a qualsiasi atto tipico del pubblico ministero che sancisca in modo definitivo le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, ovvero all'inazione, mediante richiesta di archiviazione, si ritiene che l'adozione della sentenza sia preclusa quando il giudice sia investito della richiesta di archiviazione, non essendo concepibile una sentenza in assenza di domanda di pretesa punitiva. Secondo Cass. I, n. 1981/1998, sarebbe abnorme il provvedimento adottato in forma di sentenza dal giudice per le indagini preliminari con il quale detto giudice, a fronte di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, dichiari, ai sensi dell'art. 22, comma 3, la propria incompetenza e disponga la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente. L'eventuale situazione di stallo che potrebbe determinarsi qualora, dichiarata invece ritualmente l'incompetenza con ordinanza, ai sensi del comma 1 del citato art. 22, e disposta la restituzione degli atti allo stesso pubblico ministero richiedente, questi, dissentendo da detta ordinanza, rinnovasse la richiesta di archiviazione, potrebbe essere superata, secondo la sentenza citata, mediante ricorso, da parte del giudice per le indagini preliminari, al meccanismo dell'imputazione coatta previsto dall'art. 409, comma 5. Questo, infatti, dando luogo ad una forma di esercizio dell'azione penale, ben potrebbe consentire una successiva dichiarazione di incompetenza in forma di sentenza, quale prevista dall'art. 22, comma 3.

        Percorso decisamente tortuoso e non convincente che non considera, all'opposto, che non necessariamente all'esercizio dell'azione penale corrisponde una sentenza che ne sancisca l'infondatezza o l'improcedibilità (cfr., per esempio, i casi disciplinati degli artt. 459, comma 3, e 455, comma 1, in tema, rispettivamente, di restituzione degli atti a seguito di richiesta di decreto penale di condanna o di richiesta di giudizio immediato).

        Dato processuale, quest'ultimo, dal quale è stata tratta l'ulteriore conseguenza che, in realtà, la fase disciplinata dall'art. 22, comma 3, riguarda esclusivamente quella introdotta con la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione diretta a giudizio, con esclusione, quindi dell'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 447, a seguito di richiesta congiunta di applicazione della pena in fase di indagini preliminari, che dovrebbe, pertanto, limitarsi ad emettere ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero.

        La sentenza con cui il giudice declina la giurisdizione del giudice ordinario o la propria competenza non è impugnabile, né ricorribile per cassazione, ma può solo provocare il conflitto di negativo di competenza di cui all'art. 28, al cui commento si rinvia (art. 568, comma 2; Cass.S.U., n. 42030/2014, cit.).


        4. Casistica

        La trasmissione degli atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero, conseguente ad una decisione del giudice dichiarativa d'incompetenza territoriale, non impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se già ritualmente effettuata dal P.M. (Cass. III, n. 20765/2010).

        È inammissibile, in base al principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza di incompetenza emessa dal giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini preliminari (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari si era dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 27 ed aveva emesso il provvedimento di sequestro preventivo, in relazione al quale la Corte ha anche rilevato carenza di interesse in concreto a ricorrere da parte del pubblico ministero (Cass. V,  n. 54016/2018).

        Il giudice per le indagini preliminari è giudice del singolo atto e non anche giudice del processo e, pertanto, è legittimato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto limitatamente al provvedimento richiestogli. Ne consegue che, una volta che abbia provveduto (nella specie emettendo ordinanza di custodia cautelare in carcere), senza avere rilevato l'incompetenza, la sua potestà decisoria è esaurita, sicché non gli è consentito sollevare questioni di competenza con separata ordinanza (Cass. I, n. 31060/2018).

        Non costituisce provvedimento abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal P.M. di emettere provvedimento di archiviazione, abbia invece dichiarato la propria incompetenza per territorio, dal momento che un tale provvedimento è inquadrabile nello schema processuale di cui all'art. 22 nel quale trova disciplina la incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari (Cass. III, n. 1700/1998).

        È abnorme il provvedimento emesso in forma di sentenza con il quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte di richiesta di archiviazione per un certo fatto addebitato ad un determinato soggetto, ritenuta la configurabilità di altra ipotesi di reato a carico di altro soggetto, per cui sarebbe competente a procedere un diverso giudice, dichiari, ai sensi dell'art.22, comma 3, la propria incompetenza e disponga la diretta trasmissione degli atti al pubblico ministero presso quel giudice (Cass. I, n. 2108/1998).

        Il principio secondo il quale l'ordinanza ammissiva di incidente probatorio non ha carattere decisorio ma strumentale e non è pertanto soggetta ad alcuna forma di gravame, si estende anche alla pronuncia con la quale il giudice dichiari, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale, la propria competenza in ordine all'assunzione della prova, provvedimento che, non essendo suscettibile di causare alcuna lesione, non è ricorribile per cassazione, ben potendo la questione della competenza territoriale essere proposta nell'udienza preliminare oppure nel dibattimento, dopo la chiusura delle indagini preliminari, e decisa con effetto sull'intera fase (Cass. VI, n. 1938/1998).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 22, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 303 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 23 - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado.

        1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente (1) (2).

        2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza [173], entro il termine stabilito dall'articolo 491, comma 1 [211]. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1 [516-517].

        (1) La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1993, n. 76 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo». Successivamente la Corte cost., con sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma «nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio».

        (2) Per i reati di competenza del giudice di pace, v. art. 48 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        La norma indica il modo con cui deve essere verificata la competenza nel giudizio di primo grado disciplinando le relative conseguenze.

        2. L'incompetenza per materia

        La norma disciplina due ipotesi, a seconda che il giudice sia incompetente per materia o per territorio.

        Nel primo caso, il giudice può declinare la propria competenza in ogni stato del processo solo se essa appartiene ad un giudice “superiore” (la Corte di assise, in caso di processo celebrato dal tribunale, o quest'ultimo in caso di processo celebrato dal giudice di pace). Altrimenti, se l'eccezione non è stata sollevata (o l'incompetenza non è stata comunque rilevata) nel termine di cui all'art. 491, comma 1, il giudice “superiore” deve trattare il processo di competenza del giudice “inferiore” (art. 21, comma 1). Tale competenza resta ferma anche nel caso in cui la competenza del giudice inferiore derivi dalla accertata diversità del fatto rispetto a quello descritto nell'atto con cui è stata promossa l'azione penale (art. 516, comma 1), o sia contestato un reato connesso o una circostanza aggravante ai sensi dell'art. 517, comma 1.

        Anche l'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, non rilevando, in senso contrario, il disposto di cui all'art. 48 d.lgs. n. 274/2000, il quale non deroga al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, limitandosi a stabilire che il giudice, qualora debba dichiarare l'incompetenza per materia a favore del giudice di pace, la dichiara con sentenza e trasmettendo gli atti al P.M. e non direttamente al giudice di pace (Cass. V, n. 35293/2018; Cass. V, n. 25499/2015; Cass. V, n. 15727/2015;Cass. V, n. 15727/2014, secondo cui l'incompetenza del tribunale a conoscere dei reati di competenza del giudice di pace non può più essere rilevata, né eccepita, nemmeno in sede di legittimità, se non eccepita tempestivamente ). In senso contrario, si era espressa soltanto Cass. III, n. 12636/2010.

        Il contrasto è stato risolto da due sentenze pronunciate a Sezioni Unite; in particolare, daCass. S.U. n. 28908/2019che ha affermato il seguente principio di diritto: L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo exart. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, c.p.p., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis" purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "ab origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo; e da Cass. S.U. n. 28909/2019che ha affermato il seguente principio di diritto: L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo exart. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, c.p.p., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato anche per il reato minore, non determina, in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis", il venir meno di quest'ultima, purché "ab origine" correttamente individuata.


        2.1. L'incompetenza per territorio

        Nel secondo caso, come si è visto (art. 21), la competenza territoriale del giudice non risente degli sviluppi successivi alla fase introduttiva del dibattimento, a meno che — come si è visto in sede di commento all'art. 21 — l'eccezione, pur tempestivamente sollevata, non sia stata decisa.


        3. Le forme e i contenuti della dichiarazione di incompetenza

        L'incompetenza deve essere sempre dichiarata con sentenza.

        Tuttavia, non si è ritenuta abnorme l'ordinanza dettata a verbale con la quale il giudice di pace trasmetta gli atti al P.M. dichiarando la propria incompetenza per materia, trattandosi di provvedimento che riveste, comunque, natura sostanziale di sentenza, suscettibile di dare luogo a conflitto di competenza, a norma dell'art. 28 (Cass. V, n.  51165/2015; Cass. V; n. 10947/2011; contra l’isolata Cass. V, n. 44287/2005).

        Con la sentenza deve necessariamente essere indicato il giudice competente e disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso di lui (Corte cost. n. 76/1993 e Corte cost. n. 70/1996).

        Ove si ritenga la sussistenza di uno dei reati di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quinquiese 3-quater, gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (Cass. V, n. 47097/2014), a nulla rilevando, secondo un indirizzo interpretativo, che si tratti dello stesso tribunale e dello stesso ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale (Cass. I, n. 37037/2010; nello stesso senso Cass. V, n. 21587/2009, secondo cui ove sia stata affermata l'incompetenza per materia con riguardo a taluni reati a causa di esclusa connessione, nel caso in cui il giudice a quo trasmetta gli atti concernenti i reati per i quali si ritiene incompetente all'ufficio del pubblico ministero, quest'ultimo deve riproporre la richiesta di rinvio a giudizio anche quando, trattandosi di reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, il giudice competente per l'udienza preliminare sia il medesimo che ebbe a svolgere la precedente per tutti i reati ritenuti connessi, in quanto, essendo diverso l'oggetto, limitato ai reati per cui è stata dichiarata la competenza, sussiste l'interesse dell'imputato al rinnovo di tale udienza al fine di esercitare il proprio diritto alla scelta del rito, nella specie il giudizio abbreviato).

        Secondo la tesi contraria (sostenuta da Cass. V, n. 18710/2013), la trasmissione degli atti direttamente al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, è illegittima soltanto ove si tratti di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza.

        Tale interpretazione si fonda sulla sentenza della Corte cost. n. 104/2001 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 70/1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis. Osserva il Giudice delle leggi che la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo viola l'art. 24 Cost. in quanto l'imputato non viene posto in condizione di esercitare nell'udienza preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di difesa, né accedere al rito abbreviato davanti al giudice naturale. Tale esigenza, tuttavia, non ricorre nei casi di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, In tali procedimenti, infatti, la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare. Ne consegue che la ratio decidendi della sentenza Corte cost. n. 70/1996 può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Ne deriva che la portata di tale decisione trova un limite nelle situazioni in cui l'imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale.

        Sulla questione è intervenuta Cass. S.U., n. 39746/2017  che ha affermato il principio di diritto  secondo il quale il tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, attribuiti alla competenza della corte di assise, deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise per il giudizio, semprechè non sia stata dichiarata la competenza del giudice di un altro distretto. 


        4. Le conseguenze della sentenza di incompetenza

        L'azione penale una volta esercitata è irretrattabile anche da parte del pubblico ministero presso il giudice investito di competenza ex art. 22, comma 3; la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina, infatti, la regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata. Ne consegue che, a seguito della declaratoria di incompetenza adottata dal giudice delle indagini preliminari originariamente richiesto di disporre il rinvio a giudizio, al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale siano stati trasmessi gli atti, sarebbe preclusa la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre egli potrà formulare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di non luogo a procedere (Cass. III, n. 24050/2018; Cass. VI, n. 20512/2003). La giurisprudenza maggioritaria è di opinione contraria (cfr. da ultimo, Cass. V, n. 44345/2019, secondo cui dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, e la conseguente trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente, lo stesso P.M. può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, e può dunque formulare anche una richiesta di archiviazione del procedimento ciò perché il comma terzo dell'art. 22, con l'espressa ed originaria previsione della trasmissione degli atti al P.M. e non direttamente al giudice cui viene attribuita la competenza, esprime la volontà legislativa di una deroga al principio di irretrattabilità dell'azione penale).

        Il principio di irretrattabilità dell'azione penale non vincola il pubblico ministero a esercitare l'azione penale con le stesse modalità (Cass. V, n. 42483/2012) e non comporta la necessità di un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis, (Cass. VI, n. 8998/2007; Cass. VI, n. 6879/2008; cfr. Cass. III, n. 20765/2010, secondo cui la rinnovazione è necessaria solo se vengono svolte ulteriori indagini o vengono contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse, altrimenti, in presenza di un quadro probatorio invariato, essa avrebbe solo l'effetto di ritardare il processo, danneggiando in primo luogo l'imputato presunto innocente) trattandosi di adempimento procedurale che conserva la sua ragion d'essere laddove il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale, e non quando tale esercizio è imposto dal giudice a seguito di un contraddittorio già assicurato all'imputato (Cass. III, n. 43809/2014).

        Secondo Cass. VI, n. 925/1999, il pubblico ministero presso il giudice competente, cui sono stati trasmessi gli atti a seguito della dichiarata incompetenza, può compiere nuovi accertamenti, emettere una richiesta di rinvio a giudizio anche con una descrizione dei fatti diversa rispetto a quella prospettata dal primo inquirente e chiedere la archiviazione per alcune o per tutte le ipotesi di reato già contestate; egualmente nella suddetta fase di nuove indagini preliminari, emergendo altri fatti idonei a giustificazione della richiesta, può essere emessa un'altra ordinanza di custodia cautelare. Con la conseguenza che rispetto ad essa, fino a quando non intervenga altro rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza cautelare, non sussiste al momento alcun limite cronologico impeditivo degli effetti ex art. 297 comma 3, ove ne ricorrano le altre condizioni, dato che la regressione ex lege del processo a procedimento ha tolto ogni valenza attuale al rinvio a giudizio innanzi al giudice incompetente (cfr., in senso parzialmente contrario, Cass. I, n. 29196/2017,secondo cui il pubblico ministero cui siano trasmessi gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 23 pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, qualora la eserciti, deve attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante dichiaratosi incompetente, costituendo tale decisione una preclusione processuale all'esercizio dell'originaria imputazione, sicché, nel caso in cui ciò non avvenga, il secondo giudice, investito dell'originaria ed immodificata contestazione, non può declinare la propria competenza ma deve sollecitare il pubblico ministero alla corrispondente modifica dell'imputazione e, in mancanza, dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M.). 

        La questione va risolta avuto riguardo alla ratio della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della norma in commento, giustificata, come visto, esclusivamente dal fatto che la diretta trasmissione degli atti al giudice competente priva l'imputato della possibilità di spiegare le proprie difese (ivi compresa l'opzione per un rito alternativo) dinanzi al giudice naturale. Sicché l'azione che il pubblico ministero presso quest'ultimo deve esercitare, altro non è se non la prosecuzione di quella già esercitata altrove presso il precedente giudice.


        4.1. Le ulteriori conseguenze. Rinvio

        Sulle conseguenze in ordine al regime delle prove assunte e alla perdurante efficacia della misura cautelare pendente, si rinvia al commento degli artt. 26 e 27.


        5. Casistica.

        Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dichiari la propria incompetenza per territorio e contestualmente rigetti l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa celebrazione dell'udienza preliminare, in quanto gli atti assunti dal giudice incompetente conservano la loro efficacia solo se validamente compiuti e presentano l'attitudine a produrre effetti, ben potendo l'interessato riproporre l'eccezione di nullità al giudice competente che ha il dovere di esaminarla (Cass. III, n. 11486/2014).

        La declaratoria di incompetenza per territorio non determina la caducazione degli effetti della sospensione o dell'interruzione della prescrizione intervenute anteriormente a tale pronuncia (Cass. II, n. 30627/2017).

        Il tribunale del riesame, investito dell'impugnazione di un provvedimento impositivo di misura cautelare reale, può sindacare la competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura stessa, solo se l'azione penale non è stata ancora esercitata, essendo, successivamente, riservata al giudice di merito ogni valutazione sulla competenza (Cass. III, n. 16478/2017).

        È abnorme la sentenza con la quale il giudice dibattimentale, avendo accertato che il fatto è stato commesso al di fuori della circoscrizione del proprio Tribunale, dichiari di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di una condizione di procedibilità, anziché dichiarare la propria incompetenza per territorio e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (Cass. II, n. 31469/2014).

        La Corte d'Assise, essendo giudice superiore rispetto agli altri giudici di primo grado ai sensi dell'art. 38 l. n. 287/1951, una volta verificata la regolare costituzione delle parti, non può più spogliarsi della competenza investendo il Tribunale in composizione collegiale. (Nella specie, relativa ad un conflitto fra Corte d'Assise e tribunale in composizione collegiale, la S.C. ha chiarito che l'avvenuto mutamento del collegio di Assise per incompatibilità del giudice a latere non comporta la regressione del processo alla fase che precede l'apertura del dibattimento) (Cass. I, n. 25076/2012).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 23, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 307 ss.; Di Salvo, Principio d'irretrattabilità dell'azione penale, regressione del procedimento e poteri del pubblico ministero, in Cass. pen. 2000, 3327 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 24 bis - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio1

        1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

        2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.

        3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

        4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

        5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.

        6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

        [1] Articolo inserito dall'art. 4 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

        1. Inquadramento

        La norma introduce nel processo penale il regolamento preventivo di competenza per territorio; evidente la finalità: il processo non può tornare alla casella iniziale una volta approdato a quella finale, vi osta il principio della sua ragionevole durata.

        2. L'istituto

        L'art. 1, comma 13, lett. n), legge 27/09/2021, n. 134 - Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (cd. Riforma Cartabia) – aveva stabilito «che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio po[tesse], anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio» e che «qualora [non avesse proposto] l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che [avesse] eccepito l'incompetenza per territorio non po[tesse] riproporre la questione nel corso del procedimento»; la Corte di cassazione, nel caso in cui avesse dichiarato l'incompetenza del giudice, avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti al giudice competente.

        Secondo la relazione al disegno di legge delega, il rinvio pregiudiziale avrebbe potuto evitare casi, che pur si sono verificati, «in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo. L'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo “in sicurezza”, risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo. Peraltro, al fine di responsabilizzare il giudice di merito ed evitare potenziali usi strumentali dell'istituto, si propone che possa operare solo al cospetto di questioni di una certa serietà».

        Il legislatore delegato ha dato attuazione alla delega introducendo l'art. 24-bis (art. 4, c. 1, d.lgs. 10/10/2022, n 150). La disciplina, si legge nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo delegato, «è costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza (artt. 30-32 c.p.p.), con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza». Rispetto al legislatore delegante, il delegato ha disposto che gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente e non direttamente al giudice, ciò al dichiarato fine di «rispettare il dettato delle pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla materia (la sentenza n. 76 del 1993, con cui Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 23, comma 1, c.p.p., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, e successivamente la sentenza n. 70 del 1996, con cui la Corte ha esteso tale meccanismo di regressione processuale all'ipotesi di incompetenza per territorio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. anche sotto tale profilo)».

        Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30, la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto ( Cass. II, n. 49479/2023).


        3. Il procedimento

        La questione pregiudiziale di competenza può essere rimessa alla Corte di cassazione solo dal giudice, d'ufficio o su istanza di parte. Le parti hanno un potere sollecitatorio ma non possono adire direttamente la Corte. Tuttavia, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento (c. 6). Chi intende eccepire l'incompetenza per territorio ha, dunque, un onere: quello di chiedere contestualmente il rinvio pregiudiziale, pena l'improponibilità dell'eccezione nel corso del procedimento.

        Il giudice non è obbligato al rinvio pregiudiziale : la norma gli attribuisce la facoltà, non il dovere di rimettere la questione concernente la competenza (“la questione... può essere rimessa)”. Non si comprenderebbero, altrimenti, né l'ultimo comma della norma in commento, né la possibilità di riproporre l'eccezione di incompetenza in appello (art. 24). Se ne deduce che il giudice può delibare l'eccezione valutandone, magari, la manifesta infondatezza onde evitare che l'istituto si presti a finalità contrarie a quelle della sua introduzione(Cass. I, n. 20612/2023, ritiene necessario chela decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione). Tanto più che il rinvio pregiudiziale non sospende né il corso della prescrizione (a meno di considerare “altro giudizio”, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 2, c.p., il sub-procedimento di legittimità) né i termini di durata massima della custodia cautelare. Nè, del resto, la norma si occupa della sorte del processo a quo, non disponendo alcunché, per esempio, sulla sospensione del dibattimento, sulla sorte delle prove la cui assunzione non è rinviabile e, più in generale, sul compimento degli atti urgenti (manca una previsione analoga a quella dell'art. 30, comma 3; ed è un fatto ambiguo). La prosecuzione del processo parrebbe comunque “indolore” se si considera che: a) le prove assunte dal giudice incompetente non sono inefficaci (art. 27); b) l'integrale documentazione dell'esame mediante mezzi di riproduzione audiovisiva rende pienamente utilizzabili le prove anche davanti al giudice competente (art. 495, comma 4-ter).

        Si evidenzia, inoltre, che data la natura dell’istituto, non è ammissibile il rinvio pregiudiziale nel caso in cui la questione sulla competenza territoriale dipenda dall’accertamento di dati di “fatto” che non possono in ogni caso esulare dal giudizio di legittimità, devoluto, in via esclusiva, al giudice di merito (Cass. III, n. 10703/2024).

        Secondo Cass. I, n. 20612/2023, il giudice è tenuto a trasmettere gli atti esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più̀ giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121.

        Il rinvio pregiudiziale può essere effettuato solo in primo grado: a) prima della conclusione dell'udienza preliminare; b) nel termine previsto dall'art. 491 quando manchi l'udienza preliminare; c) in quello previsto dall'art. 554-bis in caso di citazione diretta a giudizio. Nel termine di cui all'art. 491 può essere disposto il rinvio pregiudiziale se l'eccezione di incompetenza era stata già proposta in udienza preliminare (sempre che la parte avesse chiesto la remissione della decisione alla Corte di cassazione).


        4. Le forme della decisione

        Il giudice decide con ordinanza la rimessione della questione alla Corte di cassazione.

        Il giudice può non accogliere la richiesta per due ragioni: a) perché, come detto, ritiene manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza territoriale; b) oppure perché la condivide dichiarando la propria incompetenza con ordinanza (art. 21) o con sentenza (art. 23).

        In ogni caso, l'ordinanza di rimessione non è impugnabile.

        Con l'ordinanza il giudice rimette alla Corte di cassazione «gli atti necessari alla risoluzione della questione», con l'indicazione delle parti e dei relativi difensori.

        L'ordinanza di rimessione deve contenere, a pena di inammissibilità, la motivata esposizione da parte del giudice delle ragioni di fatto e di diritto che conducono alla valutazione di serietà delle questioni di competenza poste o rilevate, con preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e valutazione d'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli strumenti ordinari (Cass. I, n. 20612/2023).


        5. Il sub-procedimento di legittimità

        La Corte di cassazione decide a sezione semplice in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127. La partecipazione delle parti, pubblica e private, deve però essere chiesta nei modi e termini stabiliti, in generale, dall'art. 611 (al cui commento si rinvia). Altrimenti la Corte decide sulle sole richieste (necessarie) del PG ed, eventualmente, delle parti e loro memorie.

        La Corte decide in base agli atti trasmessi dal giudice rimettente; nulla d'altro la norma dispone. Non è previsto, in particolare, alcun potere istruttorio analogo a quello previsto dall'art. 32 per la risoluzione dei conflitti di competenza. Il che depone per l'impossibilità delle parti di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa dal giudice.

        In ogni caso, la Corte di cassazione non opera quale giudice dell'impugnazione, può tener conto di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti, non è vincolata, sotto il profilo oggettivo, all'osservanza dei limiti connaturati al “principio della domanda” e non gli è preclusa, sotto il profilo soggettivo, la individuazione e la determinazione della competenza di un giudice diverso da quello indicato dalle parti in sede di eccezione di incompetenza.

        La Corte decide con sentenza (co. 4) il cui estratto è immediatamente comunicato al giudice rimettente, a quello eventualmente ritenuto competente ed ai rispettivi pubblici ministeri, ma gli atti, in caso di incompetenza del giudice rimettente, devono essere trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente (sulle ragioni della trasmissione degli atti al pubblico ministero, si vede il commento dell'art. 23 e il § 2 del presente commento).


        6. Gli effetti della decisione. Rinvio

        Con riferimento alle conseguenze della decisione della Corte di cassazione in ordine alla competenza, alla sorte delle prove acquisite dal giudice dichiarato incompetente e delle misure cautelari (personali e reali) eventualmente da lui disposte, si rinvia al commento degli artt. 25, 26 e 27.  


        7. Profilo di diritto intertemporale

        Ai sensi dell'art. 99-bis, d.lgs. n. 150/2022, la norma è entrata in vigore il 30/12/2022.

        Trattandosi di norma processuale è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso purché non siano già scaduti i termini previsti per la rimessione della questione pregiudiziale.

        Non trattandosi di norma sostanziale, non si applica ai procedimenti pendenti per i quali tale termine è già perento.

        Bibliografia

        E. Calvanese, Impugnazioni: il ricorso in cassazione, pagg. 291 e segg., in La riforma del sistema penale, a cura di A. Bassi, F. Parodi, Giuffrè, 2022; M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia. Profili processuali, in www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1667394561_gialuz-riforma-cartabia-nuova-vers.pdf; A. Nocera, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla questione della competenza per territorio, pagg. 187 e segg., in La “Riforma Cartabia”, Relazione n. 2/2023 dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, in cortedicassazione.it e sistemapenale.it/it/documenti/relazione-massimario-2-2023-sulla-riforma-cartabia; F.N. Ricotta, I nuovi controlli sulla competenza per territorio, pagg. 644 e segg., in La Riforma Cartabia, a cura di G. Spangher, Pacini Giuridica, 2022.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 24 - Decisioni del giudice di appello sulla competenza.

        1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado [604] competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23, comma 1, ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello [581] (1).

        2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile [593].

        (1) La Corte cost., con sentenza 5 maggio 1993, n. 214 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo». Successivamente la Corte cost., con sentenza 15 marzo 1996, n. 70 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma «nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo».

        1. Inquadramento

        La norma disciplina le conseguenze dell'incompetenza (per materia, per territorio o per connessione) dichiarata in corte di appello.

        2. L'incompetenza per materia

        Poiché la competenza per materia è inderogabile (art. 21), può essere rilevata d'ufficio anche dal giudice di appello il quale, in tal caso, può annullare la sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (Corte cost. n. 214/1993).

        Se la sentenza impugnata è stata emessa dal tribunale per un reato di competenza del giudice di pace, o dalla Corte di assise per un reato di competenza del tribunale, il giudice dell'appello (Corte di appello nella prima ipotesi, Corte di assise di appello nella seconda) non può annullare la sentenza se l'eccezione non è stata sollevata in primo grado nel termine indicato dall'art. 23, comma 2, e non è stata specificamente riproposta con i motivi di appello.

        Sicché quando il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 597, comma 1, lett. a), attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante dalla competenza per materia del giudice di primo grado, deve trattenere il procedimento e decidere su di esso, a meno che la questione non sia stata motivo di impugnazione e già tempestivamente eccepita in primo grado; se però riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado (Cass. I, n. 35909/2015).

        L'onere di reiterare con i motivi di appello l'eccezione di incompetenza per materia del giudice superiore (ma anche l'incompetenza per territorio o per connessione), non deve essere adempiuto dall'imputato quando appellante sia il pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione che priva l'imputato dell'interesse ad impugnare con l'appello incidentale, purché l'eccezione sia stata tempestivamente proposta in primo grado (Cass. VI, n. 29235/2010).


        3. L'incompetenza per territorio o per connessione

        L'incompetenza per territorio o per connessione non possono essere rilevate d'ufficio, ma devono essere eccepite con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, purché la relativa eccezione sia stata tempestivamente proposta in primo grado nei termini indicati dall'art. 21 (sempre che, come detto, appellante non sia il pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione).

        Sicché, al di fuori dei casi in cui può essere rilevata d'ufficio, se l'eccezione di incompetenza per territorio, per connessione o per materia del giudice superiore, non è stata eccepita tempestivamente in primo grado, il giudice dell'appello deve pronunciare nel merito, anche se la questione è stata devoluta con i motivi di appello ed è fondata.

        Con la sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio o per connessione del giudice di primo grado, la Corte di appello deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice dichiarato competente (Corte cost. n. 70/1996).

        Se la sentenza non è appellabile, il giudice dell'appello deve sempre trasmettere gli atti alla Corte di cassazione (art. 568, comma 5), a prescindere dall'ammissibilità dell'impugnazione.


        4. Il criterio di giudizio

        Il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve decidere con valutazione“ex ante”, riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali (nella specie, dichiarazioni testimoniali e sentenze di assoluzione), poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento (Cass. II, n. 4876/2017; Cass. VI, n. 49754/2012).


        5. Casistica.

        Il giudice dell'appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell'art. 24, annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni (Cass. I, n. 12564/2015).

        La mancata riproposizione «in limine» al giudizio abbreviato dell'eccezione di incompetenza territoriale rigettata in udienza preliminare preclude la deducibilità della stessa mediante atto di appello (Cass. VI, n. 2326/2015).

        La Corte di appello, quando, riqualificando un fatto giudicato dal tribunale, lo riconduce ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 74/2000, nel merito della impugnazione senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace (Cass. V, n. 42827/2014; Cass. III, n. 21257/2014).

        In tema di incompetenza funzionale dichiarata dal giudice d'appello, l'erronea statuizione della trasmissione diretta degli atti al giudice (anziché al pubblico ministero) competente non attinge il contenuto decisorio espresso dal dispositivo ma soltanto una disposizione strumentale ed è perciò rimediabile, da parte della Corte di cassazione, attraverso la procedura di rettifica prevista dall'art. 619 (Cass. IV, n. 1526/2013).

        Le ordinanze dispositive in materia cautelare personale, nonché quelle che decidono sull'istanza di riesame sono provvedimenti emessi allo stato degli atti, rispetto ai quali è del tutto ultronea la risoluzione della questione di competenza territoriale. L'eventuale incompetenza, infatti, non si traduce nella nullità del provvedimento, posto che essa incide soltanto, ed entro i termini indicati dall'art. 27, sull'efficacia della misura, sempre che sia lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento a dichiararsi incompetente. Ne consegue che nel procedimento incidentale di riesame la questione di incompetenza, non può avere ingresso, sia perché irrilevante, sia perché l'eventuale pronuncia d'incompetenza sarebbe contraddittoria con il principio di conservazione di efficacia della misura (Cass. I, n. 3409/1994).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 24, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 307 ss.; Di Salvo, Principio d'irretrattabilità dell'azione penale, regressione del procedimento e poteri del pubblico ministero, in Cass. pen. 2000, 3327 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 25 - Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza.

        1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina le conseguenze della sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.

        2. I presupposti della cognizione di legittimità sulla giurisdizione o la competenza

        La Corte di cassazione può essere investita della questione sulla giurisdizione o sulla competenza in due modi: a) in sede di risoluzione dei conflitti positivi e negativi di giurisdizione e di competenza (art. 28 ss.); b) con ricorso proposto ai sensi degli artt. 311,325 e 606 avverso l'ordinanza o la sentenza che abbiano esplicitamente o implicitamente ritenuto la giurisdizione o la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per la rilevabilità in sede di legittimità della incompetenza si veda il commento all'art. 21).

        Nel primo caso la Corte indica il giudice competente dinanzi al quale il processo deve proseguire (art. 32).

        Nel secondo caso, quando riconosce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza o il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente (art. 620, lett. b, 621); se riconosce l'incompetenza, per qualsiasi causa, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato disponendo, in caso di annullamento di sentenza, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto incompetente.


        3. Le conseguenze della sentenza

        La pronuncia risolutiva del conflitto di giurisdizione (e di competenza) ha natura incidentale dotata di effetti preclusivi (quanto alla giurisdizione e alla competenza) circoscritti al "thema decidendum" del conflitto, senza estendersi alla valutazione anche solo prognostica della fondatezza o meno delle imputazioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice della cognizione di merito designato, che rimane libero di apprezzare il fatto e di mutarne anche la qualificazione giuridica ipotizzata dalla Corte regolatrice, con il solo limite di non poter qualificare il fatto "rebus sic stantibus" come appartenente alla competenza di altro giudice (Cass. S.U., n. 18621/2017).

        In ogni caso, la competenza attribuita dalla Corte di Cassazione all'esito del giudizio di merito o in sede di risoluzione del conflitto di competenza, non può essere nuovamente messa in discussione, salvo che risultino se non da fatti nuovi, da  intendersi solo quali accadimenti storici comportanti una diversa definizione giuridica, da cui derivi la competenza di un giudice superiore (Cass. IV, n. 14709/2018, Cass. V, n. 47086/2013; Cass. I, n. 8555/2013).

        Se la decisione della Corte di cassazione interviene nel corso delle indagini preliminari è controverso se vincoli tutte la fasi del successivo giudizio (salvo il caso di sopravvenienza di fatti nuovi che ne impongano un riesame), ovvero se produca effetti limitatamente al provvedimento impugnato (nel primo senso, Cass. I, n. 9413/2013; Cass. I, n. 20992/2011; nel secondo senso, Cass. IV, n. 35207/2003).


        4. Casistica

        In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento — salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore — si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Cass. I, n. 13056/2015).

        La competenza a decidere sulla richiesta di archiviazione, anche quando è determinata da ragioni di connessione, deve essere individuata sulla base del criterio della prospettazione, e quindi — non potendo aversi riguardo all'istanza del P.M. che costituisce un atto svincolato da parametri formali di individuazione precisa del fatto o dei nessi tra i vari fatti oggetto di indagine — facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato e prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'unicità della competenza in relazione a più fatti, distanziati nel tempo e riferiti a soggetti diversi, ma indicati nelle denunce come tra loro concatenati e convergenti verso un fine comune) (Cass. I, n. 52541/2014).

        Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito del procedimento a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento, pronunciata dalla Corte di cassazione, a fronte della modifica dell'imputazione da parte del P.M. con contestazione di reato procedibile a citazione diretta, disponga la restituzione degli atti allo stesso perché proceda con tale forma avvalendosi del potere previsto dall'art. 33-sexies (Cass. VI, n. 46772/2012).

        L'irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio nell'incidente cautelare reale non viene meno qualora, dopo che si sia ritualmente incardinato il giudizio di rinvio, venga istituito un nuovo capoluogo di provincia e diventi operativo nello stesso un nuovo Tribunale cui apparterebbe la cognizione della materia specifica (Cass. VI, n. 27458/2011).

        La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma — nella specie, l'art. 593 — astrattamente incidente sulla competenza non è fatto idoneo a determinare la modifica della decisione assunta, in sede di annullamento con rinvio, dalla Corte di cassazione circa la competenza (Cass. I, n. 42893/2009).

        Bibliografia

        Campilongo, sub art. 25, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 316 ss.; Silvestri, Verso la semplificazione dei rapporti tra procedimento principale e procedimenti incidentali?, in Foro it. 2011, 605.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 26 - Prove acquisite dal giudice incompetente.

        1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite [33-nonies].

        2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili [191] soltanto nell'udienza preliminare [416 s.] e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503 (1).

        (1) Per i reati di competenza del giudice di pace, v. l'art. 48 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        La norma stabilisce la sorte delle prove acquisite dal giudice (inteso come ufficio giudiziario) incompetente sin dall'origine, ma non degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero presso il giudice incompetente (art. 54, comma 3), né delle prove assunte dal giudice (ufficio giudiziario) competente ma in violazione delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica (art. 33-nonies).

        2. Le conseguenze dell'incompetenza sulle prove assunte

        La violazione delle norme sulla competenza determina la sottrazione della conoscenza del fatto al giudice naturale precostituito per legge e costituisce vizio che, seppur nell'impianto originario del codice, non era tale da travolgere gli atti d'impulso processuale, dovrebbe coerentemente pregiudicare la validità almeno di quelli compiuti successivamente all'esercizio dell'azione penale.

        La norma in commento, evidentemente ispirata alla logica della conservazione di atti assunti da giudice comunque non privo di giurisdizione, disciplina le conseguenze dell'incompetenza sull'efficacia delle prove già acquisite dal giudice incompetente sin dall'origine, diversificandole a seconda della natura della prova e del vizio di incompetenza.

        Le prove diverse da quelle dichiarative (comprese le intercettazioni:Cass. IV, n. 37372/2006) conservano sempre la propria efficacia davanti al giudice competente, a prescindere dal vizio di competenza rilevato nel giudizio a quo.

        Le prove dichiarative (testimonianze, interrogatori, confronti, ricognizioni) invece, sono soggette a un diverso regime: a) se sono state acquisite da giudice incompetente per territorio o per connessione sono utilizzabili anche nel nuovo giudizio; b) se sono state acquisite da giudice incompetente per materia, la natura sostanziale del vizio consente la loro utilizzabilità solo se irripetibili, altrimenti possono essere utilizzate tal quali solo nell'udienza preliminare (e nel giudizio abbreviato o in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti); nel dibattimento possono essere utilizzate solo per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503. In questi casi, dunque, il regime probatorio delle dichiarazioni rese a giudice incompetente per materia è identico a quello delle dichiarazioni rese al giudice civile nell'ambito di un processo non ancora definito con sentenza irrevocabile che fa stato contro l'imputato (art. 238).

        La limitata utilizzabilità nei confronti dell'imputato di prove dichiarative assunte con la sua partecipazione da giudice incompetente per materia, così come regolata dalla norma in commento, pone qualche problema di coordinamento con la diversa disciplina dettata dall'art. 238, comma 2-bis, secondo cui, invece, i verbali di dichiarazioni assunte in altro procedimento possono essere sempre utilizzati nei confronti dell'imputato se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova, a prescindere dal fatto che il giudice del diverso procedimento fosse competente o meno.

        Problema reso ancor più complesso dal fatto che, secondo parte della dottrina, attraverso il meccanismo procedurale disciplinato dall'art. 238, potrebbero trovare ingresso ed essere utilizzate nei confronti dell'imputato le prove dichiarative raccolte dal giudice speciale con la partecipazione dell'imputato stesso.

        Il che vorrebbe dire che la norma in commento troverebbe spazio applicativo anche nelle ipotesi in cui la prova sia stata raccolta dal giudice carente di giurisdizione.

        Soluzione che lascia perplessi avuto riguardo al fatto che le norme del codice di rito disciplinano esclusivamente l'esercizio positivo della giurisdizione penale (art. 3), che l'art. 26 fa esclusivo e chiaro riferimento all'utilizzabilità delle prove da parte del giudice privo di competenza, allo stesso modo con cui il successivo art. 27 non si applica alle misure disposte da giudice privo di giurisdizione.


        3. Casistica

        Le prove orali assunte da giudice originariamente incompetente per materia ma a cui la competenza sia stata attribuita, in via retroattiva, per legge sono pienamente utilizzabili, non risultando ad esse applicabile la regola di cui all'art. 26 comma 2 (Fattispecie relativa all'applicazione retroattiva, ex art. 2, comma 1, d.l. n. 10/2010, conv. in l. n. 52/2010, della competenza per materia del tribunale per il delitto di associazione di tipo mafioso, in qualsiasi modo aggravato) (Cass. VI, n. 1263/2013).

        Bibliografia

        Campilongo, sub art. 26, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 320 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 27 - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.

        1. Le misure cautelari [272 s.] disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa [291] cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

        1. Inquadramento

        Il giudice per qualsiasi causa incompetente non può disporre alcuna misura cautelare; questa è la regola. La necessità di soddisfare le esigenze cautelari (personali o reali) prevale sul rispetto della regola quando l'urgenza del provvedere l'imponga. A tanto provvede la norma in commento che concilia la regola con l'eccezione attribuendo a quest'ultima una limitata efficacia temporale.

        2. I presupposti di applicabilità della norma. La dichiarazione di incompetenza contestuale

        Il giudice investito di una qualsiasi richiesta cautelare (personale o reale), può declinare la propria competenza in due modi:a) dichiarandola puramente e semplicemente e restituendo gli atti al pubblico ministero senza adottare la misura cautelare (art. 22, commi 1 e 2); oppure, se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 291, comma 2 o comunque di urgenza, b) adottando il provvedimento richiesto e contestualmente dichiarandosi incompetente “per qualsiasi causa” (per materia, per territorio, per connessione o anche per incompetenza funzionale (Cass.S.U., n. 14/1994); il significato dell'espressione «per qualsiasi causa» non può, invece, essere esteso sino a ricomprendere anche le ipotesi di istituzione di nuovi uffici giudiziari; in siffatte ipotesi il provvedimento cautelare emesso dal giudice originariamente competente mantiene la sua efficacia e nessun nuovo provvedimento deve essere adottato dal giudice al quale gli atti del procedimento sono stati trasmessi: Cass. I, n. 4485/1991; Cass. I, n. 2515/1991).

        L'art. 27 disciplina quest'ultima ipotesi (Cass. VI, n. 3516/1994; Cass. VI, n. 2055/1993) e non trova, pertanto, applicazione né nel caso di mancanza di giurisdizione del giudice ordinario, né nella ipotesi di trasmissione di atti ad altro ufficio disposta dal pubblico ministero durante le indagini preliminari ai sensi dell'art. 54, comma 1, nemmeno se ciò avvenga in conseguenza del provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione individua la competenza di una determinata procura a procedere per il reato ipotizzato, trattandosi di provvedimenti che hanno natura organizzatoria e non spiegano alcun effetto sull'efficacia della misura cautelare, sulla quale incidono unicamente i provvedimenti dichiarativi di incompetenza del giudice che l'ha disposta (Cass. VI, n. 2336/2015; in termini generali, per l'inapplicabilità dell'art. 27 ai casi di trasmissione di atti ad altro ufficio del P.M. ai sensi dell'art. 54, cfr. Cass. VI, n. 16309/2015; Cass. II, n. 16056/2015).

        La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, nella parte in cui non prevede che la cessazione dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, ove quello competente non provveda «a norma degli articoli 292, 317 e 321» «entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti», non si applichi anche nel caso di trasmissione degli atti disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 54 stesso codice, ha spiegato che «presupposto per l'applicazione di tale disciplina è una declaratoria giurisdizionale di incompetenza che - pur se non irreversibile in quanto emessa allo stato degli atti e non fondata su una completa conoscenza di questi (art. 22, comma 2) - rende necessaria una nuova pronuncia sulla misura cautelare da parte del giudice ritenuto competente e può essere rimossa, in caso di declinatoria da parte di entrambi i giudici, solo con la procedura dei conflitti (artt. 28 ss.). L'art. 54, invece, concerne i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero, che il nuovo codice disciplina secondo criteri diversi da quelli che regolano la materia della competenza-incompetenza tra giudici. Data la natura di parte sia pure pubblica, del pubblico ministero e la circostanza che le ipotesi ricostruttive dei fatti sono, nelle indagini preliminari, suscettibili di modificazioni idonee ad influire sulla titolarità di queste, si è privilegiata l'esigenza di efficacia e tempestività della funzione investigativa e si sono perciò adottati criteri di elasticità nella definizione dei rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero, evitando una netta e rigorosa separazione dei rispettivi poteri (cfr. Relazione al progetto preliminare, p. 24). Così si è, da un lato, omesso di apprestare rimedi per imporre al pubblico ministero non legittimato la trasmissione degli atti a quello che sia titolare delle indagini preliminari alla stregua dei criteri di cui all'art. 51, e consentito che il pubblico ministero procedente le prosegua nonostante la declaratoria di incompetenza intervenuta in tale fase da parte del corrispondente giudice per le indagini preliminari (arg. ex art. 22 cit.); dall'altro, si sono regolati i conflitti negativi tra diversi uffici del pubblico ministero all'interno della struttura organizzativa di tale parte, attribuendone la risoluzione al procuratore generale (art. 54, comma 2) ed evitando, così, di demandarla ad un giudice. Nel contesto di una tale disciplina, perciò, la circostanza che il pubblico ministero procedente trasmetta gli atti a quello incardinato presso il giudice che egli ritenga competente (art. 54, comma 1) non è idonea né a comportare la competenza di quest'ultimo giudice — che può infatti declinarla ove gli si chieda un provvedimento —; né ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validità della misura cautelare già disposta da quest'ultimo né ad attribuirle un'efficacia solo interinale; e non vi è ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando in tal caso — diversamente che in quello contemplato dall'art. 27 — una pronuncia declinatoria di competenza. Non sono invocabili, pertanto, né l'art. 3, trattandosi di situazioni diverse, né l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza; e nemmeno può dirsi violato il diritto di difesa, che ben può essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio è il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti ovvero - qualora egli declini la propria competenza - allo stesso giudice che l'ha emessa» (Corte cost. n. 262/1991).

        La mancanza di giurisdizione costituisce, invece, patologia che rende il provvedimento del tutto privo di effetti, e non può conservare validità ed efficacia in via provvisoria per il termine di venti giorni, dopo il rilievo del difetto di potestas iudicandi, in applicazione analogica dell'art. 27, poiché questa è norma riferibile soltanto alle ipotesi di difetto di competenza (Cass. I, n. 23372/2015).

        La norma non trova applicazione nemmeno nel caso in cui il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento non è diverso da quello incompetente (Cass.S.U., n. 1/1996, secondo cui nell'ipotesi di declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dal giudice dibattimentale, cui consegue la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, occorre aver riguardo alla competenza del giudice per le indagini preliminari, che è una derivazione, se non proprio una proiezione, di quella del giudice del giudizio, al quale la legge fa riferimento per determinare i limiti della giurisdizione sotto il profilo territoriale, della materia e della funzione. Conseguentemente, stante l'unicità dell'organo giurisdizionale della fase delle indagini per i procedimenti di competenza del Tribunale e della Corte d'Assise, la S.C. ha ritenuto che nella specie difettava il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 27, giacché l'organo che aveva disposto la misura — e cioè il g.i.p. presso il Tribunale — era proprio quello dichiarato competente).


        2.1. Segue. La dichiarazione di incompetenza successiva.

        Il giudice può rilevare la propria incompetenza anche successivamente alla adozione della misura cautelare, in sede, per esempio, di richiesta di revoca, modifica o sostituzione della misura stessa, quando la competenza sia venuta meno per emergenze investigative sopravvenute, ma anche in base al ripensamento sollecitato magari dalla stessa persona sottoposta alle indagini.

        Si è discusso se, ai fini dell'applicabilità della norma in commento, la dichiarazione di incompetenza non contestuale all'adozione dell'atto, debba essere resa dallo stesso giudice.

        Risolvendo il contrasto, Cass.S.U, n. 1/1996, argomentando anche alla luce di quanto dispone l'art. 32, comma 3, ha affermato il principio che il carattere provvisorio dell'efficacia della misura disposta da giudice incompetente, sancito dall'art. 27, in quanto espressione di un potere eccezionale, non può essere limitato ai casi di identità del giudice disponente e giudice che dichiara l'incompetenza, ma deve estendersi anche ai casi in cui l'incompetenza sia dichiarata dal giudice del processo principale, dell'udienza preliminare o dei diversi gradi del giudizio. La ratio di tale interpretazione risiede proprio nel principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 della Carta costituzionale, di cui le norme in tema di competenza costituiscono diretta applicazione, specie in una materia quale la libertà personale, costituzionalmente garantita. L'indagato (o l'imputato) ha diritto comunque, ma particolarmente in tema di misure limitative di tale libertà, ad una decisione, sulla relativa richiesta del pubblico ministero, da parte del suo giudice naturale, di quello cioè precostituito per legge, secondo la disciplina dettata dagli artt. 279, 291 e 91 disp.att., che compia una rinnovata ed autonoma valutazione su tutti i presupposti del provvedimento cautelare.

        La provvisoria efficacia dell'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da giudice incompetente, va riconosciuta anche nel caso in cui sia dichiarata dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso per saltum proposto avverso la suddetta ordinanza; e ciò in quanto è soltanto l'incompetenza, come tale, a giustificare la provvisoria ultrattività del provvedimento impositivo della misura cautelare, quale che sia la fase del procedimento nella quale tale incompetenza sia riconosciuta e dichiarata (Cass.S.U., n. 14/1994). Si è anche precisato che la Corte di cassazione, quando rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato non può limitarsi a disporre l'annullamento senza rinvio di quest'ultimo, ma deve anche individuare l'Autorità giudiziaria competente ed ordinare la trasmissione degli atti alla stessa.

        La Corte di cassazione ha tuttavia precisato che se il sindacato sulla competenza del giudice che ha adottato la misura cautelare è ammissibile anche nel relativo procedimento incidentale di impugnazione, tale sindacato non è ammissibile in sede di cognizione, stante l'autonomia del procedimento cautelare rispetto a quello principale, sicché l'incompetenza dichiarata dal giudice del dibattimento non travolge la misura stessa (Cass. II, n. 44678/2019, che richiama precedenti specifici sul punto).

        La norma non trova applicazione in caso di richiesta di revoca o sostituzione avanzata al giudice che ha adottato la misura cautelare dopo che il pubblico ministero procedente abbia disposto la trasmissione degli atti ad altro ufficio inquirente, istituito presso un diverso giudice (Cass. III, n. 16463/2024, che ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale presso cui è istituito l'Ufficio del pubblico ministero spogliatosi della disponibilità degli atti ai sensi dell'art. 54 aveva omesso di pronunciarsi su un'istanza di revoca o sostituzione della misura e, quindi, di dichiararsi incompetente ai sensi dell'art. 27). In questo caso, infatti, non v'è dichiarazione giurisdizionale di incompetenza del giudice richiesto della revoca/modifica della misura, bensì la mera presa d'atto della già avvenuta trasmissione degli atti ad altro ufficio del pubblico ministero.


        3. L'applicabilità della norma in sede di riesame

        Si riteneva in giurisprudenza che le ordinanze dispositive di misura cautelare personale, nonché le ordinanze che decidono sulla richiesta di riesame sono provvedimenti emessi allo stato degli atti, rispetto ai quali è del tutto ultronea la risoluzione della questione di competenza territoriale. Difatti, l'eventuale incompetenza non si traduce, di per sé, nella nullità del provvedimento, potendo incidere solamente, ed entro i termini di cui all'art. 27, sull'efficacia della misura, sempre che sia lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento a dichiararsi, contestualmente o successivamente, incompetente.

        Sulla scorta dell'insegnamento di Cass.S.U., n. 1/1996, cit., è stato affermato che l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta con le impugnazionide libertate e, conseguentemente, riconosciuta dal giudice del riesame o da quello di legittimità, i quali dovranno apprezzare non solo la questione di competenza, ma anche, in caso di ritenuta incompetenza, la sussistenza del presupposto dell'urgenza che, ai sensi dell'art. 291, comma 2, legittima, nel caso, il giudice richiesto della misura ad adottarla, pur essendo incompetente. Ne consegue che l'incompetenza eventualmente dichiarata dal giudice dell'impugnazione renderà provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare, legittimamente adottato in caso di urgenza, secondo il disposto dell'art. 27; mentre, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione apprezzi l'insussistenza dell'urgenza, con la declaratoria di incompetenza, dovrà annullare la misura. Tale apprezzamento deve essere effettuato con riferimento ai dati processuali, ove si tratti di impugnazione di merito, ovvero con esclusivo riferimento a quanto implicitamente desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si tratti di impugnazione di legittimità, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere alla disamina degli atti (Cass. IV, n 30328/2005).

        Secondo un diverso orientamento, invece, una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare l'annullamento né la riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere, ai sensi dell'art. 27 (Cass. II, n. 48734/2012).

        Occorre peraltro evidenziare che, a norma dell'art. 309, comma 9, come modificato dall'art. 11, comma 3, l. 47/2015, il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca. Se ne deve dedurre che se riconosce l'incompetenza del giudice che ha adottato la misura, deve necessariamente annullarla se quest'ultimo non ha motivato in alcun modo sulle ragioni dell'urgenza del provvedere. Il che rende preferibile ormai il primo dei due indirizzi appena esposti.

        Certamente è possibile investire il giudice del riesame della sussistenza dell'urgenza del provvedere, questione rispetto alla quale quella della competenza assume valore pregiudiziale e che, se risolta in senso negativo (nel senso cioè della insussistenza dell'urgenza), determina l'annullamento del provvedimento cautelare, non la sua inefficacia (Cass. II, n. 35630/2017). In ogni caso sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare disposta dal giudice il quale si sia nel contempo dichiarato incompetente anche quando, entro il termine di cui all'art. 27, il giudice competente abbia emesso altra analoga ordinanza, atteso che l'eventuale annullamento della prima ordinanza, del tutto autonoma rispetto alla seconda, potrebbe presentare utilità ai fini di una eventuale futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.


        4. L'incompetenza del giudice della convalida del fermo o dell'arresto

        Nell'ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalidaex art. 391, comma 5, e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice determina l'inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti (Cass.S.U., n. 12823/2010).

        Secondo la giurisprudenza maggioritaria, inoltre, la disciplina dell'art. 27 non si applica nel caso in cui il giudice non convalidi l'arresto e riscontrando, stante il mancato consenso dell'imputato, l'impossibilità di procedere a giudizio direttissimo, restituisca gli atti al pubblico ministero ex art. 449, comma 2, in quanto la necessità di rinnovazione della misura cautelare, in virtù del disposto di cui all'art. 27, opera soltanto quando il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento sia diverso da quello incompetente. Qualora, invece, il nuovo provvedimento sia emesso dal giudice per le indagini preliminari appartenente allo stesso tribunale il cui giudice del dibattimento abbia applicato la misura e disposto la regressione del procedimento, l'identità dell'ufficio giudiziario comporta che non ricorrano gli estremi della incompetenza di cui all'art. 27 suddetto (Cass. V, n. 18075/2010; contra Cass. VI, n. 3653/1991, secondo cui ove il giudice del dibattimento, constata l'insussistenza delle condizioni per procedere a giudizio direttissimo abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, la misura cautelare perde efficacia se nei venti giorni dalla pronuncia di tale provvedimento il giudice competente non abbia provveduto in ordine allo status libertatis della persona in vinculis). In ogni caso, il rigetto della richiesta di misura cautelare disposto dal giudice delle indagini preliminari competente per la convalida del fermo eseguito fuori dal circondario non preclude al pubblico ministero territorialmente competente la reiterazione della suddetta richiesta al giudice naturale, in quanto il provvedimento emesso da quest'ultimo è del tutto autonomo rispetto al primo, che, in quanto non impugnabile, è inidoneo a determinare la formazione di un giudicato cautelare (Cass. VI, n. 21328/2015).


        5. L'efficacia e legittimità della misura applicata dal giudice ai sensi dell'art. 27

        L'ordinanza applicativa di misura cautelare personale adottata dal giudice che si dichiara contestualmente incompetente è legittima e provvisoriamente efficace, con quanto ne consegue in termini di adempimenti esecutivi. Se pertanto il giudice che ha adottato l'ordinanza ai sensi dell'art. 27, non procede all'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 nei termini ivi indicati, l'ordinanza stessa perde efficacia ai sensi dell'art. 302 e la nuova misura potrà essere adottata solo nei ristretti termini in quest'ultima norma indicati (Cass. I, n. 3505/1990). Se, invece, la cessazione dell'efficacia della misura consegue all'inutile decorso del termine di cui all'art. 27, l'emissione da parte del giudice competente di altro provvedimento cautelare è pienamente legittimo anche se è emesso sulla base degli stessi presupposti di fatto e di diritto del precedente (Cass. VI, n. 1056/2012).

        Tuttavia nel caso di tempestiva emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309, di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente (Cass.S.U., n. 28270/2014), perché altrimenti il giudice competente cui siano stati trasmessi gli atti dovrà provvedere all'interrogatorio di garanzia.


        6. Il termine iniziale di decorrenza

        Il termine di venti giorni entro il quale la misura cautelare personale disposta dal giudice dichiaratosi incompetente perde efficacia, se il giudice competente non provvede ad emettere una nuova ordinanza coercitiva, decorre dalla data di deliberazione del provvedimento di incompetenza e dell'ordine conseguente di trasmissione degli atti, e non dal momento eventualmente successivo del loro deposito in cancelleria con la relativa motivazione (Cass. VI, n. 13066/2005; Cass.S.U., n. 3/2001 che parla più specificamente di ordinanza di trasmissione). Nel caso in cui la dichiarazione di incompetenza sia pronunciata con sentenza, l'ordinanza di trasmissione degli atti, è provvedimento accessorio, ragion per cui il dies a quo per il computo di detto termine si individua in quello di deposito della motivazione della sentenza e della connessa ordinanza e non già in quello della lettura del dispositivo (Cass. IV, n. 23714/2013).


        7. I poteri/doveri del nuovo giudice

        Il termine di venti giorni, posto dall'art. 27, costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti.

        Il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente, infatti, si caratterizza per la completa «autonomia» rispetto al precedente ad effetti interinali e, quindi, non può essere definito di «conferma» o di «reiterazione» di quello precedente, in quanto appunto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti (Cass.S.U., n. 15/1993; Cass. VI, n. 1056/2012).

        In sede di adozione della nuova misura il giudice competente può adottare anche la motivazioneper relationem, purché il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell'iter logico - giuridico alla base dell'adozione del titolo restrittivo (Cass. III, n. 20568/2015; si veda altresì Cass. II, n. 6358/2015 secondo cui non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente, anche con la tecnica del «taglia incolla», l'ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata).

        Secondo Cass. II, n. 41996/2022 non è preclusa la possibilità, per il giudice competente, di adottare una nuova misura cautelare di identico contenuto e basata sui medesimi presupposti, con autonomo provvedimento che non richiede motivazione rafforzata quanto alla sopravvenuta gravità del "periculum in mora".


        7.1. Segue . La necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia.

        Secondo autorevole arresto giurisprudenziale, le misure cautelari disposte, a norma dell'art.27, da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente (Cass.S.U., n. 39618/2001; nello stesso senso, anche se in fattispecie diversa, Cass.S.U., n. 28270/2014; in senso conforme Cass. VI, n. 3169/2021che ha escluso che le sopravvenute dichiarazioni rese da un coindagato rendessero necessaria la rinnovazione dell'interrogatorio, in quanto meramente confermative di elementi di fatto già acquisiti, ciò sul rilievo che per fatti nuovi devono intendersi quelli idonei ad incidere significativamente sull'episodio addebitato, rendendolo diverso o ulteriore). 

        Secondo Cass. VI, n. 2057/2018, in tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 c.p.p., in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 c.p.p., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento.

        Si è posto il problema della necessità del nuovo interrogatorio di garanzia nel caso in cui il giudice dichiaratosi incompetente, pur avendo adottato la misura cautelare, non abbia convalidato il provvedimento di fermo. Secondo Cass. II, n. 46440/2023, nel caso in cui una misura cautelare disposta dal giudice incompetente sia rinnovata dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 non è necessario procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294, conservando piena efficacia quello effettuato nel corso dell'udienza di convalida del fermo a norma dell'art. 391, c. 3, e ciò anche qualora il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato (nello stesso senso, Cass. V, n. 48246/2016; Cass. III, n. 6281/2010).

        Si è tuttavia precisato che se la convalida del fermo o dell'arresto sia stata effettuata da giudice funzionalmente incompetente (quale deve ritenersi quello che non sia individuato in relazione al luogo di esecuzione del fermo o dell'arresto) e lo stesso giudice, previo interrogatorio del fermato o dell'arrestato, abbia emesso ordinanza applicativa di custodia cautelare disponendo nel contempo, avuto riguardo alla propria ritenuta incompetenza, la trasmissione degli atti al giudice competente per il procedimento, detta ordinanza ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 ma l'interrogatorio, dovendo essere considerato nullo, non può valere ai fini del mantenimento della misura che venga eventualmente disposta, entro il termine di cui al citato art. 27, dal giudice competente(Cass. IV, n. 18861/2008).


        8. Casistica

        In tema di misure cautelari personali, la mancata trasmissione al giudice da parte del pubblico ministero oltre che degli elementi su cui è fondata la richiesta cautelare, anche di una memoria difensiva già depositata dall'indagato nel corso del procedimento, determina, ex art. 292, comma 2, lett. c) bis, una nullità a carattere intermedio dell'ordinanza applicativa della misura, deducibile con il ricorso per saltum al giudice di legittimità (fattispecie in cui, dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva originariamente emesso la misura da parte del tribunale del riesame, il P.M. presso il giudice dichiarato competente, nel presentare la nuova richiesta, aveva omesso di trasmettere una memoria depositata dall'indagato davanti al tribunale del riesame) (Cass. V, n 20353/2015).

        In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, configura un'ipotesi di ingiustizia formale del titolo custodiale ai sensi dell'art. 314, comma 2, la mancata conferma, ex art. 27, della misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280, trattandosi di decisione definitiva favorevole all'indagato, assunta in un procedimento cautelare "de libertate" (Cass. IV, n. 1976/2024che ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per essere stata erroneamente ricondotta ad un'ipotesi di ingiustizia sostanziale la mancata conferma della misura degli arresti domiciliari da parte del giudice competente ex art. 27, che aveva omesso di considerare la valenza di tale provvedimento, caratterizzato, rispetto a quello non confermato, dall'identità della domanda cautelare).

        L'indagato ha interesse ad impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto la misura cautelare e trasmesso gli atti al giudice ritenuto competente, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, solo ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mentre gli è preclusa ogni ulteriore censura, essendo l'ordinanza genetica destinata ad essere sostituita dal titolo emesso dal giudice competente ex art. 27 o, in mancanza, a perdere definitivamente efficacia (Cass. VI n. 1765/2024)

        L'interesse dell'indagato a impugnare l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale disposta da giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27, e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, dev'essere ravvisato nella possibilità di presentare istanza per la riparazione dell'ingiusta detenzione e deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione in sede di riesame, formulata personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale (Cass. II, n. 1443/2024che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto l'interesse ad impugnare la decisione del tribunale, "anche ai fini del futuro riconoscimento dell'ingiusta detenzione subita", era stato manifestato per la prima volta con il ricorso e da un difensore privo di procura speciale).

        Quando il giudice incompetente dispone una misura cautelare dopo aver convalidato il precedente provvedimento di fermo, la questione relativa alla sussistenza del requisito dell'urgenza è preclusa per acquiescenza se l'indagato non abbia impugnato l'ordinanza di convalida del fermo e, pur eccependo l'incompetenza, non abbia chiesto alla Corte di cassazione l'annullamento anche dell'originario titolo di custodia oggetto di riesame (Cass. I, n. 974/2015).

        È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 nella parte in cui non prevede che in caso di trasmissione degli atti da un ufficio del pubblico ministero ad altro ufficio del P.M. presso il giudice ritenuto competente, le misure cautelari disposte cessino di avere efficacia, così come avviene, dopo venti giorni, in caso di dichiarata incompetenza del g.i.p. a norma dell'art. 27, in quanto tra le due situazioni si registra una sostanziale diversità che giustifica la differenza di disciplina (Cass. VI, n. 1549/1991).

        L'incompetenza per territorio dichiarata dal giudice del dibattimento non ha alcuna incidenza sulla efficacia della misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari dal giudice all'epoca ritenutosi competente (Cass. I, n. 4682/1992).

        Nella fase dei procedimenti incidentalide libertate il sistema delineato dall'art. 21 e ss. tende alla conservazione dei provvedimenti emessi e delle prove acquisite anche da giudice incompetente, riservando alla fase del giudizio le questioni risolutive sulla competenza. Consegue che in tale fase la valutazione e la pronuncia sulla competenza hanno carattere limitato e non definitivo perché riferite agli elementi dei quali è possibile disporre in quel momento (Cass. VI, n. 4210/1992).

        Il giudice funzionalmente competente alla convalida dell'arresto o del fermo non è competente a decidere anche sulla domanda cautelare, sicché quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva eventualmente emessa ha efficacia provvisoria (Cass.S.U., n. 17/1999).

        Bibliografia

        Bronzo, Ancora precisazioni sull'ambito applicativo dell'art. 27 c.p.p, in Cass. pen. 2010, 3034; Campilongo, Sub art. 27, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, I, 291 e ss.; Carcano, L'interrogatorio di garanzia tra luci ed ombre, in Cass. Pen. 2002, 473 Dell'Anno, Sulla rilevabilità del vizio di incompetenza in sede di riesame, in Cass. pen. 1999, 3192; Giannuzzi, Il dies a quo del termine per rinnovare la misura cautelare emessa dal giudice incompetente, in Cass. pen. 2006, 4083; Innocenti, In caso di rinnovazione della misura cautelare caducata per vizi formali rileva il precedente interrogatorio, in Dir. pen. e proc. 2015, 728; LA Rocca, Sull'interesse al riesame avverso il provvedimento d'urgenza del giudice incompetente, in Giur. it. 2008, 2837; Palla, Sull'efficacia dell'ordinanza applicativa di una misura coercitiva emessa dal giudice della convalida, in Cass. pen. 2000, 342; Randazzo, L'efficacia delle misure cautelari personali adottate dal giudice divenuto incompetente, in Cass. Pen. 1992, 353; Santoriello, Sui limiti di efficacia della misura cautelare disposta da giudice incompetente, in Giur. it. 2000, 809; Spangher, Note in tema di ripristino della misura cautelare e interrogatorio dell'indagato, in Cass. pen. 2014, 3679.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 28 - Casi di conflitto.

        1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

        a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

        b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

        2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare [416 s.] e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.

        3. Nel corso delle indagini preliminari [326 s.], non può essere proposto conflitto positivo [54] fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione [16].

        1. Inquadramento

        Quando due giudici, speciali o ordinari, ricusino contemporaneamente di conoscere lo stesso fatto ovvero procedano contemporaneamente alla sua cognizione, l'intollerabile situazione di stallo (nel primo caso) ovvero di esercizio sovrapposto dell'unica azione penale (nel secondo) trova rimedio mediante il procedimento regolato dagli artt. 28 e ss.

        2. I presupposti di applicabilità della norma. I casi tipizzati del “conflitto proprio”

        Il conflitto (positivo o negativo) di giurisdizione e di competenza di cui agli artt. 28 e ss., presuppone: a) la contestuale pendenza di due procedimenti davanti a uffici giudiziari diversi nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto (e non per il medesimo reato) a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica che ad esso possa esser data o dalla contestazione o meno di circostanze (si veda anche l'art. 649); sulla necessaria “attualità” del conflitto, cfr. Cass. I, n. 38522/2017, secondo cui è necessario che  i vari procedimenti siano tutti pendenti e non sia intervenuta alcuna pronuncia irrevocabile nel merito); b) la declinazione o l'affermazione della competenza a conoscere del medesimo fatto da parte di due uffici giudiziari diversi.

        La diversità degli uffici giudiziari costituisce un presupposto necessario per la risoluzione del conflitto (Cass. V, n. 4143/1998, secondo cui non è configurabile il conflitto di competenza nell'ipotesi di contemporanea pendenza di procedimenti presso distinte sezioni dello stesso ufficio giudiziario, pendenza che, non mettendo in discussione la competenza per materia e per territorio di un determinato giudice e investendo la ripartizione degli affari penali tra le varie sezioni dello stesso giudice, può determinare soltanto questioni sulla riunione dei procedimenti. Peraltro, in difetto di una espressa previsione e in forza del principio della tassatività dei mezzi e dei provvedimenti impugnabili, è inoppugnabile l'ordinanza che dispone o denega la riunione o la separazione dei procedimenti; nello stesso senso Cass. I, n. 2721/1994). La conclusione non cambia seil conflitto insorge tra sezioni penali e civili dello stesso ufficio giudiziario. Secondo Cass. civ. S.U. n. 38596/2021, infatti, l'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni – anche civili e penali – del medesimo tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p.(Nel caso scrutinato dalle Sezioni unite, si controverteva sulla competenza a decidere sulla domanda di restituzione di somme confluite nel Fondo Unico Giustizia a seguito di sequestro penale e successivamente dissequestrate dal giudice per le indagini preliminari. Sia il giudice penale che il giudice civile del medesimo ufficio giudiziario avevano declinato la propria competenza a decidere. Nell'affermare il principio di diritto, la Corte di cassazione ha escluso che potesse applicarsi al caso di specie, nemmeno in via analogica, l'art. 28 c.p.p.)

        La soluzione non è condivisa dalle sezioni penali semplici della Corte di cassazione secondo le quali, invece, è ammissibile il conflitto tra giudice penale e giudice civile del medesimo ufficio. Cass. I, n. 31843/2019, in particolare, aveva affermato il principio secondo il quale Il giudice penale che, dopo avere declinato la competenza a favore del giudice civile, si veda restituiti da quest'ultimo gli atti sul presupposto che la competenza spetti al giudice penale, ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la decisione del conflitto, vertendosi in una delle ipotesi di cui all'art. 28, comma 2, c.p.p. (in senso conforme, Cass. I, n. 19547/2004).

        Se dunque il conflitto è sollevato dal giudice penale trova applicazione l'art. 28 c.p.p.; diversamente, se il conflitto viene sollevato dal giudice civile la soluzione è affidata al dirigente dell'ufficio secondo le regole stabilite dalle tabelle di organizzazione interna di ogni ufficio giudiziario.

        Per medesimo fatto si deve intendere la corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Cass.S.U., n. 34655/2005; ; nonché Corte cost.,n. 200/2016, con richiamo anche all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU; nello stesso senso, più recentemente, Cass. III, n. 21994/2018).

        Per quanto la norma in commento faccia riferimento al processo, il conflitto può essere sollevato anche nel corso delle indagini preliminari, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, che non può essere sollevato conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione (art. 28, comma 3).

        Il conflitto, risolvibile ai sensi degli artt. 28 e ss., sussiste solo quando i giudici ricusano di prendere conoscenza del medesimo fatto ascritto alla medesima persona per ragioni di competenza, non sulla base di altre ragioni legate a temporanee disfunzioni degli organi giurisdizionali (Cass. VI, n. 5501/1996).

        Il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei «casi analoghi» previsti dall'art. 28 (Cass.S.U., n. 9605/2013). Il pubblico ministero può perciò solo denunziare il conflitto nei termini di cui all'art. 30.

        Va chiarito, però, che nel caso di dichiarazione di incompetenza adottata dal giudice ai sensi dell'art. 22, il pubblico ministero rimane libero di proseguire le indagini preliminari, non essendo vincolato alla pronuncia. Qualora però il pubblico ministero procedente si trovi di fronte al diniego, per ragioni di competenza, dell'adozione di un provvedimento da parte del giudice, che egli ritenga irrinunciabile e necessario, è allora legittimato - anche in deroga alla designazione da parte dell'ufficio sovraordinato ai sensi dell'art. 54 - a rimettere gli atti all'ufficio del pubblico ministero ritenuto competente, perché richieda al giudice presso il quale svolge le sue funzioni il provvedimento ritenuto necessario, non potendosi, infatti, non ravvisare in tale situazione una ragione legittima di deroga all'efficacia vincolante della designazione da parte del P.m. sovraordinato. L'accoglimento della richiesta del provvedimento da parte del diverso giudice investito risolverà, almeno nella fase dello svolgimento delle indagini preliminari, il problema, mentre il diniego in conseguenza di una dichiarazione di incompetenza, determinerà invece una situazione evidente di conflitto, la quale sarà rilevata dal giudice stesso oppure denunciata dal pubblico ministero per essere rimessa alla cognizione della Cassazione; adempimento al quale il giudice è certamente obbligato (Cass. I, n. 406/1990; Cass. I, n. 2828/1999).

        La giurisprudenza assolutamente prevalente e consolidata esclude la sussistenza del conflitto positivo di competenza nel caso in cui una misura cautelare sia disposta nei confronti della stessa persona in ordine al medesimo fatto, da giudici per le indagini preliminari appartenenti ad uffici giudiziari diversi, dovendosi ritenere, in tal caso, applicabile la disciplina relativa alle modalità di computo di decorrenza delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 297, comma 3 (Cass. I, n. 34547/2015).

        Un'ipotesi particolare di conflitto di competenza ricorre nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato . In tal caso, la competenza spetta, anche per la parte della fattispecie particolare non coincidente, a quello di essi che si trova nella fase processuale più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento (Cass. I, n, 32707/2020). E' necessario precisare che tale principio si applica solo se i procedimenti pendono dinanzi a uffici giudiziari diversi, operando, in caso contrario, la preclusione del ne bis in idem processuale di cui all'art. 649 (Cass. S.U. n. 34655/2005 ).


        2.1. Segue . I casi analoghi (il conflitto “improprio”).

        Il secondo comma estende l'applicazione delle norme sui conflitti ai “casi analoghi” a quelli previsti nel primo comma.

        Poiché è impossibile prevedere a priori ogni situazione di contrasto tra i vari organi giudiziari la norma lascia all'interprete, con l'unico limite di cui all'ultima parte del secondo comma, il compito di indicare quali essi siano, sicché l'elaborazione dei “casi analoghi” è di derivazione squisitamente giurisprudenziale.

        Come detto, il legislatore ha posto un limite all'applicazione delle norme in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, attribuendo prevalenza alle decisioni di quest'ultimo. 

        Sicché é inammissibile il conflitto sollevato dal giudice dell'udienza preliminare nei confronti del giudice dibattimentale che abbia dichiarato una nullità (nella specie della notificazione di avviso dell'udienza preliminare) determinante regressione del procedimento dinanzi al primo per la rinnovazione degli atti nulli (Cass. I, n. 2171/1990).

        La norma fa testuale riferimento al giudice dell'udienza preliminare e non al giudice per le indagini preliminari.

        Secondo parte della giurisprudenza, poiché la disposizione si configura come derogatoria rispetto alla regola generale dettata dalla prima parte del secondo comma, va interpretata restrittivamente (e dunque alla lettera) con conseguente ipotizzabilità del conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento (tra le prime, Cass. I, n. 2761/1990 secondo cui è necessario che il contrasto insorga fra una decisione conclusiva del giudice della fase preliminare e cioè fra il giudice dell'udienza preliminare ed il giudice del dibattimento, non fra il giudice delle indagini preliminari ante udienza e quello del dibattimento. Non potendosi equiparare ai fini della competenza, data la diversità ontologica delle rispettive funzioni nonché la ratio sottesa alla disciplina contenuta nella suddetta disposizione, il giudice per le indagini preliminari a quello dell'udienza preliminare).

        Un diverso indirizzo ermeneutico, allarga al possibilità del conflitto anche ai casi di contrasto tra il giudice del dibattimento ed il giudice per le indagini preliminari, anche quando questi provveda a disporre il giudizio senza il tramite dell'udienza preliminare (Cass. I, n. 886/1991; si veda anche Cass.S.U.n. 22/1991; nello stesso senso, da ultimo, Cass. I, n. 37339/2015 secondo cui è ammissibile, quale «caso analogo», il conflitto tra G.i.p. e Tribunale avente ad oggetto la decisione, emessa da quest'ultimo, di annullare il decreto di giudizio immediato per l'erronea indicazione del difensore dell'imputato contenuta nel provvedimento, e di restituire gli atti al primo, reinvestendolo di una competenza esaurita perché non si verte in ipotesi di contrasto tra Tribunale e G.u.p. su un atto meramente propulsivo, ma tra Tribunale e G.i.p. su profili di cognizione di merito).

        È stato autorevolmente precisato che la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio trova applicazione anche nel caso in cui quest'ultimo provvedimento non sia stato emesso nell'udienza preliminare, ma vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non per quelli non previsti e non consentiti, come nel caso in cui gli atti siano restituiti al G.i.p. ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato fatta dopo che era stato disposto il giudizio immediato (Cass.S.U., n. 22/1991).

        La disposizione in questione non opera però allorché i giudici in conflitto, appartenenti a diversi uffici, siano stati investiti, mediante esercizio dell'azione penale, da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, della cognizione dei medesimi fatti, ricorrendo, in tale ipotesi, un conflitto di competenza vero e proprio. Sicché integra un conflitto negativo di competenza vero e proprio il caso del giudice delle indagini preliminari che, investito dal pubblico ministero di richiesta di emissione di misura cautelare a norma dell'art. 27, declina la propria competenza sulla base della diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto per il quale il tribunale di diverso ufficio, in sede di giudizio direttissimo promosso ai sensi dell'art. 449, ha, a sua volta, dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 23, comma 1 (Cass. I, n. 20928/2015).

        Fra i «casi analoghi» considerati dal comma secondo dell'art. 28 del nuovo codice di procedura penale sono ricompresi i contrasti insorti nella fase dell'esecuzione (chiara sul punto la Relazione preliminare al codice di procedura penale); ne consegue che il conflitto è configurabile nella fase dell'esecuzione penale, ma solamente tra organi giurisdizionali, cioè fra giudici dell'esecuzione (Cass. I, n. 5734/2014; Cass. I, n. 429/1990; cfr. altresì Cass. I, n. 6701/2013, secondo cui è abnorme, sotto il profilo funzionale, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, investito di un'istanza di sostituzione di un bene già oggetto di confisca per equivalente con altro cespite, dichiari la competenza dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati, poiché quest'ultima è soggetto estraneo all'ordine giudiziario né può sollevare, avverso tale provvedimento, ai sensi dell'art. 28, un conflitto negativo di competenza).

        Con decisione assunta all'udienza Cass I, 20 novembre 2020, ha affermato che è ammissibile il conflitto di competenza ex art. 28, comma 2 sollevato dall'autorità destinataria degli atti in caso di decisione incidentale in tema di sequestro di prevenzione che abbia accolto una eccezione di incompetenza per territorio (decisione emessa dalla Corte di appello investita quale giudice dell'impugnazione del provvedimento di sequestro), in ragione della attribuzione di natura vincolante alle sole statuizioni in punto di competenza emesse dalla Corte di cassazione.


        3. Casistica

        Non è configurabile conflitto negativo di competenza qualora il giudice ordinario, investito della cognizione del procedimento a seguito di declinatoria di incompetenza funzionale resa dal g.i.p. presso il Tribunale per i minorenni, ritenga, a sua volta, competente quest'ultimo, in quanto il g.i.p. è giudice del singolo atto e non anche del processo, onde l'ordinanza di incompetenza dallo stesso pronunciata produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto (Cass. I, n. 39605/2018).  

        In tema di determinazione della competenza per territorio, qualora un primo giudice declini la competenza in favore di un secondo, che a sua volta ritenga la competenza di un terzo, quest'ultimo, al quale siano trasmessi gli atti, se ricusa la competenza affermandone la sussistenza in capo ad uno dei primi due, è tenuto a sollevare conflitto, atteso che la situazione di stasi processuale conseguente al rifiuto di conoscere della causa già manifestato dal giudice indicato come competente non può essere superata senza l'intervento risolutore della Corte di cassazione (Cass. I, n. 3836/2018).

        Nel procedimento di esecuzione, non spetta al presidente del collegio, investito a seguito della declinatoria di competenza da parte di altro giudice, di promuovere con decreto il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p., essendo tale questione riservata al collegio, non trattandosi di un'ipotesi di manifesta infondatezza ovvero della mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell'art. 666, secondo 2, c.p.p. (Cass. I, n. 49/2017)

        E' impugnabile per abnormità anche la decisione di incompetenza allorché essa si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta, per carenza del necessario presupposto (insorgenza di un conflitto tra giudici a norma dell'art. 28), l'accesso alla procedura prevista dagli artt. 30 e seguenti stesso codice (fattispecie relativa a declaratoria di incompetenza per materia del giudice di pace, per il quale le lesioni contestate andavano ricondotte nel più grave reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., peraltro già archiviato dal G.i.p.. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'abnormità, osservando che il giudice competente a decidere del reato di maltrattamenti, dopo l'esercizio dell'azione penale conseguente alla trasmissione degli atti disposta con la sentenza di incompetenza, ben avrebbe potuto sollevare il conflitto, ove non avesse condiviso la tesi del giudice di pace) (Cass. VI, n. 44600/2015).

        Integra «caso analogo» di conflitto di competenza previsto dall'art. 28, comma 2, nel quale prevale il decisum del giudice del dibattimento, la divergenza tra la decisione del tribunale in composizione monocratica che, investito di un procedimento da decreto di citazione diretta a giudizio per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare (nella specie, riciclaggio), restituisce gli atti al pubblico ministero per la celebrazione di questa, e la decisione del G.U.P. che, ricevuta la conseguente richiesta di rinvio a giudizio, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la citazione diretta a giudizio, previa riqualificazione del fatto a norma di una delle fattispecie previste dall'art. 550 (nella specie, ricettazione) (Cass. I, n. 32389/2014).

        Perché si abbia conflitto negativo di competenza, anche in materia di rimessione ai sensi dell'art. 43 comma 2, non basta una mera e reciproca ricusazione di prendere cognizione del medesimo fatto da parte di due giudici, ma è necessaria l'adozione di formali provvedimenti che esprimano la decisione dei giudici confliggenti di non provvedere nel merito sul presupposto della propria incompetenza, e non sulla base di altre ragioni legate a temporanee disfunzioni degli organi giurisdizionali. Non può perciò considerarsi abnorme il provvedimento con cui un tribunale restituisce gli atti a quello che li aveva rimessi asserendo l'impossibilità di formare un collegio a seguito delle numerose astensioni, segnalando i possibili rimedi per addivenire alla sua composizione (Cass. VI, n. 5501/1996; Cass. I, n. 4354/1994: cfr. altresì, più di recente, Cass. I, n. 39972/2014, secondo cui è inammissibile la denuncia di un conflitto negativo di competenza in assenza di due formali provvedimenti declinatori di competenza, non essendo sufficiente la semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti con l'indicazione della dicitura "per competenza”).

        I provvedimenti negativi di competenza non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, ovvero per abnormità, in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 (Cass. VI, n. 9729/2013).

        La regola dettata dall'art. 28, comma 2, secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non trova applicazione quando detta decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché provvedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare (Cass. I, n. 43563/2013).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 28, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, I, 347 e ss.; Cappuccio, Inammissibilità dei conflitti di competenza tra pubblico ministero e giudice, in Cass. pen. 2014, 2786; Grosso, Rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento e tutela del principio di precostituzione del giudice naturale, in Giust. pen. 1990, 701; Marafioti, Contrasti tra uffici del pubblico ministero, in Giur. it 1990, 398; Peroni, Sul dissenso tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari come fattispecie di conflitto analogo, in Cass. pen. 1991, 154; Seghetti, Dissenso tra P.M. e G.I.P. sulla competenza e conflitto analogo, in Riv. It. dir. e proc. pen 1991, 296.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 29 - Cessazione del conflitto.

        1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

        1. Inquadramento

        La norma indica le cause di cessazione del conflitto diverse dalla (e alternative alla) sua risoluzione da parte (e prima) della Corte di cassazione.

        2. Le cause della cessazione del conflitto

        Per la cessazione del conflitto è sufficiente che, prima della sua risoluzione ad opera della Corte di cassazione, uno dei giudici si dichiari competente (in caso di conflitto negativo) o incompetente (in caso di conflitto positivo) a conoscere del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.

        Il conflitto di competenza cessa anche nell'ipotesi in cui la competenza di uno dei giudici sia stata esclusa dalla Corte di Cassazione, a norma dell'art. 32, comma 1, nella risoluzione di un diverso conflitto esistente, rispetto allo stesso procedimento, con un terzo giudice: si produce, in tal senso, una situazione processuale analoga a quella prevista dall'art. 29 (Cass. I, n. 5476/1995).

        La cessazione del conflitto di competenza, sia positivo che negativo, non richiede alcuna particolare formalità in quanto non prevista dall'art. 125, ciò anche quando il conflitto sia stato sollevato con sentenza, poiché le pronunce di incompetenza non sono suscettibili di passare in giudicato (Cass. I, n. 22700/2004).


        3. Casistica

        In tema di conflitti, nel caso in cui da verbale d'interrogatorio assunto da G.I.P. di tribunale, detto giudice dia lettura all' indagato «... dei fatti descritti nell'ordinanza di custodia cautelare, con la precisazione che tali reati sono identificati, sotto il profilo della procedibilità d'ufficio relativa a questo Tribunale, fino al capo d)...» sicché il medesimo G.I.P. dichiari di ritenersi competente soltanto per alcuni reati indicati dai capi di imputazione con esclusione dunque dei reati di cui agli altri capi che sono oggetto di procedimento penale pendente dinanzi ad altro tribunale, tale dichiarazione determina la cessazione del conflitto sorto in conseguenza della contemporanea cognizione dei G.I.P. dei due Tribunali, in quanto la dichiarazione stessa è sufficiente a costituire il provvedimento di cui all'art. 29, per la pronuncia del quale non è necessaria l'osservanza di particolari formalità, come prevede il dettato dell'art. 125, nn. 1 e 6 stesso codice non essendo dalla legge stabilita una forma. (Nella specie la S.C. ha dichiarato insussistente il conflitto alla data della denuncia (24 maggio 1991), perché cessato alla data dell'interrogatorio (18 marzo 1991) (Cass. I, n. 3821/1991).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 29, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 364 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 30 - Proposizione del conflitto.

        1. Il giudice che rileva un caso di conflitto [28] pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

        2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

        3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina i modi con cui può essere proposto il conflitto e le relative conseguenze, conformandole ai principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e di ragionevole durata dei processi.

        2. I modi con cui può essere proposto il conflitto

        Il conflitto può essere sollevato d'ufficio dal giudice che rifiuta la competenza attribuitagli da altro giudice (Cass. I, n. 1037/1995) mediante ordinanza non impugnabile, nemmeno per abnormità (Cass. I, n. 3218/1991), con la quale rimette alla Corte di cassazione la sola copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei suoi difensori (la trasmissione della copia degli atti si spiega con il fatto che la sollevazione del conflitto non sospende il corso del procedimento).

        Il conflitto può essere denunciato per iscritto, a pena di inammissibilità (Cass. I, n. 2890/1994), anche dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto o da una delle parti private.

        In tal caso sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione soltanto qualora l'atto di parte, a prescindere dalla fondatezza della denuncia, rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 e, cioè, ove vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, condizione che non si verifica quando la parte non denunci alcun conflitto ma si limiti a sollecitare il giudice a sollevarlo contestando la competenza di altro organo giudicante (Cass. I, n. 4092/2013).

        La decisione del giudice di non trasmettere la denuncia alla Corte di cassazione non è impugnabile, nemmeno per abnormità (Cass. I, n. 3855/1993), trattandosi di provvedimento che non si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, né determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass.S.U., n. 26/1999; Cass.S.U., n. 17/1997). Del resto, anche la sollevazione del conflitto non determina la sospensione del processo.

        L'indirizzo contrario, sostenuto da Cass. I, n. 1671/1990, muoveva dal presupposto — superato dalla giurisprudenza più recente — che la presentazione di una denuncia di conflitto, pur non essendo causa di sospensione del processo, non consente al giudice alcuna delibazione sulla sua fondatezza o ammissibilità, attività che sono riservate esclusivamente al giudice di legittimità, cui gli atti vanno immediatamente trasmessi.


        3. Le conseguenze

        La proposizione del conflitto non sospende il procedimento in corso.

        È del tutto ragionevole — ha affermato la Corte costituzionale — «che il legislatore abbia escluso l'effetto sospensivo, per evitare che denunce di conflitti manifestamente inesistenti o pretestuosi si traducano in uno strumento per paralizzare temporaneamente le sorti del processo (cfr. Relazione al progetto preliminare, p. 18) e possano incidere sui termini di custodia cautelare e di prescrizione» (Corte cost. n. 59/1993). «La circostanza che nelle more della risoluzione del conflitto l'imputato sia costretto a difendersi per lo stesso fatto innanzi a più giudici è inconveniente non trascurabile. Ma, a parte che la disciplina legislativa ha cercato di contenerlo in limiti temporali ristretti, la già illustrata validità delle ragioni poste a base della norma impugnata induce ad escludere che si tratti di aggravio ingiustificato e perciò lesivo degli artt. 2 e 3 Costituzione» (ibidem. Nello stesso senso anche la più recente Corte cost. ord., n. 198/1995 che ha comunque ribadito la necessità di un intervento legislativo sul punto).


        4. Casistica

        In tema di misure cautelari, è inammissibile il ricorso per cassazione della parte privata volto a sollevare direttamente dinanzi alla Corte di cassazione il conflitto di competenza, potendo quest'ultima denunciare il conflitto unicamente nelle forme indicate dall'art. 30, comma secondo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale, con il quale era stata dedotta l'esistenza di un conflitto positivo di competenza tra uffici del G.i.p. di distinti tribunali in merito all'emissione di analoghe misure custodiali) (Cass. III, n. 17085/2006).

        È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso un provvedimento dichiarativo di incompetenza, posto che avverso tale provvedimento è esperibile esclusivamente il conflitto di competenza ex art. 30, sollevabile dal giudice e non dal P.M., che può solo proporre denuncia di conflitto ai termini e con le modalità di cui al comma secondo del predetto articolo, in presenza di una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale (Cass. VI, n. 18310/2004).

        L'art. 30, comma 3, prevedendo che la denuncia del conflitto di giurisdizione e la conseguente ordinanza non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso, mira ad evitare che il buon andamento dell'amministrazione della giustizia possa essere pregiudicato da denunce di conflitti inesistenti o pretestuosi (intesi solo a paralizzare temporaneamente le sorti del processo e ad incidere sui termini di custodia cautelare e di prescrizione), e in tal guisa corrisponde ad obiettivi indicati dalla l. delega n. 81/1987 (tra cui quello della «massima semplificazione nello svolgimento del processo»), senza affatto violare la direttiva n. 15, art. 2, comma 1, l. delega n. 81/1987. (Non fondatezza della questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. ed agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione alla direttiva succitata) (Corte cost. n. 59/1993);

        - Posto che nelle more della risoluzione dei conflitti di giurisdizione è “a priori” incerta l'individuazione del giudice cui spetta procedere, le norme relative a tali conflitti — e, nella specie, quella che esclude l'effetto sospensivo di essi sui procedimenti in corso — non possono ritenersi lesive del principio del giudice naturale (art. 25, comma 1, Cost.), né del riparto di giurisdizione tra giudice militare e giudice ordinario (ex art. 103, comma 3, Cost.) (Corte cost. n. 59/1993).

        L'art. 30, comma 3, escludendo che la proposizione del conflitto di giurisdizione abbia effetto sospensivo sui procedimenti in corso, può comportare per l'imputato il non trascurabile inconveniente di doversi difendere, nelle pur ristrette more della risoluzione del conflitto, innanzi a più giudici per lo stesso fatto, ma la validità delle ragioni poste a base della previsione legislativa esclude che si tratti di aggravio ingiustificato e perciò lesivo degli artt. 2 e 3 Cost., essendo comunque auspicabile un intervento legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare in modo diverso gli interessi in gioco. (Non fondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.) (Corte cost. n. 59/1993).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 30, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 366 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 31 - Comunicazione al giudice in conflitto.

        1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

        2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

        1. Inquadramento

        La norma indica gli adempimenti procedurali imposti all'altro giudice in conflitto.

        2. Gli adempimenti del giudice in conflitto. Rinvio

        La comunicazione al giudice in conflitto dell'ordinanza o della denunzia previste dall'art. 30,obbliga quest'ultimo a trasmettere alla Corte di cassazione la copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto stesso.

        Il giudice in conflitto non può impugnare la decisione dell'altro giudice, né sindacarla ma ha solo la facoltà di esprimere eventuali osservazioni (Cass. I, n. 3218/1991, citata anche in commento all'art. 30).

        Per ulteriori aspetti si rinvia al commento dell'art. 30.


        3. Casistica

        Il provvedimento con il quale viene elevato un conflitto di competenza non è impugnabile, avendo il giudice di cui all'ultima parte del comma primo dell'art. 31, — obbligato alla immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione — solo la facoltà di esprimere eventuali osservazioni (Cass. I, n. 3218/1991).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 31, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 369 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 32 - Risoluzione del conflitto.

        1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 [611]. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

        2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

        3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina le forme e i modi con cui il confitto deve essere risolto e le conseguenze della relativa decisione.

        2. Le forme e i modi della decisione

        I conflitti di giurisdizione e di competenza sono decisi dalla Corte di cassazione a sezione semplice, con sentenza in camera di consiglio e con l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti indicati a norma degli artt. 30 e 31, che devono ricevere avviso della data dell'udienza ma sono sentiti solo se compaiono (art. 127). Nei casi di conflitto di giurisdizione instaurato fra il giudice ordinario e quello militare, legittimato a intervenire è soltanto il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, non anche il Procuratore generale militare (Cass.S.U., n. 18621/2017)  .

        Si ritiene, in dottrina, che la Corte possa delibare l'ammissibilità dell'atto introduttivo e dichiararne l'inammissibilità secondo quanto prevede l'art. 127, comma 9, tesi, però, non facilmente compatibile con la speciale procedura stabilita, in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall'art. 611, dichiaratamente alternativa a quella prevista dall'art. 127.


        3. L'ambito della cognizione della Corte di cassazione

        In sede di risoluzione del conflitto non opera il principio devolutivo di cui all'art. 609, chiaramente escluso dalla possibilità di svolgere un'istruttoria cartolare che permette alla Corte di cassazione anche di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito o di richiedere ai giudici in conflitto ulteriori atti.

        La Corte, dunque, non opera quale giudice dell'impugnazione, non è vincolata alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, e può tener conto di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti (Cass. I, n. 33379/2015; cfr., sul punto, anche Cass. S.U., n. 18621/2017,  secondo cui  in sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso).

        La Corte di cassazione, infatti, non è vincolata, sotto il profilo oggettivo, all'osservanza dei limiti connaturati al «principio della domanda» e, pertanto, il regolamento deve investire non solo gli specifici reati e le specifiche posizioni giuridiche oggetto delle reciproche declinatorie della competenza, ma anche ogni altra imputazione ad essi connessa; né alla stessa Corte è preclusa, sotto il profilo soggettivo, la individuazione e la determinazione della competenza di un «terzo giudice», il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza (Cass. I, n. 33379/2015).


        4. Le conseguenze della risoluzione. Rinvio

        Le conseguenze dalla risoluzione del conflitto sono disciplinate dagli artt. 25,26 e 27, al cui commento si rinvia.


        5. Casistica

        Nel caso di conflitto di competenza per materia, il conflitto stesso va risolto a favore del giudice che ha competenza più ampia, potendo quest'ultimo — alla stregua delle risultanze delle indagini ulteriori — dare ai fatti una diversa ed anche meno grave definizione giuridica a decidere al riguardo (Cass. I, n. 1420/1994).

        Se è vero che il giudice dell'udienza in preliminare, in applicazione degli artt. 279 e 91 disp. att., resta competente anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e fino a quando il suo ufficio, formato il fascicolo per il giudizio, non abbia trasmesso gli atti al giudice competente, è anche vero, però, che ai fini della verifica della competenza da parte della Corte di cassazione, deve aversi riguardo al momento della decisione. Ne consegue che, qualora nelle more del giudizio di cassazione per conflitto negativo di competenza gli atti siano stati trasmessi al giudice dibattimentale, va dichiarata la competenza di quest'ultimo, a nulla rilevando che, al momento di elevazione del conflitto, gli atti si trovassero presso l'ufficio del G.U.P. (Fattispecie in tema di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere) (Cass. I, n. 4344/1994).

        Bibliografia

        Campilongo, Sub art. 32, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 371 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 33 bis - Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale 12.

        1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

        a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3, 4 e 5, sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

        b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332  (3) , 334 e 335;

        c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis (4)  , secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale;

        d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati  (5) ;

        e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;

        f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1;

        g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

        h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

        i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

        i- bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  (6) ;

        l) delitto previsto dall'articolo 593-ter del codice penale (7) ;

        m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

        n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

        o)  delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice penale  (8) ; 

        p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

        q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

        2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4  (9) .

         

        [1] L’ art. 169 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 ha sostituito l’intero contenuto del capo, originariamente costituito dal solo art. 33, con effetto dal termine indicato sub art. 6 , salvo per quanto riguarda gli artt. 33-bis e 33-ter , per i quali è stata stabilita come data di efficacia quella del 2 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 247, comma 2-bis lett. a) d.lg. n. 51, cit., inserito dall'art. 3 d.l. 24 maggio 1999, n. 145, conv., con modif., dalla l. 22 luglio 1999, n. 234. Vedi anche il comma 2-ter dell'art. 247 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, introdotto dall'art. 3 d.l. 24 maggio 1999, n. 145, conv., con modif., in l. 22 luglio 1999, n. 234.

        [2]  Articolo prima modificato dall'art. 13 l. 3 agosto 1998, n. 269 e successivamente così sostituito dall'art. 10 l. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo previgente recitava: «1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, comma 1, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420, comma 3, 426, 428, 429, comma 2, 430, 431, comma 2, 432, comma 3, 433, comma 3 434, comma 2, 440, 449, comma 2, 452 comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578, comma 1, da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648 ter del codice penale; d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare; i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza; m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori; p) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; q) delitti previsti dall'articolo 25 comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496. 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti».

        [3] L'art. 332 c.p. è stato abrogato dall'art. 18, comma 1, l. 25 giugno 1999, n. 205 .

        [4] Le parole « 433-bis, secondo comma, » sono state inserite dall'art. 8, comma 2, l. 28 aprile 2015, n. 58.

        [5]  Lettera così sostituita dall'art. 6 d.lg. 11 aprile 2002, n. 61.

        [6]  Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, l. 19 marzo 2001, n. 92 .

        [7]  Lettera sostituita dall'art. 2, comma 2 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Il testo della lettera era il seguente: «l) delitto previsto dall'art. 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza».

        [8]  Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Il testo della lettera era il seguente: «o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori».

        [9]  Comma modificato dall'art. 2-bis d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000, n. 144.

        1. Inquadramento

        La norma indica i criteri di attribuzione della competenza del tribunale in composizione collegiale.

        Il d.lgs. n. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale), in vigore dal 6 aprile 2018, ne ha operato il restiling avendo provveduto a sostituire le precedenti norme incriminatrici di fonte extra-codicistica in essa richiamate con le corrispondenti “nuove” norme incriminatrici ricollocate dal decreto legislativo delegato all'interno del codice penale. Si tratta, in particolare, del reato di interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'art. 593-ter, c.p., indicato nella lettera l) e corrispondente all'abrogato art. 18, legge n. 194/1978, e del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis, c.p., indicato nella lettera o) e corrispondente all'abrogato art. 12-quinquies, d.l. n. 306/92, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992.

        2. La composizione collegiale o monocratica quale riparto interno di competenza dello steso ufficio giudiziario

        Con la soppressione dell'ufficio del pretore (art. 1, d.lgs. n. 51/1998), giudice monocratico per definizione, e la redistribuzione delle sue competenze tra il giudice di pace (giudice monocratico la cui competenza penale — che non ha assorbito per intero quella del pretore — è stata istituita e regolamentata con d.lgs. n. 274/2000) e il tribunale, giudice da sempre collegiale, si è avvertita l'esigenza, ispirata a finalità di razionalizzazione ed efficienza del sistema, snellimento e accelerazione dei tempi di definizione dei processi ed economia delle risorse, di rimodulare le ampliate competenze del tribunale ritagliando al suo interno l'inedita figura del tribunale in composizione monocratica cui sono stati attribuiti tutti i reati già di competenza del pretore (art. 550), al netto di quelli di competenza del giudice di pace, e altri ben più gravi (tra i quali, espressamente, l'art. 73, d.P.R. n. 309/1990) che già venivano trattati dal tribunale nella sua tradizionale composizione collegiale.

        La distinzione fra tribunale in composizione collegiale o monocratica non incide sulla competenza per materia, per territorio e per connessione, ma costituisce articolazione interna di distribuzione degli affari del medesimo (ed unico) ufficio giudiziario, che riflette le sue conseguenze sul piano procedurale ed, in particolare, sul modo con cui può essere esercitata l'azione penale.

        Sicché, esclusi i casi del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, per i reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale è sempre prevista l'udienza preliminare, e l'azione penale deve essere esercitata con richiesta di rinvio a giudizio.

        Per i reati attribuiti al tribunale in composizione monocratica, invece, il codice opera la distinzione tra quelli per i quali il pubblico ministero procede con citazione diretta (art. 550 — si tratta, sostanzialmente dei reati che già appartenevano alla competenza per materia del pretore) e quelli, più gravi, per i quali è prevista l'udienza preliminare (e dunque con richiesta di rinvio a giudizio) (si veda il commento agli artt. 33-quinquies ss.).


        3. I criteri selettivi della competenza monocratica e collegiale

        I criteri di attribuzione dei reati al tribunale in composizione collegiale sono due: a) il primo, di tipo formale/nominalistico, prescinde dalla gravità dei reati (delitti o contravvenzioni) elencati nel primo comma e dalla loro forma (tentata o consumata), dalla contingenza che siano aggravati da una circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di quelle ad effetto speciale; b) il secondo, di tipo sostanziale, si basa sulla gravità del reato e riguarda i soli delitti puniti con pena superiore, nel massimo, a dieci anni di reclusione, determinata ai sensi dell'art. 4.

        L'elenco dei reati di cui al comma primo può essere esteso o ridotto solo con legge, nemmeno, in ipotesi, con sentenza additiva della Corte costituzionale (su quest'ultimo punto, si veda Corte cost. n. 182/2007, che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lett. b, nella parte in cui non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato previsto dall'art. 316-ter c.p., esclude espressamente che la Corte possa “procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo”, a meno che non “si possano rilevare lesioni di principi o regole contenuti nella Costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati”).

        La riserva di collegialità non è, dunque, suscettibile di interpretazione estensiva perché espressione di un'insindacabile scelta legislativa secondo la quale in materia civile e penale il tribunale giudica di regola in composizione monocratica ed eccezionalmente, nei soli casi previsti dalla legge, in composizione collegiale (art. 48, r.d. n. 12/1941, come sostituisce dall'art. 1, l. n. 188/1998, cit.; Cass. I, n. 18725/2001).

        È stata pertanto dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis, là dove non prevede che il reato di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), seppure punito con la stessa pena prevista per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 440 c.p.), non sia di competenza, come quest'ultimo, del Tribunale in composizione collegiale (Cass. I, n. 46946/2004).


        4. Casistica

        In applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 33-bis, comma 2, rientra tra i reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, circostanziato ai sensi dell'art. 339, comma secondo, c.p., da considerarsi come circostanza aggravante ad effetto speciale (Cass. I, n. 1656/2013).

        La competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416-bis c.p., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del d.l. 12 febbraio 2010, n. 10, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte d'Assise (Cass. VI, n. 21063/2011).

        L'applicazione retroattiva dell'art. 5 (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i reati associativi, «quoad titulum», comunque aggravati, in deroga alla generale competenza «quoad poenam» della corte d'assise, risulta imposta dall'interpretazione letterale della norma di diritto transitorio (art. 1, comma 1, lett. a, d.l. n. 10/2010, conv. in l. n. 52/2010), secondo il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole» e affatto coerente con la inequivocabile “intenzione del legislatore” (Cass. I, n. 47655/2011).

        Competente per il delitto di diffamazione a mezzo stampa è il Tribunale in composizione monocratica, considerato che l'art. 21 l. n. 47/1948, che affermava, al riguardo, la competenza del tribunale quale organo pluripersonale, è ormai superato dalle nuove norme di ordinamento giudiziario e da quelle processuali che enunciano la regola generale della composizione monocratica del tribunale salvo tassative deroghe espressamente stabilite dalla legge, sicché deve essere esclusa l'interpretazione estensiva che prefiguri ulteriori riserve di collegialità per fattispecie di reato, in origine attribuite da leggi speciali al tribunale o al pretore, in relazione alla particolare rilevanza della materia o del bene giuridico tutelato (Cass. V, n. 19576/2007; Cass. I, n. 18725/2001).

        Il delitto di cui all'art. 316-terc.p. rientra tra i reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, ex art. 33-bis, comma 1, lett. b) (Cass. VI, n. 7951/2008).

        L'art. 589, comma 3, c.p. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente quoad poenam, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l'art. 33-bis richiama espressamente l'art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati) (Cass. I, n. 27019/2001).

        Il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4 l. n. 401/1989) è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, in quanto le attribuzioni del tribunale nelle due diverse composizioni, monocratica e collegiale, sono disciplinate dagli artt. 33-bis e 33-ter (introdotti dall'art.169 d.lgs. n. 51/1998) e non più dai previgenti criteri di competenza per materia stabiliti dal codice, cui l'art. 210 disp. att. prevedeva di derogare nel caso di diverse disposizioni di leggi speciali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 21 l. n. 4/1929) (Cass. I, n. 49419/2004).

        La regola dettata dall'art. 665, comma 4-bis, per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (Cass. I, n. 49893/2015; contra la massima che segue).

        In tema di competenza all'esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, il criterio previsto dall'art. 665, comma 4 (prevedente la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo) va integrato col criterio di cui al successivo comma 4-bis del medesimo articolo (introdotto dal d.lgs. n. 51/1998), secondo il quale, in relazione a provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e in composizione collegiale, competente all'esecuzione è in ogni caso il collegio, atteso che tale ultima disposizione è applicabile non solo nell'ipotesi di provvedimenti provenienti dal medesimo Tribunale, ma anche in quella di provvedimenti emessi da Tribunali diversi (Cass. I, n. 4914/2000).

        Il disposto di cui all'art.33-bis, comma 1, lett.n), per il quale è attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza per il «delitto previsto dall'art.29, comma 2, l. n. 646/1982 in materia di misure di prevenzione», trova applicazione soltanto con riguardo a reati che abbiano natura finanziaria, valutaria o societaria e siano stati commessi da soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa ovvero siano stati condannati con sentenza definitiva per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, risolvendo un conflitto, ha affermato la competenza del tribunale monocratico a conoscere del reato — ritenuto non finanziario — di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art.31 della citata l. n. 646/1982) (Cass. I, n. 45798/2001).

        Al processo penale militare non si estendono — nel silenzio della legge di riforma ordinamentale e processuale sull'istituzione del giudice unico di primo grado — le novellate disposizioni contenute nel libro VIII del codice di procedura penale sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto dal principio di complementarità di cui all'art. 261 c.p. mil. p. non può impropriamente desumersi l'esistenza di un meccanismo di automatica operatività, nel processo militare, delle regole generali del diritto processuale comune, salvo che nell'ipotesi di palese e radicale incompatibilità della disposizione speciale derogatoria con le linee-guida del modello accusatorio e con l'opzione garantistica in tema di libertà personale, cui risulta ispirato il nuovo sistema processuale in riferimento ai valori fondamentali espressi nella Carta costituzionale. Ne consegue che il tribunale militare continua a giudicare, nella fase dibattimentale, in composizione collegiale mista, con l'intervento di due giudici togati e di un membro laico, ufficiale delle Forze armate di grado almeno pari a quello dell'imputato, il cui apporto qualificato nel ruolo di esperto della vita e dell'ambiente militare, quantunque non vincolato costituzionalmente, è stato ritenuto dal legislatore, con scelta discrezionale non irragionevole, opportuno e non altrimenti surrogabile nel giudizio (Cass. I, n. 4488/2000).

        Bibliografia

        Ciarniello, Sub art. 33-bis, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 395 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 33 ter - Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica1 .

        1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80 del medesimo testo unico (2) .

        2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.

         

        [1] L’ art. 169 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 ha sostituito l’intero contenuto del capo, originariamente costituito dal solo art. 33, con effetto dal termine indicato sub art. 6 , salvo per quanto riguarda gli artt. 33-bis e 33-ter , per i quali è stata stabilita come data di efficacia quella del 2 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 247, comma 2-bis lett. a) d.lg. n. 51, cit., inserito dall'art. 3 d.l. 24 maggio 1999, n. 145, conv., con modif., dalla l. 22 luglio 1999, n. 234. Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 10 l. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo originario recitava: «1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge, il tribunale giudica in composizione monocratica».

        [2] Comma così modificato dall'art. 2-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000, n. 144. Il testo precedente recitava: «1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo unico».

        1. Inquadramento

        La norma indica i criteri di attribuzione della competenza del tribunale in composizione monocratica.

        2. In generale. La composizione monocratica quale forma ordinaria della cognizione

        Di regola il tribunale giudica in composizione monocratica (art. 48, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 1 l. n. 188/1998, cit.; Cass. I, n. 18725/2001. Si veda il commento all'art. 33-bis).

        Il criterio selettivo delle sue attribuzioni solo apparentemente può apparire come residuale poiché, in realtà, esprime un principio prevalente rispetto all'eccezione codificata dall'articolo precedente.

        L'inclusione espressa del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica costituisce una deroga alla regola prevista dall'art. 33-bis, comma 2, ispirata dall'esigenza di evitare che la metabolizzazione, in tempi ragionevoli, della gran massa dei processi per droga possa essere appesantita e ritardata da una procedura più complessa che impegna anche maggiori risorse di organico.


        3. Casistica. Rinvio

        Si veda la giurisprudenza riportata in sede di commento all'articolo precedente.

        Bibliografia

        Ciarniello, Sub art. 33-ter, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 401 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 33 quater - Effetti della connessione sulla composizione del giudice1 .

        1. Se alcuni dei procedimenti connessi [12] appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale [33-bis] ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica [33-ter], si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.

         

        [1] L’ art. 169 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 ha sostituito l’intero contenuto del capo, originariamente costituito dal solo art. 33, con effetto dal termine indicato sub art. 6 , salvo per quanto riguarda gli artt. 33-bis e 33-ter , per i quali è stata stabilita come data di efficacia quella del 2 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 247, comma 2-bis lett. a) d.lg. n. 51, cit., inserito dall'art. 3 d.l. 24 maggio 1999, n. 145, conv., con modif., dalla l. 22 luglio 1999, n. 234.

        1. Inquadramento

        La connessione opera quale criterio originario di attribuzione della competenza (art. 12) e quale motivo di possibile riunione dei processi (art. 17). La norma in commento ne disciplina le conseguenze anche sulla composizione del giudice.

        2. I presupposti di applicabilità della norma

        La connessione di procedimenti di cui all'art. 12, opera, nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, quale criterio di applicazione del rito cd. collegiale a tutti i procedimenti connessi quando anche un solo reato appartiene alla cognizione del collegio. 

        In tal caso la riunione è sempre disposta davanti al tribunale in composizione collegiale e tale composizione resta ferma anche in caso di successiva separazione dei processi (art. 17, comma 1-bis).

        Ma se la riunione presuppone, come già detto (si veda il commento all'art. 17), l'esercizio dell'azione penale, la norma in commento, che fa riferimento al procedimento, si applica sin dalla fase delle indagini preliminari, imponendo al pubblico ministero l'esercizio dell'azione nei modi previsti per il rito collegiale anche per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica (amplius, subart. 33-septies).

        Gli effetti della connessione sull'attribuzione monocratica o collegiale si determinano al momento del rinvio a giudizio da parte del giudice dell'udienza preliminare e, qualora venga meno la connessione per effetto di pronuncia di sentenza di proscioglimento, il giudice deve disporre il rinvio a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica anche nel caso in cui residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione diretta a giudizio (Cass.S.U., n. 48590/2019).

        Bibliografia

        Ciarniello, Sub art. 33-quater, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 407 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 33 quinquies - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale12.

        1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale [33-bis] o monocratica [33-ter] e delle disposizioni processuali collegate [33-quater] è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare [421] o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.

         

        [1] V. nota al capo VI-bis.

        [2] La Corte cost. 22 dicembre 2023, n. 225, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

        1. Inquadramento

        La norma scandisce i tempi della rilevabilità, d'ufficio o su eccezione di parte, della inosservanza delle disposizioni relative alla attribuzione del reato (o dei reati) al tribunale in composizione collegiale o monocratica, uniformandoli a quelli relativi alla rilevabilità (d'ufficio o su eccezione) dell'incompetenza per territorio o per connessione (art. 21).

        2. La rilevabilità dell'errata composizione del tribunale

        I termini sono fissati a pena di decadenza, il che impedisce che, una volta superata inutilmente la fase introduttiva del processo, la composizione del giudice che procede possa essere messa in discussione, nemmeno in sede di impugnazione.

        Per il giudice dell'udienza preliminare il termine coincide con quello della deliberazione [GARGIULO].

        Non si è mancato, in dottrina, di stigmatizzare la scelta del legislatore di trattare la questione relativa alla erronea composizione del giudice, che comunque incide sulla naturalità del giudice stesso, ispirandosi alla disciplina della incompetenza per territorio piuttosto che a quella della competenza per materia [BACCARI, 476], così avvalorando la tesi di chi sostiene che il difetto di attribuzione costituisce vizio meno grave della incompetenza per materia [DELLA RAGIONE, 84, secondo cui il concetto di attribuzione evoca una mera questione di divisione interna del carico di lavoro; nello stesso senso, ancorché con spirito critico, TONINI-CONTI, 95, DI CHIARA, 80; per CORDERO, 137, la divisione del lavoro tra i due tribunali costituisce altrettante competenze ma il legislatore schiva acrobaticamente questa parola].

        In ogni caso il giudice investito nella sua errata composizione non è un giudice incapace (art. 33, c. 3; TONINI-CONTI, 95).

        Si discute, piuttosto, in dottrina, sul tipo di nullità derivante dalla errata composizione del giudice. Per taluni si tratta di nullità atipica, per altri di nullità relativa, ancorché rilevabile d'ufficio, per altri ancora di nullità intermedia. Altri Autori escludono che si tratti di nullità e optano per un vizio di incompetenza funzionale o per un difetto di attribuzione [per una panoramica, CIARNIELLO, 194].

        La parte che intenda rilevare l'incompetenza del giudice monocratico, a cui erano stati trasmessi gli atti da quello collegiale, deve sollevare la relativa eccezione, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 33-quinquies, non essendo sufficiente, per evitare la preclusione, l'impugnazione con l'atto di appello dell'ordinanza trasmissiva degli atti (Cass. I, n. 7090/2012).

        L'eccezione di parte costituisce, dunque, onere imprescindibile anche della sua riproposizione in sede di appello o di legittimità (art. 33-octies).

        La norma in commento deve essere letta in correlazione con quanto prevedono gli artt. 516, commi 1-bise 1-ter, e 517, commi 1 e 1-bis, che stabiliscono i termini entro cui rilevare o eccepire, a pena di decadenza, l'errata composizione del giudice quale conseguenza della contestazione, in dibattimento, del fatto diverso ovvero di una circostanza aggravante o di un reato connesso ai sensi dell'art. 12, lett.b.

        In questi ultimi casi, infatti, sono previsti i rimedi processuali che consentono alla parte privata di recuperare la fase dell'udienza preliminare, se non tenuta, o di spostare il giudizio dinanzi al collegio.

        Quel che conta evidenziare, però, è che: a) l'eventuale inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis, 33-ter e 33-quater, può e deve essere valutata dal giudice non solo sulla base della contestazione contenuta nell'originario capo di imputazione, ma anche degli atti a sua disposizione (l'intero fascicolo del pubblico ministero e del difensore in sede di udienza preliminare; il fascicolo del dibattimento in sede di giudizio); b) la decadenza dalla rilevabilità anche d'ufficio della violazione delle suddette disposizioni non opera se il fatto, così come contestato, risulti diverso in base ad acquisizioni probatorie successive al termine decadenziale (art. 521).

        Si discute in dottrina se il giudice possa, nel termine previsto dall'art. 491, comma 1, rilevare d'ufficio la questione, mai precedentemente proposta nell'udienza preliminare oppure non riproposta, relativa alla attribuzione del reato alla cognizione del giudice in composizione collegiale o monocratica. L'opzione favorevole fa leva sulla lettura dell'art. 33-septies, c. 1, quella contraria sulla rigida preclusione del termine decadenziale che opera anche nei confronti del giudice [BACCARI, 476; GARGIULO, 212].

        Il termine di decadenza entro il quale l'imputato deve proporre l'eccezione circa il difetto di attribuzione non postula la necessità che il pubblico ministero indichi, con la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice (in composizione collegiale o monocratico) successivamente investito della cognizione (Corte cost., ord. n. 395/2001). Il problema si è posto a seguito della entrata in vigore della legge n. 479/99 che ha previsto l'udienza preliminare anche per taluni reati precedentemente attribuiti al tribunale in composizione monocratica. Mentre, in precedenza, il pubblico ministero esercitava l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio per i reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale e con la citazione diretta a giudizio per i reati attribuiti al tribunale in composizione monocratica, rendendo previamente conoscibile la composizione del giudice dinanzi al quale l'imputato sarebbe stato tratto a giudizio, con la riforma del '99 veniva meno questa corrispondenza tra le forme dell'esercizio dell'azione penale e la composizione del giudice investito della plena cognitio. Sicché l'imputato erroneamente rinviato a giudizio dinanzi al giudice monocratico piuttosto che a quello collegiale (o viceversa) non avrebbe potuto eccepire alcunché se non avesse proposto l'eccezione in sede di udienza preliminare. Con ordinanza n. 395/2001, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-quinquies, 416 e 417, sollevata, in riferimento agli artt. 3,24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell'udienza preliminare, dell'eccezione concernente l'erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, sia “correlata allo specifico obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio”. Secondo i Giudici delle leggi, la soluzione che vorrebbe collegare la sanzione processuale della decadenza "ad uno specifico obbligo imposto al pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio" si rivela del tutto inadeguata, posto che, quale che sia il contenuto della richiesta del pubblico ministero, spetta comunque al giudice dell'udienza preliminare individuare nel decreto che dispone il giudizio l'organo avanti al quale verrà celebrato il dibattimento. Sicché, l'interpretazione dell'art. 33-quinquies secondo la quale il termine di decadenza dovrebbe continuare ad essere riferito all'udienza preliminare, malgrado l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente alle ipotesi nelle quali manca l'udienza preliminare, solo dopo la 'vocatio in ius' e, cioè, in un momento in cui il termine indicato dalla disciplina censurata è ormai decorso, è priva di significato logico e razionale.

        Secondo Cass. SU, n. 48590/2019 la previsione di termini preclusivi richiede necessariamente la preesistenza, e quindi la conoscibilità per le parti, del presupposto per l'esercizio della facoltà, sicché il regime dell'eccezione di parte di cui all'art. 33-quinquies e la relativa decadenza devono necessariamente riferirsi all'imputazione originaria così come formulata dal pubblico ministero e non si applicano alla diversa ipotesi del mutamento dell'imputazione per effetto di una sopravvenuta diversa valutazione da parte del giudice dell'udienza preliminare. Diversamente opinando, annotano le Sezioni Unite, si determinerebbe un vulnus all'esercizio dei poteri della difesa (le Sezioni Unite ipotizzano il caso in cui la modifica nell'attribuzione, monocratica o collegiale, consegua all'adozione di una sentenza di non luogo a procedere che determini il venir meno della connessione rilevante ex art. 33-quater; in tal caso, l'imputato verrebbe in concreto privato della possibilità di sollevare la relativa eccezione, atteso che quella pronuncia e la contestuale adozione del decreto di rinvio a giudizio per i reati residuali intervengono a chiusura dell'udienza preliminare e, quindi, egli non avrebbe più la possibilità di sollevare l'eccezione nei termini perentori previsti dall'art. 33-quinquies).

        La Corte costituzionale con sentenza n. 225/2023 ha dichiarato non fondate , nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento agli artt. 3,24,111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, CEDU – dell'art. 33- quinquies, nella parte in cui prevede che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza , prima della conclusione dell'udienza preliminare. Poiché – afferma il Giudice delle leggi - il sistema processuale penale – in ossequio a esigenze costituzionali e convenzionali di tutela della ragionevole durata dei processi penali –, mira ad affrontare e risolvere prima possibile sia le questioni di competenza per territorio e derivante da connessione, sia quelle relative all'attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale o monocratica, in modo da evitare regressioni o, comunque, stasi in fasi avanzate del processo, con conseguente dispersione delle attività già svolte, ne deriva che il luogo privilegiato per affrontare tali questioni è l'udienza preliminare, quando prevista . Pertanto, laddove l'imputato intenda negare ogni connessione tra i reati a sé addebitati e quelli che, in ipotesi, radichino l'attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale, egli sarà tenuto a sollevare sin dall'udienza preliminare la relativa eccezione, eventualmente in via subordinata rispetto alla richiesta di non luogo a procedere per i reati che lo riguardano. Così facendo, egli conserverà tra l'altro la possibilità di reiterare la richiesta in sede di questioni preliminari al dibattimento. Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata – fornita dalle Sezioni unite con la sentenza n. 48590 del 2019 , per cui essa può operare soltanto laddove all'imputato sia chiaro, già nel corso dell'udienza preliminare, quale sarà la composizione del tribunale al quale la causa sarà assegnata, nel caso in cui egli sia effettivamente rinviato a giudizio – consente di ritenere non fondati tutti i profili di censura articolati dal rimettente. Anzitutto, l'art. 3 Cost., perché non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi in cui il procedimento passi, o meno, attraverso l'udienza preliminare; né sussiste alcuna indebita parificazione tra la disciplina in esame e quella relativa al rilievo dell'incompetenza per territorio o derivante dalla connessione di cui all'art. 21, c. 2 e 3: ché, anzi, le due discipline sono in grado di operare in perfetta simmetria; né, infine, può ritenersi che la disciplina in esame ponga irragionevolmente a carico delle parti l'onere di eccepire, in via preventiva, una violazione soltanto futura delle regole sul riparto di attribuzione. Per le medesime ragioni non sussiste la lamentata lesione del diritto di difesa : la lettura delle Sezioni unite attribuisce l'onere di formulare, in udienza preliminare, soltanto le eccezioni relative a profili che siano già desumibili dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (ovvero dalle eventuali modificazioni dell'imputazione avvenute in contraddittorio durante l'udienza preliminare), e non già quelle che concernano profili desumibili per la prima volta dal decreto di rinvio a giudizio, rispetto ai quali l'onere di eccezione non potrà che essere posposto all'inizio del dibattimento . Infine, la predetta interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 33- quinquies ne esclude ogni profilo di contrarietà con il principio del contraddittorio, consentendo all'imputato di interloquire, a seguito della proposizione tempestiva dell'eccezione, su tutti i profili dai quali dipende l'attribuzione della causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale o monocratica (FONTE: Ufficio del massimario della Corte costituzionale; nel senso che la ragionevole durata del processo è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, e che costituisce un connotato identitario della giustizia del processo ,Corte cost., sent. n. 116/2023, sent. n. 78/2002, sent. n. 74/2002 ).

        La stessa sentenza, Corte cost. n. 225/2023, ha dichiarato inammissibili, per inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., dell'art. 33-quinquies, nella parte in cui prevede che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare. Il principio della c.d. indipendenza “interna” del giudice, pure desumibile dal parametro evocato, non osta affatto, secondo la Corte costituzionale, a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, dovendosi più in generale escludersi che possa prodursi un vulnus all'art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, anch'essa parte integrante di quella “legge” a cui il giudice è soggetto (FONTE: Ufficio del massimario della Corte costituzionale; nello stesso senso, Corte cost., ord. n. 28/2023; Corte cost., n. 375/1996; Corte cost., n. 50/1970).

        In dottrina si ritiene che il difetto di attribuzione possa essere sollevato per la prima volta entro il termine di cui all'art. 491, c. 1, quando il giudice dell'udienza preliminare disponga il rinvio a giudizio dinanzi a un giudice in composizione diversa da quella ritenuta dalle parti [BACCARI, 477; CIARNIELLO, 195].


        3. Casistica

        L'annullamento senza rinvio, per abnormità, dell'ordinanza con cui il tribunale monocratico, oltre i termini previsti dall'art. 33-quinquies, comma 1, abbia, nel dibattimento, per reato la cui cognizione appartenga al tribunale in composizione collegiale, restituito gli atti al P.M. anziché al tribunale stesso, comporta la trasmissione degli atti al tribunale collegiale laddove la decadenza, per inosservanza dei termini, del giudice monocratico dal potere di rilevare la violazione, non abbia formato oggetto di ricorso (Cass. I, n. 43193/2012).

        Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica , per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero (Cass. V, n. 19900/2023; .Cass. VI, n. 48390/2008; contraCass. VI, n. 23315/2021, secondo cui, invece, la diversa qualificazione giuridica del fatto data dal giudice di appello, per effetto della quale il reato doveva essere giudicato dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, non impone l'annullamento della sentenza di primo grado al fine di consentire la celebrazione del giudizio dinanzi all'organo nella corretta composizione, in quanto, dalla lettura coordinata degli artt. 24 e 597, comma 3, cod. proc. pen., si evince che è consentito al giudice del gravame procedere alla riqualificazione, purché non sia superata la competenza del giudice di primo grado, mentre a nulla rileva l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione degli affari al giudice collegiale anziché al giudice monocratico.

        Nel caso in cui la Corte di cassazione dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente in primo grado (Cass. VI, n. 51151/2019; Cass. VI, n. 22813/2016).

        Bibliografia

        Baccari G.M., Art. 33-quinquies, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda A. e Spangher G., Tomo I, Vicenza, 475 ss.; Casiraghi R., Sistema di procedura penale, a cura di Ubertis G., Vol. II, Persone, strumenti, riti, 2023, Varese, pag. 26 e seg.; Ciarniello I., art. 33-quinquies, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2017, 193, ss.; Cordero F., Procedura penale, Milano, 2012; Della Ragione L., Procedura penale, Teoria e pratica del processo, trattato diretto da Spangher G., Marandola A., Garuti G., Kalb L., Vol. 1, Soggetti, atti, prove, a cura di Spangher G., Vicenza, 2015, pagg. 83 e segg.; Gargiulo R., Art. 33-quinquies, in Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi G. e Lupo E., Vol. 1, Milano, 2017, 211 ss.; Siracusano D., Galati A., Tranchina G., Zappalà E., Diritto processuale penale, edizione a cura di Di Chiara G., Patanè V., Siracusano F., Varese, 2023, pag. 80; Tonini P., Carlotta C., Manuale di procedura penale, Varese, 2023, p. 95; Aiuti V., Attribuzione collegiale e decadenza dell'eccezione in sede di questioni preliminari, Diritto penale e processo, 2024, n. 3, 305; Rocchi D., In tema di difetto di attribuzione, una decisione sostanzialista della Corte costituzionale, Riv. It. Dir. e Proc. Pen, 2024, n. 1, 343;

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 33 sexies - Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare1.

        1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.

        2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554.

         

        [1] V. nota alla rubrica del capo VI-bis. Il testo precedente recitava: «1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza e contestuale decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 555, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424 commi 2 e 3, 557, 558 e 559».

        1. Inquadramento

        La norma in commento disciplina le ricadute sul corretto esercizio dell'azione penale dell'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice dichiarata nell'udienza preliminare.

        2. Le conseguenze dell'esercizio dell'azione penale con forme diverse da quelle consentite

        Se il pubblico ministero esercita l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dall'art. 550, o comunque per un reato per il quale è prevista la citazione diretta a giudizio di cui all'art. 552, il giudice per l'udienza preliminare, d'ufficio o su eccezione di parte, pronuncia ordinanza, necessariamente motivata (art. 125, comma 3), con cui dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché citi direttamente a giudizio l'imputato.

        È altresì possibile che nel corso dell'udienza preliminare il fatto risulti diverso da come descritto nell'originaria imputazione e che il pubblico ministero contesti pertanto all'imputato un reato per il quale è prevista la citazione diretta a giudizio (art. 423). Anche in questo caso il giudice (d'ufficio o su sollecitazione di parte) deve disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda nei modi previsti dall'art. 552.

        Nel caso in cui il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero si applicano le disposizioni di cui agli artt. 424, commi 2 e 3, e 553 e 554, al cui commento si rinvia.


        3. La latitudine applicativa della norma

        Si discute se l'art. 33-sexies riguarda il fatto-reato così come contestato dal pubblico ministero o quello, eventualmente diverso, ritenuto dal giudice all'esito dell'esame nel merito della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti sui quali si fonda.

        Se, per fare un esempio, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p., non v'è dubbio che il giudice dell'udienza preliminare possa restituirgli gli atti perché proceda ai sensi dell'art. 552.

        Se, invece, il pubblico ministero esercita l'azione penale chiedendo il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di rapina di cui all'art. 628 c.p., ci si chiede se il giudice possa, anche all'esito di una valutazione di merito e in assenza di una modifica dell'imputazione effettuata ai sensi dell'art. 423, riqualificare il fatto come furto e restituire gli atti al pubblico ministero perché proceda con citazione diretta.

        Secondo la giurisprudenza più recente, è inibita al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 33-sexiesmediante un provvedimento irritualmente adottato a seguito della modificazione della regiudicanda prospettata nella richiesta di rinvio a giudizio e non suscettibile di impugnazione. Ciò perché tale provvedimento si colloca al di fuori della sequenza procedimentale disposta dagli artt. 425 e 429 e perché il rifiuto di celebrazione dell'udienza opposto dal giudice confliggerebbe con la previsione dell'art. 521-bis, produttiva, potenzialmente, di una situazione di stallo. Sicché, l'art. 33-sexies dovrebbe essere interpretato nel senso che il suo ambito di operatività è riservato alle sole ipotesi in cui il giudice, preso atto della qualificazione giuridica del fatto data dal pubblico ministero, rilevi che per il reato contestato l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata attraverso il decreto di citazione diretta a giudizio (Cass. III, 18297/2020); ; nello stesso senso, altresì, Cass. III, n. 51424/2014, secondo cui sia la norma in commento che l'art. 550, comma 3, richiedono una verifica formale e meramente cartolare).

        Secondo altro indirizzo, invece, il giudice dell'udienza preliminare può autonomamente riqualificare il fatto oggetto di imputazione, anche in disaccordo con la qualificazione operata dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio, e restituirgli gli atti se ritenga che per esso debba procedersi con citazione diretta a giudizio; ed il relativo provvedimento non sarebbe impugnabile per abnormità nemmeno se erroneo o irritualmente adottato, ciò perché l'art. 33-sexies ha introdotto un ulteriore epilogo dell'udienza preliminare che si aggiunge ai provvedimenti tipici (sentenza di proscioglimento o decreto che dispone il giudizio) che definiscono la relativa fase processuale (Cass. VI, n. 6945/2019; Cass. VI, n. 41037/2009). 

        Il contrasto è stato risolto dalla S.C.  secondo cui “ E' abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio , trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (Cass. S.U., n. 37502/2022).


        4. Casistica

        È abnorme in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio con restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo desumibile "in fatto" la contestazione di un ulteriore reato per il quale è necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare (Cass. III, n. 55516/2017).  

        In tema di estinzione della custodia cautelare per il decorso dei termini di durata massima, i termini stabiliti dall'art. 303, comma primo, lett. a),  per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente qualora, nel corso dell'udienza preliminare, il giudice - ritenendo che per il reato contestato debba procedersi con citazione diretta a giudizio - pronunci ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33-sexies, per l'emissione del decreto di citazione (Cass. II, n. 43666/2016).

        In caso di riqualificazione giuridica del fatto nell'udienza preliminare e conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché eserciti l'azione penale a norma dell'art. 552, il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari poiché questo, siccome finalizzato a introdurre un contraddittorio anticipato, è adempimento che conserva la sua ragion d'essere laddove il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale, e non quando tale esercizio è imposto dal Giudice a seguito di un contraddittorio già assicurato all'imputato (Cass. III, n. 43809/2015);

        È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-sexies, nella parte in cui non prevede — nell'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare abbia erroneamente disposto il rinvio a giudizio, omettendo di rilevare che per il reato contestato doveva procedersi con citazione diretta — la rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato (Corte cost. ord., n. 183/2003).

        Bibliografia

        Ciarniello, sub art. 33-sexies, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 409 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 33 septies - Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado1.

        1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato [33-quinquies].

        2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio [33-bis], dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

        3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4.

         

        [1] V. nota alla rubrica del capo VI-bis.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina esclusivamente le conseguenze della erronea attribuzione della cognizione del reato al tribunale in composizione monocratica piuttosto che collegiale e viceversa, diversificandole a seconda che si sia tenuta o meno l'udienza preliminare e della composizione del tribunale.

        2. Le conseguenze della inosservanza sulla composizione del giudice dichiarata in dibattimento

        La norma prevede due ipotesi: a) il dibattimento instaurato a seguito di udienza preliminare (comma 1); b) il dibattimento instaurato senza l'udienza preliminare (comma 2).

        Nel primo caso, l'eccezione, già proposta (ed ovviamente respinta) in sede di udienza preliminare, deve essere reiterata entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1 (art. 33-quinquies), termine, quest'ultimo, entro il quale il tribunale può rilevare anche d'ufficio l'inosservanza delle disposizioni relative alla attribuzione del reato alla propria cognizione (salvi i casi disciplinati dagli artt. 516, comma 1-bis, 517,521-bis, al cui commento si rinvia). Se il tribunale ritiene di essere stato erroneamente investito della cognizione del reato nella sua composizione monocratica o collegiale, deve trasmettere gli atti al tribunale nella composizione ritenuta corretta, adottando ordinanza motivata ai sensi dell'art. 420-ter, comma 4.


        2.1. Segue . Il dibattimento instaurato senza l'udienza preliminare

        Nel secondo caso, fermo restando il termine di decadenza di cui all'art. 33-quinquies, se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio per un reato per il quale è comunque prevista l'udienza preliminare soccorre l'art. 550, comma 3, al cui commento si rinvia.

        Se invece il tribunale è stato investito della cognizione a seguito di decreto di giudizio immediato o di giudizio direttissimo, occorre distinguere a seconda che proceda il collegio ovvero il giudice monocratico. Nel primo caso il collegio deve trasmettere gli atti al tribunale in composizione monocratica con ordinanza resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420-ter, comma 4; nel secondo caso, invece, ove il tribunale in composizione monocratica ritenga che il reato appartiene alla cognizione del collegio deve restituire gli atti al pubblico ministero.

        La giurisprudenza di legittimità interpreta diversamente l'art. 33-septies nel senso che l'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al giudice collegiale o al giudice monocratico comporta, per regola generale, la mera trasmissione degli atti al giudice competente, senza alcuna regressione di fase e, dunque, senza alcuna restituzione degli atti al pubblico ministero. Solo nel caso, residuale, in cui all'imputato spettava il passaggio alla fase processuale dell'udienza preliminare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato, il giudice del dibattimento deve invece trasmettere gli atti al pubblico ministero, così che l'imputato possa essere rimesso nella condizione di accedere alla udienza preliminare e di avanzare richiesta di riti alternativi nella sede che era per essi propria; sicché il comma 2 dell'art. 33-septies va riferito esclusivamente all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi non solo che il reato è stato erroneamente ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice in composizione monocratica anziché collegiale, ma che a causa di tale errore è stata altresì erroneamente omessa l'udienza preliminare (Cass.S.U., n. 29316/2015).


        3. Il rinvio a giudizio per un reato per il quale è prevista la citazione diretta a giudizio

        Esula dall'ambito di applicabilità dell'art. 33-septies il diverso caso in cui sia stata tenuta l'udienza preliminare per un reato per il quale invece è prevista la citazione diretta a giudizio; si tratta di “errore” non emendabile perché privo di conseguenze pratiche sulla cognizione del tribunale e non lesivo dei diritti della difesa.

        Come spiegato dalla Corte costituzionale «il rito con udienza preliminare offr[e] indubitabilmente, nel suo complesso, maggiori garanzie all'imputato rispetto al rito con citazione diretta, in quanto caratterizzato da un vaglio giudiziale aggiuntivo sull'esercizio dell'azione penale (...) il carattere maggiormente “garantito” del rito con udienza preliminare non rappresenta, d'altro canto, solo un dato di evidenza irrefutabile, ma anche un principio che orienta la disciplina processuale positiva: basti considerare che in forza dell'art. 551, nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero deve presentare per tutti la richiesta di rinvio a giudizio (prevale, cioè, il rito con udienza preliminare) (...) in simile prospettiva (...) deve comunque escludersi che l'adozione della sequenza processuale complessivamente più “garantita”, in relazione a reati per i quali essa non era dovuta, possa ritenersi foriera di disparità di trattamento in peius e di pregiudizi al diritto di difesa solo perchéé, nel confronto su singoli e specifici aspetti della disciplina — e, segnatamente, in relazione allo spazio temporale per la richiesta di riti alternativi —, il rito con citazione diretta possa risultare, nella valutazione dell'imputato, preferibile al primo» (Corte cost. ord., n. 183/2003, citata anche in commento all'art. 33-sexies).

        Bibliografia

        Ciarniello, sub art. 33-septies, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, t. I, 415 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 33 octies - Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione1 .

        1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento [604, 620] e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale [33-bis] o monocratica [33-ter], purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

        2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

         

        [1] V. nota alla rubrica del capo VI-bis.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina le conseguenze della inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica rilevata dal giudice dell'appello o dalla corte di cassazione.

        2. Le conseguenze dell'inosservanza

        La sentenza pronunciata dal tribunale in composizione monocratica per un reato attribuito al medesimo ufficio giudiziario in composizione collegiale deve essere sempre annullata, anche dalla Corte di appello, a prescindere dal fatto che l'udienza preliminare si sia tenuta o meno (per la diversa opzione ermeneutica adottata dalla Suprema Corte in relazione alle ipotesi disciplinate dall'art. 33-septies, si veda il relativo commento).

        Se, invece, il tribunale in composizione collegiale conosce di un reato attribuito al medesimo tribunale in composizione monocratica, la Corte di appello non può annullare la sentenza ma deve pronunciarsi nel merito, anche se la violazione delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica sia stata oggetto di eccezione tempestivamente sollevata e riproposta nei motivi di impugnazione (Cass. VI, n. 2416/2010; Cass. VI, n. 7179/2003).

        Si è precisato, al riguardo, che la sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico che, in seguito a riqualificazione dei fatti originariamente contestati, abbia deciso in violazione delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché trasmettere gli atti al P.M., è affetta da nullità; ma questa invalidità, pur se tempestivamente dedotta, non può essere dichiarata dal giudice di appello, né preclude allo stesso di decidere nel merito la regiudicanda, quando nella decisione di seconde cure è data al fatto la definizione giuridica enunciata nell'originaria imputazione e il giudizio su di essa spetta, secondo le regole generali, all'organo monocratico (Cass. II, n. 31474/2014). Deve invece essere annullata la sentenza di secondo grado con la quale sia stata erroneamente disattesa la relativa eccezione di nullità proposta in sede di impugnazione della sentenza monocratica (Cass. VI, n. 30772/2013).

        Secondo parte della giurisprudenza il giudice di appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del tribunale in composizione collegiale e non monocratica, non deve annullare la sentenza, dato che la prescrizione posta nell'art. 33-octies riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione e non nel caso in cui il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione (Cass. II, n. 18607/2010; Cass. VI, n. 24808/2007;Cass. VI, n. 2969/2005). In senso contrario, si è sostenuto che nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado, oltre a quella di appello, con la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero (Cass. VI, n. 48390/2008; Cass. V, n. 10730/2007).


        3. L'onere di reiterare l'eccezione

        Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 521-bis (al cui commento si rinvia), l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica può essere oggetto di scrutinio in sede di appello o di ricorso per cassazione alla doppia condizione che: a) sia oggetto di specifico motivo di impugnazione; b) sia stata tempestivamente eccepita ai sensi dell'art. 33-quinquies (o 516, comma 1-bis, 517, in caso di modifica dell'imputazione o contestazione suppletiva di reato connesso).


        4. Casistica

        La riqualificazione del fatto nel giudizio di appello, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è obbligatorio lo svolgimento dell'udienza preliminare, impone la restituzione degli atti al pubblico ministero pur quando il giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito direttissimo (Cass. II, n. 35066/2008).

        Bibliografia

        Ciarniello, sub art. 33-octies, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 419 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 33 nonies - Validità delle prove acquisite1.

        1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite [26].

         

        [1] V. nota alla rubrica del capo VI-bis.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina il regime di validità delle prove assunte dal giudice in violazione delle norme sulla sua composizione.

        2. La validità delle prove acquisite

        Le disposizioni relative alla attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica presuppongono la competenza (per materia, per territorio o per connessione) di quell'unico ufficio giudiziario. Ne consegue che, fermi i meccanismi procedurali cui è subordinata la lettura delle prove dichiarative assunte da altro giudice, la errata composizione del tribunale non determina la invalidità degli atti del procedimento né, diversamente da quanto prevede l'art. 27 (al cui commento si rinvia), inficia l'utilizzabilità delle prove (comprese quelle dichiarative) già acquisite.

        Bibliografia

        Ciarniello, Sub art. 33-nonies, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 422 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 33 - Capacità del giudice (1).

        1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi [178] sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

        2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici [ 7-bis e 7-ter ord. giud.].

        3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico [33-bis, 33-ter].

        (1) Articolo così sostituito, unitamente all'intero contenuto del Capo, originariamente costituito dal solo art. 33,dall'art. 169 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con la decorrenza indicata dall'art. 247, comma 1, del citato decreto, come modificato dalla l. 16 giugno 1998, n. 188.

        1. Inquadramento

        La funzione giurisdizionale è esercitata (esclusivamente) dai magistrati istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 102, Cost.) ed è attuata mediante il giusto processo regolato dalla legge (art. 111, comma 1, Cost.). Non si dà giurisdizione (né processo) senza giudice ed il giudice privo di munus non è tale. La norma in commento ne disciplina le conseguenze ma indica anche i limiti entro il quali il giudice può essere considerato “incapace”.

        2. La capacità del giudice. La capacità generica (o di esercizio)

        La “capacità” esprime, nel linguaggio giuridico, l'attitudine (statica) della persona ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, ma anche quella (dinamica) di costituirle, modificarle, estinguerle. Lo “stato (status)” costituisce il presupposto (per taluni l'insieme) dei poteri e dei doveri che fanno capo ad una persona e che la contraddistinguono nella collettività di appartenenza.

        Il concetto di “capacità” del giudice esprime, in questo senso, non solo l'attitudine alla titolarità del rapporto giuridico processuale, quanto (e forse più propriamente) lo status vero e proprio di giudice, l'insieme, cioè, di quelle condizioni che ne contraddistinguono normativamente la figura e costituiscono il presuppongono della attitudine allo svolgimento della relativa attività.

        La dottrina distingue tra “capacità generica” (che si acquista con la nomina e la ammissione in ruolo) e “capacità specifica” (che riguarda l'attitudine del giudice allo svolgimento di uno specifico processo). Si distingue anche tra “capacità di acquisto” (che indica il possesso dei requisiti richiesti per la nomina di giudice) e “capacità di esercizio” della funzione giurisdizionale (che riguarda, per esempio, il decreto ministeriale di nomina del magistrato).

        Le condizioni di capacità di cui parla la norma in commento sono quelle che comportano la “capacità generica” (o se si vuole la “capacità di esercizio”) del giudice, la sua idoneità a rendere il giudizio, «la riferibilità del giudizio ad organi titolari, secondo il disegno dell'ordinamento giudiziario, della funzione giurisdizionale, quindi anche nella composizione prevista per la loro formazione collegiale» (Corte cost. n. 419/1998). La capacità del giudice di cui all'art. 33, comma 1, riguarda la titolarità della funzione, non il suo esercizio (Corte cost. n. 419, cit.).

        Il giudice “capace” è (solo) quello che costituisce o comunque appartiene all'ordine giudiziario (art. 104 Cost.), perché nominato per concorso o anche elettivamente (art. 106 Cost.).

        Attualmente il d.lgs. n. 160/2006 disciplina l'accesso in magistratura dei magistrati ordinari. L'art. 8, comma 1, in particolare prevede che «i concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami (...) sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso».

        I magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari, giudici onorari del tribunale per i minorenni, esperti della sezione specializzata agraria, esperti del tribunale di sorveglianza, giudici popolari) sono invece nominati in base a procedure selettive diverse definite comunque da un provvedimento amministrativo che attribuisce loro la “capacità generica” (o “di esercizio”) di giudice.

        Per meriti insigni possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione professori ordinari di università e avvocati che abbiano 15 anni di esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (art. 106, comma 2, Cost.). La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura (art. 1, comma 2, l. n. 303/1998).


        2.1. Segue. La capacità specifica. Le tabelle.

        La destinazione del giudice all'ufficio giudiziario di appartenenza e/o alla relative sezioni (ove esistenti), la formazione del collegio (non il numero dei componenti), l'assegnazione del processo alla sezione, a quel collegio o a quel giudice monocratico, attengono alla “capacità specifica” del giudice (collegiale o monocratico) alla trattazione di quello specifico processo, regolata dalle norme dell'ordinamento giudiziario in base alle cd. tabelle degli uffici giudicanti.

        A norma dell'art. 7(“Tabelle degli uffici giudicanti”), comma 1, r.d. n. 12/1941 (Ord. giud.), la ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, comma 3, 47-quater, comma 2, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.

        Il successivo art. 7-bis, stabilisce che l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.


        3. Il giudice “incapace”

        L'osservanza delle norme che riguardano la “capacità generica” (o “di esercizio”) del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi è prescritta a pena di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento(artt. 178, lett. a, 179, comma 1).

        L'inosservanza delle norme che riguardano la “capacità specifica” del giudice alla trattazione di quel procedimento non produce nullità.

        Come spiegato dal Giudice delle leggi, «il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice, alla cui carenza il legislatore ha collegato la nullità degli atti. Questo non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi» (Corte cost. n. 419/1998, cit.).

        La giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità (“generica”) del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma 1. Ciò avviene, in particolare, quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Cass. IV, n. 35585/2017), o quando, per esempio, le irregolarità in tema di formazione dei collegi sono volte ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge, attraverso assegnazioni extra ordinem perché del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare (Cass. VI, n. 39239/2013; Cass. I, n. 16214/2006).

        Ciò, come detto, sul rilievo che nell'ambito delle condizioni di capacità del giudice rientra l'imparzialità degli organi giudiziari, a sua volta strettamente collegata al principio di precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.) nel quadro della garanzie costituzionali espressamente previste per assicurare al cittadino un giusto processo, per cui la generale operatività dell'art. 33, comma 2, trova un limite esclusivamente in quelle situazioni extra ordinem, caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudicead hoc, situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge (Cass. I, n. 13445/2005; Cass. I, n. 27055/2003).

        Un'ipotesi particolare è quella del giudice al quale siano stati direttamente trasmessi gli atti da quello originariamente designato per la trattazione, che si sia spogliato in via unilaterale dell'affare assegnatogli una volta rilevata la sua incompatibilità ex art.34. Secondo la giurisprudenza ormai prevalentenon sono affetti da alcuna causa di nullità gli atti compiuti dal giudice investito della trattazione del procedimento a seguito della trasmissione diretta da altro giudice che, rilevata una propria causa di incompatibilità, si sia unilateralmente spogliato dell'affare assegnatogli, senza l'osservanza delle disposizioni riguardanti la procedura di sostituzione prevista dall'art. 36 (così, da ultimo, Cass. III, n. 46475/2017; in senso contrario, cfr. Cass. I, n. 45378/2004, secondo cui il dubbio di incompatibilità comporta l'obbligo del giudice designato di astenersi e di attivare la procedura di cui all'art. 36, la cui osservanza non attiene soltanto all'assetto ordinatorio ed organizzativo dell'ufficio giudiziario, ma è anche funzionale alla garanzia costituzionale della precostituzione per legge e della terzietà ed imparzialità del giudice; in senso analogo, Cass. I, n. 11791/1997 ha affermato che quando nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, un giudice si sostituisce arbitrariamente a quello designato per legge ad assumere un determinato provvedimento, si verifica una situazione sostanzialmente analoga a quella dell'incompetenza per materia, così che l'atto emesso dal giudice che non era funzionalmente competente è affetto da nullità insanabile ed assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo).


        4. Il giudice “incompatibile”. Rinvio

        Le norme sulla incompatibilità non attengono alla capacità “generica” del giudice e la loro violazione non determina la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179, ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 (Cass. II, n. 12896/2015; Cass. I, n. 10075/2015; Cass. I, n. 24919/2014).

        Si rinvia, al riguardo, al commento degli artt. 34 e ss.


        5. Casistica

        In tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli relativi ai reati previsti dall'art. 550, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale di cui all'art. 43-bis, comma 3, lett. b), r.d. n. 12/1941(ordinamento giudiziario) introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (Cass. III, n. 1735/2015; si veda, nello stesso senso, Cass. IV, n. 41988/2006).

        L'integrazione del collegio del Tribunale da parte di un giudice onorario non viola l'art. 43-bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione normativa introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Cass. II, n. 26834/2018). 

        Non integra alcuna nullità la trattazione e decisione di un procedimento da parte del giudice onorario, al quale sia stato assegnato un ruolo d'udienza in mancanza della dimostrazione dell'impedimento o della indisponibilità di un giudice togato (Cass. VI, n. 46398/2017).

        Non dà luogo ad alcuna nullità la celebrazione del giudizio di rinvio davanti ad un collegio, in diversa composizione, della medesima sezione della corte d'appello che aveva emesso la decisione annullata (Cass. VI, n. 27738/2013).

        Non è nulla la richiesta di sequestro preventivo avanzata da parte di un pubblico ministero diverso dal titolare delle indagini, dovendo ritenersi estranea alla materia della capacità del magistrato dell'accusa la violazione delle regole di individuazione del rappresentante della procura della Repubblica nel procedimento penale (Cass. II, n. 19925/2013).

        La violazione di disposizioni relative alla concreta individuazione del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento non integra la nullità prevista dall'art. 178, lett. b), una volta che colui che è chiamato a svolgere tali funzioni sia comunque soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione del suddetto organo al procedimento medesimo (fattispecie relativa all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel giudizio d'appello da parte di un sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale designato senza l'osservanza delle disposizioni dettate in materia di applicazione e in assenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 570, comma 3) (Cass. V, n. 754/2013).

        La partecipazione al processo per lo svolgimento delle funzioni del Pubblico Ministero di vice-procuratori onorari al di fuori dei casi previsti dall'art. 72 r.d. n. 12/1941 (ord. giud.) costituisce mera irregolarità, non sanzionata da alcuna nullità (Cass. IV, n. 22555/2017).

        In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all'art. 43-bis r.d. n. 12/1941 (ord. giud.), possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550, senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione (Cass. III, n. 55119/2016).

        Le modalità di ripartizione degli affari per la trattazione dei procedimenti di ricusazione in materia penale all'interno degli uffici giudiziari non possono dar luogo a rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia previsto dall'art. 234 TCE, poiché la materia riguarda l'ordinamento giudiziario, che è una disciplina non riferibile al diritto dell'Unione europea (Cass. III, n. 40584/2012).

        È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2,3,25,101,111 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 2, nonché 7-bise 7-terr.d. n. 12/1941 (disciplina di ordinamento giudiziario) nella parte in cui, in caso di incompatibilità di tutti i magistrati dell'ufficio G.i.p.- G.u.p. del tribunale, consentono al Presidente del tribunale medesimo di designare alla celebrazione dell'udienza preliminare un magistrato in servizio presso sede distaccata, utilizzando in via analogica i criteri per la composizione dei collegi giudicanti (Cass. I, n. 31695/2010).

        Non è causa di nullità della decisione la partecipazione al collegio del tribunale di sorveglianza di magistrato diverso da quello - pur regolarmente in servizio e non impedito - sotto la cui giurisdizione sia posto il condannato, non potendo tale irregolarità ricondursi a una violazione delle regole relative alle condizioni di capacità del giudice (Cass. I, n. 20291/2008).

        Non integra alcuna violazione processualmente rilevante - ostandovi l'espresso disposto di cui all'art. 33, comma 2 - la circostanza che, nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione, si avvicendino diversi magistrati dell'ufficio del G.i.p. nell'emanazione dei decreti di autorizzazione e di proroga, senza l'osservanza dei criteri fissati in sede tabellare (Cass. VI, n. 47109/2007).

        La previsione di cui all'art. 12 lett. a), l. n. 287/1951 — che prevede l'incompatibilità, con l'ufficio di giudice popolare, dei funzionari in servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario — non concerne la capacità del giudice, sicché la sua inosservanza non comporta alcuna nullità ma costituisce motivo di ricusazione, che, tuttavia, non può essere dedotto «a posteriori» con riguardo a rapporti processuali esauriti (Cass. V, n. 39474/2006).

        Alla composizione delle Corti di assise si applica, dopo l'eliminazione dell'autonomia rispetto all'ufficio di appartenenza avvenuta col d.P.R. n. 449/1988, la disposizione prevista dall'art. 33, secondo la quale la destinazione del giudice all'ufficio giudiziario e alle sezioni non è attinente alla sua capacità, sicché è legittima la destinazione in supplenza di un magistrato in servizio in altro circondario disposta dal presidente della Corte d'appello ai sensi della l. n. 58/1989, sussistendo una situazione di incompatibilità degli altri magistrati appartenenti all'ufficio (Cass. I, n. 14483/2006).

        Un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso da più giudici per le indagini preliminari appartenenti allo stesso ufficio e, quindi, tutti egualmente competenti, costituisce non un atto collegiale ma un atto congiunto, processualmente irregolare ma non nullo, stante il principio della tassatività delle nullità (art. 177). In particolare non è ravvisabile nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), giacché il provvedimento stesso conclama che identica è la volontà dei giudici, sicché il fatto che non possano venire in considerazione le regole per la formazione della volontà nei collegi dimostra che i giudici non sono costituiti in collegio e che l'atto è attribuibile a ciascuno di essi singolarmente considerato (fattispecie in cui tre giudici per le indagini preliminari, in seguito al fermo, disposto dal pubblico ministero, di vari indagati, avevano proceduto ciascuno per proprio conto all'interrogatorio ed alla convalida del fermo di una parte degli indagati, emettendo, poi, nei confronti di costoro, in luogo di tre distinti provvedimenti, un'unica ordinanza di custodia in carcere) (Cass.S.U., n. 1/1993).

        Bibliografia

        Beltrani, Quei «distinguo» sul giudice naturale: le tabelle non contano come le garanzie. La violazione di norme amministrative non genera nullità di atti, in Dir. e giust. 2005, fasc. 37; Ciarniello, Sub art. 33, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, I, 375 e ss.; La Rocca, Il caso delle «applicazioni» in soprannumero, in Giur. it. 2007, 2034; Mari, L'applicazione di magistrati può compromettere il processo. La violazione dei criteri tabellari quale causa di nullità, in Dir. e giust. 2003, 12; Santoriello, Ancora in tema di inosservanza dei criteri ordinamentali nell'assegnazione degli affari penali, in Giur. it. 2005, 1907; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2012, 38 e ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 34 - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento12.

        1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento [627] o al giudizio per revisione [636 s.] (3) .

        2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare [424] o ha disposto il giudizio immediato [455] o ha emesso decreto penale di condanna [460] o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere [428] (4) .

        2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzione di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio (5) .

        2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

        a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

        b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (6) ;

        c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

        d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;

        e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296 (7) .

        2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto (8) .

        3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero [70-72 ord. giud.; 51] o ha svolto atti di polizia giudiziaria [55] o ha prestato ufficio di difensore [96 s.], di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone [120, 194 s.], perito [221], consulente tecnico [225, 233, 359] o ha proposto denuncia [331, 333], querela [336], istanza [341] o richiesta [342] o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere [343] non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.

         

        [1] Per un altro caso di incompatibilità, riguardante i procedimenti per i reati ministeriali, v. art. 111l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

        [2] La C. cost. 21 giugno 2012, n. 153, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità del giudice a celebrare il giudizio ordinario dibattimentale, determinata da atti compiuti nel procedimento, l'ipotesi del giudice che, già investito in precedenza della richiesta di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico dello stesso imputato, non abbia convalidato l'arresto dell'imputato per insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111, comma 2 e 117, comma 1 Cost.

        [3] Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, unitamente all'art. 623, comma 1, lett a) c.p.p. con C. cost. 18 gennaio 2022, n. 7 «nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione». Precedentemente la Corte cost., con sentenza 9 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma - e dell'art. 623, comma 1 lett. a) - nella parte in cui: «non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671» del presente codice. Precedentemente la stessa Corte., con sentenza 6 luglio 2001, n. 224 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto».

        [4] La Corte cost. 14 novembre 2024, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.

        Comma precedentemente dichiarato costituzionalmente illegittimo,  con Corte cost. 23 maggio 2024, n. 93, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.

        Con precedenti sentenze, di seguito indicate, la Corte costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma:

        -  «nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso». (CorteC:\Users\Nicola\Documents\IA\FONTI\CPP\Provvisori\terzo - /ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=9599166&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true. cost. 21 gennaio 2022, n. 16)

        - «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice» (Corte cost. 26 ottobre 1990, n. 496);

        - «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo codice» (Corte cost. 12 novembre 1991, n. 401);

        - «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice» (Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 502);

        - «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice» (Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 502);

        - «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero» (Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 502, come corretta con Corte cost. ord. 9 marzo 1992, n. 104);

        - «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti» (Corte cost. 25 marzo 1992, n. 124);

        - «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio» (Corte cost. 22 aprile 1992, n. 186, come corretta con Corte cost. ord. 1° luglio 1992, n. 313);

        - «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato» (Corte cost. 26 ottobre 1992, n. 399);

        - «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice» (Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 439);

        - «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione» (Corte cost. 30 dicembre 1994, n. 453);

        - «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521 comma 2 del codice di procedura penale» (Corte cost. 30 dicembre 1994, n. 453);

        - «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato» (Corte cost. 15 settembre 1995, n. 432);

        - «nella parte in cui non prevede: a) l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; b) l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 c.p.p.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta» (Corte cost. 24 aprile 1996, n. 131);

        - nella parte in cui non prevede: a) che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale; b) che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; c) che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; d) che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta (Corte cost. 20 maggio 1996, n. 155);

        - «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata» (Corte cost. 2 novembre 1996, n. 371);

        - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato» (Corte cost. 22 ottobre 1997, n. 311).

        - «nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, dello stesso codice» (Corte cost. 21 novembre 1997, n. 346);

        - «nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato» (Corte cost. 18 luglio 1998, n. 290);

        - «nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta» (Corte cost. 18 luglio 1998, n. 290);

        - «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto» (Corte cost. 17 giugno 1999, n. 241).

        - «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale» (Corte cost. 5 dicembre 2008, n. 400);

        -  « nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma delll'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale » (C. cost. 5 dicembre 2008, n. 400).

        La C. cost. 12 novembre 1991, n. 401 citata supra, ha inoltre dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 342, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia disposto il giudizio immediato a partecipare al giudizio abbreviato, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost.

        V. l'art. 1 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 652, emanato a seguito della sentenza della Corte cost. n. 131 del 1996.

        In precedenza, la materia era stata disciplinata, in termini parzialmente diversi, dai d.l. 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355 e 6 settembre 1996, n. 464, i primi due decaduti per decorrenza dei termini costituzionali e il terzo abrogato dall'art. 7 d.l. n. 553 del 1996. In base al comma 3 dell'art. 1 della legge di conversione di quest'ultimo decreto, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei d.l. 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355 e 6 settembre 1996, n. 464.

        [5] Comma aggiunto dall'art. 171 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. V. l'art. 3-bis d.l. 24 maggio 1999, n. 145, introdotto dalla l. di conversione 22 luglio 1999, n. 234.

        [6] Lettera modificata dall'art. 34l. 8 aprile 2004, n. 95, in tema di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.

        [7] Comma aggiunto dall'art. 11 l. 16 dicembre 1999, n. 479.

        [8] Comma inserito dall'art. 2-quater d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000, n. 144.

        1. Inquadramento

        Il processo è mezzo di conoscenza ragionata dei fatti che veicola il giudizio verso l'applicazione oggettiva e disinteressata della legge. Il “pre-giudizio” è un non giudizio che trasforma il processo in veicolo di opinioni pre-costituite; d'altro canto il sentimento (qualunque esso sia) appanna la ragione.

        La disciplina sull'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, mirando a escludere che questi possa essere condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda (Corte cost., n. 172/2023 secondo cui è necessario che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi; nello stesso senso, Corte cost. n. 74/2024; Corte cost. n. 93/2024 che ha ribadito che la disciplina sull'incompatibilità del giudice trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice – presidiati dagli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU –, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda).

        Il In entrambi i casi, il rischio che il processo attui o assecondi la volontà del giudice, non più terzo, e non piuttosto che della legge cui è soggetto, è dietro l'angolo  immanente; le norme sulla incompatibilità (e quelle che seguono) lo prevengono tale rischio, garantendo la terzietà del giudice e preservando il processo da possibili aggressioni alla sua funzione di «strumento, non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità» (Corte cost. n. 361/1998).

        2. La ratio della norma e l'ambito della sua applicabilità

        L'incompatibilità del giudice priva quest'ultimo della “capacità specifica” (cfr. art. 33) alla trattazione del singolo processo.

        Come si è visto in sede di commento all'art. 33, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (Cass.S.U., n. 5/1996).

        L'incompatibilità può derivare da atti compiuti nel procedimento (art. 34) o da situazioni ad esso esterne (artt. 36 e 37; nel senso che la diversità fra l'istituto dell'incompatibilità e quelli della astensione e ricusazione, deriva dal fatto che si tratta di istituti che condividono sì la stessa ratio di garanzia della neutralità dell'esercizio della giurisdizione penale, ma in diversi momenti e con diverse caratteristiche, Corte cost., n. 74/2024).

        La norma in commento, il cui ambito applicativo è stato ampliato dai numerosi interventi additivi del giudice delle leggi, riguarda la prima ipotesi che risponde all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o della previa conoscenza dei relativi atti processuali (Corte cost. n. 496/1990).

        Come spiegato dal Giudice delle leggi, «le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 operano (...) all'interno del medesimo procedimento in cui interviene la funzione pregiudicata (vedi Corte cost. n. 131/1996); inoltre sono espressamente predeterminate dal legislatore in base alla presunzione che quelle funzioni e quegli atti tipicizzati siano oggettivamente incompatibili con l'esercizio di ulteriori attività giurisdizionali svolte nel medesimo procedimento. Tali incompatibilità riguardano, infatti, non tanto la «capacità del giudice di rivedere sempre di nuovo i propri giudizi alla luce degli elementi via via emergenti nello svolgimento del processo, quanto l'obiettività della funzione del giudicare, che esige, per quanto è possibile, la sua massima spersonalizzazione» (Corte cost. n. 155/1996). È questa la ragione per cui gli effetti pregiudicanti di tali situazioni sono stati valutati a priori dal legislatore, a prescindere dalle modalità con cui la funzione è stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione. Ne deriva che le situazioni di incompatibilità, proprio perché astrattamente tipicizzate dal legislatore come pregiudicanti, dovrebbero consentire di organizzare preventivamente l'esercizio della giurisdizione nel pieno rispetto dei principi della terzietà e dell'imparzialità del giudice».

        Più recentemente, la Corte ha ribadito che «le norme sull'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, di cui all'art. 34 presidiano i valori della sua terzietà e imparzialità, attualmente oggetto di espressa previsione nel secondo comma dell'art. 111 Cost., aggiunto dalla l. cost. n. 2/1999 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione), ma già in precedenza pacificamente insiti nel sistema costituzionale. Le predette norme risultano volte, in particolare, ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla “forza della prevenzione” — ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto — scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda (Corte cost. n. 172/2023, Corte cost. n. 16/2022, Corte cost. n. 7/2022, Corte cost. n. 183/2013, ex plurimis , , Corte cost. n. 153/2012, Corte cost. n. 177/2010 e Corte cost. n. 224/2001)».

        In particolare, «il comma 1 dell'art. 34 si occupa, in via prioritaria, delle ipotesi di incompatibilità conseguenti alla progressione “in verticale” del processo, determinata dalla articolazione e dalla sequenzialità dei diversi gradi di giudizio. Si tratta di un tipo di incompatibilità che salvaguarda la stessa effettività del sistema delle impugnazioni, le quali rinvengono, in linea generale, la loro ratio di garanzia nell'alterità tra il giudice che ha emesso la decisione impugnata e quello chiamato a riesaminarla. In linea con la tradizione storica, la citata disposizione prevede l'incompatibilità verticale non solo in senso “ascendente”, ma anche in senso “discendente”: con riguardo, cioè, al giudizio di rinvio dopo l'annullamento. L'evidenziato effetto di condizionamento, derivante dalla “forza della prevenzione”, è ravvisabile, infatti, anche nell'ambito del giudizio in questione, trattandosi di una nuova fase del processo di merito, destinata in parte a rinnovare le attività poste nel nulla per effetto della sentenza di cassazione, in parte ad aggiungere ulteriori attività a quelle annullate. Il comma 1 dell'art. 34 limita, tuttavia, l'incompatibilità “verticale” — sia essa “ascendente” o “discendente” — al giudice che, in un grado del procedimento, abbia pronunciato o concorso a pronunciare «sentenza»: con ciò escludendo, a contrario, che l'incompatibilità scatti a fronte dell'avvenuta pronuncia di provvedimenti di altro tipo, e segnatamente di ordinanze. Si tratta di soluzione espressiva, in linea generale, dell'intento di conservare, da un lato, l'unità di giudizio all'interno del grado, che sarebbe inopportuno frammentare, e di evitare, dall'altro, una eccessiva dilatazione dell'area dell'incompatibilità» (Corte cost. n. 183/2013, cit.)

        I principi della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101) e della sua precostituzione rispetto all'oggetto del giudizio (art. 25), garantendo l'indipendenza del giudice e la sua necessaria estraneità rispetto agli interessi ed ai soggetti coinvolti nel processo ed escludendo che la sua designazione e la determinazione delle sue competenze possano essere condizionate da fattori esterni, rappresentano i presidi fondamentali dell'imparzialità e ne definiscono il contenuto ineliminabile di connotato intrinseco dell'attività del giudice in quanto non finalizzata al perseguimento di alcun interesse precostituito (Corte cost. n. 124/1992).

        Per potersi ritenere sussistente l'incompatibilità endoprocessuale del giudice (cd. incompatibilità “orizzontale”, disciplinata dal secondo comma dell'art. 34 attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede), devono concorrere le seguenti condizioni :

        a) che le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda ;

        b) che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione;

        c) che quest'ultima abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa;

        d) che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento (Corte cost. n. 172/2023; Corte cost. n. 93/2024)

        Deve intendersi per “giudizio” ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito : il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'udienza preliminare e talora l'incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna. All'interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – va, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (Corte cost. n. 93/2024, e precedenti ivi citati)

        Non è ritenuta pertanto “pregiudicante” l'adozione dei provvedimenti tassativamente indicati dall'art. 34, comma 2-ter, né l'assunzione della prova in sede di incidente probatorio (comma 2-quater) che non implicano alcun giudizio sulla futura regiudicanda (cfr. sul punto, Cass. V, n. 2112/2012, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 24, comma 2, 25 e 111 Cost., degli artt. 34, 392 e 398, nella parte in cui non prevedono quale causa di incompatibilità del giudice chiamato ad assumere un incidente probatorio il fatto che egli abbia disposto, nell'ambito dello stesso procedimento, una misura cautelare personale, in quanto l'incidente probatorio è privo di carattere decisorio in punto di responsabilità, anche solo a livello di predelibazione).

        Nelle fattispecie di c.d. incompatibilità “orizzontale”, l’incompatibilità presuppone una relazione tra due termini: una “fonte di pregiudizio” – ossia un’attività giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione – e una “sede pregiudicata”, vale a dire un compito decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l’attività pregiudicante, non risulta più idoneo. Quanto alla “sede pregiudicata”, individuata nella partecipazione al «giudizio», la decisione sulla richiesta di decreto penale di condanna costituisce, di regola, una funzione di giudizio. Quanto alla “attività pregiudicante”, le condizioni che devono contestualmente sussistere affinché si configuri la necessità costituzionale di prevedere un’ipotesi di incompatibilità endoprocessuale sono:

        [i] le preesistenti valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda;

        [ii] il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione, e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi;

        [iii] tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria, e non già al mero svolgimento del processo;

        [iv] infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento (Corte cost., n. 74/2024 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 34, comma 2., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GIP che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, per ritenuta illegalità della pena proposta dal pubblico ministero, a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale, avanzata da quest’ultimo in ragione dei rilievi del medesimo giudice.

        Secondo la Corte la valutazione circa l’illegalità della pena può essere compiuta sulla base della mera lettura della richiesta di decreto penale di condanna, senza la necessità di avviare ponderazioni del merito della richiesta stessa e a prescindere da eventuali considerazioni circa la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. Non può escludersi dunque che, ove il GIP rilevi che la sanzione proposta dal PM non rispetti i criteri previsti dalla legge per la sua determinazione, egli proceda alla restituzione degli atti affinché il PM riformuli la richiesta nell’osservanza delle previsioni di legge, senza essersi formato un convincimento in ordine alla sussistenza, o no, della responsabilità penale dell’imputato. Resta pur sempre al giudice la possibilità di allegare – ove ne ricorrano i presupposti concreti – la sussistenza delle gravi ragioni di convenienza che legittimerebbero la sua astensione a norma dell’art. 36, comma 1, lett. h)

        Si veda, però, Corte cost. n. 93/2024che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.

        In motivazione, il Giudice delle leggi spiega che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Oggetto di accertamento è, in effetti, la commissione del reato - che, per essere ritenuto di “particolare tenuità”, deve, com’è logico, ricorrere; reato che si può decidere, tuttavia, di non punire poiché ha causato danni o pericoli non gravi. La Corte di cassazione qualifica, perciò, il fatto particolarmente lieve ai sensi dell’art. 131-bis c.p.come un fatto in ogni modo tipico, antigiuridico e colpevole (la Corte ricorda, al riguardo, di aver, con sentenza Corte cost., n. 173/2022, già avuto occasione di richiamare tali affermazioni, stabilendo, peraltro, che al giudice penale, che intenda prosciogliere per la particolare tenuità del fatto, deve riconoscersi la possibilità di pronunciarsi anche sulla domanda di risarcimento del danno). In ultima analisi, una pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis c.p., in qualunque fase procedimentale o processuale sia collocata, presuppone logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta a indagini o dall’imputato (la sentenza richiama Corte cost. n. 116/2023). Nel caso scrutinato dalla Corte, risultava sussistente ogni condizione richiesta dalla sua giurisprudenza affinché si configuri l’incompatibilità del giudice. Ed infatti:

        (i) è stata, assunta una prima decisione – cosiddetta “pregiudicante” – nell’ambito della quale, valutando le prove, il giudice ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna, convincendosi che il fatto non fosse punibile, ex art. 131-bis c.p., per la sua particolare tenuità (al riguardo la Corte ricorda che, nel procedimento per decreto, al momento di valutare la richiesta del pubblico ministero, il giudice effettua un esame completo dell’accusa, sotto i profili oggettivo e soggettivo, così che la stessa Corte costituzionale ne ha più volte affermato la natura di vero e proprio giudizio; Corte cost. n. 16/2022; Corte cost. n. 18/2017);

        (ii) con la restituzione degli atti al pubblico ministero, s’è determinata la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, ricorrendo, così, la condizione della diversità della fase processuale;

        (iii) la sede decisoria “pregiudicata” dalla formazione del precedente convincimento è qualificabile come giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, posto che, come detto, l’archiviazione ex art. 131-bis  c.p. implica l’accertamento della commissione del reato e l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, exart. 411, comma 1-bis, a seguito di opposizione dell’indagato, pur non avendo forma di sentenza, ha all’evidenza carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, tanto che non essendo previsto altro mezzo d’impugnazione, è stata riconosciuta la possibilità di ricorrere per cassazione per il vaglio sulla riforma di tale decisione.

        Ma più in generale l'imparzialità non può dirsi intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso o in altri procedimenti (si veda anche la giurisprudenza riportata nella casistica). Ai fini dell'incompatibilità è perciò necessario che la precedente valutazione si collochi in una distinta fase del procedimento. È del tutto ragionevole , infatti, che, all'interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In questi casi, il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito (Corte cost. n. 172/2023; nel senso che altrimenti risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, inteso quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo;  poiché ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o può implicare una delibazione del merito, ne deriverebbe un'assurda frammentazione del procedimento, con l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso  cfr. ( Corte cost., n. 124/1992, cit.; nello stesso senso anche Corte cost., n. 183/2013, cit.; Corte cost., n. 177/1996).

        Correttamente, dunque, la S.C. ha affermato che l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater, non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129 nonché una verifica dell'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva (Cass. III, n. 14750/2016).

        Diversa è l'ipotesi in cui il giudice abbia, anche solo sommariamente, delibato la responsabilità dell'imputato anche ai fini della applicazione della pena su richiesta (non accolta), perché in tal caso «la valutazione comporta una valutazione non di mera legittimità, ma anche di merito, fondata sulle risultanze degli atti, circa la correttezza della definizione giuridica del fatto, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti ed il loro bilanciamento; implica (...) che «il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione»; sfocia, ove la richiesta sia, invece, accolta, in un provvedimento giurisdizionale motivato «che spazia dal merito alla legittimità» e che “non può prescindere dalle prove della responsabilità» (Corte cost. n. 124/1992, cit.).

        Sulla stessa scia, Cass.S.U., n. 41263/2005, in un caso in cui la corte d'appello aveva respinto l'istanza di ricusazione con cui il richiedente deduceva che il giudice aveva espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime, ha ribadito che l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato.

        Di analogo tenore il principio affermato da Cass.S.U., n. 44711/2004 in tema di giudizio abbreviato, secondo cui quando l'imputato «rinnova» prima della dichiarazione di apertura del dibattimento una richiesta condizionata di accesso al rito già respinta dal giudice per le indagini preliminari (secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla Corte cost. n.169/2003), il giudice è chiamato ad effettuare, acquisendo gli atti del fascicolo del pubblico ministero in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. una valutazione solo incidentale delle risultanze raccolte, finalizzata alla verifica della prospettata necessità della prova integrativa richiesta, senza che ciò si traduca in giudizio sul merito dell'azione penale e dunque in causa di incompatibilità per il giudice stesso.

        Si ha dunque incompatibilità alla funzione di giudizio quando il giudice abbia compiuto, in occasione dello svolgimento di alcune funzioni tipiche (esame della richiesta di archiviazione, della richiesta di decreto penale di condanna, dell'applicazione di pena patteggiata), una valutazione non formale ma di contenuto delle indagini preliminari quali si presentano al momento di esercizio (o di non esercizio) dell'azione penale, quando identico sia l'oggetto del giudizio e la responsabilità della medesima persona. A tal fine non costituisce un dato essenziale che la funzione già esercitata segua temporalmente la formale chiusura delle indagini preliminari, quanto, piuttosto, l'aspetto sostanziale che questa funzione si concreti in una valutazione del merito delle indagini, complessivamente considerate nel loro stadio terminale, ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento idoneo a porre termine definitivamente al procedimento o a devolvere la regiudicanda alla sede processuale. Non sussiste di conseguenza alcuna incompatibilità qualora la funzione svolta dal giudice non riguardi il merito dell'accusa (Corte cost. n. 453/1994 e Corte cost. n. 455/1994).

        Un'identità dell'oggetto del giudizio non è ravvisabile nell'ipotesi di concorso eventuale di persone nel medesimo reato, perché alla comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro (Corte cost., n. 186/1992; nello stesso senso Corte cost., n. 439/1993). A diverse conclusioni si deve pervenire se nella sentenza che definisce il processo il giudice abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilità penale di un terzo non imputato in quel medesimo processo che non abbia nemmeno avuto l'opportunità di difendersi, poiché il principio costituzionale del giusto processo comporta che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di valutazioni sul merito dell'imputazione già in precedenza espresse (Corte cost. n. 371/1996 ; vedi, altresì, Cass. II, n. 20752/2024 riportata nella Casistica).

        Come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, integra propriamente una causa di ricusazione, ex art. 37, comma 1, lett. b), (come inciso da Corte cost., n. 283/2000) e non una causa di incompatibilità di cui all'art. 34 la circostanza che il medesimo magistrato chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, allorquando nella motivazione di essa risultino espresse valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio (Cass.S.U., n. 36847/2014 ; vedi, però, Cass. II, n. 20752/2024riportata nella Casistica).

        Nei casi, invece, di concorso necessario l'incompatibilità sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario nello stesso reato (Cass.S.U., n. 36847/2014).


        3. L'incompatibilità non rilevata

        L'incompatibilità non riguarda, come detto, la capacità generica del giudice, ma solo quella specifica. Ne consegue che l'esistenza di cause di incompatibilità, allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. a), (Cass. I, n. 35216/2018; Cass.S.U., n. 5/1996).


        3.1. L’udienza predibattimentale; rinvio

        Una inedita ipotesi di incompatibilità, in qualche modo assimilabile a quella prevista dal comma 2 della norma in commento, è quella introdotta dall'art. 554-ter, comma 3 (al cui commento si rinvia), che vieta al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta di cui all'art. 544-bis, di partecipare al processo.


        4. Casistica

        Le norme sulla incompatibilità del giudice sono funzionali al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione e ciò ne chiarisce il rilievo costituzionale. Il "giusto processo" comprende infatti l'esigenza di imparzialità del giudice, la quale non è che un aspetto di quel carattere di "terzietà" che connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio; la disciplina sulla incompatibilità del giudice è volta a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla "forza della prevenzione" - ovvero dalla naturale propensione a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - derivante da valutazioni che il giudice abbia precedentemente svolto in ordine alla medesima res iudicanda; perché possa configurarsi una situazione di incompatibilità del giudice, nel senso della esigenza costituzionale della relativa previsione, è necessario che la valutazione «contenutistica» sulla medesima res iudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito. È del tutto ragionevole, infatti, che, all'interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva - resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere; Non è sufficiente per determinare una situazione di incompatibilità del giudice la semplice conoscenza degli atti anteriormente compiuti riguardanti lo svolgimento del processo, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione non formale, di contenuto di essi, strumentale alla decisione da assumere che riguardi il merito dell'accusa; Ai fini della incompatibilità la locuzione "giudizio" è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito; È un "giudizio" contenutisticamente inteso ogni sequenza procedimentale - anche diversa dal giudizio dibattimentale - la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività "pregiudicante", implichi una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali (Corte cost., sent. n. 7/2022 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. La valutazione complessiva del fatto illecito, che compete al giudice dell'esecuzione nell'attività di commisurazione della pena, a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale - nella specie, la sentenza n. 40 del 2019, sostitutiva del minimo edittale del reato di traffico di stupefacenti - presenta tutte le caratteristiche del "giudizio" delineate dalla giurisprudenza costituzionale ai fini della incompatibilità. In tale evenienza, infatti, il giudice del rinvio, al pari del giudice dell'ordinanza impugnata, è investito della decisione sulla "misura" della responsabilità del condannato ed esercita incisivi poteri di merito, volti alla rivalutazione sanzionatoria del fatto alla stregua degli artt. 132 e 133 c.p., per adeguare, anche ai fini dell'art. 27 Cost., la risposta punitiva al diverso disvalore che esso ha assunto) (infra,sent. n. 91/2023). 

        Per giudizio deve intendersi ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito. La nozione comprende, pertanto, non soltanto il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'udienza preliminare e talora l'incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna (Corte cost., sent. n. 16/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso; nello stesso senso, Corte cost. n. 93/2024).

        Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. – dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l'incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni assunte in tale sede (Corte cost. n. 172/2023, secondo cui i l decreto di archiviazione per oblazione con contestuale confisca delle armi è un provvedimento emesso de plano , senza alcun vaglio sul merito dell'accusa, sulla base del mero riscontro della natura obbligatoria della confisca in rapporto ai reati oggetto del procedimento; in questi casi, l'incidente di esecuzione non ha natura impugnatoria , ma – al pari dell'opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione nelle materie indicate dall'art. 676 c.p.p., tra cui la confisca – è volto unicamente a provocare una decisione nel contraddittorio pieno tra le parti. La situazione in esame non è pertanto assimilabile al normale operare dell'incompatibilità nell'articolazione fra i gradi del processo prevista dal comma 1 dell'art. 34 c.p.p. e non è quindi ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui la decisione sulla confisca sia adottata con sentenza dal giudice di primo grado. Nell'ambito dell'incidente d'esecuzione potrà tra l'altro essere svolta la verifica, non espletata in sede di archiviazione, circa la responsabilità dell'indagato per il fatto illecito che – a seguito della sopravvenuta sentenza n. 5 del 2023 – è ora necessaria per disporre la confisca obbligatoria, ma non più automatica, delle armi anche quando il reato sia estinto per oblazione . La stessa sentenza ha ribadito che il rispetto del principio del contraddittorio non impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con i principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum).

        Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, censurato in riferimento agli artt. 3,111, comma 2, e 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 6 della C.E.D.U., «nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità del giudice a celebrare il giudizio ordinario dibattimentale, determinata da atti compiuti nel procedimento, l'ipotesi del giudice che, già investito in precedenza della richiesta di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico dello stesso imputato, non abbia convalidato l'arresto dell'imputato per insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero» (Corte cost. n. 153/2012). Ha spiegato in motivazione la Corte che il provvedimento di restituzione determina una frattura tra la fase prodromica al giudizio direttissimo — relativa alla convalida e alla richiesta di misura cautelare — e la fase dibattimentale, per cui trova applicazione in tal caso il principio, più volte affermato dalla Corte, secondo cui il giudice che si è pronunciato in una diversa fase processuale sulla libertà personale dell'imputato, formulando un apprezzamento prognostico in ordine alla sua responsabilità, diviene incompatibile all'esercizio della funzione di giudizio sul merito dell'accusa).

        Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, sollevata, in riferimento agli articoli 3,24,25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio, quale componente del tribunale in composizione collegiale, del giudice che, in precedenza investito del giudizio direttissimo conseguente ad arresto in flagranza di reato per lo stesso fatto nei confronti delle stesse persone, all'esito del giudizio di convalida e di applicazione di misura cautelare personale, abbia diversamente qualificato il reato originariamente contestato e, sulla base di tale diversa qualificazione, abbia dichiarato il proprio difetto di cognizione in favore del tribunale collegiale (Corte cost. n. 177/2010. Ha spiegato in motivazione la Corte che la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto fondata esclusivamente sulla valutazione del medesimo materiale processuale utilizzato per formulare l'originaria imputazione e per richiedere la misura restrittiva della libertà personale non è di per sé idonea ad integrare il carattere di una valutazione di contenuto ma si risolve in una valutazione astratta delle risultanze processuali e non in un apprezzamento approfondito di elementi concernenti il merito dell'accusa, come tale insuscettibile di menomare i valori costituzionali della terzietà e della imparzialità della giurisdizione).

        Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25,3,101 Cost. e 76 e 77 Cost. — in relazione all'art. 2, n. 67, della l. n. 81/1987 — dell'art. 34, nella parte in cui non prevede la incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia in precedenza emesso il decreto di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 (Corte cost. n. 455/1994, ciò sul rilievo che la decisione adottata con il provvedimento in questione ha natura meramente processuale, ed ha l'unico effetto di legittimare il pubblico ministero ad una nuova fase investigativa, alla cui conclusione può seguire sia l'esercizio dell'azione penale sia una nuova richiesta di archiviazione, non rilevando in contrario, in mancanza di un apprezzamento contenutistico del risultato delle indagini, che il giudice chiamato alla funzione di giudizio abbia già preso cognizione degli atti del procedimento).

        Non è fondata, in riferimento agli artt. 3,24 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice del riesame che si sia pronunciato in materia di misure cautelari reali, sul rilievo della non assimilabilità della disciplina delle misure cautelari reali a quella prevista per le misure cautelari personali (Corte cost. n. 66/1997; cfr. anche Corte cost. n. 48/1994).

        Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. - degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a)  c.p.p. , nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice, il quale abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., annullata dalla Corte di cassazione (Corte cost. n.  91/2023, secondo cui la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice del rinvio nella fattispecie in esame, diversamente da quelle esaminate nelle sentenze n. 183/2013 e n. 7/2022, non viola il principio di terzietà e imparzialità del giudice, in quanto la valutazione che il tribunale del riesame deve effettuare in relazione ai presupposti applicativi delle misure cautelari reali (fumus criminis e periculum in mora) non riveste le caratteristiche del "giudizio" contenutisticamente inteso, ossia di un giudizio sul merito dell'accusa, e non ha pertanto capacità pregiudicante della successiva decisione cautelare in sede di rinvio. Per le stesse ragioni, non sussiste la denunciata disparità di trattamento fra la fase di cognizione e quella cautelare, poiché la regola declinata dall'art. 623 che - secondo una logica comune anche all'art. 34, comma 1 - distingue fra il giudizio di cognizione definito con «sentenza» e giudizio cautelare reale definito con «ordinanza», prevedendo solo rispetto al primo che il giudice del rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato, è coerente con la diversità delle valutazioni decisorie che vengono in rilievo nell'uno e nell'altro caso).

        È incompatibile ex art. 34, comma 1, a comporre il collegio chiamato a giudicare un ricorso straordinario exart. 625-bisavente ad oggetto una decisione della Corte di Cassazione che, all'esito di rinvio, abbia rigettato il ricorso dell'imputato, il magistrato che abbia composto il collegio che aveva annullato l'originaria sentenza di assoluzione dell'imputato stesso virgo disponendo procedersi al giudizio di rinvio culminato nella sentenza poi oggetto di ricorso straordinario (Provvedimento del 23 aprile 2024 della Prima Presidente della Corte di cassazione).

        Il giudice che, nel corso delle indagini preliminari, ha emesso la misura cautelare reale del sequestro preventivo, può partecipare all'udienza preliminare, poiché in tale provvedimento, fondato su un summatim cognoscere e costituente atto dovuto in relazione alla situazione di fatto sottoposta al suo esame, non è profilabile né un pregiudizio rispetto ad ulteriori atti della fase, né una indebita manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione (Cass. V, n. 6859/2008; nello stesso senso, Cass. VI, n. 7082/2010, secondo cui non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che abbia applicato nel corso del procedimento una misura cautelare reale, atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato).

        Il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato cd. custodiale nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto (in motivazione, la Corte rigettando il ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità della ricusazione, ha osservato che con riferimento alla richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis, è preclusa al G.I.P. qualsiasi valutazione, anche riferita all'evidenza della prova, salvo che, nelle more della sua decisione, l'ordinanza cautelare relativa ai reati per cui si procede non sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) (Cass. VI, n. 49288/2015).

        In caso di annullamento con rinvio di ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione, non è configurabile l'incompatibilità del giudice che ha emesso il provvedimento annullato a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio (nella fattispecie la S.C. aveva annullato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di rimessione in termini per l'opposizione a decreto penale di condanna e, in sede di rinvio, si era nuovamente pronunciato sull'istanza lo stesso giudice) (Cass. IV, n. 43026/2015).

        Non è incompatibile ai sensi dell'art. 34 il giudice che, dopo aver definito la posizione di un coimputato in sede di giudizio abbreviato, tratta anche la parte del procedimento proseguita con il rito ordinario, se, nella decisione adottata all'esito del rito speciale, non ha espresso valutazioni sul merito dell'accusa nei confronti di coloro che sono da giudicare nelle forme ordinarie (Cass. III, n. 33591/2015).

        Non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura (Cass. III, n. 10231/2015).

        Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza non è incompatibile allo svolgimento del contestuale giudizio direttissimo, dal momento che la convalida dell'arresto è un atto prodromico al giudizio, e non costituisce una pronuncia autonoma tale da determinare pregiudizio (Cass. VI, n. 16261/2015).

        Non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Cass. V, n. 6797/2015).

        Non è causa di abnormità o di nullità della decisione la trattazione congiunta, nel giudizio di appello, delle posizioni di imputati giudicati con il rito abbreviato e di imputati processati nelle forme ordinarie, poiché la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (Cass. V, n. 9266/2015).

        Non costituisce per il giudice dell'udienza preliminare causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 l'aver disposto contestualmente decreto di rinvio a giudizio nei confronti di alcuni coimputati e sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati per i medesimi fatti (Cass. IV, n. 22965/2014).

        L'istituto dell'incompatibilità opera solo nell'ambito del giudizio di cognizione, sicché non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi inexecutivis (Cass. I, n. 32843/2014; nello stesso senso, Cass. II, n. 11014/2013; per una migliore definizione del rapporto tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione si vedano, però, Corte cost. n. 172/2023, nonché Corte cost. n. 91/2023, Corte cost. 7/2022, Corte cost. 16/2022, tutte riportate sopra).

        Non sussiste l'incompatibilità, ex art. 34, del giudice del riesame che abbia partecipato al procedimento di prevenzione nei confronti del medesimo soggetto (Cass. V, n. 2174/2014).

        È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, sollevata con riferimento agli artt. 3,24,25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di prevenzione patrimoniale del giudice che abbia in precedenza adottato un provvedimento di sequestro, avendo quest'ultimo carattere interinale e provvisorio, inserito in procedimento destinato a concludersi in una pronuncia decisoria finale (Cass. V, n. 38458/2012).

        Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Cass. VI, n. 33883/2014; si veda però, in senso contrario, Cass. I, n 35773/2013, secondo cui la presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che aveva partecipato al collegio che aveva adottato il precedente provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37).

        In tema di reato associativo, non sussiste incompatibilità, ai sensi dell'art. 34, qualora il giudice abbia in precedenza pronunziato o concorso a pronunziare sentenza nei confronti dello stesso imputato per un reato fine (Cass. II, n. 12539/2014).

        Non integra una causa di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare relativa a procedimenti inerenti reati di bancarotta la circostanza che il medesimo magistrato abbia concorso a deliberare il fallimento della impresa e sia stato relatore nel procedimento di opposizione a tale dichiarazione di insolvenza proposta anche dall'imputato, se in tali pronunce non è stata compiuta alcuna valutazione di merito sui fatti oggetto degli addebiti (Cass. V, n. 7463/2014).

        Il principio di incompatibilità del giudice di cui all'art. 34 trova applicazione esclusivamente con riferimento ad atti compiuti nel medesimo procedimento e non quando il giudice abbia conosciuto e valutato in altro contesto processuale i medesimi elementi di prova poi utilizzati nei confronti dell'imputato (fattispecie in cui il collegio giudicante aveva preso cognizione, in altro procedimento a carico dell'imputato, delle intercettazioni ambientali poi valutate ai fini della decisione) (Cass. II, n. 51512/2013).

        Non ricorrono cause di incompatibilità ex art. 34 né ragioni di astensione ex art. 36 per il giudice che abbia già assunto una decisione meramente processuale e priva di qualunque valutazione sulla regiudicanda e sull'eventuale responsabilità del giudicabile o comunque sulle ragioni delle parti del processo, quando il medesimo magistrato è investito nuovamente del processo a seguito della cassazione senza rinvio della precedente pronuncia (fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esistenza di cause di incompatibilità con riferimento ad un giudice che aveva definito il processo nel merito dopo l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione di sentenza, da lui precedentemente emessa, nella quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla parte civile avverso una sentenza del giudice di pace) (Cass. VI, n. 11494/2014).

        Non versa in situazione di incompatibilità il giudice che, dopo l'apertura del dibattimento, dichiari con sentenza l'estinzione per prescrizione di alcuni reati per cui procede, disponendo contestualmente il prosieguo del dibattimento in relazione agli altri (Cass. VI, n. 34517/2012).

        Il giudice che rigetta la richiesta di patteggiamento per valutazioni sulla gravità del fatto e sulla personalità e pericolosità dell'imputato è incompatibile a partecipare al successivo giudizio, attesa la valenza pregiudizievole dell'apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione e dichiarato l'incompatibilità del giudice ricusato) (Cass. VI, n. 25166/2013); nello stesso senso, Cass. IV, n. 18699/2013, che, in caso di richiesta di patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza, nei confronti di imputato infraventunenne, respinta dal giudice in quanto nella contestazione non si era fatta menzione di tale ultima circostanza, ha affermato il principio che il rigetto della richiesta di «patteggiamento» non comporta incompatibilità per il giudice che l'ha pronunciato nel caso in cui con tale provvedimento non sia espressa alcuna valutazione nel merito della notitia criminis, ma venga interpretata ed applicata una norma processuale.

        Non sussiste la causa di incompatibilità di cui all'art. 34 nel caso in cui il giudice, in precedenza, abbia respinto la richiesta di patteggiamento avanzata dai concorrenti nel medesimo reato associativo per il quale l'imputato è tratto a giudizio, atteso che la delibazione effettuata sulla richiesta di patteggiamento avanzata da altri coimputati non implica valutazioni di merito sulla posizione del concorrente (Cass. II, n. 20752/2024).

        Non costituisce causa di incompatibilità a comporre il collegio del Tribunale del riesame l'aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di attività che non comporta valutazioni incidenti sul merito delle questioni oggetto del giudizio (Cass. I, n. 27838/2013).

        In senso dichiaratamente contrario, Cass. II, n. 55231/2018  ha osservato come «l 'attività di proroga delle intercettazioni (…) rientri appieno nell'esercizio della funzione di giudice per le indagini preliminari, presa in considerazione dal comma 2-bis dell'art. 34 quale situazione di incompatibilità a tenere l'udienza preliminare; d'altro lato, risulta del tutto evidente che la predetta attività non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi derogatorie contemplate dai commi 2-ter e 2-quater dello stesso articolo». Tali ipotesi, afferma la Corte, non sono suscettibili di interpretazione analogico-estensiva sia per la loro tassatività, sia perché, caso mai, sarebbe possibile integrare il "catalogo" delle deroghe all'incompatibilità, per esigenze di ragionevolezza correlate alla incompletezza del catalogo stesso, esclusivamente - per intuitive ragioni di carattere sistematico - alle sole ipotesi pienamente assimilabili a quelle individuate dal codice: ovvero, come sottolineato in dottrina, ai soli «casi che davvero non pongano in dubbio l'effettiva assenza di apprezzamenti contenutistici». Il G.i.p. che autorizza l'intercettazione, o la proroga dell'attività captativa, prosegue la Corte, non si limita ad un intervento di natura formale o comunque estraneo all'oggetto dell'imputazione, né si limita a "conoscere" il contenuto degli atti procedimentali acquisiti a sostegno di un'ipotesi accusatoria: egli è tenuto ad una delibazione delle risultanze allegate a sostegno della richiesta, in funzione squisitamente valutativa della configurabilità, su quelle basi, di gravi (o sufficienti) indizi del reato ipotizzato dal P.M. richiedente.    

        Non sussiste l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia assunto l'interrogatorio di garanzia del coimputato, su delega del G.i.p. titolare del procedimento, in quanto, in virtù dell'art. 34, comma 2 bis, il giudice incompatibile è quello che ha esercitato funzioni di G.i.p., le quali, ex art. 328, si concretano nel provvedere, nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del P.M., delle parti private e della persona offesa. Ne deriva che il magistrato opera in funzione di G.i.p. solo quando adotti provvedimenti su istanza di parte e non anche quando provveda all'assunzione di un atto istruttorio, quale è l'interrogatorio di garanzia, su delega del giudice titolare del procedimento (Cass. V, n. 23017/2013).

        In tema di mandato di arresto europeo, il giudice che procede alla convalida dell'arresto ai sensi dell'art. 13 l. n. 69/2005 non è incompatibile allo svolgimento dell'udienza camerale con cui la Corte di appello decide sulla richiesta di consegna (Cass. VI, n. 14462/2013).

        Non è incompatibile allo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare il magistrato che, investito contestualmente di richiesta cautelare e di quella di rinvio a giudizio, emetta la misura cautelare (Cass. VI, n. 3734/2013).

        Deve escludersi costituisca indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, rilevante ai fini della sua ricusazione, la valutazione compiuta in sede di giudizio di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (fattispecie nella quale il giudice aveva respinto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo non sussistenti le condizioni fissate dalla legge sulla base dell'ipotesi dell'accusa che comportava la partecipazione dell'imputato ad attività connotate da elevata redditività) (Cass. VI, n. 26837/2012).

        Non sussiste una situazione di incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia esercitato, nel medesimo procedimento, le funzioni di G.i.p., conferendo un incarico peritale per la verifica, ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, della compatibilità delle condizioni di salute di un coindagato con il regime custodiale carcerario (Cass. VI, n. 18525/2012).

        Bibliografia

        Aprati R., art. 34, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda A. e Spangher G., WKI, 2017, Vol I, pagg. 486 e segg; Aprile E., Due nuove pronunce additive della Corte costituzionale in materia di incompatibilità "verticale" e "aziendale" del giudice penale, in Cass. Pen., 2022, n. 4; Bicchetti, La pronuncia può diventare un atto pregiudicante se contiene valutazioni sulla sussistenza del reato, in Guida dir. 2014, fasc. 41, 80; Bongiorno, L'incompatibilità del giudice che si sia pronunciato sulla condotta di coimputati in procedimenti separati: percorsi ricostruttivi e recenti approdi giurisprudenziali, in Arch. n. proc. pen. 2015, 436; Caputo, Sub art. 34, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, I, 424 e ss.; Casiraghi R., Sistema di procedura penale (a cura di Buzzelli S., Casiraghi R., Cassibba F., Ubertis, G., Zacché F.)2023, GFL, Volume II, pagg. 32 e segg.; Cercola, Patteggiamento parziale: ancora resistenze dei giudici di legittimità, in Cass. pen. 2014, 2581; Cordero F., Procedura penale, Giuffrè, 2012, pagg. 172 e segg.; Cuneo, Tutela dell'imparzialità del giudice e fattispecie plurisoggettive, in Cass. pen. 2015, 4510; Di Chiara, Diritto Processuale Penale (a cura di Siracusano D., Galati A., Tranchina G., Zappalà E.), GFL, 2023, pagg. 40 e segg.; Gargiulo R., art. 34, in Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi G. e Lupo E., Giuffrè, 2017, Vol. I, pagg. 34 e segg.; Montagna, Ricusazione per indebita manifestazione del proprio convincimento: le sezioni unite ne definiscono i contorni, in Dir. pen. e proc. 2006, 45; Sau, Escluso dal giudizio il magistrato che ha applicato il patteggiamento al coimputato, in Giur. it. 2014, 2311; Tonini P.- Conti C., Manuale di procedura penale, GFL, 2023, pagg. 100 e segg..

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 35 - Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio.

        1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

        1. Inquadramento

        Il rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado tra giudici impedisce che possano esercitare funzioni, anche separate, nello stesso procedimento. In tal caso uno dei due ha l'obbligo di astenersi (art. 36, lett. g) e può (o possono) essere ricusato(i) (art. 37).

        2. I presupposti applicativi

        Per quanto le norme in materia di incompatibilità siano di stretta interpretazione, si deve ritenere che nel medesimo procedimento sia compresa anche la fase incidentale cautelare, non essendo conforme alla ratio della norma e dell'istituto in generale delle incompatibilità che il magistrato possa giudicare della validità/legittimità degli atti compiuti dal coniuge o dal parente stretto o decidere sulle domande cautelari da essi proposti.

        Inoltre, benché la norma disciplini i rapporti tra giudici, si deve ritenere che possa applicarsi anche al caso in cui il giudice sia legato da un rapporto qualificato al pubblico ministero che esercita le proprie funzioni nell'ambito del medesimo procedimento, costituendo, tale rapporto, grave ragione di convenienza di astensione anche per il pubblico ministero (art. 52, comma 1).

        La separazione determina una sospensione di alcuni obblighi coniugali ma non fa venir meno il rapporto di coniugio (né di affinità). Sicché la norma si deve ritenere applicabile anche ai coniugi separati. L'estensione della sua applicabilità anche ai coniugi divorziati deriva, invece, da quanto prevede, al riguardo, l'art. 36, comma 2, secondo cui i motivi di astensione derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

        La norma in commento, riguardando il singolo procedimento, ha un ambito applicativo diverso e necessariamente più ristretto dell'art. 19, r.d. n. 12/1941 che disciplina, sul piano ordinamentale ed in termini generali, l'incompatibilità di sede di magistrati (e non solo di giudici) che hanno tra loro vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado, di coniugio o di convivenza (ipotesi, quest'ultima, non contemplata dall'art. 35), i quali non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali (art. 19, comma 4).


        3. Casistica

        Posto che l'incompatibilità prevista dall'art. 35 ricorre solo nel caso che magistrati legati fra loro da rapporto di coniugio, parentela od affinità fino al secondo grado esercitino le loro funzioni nello stesso procedimento, non può dirsi sussistente detta ultima condizione quando, avendo un tribunale di sorveglianza prima concesso e poi revocato una misura alternativa alla detenzione (nella specie, affidamento in prova), uno dei magistrati abbia fatto parte del collegio che aveva adottato il primo provvedimento e l'altro del collegio che ha poi adottato il secondo (Cass. I, n. 4178/1995).

        Bibliografia

        Caputo, sub art. 35, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 490 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 36 - Astensione12. 

        1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

              a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

        b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

        c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

        d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

        e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

        f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

        g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

        h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

        2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

        3.La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.

        4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione (3) .

         

        [1] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 10, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e art. 2 d.m. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. 31 maggio 2001, n. 125).

        [2] La Corte cost. con sentenza 20 aprile 2000, n. 113 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., escludendo dalle «altre ragioni di convenienza» la pronuncia da parte dello stesso giudice di una sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di uno o più coimputati.

        [3]   Comma così sostituito dall'art. 172, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 con la decorrenza indicata nell'articolo 247, comma 1, del citato decreto come modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188. 

        Riferimenti chiave:

        Art. 10 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2 d.m. 6 aprile 2001, n. 204.

        1. Inquadramento

        La norma in commento — e quella successiva — codifica i casi non “strutturali” che privano il giudice, per i comportamenti tenuti o per i suoi rapporti con una delle parti, della capacità specifica a trattare il procedimento.

        2. La ratio della norma e l'ambito della sua applicabilità

        Lo ha ben (e più volte) spiegato la Corte costituzionale: «nel sistema del codice di procedura penale, norme operanti nel senso di escludere la possibilità di duplicazione di valutazioni della medesima res iudicanda, a opera del medesimo giudice, quale persona fisica, sono dettate nell'ambito sia della disciplina della incompatibilità del giudice (art. 34), da un lato, sia della disciplina dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37), dall'altro.

        Tra i due ambiti, tuttavia, esiste una differenza categoriale. Come risulta dai casi previsti dall'art. 34, nonché dalla stessa rubrica di tale articolo (incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento), laratiodell'istituto dell'incompatibilità è di preservare l'autonomia e la distinzione della funzione giudicante, in evidente relazione all'esigenza di garanzia dell'imparzialità di quest'ultima, rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo: autonomia, distinzione e, conseguentemente, imparzialità che risulterebbero compromesse qualora tali attività potessero essere riunite nell'azione dello stesso soggetto chiamato alla funzione giudicante (Corte cost. n. 155/1996). La ratio della disciplina dell'incompatibilità è dunque primariamente quella obiettiva del rispetto della logica del processo penale, delle sue scansioni e delle differenze di ruoli che in esso i diversi soggetti sono chiamati a svolgere: il giudizio non si deve confondere, attraverso una sorta di unione personale, con altre attività che attengono al processo e che hanno una loro diversa ragion d'essere e il cui compimento potrebbe costituire pre-giudizio rispetto al giudizio medesimo. Alla stregua della ratio anzidetta, si comprende come le incompatibilità previste dall'art. 34 siano tutte determinate dal fatto solo di aver svolto determinate attività nel corso del medesimo procedimento penale, indipendentemente dal contenuto che tali attività possono aver assunto (Corte cost. n. 308/1997). In breve: sono tutte incompatibilità interne all'articolazione del processo penale e sono tutte previste in modo da operare in astratto, non in concreto, e le cause che le determinano sono normalmente tali da poter essere evitate preventivamente attraverso idonei atti di organizzazione dello svolgimento del processo, come la formazione dei collegi giudicanti e l'assegnazione delle cause, trasformandosi in motivi di astensione o ricusazione (art. 36, comma 1, lett. g) solo quando tali atti non siano stati posti in essere (Corte cost. n. 307/1997). Le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt. 36 e 37 che attengono ad attività del giudice — escluse quelle (...) indicate nella lett. g) del comma 1 dell'art. 36, la quale richiama le situazioni di incompatibilità del giudice, al fine di farne motivo di astensione e poi, per il richiamo contenuto nella lett. a) del comma 1 dell'art. 37, di ricusazione — si collocano invece su un piano diverso. Esse sono dirette immediatamente alla garanzia dell'imparzialità del giudice e prescindono da qualunque riferimento alla struttura del processo e all'esigenza del rispetto della logica intrinseca ai suoi diversi momenti di svolgimento. Ciò che conta è l'esistenza di comportamenti del giudice che, siano essi tenuti entro o fuori il processo stesso, per il loro concreto contenuto sono tali da poter fare ritenere la sussistenza di un pregiudizio in capo al giudice, rispetto alla causa da decidere (v. le lettere c e h del comma 1 dell'art. 36 e la lett. b del comma 1 dell'art. 37). In breve: le cause di astensione e di ricusazione non hanno strutturalmente a che vedere con l'articolazione del processo e sono previste in modo da operare non in astratto ma in concreto. Data tale loro natura, l'ordinamento prevede, come mezzo normale per farle valere e ottenere la sostituzione del giudice, l'iniziativa dello stesso giudice che è tenuto a chiedere di astenersi (art. 36) ovvero quella della parte interessata che dichiara la ricusazione (art. 38). — Da quanto precede deve trarsi, come regola di giudizio, che, qualora un motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice derivi da sue attività compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere — siano esse attività non giudiziarie o attività giudiziarie svolte in altro giudizio — si verte nell'ambito di applicazione non dell'istituto dell'incompatibilità ma di quello dell'astensione e della ricusazione» (Corte cost. n. 306/1997). «Nonostante che il trattamento giuridico sia, nel suo nucleo centrale, alla fine lo stesso (ogni pregiudizio dà luogo a un diritto della parte pregiudicata di proporre istanza di ricusazione), collocare le varie fattispecie soltanto nell'area dei casi di astensione o di ricusazione ovvero anche nell'ambito delle situazioni di incompatibilità non è del tutto indifferente: in questa scelta si riflette una diversa articolazione della tutela del principio del giusto processo. Se è vero, infatti, che, nella disciplina contenuta nel Capo VII, Titolo I del Libro I del codice di procedura penale, a quanto risulta dal diritto vivente, le conseguenze della violazione del principio di terzietà sono sempre le stesse e approdano solo all'attivazione dei procedimenti di cui agli artt. 36 e 38, non può tuttavia negarsi che quando il motivo di astensione o di ricusazione consista in una ipotesi di incompatibilità, codificata come tale, quel principio riceve un supplemento di tutela in via preventiva. Una volta tipizzata in riferimento all'avvenuto svolgimento di funzioni, l'incompatibilità è, in effetti, prevedibile e quindi prevenibile, sicché la terzietà del giudice può essere organizzata, così da manifestarsi, prima ancora che come diritto delle parti ad un giudice terzo, come modo d'essere della giurisdizione nella sua oggettività (Corte cost n. 155/1996). Ma la pretesa che la terzietà sia previamente organizzata appare ragionevole solo se riferita ad un medesimo procedimento e a tipi di funzioni definibili in astratto; solo se non si estenda, quindi, ad atti adottati in procedimenti diversi e considerati in ragione del loro contenuto in concreto (Corte cost. n. 308/1997). Altrimenti, nella varietà delle relazioni che possono instaurarsi tra procedimenti distinti, e nella molteplicità dei contenuti che i relativi atti sono suscettibili di assumere, si avrebbe una dilatazione enorme dei casi nei quali un qualche pregiudizio potrebbe essere ravvisato e l'intera materia delle incompatibilità, dispersa in una casistica senza fine, diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva» (Corte cost. n. 307/1997).

        «I casi di astensione o ricusazione propriamente detti (...) si ricollegano (...) a situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione di giudizio che possono anche preesistere, e anzi normalmente preesistono, al procedimento (art. 36, comma 1, lettere a, b, d, e, f), ovvero si collocano comunque al di fuori di esso (art. 36, comma 1, lett.c). In sintesi, nei casi ora menzionati il giudice è a vario titolo interessato al procedimento, ovvero ha manifestato il suo convincimento sull'oggetto del procedimento stesso. Anche l'ipotesi di ricusazione descritta dall'art. 37, comma 1, lett.b, non si sottrae a tale criterio di massima: il giudice che nell'esercizio delle sue funzioni ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, senza alcuna necessità e senza alcun collegamento con l'attività giurisdizionale, opera — per usare le espressioni della prevalente giurisprudenza di legittimità — fuori della sede processuale e dei compiti che gli sono propri. Le ragioni del pregiudizio appaiono cioè oggettivamente identiche sia nel caso in cui il giudice abbia manifestato il proprio convincimento come privato (art. 36, comma 1, lett. c), sia in quello in cui il convincimento sia stato manifestato indebitamente nell'ambito di funzioni svolte nello stesso procedimento (art. 37, comma 1, lett. b), operando egualmente, in entrambi i casi, la cosiddetta forza della prevenzione. Identica ragione di pregiudizio ricorre, poi, nei casi in cui il giudice abbia espresso legittimamente il proprio convincimento sull'oggetto del procedimento nell'ambito di un diverso procedimento, penale o anche non penale» (Corte cost. n. 308/1997).


        2.1.Segue. L'oggetto del pre-giudizio. Rinvio

        Come è stato sottolineato anche dalla Corte di legittimità, le norme sulla ricusazione, derogando, in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione.

        Per cui non può essere dedotta quale causa di ricusazione sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte del giudice dell'attendibilità dei chiamanti in correità in occasione di altri procedimenti, perché si deve escludere che la valutazione della medesima prova effettuata in diverso procedimento, sia pure a carico dello stesso imputato, in relazione ad un diverso reato «pregiudichi» l'attività dei giudici ricusati (Cass. I, n. 45470/2005). Di conseguenza, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36, per presunto contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui detti articoli non prevedono come causa di incompatibilità e ricusabilità del giudice il fatto che questi, in altro procedimento, ancorché separato solo in conseguenza di scelta a suo tempo operata dal P.M., abbia già positivamente valutato la credibilità intrinseca di un “collaborante” (Cass. V, n. 47451/2004).

        Sulle ragioni che “pre-giudicano” la terzietà del giudice si rimanda al più ampio commento dell'art. 34.


        3. I singoli casi di astensione. I casi di cui alla lett. g). Rinvio

        Salvi i casi relativi alle “gravi ragioni di convenienza” (di cui al paragrafo che segue) e ai rapporti di coniugio o parentela (di cui all'art. 35, oggetto di separato commento al quale si rimanda), si è preferito riportare l'elaborazione giurisprudenziale relativa ai singoli casi di astensione nel paragrafo dedicato alla casistica ove è raggruppata per casi omogenei.

        Le situazioni di incompatibilità stabilite dalle leggi sull'ordinamento giudiziario di cui all'art. 36, lett. g), sono quelle previste dagli artt. 18 e 19, r.d. n. 12/1941 relative alle incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense, con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede. Ora, fermo il divieto di far parte dello stesso collegio giudicante, sancito, per i magistrati giudicanti che hanno fra loro vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado o di coniugio o convivenza, dall'art. 19, comma 4, r.d. n. 12/1941, negli altri casi l'incompatibilità non è assoluta, ma relativa e deve essere valutata dal Consiglio Superiore della Magistratura caso per caso, secondo i criteri in esse stabiliti.

        Ne deriva che ove il C.S.M. non rilevi, in concreto, alcuna situazione di incompatibilità di sede del magistrato, non ricorre la specifica causa di astensione di cui all'art. 36, lett. g). Se ne deve dedurre, altresì, che anche in caso di mancata denuncia (omissione disciplinarmente sanzionata), la attitudine della situazione di incompatibilità di sede a incidere sulla terzietà ed imparzialità del giudice deve essere valutata in concreto e non in astratto.


        4. Le gravi ragioni di convenienza

        Come insegnato dalla Corte costituzionale, «il valore deontico del principio del giusto processo si esprime, in questo caso, sul piano interpretativo ed impedisce di attribuire alla locuzione «altre gravi ragioni di convenienza» un significato così ristretto da escludervi l'esercizio di funzioni in un diverso procedimento che abbia avuto, in concreto, un contenuto pregiudicante. La disposizione in oggetto pone una norma di chiusura a cui devono essere ricondotte tutte le ipotesi non ricadenti nelle precedenti lettere e nelle quali tuttavia l'imparzialità del giudice sia da ritenere compromessa. Il termine «convenienza», che nel linguaggio comune allude a regole non giuridiche di comportamento sociale, sembrerebbe invero orientare nel senso che i presupposti di questa figura di astensione abbiano natura extraprocessuale, sicché il giudice che sia chiamato a farne applicazione sia investito di facoltà discrezionali assai ampie. Tale rilievo, meramente lessicale, perde il suo carattere di decisività se la proposizione normativa viene letta in connessione logico-sistematica con le altre previsioni del medesimo art. 36. In esso, alla lett. h) si parla di «altre» gravi ragioni di convenienza. Non importa se «altre» stia qui per «diverse» o per «ulteriori»; rileva unicamente il fatto che grazie all'uso di questo termine tutte le cause di astensione elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 1 dell'art. 36, nel linguaggio del legislatore, sono da considerare, a loro volta, «altre» e, quindi, «ragioni di convenienza» anch'esse. Sono tali, ad esempio, quelle di cui alla lett. g), molte delle quali hanno sicuramente origine processuale. Quale logico corollario se ne desume che, nella lett. h), la parola «convenienza» assume un valore prescrittivo tale da imporre l'osservanza di un obbligo giuridico che non riguarda soltanto situazioni private del giudice, ma include l'attività giurisdizionale che egli abbia svolto, legittimamente, in altri procedimenti. Eventuali residue incertezze di lettura sono del resto destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale.

        Questo impone infatti all'interprete di optare, tra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione conforme alla Costituzione: nella specie conforme al principio del giusto processo, secondo le indicazioni già contenute nelle sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997 (Corte cost. n. 113/2000).

        L'inosservanza dell'obbligo di astensione per “gravi ragioni di convenienza” non costituisce motivo di ricusazione, non comporta una nullità generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare (Cass. VI, n. 44436/2022; Cass. II, n. 19292/2015; Cass. II, n. 36365/2013) (cfr. l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. 109/2006).

        Ne consegue che è inammissibile la ricusazione del giudice fondata sulle «altre gravi ragioni di convenienza» per le quali l'art. 36, comma primo, lett. h, impone al giudice il dovere di astenersi, in quanto tale ultima disposizione non è richiamata nel successivo art. 37, che detta la disciplina dei casi di ricusazione, né può essere ad essa estesa, data la natura di norme eccezionali che la regolano (Cass. VI, n. 44436/2022; Cass. I, n. 12467/2009). Sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle «gravi ragioni di convenienza» previste quale mera causa di astensione dall'art. 36, comma primo, lett. h), in quanto la mancata inclusione di tale causa di astensione (che ha natura residuale) tra i casi di ricusazione è giustificata dalla sua indeterminatezza, sicché essa, in caso contrario, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali del giudice naturale e della ragionevole durata del processo, consentendo il proliferare di dichiarazioni di ricusazione pretestuose e strumentali (Cass. II, n. 27611/2007).

        L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater c.p.p., non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nonché una verifica dell'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva; soltanto nell'ipotesi in cui l'ordinanza travalichi tali limiti è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell'imparzialità del giudice mediante gli istituti di cui agli artt. 36, comma 1, lett. h) e 37, comma 1 lett. b) c.p.p. (Cass. III, n. 14750/2016).

        Cass. III, n. 6048/2017 ha affermato il principio che tra le "gravi ragioni di convenienza" che, ai sensi dell'art. 36, comma primo, lett. h), c.p.p., consentono l'astensione del giudice rientra anche l'esigenza di evitare un'istruttoria dibattimentale destinata a diventare inutilizzabile in vista del sicuro protrarsi della stessa oltre il termine di trattenimento in servizio di uno dei componenti del collegio, atteso che la previsione di astensione per le predette ragioni è posta a presidio, non soltanto dell'imparzialità del giudice, ma, più generale, del buon andamento del processo. La Corte ha dunque escluso l'abnormità di un decreto del Presidente del Tribunale che - a seguito del rinvio di una complessa istruttoria dibattimentale a nuova udienza, effettuato dal collegio per il prossimo pensionamento di un suo componente, ed alla luce del dissenso anticipato dalla difesa alla rinnovazione mediante lettura degli atti - aveva accolto la dichiarazione di astensione del magistrato interessato, disponendone la sostituzione nel collegio.


        5. La dichiarazione di astensione

        La dichiarazione di astensione, a differenza della domanda di ricusazione — che ha carattere formale, sia per quanto attiene al termine di presentazione, sia per quanto concerne le modalità — non necessita di formule sacramentali, sicché può anche essere inserita nel corpo di una ordinanza dibattimentale, a condizione che tale provvedimento venga portato a conoscenza dell'organo abilitato a decidere su di essa (Cass. V, n. 10423/2000). Essa è efficace dal momento in cui è formulata, e non è revocabile da parte del giudice che la ha proposta, essendo da tale momento soggetta solo al controllo dell'organo giurisdizionale diverso e di grado superiore al quale deve essere presentata ai sensi dell'art. 36, comma 3 (Cass. IV, n. 9942/2000).

        Inoltre, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, può essere presentata (ed accolta) limitatamente ad alcuni capi di imputazione o ad alcuni imputati. Tale situazione non comporta alcun vizio del successivo provvedimento di separazione dei giudizi in relazione ai capi o agli imputati per i quali è intervenuta la separazione adottato con la partecipazione dello stesso magistrato che si è astenuto, trattandosi di provvedimento che non attiene alla decisione sul merito, ed essendo, al contrario, strumentale al corretto svolgimento del processo, proprio al fine di evitare una decisione sulla notitia criminis da parte del giudice che si è astenuto (Cass. VI, n. 3840/1999; nello stesso senso Cass. VI, n. 313/1999 e Cass. VI, n. 2823/1998, secondo cui non sono abnormi né il decreto del presidente della Corte di appello che autorizzi un giudice ad astenersi limitatamente a uno solo tra più imputati nel medesimo procedimento, precisando che la posizione di tale imputato «formerà oggetto di stralcio», né la successiva ordinanza che dispone lo stralcio nel procedimento «a quo»; e invero, da un lato, una astensione parziale non è preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento della dichiarazione di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità nei suoi limiti oggettivo e soggettivo, senza la possibilità di prendere in esame ex officio situazioni diverse da quella denunciata, dall'altro deve ritenersi che l'inciso «la cui posizione formerà oggetto di stralcio» non integri il provvedimento di separazione ex art. 18, ma costituisca un semplice suggerimento del rimedio, utile per un verso a realizzare gli effetti dell'astensione nei limiti autorizzati, e per altro verso a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni).


        6. Il decreto presidenziale

        Il decreto con cui il presidente del tribunale o della corte decide, senza alcuna formalità procedurale, sulla dichiarazione di astensione (accogliendola o rigettandola), ha natura meramente ordinatoria di atto di amministrazione e non di giurisdizione ed è perciò sottratto, anche per il principio di tassatività delle impugnazioni, ad ogni forma di impugnazione (anche da parte del giudice la cui dichiarazione non sia stata accolta) (Cass. I, n. 40159/2009).

        Per ulteriori aspetti si rimanda al commento degli articoli che seguono.


        7. Casistica
        7.1. Lett. a)

        L'interesse nel procedimento che, a norma dell'art. 36, comma 1, lett. a ), radica l'obbligo di astensione, consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio, anche solamente di ordine morale, l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo. Ne deriva che un interesse rilevante ai fini dell'applicabilità della disposizione predetta è ravvisabile in capo al giudice che — sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati — sia poi chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti; non vi è dubbio, infatti, che egli sia in tal caso condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza delle precedenti decisioni, essendo portato inevitabilmente a porsi il problema della possibile incidenza su di esso delle nuove statuizioni che è chiamato ad adottare (Cass. II, n. 1660/1999).

        Il motivo di ricusazione previsto per il caso in cui il giudice abbia interesse nel procedimento (art. 36, lett. a) deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del magistrato (intesa in senso lato) possa avere la soluzione in un certo senso della controversia. Non può, pertanto, ricomprendersi nella nozione di interesse nel procedimento quello «politico» o «ideologico» — nemmeno sotto forma di «accanimento giudiziario», in una materia che, per derogare al principio del giudice naturale, non tollera interpretazioni estensive o analogiche —, trattandosi di fenomeno indifferenziato, comune a ogni cittadino, in quanto partecipe della polis. Perché questo interesse non prevalga sull'imparzialità del giudicante, l'ordinamento predispone gli strumenti normativi diretti alla scelta e alla formazione professionale del magistrato, le regole deontologiche e l'istituto della responsabilità disciplinare (Cass. VI, n. 855/1999).

        In tema di astensione del giudice, l' interesse nel procedimento, cui fa riferimento l'art. 36, comma 1, lett. a), deve essere giuridicamente rilevante, e cioè tale da coinvolgere il giudice nella vicenda processuale in modo da renderla obiettivamente suscettibile di procurargli un vantaggio economico o morale, mentre non rilevano a tal fine semplici presunte irregolarità nella conduzione del procedimento, che non sono indicative di per sé agli effetti di cui sopra (Cass. VI, n. 1711/1998).

        Nella nozione di “interesse nel procedimento” non rientra quello "politico" o "ideologico", trattandosi di fenomeno indifferenziato, comune a ogni cittadino (Cass. VI, n. 44436/2022, secondo cui la nozione di "interesse" contenuta nell'art. 36, lett. a), si presta ad un'interpretazione in senso estensivo, tale da farvi rientrare non solo l'interesse prettamente patrimoniale, ma anche l'interesse non patrimoniale che, tuttavia, deve essere specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del magistrato, non potendo assumere rilievo anche un generico interesse ideologico solo indirettamente collegato all'oggetto del procedimento, la cui affermazione è intrinsecamente insuscettibile di tradursi in un vantaggio personale. In applicazione di tali principi, la S.C. ritenuto che l'imparzialità dei giudici iscritti all'ANM (costituita parte civile nel processo a carico di un suo ex presidente) non può essere esclusa sulla base del mero riscontro del dato formale costituito dall'adesione all'associazione, dovendosi vagliare se in concreto, sulla base delle dimensioni dell'associazione, delle funzioni svolte, dell'eventuale incidenza sull'attività degli iscritti, sull'esistenza di vantaggi rilevanti derivanti dall'iscrizione, si possa determinare un effettivo vulnus rispetto al principio di terzietà.


        7.2.Lett. b)

        Non può essere ricusato il giudice che sia stato citato in giudizio per responsabilità extracontrattuale dal difensore dell'imputato, in quanto il semplice atto di citazione per una causa di risarcimento danni non è idoneo a qualificare il giudice come «debitore» del difensore e ad integrare così gli estremi della causa di ricusazione prevista dall'art. 37, in relazione all'art. 36, comma primo lett. a), e ciò perché fin tanto che non sia stata accertata la responsabilità aquiliana del convenuto non è configurabile tra le parti un rapporto obbligatorio (Cass. VI, n. 3175/2006).

        Non costituisce motivo di ricusazione il fatto che l'ausiliario in servizio presso il tribunale venga giudicato dal presidente dello stesso ufficio giudiziario, atteso che quest'ultimo non può essere equiparato al «datore di lavoro» dell'imputato ai sensi e agli effetti dell'art. 36, comma primo, lett. b) (Cass. VI, n. 44644/2010).


        7.3.Lett. c)

        Costituisce parere sull'oggetto del procedimento, a norma dell'art. 37, comma 1, lett.a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett. c), la formulazione di una precisa opinione circa le questioni di diritto e di fatto di cui è intessuta la regiudicanda nonché circa le decisioni da assumere, ma non anche la manifestazione di opinioni inerenti a tematiche d'ordine generale o di espressioni del tutto generiche, che non denotino un convincimento del giudice circa l'esito del processo, sia con riguardo alle contestazioni che agli imputati (Cass. VI, n. 18484/2015); in precedenza, Cass.S.U., n. 41263/2005 aveva già affermato il principio per cui l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito dellares iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. Sicché correttamente non sussiste alcuna causa di ricusazione se il giudice esprime valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime (si veda, sul punto, anche il commento all'articolo 34).

        L'espressione «oggetto del procedimento» di cui all'art. 36 lett. c), ha contenuto più ampio rispetto a quella di «fatti oggetto dell'imputazione» adottata nell'art. 37 lett. b). Ne consegue che, per effetto del richiamo all'art. 36 lett. c), rientra tra le cause di ricusazione indicate nell'art. 37 lett. a) qualsiasi esternazione sul procedimento nel suo complesso e, in particolare, sulla composizione del collegio o in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare e quant'altro possa turbare il regolare svolgimento del processo stesso (fattispecie in cui i difensori degli imputati avevano proposto istanza di ricusazione nei confronti dei due giudici a latere sul presupposto che vi era stata da parte degli stessi indebita anticipazione del proprio convincimento sul merito, avendo essi, in precedenza,presentato richiesta di astensione, successivamente respinta, motivata dalla circostanza che il presidente del collegio aveva espresso, anche fuori dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali il parere negativo sulla fondatezza delle imputazioni e dal disagio per le modalità di conduzione del dibattimento reputato irriguardoso nei loro confronti, in quelli del P.M. e di alcuni difensori; ed, inoltre, che i due giudici avevano avuto colloqui con il rappresentante dell'accusa che aveva loro anticipato l'intenzione di ricusare il presidente) (Cass. II, n. 20923/2005).

        Ai fini della ricusazione del giudice, il «convincimento» richiesto dall'art. 37, comma 1, lett.b) ha un significato più ristretto, implicante un'analisi ed una riflessione, rispetto al «parere» richiesto dagli artt. 36, comma 1, lett.c) e 37, comma 1, lett. a), che indica un'opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali (Cass. II, n. 27813/2013).

        È insindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto, la ritenuta qualificabilità come indebita manifestazione di anticipato convincimento dell'avvenuta predisposizione, da parte del giudice (nella specie. giudice di pace), di un appunto, rinvenuto nel fascicolo processuale posto a disposizione delle parti, contenente la bozza del dispositivo decisorio, ivi comprese la quantificazione della pena e le statuizioni civili (Cass. V, n. 9226/2007).

        Non costituisce motivo di ricusazione la presa di visione, da parte del giudice, in momento anteriore alla decisione di espunzione dal fascicolo del dibattimento, di documentazione costituita da alcunicompact diskillegittimamente in esso versati dal P.M. (Cass. VI, n. 14599/2007).

        Per il giudice relatore nel giudizio di cassazione inerente alla legittimità di una misura cautelare reale — nel quale è esclusa la possibilità di una valutazione della fondatezza dell'accusa contestata — non costituisce motivo di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento la circostanza che egli abbia rivestito il medesimo ruolo in un'altra procedura incidentale concernente una precedente analoga misura disposta per lo stesso reato in relazione a un più limitato oggetto (Cass. III, n. 35219/2006).

        La causa di astensione e di ricusazione consistente nell'avere il giudice dato consigli fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie non è configurabile qualora la prospettazione offerta dal giudice si collochi nell'ambito delle sue funzioni e ne costituisca legittima espressione. Non ricorre pertanto tale ipotesi qualora un presidente di un collegio giudicante, nell'ambito di un giudizio direttissimo, abbia invitato una parte (nella specie, il pubblico ministero) a precisare le circostanze sulle quali doveva vertere l'esame di un testimone, rientrando tale iniziativa nelle funzioni presidenziali di direzione del dibattimento e accordandosi essa con il ruolo attivo, e non di mero spettatore di una contesa tra le parti, assegnato al giudice dal nostro ordinamento processuale (Cass. VI, n. 405/1998).

        L'ipotesi di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1, lett. a) in riferimento all'art. 36, comma primo, lett. c), sussiste sempre che un parere sull'oggetto del procedimento sia stato manifestato fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, senza che rilevino né il momento, né il luogo, né il destinatario, né la qualità del parere medesimo (frutto di approfondita valutazione tecnico-giuridica ovvero frutto di approssimato giudizio), né che il procedimento sia in corso o ancora non si sia iniziato. Ne consegue che essa non è configurabile solo allorché la manifestazione di parere si risolva in espressioni generiche, non attinenti a un caso specifico, formulate nell'ambito di conversazioni su temi generali o costituenti manifestazioni di orientamenti giurisprudenziali (nella specie è stata ritenuta sussistente la causa di ricusazione in argomento nel fatto di un Presidente di tribunale militare che, nel corso di un colloquio avuto con un generale dei carabinieri alcuni mesi prima del processo contro l'ex capitano delle SS tedesche Eric Priebke per l'eccidio delle fosse Ardeatine, aveva affermato che l'operato della Procura militare della Repubblica — la quale aveva aperto indagini preliminari, ipotizzando a carico del Priebke violenza con omicidio continuato — era inutile perché tutt'al più nella condotta dell'ufficiale tedesco si poteva ravvisare un omicidio colposo plurimo, aggiungendo che non era il caso di rivangare il passato, trattandosi di persona avanti negli anni) (Cass. I, n. 5293/1996).

        Tra i casi di ricusazione non rientra quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualità di giudice, in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria e sottoposto alla convalida di giudice collegiale, del quale il magistrato faccia parte, trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore (per quanto riguarda la legittimazione ad emettere il provvedimento) e di obbligo di legge (per quanto concerne l'opinione espressa attraverso la motivazione del provvedimento stesso) (fattispecie relativa a sequestro provvisorio di beni da sottoporre a misura di prevenzione patrimoniale ex art. 2-bis l. n. 575/1965, adottato dal presidente della sezione di tribunale competente per materia) (Cass. I, n. 4345/1996).

        La causa di astensione e di ricusazione consistente nell'avere il giudice «manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie» (art. 36 lett. c, richiamato dall'art. 37, lett. a), implica che in quel parere sia riconoscibile l'espressione di un vero e proprio «convincimento» nutrito dal giudice in ordine a quello che egli ritiene essere lo sbocco, giuridicamente necessario, del procedimento de quo, rimanendo quindi estranea alla previsione di legge la diversa eventualità che il giudice si sia limitato ad esprimere una generica valutazione meramente probabilistica circa il presumibile esito del medesimo procedimento (Cass. I, n. 4182/1996).


        7.4.Lett. d)

        Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (od un suo prossimo congiunto) non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, atteso che l'art. 36 lett. d), cui rinvia l'art. 37, limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave, ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata (Cass. II, n. 43884/2014).

        È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1, lett. d ), e 37, comma 1, lett. a ), in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per la parte in cui non prevedono la ricusabilità nell'ipotesi di grave inimicizia tra il giudice, o un suo prossimo congiunto, e il difensore, giacché è il solo rapporto di ostilità tra giudice e parte privata a costituire serio ed univoco pericolo per la serenità ed imparzialità del giudice (Cass. III, n. 27711/2010; nello stesso senso, Cass. I, n. 974/1996).

        L'inimicizia grave come motivo di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre, invece, la condotta endoprocessuale può assumere rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno (in applicazione del principio, la Corte ha precisato che le decisioni prodromiche a quelle sulla colpevolezza o sull'innocenza — quali quelle in materia di ammissione o revoca delle prove, ovvero di rigetto di richieste di definizione anticipata del giudizio ex art. 129, ovvero, ancora, di ammissione delle parti civili, di rigetto di richieste di rinvio o di fissazione di udienza straordinarie — esulano dal concetto di inimicizia grave, così come da quello di anticipazione indebita del proprio convincimento da parte del giudice) (Cass. V, n. 5602/2014).

        Non ricorre l'ipotesi di ricusazione dell'”inimicizia grave” — di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), — nel caso in cui un giudice, in una precedente sentenza di condanna riguardante il medesimo imputato, sia incorso in eventuali errori nell'individuazione dei criteri da cui desumere la capacità a delinquere, ai fini della determinazione della pena, non potendo tale comportamento considerarsi una manifestazione di pregiudizio nei confronti dell'imputato (Cass. VI, n. 30181/2013).

        Non costituisce motivo di «grave inimicizia» tale da legittimare la ricusazione il fatto che quel giudice abbia adottato una decisione sfavorevole alla parte in altro giudizio riguardante altre vicende, pur se detta decisione sia riformata nel successivo grado o smentita dal diverso esito di altri procedimenti, in assenza di ulteriori elementi che denotino la chiara intenzione di arrecare nocumento alla parte (in motivazione la Corte ha precisato che la composizione collegiale dell'organo giudicante rende ancor meno plausibile l'ipotesi di una sostanziale perversione della funzione giurisdizionale per simili finalità) (Cass. III, n. 16720/2011).

        Non costituisce motivo di inimicizia grave, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. d), la pendenza di una causa civile di risarcimento danni intentata dal ricusante nei confronti del giudice, a seguito della trattazione di altro procedimento (Cass. VI, n. 45512/2010).

        La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett. d), poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità (Cass. VI, n. 22540/2018).

        È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma primo, lett. d) e37 c.p.p., in relazione agli artt. 111, 54, comma 2, 117 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono uno specifico obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione del giudice che abbia presentato querela nei confronti dell'indagato per fatti diversi da quelli oggetto del procedimento. Ciò sul rilievo che, tale circostanza non può assumere portata generale ma, impregiudicata la facoltà del giudice di astenersi per "gravi ragioni di convenienza", può in concreto integrare l'ipotesi di "inimicizia grave", quando, ad esito di un rigoroso scrutinio, si possa ritenere che la presentazione della denuncia o querela abbia tratto origine da esperienze di vita e rapporti interpersonali che esulano dalla sfera strettamente professionale(Cass. III, n. 10120/2016)

        Non possono costituire motivo di ricusazione per «inimicizia grave» le manifestazioni di dissenso ideologico, anche radicale, del giudice nei confronti dell'attività politico-legislativa dell'imputato, salvo che dalle stesse possa desumersi, per la qualità, le modalità, l'intensità e la vicinanza temporale alla fase del giudizio, un'avversione di tipo personale incompatibile con il ruolo imparziale del giudice (Cass. VI, n. 3499/2008).

        In tema di ricusazione, l'esposto con cui un magistrato, unitamente ad altri colleghi, si rivolge al Consiglio superiore della magistratura per la tutela della propria onorabilità rispetto ad una campagna di stampa ritenuta denigratoria, non è sintomatico di inimicizia grave verso uno dei soggetti che a tale campagna ha partecipato, per cui non vi è spazio per l'accoglimento dell'istanza di ricusazione (Cass. VI, n. 41027/2005).

        Non sussiste l'inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice (art. 36, comma 1, lett. d), qualora essa sia ravvisata in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, le quali riguardano aspetti interni al processo che possono essere risolti con il ricorso ai rimedi apprestati dall'ordinamento processuale e non già con l'istituto della ricusazione, azionata sotto il profilo della grave inimicizia, la quale deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno. Sicché è corretto il rigetto dell'istanza di ricusazione fondata sulla mera condotta endoprocessuale del giudice e ravvisata nella mancata considerazione del materiale difensivo, nell'eliminazione di documenti dal fascicolo dibattimentale senza l'intervento della difesa ed infine nella negazione del diritto dell'imputato all'autodifesa (Cass. V, n. 3756/2005).

        La grave inimicizia del giudice nei confronti della parte privata — che legittima la ricusazione secondo il disposto dell'art. 36, comma 1 lett. d) — deve rendersi palese sulla base di fatti e comportamenti che riguardino direttamente il magistrato interessato, di talché risulta manifestamente inammissibile una ricusazione fondata sul presupposto dell'asserita appartenenza del giudice ad un gruppo associativo professionale con il quale il ricusante si sarebbe trovato in polemica (Cass. VI, n. 1228/2003).

        Non può costituire motivo di ricusazione per incompatibilità la previa presentazione, da parte del ricusante, di una denuncia penale o la instaurazione di una causa civile nei confronti del giudice, in quanto entrambe le iniziative sono «fatto» riferibile solo alla parte e non al magistrato e non può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare (in motivazione, la S.C. ha precisato che invece può costituire motivo di ricusazione il fatto storico riferibile al magistrato, che sia all'origine della denuncia o della causa civile e non sia comunque integrato da asseriti vizi «in procedendo», cagionati da sue determinazioni) (Cass. V, n. 8429/2007).

        Non è causa di ricusazione o di astensione l'adesione del giudice ad una corrente dell'Associazione nazionale magistrati, neppure se ricollegata ad aspri conflitti personali, non potendo tali conflitti riferirsi ad un rapporto tra una parte privata ed una corrente della magistratura associata come tale e, quindi, a tutti gli aderenti a tale corrente complessivamente e indiscriminatamente considerati. Ne consegue che il motivo di ricusazione formulato con esclusivo riferimento alla asserita inimicizia desunta dall'appartenenza del giudice ricusato alla predetta corrente, qualificato come di natura ideologica, rende inammissibile la richiesta di ricusazione (Cass. VI, n. 37315/2003).

        Il motivo di ricusazione dell'inimicizia grave di cui alla lett. d) dell'art. 36 non può che riferirsi a rapporti interpersonali derivanti da vicende della vita estranee alle funzioni del giudicante. Non rileva, quindi, l'asserito «insolito attivismo» nella rapida fissazione della trattazione di un processo, specialmente se la celerità non abbia influito sulla assegnazione a giudice tabellarmente previsto e sia stata motivata dalla prossimità della prescrizione del reato; neanche rileva la dedotta «intemperanza verbale» nei confronti dell'imputato, rilevabile in alcuni documenti giudiziari (Cass. VI, n. 855/1999).


        7.5.Lett. f)

        Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, lett.f), nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice per incompatibilità, ove questi, legato al pubblico ministero da vincolo di coniugio, si trovi investito della cognizione del medesimo fatto che, oggetto di un diverso procedimento, sia stato esaminato dallo stesso pubblico ministero, posto che l'interpretazione della norma impugnata sulla quale è basata la questione di legittimità costituzionale, è destituita di fondamento, in quanto delimita l'operatività dell'obbligo di astensione ricondotto alla ipotesi di incompatibilità prefigurata dall'impugnato art. 36, lett. f), ricorrendo ad una nozione formalistica di procedimento, estranea sia alla lettera della norma, sia alla sua ratio ispiratrice, che è quella di garantire la serenità e l'imparzialità del giudizio ogniqualvolta un rapporto qualificato (in ipotesi, il rapporto di coniugio) tra pubblico ministero e giudice, possa condizionare la valutazione processuale del medesimo fatto, ancorché questo costituisca l'oggetto di procedimenti formalmente diversi, così come è avvenuto, soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalità di iscrizione della notitia criminis (Corte cost. ord. n. 404/1995; si veda, però, la decisione della S.C. di cui al capoverso che segue).

        In tema di astensione del giudice, l'espressione «svolge o ha svolto le funzioni di pubblico ministero» contenuta nell'art. 36 lett.f) non determina un generale dovere di astensione da parte del giudice il cui coniuge sia pubblico ministero, mentre lo impone al giudice il cui coniuge sia PM nel medesimo procedimento (fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un dovere di astensione del presidente del collegio giudicante in ragione delle funzioni di pubblico ministero esercitate dal coniuge in altro procedimento, sia pure connesso a quello in corso, nei confronti dello stesso imputato) (Cass. I, n. 17742/2014).

        Non è violato il principio costituzionale del giusto processo, sotto il profilo della imparzialità del giudice, nell'ipotesi in cui il giudice nelle more della trattazione del processo abbia chiesto ed ottenuto il trasferimento ad un ufficio requirente, neppure sotto il profilo del fondato sospetto di perdita della imparzialità che è previsto dall'ordinamento solo in relazione all'intero organo giudicante (Cass. V, n. 552/2003).

        In tema di procedimenti inerenti a reati fallimentari, in applicazione del combinato disposto del comma primo lett.g) dell'art. 36 e del comma 1 lett. a) dell'art. 37, può essere ricusato (in quanto incompatibile ai sensi della comma terzo dell'art. 34 del medesimo codice, il quale fa riferimento, tra l'altro, a «chi ha proposto denunzia»), il magistrato che, nella qualità di giudice delegato al fallimento, abbia, in precedenza, sulla base della relazione redatta dal curatore, ed in adempimento di quanto previsto dall'art. 331 del codice di rito, trasmesso al Pubblico ministero la notizia dei reati anzidetti (V. Corte cost. n. 283/2000) (Cass. V, n. 7484/2002).

        Bibliografia

        Caputo, sub art. 36, in Codice di procedura penale, a cura di G. Canzio e G. Tranchina, Milano, 2012, I, pagg. 492 e ss; Somma, Astensione/ricusazione: il caso del giudice-scrittore e la vicenda della “Trattativa Stato-Mafia”, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2014, 1995.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 37 - Ricusazione (1).

        1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

        a) nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g);

        b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione (2).

        2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione [41] (3).

        (1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 10, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 e art. 2 d.m. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. 31 maggio 2001, n. 125).

        (2) La Corte cost., con sentenza 14 luglio 2000, n. 283 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto».

        (3) La Corte cost., con sentenza 23 gennaio 1997, n. 10 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione».

        Riferimenti chiave:

        Art. 10 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2 d.m. 6 aprile 2001, n. 204.

        1. Inquadramento

        La norma codifica — come detto in sede di commento alla norma precedente — i casi non “strutturali” che privano il giudice, per i comportamenti tenuti o per i suoi rapporti con una delle parti, della capacità specifica a trattare il procedimento.

        2. La ratio della norma e l'ambito della sua applicabilità. Rinvio

        Le questioni che riguardano l'ambito di applicabilità e la ratio della norma sono già state illustrate in sede di commento agli artt. 34 e 36 cui si rinvia (anche per l'ampia casistica ivi riportata).

        In questa sede va ricordato che, oltre che per i casi tipizzati di astensione (non estensibili oltre i casi espressamente e tassativamente previsti dalla norma in commento; Cass. VI, n. 44436/2022 che ha escluso l'estensione della ricusazione ai casi di cui all'art. 36, lett. h) la ricusazione può essere chiesta (anche) se il giudice nell'esercizio delle funzioni, abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, prima della sentenza.

        Deve trattarsi di convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, non di semplice parere sui fatti oggetto del procedimento (cfr. Cass. II, n. 20923/2005) reso fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie (anche se esso stesso possibile causa di ricusazione). Il «convincimento» ha un significato più ristretto, implicante un'analisi ed una riflessione, rispetto al «parere» richiesto dagli artt. 36, comma primo, lett. c) e 37, comma primo, lett. a), che indica un'opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali (Cass. II, n. 27813/2013).

        Con sentenza resa all'udienza del 2 aprile 2019 (Cass. n. 41975/2019) la Sesta sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che ai fini dell'individuazione della causa d'incompatibilità di cui all'art. 37 rileva l'assoluta identità della valutazione di fatto operata nel provvedimento pregiudicante, rispetto alla cognizione successiva, risultando indifferente a tal fine la natura di misura di prevenzione del provvedimento pregiudicato.

        Occorre pertanto evidenziare che molteplici sono le occasioni in cui il giudice potrebbe “anticipare” il proprio convincimento sulla regiudicanda. Si pensi, a titolo di esempio: ai criteri di valutazione che il giudice deve adottare in sede di ammissione delle prove, alla revoca di quelle superflue o all'ammissione di quelle già esclude (art. 495), all'ammissione di ufficio di nuove prove (art. 507); oppure all'invito rivolto alle parti, in qualsiasi fase del procedimento, ad interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto (Cass. III, n. 6211/2015); oppure, ancora, all'ipotesi in cui il giudice ritenga superflua la richiesta di integrazione probatoria cui l'imputato subordini il giudizio abbreviato (Cass. II, n. 46066/2012), o rigetti la richiesta di incidente probatorio ritenendola superflua rispetto al materiale già acquisito (Cass. III, n. 38000/2004); o, ancora, al rigetto ad opera del giudice per le indagini preliminari, che contenga un compiuto esame del compendio indiziario, della richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari in vista della sottoposizione del tossicodipendente indagato ad un programma terapeutico (Cass. III, n. 48535/2009); o al rigetto della richiesta di ammissione di una nuova prova per testi (Cass. VI, n. 31882/2008); o ai provvedimenti in materia di riunione dei processi sul presupposto tra gli altri dell'unica matrice delittuosa ipotizzata per i fatti contestati (Cass. V, n. 43446/2004); all'ordinanza con la quale venga respinta una richiesta di rinvio del procedimento in attesa della pubblicazione di una sentenza della Corte costituzionale di cui si affermi, da parte della difesa, l'incidenza sulla posizione processuale dell'imputato (Cass.. III, n. 5658/2001); alla formula con cui è conferito al perito l'incarico di accertarne «la capacità di intendere e di volere al momento del fatto» (Cass. I, n. 993/1997).

        Per questo la Suprema Corte ha spiegato che l'indebita manifestazione del convincimento rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Cass.S.U., n. 41263/2005; Cass. VI, n. 43965/2015).

        Nemmeno l'adozione di una misura cautelare reale, costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato (Cass. VI, n. 7082/2010; Cass. VI, n. 6859/2007).


        3. I poteri del giudice ricusato

        Il giudice ricusato, se la Corte di cassazione non ordina la sospensione dell'attività processuale, può continuare a compiere gli atti del procedimento (cfr. artt. 41 e 42 al cui commento di rimanda), ma non può pronunciare, né concorrere a pronunciare sentenza fino a quando non sia definito il procedimento aperto con la dichiarazione di ricusazione. La giurisprudenza ha specificato che rientra, nell'ambito del divieto, ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce.

        La pronuncia di inammissibilità o di rigetto dell'organo competente a decidere sulla ricusazione non deve essere definitiva; tuttavia, la decisione del giudice ricusato è comunque affetta da nullità qualora la pronuncia di inammissibilità o di rigetto sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio (Cass.S.U., n. 23122/2011, in un caso di ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale).


        4. Casistica. Rinvio

        Non configura un'ipotesi di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), la circostanza che il giudice, in un procedimento a carico degli stessi imputati ma per diversi fatti di reato, abbia svolto valutazioni relative agli elementi rilevanti ex art. 133 c.p. ai fini della concessione delle attenuanti generiche (Cass. V, n. 34505/2018).

        La reiterata proposizione da parte dell'imputato di dichiarazioni di ricusazione di tutti o taluni componenti dei collegi giudicanti designati alla trattazione dei procedimenti che lo riguardano, sulla base di deduzioni sempre analoghe, integra una condotta di abuso del processo, in quanto volta ad ottenere non garanzie effettive, ovvero migliori possibilità di difesa, ma esclusivamente la paralisi della funzione processuale (Cass. VI, n. 11414/2018)

        Non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, idonea ad integrare una causa legittima di ricusazione, il generico riferimento operato dal giudice in udienza alla facoltà per l'imputato, non concorde sulla decisione incidentale assunta, di poterla impugnare. (In motivazione la Corte — in una fattispecie nella quale il giudice, nel respingere l'audizione di alcuni testi richiesta dalla difesa, aveva aggiunto che «era un argomento da trattare in sede di appello» — ha precisato che a tale espressione non può attribuirsi altro significato se non quello che eventuali doglianze sull'istanza rigettata possono essere proposte in sede di impugnazione e l'ovvietà di tale assunto ne esclude ogni altra valenza) (Cass. III, n. 2201/2012).

        Non costituisce un'indebita manifestazione di convincimento sui fatti oggetto della imputazione, e non è quindi motivo di ricusazione, l'espressione: «della mancanza di stenotipia la difesa potrà dolersi in sede di ricorso per cassazione», pronunciata dal presidente del collegio giudicante in risposta ad alcune eccezioni difensive, risolvendosi nella prospettazione neutra di un rimedio a disposizione delle parti (Cass. I, n. 26734/2009).

        È inammissibile l'istanza di ricusazione proposta ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), nei confronti del giudice che abbia rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, traendo direttamente dai fatti oggetto della prospettazione accusatoria i dati necessari per la soluzione dell'accertamento incidentale demandatogli (Cass. VI, n. 29171/2008).

        In tema di ricusazione del giudice, non costituisce indebita manifestazione anticipata del proprio convincimento il mancato rinvio dell'udienza reiteratamente chiesto dal difensore di parte civile, né la riserva sulle questioni incidentali e sulle richieste istruttorie, né la mancata verbalizzazione di una richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dalla parte civile, trattandosi di provvedimenti inerenti all'esercizio dei poteri presidenziali di conduzione del dibattimento, dai quali non è dato inferire alcun anticipato convincimento sui fatti di causa (Cass. I, n. 44387/2005).

        Al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall ' art. 37, comma 1 - come risultante a seguito dell ' intervento additivo di C. cost. 14/07/2000, n. 283 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale (Cass. S.U. n. 25951/2022).

        Bibliografia

        Caputo, sub art. 37, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, I, 512 e ss.; Gaeta, Difetto di potere giurisdizionale e sanzioni nella ricostruzione delle Sezioni Unite penali, in Guida al Diritto Il Sole 24 Ore Settimanale 2011, fasc. 29, 69; Neppi Modona, Poteri istruttori ex officio e ricusazione, in Dir. pen. e proc. 2006, fasc. 9, 1089; Santalucia, Il divieto di pronunciare sentenza per il giudice ricusato, tra imparzialità ed efficienza del giusto processo, in Cass. pen. 2011, 4210.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 38 - Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione.

        1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta [41, 173], nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [420]; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491, comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.

        2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

        3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere [40]. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.

        4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale [122]. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina i termini entro cui può essere proposta la dichiarazione di ricusazione e le relative forme.

        2. I termini

        La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità (art. 41):

        nell'udienza preliminare, fino a quando non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti disciplinati dall'art. 420, anche se si svolgono in più udienze (Cass. III, n. 23441/2012). Sicché ove il giudice ammetta la costituzione delle parti civili, solo da quel momento si possono ritenere esauriti gli accertamenti ex art. 420, con la conseguenza che l'istanza di ricusazione precedente a tale incombente non può considerarsi tardiva, ma tempestiva (Cass. V, n. 13380/2014);

        nel giudizio, subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti di cui all'art. 491 (Cass. V, n. 3066/2017, secondo cui la presentazione della dichiarazione di ricusazione nel giudizio può essere proposta immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, anche qualora, senza aprire il dibattimento, venga disposto un rinvio dell'udienza, sempre che il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo);

        nel procedimento camerale subito dopo l'adempimento attraverso il quale, per la prima volta, si concreti il contraddittorio tra le parti (Cass. VI, n. 9746/2014);

        nel giudizio di cassazione, fino al momento antecedente la deliberazione conclusiva (Cass. Fer., n. 32654/2013).

        Se la causa di ricusazione è sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini suddetti, la dichiarazione deve essere proposta entro tre giorni, se sorge o è conosciuta anche solo in parte fuori dell'udienza, o prima del termine dell'udienza se sorge o diviene nota nel corso della stessa. In quest'ultimo caso, però, la parte personalmente, sia essa presente o meno, o il suo procuratore speciale possono usufruire del termine di tre giorni, per la presentazione della dichiarazione di ricusazione, a condizione che formulino, prima della fine dell'udienza, apposita riserva in tal senso, non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente (Cass.S.U., n. 36847/2014; Cass. III, n. 12983/2014; cfr. altresì Cass. II, n. 49457/2013, secondo cui trova applicazione il termine di tre giorni qualora la causa di ricusazione sia sorta nel corso dell'udienza e la formale dichiarazione non possa essere presentata prima del suo esaurimento per la lontananza della cancelleria del giudice competente avente sede in luogo diverso. Sull'impossibilità di presentare la dichiarazione a mezzo posta, infra).

        In ogni altro caso, la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta prima del compimento dell'atto da parte del giudice, in quanto la causa di ricusazione è per sua stessa natura configurabile soltanto rispetto ad un attività da compiere e non avrebbe senso rispetto ad un atto già espletato (Cass. I, n. 32907/2014; Cass. II, n. 45052/2011, secondo cui la dichiarazione di ricusazione non può essere proposta dopo la chiusura del grado del giudizio nel quale si sia asseritamente verificata la causa dedotta, e, quindi, dopo la chiusura del giudizio che si assume pregiudicato).

        Secondo parte della giurisprudenza, l'espressione «divenire noto» di cui all'art. 38 prende in considerazione una situazione obiettiva di pubblicità, e dunque non implica la personale reale conoscenza ma solo la «conoscibilità» mediante l'uso di ordinaria diligenza (così, Cass. V, n. 36886/2013). Secondo un opposto indirizzo interpretativo, la decorrenza del termine di tre giorni per proporre la dichiarazione di ricusazione deve riferirsi ad una conoscenza effettiva e completa della relativa causa, nei suoi termini fattuali e giuridici, e non ad una mera situazione di conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza (Cass. VI, n. 19533/2014).

        Quando il giudice sia sollecitato ad astenersi e la relativa dichiarazione sia stata rigettata, i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata (Cass.S.U., n. 36847/2014).


        2.1. Segue . Casistica

        La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che:

        nel caso di procedimento camerale, è tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta dopo l'accertamento relativo alla costituzione delle parti, in quanto l'atto del giudice, prima del cui compimento la dichiarazione deve essere formulata ex art . 38, dev'essere individuato in qualunque adempimento attraverso il quale si concretizzi, per la prima volta, il contraddittorio tra le parti (Cass, V, n. 8240/2022che ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione presentata dopo il rinvio dell'udienza preliminare per legittimo impedimento del difensore del coimputato);

        non comporta nullità della sentenza di condanna emessa dal giudice ricusato la successiva decisione della Corte di cassazione che abbia annullato il provvedimento della Corte d'appello d'inammissibilità dell'istanza di ricusazione per vizi meramente procedurali e non attinenti alla erronea valutazione della concreta idoneità del giudice ricusato ad esercitare correttamente la funzione giurisdizionale nello specifico processo, poiché solo quando è accertata la mancanza della precondizione di imparzialità e terzietà è configurabile una nullità per incapacità del giudice, deducibile mediante impugnazione (Cass. I, n. 9435/2015);

        la causa di ricusazione sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore di fiducia dell'imputato contumace, deve essere ritenuta conosciuta da quest'ultimo, sia in virtù del rapporto fiduciario che impone una continua e diretta comunicazione di tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio delle facoltà difensive, sia in forza delle esigenze di economia processuale e di contrasto ad eventuali abusi del diritto di difesa nel processo, cui risponde la previsione del termine decadenziale di cui all'art. 38, comma 2 (Cass. III, n. 12983/2014);

        le cause di ricusazione, ai fini della decorrenza dei termini di decadenza per la proposizione della relativa istanza, possono essere ritenute « note » all'imputato contumace, in quanto conosciute o conoscibili in udienza, solo se il suo difensore è presente alla stessa, ma non anche se il medesimo è assente per legittimo impedimento (Cass. VI, n. 41110/2013).

        La dichiarazione di ricusazione per una causa sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore dell'imputato assente, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 38, comma 2 prima del termine dell'udienza, intendendosi quest'ultima come unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento (Cass. VI, n. 17170/2017);

        la dichiarazione di ricusazione proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti è tempestiva anche se tra la data di conoscenza della causa addotta a fondamento dell'istanza e la presentazione di quest'ultima sia trascorso un tempo superiore ai tre giorni, poiché tale termine di decadenza, previsto dall'art. 38, comma 2, opera solo quando è decorso il termine di cui all'art. 491, comma 1, che è richiamato dall'art. 38, comma 1 (Cass. V, n. 8131/2014);

        non ricorre l'oggettiva impossibilità di osservare la disciplina dei termini di cui all'art. 38, comma 1, per la proposizione della dichiarazione di ricusazione che può legittimare, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 3 e 24, comma 2, Cost.), il ricorso al più ampio termine di tre giorni di cui all'art. 38, comma 2, prima parte, nel caso in cui l'imputato detenuto non compaia in udienza, in quanto la rinuncia per libera scelta a presenziavi implica l'accettazione di tutte le conseguenze ricollegabili a detta assenza in ordine all'andamento dell'udienza e del processo, non essendo consentita una remissione in termini in favore dell'imputato assente (Cass. V, n. 37468/2014; si veda però anche Cass. II, n. 32483/2010, secondo cui la dichiarazione di ricusazione del giudice va presentata nel termine di tre giorni nel caso in cui la causa sia sorta in udienza e l'imputato sia detenuto, e quindi impossibilitato a recarsi personalmente nella cancelleria del giudice competente ovvero a fare immediato rientro in carcere per proporla attraverso l'ufficio matricola);

        ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza dibattimentale, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che l'avvenuta notificazione dell'ordinanza di rigetto di richiesta di revoca di sequestro preventivo, asseritamente contenente un giudizio anticipato di colpevolezza, ai soli difensori dell'imputato e non anche a quest'ultimo, pure titolare del diritto a riceverne personalmente comunicazione, fosse sufficiente al fine di ritenere che la causa di ricusazione dovesse ritenersi «divenuta nota» all'imputato) (Cass. VI, n. 19533/2014);

        nel giudizio di appello, la dichiarazione di ricusazione è legittimamente proposta subito dopo che il giudice abbia compiuto per la prima volta l'accertamento in ordine alla regolare costituzione delle parti, quando la causa di ricusazione sia sorta con la emissione del decreto di citazione e sia divenuta nota con la ricezione di tale atto, trovando applicazione anche in questa sede l'art. 491, in virtù del generale richiamo, contenuto nell'art. 598, alle disposizioni relative al giudizio di primo grado (Cass. V, n. 48789/2013);

        è inammissibile, perché fuori termine, la dichiarazione di ricusazione proposta al momento coincidente con quello immediatamente successivo al compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, in quanto essa può essere presentata, per causa già nota, sino alla scadenza del termine per la proposizione delle questioni preliminari (Cass. III, n. 30009/2011; cfr. altresì Cass. II, n. 45052/2011, secondo cui la dichiarazione di ricusazione deve essere formulata prima del compimento dell'atto da parte del giudice e, comunque, non può essere proposta dopo la chiusura del grado del giudizio nel quale si sia asseritamente verificata la causa dedotta, e, quindi, dopo la chiusura del giudizio che si assume pregiudicato);

        la funzione della ricusazione rimane circoscritta nell'ambito di ciascun grado del giudizio, non potendo operare dopo la chiusura del grado del processo cui la causa di incompatibilità si riferisce. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sorta, o divenuta nota, successivamente alla scadenza del termine ordinario per dedurla, essa deve essere proposta prima del termine dell'udienza, limite oltre il quale non è più possibile far valere l'incompatibilità ai fini della ricusazione. (Fattispecie in cui l'istanza di ricusazione è stata presentata dopo la definizione del processo di secondo grado cui si riferiva la dedotta causa di incompatibilità del collegio giudicante) (Cass. VI, n. 42707/2011);

        è tardiva la dichiarazione di ricusazione presentata dopo che il giudice abbia, per errore, pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo ancor prima di dare luogo alla già programmata prosecuzione della discussione e che poi, per rimediare, abbia sospeso la trattazione del procedimento e disposto il rinvio ad altra udienza per la discussione (Cass. V, n. 33697/2010);

        la disposizione secondo cui la causa di ricusazione, sorta o divenuta nota durante l'udienza, deve essere proposta prima che l'udienza abbia termine, è osservata pur quando il giudice procedente, su richiesta delle parti, interrompe l'udienza per il tempo necessario al deposito dell'originale della dichiarazione di ricusazione (Cass. V, n. 15764/2009);

        è inammissibile, in quanto estranea alla fattispecie disciplinata dalla legge processuale, l'istanza di ricusazione presentata nei confronti di una intera sezione della Corte di Cassazione e non dei singoli magistrati che ne fanno parte (Cass. I, n. 47/2009).


        3. Le forme e i modi

        La dichiarazione di ricusazione deve, a pena di inammissibilità (art. 41):

        essere redatta per iscritto (sicché è inammissibile la dichiarazione presentata oralmente in udienza davanti al giudice che procede anziché nella cancelleria del giudice competente a decidere, Cass. III, n. 26730/2011);

        essere proposta personalmente dall'interessato, ma anche a mezzo del difensore che abbia ricevuto a tal fine apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale (Cass.S.U., n. 18/1995; Cass. V, n. 37468/2014) o di un procuratore speciale (in questo ultimo caso la procura deve essere rilasciata nei termini e modi descritti dall'art. 122 e deve indicare, a pena di inammissibilità, anche i motivi della ricusazione);

        contenere l'indicazione dei motivi e delle prove.

        La dichiarazione, così confezionata, deve essere depositata, insieme con i documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere, individuato a norma dell'art. 40, ed in quella del giudice ricusato (Cass. VI, n. 48560/2009). Tuttavia, la mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato non è causa di inammissibilità della dichiarazione stessa (Cass. II, n. 31212/2014; nello stesso senso, Cass. V, n. 13380/2014; contra, Cass. V, n. 42889/2010, secondo cui è onere del ricusante verificare che il giudice competente a decidere abbia prova del regolare e completo deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso l'ufficio cui è addetto il giudice ricusato).

        In ogni caso non è ammessa la presentazione della dichiarazione a mezzo servizio postale (Cass. II, n. 3043/2018).

        La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, sicché anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale è causa di inammissibilità della domanda e non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali (Cass. I, n. 7890/2015; Cass. VI, n. 4856/2014; Cass. VI, n. 39902/2008. Si veda però Cass. III, n. 529/2010, secondo cui è ammissibile la dichiarazione di ricusazione, seppur priva della documentazione di riferimento, ove risulti l'oggettiva impossibilità di allegazione contestuale. Nella specie la mancata allegazione della documentazione, rappresentata dalla trascrizione di una fonoregistrazione, era determinata dal mancato deposito di quest'ultima, resa disponibile in data successiva alla presentazione della dichiarazione di ricusazione, come attestato dalla cancelleria del giudice ricusato).

        Bibliografia

        Caputo, Sub art. 38, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 531 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 39 - Concorso di astensione e di ricusazione.

        1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi [36] e l'astensione è accolta.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina il caso in cui sia accolta la dichiarazione di astensione del giudice nei cui confronti si stata precedentemente presentata una dichiarazione di ricusazione, stabilendo che in tal caso, essendo venuta meno la ragion d'essere della ricusazione, quest'ultima deve considerarsi come non proposta.

        2. I presupposti di applicabilità della norma

        La norma presuppone la pendenza del procedimento incidentale di ricusazione, essa non opera allorché esso si sia concluso perché il giudice competente ha irrevocabilmente deciso sulla relativa dichiarazione.

        Ne consegue che, ove il giudice dichiari di astenersi dopo che la sua ricusazione è stata accolta, la dichiarazione non spiega alcun effetto, neanche se ancora debbano essere assunti, da parte del giudice che ha deciso o di altro giudice, i provvedimenti necessari e accessori che conseguono alla pronuncia sulla ricusazione (Cass. V, n. 12399/2003, in un caso in cui la dichiarazione di astensione era stata presentata da g.u.p. — incompatibile per avere, in precedenza, dato l'avvio al procedimento penale del quale era investito in qualità di giudice delegato alla procedura fallimentare — dopo che quella di ricusazione proposta dall'imputato nei suoi confronti era stata accolta dalla Corte di cassazione la quale aveva rimesso gli atti al giudice di merito per i provvedimenti conseguenti; nell'enunciare il principio in questione la Corte ha ritenuto abnorme, in quanto emesso da organo carente di competenza funzionale e determinante una anomala regressione del procedimento a una fase anteriore rispetto a quella cui era pervenuta la vicenda processuale, il provvedimento che aveva tardivamente accolto la dichiarazione di astensione a procedura di ricusazione esaurita).


        2.1. L'impossibilità del magistrato ricusato di interloquire sulla sua ricusazione

        La norma presuppone (e dà per scontato) che il magistrato che sia stato oggetto di istanza di ricusazione non è legittimato ad impugnare i provvedimenti del giudice della ricusazione (Cass. V, n. 30608/2008) e nemmeno la decisione sulla sua astensione (si segnala sul punto Cass. III, n. 3438/1996, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 3, e 39, in riferimento agli artt. 24, comma 1, e 3, comma 1, Cost., dedotta in quanto tali norme non abilitano il giudice astenuto o ricusato ad impugnare con ricorso per cassazione il provvedimento che decide sulla dichiarazione di astensione. Infatti, il principio di cui al primo comma dell'art. 24 Cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, non esclude forme differenziate di tutela giurisdizionale, ovvero non richiede necessariamente che la tutela si eserciti con un solo mezzo; in particolare, il giudice che ha presentato istanza di astensione non può impugnare la decisione sulla astensione che abbia leso i suoi diritti o interessi legittimi, ma ha a disposizione altri mezzi di tutela di tipo amministrativo — cioè di tipo conforme al carattere del procedimento di astensione — né può venire in rilievo il secondo comma dello stesso art. 24, secondo cui il diritto di difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo, giacché il giudice che dichiara di astenersi non diventa parte nel procedimento incidentale che ne deriva, sicché il medesimo non può ritenersi titolare del diritto di difesa processuale. Nemmeno può dirsi violato il principio di eguaglianza o ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 1, poiché, in base alla natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione e alla natura amministrativa interna del procedimento di astensione, appare logicamente giustificata la disparità di trattamento fra il giudice ricusato, il quale può ricorrere in cassazione contro la decisione di merito, e il giudice astenuto, al quale non è attribuito il potere di impugnare la decisione sull'astensione. Nel caso in questione, però, il giudice non si era lamentato del provvedimento presidenziale che aveva accolto la sua dichiarazione di astensione, ma soltanto della motivazione con cui il presidente aveva ritenuto sussistere anche la causa di ricusazione di cui alla lett. b) dell'art. 37, per avere il giudice medesimo manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. La S.C. ha osservato che questa proposizione era in effetti estranea alle necessità motivazionali, ma se il giudice voleva contestarla in quanto lesiva del suo onore o della sua reputazione professionale, aveva a disposizione mezzi giuridici diversi dal ricorso in cassazione contro il decreto presidenziale, che è un rimedio che l'ordinamento processuale non prevede e che la carta costituzionale non impone).

        Il magistrato ricusato non è legittimato nemmeno a sollevare questioni di costituzionalità «in ordine all'incidente di ricusazione che lo riguarda, in quanto, diversamente opinando, verrebbe stravolto il sistema che attribuisce esclusivamente al giudice superiore la competenza a giudicare sulla ricusazione» (Corte cost. ord., n. 204/1999; nello stesso senso anche l'ordinanza Corte cost. n. 147/2003). Il giudice ricusato non può essere considerato tra le persone aventi diritto a ricevere l'avviso dell'udienza camerale, ex art. 127, comma 1 e a parteciparvi (Cass. III, n. 37118/2017).


        3. La dichiarazione di astensione del giudice ricusato. Le conseguenze del suo accoglimento

        La dichiarazione di ricusazione non impedisce al giudice di astenersi per gli stessi o altri motivi diversi da quelli posti a fondamento della ricusazione stessa.

        In tal caso l'accoglimento della dichiarazione di astensione paralizza la dichiarazione di ricusazione di cui rende superfluo l'esame, comportandone la inammissibilità (Cass. VI, n. 17940/2013). La dichiarazione di ricusazione, infatti, si considera come non proposta in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione presentata, anche successivamente, dal giudice ricusato. La legale retrodatazione degli effetti della dichiarazione di astensione rispetto alla ricusazione determina l'impossibilità giuridica di prendere in considerazione la dichiarazione di ricusazione stessa, che si ha per non proposta, con conseguente impossibilità di valutarne la fondatezza (Cass. VI, n. 49112/2003).

        La caducazione della dichiarazione di ricusazione, inoltre, impone al giudice della impugnazione avverso il provvedimento che ha deciso (nella specie, rigettandola) la dichiarazione di ricusazione, di pronunciare ordinanza di non luogo a provvedere su detto gravame (Cass. VI, n. 1614/1997).

        Bibliografia

        Caputo, Sub art. 39, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 544 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 40 - Competenza a decidere sulla ricusazione.

        1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato (1).

        2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

        3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione (2).

        (1) Comma così sostituito dall'art. 173 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente recitava: «Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato».

        (2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 10, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        Art. 10, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        La dichiarazione di ricusazione apre un sub-procedimento incidentale di natura giurisdizionale per la cui definizione la norma individua il giudice funzionalmente competente a decidere.

        2. La natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione

        Mentre la dichiarazione di astensione apre un sub-procedimento incidentale di natura amministrativa/ordinatoria definito con decreto presidenziale non impugnabile nemmeno dal giudice astenuto (Cass. I, n. 40159/2009; Cass. VI, n. 23355/2002; si veda però Cass. III, n. 3438/1996, citata nel commento dell'art. 39), la dichiarazione di ricusazione deve essere decisa con provvedimento giurisdizionale (art. 41) reso da giudice “terzo” all'esito di un procedimento che garantisca il contraddittorio tra la parte ricusante e le altri parti, pubblica ed eventualmente privata, del procedimento (non è parte il giudice ricusato). È perciò abnorme la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di ricusazione pronunciata dallo stesso giudice ricusato in violazione del principio generale “nemo iudex in causa propria”, sì che la situazione di stasi processuale può essere rimossa soltanto mediante il ricorso per cassazione (Cass. II, n. 40521/2005). Si ritiene, però, che la ritualità formale dell'istanza di ricusazione può essere verificata dal giudice cui è presentata, prima di dar corso al relativo procedimento incidentale, analogamente a quanto avviene per le doglianze contro i provvedimenti giurisdizionali le quali, per essere ammissibili, debbono esprimersi con i mezzi di impugnazione tassativamente indicati, nelle forme e nei termini prescritti dalla legge (Cass. II, 1380/1991).

        Il procedimento giurisdizionale costituisce l'unico strumento processuale deputato (e messo a disposizione delle parti) per accertare la sussistenza di cause di incompatibilità che non possono essere autonomamente rilevate nemmeno dal (o eccepite al) giudice dell'impugnazione. Sicché qualora non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al giudizio del giudice nei confronti del quale tale causa sussista diviene pienamente legittima e la sua mancata rilevazione non si riflette sulla validità degli atti compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da alcuna disposizione di legge; né rileva l'eventuale richiesta, formulata dalla parte e non accolta, di astensione del giudice incompatibile, giacché essa non esclude l'onere della ricusazione (Cass. VI, n. 11984/1997).


        3. La competenza a decidere e le forme del procedimento

        È dunque necessario individuare competenze (funzionali) e forme del procedimento.

        La Corte di appello è giudice competente a decidere sulla ricusazione di un qualsiasi giudice del proprio distretto (giudice di pace, art. 10, comma 2, d.lgs. n. 274/2000; tribunale; corte di assise; magistrato componente del tribunale di sorveglianza, Cass. I, n. 37523/2010), anche della corte di assise di appello e della corte di appello stessa, ma in quest'ultimo caso decide una sezione diversa da quella di appartenenza del giudice ricusato. Negli altri casi, invece, la Corte di appello può decidere con qualsiasi sezione, anche civile, non operando la norma alcuna distinzione al riguardo e perché l'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna (Cass. VI, n. 43786/2014; Cass. VI, n. 44713/2013).

        Ne consegue che: a) le modalità di ripartizione degli affari per la trattazione dei procedimenti di ricusazione in materia penale all'interno degli uffici giudiziari non possono dar luogo a rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia previsto dall'art. 234 del Trattato Cee, poiché la materia riguarda l'ordinamento giudiziario, che è una disciplina non riferibile al diritto dell'Unione europea (Cass. III, n. 40584/2012); b) l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma 1, non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Cass. VI, n. 13833/2015).

        Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione diversa da quella alla quale appartiene il consigliere ricusato (cfr. Cass. VI, n. 19532/2018, secondo cui in caso di ricusazione nei confronti dei componenti di una sezione della Corte di Cassazione, non lede il principio di imparzialità del giudice il fatto che il collegio chiamato a decidere sia composto da colleghi dei giudici ricusati, pur se appartenenti ad altra sezione. Ciò perché la disposizione contenuta all'art. 40, comma 2, attua un corretto bilanciamento tra la garanzia di imparzialità e l'esigenza di evitare una situazione di stallo processuale).


        4. La ricusazione dei giudici chiamati a decidere della ricusazione

        La ricusazione dei giudici chiamati a decidere della ricusazione non è mai ammessa.

        Sicché, per esempio, è inammissibile la ricusazione di componenti di una sezione della Corte di cassazione chiamati a decidere sulla ricusazione di giudici di altra sezione, e su tale dichiarazione la S.C. decide in camera di consiglio con procedimento «de plano», che comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione senza avvisi alle parti (Cass. V, n. 30383/2006).


        5. Casistica

        Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati all'ambito dell'ufficio e assolvono alla funzione di conservare il prestigio dell'amministrazione della giustizia e la fiducia dell'opinione pubblica nella imparzialità dei giudizi. Tale regime non menoma i diritti della difesa, potendo la parte proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la cui decisione è emessa all'esito di una procedura in contraddittorio ed è impugnabile mediante ricorso per cassazione ex art. 127 (Cass. VI, n. 776/1998).

        Bibliografia

        Caputo, Sub art. 40, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 545 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 41 - Decisione sulla dichiarazione di ricusazione.

        1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte [o il tribunale], senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611 (1) .

        2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte [o il tribunale] può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti (2) .

        3. Sul merito della ricusazione la corte [o il tribunale] decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni (3) .

        4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private [44].

        art. 174, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

        [1] Comma modificato dall'art. 174, comma1, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

        [2] Comma modificato dall'art. 174, comma1, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

        [3] Comma modificato dall'art. 174, comma1, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

        1. Inquadramento

        La dichiarazione di ricusazione apre un sub-procedimento incidentale di natura giurisdizionale, definito con ordinanza, la cui scansioni sono disciplinate dalla norma in commento.

        2. La dichiarazione inammissibile. La camera di consiglio “non partecipata”

        In ciascuno dei casi in cui, alternativamente: a) la dichiarazione di ricusazione sia presentata da chi non ne aveva il diritto; oppure b) sia presentata senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'art. 38 (al cui commento si rinvia); c) i motivi siano manifestamente infondati, la Corte di appello la dichiara “de plano”inammissibile con ordinanza impugnabile con ricorso per cassazione.

        La Corte di cassazione, a sua volta, decide in camera di consiglio a norma dell'art. 611, a prescindere dall'uso nel dispositivo dell'ordinanza impugnata del termine «rigetto» o “inammissibilità”, quando risulti chiaro che l'istanza è stata ritenuta manifestamente infondata (Cass. III, n. 6211/2014).

        La Corte di cassazione — quale giudice della ricusazione - decide de plano anche quando ritenga inammissibile la dichiarazione di ricusazione nei confronti di un giudice della stessa corte (Cass. III, n. 46032/2008) e in caso di ricorso proposto personalmente dall'interessato (Cass.  II, 5 marzo 2018) giusto il combinato disposto dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, l. n. 103/2017, e il comma 5-bis dell'art. 610, aggiunto dall'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.

        La procedura de plano esclude il contraddittorio e dunque l'avviso alle parti della fissazione della camera di consiglio; il che non costituisce violazione dell'art. 6, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) che non riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e perché l'art. 111 Cost. rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa (Cass. VI, n. 44713/2013 che ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, per asserita violazione dell'art. 6 Cedu e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale; nello stesso senso anche Cass. II, n. 8808/2010).

        Tuttavia, ove la Corte di appello acquisisca irritualmente il (non previsto) parere del P.G., tale parere, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere comunicato, a pena di nullità, al ricusante (Cass. II, n. 13595/2013; si veda, sull'argomento, anche se relativa al giudizio di revisione, Cass.S.U., n. 15189/2012).


        3. La dichiarazione non inammissibile. La camera di consiglio “partecipata”

        In caso di dichiarazione non inammissibile, la Corte di appello decide nel merito della ricusazione in camera di consiglio “partecipata” a norma dell'art. 127 (Cass. V, n. 43761/2008), dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. Il provvedimento di rigetto della richiesta di informazione presentato dalla parte istante deve essere adeguatamente motivato (Cass. II, n. 2675/1994).

        Prima di decidere, la Corte può disporre, con ordinanza motivata non impugnabile, che il giudice sospenda ogni attività processuale e si limiti al compimento degli atti urgenti (fermo restando quanto prevede l'art. 37, al cui commento si rinvia), ma non ha il potere di sospendere i termini di durata della custodia cautelare durante il corrispondente periodo di sospensione dell'attività processuale (Cass.S.U., n. 31421/2002). Se il giudice ricusato respinga, nelle more della decisione, la richiesta di sospendere l'attività processuale, la relativa ordinanza non è impugnabile (Cass. VI, n. 20101/2013).

        È evidente che un meccanismo procedurale così delineato comporta una delibazione preliminare della dichiarazione di ricusazione che, seppur non espressamente regolamentata, può essere effettuata analogamente a quanto dispone l'art. 610, comma 1 per l'esame preliminare dei ricorsi per cassazione.

        La manifesta infondatezza dei motivi, che legittima la declaratoria di inammissibilità, si caratterizza infatti per una sommaria delibazione che si arresta «in limine» rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante «ictu oculi», dei motivi che sorreggono l'atto (Cass. VI, n. 37112/2012). Tuttavia non vi è incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata dall'imputato nei confronti di componenti del collegio, basata su motivi manifestamente infondati, e la circostanza che il provvedimento dichiarativo illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa (Cass. II, n. 27611/2007).

        È stato precisato in giurisprudenza che è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata all'esito di procedura camerale «de plano» ai sensi dell'art. 41, comma 1, quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza (Cass. I, n. 1634/2015).


        3.1. Il diritto di intervento delle parti

        Secondo un indirizzo interpretativo le parti processuali che non hanno proposto dichiarazione di ricusazione hanno diritto di intervenire alla relativa udienza camerale di discussione, fissata per iniziativa di altra parte, perché hanno comunque interesse alla verifica, in effettivo contraddittorio, della condizione di imparzialità e di effettiva terzietà del giudice ricusato (Cass. I, n. 8212/2010; Cass. I, n. 38590/2003); cfr. altresì  Cass. S.U., n. 13626/2010,secondo cui in tema di astensione e ricusazione, le questioni sollevate da una parte, inerenti all'incompatibilità per precedenti funzioni svolte, hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti i coimputati, poiché le relative norme attuano i principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice, a garanzia del giusto processo). Si è però precisato in senso contrario, che l'avviso dell'udienza camerale non deve essere notificato agli imputati od indagati diversi da quello che abbia proposto l'istanza, se il motivo dedotto abbia natura personale: in tal caso, infatti, lo stesso ed eventuale accoglimento della domanda implicherebbe un provvedimento di separazione dei procedimenti, con continuità del giudice per quello riguardante le parti non ricusanti, di talché non sarebbe configurabile, per queste ultime, la qualità di «persone interessate» a norma del primo comma dell'art. 127 del codice di rito (Cass. VI, n. 36340/2003; nello stesso senso Cass. VI, n. 36339/2003; si veda altresì, Cass. I, n. 8212/2010).

        Le conseguenze pratiche risiedono anche nella possibilità, per la parte non ricusante, di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla dichiarazione di ricusazione. Soluzione non condivisa dalla più recente sul rilievo che la partecipazione all'udienza della parte non ricusante, non comporta per quest'ultima l'attribuzione di un autonomo e indipendente titolo di legittimazione ad impugnare l'ordinanza di rigetto (Cass. VI, n. 24087/2016; contraCass. I, n. 5293/1996; contra Cass. I, n. 5293/1996).

        In ogni caso l'avviso dell'udienza camerale è dovuto al difensore di fiducia del ricusante, da lui nominato nel procedimento principale, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale nel quale sia intervenuta, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, pur se di competenza di un ufficio giudiziario diverso, salvo che, in contrario, non risulti un'espressa manifestazione di volontà dell'interessato (Cass. V, n. 7297/2002).


        4. Le conseguenze dell'ordinanza che definisce il procedimento

        L'ordinanza di inammissibilità, accoglimento o rigetto della ricusazione deve essere comunicata al giudice ricusato ai fini di quanto dispone l'art. 37.

        L'ordinanza che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia (art. 42, comma 2). Contro tale ordinanza è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione dell'efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell'art. 611 (Cass. S.U. n. 37207/2020).

        Al fine di individuare gli “atti compiuti precedentemente”, Cass. VI, n. 8962/2023, ha precisato che il momento “pregiudicante” deve farsi risalire alla lettura del dispositivo della sentenza non al deposito dei motivi, poiché è nella sentenza-decisione che si invera la valutazione di merito attinente al giudizio sulla responsabilità penale, con la conseguente determinazione degli effetti pregiudicanti sullo svolgimento della successiva attività processuale del giudice, da accertare in concreto con il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione.

        Gli effetti del provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione non sono sospesi in pendenza di ricorso per cassazione proposto contro di esso, in quanto alla regola generale dell'art. 588 secondo cui, in pendenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti, deroga la norma dell'art. 127, comma 8, stesso codice, richiamato dall'art. 41, comma 3, secondo la quale il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa non decida diversamente con decreto motivato (Cass. III, n. 12987/2015).


        5. Casistica

        È legittima l'adozione della procedura «de plano» — che comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione senza avvisi alle parti — per la dichiarazione di inammissibilità di istanza di ricusazione proposta dal difensore non legittimato in quanto non munito di procura speciale o di mandato specifico (Cass. I, n. 24099/2009).

        In tema di ricusazione, qualora il giudice di merito abbia ritenuto la manifesta infondatezza della relativa dichiarazione e ne abbia, di conseguenza, dichiarato l'inammissibilità con provvedimento adottato «de plano», non sussiste, in capo all'istante, interesse a proporre ricorso per cassazione per inosservanza dell'art. 127, previsto per il caso in cui debba rigettarsi la richiesta di ricusazione nel merito, non potendo egli conseguire alcun vantaggio da una decisione di rigetto in luogo di quella di inammissibilità (Cass. I, n. 23502/2003).

        In tema di ricusazione del giudice, è inammissibile una istanza generica e indeterminata relativa a procedimento non ancora instaurato ovvero ad un giudice non ancora costituito, atteso che una siffatta istanza potrebbe condizionare l'individuazione del giudice naturale e far eludere i termini decadenziali previsti dall'art. 38. (In applicazione del principio la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la istanza con cui il ricorrente aveva ricusato tre consiglieri presso la corte di appello di L'Aquila, ove chiamati a comporre il collegio che avrebbe dovuto trattare istanze di revisione da lui proposte) (Cass. II, n. 29736/2001).

        In tema di ricusazione del giudice, permane l'interesse a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello, reiettiva della istanza di ricusazione, nonostante il g.u.p. abbia già emesso il decreto di rinvio a giudizio in relazione al quale detta istanza era stata sollevata, in quanto, pur se l'istanza di ricusazione non ha effetto sospensivo del procedimento — che prosegue con il solo limite del divieto di pronunciare sentenza —, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione, con rinvio a nuovo giudice, può determinare un esito diverso rispetto a quello configurato dal giudice ricusato (Cass. IV, n. 36424/2001).

        È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale della normativa sulla ricusazione, nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato di partecipare alla camera di consiglio fissata in cassazione per la trattazione della relativa istanza, prospettata sotto il duplice profilo della mancanza di delega e della violazione del diritto di difesa. Sotto il primo profilo, in quanto, in assenza di specifiche direttive della legge delega, è stata dettata una disciplina desunta dai principi generali e diretta ad accentuare il carattere giurisdizionale del procedimento (v. Rel. Min. al nuovo codice); sotto il secondo, essendo pacifico che le modalità attraverso le quali il diritto di difesa trova attuazione nelle singole procedure possono essere stabilite di volta in volta dal legislatore adattandole alla natura della materia e alle esigenze di celerità e semplificazione, ed anche facendo ricorso al contraddittorio scritto, specie quando ponga le parti in situazione di piena parità (Cass. IV, n. 1003/1999).

        In tema di decisione sulla richiesta di ricusazione, quando risulti chiaro ( indipendentemente dall'uso nel dispositivo dell'ordinanza del termine «rigetto» o «inammissibilità»), che la dichiarazione è stata ritenuta manifestamente infondata, il provvedimento può essere adottato «de plano» e non è necessario ricorrere alla procedura camerale. La situazione non muta quando preliminarmente alla decisione sull'ammissibilità, sia stata posta una questione di legittimità costituzionale ritenuta anch'essa manifestamente infondata. Infatti il procedimento incidentale in cui si inserisce l'eccezione viene a rappresentare un momento del procedimento principale — che nel caso di specie è quello della ricusazione del giudice — del quale segue necessariamente le forme (Cass. VI, n. 706/1997).

        Di fronte a un'ordinanza emessa in tema di ricusazione, che disattende l'eccezione di inammissibilità della relativa dichiarazione per inosservanza del termine previsto dall'art. 38 e decide nel merito rigettando l'istanza proposta, la parte che si oppone al mutamento del giudice ha interesse, in sede di impugnazione, a far valere l'eccezione disattesa, per l'ipotesi che il giudice dell'impugnazione accolga il ricorso proposto dalle altre parti e coinvolgente il merito della decisione assunta (Nella specie, l'eccezione di inammissibilità era stata formulata dall'imputato e la S.C. ha ritenuto che il suo interesse, in sede di ricorso per cassazione, ad ottenere una preventiva decisione di inammissibilità, pur a fronte del rigetto nel merito della dichiarazione di ricusazione, fosse concreto e attuale, in quanto non mirante esclusivamente all'esattezza teorica della decisione, ma al fine di evitare il formarsi del giudicato sull'eccezione di rito disattesa, e il conseguente pregiudizio che gliene sarebbe potuto derivare dall'accoglimento dell'impugnazione proposta dalle altre parti processuali sul merito della ricusazione stessa) (Cass. I, n. 5293/1996).

        In tema di procedimento di ricusazione, il presidente del collegio, chiamato a decidere sull'istanza, deve dare avviso alle parti ed ai difensori della data fissata per la trattazione del procedimento di ricusazione in camera di consiglio, almeno dieci giorni prima di tale data, a pena di nullitàexart. 127. Tale disposizione di legge è da annoverare tra quelle concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, costituenti nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett.c). La inosservanza lede il diritto di difesa dell'imputato, perché impedisce la presentazione di eventuali memorie fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, ed il diritto di intervento e rappresentanza dell'imputato, perché non consente al medesimo ed al suo difensore di comparire in camera di consiglio e di essere sentiti, né permette l'allegazione di un eventuale impedimento a comparire dell'imputato, allo scopo di ottenere un rinvio dell'udienza (Cass. VI, n. 218/1992).

        Bibliografia

        Caputo, Sub art. 41, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 548 ss.; Ceresa Gastaldo, Dichiarazione di ricusazione, sospensione del processo ex art. 37 comma 2 cod. proc. pen. ed effetto sospensivo sui termini di custodia cautelare: una importante sentenza chiarificatrice delle Sezioni Unite (con una «distrazione» finale?), in Cass. pen. 2003, 426; Patané, Accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza di rigetto della dichiarazione di ricusazione e nullità della sentenza pronunciata medio tempore dal giudice ricusato, in Cass. pen. 1998, 862.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 42 - Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione.

        1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento [1781a].

        2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina le conseguenze processuali, riguardo all'attività successiva e a quella pregressa del giudice astenuto o ricusato, dell'accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione

        2. Gli effetti dell'accoglimento della ricusazione o dell'astensione sull'attività successiva del giudice (il comma 1)

        L'accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione impedisce al giudice ricusato o astenuto di compiere atti del procedimento.

        La violazione del divieto comporta rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a), delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma 2, per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile (Cass.S.U., n. 23122/2011).

        Gli stessi effetti si producono anche nel caso in cui il giudice ricusato abbia emesso il provvedimento che dispone il giudizio nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione venga successivamente accolta (infra).

        Tuttavia, poiché l'incompatibilità opera in relazione ad attività e provvedimenti di natura giurisdizionale decisoria, non sussiste nullità del giudizio e della sentenza per violazione dell'art. 42 qualora il presidente del collegio giudicante, dopo l'accoglimento della sua dichiarazione di astensione, si limiti a concorrere alla pronuncia di ordinanza con cui si dispone il rinvio del dibattimento e la rinnovazione della citazione degli imputati, senza alcuna concreta influenza sul procedimento, trattandosi di provvedimenti meramente ordinatori che non incidono sul merito delle questioni oggetto del giudizio (Cass. I, n. 5189/1994; Cass. I, n. 23049/2002; Cass. II, n. 4478/2011; cfr. altresì Cass. V, n. 36072/2007, che ha affermato che non viola il disposto dell'art. 42, comma 1, il fatto che, essendo stata accolta la ricusazione del presidente del tribunale, questi, esercitando le prerogative proprie della sua funzione, abbia poi provveduto alla nomina del collegio davanti al quale deve proseguire il giudizio nell'ambito del quale la ricusazione è stata proposta).

        Diversamente, dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione di giudice componente di organo collegiale, quest'ultimo non può neanche declinare la propria competenza in ordine ad esso, in quanto l'art. 42, comma 1, al fine di evitare ogni concreta influenza del giudice astenuto nella vicenda processuale, lo priva del potere di esercitare qualsiasi potestà giurisdizionale nel procedimento: onde ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulterebbe inficiata da vizio di capacità del giudice (Cass. I, n. 1109/1997; in termini più generali, cfr. Cass. VI, n. 34560/2014, secondo cui il vizio di capacità del giudice integra la nullità assoluta di ordine generale prevista dagli artt. 178, comma 1, lett. a, e 179, comma 1).


        2.1. Gli effetti dell'accoglimento sull'attività pregressa (il comma 2)

        L'indicazione degli atti che conservano “efficacia” anche se precedentemente compiuti dal giudice astenuto o la cui ricusazione sia stata accolta è attribuzione esclusiva, rispettivamente, del presidente dell'ufficio giudiziario del giudice astenuto o della Corte che ha accolto la dichiarazione di ricusazione. L'elencazione degli atti che conservano efficacia non è impugnabile (Cass. II, n. 25724/2004; Cass. VI, n. 1391/2007) e produce effetti “ex nunc” e non “ex tunc” (Cass. II, n. 42351/2005).

        La nozione di “efficacia” indica la possibilità di inserire gli atti, compiuti dal giudice astenutosi o ricusato, nel fascicolo per il dibattimento; tale valutazione (di efficacia od inefficacia), operata dal giudice che decide sull'astensione o sulla ricusazione, pur autonomamente non impugnabile, è successivamente sindacabile, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizione (Cass.S.U., n. 13626/2011; Cass. VI, n. 4964/2018; Cass. VI, n. 4694/2017secondo cui il giudice designato in sostituzione può, nel contraddittorio delle parti, dichiarare l'inutilizzabilità di singoli atti compiuti dal giudice precedente).

        Non spetta, dunque, al nuovo giudice o al collegio giudicante, indicare quali siano questi atti, se cioè possano essere mantenuti nel fascicolo per il dibattimento, ferma restando, come detto, la competenza esclusiva del nuovo giudice a statuire in merito alla loro utilizzabilità effettiva, ai fini del decidere, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 511, in relazione all'art. 525 stesso codice (Cass. I, n. 2799/1997).

        In assenza, invece, di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi tutti inefficaci (Cass.S.U., n. 13626/2011; nello stesso senso Cass. II, n. 16481/2024; Cass. VI, n. 10160/2015; contra Cass. I, n. 4227/1997, Cass. I, n. 27604/2001).

        Secondo Cass. III, n. 6930/2019, invece, l'omessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 42, c. 2, della conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice poi astenutosi o ricusato costituisce causa di nullità di ordine generale, a regime intermedio, che, se tempestivamente eccepita dalla difesa dell'imputato che vi abbia interesse avanti al diverso giudice incaricato della prosecuzione del giudizio, può essere emendata dal compimento dell'atto omesso da parte della stessa autorità che ha deciso sulla dichiarazione di astensione o ricusazione, che sia stata investita, in tal senso, dal nuovo giudice designato secondo le regole dell'ordinamento giudiziario (si veda, però, SU n. 37207/2020, infra).

        È stato tuttavia precisato che i documenti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento integrano prove precostituite e ben possono essere utilizzati indipendentemente dalla mancata adozione di un formale provvedimento di rinnovazione del dibattimento da parte del giudice che ha sostituito quello astenuto (Cass. VI, n. 35534/2007; Cass. V, n. 34811/2016 che ha esteso il principio a tutti gli atti a contenuto non probatorio). Nello stesso senso, Cass. III, n. 35205/2019secondo cui sono inefficaci soltanto gli atti a contenuto probatorio compiuti dal giudice ricusato. Nello stesso senso, Cass. V, n. 44120/2019secondo cui, pur riguardando la previsione dell'inefficacia i soli atti a contenuto probatorio, resta fermo il potere del nuovo giudice di assumere determinazioni diverse da quelle adottate dal giudice sostituito (il caso riguardava ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e il provvedimento di sospensione dei termini cautelari pronunciato dal giudice astenuto ai sensi dell'art. 304, c. 2, dei quali il ricorrente aveva sostenuto l'inefficacia innanzi ai giudici della cautela).

        È stato precisato che sono inefficaci gli atti compiuti dal giudice astenuto, dei quali il provvedimento di autorizzazione alla astensione non abbia espressamente dichiarato la conservazione di efficacia, ma che resta fermo il potere di verifica, a tal fine, del giudice designato in sostituzione (Cass. I, n. 45011/2021in un caso in cui il giudice nominato in sostituzione aveva verificato la perdurante validità ed efficacia dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato condizionato emessa dal giudice astenuto, in assenza di determinazioni assunte nel provvedimento di autorizzazione all'astensione).

        In caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione con trasmissione degli atti alla Corte di appello per gli adempimenti di cui all'art. 42, c. 2, il giudizio di rinvio deve svolgersi con fissazione dell'udienza camerale nel contraddittorio tra le parti, che devono poter interloquire in ordine all'individuazione degli atti, compiuti dal giudice ricusato, che conservano efficacia (Cass. III, n. 2228/2022).

        Poiché le questioni sollevate da una parte, relative all'astensione o ricusazione del giudice, hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti i coimputati; ne consegue che poiché le relative norme attuano i principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice, a garanzia del giusto processo, il riconoscimento, a seguito di ricusazione, di una causa di incompatibilità del magistrato produce effetti anche nei confronti dei coimputati che non l'abbiano invocata e determina perciò anche per questi ultimi l'inefficacia — eventualmente dichiarata nel provvedimento di accoglimento della ricusazione — degli atti in precedenza compiuti dal giudice ricusato (Cass. S.U., n. 13626/2011, che ha anche precisato che le questioni concernenti l'efficacia e la conseguente utilizzabilità degli atti compiuti dal giudice prima della dichiarazione di astensione o ricusazione sono deducibili in ogni stato e grado del processo).

        Non è necessario che l'indicazione degli atti che conservano efficacia sia contestuale al provvedimento presidenziale con cui si accoglie l'astensione, poiché l'art. 42, comma 2, fa riferimento ad una decisione intrinsecamente unitaria e coerente che ben può essere adottata in una sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione. Infatti, mentre la decisione sulla dichiarazione astensione deve essere effettuata con la maggiore celerità possibile — anche per evitare dubbi di imparzialità del giudizio — il provvedimento che decide la sorte degli atti posti in essere dal giudice astenuto ex art. 42, comma 2, può ben richiedere, soprattutto nell'ipotesi di processi obiettivamente complessi, uno studio approfondito degli atti che non incide sulla ratio dell'art. 42, il quale concerne una decisione intrinsecamente unitaria e coerente che può ben essere, quindi, adottata anche in sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione (Cass. VI, n. 23261/2003; Cass. VI, n. 20097/2003).

        La natura giurisdizionale dell'ordinanza collegiale di accoglimento della dichiarazione di ricusazione impedisce, invece, che la indicazione degli atti che conservano efficacia venga rimandata ad un momento successivo alla decisione assunta in camera di consiglio. Ed infatti l'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, ai sensi dell'art. 41, comma 3, provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia al riguardo, ricorso per cassazione nelle forme di cui all'art. 611 (S.U., n. 37207/2020).


        3. Casistica

        Qualora, dopo l'erronea elevazione di conflitto negativo di competenza, conseguente ad asserita incompatibilità di giudice la cui dichiarazione di astensione sia stata accolta, sia cessata la ragione di incompatibilità per la sopravvenuta morte dell'imputato ricorrente nel procedimento de libertate, il presidente dell'ufficio pronunciatosi positivamente sulla dichiarazione di astensione ha il dovere di tener conto della circostanza in sede di valutazione della necessità di procedere alla sostituzione del giudice astenutosi (Cass. I, n. 1109/1997).

        Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata già accolta, non può concorrere alla pronuncia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l'impossibilità di sostituzione dello stesso, il procedimento è rimesso ad altro giudice, configurandosi in tal caso un vizio di capacità del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo. Per l'inosservanza del divieto la sanzione è quella della nullità di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, del provvedimento di rimessione del procedimento. (Nell'enunciare il predetto principio, la S.C. ha avuto modo di rilevare che, nell'ipotesi di assoluta e persistente impossibilità di composizione e funzionamento dell'organo collegiale, pure attraverso gli istituti della supplenza e dell'applicazione operanti nell'ordinamento giudiziario militare, la constatazione del fenomeno e il conseguente provvedimento di rimessione del procedimento sono di necessità riservati al presidente o al giudice con funzioni di presidente «pro tempore» del tribunale remittente) (Cass. I, n. 3872/2000).

        Bibliografia

        Caputo, Sub art. 42, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 558 ss.; Gaeta, Difetto di potere giurisdizionale e sanzioni nella ricostruzione delle Sezioni Unite penali, in Guida dir. 2011, fasc. 29, 69; Santalucia, Il divieto di pronunciare sentenza per il giudice ricusato, tra imparzialità ed efficienza del giusto processo, in Cass. pen. 2011, 4210.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 43 - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato.

        1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

        2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11 (1) (2).

        (1) Per quanto riguarda il processo penale militare, v. l'art. 5-bis d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con modif., in l. 23 dicembre 1996, n. 652.

        (2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 10, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        Art. 5-bis d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con modif., in l. 23 dicembre 1996, n. 652; art. 10, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina le conseguenze dell'accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione sulla individuazione del nuovo giudice e sull'impossibilità di procedere alla sostituzione di quello precedente.

        2. L'ambito di applicazione della norma. La rimessione come extrema ratio

        Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio (o di altro ufficio del medesimo distretto a seguito di applicazione, o dal magistrato cd. distrettuale) designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario. Il giudice di pace è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato anch'egli secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario.

        Solo quando ciò non sia possibile, è consentita, come extrema ratio, la rimessione del processo al giudice ugualmente competente per materia determinato ai sensi dell'art. 11.

        Ed infatti, la rimessione, essendo un istituto di carattere eccezionale in quanto determina uno spostamento di competenza e, quindi, la sottrazione dell'imputato al giudice naturale, è ammessa solo in presenza dell'oggettiva impossibilità di procedere al giudizio nella sede naturale. Pertanto, solo dopo la verificata impossibilità di applicazione, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, di altro magistrato appartenente allo stesso ufficio, può farsi luogo alla rimessione del procedimento al giudice determinata a norma dell'art. 11 (Cass. I, n. 2086/1993; Cass. I, n. 1276/1997). Esula, dunque, dall'ambito applicativo della norma la rimessione dettata da valutazioni di opportunità (Cass. I, n. 4226/1993) o dalla temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante (Cass. I, n. 2015/1998; Cass. I, n. 698/1999, secondo cui la temporanea impossibilità di formare un collegio giudicante per l'astensione o la ricusazione di tutti i magistrati appartenenti al tribunale, non può costituire causa dello spostamento della competenza territoriale ad altro giudice, ex art. 43, comma 2, senza far prima ricorso agli istituti, che sono tra loro cumulabili, della supplenza e dell'applicazione in conformità alla disciplina contenuta negli artt. 97 — c.d. supplenza interna —, 105 — c.d. supplenza esterna — e 110 - applicazione dei magistrati — dell'ordinamento giudiziario, come precisata ed integrata dalla circolare del C.S.M. 21 maggio 1997; cfr. nello stesso senso anche Cass. I, n. 6064/1999).

        La rimessione è di competenza esclusiva dell'organo collegiale (corte di appello o tribunale), a differenza di quanto stabiliva l'omologo art. 70, comma 4, c.p.p. del 1930, che attribuiva un simile potere al presidente della corte o del tribunale. Ne consegue che il provvedimento di rimessione adottato dal presidente del tribunale costituisce atto abnorme, in quanto proveniente da un organo nemmeno astrattamente idoneo a determinare l'effetto traslativo previsto dalla norma (Cass. VI, n. 4403/1998).

        L'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, lett. a ), atteso che l'art. 33 comma 2, stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici (Cass. IV, n. 1589/2001 che ha affermato il principio in un caso di designazione del nuovo giudice adottata dal presidente di sezione anziché dal presidente del tribunale).

        L'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice dibattimentale originariamente assegnatario del processo non comporta la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari con restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto l'art. 43, si limita a prevedere che il giudice astenuto o ricusato deve essere sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio, così presupponendo che il processo non debba regredire, bensì continuare, seppure innanzi ad altro giudice (Cass. III, n. 2859/2015).


        3. Casistica

        La disciplina dettata dall'art. 68, comma 3, l. n. 354/1975 (ord. pen.), secondo cui «Con decreto del presidente della corte d'appello può essere temporaneamente destinato ad esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale”, ha carattere di specialità rispetto alle disposizioni generali in materia di supplenze e di applicazioni contenute nell'ordinamento giudiziario, ivi compresa quella di cui all'art.110, comma 7, di detto ordinamento, la quale prescrive che “Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato”. Ne consegue che, non operando tale limitazione, qualora in un tribunale di sorveglianza che debba decidere su un reclamo in materia di permessi e che già comprenda un magistrato applicato si verifichi, con riguardo all'altro magistrato togato, la causa di incompatibilità prevista dall'art. 30-bis, comma 5, l. n. 354/1975 (ord. pen.), per avere egli pronunciato il provvedimento impugnato, deve darsi luogo alla sostituzione, per quella decisione, anche del detto secondo magistrato, ai sensi del combinato disposto del successivo comma sesto dello stesso art. 30-bis e del citato art. 68, comma 3, del medesimo ordinamento, rimanendo, per converso, escluso il ricorso alla rimessione ad altro tribunale di sorveglianza, in applicazione analogica dell'art. 43, comma 2» (Cass. I, n. 2346/1998).

        L'istituto derogatorio ed eccezionale dello spostamento territoriale del procedimento, in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto con altro magistrato dello stesso ufficio, designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario, presuppone, anche nell'ambito della giurisdizione militare, la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell'applicazione o della variazione tabellare in via d'urgenza, dell'assoluta e non meramente temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che la disposizione dell'art. 5-bis d.l. n. 553/1996 deve essere interpretata nel senso che, nell'ipotesi di assoluta e persistente impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale pure attraverso gli istituti della supplenza o dell'applicazione operanti nell'ordinamento giudiziario militare, la constatazione del fenomeno e il conseguente provvedimento di rimessione del procedimento saranno di necessità riservati — atteso il divieto per il giudice militare astenuto di concorrere alla pronunzia collegiale del provvedimento declinatorio della competenza — al presidente o al giudice con funzioni di presidente «pro-tempore» del tribunale militare remittente) (Cass. I, n. 3500/1998; Cass. I, n. 3872/2000).

        È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 43, 97 e 110 l. n. 354/1975 (ord. pen.), per contrasto con gli artt. 3,25,31 Cost., nella parte in cui prevedono che, in caso di incompatibilità, impedimento, ricusazione o astensione di un magistrato appartenente al Tribunale per i minorenni, possa essere applicato o designato in supplenza altro magistrato del distretto, ancorché non specializzato in materia minorile. Invero, poiché ciò che rileva non è la persona fisica del giudice togato, ma la composizione ed i poteri dell'organo giudicante, nonché la procedura che innanzi ad esso deve essere seguita, l'ordinamento realizza la esigenza di specializzazione mediante la composizione del collegio giudicante anche con l'inserimento di esperti non togati, e la specifica finalità di recupero sociale dei minorenni mediante la adozione di particolari regole procedurali e di un diverso regime sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato, tra l'altro, la unicità della disciplina sul reclutamento e la formazione dei magistrati, senza alcuna distinzione per quelli destinati alla composizione degli organi giudiziari minorili) (Cass. V, n. 12222/2000).

        L'istituto della rimessione del processo, che ha natura eccezionale, può trovare applicazione solo in presenza di gravi e non altrimenti eliminabili situazioni locali, in grado di turbare lo svolgimento del processo e di pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano; ne deriva che i profili di condizionamento derivanti dallo stretto legame di parentela esistente tra l'imputato ed il magistrato con funzioni apicali dell'ufficio procedente (nella specie: il presidente reggente della Corte d'appello) devono essere superati attraverso i diversi istituti della ricusazione o dell'astensione, salva la possibilità — qualora vengano accolte le dichiarazioni di astensione o ricusazione di tutti i giudici appartenenti all'ufficio, con conseguente impossibilità di procedere alla sostituzione, ai sensi dell'art. 43 - di rimettere il processo al giudice ugualmente competente determinato a norma dell'art. 11 dello stesso codice (Cass. VI, n. 22077/2015).

        Bibliografia

        Caputo, Sub art. 43, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 562 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 44 - Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione.

        1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [41], la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 1.549 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

        1. Inquadramento

        La norma prevede (e disciplina), a fini evidentemente dissuasivi di dichiarazioni di ricusazione pretestuose, la condanna della parte privata che ricusi il proprio giudice.

        2. Ambito di applicabilità della norma

        La norma si applica esclusivamente alle dichiarazioni di ricusazione, con esclusione delle dichiarazioni di astensione sollecitate dalla parte privata, fatte proprie dal giudice e non accolte.

        La condanna al pagamento, in favore della Casse delle ammende, di una somma variabile tra 258 euro e 1.549 euro, deve essere necessariamente motivata, non costituendo conseguenza automatica della inammissibilità della dichiarazione di ricusazione o del suo rigetto, come si evince dal termine “può” e dal fatto che il procedimento di ricusazione è previsto nell'interesse della giustizia (Cass. VI, n. 1140/1993). Si tratta di una valutazione largamente discrezionale, che richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (Cass. III, n. 41213/2015). Le ragioni della condanna possono trovare sufficiente giustificazione anche dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione (Cass. I, n. 3954/1993; Cass. VI, n. 47811/2003).

        La condanna è prevista soltanto a carico della parte privata in senso sostanziale (dovendosi intendere per tale l'imputato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) e non anche del procuratore speciale che, in virtù di procura speciale, si sia limitato a presentare la dichiarazione, per conto e in vece di quella (Cass. VI, n. 26809/2006) o il difensore che svolge nell'interesse della parte privata un «munus» connotato da profili pubblicistici, traducendo in iniziative tecnico-processuali le sollecitazioni delle persone fisiche che a lui si rivolgono (Cass. I, n. 389/1999; nello stesso senso cfr. Cass. VI, n. 19017/2006, secondo cui la condanna non può colpire il difensore nemmeno quando abbia agito in difetto di specifico mandato, potendo in tal caso la parte soltanto rivalersi nei confronti del difensore secondo le regole generali).

        Bibliografia

        Caputo, sub art. 44, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 566 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 45 - Casi di rimessione1.

        1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta [46] motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato [60], rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

         

        [1] Articolo così sostituito dall'art. 11l. 7 novembre 2002, n. 248. Il testo originario era: «1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11». V. la disposizione transitoria dettata dall'art. 1 5 l. n. 248, cit.

        1. Inquadramento

        Il processo penale (e il più delle volte anche i suoi attori protagonisti) vive nell'ambiente in cui si celebra ed è ad esso permeabile. Il processo è “ragione”, non “passione, sentimento, intuizione”; è applicazione razionale della legge, non cieco atto di vendetta né luogo di assoluzioni imposte. Se l'ambiente rischia di inquinare la ragione, tutto il processo perde la sua ratio essendi e questo spiega l'eccezionale istituto dello spostamento in un luogo in cui la ragione possa tornare ad esser se stessa.

        2. I presupposti e l'ambito di applicabilità della norma. L'eccezionalità dell'istituto

        Lo spostamento del processo ad altra sede costituisce presidio di garanzia della terzietà del giudice (sotto il profilo della imparzialità del suo giudizio), della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (P.M., difensore, imputato, testi, periti e simili, secondo Cass. I, n. 5723/1994) e della inviolabilità del diritto di difesa (Cass. I, n. 926/1990; Cass. I, n. 3402/1994; Corte cost. n. 168/2006) quando possano essere pregiudicate da motivi che non riguardano il giudice come persona fisica (provvedendo in tal senso l'istituto dell'incompatibilità e i rimedi dell'astensione e della ricusazione) ma l'intero ufficio giudiziario al quale appartiene (Cass. I, n. 5682/1997).

        È strumento processuale che tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo dal rischio concreto, effettivo, non opinabile e di incontrovertibile attualità di essere inquinato da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Cass. III, n. 24050/2018); è strumento la cui applicazione è saldamente ancorata ai presupposti di fatto che possono menomarlo la cui espressa previsione esclude ogni possibile applicazione discrezionale (sulla sua applicazione anche al procedimento di prevenzione, in virtù della natura pienamente giurisdizionale di esso e dell'espresso richiamo, contenuto nell'art. 4, comma 8, l. n. 1423/1956, alle norme del codice di procedura penale per il suo svolgimento, si veda Cass. I, n. 944/2000; si veda altresì Cass.S.U., n. 13687/2003 che ha dichiarato manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, come modificato dall'art. 1 l. n. 248/2002, in tema di rimessione per legittimo sospetto, in quanto la rilevanza di quest'ultimo ai fini della «translatio iudicii» è subordinata alla sua derivazione, come effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l'imparzialità del giudice, circostanza, quest'ultima, che esclude la possibilità di uno spostamento della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte di cassazione).

        Come ha ben spiegato la Corte costituzionale, «siffatto eccezionale presidio — a garanzia della serenità ed imparzialità del giudizio e, quindi, in ultima analisi, dello stesso valore del “giusto processo” — è, da sempre, previsto soltanto per il processo penale, giacché a garantire le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono, nelle altre sedi giurisdizionali, i diversi istituti della astensione e della ricusazione. Questa indubbia peculiarità si fonda sulla constatazione che soltanto il processo penale è, per sua natura, idoneo a suscitare gravi emozioni e perturbamenti, specie nel luogo in cui esso si celebra. Tali turbamenti — sia che rilevino sul piano dell'ordine pubblico processuale, sia che attengano al diverso profilo della serenità del giudizio — sono comunque riconducibili all'intervento di “elementi esterni”. Questi ultimi — come ha più volte sottolineato la giurisprudenza di legittimità — più che incidere direttamente sul valore della imparzialità e terzietà del giudice investito della cognizione della regiudicanda (il “sospetto” di condizionamento non riguarda, infatti, il singolo giudice, ma l'intero ufficio giudiziario), finiscono per coinvolgere la stessa possibilità di celebrare un “giusto processo”. Le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo, di cui è menzione nell'art. 45 c.p.p., non possono, pertanto, che fondarsi e riflettersi su quello che è il naturale oggetto del processo penale: vale a dire, una specifica accusa mossa nei confronti di un determinato imputato; quindi, un contesto ambientale che genera una turbativa a favore o contro l'accusa o, reciprocamente, a favore o contro l'imputato (...) È ben vero, infatti — come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni sottolineato — che la locuzione “giudice naturale” «non ha nell'art. 25 [Cost.] un significato proprio e distinto, e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di “giudice precostituito per legge”» (v., ad es., sentenza n. 88 del 1962 e ordinanza n. 100 del 1984); ma deve riconoscersi che il predicato della “naturalità” assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel processo nel locus commissi delicti. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse — come la rimessione — l'effetto di “distrarre” il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo penale; giacché la celebrazione di quel processo in “quel” luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella — più che tradizionale — per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati.» (Corte cost. n. 106/2006).

        L'istituto ha dunque carattere eccezionale poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la «translatio iudicii». Ne consegue che: a) per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo  (Cass. III, n. 24050/2018; Cass. VI, n. 17170/2016 secondo cui la grave situazione locale che giustifica l'applicazione dell'istituto deve necessariamente essere rappresentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale, a tutela del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della CEDU); b) i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. Pertanto, ai fini della rimessione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo, così come anche gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 e ss., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo (Cass.S.U., n. 13687/2003; nell'affermare i principi appena esposti, la S.C. ha anche dichiarato la manifesta infondatezza, in relazione all'art. 25, comma 1, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, come modificato dall'art. 1 l. n. 248/2002, in tema di rimessione per legittimo sospetto, in quanto la rilevanza di quest'ultimo ai fini della «translatio iudicii» è subordinata alla sua derivazione, come effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l'imparzialità del giudice, circostanza, quest'ultima, che esclude la possibilità di uno spostamento della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte di cassazione).

        È stato ulteriormente precisato che, per la sua eccezionalità, la rimessione può trovare applicazione solo quando si sia effettivamente determinata una situazione obiettiva tale da sconvolgere l'ordine processuale, inteso quale sottospecie dell'ordine pubblico e, più specificamente, quale complesso di mezzi strumentali approntati dallo Stato per l'attuazione delle proprie finalità nell'esercizio della giurisdizione e per garantire la serenità e attendibilità del risultato del giudizio (Cass. I, n. 3402/1994, che ha tuttavia affermato che il richiamo al concetto di libertà, implicando l'idea di una vera e propria coartazione, fisica o psichica, preclusiva per il giudice di ogni possibilità di scelta, non consente di prendere in considerazione turbamenti di carattere solo morale, derivanti da fatti che riguardino persone diverse dai magistrati investiti del giudizio o che, pur riguardando tali magistrati, non coinvolgano l'organo giudiziario nella sua totalità, ma singoli soggetti nei cui confronti sarebbe esperibile la procedura della ricusazione. Nel senso che il richiamo all'ipotesi del pregiudizio per la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo deve implicare l'idea di una vera e propria coartazione, fisica o psichica, preclusiva per coloro che intervengono nel processo, e segnatamente per l'organo giudicante, di ogni possibilità di scelta, cfr. Cass. I, n. 4024/1996; Cass. I, n. 5533/1996).

        Si deve in ogni caso trattare di situazioni non altrimenti eliminabili, a cui cioè non possa porsi rimedio con l'adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l'insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia (artt. 36 e 37: astensione e ricusazione del giudice; art. 52: astensione del magistrato del pubblico ministero; art. 53: sostituzione del magistrato del pubblico ministero, che può essere sollecitata anche dall'interessato, il quale possa dimostrare la sussistenza di una delle situazioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a, b, d, e) (Cass. I, n. 740/1995; nello stesso senso anche Cass. I, n. 3665/1995, Cass. I, n. 634/1996).

        La natura eccezionale dell'istituto impedisce, come detto, di estenderne l'ambito applicativo oltre gli stretti confini delineati dalla norma. Il richiamo al “processo” rende priva di rilevanza la grave situazione locale coeva alla fase procedimentale o addirittura anteriore ad essa, in quanto, in quel momento, il processo da rimettere eventualmente ad altra sede non esiste ancora (Cass.S.U., n. 13687/2003, cit.). Ed, infatti, prima della formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 405, l'indagato non assume la qualità di «imputato» (art. 60), né esiste un giudice avanti al quale si proceda, che possa essere ricusato (Cass. I, n. 3356/1994, che ne ha tratto la conseguenza che non è possibile il ricorso all'istituto della remissione nella fase delle indagini preliminari e la relativa richiesta deve essere dichiarata inammissibile; per l'applicabilità dell'istituto sin dall'udienza preliminare, cfr. Cass. V, n. 6409/2009).

        Sulla premessa che le condizioni per la rimessione devono ritenersi operanti non solo rispetto a quelle attività processuali riconducibili nella categoria del processo vero e proprio, ma anche in tutti i casi nei quali la legge processuale affida al giudice il compito di emettere decisioni corrispondenti all'esercizio della funzione giurisdizionale, anche se non sia stata ancora promossa l'azione penale a norma dell'art. 405 e, quindi, non sia stato ancora instaurato il rapporto inquadrabile nello schema concettuale del processo, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la richiesta di remissione anche se proposta nella fase di chiusura delle indagini preliminari quando, a seguito della richiesta avanzata dal P.M. a norma dell'art. 408, il giudice per le indagini preliminari è chiamato a decidere se disporre, o non, l'archiviazione, essendo indubbio che, in tale situazione procedimentale, il giudice è investito di poteri decisori, di merito e di carattere processuale, che corrispondono all'esercizio della giurisdizione (Cass. II, n. 44868/2019; Cass. I, n. 1597/1997; contra, Cass. I, n. 212/1997 secondo cui l'istituto della rimessione è circoscritta alla sola fase del processo di merito).


        2.1. Segue . Casistica

        La giurisprudenza ha escluso la ricorrenza dei presupposti della rimessione nei seguenti casi:

         l'adozione, in un diverso procedimento celebrato a carico del medesimo imputato, di un'ordinanza ex art. 521, con la quale il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, il tutto in un contesto in cui il pubblico ministero d'udienza aveva dichiarato il proprio pregiudizio nei confronti dell'imputato e di tutto il distretto giudiziario nel quale quest'ultimo aveva in precedenza svolto le funzioni di presidente di tribunale (Cass. VI, n. 29413/2018);

        una campagna di stampa, che pur se aspra, continua ed astiosa, può ripetere l'opinione dell'ambiente da cui è tratta l'informazione, ma non per questo è significativa del venire meno dell'imparzialità del giudice locale nel momento in cui assolve le sue funzioni (Cass. II, n. 55328/2016; cfr., altresì, Cass. I, n. 2651/1992, secondo cui non può ritenersi una campagna di stampa distorta e tendenziosa la pubblicazione di articoli che, anticipando il giudizio dei giudici, indichi gli imputati come responsabili del grave fatto di sangue, dato che nella pratica quotidiana un siffatto tipo di informazione, ancorché distorto, costituisce costume quasi costante dell'attività giornalistica. Sullo stesso tema si vedano anche Cass. III, n. 45310/2009, secondo cui le locali campagne di stampa e manifestazioni di piazza non legittimano di per sé la rimessione del processo, e Cass. VI, n. 11499/2014);

        la presenza di uno stato di tensione e di un turbamento dell'ordine pubblico meramente possibili, dovendo di questi darsi carico le forze di polizia nell'ambito dei loro compiti preventivi, essendo invece necessario che la situazione paventata ed addotta a sostegno della richiesta di rimessione emerga in modo ragionevolmente certo e non costituisca invece la proiezione di preoccupazioni e di timori che, pur essendo ancorati a dati di fatto, non consentono di prevedere reali ostacoli ad un corretto svolgimento del giudizio (Cass. I, n. 1787/1991; si veda altresì Cass. I, n. 4045/1995 che ha affermato che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche preoccupazioni e timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali, collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia. Nel caso specifico, relativo al cosiddetto «processo Enimont», pendente dinanzi al Tribunale di Milano, a sostegno dell'istanza di rimessione si era dedotto che nel processo in esame: a) — era stato in concreto negato il diritto di difesa, sul rilievo che erano state revocate ordinanze ammissive di prova, erano state rigettate istanze difensive volte all'acquisizione di documenti, erano stati disposti d'ufficio nuovi mezzi di prova, da cui il P.M. era decaduto per inattività, era stato negato il diritto di esaminare i coimputati rifiutatisi di rendere l'interrogatorio ed erano state ritenute manifestamente infondate alcune eccezioni di incostituzionalità, tra cui quella dell'art. 511-bis; b) — v'era il pericolo di condizionamento del giudice nei confronti dell'organo inquirente, avuto riguardo alla circostanza di un esposto, risalente al 1985, di uno dei pubblici ministeri del processo, nei riguardi del presidente del collegio giudicante, c) — c'era sovrapposizione tra inquirenti e inquisiti all'interno della stessa inchiesta giudiziaria, essendo stati inquisiti per corruzione alcuni appartenenti al nucleo regionale della G.d.F., che avevano svolto attività di indagine, d) — il metodo di assegnazione del processo era tale da consentire la scelta del giudice; e) — il ruolo della stampa e della televisione aveva determinato una concreta turbativa, sia per l'autorizzazione a riprese televisive, sia per il contenuto di interviste rilasciate dal presidente del collegio, che lasciava intravedere una sua soggezione nei confronti dell'organo di accusa. La S.C. ha respinto tutte le deduzioni difensive, osservando: quanto a quelle esposte sub a)-, che tutte le decisioni assunte dal giudice di merito rientravano nell'ambito dei suoi poteri e che la loro non condivisibilità non può costituire causa di rimessione, essendo previsto allo scopo il diritto all'impugnazione come rimedio per rimuovere decisioni eventualmente non corrette; quanto ai rilievi sub b)-, che l'esposto citato era stato archiviato e che, pertanto, non poteva offrire motivi di sospetto, così come la disposta assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507, adottata nel rispetto del vigente codice di rito; quanto agli argomenti sub c)-, premessane l'irrilevanza nel processo de quo, che essi si riferiscono a situazione interna al processo e, come tale, ineliminabile anche in caso di suo trasferimento ad altra sede giudiziaria; quanto al punto d)-, che quel metodo aveva carattere di generalità e, quindi, non era suscettibile di critica nel caso di specie; infine, quanto alle ragioni di cui al punto e)-, che lo operato dei media nel caso di specie non aveva turbato la serenità del processo, essendo rimasto nell'alveo dell'esercizio del diritto di cronaca, e comunque non sarebbe stato eliminabile neanche con il trasferimento ad altra sede del processo, e che il contenuto della intervista del presidente del collegio costituiva semplice manifestazione di stima verso un collega, senza alcuna incidenza sulle decisioni da adottare. In senso analogo, per il cd. “processo Enimont 2”, cfr. altresì Cass. I, n. 6743/1995);

        il rischio di un attentato terroristico da parte di un'organizzazione criminale operante sull'intero territorio dello Stato (Cass. VI, n. 25809/2014, che ha altresì aggiunto che gli articoli di stampa che riportano stralci di intercettazioni — nella specie, ancora coperte da segreto — relative ad una ipotesi di attentato nei confronti di magistrati non costituisce, di per sé sola, prova dell'esistenza di una situazione di turbativa per lo svolgimento del giudizio, tale da imporre la «translatio iudicii», ma può al più rappresentare uno spunto per procedere ad ulteriori accertamenti);

        l'esistenza di sospetti, congetture, illazioni, ancorché gli stessi abbiano trovato espressione in interrogazioni parlamentari e in pubblici discorsi tenuti «in loco» da esponenti politici (Cass. I, n. 322/1992; nello stesso senso Cass. I, n. 848/1993);

        i semplici dubbi o le personali opinioni che si indirizzano peraltro sul titolare dell'Ufficio della Procura della Repubblica e non sui componenti del collegio giudicante (Cass. I, n. 1431/1992);

        una vicenda giudiziaria, che per la sua rilevanza, abbia suscitato interesse e scalpore in ambito nazionale (con esclusione, pertanto, di una “grave situazione locale”; Cass. I, n. 2925/1992);

        la presenza di contrapposte iniziative e prese di posizione assunte da una parte della cittadinanza del luogo del giudizio in ordine a provvedimenti giudiziari adottati in epoca precedente all'esercizio dell'azione penale ed ormai superati in molti dei loro effetti (Cass. I, n. 52976/2014);

        la pluralità di procedimenti a carico dell'imputato trattati dallo stesso pubblico ministero e le locali campagne di stampa in assenza di prova della loro incidenza sulla libera determinazione dei giudici (Cass. II, n. 2565/2015);

        la risonanza e la gravità dei fatti che formano oggetto del processo, ampiamente trattati da tutta la stampa nazionale, i commenti della stessa stampa e delle opposte fazioni politiche, con conseguenti aspettative contrastanti sull'esito del processo che, non essendo limitabili al solo ambiente in cui si svolge il processo, hanno riflessi che si estendono a tutto il territorio nazionale e, quindi, si presentano nei confronti di tutti i giudici della Repubblica (Cass. I, n. 3673/1992);

        omicidio di soggetto molto noto per la sua attività di aiuto ai bisognosi, sì che la sua scomparsa aveva dato luogo ad un profondo e diffuso turbamento, alimentato anche dalla stampa locale e manifestatosi, tra l'altro, con la costituzione di comitati e associazioni (Cass. I, n. 773/1993);

        l'acquisizione parziale, da parte del tribunale, di una lettera di ritrattazione di accuse rivolte da un «pentito» che affermava di essere stato oggetto di indebite pressioni da parte del P.M. (Cass. I, n. 3465/1993, che ha escluso che in base a ciò potesse ipotizzarsi una situazione di soggezione di tutti i giudici di un tribunale ai magistrati della Procura della Repubblica insediata presso di esso);

        la mera prospettazione di un clima di tensione e di ostilità fra componenti etniche — nella specie tra minoranza e popolazione italiana di origine istriana e dalmata (Cass. I, n. 1821/1994);

        l'appartenenza di taluni dei magistrati che esercitano le loro funzioni nella sede giudiziaria competente ad associazioni massoniche, segrete o non segrete, non potendosi ipotizzare che dei magistrati siano condizionati da colleghi solo a cagione dell'appartenenza di costoro alle associazioni anzidette (Cass. I, n. 2963/1994; cfr., sul punto, Cass. V, n. 1536/1997, secondo cui l'appartenenza alla massoneria perché essa, indipendentemente dalla segretezza della loggia o della obbedienza, determina, per il giudice, l'impossibilità di esercitare le proprie funzioni in modo imparziale e indipendente, ed è astrattamente idonea a sorreggere una richiesta di ricusazione);

        quando sia lo stesso richiedente ad aver dato origine, con le proprie iniziative nei confronti di persone ed autorità del luogo e con generalizzate denunzie nei confronti del locale corpo giudiziario, alla situazione di disagio che viene poi invocata come fondamento della richiesta di rimessione (Cass. I, n. 2990/1994);

        la molteplicità di denunzie e querele presentate da cittadini, che avevano dato luogo ad astensioni di magistrati, ad archiviazione e conseguenti azioni penali per calunnie nei confronti dei denuncianti, a prosieguo, tuttavia, delle indagini ad opera della Procura Generale (Cass. I, n. 3670/1994);

        il dedotto coinvolgimento nella vicenda a titolo personale di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine che svolsero attività di indagine. Infatti tale circostanza riguarda una situazione interna al processo e, come tale, ineliminabile, non essendo suscettibile di modifica anche nel caso che il processo fosse trasferito in altra sede giudiziaria (Cass. I, n. 5316/1996; non così per Cass. I, n. 5723/1994, in un caso in cui 1) il processo scaturiva da un'indagine per reati di corruzione exartt. 319-321 c.p. concernente un ampio disegno criminoso che vedeva coinvolto, nella quasi totalità, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, i cui membri avevano operato, in qualità di organi di P.G., in diretta delega della Procura della Repubblica, rivestendo a un tempo la duplice posizione di organi investigatori e preservatori delle fonti di prova inerenti alle indagini nonché di imputati nell'ambito della stessa inchiesta, per lo più confessi e chiamanti in reità o correità altri soggetti venutisi a trovare nella medesima situazione; 2) l'ampiezza del fenomeno e la verificazione del medesimo all'interno della stessa inchiesta giudiziaria, nonché le specifiche modalità di accertamento dei fatti di reato, così come emergenti dai provvedimenti giudiziari allegati alla richiesta di rimessione facevano sussistere quella grave situazione locale che può essere idonea a turbare lo svolgimento del processo; 3) si trattava non di normale indagine penalmente rilevante delegata dalla magistratura inquirente ad organi di polizia giudiziaria del medesimo corpo di appartenenza del (o dei) singolo (i) indagato (i) per fatti di reato non scaturenti dallo stesso oggetto della delega, ma di investigazioni mirate all'accertamento dei comportamenti di valenza penale implicanti, per loro specifica natura, la possibilità e probabilità di concreto svolgimento delle indagini delegate da parte di soggetti intenzionati ad occultare i propri coinvolgimenti ovvero a sviare le indagini su altri sino al momento della scoperta delle condotte criminose da essi perpetrati proprio in costanza di esecuzione della delega. Si vedano, in senso contrario, le due massime che seguono);

        il rapporto di colleganza con coloro che hanno contribuito alla ricerca della prova, diventando testi in sede di accertamento giurisdizionale. (Fattispecie relativa ad assistente della Polizia di Stato in forza a nucleo antidroga, imputato di triplice omicidio, le indagini nei cui confronti erano state affidate a membri dello stesso reparto di polizia giudiziaria al quale egli apparteneva) (Cass. I, n. 2086/1995);

        i rapporti di collaborazione instauratisi tra la Procura della Repubblica e la Polizia Giudiziaria delegata alle indagini su episodi di corruzione nei quali erano stati coinvolti numerosi ufficiali e sottufficiali di quella medesima PG (Cass. V, n. 2259/1995);

        le pubbliche manifestazioni di appoggio alla tesi accusatoria da parte di amministrazioni locali e dalla rappresentazione di detta tesi come sicuramente fondata da parte del procuratore generale, in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, osservando, a tale ultimo proposito, che quelle espresse dal procuratore generale erano e rimanevano soltanto delle mere opinioni, prive di qualsivoglia valenza cogente nei confronti dei giudici e del pubblico ministero d'udienza (Cass. I, n. 5300/1995; nello stesso senso anche Cass. I, n. 2046/2000);

        la prevenzione mostrata nei confronti dell'imputati dal magistrato che svolgeva le funzioni di pubblico ministero (Cass. V, n. 2560/1995, che ha precisato che la temuta parzialità del pubblico ministero rimane estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. Ciò perché l'organo della pubblica accusa è parte, sicché i suoi comportamenti, pur se ispirati a «conflittualità preconcetta ed abnorme», sono apprezzabili sotto lo specifico profilo solo se coinvolgono tutti i componenti dello stesso ufficio e, superando i limiti dell'ordinaria dialettica processuale, siano suscettibili di produrre riflessi negativi sulla serenità e sulla correttezza del giudizio; nello stesso senso anche Cass. I, n. 5682/1997);

        la circostanza che il Procuratore della Repubblica abbia espresso sostegno al Sostituto Procuratore designato - bruscamente "redarguito" in aula dall'imputato - affiancando il suddetto magistrato alla successiva udienza dibattimentale, trattandosi di evenienza processualmente consentita in ragione della impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero (Cass. II, n. 55328/2016);

        la semplice appartenenza dell'imputato all'ufficio giudiziario giudicante (Cass. II, n. 28849/2015) (Fattispecie relativa a un dipendente del tribunale, con mansioni di autista, imputato innanzi il tribunale medesimo, del reato di truffa aggravata in danno dell'amministrazione della giustizia);

        il coinvolgimento di singoli membri, per quanto autorevoli, di un ufficio giudiziario in inchieste giudiziarie (Cass. I, n. 3471/1996; Cass. VI, n. 35779/2007);

        il fatto che la parte offesa rivestisse la qualifica di collaboratore della segreteria del P.M. titolare dell'indagine relativa al procedimento, senza considerare che persona diversa dal detto Pubblico Ministero era il P.M. di udienza in cui la richiesta di rimessione veniva proposta, e che alcuna deduzione era stata svolta in ordine ad elementi concreti idonei a turbare lo svolgimento del processo o a condizionarlo nel suo esito (Cass. V, n. 22275/2011);

        il coinvolgimento, quali imputati, di appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati nell'istituzionale collaborazione con l'autorità giudiziaria, non trattandosi di situazione ambientale esterna al processo ed alla relativa dialettica. Infatti, la dedotta partecipazione di tali soggetti alle attività di indagine relative alla stessa vicenda costituisce un dato ineliminabile anche con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria, attenendo ad un particolare rapporto degli imputati con il processo in sé, e non con l'ufficio giudiziario presso il quale lo stesso si svolge; tale situazione è, comunque, interna al processo e non presenta quei caratteri di abnormità idonei a pregiudicare l'imparzialità del giudice e la libera determinazione dei soggetti che partecipano al processo.(Cass. V, n. 13287/2011);

        le esternazioni pubbliche della locale articolazione territoriale dell'A.N.M. e di magistrati estranei al processo in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione nei confronti del presidente del collegio giudicante che stava procedendo alla trattazione del giudizio in primo grado (Cass. III, n. 23962/2015);

        il comunicato dell'A.N.M. locale, in cui veniva stigmatizzato il comportamento processuale dell'imputato, in ragione del fatto che un'eventuale iniziativa del gruppo associativo della magistratura rimane comunque un'iniziativa esterna al corpus dell'ufficio giudiziario locale e che mancavano gli elementi per affermare una compatta adesione all'iniziativa (Cass. II, n. 3055/2005); diversamente, Cass. V, n. 41694/2011, ha ritenuto sussistente la grave situazione locale atta a legittimare l'accoglimento della istanza di rimessione proposta da un avvocato, imputato in un processo di diffamazione a seguito di accuse rivolte ai magistrati dell'Alto Adige, in quanto la stessa Associazione di categoria della Magistratura locale con un comunicato aveva evidenziato come tale condotta potesse pregiudicare i diritti fondamentali dei clienti assistiti dall'istante;

        l'avvenuta effettuazione, da parte di locali associazioni ambientaliste, di pubbliche manifestazioni, ampiamente riprese dalla stampa, in cui, tra l'altro, si proclamava la necessità di evitare «processi farsa» e si esprimevano dubbi sulla imparzialità e serenità dell'organo giudicante (Cass. I, n. 56/1996, che ha ricordato che la libera espressione del pensiero a proposito di vicende socialmente rilevanti, costituisce dato ineliminabile nell'assetto democratico della società, per cui da essa, quando non trasmodi in attacchi diretti e insistiti, non possono sorgere pericoli effettivi per la capacità di determinazione del giudice, tenuto anche conto delle qualità morali, psicologiche e di esperienza che normalmente corredano le persone di coloro che sono chiamati al disimpegno di funzioni giurisdizionali. Sicché le manifestazioni delle associazioni ambientaliste, oltre ad attestare una «vivace o anche aspra presa di posizione dello ambientalismo locale», potevano «al più dimostrare una diffidenza dei promotori, in generale, nei confronti della magistratura del luogo», il che, peraltro, doveva “ritenersi connotazione pressoché fisiologica di posizioni critiche, spesso aspre, se non esasperate, di ambienti che hanno lo scopo programmatico della tutela della pubblica salute in tutte le direzioni possibili come dimostra la frequenza di manifestazioni consimili in occasione di procedimenti dello stesso genere”);

        il solo fatto dell'apertura di indagini preliminari a carico di magistrati (Cass. I, n. 1597/1997; Cass. V, n. 49612/2014);

        i rapporti conflittuali tra magistrati del pubblico ministero, già inquirenti e poi trasferiti ad altro incarico, e difensori dell'imputato, chiamati a rispondere in sede disciplinare e civile per affermazioni ritenute dai primi diffamatorie (Cass. VI, n. 42773/2003);

        il fatto che il magistrato responsabile di una precedente fase del giudizio aveva promosso vari procedimenti giudiziari in relazione a servizi giornalistici di segno critico circa il suo operato e di orientamento favorevole alle posizioni della difesa del ricorrente (Cass. VI, n. 44570/2004);

        una conversazione telefonica intercettata nel corso della quale uno degli imputati esprimeva il convincimento che i magistrati di quel distretto potessero essere «più morbidi» rispetto a quelli operanti in zone con più larga diffusione mafiosa, così causando, secondo i ricorrenti, una reazione sproporzionata dei giudici nei confronti degli imputati calabresi (Cass. IV, n. 35854/2006);

        lo stretto legame di parentela esistente tra l'imputato ed il magistrato con funzioni apicali dell'ufficio procedente (nella specie: il presidente reggente della Corte d'appello) posto che eventuali condizionamenti devono essere superati attraverso i diversi istituti della ricusazione o dell'astensione, salva la possibilità — qualora vengano accolte le dichiarazioni di astensione o ricusazione di tutti i giudici appartenenti all'ufficio, con conseguente impossibilità di procedere alla sostituzione, ai sensi dell'art. 43 — di rimettere il processo al giudice ugualmente competente determinato a norma dell'art. 11 (Cass. VI, n. 22077/2015);

        la proposizione da parte dell'imputato, a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con l. n. 18/2015, di una azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti allo stesso ufficio (Cass. VI, n. 16924/2015, che ha anche escluso, sia pure incidentalmente, che l'esercizio di tale azione costituisca ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato).


        3. La legittimazione a proporre la richiesta

        Legittimati a chiedere la rimessione del processo sono solo i soggetti tassativamente indicati dalla norma, con esclusione, pertanto sia delle parti private diverse dall'imputato (Cass. I, n. 3006/1992) che del difensore dell'imputato stesso (Cass. I, n. 5148/1995).

        La parte civile non è legittimata a chiedere la remissione del processo e la relativa previsione non contrasta con gli artt. 3,24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., in considerazione del fatto che «perché l'imputato possa ragionevolmente subire lo spostamento del processo dal suo “giudice naturale”, deve essere il “suo” processo (vale a dire quello penale) ad essere turbato da gravi situazioni locali. Quindi, solo i protagonisti necessari sono logicamente abilitati ad attivare il relativo ed eccezionale meccanismo di scrutinio, e non altri, che possono assumere soltanto la veste di cointeressati o controinteressati rispetto alle posizioni assunte dall'imputato e dal pubblico ministero. D'altra parte, ove così non fosse, l'imputato convenuto in sede propria avrebbe la garanzia del suo giudice civile “naturale”, senza possibilità per l'attore (parte offesa o danneggiato dal reato) di far “rimuovere” la causa da quella sede giudiziaria; invece, nella ipotesi, in cui l'imputato assuma la veste di “convenuto” in sede penale, a seguito della costituzione di parte civile della medesima parte offesa, esso potrebbe subire la rimessione del processo su domanda della stessa parte. Una disparità in peius, fatta dipendere dalla scelta unilaterale del danneggiato, il quale — giova ripeterlo — ben può tenersi indenne rispetto alla gravità della situazione locale, sviluppando la propria azione in sede civile» (Corte cost. n. 168/2006, cit.).

        L'avvocato generale della Repubblica presso la Corte d'appello è legittimato a richiedere la rimessione del processo qualora sia evidente che l'istante non agisca a titolo personale, ma quale componente dell'ufficio della Procura Generale della Repubblica (Cass. I, n. 344/1999).

        Bibliografia

        Anselmi, Continua la... «messa a punto» della rimessione per legittimo sospetto, in Giur. it. 2005, 2374; Caputo, Sub art. 45, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 568 ss.; Grevi, La Suprema Corte fa retromarcia: i precedenti «rapporti di collaborazione» tra inquirenti ed inquisiti non giustificano la rimessione del processo, in Cass. pen. 1996, 1249; Lozzi, Corte Costituzionale, Sezioni Unite e il legittimo sospetto, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2002, 1425; Masiello, Richiesta di rimessione e indagini preliminari, in Giur. it. 1995, fasc. 11, parte II^, 638; Marzaduri, Solo la presenza di gravi situazioni locali può giustificare una richiesta di spostamento, in Guida dir. 2003, fasc. 16, 55; Paulesu, Conflitti etnici e rimessione del processo, in Giur. it. 1995, fasc. 5, parte II^, 296; Paulesu, Presupposti della rimessione e giudice naturale precostituito per legge, in Giur. it. 1996, fasc. 2, parte II^, 120; Santalucia, L'applicazione ai procedimenti in corso della Legge cosiddetta Cirami: un breve e circoscritto commento all'ordinanza del 27 gennaio 2003 delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, in Diritto e Formazione 2003, 710; Spangher, Azione di responsabilità del magistrato e rimessione dei procedimenti, in Giur. it. 2015, 995; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2012, 103 ss.; Trevisson Lupacchini, Rimessione del processo e misure di prevenzione, in Giur. it. 1993, fasc. 4, parte II^, 278.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 46 - Richiesta di rimessione.

        1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

        2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente [99] o da un suo procuratore speciale [122].

        3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

        4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta [492, 173].

        1. Inquadramento

        La norma disciplina le forme e i modi con cui la richiesta di rimessione deve essere presentata e portata a conoscenza di tutte le parti, sanzionandone l'inosservanza con l'inammissibilità.

        2. Le forme e le modalità di presentazione della richiesta

        La richiesta di rimessione del processo deve, a pena di inammissibilità:

        a) essere sottoscritta dall'imputato personalmente o da un suo procuratore speciale;

        b) essere depositata presso la cancelleria del giudice che procede insieme con i documenti che vi si riferiscono (il deposito può essere validamente effettuato anche a mezzo posta, sempre che la provenienza di detta richiesta sia certificata mediante autenticazione della firma; Cass. V, n. 39039/2012; Cass. I, n. 2234/1996);

        c) essere notificata alle altre parti, a cura del richiedente, entro sette giorni dal deposito (Cass. VI, n. 50321/2016, ha precisato che ai fini della tempestività della notifica rileva il momento della consegna della richiesta all'ufficiale giudiziario).

        Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la parte a cui il legislatore fa riferimento non va intesa in senso formale, ma in senso sostanziale, e comprende anche la persona offesa, pur se non costituita parte civile, perché ad essa non può disconoscersi un eventuale interesse ad opporsi alla sottrazione della cognizione del reato al giudice naturale in forza di una richiesta che le appaia pretestuosa e dilatoria (Cass. V, n. 6357/2017).Occorre precisare che, in conseguenza della modifica dell’art. 613, comma 1 (si veda il relativo commento), la richiesta deve essere sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (Cass. VI, n. 56990/2018).

        La notifica della richiesta di remissione, inoltre, non ammette equipollenti, atteso il tenore letterale della succitata norma, contenente un implicito rinvio alle forme previste dall'art. 148, e la rilevanza dell'atto, il quale, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati, affinché questi abbiano possibilità di interloquire. Ne consegue che non può assimilarsi alla notificazione della richiesta il deposito della stessa nelle mani dell'assistente di udienza (Cass. II, n. 45333/2015; Cass. I, n. 1618/1994; Cass. I, n. 2174/1996) a meno che la detta richiesta, avanzata in pubblica udienza, sia stata contestualmente consegnata in copia a ciascuna delle parti private presenti o rappresentate, nonché al pubblico ministero, e ciò risulti attestato nel verbale di udienza (Cass. I, n. 56/1996). L'obbligo non viene meno nemmeno se il giudice, presso la cui cancelleria è stata presentata l'istanza, l'abbia trasmessa in visione al pubblico ministero (Cass. I, n. 2174/1996), o abbia irritualmente provveduto su di essa (Cass.S.U., n. 6925/1995). Ne consegue, ancora, che non è consentita la sostituzione della prescritta notifica della richiesta con l'invio di copia di essa alle altre parti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 152, giacché la possibilità di avvalersi di detta ultima norma (la quale detta non una modalità di notificazione, ma un sistema sostitutivo di essa), è prevista esclusivamente per il difensore (Cass. I, n. 2234/1996). Nè in caso di assenza per rinuncia al dibattimento da parte di imputato, è consentita la notificazione dell'istanza di rimessione di altra parte del processo al suo difensore, in quanto la rappresentanza a quest'ultimo attribuita in via generale dall'art. 488 non opera per la ricezione di detta istanza, che è atto personale della parte, del quale sono destinatarie personalmente le altre parti e la cui notifica non ammette equipollenti (Cass. I, n. 4122/1997).


        2.1. Segue. Trasmissione della richiesta

        La richiesta deve essere immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione dal giudice di merito con i documenti ad essa allegati e con eventuali sue osservazioni, che possono essere anche successive alla trasmissione della richiesta stessa, in quanto il comma 4 dell'art. 46 prevede come causa di inammissibilità della richiesta l'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2, ma non ricollega alcuna sanzione processuale al mancato rispetto delle forme e dei termini stabiliti nel comma 3 (Cass.S.U., n. 13678/2003). Anche il pubblico ministero presso il giudice dinanzi al quale si celebra il processo di merito, in quanto parte, ha facoltà di interloquire, presentando memorie o richieste scritte e, quindi, anche proponendo osservazioni e contestazioni agli argomenti addotti dall'imputato a sostegno della richiesta di rimessione (Cass.S.U., n. 13687/2003).

        Tuttavia il giudice non può, perché funzionalmente incompetente, adottare pronuncia alcuna in relazione alla richiesta medesima, ma deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte di cassazione, astenendosi dall'emettere la sentenza fino a che non sia intervenuta la relativa decisione e ciò anche nelle ipotesi in cui l'inammissibilità o l'infondatezza della istanza siano rilevabiliictu oculi (si veda però Cass.S.U., n. 41760/2005, infra); i suddetti obblighi del giudice, tuttavia, presuppongono l'esistenza di un atto avente i caratteri propri della richiesta di rimessione nei termini precisati dall'art. 45, con la conseguenza che non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 3, e 47, comma 1, che li prevedono, qualora l'atto presentato sia privo della prescritta motivazione o provenga da soggetto non legittimato (quale, ad esempio, la parte civile), e con l'ulteriore conseguenza che, non potendo esso qualificarsi per quello che vorrebbe essere, al giudice è consentito constatarne la non corrispondenza al tipo previsto dalla legge (Cass.S.U., n. 6925/1995; Cass. IV, n. 17636/2010; Cass. III, n. 3839/1992).

        Il divieto del giudice di emettere sentenza conosce una sola eccezione. Come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione (art. 45), in quanto vincolato al principio di precostituzione legale del giudice, ha per presupposto che il giudice che procede sia competente per territorio, ancorché per mancato rilievo o eccezione d'incompetenza in termini ai sensi dell'art. 21, sicché la designazione del giudice di altro distretto, prevedibile e ineludibile, è l'unico rimedio possibile per evitare il turbamento del processo. Ne consegue che il giudice procedente, ove rilevi d'ufficio, ovvero gli sia eccepita, prima della conclusione dell'udienza preliminare, la propria incompetenza territoriale, deve dichiararla con sentenza (ex art. 22, comma 3), ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente, ancorché l'imputato abbia proposto istanza di rimessione. Deriva, altresì, che il giudice finché non decide circa la propria controversa competenza territoriale non può disporre di alcun atto del procedimento, nemmeno la trasmissione alla Corte di cassazione della richiesta di rimessione, che pure deve essere immediata, ex art. 46, comma 3 (Cass.S.U., n. 41760/2005).


        3. Casistica

        È ammissibile l'istanza di rimessione del processo notificata alle parti senza gli allegati su cui essa si fonda quando tale documentazione sia sostanzialmente illustrativa di circostanze già ampiamente ed autonomamente desumibili dall'istanza medesima, poiché in tal caso non è limitata la possibilità per le altre parti di controdedurre compiutamente in ordine alla sussistenza di una situazione effettiva, e non meramente opinata, idonea a fuorviare la correttezza e la serenità del giudizio (Cass. I, n. 52976/2014);

        in tema di rimessione, la parte a cui il legislatore fa obbligo di notificare la richiesta non va intesa in senso formale, ma in senso sostanziale e comprende anche la persona offesa alla quale non può disconoscersi un eventuale interesse a opporsi alla sottrazione della cognizione del reato al giudice naturale in forza di una richiesta di rimessione che le appaia pretestuosa e dilatoria. (Nella specie, in cui tra le parti offese dal reato comparivano sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia il Ministero dei Trasporti, la S.C. ha ritenuto che la circostanza che l'Avvocatura dello Stato avesse presentato domanda di costituzione di p.c. solo per la Presidenza del Consiglio non valesse ad escludere l'obbligo di notifica al Ministero dei Trasporti, e ha conseguentemente dichiarato inammissibile l'istanza) (Cass. I, n. 4895/1993);

        anche quando la rimessione del processo è chiesta in relazione ad un procedimento di prevenzione devono essere rispettate le forme previste dall'art. 46 ed in particolare la notifica alle altre parti della richiesta, in considerazione della rilevanza dell'atto che, potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati affinché abbiano la possibilità di interloquire (Cass. I, n. 55/1998);

        l'onere di notificare l'atto alle altre parti, che l'art. 46, comma 1, pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l'istanza sia stata presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intenda insistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, deve comunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimento della notifica dell'istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria (Cass.S.U., n. 6925/1995);

        qualora il giudice, cui sia stata presentata richiesta di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45,abbia irritualmente provveduto a dichiararne l'inammissibilità, la Corte di cassazione, annullata l'ordinanza impugnata, può decidere direttamente nel merito dell'istanza, in applicazione del principio generale, desumibile dagli artt. 620, lett. i), e 621, secondo il quale, nel caso in cui altro giudice abbia pronunciato in materia di sua competenza la Corte procede all'annullamento senza rinvio e ritiene il giudizio (Cass.S.U., n. 6925/1995);

        è nulla l'ordinanza con la quale il giudice investito del processo dichiara inammissibile (nella specie, per assoluta carenza di documentazione) la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell'art. 45, in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla Corte di cassazione. (Nella specie la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha disposto la trasmissione dell'istanza al Primo Presidente della Corte medesima per l'assegnazione alla sezione competente a trattarla) (Cass. I, n. 18022/2004).

        Bibliografia

        Caputo, Sub art. 46, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, 2012, Milano, 590 ss.; Giuliani, La disciplina della rimessione di fronte alle Sezioni Unite: inammissibilità della richiesta e divieto di pronunciare sentenza ex art. 47 comma primo cod. proc. pen., in Cass. pen. 1995, 2855;

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 47 - Effetti della richiesta (1).

        1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza [48] che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo [181 lett. b)].

        2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

        3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti [392, 467, 554].

        4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304.

        (1) Articolo così sostituito dall'art. 12l. 7 novembre 2002, n. 248. Il testo originario recitava: «1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. 2. La corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti». V. la disposizione transitoria dettata dall'art. 1 comma 5 l. n. 248, cit. La Corte cost., con sentenza 22 ottobre 1996, n. 353 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 «nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione».

        1. Inquadramento

        La norma disciplina esclusivamente le conseguenze, sul processo in corso, della presentazione della richiesta, stabilendo, a livello generale, la sua inattitudine a paralizzare l'istruttoria

        2. Le conseguenze della presentazione della richiesta. I doveri/poteri del giudice a quo

        La richiesta di rimessione non determina la automatica sospensione del processo che può essere però discrezionalmente disposta dal giudice di merito, con ordinanza motivata, o dalla stessa Corte di cassazione (anch'essa con ordinanza, resa con la procedura «de plano» e non con quella camerale, in considerazione della natura cautelare del provvedimento richiesto, diretto a paralizzare con urgenza il pregiudizio, imminente e irreparabile, che potrebbe derivare dall'illegittima prosecuzione del processo principale in costanza del predetto procedimento incidentale, Cass.S.U., n. 14451/2003).

        Tuttavia il giudice deve sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione, e non può pronunciare il decreto che dispone il giudizio o la sentenza, se ha avuto notizia, ai sensi dell'art. 48, comma 3, che la richiesta non è stata ritenuta inammissibile in sede di esame preliminare del ricorso e non è stata dunque assegnata alla apposita sezione della Corte di cassazione di cui all'art. 610, ma alle sezioni unite o ad altra sezione. Se invece la richiesta è meramente ripetitiva di altra già rigettata o dichiarata inammissibile, il giudice può emettere il decreto che dispone il giudizio o la sentenza, e ciò anche in pendenza della pronuncia che decida sull'inammissibilità o il rigetto della proposta (Cass. II, n. 25012/2005).

        Il divieto di pronunciare sentenza integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza stessa e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene secundum eventum. Sicché, la sentenza è nulla solo nel caso in cui la Corte di cassazione abbia accolto l'istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata (Cass.S.U., n. 6925/1995).

        La presentazione della richiesta, dunque, non paralizza automaticamente l'istruttoria dibattimentale che il giudice può condurre fino all'esaurimento di tutte le prove ammesse. Resta però fermo il disposto dell'art. 48, comma 5, circa la utilizzabilità delle prove così assunte in caso di accoglimento della richiesta (si rinvia al relativo commento).


        3. La durata e gli effetti della sospensione del processo

        La sospensione del processo ha effetto fino a quando la richiesta di remissione non sia decisa ma non impedisce il compimento degli atti urgenti; essa comporta, in ogni caso, la sospensione del corso della prescrizione e, quando la richiesta di remissione è stata presentata dall'imputato, anche dei termini di durata massima delle misure cautelari di cui all'art. 303. La sospensione del processo, conseguente alla presentazione da parte di uno solo dei coimputati della richiesta di rimessione, si estende a tutte le posizioni processuali e al computo dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato (Cass. I, n. 6128/2009).

        I termini suddetti riprendono a decorrere dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di accoglimento, da quello in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.

        Si è precisato, in giurisprudenza, che il momento nel quale interviene l'ordinanza della Corte di cassazione che decide sulla relativa istanza coincide con quello nel quale la deliberazione collegiale è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quello del deposito della motivazione (Cass.S.U., n. 14451/2003; Cass. VI, n. 38757/2016).

        Bibliografia

        Caputo, sub art. 47, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 594 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 48 - Decisione1.

        1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 [611], dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

        2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

        3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

        4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato [45]. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

        5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

        6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta (2) .

        6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente  (3)

         

        [1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, l. 7 novembre 2002, n. 248. Il testo originario recitava: «1. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 3. Il giudice designato dalla corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 1.549 euro». V. la disposizione transitoria dettata dall'art. 1, comma 5, l. n. 248, cit.

        [2] Le parole da «, che» a «della richiesta» sono state aggiunte dall’articolo 1, comma 59, lett. a), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1 comma 95, l. n.103, cit., la  stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

        [3] Comma aggiunto dall’ articolo 1, comma 59, lett. b), l. 23 giugno 2017, n.103. Ai sensi dell’art. 1 comma 95, l. n.103, cit., la  stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

        1. Inquadramento

        La norma disciplina il procedimento di rimessione diversificandone gli esiti in conseguenza del positivo accertamento o meno delle condizioni che impongono lo spostamento del processo ad altra sede.

        Il legislatore della riforma (l. 23 giugno 2017, n. 103) ha inteso rafforzare gli strumenti repressivi di richieste inutilmente defatigatorie (vedi infra).

        2. Il procedimento di rimessione

        Se la richiesta di rimessione supera il vaglio di ammissibilità in sede di esame preliminare del relativo ricorso (si veda il commento all'articolo precedente), la Corte di cassazione decide in camera di consiglio cd. “partecipata” a norma dell'art. 127. 

        Ne consegue che alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori deve essere dato avviso dell’udienza almeno dieci giorni prima (Cass. VI, n. 40492/2005).

        Se necessario, assume le opportune informazioni. A tal fine la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto; il che implica, fra l'altro, che essa ha poteri d'ufficio di ricerca della prova della effettiva esistenza dei presupposti legittimanti la rimessione, relativamente ai quali le parti sono invece tenute ad un mero onere di allegazione (Cass. I, n. 1290/1994). Tuttavia, la Corte di cassazione non può disporre l'acquisizione di atti estranei al processo, come quelli, per esempio, compiuti nell'ambito di un procedimento finalizzato all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati da parte del Ministro di Grazia e Giustizia e incidenti sulla posizione di altri soggetti, le cui esigenze di riservatezza potrebbero essere frustrate dalla pubblicazione della relazione di ispezione ministeriale (Cass. I, n. 4024/1996).

        Sono estranee alle questioni deducibili quelle relative alla competenza per territorio che non possono trovare ingresso nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di cassazione che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice (Cass.S.U., n. 13687/2003).


        2.1. Segue. La partecipazione delle parti private

        Secondo l'indirizzo interpretativo maggioritario, le parti private interessate sono rappresentate, per l'esercizio dei loro diritti, dai difensori e non è prevista la possibilità di una loro audizione personale nell'udienza camerale (Cass. VI, n. 22113/2013 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, c.2, 111, 117 Cost. e 6 CEDU - dell'art. 48 nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi la Corte di Cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere sentito. In motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori)di diverso avviso Cass. VI, n. 40492/2005, secondo cui, invece, alle parti deve riconoscersi la facoltà di chiedere di essere sentite ove compaiono, previsione quest'ultima che non si pone in contrasto con gli artt. 613, comma 1 e 614, comma 2, secondo cui davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori.

        In dottrina, secondo alcuni Autori, la parte privata che ne faccia richiesta ha il diritto di essere sentita personalmente e di ottenere il rinvio in caso di legittimo impedimento


        2.2. Segue. I possibili esiti del procedimento: il rigetto o l'inammissibilità della domanda

        Se la richiesta viene rigettata (o dichiarata inammissibile), la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma variabile da 1.000,00 a 5.000,00 euro, e, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, deve essere sempre condannata al pagamento delle spese processuali (Cass. V, n. 33226/2015; Cass. V, n. 49692/2017; contra Cass. VI, n. 43540/2023; Cass. V, n. 16553/2023; Cass. II, n. 15480/2017).

        L'indirizzo che ritiene necessaria la condanna al pagamento delle spese fa leva sul principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità; l'indirizzo contrario spiega, invece, che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una "grave situazione locale" esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, anche con richiesta personale dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613, deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

        La condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende ha, invece, natura facoltativa e può essere disposta nel caso in cui l'imputato abbia determinato per propria colpa la causa di inammissibilità (Cass. II, n. 2286/2016).

        Al fine di disincentivare richieste defatigatorie il legislatore della riforma (l. 23 giugno 2017, n. 103) ha previsto (comma 6) che la somma da versare a favore della Cassa delle ammende possa essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta. Il successivo comma 6-bis, a sua volta, con previsione speculare sul punto al riformato art. 616, al fine di rendere efficace lo strumento dissuasivo dell'ammenda, ne impone l'adeguamento biennale all'indice dei prezzi al consumo.


        2.3. Segue. I possibili esiti del procedimento: l'accoglimento della richiesta

        Se la richiesta viene accolta, l'ordinanza deve essere comunicata senza ritardo al giudice che procede e a quello designato. Il giudice che procede deve, a sua volta: a) trasmettere immediatamente gli atti del processo al giudice designato; b) notificare l'ordinanza della Corte di cassazione, per estratto, alle parti private e comunicarla, sempre per estratto, al pubblico ministero.

        L'utilizzabilità delle prove dichiarative assunte dal giudice a quo, in un contesto ambientale niente affatto sereno che giustifica (e impone) lo spostamento del processo ad altra sede, è subordinata al loro rinnovo se il giudice designato ne è richiesto da una delle parti, a meno che la prova di cui si chiede il rinnovo non sia irripetibile ab origine o sia divenuta tale successivamente all'assunzione nell'originario dibattimento. La norma fa salvo il disposto di cui all'art. 190-bis, che prevale quando si procede per uno dei delitti e nei casi ivi previsti.

        La remissione non produce effetti sulle misure cautelari adottate nel corso delle indagini preliminari, non trovando applicazione l'art. 27 (Cass. VI, n. 1402/1995).

        Bibliografia

        Caputo, sub art. 48, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 601; Gargiulo R., Art. 48, in Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi G. e Lupo E., Vol. 1, Milano, 2017, 581 ss.; Dubolino, Procedimento di rimessione e avvisi alle parti del processo: un adempimento che appare ingiustificato, in Arch. n. proc. pen. 1995, fasc. 1, 85.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 49 - Nuova richiesta di rimessione (1).

        1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

        2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione [48] non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

        3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

        4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.

        (1) Articolo così sostituito dall'art. 14l. 7 novembre 2002, n. 248. Il testo originario recitava: «1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell'articolo 47. 2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta». V. la disposizione transitoria dettata dall'art. 1 5 l. n. 248, cit.

        1. Inquadramento

        La definizione del procedimento di rimessione è immutabile rebus sic stantibus. Fatti nuovi che restituiscono all'ambiente originario la sua naturale serenità impongono il ritorno del processo alla sua sede naturale. Lo spostamento non preclude, a sua volta, ulteriori spostamenti se nella nuova sede si ripetono le medesime condizioni.

        2. Gli effetti dell'accoglimento della richiesta. La revoca della remissione e l'ulteriore rimessione

        L'ordinanza con cui la Corte di cassazione accoglie la richiesta di remissione del processo non preclude: a) la successiva richiesta di revoca del provvedimento di rimessione, se sopravvengono fatti nuovi o fatti ignorati dal giudice, perché non acquisiti agli atti del procedimento (ma non prove nuove relative a fatti preesistenti), dai quali risulti il venir meno delle ragioni che determinarono lo spostamento del processo e la sua sottrazione al giudice naturale (Cass. V, n. 505/1995; cfr. altresì, Cass. VII, n. 8151/2003); b) la richiesta di rimessione ad altro giudice se anche presso quello ad quem dovessero riscontrarsi le gravi situazioni locali di cui all'art. 47.


        3. Gli effetti non (sempre) preclusivi della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della richiesta

        Se la richiesta di remissione è stata respinta o dichiarata inammissibile, occorre distinguere.

        Se il rigetto o l'inammissibilità riguardano il merito della richiesta, la domanda non può essere reiterata in assenza di fatti nuovi.

        Per «elementi nuovi» vanno intesi non solo quelli sopravvenuti alla precedente che non sia stato possibile produrre all'udienza di discussione di essa, ma anche quelli a quest'ultima preesistenti, incolpevolmente ignorati e dei quali l'istante sia venuto a conoscenza dopo l'udienza medesima (Cass. VII, n. 8151/2003).

        Non sono nuovi gli elementi comunque valutati in un'ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da un altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

        Se la richiesta è stata dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza, essa può essere sempre riproposta.

        Bibliografia

        Caputo, sub art. 49, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 607 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 50 - Azione penale (1).

        1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale [112 Cost.; 326, 358, 405; 27 min.; 231 coord.] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione [408, 411, 415].

        2. Quando non è necessaria la querela [336], la richiesta [342], l'istanza [341] o l'autorizzazione a procedere [343], l'azione penale è esercitata di ufficio.

        3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [3, 41, 47, 70, 71, 343, 344; 27-29 min.] (2).

        (1) V. art. 2 d.lg. 20 febbraio 2006, n. 106, come da ultimo sostituito dall'art. 12b)l. 24 ottobre 2006, n. 269, che così dispone: «Art. 2. (Titolarità dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. - 2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica». Il riferimento all'art. 70-bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, contenuto nel comma 1 dell'art. 2 d.ls. n. 106, cit., è da intendersi ora all'art. 102 d.ls. 6 settembre 2011, n. 159.

        (2) Per la sospensione del procedimento penale ai fini della definizione delle pendenze collegate ad alcune violazioni tributarie, v. l'art. 86d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv., con modif., nella l. 15 maggio 1991, n. 154. In precedenza, analoga disposizione era stata introdotta dall'art. 86d.l. 14 gennaio 1991, n. 7, decaduto per mancata conversione in legge. V. successivamente l'art. 67 s. l. 30 dicembre 1991, n. 413 e l'art. 23 d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23. Per la sospensione connessa alla definizione delle pendenze derivanti dalla violazione delle disposizioni sugli assegni bancari, v. l'art. 11 comma 2 l. 15 dicembre 1990, n. 386. Per la sospensione conseguente al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 371-bis c.p. (False informazioni al pubblico ministero), v. il comma 2 di tale articolo, aggiunto dall'art. 25 l. 8 agosto 1995, n. 332. Per la relativa disciplina transitoria, v. art. 28 1 l. n. 332, cit. V. in tema di sanatoria edilizia l'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, v. art. 1 l. 23 luglio 2008, n. 124, tuttavia tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 9 ottobre 2009, n. 262. V., inoltre, art. 318-sexies d.ls. 3 aprile 2006, n. 152, per la sospensopne del procedimento penale in materia di reati ambientali.

        Riferimenti chiave:

        Art. 8, comma 6, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv., con modif., nella l. 15 maggio 1991, n. 154; art. 67 ss. l. 30 dicembre 1991, n. 413; l'art. 2, 3 d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23; art. 2 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106; art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; art. 318-sexies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

        1. Inquadramento

        La pretesa punitiva deve essere esercitata obbligatoriamente dallo Stato quando ne sussistono i presupposti. Il pubblico ministero, cui è attribuita, sul piano ordinamentale e processuale, la titolarità esclusiva dell'azione penale, non può però disporne in base a scelte discrezionali.

        2. L'obbligatorietà dell'azione penale

        L'azione penale è obbligatoria (art. 112 Cost.).

        Ne è titolare esclusivo il pubblico ministero (cfr. anche art. 231 disp. coord.) che, ove non subordinata a condizioni di procedibilità (alcune delle quali codificate dagli artt. 336 ss.), deve esercitarla in uno dei modi previsti dall'art. 406 se, a seguito delle indagini preliminari, la prospettiva di coltivare proficuamente l'accusa in giudizio (scilicet nei confronti di un imputato individuato) è ragionevolmente fondata, dovendo altrimenti sottoporre la scelta dell'inazione al vaglio giurisdizionale (artt. 326, 408 e ss., 125 disp. att.).

        L'obbligatorietà dell'azione penale è garanzia di uniforme applicazione della legge (art. 3 Cost.), sin dalla fase delle indagini preliminari, non potendo il pubblico ministero determinarsi in base a valutazioni discrezionali, estranee a quelle che riguardano l'obbligatoria applicazione della legge penale (art. 3 c.p.) e che gli derivano dal suo ruolo ordinamentale di magistrato.

        Predicato dell'obbligatorietà dell'azione penale è la sua irretrattabilità (per una espressa deroga, si veda 459, comma 3; in senso contrario, l'isolata Cass. I, n. 35185/2009). Il pubblico ministero ne è l'esclusivo titolare, ma una volta esercitata, l'azione penale può essere sospesa, interrotta, ma mai ritrattata.


        3. Il pubblico ministero. Profili ordinamentali

        Il pubblico ministero è, infatti, un magistrato che appartiene all'ordine giudiziario, che esercita funzioni giurisdizionali (art. 102 Cost.) in piena autonomia e indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.), che si distingue dal giudice esclusivamente per le funzioni (requirenti) svolte (art. 107, comma 3, Cost.). Pubblico ministero e giudice sono entrambi magistrati di medesima ed unica carriera professionale, le cui nomine hanno luogo per concorso (unico a tutti gli effetti, non essendo previsti concorsi distinti per giudici e pubblici ministeri) (art. 106 Cost.), che godono della garanzia dell'inamovibilità e che possono esercitare, nei limiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario (art. 13, d.lgs. n. 160/2006), indifferentemente l'una e l'altra funzione, in base alla sede e all'ufficio giudiziario in cui decidono di esercitarla. L'indipendenza e l'autonomia del pubblico ministero, pur piena verso ogni altro potere, non lo è all'interno dell'ufficio giudiziario di appartenenza, organizzato in modo gerarchico ed impersonale.

        Il pubblico ministero (in particolare, il Procuratore della Repubblica) è un potere dello Stato in quanto autorità giudiziaria che dispone direttamente della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 109 Cost., e perciò titolare delle attività d’indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell’azione penale in virtù dell’art. 112 Cost. (Corte cost. n. 229/2018; Corte cost. n. 1/2013; Corte cost. n. 88/2012; Corte cost. n. 87/2012 e Corte cost. n. 420/1995; Corte cost. ,ord. n. 17/2013).  

        L'ufficio del pubblico ministero è costituito presso la Corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni (art. 2 r.d. n. 12/1941). Le relative funzioni sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Le funzioni di pubblico ministero davanti al tribunale di sorveglianza e ad al magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il tribunale di sorveglianza e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza (art. 71-bis, l. n. 354/1975).

        Per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia costituita nell'ambito dell'ufficio del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello (art. 102, d.lgs. n. 159/2011).

        Presso la procura generale della Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, alla quale sono attribuite, in relazione ai procedimenti per i delitti indicati dall'art. 51, commi 3-bise 3-quater, ed in quelli di prevenzione antimafia ed antiterrorismo le funzioni previste dall'art. 371-bis(art. 103, d.lgs. n. 159/2011). Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e sulla relativa Direzione nazionale (art. 104, d.lgs. n. 159, cit.).

        I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. (art. 70, commi 1, 3 e 4, r.d. n. 12/1941; art. 53).

        Nelle udienze penali per reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio, le funzioni del pubblico ministero possono essere esercitate anche da magistrati non di carriera (vice procuratori onorari) (art. 71-bis, r.d. n. 12/1941), articolo ora  abrogato dall’art. 33 d.lgs. n. 116/2017),  da magistrati in tirocinio, ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza da non più di due anni, laureati in giurisprudenza (art. 72, r.d. n. 12/1941), articolo ora  abrogato dall’art. 33 d.lgs. n. 116/2017.


        3.1. Segue . La titolarità dell'azione penale

        Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale di cui assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio (art. 1, d.lgs. n. 106/2006) e che esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio (art. 2, d.lgs. n. 106/2006). Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica (art. 2, d.lgs. n. 106/2006).

        Al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

        Nell'ambito delle sue prerogative di preposto all'ufficio del pubblico ministero e di titolare esclusivo dell'azione penale, il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica. I relativi provvedimenti devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura a soli fini conoscitivi, non essendo sottoposti alla sua approvazione (art. 1, commi 6 e 7, d.lgs. n. 106/2006).


        4. Il principio della domanda

        La titolarità esclusiva dell'azione penale da parte del pubblico ministero impedisce al giudice di procedere d'ufficio, anche nel corso delle indagini preliminari, in assenza di specifica domanda (comprese le domande cautelari). Qualsiasi violazione delle prerogative relative all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale è sanzionata dalla nullità insanabile rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (artt. 178, lett. b, 179).

        Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale deve essere esercitata d'ufficio. Sicché il pubblico ministero può, nell'esercizio delle sue funzioni, prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa (art. 330). Se, invece, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, conosce di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio (art. 70, comma 5, r.d. n. 12/1941).


        5. Casistica

        In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, l'esercizio dell'azione penale in violazione della speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 90/2008 (conv. con modificazioni, dalla l. n. 123/2008), non dà luogo alla nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. b), e 179, né comporta l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti (Cass. Fer., n. 35520/2013).

        È affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevando che il reato per il quale si procede può essere attribuito alla responsabilità anche di soggetti ulteriori rispetto agli imputati, restituisce il fascicolo al P.M., senza assumere decisioni nei confronti dei soggetti già tratti a giudizio e senza dichiarare l'invalidità degli atti di esercizio dell'azione penale. (Nella fattispecie il giudice dibattimentale aveva adottato una formula processuale di definizione, la «estinzione del processo», inesistente) (Cass. IV, n. 8103/2013).

        L'azione penale una volta esercitata è irretrattabile anche da parte del pubblico ministero presso il giudice investito di competenza ex art. 22, comma 3; la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina, infatti, la regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata. Ne consegue che, a seguito della declaratoria di incompetenza adottata dal giudice delle indagini preliminari originariamente richiesto di disporre il rinvio a giudizio, al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale siano stati trasmessi gli atti, è preclusa la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre egli potrà formulare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di non luogo a procedere (Cass. VI, n. 20512/2003; contra, Cass. VI, n. 7681/2004).

        È illegittima la modifica dell'imputazione, «sub specie» di esclusione dell'aggravante contestata — effettuata nel corso del dibattimento dal P.M. mediante una correzione del capo di imputazione formulato nel rinvio a giudizio —, in quanto, in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, il P.M., a norma degli artt. 516 e 517, ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che attiene alla decisione di merito e che spetta al giudice, il quale nel suo esercizio deve fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno di tali circostanze (Cass. V, n. 9806/2006; Cass. II, n. 6905/2010).

        È legittimo, nell'ipotesi di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento, l'esercizio dell'azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, atteso che è consentito al titolare della funzione d'accusa operare le scelte processuali funzionali a detto esercizio ritenute più opportune nelle diverse situazioni e che tale potere-dovere non incide sul principio di irretrattabilità dell'azione penale (Cass. V, n. 42483/2012).

        La mancata contestazione di un'aggravante, poiché concerne l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, comporta una nullità assoluta ed insanabile, che può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 17, lett. b) e 179 (Cass. I, n. 156/1994).

        Poiché il P.M. è l'esclusivo titolare dell'azione penale, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice inibisca all'organo dell'accusa —nel corso del dibattimento- l'esercizio dell'azione penale nell'ambito dei poteri relativi alla modifica della imputazione ed alla contestazione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti (Cass. V, n. 2673/1999; Cass. VI, n. 37577/2010).

        Una volta emessi la richiesta di rinvio a giudizio o, nel procedimento pretorio, il decreto di citazione a giudizio, il P.m. non può revocarli ostandovi il principio della irretrattabilità dell'azione penale, sancito sia dall'art. 50, comma 3, sia dall'art. 60, comma 2, ne consegue che l'eventuale provvedimento di revoca emesso deve essere considerato abnorme (nella specie la Cassazione ha annullato senza rinvio, per abnormità, un provvedimento del P.m. di revoca di un decreto di citazione, stabilendo altresì che tale annullamento si estendeva anche, a norma dell'art. 185, comma 1, ad un decreto di archiviazione emesso nel medesimo procedimento e per gli stessi fatti successivamente alla revoca di quello di citazione) (Cass. VI, n. 2702/1990).

        È abnorme il provvedimento del giudice della udienza preliminare che disponga la restituzione degli atti al P.M. senza rilevare, né dichiarare alcuna invalidità dell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui il G.u.p., disposta la separazione degli atti relativi alla contestazione suppletiva eseguita, ai sensi dell'art 423, dal P.M., ne ha ordinato la restituzione all'ufficio di quest'ultimo, in quanto relativi ad altri procedimenti pendenti «sul medesimo tema» in fase di indagini preliminari) (Cass. V, n. 4145/2000; Cass. VI, n. 16711/2003).

        La formulazione da parte del pubblico ministero di una richiesta di archiviazione e respinta dal G.i.p. non preclude, nel corso del procedimento, l'assunzione di diverse determinazioni da parte dello stesso P.M. sulla base di nuove emergenze o, anche semplicemente, «re melius perpensa», atteso che nessuna norma attribuisce carattere di irrevocabilità alla richiesta in parola (Cass. I, n. 25834/2012).

        Spetta esclusivamente al P.M. la competenza relativa alla determinazione da assumere circa l'esercizio dell'azione penale. Ciò importa non solo che il giudice non abbia il potere di procedere ex officio, e quindi in mancanza di una richiesta del P.M., ma anche che il giudice può conoscere dei fatti processuali unicamente nei limiti dell'investitura ricevuta essendo compito del P.M. anche la delimitazione del «quantum» della materia processuale sulla quale il giudice si dovrà pronunciare. (fattispecie di richiesta del P.M. di archiviazione per due delitti e di restituzione degli atti per una contravvenzione, mentre il G.i.p. aveva disposto l'archiviazione anche per tale reato richiamandosi al disposto dell'art. 129) (Cass. VI, n. 3473/1990).

        Bibliografia

        Di Salvo, Principio d'irretrattabilità dell'azione penale, regressione del procedimento e poteri del pubblico ministero, in Cass. pen. 2000, 3327; Galluzzo, È ipotizzabile una rinuncia parziale all'imputazione?, in Cass. pen. 2010, 2740; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2012, 110 ss.; Vergine, Sub art. 50, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 612 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 51 - Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale1 .

        1. Le funzioni di pubblico ministero [1074 Cost.] sono esercitate [70-72ord. giud.; 3 disp. att.]:

        a) nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465 s.] dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale (2)   (3) ;

        b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione [5703].

        2. Nei casi di avocazione [533, 372, 412], le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo  (4)  .

        3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [655, 6783].

        3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (5) , e [dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (6)  .

         

        3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (7)   .

        3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente  (8) .

        3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, [615-quinquies,] 635-quater.1, 635-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (9)  .

         

        [1] La rubrica originaria ("Uffici del pubblico ministero") è stata così sostituita dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Sulla direzione distrettuale antimafia e sul procuratore nazionale antimafia v. gli artt. 70-bis e 76-bis ord. giud. V. inoltre l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, entrata in vigore il 12 aprile 2006 (il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.).

        [2] Lettera modificata dall'art. 175 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

        [3] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 50, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        [4]  Testo modificato ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo". L'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8 ha aggiunto il secondo periodo al comma.

        [5] Le parole «dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111» sono state sostituite alle parole «dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

        [6] Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 2l, . 19 marzo 2001, n. 92 e successivamente: dall'art. 6, comma 1 b, l. 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito le parole «416, sesto comma, 600, 601, 602»; dall'art. 15, comma 4, l. 23 luglio 2009, n. 99, che, per i procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ha inserito le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474»; dall'art. 11, l. 13 agosto 2010, n. 136, che ha aggiunto le parole «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «416, sesto comma», le parole: «416, sesto e settimo comma»; dall'art. 2, l. 23 febbraio 2015, n. 19, che ha inserito il riferimento all'art. 416 ter. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8.   Successivamente l'articolo 18, comma 3, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46 , ha inserito dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»; dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che hanno rispettivamente inserito le parole: «, 452-quaterdecies» e soppresso le seguenti : «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». Comma da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, che ha inserito la parola«1,» dopo le seguenti: «articolo 12, commi». Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, la presente disposizione si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 53, cit. (15 giugno 2019). Successivamente l'art. 8, comma 3, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. con modif. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha sostituito le parole «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis,» alle parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,». Da ultimo, le parole «517-quater,» sono state inserite dopo le parole: «articoli 473 e 474,» dall'articolo 49, comma 1, della l. 27 dicembre 2023, n. 206.

        [7] Le parole «e dai commi 3-quater e 3-quinquies» sono state aggiunte dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8.

        [8] Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 10-bis, comma 1, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, e successivamente modificato dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha soppresso il secondo periodo del comma che recitava: «Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».

        [9] Comma inserito dall'art. 11 l. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies», le parole: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies». Da ultimo, modificato dall'art.17, comma 1, lett. a),  l. 28 giugno 2024, n. 90  che al numero 1) ha abrogato la parola: «615-quinquies,» ; al numero 2)  dopo la parola: «635-quater,» sono inserite le seguenti: «635-quater.1, 635-quinquies,» e al numero 3)  dopo le parole: «del codice penale,» sono inserite le seguenti: «o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,».

        1. Inquadramento

        Il pubblico ministero è, sul piano ordinamentale e processuale, il titolare, in quanto tale, dell'azione penale. La norma in commento ha natura organizzatoria e individua chi, in concreto, è territorialmente e funzionalmente competente ad esercitarla.

        Il d.lgs. n. 21/2018 ( Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale), in vigore dal 6 aprile 2018, ne ha operato il restiling avendo provveduto a sostituire una delle precedenti norme incriminatrici di fonte extra-codicistica in essa richiamate con la corrispondente “nuova” norma incriminatrice ricollocata dal decreto legislativo delegato all'interno del codice penale. Si tratta, in particolare, del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies, c.p., previsto dal comma 3-bis e corrispondente all'abrogato art. 260, d.lgs. n. 152/2006.

        2. La competenza territoriale e funzionale del pubblico ministero

        Di norma le funzioni di P.M. sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero costituito presso il giudice competente, individuato in base agli artt. 8 ss. Nei casi di avocazione delle indagini preliminari, disciplinati dagli artt. 371-bis, 372 e 412, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice competente (artt. 372 e 412) e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Per i reati di competenza della corte di assise, le indagini sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli artt. 8,9,10,11 e 16,51, comma 3-bis. Con lo stesso criterio è individuato il giudice per le indagini preliminari. Il medesimo procuratore della Repubblica partecipa al dibattimento e, in caso di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti alla corte (art. 238, disp. coord.).

        Quando però si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui ai commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, le funzioni di P.M. nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono esercitate dai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (si veda, sul punto, anche il commento agli artt. 16 e 50 e la giurisprudenza citata. Per la individuazione del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza preliminare competente, si veda anche il commento all'art. 328). La concentrazione dell'attività investigativa in un ufficio di dimensione distrettuale ha conosciuto sempre maggiore consenso e ampliamento. Da ultimo, con d.l. n. 13/2017, le attribuzioni del P.M. distrettuale sono state estese anche al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416, c.p. realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. n. 286/1998 (cd. T.U. Immigrazione).

        Il d.l. 14 giugno 2019, n. 53, “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 138 del 14 giugno 2019 e convertito in legge 8 agosto 2019, n. 77, ha ulteriormente ampliato le competenze del procuratore distrettuale aggiungendo, tra i delitti-scopo dell'associazione per delinquere, anche quello di cui al comma 1, dell'art. 12, d.lgs. n. 286/1998. Sicché, quando oggetto del programma delinquenziale sia una qualsiasi delle attività descritte dalle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 3-ter, T.U. Immigrazione, competente a svolgere le indagini e ad assumere le determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale è il pubblico ministero distrettuale. La modifica normativa vuole opportunamente ricondurre a unità investigativa, senza possibilità di incertezze o intralci di sorta, tutti i fenomeni migratori in entrata, a prescindere dallo scopo perseguito dagli autori e/o dalle modalità o circostanze con cui si intende procurare (o viene procurato) l'ingresso illegale nel territorio nazionale. Ciò che unicamente rileva, ai fini della individuazione del pubblico ministero competente, è che tali attività costituiscano oggetto di un'associazione per delinquere e ne attuino gli scopi, altrimenti la competenza spetta al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente. Le modifiche alla competenza del P.M. distrettuale apportate con il d.l. n.53/2019 si applicano però ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 3, comma 2). 

        La centralità e prevalenza della funzione investigativa comporta che in dibattimento, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte anche dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente che può designare, a tal fine, uno dei magistrati del proprio ufficio (il quale è anche legittimato a proporre appello).

        Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell'art. 12, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 2 d.l. n. 90/2008, conv., con modif., l. n. 123/2008, le funzioni di P.M. nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. In tali casi, le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento possono essere esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Nei procedimenti sopra indicati nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può esercitare l'attività di coordinamento di cui all'art. 371-bis (art. 3, d.l. n. 123/2008, cit.). La giurisprudenza ha chiarito che la nozione di reati “riferiti alla gestione dei rifiuti” include tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate nella parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (Cass. I, n. 2465/2009).

        L'esercizio dell'azione penale da parte di pubblico ministero diverso da quello costituito presso il giudice individuato ai sensi della norma in commento è radicalmente nullo ai sensi dell'art. 178, lett.b) per carenza di potere. Ipotesi ben diversa da quella in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale presso il “proprio” giudice, ancorché incompetente. In quest'ultimo caso, infatti, l'esercizio dell'azione penale impone al giudice di pronunciarsi con sentenza con l'ulteriore conseguenza della irretrattabilità dell'azione penale.


        3. Casistica

        In tema di competenza per territorio determinata da connessione, il procedimento relativo ad un reato ricompreso nell'elencazione nell'art. 51, comma 3-bis e 3-quinquies, esercita una "vis attractiva" rispetto ai procedimenti relativi ad altri reati ad esso connessi, anche quando tali reati siano più gravi del primo, in deroga alla previsione contenuta nell'art. 16, comma 1 (Cass. I, n. 32765/2016).

        In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 d.l. n. 152/1991, convertito dalla l. n. 203/1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater,  nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (Cass. S.U., n. 26889/2016) .

        In materia di benefici penitenziari, in forza del principio di unitarietà dell'esecuzione, le pene concorrenti oggetto di provvedimento di cumulo sono da considerare come pena unica, con la conseguenza che il collaboratore di giustizia, che abbia espiato la porzione di pena riferibile ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, legittimanti il trattamento speciale, in deroga alle vigenti disposizioni, può essere ammesso alla detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 16-nonies l. n. 82/1991, anche con riguardo all'esecuzione del residuo pena, riferibile a delitti non contemplati dal citato art. 51, comma 3-bis. (Cass. I, n. 526/2016).

        In tema di confisca, le norme dettate dagli artt. 52 ss. d.lgs. n. 159/2011, a tutela dei diritti vantati dai terzi creditori in buona fede sui beni sottoposti a confisca di prevenzione, si applicano anche alle ipotesi di confisca emesse in sede penale nell'ambito dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis (Cass. I, n. 12362/2016).

        Nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, (nella specie: estorsione aggravata dal «metodo mafioso» ex art. 7 d.l. n. 152/1991), la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto — che va individuata in base alla notizia di reato iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 — resta ferma anche qualora altro giudice, competente «ratione loci» ex art. 390, comma 1, abbia emesso una misura cautelare all'esito della convalida dell'arresto, escludendo la predetta aggravante (Cass. Fer., n. 35672/2015).

        In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, l'esercizio dell'azione penale in violazione della speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 90/2008 (conv. con modificazioni, dalla l. n. 123/2008), non dà luogo alla nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. b), e 179, né comporta l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti (Cass. Fer., n. 35520/2013).

        In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, le funzioni di g.i.p. sono esercitate dal tribunale in composizione collegiale solo per valutare le richieste di applicazione delle misure cautelari personali o reali, mentre sono svolte dal giudice in composizione monocratica per provvedere sulle istanze di revoca dei provvedimenti eventualmente adottati (Cass. III, n. 40762/2013).

        Non determina nullità né costituisce vizio sindacabile in sede di legittimità la violazione della norma (art. 51, comma 3- bis ) che attribuisce all'ufficio del pubblico ministero in sede distrettuale la titolarità delle indagini riguardo ai procedimenti per i reati in essa elencati (Cass. VI, n. 21265/2011).

        Non determina nullità né costituisce vizio sindacabile in sede di legittimità la violazione della norma che attribuisce all'ufficio del pubblico ministero in sede distrettuale la titolarità delle indagini riguardo a taluni procedimenti. (Fattispecie in tema di pornografia minorile in cui la misura cautelare per il delitto di cui all'art. 600-ter c.p. era stata emessa dal G.i.p. su richiesta del P.M. circondariale e non di quello distrettuale) (Cass. III, n. 10068/2009).

        In tema di sequestro preventivo ordinario, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento è competente a decidere delle eventuali istanze in materia di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo in procedimento relativo ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, anche durante la pendenza del processo, poiché per tali reati si applicano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. n. 159/2011, in forza dell'art. 12-sexies, comma 4-bis d.l. n. 306/1992 (Cass. I, n. 51190/2014).

        Il delitto di scambio elettorale politico — mafioso di cui all'art. 416-terc.p. rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p., ed è quindi incluso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis; ne consegue che si applicano anche a tale delitto le più rigorose disposizioni previste, in tema di interruzione della prescrizione, dagli artt. 160 e 161 c.p. (Cass. VI, n. 8654/2014).

        È legittimato ad appellare la sentenza il pubblico ministero presso il giudice competente, delegato ai sensi dell'art. 51 comma 3-ter, che abbia presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado (Cass. I, n. 35730/2013).

        In materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto con cui il G.u.p. distrettuale — dopo aver escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 /1991 — dispone il rinvio a giudizio davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie (Cass. VI, n. 21840/2012).

        L'attribuzione del procedimento alla Procura distrettuale in ragione della competenza funzionale ex art. 51, comma 3-bis, non può di per sé comportare — nel caso in cui il G.i.p. distrettuale abbia disposto la proroga della durata delle operazioni di intercettazione, o, comunque, l'attivazione di nuove intercettazioni —- la caducazione delle condizioni legittimanti l'utilizzo di apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica del luogo ove erano state attivate le intercettazioni le cui risultanze abbiano determinato la trasmissione del procedimento per competenza alla Procura distrettuale. Ne consegue che le intercettazioni possono proseguire presso la Procura territoriale e l'adozione di uno specifico provvedimento esecutivo delle operazioni di registrazione per l'impiego di apparecchiature alternative è richiesto soltanto nell'ipotesi in cui la Procura distrettuale ritenga, per esigenze organizzative o per motivi in ogni caso collegati alle esigenze di indagine, che le suddette operazioni debbano essere effettuate nei locali della stessa Procura distrettuale, ovvero con impianti in dotazione di altri organi di polizia (Cass. VI, n. 25120/2012).

        In tema di appello cautelare avverso una misura interdittiva, è legittima la partecipazione al relativo procedimento del P.M. presso il Tribunale del riesame, ancorché diverso da quello che abbia richiesto l'applicazione della misura, e, per l'effetto, l'esclusione di quest'ultimo dall'udienza camerale, ex art. 310, in quanto la competenza funzionale dell'Ufficio del rappresentante della pubblica accusa, ex art. 51, comma 3, si uniforma, in via generale, alla regola del suo carattere derivato, normalmente connessa a quella del giudice presso il quale esercita le sue funzioni (Cass. V, n. 34961/2010).

        È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., della norma transitoria di cui all'art. 16 l. n. 228/2003 secondo cui la regola attributiva della competenza funzionale relativamente ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, si applica ai procedimenti per i quali l'iscrizione della notizia di reato sia avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge, rientrando nella discrezionalità del legislatore l'individuazione, a parziale temperamento del criterio «tempus regit actum», della sfera applicativa temporale di una norma processuale (Cass. I, n. 4076/2010).

        I procedimenti per imputazioni di associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico rientrano nella competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (Cass. II, n. 18581/2009).

        La legittimazione all'impugnazione, nei procedimenti per taluno dei reati di cui dall'art. 51, comma 3-bis, spetta al procuratore distrettuale anche in relazione ai reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento (Cass. II, n. 9797/2009).

        In materia di reati di frode informatica, la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, prevista dall'art. 328, comma 1-quater, si applica solo ai procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato successivamente alla data dell'entrata in vigore —- avvenuta il 5 aprile 2008 —- della l. n. 48/2008 (Cass. n. 45078/2008).

        Nel procedimentode libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51 comma 3-bis, e quindi nelle attribuzioni exart. 328 del G.i.p. del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa, e le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale (Cass. II, n. 24492/2006).

        Nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato è quello del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p. anche per i procedimenti penali che erano in corso prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 4-bis d.l. n. 82/2000, conv. nella l. n. 144/2000, in quanto non si tratta di applicare retroattivamente tale legge di interpretazione autentica, ma di interpretare correttamente la stessa disposizione, tanto che l'interpretazione autentica del legislatore è comunque applicabile anche quando è meno favorevole all'imputato di un'interpretazione giurisprudenziale precedente (Cass. VI, n. 36352/2004).

        Per ulteriori pronunce si rinvia al commento dell’art. 16, nonché dell’art. 23. 

        Bibliografia

        Vergine, Sub art. 51, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 629 e ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 52 - Astensione.

        1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza [361h].

        2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale (1).

        3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione (2).

        4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 11 (1).

        (1) L'art. 176lett. a)d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 ha modificato il comma 2 e il comma 4 , con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

        (2) Comma così modificato dall'art. 176 lett. b) d.lg. n. 51, cit.,  con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo originario recitava: «Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione».

        1. Inquadramento

        Il pubblico ministero è parte e non può essere ricusato. L'obbligatorietà del suo munus gli impedisce di astenersi dalla trattazione del procedimento assegnatogli, a meno che sussistano non tipizzabili ragioni di convenienza che siano connotate dal carattere di gravità. In tal caso la norma in commento disciplina, sul piano procedimentale interno all'ufficio del pubblico ministero, l'esercizio di tale facoltà.

        2. Il pubblico ministero come parte processuale non ricusabile

        Il magistrato del pubblico ministero è parte (processale) pubblica.

        Pur essendo tenuto, nel corso delle indagini preliminari, a svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (art. 358), ciò nondimeno tale attività non è obbligatoria, né la sua omissione (fatto salvo l'obbligo di procedere all'interrogatorio quando richiesto dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 415-bis, comma 3) è processualmente sanzionata o condiziona l'esercizio dell'azione penale, essendo comunque finalizzata all'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio proficuo dell'azione penale stessa (artt. 326, e 125, disp. att.) e a garantire la maggior completezza possibile delle indagini preliminari.

        Lontano da pur possibili suggestivi accostamenti a figure cardine del codice di rito del 1930 come quella del giudice istruttore (dinanzi al quale, nel precedente codice di rito, il pubblico ministero formalizzava l'inchiesta che veniva di conseguenza da lui condotta), il pubblico ministero, dominus dell'azione e delle indagini preliminari strumentali al suo esercizio, resta comunque parte processuale, la cui natura non è snaturata da quest'obbligo, non altrimenti sanzionato, di svolgere indagini anche a favore della persona sottoposta alle indagini, né ovviamente dall'obbligo di esercitare le proprie funzioni con imparzialità (art. 1, d.lgs. n. 109/2006, e 97, Cost.; concetto diverso dalla imparzialità che caratterizza la figura e la funzione del giudice ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost.).

        Non essendo giudice, ma parte (pubblica, ancorché imparziale) del processo, per di più appartenente ad un ufficio che si caratterizza per la sua natura impersonale, l'imparzialità e il pre-giudizio del pubblico ministero non sono presidiati né garantiti, sul piano processuale, dai medesimi meccanismi processuali che disciplinano l'incompatibilità, l'astensione e la ricusazione del giudice.

        Sicché il magistrato del pubblico ministero assegnatario, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 106/2006, del procedimento e/o incaricato di sostenere l'accusa in giudizio, ferme restando eventuali conseguenze penali o disciplinari (Cass. VI, n. 7992/2005), non può essere ricusato dalle altre parti, né ha l'obbligo (processuale) di astenersi nei casi previsti dagli artt. 36 e 37, nemmeno quando sussistono le cause di incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19, r.d. n. 12/1941, non essendo la violazione di tali obblighi sanzionata in alcun modo sul piano processuale e non comportando l’inutilizzabilità degli atti di indagine da lui compiuti, potendo eventualmente incidere solo sulla attendibilità delle prove (Cass. VI, n. 12655/2016).


        3. L'astensione del pubblico ministero

        Il pubblico ministero, dunque, ha (solo la) facoltà di astenersi quando esistono gravi (e non tipizzate) ragioni di convenienza e sulla sua dichiarazione decide, insindacabilmente, il titolare dell'ufficio di appartenenza del magistrato che, se l'accoglie, provvede a sostituirlo nei termini e modi scanditi dalla norma in commento, senza alcun pregiudizio per la validità e utilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero sostituito.

        La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disposizione di cui in commento si riferisce, per contenuto e collocazione sistematica, al solo pubblico ministero, disciplinandone il corretto funzionamento nei casi di astensione e dettando all'uopo varie regole fra cui quella, in ipotesi di astensione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, della possibilità di sostituzione del magistrato astenuto con altro magistrato appartenente ad un ufficio del pubblico ministero egualmente competente, designato a norma dell'art. 11; il richiamo a quest'ultima norma, pertanto, deve intendersi operato, secondo una corretta interpretazione, esclusivamente al limitato fine della individuazione del magistrato sostituto, la cui conseguente legittimazione rimane ristretta allo svolgimento dell'attività ricadente nell'ambito delle indagini preliminari, senza alcuna influenza sulla competenza territoriale del giudice che resta stabilita secondo le regole generali exartt. 8 e 9 (Cass. I, n. 5427/1995).

        Ferma restando la possibilità di sostituire il magistrato del pubblico ministero in udienza nei casi previsti dall'art. 53, la norma in commento non consente (e sembra anzi escludere) la sostituzione d'ufficio del magistrato assegnatario del procedimento nel corso delle indagini preliminari quando sussistano gravi ragioni di convenienza (o nei casi previsti dall'art. 53). Salvi i casi di avocazione (che comportano la sostituzione di un ufficio ad un altro nella trattazione del medesimo procedimento), all'interno del medesimo ufficio del pubblico ministero l'assegnazione della trattazione del procedimento può essere revocata dal procuratore della Repubblica nei soli casi previsti dall'art. 2, d.lgs. n. 106/2006, e tuttavia, quando ciò non avvenisse, la assegnazione del procedimento ad altro magistrato in violazione di detta norma non comporterebbe alcuna sanzione processuale.


        4. Casistica

        È irrituale il provvedimento con il quale il Pretore, dopo la dichiarazione di astensione del pubblico ministero, disponga la trasmissione degli atti all'ufficio di quest'ultimo, in quanto non è consentita la regressione del procedimento a una fase ormai superata. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha affermato che il giudice, in una simile circostanza avrebbe dovuto rinviare il dibattimento in attesa di conoscere le determinazioni del Procuratore della Repubblica in ordine alla designazione di altro magistrato dell'ufficio) (Cass. I, n. 1581/1998).

        La norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi. Dunque l'inosservanza di tale dovere comporta l'integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la responsabilità di un magistrato del P.M. che aveva agito in una situazione di conflitto di interessi, sebbene l'art. 52 preveda, per questa come per altre gravi ragioni di convenienza, una mera facoltà di astensione) (Cass. VI, n. 7992/2005).

        Bibliografia

        Vergine, Sub art. 52, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 651 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 53 - Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione.

        1. Nell'udienza [127, 391, 401, 419 s., 441, 447, 470 s., 568 s., 666, 678, 704, 724], il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

        2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

        3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio [372].

        1. Inquadramento

        La norma codifica il principio dell'autonomia del pubblico ministero in udienza rispetto alle eventualmente diverse determinazioni del titolare dell'ufficio di appartenenza.

        2. L'autonomia dibattimentale del pubblico ministero

        La norma codifica il principio, espresso già a livello ordinamentale, secondo il quale «nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero in piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale». Il relativo provvedimento deve essere motivato e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura (art. 70, r.d. n. 12/1941).

        Benché la norma in commento non lo dica espressamente, il principio con essa espresso si deve ritenere applicabile anche a chi esercita le funzioni di pubblico ministero in virtù della delega conferita dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. a) e b), r.d. n. 12/1941. Si è così autorevolmente sostenuto che in tema di delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero, devono considerarsi come non apposte le condizioni o restrizioni non previste dalla legge ivi eventualmente inserite, delle quali, quindi, il giudice non deve tenere alcun conto (Cass.S.U., n. 13716/2011; cfr. altresì Cass. VI, n. 16170/2011, secondo cui la delega conferita dal Procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario per l'udienza di convalida e per il successivo giudizio direttissimo autorizza il delegato a configurare in termini diversi l'accusa e a procedere a nuove contestazioni).

        Il principio della piena autonomia del pubblico ministero nell'udienza è ispirato, a sua volta, alla necessità di tutelare la libera determinazione di tutte le persone che partecipano al processo (se ne veda un'applicazione nell'art. 45) e di garantire, attraverso la libertà di iniziativa processuale della parte pubblica, ancorata all'oggettivo andamento del processo e non ai desiderata del titolare dell'ufficio, l'oralità e la concentrazione del processo stesso, la cui dinamicità potrebbe essere appesantita, se non addirittura pregiudicata, dalla necessità del pubblico ministero di udienza di confrontarsi, ad ogni piè sospinto, con il titolare dell'ufficio.

        Tale autonomia è bilanciata dalla possibilità, per il titolare dell'ufficio, di proporre impugnazione quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero in udienza (art. 570), ma l'affermazione della sua pienezza vuol sottolineare l'integrità del ruolo dell'accusa e porla al riparo da eventuali abusi dei dirigenti di quegli uffici, assicurandone l'autonomia o l'indipendenza non solo verso l'esterno, ma anche all'interno del medesimo ufficio (Cass. I, n. 5942/1991).


        3. I casi di sostituzione

        La piena autonomia dibattimentale si traduce nella codificazione dei limiti all'esercizio del potere del titolare dell'ufficio di sostituire, senza il suo consenso (espresso o tacito), il magistrato del pubblico ministero designato ai sensi dell'art. 70, comma 3, r.d. n. 12/1941.

        Tale sostituzione può avvenire solo per grave impedimento del pubblico ministero designato o per rilevanti esigenze di servizio, o quando il pubblico ministero designato: a) ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli (art. 36, lett. a); oppure b) è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge (art. 36, lett. b); oppure c) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private (art. 36, lett. d); oppure ancora d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata (art. 36, lett. e).

        Nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lett.a), b)d) ede), la sostituzione del magistrato del pubblico ministero è obbligatoria e quando non vi provveda il procuratore della Repubblica vi provvede il procuratore generale presso la corte di appello che designa un magistrato del suo ufficio. Negli altri casi, il pubblico ministero non può essere sostituito senza il suo consenso, nemmeno se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero, se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario.

        Sull'autonomia del Pubblico Ministero in udienza, v. supra.


        4. Casistica

        La delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio da almeno sei mesi per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei rispettivi ambiti stabiliti dall'art. 72, comma 2, lett. b), ord. giud., comprende la facoltà di richiedere l'applicazione di una misura cautelare personale (Cass.S.U., n. 13716/2011).

        Anche nell'ipotesi in cui venga ravvisata la partecipazione alle indagini preliminari dell'ufficiale di polizia delegato ad esercitare le funzioni di P.M. alla udienza innanzi al Pretore, ciò non comporta la nullità di ordine generaleexart. 178, lett.b), conseguente alla inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento. La suddetta nullità, infatti, trova applicazione nei casi in cui il rappresentante del P.M. non ha i requisiti essenziali per ricoprire l'incarico ovvero non fa parte dell'ufficio del pubblico ministero, inteso nella sua istituzione funzionale ed unitaria. Il che non si verifica quando, con delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale, il potere di esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza viene conferito ad uno dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria), con ciò attuandosi un vero e proprio trasferimento di funzioni a persona legittimata, che in tal modo realizza a suo favore i necessari requisiti di capacità, di cui l'organo requirente deve essere provvisto al fine della validità degli atti compiuti. Ciò non esclude, peraltro, che il soggetto ritualmente delegato venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, del tipo di quelle previste dall'art. 36, comma 1, lett. a), b), d), e), alle quali occorra ovviare con la sostituzione, di cui all'art. 53, secondo e terzo comma (Cass. VI, n. 8815/1996; Cass. II, n. 10992/2003).

        L'art. 53, comma 2 prevede che il magistrato del pubblico ministero che esercita le funzioni in udienza può essere sostituito, fatti salvi i casi di cui alla prima parte della disposizione citata, solo con il suo consenso. Questo, peraltro, può essere manifestato sia in forma espressa che tacita, e in tale seconda ipotesi è desumibile da fatti concludenti. (Fattispecie nella quale il tacito consenso alla sostituzione è stato dedotto dalla lieve entità del fatto «sub iudice» e dalla mancanza di contrasti sull'impostazione accusatoria tra il magistrato sostituito e quello dirigente l'ufficio) (Cass. V, n. 9694/1994).

        Bibliografia

        Andreazza, Conferita così al magistrato onorario un'autonoma “legittimazione requirente”, in Guida dir. 2011, fasc. 20, 72; Antinucci, L'esercizio della funzione d'accusa da parte del vice procuratore onorario tra autonomia e subordinazione, in Giur. it. 2011, 2650; Vergine, Sub art. 53, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 658 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 54 bis - Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero1 .

        1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54, comma 1.

        2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni [54-ter], determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

        3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54, comma 1.

        4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

        5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

         

        [1] Articolo inserito dall'art. 2 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., e come modificato dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8.

        1. Inquadramento

        La norma, insieme con quelle di cui agli artt. 54 e 54-ter, disciplina esclusivamente i rapporti tra uffici del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, con esclusione dei casi in cui l'azione penale è già stata esercitata da uno di essi e/o di ogni possibile conflitto tra quest'ultimo e il giudice, non annoverabile nemmeno tra i “casi analoghi” (Cass.S.U., n. 9605/2014).

        2. I presupposti di applicabilità della norma

        La norma presuppone che due (o più) uffici del pubblico ministero (e non due o più pubblici ministeri dello stesso ufficio) procedono contemporaneamente con indagini preliminari nei confronti della medesima persona (non conta se uno dei pubblici ministeri ipotizzi il concorso con altri) e per il medesimo fatto storico (si veda anche il commento all'art. 54-quater).

        Secondo la giurisprudenza di legittimità il conflitto positivo “proprio« presuppone ed esige la assoluta coincidenza tra fattispecie ontologiche, con totale ed integrale sovrapponibilità, per modo che in due o più sedi giudiziarie risultino contemporaneamente pendenti diversi procedimenti penali aventi il medesimo oggetto, ciascuno dei quali integranti la iterazione degli altri. È in tale situazione, infatti, che soccorre la normativa in tema di conflitti, occorrendo, per fini di ordine processuale e di giustizia sostanziale, la »reductio ad unum« dei processi duplicati, davanti all'unico giudice competente per l'unico fatto-reato oggetto di giudizio. Invece, il carattere meramente omologo di fattispecie ontologicamente e storicamente diversificate dà luogo a distinti reati, per ciascuno dei quali viene legittimamente instaurato autonomo processo davanti al giudice per esso singolarmente competente, senza che ricorra alcuna ipotesi di conflitto positivo e di duplicazione procedimentale »per il medesimo fatto" (art. 54-bis). Ove ricorrano tali situazioni, in considerazione della unicità di fonte probatoria, può esservi tra le due fattispecie un rapporto di connessione, ma trattandosi di connessione probatoria — l'unica rimasta esclusa dalle previsioni tassative dell'art. 12 — non è configurabile neppure il cosiddetto conflitto positivo per connessione, di cui ai casi analoghi reintrodotti con il comma quinto dell'art. 54-bis (Cass. VI, n. 1787/1995).

        L'identità oggettiva e soggettiva del fatto per il quale i due diversi uffici procedono esclude dall'ambito applicativo della norma i casi di collegamento tra le indagini che presuppongono fatti storici tra loro diversi ma connessi ai sensi dell'art. 371, comma 2, ed impongono soltanto l'esigenza del coordinamento delle indagini. Se però si tratta di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, il pubblico ministero competente a procedere è uno solo, individuato ai sensi degli artt. 15, 16 e 51. In tali casi il possibile conflitto con l'altro pubblico ministero rientra tra le ipotesi di cui all'ultimo comma della norma in commento.


        3. La risoluzione del conflitto

        È possibile (evenienza improbabile, ma non impossibile) che nessuno dei diversi uffici sia informato della contemporanea pendenza di procedimenti che hanno ad oggetto la medesima persona e il medesimo fatto. In tal caso della relativa questione sulla competenza saranno investiti i giudici dinanzi ai quali sarà esercitata l'azione penale.

        Se invece uno dei pubblici ministeri è informato della contemporanea pendenza di un procedimento a carico della medesima persona e per il medesimo fatto, ha due alternative: a) trasmettere il proprio fascicolo all'altro ufficio del quale ritiene la competenza ai sensi dell'art. 54; b) richiedere la trasmissione del fascicolo dell'altro ufficio al proprio ritenendo la propria competenza.

        Il pubblico ministero investito della richiesta ha, a sua volta, due alternative: a) aderire alla richiesta e trasmettere gli atti; b) ritenere la propria competenza.

        La norma in commento disciplina esclusivamente quest'ultima eventualità, disponendo che il pubblico ministero richiesto non possa opporre un rifiuto, nemmeno argomentato, né richiedere a sua volta gli atti all'altro pubblico ministero, tanto meno ignorare la richiesta procedendo alle indagini come se non l'avesse mai ricevuta.

        Il pubblico ministero che non aderisca alla richiesta di trasmissione degli atti ha il dovere di investire della questione il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero iniziale appartiene al suo stesso distretto, altrimenti deve investire della questione il procuratore generale presso la corte di cassazione.

        Il procuratore generale decide allo stato degli atti (e delle indagini) indicando, con provvedimento inoppugnabile di natura organizzatoria non giurisdizionale (Cass. VI, n. 2336/2015), quale dei due uffici deve procedere.

        Se il contrasto riguarda taluno dei reati previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, il procuratore generale presso la corte di cassazione provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore generale presso la corte di appello invece provvede autonomamente ma deve informare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati (art. 54-ter).

        Non diversamente da quanto previsto in caso di contrasto negativo, gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero diverso da quello designato sono utilizzabili come se fossero stati sin dall'inizio assunti da quest'ultimo.


        4. Casistica

        Per la casistica ed ulteriori aspetti applicativi si rinvia al commento dell'art. 54.

        Bibliografia

        Vergine, Sub art. 54-bis, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 677 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 54 ter - Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata1.

        1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e371-bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo [371-bis]; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottat (2) i.

         

        [1] Articolo inserito dall'art. 2 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 d.l. n. 367, cit., questa norma si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (22 novembre 1991).

        [2] L'art. 9, comma 1, lettera a), d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha inserito le parole: «e antiterrorismo», dopo le parole «procuratore nazionale antimafia», e ha sostituito le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» con le seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».Successivamente l'art. 2-bis, comma 3, lett. a), d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137  ha sostituito le parole: «negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,» alle parole: «nell'articolo  51, commi 3-bis e  3-quater,».

        Focus Novita:

        Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 la l. 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.».

        L'art. 2-bis del decreto convertito in legge, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza” al comma 3, lett. a), dispone che “all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»”.

        Il provvedimento entra in vigore il 10 ottobre 2023.

        [a cura della Redazione]

        1. Inquadramento

        La norma disciplina, sul piano procedurale, le modalità del necessario coinvolgimento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei casi di contrasti, positivi o negativi, tra pubblici ministeri quando riguardano taluno dei reati indicati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater.

        2. I presupposti di applicabilità della norma. Rinvio

        La norma presuppone che i contrasti tra due (o più) uffici del pubblico ministero riguardano procedimenti relativi a taluno dei reati di cui all'art. 51, commi 3-bise 3-quater.

        L’art. 2-bis, comma 3, lett. a), d.l. 10 agosto 2023, n. 105 conv. con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023 n. 137, ha ampliato l’ambito applicativo della norma in commento aggiungendo, quali ulteriori casi di necessario coinvolgimento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies c.p. nonché i procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

        In tal caso, nei procedimenti previsti per la loro risoluzione, l'intervento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è obbligatorio se gli uffici coinvolti operano in distretti diversi, ed il suo parere (non vincolante) deve essere assunto dal procuratore generale presso la corte di cassazione prima della decisione, altrimenti (in caso di conflitto tra uffici operanti nel medesimo distretto) deve essere solo informato dei provvedimenti adottati dal procuratore generale presso la corte di appello (il che non equivale a dire che quest'ultimo non possa comunque informare preventivamente, anche a fini consultivi, il procuratore nazionale).

        Per il resto, si rinvia al commento degli artt. 54 e 54-bis.

        Bibliografia

        Vergine, Sub art. 54-ter, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 684 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 54 quater - Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (1).

        1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente [21 s., 3713] enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

        2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente [4-bis att.].

        3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere [4-bis att.]. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater (2), il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.

        4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

        5. Gli atti di indagine preliminare [358 s.] compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

        (1) Articolo inserito dall'art. 12 l. 16 dicembre 1999, n. 479.

        (2) L'art. 9 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha aggiunto dopo le parole «comma 3-bis» le parole: «e comma 3-quater».

        1. Inquadramento

        La parte privata non poteva interloquire sulle autonome determinazioni del pubblico ministero in ordine alla propria competenza a trattare il procedimento. La l. n. 479/1999 (che ha inserito la norma in commento) gli ha attribuito la facoltà di interloquire su questo aspetto sollecitando la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero indicato come competente.

        2. I presupposti di applicabilità della norma

        La trasmissione degli atti ad altro ufficio del pubblico ministero può essere sollecitata anche dalla parte privata (persona sottoposta alle indagini o persona offesa) che abbia formale conoscenza della pendenza del procedimento ai sensi degli artt. 335, comma 3, o 369, e che ritenga che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso.

        In tal caso la parte deve indicare, a pena di inammissibilità della richiesta, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice competente.

        La richiesta deve essere necessariamente depositata presso la segreteria del pubblico ministero che procede e non presso quella del pubblico ministero ritenuto competente. Ove però ciò accada, il pubblico ministero erroneamente investito della domanda dovrà trasmetterla all'ufficio procedente e fino a quando quest'ultimo non l'avrà ricevuta non decorrerà il termine entro il quale quest'ultimo deve decidere se accogliere o meno la richiesta di trasmissione degli atti.

        Ciò non esclude che il pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, ricevuta la richiesta, possa iscrivere il procedimento nel registro di cui all'art. 335 al fine di assumere egli stesso l'iniziativa di chiedere la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1. In tal caso, però, si dovrebbe ritenere ammissibile il contrasto positivo anche quando la notizia del diverso procedimento si identifichi con l'atto stesso con il quale il pubblico ministero iscrive il procedimento (e dunque con la notizia di reato) e non sopravvenga ad un procedimento già aperto in base ad una precedente.


        3. Gli sviluppi procedurali

        Il pubblico ministero correttamente investito della richiesta deve decidere entro 10 giorni dal deposito presso la segreteria.

        Se ritiene di aderirvi, trasmette gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (non necessariamente quello indicato dalla parte istante). Quest'ultimo, a sua volta, ove in disaccordo, può investire del contrasto negativo il procuratore generale (presso la corte di appello o presso la corte di cassazione, a seconda dei casi).

        Altrimenti, se ritiene la propria competenza, continuerà a svolgere le proprie indagini senza doverne per questo informare il richiedente. La scadenza del termine dei dieci giorni, infatti, costituisce una sorta di “silenzio-rigetto” contro il quale la parte può reagire investendo della richiesta direttamente il procuratore generale competente a decidere, presso la cui segreteria la richiesta deve essere depositata unitamente alla copia di quella già presentata al pubblico ministero (art. 4-bis disp. att.).

        Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, acquisite, se necessario, le copie del procedimento (art. 4-bis, comma 2, disp. att.), sentito (ove ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 54-ter) il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, provvede entro venti giorni (ma il termine non è perentorio) con decreto motivato inoppugnabile che vincola gli uffici del pubblico ministero interessati, ma non spiega alcun effetto sulla posizione processuale di altri soggetti anche se indagati nel medesimo procedimento (Cass. VI, n. 23853/2013). Se la decisione è assunta dal procuratore generale presso la corte di appello, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo deve essere (solo) informato del provvedimento, se si procede per uno dei reati di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-ter.

        L'accoglimento della richiesta non produce alcuna conseguenza sull'efficacia della misura cautelare eventualmente pendente, non operando in questo caso il meccanismo previsto dall'art. 27 per i soli casi in cui l'incompetenza sia dichiarata con provvedimento giurisdizionale (si rimanda, sul punto, al commento della norma e alla giurisprudenza ivi citata).

        Gli atti trasmessi al procuratore generale ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, disp. att., non sono ostensibili alla parte istante, essendo comunque coperti da segreto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329.

        La richiesta respinta, reiterata in assenza di fatti nuovi e diversi (si noti la congiunzione), è inammissibile.

        Bibliografia

        Vergine, Sub art. 54-quater, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 686 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 54 - Contrasti negativi tra pubblici ministeri (1).

        1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari [326 s.] ritiene che il reato appartenga alla competenza [4-16] di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni [51], trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

        2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione [4 att.]. Il procuratore generale, esaminati gli atti [54-ter], determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

        3. Gli atti di indagine preliminare [347 s., 358 s., 4193, 430] compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

        3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri (1).

        (1) L'art. 8 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 ha così sostituito la rubrica dell'art. 54, che recitava; "Trasmissione degli atti ad altro ufficio", ed ha aggiunto il comma 3-bis.

        1. Inquadramento

        La norma, insieme con quelle di cui agli artt. 54-bis e 54-ter, disciplina esclusivamente i rapporti tra uffici del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, con esclusione dei casi in cui l'azione penale è già stata esercitata da uno di essi e/o di ogni possibile conflitto tra quest'ultimo e il giudice, non annoverabile nemmeno tra i “casi analoghi” (Cass.S.U., n. 9605/2014).

        2. La trasmissione degli atti ad altro ufficio del pubblico ministero

        Quando il pubblico ministero, che riceve la notizia di reato, ritiene che il fatto appartenga alla competenza territoriale o funzionale di altro giudice, la iscrive nel registro di cui all'art. 335 e trasmette il fascicolo in originale al pubblico ministero presso quest'ultimo.

        Allo stesso modo provvede se tale diversa competenza dovesse risultare nel corso (o all'esito) delle indagini preliminari. In tal caso gli atti di indagine già compiuti sono utilizzabili come se lo fossero stati sin dall'inizio dal pubblico ministero presso il giudice competente e le misure cautelari già adottate non cessano di avere efficacia, non applicandosi ai provvedimenti di trasmissione degli atti adottati ai sensi della norma in commento il meccanismo previsto dall'art. 27 in caso di adozione di misura da giudice che si dichiari contestualmente incompetente (Cass. VI, n. 2336/2015; Cass. II, n. 16309/2015; cfr., altresì, Cass.S.U., n. 12823/2010, citata in commento all'art. 27, al quale si rinvia).

        La trasmissione viene disposta con provvedimento che ha natura organizzatoria non giurisdizionale, non necessariamente motivato, con cui il pubblico ministero dà disposizione alla segreteria per l'inoltro del fascicolo al pubblico ministero competente.

        Quest'ultimo, una volta ricevuto il fascicolo, provvede ad iscriverlo nel registro di cui all'art. 335.

        Quindi, se ritiene la propria competenza, provvede a compiere le indagini preliminari nei termini decorrenti dalla data di iscrizione presso il proprio ufficio (Cass. V, n. 45725/2005); per le misure cautelari personali già adottate, invece, il termine di efficacia decorre dalla data di iniziale applicazione della misura.

        Se ritiene che la competenza appartiene ad un P.M. diverso da quello che gli ha trasmesso il fascicolo provvede a trasmettergli gli atti.


        3. Il contrasto negativo

        Se invece ritiene che la competenza appartiene al pubblico ministero che gli ha trasmesso gli atti deve investire della questione (trasmettendogli gli atti in copia o in originale: art. 4 disp. att.), il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero iniziale appartiene al suo stesso distretto, altrimenti deve investire della questione il procuratore generale presso la corte di cassazione.

        Il procuratore generale decide allo stato degli atti (e delle indagini) indicando, con provvedimento inoppugnabile di natura organizzatoria non giurisdizionale (Cass. VI, n. 2336/2015), quale dei due uffici deve procedere.

        Se il contrasto riguarda taluno dei reati previsti dall'art. 51, commi 3-bise 3-quater, il procuratore generale presso la corte di cassazione provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore generale presso la corte di appello invece provvede autonomamente ma deve informare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati (art. 54-ter).

        La decisione così assunta, che per sua natura è insuscettibile di acquisire l'autorità di cosa giudicata e non pregiudica il diritto delle parti di sollevare, nelle sedi giurisdizionali, eccezioni di incompetenza negli stessi termini disattesi dal procuratore generale (Cass. I, n. 3824/2000), vincola il pubblico ministero designato fino a quando emergono fatti nuovi che determinano un mutamento del quadro iniziale (Cass. I, n. 406/1990) oppure se il giudice, investito di una qualsiasi richiesta (anche di proroga delle indagini preliminari, o anche se proveniente dalla parte privata) declina la propria competenza ai sensi dell'art. 22, comma 1.

        È bene chiarire, però, che: a) la dichiarazione di incompetenza adottata dal giudice ai sensi dell'art. 22, comma 1, non vincola il pubblico ministero, libero di proseguire le indagini preliminari (Cass. I, n. 406/1990; Cass. I, n. 1555/1994; Cass. I, n. 472/1998); b) il pubblico ministero non può mai richiedere al giudice di dichiararsi incompetente, poiché, ove egli ritenga tale incompetenza, deve trasmettere gli atti all'ufficio del P.M. presso il giudice competente. Pertanto, qualora egli si rivolga al giudice presso il quale esercita le sue funzioni, deve necessariamente proporre una domanda di merito e non può limitarsi a chiedere che detto giudice si dichiari incompetente, posto che tale pronuncia non sarebbe di alcuna utilità (Cass. I, n. 3882/1997; cfr. anche Cass. I, n. 5067/1996, riportato in Casistica).

        I contrasti tra uffici del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari possono essere sollevati esclusivamente dagli uffici interessati del predetto organo, come previsto dagli artt. 51,54-bis e 54-ter, con la conseguenza che le parti private non possono eccepire la violazione delle norme relative alle attribuzioni dei predetti uffici (Cass. V, n. 1734/1993), ma solo sollecitare la trasmissione degli atti nei termini e modi previsti dall'art. 54-quater.


        4. Casistica

        In tema di sequestro probatorio, non rileva l'incompetenza del pubblico ministero in quanto la competenza dell'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal P.M. dichiarato "incompetente", sicché nel caso in cui siano stati conclusi protocolli operativi tra procure, che possono costituire una forma di coordinamento investigativo exart. 371 c.p.p., non rilevano questioni di competenza, potendo il mancato coordinamento essere esclusivamente oggetto di avocazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello exart. 372, comma 1-bis, c.p.p. (Cass. VI, n. 9989/2018)

        Il provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione individua la competenza di una determinata procura a procedere per il reato ipotizzato, in data successiva all'adozione di un decreto di sequestro preventivo, ha natura organizzatoria e non spiega alcun effetto sull'efficacia della misura cautelare reale, sulla quale incidono unicamente i provvedimenti dichiarativi di incompetenza del giudice che l'abbia disposta (Cass. VI, n. 2336/2015).

        L'omessa impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, dando luogo alla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, impedisce la reiterazione della richiesta allo stesso giudice fondata sui medesimi elementi, ma non preclude invece la possibilità, insita nelle disposizioni di cui agli artt. 54 e 55,di interessare, in ragione di una migliore individuazione della competenza per materia e della trasmissione degli atti da un P.M. all'altro, un nuovo giudice diverso dal primo (Cass. III, n. 10829/2014).

        È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 in relazione all'art. 111, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di trasmissione degli atti da un pubblico ministero ad un altro pubblico ministero presso un diverso giudice, la caducazione della misura cautelare già disposta e non reiterata dal giudice competente nei termini indicati dall'art. 27, in quanto i presupposti e le condizioni di inefficacia della misura cautelare sono regolati in modo specifico della legge (art. 27) secondo i principi del giusto processo (Cass. IV, n. 32648/2002; Cass. VI, n. 1549/1991).

        L'individuazione, a norma dell'art. 54-quater, di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento —- con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 —- un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del pubblico ministero, decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e ss., altro G.i.p. possa essere investito in seguito del procedimento (Cass. II, n. 14787/2001; Cass. IV, n. 32648/2002).

        Il provvedimento con il quale il P.M. ricevuti gli atti dal Tribunale di altro circondario, dichiaratosi incompetente per territorio con sentenza, disponga, ritenutosi a sua volta incompetente per territorio —- con provvedimento exart. 54 —-, la trasmissione degli atti al P.M. nella cui competenza territoriale ritenga rientrare il procedimento, omettendo di sollecitare in proposito una pronuncia del giudice, è illegittimo; peraltro non si verte in un caso di carenza assoluta del potere di iniziativa del P.M., di cui all'art. 178, né in ipotesi di abnormità, bensì di uso scorretto del potere ordinatorio rimediabile con il tempestivo esercizio delle facoltà di proposizione di eccezione e di impugnazione (Cass. III, n. 5472/2001).

        È da considerarsi abnorme non solo il provvedimento che per la sua singolarità risulti avulso dall'ordinamento processuale, ma altresì il provvedimento che, pur configurandosi in astratto come espressione di un potere legittimo, si esplichi, al di là di ogni ragionevole nel limite, oltre i casi consentiti a le ipotesi previste; ne consegue che deve ritenersi affetto da abnormità il provvedimento col quale il G.i.p. reiteri, dopo la risoluzione da parte del Procuratore Generale del contrasto negativo di competenza tra due uffici del pubblico ministero del distretto, il decreto di archiviazione già emesso prima che fosse sollevato il contrasto, atteso che, a norma dell'art. 54, la determinazione del P.G., che risolve il contrasto determinando la competenza di uno degli uffici del p.m., non comporta altro che la prosecuzione delle indagini da parte dell'ufficio designato, pertanto senza nessuna interferenza sullo sviluppo processuale in corso e perciò senza che, in particolare, sia necessaria la reiterazione di alcun atto precedentemente assunto (Cass. VI, n. 1417/2000).

        Poiché, secondo il vigente ordinamento processuale, un conflitto è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, non è configurabile alcun conflitto nel corso delle indagini preliminari, pure nell'ipotesi che due diversi pubblici ministeri appartenenti a uffici distinti indaghino su un medesimo fatto di reato, a nulla rilevando l'eventuale intervento del g.i.p. investito di singole richieste delle parti, giacché la richiesta non vale a spogliare il P.M.. della titolarità delle indagini. (Fattispecie relativa a distinti procedimenti asseritamente pendenti per il medesimo fatto, in ordine al primo dei quali un p.m. aveva richiesto il competente g.i.p. di decreto di archiviazione e l'altro, appartenente a diverso ufficio giudiziario, di proroga delle indagini preliminari. In relazione a tale vicenda, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha affermato che la possibilità di porre rimedio alla duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l'unico possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli artt. 54,54-bis e 54-ter, che disciplinano gli eventuali contrasti tra pubblici ministeri nella fase procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano, perciò, del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti) (Cass. I, n. 472/1998).

        Il provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte d'appello individua la competenza di una determinata procura a procedere per il reato ipotizzato, in data successiva all'adozione di un decreto di sequestro preventivo, ha natura organizzatoria e non spiega alcun effetto sull'efficacia della misura cautelare reale, sulla quale incidono unicamente i provvedimenti dichiarativi di incompetenza del giudice che l'abbia disposta (Cass. V, n. 26586/2014).

        In tema di sequestro probatorio non può farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata solo per l'organo giurisdizionale. Nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione dl lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero (Cass. III, n. 2791/1998).

        Costituisce contrasto negativo tra uffici del P.M., da risolversi ai sensi dell'art. 54, e non conflitto fra giudici, rientrante nelle previsioni di cui all'art. 28, quello che derivi dall'avvenuta pronuncia, da parte di distinti giudici per le indagini preliminari, su richiesta dei rispettivi uffici del pubblico ministero, di provvedimenti formalmente qualificati come di archiviazione ma in realtà non rispondenti, sotto il profilo sostanzialistico, alla detta qualifica, in quanto aventi ad oggetto non la fondatezza della «notitia criminis», ma l'inquadramento giuridico in una o in un'altra fattispecie astratta di reato dei fatti per cui si procede (Cass. I, n. 4720/1996).

        Il provvedimento di archiviazione deve pronunciarsi sulla fondatezza della notizia di reato e non sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla conseguente competenza per materia: non ha perciò tale valore sostanziale il provvedimento emesso dal G.i.p., sotto forma di decreto di archiviazione, con il quale gli atti vengono restituiti al PM perché a sua volta li trasmetta al P.M. competente. A sua volta il P.M. che riceve gli atti non può, ove non concordi sulla propria competenza, chiedere al proprio Gip di sollevare conflitto avanzando una richiesta che solo formalmente riveste la forma della richiesta di archiviazione. L'unica possibilità che l'ordinamento gli riconosce per far valere la competenza dell'altro ufficio è quella di sollecitare l'intervento del Procuratore generale per risolvere il contrasto negativo tra pubblici ministeri ai sensi dell'art. 54. Il conflitto così sollevato deve ritenersi inesistente e gli atti devono essere restituiti al G.i.p. che l'ha sollevato (Cass. I, n. 5067/1996; Cass. I, n. 6977/1998).

        Nel caso di dichiarazione di incompetenza adottata dal giudice ai sensi del comma primo dell'art. 22 nuovo c.p.p., il P.M. rimane libero di proseguire le indagini preliminari, non essendo vincolato alla pronuncia del giudice. Qualora però il P.M. procedente si trovi di fronte al diniego, per ragioni di competenza, dell'adozione di un provvedimento da parte del giudice, che egli ritenga irrinunciabile e necessario, è allora legittimato —- anche in deroga alla designazione da parte dell'ufficio del P.m. sovraordinato ai sensi dell'art. 54 del nuovo codice —- a rimettere gli Atti all'ufficio del P.m. ritenuto competente, perché richieda al G.i.p. presso il quale svolge le sue funzioni il provvedimento ritenuto necessario, non potendosi, infatti, non ravvisare in tale situazione una ragione legittima di deroga all'efficacia vincolante della designazione da parte del P.m. sovraordinato. L'accoglimento della richiesta del provvedimento da parte del diverso G.i.p. investito risolverà, almeno nella fase dello svolgimento delle indagini preliminari, il problema, mentre il diniego in conseguenza di una dichiarazione di incompetenza, determinerà invece una situazione evidente di conflitto, la quale sarà rilevata dal giudice stesso oppure denunciata dal P.m. per essere rimessa alla cognizione della Cassazione; adempimento al quale il giudice è certamente obbligato (Cass. I, n. 406/1990).

        Bibliografia

        Cappuccio, Inammissibilità dei conflitti di competenza tra pubblico ministero e giudice, in Cass. pen. 2014, 2786; Marafioti, Contrasti tra uffici del pubblico ministero, in Giur. it. 1990, fasc. 11, parte II^, 398; Nuzzo, Controllo sulla legittimazione del P.M. ex art. 54-quater cod. proc. pen. e misure cautelari, in Cass. pen. 2002, 725; Patané, Aboliti dal nuovo codice di procedura penale i “casi analoghi” di conflitto interessanti il pubblico ministero, in Giust. pen. 1991, fasc. 3, parte III^, 297; Peroni, Sul dissenso tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari come fattispecie di conflitto analogo, in Cass. pen. 1991, 154; Seghetti, Dissenso tra P.M. e G.I. sulla competenza e conflitto analogo, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1991, 296; Vergine, Sub art. 54, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 666 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 55 - Funzioni della polizia giudiziaria.

        1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati [347], impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova [348] e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [326] (1).

        2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria [58, 131, 3483, 370, 378].

        3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria [57, 383].

        (1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. gli artt. 11, 12, 13 e 20, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        Artt. 11, 12, 13 e 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        L'obbligatorietà dell'azione penale esige doverose funzioni di conoscenza, prevenzione e repressione dei reati non derivanti da scelte discrezionali con la (conseguente) disponibilità diretta da parte dell'autorità giudiziaria della polizia giudiziaria (artt. 109 Cost. e 327). La norma in commento ne riassume le ragioni.

        2. I compiti istituzionali della polizia giudiziaria. Rinvio

        La polizia giudiziaria non è parte del processo, ma volendo utilizzare un linguaggio antropomorfico, si può affermare che costituisce il terminale sensibile privilegiato attraverso il quale la conoscenza dei fatti oggetto del procedimento perviene all'intelligenza del magistrato (che del rapporto processuale è parte necessaria). Ma è anche - rimanendo sullo stesso terreno delle definizioni antropomorfiche - il braccio, l'organo esecutivo della volontà del magistrato.

        Per questo, la polizia giudiziaria, deve, anche di propria iniziativa, e al fine di assicurare l'obbligatoria applicazione della legge penale (art. 3 c.p.):

        prendere notizia dei reati (nei termini e modi stabiliti dagli artt. 330 e ss. e 347 e ss.), così assicurando il flusso di informazioni necessarie alle determinazioni dell'autorità giudiziaria (art. 326);

        impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori (adottando di iniziativa, per esempio, provvedimenti cautelari interinali di natura personale e/o reale);

        ricercarne gli autori e compiere l'attività necessaria ad assicurare le fonti di prova (artt. 347 ss.);

        - svolgere ogni attività di indagine, d'iniziativa (art. 348) ovvero disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (art. 370).

        Nel corso delle indagini preliminari relativi ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. 1, 3 e 4, la polizia giudiziaria è anche organo di notificazione degli atti (art. 17, commi 3 e 7, d.l. n. 144/2005, conv. con modif. in l. n. 155/2005).

        La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio, dalle evidenti ricadute pratiche, secondo il quale dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 si evince il principio dell'atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal pubblico ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli (Cass. V, n. 18997/2014;Cass. II, n. 2655/1997).

        Sotto altro profilo, la stessa giurisprudenza ha anche autorevolmente chiarito che l'art. 55 si limita ad indicare le funzioni della polizia giudiziaria, mentre gli strumenti per svolgerle sono quelli previsti dalle altre norme del codice stesso (Cass.S.U., n. 9/1991).

        In questa sede il commento sarà limitato all'analisi strutturale/ordinamentale della polizia giudiziaria, quale “soggetto” (improprio) del procedimento penale. Per gli aspetti dinamici/funzionali dell'attività di polizia giudiziaria, si rimanda al commento delle norme sopra citate e, più in generale, degli artt. 326 e ss.

        Bibliografia

        Caló, Sub art. 55, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2012, I. 692 e ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 56 - Servizi e sezioni di polizia giudiziaria.

        1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria [58, 59]:

        a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge [12-15 att.] (1);

        b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria [5-11, 15, 20 att.; 5 min.; 6 att. min.];

        c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria [57] appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato [347].

        (1) Vedi l'art. 17 l. 1° aprile 1981, n. 121 e l'art. 121-5d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203. In precedenza, analoghe disposizioni erano state introdotte dagli artt. 15 e 16 d.l. 13 novembre 1990, n. 324, 12 d.l. 12 gennaio 1991, n. 5 e 12 d.l. 13 marzo 1991, n. 76, tutti decaduti per mancata conversione in legge. Vedi ancora l'art. 8 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82. Sulla istituzione della direzione investigativa antimafia, v. il d.l. 29 ottobre 1991, n. 345, conv., con modif., nella l. 30 dicembre 1991, n. 410. V. inoltre d.m. 14 giugno 2007 (G.U. 21 dicembre 2007, n. 296) recante «Istituzione del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria».

        Riferimenti chiave:

        Art. 17 l. 1° aprile 1981, n. 121; art. 12 commi 1-5, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203; il d.l. 29 ottobre 1991, n. 345, conv., con modif., nella l. 30 dicembre 1991, n. 410; d.m. 14 giugno 2007 (G.U. 21 dicembre 2007, n. 296).

        1. Inquadramento

        L'art. 56 individua chi è preposto allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria descritte dalla norma precedente, secondo un ordine crescente di diretta dipendenza dall'autorità giudiziaria (ufficiali e agenti di PG, servizi e sezioni di PG).

        2. Anatomia della polizia giudiziaria

        La polizia giudiziaria è composta da:

        • servizi di polizia giudiziaria;
        • sezioni di polizia giudiziaria;
        • ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

        La Relazione preliminare al progetto del codice di rito spiega che tale articolazione «appare conforme alla volontà espressa dal legislatore nel corso di tutti i lavori preparatori, anche relativi ai precedenti progetti di delega, a partire dal 1965 e fino al 1987, tenendo conto che in tutti i progetti in questione la formula della direttiva proposta ricalcava sempre l'art. 109 Cost. Infatti, nel precedente lungo iter parlamentare, protrattosi per tre legislature (la IV, la V e la VI), fu ampiamente discusso il problema e, dall'esame del dibattito svoltosi in merito, emerge chiaramente che il Parlamento, da una parte volle escludere, con la formulazione della direttiva 29 della legge-delega del 1974, l'istituzione di un autonomo corpo di polizia giudiziaria posto alle dirette dipendenze della magistratura ovvero del ministro di grazia e giustizia, e, dall'altra parte, volle superare, attraverso un sistema più funzionale e razionale, le contraddizioni e le carenze che l'attuale sistema di rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura importa nel concreto operare della polizia giudiziaria (...) è stata ribadita la netta opposizione all'istituzione di un corpo separato di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze del magistrato e la decisione di soddisfare l'esigenza che il legislatore delegato realizzi un'effettiva dipendenza funzionale ma non gerarchica della polizia giudiziaria dalla magistratura (...) l'abolizione della fase istruttoria ed il conseguente ben più importante ruolo assunto dalle indagini preliminari (...) hanno comportato la necessità di una migliore definizione e, in certo senso, di un ampliamento dei poteri-doveri e degli obblighi della polizia giudiziaria». Non si è voluto creare un nuovo corpo di polizia giudiziaria, ma si sono volute rendere «più efficienti e funzionali le attuali strutture, assicurando a tutti gli organi giudiziari effettivi poteri di disponibilità e di controllo sulle forze di polizia che svolgono funzioni giudiziarie», sicché «la soluzione non può essere ricercata che in un potenziamento degli attuali nuclei di polizia giudiziaria ed in una più razionale strutturazione dei rapporti con l'autorità giudiziaria. Si tratta cioè di tradurre in norme positive la diffusa e ferma volontà del Parlamento di superare le attuali disfunzioni organizzative e strutturali dei rapporti tra polizia e magistratura, tenendo conto della volontà del legislatore delegante di porre gli organi che svolgono continuamente ed in via esclusiva funzioni di polizia giudiziaria alle effettive dipendenze, sia pur soltanto funzionali, dei singoli uffici giudiziari ed in particolare, degli uffici del pubblico ministero, gestori delle indagini preliminari».

        La Relazione richiama la sentenza Corte cost. n. 122/1971 che aveva affermato «i seguenti importanti principi: 1) la disponibilità diretta da parte dell'autorità giudiziaria, coi particolari poteri che essa comporta, non può riferirsi a tutte le forze di polizia; 2) in via eccezionale l'autorità giudiziaria può servirsi del personale non appartenente ai nuclei specializzati di polizia giudiziaria: tale personale è tenuto ad eseguirne gli ordini; 3) la formazione dei nuclei predetti è legittima e trova fondamento nella finalità di «garantire negli addetti una particolare specializzazione e di sottrarli, per quanto possibile, ai superiori gerarchici delle rispettive armi di appartenenza»; 4) è auspicabile, in relazione alle note carenze organizzative riscontrate nella realtà di fatto, "che i nuclei specializzati di polizia giudiziaria siano formati in modo tale da garantire in ogni momento, sia per il numero e sia per la qualità degli addetti, una loro costante ed efficace utilizzazione da parte del magistrato, e che... gli allontanamenti temporanei dei dirigenti siano ridotti al minimo e sia sempre assicurata la supplenza con altro personale idoneo”».

        Si tratta - prosegue la Relazione - «di tradurre in norme positive la diffusa e ferma volontà del Parlamento di superare le attuali disfunzioni organizzative e strutturali dei rapporti tra polizia e magistratura, tenendo conto della volontà del legislatore delegante di porre gli organi che svolgono continuamente ed in via esclusiva funzioni di polizia giudiziaria alle effettive dipendenze, sia pur soltanto funzionali, dei singoli uffici giudiziari ed in particolare, degli uffici del pubblico ministero, gestori delle indagini preliminari».

        La Relazione parte così dalla ricognizione di queste disfunzioni organizzative e strutturali: il sovrapporsi di diversi indirizzi organizzativi da parte dei corpi di polizia, la cronica mancanza di mezzi, l'insufficiente iniziativa e le carenze tecnico-professionali dell'autorità giudiziaria, il personale, assegnato in via non esclusiva alle squadre di polizia giudiziaria, distolto per altri compiti, seguendo criteri di gestione e di razionalizzazione commisurati soltanto alle necessità interne dei singoli corpi ed alle numerose finalità loro attribuite dalle leggi istitutive, l'allontanamento temporaneo dalle funzioni di polizia giudiziaria, il potere di determinare il numero dei funzionari destinati ai servizi di polizia giudiziaria, nonché il potere di assegnarveli o di rimuoverli lasciato alle gerarchie per gli ufficiali non dirigenti e per gli agenti, con conseguente eccessiva mobilità del personale, la promiscuità d'impiego che ha impedito una seria specializzazione ed un'adeguata conoscenza del personale da parte del magistrato, la doppia dipendenza organizzativa e funzionale che ha creato conflitti di lealtà all'interno e all'esterno, inframmettenze nello svolgimento delle indagini nonché diffidenze pregiudizievoli per l'efficace svolgimento del servizio. «Gli articoli riguardanti la polizia giudiziaria sono stati redatti tenendo presente tutto quanto fin qui esposto». A tal fine «è stata stabilita una triplice graduazione nella disponibilità della polizia giudiziaria e nella conseguente sua dipendenza funzionale dalla magistratura. Ad un primo e più ampio livello si è previsto che i magistrati possono servirsi di qualsiasi organo di polizia giudiziaria e correlativamente che tutti gli ufficiali ed agenti hanno il dovere di compiere le attività loro affidate. La norma non tocca i rapporti di dipendenza amministrativa degli ufficiali ed agenti dai corpi di rispettiva appartenenza e non innova, perciò, la disciplina vigente, anche se ne dà una formulazione tecnicamente più precisa. Ad un secondo livello, e fermo restando il principio di piena disponibilità, è stata prevista una dipendenza più stretta per i servizi di polizia giudiziaria istituiti ed organizzati a norma dell'ultima parte dell'art. 17 l. n. 121/1981, sopra riportato (servizi istituiti presso le questure, i comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e quelli speciali e interforze) adibiti, in via esclusiva e con carattere di continuità al compimento di indagini conseguenti ad una notizia di reato. La dipendenza di questi servizi si sostanzia nella particolare responsabilità dei dirigenti, per il buon andamento del servizio svolto, verso il procuratore della Repubblica, se si tratta di servizi costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale circondariale, e verso il procuratore generale del distretto ove ha sede il servizio, se si tratta di servizi costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto di quello circondariale. Correlativamente si è stabilito che, per l'allontanamento dalla sede e la promozione di detti dirigenti, occorre rispettivamente il consenso ed il parere del procuratore della Repubblica o del procuratore generale. Anche questa direttiva non innova la disciplina in vigore; si è ritenuto, infatti, che una rigida separazione all'interno dei corpi di polizia fra il personale impiegato nella polizia giudiziaria e quello adibito ad altre funzioni, con conseguente destinazione esclusiva alle une e alle altre, fosse irrealizzabile ed urtasse contro le opposte e pur valide esigenze organizzative dei corpi stessi. Per contro si è pensato che le anzidette esigenze potessero trovare una più agevole soddisfazione a livello delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le procure della Repubblica (...) Qui è stato attuato il massimo di dipendenza funzionale attraverso una destinazione esclusiva all'attività di polizia giudiziaria di personale qualificato e predeterminato nel numero. A tal fine la normativa ha inteso riprendere e potenziare l'esperienza positiva delle piccole squadre di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, prevedendo un organico prestabilito delle singole sezioni e fornendo il divieto di adibirne gli appartenenti a funzioni diverse, onde assicurare un personale sufficiente e stabile».

        Poiché la forma è funzionale alla sostanza, è utile richiamare il passaggio della Relazione in cui si afferma l'importanza di «sottrarre alla polizia giudiziaria il potere (di fatto) di formazione della prova per orientarla, piuttosto, alla ricerca della prova stessa, sotto la direzione del pubblico ministero che deve intervenire immediatamente. Ora, se l'esigenza dell'utilizzazione di una polizia giudiziaria priva di interferenze gerarchiche resta attenuata in un contesto che assegna la formazione della prova prevalentemente all'organo giurisdizionale (imparziale), la stessa esigenza viene invece ad essere fortemente accentuata in relazione alla funzione di ricerca della prova, che si è voluta potenziare. Infatti, se il pubblico ministero deve dirigere fin dal primo momento l'indagine, all'uopo delegando alla polizia singole attività, e se l'indagine deve concludersi, almeno agli effetti di formulare l'imputazione, al più presto e comunque entro i termini ristretti fissati dalla legge, diviene assolutamente necessario che i rapporti con il personale della polizia giudiziaria siano caratterizzati dalla massima fiducia, snellezza, continuità e che sia eliminata ogni interferenza ritardatrice».

        Tali concetti sono stati ribaditi dalla sentenza Corte cost. n. 229/2018che ha ricordato che l’art. 109 Cost., prevedendo che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, ha il preciso e univoco significato di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della seconda nei confronti della prima, escludendo interferenze di altri poteri nella conduzione delle indagini, in modo che la direzione di queste ultime ne risulti effettivamente riservata all'autonoma iniziativa e determinazione dell’autorità giudiziaria medesima. Tale rapporto di subordinazione funzionale, se non collide con l’organico rapporto di dipendenza burocratica e disciplinare della polizia giudiziaria nei confronti del potere esecutivo (secondo la logica della duplice soggezione, che lo stesso art. 109 Cost. delinea: Corte cost. n. 394/1998), non ammette invece che si sviluppino, foss'anche per legittime esigenze informative ed organizzative, forme di coordinamento investigativo alternative a quello condotto dal pubblico ministero competente (nel caso di specie, la Corte costituzionale, pronunciando sul conflitto tra poteri sollevato dal Procuratore della Repubblica di Bari, ha dichiarato che non spetta al Governo adottare una disciplina che prevede che i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, e ha conseguentemente annullato l’art. 18, comma 5, d.lgs. n. 177/2016 che tale obbligo prevedeva).


        3. I servizi di polizia giudiziaria

        Agli effetti di quanto prevede la norma in commento, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice (art. 12, disp. att.; si veda altresì l'art. 17, l. n. 121/1981, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e, dunque, principalmente, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza.

        Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, sono stati costituiti servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, a fini informativi, investigativi e operativi, si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria (art. 12, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 152/1991; si veda anche quanto prevedono gli artt. 371,371-bis, 372).

        Con l'art. 3 d.l. n. 345/1991 (, oggi interamente sostituito dall'art. 108, d.lgs. n. 159/2011, Codice delle leggi antimafia), è stata istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

        La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico e si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, per effetto (e nei limiti) delle modifiche introdotte con art. 8, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 218/2012, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A.. In particolare, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui al citato art. 12, d.l. n. 152/1991, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è stato assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

        Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dispone direttamente della D.I.A. e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e dei (soli) servizi centrali e interprovinciali per i reati di cui all'art. 51, comma 3-quater. In entrambi i casi impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi (art. 371-bis).

        La sentenza della Corte cost. n. 345/2001, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2000 n. 1070/M/22(6) Gab., relativo alla delegabilità delle attività di polizia giudiziaria ai servizi centrali delle varie forze di polizia da parte dei Procuratori della Repubblica.

        Ha spiegato la Corte che « il decreto in questione può essere inteso soltanto quale atto normativo di organizzazione dettato dal Ministro dell'interno - secondo il preambolo del decreto stesso - per la migliore utilizzazione di strutture, quali i servizi centrali e i servizi interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che fanno parte degli apparati di polizia dello Stato, inquadrati nelle strutture del potere esecutivo. Esula invece dalla disciplina contenuta in tale decreto qualunque definizione vincolante dei rapporti tra tali strutture, in quanto operanti quali organi di polizia giudiziaria, e l'autorità giudiziaria: rapporti che trovano già la loro disciplina nella legge (...). Il decreto impugnato, a sua volta, non contraddice la natura delle funzioni dei servizi, quali configurati dall'art. 12 d.l. n. 152/1991 e dalle altre norme citate. Esso prevede l'attività d'indagine di polizia giudiziaria, relativamente ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, svolta dai servizi interprovinciali e l'eventualità della richiesta ai servizi centrali di «concorso» a tali indagini, qualora si tratti d'indagini aventi caratteristiche di particolare complessità, specificate nel decreto. In questo modo, viene confermata la natura di polizia giudiziaria, già prevista dalla legge, non solo dei servizi interprovinciali ma anche del servizio centrale, superandosi così i dubbi interpretativi, e anche di legittimità, sorti relativamente alla configurazione di quest'ultimo quale struttura adibita esclusivamente a compiti «di analisi, di raccordo informativo e di supporto tecnico-logistico relativamente alle attività investigative svolte dai servizi interprovinciali», secondo la formulazione dell'art. 1, lett. a), del precedente d.m. 25 marzo 1998. In quanto servizi di polizia giudiziaria, dunque, i servizi in questione e i poteri dell'autorità giudiziaria di avvalersi degli stessi ricadono pienamente nella vigente disciplina, generale e speciale, dettata nel codice di procedura penale: una disciplina che - soprattutto in relazione ai rapporti tra i poteri del Procuratore nazionale antimafia e gli altri organi del pubblico ministero - può dare luogo a problemi interpretativi ma la cui ricostruzione sistematica esula dai limiti del presente giudizio, nel quale si tratta esclusivamente di stabilire se il decreto ministeriale impugnato ha inciso, contro gli artt. 109 e 112 Cost., sui poteri del pubblico ministero (...). L'intera procedura prevista configura evidentemente, secondo la stessa formula utilizzata dal decreto, una delle possibilità che non esclude le altre, previste dalla legislazione vigente. In particolare, non esclude l'esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica, nelle indagini per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, dei poteri di utilizzazione dei servizi di polizia giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura penale già ricordate. Il decreto ministeriale impugnato, dunque, contiene norme imperative per i servizi, conformemente alla sua natura e alla sua dichiarata finalità; ma, nella parte in cui la disciplina dell'attività dei servizi stessi - quali strutture di polizia giudiziaria - incontra i poteri dell'autorità giudiziaria, esso finisce per configurarsi come l'indicazione di una possibile via collaborativa ma non imperativa né esclusiva».


        3.1. Segue . Altri servizi della polizia giudiziaria.

        Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l'ufficiale preposto è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio, altrimenti è responsabile solo verso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale. A tal fine il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi sono comunicati al procuratore generale presso la corte di appello e/o al procuratore della Repubblica presso il tribunale (artt. 12 e 13 disp. att.).

        Per l'allontanamento, anche provvisorio, dalla sede oppure per l'assegnazione ad altro ufficio dei dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale che può opporre un diniego motivato. Tuttavia, se l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato (art. 14 disp. att.).

        Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.


        4. Le sezioni di polizia giudiziaria

        Le sezioni di polizia giudiziaria sono istituite presso ogni procura della Repubblica e sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi (art. 5 disp. att.).

        In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione (art. 5, d.P.R. n. 448/1988; art. 6, d.lgs. n. 272/1989).

        L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica, ma almeno due terzi sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria. Il personale applicato a norma dell'articolo 5, comma 2, non viene calcolato nell'organico delle sezioni (art. 6, disp. att.).

        Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi in conseguenza di quanto disposto dal d.lgs. n. 155/2012 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero) è stato di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi. L'assegnazione e l'applicazione non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti (art. 7, d.lgs. n. 155/2012, cit.).

        Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza (art. 10 disp. att.).

        I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del procuratore della Repubblica presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione (art. 11 disp. att.).

        La giurisprudenza amministrativa di merito ha affermato che la norma va interpretata nel senso che l'assegnazione e la permanenza del personale di polizia alle Sezioni di P.G. istituite presso le Procure della Repubblica, comportando una stretta collaborazione tra i pubblici ministeri e gli addetti alle Sezioni nello svolgimento dell'attività di indagine, presuppone un rapporto fiduciario con il Procuratore della Repubblica, cui compete un potere di scelta e ingerenza nella gestione di quel personale. La scelta dei componenti delle sezioni e il loro mantenimento presso le stesse sono posti, in altri termini, a garanzia dell'indipendenza funzionale dell'attività giudiziaria, di modo che una volta cessato il rapporto di fiducia tra il titolare dell'ufficio giudiziario e quanti vi collaborano in posizione di dipendenza, ivi compresi gli addetti alla sezione di P.G., costoro non possono vantare alcuna pretesa tutelata alla permanenza nell'ufficio medesimo (T.A.R. Toscana I, n. 345/2014).

        Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio di Procura presso cui è istituita la sezione.

        Gli appartenenti, a qualsiasi titolo, alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato titolare dell'ufficio dal quale dipendono (art. 59, comma 3).


        5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Rinvio

        Si tratta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli appartenenti ai servizi e alle sezioni di polizia giudiziaria.

        Si rinvia, sul punto, al commento della norma che segue.


        6. Le sanzioni disciplinari

        Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di cui agli artt. 56 e 57, che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti assegnati alle sezioni di polizia giudiziari può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni (art. 16 disp. att.).

        L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria. Competente a giudicare è una commissione composta: a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario; b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127. L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 (art. 17 disp. att.).

        Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta: a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura; b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.

        L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione.

        L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 (art. 18 disp. att.).

        Le commissioni disciplinari possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria (art. 19 disp. att.).

        Contro la decisione della commissione di secondo grado era prevista la possibilità di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 18 comma 5, disp. att.).

        La Corte cost. n. 394/1998, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, comma 5, disp. att., osservando quanto segue: gli artt. 16,17 e 18 disp. att., «vanno inquadrate nel contesto delle norme del codice di procedura penale le quali, in attuazione del precetto costituzionale che attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di disporre direttamente della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.), stabiliscono che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione della stessa autorità: dalle apposite sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica, dai servizi di polizia giudiziaria inquadrati presso le diverse amministrazioni cui tale compito sia rimesso, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad altri organi, che hanno l'obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato (art. 56). Mentre lo stato giuridico del personale che svolge funzioni di polizia giudiziaria rimane disciplinato dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza (art. 10 disp. att.), anche quando esso è inquadrato nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria, vi è sempre, in tutte le distinte configurazioni organizzative, un diretto legame funzionale con l'autorità giudiziaria, che si riflette in vario modo sulle condizioni sia di stato che di impiego degli addetti. Questa duplice dipendenza (dall'amministrazione di appartenenza e, per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, dall'autorità giudiziaria) determina la soggezione alle sanzioni disciplinari stabilite dall'ordinamento proprio di ciascun ufficiale o agente ed applicate dagli organi amministrativi competenti, e, ad un tempo, la soggezione distinta alle sanzioni disciplinari specificamente previste per le trasgressioni relative alle funzioni di polizia giudiziaria, comminate da organi appositi (art. 16 disp. att.). Per queste ultime trasgressioni, difatti, le sanzioni disciplinari sono applicate da commissioni di disciplina nelle quali è prevalente la presenza di magistrati rispetto a quella di una rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza dell'incolpato. La struttura e la funzione di tali commissioni non sono dissimili da quelle di ogni altro organo collegiale cui sia rimesso il giudizio sulle trasgressioni disciplinari e l'applicazione delle relative sanzioni (...) Pertanto la regolamentazione del procedimento dinanzi alle commissioni di disciplina non vale, di per sé, a qualificarle come organi di giurisdizione. È invece (...) la prevista possibilità di impugnare la decisione disciplinare proponendo ricorso alla Corte di cassazione, per violazione di legge (art. 18, comma 5, disp. att.), a far pervenire a tale qualificazione. Ciò perché, nel nostro sistema, il ricorso per cassazione è diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale (Corte cost. n. 284/1986). Il tipo di impugnazione e l'organo cui essa è rivolta valgono a qualificare, con la natura della decisione impugnata, quella dell'organo che l'ha emessa. Nell'attribuire l'esercizio della funzione giurisdizionale a magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, la Costituzione (art. 102, comma 2, Cost.) vieta la istituzione di giudici straordinari o speciali, consentendo soltanto l'istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Le commissioni per i procedimenti disciplinari nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, qualificate come giurisdizionali essenzialmente in ragione del tipo di gravame previsto per i loro provvedimenti, non possono essere considerate sezioni specializzate di organi giudiziari ordinari. Composte da due magistrati nominati dal consiglio giudiziario (per le commissioni di primo grado) o dal Consiglio superiore della magistratura (per la commissione di secondo grado che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia) e da un ufficiale di polizia giudiziaria nominato dall'amministrazione di appartenenza dell'incolpato (artt. 17 e 18 disp. att.), esse non sono in alcun modo incardinate presso un organo giudiziario ordinario, cui accedano componenti estranei alla magistratura (cfr. Corte cost. n. 83/1998). Né si tratta di organi disciplinari preesistenti alla Costituzione, per i quali, in ipotesi, si possa richiamare la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione per sostenerne la sopravvivenza come giudici speciali (cfr. Corte cost. n. 284 /1986 e Corte cost. n. 380/1992). Il sistema disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria si pone, dunque, in contrasto con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali. La illegittimità costituzionale non si estende tuttavia alla disciplina del procedimento ed all'esistenza delle commissioni, ma è limitata alla norma che, nelle disposizioni denunciate, vale a configurare come giurisdizionale l'attività delle commissioni di disciplina e quindi a connotare le stesse come giudice speciale. Dipendendo tale qualificazione dalla prevista possibilità di proporre direttamente ricorso per cassazione contro le pronunce della commissione di secondo grado (art. 18, comma 5, disp. att.), è sufficiente dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale norma per superare i vizi denunciati».

        Bibliografia

        Caló, Sub art. 56, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 704 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 57 - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

        1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria [553]:

        a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

        b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia (1)  e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità (2) ;

        c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

        2. Sono agenti di polizia giudiziaria [553]:

        a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

        b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (3) , le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

        3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

         

        [1] Circa la locuzione «agenti di custodia», v. ora la l. 15 dicembre 1990, n. 395, ad opera della quale (art. 2) è stato disciolto il corpo degli agenti di custodia. Per il collegamento, alle varie qualifiche del nuovo corpo, della qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, v. l'art. 14 della predetta legge.

        [2] V. art. 1, comma 113 l. 7 aprile 2014, n. 56, in materia di disposizioni sulle città metropolitane, che così dispone: « 113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse ».

        [3] Circa la locuzione «agenti di custodia», v. ora la l. 15 dicembre 1990, n. 395, ad opera della quale (art. 2) è stato disciolto il corpo degli agenti di custodia. Per il collegamento, alle varie qualifiche del nuovo corpo, della qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, v. l'art. 14 della predetta legge.

        Riferimenti chiave:

        L. 15 dicembre 1990, n. 395; art. 1, comma 113, l. 7 aprile 2014, n. 56

        1. Inquadramento

        In diritto le definizioni non hanno mai finalità meramente contemplative. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, pur accomunati dalla qualifica di pubblici ufficiali, si distinguono per le rispettive attribuzioni: l'ufficiale di PG può compiere tutto ciò che è consentito all'agente, ma l'inverso non vale. L'agente che si arroghi attribuzioni “superiori” rischia di disperdere il risultato investigativo.

        2. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Ratio della distinzione

        La distinzione tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non è fine a se stessa.

        Quando infatti il codice di rito attribuisce genericamente alla “polizia giudiziaria” il potere/dovere del compimento di atti tipici di polizia giudiziaria, vuol dire che essi possono essere compiuti indifferentemente da ufficiali e agenti di P.G. Altrimenti, quando la norma attribuisce espressamente la competenza all'ufficiale di polizia giudiziaria il compimento dell'atto è precluso all'agente di polizia giudiziaria, a meno che non ricorrano particolari situazioni di necessità ed urgenza (che lo autorizzano al solo compimento, di iniziativa, delle perquisizioni e dei sequestri: art. 113, disp. att.) (Cass. II, n. 5651/2007, secondo cui in caso di sequestro del corpo del reato o di cose al reato pertinenti, operato, d'iniziativa, da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dell'urgenza, che sono i presupposti di legittimità dell'atto compiuto).

        E così, l'agente di polizia giudiziaria non può:

        assumere informazioni dalla persona sottoposta alle indagini (art. 350, ma può ricevere le dichiarazioni spontanee) ovvero da persona indagata/imputata di reato collegato o connesso (art. 350, comma 1-bis);

        procedere, di iniziativa, a perquisizioni, ispezioni locali, accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, e sequestri, probatori e cautelari (salvi i casi previsti dall'art. 113, disp. att., cit.);

        procedere, di iniziativa, alla acquisizione di plichi o corrispondenza (art. 353);

        eseguire l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini delegato dal pubblico ministero (art. 370, in relazione all'art. 364);

        procedere all'esecuzione delle operazioni di intercettazione (art. 267, comma 4), a meno che le intercettazioni vengano eseguite in relazione a un delitto di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, nel qual caso il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria (art. 13, commi 1 e 3, d.l. n. 152/1991, conv., con modif., dalla l. n. 203/1991).

        Sulle conseguenze dell'esecuzione, da parte dell'agente di P.G. di atti riservati alla competenza dell'ufficiale di PG, la giurisprudenza non è univoca.

        Da un lato, per esempio, afferma che il sequestro probatorio posto in essere da parte dell'agente di polizia giudiziaria in assenza dei presupposti di necessità e urgenza dà luogo ad una nullità a regime intermedio ai sensi dello art. 180, che non può essere dedotta, né rilevata d'ufficio, dopo la deliberazione del tribunale del riesame (Cass. III, n. 3229/1990; cfr., altresì, Cass. II, n. 5651/2007).

        Dall'altro, in tema di intercettazioni (ma con affermazione che sembra avere portata più ampia della specifica fattispecie), sostiene che la previsione di cui all'art. 267 comma 4, secondo cui nell'esecuzione delle operazioni il P.M. può avvalersi di un ufficiale di Polizia giudiziaria, deve intendersi estesa anche agli agenti di P.G., non ostandovi alcun divieto e non essendo prevista alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in relazione alla qualifica dell'ausiliario (Cass. II, n. 12091/2008).

        L'eccezione alla regola spiega la ratio della regola stessa. Il fatto che il codice preveda espressamente che in limitate ipotesi, caratterizzate dalla necessità e dall'urgenza del provvedere, l'agente di polizia giudiziaria possa eseguire di iniziativa atti riservati all'ufficiale di polizia giudiziaria sta a significare che nelle altre circostanze egli non ha puramente e semplicemente il potere di compierli. In tali casi, dunque, l'agente di polizia giudiziaria agisce in carenza di potere e l'atto investigativo o cautelare in tal modo assunto o eseguito deve ritenersi inesistente e dunque non utilizzabile e privo di effetti, non diversamente, del resto, da quanto accade, per esempio, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria, che sia tale in base alla funzione svolta, ponga in essere atti tipici di indagine al di fuori della funzione stessa ed in assenza dei relativi presupposti.


        2.1. Segue . Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in base alla qualità posseduta.

        Nei primi due commi dell'art. 57, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono individuati in base alle qualità espressamente indicate dalla norma siccome loro attribuite dall'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (per quanto riguarda la Polizia di Stato) o dall'ordinamento delle rispettive amministrazioni di appartenenza (per quanto riguarda gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo della Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato). Solo per le guardie provinciali e comunali la qualifica di agenti di polizia giudiziaria è limitata all'ambito territoriale e temporale di svolgimento del servizio (Cass. II, n. 35099/2015).

        È considerato, altresì ufficiale di polizia giudiziaria, il sindaco dei comuni ove non ha sede alcuno degli uffici di Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza (dal che si deve desumere che sia ufficiale di polizia giudiziaria anche il sindaco del comune in cui ha sede un comando del Corpo Forestale dello Stato).

        Con sent. Corte cost. n. 8/2017(citata anche in commento all'art. 55), la Corte costituzionale ha ribadito ancora una volta quanto aveva già precedentemente affermato con le sentt. Corte cost. n. 35/2011, n.167/2010e n. 313/2003 circa il fatto che ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati all’art. 57, commi 1 e 2, nonché quelli ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 del medesimo codice, aggiungendo che le fonti da ultimo richiamate non possono che essere statali. Ciò perché le funzioni in esame ineriscono all'ordinamento processuale penale, che configura la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il P.M.).


        2.2. Segue . Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in base alle funzioni svolte.

        Il terzo comma, invece, individua gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non in base alla qualifica posseduta, bensì alle funzioni svolte e nei limiti del loro svolgimento.

        La differenza, anche qui, non è solo nominalistica.

        Mentre gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli organi di polizia giudiziaria indicata nei primi due commi, diversi dalle guardie provinciali e comunali, sono considerati in servizio permanente, nel senso che non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali pur se liberi dal servizio, essendo anche in tali circostanze tenuti ad esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge (con quanto ne consegue anche in termini di diritto penale sostanziale, non solo processuale; cfr. Cass. VI, n. 52005/2014), gli altri ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tali solo a causa e nell'esercizio delle loro funzioni.

        Al riguardo, vengono in rilievo proprio le attività (amministrative) ispettive e di vigilanza di cui all'art. 220 disp. coord. nel corso delle quali emergano indizi di reato che ne impongono la prosecuzione in osservanza alle disposizioni del codice di rito (si veda sul punto, Cass.S.U., n. 45477/2001 che, in applicazione della norma testé citata, ha affermato il principio per il quale il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato ed il connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, atteso che il significato dell'espressione «quando...emergano indizi di reato» - contenuta nell'art. 220 disp. att. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192, bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata).


        2.3. Segue . Una nomenclatura (non esaustiva) degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziari, tali per funzioni svolte.

        Sono — senza pretesa di completezza — ufficiali e agenti di polizia giudiziaria secondo le funzioni svolte:

        1. Tutti coloro, espressamente qualificati come ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che sono analiticamente indicati dall'art. 1235, c. nav., in relazione ai reati ivi richiamati;

        2. I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione Finanziaria cui una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati, i quali acquistano nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento (art. 31, l. n. 4/1929, Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, nonché art. 19, comma 1, d.lgs. n. 504/1995, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative);

        3. I funzionari doganali cui, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle Dogane e che nell'esercizio delle i tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria (art. 304, d.P.R. n. 43/1973);

        4. I verificatori di pesi e di misure, pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 25, r.d. n. 7088/1890 (T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia);

        5. Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali cui il Prefetto può riconoscere la qualifica di agenti di pubblica sicurezza (art. 7, l. n. 611/1913, Provvedimenti per la protezione degli animali). Si veda anche l'art. 6, comma 2, l. n. 189/2004, che recita: «La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute». L'interpretazione delle due norme ha dato vita ad un contrasto giurisprudenziale non ancora sopitoriportato nel paragrafo dedicato alla Casistica;

        6. I comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate (art. 301, c.p.mil.p.);

        7. Nell'esercizio dell'attività istituzionale, il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco cui sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 139/2006, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 l. n. 229/2003);

        8. Gli ispettori dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, nell'esercizio della funzione, cui è riconosciuta la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e spettano tutti i poteri a questa inerenti (d.m. 14 agosto 1943, Riconoscimento della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria agli ispettori dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi);

        9. Gli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalità relative ai servizi postali, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (art. 22, d.P.R. n. 156/1973);

        10. Gli ispettori del lavoro che, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria (art. 8, d.P.R. n. 520/1955, Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

        11. Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere che, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria (art. 5, d.P.R. n. 128/1959, Norme di polizia delle miniere e delle cave);

        12. Il personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale, incaricato dell'ispezione e del prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le sostanze destinate all'alimentazione, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto, che, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (art. 3, l. n. 283/1962);

        13. Gli ispettori sanitari di cui all'art. 17, l. n. 441/1963, nei limiti del servizio a cui sono destinati;

        14. Il personale delle camere di commercio che, durante l'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme del d.lgs. n. 251/1999 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

        15. Gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni situati nelle località di cui all'art. 103, d.P.R. n. 380/2001, tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94, d.P.R. cit.;

        16. gli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, incaricati della vigilanza venatoria, cui è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (art. 27, comma 1, lett. a, l. n. 157/1992) (per le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali, si veda la giurisprudenza riportata nella casistica);

        17. gli addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai dipartimenti di prevenzione che assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro (art. 21, l. n. 833/1978);

        18. Gli ingegneri e i periti addetti della sezione dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi, quando accertano infrazioni alle norme del d.P.R. n. 886/1979 e che possono procedere a sequestro penale. L'ingegnere capo è tenuto alla trasmissione della notizia di reato (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel d.P.R. n. 128/1959, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale -artt. 84 e 85);

        19. Gli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici del personale della Polizia di Stato, cui è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate (art. 42, d.P.R. n. 337/1982);

        20. Il personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, gli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare cui sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative (art. 23, l. n. 979/1982, Disposizioni per la difesa del mare).

        Non riveste la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria il personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.


        3. Casistica
        3.1.Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

        Il personale delle Agenzie Regionali per la protezione dell’Ambiente, proprio in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite ed alla rilevanza - anche costituzionale - del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale, ha la qualifica di polizia giudiziaria (Cass. III, n. 50352/2016, che ha richiamato, a tal fine, Il d.m. n. 58/1997 ed il d.l. n. 496/1993). 

        È bene evidenziare, tuttavia, che con sent. Corte cost.  n. 8/2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, l. reg. Basilicata n. 37/2015, recante «Riforma Agenzia Regionale per l’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», nella parte in cui prevede che «[n]ell’esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria»

        È legittimo il sequestro di un manufatto abusivo eseguito dai vigili urbani che, rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, sono preposti al controllo delle attività subordinate al rilascio di un titolo abilitativo dell'autorità comunale. (Fattispecie in cui è stato ritenuto integrato il reato di violazione di sigilli rispetto al sequestro di un manufatto abusivo, effettuato dai vigili urbani) (Cass. III, n. 28361/2013).

        Sono utilizzabili gli atti di indagine delegati al corpo della polizia municipale, che è organo di polizia giudiziaria, secondo la previsione degli artt. 5 l. n. 65/1986 e 57, comma 2, lett. b (Cass. III, n. 20274/2012).

        È legittimo il sequestro preventivo del manufatto abusivo eseguito dagli agenti di polizia municipale addetti al controllo del settore edilizio, essendo gli stessi, ai sensi dell'art. 5 l. n. 65/1986, ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica comunque loro derivante dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo (Cass. III, n. 25606/2010).

        È legittimo il sequestro di apparecchi di videopoker eseguito da vigili urbani, pur essendo questi ultimi solo agenti, e non ufficiali, di polizia giudiziaria, in quanto per tali apparecchiature la necessità e l'urgenza di provvedere è «in re ipsa», stante il fine di assicurare il corpo del reato, suscettibile di confisca obbligatoria in caso di condanna, e di evitare che, mediante eventuali modificazioni del congegno elettronico, possano disperdersi le tracce del reato (Cass. III, n. 42889/2004).

        Il vigile urbano che trovandosi ad espletare un controllo sulla regolarità degli scarichi delle acque reflue, prende notizia di violazioni relative all'attività urbanistico- edilizia, ha l'obbligo di prendere notizia del reato in quanto ai sensi dell'art. 4 l. n. 47/1985 ha poteri di polizia giudiziaria in tale materia e quindi qualora tale attività gli venga impedita con violenza o minaccia l'autore risponde del delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (Cass. VI, n. 31408/2003).

        Dall'art. 57 non si evince che l'attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali. La dizione della norma, infatti, ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. a), l. n. 65/1986, sull'ordinamento della polizia municipale (Cass. V, n. 1869/1992).

        Gli agenti di polizia ittica che, ai sensi dell'art. 31 r.d. n. 1604/1931, svolgono attività di sorveglianza sulla pesca sono agenti di polizia giudiziaria e, come tali, nell'esercizio delle loro funzioni, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la minaccia posta in essere nei confronti di detti agenti, mentre compivano attività di controllo istituzionale, integrasse il reato di cui all'art. 337 c.p.).

        I sottufficiali del Corpo Forestale Regionale della Sardegna sono ufficiali di polizia giudiziaria, essendo le funzioni loro attribuite del tutto omologhe a quelle del Corpo Forestale dello Stato. (Fattispecie in tema di intercettazioni telefoniche eseguite dai suddetti sottufficiali) (Cass. III, n. 3220/2011).

        Alla luce della disciplina di cui all'art. 57, comma 2, lett. b), non è consentita una indiscriminata attribuzione della qualifica di agenti di polizia giudiziaria a tutti gli addetti ai servizi forestali, a prescindere dal grado di cui ciascuno sia titolare. Inoltre la previsione del comma 1, lett. b), del citato articolo annovera tra gli ufficiali di polizia giudiziaria i sottufficiali ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità, e questo riconoscimento, per i sottufficiali appartenenti al Corpo Forestale della Regione Sardegna, trova la sua fonte normativa nell'art. 13 d.lgs. n. 804/1948, norma operante anche successivamente all'istituzione della Regione a statuto speciale, in quanto non abrogata né espressamente, né implicitamente, da successive disposizioni di legge. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il sequestro di tre fucili da caccia disposto da personale del Corpo Forestale della Regione Sardegna, tra cui un maresciallo maggiore) (Cass. I, n. 4491/2000).

        Gli agenti del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia sono ufficiali di polizia giudiziaria in quanto omologhi, sul territorio regionale, del Corpo Forestale dello Stato. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il sequestro di una rampa d'accesso abusivamente realizzata, eseguito d'iniziativa dagli agenti del Corpo Forestale della Regione Friuli Venezia Giulia) (Cass. III, n. 21660/2010).

        Le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di P.G., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (art. 6, l. n. 189/2004), si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione. (Nella specie la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad eseguire il sequestro di animali esotici, per violazione dell'art. 544-ter, c.p., agli agenti della L.I.D.A.) (Cass. III, n. 28727/2011); in senso contrario, la prevalente giurisprudenza espressa, da ultimo, da Cass. III, n. 23631/2008, secondo cui alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma 2, l. n. 189/2004, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli «animali da affezione», in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva.

        Le guardie zoofile dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali) non rivestono in alcun caso la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono procedere pertanto al sequestro probatorio, in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento loro conferiti dall'art. 28, commi 1 e 5, l. n. 157/1992 (Cass. VI, n. 37491/2010; nello stesso senso Cass. Fer., n. 41646/2013;Cass. VI, n. 21508/2019); in senso contrario, Cass. III, n. 6454/2006 secondo cui le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la l. n. 157/1992 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell'arma e delle cartucce operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie venatorie (in senso conforme Cass. VI, n. 27992/2019).

        Gli Ispettori postali sono da ritenere ufficiali di polizia giudiziaria in quanto tale qualità è loro espressamente attribuita dal d.m. 14 agosto 1943 in virtù del quale essi "sono incaricati di ricercare e accertare i reati che interessano direttamente o indirettamente l'organizzazione, l'esecuzione, l'utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni, o che vengano perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi” (Cass. VI, n. 10272/2001).

        Il sottufficiale di marina applicato alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la pretura deve essere considerato ufficiale di polizia giudiziaria solo nei limiti del servizio affidatogli in connessione con l'attività istituzionale del Corpo della capitaneria di porto (art. 57 comma 3) e cioè per quanto riguarda l'accertamento dei reati di mare e per i reati comuni verificatesi nell'area del porto, secondo quanto previsto dall'art. 1235, n. 1 c. nav. Egli non è quindi investito delle funzioni generali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 1, né di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria militare exart. 301 c.p.mil.p. (Cass. VI, n. 1169/1996).

        In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i processi verbali di prelevamento di campioni e quelli di analisi dei campioni stessi, essendo atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 431, lett. b, e 223, comma 3, d.lgs. n. 271/1989), possono essere inclusi nel fascicolo per il dibattimento. Invero i funzionari delle UU.SS.LL. quando effettuano le analisi dei campioni, a seguito del connesso prelievo, assicurano le fonti di prova del reato, e quindi esercitano funzioni di polizia giudiziaria(artt. 55,57). (Conf. Cass. III, ud. n. 2145/1994, Melizzi) (Cass. III, n. 11431/1994).

        La facoltà di «diffida» attribuita agli ispettori del lavoro dall'art. 9 d.P.R. n. 520/1955 - estesa dall'art. 21 l. n. 833/1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale) agli ispettori delle U.S.L. per la legislazione sulla sicurezza del lavoro - non è alternativa all'obbligo di tali soggetti di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, atteso che costoro, ufficiali di polizia giudiziaria (ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8 d.P.R. n. 520/1955, e dell'art. 21 l. n. 833/1978), non dismettono le relative funzioni quando, avuta notizia di un reato, ritengano di diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni (Cass.S.U., n. 1228/1992);

        Le guardie particolari di cui all'art. 133 r.d. n. 773/1931, (t.u.l.p.s.) nello svolgimento dei compiti cui sono abilitate a tutela delle proprietà private, esercitano funzioni di polizia giudiziaria nella prevenzione e repressione dei reati aventi per oggetto beni mobili e immobili soggetti alla loro vigilanza. (La Cassazione ha altresì evidenziato come le suddette guardie abbiano, tra l'altro, facoltà di stendere verbali riguardo al servizio cui sono destinate, ai sensi dell'art. 255 reg. esec. t.u.l.p.s., nonché l'obbligo di cooperare con l'autorità di polizia, giusto il disposto dell'art. 139 r.d. n. 773/1931) (Cass. I, n. 782/1994). L'affermazione di principio, oltre ad essere “datata”, non tiene conto di quanto oggi espressamente prevede l'art. 256-bis, r.d. n. 635/1940 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza r.d. n. 773/1931), introdotto dall'art. 1, comma 1-bis, lett. g), d.P.R. n. 153/2008, secondo il quale sono disciplinate dagli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S. tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.


        3.2. Segue . Attività ispettive e di vigilanza.

        Il processo verbale di constatazione redatto dal personale della Agenzia delle Entrate, per la sua natura di atto amministrativo extraprocessuale, non presuppone l'obbligo di avvisare il soggetto sottoposto a verifica fiscale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Cass. III, n. 7930/2015); si veda altresì Cass. III, n. 6881/2009, secondo cui il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile.

        In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 disp. att. e prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. poiché, per questa ipotesi, operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi extra-processum (Cass. III, n. 10484/2015).

        In materia di prove, le dichiarazioni rese da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso di attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato sono inutilizzabili nel caso in cui esse siano state assunte in violazione delle norme poste dal codice di rito a garanzia del diritto di difesa (Cass. III, n. 3207/2015).

        In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il controllo formale relativo alla regolarità della posizione contributiva del datore di lavoro, compiuto dall'Istituto previdenziale sulla base dei documenti già in suo possesso, non può considerarsi attività ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. att., che impone l'osservanza delle norme a garanzia della difesa previste dal codice di rito per l'assicurazione delle fonti di prova e la raccolta degli elementi informativi necessari per l'applicazione della legge penale (Cass. III, n. 27682/2014).

        Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza del curatore che riferiva quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare) (Cass. V, n. 46422/2013); cfr. altresì Cass. V, n. 44285/2005, secondo cui l'inutilizzabilità delle dichiarazioni cosiddette autoindizianti, soggette alla disciplina dell'art. 63, concerne soltanto le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da parte di chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, e non si estende alle dichiarazioni rese dal fallito all'organo delegato all'apposizione dei sigilli.

        L'attività ispettiva e di vigilanza è demandata, nel settore scolastico, al servizio ispettivo ministeriale ed alla dirigenza scolastica, non ai singoli insegnanti. (Fattispecie nella quale, a seguito di una serie di atti vandalici che avevano turbato il regolare funzionamento di una scuola, alcuni insegnanti si erano attivati per assumere dagli studenti informazioni atte ad individuare i responsabili: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che questa iniziativa non imponesse il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 220 disp. att.) (Cass. II, n. 11888/2013).

        Integra la nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett.c), l'acquisizione, nel corso di attività ispettive o di vigilanza durante il cui svolgersi siano emersi indizi di reato, degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova senza l'osservanza delle disposizioni del codice di rito, relative alla fase delle indagini preliminari. (La Corte ha precisato che la nullità deve, pertanto, essere eccepita prima della pronuncia del provvedimento che conclude l'udienza preliminare, ovvero, se questa udienza manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1) (Cass. Fer., n. 38393/2010).

        Bibliografia

        Caló, sub art. 57, in Codice di procedura penale, a cura di G. Canzio e G. Tranchina, t. I, Milano, 2012, 710 ss.; Falchi, Inutilizzabili le dichiarazioni assunte senza le garanzie processuali nel corso di una attività amministrativa dopo l'emergenza degli indizi di reato, in Informazione prev. 2003, fasc. 1, 122; Izzo, Le sezioni unite limitano l'utilizzabilità di dichiarazioni rese in sede ispettiva di vigilanza, in Il Fisco 2002, fasc. 8, 1178; Santoriello, Utilizzabilità del pvc nel processo penale, in Il Fisco 2015, fasc. 13, 1273.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 58 - Disponibilità della polizia giudiziaria.

        1. Ogni procura della Repubblica dispone [327] della rispettiva sezione [56]; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto [9 att.; 83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.].

        2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto [131] sono svolte dalla sezione [56] istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

        3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria [56] (1).

        (1) V. l'art. 124 e 5d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., in l. 12 luglio 1991, n. 203 e l'art. 8 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif. in l. 15 marzo 1991, n. 82.

        Riferimenti chiave:

        Art. 12, comma 4 e 5, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., in l. 12 luglio 1991, n. 203; l'art. 8 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif. in l. 15 marzo 1991, n. 82.

        1. Inquadramento

        La norma ribadisce e disciplina il principio della disponibilità diretta della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria codificato dall'art. 109 Cost.

        2. La dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria. Rinvio

        La disponibilità della polizia giudiziaria non equivale alla sua dipendenza gerarchica dall'autorità giudiziaria, bensì ad una dipendenza funzionale (si veda il commento all'art. 56 e la giurisprudenza costituzionale ivi riportata).

        Non è inutile ricordare, in questa sede, che l'Assemblea Costituente, nel deliberare la definitiva stesura della norma di cui all'art. 109 Cost., approvò un ordine del giorno con il quale si facevano «voti per la creazione di un corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria» (La Costituzione della Repubblica Italiana, illustrata con i lavori preparatori, a cura di Falzone-Palermo-Cosentino, 1976, 352 ss.).

        Come affermato dalla Corte cost. n. 122/1971, l'art. 109, «a prescindere dalle sue possibili implicazioni di carattere organizzativo, ha comunque il preciso ed univoco significato di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dalla autorità giudiziaria, escludendo interferenze di altri poteri nella condotta delle indagini, in modo che la direzione ne risulti effettivamente riservata all'autonoma iniziativa dell'autorità giudiziaria medesima» (Corte cost. n. 114/1968), un rapporto che riguarda l'ufficiale e l'agente di polizia giudiziaria quale organo ausiliario dell'ufficio giudiziario, posto alle sue dipendenze per lo svolgimento delle indagini, non in quanto testimone (sent. n. 114, cit.); un rapporto che non è però incompatibile con «l'assoggettamento a particolari vincoli di dipendenza nei confronti dei procuratori generali presso le corti d'appello di una parte soltanto delle forze di polizia che esercitano funzioni di polizia giudiziaria (restando peraltro anche le altre forze di polizia tenute all'osservanza degli ordini dell'autorità stessa e soggette alle sanzioni disciplinari direttamente irrogabili dal competente procuratore generale), come [a suo tempo] disposto dall'art. 220, modificato con la novella del 1955, e dagli artt. 1-3 del d.P.R. n. 932/1955».

        La norma ribadisce il rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria secondo gradi crescenti di dipendenza funzionale, che si traduce: a) nella disponibilità diretta da parte della procura della Repubblica della sezione istituita presso di essa (sezione che dipende dal procuratore capo che la dirige e ne coordina le attività, artt. 59 e 9, disp. att.); b) nella disponibilità diretta, anche da parte dei giudici, della sezione di polizia giudiziaria istituita presso la corrispondente procura della Repubblica; c) nella possibilità, da parte di giudici e pubblici ministeri, di avvalersi (si noti il diverso termine utilizzato) dei servizi e degli altri organi di polizia giudiziaria.

        La norma ribadisce, altresì, la disponibilità diretta, da parte della procura generale presso la corte di appello, di tutte le sezioni di polizia giudiziaria del distretto.

        Va ricordato che a norma dell'art. 83, r.d. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 23, d.P.R. n. 449/1988, «il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria» e che a norma dell'art. 6, d.lgs. n. 273/1989, «il procuratore generale presso la corte di appello coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorità di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria».

        Bibliografia

        Caló, sub art. 58, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 717 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 59 - Subordinazione della polizia giudiziaria.

        1. Le sezioni di polizia giudiziaria [56] dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite [83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.].

        2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria [56] è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente [13 att.; 6 att. ord. giud.].

        3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati [16 att.] inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1 (1). Gli appartenenti alle sezioni [56] non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

        (1) Le parole «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1» sono state inserite dall'art. 173d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155. Ai sensi del successivo art. 176 la modifica non si applica ai procedimenti relativi ai delitti previsti dall'art. 4072a) nn. 1), 3) e 4) c.p.p. per i quali rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 144, cit.

        1. Inquadramento

        La norma ribadisce il rapporto di subordinazione funzionale delle sezioni di polizia giudiziaria dai titolari degli uffici di procura della Repubblica.

        2. In generale. Rinvio

        La norma disciplina il rapporto di dipendenza della polizia giudiziaria verso il procuratore della Repubblica stabilendo che: a) la sezione istituita presso la procura della Repubblica ha un vero e proprio rapporto di dipendenza funzionale con il titolare dell'ufficio, che la dirige e ne coordina l'attività (art. 9, disp. att.); b) l'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica dell'attività svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

        L'art. 59 limita la disponibilità da parte dell'autorità giudiziaria ai soli compiti inerenti le funzioni di cui all'art. 55, comma 1, con esclusione, dunque, delle attività di notificazione (art. 17, comma 3, d.l. n. 144/2005, conv., con modif., dalla l. n. 155/2005). Tale limitazione, però, non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. 1, 3 e 4 (art. 17, comma 6, d.l. n. 144/2005, cit.).

        Si rimanda al commento degli artt. 56,57 e 58.

        Bibliografia

        Caló, Sub art. 59, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 720 ss.

        Autori: Aldo Aceto

        Art. 60 - Assunzione della qualità di imputato.

        1. Assume la qualità di imputato [61] la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416], di giudizio immediato [453], di decreto penale di condanna [459], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio [552] e nel giudizio direttissimo [449] (1) (2) (1) (2).

        2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [428], sia divenuta irrevocabile [648] la sentenza di proscioglimento [129, 529-532] o di condanna [533] o sia divenuto esecutivo [461] il decreto penale di condanna.

        3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere [434] e qualora sia disposta la revisione [629 s.] del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis (3) .

         

        [1] Comma modificato dall'art. 473l. 16 dicembre 1999, n. 479

        [2] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

        [3] Le parole «oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis» sono state aggiunte dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

        Riferimenti chiave:

        Art. 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        L’imputato è al centro del processo penale in quanto è colui nei cui confronti viene rivolta la richiesta punitiva dello Stato conseguente all'esercizio dell’azione penale.

        2. La nozione di imputato

        Il legislatore non elabora una definizione di imputato onnicomprensiva, ma si concentra sul momento in cui lo stesso acquisisce tale status e, su quelli che sono i diritti e le facoltà connesse.  La ricerca di una definizione deve tenere presente l'ottica legislativa per la quale l'imputato va definito come la persona sottoposta a processo, ossia colui che è chiamato a rispondere di un determinato reato contestatogli in forma compiuta ed articolata nell'imputazione rivoltagli costruita sulla base degli elementi raccolti contro di lui dal P.M. nella fase delle indagini e ritenuti sufficienti per sostenere l'accusa ed addivenire all'affermazione della sua penale responsabilità.


        3. Assunzione dello status di imputato

        Se l'imputato è la persona sottoposta a processo penale, diventa necessario, per potervi essere un imputato, che esista un processo. Ciò esclude la possibilità di rinvenire il soggetto imputato nella fase delle indagini. Per accertare quando si acquista lo status di imputato, quindi, occorre determinare quando nasce il processo. Il legislatore correttamente ha, pertanto, individuato i fatti costitutivi della qualifica negli atti con cui l'attore pubblico istaura i processi.


        3.1. Procedimenti ordinari

        Nel rito ordinario il processo inizia con la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. 


        3.2. Procedimenti speciali

        Nei procedimenti speciali l’assunzione dello status di imputato muta in ragione del rito prescelto. Nell'ipotesi di giudizio immediato (art. 453 c.p.p.) e di emissione di decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.), l’esercizio dell’azione penale, in linea con quanto previsto per il rito ordinario, si traduce nella richiesta al giudice di emissione del relativo provvedimento. In caso di emissione di decreto di citazione diretta in udienza (art. 550 c.p.p.), che ricorre nelle ipotesi in cui manchi l’udienza preliminare, non si avrà una richiesta rivolta al giudice, ma sarà il P.M. ad agire direttamente nei confronti della parte. In tal caso, pertanto, la stessa citazione del P.M. costituirà esercizio dell’azione penale. Nel giudizio direttissimo, caratterizzato dalla presentazione diretta in udienza del soggetto per la celebrazione del giudizio, invece, l'assunzione della qualità di imputato non conseguirà alla presentazione della persona in udienza, atto finalizzato dapprima alla emissione della convalida dell'operato della P.G. da parte dell'A.G., ma dalla contestazione che eleva nella stessa udienza il P.M. in rapporto al quale si chiede la contestuale celebrazione del giudizio. Si discute, inoltre, sul caso della congiunta richiesta di applicazione della pena (art. 447, comma 1) in quanto forma anomala di istaurazione di un processo in quanto il P.M. è il solo titolare dell'esercizio dell'azione penale. Tuttavia si ritiene che anche in questo caso l'adesione della parte privata alla richiesta avanzata da quella pubblica non comporti una sostanziale modifica del principio della iniziativa del P.M.

        Per quanto attiene al giudizio innanzi al giudice di pace, nel caso in cui l’atto di impulso iniziale provenga direttamente dal P.M., lo schema normativo non si discosta da quelli sopra esposti. Il P.M. formula l'imputazione e autorizza la citazione dell'imputato (art. 15 comma 1, d.lgs. n. 274/2000). L’iter è parzialmente difforme nel caso in cui la citazione a giudizio avvenga su iniziativa della persona offesa (art. 21 d.lgs. n. 274/2000). In tal caso, soprattutto nell'ipotesi in cui il P.M. non abbia presentato richieste (art. 25 d.lgs. n. 274/2000), l'esercizio dell'azione penale coinciderà con la convocazione delle parti disposta dal giudice (art. 27 d.lgs. n. 274/2000). In questo ultimo caso, pertanto, vi sarà una alterazione della dicotomia formulazione capo imputazione ed iniziativa dell'azione penale atteso che in tal caso si ha uno sfasamento tra i due momenti, in quanto l'esercizio dell'azione segue la formulazione del capo di imputazione e l'assunzione dello status di imputato non è ad essa coeva.

        Tanto osservato in merito all'assunzione della qualità di imputato con riferimento ai diversi riti, si previsa che vi sono altre ipotesi atte a far sorgere la qualità di imputato. Si tratta dell'imputazione coatta imposta dal Gip al P.M. a seguito di rigetto dell'istanza di archiviazione avanzata da quest'ultimo (art. 409, comma 5) e della contestazione del reato connesso o del fatto nuovo accertato in udienza preliminare (art. 423) o in dibattimento (artt. 517-518). A ben vedere si tratta di ipotesi che, in ogni caso, finiscono per rispettare la forma del procedimento ordinario in quanto il paradigma resta sempre quello dell'imputazione e dell'istanza formulata dal P.M. al giudice.


        4. Formulazione dell'imputazione

        È il nucleo essenziale dell'esercizio dell'azione penale in quanto racchiude il contenuto della richiesta avanzata al giudice e definisce l'oggetto ed il limite della pretesa punitiva dello Stato dalla quale l'imputato dovrà difendersi. Si sostanzia nell'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico, attribuito al soggetto, accompagnata dall'indicazione delle norme della legge penale che si assumono violate (art. 417). La sua assenza costituisce una ipotesi di nullità assoluta rilevabile finché penda il processo (artt.178, comma 1 lett. b), 179, comma 1).


        5. Perdita dello status imputato

        Le  tutele e garanzie connesse allo status di imputato devono essere mantenute per tutta la durata del processo. Va da sé, quindi, che, vigendo nel nostro ordinamento il principio dell'irritrattabilità dell'azione penale, solo la conclusione del giudizio può comportare il venir meno di tali qualità. Il legislatore ha, anche in questo caso, riportato un sintetico e, si ritiene, non esaustivo, elenco in cui ha inserito la sentenza di non luogo procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare (art. 425), dal momento in cui non sia più soggetta ad impugnazione; la sentenza di assoluzione (art. 530), di condanna (art. 533) che siano divenute irrevocabili ed il decreto penale di condanna divenuto a sua volta esecutivo.


        5.1. Sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione o declinatoria della competenza da parte del giudice

        A queste ipotesi, richiamate espressamente dal legislatore, si affianca il caso in cui la chiusura del processo consegua ad altre situazioni di definizione dello stesso quali la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione (art. 20) o declinatoria della competenza da parte del giudice (art. 21). In tali casi, invero, gli atti dovranno essere trasmessi al P.M. presso il giudice ritenuto competente il quale dovrà, se del caso, iniziare nuovamente l'azione penale attraverso la formulazione di una nuova imputazione.

        Si precisa, infine, che ovviamente anche nel caso di morte dell’imputato (art. 69) l’estinguersi del reato comporta come ulteriore conseguenza la conclusione del processo.


        5.2. Mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena

        L’ipotesi del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena ha causato un acceso dibattito dottrinario con riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della congiunta richiesta, il giudice abbia disposto la restituzione degli atti al P.M. per il prosieguo delle indagini. La regressione del processo, che torna alla fase procedimentale, ha determinato l'insorgere di due questioni collegate al principio, vigente nel nostro ordinamento, dell'irretroattività dell'esercizio dell'azione penale. La prima, di natura soggettiva, attiene alla possibilità che la regressione possa far perdere lo status di imputato, anche in mancanza di una definizione del giudizio. La seconda, di portata oggettiva, inerisce agli esiti del giudizio poiché renderebbe impossibile richiedere l'archiviazione che, per definizione, presuppone il mancato esercizio dell'azione penale. Quanto al primo profilo è stato rilevato che la problematica è sostanzialmente priva rilevanza pratica stante l'equiparazione dello status dell'imputato con quello dell'indagato operato dall'art. 61. Quanto al secondo profilo, si è sostenuto che la richiesta o consenso ex art. 447 comma 1 non equivalgano ad imputazione e ciò in quanto, accolta la richiesta, viene emessa una sentenza “senza processo” che non accerta la penale responsabilità ma si limita ad applicare una pena concordata tra le parti. Conseguentemente, nel caso di mancato accoglimento e di restituzione degli atti, ogni esito rimane impregiudicato dalla archiviazione al dibattimento. La soluzione proposta, invero, può essere accolta, ma solo a condizione che la richiesta congiunta di applicazione della pena non costituisca esercizio dell'azione penale atteso che in caso contrario si opererebbe una violazione del principio dell'irretroattività dell'azione penale. Ma se così è, ne deriva che l'accoglimento della richiesta congiunta di applicazione della pena costituisca una forma definitoria del procedimento mancante sia di esercizio dell'azione penale sia dell'accertamento processuale. In tale prospettiva la soluzione proposta non appare certamente la più adeguata ma è sicuramente la più rispondente alle esigenze processuali. 


        6. Riassunzione dello status di imputato e modifiche introdotte dalla c.d. “riforma Cartabia”

        Ipotesi che doveva necessariamente trovare la sua disciplina attesa la possibilità di una successiva riviviscenza del processo, ipotesi non frequente ma sempre possibile. Il legislatore nella disposizione richiama due ipotesi specifiche: revoca della sentenza di non luogo a procedere(artt. 434) che si ha a seguito dell'acquisizione di ulteriori elementi probatori ed è finalizzata alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. La riapertura del procedimento in sede di revisione (art. 629) in favore dei condannati nei casi previsti dalla legge per giudizi conclusisi con sentenze di condanna o equiparate. La previsione della riassunzione del relativo status di imputato. Il processo, a seguito di riapertura o di revisione, riprenderà nelle medesime condizioni esistenti al momento in cui era stato definito.

        L'approvazione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (decreto attuativo della cd. “Riforma Cartabia”), che ha esteso i confini dei rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha comportato anche un ampliamento dei casi di riassunzione dello status di imputato. In tal senso , sono stati inseriti, al comma 3 dell'art. 60, due ulteriori casi di riassunzione del suddetto status, allorquando si proceda alla riapertura del procedimento a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis c.p.p .. Quest'ultimo caso è relativo all'accoglimento della richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione EDU  (o dei suoi protocolli addizionali), istanza che può essere presentata dal condannato e dal soggetto sottoposto a misura di sicurezza, nei casi di violazione accertata dalla Corte EDU, in seguito alla presentazione di ricorso dalla Corte, accolto con decisione definitiva, oppure cancellato dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione (a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato). In questi casi il condannato o sottoposto alla misura potrà chiedere alla Corte di Cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei propri confronti , di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare ogni provvedimento necessario per eliminare gli effetti pregiudizievoli delle summenzionate violazioni. Al di fuori dell'ipotesi appena esaminata, sarà riassunto lo status di imputato anche in caso di rescissione del giudicato conseguente a domanda presentata ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.. Tale norma, che rappresenta un'ulteriore tutela dell'effettiva conoscenza del procedimento perseguita a livello comunitario e costituente uno dei principali obiettivi della cd. “Riforma Cartabia”, prevede che il condannato o il soggetto sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo , può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Tale istanza, ove accolta dalla Corte di Appello territoriale, comporta la dichiarazione della rescissione del giudicato, la revoca della sentenza, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e la conseguente riassunzione dello status di imputato .

        In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella, in vigore dal 30/12/2022, si applicherà secondo il principio tempus regit actum.  

        Bibliografia

        Conso-Illuminati, Commentario breve al c.p.p., Padova, 2015; Dominioni, Imputato in Enc. dir., XX, Milano, 1970; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011.

        Autori: Irma Conti

        Art. 61 - Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato (1).

        1. I diritti e le garanzie dell'imputato [60] si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [347 s.].

        2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

        (1) Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 35 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.

        Riferimenti chiave:

        Art. 35 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

        1. Inquadramento

        L’indagato è la persona nei cui confronti sono svolte indagini. Tale qualifica è pertanto unicamente connessa alla fase investigativa ed identifica il destinatario dell’attività della pubblica accusa finalizzata alla ricerca di elementi di atti a sostenere l’accusa nel corso del giudizio e dimostrarne la penale responsabilità.

        2. Nozione di indagato

        Anche nel caso dell’indagato, manca una definizione normativa dell'indagato, il quale può essere comunque definito come persona sottoposta ad indagine ovvero colui al quale si attribuisce il reato con la notizia che il pubblico ministero acquisisce di iniziativa o riceve dalla polizia giudiziaria o da altro pubblico ufficiale o da un privato e nei cui confronti sono svolte le indagini. La qualifica di indagato è pertanto contrapposta a quella dell’imputato, in quanto si riferisce unicamente alla fase precedente il giudizio ed è caratterizzata da una maggiore ontologica indeterminatezza. In quanto anch'essa titolare del medesimo diritto di difesa proprio dell’imputato, gode della stessa tutela assicurata a quest’ultimo. Ed invero il legislatore ha operato una equiparazione tra le due figure che, tuttavia, non può essere integrale stante le rispettive diversità ontologiche esistenti. L’indagato, infatti, subisce il carattere di segretezza proprio della fase investigativa, mentre l’imputato può beneficiare della pubblicità e del contraddittorio connaturata alla fase processuale. In ogni caso l’equiparazione tra le due figure lascia comprendere l’importanza che il legislatore ha inteso riconoscere al diritto di difesa, che trova nella Costituzione la sua fonte diretta. Infine, non assume alcuna rilevanza, se non meramente dogmatica, la distinzione tra la persona sottoposta ad indagini e la persona nei cui confronti si svolgono le indagini. In linea astratta può ritenersi che la prima faccia riferimento all'ipotesi in cui, secondo la costruzione legislativa, sia il P.M. a coordinare le indagini, la seconda richiama le ipotesi in cui sia la p.g. che, acquisita la notizia criminis, inizi a svolgere i primi accertamenti urgenti, prima di informare il P.M., ma tale distinzione, come accennato poc'anzi, non assume alcune rilevanza pratica.


        3. Natura giuridica

        La persona indagata non può essere qualificata come parte, per il semplice fatto che non si è ancora in una fase processuale, bensì un  soggetto. Ciò non toglie che anche nella fase investigativa, in presenza di particolari condizioni, l'indagato possa assumere lo status di imputato ma si tratta sempre di procedure incidentati, nelle quali il P.M. rivolge istanze al giudice come nel caso di richiesta di emissione di una misura cautelare (art. 291).


        4. Assunzione della qualità indagato

        Diversamente da quanto previsto per l'imputato nei confronti dell'indagato non sussiste un atto formale dal quale consegue l'acquisizione del relativo status di indagato. Tale assenza di un atto formale consegue alla stessa funzione delle indagini preliminari, è connaturato allo stesso andamento delle indagini preliminari e rende impossibile identificare un atto che consenta di rendere certo il momento iniziale in cui una persona diventa formalmente indagata.


        5. Elementi sintomatici dello status di indagato

        In assenza di un atto di investitura formale, lo status di indagato deve essere ricavato sulla base del contenuto di specifici atti dai quali si desume la qualifica di persona indagata. Sono assolutamente necessari in quanto in ogni caso la qualità di indagato va accertata in concreto da parte del giudice che procede il quale deve a tal fine valutare tutte le risultanze in atti. Non esiste in proposito discrezionalità del giudice ma l'obbligo di accertare in concreto la sussistenza dei presupposti per l'assunzione dello status di indagato. In via generale può ritenersi che, ai fini dell'assunzione della qualifica di persona sottoposta alle indagini rilevi, più che l'esistenza di dati formali, soprattutto il compimento di specifici atti di indagine nei confronti di una persona determinata e diretti ad accertare la sua eventuale responsabilità rispetto ad un fatto reato. Certamente tale condizione si rinviene nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335) disposta dal P.M. che si sostanzia nell'iscrizione del nominativo della persona e dell'ipotesi di reato in un apposito registro esistente presso il P.M., che l'autorità procedente è tenuta ad effettuare immediatamente nonché contestualmente o dal momento in cui ha notizia del nome della persona.

        Situazione analoga si rinviene in presenza di altri atti propri della p.g. quali l'arresto (art. 380) o il fermo (art. 384) e ritenuti particolarmente idonei a qualificare di per sé il soggetto come persona sottoposta ad indagini.

        Altri atti ritenuti particolarmente rilevanti sono quelli contenenti una notizia qualificata di reato, quale denuncia, querela, istanza, richiesta, che, contenendo una precisa indicazione del fatto reato e della persona nei cui confronti svolgere l'indagine, mettono l'A.G. in condizione di indagare nei confronti di una determinata persona, con conseguente iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato.

        Dalle fonti qualificate vanno distinte quelle non qualificate, come ad es. una notizia giornalistica, nei cui confronti si impone, da parte del P.M., una preventiva verifica dalla fondatezza della notizia prima di procedere ad iscrizione ed a svolgere nei confronti della persona indicata attività mirata di indagine.


        6.Segue.Casistica

        La necessità di dover accertare in concreto lo status di indagato ha portato all'esclusione di tale condizione nei confronti della parte offesa di un delitto di tentata estorsione, la quale, dopo aver riferito alla polizia giudiziaria di non aver identificato le persone che lo avevano minacciato, a seguito dell'ascolto delle intercettazioni in cui sosteneva di aver mentito ai Carabinieri, affermava di aver riconosciuto i responsabili del reato e ciò in quanto ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso (nella specie di favoreggiamento personale) e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche (Cass. II, n. 40575/2014).

        La verifica della qualità di indagato, peraltro, deve essere valutata alla stregua di tutte le risultanze processuali, anche quelle favorevoli al soggetto. Di talché si è appunto ritenuto che, ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche. In applicazione di tale principio si è ritenuto che, laddove la persona offesa renda alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, la stessa non può, per ciò solo, essere considerata indagata di favoreggiamento personale, reato collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), potendo i giudici di merito, come avvenuto nel caso di specie, applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 376 c.p. (Cass. I, n. 41467/2013).


        7. Conseguenze dello status di indagato

        La necessità di determinare il momento in cui si assuma la condizione di indagato è dato dalla contestuale acquisizione dei diritti connessi a tale figura. Il legislatore come è stato più volte evidenziato, ha inteso parificare la figura dell’indagato a quella dell’imputato estendendogli tutti i diritti che sono riconosciuti a quest’ultima e che, in via generale, sono tutti quelli che si riconnettono all'esercizio del diritto di difesa. Sotto questo aspetto l’estensione dei diritti previsti per l’imputato all'indagato trova fondamento nello stesso art. 24, comma 2, Cost. che, come è noto, garantisce l’inviolabilità del diritto di difesa “in ogni stato e grado del procedimento” e quindi anche in una fase non processuale. Ma, il legislatore ordinario non si è limitato a recepire il dettato costituzionale (art. 61, comma 1) ma l'ha estesa ad ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito (art. 62, comma 2). 


        8. Diritti e garanzie

        Il riconoscimento di tali diritti ha trovato, oltre che nel già citato art. 24 Cost., ulteriore legittimazione anche nel riformato art. 111, comma 3, Cost., laddove il legislatore costituzionale ha assicurato alla persona accusata di un reato il diritto di essere informata riservatamente, nel più breve tempo possibile, dei motivi e dell'accusa elevata a suo carico e che le sia assicurato il tempo necessario per organizzare ed attuare la propria difesa. L'obbligo che viene imposto all'autorità procedente di informare è funzionale anche ad assicurare una piena attuazione dei diritti che sono stati già riconosciuti alla persona sottoposta ad indagini dall'art. 24 ma il cui esercizio non sempre è attuabile in conseguenza della segretezza che caratterizza la fase delle indagini. La necessità di compenetrare le due distinte esigenze, di informativa da un lato, di tutela dello sviluppo delle indagini dall'altro, ha trovato il suo punto di equilibrio nella disciplina dell'informazione di garanzia (art. 369 e 369 bis) che impone all'A.G. procedente, di comunicare l'esistenza di indagini nei confronti del soggetto sottoposto alle stesse solo al compimento del primo atto cui il difensore ha diritto di assistere. È del tutto evidente che una posticipazione del compimento di tale atto può finire col lasciare privo di effettiva tutela la persona la quale può, in attuazione del principio del segreto che caratterizza la fase investigativa ed in mancanza del compimento di atti cui è connesso l'obbligo dell'invio dell'informazione di garanzia, ricevere notizia dell'esistenza del procedimento solo ad indagini concluse con l'avviso della conclusione delle indagini preliminari (art, 415-bis). 


        9.Segue. Casistica

        La qualità di persona sottoposta alle indagini dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato, in relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 10-bis, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 (T.U. imm.), lo costituisce titolare dei diritti e delle garanzie dell'imputato a norma dell'art. 61, e, dunque, esclude che lo stesso possa essere destinatario, a causa dell'accertamento della sua posizione irregolare, di provvedimenti dell'Autorità la cui inosservanza sia ulteriormente e autonomamente sanzionata in sede penale (Cass. I, n. 12923/2013).


        10. Ulteriori estensioni

        La parificazione tra la posizione dell’imputato e dell’indagato deve essere estesa anche ad ogni altra disposizione che afferisce l'imputato, nei limiti di una loro compatibilità. Certamente tra queste norme vanno annoverate quelle relative all'accertamento della identità personale dell'imputato (art. 66), dell'età (art. 67). Anche nei confronti dell'indagato l'errore sull'identità fisica comporterà la chiusura della fase investigativa con la differenza che il giudice non potrà pronunciare sentenza di non doversi procedere come previsto per l'imputato (art. 68), ma dovrà emettere un decreto di archiviazione, stante il mancato esercizio dell'azione penale. In via generale va rilevato che l'estensione, nata in chiave di tutela della posizione dell'indagato in astratto ancor meno tutelata rispetto a quella dell'imputato, vada esclusa nei casi in cui la disciplina comporti un aggravamento della condizione dell'indagato tranne che nel caso di applicazione di norme di natura strettamente processuale.


        11.Segue. Casistica

        L'estensione di ogni altra disposizione che comunque riguardi l'imputato anche all'indagato ha determinato la Corte ad affermare la validità della notifica di atti nei confronti dell'imputato non detenuto, con le modalità di cui all'art. 157, comma 8-bis, pur se la prima notificazione (nella specie, consistente nella notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) sia stata effettuata quando il medesimo era ancora soltanto indagato (Cass. III, n. 24263/2010).

        La possibilità riconosciuta anche all'indagato di proporre personalmente ricorso per Cassazione è stata indirettamente riaffermata dalla Corte la quale nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso il provvedimento preventivo del Questore, ha ritenuto non equiparabile il soggetto destinatario di un provvedimento preventivo del questore all'imputato o all'indagato per i quali è prevista la facoltà di presentare personalmente il ricorso per Cassazione (Cass. III, n. 51009/2013).


        12. Perdita della qualità di indagato

        Al pari di quanto previsto per l’imputato, anche lo status di indagato si perde con la chiusura della fase investigativa, quindi, generalmente, o con il provvedimento (decreto o ordinanza) di archiviazione, oppure con l’esercizio dell’azione penale. Nel primo caso , si tratta di un provvedimento sempre suscettibile di revoca a seguito della riapertura delle indagini(art. 414) e ciò in quanto il provvedimento di archiviazione non acquista la definitività del giudicato.

        Bibliografia

        Conso-Grevi-Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, 2012; Conso-Illuminati, Commentario breve al c.p.p., Padova, 2015; Mennuni, Portata e limiti dell'art. 63 comma 2 c.p.p. Le dichiarazioni rese da persone meramnte coinvolte nei fatti-reato addebitati ai terzi, in Cass. pen. 2003, 1259; Panasiti, Tematiche in materia di dichiarazioni rese da indiziati di reato innanzi all'autorità di polizia giudiziaria, in Arch. nuova proc. pen. 2004, 595; Sanna: Dichiarazioni autoindizianti e loro inutilizzabilità, in Giur. it. 1996, 176; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011.

        Autori: Irma Conti

        Art. 62 - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato.

        1. Le dichiarazioni comunque rese [64, 65, 66, 228, 294, 350, 364, 374, 388, 391, 421, 422, 494, 503] nel corso del procedimento dall'imputato [60] o dalla persona sottoposta alle indagini [61] non possono formare oggetto di testimonianza [191].

        2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori (1) .

        [1] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

        1. Inquadramento

        La norma in esame è posta innanzitutto a  tutela dell’indagato e dell’imputato e del suo diritto alla difesa, ma è anche posta a tutela  delle modalità di formazione degli atti ed il rispetto della loro verbalizzazione e la seconda, di natura soggettiva, va individuata nella tutela del diritto di difesa dell'imputato/indagato.

        2. Ratio

        Sulla base della collocazione sistematica della norma in parola, si può ben sostenere che la tale disposizione rappresenti la prima espressione del generale riconoscimento di diritti e garanzie attribuite all'imputato (art. 60) ed all'indagato (art. 61). In questa prospettiva il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, nelle forme e limiti stabiliti, rappresenta una concreta manifestazione del rispetto del diritto al silenzio che si traduce anche nella possibilità che non vengano acquisite dichiarazioni dall'imputato in violazione dei propri diritti. La ratio della norma, pertanto, va certamente individuata nella tutela della libertà di autodeterminazione dell'imputato e della genuinità delle dichiarazioni dallo stesso rese.


        3. Divieto di testimonianza in generale

        È il primo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso tutelare la libertà dell'imputato in quanto lo garantisce da eventuali irrituali acquisizioni di quanto riferito o presuntivamente dichiarato e dagli eventuali pregiudizi che ne possano derivare.

        Sul piano oggettivo processuale, questa garanzia si traduce in primo luogo nell' obbligatorietà del rispetto delle modalità di documentazione(artt. 134,142), che grava su chi acquisisce tali dichiarazioni ed impone che le stesse giungano a conoscenza del giudice attraverso  documentazione formale, ossia atti redatti nel rispetto di tutte le garanzie poste a tutela del dichiarante. Tale precetto, non solo è posto a tutela dell’indagato e dell’imputato, ma ha anche la finalità di obbligare la p.g., al rispetto delle modalità prescritte dal codice di rito, che non consente di surrogare la redazione del verbale, che costituisce una formalizzazione in funzione documentativa non altrimenti rinunciabile (Cass. II, n. 46023/2007). Né va sottaciuto che, privando di valenza le dichiarazioni non acquisite nelle forme prescritte e nella sede dibattimentale propria, la disposizione trova ragione anche nel principio del contradditorio nella formazione della prova, previsto e regolato dall'art. 111 Cost. che espressamente valorizza la prospettiva della impermeabilità del processo rispetto al materiale raccolto in assenza delle parti (Corte cost. n. 32/2002). La tutela dei predetti principi ha carattere assoluto e generale. L'uso dell'avverbio “comunque” non consente distinzioni tra dichiarazioni spontanee e sollecitate, tra imputato o indagato in reato connesso, ovvero tra coloro che hanno assunto la veste formale di indagato e coloro che, pur trovandosi nelle condizioni, non l'abbiano ancora materialmente assunta (Cass. II n. 1863/2006). In sintesi, si può quindi affermare che il mancato rispetto delle modalità di assunzione delle dichiarazioni previste dall'art. 62 deve considerarsi in violazione della predetta norma.

        Ciò vale tanto per le testimonianze, quanto per le altre modalità di formazione della prova che, pur non estrinsecandosi direttamente in una dichiarazione testimoniale, realizzano un aggiramento del divieto legislativo. È il caso della registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli artt. 62 e 195, comma 4 (Cass.S.U., n. 36747/2003)


        4. Limiti di applicazione

        Il legislatore ha definito sotto molteplici profili l'ambito di applicazione della fattispecie in esame. In linea con quanto sopra esposto i limiti applicativi della disposizione possono essere distinti in quelli di natura oggettiva e soggettiva.


        5. Ambito oggettivo

        Sotto il profilo oggettivo, l’operatività del divieto è ovviamente connessa all'esistenza di un procedimento.

        La Corte Costituzionale sul punto ha ulteriormente precisato che il divieto stabilito dall'art. 62,non è affatto assoluto ed illimitato. Opera, infatti, solo con riferimento a dichiarazioni rese «nel procedimento» e non è riferibile né a quelle rese al di fuori dello stesso né a quelle fornite genericamente «in pendenza del procedimento». Pertanto, ai fini dell'applicabilità della norma, occorre sempre accertare (ed è questo che essenzialmente rileva) che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza «de auditu» siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento (Corte cost. n. 237/1993). Pertanto il divieto opera solo per le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa. Non rileva la tipologia di atto ma il rapporto con l'attività investigativa, sia esso un interrogatorio o un esame o un altro atto, e vengano ricevute da uno dei soggetti investiti di una qualifica processuale — ivi inclusa quella di ufficiale o di agente di p.g. —, per una ragione connessa al procedimento (Cass. VI, n. 1764/2012). Allo stesso modo il divieto di testimonianza avente ad oggetto le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini ha carattere assoluto e generale, e non fa distinzione tra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, tra dichiarazioni dell'imputato o indagato in reato connesso, tra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualità formale (Cass. II, n. 1863/2005). Alla luce di questa delimitazione del divieto in parola sotto il profilo oggettivo, deve considerarsi pienamente valida ed utilizzabile la testimonianza su dichiarazioni rese dall'imputato prima ovvero fuori del procedimento ovvero, anche con procedimento in corso, ma che sia priva di connessione con esso. In applicazione del principio esposto deve dapprima affermarsi che non rientrino nel divieto le dichiarazioni afferenti un fatto diverso, dovendosi intendere per tali quelle che non sono espressione un collegamento funzionale tra le dichiarazioni ed un atto del procedimento.


        6. Ambito soggettivo

        Come evidenziato in premessa, i limiti applicativi della norma sono anche di natura soggettiva, ossia legati alla persona del dichiarante ovvero del ricevente la dichiarazione.

        1) Per quanto riguarda il dichiarante deve, ovviamente, trattarsi di un imputato ovvero di un indagato che abbiano già assunto il relativo status. La problematica maggiore atterrà alla persona dell’indagato la quale, diversamente da quella dell’imputato, non conosce un momento sacramentato per la sua insorgenza. Sarà, quindi, onere del giudice accertare, sulla base di tutte le risultanze in atti, se le dichiarazioni siano state acquisite in un momento precedente o successivo all'inizio dell’attività investigativa.

        All'imputato ed indagato va, altresì, parificato anche l'imputato di reato connesso. Il divieto di assunzione di testimonianza avente ad oggetto le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini ha, infatti, carattere assoluto e generale, e non fa distinzione tra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, tra dichiarazioni dell'imputato o indagato in reato connesso, tra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualità formale (Cass. II, n. 1863/2005). Con riferimento alla persona imputata ovvero indagata si pone la questione se l'obbligo della verbalizzazione sia funzionale anche a rendere ulteriormente consapevole la parte dichiarante della qualifica del soggetto al quale rende le sue dichiarazioni e, quindi, del loro possibile ulteriore utilizzo. In altri termini si pone la questione se la redazione del verbale persegua anche un'ulteriore tutela dell'imputato indagato in quanto obbliga il ricevente a svelare, qualora non l'abbia ancora reso noto, la sua qualifica e lo svolgimento della sua attività professionale. Tale quesito ha rilevanza non solo teorica, ma anche pratica in quanto finisce col coinvolgere la possibilità di testimonianza delle dichiarazioni ricevute dagli agenti infiltrati. La problematica è stata risolta in radice dalla Giurisprudenza di legittimità che, in rapporto alla attività posta in essere dagli agenti sotto copertura, ha inteso privilegiare il profilo dell'attività svolta ritenendo legittima la loro testimonianza “dal momento che nell'ambito dell'operazione svolta sono stati partecipi all'azione e non hanno agito come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica” (Cass. III, n. 37805/2013). Parificare gli infiltrati ai partecipi dell'attività in corso significa implicitamente elidere uno dei limiti fissati dal divieto in esame il che ha consentito di porre le testimonianze di costoro al di fuori dell'ambito applicativo della norma ma ha finito anche per fornire una risposta indirettamente positiva alla problematica che può avere ulteriori riflessi concreti in quanto finirebbe per costituire un ulteriore limite al principio della segretezza nella fase delle indagini. Sotto altro profilo, sempre finalizzato alla salvaguardia dell'attività degli agenti infiltrati, non si è inteso applicare né il divieto posto dall'art. 62, né il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63, comma 2, quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse le condotte materiali del reato (Cass. VI, n. 39216/2013). Anche in questo caso l'esclusione dei divieti si pone in rapporto alla prevalente valenza da riconoscersi all'attività dei soggetti infiltrati in rapporto alla quale non solo nessuna valenza ha il potere certificativo attribuitogli dalla qualifica ricoperta ma soprattutto la stessa oggettività della dichiarazione confluisce nell'attività perdendo la propria autonomia, di talché la stessa testimonianza finisce per vertere non più sulla dichiarazione ma sull'azione in cui è inglobata e che rende pienamente valida la testimonianza sul punto.

        2) Quanto alla persona che riceve le dichiarazioni, alla luce di quanto fino ad ora evidenziato, non v'è dubbio che debba essere un soggetto sottoposto all'obbligo di verbalizzazione il che circoscrive l'ambito alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria ma, soprattutto, alla polizia giudiziaria. Sotto questo aspetto si è già esaminato, per i riflessi che ha sulla posizione del soggetto che rende le dichiarazioni, la figura dell'infiltrato che va distinta da quella del cd. agente provocatore la condotta, diversamente da quanto evidenziato per l'agente infiltrato, è munita di una rilevanza causale nel fatto commesso dal provocato in quanto determinante un intento delittuoso prima inesistente. Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte non sono lecite le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte soggetto indagato, in quanto all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse. Una simile condotta, oltre a determinare responsabilità penale dell'infiltrato, produce, quale ulteriore conseguenza, l'inutilizzabilità della prova acquisita e rende l'intero procedimento suscettibile di un giudizio di non equità ai sensi dell'art. 6 Cedu (Cass. III, n. 37805/2013).

        Altra problematica insorta con riferimento al soggetto che riceva le dichiarazioni si è posta con riferimento alle dichiarazioni ricevute dal curatore fallimentare la cui testimonianza è stata ritenuta ammissibile non essendo finalizzata la procedura fallimentare all'accertamento di ipotesi di reato in rapporto alle quali sia stato già instaurato un procedimento.

        Ed ancora, sempre con riferimento alla qualifica del soggetto ricevente va evidenziato che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato ed il connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, atteso che il significato dell'espressione «quando...emergano indizi di reato» — contenuta nell'art.220 disp. att. è tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale (Cass.S.U., n. 45477/2001).


        7. Dichiarazione

        Altro aspetto da approfondire è relativo all'oggetto stesso della norma, ovvero il concetto di dichiarazione, da intendersi quale narrazione di quanto appreso in costanza di procedimento e che inerisca al fatto per il quale si procede. Anche il concetto di dichiarazione contribuisce a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma atteso che pone al di fuori del divieto di testimonianza i comportamenti che non siano qualificabili come dichiarazioni.


        8. Contenuto della dichiarazione

        Va, ancora rilevato che limiti si rinvengono anche con riferimento al contenuto della dichiarazione, in quanto il divieto ha per oggetto le dichiarazioni rese dall'indagato con riferimento al fatto relativamente al quale egli è stato sentito.

        Detto divieto non opera, pertanto, qualora il contenuto di tali dichiarazioni rilevi ai fini dell'accertamento di altra ipotesi di reato, oggetto di distinto procedimento penale (Cass. VI, n. 25939/2015). Esulano, inoltre, dal concetto le dichiarazioni captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 (Cass. VI, n. 16165/2013) e ciò per l'evidente ragione che non si tratta di dichiarazione appresa direttamente dal teste, ancorché in via indiretta, e che in tal caso sarà lo stesso contenuto dell'attività di intercettazione ad avere una diretta valenza indiziaria e probatoria. Parimenti esula dal contesto dichiarativo anche quanto accertato sulla base delle dichiarazioni assunte le quali, se non possono essere oggetto di testimonianza, possono essere utilizzate per lo svolgimento di ulteriori accertamenti in rapporto ai quali non si pone alcun divieto di testimonianza (Cass. II, n. 11722/2008).


        9. Casistica

        L'acquisizione di dichiarazioni nel corso di un dialogo informale svolto in un momento in cui il dichiarante non era indagato rende la testimonianza sul contenuto della conversazione pienamente valida ed utilizzabile. Oltre alla mancanza dei presupposti per ritenere sussistente il divieto, va sottolineato che si tratta di un'ipotesi che esula anche dal divieto della testimonianza indiretta sancito dall'art 195 comma 4 e ciò in quanto le dichiarazioni di contenuto narrativo sono state rese da terzi e percepite dall'appartenente alla p.g. al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime (Cass. VI, n. 1764/2012);

        - la confessione resa da un indagato alla madre di una minore vittima di abusi sessuali è utilizzabile ancorché accidentalmente resa — in presenza dei Carabinieri — nel corso di una dichiarazione nel corso dello svolgimento di una formale deposizione innanzi ai verbalizzanti in quanto il divieto di testimonianza non ricomprende le dichiarazioni rese dall'imputato, anche se a contenuto confessorio e non importa se spontaneamente o meno, ad un soggetto che non rivesta nessuna delle qualifiche di ufficiale o agente di p.g. (Cass. III, n. 12236/2014);

        - il contenuto di dialoghi intervenuti tra persone soggette alle indagini e percepiti da agenti di polizia giudiziaria presenti per finalità diverse dall'accertamento dei fatti, sono valide ed utilizzabili in quanto assunte al di fuori del procedimento. In tal caso la testimonianza assume valore di fatto storico percepito dal teste, liberamente valutabile dal giudice di merito (Cass. VI, n. 2231/2010);

        - non si configura il divieto di testimonianza nel caso di dichiarazioni assunte da un agente o ufficiale di p.g. nel corso di una informale conversazione telefonica priva di qualsiasi collegamento funzionale con un atto del procedimento, sia perché l'ufficiale di p.g. non era stato investito di alcun incarico investigativo in tal senso, sia perché nel caso di specie si trattava di dichiarazioni rese al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, per cui non esisteva alcun obbligo di verbalizzazione od annotazione ex art. 357 (Cass. II, n. 46607/2009);

        - non opera il divieto di cui all'art. 63 in ordine alle dichiarazioni rese dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati oggetto di intercettazione telefonica limitatamente all'identificazione fonica dei conversanti (Cass. VI, n. 18453/2012);

        - non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 62 e 63 con riferimento alle dichiarazioni autoindizianti rese da un soggetto nel corso di una attività di captazione regolarmente autorizzata in quanto non si tratta di dichiarazioni rese all'A.G., né possono essere ricondotte alle testimonianze “de relato”, in quanto si limitato a replicare quanto riportato nella fonte originaria che resta la registrazione della conversazione (Cass. IV, n. 34807/2010);

        - non rientra nel divieto la testimonianza la dichiarazione resa dalla persona sottoposta ad indagini se la stessa si inserisce in una più ampia attività fattuale quale l'accompagnamento degli operanti sul posto ove erano sotterrate armi e l'indicazione dei luoghi nei quali scavare. In questo caso si tratta di dichiarazioni inglobate in una fattispecie comportamentale in rapporto alla quale non è configurabile il divieto in oggetto (Cass. V, n. 7127/2011);

        - le dichiarazioni rese all'agente di polizia giudiziaria che funga da simulato acquirente di sostanze stupefacenti nella veste di agente provocatore possono essere oggetto di testimonianza in quanto esplicitazione delle condotte che ne chiariscono il significato. Ed invero il divieto concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte che ne chiariscono il significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte (Cass. IV, n. 41799/2009);

        - è  legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma 4,  c.p.p. la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste (Cass. I, n. 15760/2017).

        - è ammessa la testimonianza del curatore fallimentare sulle dichiarazioni a costui rese sia dall'imputato sia dai i testi, giacché il curatore non appartiene alle categorie indicate dall'art. 63 e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. (Cass. V, n. 3885/2014);

        - non possono formare oggetto di testimonianza le dichiarazioni assunte nell'immediatezza dei fatti senza la presenza del difensore ma le stesse possono fungere da presupposto per l'ulteriore attività investigativa in rapporto alla quale non sussiste divieto di testimonianza (Cass. II, n. 11722/2008);

        Bibliografia

        Conso-Grevi-Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, 2012; Conso-Illuminati, Commentario breve al c.p.p., Padova, 201; Falato, Sulla natura degli atti precedenti alla iscrizione della notitia criminis e sull'estensibilità del divieto previsto dall'art. 62 c.p.p., in Cass. pen. 2005, 1624; Filippi, Le Sezioni Unite decretano la morte dell'agente segreto “attrezzato per il suono” in Cass. pen. 2004, 2094; Gatti, Utilizzabilità delle dichiarazioni auto indizianti, in Dir. pen. e proc. 2007, 1355; Izzo: Le sezioni unite limitano l'utilizzabilità di dichiarazioni rese in sede ispettiva di vigilanza, in Il fisco, 2002, 1178; Poggio, In tema di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria avente ad oggetto dichiarazioni spontanee di soggetti non indiziati, in Cass. pen. 2009, 2988; Puglisi, Operazioni sotto copertura tra diritto al silenzio e principio di non dispersione della prova, in Cass. pen. 2009, 2958; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2012; 5.

        Autori: Irma Conti

        Art. 63 - Dichiarazioni indizianti.

        1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata [60] ovvero una persona non sottoposta alle indagini [61] rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore [96]. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese [191].

        2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate [191].

        1. Inquadramento

        Con l'art. 63 , il legislatore ha riconosciuto, infatti, che tale tutela si estenda anche ad una fase antecedente l'assunzione della relativa qualità da parte dello stesso soggetto, nella quale non sono stati ancora acquisiti elementi a suo carico (comma 1), ovvero non ne abbia conoscenza (comma 2). 

        2. Dichiarazioni autoindizianti

        Le dichiarazioni autoindizianti sono quelle il cui contenuto integra l'esistenza di elementi di accusa nei confronti di chi le rende. La disciplina dell'assunzione di dette dichiarazioni (potenzialmente) indizianti contenuta nell'art. 63 contempla due diverse ipotesi: a) della persona escussa dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria come persona informata dei fatti (nella fase delle indagini preliminari) o come teste (nel dibattimento) dalle cui dichiarazioni emergano indizi di reità a suo carico (comma 1); b) di colui che invece nella stessa veste renda dichiarazioni, mentre la sua posizione, in relazione alle risultanze al momento acquisite, era già quella di indagato o imputato, pur non avendo assunto formalmente tale qualità (comma 2).

        Nella prima ipotesi l'autorità alla quale le dichiarazioni sono rese — inquirente o giudice — ignora gli elementi che inducono a ritenere il soggetto indagato o imputato, venendone a conoscenza solo durante l'esame e attraverso il suo contenuto. Nella seconda, viceversa, è consapevole di ciò (o ha comunque «ab initio» gli elementi per stabilirlo) e tuttavia procede all'escussione in qualità di persona informata o di teste (Cass.S.U., n. 21832/2007).


        3. Ambito applicativo

        Dal tenore letterale della norma si desume che l’oggetto della tutela sia relativo alle sole dichiarazioni autoindizianti rese nel corso di un esame che il soggetto stia rendendo all'interno di un procedimento già sorto.

        Deve, pertanto, ritenersi che sia già in svolgimento una attività di indagine e che, in tale ambito, si stiano assumendo informazioni nelle forme necessariamente previste dalla legge e dalle persone qualificate ad assumerle. Così circoscritto l'ambito applicativo della disposizione, va dapprima evidenziato che le norme in oggetto si riferiscono esclusivamente all'esistenza di un procedimento penale, onde le sanzioni contenute nell'art. 63, seppur attuative del principio del «nemo tenetur se detegere», non possono essere estese al di fuori dei confini applicativi del processo penale (Cass. VI, n. 24653/2014).


        4. Dichiarazione

        Gli elementi a carico del soggetto devono necessariamente emergere dal contenuto di una dichiarazione, resa nell'ambito di una attività di verbalizzazione collocata all'interno di un procedimento già sorto. Solo in presenza di tutti questi presupposti insorge nei confronti dell'autorità procedente l'obbligo di sospensione dell'esame. In questo senso, va anche limitata la portata della norma in questione  con riferimento all'oggetto della tutela, ovvero al concetto di dichiarazione. La norma, infatti, non estende detta tutela alle dichiarazioni confessorie o alle ammissioni contenute in un documento proveniente dall'imputato (Cass. IV, n. 27173/2015).

        In base a tale principio, le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili "erga alios" senza limiti, anche in assenza degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64, c.p.p., salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità, atteso che dette dichiarazioni, rese dal propalante per iscritto, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del tempo ritenuto necessario in ordine alla rappresentazione del relativo contenuto, sono irriducibili alle risposte orali fornite nel corso di un interrogatorio (Cass. VI, n. 37601/2018).

        Saranno, pertanto, acquisibili ed utilizzabili le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. Ne consegue che possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore anche i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato (Cass. V, n. 20090/2015). Non rientra nel concetto di dichiarazione anche il rilascio di saggio grafico che non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell'intervento dei difensori (Cass. II, n. 16400/2013). 

        Sul punto, nel solco della sentenza n. 111 del 2023 della Corte Costituzionale in tema di illegittimità degli artt. 64 comma 3 e 495 comma 1 c.p.p., la Suprema Corte ha di recente ribadito, che l'omesso avviso all'interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determina l'inutilizzabilità (Cass. II, n. 20751/2024).

        L'asserita necessità della preesistenza di un procedimento crea un'inscindibile connessione tra la dichiarazione ed i fatti oggetto di investigazione. Di talché, le dichiarazioni «indizianti» vanno limitate a quelle dalle quali emerga una responsabilità penale del soggetto per i fatti pregressi oggetto di investigazione e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una ulteriore figura di reato. Ciò in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio «nemo tenetur se detegere», che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato — e non quella che debba ancora commetterlo (Cass.S.U., n. 33583/2015). Occorre che si tratti di un fatto privo di connessioni con quello per cui si procede, atteso che rientrano certamente nei casi previsti le dichiarazioni che evidenzino indizi per un reato connesso o collegato. Deve, pertanto, ritenersi che anche nel caso in cui le dichiarazioni evidenzino indizi della commissione di reati diversi rispetto a quello oggetto del procedimento, ma a questo connesso — come nel caso della persona offesa di un reato che sia anche imputata di altro reato commesso in danno dell'offensore —, l'Autorità procedente sarà obbligata ad applicare le disposizioni dell'art. 63 con le conseguenze ivi previste in tema di utilizzabilità.

        Viceversa, restano al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dall'art. 63, comma 2, le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone (Cass.S.U., n. 1282/1996)


        5. Soggetto che rende le dichiarazioni

        Dal punto di vista del soggetto attivo non sono previste limitazioni o particolari previsioni, dovendosi ritenere che chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni possa essere soggetto attivo della fattispecie in esame. 

        Nel caso in cui il dichiarante sia stato legittimamente escusso quale persona informata sui fatti e gli elementi a suo carico, atti a determinare un mutamento della qualità di teste, siano emersi solo nel prosieguo dell'attività, deve sostenersi che quanto precedentemente riferito resti valido ed utilizzabile in quanto reso in maniera spontanea, con la consapevolezza di rivestire la qualità di testimone e, dunque, senza condizionamenti legati al timore di un proprio coinvolgimento nella vicenda ed all'inevitabile preoccupazione di autodifendersi (Cass. II, n. 25958/2013).


        6. Soggetto che riceve le dichiarazioni

        L'ambito di applicabilità della norma è circoscritto esclusivamente alle dichiarazioni rese all'A.G. o alla P.G. in quanto sono le uniche atte a ricevere le dichiarazioni nell'ambito di una attività investigativa e dotate del potere di certificazione necessario per la redazione degli atti. 

        Ne consegue che non può in essa essere ricompresa l'attività posta in essere dal giudice civile, il quale — pure ove in sede di interrogatorio formale vengano ammessi dalla parte fatti costituenti reato — non può certo fare ricorso al regime previsto dalla sopra menzionata disposizione processuale, essendo, semmai, tenuto a redigere ed a trasmettere senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 331, comma 4 — come, del resto, in ogni altra ipotesi in cui risulti un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio (Cass. VI, n. 24653/2014). L'inestensibilità del dettato normativo dell'art. 63 al di fuori del suo ambito di applicazione e, nella specie, al giudice civile, è stata ribadita anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha evidenziato che non è ricavabile da alcuna norma del rito civile un principio che imponga al giudice civile di sospendere l'acquisizione di un atto dell'istruzione probatoria in funzione di esigenze teleologiche esclusive del processo penale (Corte cost. n. 136/1995).

        La qualifica soggettiva richiesta dalla norma, inoltre, va certamente estesa anche all'ispettore del lavoro allorquando, nel compimento di un'attività ispettiva, assuma dichiarazioni da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato. Ciò alla stregua della norma di cui all'art. 220 disp. att., la quale impone l'applicazione delle disposizioni del codice «quando...emergano indizi di reato». In tal caso, qualora le dichiarazioni siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, le stesse saranno inutilizzabili (Cass.S.U., n. 45477/2001). 

        Diversamente le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, in quanto ovviamente il curatore non rientra nelle categorie previste e la sua attività non può neanche farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220 delle norme di coordinamento, che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Cass. V, n. 46422/2013). Di conseguenza, sono utilizzabili come prova a carico dell'imputato le dichiarazioni rese al curatore fallimentare e da questi trasfuse a dibattimento attraverso una propria relazione o l'escussione nel contraddittorio. Allo stesso modo deve essere considerata utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie a lui rese da un coimputato non comparso al dibattimento e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 r.d. n. 267/1942, trattandosi di conclusione conforme al principio secondo cui sono vietate solo le prove espressamente dichiarate tali dalla legge (Cass. V, n. 3885/2014). Nondimeno, se le persone che il curatore ha esaminato rivestano il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento e nel procedimento connesso o collegato, tali dichiarazioni vanno valutate alla luce dell'art. 192, comma 3, in quanto non può certo essere il «filtro» consistente nell'intervento del curatore quel che può valere a far derogare dalla predetta regola di valutazione (Cass. V, n. 20090/2015). Tale orientamento è altresì avvalorato dall'insegnamento della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che, non potendosi ritenere che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una “notitia criminis” e non avendo il giudice a quo discriminato l'ipotesi in cui il fallito rivesta la qualità di indagato da quella in cui, invece, tale qualità non abbia ancora assunto, si rivela infondata la dedotta censura di violazione del diritto di difesa, in quanto soltanto nel primo caso possono profilarsi ostacoli all'utilizzazione delle dichiarazioni (Corte cost. n. 136/1995).

        Anche alle dichiarazioni rese ad agente «infiltrato» da soggetti poi qualificati come indagati o imputati non si applica, come già è stato evidenziato, né il divieto posto dall'art. 62, né il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63, comma 2, quando le stesse non possono considerarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso proprio, ma si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da integrare esse stesse le condotte materiali del reato (Cass. VI, n. 39216/2013). Per quanto attiene le dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefacenti all'agente di polizia giudiziaria che funga da simulato acquirente di sostanze stupefacenti nella veste di agente provocatore, che devono essere collocate all'interno del procedimento, poiché costui deve considerarsi di fatto indagato non appena si stabilisce il contatto con l'apparente acquirente. Tuttavia, non può trovare neanche applicazione il limite di utilizzabilità previsto dal comma 2 dell'art. 63, poiché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma si inseriscono, invece, in un contesto commissivo, realizzando con esse la stessa condotta materiale del reato (Cass. IV, n. 41799/2009).


        7. Indizi emersi nel corso delle dichiarazioni

        La possibilità che gli elementi a carico di una persona possano provenire per la prima volta direttamente dal soggetto interessato può verificarsi sia nel corso del giudizio che durante lo svolgimento dell'attività investigativa, anche se sarà nel corso di quest'ultima che ne sarà maggiormente frequente l'applicabilità.


        8. Obblighi gravanti sull'autorità procedente

        Nel caso in cui le dichiarazioni integrino indizi a carico del dichiarante, il legislatore impone all’autorità procedente tre obblighi che rappresentano una diretta conseguenza del mutamento di status del dichiarante che da teste diventa indagato e ne assume diritti e garanzie.

        Il primo, ovvio, obbligo è quello relativo alla interruzione dell’esame o dell’assunzione delle dichiarazioni (a seconda della fase processuale). E ciò al fine di tutelare il diritto al silenzio che è assicurato all'imputato ed all'indagato e della quale non può che essere titolare sin dall'inizio il teste, ormai non più tale. 

        Il secondo obbligo  è di avvertimento, ovvero nell'obbligo per l’Autorità procedente di avvisare il dichiarante che da quel momento potranno essere svolte indagini nei suoi confronti. Con riferimento agli indizi, l'uso dell'indicativo va posto in rapporto alla certezza dell'indizio stesso. In altri termini la dichiarazione, in sé per sé considerata, deve avere un contenuto autoaccusatorio certo. L'idoneità di quanto riferito a determinare lo svolgimento di indagini nei confronti della persona, viceversa, è frutto di un successivo vaglio che non sarà più limitato alle sole dichiarazioni della parte, ma avrà ad oggetto tutte le risultanze in atti le quali ben potranno avallare o svilire quanto oggetto di dichiarazione. Nel primo caso l'A.G. proseguirà l'attività investigativa nei confronti del soggetto; nel secondo, viceversa, ben potrà astenersi dal compierle. Va, comunque, rilevato che la determinazione assunta in sede di interruzione dell'esame resta in ogni caso idonea a far sorgere nei confronti del dichiarante lo status di indagato, con conseguente acquisizione dei diritti connessi. Ciò comporterà l'obbligo per l'A.G. di provvedere anche all'iscrizione del nominativo del dichiarante nel registro delle notizie di reato (art. 335).

        Il terzo obbligo è una diretta conseguenza del secondo, ovvero l’invito a nominare un difensore. Tale obbligo rappresenta un’ulteriore esemplificazione della concreta tutela che l’ordinamento riconosce in caso di mutamento di status (da teste ad indagato). Conclusivamente si può quindi sostenere che le garanzie riconosciute alla persona realizzano una sorta di tutela anticipata anche da future incompatibilità con l'ufficio di testimone del dichiarante poi imputato di reati connessi o collegati (art. 197, comma 1 lett. a e b).

        Nel caso di assunzione di informazioni da parte della difesa nello svolgimento di attività difensive, sul difensore grava un unico obbligo: quello dell'immediata interruzione dell'atto in conseguenza del mutamento di qualifica personale del dichiarante.


        9. Preesistenza degli indizi

        Nel caso in cui gli elementi a carico della persona preesistano al suo esame e siano conosciuti dall'Autorità precedente, è stata prevista una più rigorosa sanzione, determinata da una inutilizzabilità non più limitata al solo dichiarante, ma estesa anche a terzi. La ragione di una tale distinzione va ravvisata nell'ulteriore finalità perseguita dalla norma, che introduce un deterrente contro ipotesi patologiche, in cui deliberatamente o colpevolmente si ignorano i già preesistenti indizi di reità nei riguardi dell'escusso, con periodo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti e negoziate, a carico di terzi (Cass. V, n. 1892/1996). Pertanto, la conseguenza diretta è quella della inutilizzabilità erga omnesdelle dichiarazioni che siano state raccolte senza che al dichiarante sia stata data contezza della sua posizione processuale e senza che questa sua posizione venga formalizzata in atti.

        Quanto all'entità degli indizi necessari per l'applicazione della norma di cui all'art. 63, comma 2, qualsiasi circostanza idonea a far orientare le indagini nei confronti del soggetto è sufficiente a far applicare tale garanzia, e ciò in linea con la realizzazione delle esigenze garantiste che impongono una vasta applicazione delle garanzie previste della norma pur affermandosi la loro non equivocità (Cass. V, n. 305/2001). In ogni caso non può trovare applicazione la norma in caso di indizi derivante da fonte anonima o di contenuto generico, ovvero non relativo ad ipotesi di reato.

        Il potere di verificare la corretta qualifica da attribuirsi al «dichiarante» è propria del giudice, il quale può e deve comunque «autonomamente» valutarla indipendentemente dal momento in cui stessa si sia verificata — quindi anche in momenti precedenti e sempre che, naturalmente, egli possa disporre di elementi di fatto idonei a consentirgli un tale giudizio. In tale valutazione non è vincolato da quanto precedentemente ritenuto e, pertanto, ben può modificare le valutazioni e le conclusioni a suo tempo effettuate dal giudice del procedimento in cui tali dichiarazioni furono rese. Nell'esercizio di tale potere il giudice deve operare analizzando la sostanza della questione e non deve limitarsi a riscontrare la sola sussistenza di indici formali, quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato o l'attribuibilità, al dichiarante, della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese. Ove si subordinasse, infatti, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 2, alla iniziativa del pubblico ministero di iscrizione del dichiarante nel registro ex art. 335, si finirebbe col fare assurgere la condotta del pubblico ministero a requisito positivo di operatività della disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di quest'ultimo ad essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di inutilizzabilità. Nel suo accertamento, pertanto, il giudice deve ricercare e valutare i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente (Cass.S.U.n. 23868/2009). L'originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi (Cass. I, n. 8099/2002). Resta fermo, comunque, che la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reità a carico dell'interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità (Cass.S.U., n. 15208/2010).

        Sempre con riferimento all'accertamento della condizione di fatto ostativa all'assunzione delle dichiarazioni senza le prescritte garanzie, anche se prescinde da una formale imputazione, non può mai colpire le dichiarazioni rese dal soggetto che non abbia mai assunto la qualità di imputato o quella equiparata di persona sottoposta ad indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può — e deve —soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. a) e b). Ne consegue che il riferimento alla «posizione sostanziale» del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 la quale si estende anche alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico (Cass. V, n. 43232/2008).


        10. Inutilizzabilità

        La violazione dei commi 1 e 2  dell'art. 63 comporta l'inutilizzabilità dell'atto. Non dubitandosi della inutilizzabilità contra se del contenuto delle dichiarazioni, si era discusso sulla loro valenza contra alios, atteso che si era formato un indirizzo giurisprudenziale che sosteneva la utilizzabilità nei confronti dei terzi sia in caso di violazione del primo sia del secondo comma dell'art. 63. Il citato orientamento, oggi superato, si fondava sulla tutela che entrambe le disposizioni assicuravano ai diritti della difesa del dichiarante, al di fuori della quale non v'era ostacolo derivante dall'inutilizzabilità ivi sancita. Di talché, si riteneva che «il secondo comma non fosse altro che il completamento del precedente cui va collegato». La seconda, viceversa, distingueva tra una inutilizzabilità relativa, contro il solo dichiarante — prevista dal primo comma — e una assoluta, ossia anche contro i terzi — disciplinata dal secondo comma.

        Il contrasto è stato risolto dalle S.U. della Cassazione che hanno ritenuto di fare proprio quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale per ragioni: letterali (il secondo comma non ricomprende la dizione “contro la persona che le ha rese”), logiche (inutile sarebbe stata la previsione in quanto ricompresa nel primo comma), ma soprattutto interpretative.Si precisa infatti che la norma rende operante il principio del diritto al silenzio in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualità di indagato o imputato dalla quale scaturisce il diritto stesso, costituendo in tal modo un fronte avanzato di tutela. L'incapacità a testimoniare di tali soggetti e la correlativa disciplina del loro esame con le garanzie difensive e la facoltà di non sottoporvisi, riguardano, com'è ovvio, l'intero contenuto dei temi oggetto di esame, quindi sia ciò che attiene alla propria posizione, sia i fatti che riguardano quei terzi che assumono la veste di coimputato dello stesso reato o di imputato di reato connesso o collegato. E ciò in quanto taluno di questi soggetti, nel momento in cui renda dichiarazioni accusatorie nei confronti degli altri che si trovano in una posizione processuale in vario modo legata alla propria (concorso nel reato, attribuzione di reato connesso o collegato), può riferire circostanze che, in ragione della connessione esistente tra il fatto proprio e quello altrui, possono coinvolgere la sua responsabilità ed indurlo, anche per questo solo motivo, ad esercitare il diritto al silenzio, che gli viene riconosciuto per il principio « nemo tenetur se detegere ». Il che non si verifica nell'ipotesi in cui il soggetto sia imputato, nello stesso o in altro processo, per un reato o per reati che non abbiano alcun legame processuale con quelli per cui si procede, perché in questi casi la sua posizione è di totale estraneità e il suo ruolo è quello di testimone. Da ciò discende che intanto può intervenire il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all'art. 63 comma 2, in quanto le dichiarazioni provengano da persona a carico della quale sussistevano indizi in ordine allo stesso reato o a reato connesso o collegato attribuito al terzo in quanto in questo caso la persona escussa avrebbe avuto il diritto di non rendere alcuna dichiarazione se fosse stato sentito come indagato o imputato. Restano, quindi, escluse dal divieto sia le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o non collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano indizi a carico del dichiarante, sia quelle favorevoli al soggetto che le rende e a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono (Cass.S.U., n. 1282/1996).

        Qualora l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio ex art. 191, ma di regole attinenti alla assunzione della prova, la stessa sarà rinnovabile dal giudice di appello, il quale ha il potere (art. 603, comma 3) di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, allo scopo di assumere detta prova nel pieno rispetto delle forme stabilite dal codice di rito (Cass. V, n. 24033/2010).


        11. Rilevabilità dell'inutilizzabilità

        L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato può essere dedotta e rilevata in ogni stato e grado del procedimento, in quanto si tratta di una inutilizzabilità patologica che, in quanto tale, può essere fatta valere anche se è stato disposto il giudizio abbreviato, ed ivi compresa la fase di rinvio.

        La natura e il grado dei diritti che la norma tutela sono tali da non poter essere oggetto della negoziazione abdicativa nella quale si concreta la scelta del rito abbreviato, che possiede efficacia sanante solo rispetto alle inutilizzabilità fisiologiche e a quelle relative, ma non comporta affatto la generale sanatoria delle violazioni di norme di processuali ad efficacia generale, né l'eliminazione delle illegalità intrinseche della prova per la violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. (Cass. II, n. 34512/2009).

        Costituisce, quindi, onere del ricorrente, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo di allegare e specificamente indicare gli atti asseritamente inutilizzabili, ma anche di specificare l'incidenza da essi avuta sul complessivo compendio probatorio valutato ed apprezzato dal giudice del merito, sì da potersene inferire la decisività in riguardo al provvedimento impugnato (c.d. prova di resistenza) (Cass.S.U., n. 15208/2010).


        12. Inutilizzabilità relativa

        È la sanzione prevista in caso di dichiarazioni rese da persona nei cui confronti non sussistevano indizi di reità che emergono per la prima volta proprio seguito delle dichiarazioni rese. In tal caso, il contenuto dell'atto non sarà utilizzabile nei confronti del dichiarante, ma conserva la propria valenza nei riguardi dei terzi. Il possibile utilizzo nei confronti dei terzi, invero, si pone in linea con quanto oggetto della tutela che deve ritenersi essere il solo dichiarante, l'unico nella fattispecie a poter essere leso dal contenuto delle sue stesse affermazioni. Il regime di inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 1, si riferisce alla ipotesi «fisiologica» nella quale vengono, comunque, rispettate le norme di garanzia (Cass. VI, n. 12174/2004). Le successive dichiarazioni non potranno che essere assunte ai sensi dell'art. 210, con le garanzie apprestate dalla legge. La sanzione, pertanto, non può che avere ad oggetto le dichiarazioni sino a quel momento rese, ossia rese sino al momento della sospensione, le quali, come detto, continueranno a poter essere utilizzate nei confronti di terzi.


        13. Segue . Casistica

        La preesistenza degli indizi non è stata ritenuta nel caso dell'intercettazione di una conversazione telefonica svolta nel corso di una indagine per un episodio di corruzione, durante la quale due persone avevano fissato un appuntamento «sospetto», nel corso del quale, era stata constatata solamente la consegna dì una busta dai privato al pubblico ufficiale. L'attività percepita, invero, non costituisce indizio certo per poter sostenere l'esistenza in quel momento di univoci indizi di reità, per cui correttamente si è proceduto all'esame come persona informata dei fatti, con successiva interruzione del suo ascolto, a norma dell'art. 63, comma 1, allorquando aveva iniziato a fare della ammissioni in ordine all'esistenza di un accordo corruttivo (Cass. VI, n. 29535/2013).

        In tema di stupefacenti, poiché la destinazione ad uso di terzi costituisce elemento essenziale del reato, la persona trovata in possesso di sostanza stupefacente va considerata, almeno fino a che nei suoi confronti non siano emersi concreti elementi indicativi della finalità di spaccio o non sia stata effettuata l'iscrizione nel registro degli indagati, persona informata sui fatti, le cui dichiarazioni pertanto possono essere utilizzabili contro i terzi ai sensi dell'art. 63, comma 1, né l'imputato non può sindacare la scelta del P.M. di non esercitare l'azione penale nei confronti di chi sia stato escusso in qualità di teste (Cass. II, n. 6380/2005).


        14. Inutilizzabilità assoluta

        Prevista dall'art. 63, comma 2, ha ad oggetto le dichiarazioni rese da coloro che sin dall'inizio dovevano essere sentiti con le garanzie previste per l’indagato in quanto erano già emersi nei loro confronti concreti indizi in ordine alla commissione del reato per cui si procede ovvero di altro delitto a questo connesso o collegato. La norma costituisce una sorta di «deterrente» contro ipotesi «patologiche» in cui deliberatamente sia intenda “ignorare” i già preesistenti indizi di reità a carico dell'escusso, con il conseguente pericolo, devastante per la garanzia della valutazione della prova, di dichiarazioni accusatorie compiacenti o «negoziate» a carico di terzi. Da tale principio ne deriva come diretta conseguenza un regime di inutilizzabilità erga alios.

        Dal tenore letterale e dalla «ratio» del capoverso dell'art. 63, come dal suo necessario coordinamento con gli artt. 62 e 350, si desume che la preclusione all'utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato alla polizia giudiziaria ha carattere assoluto e generale. L’oggetto della tutela è infatti rappresentato da tutti i tipi di dichiarazioni, siano esse sollecitate o spontanee, dell’imputato o dell’indagato interessato o a dell’imputato o indagato in reato connesso. Inoltre la tutela non si limita alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità (Cass. VI, n. 12174/2004). In ogni caso, l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese in violazione dell’art. 63 comma 2, non si estende agli atti successivi e dipendenti; sicché deve ritenersi pienamente utilizzabile l'atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte in violazione della legge derivi o mutui il contenuto, anche attraverso una generica conferma di esse (Cass. VI, n. 24/1998). Con riferimento al profilo strettamente temporale, va evidenziato che il richiamo operato dall'art. 63 comma 2, per individuare il momento in cui il testimone perde tale sua qualità per assumere quella di indagato o imputato di reato connesso («sin dall'inizio»), va individuato non nell'inizio del procedimento in cui egli rende le dichiarazioni ma in quello dell'inizio dell'assunzione di quelle dichiarazioni. L'inutilizzabilità di tali dichiarazioni è, invero, circoscritta al singolo atto dichiarativo in cui esse vengono contenute (Cass. VI, n. 40512/2007). Analoga sanzione è prevista in caso di dichiarazioni rese al difensore nello svolgimento delle attività di investigazioni difensive.


        15. Segue. Casistica

        Le dichiarazioni rese da colui che si presentava come soggetto che aveva acquistato quantità non esigue di sostanze stupefacenti destinate a terzi, se assunte senza in violazione del principio di garanzia espresso dall'art. 63, sono affette da “inutilizzabilità patologica”. Né il vizio può essere sanato neanche a seguito di accordo delle parti per la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, in quanto tale manifestazione di consenso porta ad attribuire valore a elementi di prova non formatisi nel contraddittorio delle parti, ma non ad ovviare a vizi di essi che si radicano nel fondamentale principio di garanzia espresso dall'art. 63 (Cass. VI, n. 25456/2009).

        Analogamente, sono affette da inutilizzabilità assoluta, se non assunte con le garanzie di legge, le dichiarazioni di colui che si era spontaneamente attribuito la proprietà della sostanza stupefacente, rinvenuta poco prima in una intercapedine della propria abitazione nel corso di una perquisizione di P.G., in quanto rese in presenza di un quadro indiziario tale da far ritenere che lo stesso dovesse sin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato (Cass. III, n. 24944/2015).

        Per altro verso la necessità della preesistenza del quadro indiziario esclude l'inutilizzabilità può delle dichiarazioni rese da soggetti nei cui confronti si profilino, in corso di escussione, indizi non già per fatti pregressi ma in relazione ad ipotesi di reato — quali il favoreggiamento, la calunnia o la falsa testimonianza — realizzantisi proprio attraverso le dichiarazioni rese, peraltro ancora suscettibili di ritrattazione, modifica o chiarimento e ciò in quanto la norma è ispirata al principio del nemo tenetur se detegere, che salvaguarda solo la persona che abbia già commesso un reato (Cass.S.U., n. 33583/2015).

        Il carattere assoluto e generale del regime della non utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato, senza l'assistenza del difensore, si estende anche a quelle trasfuse nel verbale di sequestro, che, se pur atto formalmente autonomo e legittimo, si pone in realtà, nella parte in cui riporta le dichiarazioni della parte, in rapporto di dipendenza effettiva e di derivazione logico-giuridica rispetto alle dichiarazioni spontanee nulle, costituendo queste ultime la ineliminabile premessa logico-giuridica rispetto al successivo verbale di sequestro (Cass. II, n. 19647/2008).

        Per la configurabilità della sanzione di inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, in riferimento alle dichiarazioni rese da una parte offesa, indagata per favoreggiamento personale a causa della sua renitenza a collaborare con la giustizia, deve essere verificato il collegamento tra il reato di favoreggiamento ipotizzato e quello precedentemente commesso da altri in danno del dichiarante. Tale collegamento sussiste solo se risulta, in concreto, che la condotta di favoreggiamento personale è stata caratterizzata non solo dal dolo generico, ossia dalla volontà di aiutare taluno ad eludere le investigazioni relative al reato presupposto, ma anche dal dolo specifico, espressamente indicato dall'art. 371, comma 2, lett. b), di assicurare l'impunità al colpevole di quel reato (Cass. I, n. 21828/2006).

        Bibliografia

        Conso-Illuminati, Commentario breve al c.p.p., Padova, 2015; Di Palma, Inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti ed invalidità derivata, in Cass. pen. 1996, 179; Grifantini, Sull'inutilizzabilità contra alios delle dichiarazioni indizianti di cui all'art. 63, comma 2, in Cass. pen. 1996, 2647; Majoli, Nullità delle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato su fatto altrui: limiti di utilizzabilità nei confonti dei terzi, in Cass. pen. 1996, 2257; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011.

        Autori: Irma Conti

        Art. 64 - Regole generali per l'interrogatorio1.

        1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare [284-286] o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio [3501], salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze [474].

        2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [188].

        3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

        a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

        b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

        c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis (2) (3) .

        3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (4) .

         

        [1] Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 44, comma 2 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

        [2] L'originario comma 3 è stato sostituito con i commi 3 e 3-bis dall'art. 2 l. 1° marzo 2001, n. 63. Il testo del comma era il seguente: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».

        [3] La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2023, n. 111 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale. 

        [4] L'originario comma 3 è stato sostituito con i commi 3 e 3-bis dall'art. 2 l. 1° marzo 2001, n. 63. Il testo del comma era il seguente: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».

        Riferimenti chiave:

        L. 1° marzo 2001, n. 63 art. 44, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

        1. Inquadramento

        L’interrogatorio deve essere considerato prima di ogni cosa come un atto a tutela dell’imputato/indagato in quanto è lo strumento attraverso il quale lo stesso può fornire la propria versione dei fatti. La libertà dell’interrogato durante lo svolgimento dell’atto che viene garantita sia sotto il profilo fisico (comma 1) sia, soprattutto, sotto quello mentale (comma 2), è sicuramente il cardine della tutela dell’indagato e della funzione stessa dell’interrogatorio. Solo la piena indipendenza da ogni tipo di condizionamento può mettere il soggetto concretamente in condizione di poter autodeterminarsi e adottare le scelte che reputa migliori per la sua difesa nel momento in cui viene in contatto con il potere statale.

        2.Interrogatorio ed esame dibattimentale

        Pur appartenendo a due fasi completamente diverse e svolgendo due funzioni diverse, l’interrogatorio e l’esame dibattimentale condividono la stessa natura giuridica. Il principio è stato affermato anche dalla Corte costituzionale la quale ha sostenuto che, a fronte di una diversità terminologica e di un mancato richiamo tra le norme, sia l'interrogatorio sia l'esame appartengono ad un medesimo genus. Entrambi gli istituti, invero, si iscrivono agevolmente nella categoria degli atti processuali a contenuto dichiarativo; entrambi possono essere ugualmente inquadrati nel novero degli strumenti difensivi; comune è, inoltre, la presenza di connotazioni probatorie; tanto l'uno che l'altro, infine, risultano caratterizzati dalla identica garanzia del nemo tenetur se detegere, per la quale non si è obbligati a doversi accusare di fatti costituenti reati già commessi. Ne consegue che sia l'interrogatorio sia l'esame consentono all'indagato/imputato non solo l'esercizio della facoltà di non rispondere, ma anche il diritto di poter dire il falso, se ritenuto utile alla propria prospettazione difensiva. Proprio in ragione della loro sostanziale comune natura, la Corte costituzionale ha esteso la normativa prevista dall'art. 64 per il solo interrogatorio della persona sottoposta ad indagini anche all'esame dell’imputato (Corte cost., n. 191/2003). Pertanto la Corte costituzionale, scegliendo un approccio più sostanziale, ha ritenuto di tutelare allo stesso modo anche l’imputato sottoposta ad esame durante il dibattimento fugando i dubbi in merito  alla possibilità di applicare in sede dibattimentale le garanzie riconosciute in sede di interrogatorio, concretizzate negli avvisi (comma 3) che l’autorità procedente deve preventivamente rivolgere alla persona che sta per sottoporsi al materiale svolgimento dell’atto.


        3.Libertà dell'indagato

        La tutela della libertà dell’imputato/indagato nello svolgimento dell’interrogatorio, fulcro della norma in parola, si inserisce nella scia della generale garanzia riconosciuta al rispetto della dignità dell’uomo, che trova la sua affermazione anche in fonti sovranazionali. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo afferma il diritto alla libertà, delimitando anche i casi in cui la stessa può essere limitata (art. 5 Cedu) ed in maniera assolutamente categorica impone un insuperabile divieto di sottoposizione a torture o pene o trattamenti inumani (art. 3 Cedu). La lettura unitaria delle due disposizioni dimostra come la tutela della libertà e dignità della persona sia un diritto universalmente riconosciuto che debba essere tutelato nei confronti di chicchessia, anche del potere istituzionale. Ne consegue, pertanto, che, anche in caso di privazione della libertà, si imponga la tutela della dignità della detenuto, che va sempre trattato con umanità e nel rispetto della persona. Questi principi sono stati recepiti anche dal legislatore costituzionale, il quale, alla pari di quanto stabilito dalle disposizioni sovranazionali, ritiene la libertà personale inviolabile (art. 13, comma 1, Cost.) e vieta ogni violenza fisica e morale nei confronti delle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà (art. 13, comma 4, Cost.). A tali principi si affianca quello di pari importanza dell‘inviolabilità del diritto alla difesa, da assicurarsi in ogni stato e grado del processo (art. 24, comma 2, Cost.). Tali principi sono stati tradotti nell'introduzione di strumenti concretamente volti a tutelare la persona e la sua dignità nei rapporti con l’Autorità ed a garantire il pieno godimento dei diritti che le competono. La normativa della regolamentazione dell'interrogatorio risente inequivocabilmente di queste influenze.

        In questa ottica, come detto, si impongono le disposizioni che rispettivamente garantiscono la libertà del soggetto da costrizioni fisiche (art. 64, comma 1) e psichiche (art. 64, comma 2).


        3.1.Libertà fisica

        La libertà fisica è la prima a dover essere garantita in tale sede. Essa si estrinseca nel diritto dell’indagato, anche se sottoposto a misura cautelare, di sottoporsi libero all'interrogatorio. E ciò significa che in occasione  dello svolgimento dell’esame non può trovare innanzitutto spazio l’uso di eventuali strumenti di costrizione quali manette, ceppi o similari. La norma, oltre a tutelare direttamente la libertà del singolo, va messa in diretto collegamento col generale principio del rispetto della dignità umana che va assicurato in ogni caso, pur in presenza di mezzi idonei a controllare il soggetto sottoposto ad interrogatorio.

        Tali tutele devono essere, comunque, commisurate alla pericolosità della persona e vietano, in ogni caso, il ricorso a metodi o tecniche atte in ogni caso ad influire sulla libertà della persona detenuta. In linea con i principi esposti, la norma dell'art. 22 disp. att. prevede, qualora non sussistano condizioni di tutela particolare che ne impongano la traduzione, che il detenuto in stato di arresto o detenzione domiciliare possa essere autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per portarsi, libero, innanzi all'autorità giudiziaria cui deve comparire per ragioni di giustizia. Analogamente, l'art. 146 disp. att. prevede che le parti private seggano al fianco del proprio difensore, salvo che non sussistano esigenze di tutela. Tale normativa, come appare evidente, va applicata anche ai detenuti i quali, quindi, ben possono seguire anche tutto il processo a proprio carico in condizione di libertà. 


        3.2.Libertà psichica

        Ulteriore e necessaria conseguenza della tutela dell'interrogato è quella che lo stesso sia sentito in uno stato di piena libertà psichica. Tale garanzia viene raggiunta attraverso il divieto assoluto del ricorso a metodi o tecniche idonee ad influire sulla autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti,  divieto che non viene meno anche in presenza dell'eventuale consenso della persona.

        Ne consegue che, indipendentemente dalla validità scientifica dei risultati cui si può pervenire, non è in alcun modo possibile adoperare nel corso dell'interrogatorio strumenti quali l'ipnosi, la cd. macchina della verità o altro. E ciò, si ribadisce, anche in presenza di un consenso dell'imputato. Alla luce di quanto fino ad ora esposto si può ben inserire tale garanzia tra i diritti non disponibili dalla parte. Tale “non disponibilità” trova ampia giustificazione nella condizione di debolezza che la parte privata ha nei confronti del potere costituito che potrebbe ben facilmente apportare a rinunce alla difesa della propria libertà e al consenso all'utilizzo di strumenti vietati. Nel generale divieto di cui all'art. 64, comma 2, va, inoltre, ricompresa anche la strumentalizzazione della misure coercitive finalizzate a coartare la volontà delle persone sottoposte ed indurla a rendere dichiarazioni confessorie od ad operare eventuali chiamate in correità o reità. 

        Sempre al fine di tutelare concretamente tali divieti e tali garanzie, il legislatore ha previsto l'obbligo di registrazione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio dell'indagato detenuto che non si svolga in udienza (art. 141-bis). La norma, che circoscrive la propria portata alla sola fase di svolgimento dell'atto, si è ritenuto che possa finire per avere limitata portata pratica, non fornendo alcuna tutela alle fasi antecedenti lo svolgimento dell'esame.

        Disposizione di contenuto analogo è prevista anche in tema di assunzione delle prove (art. 188), a dimostrazione del rilievo che il legislatore ha riconosciuto alla tutela della libertà di autodeterminazione, intesa quale limitazione della possibile pressione psicologica e conseguente strumentalizzazione del contenuto, in chiave accusatoria, propria di uno stato garantista ed impegnato alla tutela della libertà dei cittadini.

        La libertà fisica e quella psichica sono, quindi, due profili che operano su piani diversi ma che sono destinati necessariamente ad integrarsi tra loro per giungere alla realizzazione di un'ampia, ma soprattutto concreta, tutela della libertà della persona, presupposto imprescindibile per assicurare all'indagato/imputato la totale capacità di autodeterminarsi in maniera libera e consapevole. 


        4.Avvisi

        Prima dell'inizio dell'atto è obbligatorio che alla persona siano forniti una serie di avvisi, la cui omissione influisce, escludendola, sull'utilizzabilità dell'eventuale contenuto dichiarativo dell'atto. La sanzione, indubbiamente severa, fa subito comprendere la rilevanza che tali avvisi rivestono nel contesto delle garanzie poste a tutela dell'interrogato ai fini della piena realizzazione della libertà da ogni condizionamento di cui deve godere colui che si sottopone ad interrogatorio.

        Attraverso l'imposizione di un tale obbligo il legislatore, da un lato garantisce la piena consapevolezza da parte della persona indagata in ordine all'entità e alla portata dei diritti e delle garanzie previste dall'ordinamento, dall'altro prevede severe conseguenze derivanti dalla violazione da una omissione della stessa autorità procedente, la quale non potrà che imput sibi  l'eventuale inutilizzabilità dell'atto assunto in mancanza degli avvisi. In sintesi, quindi, gli avvertimenti in esame, sia pur da prospettive diverse, sono anch'essi univocamente convergenti e finalizzati a rendere maggiormente consapevole la parte delle conseguenze che può avere l'atto che sta per compiere ed a metterla nella condizione di potersi autodeterminare in piena libertà.

        Per non vanificare gli scopi perseguiti dal legislatore, inoltre, lo stesso ha imposto che le avvertenze prescritte dall'art. 64, comma 3, debbano essere rivolte alla persona prima dell'inizio dell'interrogatorio in qualunque forma, anche sintetica, purché sufficientemente chiara, non essendo prescritta dalla legge alcuna formula sacramentale (Cass. I, n. 41160/2002) in modo che venga garantita la comprensione del contenuto degli avvisi.

        Gli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p. riguardano esclusivamente l'indagato per condotte potenzialmente integranti reati, mentre non sono previsti nel caso in cui sia contestato un illecito amministrativo, anche se connesso a violazioni di natura penale. Proprio per tale ragione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 comma 3 c.p.p. nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi indicati debbano essere rivolti alla persona cui sia contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 co. 1 DPR 309/1990, o che sia già raggiunta da elementi indizianti di tale illecito, allorché la stessa sia sentita in relazione ad un reato collegato ai sensi dell'art. 371, co. 2, lettera b) c.p.p.

        In particolare, si è sostenuta la violazione degli artt. 3,24,111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 14, par. 3, lett. g ), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) proprio in ragione della diversità di trattamento e dell'assenza delle importanti garanzie accordate dall'art. 64 c.p.p.

        La questione è stata dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale sulla base della natura stessa della sanzione prevista dall'art. 75 del D.P.R. 309/1990, che è prettamente amministrativa. La Consulta, in particolare, ha precisato che tali sanzioni non hanno natura sostanzialmente punitiva secondo i criteri Engel, per cui non attraggono l'intera gamma delle garanzie, sostanziali e processuali, previste dalla Costituzione e dalle carte europee ed internazionali dei diritti per la materia penale, tra cui il "diritto al silenzio". Né l'elevata carica di afflittività delle misure in esame esclude la loro finalità preventiva, o depone univocamente nel senso di una loro natura "punitiva". Peraltro, la natura preventiva di tali "sanzioni" segna anche il limite dei poteri dell'autorità amministrativa nell'esercizio della propria discrezionalità rispetto alla loro irrogazione nel caso concreto. (C. Cost, n. 148/2022).

        Sempre con riferimento agli avvisi contenuti nell'art. 64 comma 3 c.p.p. e con specifico riferimento al momento in cui devono essere concretamente esposti all'indagato, anche con riferimento alle informazioni richieste ai sensi dell'art. 21 disp. att. c.p.p., si rappresenta che di recente è intervenuta la Corte Costituzionale (Core Cost, n. 111/2023) in data 5 giugno 2023. La questione posta all'attenzione della Corte riguardava la legittimità costituzionale del summenzionato art. 64 comma 3 c.p.p. e dell'art. 495 comma 1 c.p. con riferimento alle informazioni chieste all'indagato ai sensi dell'art. 21 disp. att. c.p.p..   Come è noto, tale norma prevede che quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale e se è sottoposto a procedimenti penali, se ha riportato condanne o se esercita, o ha esercitato cariche pubbliche. La questione di legittimità che è stata sollevata dal Tribunale di Firenze riguardava, in primis la legittimità costituzionale dell'art. 495 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui si applica alle false dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento penale dalla persona sottoposta ad indagini o imputata in relazione ai propri precedenti penali e in generale in relazione alle circostanze indicate nell'art. 21 disp. att. c.p.p.» e conseguentemente, in riferimento al solo art. 24 Cost., alla legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3 c.p.p.«nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi previsti debbano essere formulati nei confronti della persona sottoposta alle indagini/imputata prima di qualunque tipo di audizione della stessa nell'ambito del procedimento penale». La Consulta ha ritenuto fondata e ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 comma 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. c.p.p. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p., abbiano reso false dichiarazioni. Con questa sentenza, la Consulta ha quindi esteso i confini del diritto al silenzio, in ottica garantista, riconosciuti all'indagato, evidenziando che il diritto al silenzio opera ogniqualvolta l'autorità che procede in relazione alla commissione di un reato “ponga alla persona sospettata o imputata di averlo commesso domande su circostanze che, pur non attenendo direttamente al fatto di reato, possano essere successivamente utilizzate contro di lei nell'ambito del procedimento o del processo penale, e siano comunque suscettibili di avere un impatto sulla condanna o sulla sanzione che le potrebbe essere inflitta”. Nel caso di specie delle domande previste dall'art. 21 disp. att. c.p.p., le risposte dell'indagato, possono arrecare un danno, in quanto, rileva la Consulta, l'indagato potrebbe fornire indicazioni che portano al suo arresto facoltativo, nel caso in cui riferisca di essere stato già condannato, e può essere anche valutata ai fini dell'applicazione di misure cautelari. Allo stesso modo, ad esempio, il rivelare di avere uno pseudonimo, potrebbe portare all'identificazione dell'indagato. Proprio per questo, rileva la Corte, la Costituzione e le norme internazionali che tutelano i diritti umani consentono che si possa imporre ad una persona sospettata di aver commesso un reato il dovere di indicare all'autorità che procede le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), ma non anche il dovere di fornire ulteriori informazioni di carattere personale, non essendovi per l'indagato o l'imputato alcun obbligo di collaborare con le indagini e il processo a proprio carico. Proprio per tale motivo, prima ancora di rispondere, sarà necessario un esplicito avviso all'indagato e all'imputato della facoltà di non rispondere anche alle domande ex art. 21 disp. att. c.p.p.. Con la conseguenza che, in caso di risposte dal contenuto non veritiere, dovrà essere esclusa la punibilità nel caso in cui l'imputato o indagato non sia stato tempestivamente e debitamente avvertito di questa sua facoltà.


        4.1.Omissione parziale della formulazione degli avvisi

        Qualora l'omissione abbia ad oggetto solo alcuni degli avvisi la sanzione dell'inutilizzabilità si caratterizza in maniera diversa a seconda dei casi. Ed invero possono verificarsi distinte ipotesi.

        Ovviamente la principale è quella ben ovvia che se sono stati dati tutti gli avvisi di cui alle lett. a), b) e c) dell'articolo 64, comma 3, (come sarebbe logico aspettarsi da un apparato efficiente) le dichiarazioni rese dal dichiarante sono utilizzabili sia contro lui che contro i terzi; mentre nel caso in cui non sia dato l'avviso di cui alla lettera b) dell'articolo 64, comma 3, le dichiarazioni sono totalmente inutilizzabili, ancorché siano stati dati gli avvisi di cui alla lettera a) e alla lett. c); in tale ipotesi, infatti, la mancanza dell'avvertimento che l'indagato o l'imputato “ha facoltà di non rispondere” vitiatur e vitiat, per ragioni fin troppo ovvie, l'intero interrogatorio; se invece sono dati gli avvisi di cui alle lettere a) e b), ma non quello di cui alla lettera c), le dichiarazioni sono utilizzabili solo contro il dichiarante, ma non nei confronti dei terzi, come si desume dall'espressa previsione in tal senso dell'articolo 64, comma 3-bis; se infine sono stati dati solo gli avvisi di cui alle lettere b) e c), le dichiarazioni possono essere utilizzate solo nei confronti dei terzi, ma non del dichiarante: e tale possibilità discende dal fatto che le accuse mosse dall'indagato o dall'imputato nei confronti di altre persone sono “rese consapevoli ed efficaci” dal combinato disposto degli avvertimenti previsti dall'articolo 64, comma 3, lett. b) e c) (Cass. I, n. 11165/2016).


        5.Facoltà di non rispondere

        Rappresenta certamente il  primo e più importante avviso che va comunicato alla parte, in quanto in esso si sostanza la più evidente attuazione del principio del “nemo tenetur se detegere”, ossia del diritto a non riferire ciò che potrebbe essere pregiudizievole per sé stesso. Si tratta, certamente, di una facoltà riconosciuta esclusivamente all'indagato/imputato, e non al teste che, al contrario, assume un impegno formale a rispondere ed a farlo secondo verità, ossia non nascondendo nulla di quanto a sua conoscenza (art. 497 comma 2). Diversamente dal teste, quindi, all'imputato/indagato è demandato il diritto di scegliere se e cosa dichiarare, in quanto lo stesso atto, diversamente dall'esame della persona informata dei fatti, non è finalizzato a rendere un contributo conoscitivo.

        La generale portata e valenza della facoltà implica, inoltre, che non possa essere posto alcun limite temporale al suo esercizio, di talché, può essere esercitata anche prima della formalizzazione del relativo avviso.

        In tal caso, come logica e giurisprudenza insegnano, diventa superflua ogni altra formalità connessa e conseguente. Deve ritenersi pertanto che, ove la persona che debba rendere l'interrogatorio dichiari in via preliminare di non voler rispondere alle domande che gli saranno rivolte, venga meno ogni obbligo da parte del giudice, di talché anche la mancata contestazione del fatto non può ritenersi causa di nullità (Cass. II, n. 9338/2001). L'assenza di un limite temporale, peraltro, consente anche alla parte di poter esercitare la propria facoltà nel corso dell'interrogatorio ovvero circoscriverla a singole domande. Nulla esclude, infatti, che l'esercizio della facoltà di non rispondere possa essere parziale, né può ritenersi irreversibile la manifestata volontà di sottoporsi all'interrogatorio. Anche in caso di rifiuto parziale e limitato a specifiche domande, la parte non dovrà in alcun modo giustificare le ragioni per le quali non intende rispondere, dovendosi limitare solo ad evidenziare la sua determinazione di voler mantenere il silenzio. La non irreversibilità del rifiuto di rispondere, peraltro, non esclude la possibilità che la parte che si sia rifiutata inizialmente di rispondere possa farlo in un secondo.


        6.Silenzio

        Rappresenta la diretta conseguenza della facoltà di non rispondere e il giudice non può che prendere atto del silenzio dell'imputato in sede di esame. Va, tuttavia, rilevato che anche al silenzio vanno riconosciuti un significato ed una valenza propria in sede di accertamento dei fatti.

        Certamente, il silenzio non può essere ritenuto in alcun modo elemento di prova a carico dell'indagato, come fosse una implicita confessione di responsabilità in ordine alle contestazioni elevategli, ma, in ogni caso, da tale comportamento il giudice può trarre argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze «aliunde» acquisite (Cass. II, n. 6348/2015). L'ambito di applicazione del diritto al silenzio è stato rimodulato ad opera della l. 1 marzo 2001 n. 63, contenente “Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione ella legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione”, la quale ha ristretto le ipotesi di incompatibilità a testimoniare dell'indagato/imputato ed ha imposto la formulazione di un ulteriore avviso prima dell'inizio dell'interrogatorio afferente la possibilità, in presenza di determinate condizioni, dell'assunzione della qualità di teste.


        7.Segue. Casistica

        Al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo e che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell'onere probatorio (Cass. II, n. 6348/2015);

        la valenza del silenzio, quale elemento sintomatico per l'interpretazione degli elementi di prova esistenti, ben può valere anche ai fini della verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione di misure cautelari. In tal caso, infatti, è consentito al giudice di tenere conto della mancanza di alcuna contrapposizione ai fatti narrati dalla persona offesa, dall'indagato che sia avvalso della facoltà di non rispondere (Cass. III, n. 45245/2014);

        lo stesso discorso, viceversa, non può essere esteso anche alla verifica delle esigenze cautelari in rapporto alle quali l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati, o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (Cass. III, n. 45245/2014).


        8.Prosecuzione delle indagini

        Ovviamente, pur essendo il diritto al silenzio una garanzia a tutela dell’indagato, il suo esercizio non può avere in alcun modo effetto paralizzante sul prosieguo investigativo, per cui il processo proseguirà in ogni caso il suo corso anche in presenza del silenzio dell’indagato. L’assenza di alcun effetto del silenzio sull’iter procedimentale costituisce un ulteriore avviso che il giudice è tenuto a rivolgere all’indagato.


        9.Utilizzazione delle dichiarazioni

        La necessità di informare la persona del futuro possibile utilizzo contra se delle dichiarazioni eventualmente rese, consegue dalla esigenza di assicurare una piena consapevolezza del dichiarante della valenza dell'atto. L’indagato, nel corso del suo esame, infatti, è pienamente libero di fornire tutte le indicazioni che ritiene utili alla propria difesa, anche se non veritiere, non avendo alcun obbligo di dire la verità. Non è prescritto, infatti, che assuma alcun impegno in tal senso e la stessa A.G. che procede dovrà solo avvisarlo che qualunque sia il contenuto delle sue dichiarazioni, le stesse potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti. Ciò dimostra in primo luogo che l'indagato ben può rendere dichiarazioni anche false ma che nulla osta al loro utilizzo — il quale non può ritenersi circoscritto al solo procedimento all'interno del quale le stesse sono state rese. Ed infatti, il diritto di poter dire il falso non implica che le sue dichiarazioni siano per ciò solo scriminate, in quanto continuano a vigere gli effetti extraprocessuali. Non v'è dubbio che se nel corso dell'interrogatorio accusi falsamente ed in maniera consapevole una terza persona estranea, risponderà del delitto di calunnia. Questa valenza extra processuale, invero, consegue anche al silenzio. L'utilizzo che potrà fare il giudice in sede decisionale rientrerà in ogni caso nel potere discrezionale del quale lo stesso è munito e, se utilizzato a fini probatori, sempre nei limiti del proprio libero convincimento.


        10.Dichiarazioni che concernono la responsabilità di terzi

        Altro avviso, di estrema rilevanza anche a tutela dello stesso interrogato, che deve essere necessariamente dato prima dell'inizio dell'interrogatorio attiene alla possibilità che l'indagato o imputato, nel caso in cui renda dichiarazioni nei confronti di terze persone, assuma la qualità di teste — salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie assicurate dall'art. 197-bis. La capacità per un indagato di mantenere la propria condizione di imputato/indagato ed assumere contemporaneamente la qualità di teste, ancorché nelle forme e limiti analiticamente indicati dal legislatore, costituisce una delle principali innovazioni apportate dalla l. n. 63/2001, contenente “Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione ella legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione”. L'assetto normativo della prova dichiarativa, in esito alla riforma posta in essere con la citata legge, evidenzia una complessiva “strategia di fondo” del legislatore: quella di circoscrivere e limitare il divieto di testimoniare dell'imputato. Ai sensi del novellato art. 197, comma 1, infatti, non possono ricoprire l’ufficio di testimone solo i coimputati nel medesimo fatto ovvero in caso di connessione di procedimenti, ma solo quando il reato sia stato commesso in concorso o cooperazione tra loro ovvero se sia frutto di condotte indipendenti che hanno determinato l'evento e sempre che non sia precedentemente intervenuta una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna, anche ai sensi dell'art. 444. Alla luce di quanto disposto dalla norma in parola, qualora il soggetto renda dichiarazioni che riguardino la responsabilità di terzi al di fuori dei sopra riportati limiti rigorosamente definiti dal legislatore, lo stesso assumerà la qualifica di testimone con riferimento a quanto dichiarato nei confronti di terzi senza perdere, ovviamente, la qualifica di imputato. A monte di tale riconoscimento v'è il presupposto che il diritto di difesa ed il conseguente principio del nemo tenetur se detegere sia strettamente riferibile al solo imputato. Di talché lo stesso non può rilevare nel caso in cui le dichiarazioni non riguardino il soggetto che le rende ma terze persone. L'estraneità rispetto ai fatti dichiarati ovvero l'aver già definito la propria posizioni in rapporto agli stessi sono condizioni che non implicano pregiudizio per il dichiarante e, quindi, non comportano neanche una violazione del principio del nemo tenetur se detegere. Il qual fatto non pone ostacoli al riconoscimento della possibilità di qualificare come testimonianza la dichiarazione resa dal soggetto indagato/imputato. Evidenti, peraltro, sono le implicazioni di questo nuovo assetto. La persona manterrà, in quanto imputato, le proprie garanzie ed assumerà, in quanto teste, gli obblighi propri del testimone. Questa dicotomia, tuttavia, non ha esclusivamente un carattere di contrapposizione — che è configurabile solo nel caso in cui il soggetto riferirà di fatti del tutto autonomi ed indipendenti rispetto a quello per il quale risulta imputato/indagato. Nella realtà, viceversa, il rapporto tra i fatti per cui si è sottoposti ad indagine od a giudizio e quelli oggetto delle dichiarazioni possono essere in qualche modo connessi. Il legislatore, quindi, ha dovuto necessariamente prendere atto che la dualità teste/imputato non ha, né poteva avere, contorni definiti di netta antitesi e che la previsione di cui art. 197, come riformata, non poteva risolvere tutte le possibili interferenze tra la posizione del dichiarante e quella del terzo. In altri termini, la possibilità che possano ugualmente conseguire, dal possibile ulteriore utilizzo delle sue dichiarazioni ancorché rese nei confronti di terzi, effetti pregiudizievoli per la persona del dichiarante, pur non giungendo a privare il dichiarante della capacità di essere teste, ha imposto la predisposizione di forme di tutela anche nei suoi confronti, proprio al fine di prevenire conseguenze negative sulla sua persona. A tal fine, a ben vedere, si è prevista in suo favore l'assistenza di un legale — nonostante si tratti di un teste — e si è imposto che, ai fini l'utilizzo delle sue dichiarazioni, non potrà prescindersi dal rinvenimento, ai sensi dell'art. 192, comma 3, di elementi estrinseci atti a riscontrarne l'attendibilità. Tra i due estremi dati, da un lato, dall'essere la persona sottoposta ad indagini ovvero a giudizio e, dall'altro, rivestire la figura di teste “puro” in quanto le sue dichiarazioni hanno ad oggetto fatto del tutto indipendenti rispetto a quello contestatogli sono state enucleate una serie di figure di dichiaranti nel processo penale, determinate in base ai diversi “stati di relazione” rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, come detto, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza (propria del teste estraneo ai fatti), giunge fino alla forma ‘estrema' di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato».

        Alla molteplicità di tali “stati di relazione” corrisponde, evidentemente, una «articolata scansione normativa», relativa non soltanto alla varietà soggettiva dei dichiaranti, ma anche alle differenti modalità di assunzione della dichiarazione e, soprattutto, ai diversi effetti del dichiarato (Corte cost., n. 265/2004). In via generale, quindi, la riforma presuppone che il diritto al silenzio, in cui si esprime il principio del nemo tenetur se detegere, sia una facoltà che tuteli solo ed esclusivamente il dichiarante e che, quindi, al di fuori di tale limite, sussista sempre una capacità a testimoniare. Pertanto deve ritenersi che il rapporto tra la capacità a testimoniare da un lato ed il diritto che ha il dichiarante a non autoincriminarsi dall'altro, debba trovare un punto di equilibrio in funzione del possibile coinvolgimento diretto della persona che renda le dichiarazioni. Tanto più alto è il rischio di tale coinvolgimento tanto più esteso dovrà essere il divieto di testimoniare. Ne consegue che la tutela del dichiarante sarà assoluta, ingenerando un divieto di testimonianza (art. 196) in presenza di coimputati nel medesimo reato, con le eccezioni in cui sia stata pronunciata nei confronti del dichiarante sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna, ovvero di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444; mentre un mitigato coinvolgimento diretto consentirà all'interrogato di poter assumere la qualità di teste. È il caso dei delitti connessi teleologicamente o collegati rispetto a quello contestato al dichiarante, anche prima che il procedimento a loro carico sia concluso con provvedimento irrevocabile. A questi vanno aggiunti, sulla scorta di una interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, la persona offesa che sia anche imputata in reati connessi teleologicamente o collegati (art. 12, comma 1, lett. b) e c), o dopo che nei loro confronti sia stata resa sentenza irrevocabile (Cass.S.U., n. 12067/2010). Pertanto, alla luce di quanto fino ad ora esposto, salvo il caso in cui non vi siano rischi per il dichiarante, il testimone di reato connesso o collegato dovrà essere esaminato con le forme e le tutele previste dalla legge. La possibilità, ancorché a volte neanche ipotizzabile, che, nel corso dell'interrogatorio, il soggetto possa riferire di responsabilità di terzi e determini nei suoi confronti l'assunzione della qualità di teste, ancorché nei limiti e con le tutele di legge, si sostanzia nell'obbligo imposto al giudice di avvisare preventivamente il soggetto di tale eventualità. E ciò al fine di rendere libera la determinazione del soggetto in ordine al contenuto delle proprie dichiarazioni e, soprattutto, nella consapevolezza delle conseguenze, anche indirette, del proprio dichiarato. Il profilo caratterizzante della capacità a testimoniare dell'imputato/indagato emerge dal fatto che la stessa sorge solo a seguito di una scelta autonoma e consapevole della persona. Fino a quando non saranno rese le dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio egli non potrà essere ritenuto testimone. Peraltro, durante lo svolgimento dell'atto, egli è libero di riferire o meno non solo circostanze che lo riguardano, ma anche quelle afferenti la responsabilità di terzi. Né può ritenersi che la mancanza del pregiudizio conseguente la sua estraneità ovvero la definizione della propria posizione processuale gli imponga il dovere di riferire quanto a sua conoscenza alla pari di un teste “estraneo” ai fatti. Ulteriore conseguenza di ciò è che il dichiarante non può neanche essere coartato nella libertà di rendere le sue dichiarazioni in forza dell’espressa tutela accordata dal comma 2. Va, quindi, affermato che la spontanea dichiarazione nei confronti del terzo, nei limiti in cui non determini un coinvolgimento diretto del dichiarante tale da essere causa di incompatibilità con l’assunzione dell’ufficio di testimone, finisca con l’avere una natura costitutiva della qualità di teste dell’imputato.


        11.Segue. Casistica

        La disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi terzo e sesto dell'art. 197-bis, di talché non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione (Cass.S.U., n. 12067/2009);

        l'imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, anche nel caso in cui si sia precedentemente avvalso della facoltà di non rispondere, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, di talché può essere nuovamente citato come teste ed in quanto tale non può nuovamente avvalersi della facoltà di non rispondere (Cass. IV, n. 10346/2009);

        nel caso in cui le persone offese dal reato (nella specie quello di truffa) siano state successivamente denunciate dalla persona alla quale il fatto era stato attribuito, pur risultando sostanzialmente imputati di reati tra loro dipendenti, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 197-bis e le parti offese devono essere esaminate senza le garanzie previste dalla citata norma. Ciò poiché una lettura costituzionalmente orientata della previsione contenuta nell'art. 371, comma 2, lett. b), impone di escludere dall'applicazione della suddetta disposizione quei reati che, seppure formalmente reciproci, nel senso di essere stati commessi in danno reciproco, siano stati eseguiti in contesti spaziali e temporali del tutto diversi. In caso contrario, invero, si finirebbe con l'attribuire ad una delle parti private il potere di incidere a proprio piacimento ed in modo strumentale sulla piena capacità a testimoniare del proprio accusatore (Cass. II, n. 4128/2015);

        l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni (Cass. III, n. 2441/2014);

        in caso di gravame proposto dall'imputato attinente all'attendibilità della persona offesa, il giudice di secondo grado deve autonomamente verificare se costei debba essere sentita ai sensi dell'art. 197-bis, con valutazione da porsi al momento della verifica. Ne consegue che, avendo i giudici di appello rilevato che il procedimento instaurato nei confronti della persona offesa per il delitto di violenza privata si era concluso con decreto di archiviazione, hanno correttamente ritenuto che, indipendentemente dalla qualità attribuita alla persona offesa dal giudice di primo grado, nel caso di specie non dovesse trovare applicazione la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dall'art. 197, comma 1, lett. a) e b), artt. 197-bis e 210, che è stata dettata solo per l'imputato, posizione alla quale è equiparata quella della persona sottoposta alle indagini nonché quella del soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non avere commesso il fatto (Cass. II, n. 4123/2015);

        l'ambito di operatività della norma ha sempre ad oggetto un contenuto dichiarativo, ne consegue che la richiesta rivolta all'indiziato, nella fase delle indagini preliminari, di pronunciare delle espressioni verbali, al fine di consentire il riconoscimento della voce da parte della persona offesa costituisce atto atipico di indagine della polizia giudiziaria pienamente legittimo a norma degli artt. 55 e 348, che non influisce sulla libertà di autodeterminazione della persona interessata, se non è effettuato con metodi coercitivi, e che non impone la partecipazione obbligatoria del difensore (Cass. II, n. 41456/2012).


        12.Inutilizzabilità

        È la sanzione, estremamente severa a tutela dell’interrogato, che il legislatore prevede come conseguenza della violazione dell'obbligo di formulazione degli avvisi da parte dell'A.G. all'interrogato. Quanto alle letterea) eb) del comma 3, si tratta di una inutilizzabilità che colpisce le dichiarazioni rese contra se dall'interrogato. Diversamente dal caso di cui alla lett. c), in cui l'inutilizzabilità ha ad oggetto le sole dichiarazioni rese contra alios  e gli stessi dichiaranti, inoltre, non potranno assumere la qualità di testimoni. Con riferimento a questa ultima disposizione, va immediatamente evidenziato che l’incapacità di assumere la qualifica di testimone è strettamente finalizzata a rendere concreta ed efficace la sanzionata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza del preventivo avviso. Si evidenzia, infatti, che in mancanza di tale previsione, le sue dichiarazioni non sarebbero più sanzionate da inutilizzabilità in quanto non potrebbe trovare applicazione la disposizione in esame che ha ad oggetto le dichiarazioni rese nel corso di un interrogatorio. Nonostante l'espressa previsione normativa — che sancisce con la sola inutilizzabilità la violazione dell'obbligo dell'avviso — va rimarcato un precedente indirizzo giurisprudenziale, il quale tendeva ad inquadrare la violazione di una delle regole generali per l'interrogatorio nell'ambito delle nullità di ordine generale a regime intermedio rilevabile nei limiti di cui all'art. 182, comma 2. Secondo questa concezione, invero, la mancata osservanza degli obblighi avrebbe comportato una violazione concernente «l'intervento» dell'imputato, prevista dall'art. 178 comma 1 lett. c).

        Tale convinzione, peraltro, è fondata sul convincimento che “la nozione di «intervento dell'imputato» non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare: in particolare, del diritto di difesa, di cui costituisce precipua manifestazione la facoltà di non rispondere, espressione di un valore fondamentale della persona (Cass. I, n. 4242/1997). La questione è stata però risolta dal recente intervento delle SS. UU. della Corte di Cassazione, le quali hanno escluso la configurabilità in tali casi di un'ipotesi di nullità a regime intermedio. Ed invero, il Supremo consesso ha evidenziato le incongruenze della tesi e le ha correlate: alla mancata previsione, nel codice, della nullità in questione (non riconducibile a quelle di ordine generale, che tutelano l'imputato e le altre parti del processo, ma non anche i testi assistiti); alla insussistenza di un reale interesse ad eccepirla da parte del dichiarante (ampiamente tutelato dalla garanzia di inutilizzabilità contra se delle eventuali dichiarazioni rese); al carattere relativo della inutilizzabilità ex art. 64 comma 3-bis (volta evidentemente a tutelare l'interesse non del dichiarante, ma dei soggetti coinvolti a non essere accusati da una persona non previamente avvertita della responsabilità derivante dalle sue dichiarazioni). Per altro verso, è stato valorizzato il tenore testuale dell'art. 197, che pone alle lett. a) e b) “precisi e generali divieti probatori, la cui violazione comporta necessariamente, anche nel caso del mancato avviso di cui si discute, l'inutilizzabilità ex art. 191 delle dichiarazioni in tal modo acquisite” (Cass.S.U.n. 33583/2015).

        Non pone, inoltre, una questione di inutilizzabilità in sede dibattimentale l'interrogatorio svolto nella fase delle indagini preliminari senza la formulazione dei necessari avvisi avvenuto prima dell'entrata in vigore della l. n. 63/2001, non configurandosi alcuna violazione di legge. In tal caso, infatti, trova applicazione il consolidato principio di diritto secondo il quale l'obbligo di rinnovare l'esame del soggetto autore di dichiarazioni eteroaccusatorie non può trovare applicazione dopo la chiusura delle indagini preliminari, segnata dall'avviso di conclusione delle stesse previsto dall'art. 415-bis, che introduce una fase ontologicamente e cronologicamente diversa. Ne consegue che tali atti mantengono la propria utilizzabilità (Cass. II, n. 7029/2013).

        Va, infine, rilevato che ferma restando l’inutilizzabilità conseguente al mancato avviso, non si esclude la possibilità di una ripetizione dell’atto nel quale lo stesso dichiarante, previa formulazione degli avvisi dovuti per legge, reiteri le sue dichiarazioni. Si evidenzia, infatti, che a differenza di quanto previsto per le nullità, all’inutilizzabilità non si ricollegano effetti sugli atti derivati (Cass. II, n. 4040/2006). Le ripetute dichiarazioni, pertanto, potranno essere pienamente utilizzabili e valutate.


        12.1.Limiti dell'inutilizzabilità

        Sul piano pratico, gli obblighi impartiti dalla norma in parola si scontrano, quotidianamente, con con l’individuazione dei casi in cui lo stesso debba essere preventivamente dato ovvero si è discusso della valenza delle dichiarazioni in assenza di un preventivo avviso e se le stesse siano o meno viziate di utilizzabilità. Su tali limiti dell’inutilizzabilità si è registrato un contrasto in ambito giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento sarebbero infatti utilizzabili le dichiarazioni rese — in qualità di testimone assistito, exart. 197-bis, comma 2, — in sede di esame dibattimentale, dall'imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, ancorché non precedute dall'avviso, ex art. 64, comma 3. A mente di tale orientamento infatti, detto avviso, non è dovuto e, comunque, anche ove ritenuto necessario, la sua omissione non determina l'inutilizzabilità delle predette dichiarazioni, trattandosi di sanzione prevista dall'art. 64, comma 3-bis, non richiamato nell'art. 197-bis.

        Alla stregua di detta interpretazione, invero, l'eventuale omissione dell'avviso previsto all'art. 64, comma 3, non determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra alios (Cass. V, n. 51241/2014). In particolare, l'indirizzo citato ha affermato che il richiamo all'art. 64, comma 3, lett. c), non implica affatto che sussiste anche l'obbligo dell'avviso in questione, atteso che il detto richiamo, avuto riguardo al suo testuale tenore ed alla finalità dell'art. 197-bis (chiaramente individuabile in quella di tutelare essenzialmente il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dal pericolo di conseguenze per lui pregiudizievoli), ben può essere inteso come funzionale soltanto a circoscrivere la possibilità dell'assunzione come teste di chi sia imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato alla sola ipotesi che egli debba rendere «dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri», senza che debba per ciò essere anche avvertito che, in tal caso, «assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197-bis, — posto che tale avvertenza, mentre ha un senso nel caso dell'interrogatorio dal momento che esso è condotto nei confronti del soggetto sottoposto a indagine e si svolge al di fuori delle garanzie del contraddicono, non avrebbe, invece, senso alcuno quando, essendosi nella sede dibattimentale, in cui tali garanzie sono presenti, il soggetto sia chiamato a riferire quanto a sua conoscenza nella già dichiarata (e non futura ed eventuale) veste di testimone, con l'assistenza, per giunta, del difensore, come previsto dall'art. 197-bis, comma 3. Ciò trova conferma nel fatto che l'obbligo dell'avvertimento è invece espressamente previsto, non a caso, dall'art. 210, comma 6, il quale trova applicazione quando, trattandosi sempre di soggetti imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati che non abbiano reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, essi siano citati nella anzidetta qualità e assumano quindi solo eventualmente, proprio a seguito di detto avvertimento e qualora non intendano avvalersi della facoltà di non rispondere, la veste di testimoni c.d. »assistiti«. In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che il richiamo dell'art. 197-bis, comma 2, all'art. 64, comma 3, lett. c) comporti anche l'obbligo dell'avviso, non potrebbe, comunque, affermarsi che l'inosservanza di tale obbligo dia luogo all'inutilizzabilità dell'acquisita deposizione testimoniale — atteso che detto richiamo non si estende al citato art. 64, comma 3-bis, che prevede appunto la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni concernenti la responsabilità di terzi nel caso di omissione dell'avviso in questione e la cui applicabilità non avrebbe ragion d'essere nella sede dibattimentale, attesa inoltre la necessaria presenza, a differenza di quanto si verifica in sede di interrogatorio, dei difensori dei terzi interessati, vale a dire degli imputati ai quali dette dichiarazioni si riferiscono. All'uopo vale ancora il fatto che l'art. 210, comma 6, nel prevedere espressamente, come si è detto, l'obbligo dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), ometta, tuttavia, il richiamo alla sanzione dell'inutilizzabilità (Cass. V, n. 46457/2014). Di contrario avviso altra giurisprudenza, la quale ha sostenuto che il soggetto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal reato e di indagato o imputato di reato reciproco, nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, non può assumere, a pena di inutilizzabilità, l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c) del comma terzo dell'art. 64 e senza il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del teste assistito di cui all'art. 210, comma sesto (Cass. I, n. 52047/2014). Quest'ultimo orientamento si poneva nella stessa scia di un precedente insegnamento di altre Sezioni Unite, le quali avevano sostenuto la necessità che il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, dovesse essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta “assistita” (Cass.S.U., n. 12067/2010).

        Nonostante la pronuncia delle Sezioni Unite, l’esistenza di contrasti ha reso necessario un nuovo intervento delle Sezioni Unite che hanno ribadito quanto già sostenuto nella precedente sentenza emessa nella particolare composizione.


        13.Segue. La sentenza delle Sezioni Unite n. 33583/2015

        Con la sentenza Cass.S.U., n. 33583/2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel definire i confini della testimonianza assistita, hanno esaminato anche la problematica dell'obbligo dell'avviso. Il ragionamento adottato è stato incentrato sulla figura del c.d. testimone assistito introdotto dalla l. n. 63/2001, che ha riconosciuto la capacità a testimoniare dell'imputato o indagato connesso debolmente o collegato — anche prima della definizione del suo procedimento con sentenza irrevocabile — a deporre come teste su fatti concernenti la responsabilità di altri, se debitamente avvisato ai sensi dell'art. 64 del codice di rito: sicché l'assunzione della nuova veste non poteva che essere ancorata ad una scelta “resa consapevole ed efficace dal sistema di avvisi previsti dall'art. 64, comma 3, e, in particolare, da quello ex lettera c), con le conseguenze stabilite dal comma 3-bis”. In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno ulteriormente inteso sottolineare la necessità che l’avviso in questione “preceda l’esame ex art. 210 in tutti i casi di ”legame debole” in cui il soggetto non sia stato previamente avvisato: non solo quindi se egli non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato» (come testualmente prevede il comma 6 dell'art. 210), ma anche se abbia deposto erga alios ma in modo non “garantito”, ovvero non preceduto dal richiamato avvertimento”. Con tale importante precisazione, le Sezioni Unite hanno esplicitamente disatteso l'interpretazione dell'art. 210, comma 6, secondo cui l'assunzione della qualità di “teste assistito” conseguirebbe in ogni caso in cui il soggetto chiamato a deporre, connesso “debolmente” o collegato, abbia comunque reso in precedenza dichiarazioni erga alios, anche laddove si tratti di una deposizione non garantita. Una lettura sistematica delle disposizioni introdotte dalla l. n. 63/2001 ha poi consentito alle Sezioni unite di ritenere non condivisibili altre tesi sostenute in giurisprudenza. Anzitutto, quanto al mancato richiamo della sanzione di inutilizzabilità ex art. 64, comma 3-bis da parte degli artt. 210 comma 6 e 197-bis, il Supremo consesso ha osservato che proprio il comma 3-bis prevede che, in mancanza dell'avviso di cui alla lettera c) del comma 3 dello stesso art. 64, la persona non potrà assumere l'ufficio di testimone sui fatti altrui oggetto delle dichiarazioni rese senza garanzie: si tratta, per le Sezioni unite, di una disposizione di portata generale, che estende l'incompatibilità a testimoniare a prescindere dal suo richiamo negli artt. 210 e 197-bis. Infine, quanto alla tesi secondo la quale l'avviso ex art. 64 lett. c) non sarebbe necessario (perché riferito all'interrogatorio, ovvero ad un atto che per sua natura si svolge al di fuori del contraddittorio, laddove invece quest'ultimo garantisce a sufficienza l'espletamento degli atti di cui agli artt. 197-bis e 210), le Sezioni unite hanno rilevato la sua problematica applicazione, avuto riguardo all'espressa previsione contenuta nell'art. 210 comma 6 in ordine alla necessità che l'avviso in questione sia ricevuto dai soggetti connessi debolmente o collegati, che non avevano reso in precedenza dichiarazioni erga alios. La sentenza in atti, quindi, ha fornito una lettura della normativa in chiave estremamente garantista, come dimostra la necessità di dover sempre operare gli avvisi preventivamente rispetto alle dichiarazioni — che non ha potuto prescindere dall'importanza della formulazione dell'avviso previsto dalla lett. c) del comma 3 dell'articolo in esame.


        14.Segue. Casistica

        Ai fini della inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dal soggetto che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini, rileva unicamente la posizione di indagato al momento dell'assunzione delle informazioni, senza che il giudice possa compiere alcuna valutazione «ex ante» volta ad escludere la colpevolezza del dichiarante per il reato astrattamente ipotizzabile a suo carico (Cass. III, n. 1233/2012);

        è sempre possibile la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto ex art. 191. Ne consegue che l'atto di rinnovazione ben può richiamare il contenuto di un atto inutilizzabile, come il caso di interrogatorio reso in assenza di difensore nel corso di un successivo interrogatorio reso alla presenza del legale, in quanto in tal modo il primo atto, proprio attraverso il richiamo al suo contenuto entra a fare parte del secondo, purché il richiamo sia fatto in modo espresso, nel senso che deve essere inequivocabile la volontà del dichiarante di rievocare quanto già detto in precedenza (nell'atto ex se inutilizzabile) (Cass. II, n. 26738/2013);

        - la lettura, in limine all'interrogatorio ed alla presenza del difensore, che nulla eccepisce, di una lettera indirizzata all'imputato dai propri genitori, con cui lo si invita a confessare la responsabilità per il reato per cui si procede, costituisce un metodo investigativo per condurre l'atto istruttorio nel modo più funzionale alla ricerca della verità e non viola il disposto del comma secondo dell'art. 64 (Cass. I, n. 12731/2012);

        la norma transitoria di cui alla l. n. 63/2001, art. 26, infatti, prevede che, se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, il P.M. deve provvedere a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis, secondo le innovative forme previste. Tale disposizione transitoria è chiaramente preordinata a consentire il recupero delle dichiarazioni rese senza gli avvertimenti di cui all'art. 64 comma 3 e contestualmente ad evitare la sanzione dell'inutilizzabilità dell'interrogatorio reso precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 63/2001, quindi senza le garanzie da essa introdotte. Ne consegue che, allorquando il procedimento si trovi ancora nella fase investigativa e l'interrogatorio della persona indagata non venga rinnovato, con gli avvertimenti di cui all'art. 64 comma 3, il recupero di detto interrogatorio non è consentito ed esso non può essere utilizzato. Tale recupero non è reso possibile neppure dalla scelta del rito abbreviato. Anche nel giudizio abbreviato, infatti, non possono essere introdotti atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto, perché affetti da una patologia intrinsecamente inficiarne (Cass. VI, n. 22497/11);

        le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato nell'interrogatorio svoltosi prima dell'entrata in vigore della l. n. 63/2001, e, quindi, non precedute dall'avvertimento previsto dalla nuova formulazione dell'art. 64 comma 3, lett. c), sono pienamente utilizzabili anche nel giudizio abbreviato, senza rinnovazione ex art. 26 l. n. 63/2001, in quanto il concorrente nel medesimo reato non può mai assumere la veste di testimone (Cass. II, n. 21602/2009);

        sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell'imputato, che sia stata sentita quale testimone senza l'osservanza delle garanzie riconosciute al testimone assistito in quanto, a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 63/2001 quando l'imputato di reato reciproco rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, si, la veste di testimone, ma ha il diritto di essere assistito dal difensore e di essere previamente avvertito delle garanzie previste dall'art. 197-bis, tra le quali v'è la facoltà di non deporre su fatti che concernono non solo la propria responsabilità ma anche quella dei terzi (Cass. V, n. 1898/2010);

        per i procedimenti che al momento dell'entrata in vigore della l. n. 63/2001 (cd. giusto processo) si trovavano nella fase delle indagini preliminari, l'inutilizzabilità, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, delle dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri rese da indagato il cui interrogatorio ovvero le cui dichiarazioni ai sensi dell'art. 350 siano stati assunti senza l'osservanza delle garanzie previste dall'art. 64, comma 3, lett. c, stesso codice, come introdotto dall'art. 2 della citata legge, opera anche se l'interrogatorio o le dichiarazioni siano stati resi prima della data della sua entrata in vigore, allorché il pubblico ministero non abbia provveduto a rinnovare l'esame del soggetto autore delle dichiarazioni eteroaccusatorie (Cass.S.U., n. 5052/2003);

        è legittima la rinnovazione dell'esame del collaboratore di giustizia ai sensi dell'art. 26, comma 2, l. n. 63/2001, preceduta dagli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 2, e svolta attraverso la conferma per relationem delle precedenti dichiarazioni, di cui il collaboratore sia consapevole per esserne stato edotto (Cass. V, n. 16556/2009);

        le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio assunto all'estero per rogatoria, restano utilizzabili nei suoi confronti anche se rese in assenza dell' avvertimento circa la utilizzabilità delle dichiarazioni che il soggetto interrogato avrà a rendere — art. 64, comma 3, lett. a), qualora la lex loci non preveda tale formalità, ciò in quanto il mancato avvertimento circa la utilizzabilità nei suoi confronti delle dichiarazioni che il soggetto interrogato sarà a rendere (art. 64 comma 3, lett. a) non attiene a norme inderogabili di ordine pubblico (Cass. VI, n. 34412/2010);

        le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato anche in mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma 2, lett. c), previsto solo per l'interrogatorio e non per le dichiarazioni di cui all'art. 350, comma 7 (Cass. III, n. 48508/2009).

        Bibliografia

        Colamussi, Interrogatorio dell'imputato e omesso avvertimento della facoltà di non rispondere, in Cass. pen. 1994, 99; Conso- Illuminati, Commentario breve al c.p.p., Padova, 2015; Tonini, Il diritto al silenzio tra giusto processo e disciplina di attuazione, in Cass. pen. 2002, 835; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011.

        Autori: Irma Conti

        Art. 65 - Interrogatorio nel merito (1).

        1. L'autorità giudiziaria [294, 299, 301, 363, 364, 388, 391] contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

        2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

        3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale [134]. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

        (1) Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 442d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.

        Riferimenti chiave:

        Art. 44, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

        1. Inquadramento

        La norma prende in esame le modalità concrete di svolgimento dell’interrogatorio e detta le regole cui deve attenersi l’autorità interrogante nello svolgimento dell’atto.

        2. Profili generali

        La norma in esame costituisce il paradigma di tutti gli istituti che, ancorché con denominazione diversa, sono predisposti dal legislatore per contestare alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato, in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, rendendogli noti gli elementi esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, comunicandogli le fonti. Pertanto tale norma rappresenta il modello sulla cui base è sono disciplinate anche le sommarie informazione dalle persona nei cui confronti si svolgono indagini (art. 350), l'assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o di un reato collegato (art. 351), l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato (artt. 388 e 391), quello della persona sottoposta ad indagini (art. 299) o imputata in procedimento connesso. In virtù di questa trasposizione deve ritenersi che tutti i singoli istituti risentano in primo luogo della natura di atto difensivo che va certamente riconosciuta all'interrogatorio in genere. In tale prospettiva, quindi, la norma in esame finisce per collegarsi direttamente al disposto dell'art. 64 e completi la tutela ivi predisposta per i soli aspetti formali.


        3. Contestazione

        Definisce l'oggetto dell'interrogatorio ma non va confusa con l'imputazione (art. 405). Diversamente da quest'ultima, che costituisce la sintesi dell'attività investigativa e viene formulata in conclusione delle indagini preliminari, la contestazione, in quanto funzionale all'interrogatorio, ben può precedere la chiusura delle indagini, intervenendo in un momento in cui le indagini non sono state integralmente svolte ed una vera e propria imputazione non è formulabile. Per questa ragione al giudice è imposto solo l'obbligo di contestare, ossia portare a conoscenza dell'indagato, il fatto e non la sua qualificazione giuridica. Pertanto, diversamente dalla imputazione, la contestazione può avere ad oggetto anche singole specifiche circostanze atte, in via autonoma o unitariamente valutate, a definire profili indiziari nei confronti della persona sottoposta alle indagini. L'obbligo imposto all'A.G. procedente ha necessariamente una funzione di garanzia per l'indagato in quanto lo mette in condizione di conoscere gli elementi a suo carico, di cui legittimamente può non aver avuto aliunde conoscenza. Si evidenzia che di sovente accade che sia proprio l’interrogatorio il primo atto con il quale si porti a conoscenza della parte l’esistenza dell’indagine nei suoi confronti. In tal senso attraverso l’interrogatorio si realizza una sorta di prima discovery.

        L'obbligo di contestazione degli elementi di prova esistenti contro la persona, non implica che tale autorità sia obbligata a dare lettura delle fonti di prova, dovendo la disposizione coordinarsi sia con l'obbligo del segreto, ex art. 329, comma 1, sugli atti di indagine compiuti dal P.m. e dalla polizia giudiziaria, sia con la previsione di cui al primo comma dell'art. 511, che riserva alla sola istruzione dibattimentale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (Cass. III, n. 5738/2014).


        3.1. Modalità di formulazione

        Come è stato più volte evidenziato, la contestazione ha la funzione di mettere a conoscenza l’indagato delle risultanze in atti, e ciò deve avvenire in forma chiara e precisa, anche in relazione alle condizioni della singola persona. E ciò al fine di mettere in condizione la parte di avere una piena ed effettiva conoscenza delle risultanze in funzione della possibilità di autodeterminarsi in maniera consapevole. La funzione di tutela e garanzia cui assolve la norma, esplica la sua finalità solo nel caso in cui il soggetto possa liberamente e consapevolmente scegliere i propri comportamenti in funzione della propria difesa, il che presuppone la piena conoscenza di tutte le risultanze a suo carico. Ed invero si ritiene che non sussista una discrezionalità nello scegliere gli elementi acquisiti, né sia possibile effettuare una contestazione parziale da integrarsi nel corso dell'interrogatorio.


        4. Diritto all'interprete

        L'insuperabile necessità che l'informazione giunga in maniera completa e comprensibile implica, altresì, che l'imputato, il quale non conosca la lingua italiana, abbia diritto all'assistenza di un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata (Cass. I, n. 48797/2003). La presenza dell'interprete si pone solo in rapporto all'interrogatorio cui deve essere sottoposto l'arrestato ma non certo per la decisione sulla convalida, di talché la sua irreperibilità non costituisce motivo ostativo all'adozione di tale provvedimento. L'ordinamento richiede, infatti, che il giudice decida in via primaria sulla legittimità dell'arresto anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà dal pubblico ministero o non possa essere interrogato per forza maggiore, e di certo l'impossibilità di reperire, nei ristretti termini della convalida, un interprete costituisce un caso inquadrabile nella forza maggiore (Cass. I, n. 12575/2006).


        5. Diritto al difensore

        La presenza del difensore è requisito essenziale per la validità dell’atto e diretta esplicazione del diritto di difesa: è questa la ragione per la quale il legislatore impone che la persona sia informata anche della facoltà, che le riconosce la legge, di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistita da un legale nominato d’ufficio. La persona, altresì, deve essere informata che è onere pagare il difensore anche di ufficio, a meno che non possa beneficiare del patrocinio a spese dello Stato in presenza delle condizione previste dalla legge e qualora l’avvocato sia iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio . Qualora il legale sia assente ovvero abbia abbandonato la difesa, è possibile, al fine di non bloccare il prosieguo dell’attività investigativa, nominare in sostituzione un difensore immediatamente reperibile.


        6. Invito a rendere dichiarazioni

        All'esito dell'esposizione delle risultanze, ed al fine di garantire la più ampia libertà all'indagato, l'autorità procedente è tenuta ad invitare la persona sottoposta all'atto a rendere le proprie dichiarazioni e successivamente le pone direttamente le domande. La possibilità di poter, in assenza di domande, rendere la propria rappresentazione delle risultanze, costituisce la maggior caratterizzazione dell'atto quale strumento di difesa, in tale ottica egli ben può non solo giustificare le risultanze contestategli ma rendere osservazioni critiche sulle stesse ovvero prospettare ulteriori spunti investigativi. Non si dimentichi che la totale libertà assicurata al soggetto, ben può giungere sino all'esercizio del diritto al silenzio.


        7. Interrogatorio

        In senso stretto, viceversa, presuppone la preventiva formulazione di domande rivolte dall'A.G. procedente all'interrogato. Ciò non fa alterare la natura o il contenuto dell'atto stesso che resta in tutti i suoi profili strumento di difesa.

        La formulazione di domande, peraltro, è del tutto facoltativa in quanto l’A.G. potrebbe legittimamente limitarsi ad invitare la parte a rendere dichiarazioni senza porre specifiche domande. Deve, pertanto, ritenersi pienamente valido in ordine a tutte le imputazioni, l’interrogatorio nel quale il G.i.p. aveva contestato all'indagato i fatti attribuitigli, come da rubrica elevata dal P.m. — e cioè i reati di omicidio volontario e associazione per delinquere di stampo mafioso — gli aveva resi noti gli elementi di prova comunicandogli le fonti e lo aveva avvertito della facoltà di non rispondere, ma non gli aveva rivolto domande in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (Cass. I, n. 2512/1994).


        8. Spontanee dichiarazioni

        Vanno tenute distinte dall'interrogatorio in quanto si sostanziano in una spontanea presentazione del soggetto all'A.G. e si svolge al di fuori di ogni forma di interrogatorio trovando nella volontà della parta la sua sola origine. La diversità introduttiva e formale dei due atti non incide sull'identità della loro natura atteso che anche le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all'autorità giudiziaria, equivalgono «ad ogni effetto» all'interrogatorio, ed a tal fine sono state anche ritenute idonee ad interrompere la prescrizione, purché l'indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato, in quanto gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 c.p. Si connotano per essere l'esplicitazione, da parte degli organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e volto a consentirne la conoscenza all'incolpato (Cass.S.U., n. 5838/2013).


        9. Facoltà di non rispondere

        Come già evidenziato nel commento al precedente articolo, in seguito all’invito dell’A.G. a rendere dichiarazione dopo aver esposto l’esito delle risultanze, la parte può ben decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere. Facoltà che, se esercitata, non può essere in alcun modo “contestata dalla A.G. procedente che non può che prendere atto. La generale portata e valenza della facoltà non incontra alcun limite temporale al suo esercizio e consente alla parte di poter esercitare la propria facoltà successivamente l’inizio dell’interrogatorio ovvero circoscriverla a singole domande. Nulla esclude, infatti, che l’esercizio della facoltà di non rispondere possa essere parziale, né può ritenersi irreversibile la manifestata volontà di sottoporsi all’interrogatorio.


        10. Silenzio

        Pur non potendo l’A.G. contrastare l’espressione della facoltà di non rispondere, ciò non esclude che il silenzio sia privo di qualsiasi valenza. Anche in mancanza di un contenuto specifico al silenzio può essere riconosciuto un sia pur limitato, significato. Certamente in quanto silenzio pur non potendo essere mai utilizzato quale elemento di prova a suo carico, come fosse una implicita confessione di responsabilità in ordine alle contestazioni elevategli, da tale comportamento il giudice può trarre argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze aliunde acquisite (Cass. II, n. 6348/2015). In particolare il silenzio non esclude che il giudice possa tenere conto, al fine di ritenere i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione di misura coercitiva, della mancata contrapposizione, ai fatti narrati dalla persona offesa, di alcuna diversa versione difensiva (Cass. III, n. 45245/2014). In sintesi deve ritenersi che sia nella logica del sistema processuale che l'imputato possa non fornire risposte su fatti leggibili contra se ovvero contrarie al vero e possa negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza, stante il principio nemo tenetur se detegere, ma al giudice non resta non di meno precluso valutare la condotta processuale del giudicando coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica (Cass. II, n. 22651/2010).


        11. Casistica

        Le modalità dell'interrogatorio, specificate nell'art. 65 vanno adattate al concreto espletamento dell'atto. Ne deriva che, quando dal testo dell'ordinanza cautelare risultano sia gli elementi di prova, che le fonti — qualora sia possibile, anche con la indicazione delle generalità — l'obbligo di contestazione è adempiuto, senza che si renda necessaria la ripetizione orale e la trascrizione nel verbale, che viene redatto (Cass. III, n. 1877/1993);

        - sul principio testé indicato, peraltro, è stato ritenuto non lesivo del dettato dell'art. 65, il comportamento dell'autorità giudiziaria che abbia posto all'imputato, formalmente e direttamente, le domande sui fatti relativi all'imputazione, essendo sufficiente che lo stesso abbia avuto contezza dei fatti medesimi. La consapevolezza di tali elementi può essere desunta anche dal contenuto dell'atto soprattutto quando lo stesso lasci intendere che l'imputato è stato sollecitato sui fatti oggetto di contestazione e su tutti gli aspetti delle prove, tanto da ricostruire la vicenda nella sua interezza e da rendere un'ampia ammissione di responsabilità. Nello specifico, inoltre, l'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato stesso, rimane priva di ogni rilevanza la censura sulle modalità, di carattere meramente formale, con cui è stato assunto l'interrogatorio (Cass. III, n. 205/2008);

        - il silenzio serbato in sede di interrogatorio di persona sottoposta a fermo ai sensi dell'art. 391, comma 4, qualora siano state rispettate le previsioni generali di cui agli artt. 64 e 65, non può che comportare le conseguenze previste nelle norme per ultimo citate e non potrà in alcun modo paralizzare l'attività processuale, né può venir meno l'efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 302 se l'indagato non sia sottoposto a nuovo interrogatorio (Cass. II, n. 2222/1998);

        - In tema di misure cautelari personali, l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (Cass. V, n. 39523/2018);

        - qualora l'interrogatorio di garanzia non abbia luogo per la preventiva manifestazione della persona a non voler rispondere alle domande, lo stesso non può ritenersi nullo per mancanza della contestazione e la misura cautelare applicata non può ritenersi perenta per mancato interrogatorio dell'indagato (Cass. II, n. 9338/2001);

        - il silenzio serbato in sede di interrogatorio non consente di dedurre elementi per supportare una valutazione di ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale e del rischio di reiterazione del reato (Cass. VI, n. 38139/2008);

        - il riconoscimento all'indagato della facoltà di non rispondere o non collaborare non esclude che il giudice possa tenere conto, al fine di ritenere i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione di misura coercitiva, della mancata contrapposizione, ai fatti narrati dalla persona offesa, di alcuna diversa versione difensiva (Cass. III, n. 17205/2010);

        - il comportamento dell'imputato prima, durante e dopo la commissione del reato (e, dunque, anche in sede processuale) può essere preso in esame dal giudice per trame elementi di prova, ma a condizione che ciò non si risolva nell'inversione della regola sull'onere probatorio e che l'esercizio stesso del diritto di difesa non ne venga sostanzialmente condizionato, il che invece avviene se si afferma che la menzogna difensiva o, addirittura, il semplice silenzio serbato su circostanze indizianti costituisce prova della verità del fatto dedotto dall'accusa, esonerando questa dal provare positivamente il suo assunto. La negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico può dunque fornire argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa (Cass. I, n. 2653/2011).

        Bibliografia

        Conso-Illuminati, Commentario breve al c.p.p., Padova, 2015; Grifantini, Sull'inutilizzabilità contra alios delle dichiarazioni indizianti di cui all'art. 63 comma 2 c.p.p., in Cass. pen. 1996, 2647; Lorusso, Interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari e comunicazioni delle fonti di prova, in Cass. pen. 1995, 3421; Ramajoli, Nullità delle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato sul fatto altrui: limiti di utilizzabilità nei confronti dei terzi, in Cass. pen. 1996, 2257; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2010; Triggiani, Interrogatorio “nel merito”: obbligo o facoltà per il giudice di porre direttamente le domande all'indagato, in Cass. pen. 1997, 441;

        Autori: Irma Conti

        Art. 66 bis - Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato (1).

        1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.

        (1) Articolo aggiunto dall'art. 12 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155.

        1. Inquadramento

        L’art. 66-bis rappresenta un’ulteriore modalità di concreta applicazione del principio dell’esatta identificazione dell’imputato da parte del giudice.

        2. introduzione

        La norma in esame, introdotta col d.l. n. 144/2005 convertito, con modificazioni, con l. 155/2005, ha la funzione di favorire la conoscenza della reale identità personale dell'imputato. Non v'è dubbio che le finalità della disposizione risentano dello spirito che aveva portato all'emissione del D.L. poi convertito e finalizzato ad introdurre misura urgenti per contrastare il terrorismo internazionale. La norma, pertanto, costituisce non tanto un rafforzamento dei diritti e delle garanzie assicurati all'imputato ed all'indagato ma, viceversa, un loro restringimento, consentito dalla necessità di approntare adeguata tutela ad altri interessi pure costituzionalmente garantiti quale la sicurezza dei cittadini.


        3. Ambito applicativo

        Per espressa dizione della norma, la stessa deve trovare applicazione “in ogni stato e grado del procedimento”. La scelta del legislatore, a ben vedere, è assolutamente in linea con la finalità della norma, quella, come detto, di assicurare una ampia applicazione della legge penale.


        4. Disciplina

        La norma impone uno specifico obbligo nei confronti dell’A.G. procedente la quale è tenuta a comunicare alle A.G. cui l’imputato/indagato, anche sotto falso nome, è stato segnalato, dell’esistenza del procedimento in corso ai fini dell’applicazione della legge penale. La norma non specifica le modalità di accertamento da parte della A.G. e ciò risponde ad una precisa scelta del legislatore e va intesa nel senso di non voler restringere l’ambito della ricerca. A ciò induce il “risulta” di cui all'articolo in esame, che legittima e spinge a qualsiasi modalità di indagine.

        Fine principale di tale attività è quello di consentire una tempestiva applicazione della legge penale quali, in rapporto agli esiti dell'attività svolta, può determinare la concessione di benefici ovvero la revoca di quelli precedentemente concessi. 


        5. Soggetti

        Al fine di una più lineare esposizione delle finalità della norma e della valenza riconosciuta.

        Quanto al soggetto attivo della norma, in assenza di specificazione, si può ritenere la generalizzazione del compito, che grava su “chiunque”.

        Quanto al soggetto passivo va osservato che, nonostante il generico riferimento all'imputato, la disposizione troverà più ampie applicazioni nei riguardi dei cittadini extracomunitari la cui identificazione appare maggiormente complessa e dai risultati non sempre certi. La collocazione della norma, posta in connessione con l'obbligo della verifica dell'identità personale, dimostra chiaramente questa ulteriore finalità perseguita dal legislatore.

        Bibliografia

        Aprile-Silvestri, Il giudizio dibattimentale, Milano, 2006; Beltrani, Il dibattimento penale monocratico, Torino, 2003; Grilli, Il dibattimento penale, Padova 2007; Plotino, Il dibattimento nel nuovo codice di procedura penale, Milano, 1991; Rivello, Il dibattimento nel processo penale, Torino, 1997.

        Autori: Irma Conti

        Art. 66 - Verifica dell'identità personale dell'imputato.

        1. Nel primo atto cui è presente l'imputato [60, 61], l'autorità giudiziaria [349] lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo [21 att.], ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false [495, 496 c.p.].

        2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona. In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso (1) .

        3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130 [668].

        [1] Comma modificato dall'art. 2, comma 7, l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021, che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso».

        1. Inquadramento

        Tale accertamento rappresenta una preliminare ed essenziale verifica prodromica alla corretta celebrazione del processo nei confronti di colui o coloro nei cui confronti deve essere esercitata l’azione penale.

        2. Profili generali

        Il processo, ed a monte la fase delle indagini, deve essere celebrato nei confronti di un essere umano vivente che deve essere correttamente identificato. Per agevolare la coincidenza dei due profili ed evitare la possibilità di errori nell'esercizio dell’azione penale, il legislatore ha posto all'autorità procedente l’obbligo di dover invitare la persona indagata/imputata a rendere le proprie generalità, ovvero cognome, nome luogo e data di nascita. Da ciò si desume la ratio della norma ossia assicurare che alla persona nella sua materialità ne corrisponda anche l’identità anagrafica.


        3. Necessità dell'identificazione

        L’esigenza di una reale e corretta identificazione sorge non solo in fase processuale, ma sin dall'inizio delle indagini. Per tali motivi, sin dal primo atto in cui è presente l’imputato, si dovrà procedere alla summenzionata identificazione che produrrà le sue conseguenze su tutto il procedimento prima ed eventualmente, sul giudizio poi. In ogni caso la corretta individuazione della persona costituisce un obbligo per l’autorità procedente e che va circoscritto alla necessità di identificare la persona.

        Al fine di adempiere l’obbligo imposto dalla legge non è, comunque, necessario lo svolgimento di specifici accertamento e può ritenersi legittimamente assolto anche in presenza delle mere dichiarazioni del soggetto da identificare, qualora non emergano elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle suddette dichiarazioni (Cass. II, n. 37103/2003). Va da sé che, all'inverso, se la p.g. non ritenga affidabile la dichiarazione della persona possa e debba procedere a una sua più sicura identificazione. Non a caso si è sostenuto che le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non siano sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, commi 2 e 2-bis, (Cass. II, n. 3603/2011). Da quanto esposto emerge che, pur sussistendo un obbligo di identificazione della persona che grava sull'A.G. procedente, sia a questa riconosciuta una facoltà in ordine alle modalità dell'identificazione stessa, che legittima il ricorso a modalità coattive di accertamento.


        4. Fermo di identificazione

        Nel caso in cui manchi o sussistano incertezze in merito alla corretta identificazione della persona spetterà all'autorità procedente svolgere accertamenti necessari a tal fine. A questo scopo la p.g. può procedere al cd. fermo di identificazione (art. 349) che autorizza a trattenere il soggetto per un arco di tempo ristretto ed al solo fine di procedere alla sua identificazione. E’ bene precisare che sarà possibile effettuare tale particolare forma di fermo solo nel pieno rispetto dei limiti di cui al comma 4 della norma, ossia nei casi in cui le generalità fornite non forniscano una piena garanzia dell'identità della persona. Qualora i limiti previsti siano superati, il comportamento degli operanti va qualificato come arbitrario e l'eventuale reazione deve ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 4 d.lgt. n. 288/1944 (Cass. VI, n. 36162/2008).


        5. Obblighi dell'imputato

        Agli obblighi per l'autorità procedente, corrispondono, ovviamente, degli obblighi anche per l'imputato/indagato il quale a è tenuto a fornire le proprie generalità e non può in alcun modo sottrarsi a tale obbligo in quanto non costituisce esercizio del diritto di difesa. La violazione di tale obbligo, configurabile nel caso in cui il soggetto non le renda ovvero le dia false, è penalmente sanzionabile ai sensi dell'art. 495 c.p. e può ritenersi idonea ad integrare anche il delitto di calunnia (art. 368 c.p.). Naturalmente il fornire false generalità non comporterà la violazione della norma di cui all'art. 368 c.p. in caso di arresto in quanto in tal caso la certezza dell'identità personale della persona responsabile, non potrà comportare il rischio che dalle false generalità possa insorgere un giudizio penale nei confronti di persona diversa da quella in vinculis. In tal caso, invero, le indagini risultano in ogni caso condotte ed espletate a carico della persona tratta poi in flagranza di reato.

        Ne consegue che mancando ogni incertezza sull'identità fisica deve escludersi che l'attività investigativa possa essere orientate verso altra persona fisica, e più specificamente verso quella di cui il soggetto si era falsamente attribuito le generalità, con conseguente inconfigurabilità del delitto in esame (Cass. VI, n. 34696/2010).


        5.1. Estensione dell'obbligo

        La norma prevede che, oltre alle generalità come sopra intese, l'imputato sia tenuto a fornire tutte le notizie utili alla sua identificazione, che sono in parte specificate dall'art. 21 delle norme di attuazione secondo il quale l'imputato deve essere invitato ad indicare anche l'esistenza di eventuali soprannomi o pseudonimi, le sue condizioni di vita ovvero il possesso di beni patrimoniali, la pendenza di altri procedimenti, la sussistenza di precedenti condanne nello Stato o all'estero e, se del caso, l'esercizio di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche e pur in assenza di specifica indicazione da parte della norma, può ragionevolmente ritenersi che anche queste ulteriori indicazioni siano assistite da tutela penale.


        6. Certezza identità fisica della persona

        La corretta identificazione della persona è finalizzata ad evitare che possano essere celebrati processi nei confronti di persone inesistenti o, peggio, estranee ai fatti. Essendo questa la ratio della norma, quando l’identità fisica della persona sia certa — si pensi all'indagato arrestato in flagranza di reato — l’assenza di una puntuale identificazione anagrafica non può in alcun modo costituire ostacolo al compimento di ulteriori atti né l'eventuale errore nell'attribuzione delle generalità ha particolare valenza. Ed invero sarà sempre possibile addivenire anche successivamente all'individuazione delle sue generalità, come correttamente previsto dal legislatore.

        Proprio al fine di rendere più certa l’identificazione di alcune categorie di persone sottoposte a procedimento penale, il secondo comma è stato modificato dall’art. 2 comma 7 della L. n. 134/2021 (cd. “Riforma Cartabia”). In particolare, è stato previsto che nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo destinatario del provvedimento emesso, quando si procede nei confronti delle persone indicate nel comma 2.

        Ne consegue che potranno essere regolarmente svolte tutte le attività proprio per la certezza che “all'imputato appartenga il corpo presente”. In tal caso, l'erronea attribuzione delle generalità costituirà solo un mero errore materiale sanabile con la procedura prevista dall'art. 130, non comportando alcuna nullità perché è sicura l'esistenza della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o viene celebrato il giudizio. Allo stesso modo la prescritta procedura possa essere adottata anche in sede esecutiva atteso che quando è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione procede con la correzione dell'errore materiale della sentenza (Cass. I, n. 14046/2014).


        7. Falso imputato

        Nel caso in cui, invece, non si sia addivenuti ad una corretta e sicura identificazione dell’identità personale del soggetto e non vi sia neanche la certezza del corpus, sussiste il concreto rischio di un errore che non riguardi solo il nome del soggetto ma la sua stessa identità. In una situazione del genere si potrà avere quello che viene definito come falso  imputato formula con la quale si intende inglobare tutte le ipotesi in cui non si abbia certezza della esatta rispondenza tra il nome e la persona che potrà essere inesistente, ovvero diversa ed estranea rispetto a quella che ha commesso e verso cui va indirizzata la pretesa punitiva. In casi del genere naturalmente non può essere svolta alcuna ulteriore attività ed il giudice dovrà procedere ai sensi dell'art. 68, pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 129.


        8. Casistica

        La violazione del delitto di cui all'art. 495 c.p. è stata riaffermata nel caso della condotta dell'indagato che, colpito da mandato di arresto internazionale, abbia fornito false generalità alla polizia giudiziaria che procede alla sua identificazione e ciò in quanto non è configurabile alcuna esimente atteso che il diritto al silenzio dell'indagato o la facoltà di mentire non comprendono le generalità, rispetto alle quali l'indagato l'obbligo di dire la verità, senza poter rifiutare o fornire delle false generalità (Cass. V, n. 15654/2014);

        in applicazione dell'esposto principio la Cass. ha stabilito che in caso di certezza sull'identità personale ed in presenza di un errore sulle generalità, il giudice deve limitarsi ad emendare il vizio a norma dell'art. 66 comma 3, senza dichiarare alcuna nullità con conseguente restituzione degli atti al P.m. in quanto in questo caso il provvedimento regressivo, presupponendo una pronuncia demolitoria attestante la esistenza di una nullità, si pone, nella specie, al di fuori dell'ordinamento processuale, determinando un non consentito ripristino della esaurita fase delle indagini, e ponendo in tal modo arbitrariamente nel nulla l'atto di esercizio della azione penale, attraverso l'esercizio di un potere di annullamento, nel frangente non consentito (Cass. II, n. 50679/2014);

        non può essere messa in discussione l'identità fra la persona nei cui confronti è stato instaurato il processo e quella che si giudica allorquando l'imputato, tratto in arresto in flagranza di reato, era stato identificato fisicamente attraverso i rilievi dattiloscopici che avrebbero consentito in qualsiasi momento, anche in sede di esecuzione, di acquisire la certezza della persona contro cui si procedeva, di talché l'avere egli fornito generalità diverse in distinte occasioni, è suscettibile di rettificazione mediante procedura di correzione dell'errore materiale (Cass. I, n. 3949/2007);

        l'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, non legittima né la pronuncia di assoluzione «per non aver commesso il fatto», né la dichiarazione di non doversi procedere «per essere rimasti ignoti gli autori del reato», trattandosi di formule che presuppongono un'assoluta incertezza sulla identità fisica dell'imputato e non una semplice incertezza circa le sue generalità (Cass. V, n. 45513/2014);

         ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 c.p.p. (Cass. V., n. 32641/2018);

        nel caso in cui sia stata processata la persona vera, ma erroneamente generalizzata con le indicazioni personali di altro soggetto e non sia più sperimentabile l'istituto della correzione di errore materiale, tale situazione processuale non può essere altrimenti risolta che con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente, affinché possa procedere ritualmente nei confronti dell'imputato esattamente generalizzato (Cass. V, n. 32082/2014).

        Bibliografia

        Conso-Grevi-Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, 2012; Conso-Illuminati, Commentario breve al c.p.p., Padova, 2015; Dominioni, Imputato, in Enc. dir., XX, 1970; Pisa, “Furto di identità” e delitto di calunnia, in Dir. pen. proc., 2011, 1463; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2012.

        Autori: Irma Conti

        Art. 67 - Incertezza sull'età dell'imputato.

        1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato [60, 61] sia minorenne [98 c.p.; 3 min.], l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni [8 min.] (1) .

        [1] Ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit.

        1. Inquadramento

        Tale norma è di estrema rilevanza in quanto il dubbio sull'età dell’indagato può comportare problematiche relative alla determinazione del giudice che deve procedere. Il dubbio è pertanto relativo alla data di nascita in quanto nei confronti dei soggetti minori è prevista una specifica normativa diversa da quella applicabile agli adulti, tesa a salvaguardare la completa formazione della personalità dei soggetti minorenni da eventuali traumi che possano derivare dal coinvolgimento in vicende giudiziarie.

        2. Presupposti

        Come evidenziato, si tratta di una rilevante problematica strettamente connessa all'obbligo di una corretta ed effettiva identificazione dell’indagato/imputato La questione è di particolare importanza per il rilievo attribuito dal legislatore alla tutela del minore, che ha portato alla creazione di un giudice competente solo per i reati commessi da chi non ha raggiunto la maggiore età, ed all'introduzione di una specifica disciplina tesa a tutelare la loro crescita e formazione. Proprio al fine di garantire e di rendere prioritaria la salvaguardia della personalità del minore, il legislatore ha stabilito l’obbligo per il giudice di procedere ad accertamenti finalizzati a verificare l’effettiva età dell’imputato, in presenza anche solo di un ragionevole dubbio.


        3.Nozione dubbio

        Il concetto di ragionevole dubbio va interpretato in senso ampio, non essendo in alcun modo definito dal legislatore. Si ritiene pertanto corretto fa rientrare in tale definizione tutti i casi in cui vi sia una incertezza su elementi essenziali che possano influire in ogni caso sull'accertamento dell’età della persona imputata. Può sorgere in qualsiasi stato e grado del giudizio.


        3.1. Dubbio sull'età

        Ulteriore effetto del principio di ragionevolezza in ordine alla sussistenza del dubbio, è rappresentato dal fatto che la valutazione della sua sussistenza è demandata dal legislatore al giudice procedente il quale ha il compito di effettuare una preventiva delibazione da operarsi alla stregua di tutte le risultanze in atti non potendosi ritenere sufficiente la semplice deduzione dell'interessato.

        Il dubbio sull'età, quindi, non conosce presunzioni. Deve, pertanto, ritenersi che il giudice, in ordine alla sussistenza del dubbio e della conseguente attività di delibazione, non debba ritenersi vincolato né dalla sola dichiarazione dell'imputato né dai dati anagrafici risultanti da un documento di identità i quali legittimamente possono essere valutati come non attendibili.

        Corretta, pertanto, è stata ritenuta la decisione del giudice il quale, in presenza di un documento di identità rilasciato da un comune italiano ad un cittadino straniero sulla scorta di un certificato di nascita francese e delle dichiarazioni del genitore, aveva disatteso il documento ed individuato l'età sulla scorta di plurimi esami radiologici (Cass. I, n. 35890/2012). Tale principio è assolutamente coerente con la natura stessa del documento di identità, il quale è atto fidefacente solo con riferimento all'autorità che lo ha emanato e non per quanto riguarda la veridicità delle attestazioni ivi contenute e discendenti dalle dichiarazioni dell'intestatario del documento, di talché nulla esclude il potere disapplicativo del giudice ordinario. Su tali basi, peraltro, la Cassazione ha confermato una misura cautelare emessa nei confronti di un soggetto ritenuto maggiorenne e come tale riconosciuto attraverso una apposita consulenza tecnica, nonostante che lo stesso, dalla dichiarazione annotata sul passaporto rilasciato dal consolato in Italia dello stato di appartenenza al proprio genitore, risultasse essere indicato come minorenne (Cass. V, n. 183/1997).

        Ancor più fondato sarà il dubbio sull'effettiva età dell'imputato in presenza di un documento del quale non si conosca neanche con certezza l'efficacia identificativa e fidefacente — indipendentemente da una formale contestazione di falsità — promanando esso da autorità estera, non essendo tradotto e non evidenziandosene la certa provenienza. In tal caso l'insussistenza di elementi atti a dissipare le incertezze ed i dubbi del giudice, debbono necessariamente imporre il ricorso alle procedure di accertamento dell'età effettiva dell'imputato (Cass. I, n. 2993/1993).


        3.2. Dubbio sul tempo di commissione del reato

        La problematica dell'accertamento dell'età del soggetto agente è funzionale all'individuazione dell'autorità competente a procedere, e la competenza, soprattutto per i reati istantanei, si radica al momento della commissione del fatto, di talché può diventare rilevante anche avere certezza in ordine al momento in cui il reato è stato eseguito che ben può incidere, in maniera anche determinante, per individuare l'autorità giudiziaria compente. La problematica non ha una sua propria disciplina ma — in applicazione del generale principio del favor rei — deve ritenersi che anche in questo caso debba trovare applicazione la disciplina prevista per l'ipotesi di accertamento dell'età.

        In altri termini l'accertamento del momento di commissione del reato e dell'età del soggetto agente, convergendo concordemente verso il medesimo fine, devono ritenersi circostanze sostanzialmente omologhe, per cui l'identità di disciplina si impone, dovendosi ridurre al minimo, nel processo da celebrarsi eventualmente a carico di un minore, «ogni stimolazione inutilmente negativa» e di valorizzare, al contempo, le sollecitazioni positive che provengono «da un corretto confronto con la società civile e con le sue regole», in modo che il minore possa prendere coscienza in ordine al significato delle attività processuali ed alle ragioni etico-sociali delle decisioni. Anche qualora sia necessario accertare il momento di commissione del fatto, va richiamato il principio espresso dalla CorteEdu16 dicembre 1999 (V. contro Regno Unito) la quale ha affermato, al riguardo, che «è essenziale trattare un bambino accusato di reato con modalità che tengano pienamente in considerazione la sua età, la sua maturità e la sua capacità sul piano intellettuale ed emotivo, adottando misure atte a favorire la sua comprensione e partecipazione al processo».


        4. Competenza

        L'unico giudice competente a svolgere accertamenti finalizzati ad accertare l'età dell'imputato è il giudice minorile. Il legislatore, infatti, anche nell'ottica della salvaguardia del minore, ha inteso individuare come unica autorità competente ad accertare l'età dell'agente, ovvero il momento di commissione del reato, il giudice minorile per l'evidente ragione che anche in questa fase, prodromica alla corretta celebrazione del giudizio, si è ritenuto di voler salvaguardare la personalità del minore e preservarlo, nei limiti del possibile, da ogni rapporto con la giustizia degli adulti.

        Allorquando si ponga innanzi all'A.G. un ragionevole dubbio in ordine all'età dell'indagato, non superabile attraverso una disamina delle risultanze in atti, il giudice procedente dovrà necessariamente trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Il contenuto di tale provvedimento si concreta in una pratica declaratoria di difetto di competenza che non è determinato da un accertamento giudiziale ma si fonda, come detto sul semplice dubbio (Cass. I, n. 3945/1990). Innanzi al Procuratore presso il Tribunale dei minori avrà inizio il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età, ovvero del tempus commissi delicti il cui esito sarà determinante in tema di radicamento della competenza.


        5. Deroga al principio della competenza

        Unica deroga al principio si rinviene nei casi di urgenza conseguente al fermo o all'arresto del soggetto. In tali casi, in ragione dei tempi ristretti in cui l’autorità giudiziaria deve provvedere, stante lo stato detentivo in cui si trova l’indagato, non  sarebbe possibile della procedura ordinaria, di talché, in deroga alla normativa generale, è stata affermata la competenza del Gip del Tribunale ordinario a provvedere non solo in ordine alla convalida ma anche in ordine all'accertamento della effettiva età del soggetto e ciò, come detto, esclusivamente in considerazione della natura perentoria dei brevissimi termini fissati per la convalida e della sanzione dell'inefficacia della misura precautelare prevista nel caso di loro violazione (Cass. I, n. 10041/2002). Siffatto principio ha trovato ampia applicazione anche nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, nel risolvere conflitti di competenza negativi tra giudici ordinari e minorili ha sempre ritenuto il giudice ordinario ritualmente investito, in tutti i casi in cui l'arrestato era stato presentato innanzi a lui per provvedere in ordine alla convalida del fermo e dell'arresto e che solo all'esito di tale indefettibile adempimento doveva trovare applicazione l'art. 67 (Cass. I, n. 36262/2004).


        6. Modalità di accertamento dell'età

        Secondo il disposto dell'art. 8 d.P.R. n. 488/88, quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice (minorile) dispone, anche di ufficio, perizia. Pur in assenza della previsione di specifiche modalità di accertamento, deve ritenersi che particolare rilievo deve essere riconosciuto agli accertamenti tecnici di natura medica che saranno oggetto della perizia. In tale prospettiva è stato ritenuto che costituisca strumento idoneo ad accertare l'età dell'imputato l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva (Cass. IV, n. 16946/2015).

        La previsione dell’obbligo di svolgimento di perizia è strettamente connesso con la previsione della competenza limitata al solo accertamento dell’età e non comprende l’ipotesi di accertamento del momento consumativo del reato. In tali casi, infatti, deve ritenersi che non possa sussistere tale vincolo in quanto diverse possono essere le modalità di accertamento non di una condizione personale ma di un fatto esterno al soggetto.

        Naturalmente l'obbligo insorge solo in presenza di un dubbio che le risultanze in atti non hanno in alcun modo escluso ed in tal senso il giudice deve preventivamente svolgere una approfondita verifica degli atti in suo possesso.


        7. Esiti della perizia

        Le determinazioni cui perverrà il giudice dei minori, all'esito delle attività peritali svolte, determineranno la competenza del giudice ordinario quando venga accertata la maggiore età del periziato, ovvero, nel caso contrario, radicheranno quella del Tribunale per i minorenni. Nel primo caso, il Procuratore dei minorenni dovrà ritrasmettere gli atti all'autorità giudiziaria rimettente per la prosecuzione del procedimento principale e gli atti eventualmente posti in essere prima dell'instaurazione del procedimento principale, saranno pienamente validi ed utilizzabili. Nel secondo caso, viceversa, gli atti rimarranno all'autorità procedente ed il giudizio principale dovrà essere trattato ex novo davanti al tribunale specializzato (Cass. VI, n. 22536/2003).

        In presenza di un dubbio, quindi, il legislatore ha optato per ritenere la competenza del giudice dei minori sulla base di una presunzione di carattere relativo che potrà essere superata da successive acquisizioni. In tal caso il procedimento dovrà essere trattato ex novo davanti al tribunale specializzato e gli atti precedentemente compiuti, compresa la sentenza di primo grado resterà inutiliter data, in quanto emessa da giudice incompetente (Cass. VI, n. 22536/2003).


        8. Casistica

        La sola dichiarazione dell'imputato che faccia risultare la sua minore età al momento del fatto non è sufficiente per determinare un'incertezza sull'età in presenza di accertamenti agli atti che dimostravano che un anno prima della commissione del fatto l'imputato stesso fosse già risultato maggiorenne attraverso gli esami radiografici cui era stato sottoposto (Cass. I, n. 7328/2008);

        - il giudice non può ritenersi vincolato dalle dichiarazioni dell'imputato non solo relative alla sua età ma anche in ordine al momento di commissione del fatto. Ne consegue che solo dichiarazioni circostanziate e munite di riscontri, anche di natura logica, possono far insorgere un ragionevole dubbio tale da legittimare la trasmissione degli atti al P.m. c/o il Tribunale dei minorenni, come imposto dalle norma in esame (Cass. III, n. 33002/2015);

        - la ragionevolezza del dubbio sull'età dell'imputato è esclusa dalla presenza in atti di risultanze documentali univoche e di precedenti giudicati, che hanno stabilito la maggiore età dell'imputato (Cass. I, n. 2810/2007);

        - nel caso in cui, nonostante la presenza di accertamenti tecnici in atti, non sia possibile ritenere con certezza la maggiore età dell'indagato, persiste un dubbio che impone la celebrazione del procedimento incidentale e radica la competenza del giudice dei minori (Cass. I, n. 1449/2000);

        - ai fini dell'accertamento dell'età della persona non è necessario un'approfondita perizia in presenza di accertamenti eseguiti tramite consulenza tecnica (accertamento radiografico del polso) che dia conto dei risultati di un esame esperito in tutti i casi consimili ed in grado di offrire un tranquillizzante grado di sicurezza in ordine ai suoi esiti circa il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva (Cass. IV, n. 16946/2015).

        Bibliografia

        Pansani, Sulla possibilità di qualificare come inesistente la sentenza emessa a carico di infraquattordicenne, in Cass. pen. 1999, 1501; Ricciotti, Rapporto tra processo penale e processo minorile, in Quad CSM, 1989, 27, 759; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2010.

        Autori: Irma Conti

        Art. 68 - Errore sull'identità fisica dell'imputato.

        1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129 [620, 667].

        1. Inquadramento

        L’art. 68 disciplina l’ipotesi dell’errore sull'identità fisica della persona, ossia l’ipotesi di incertezza in ordine all'identità tra la persona fisica e la sua identità anagrafica.

        2. Ratio

        La ratio della norma è di immediata comprensione: il legislatore non può ammettere che il cittadino diventi soggetto estraneo di un processo penale, eventualità negativa non solo per l’imputato (estraneo) ma anche per il regolare e celere funzionamento della giustizia.


        3. Applicazione

        La norma riguarda i casi in cui sussiste un errore sull'identità fisica dell’imputato che si verifica in caso in cui non vi sia identità ossia corrispondenza tra la persona nella sua fisicità ed il nome ossia la sua identità onomastica. Tale eventualità ricorre in presenza di sosia o di omonimia, ovvero, più in generale, in ogni caso in cui l'imputato non sia comunque identificabile. L'incertezza, quindi, non attiene alle sole generalità ma alla identificazione della persona.

        L'incertezza o l'erronea identificazione della persona autrice del reato non vanno confuse con l'incertezza o la falsità delle sole generalità che la contraddistinguono. In questo secondo caso, invero, non v'è incertezza sull'identità fisica ma solo sulle sue generalità. Ne consegue, pertanto, che nel caso in cui la persona chiamata a rispondere penalmente non corrisponda, certamente o probabilmente, alla persona dell'autore del reato, quali che siano le generalità con cui essa è indicata agli atti del processo, va adottata la formula assolutoria «per non aver commesso il fatto», mentre nel caso in cui la persona fisica chiamata a rispondere del fatto sia stata identificata con certezza, pur rimanendone incerte le generalità, deve adottarsi la formula di improcedibilità per essere ignoto l'autore del reato, che non pregiudica ulteriori indagini del pubblico ministero e l'eventuale inizio dell'azione penale contro l'autore del fatto, una volta compiutamente generalizzato (Cass. II, n. 2700/1998).

        Dalla lettura della norma emerge che il legislatore ha inteso disciplinare solo il caso in cui l’esistenza di un errore risulti positivamente accertato e ha inteso circoscriverne l’applicazione al solo dibattimento. In presenza dei citati presupposti, il giudice, sentito il P.M. ed il difensore, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 129. Qualora sussista un dubbio, prima di procedere ulteriormente, il giudice è tenuto a disporre tutti gli accertamenti necessari per acquisire la certezza dell'identità o, viceversa, dell'errore, determinandosi conseguentemente ai risultati delle verifiche disposte. Se risulterà accertata l'identità il procedimento seguirà il suo corso mentre in caso contrario applicherà la norma in esame. Nel caso in cui, infine, non si giunga ad alcuna certezza, il giudice dovrà emettere sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529, comma 2.

        Nel caso in cui la condizione di dubbio insorga nella fase delle indagini preliminari spetterà al P.M. effettuare tutti gli accertamenti necessari per dissipare il dubbio.

        In mancanza di una norma che lo disponga, deve ritenersi che non sia possibile dichiarare la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti necessari per superare lo stallo determinato dall'incertezza in ordine all'identificazione della persona.


        4. Rilevabilità dell'errore

        L’errore, andando ad incidere su un aspetto indefettibile (la corretta identificazione dell’imputato) può essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, atteso che la norma si riferisce alla sola fase processuale. Questa delimitazione è conseguenziale all'avvenuto esercizio dell'azione penale che è irretrattabile e non può chiudersi se non con un provvedimento dotato di definitività quale una sentenza ancorché priva di un reale accertamento. Sarebbe infatti incongruo in tal caso qualificare come sentenza il provvedimento emesso dal giudice in quanto trattasi di un atto col quale il giudice si limita ad estromettere l'estraneo dal processo che prosegue nei confronti dell'autentico imputato, se e quando correttamente identificato. La particolare natura del provvedimento, privo di una reale valenza di giudicato, non esclude che l'azione penale possa essere nuovamente esercitata anche contro la persona precedentemente estromessa. Prima di pronunciarsi il giudice è tenuto a sentire il P.m. ed il difensore, ben potendo anche in quella sede acquisire elementi atti a risolvere i dubbi in ordine all'identificazione dell'imputato ed evitare possibili errori.

        Nel caso in cui si sia accertato l’errore in sede di indagini preliminari, ovviamente non sarà necessario neanche una pronuncia ai sensi dell’art. 129 in quanto non è stata nemmeno esercitata l’azione penale ed è pertanto possibile chiudere il procedimento anche col semplice ricorso all'archiviazione.

        Se, anche in presenza di un errore, venga pronunciata sentenza di condanna, come evidenziato in premessa, la stessa sarà sempre annullabile senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. g), da parte della Corte di Cassazione. Deve ritenersi, inoltre, che l'impugnativa sarà, in tal caso, proponibile anche oltre il termine previsto per l'impugnazione atteso che l'errore sull'identità fisica dell'imputato rende il provvedimento affetto da una anomalia genetica così radicale che può essere denunciata in qualsiasi momento in quanto determina l'inesistenza materiale o giuridica del provvedimento e lo rende, pertanto, inidoneo a passare in giudicato (Cass.S.U., n. 11/1997).


        5. Casistica

        deve intendersi viziata da errore di persona la sentenza emessa nei confronti di una persona che sia stato identificato attraverso documentazione sottratta al legittimo proprietario e che abbia dichiarato le false generalità indicate nel documento identificativo, in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto avente generalità diverse da quelle dell'effettivo autore del reato. Né risulta esperibile in tal caso, il rimedio previsto dall'art. 130, atteso che per dare corso ad una correzione di errore materiale sarebbe necessario disporre delle reali generalità dell'autore del reato rimasto, invece, sostanzialmente ignoto. Siffatta situazione processuale non può essere altrimenti risolta che con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente, affinché possa procedere ritualmente nei confronti dell'imputato esattamente generalizzato (Cass. V, n. 32082/2014);

        - qualora con riguardo alla persona condannata con sentenza irrevocabile si deduca l'erronea indicazione nella stessa sentenza delle generalità, è configurabile un incidente di esecuzione riconducibile alla previsione dell'art. 668, e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130, purché ricorra la condizione che la persona contro cui si doveva procedere sia stata citata come imputato, ancorché sotto altro nome, per il giudizio (Cass. I, n. 14046/2015);

        - la presenza fisica in udienza dell'imputato non determina questioni afferenti la sua identità ma solo, nel caso in cui non declini complete generalità, un'incertezza riguardo alla sua identità personale da risolvere attraverso lo svolgimento di ulteriori accertamenti, da effettuare nella stessa sede giudiziale con i mezzi previsti dalla legge. Conseguentemente, è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio sulla scorta del dubbio sulla maggiore età dell'imputato, sia perché esula dal paradigma di cui all'art. 555, secondo comma, sia perché determina un'indebita regressione del procedimento alla fase precedente (Cass. V, n. 145/1994).

        Bibliografia

        Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2010.

        Autori: Irma Conti

        Art. 69 - Morte dell'imputato.

        1. Se risulta la morte dell'imputato [150 c.p.; 60], in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129 [411].

        2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale [405] per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.

        1. Inquadramento

        L’articolo in esame disciplina gli effetti della morte dell’imputato sul processo in corso nei suoi confronti. La morte del reo, cui l’art. 150 c.p. collega l’estinzione del reato, è un evento che ovviamente comporta diverse conseguenze sul procedimento in quanto viene meno il suo destinatario. In questo caso, ovviamente, non si può, sul piano strettamente processuale, portare avanti il giudizio nei confronti dell’imputato deceduto. Si pongono, quindi, come cause di improcedibilità. Del resto, in mancanza di due elementi essenziali del giudizio, il processo non può che trasformarsi in una sorta di pseudo processo. In linea con la superfluità di ulteriori accertamenti, il legislatore ha previsto che in tal caso il giudice, sentiti il P.M. e la difesa, pronunci sentenza che dichiari l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 129.

        2. Accertamenti del giudice

        Prima della declaratoria di estinzione del resto per morte del reo, si ritiene che il giudice abbia l'obbligo di accertare l'effettivo decesso dell'imputato. Il dovere di accertare l'esistenza in vita dell'imputato, ancorché non scritto ma naturalmente desumibile dal sistema, è certamente un obbligo che grava sul giudice per tutta la durata del processo. Poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130, al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio (Cass. VI, n. 4069/1999).

        Sottendono a questa incombenza anche esigenze di economia processuale attesa l'invalidità della celebrazione di un processo nei confronti di una persona defunta. Diversamente da quanto previsto nel codice previgente gli accertamenti che dovrebbero ritenersi necessari non possono determinare una sospensione del processo e del connesso termine di prescrizione del reato.

        Nel caso in cui non si riesca a risolvere il dubbio in ordine all'effettiva esistenza in vita dell'imputato, il giudice non avrà alternative al proscioglimento dell'imputato, imposto dall'art. 531 comma 2.

        Durante la fase delle indagini preliminari il compito di accertare l'esistenza in vita dell'indagato, grava sul pubblico ministero. Nel caso in cui si ritiene che sia acclarato l'avvenuto decesso dell'imputato, stante il mancato esercizio dell'azione penale, non sarà possibile pronunciare sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, ma il P.m. dovrà richiedere l'archiviazione ai sensi dell'art. 411. Analogamente l'organo inquirente dovrà comportarsi in presenza di un dubbio circa l'esistenza in vita della persona.


        3. Sentenza dichiarativa della morte

        In seguito all'accertamento in ordine all'effettivo decesso dell’imputato disposto d’ufficio o su richiesta del P.M., il giudice , pronuncia sentenza di non doversi procedere per morte del reo, ai sensi dell'art. 129. La sentenza, pur determinando una chiusura del processo, non preclude un secondo giudizio nei confronti della medesima persona per i fatti oggetto del precedente giudizio in caso di errore nella dichiarazione della morte dell'imputato. L’avvenuta declaratoria di estinzione del reato, pertanto, non incontra il limite del principio del ne bis in idem in quanto, ovviamente, in tale sentenza non sarà operata alcuna valutazione in merito alla sussistenza del reato e della penale responsabilità dell’imputato.

        Si è ritenuto, peraltro, che la deroga introdotta al principio del giudicato, qualificherebbe il provvedimento emesso coma una pseudo-sentenza inidonea ad acquisire piena efficacia di giudicato e ciò in considerazione, come detto, del proprio contenuto non accertativo ma meramente dichiarativo di una situazione di fatto che renderebbe nulla l'eventuale sentenza pronunciata.


        4. Rapporti della sentenza dichiarativa della morte dell'imputato

        La norma in oggetto, come detto, impone al giudice in caso di effettiva ed accertata morte del reo, di emettere sentenza ai sensi dell’art. 129. Tale norma, infatti,  sancisce tutti i casi in cui si configura per il giudice “l’obbligo dell’immediata declaratoria di cause di non punibilità”. Tra queste vi è anche l’estinzione del reato, ossia l’ipotesi relativa al caso di specie. Tuttavia il richiamo operato in via integrale all'art. 129 ha lasciato presumere che il giudice non sia vincolato a dichiarare l’estinzione del reato ma ben possa, nella misura in cui ciò comporti una decisione più favorevole per il defunto, ricorrere ad altra formula riportata nell'art. 129, purché ne ricorrano i presupposti.  Pertanto, al contrario di quanto quanto previsto in vigenza dell’abrogato codice da un orientamento ritenuto all'epoca prevalente, la causa di improcedibilità per morte del reo non deve essere applicata con prevalenza su ogni altra formula di proscioglimento o di assoluzione per essere venuto meno il rapporto processuale penale. Sulla base di quanto fino ad ora osservato, in presenza di elementi certi dai quali desumersi l’innocenza del deceduto, il giudice, in applicazione di un favor innocentiae, dovrà pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2).

        La stessa Corte di Cassazione, in presenza della causa di estinzione, può prendere in esame gli atti per accertare se sussista in modo evidente una ragione di proscioglimento, pur nei limiti propri del giudizio di legittimità (Cass. III, n. 3028/1997).

        Condizione non dissimile deve ritenersi sussistere in caso di sentenza che accerti che il fatto non costituisce reato. Anche in questo caso ,pertanto, non si verificheranno problemi relativi ad una riapertura atteso la mancanza di rilevanza penale del fatto contestato.

        Ed ancora l'eventuale morte dell'imputato non potrà prevalere in mancanza di querela in quanto la mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, osta all'inizio di qualsiasi attività processuale, e quindi, di qualsiasi altra indagine in fatto, compresa quella riguardante l'esistenza in vita dell'imputato (Cass.S.U., n. 49783/2009).

        Viceversa La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anteriormente, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto (Cass.S.U., n. 49783/2009).


        5. Decesso verificatosi dopo la sentenza

        La sentenza emessa ai sensi dell’art. 129, come è noto, può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento e pertanto, nel caso in cui la morte dell’imputato si verifichi o venga accertata dopo una pronuncia di merito, sarà sempre possibile emettere una sentenza exart. 129 in un momento successivo sia nel giudizio di appello, che in quello di legittimità.


        6. Ricorso avverso sentenza dichiarativa estinzione reato

        In linea generale deve ritenersi che il ricorso proposto successivamente alla morte dell’imputato, sia inammissibile, per l’ovvia ragione che il ricorso presentato per un imputato non più esistente difetterebbe di uno degli essenziali presupposti processuali, rappresentato dal soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale (Cass. VI, n. 34400/2001).

        Il decesso dell'imputato nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza, rende improponibile l'impugnazione in quanto comporta il venir meno del rapporto di impugnazione e, conseguentemente rende l'atto inidoneo a produrre gli effetti processuali necessari ad originare il giudizio di appello (Cass. VI, n. 22392/2008).

        È inammissibile anche il ricorso per cassazione proposto da un terzo, anche se prossimo congiunto di imputato deceduto. L'ordinamento giuridico, invero, non prevede in assoluto tale possibilità. L'obbligo del giudice di privilegiare, in caso di decesso dell'imputato, la pronuncia nel merito se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sussiste nel caso in cui il decesso si verifica nel corso del procedimento. Al contrario, quando la causa di morte, che è estintiva del reato, è già stata dichiarata, non può essere processualmente proposto alcun rimedio da alcun soggetto e ciò, sulla scorta della previsione dell'art. 568 comma 3, secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (Cass. VI, n. 14631/1999).


        7. Successivo accertamento in vita

        Come evidenziato in precedenza, la sentenza per morte del reo non è soggetta al ne bis in idem e vi è sempre la possibilità di procedere nei confronti della persona di cui si era erroneamente dichiarata la morte. Per potersi legittimamente ricominciare l'azione penale occorrerà la prova certa dell’esistenza in vita dell’imputato.


        8. Casistica

        La decisione da parte del giudice della Cassazione avvenuta successivamente al decesso dell'imputato ma non conosciuta dal collegio, può essere considerato un errore paragonabile all'errore materiale e, in quanto tale, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130, al procedimento di correzione degli errori materiali ed è di competenza del giudice di legittimità in applicazione del principio che l'inesistenza, causata dal venir meno di uno dei presupposti essenziali del processo penale, va dichiarata dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Cass. VI, n. 12841/2012);

        - diversamente dal caso su esposto, la pronuncia di estinzione del reato per morte del reo, pronunciata a seguito di acquisizione di un certificato di morte rilasciato a persona omonima dell'imputato, non costituisce errore materiale emendabile con la procedura di cui all'art. 130 in quanto nessun errore presenta la decisione pronunciata in base ad un certificato di morte allegato, ancorché relativo a persona diversa. Non si tratta, neppure, di errore, materiale o di fatto, cui possa ovviarsi con la procedura di cui all'art. 625-bis, a parte che il rimedio straordinario previsto dalla menzionata norma processuale è applicabile solo alla sentenza di condanna. Si tratta solo di una tipica fattispecie di erronea dichiarazione di morte dell'imputato, espressamente prevista dall'art. 69, secondo cui, nell'ipotesi anzidetta, la sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona (Cass. V, ord. n. 22817/2004).

        Bibliografia

        Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2010.

        Autori: Irma Conti

        Art. 70 - Accertamenti sulla capacità dell'imputato.

        1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento [129, 529-531] o di non luogo a procedere [425] e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto (1), l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio [1902], perizia [220] (2).

        2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo [467], ogni altra prova richiesta dalle parti [1901].

        3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari [326 s.], la perizia è disposta dal giudice [328] a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio [392 s.]. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari [405-407] e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 [715] (3).

        (1) La Corte cost., con sentenza 20 luglio 1992, n. 340, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «sopravvenuta al fatto».

        (2) La Corte cost., con sentenza 7 aprile 2023, n. 65 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» e ha dichiarato , in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

        (3) La Corte cost., con sentenza 26 gennaio 2004, n. 39 nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 70, 71 e 72 nella parte in cui non prevedono la sospensione del processo in tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente al processo, esercitando validamente la propria autodifesa, ha affermato che, anche se l'art. 70 si riferisce letteralmente ad ipotesi di "infermità mentale", «il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo "stato mentale" dell'imputato ne impedisce la cosciente partecipazione al processo» per cui «quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti ... le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato» il processo «non può svolgersi». Ove poi sussistano solo «ostacoli all'espressione verbale o scritta e alla reciproca comprensione, derivanti da impedimenti collegati ad uno stato di infermità» troverebbe applicazione l'art. 119 c.p.p.

        1. Inquadramento

        L’art. 70 è posto a tutela della salute dell’imputato o indagato nel caso in cui lo stesso presenti patologie psichiatriche che non consentano la sua partecipazione al processo Il generale riconoscimento all'imputato di diritti connessi al proprio status, trova, nella norma in esame, un ulteriore forma di attuazione. Tale norma, pertanto, attraverso la tutela della capacità di stare in giudizio dell’imputato, garantisce non solo la comprensione di quanto si verifica all'interno delle dinamiche processuali, ma anche e principalmente il consapevole esercizio dei diritti che sono riconosciuti all'imputato.

        2. Questioni di legittimità costituzionale

        L'interpretazione della norma è stata oggetto di un importante intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'articolo in esame, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui limitava l'ambito applicativo ai soli casi in cui la condizione patologia si fosse manifestata successivamente alla commissione del fatto e non in epoca coeva o precedente allo stesso. La Corte, accogliendo l'eccezione sollevata, ha sostenuto che l'impossibilità della sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato che, non comportando totale incapacità di intendere o di volere, sussista al tempus commissi delicti e successivamente perduri, comporta una lesione del diritto di autodifesa dell'imputato, data l'eventualità che all'esito del processo, senza che egli sia stato in grado di parteciparvi coscientemente, sia pronunciata nei suoi confronti una sentenza di condanna con conseguente applicazione della pena. Sulla base di tali considerazione la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 24, comma 2, Cost. e ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, nella parte in cui, con le parole «sopravvenuta al fatto», consente la sospensione del processo in questa sola ipotesi (Corte cost. n. 340/1992). La Corte Costituzionale ha pertanto preferito una visione sostanziale della reale capacità di autodeterminazione dell'imputato rispetto ad una di carattere temporale desumibile dal tenore letterale della norma.

        Altra questione estremamente rilevante che è stata affrontata dalla Consulta con riferimento all'art. 72-bis c.p.p.. ma con effetti che si riverberano anche sull'art. 70, è quella sulla natura dell'infermità che può portare il giudice a disporre una perizia.

        L'art. 70 prevede, infatti, che se vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche d'ufficio perizia e, nel caso in cui tale infermità venga accertata e ritenuta irreversibile (salvo quanto previsto dall'art. 345 comma 2 c.p.p.), il Giudice, ai sensi dell'art. 72-bis c.p., pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. La questione di legittimità che è stata sollevata, riguarda la natura di detta infermità che, aderendo ad una interpretazione restrittiva, deve essere esclusivamente “mentale”, in quanto idonea a non garantire la cosciente partecipazione al processo. Tale interpretazione escluderebbe, però, i soggetti che non possono avere una cosciente partecipazione per ragioni, a livello scientifico, di carattere fisico, come nel caso dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.), una malattia che, come accaduto nel caso oggetto di ordinanza di rimessione, comporta una progressiva e irreversibile paralisi di tutto il corpo che conduce alla perdita dell'uso del linguaggio e della stessa autonomia respiratoria. Nonostante l'ovvia impossibilità di partecipare coscientemente al processo, la giurisprudenza di legittimità, come ricordato anche dalla Consulta, non ammetteva un'equiparazione tra le infermità di tipo mentale e quelle di natura “psico-fisica”.

        Per questo motivo, con ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, il Tribunale di Lecce in composizione monocratica ha sollevato una rilevante questione di costituzionalità dell'art. 72-bis c.p.p. con riferimento all'art. 3 Cost. per l'irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie (l'infermità mentale e quella psicofisica parimenti irreversibile) connotate dalla medesima esigenza, ossia quella di far cessare un processo che, destinato a non essere mai celebrato, assorbe inutilmente risorse pubbliche e altrettanto inutilmente infligge all'imputato una sofferenza psicologica aggiuntiva a quella derivante da una situazione di salute già compromessa.

        La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione, e ha accolto la questione partendo da un orientamento del 2004 (Corte cost. n. 39/2004), secondo cui anche se l'art. 70 letteralmente si riferisce ad ipotesi di “infermità mentale”, il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo “stato mentale” dell'imputato ne impedisca la cosciente partecipazione al processo. Una partecipazione che, secondo quanto statuito dalla Consulta nel 2004, non può intendersi limitata alla consapevolezza dell'imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa. Sulla base di tale principio, la Corte Costituzionale nel 2004 ha quindi statuito che il processo non può svolgersi non solo quando una malattia sia definibile in senso clinico come psichica, ma anche quando sia presente qualunque altro stato di infermità che renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato, in modo tale da impedirne una effettiva partecipazione al processo. Pertanto, l'infermità di cui al primo comma dell'art. 70 c.p.p. non deve essere intesa come una malattia strettamente “mentale”, quanto “psicofisica”, ossia una malattia che vada ad intaccare «coscienza, pensiero, percezione, espressione» dell'imputato, non consentendogli un'effettiva partecipazione al processo.

        Per tali motivi, la Corte ha sancito che “deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»” e, per l'effetto, ha dichiarato “la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale: dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., relativo agli accertamenti sulla capacità dell'imputato, nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla revoca dell'ordinanza di sospensione, nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»” (Corte cost. n. 65/2023).


        3. Applicazione

        I limiti di applicazione della norma sono sia di carattere intrinseco, qualitativi e quantitativi, che estrinseco.


        3.1. Aspetti qualitativi intrinseci

         Le uniche patologie alle quali, tradizionalmente, faceva  riferimento la norma sono quelle di natura psichiatrica, ritenute le uniche atte a incidere sull'oggetto della tutela ossia la capacità di partecipare fattivamente al giudizio. In passato le eccezioni di illegittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'esclusione di infermità fisiche erano state ritenute manifestamente infondate dalla Corte che ha in primis sostenuto l'evidente  difformità di tipologia degli impedimenti connessi ai due tipi di malattie e, successivamente, rilevato che solo l'incapacità psichica comporti l'impossibilità ad attendere ai propri interessi nel corso della celebrazione del giudizio. La Corte, inoltre, aveva anche evidenziato che l'impedimento fisico è stato oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore, il quale ha specificamente previsto, in tali evenienze, la possibilità di una sospensione del processo, e dei connessi termini prescrizionali, per una durata limitata nel massimo a sessanta giorni oltre il tempo di durata dell'infermità, con ciò assicurando un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del processo e la garanzia del diritto di difesa (Corte cost. ord., n. 243/2013).

        Tale impostazione è stato oggi totalmente superata dalla recente sentenza depositata in data 7 aprile 2023 dalla Corte Costituzionale, ed esaminata supra, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis c.p.p. (e quella consequenziale anche dell'art. 70 c.p.p.) nella parte in cui considerava come unica fonte di infermità ai sensi dell'art. 70 c.p.p. quella mentale e non quella psicofisica.

        Alla luce dei principi che sono stati esaminati, l'infermità “psicofisica” deve essere considerata quella che vada ad intaccare «coscienza, pensiero, percezione, espressione» dell'imputato, non consentendogli un'effettiva partecipazione al processo.


        3.2. Aspetti quantitativi intrinseci

        Nonostante la recente sentenza della Consulta modifichi l'alveo delle malattie che possono comportare l'infermità psicofisica dell'imputato, la giurisprudenza di legittimità offre ancora un valido strumento per comprendere le caratteristiche che deve avere una patologia per determinare una sospensione del giudizio.

         Dal tenore stesso della norma si desume, infatti, che non può ritenersi sufficiente qualsiasi patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che si tratti di una malattia che metta l'imputato in condizioni tali da non comprendere quanto avviene intorno a sé e, quindi, che gli impedisca di potersi adeguatamente difendere (Cass. VI, n. 2419/2009). Alla luce di tale interpretazione, solo quando la patologia abbia una incidenza diretta ed immediata sulla capacità processuale sarà valutabile ai fini della norma in esame. Pertanto, tutte le altre patologie, ancorché di natura psichiatrica, che non incidono, escludendola, sull'attitudine a comprendere lo svolgimento delle dinamiche processuali, non rileveranno .ai fini della norma in parola.  Ciò ha consentito, peraltro, di poter procedere nei confronti anche di soggetti infermi o seminfermi di mente che, altrimenti, non potrebbero mai essere sottoposti a processo penale. In altri termini non è la specifica patologia ad avere rilevanza ma solo la sua idoneità ad escludere la capacità processuale. Ciò ha portato a farvi rientrare anche meri disturbi i quali, nelle ipotesi più gravi, possono anche incidere possono assurgere a livello di note e conclamate patologie.

        In tal senso, l'interdizione, dell'imputato non comporta, automaticamente, l'obbligo giudice di accertarne d'ufficio l'incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all'art. 70,in quanto l'interdizione opera per finalità completamente diverse e presuppone solo l'incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e, giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l'ausilio tecnico del difensore, essere consapevole protagonista del processo (Cass. V, n. 2283/2004).


        3.3. Aspetti estrinseci

        Sono quelli espressamente stabiliti dal legislatore il quale ha previsto che la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento (artt. 129-529) ovvero di non luogo a procedere (art. 425), possa essere pronunciata anche in presenza di una condizione di incapacità processuale senza disporre alcun accertamento in quanto si tratta di pronunce totalmente favorevoli per l’imputato.


        4. Capacità processuale e di intendere e volere

        L’incapacità dell’imputato di partecipare al processo è un concetto diverso dalla mancanza di imputabilità. E ciò in quanto, pur costituendo stati soggettivi che sono accomunati dall'infermità mentale, i due istituti operano su piani del tutto diversi e autonomi. La capacità di stare in giudizio, infatti, rileva ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. ed ha una natura processuale in quanto va valutata durante lo svolgimento del processo e la sua assenza ne implica la sospensione e la contestuale nomina di un curatore speciale.

        La capacità di intendere e di volere attiene, per converso, all'imputabilità e deve essere valutata rapportandosi al momento della condotta oggetto di contestazione e la sua assenza, se causa della condotta dell'agente, comporta l'assoluzione ex art. 530 e art. 88 c.p. (Cass. II, n. 8099/2012). La sostanziale diversità dei due istituti giustifica una differente disciplina degli stessi. Infatti il giudice, una volta accertata l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, deve disporre la sospensione del processo. Quest'obbligo, quindi, non è condizionato dalla sussistenza o meno dell'imputabilità ma dalla sola possibilità che l'imputato debba essere prosciolto o che nei suoi confronti debba essere pronunziata sentenza di non doversi procedere (Cass. V, n. 47455/2004).

        L’accertamento della capacità di stare in giudizio, da cui discende la corretta instaurazione del rapporto processuale, precede anche quello sull'infermità mentale, di talché, se all'esito degli accertamenti disposti si riscontri, oltre che dell'infermità di mente al momento del fatto anche l'incapacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, quest'ultima impedisce la pronuncia della sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità con contestuale applicazione di una misura di sicurezza (Cass. IV, n. 38246/2009).


        5. Accertamento della capacità

        Lo strumento previsto per accertare l’esistenza della condizione di incapacità è quello della perizia (art. 220 ss.) assunta con l'osservanza delle forme previste per il dibattimento, anche nell'ipotesi in cui l'accertamento avvenga prima della sua apertura (Cass. I, n. 29936/2010) e può essere disposta sia d'ufficio da parte del giudice che a seguito di richiesta avanzata dalle parti. Lo strumento previsto per accertare l’esistenza della condizione di incapacità è quello della perizia costituzionalmente orientata e fondata sull'utilizzo dell'espressione «se occorre» riportata nella norma, il giudice, in sede di accertamento dell'incapacità, possa non procedere ad un approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre a fronte di un fumus di incapacità non possa negare l'indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione (Cass. III, ord. n. 20296/2012). Non può essere, pertanto, considerato un obbligo inderogabile e vincolante per il giudice disporre perizia, dovendo prima procedere ad una delibazione in ordine alla necessità del suo svolgimento.

        Se la  necessità di verificare la sussistenza della condizione di incapacità sorge durante la fase delle indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte, con le forme previste per l'incidente probatorio, restando sospesi i termini per le indagini preliminari e consentendosi al pubblico ministero il solo compimento di atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Se vi è pericolo nel ritardo possono anche essere assunte le prove nei casi previsti dall'art. 392 (Cass. III, ord. n. 20296/2012).

        La Corte di Cassazione ha altresì specificato che in tema di richiesta di perizia nelle forme dell’incidente probatorio, fermo restando che il Giudice è titolare di un potere discrezionale e deve dunque valutare se gli elementi di cui dispone siano o meno di per sè sufficienti ai fini dell'accertamento dello stato mentale dell'imputato anche in assenza di una perizia, se dagli atti emerge anche solo un "fumus" di incapacità, il giudice può negare l'indagine peritale solo attraverso una rigorosa, idonea e convincente motivazione, atteso che, diversamente, egli è tenuto a disporre perizia, a prescindere dal se o meno ricorrano le condizioni di cui all'art. 392 c.p.p., comma 2. Per tali ragioni, se il giudice ritiene di provvedere durante la fase delle indagini preliminari, la perizia è disposta "con le forme dell'incidente probatorio", non anche alle condizioni previste per il suo espletamento, attraverso incidente probatorio. E ciò in quanto l'art. 70 c.p.p., non richiama affatto la condizione di ammissibilità a cui l'art. 392 c.p.p., comma 2, subordina l'assunzione della perizia in sede di incidente probatorio; nè ai fini dell'accertamento della capacità, può surrogare, come invece affermato dal G.i.p., una consulenza della parte pubblica, cioè di un atto unilateralmente assunto senza contraddittorio e del tutto sfornito di attitudine probatoria. (Cass. VI, Sent. n. 51134/2019).


        6. Attività svolte in pendenza di perizia

        L'accertamento della capacità di stare in giudizio dell'imputato, per la sua stessa natura e per l’oggetto dell’accertamento, comporta una inevitabile stasi del processo. Tale generale obbligo di sospensione dell’attività processuale durante il tempo necessario per l’espletamento della perizia si desume implicitamente dalla previsione di cui al comma 2, che circoscrive la possibilità di acquisire prove solo se possono condurre al proscioglimento dell'imputato ovvero quando vi sia un pericolo nel ritardo.


        6.1. Prove favorevoli all'imputato

        La possibilità di chiedere l’assunzione di prove a favore è stata riconosciuta al solo difensore. L’aver circoscritto al solo difensore tale facoltà, nonostante sul P.M. gravi il dovere di svolgere indagini anche a favore dell’imputato, è sintomatico di un’evidente volontà del legislatore di tutelare l’imputato da possibili elusioni delle garanzie poste all'imputato, consentendo l'acquisizione di prove in astratto favorevole all'imputato ma che in concreto possono essere a lui sfavorevoli. Ciò non esclude, in ogni caso, che anche l'eventuale prova a favore chiesta dalla difesa possa acquisire risvolti negativi per l'imputato. In tal caso, però, le prove mantengono acquisite comunque la loro piena validità.


        6.2. Pericolo nel ritardo

        Il rischio della dispersione dei mezzi di prova rappresenta l’unica sostanziale deroga alla stasi del procedimento ed ha determinato il legislatore a prevedere la possibilità di acquisire, anche in pendenza del termine per lo svolgimento della perizia, prove che potrebbero non essere più assunte se posticipate alla fine dell'espletamento dell'accertamento tecnico. Tanto premesso, considerato che la norma è posta primariamente a tutela della capacità di autodeterminazione del soggetto, tale deroga deve essere necessariamente interpretata in maniera restrittiva e si deve ritenere che possa essere assunta la prova solo nel caso in cui la stessa sia oggettivamente indifferibile e non richieda la partecipazione attiva dell’imputato. Sotto tale aspetto, quindi, sarà possibile per il P.m. compiere quegli atti che non richiedano la partecipazione cosciente dell'indagato. In caso di prove indifferibili, deve ritenersi che le stesse potranno essere assunte, qualora la necessità di presenti durante la fase delle indagini preliminari, con le forme dell'incidente probatorio.

        Per evitare rischi di comportamenti pretestuosi, il legislatore ha previsto la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e quella di durata delle indagini preliminari. Lo svolgimento degli accertamenti, inoltre, implica la proroga dei termini di custodia cautelare (art. 305).


        7. Casistica

        Non comporta violazione dell'art. 70 l'ordinanza che ha ritenuto sussistenti i presupposti di una partecipazione cosciente al dibattimento di secondo grado dell'imputato, nonostante l'ampia produzione, da parte della difesa, di documentazione medica attestante che l'imputato soffriva degli esiti di una grave patologia cerebrale che aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale, se dagli stessi non si evidenzia alcuna obiettiva causa impeditiva per l'imputato di partecipare coscientemente al giudizio (Cass. I, n. 14803/2012);

        - deve ritenersi sussistente un onere di allegazione nei confronti della parte che evidenzi l'incapacità a stare in giudizio dell'imputato. Il mancato adempimento, in uno con l'esistenza di comportamenti che fanno presumere la piena capacità del soggetto, quali la sottoscrizione di esplicito mandato al difensore in relazione al giudizio in corso, rende legittimo il rigetto dell'istanza di parte anche senza ricorso ad ulteriori accertamenti (Cass. III, n. 1371/2011);

        - è legittima la revoca della sospensione del procedimento, disposta perché l'imputato fu colto da icuts emorragico che aveva compromesso la capacità di intendere e volere, allorquando i successivi accertamenti peritali avevano attestato che le condizioni di salute, nonostante la dichiarazione di invalidità del 100% con accompagnamento ed esiti stabilizzati, non impedivano la consapevole partecipazione al processo atteso che non erano state rilevate anomalie della memoria, dell'attenzione e del contenuto del pensiero (Cass. VI, n. 2419/2010);

        - l'ordinanza con la quale il G.u.p., in sede di udienza preliminare, aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 421-bis, perché disponesse ulteriori indagini sulla imputabilità e sulla sua capacità di stare in giudizio dell'imputato non è atto abnorme in quanto rientra sicuramente tra gli atti d'indagine da compiersi da parte del pubblico ministero quello concernente la verifica della imputabilità del soggetto sottoposto alle investigazioni. L'affidamento al P.m. anche dell'indagine in ordine alla capacità processuale, stante del tutto evidente l'opportunità di compendiare in un unico atto di investigazione, soprattutto per ragioni di economia processuale e quindi di contenimento dei tempi del procedimento non rende illegittimo, e tanto meno abnorme, il provvedimento adottato (Cass. VI, n. 28784/2008);

        - la presenza di una situazione patologica cronica e legata all'età, se accompagnata da una condizione generale dimostrativa della capacità di comprendere lo svolgimento delle dinamiche processuali e di determinarsi di conseguenza, non può giustificare lo svolgimento di perizia, soprattutto in assenza di produzione di elementi e documenti concernenti l'imputato tali da «dimostrare un aggravamento delle sue condizioni di ostacolo alla definizione del giudizio» (Cass. III, n. 1371/2011);

        - l'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129, ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70. Perché ricorra tale dovere occorre però che le parti alleghino elementi concreti su tale aspetti oppure che essi emergano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità. Deve, pertanto, ritenersi corretto il mancato svolgimento di alcuna verifica in presenza di una mera pretestuosità delle lamentele che l'imputato aveva rappresentato ai Carabinieri e la mancanza di allegazioni di parte (Cass. VI, n. 3823/1998).

        Bibliografia

        Fumo, Il disturbo della personalità borderline esclude l'imputabilità, in Dir. e giust., 2005, 56; Signorato, Riflessioni in tema di abnormità: a proposito dell'ordinanza di integrazione delle indagini disposta ex art. 421-bis c.p.p. per accertare l'imputabilità e la capacità processuale dell'imputato, in Riv. it, dir. e proc. pen., 2010, 922; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2010. V. sub art. 66.

        Autori: Irma Conti

        Art. 71 - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato.

        1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso [181b], sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529-531] o di non luogo a procedere [425] (1) (2) .

        2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale [166], designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

        3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione [606] il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

        4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70, comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

        5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari [326 s.], si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70, comma 3.

        6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 (3) (4) .

         

        [1] Le parole « e che tale stato è reversibile» sono state inserite dopo le parole « partecipazione al procedimento» e le parole « che il procedimento» sono state sostituite alle parole «che questo» dall’art. 1, comma 21, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1,  comma 95, l. n. 103, cit., la  stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017) .

        [2] La Corte cost., con sentenza 7 aprile 2023, n. 65 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» e ha dichiarato , in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

        [3] Si tenga presente che la Corte cost., con sentenza 22 luglio 1994, n. 330, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 88 , comma 5, c.p.p. 1930, «nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile».

        [4] La Corte cost., con sentenza 26 gennaio 2004, n. 39 nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 70, 71 e 72 nella parte in cui non prevedono la sospensione del processo in tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente al processo, esercitando validamente la propria autodifesa, ha affermato che, anche se l'art. 70 si rifersice letteralmente ad ipotesi di "infermità mentale", «il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo "stato mentale" dell'imputato ne impedisce la cosciente partecipazione al processo» per cui «quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti ... le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato» il processo «non può svolgersi». Ove poi sussistano solo «ostacoli all'espressione verbale o scritta e alla reciproca comprensione, derivanti da impedimenti collegati ad uno stato di infermità» troverebbe applicazione l'art. 119 c.p.p.

        1. Inquadramento

        L'art. 71 disciplina gli aspetti applicativi di quanto previsto dall'art. 70 in caso di sospensione del processo prevede e i provvedimenti conseguenziali all'accertamento dell'incapacità processuale dell'imputato e gli strumenti atti a tutelare la sua condizione di persona non capace di stare a giudizio, ossia di comprendere ciò che si verifica nel processo e, quindi, di potersi determinare nella maniera più proficua alla sua difesa. Il presente articolo è stato oggetto di un minimo ma significativo intervento da parte del legislatore (l. 23 giugno 2017, n. 103 ), in senso limitativo l'applicazione della presente disposizione ai soli casi in cui la condizione patologica generante l'incapacità dell'imputato, sia da qualificarsi come reversibile, prevedendo una specifica normativa nel caso in cui la condizione patologica si evidenzi come irreversibile.

        Come ampiamente trattato nel commento all'art. 70, la natura della patologia che porta ad una infermità dell'imputato e costituisce oggetto di accertamento, è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2023. Tale pronuncia ha comportato la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 72-bis c.p.p. nella parte in cui è prendeva in considerazione, come patologie che possono portare ad una sospensione del procedimento e ad una sentenza ex art. 72-bis c.p.p., esclusivamente quelle di natura “mentale” e non quelle che hanno un'origine fisica. La Corte ha dichiarato tale distinzione incostituzionale “nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»” e, per effetto, ha dichiarato anche l'incostituzionalità anche dell'art. 71 c.p.p. con riferimento allo stesso termine.

        2. Sospensione procedimento

        La norma presuppone che sia stata accertata l’incapacità processuale dell’imputato ed impone la sospensione del processo. Il giudice, pertanto,  dichiarerà con ordinanza la sospensione del giudizio che rimarrà tale sino a quando l'imputato non acquisterà nuovamente la sua capacità processuale. L'ordinanza con la quale il giudice, accertata l'incapacità dell'imputato, disponga la sospensione del processo deve ritenersi obbligatoria in quanto tesa alla tutela dell’autodeterminazione ed incontra solo due limiti espressamente previsti dalla legge: l’emissione di una sentenza di proscioglimento (art. 529) ovvero di non luogo a procedere (art. 425). La possibilità che il giudice pronunci una sentenza di proscioglimento ovvero di non luogo a procedere anche in presenza di una condizione di incapacità processuale dimostra che il fine principale perseguito dalla norma non è quello della salvaguardia della regolarità della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale bensì la protezione piena dei diritti e delle facoltà dell’imputato (ovvero della persona sottoposta alle indagini). 

        Deve, pertanto, ritenersi che il provvedimento di sospensione non debba essere adottato e, se già disposto, vada revocato, laddove vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato una sentenza a lui favorevole: situazioni nelle quali, prevalendo il principio del favor rei, la possibilità di una definizione del processo con una decisione vantaggiosa per l'imputato, ne giustifica la prosecuzione sulla base di una sorta di fictio di capacità processuale dell'imputato, che si trova in una situazione di impedita autodifesa, al cui apporto difensivo è possibile, perciò, in via del tutto eccezionale, ragionevolmente rinunciare (Cass. VI, n. 34575/2013).


        2.1.Reversibilità della patologia.

         E’ possibile solo nel caso in cui il soggetto sia affetto da una malattia di livello tale da escludere la capacità processuale ma da lasciar presumere una sua futura regressione in misura tale da consentire di riacquistare detta capacità. Nella nuova articolazione (l. 23 giugno 2017, n. 103) anche la reversibilità costituisce un presupposto che deve essere necessariamente accertato tramite perizia (art. 70), in quanto dal suo esito dipende l’obbligo che insorgerà per il giudice ed il diverso comportamento cui lo stesso sarà tenuto.


        3. Ambito del procedimento

        L'incapacità deve essere accertata e fatta valere in ogni stato e grado del giudizio di merito al quale l'imputato ha il diritto di assistere e ciò al fine di consentirgli la piena esplicazione dei propri diritti. Il principio, quindi, deve trovare identica e certa applicazione anche nel corso del giudizio abbreviato nel quale, laddove emergano elementi che facciano dubitare dell'adeguatezza del controllo effettuato al momento dell'ammissione del rito sulla capacità dell'imputato di intendere e di volere, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esecuzione dei relativi accertamenti ex art. 70 (Cass. IV, n. 20593/2005).

        L'accertamento in ordine alla sussistenza della capacità processuale costituisce obbligo per il giudice anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti in quanto, unitamente all'accertamento dell'imputabilità, costituisce una verifica preliminare a quella in ordine alla verifica delle condizioni di cui all'art. 129 c.p. Tale obbligo, discende dal disposto dell'art. 85 c.p., mentre quello di sospendere e di accertare la cosciente partecipazione al processo, la cui mancanza renderebbe inficiata la volontà stessa di patteggiare, discende direttamente dall'art. 70. Affinché il giudice sia tenuto al compimento di accertamenti tesi alla verifica della sussistenza della capacità processuale o di intendere e volere, occorre che l'esigenza di svolgere tali accertamenti desumibile dalla documentazione prodotta o dalla determinazione del giudice (Cass. VI, n. 3823/1998).

        La stessa definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, non esime il giudice dalla verifica della imputabilità del soggetto, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, exart. 70, qualora le parti alleghino elementi concreti su tale aspetto ovvero essi emergano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità (Cass. VI, n. 16544/2007).

        La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, viceversa, non si applica nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, in quanto, per la natura stessa di tale giudizio, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore (Cass. IV, n. 28559/2005).

        Allo stesso modo, la sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell’imputato non è applicabile nel procedimento esecutivo in quanto diversamente strutturato rispetto a quello di cognizione, l’intervento della parte interessata è meramente facoltativo e la stessa, ai sensi dell’art. 666, comma 4, se si trova in stato di infermità mentale è assistita da un tutore o, in difetto, da un curatore provvisorio appositamente nominato. La sopravvenuta infermità psichica, tale da non consentire l'esecuzione della pena, può dar luogo soltanto ai provvedimenti previsti dall'art. 148 c.p., di competenza del Magistrato di sorveglianza (art. 69, comma 8 l. 354/1975) del tutto estranei alle attribuzioni del giudice dell'esecuzione (Cass. I, n. 22749/2007).


        4. Nomina curatore

        Con l'ordinanza che sospende il processo, il giudice deve provvedere anche alla nomina di un curatore speciale, necessaria per assicurare la tutela processuale del soggetto la cui partecipazione consapevole è impedita dalle compromesse condizioni di salute. La sua nomina rappresenta un atto dovuto per il giudice in quanto funzionale ad assicurare la necessaria tutela penale del soggetto incapace. Da ciò discende che la mancata osservanza di tale norma integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 3, e art. 180, in quanto si risolve in una violazione dell'integrità e della pienezza del contraddittorio. Si consideri, invero, che la mancata nomina del curatore comporterebbe l'esclusione della stessa possibilità di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di sospensione, facoltà che l'art. 71, comma 3, espressamente riconosce in via autonoma anche al curatore speciale nominato all'imputato (Cass. II, n. 23850/2006).

        Il curatore non costituisce un mero sostituto dell’imputato, ma un suo rappresentante, munito di poteri analoghi a quelli propri dell’imputato stesso. Allo stesso, infatti, è attribuita la facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato nonché a quelli ai quali l'imputato aveva diritto di assistere e per i quali il suo intervento deve ritenersi obbligatorio. Deve, quindi, ritenersi che le sue funzioni siano proprie di un sostituto e, pertanto, la sua figura vada distinta anche da quella del difensore il quale, viceversa, ha solo competenze legate all'attività processuale. La totale autonomia ed indipendenza delle due figure trova, invero, anche un testuale riferimento nella necessità di consenso che il curatore deve rendere, alla rinuncia all'impugnazione proposta dal difensore (art. 571, comma 4).


        5. Ricorribilità dell'ordinanza

        L'art. 71, comma 3, nello stabilire che «contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonché il curatore speciale nominato all'imputato», intende chiaramente riferirsi alla sola ordinanza con la quale, ai sensi del precedente comma 1, il processo sia stato sospeso e si sia provveduto, come previsto dal comma 2, alla nomina di un curatore speciale, non a caso indicato tra i soggetti legittimati alla proposizione del gravame.

        Diversamente deve ritenersi per l'ordinanza con la quale venga disposta la prosecuzione del giudizio che non è, invece, autonomamente impugnabile, dovendo trovare applicazione, in detta ipotesi (escluso ogni carattere di abnormità di un tale provvedimento), la regola generale dettata dall'art. 586, comma 1, secondo cui «quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza» (Cass. I, n. 9676/2004).


        6. Effetti della sospensione

        A seguito della sospensione del processo, come evidenziato in precedenza, si verifica una inevitabile stasi del giudizio con la conseguente impossibilità di procedere alla sua celebrazione. Anche in questo caso, ovviamente, sono previste le medesime eccezioni previste per la fase di accertamento dell’incapacità. Potranno pertanto essere assunte le prove chieste dalla difesa ed atte a condurre al proscioglimento dell'imputato ovvero il verificarsi di un pericolo nel ritardo dell'acquisizione della prova. In tal caso, invero, tutte le parti sono legittimate ad avanzare la richiesta di assunzione sulla quale provvedere il giudice.

        Parimenti la sospensione del giudizio determinerà anche quella della decorrenza del termine di prescrizione oltre che quello dei termini di durata della custodia cautelare, fermo il termine di durata massima di cui all'art. 304, comma 6 (Cass. I, n. 16939/2009).

        In caso di presenza di più imputati, la causa di sospensione non potrà avere efficacia nei confronti dei coimputati in quanto si tratta di una causa strettamente personale. Pertanto, il giudizio non potrà che proseguire nei confronti degli altri imputati. A tal fine il giudice dovrà procedere alla separazione della posizione di colui o coloro nei cui confronti è stata disposta la sospensione. Non par dubbio che, nonostante la clausola di riserva iniziale concernente l'assoluta necessità di mantenere unito il procedimento, la lett. b) dell'art. 18 preveda espressamente la necessità (la separazione di processi è disposta) di separazione in caso di sospensione del giudizio nei confronti di uno degli imputati e in special modo quando la causa di sospensione sia sostanzialmente sine die, non essendo consentito nel vigente sistema congelare il processo nel caso in cui uno degli imputati versi nelle condizioni previste dall'art. 71 (Cass. VI, n. 22065/2015).

        La sospensione, inoltre, comporta una deroga anche ai rapporti con l'azione civile. Il legislatore, invero, ha escluso che in caso di sospensione possa trovare applicazione la norma di cui all'art. 75, comma 3, per cui, se dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado viene proposta azione risarcitoria nel giudizio civile, non si determina la sospensione anche di questo giudizio, ma, al contrario, prosegue regolarmente, in parallelo a quello penale sospeso. La sospensione, inoltre, non opererà nel processo civile anche nel caso in cui l'imputato sia impedito in maniera permanente da infermità fisica e che non abbia consentito alla celebrazione del giudizio in sua assenza e ciò a seguito della dichiarazione di illegittimità dichiarata dalla Corte Costituzionale dell'art. 75, comma 3.


        7. Casistica

        L'incapacità processuale, accertata secondo le modalità previste dall'art. 70, impone la sospensione del procedimento e legittima anche la contestuale ordinanza di sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare durante il tempo di sospensione del procedimento per l'impedimento dell'imputato, potendosi ritenere che l'incapacità processuale costituisca uno degli “impedimenti dell'imputato” previsti quali causa di sospensione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare (art. 304) (Cass. I, n. 16939/2009);

        - l'incapacità a stare in giudizio non è esclusa dal vizio parziale di mente che non comporta l'impossibilità per l'imputato di attendere pienamente ai propri interessi compiendo gli atti che ritiene necessari compresa la rinuncia all'impugnativa proposta dal proprio difensore (Cass. I, ord. n. 12928/2013);

        - la sospensione del procedimento ne comporta la stasi, di talché appare abnorme il provvedimento con il quale il giudice, a seguito della sua adozione disposta a seguito di perizia tesa ad accertare l'imputabilità e la pericolosità dell'imputato, trasmetta gli atti al P.m. per le sue valutazioni in ordine alla pericolosità sociale della persona, trattandosi di provvedimento che pone l'ufficio di Procura in una condizione di stallo atteso che la sospensione non consente le attività che, tuttavia, sono oggetto di espressa richiesta del giudice (Cass. II, n. 2484/2015);

        - è corretta la scelta operata dal Giudice di revocare l'ordinanza di sospensione, avendo lo stesso riconosciuto, l'esistenza di tutte le condizioni per l'emissione di una sentenza di non doversi procedere nei riguardi dell'imputato, pacificamente risultato sì incapace, per un sopravvenuto aggravarsi delle sue già precarie condizioni di salute psichica, di attendere coscientemente al suo procedimento, ma anche non imputabile al momento della commissione dei reati addebitati, nonché non più pericoloso socialmente, dunque non suscettibile dell'applicazione pregiudizievole di una misura di sicurezza personale (Cass. VI, n. 34575/2013);

        - il diritto alla cosciente partecipazione al processo sussiste anche quando si configuri il difetto d'imputabilità al momento del fatto, giacché l'imputato ha interesse a far valere le proprie difese al fine di ottenere una pronunzia di proscioglimento con formula che escluda l'applicazione di misure di sicurezza, di talché in presenza di una perizia che accerti l'incapacità di intendere e volere oltre che della capacità processuale ma affermi l'esistenza di profili di pericolosità sociale dell'imputato il giudice dovrà disporre la sospensione del giudizio e non potrà pronunciare sentenza di non doversi procedere (Cass. IV, n. 38246/2009);

        - per l'individuazione dei rimedi esperibili nei confronti di provvedimenti diversi dall'ordinanza di sospensione del procedimento, emessi dal giudice nell'ambito della particolare procedura exartt. 70 e 71; si deve far ricorso ai principi generali in tema di impugnazioni ed, in particolare, al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, escludendosi così la possibilità di un autonomo ricorso per cassazione del provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di accertamento clinico peritale, ad eccezione dell'ipotesi in cui il provvedimento sia caratterizzato da abnormità (Cass. III, ord. n. 20296/2012);

        - l'art. 71, comma 3, prevede l'impugnabilità della sola ordinanza di sospensione del procedimento, ne consegue che l'ordinanza con la quale, pur in presenza di conclusioni peritali che escludano la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, venga disposta la prosecuzione di quest'ultimo, per qualsiasi ragione, non sia autonomamente impugnabile, dovendo trovare applicazione, in detta ipotesi (escluso ogni carattere di abnormità di un tale provvedimento), la regola generale dettata dall'art. 586, comma 1, secondo cui quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza (Cass. I, n. 9676/2004);

        - le particolari modalità di notifica degli atti prevista dall'art. 166 presuppongono l'avvenuta sospensione del processo in rapporto al quale le stesse sono state eseguite. Non rileva, infatti, la circostanza che l'ordinanza sospensiva sia stata adottata in altro procedimento in quanto spetta al giudice che procede accertare l'incapacità processuale dell'imputato (Cass. VI, n. 674/2011);

        - in sede di giudizio abbreviato conseguente a giudizio immediato emette un provvedimento abnorme il giudice che, preso atto che dagli atti di indagine già noti al P.m. si desume che l'imputato non era capace di partecipare scientemente al giudizio, dichiari la nullità della richiesta di giudizio immediato e degli atti conseguenti, e disponga la restituzione degli atti al P.m. causando indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Egli avrebbe, invero, dovuto disporre la sospensione del procedimento, a meno che non avesse potuto pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (Cass. V, n. 27149/2010).

        Bibliografia

        Conso-Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2015; Dedola, La Corte Costituzionale elude il principio della ragionevole durata del processo, in Cass. pen-, 2004, 484; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2010.

        Autori: Irma Conti

        Art. 72 bis - Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato1

        1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. (2)

        [1] Articolo inserito dall’art. 1, comma 22,  l. 23 giugno 2017, n.103.  Ai sensi dell’art. 1 comma 95, l. n. 103, cit., la  stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).  

        [2] La Corte cost., con sentenza 7 aprile 2023, n. 65 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» e ha dichiarato , in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

        1. Inquadramento

        L’articolo in commento, inserito dalla l. n. 103/2017, si coordina con la modifica apportata, dalla stessa legge, all'art. 71. Tale modifica legislativa, avendo limitato per quest’ultimo l’ambito di applicazione ai soli casi di incapacità reversibile, ha imposto l'introduzione contestuale di una specifica norma da applicare allorquando la malattia abbia assunto caratteri di irreversibilità.

        2.Nozione

        La necessità, già avvertita in numerosi casi, di trovare una soluzione ai casi in cui la malattia di cui risulti affetto l'imputato/indagato sia tale da non poter più consentire un recupero della capacità processuale, ha indotto il legislatore a distinguere i casi in cui sia possibile in futuro celebrare il processo da quelli in cui tale possibilità non sia rinvenibile e prevedere per questi ultimi una specifica disciplina. A seguito della riforma (l. n. 103/2017), quindi, in caso di patologia irreversibile il giudice dovrà limitarsi a pronunciare sentenza senza sospendere ulteriormente il procedimento.

        L'irreversibilità riguarda qui casi di incapacità che, a causa della gravità delle condizioni si  sostanzia nella impossibilità di una sua regressione che potrebbe consentire di far riacquistare la capacità processuale. Il suo accertamento dovrà essere effettuato attraverso la perizia avente ad oggetto un giudizio prognostico che va operato secondo la miglior scienza e formulato con estremo rigore e formulato solo quando appare evidente che non vi siano possibilità di recupero. L'irreversibilità può essere originaria o sopravvenuta e, in tal caso, accertata in una delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 72.

        Come evidenziato nel commento all'art. 70 c.p.p., l'art. 72-bis, comma 1, c.p.p. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

        In particolare, la Consulta (Corte cost. n. 69/2023) ha statuito che il processo non dovrà svolgersi non solo quando una malattia sia definibile in senso clinico come psichica, ma anche quando sia presente qualunque altro stato di infermità che renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato, in modo tale da impedirne una effettiva partecipazione al processo. Pertanto, l'infermità di cui al primo comma dell'art. 70 c.p.p. non deve essere intesa come una malattia strettamente “mentale”, quanto “psicofisica”, ossia una malattia che vada ad intaccare «coscienza, pensiero, percezione, espressione» dell'imputato, non consentendogli un'effettiva partecipazione al processo.


        2.1.Definizione procedimento

        A seguito dell’accertamento dell’irreversibilità della malattia di cui è affetto l’imputato/indagato, si impone al giudice il dovere di pronunciare sentenza che non riguarderà il merito ma dovrà essere o di non luogo a procedere (425) o di non doversi procedere (529). Nella stessa il giudice dovrà limitarsi dare atto della ragione per la quale viene emessa la sentenza ed individuata nella irreversibile mancanza di capacità processuale e, quindi, nell'impossibilità di una futura celebrazione del giudizio a suo carico.


        2.2.Deroga

        In presenza di condizioni di pericolo tali da integrare i presupposti per la applicazione di una misura di sicurezza il giudice non potrà pronunciare sentenza e ciò al fine di evitare una conseguenza giuridicamente pregiudizievole per l’imputato riconosciuto incapace di partecipare al procedimento. L’insopprimibile esigenza della difesa sociale nei confronti di soggetti pericolosi da un lato ed il principio, ampiamente consolidato (Cass. V, n. 43489/2015), per il quale, tutte le volte che dalla pronunzia di una sentenza possa derivare una conseguenza giuridicamente pregiudizievole per l’imputato gli deve essere garantito il pieno esercizio del diritto di difesa dall’altro, ha imposto una deroga alla norma in esame. Nei confronti di un soggetto socialmente pericolo, quindi, non potrà pronunciarsi sentenza anche se manifesti una incapacità processuale irreversibile. Va da sé che in tal caso il giudice sarà tenuto ad applicare la disciplina di cui all’art. 71 nella parte in cui dispone la sospensione dello stesso procedimento a tutela del pieno esercizio del diritto di difesa dello stesso imputato, altrimenti pregiudicato dalla sua impossibilità di intervenire coscientemente sull’adozione di quelle decisioni a lui contrarie ancorchè connesse ad un esito apparentemente a lui favorevole.

        Autori: Irma Conti

        Art. 72 - Revoca dell'ordinanza di sospensione. (1)

        1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento [71], o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso [3132; 2521 trans.]. (2)

        2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529-531] o di non luogo a procedere [425] (3).

         

        (1) La Corte cost., con sentenza 26 gennaio 2004, n. 39 nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 70, 71 e 72 nella parte in cui non prevedono la sospensione del processo in tutti quei casi in cui, per infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l'imputato non sia in grado di partecipare attivamente al processo, esercitando validamente la propria autodifesa, ha affermato che, anche se l'art. 70 si rifersice letteralmente ad ipotesi di "infermità mentale", «il sistema normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo "stato mentale" dell'imputato ne impedisce la cosciente partecipazione al processo» per cui «quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti ... le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell'imputato» il processo «non può svolgersi». Ove poi sussistano solo «ostacoli all'espressione verbale o scritta e alla reciproca comprensione, derivanti da impedimenti collegati ad uno stato di infermità» troverebbe applicazione l'art. 119 c.p.p. 

        (2) La Corte cost., con sentenza 7 aprile 2023, n. 65 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» e ha dichiarato , in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

        (3) La Corte cost., con sentenza 7 aprile 2023, n. 65  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» e ha dichiarato , in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

        1. Inquadramento

        Il giudice è tenuto periodicamente a verificare, in caso di patologia reversibile, l'esistenza di un siffatto miglioramento delle condizioni dell'imputato in modo tale da garantirne la cosciente partecipazione e, in caso di positivo accertamento, disporre la revoca del provvedimento di sospensione.

        La Corte Costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 72-bis c.p.p. in ordine ai casi in cui può essere emessa la sentenza di proscioglimento per incapacità di stare a processo dell'imputato, ha inciso anche sull'art. 72 c.p.p.. Rimandando, per un esame più approfondito, al commento contenuto ne paragrafo 2 dell'art. 70 c.p.p., si segnala che la Consulta ha ritenuto incostituzionale il mero riferimento ad una infermità mentale, considerando, al contrario, di dover prendere in considerazione lo stato “psico-fisico” dell'imputato che può essere minato da patologie che non consentono una piena partecipazione al processo. Per questo motivo, è stata dichiarata la consequenziale incostituzionalità dell'art. 72 c.p.p. nella parte in cui prevede che i controlli attengano solo alla sfera “mentale” dell'imputato e non a quella “psico-fisica” (Corte cost. n. 69/2023).

        2. Controlli

        Al fine di monitorare le condizioni di salute dell'imputato, in vista di una ripresa del giudizio, è imposto al giudice di accertare periodicamente lo stato di salute psico-fisica dell'imputato.  La legge prevede che tale controllo vada effettuato ogni sei mesi a partire dall'emissione dell’ordinanza di sospensione.

        La previsione dell'onere del giudice di procedere al controllo sullo stato di mente dell'imputato ha introdotto, secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale, un meccanismo finalizzato ad accertare se possa o meno realizzarsi una cosciente partecipazione al processo del soggetto, risultando “del tutto razionalmente contemperate la garanzia dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti simulatori” (Corte cost. ord., n. 298/1991).


        3. Perizia

        L'art. 72dispone che anche le summenzionate verifiche semestrali sullo stato di mente dell’imputato, già ritenuto processualmente incapace, siano eseguite mediante «ulteriori accertamenti peritali». In virtù di una lettura in combinato disposto di tale locuzione nel contesto dei precedenti artt. 70 e 71, il primo dei quali, sotto la rubrica «accertamenti sulla capacità dell'imputato», prevede che il giudice all'occorrenza disponga «perizia», mentre il secondo testualmente si riferisce agli «accertamenti previsti dall'art. 70» (mediante perizia), non sorgono dubbi in ordine al fatto che gli  «accertamenti peritali» prescritti dall'art. 72 (evidentemente «ulteriori» rispetto a quelli espletati ex art. 70) debbano essere disposti nelle forme e con le garanzie tipiche della perizia in senso tecnico, quale disciplinata dagli artt. 220 ss., nessun altro significato potendosi dare all'espressione «accertamenti peritali» usata nel codice di rito penale e dovendosi, in particolare, escludere che i predetti accertamenti possano consistere nella mera, unilaterale richiesta di informazioni ad organi od uffici della P.A.

        L'omissione delle forme e garanzie tipiche della perizia in senso tecnico determina una nullità che - in quanto concernente l'osservanza di disposizione relativa all'intervento (ovvero alla partecipazione) dell'imputato al giudizio, con le connesse facoltà di auto-difesa - va ricondotta alla tipologia delle nullità d'ordine generale a regime intermedio, exartt. 178, lett. c), e 180 (Cass. I, n. 8302/1995).


        4. Termine

        Il  summenzionato termine di sei mesi deve ritenersi ordinatorio potendosi effettuare verifiche sia prima che, soprattutto, dopo la scadenza del termine. La prima eventualità è espressamente prevista dalla norma qualora il giudice ne ravvisi l'esigenza.

        La possibilità di posticipare lo svolgimento della perizia anche oltre il termine previsto, non è espressamente codificata, ma rappresenta un principio ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza. La problematica è nata in rapporto alle forme di incapacità cronica, ovvero determinate da un deficit intellettivo che non consente la partecipazione al giudizio e che non è suscettibile di miglioramento. In presenza di una ipotesi di incapacità cronica, ovviamente, manca la prospettiva di una ripresa fisica dell'imputato e, conseguenzialmente del giudizio. In tali casi è stato ritenuto conforme al canone di ragionevolezza il riconoscimento della possibilità al giudice, fermo il controllo sulla situazione dell'imputato a scadenza semestrale, di rinnovare l'accertamento peritale anche oltre il termine previsto dal legislatore qualora ne “ravvisi l'esigenza” (Cass. IV, ord. n. 4973/2012).


        5. Revoca dell'ordinanza di sospensione

        Nel caso in cui, all'esito della verifica periodica, risulti accertata la capacità di stare in giudizio dell’imputato, il giudice è tenuto a revocare l’ordinanza di sospensione per la prosecuzione del giudizio da effettuarsi attraverso una ulteriore ordinanza con la quale si disponga la formale revoca del provvedimento di sospensione. Si precisa, comunque, che qualora l'ordinanza di sospensione disposta a norma dell'art. 71, il giudice ritenga che l'imputato abbia riacquistato tale capacità ed abbia motivato sul punto, non costituisce alcuna nullità l'omessa adozione di un formale provvedimento di revoca della precedente ordinanza di sospensione, essendo detta determinazione implicita nella valutazione esplicitata al riguardo dal giudice (Cass. VI, n. 5681/2007).

        L’ordinanza che dispone la revoca della precedente ordinanza di sospensione è impugnabile soltanto unitamente alla  sentenza. Ed invero con tale provvedimento il processo riprende il suo corso verso la sua naturale conclusione. Ne consegue che l'impugnativa dell'ordinanza in questione non necessiti di un autonomo mezzo di impugnazione, di talché il regime di gravame non potrà che essere quello disciplinato dall'art. 586, comma 1 (Cass. I, n. 29936/2010).


        6. Applicazione

        Al pari delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 70 e 71, la norma in oggetto è inapplicabile al procedimento esecutivo o a quello di sorveglianza (Cass. I, n. 1868/1993).


        7. Casistica

        L'accertamento periodico delle condizioni di salute deve essere svolto tramite perizia secondo le modalità previste dalla legge. Ne consegue che il perito deve essere escusso in dibattimento all'esito del deposito della relazione peritale e che la violazione di tale obbligo viola il diritto della difesa ed integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) (Cass. I, n. 29936/2010);

        - l'accertamento, effettuato tramite perizia, della capacità a stare in giudizio legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione anche in caso di mancato svolgimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla difesa ai quali l'imputato non ha inteso sottoporsi (Cass. I, n. 17704/2010);

        - l'ordinanza che revoca la sospensione del processo è sempre impugnabile a pena di inammissibilità con l'impugnazione della sentenza e ciò anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza” (Cass. I, n. 29936/2010). Contra altra Cassazione ha sostenuto l'inoppugnabilità della revoca dell'ordinanza di sospensione attesa la mancanza di una specifica disposizione che ne preveda l'esperibilità, non potendo nel caso di specie trovare applicazione l'art. 111 Cost., che riguarda esclusivamente le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale (Cass. I, n. 25850/2006).

        Bibliografia

        Conso-Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2015; Dedola, La Corte Costituzionale elude il principio della ragionevole durata del processo, in Cass. pen., 2004, 484; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2010.

        Autori: Irma Conti

        Art. 73 - Provvedimenti cautelari.

        1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato [60] appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali [252 trans.].

        2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1.

        3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare [284-286] dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 286.

        4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

        1. Inquadramento

        L'art. 73 predispone modalità di tutela della salute dell'imputato o indagato che necessiti di cure psichiatriche.

        Si tratta di una norma che esemplifica il rifiuto di una logica custodiale e la contestuale necessità di salvaguardare il diritto alla salute, tutelato dalla stessa Costituzione. La norma in parola, infatti, ricomprende tutte le ipotesi in cui un imputato o un indagato palesi necessità di cure di natura psichiatrica. Per la sua generale portata, la disposizione appare essere una norma di chiusura, che disciplina i casi in cui vi sia una sofferenza di carattere psichiatrico la quale, pur necessitando di cure ad opera del servizio sanitario, non necessariamente implichi un'incapacità di partecipare al processo. Si tratta, pertanto, di ipotesi meno gravi rispetto a quelle di cui al precedente art. 70 ma in ogni caso rilevanti in quanto lesive del diritto alla salute e tali da necessitare in ogni caso di un intervento sanitario da parte delle strutture a ciò deputate.

        2. Applicazione

        Il parametro per delimitare l'ambito applicativo della disposizione è esclusivamente di natura soggettiva e si identifica con lo stesso imputato, cui va necessariamente parificato anche l'indagato. I principi ispiratori di tutta la norma sono indirizzati alla tutela della sua persona, della sua condizione psichica. Come si evince chiaramente dall'incipit del comma 1, “in ogni caso” in cui il giudice riscontri l'esistenza di una condizione di sofferenza tale da necessitare il ricorso a cure psichiatriche deve procedere come imposto dall'articolo in esame. 

        Nessuna ulteriore incombenza ha imposto il legislatore, onde alcuna ulteriore attività deve compiere il giudice prima di procedere alle comunicazioni previste dalla disciplina codificata. Al giudice è richiesta solo la tempestività dell'intervento.

        Va, peraltro, evidenziato che la disciplina, che individua il giudice nell'organo competente ad iniziare la procedura, trova applicazione solo in pendenza di procedimento. Durante la fase delle indagini preliminari l'organo deputato sarà il P.m. su cui graveranno gli stessi obblighi imposti al giudice per la fase del giudizio.

        L'applicabilità della disposizione, inoltre, va circoscritta alla sola fase della cognizione atteso che nel caso in cui sopravvenga una infermità psichica prima o durante l'esecuzione della pena, troverà applicazione la norma di cui all'art. 148 c.p. che prevede espressamente il caso in cui la malattia insorga durante la fase di esecuzione della pena definitivamente irrogata.

        Secondo la Corte costituzionale, invero, le due disposizioni disciplinano situazioni differenti. Mentre l'art. 73 opera in seno al processo di cognizione e nei confronti di soggetto imputato di qualche reato e non necessariamente in stato detentivo, la norma sostanziale si riferisce a persona condannata con sentenza definitiva a pena che deve espiare (Corte cost. n. 111/1996).


        3. Accertamento dello stato di sofferenza

         L’esistenza dello stato di sofferenza dell’imputato costituisce sia il presupposto per l’attivazione della procedura prevista dalla norma, sia l’oggetto delle verifiche che il giudice deve eseguire attraverso tutti gli esami che ritiene necessari. Si precisa, invero, che tali esami non costituiscono un obbligo in quanto il legislatore non ha imposto lo svolgimento di preventivi accertamenti né ha indicato le modalità con le quali gli stessi devono essere disposti. La mancanza di specifiche previsioni in tal senso, ha lo scopo di consentire all'A.G., in presenza di condizioni di urgenza, di poter immediatamente ricorrere agli enti competenti. La priorità del diritto alla salute è stata perseguita, quindi, riconoscendo in capo al giudice una discrezionalità operativa da esercitarsi in rapporto alle condizioni manifestate dall'imputato. Pertanto, anche in assenza di accertamenti tecnici il giudice, se ritiene la necessità, debba immediatamente esercitare i poteri attribuitigli dal legislatore che si sostanziano nell'obbligo di informare, con il mezzo più rapido, l’autorità competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario delle malattie mentali.


        3.1. Adempimenti successivi

        Ritenuta la necessità di procedere a sottoporre a terapia l'imputato l'unico atto che deve compiere il giudice è la comunicazione all'autorità competente da individuarsi, in caso di trattamenti sanitari obbligatori, nella persona del sindaco, competente ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 180/1978. Si ritiene che l'obbligo di informativa sussista ogni volta che il giudice, ovvero il P.m. nella fase delle indagini, ravvisino la necessità di sottoporre a terapia una persona. Come appare evidente, quindi, non spetta al giudice, ovvero al P.m. in sede di indagini, né individuare il luogo ove sottoporre a cure l'imputato né, tanto meno, determinare la terapia da somministrare. La sua competenza si esaurisce, con la comunicazione all'autorità amministrativa.

        Solo in presenza di una condizione di urgenza che non consenta di attendere l'intervento dell'autorità amministrativa, il giudice di propria iniziativa nella fase del processo, ovvero su richiesta del P.m. nella fase delle indagini, può emettere un provvedimento provvisorio col quale dispone il ricovero in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero e che perderà efficacia a seguito dell'intervento dell'autorità amministrativa competente che dovrà, in ogni caso, essere tempestivamente avvisata.


        4. Imputato sottoposto a misura cautelare

        Maggiori competenze sono riconosciute al giudice in caso di persona sottoposta o da sottoporre a misura cautelare. In tale ipotesi, a seguito dell'espresso richiamo operato dal comma 3 all'art. 286, il giudice ordina che la custodia cautelare in casa di cura. L'esplicito richiamo compiuto dal legislatore, circoscrive anche il potere del giudice il quale non può applicare una misura diversa rispetto a quella richiamata.

        L'obbligatorietà imposta dalla disposizione, pone un problema di coordinamento con la norma richiamata dell'art. 285 la quale conferisce un potere discrezionale al giudice il quale può disporre in luogo della custodia in carcere il ricovero presso una struttura ospedaliera. Si sono formate sul punto due correnti di pensiero: la prima, che ritiene prevalente le esigenze cautelari, opta per la discrezionalità del potere del giudice, il quale può disporre la sostituzione della misura carceraria con quella del ricovero; la seconda, privilegiando le esigenze di tutela della salute sottese alla norma di cui all'art. 73, ritiene che il giudice sia obbligato a disporre il ricovero per assicurare quelle cure che non si potrebbero assicurare all'interno di una struttura carceraria.

        La giurisprudenza, invero, appare maggiormente orientata in linea con quest'ultima tesi atteso che ha affermato che in tema di provvedimenti cautelari personali le esigenze di difesa sociale non possono impedire l'adozione della misura della custodia in luogo di cura, in sostituzione di quella in carcere, qualora le condizioni di salute particolarmente gravi dell'indagato non consentano le cure necessarie in stato di detenzione (Cass. I, n. 393/1995). In alternativa, come già ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. I, n. 4374/1993), può disporsi, ai sensi del d.P.R. n. 230/2000, art. 111, comma 5, (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), l'assegnazione dell'indagato ad un istituto o sezione speciale per infermi di mente.

        In ogni caso deve ritenersi che non sia possibile sostituire la misura cautelare col ricovero in O.P.G. Nessuna disposizione legittima, invero, l'assegnazione di un detenuto sottoposto a misura detentiva, ad un ospedale psichiatrico giudiziario che è una tipica misura di sicurezza, la cui applicazione provvisoria è sempre subordinata alla prevedibile applicazione in sede definitiva della misura stessa ed è connessa alla sussistenza di una condizione di pericolosità sociale non derivante dalle sole emergenze di natura medico-psichiatrica (Cass. IV, n. 3518/2003).


        5. Casistica

        Non è consentito dall'ordinamento disporre l'esecuzione di una misura cautelare detentiva in O.P.G. Ed invero, allorquando siano già note le condizioni mentali che impongano la cura in ambito psichiatrico e debba essere mantenuta la custodia cautelare, dovrà essere applicata la misura del ricovero in una idonea struttura del servizio ospedaliero, come disposto dall'art. 286, previa predisposizione dei provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga (Cass. III, n. 47335/2007).

        - La pericolosità sociale dell'imputato sottoposto a misura cautelare non può da sola negare la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella del ricovero in una casa di cura prevista dall'art. 286 atteso che la condizione di pericolosità in soggetto affetto da infermità mentale impone l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, come disposto dall'art. 312 c.p. (Cass. I, n. 1274/1997).

        - La norma di cui all'art. 286 deve trovare applicazione non solo nei confronti degli imputati che, con riferimento al momento di commissione del fatto si sospettino essere infermi di mente e mantengano tale condizione ma, in applicazione della disposizione di cui all'art. 73, anche nei confronti di coloro nei quali la condizione di sofferenza psichiatrica sia sopravvenuta ossia sia solo ex nunc (Cass. VI, n. 1824/1992).

        - L'ordinanza con la quale si rigetta la richiesta di sostituzione della misura carceraria con quella del ricovero presso struttura sanitaria, deve essere motivata in rapporto all'insussistenza della necessità di apprestare cure sanitarie, ovvero con la possibilità di predisporle intra moenia, in quanto l'art. 286 è collegato solo alla sussistenza di esigenze terapeutiche di natura psichiatrica. Ne consegue che risulterà viziato il provvedimento che giustifichi il rigetto con l'esigenza di tutela della collettività dal pericolo di reiterazione (Cass. fer., n. 2698/1990).

        Bibliografia

        Aprile, Incapacità processuale, diritto di autodifesa dell'imputato e sospensione del processo penale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 340/92, in Nuovo dir. 1992, 747; Bertolino, L'infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen. e proc. 2005, 853.

        Autori: Irma Conti

        Art. 74 - Legittimazione all'azione civile.

        1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale [76; 10 min.] dal soggetto al quale il reato ha recato danno [212 coord.] ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato [60] e del responsabile civile [83 s.] (1).

        (1) Per legittimazioni specifiche, v. l'art. 362l. 5 febbraio 1992, n. 104; l'art. 10 l. 7 marzo 1996, n. 108 e artt. 311 ss. d.lg. 3 aprile 2006, n. 152.

        Riferimenti chiave:

        R.d. 16 marzo 1942, n. 267; l. 8 febbraio 1948, n. 47; d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448; l. 9 luglio 1990, n. 188; l. 6 dicembre 1991, n. 394; art. 36, comma 2, l. 5 febbraio 1992, n. 104; l. 5 febbraio 1992, n. 169; l. 29 dicembre 1993, n. 580; art. 10 l. 7 marzo 1996, n. 108; d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; artt. 311 ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; l. 20 febbraio 2006, n. 82; l. 3 agosto 2007, n. 123; d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

        1. Inquadramento

        L’art. 74 afferma un principio di estrema rilevanza ovvero quello della legittimità dell’esercizio dell’azione civile all'interno del giudizio penale, finalizzato alla restituzione ovvero al risarcimento dei danni conseguenti da reato.

        2. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale

        La possibilità di far valere direttamente nel processo penale le pretese risarcitorie connesse all'avvenuto accertamento della responsabilità penale, affonda le sue radici nel periodo napoleonico. Da allora ad oggi, ma, più brevemente, nel passaggio dal codice previgente a quello attuale, l'istituto ha subito sostanziali trasformazioni. Basti pensare che è stato quasi del tutto abbandonato il principio di unità di giurisdizione e prevalenza del processo penale — che erano vigenti sotto il vigore dell'abrogato codice. Il legislatore dell'88, viceversa, ha posto al centro il principio dell'autonomia del processo penalerispetto ad ogni altro giudizio, compreso quello civile; il che comporta per il titolare della pretesa creditoria il riconoscimento del potere di scegliere liberamente se far valere il proprio diritto all'interno del giudizio penale o nella sua naturale sede civile. Nel primo caso si avrà l’introduzione nel giudizio penale della domanda di restituzione o risarcimento, che l’oggetto comporterà un raddoppiamento del processo, affiancando all'accertamento della responsabilità penale, quello relativo alla sussistenza del diritto al risarcimento del danno civile. Le due res iudicandae, pur obiettivamente connesse, non collimano e possono avere esiti diversi: può l'imputato soccombere penalmente ma prevalere su tema civile ovvero può essere assolto dall'accusa con varie formule, quali ad es. la mancanza di dolo o l'assenza di punibilità, ed essere condannato al risarcimento dei danni. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale, pertanto, si caratterizza per la sua mera eventualità.

        Nonostante il disfavore con il quale l'attuale legislatore abbia previsto la possibilità della celebrazione del giudizio civile all'interno del processo penale, è innegabile che l'intervento della parte civile trovi giustificazione — oltre che nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona offesa dal reato — nell'unicità del fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, realizzando così non solo un'esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un possibile contrasto di pronunce (Corte cost. n. 532/1995).


        3. Il danno risarcibile

        La regola fondamentale in tema di obbligazioni derivanti da reato va rinvenuta nell'art. 185 c.p., che richiama le leggi civili per le restituzioni, per il risarcimento, per l'individuazione delle persone obbligate e di quelle cui è dovuto. L'esplicito richiamo operato alla norma civilistica lascia comprendere la scelta di fondo del legislatore, il quale non ha inteso introdurre una specifica ed autonoma disciplina ma, semplicemente, affermare la valenza delle norme e dei principi vigenti in campo civilistico anche sul terreno del processo penale. In tale visione, quindi, l'art. 185 c.p. finisce per svolgere una duplice essenziale funzione. Da un lato, legittima l’applicazione delle norme civilistiche ai fini delle determinazioni in tema di restituzione e/o risarcimento del danno; dall'altro, lascia invariata la competenza strettamente penalistica finalizzata ad individuare il fatto-reato, ovvero l’autore e la sua responsabilità. L'art. 185 c.p. non ha, pertanto, alcuna efficacia costitutiva del diritto alle restituzioni ed al risarcimento, il quale ha e mantiene la sua natura civilistica. In altri termini, le disposizioni contenute nella norma in esame svolgono una mera funzione di integrazione dei generali principi civilistici di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. — che non limitano il diritto al risarcimento al solo diritto soggettivo perfetto, ma lo estendono alla lesione di qualsiasi posizione giuridica qualificata.

        Sulla base dei suesposti principi, deve pertanto ritenersi che il danneggiato, cui ai sensi degli artt. 185 c.p. e 74 spetta il risarcimento, non si debba necessariamente identificare col soggetto passivo del reato in senso stretto, ma in chiunque, titolare di una situazione soggettiva protetta abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato (Cass. V, n. 5613/2000). In tale ottica, quindi, non assume neanche rilievo la natura dell’interesse, in quanto  il danno risarcibile sarà quello conseguente alle accertate lesioni sia di diritti soggettivi,sia degli interessi legittimi. L'estensione del diritto al risarcimento anche a seguito della lesione di interessi legittimi è stata per lungo tempo negata dalla giurisprudenza, sia in sede civile sia, conseguentemente, in quella penale nonostante un sempre crescente dissenso manifestato sia dalla dottrina che di parte della giurisprudenza. Solo una diversa interpretazione del concetto “danno ingiusto”, come quello arrecato in assenza di una qualsiasi causa giustificativa e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua formale qualificazione, ha consentito di ricomprendere anche le posizioni diverse dal diritto soggettivo perfetto nel concetto di danno ingiusto e di estendere la tutela risarcitoria anche a posizioni soggettive diverse rispetto al diritto soggettivo perfetto e che da quest'ultimo si differenziano solo per la diversità delle forme di tutela (Cass. civ.S.U., n. 500/1999). Riconosciuta la risarcibilità della lesione anche all'interesse legittimo si è posta la necessità di individuare quando sia configurabile un tal tipo di interesse, ossia quando un interesse di fatto possa assurgere ad interesse legittimo e trovare adeguata tutela giurisdizionale. L'impossibilità di addivenire ad una individuazione preventiva di tali interessi ha fatto ritenere alle Sezioni Unite citate che sia una competenza del giudice quella di accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prenda in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione (Cass. civ.S.U., n. 500/1999).


        4. Requisiti del danno risarcibile

        Affinché la lesione di un interesse giuridicamente tutelato sia risarcibile è necessario che lo stesso sia collegato al fatto-reato oggetto dell'imputazione, ossia che ne sia la conseguenza. Tra il comportamento dell'agente e la lesione dell'interesse deve sussistere, quindi, un rapporto di causalità.

        L'esigenza fortemente sentita — soprattutto a seguito dell'interpretazione dell'art. 2043 c.c., che aveva ampliato la sfera di interessi ricompresi dalla norma e, quindi, oggetto di risarcimento —, aveva determinato l'affermarsi di un criterio interpretativo estremamente rigoroso in ordine alla sussistenza del nesso causale, secondo il quale oggetto di risarcimento poteva ritenersi esclusivamente il danno conseguenza diretta ed immediata del fatto criminoso, e quindi solo quello che derivasse da una lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata dalla norma giuridica. Ed invero, si riteneva che in tema di azione risarcitoria e di costituzione di parte civile, perché il fatto illecito fosse fonte di obbligazione ai sensi dell'art. 2043 c.c., occorreva che il danno derivasse dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata da una norma giuridica, che avesse attribuito a tale interesse natura di diritto soggettivo. Si richiedeva, inoltre, che il danno fosse la conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, mentre il fatto che avesse cagionato danno, oltre che al soggetto titolare del diritto, anche — indirettamente — a soggetti portatori di mero interesse, privo di situazione giuridica soggettiva, non è fonte di obbligazione nei confronti di costoro (Cass. IV, n. 16823/1990). Siffatto principio era stato ritenuto applicabile anche ai reati di natura colposa ed aveva portato a ritenere che il consiglio di fabbrica non avesse titolo a pretendere il risarcimento del danno da parte di chi, mediante l'inosservanza della norma di prevenzione, aveva cagionato lesioni al lavoratore — perché, in tal caso, il diritto violato è stato ritenuto essere solo quello della propria integrità fisica, spettante esclusivamente al singolo lavoratore, e non quello, spettante alla collettività dei lavoratori, al controllo della applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e alla promozione di ricerca, elaborazione e attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (Cass.S.U., n. 6168/1988). Più recentemente, si è sviluppato un orientamento che, sulla base di una interpretazione del nesso causale più puntuale e conforme alla ratio della norma, ha inteso ritenere oggetto di risarcimento tutti i danni che si pongono in rapporto di causalità con l’azione. In particolare, si è affermato che nel campo penale non deve essere considerato  necessario delimitare la sfera del danno risarcibile, come disposto in sede civile, in quanto in ambito penale il danno è sempre risarcibile allorquando sia conseguenza del reato il quale, a sua volta, costituisce un fatto tipico e ben determinato in tutti i suoi elementi essenziali e costitutivi tra cui vi è il nesso di causalità. Ne consegue che l'esistenza del nesso causale rende i danni conseguenza del reato e, pertanto, oggetto di risarcimento (Cass. IV, n. 22558/2010). In tal senso, si è anche sostento che per la pronuncia di una condanna generica al risarcimento dei danni in favore della vittima del reato non si richiede alcuna indagine sulla concreta esistenza di un danno risarcibile, sufficiente essendo accertare la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e l'esistenza di un nesso di causalità fra questo e il pregiudizio lamentato (Cass. V, n. 36657/2008). Su tali basi devono, quindi, escludersi, dalla portata del danno risarcibile, solo quei danni che risultano occasionalmente legati al fatto-reato i quali, pur derivando da una catena causale indotta dal reato, siano conseguenza di ulteriori eventi rispetto all'atto illecito (Cass. fer., n. 27372/2006). In altri termini, va asserito che la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e che tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Cass. VI, n. 11295/2014); di talché, anche il danno mediato, purché iscritto in una regolare serie causale è sicuramente risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p., che, si ribadisce, non contempla il solo danno criminale (quello coincidente cioè con l'offesa l'evento o l'offesa) bensì qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato (Cass. V, n. 29342/2007).


        5. Permanenza del danno

        Altro profilo controverso è la necessità della sussistenza del danno anche in corso di processo e, quindi, se la costituita parte civile, in caso di avvenuto risarcimento in corso di giudizio, debba essere esclusa o meno. A fronte di chi sostiene la necessità dell'esclusione — in quanto sarebbe venuta meno la attualità e concretezza dell'interesse necessario per poter validamente proporre una domanda o contraddire alla stessa —, vi è chi ritiene che la persistenza del danno attenga al merito dell'azione e non alla legittimazione a stare in giudizio. La possibilità di mantenere la costituzione di parte civile, anche in presenza di una integrale risarcimento del danno ad opera del responsabile civile è stata ritenuta legittima in quanto: a) il criterio di solidarietà fra gli imputati fa permanere un interesse delle parti civili ad agire; b) la presenza della clausola «salvi e impregiudicati i reciproci diritti» condiziona l’avvenuto risarcimento; c) la parte civile conserva un «diritto di parola» anche in caso di avvenuto risarcimento.

        Contrariamente, si è ritenuto che la costituzione in sede penale per il risarcimento dei danni conseguenti il reato abbia ad oggetto l'unica pretesa e la medesima azione esercitatile in sede civile; di talché, la parte civile può avere interesse a partecipare al giudizio penale solo nel caso in cui gli accertamenti possano avere influenza sull'affermazione di responsabilità e sull'entità del risarcimento. Qualora tale finalità venga meno, come nel caso di integrale risarcimento già conseguito, viene meno ogni interesse della parte civile alla partecipazione al processo penale, di talché la stessa deve essere esclusa (Cass. III, n. 42383/07)


        6. Contenuto del danno risarcibile

        La norma di riferimento per la determinazione del danno risarcibile, come evidenziato in precedenza, va certamente individuata nell'art. 185 c.p., che obbliga da un lato alla restituzione, ossia alla reintegrazione in forma specifica avente ad oggetto la materiale resa del bene oggetto di sottrazione, dall'altro al risarcimento del danno, qualora la reintegra in forma specifica non sia possibile. Il contenuto risarcitorio ricomprende sia il danno avente un contenuto patrimoniale che non patrimoniale a sottolineare che il dato rilevante non è la natura del danno ma la sua connessione al fatto reato.


        7. Danno patrimoniale

        Rappresenta la lesione di un interesse patrimonialmente valutabile, una lesione che è da sempre stata valutata e disciplinata nel campo del diritto. Risulta composto, come è noto, dal cd. danno emergente e lucro cessante ed entrambi devono ritenersi rientranti nell'ambito del risarcimento conseguente alla commissione di un reato.

        In ogni caso, la condanna generica al risarcimento del danno postula per il suo accoglimento l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Cass. III, n. 45295/2009); il che esclude che il giudice penale debba svolgere alcun concreto accertamento in ordine alla sua reale consistenza ed alla sua concreta quantificazione. Non vi è dubbio che il danno patrimoniale ha una sua maggiore visibilità e, pertanto, risulta molto di agevole il suo accertamento e la sua quantificazione, in caso di impossibilità di restituzioni.


        8. Danno non patrimoniale

        P er la sua stessa natura, appare molto più complessa la problematica avente ad oggetto la delimitazione del danno non patrimoniale. Tradizionalmente, infatti, i danni non patrimoniali erano ritenuti risarcibili esclusivamente nei ristretti limiti previsti dall'art. 2059 c.c. che, prevedendone il ristoro nei soli casi previsti dalla legge, limitava la loro risarcibilità alla sola ipotesi in cui il danno fosse stato cagionato da un reato (art. 185, comma 2, c.p.) perché questo era l'unico caso previsto dalla legge.

        La problematica nel tempo ha subito una profonda rivisitazione, che ha portato le Sezioni Unite Civili a ritenere legittima una interpretazione più estensiva e ad affermare che certamente è risarcibile il danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione di danno determinato da lesioni di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Rientrano, alla luce di tale principio, nel concetto di danno non patrimoniale risarcibile tutte le conseguenze dell'illecito che non sono suscettibili di una valutazione pecuniaria. L'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale ha consentito di estendere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche a soggetti diversi dalle persone fisiche (Cass. civ. III, n. 2367/2000). In tale ottica, la categoria del danno non patrimoniale va costruita in maniera unitaria anche se al suo interno appare possibile collocare sub articolazioni (Cass. IV, n. 2050/2004).


        8.1. Danno morale

        Si tratta di una tipologia di danno non patrimoniale. Pertanto con la definizione di danno morale non si individua una autonoma sottocategoria di danno, ma si descrive  — tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali — quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé, la cui intensità e durata nel tempo non assume rilevanza ai fini dell'esistenza del danno ma solo della sua quantificazione.


        8.2. Danno biologico

        E’ un tipo di danno configurabile allorquando siano ravvisabili delle vere e proprie degenerazioni patologiche della sofferenza. Pertanto presuppone l’esistenza di una sofferenza, fisica o psichica, con la conseguenza, in queste ipotesi, di determinare duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale.


        8.3. Danno esistenziale

        Frutto di un'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, rientra anch'esso nell'ambito dell'ampia accezione del danno non patrimoniale e si sostanzia nella sofferenza morale determinata dal non “poter fare”; esso è risarcibile nei casi in cui il pregiudizio sia conseguenza della lesione di almeno un interesse giuridicamente protetto, di cui la tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza. È ricollegato ad un peggioramento non temporaneo della qualità della vita del danneggiato, con un conseguente mutamento radicale delle sue abitudini, dei suoi rapporti personali e familiari.


        8.4. Risarcibilità danno non patrimoniale

        La natura non patrimoniale e areddituale del danno biologico non consente una ricostruzione dell'entità, in termini monetari, del danno risarcibile; per cui, in mancanza di precisi parametri liquidativi, tale danno deve essere liquidato in via equitativa. .

        Tuttavia, per evitare possibili sperequazioni e disparità di trattamento sono stati elaborati dei cd. criteri tabellari, che costituiscono un orientamento per il giudice che non può essere considerato obbligatorio perché nessuna norma ne impone l'adozione per i danni da responsabilità aquiliana e quindi deve ritenersi ammissibile una liquidazione meramente equitativa purché il giudice abbia dato conto dei criteri equitativi seguiti nella liquidazione, questi criteri non appaiano illogici e la liquidazione non si discosti clamorosamente e immotivatamente (in più o in meno) dai criteri tabellari (Cass. IV, n. 2050/2004).


        9. Casistica

        Il danno non patrimoniale nei confronti di enti pubblici si rinviene nella caduta di immagine e nel conseguente discredito derivante dalla commissione del reato che legittima la costituzione per l'ottenimento del relativo risarcimento (Cass. I, n. 3098/1993); 

        sussiste il danno morale nei confronti di chi, consapevole di essere oggetto di concrete minacce nella propria integrità fisica, circostanza accertata a seguito di attività di indagine, sia costretto a vivere sotto scorta ed a subire una compressione della propria autonomia nella libertà di movimento e nella vita professionale e di relazione (Cass. fer., n. 45002/2012);

        i danni non patrimoniali conseguenti alla commissione di crimini di guerra e che hanno determinato turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa (Cass. I, n. 4060/2007);

        in tema di risarcimento danni nei confronti del minore vittima di abusi sessuali, la quantificazione equitativa del danno morale deve tener conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica in una sfera quale quella sessuale in rapporto anche all'età della minore, del turbamento psichico cagionato e delle sue conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo, dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima (Cass. III, n. 13686/2011);

        deve ritenersi che anche il concepito non ancora nato acquisti un autonomo e proprio diritto al risarcimento a seguito dell'omicidio del genitore. Il danno morale, in tal caso, si riterrà prodotto nel momento in cui acquisti consapevolezza della mancanza della figura genitoriale. Allo stesso dovrà essere riconosciuto anche il danno biologico se interverrà anche un'ulteriore compromissione della salute psico-fisica del minore (Cass. IV, n. 11625/2000).


        10. Spese

        Le spese processuali sostenute dalle parti per far valere le proprie ragioni — il cui riconoscimento va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. — rientrano senza dubbio alcuno nel concetto di danno risarcibile.

        L'onere delle stesse va valutato, pertanto, nelle ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi di giudizio, con riferimento all'esito finale, nulla rilevando che una parte sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Cass. IV, n. 4497/2000). Deve, inoltre, precisarsi che il parziale accoglimento dell’impugnazione non elimina la condanna dell’imputato, e pertanto è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass.S.U., n. 6402/1997). In sintesi, quindi, il concetto di soccombenza va valutato in concreto e non in astratto, con esplicito riferimento al vantaggio pratico derivante da una soluzione sfavorevole all'imputato; conseguentemente, è stato riconosciuto alla parte civile il diritto alla rifusione delle spese anche nel procedimento che si svolge innanzi alla Corte di Cassazione in camera di consiglio qualora lo stesso sia stato dichiarato inammissibile e sia stata concretamente svolta attività defensionale finalizzata a tutela dei propri interessi (Cass.S.U., n. 5466/2004).


        11. Parte civile e persona offesa

        La nozione di persona offesa dal reato differisce da quella di danneggiato. La persona offesa dal reato è il soggetto passivo, il titolare dello specifico interesse e bene giuridico considerato dalla singola fattispecie, mentre il danneggiato è colui al quale il reato ha cagionato direttamente un danno di indole civile e ben può essere diverso dal soggetto passivo (Cass. III, n. 1470/1969). Si tratta, pertanto, di due figure ontologicamente diverse, che non possono essere confuse o sovrapposte tra loro. Né l’eventuale convergenza sulla medesima persona, che si verifica molto spesso nella pratica, può inficiare la loro diversità. La differenza dei due istituti, ben nota sotto il vigore del codice abrogato, è stata pienamente confermata dal legislatore dell’88. Sul punto, si evidenzia infatti che solo la persona offesa — e non il danneggiato — potrà partecipare all'attività di indagine preliminare ed avrà il diritto di essere informata, sempre che l'abbia espressamente richiesto. La qualità di parte, propria della parte civile, viceversa, è necessaria per poter accedere alla richiesta di indennizzo per violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89/2001; pertanto, non saranno legittimati a presentare il ricorso previsto dalla citata disciplina la persona offesa ed il querelante che, nell'ambito dei procedimenti di cui lamentano l'eccessiva durata, non si siano costituiti parte civile.


        12. La legitimatio ad causam

        Rappresenta il presupposto per la costituzione di parte civile ed è connessa alla titolarità del diritto sostanziale leso in capo alla persona che ha subito un pregiudizio dalla sua lesione. La norma di cui all'art. 74, identificando quale titolare del diritto il soggetto, in sostituzione della persona cui si riferiva la norma del codice abrogato, ha di fatto ampliato l’ambito di applicazione della norma, estendendolo anche ad enti, pur non riconosciuti, qualora titolari di un interesse leso in qualità di soggetti di diritto diversi dalle persone.


        13. Legitimatio ad processum

        La costituzione di parte civile nel processo penale presuppone la legittimatio ad processum del danneggiato, ossia la capacità processuale a stare in giudizio per la tutela del proprio interesse ed impone la necessità, per chi ne sia privo, della nomina di un soggetto che rappresenti e tuteli la persona priva della suddetta capacità (es. minore non emancipato, inabilitato). In ogni caso, presupposto essenziale resta sempre quello dell’interesse ad agire, comprensivo dell’interesse della parte civile a vedere affermata la responsabilità dell’imputato, essendo evidente che da tale affermazione consegue il diritto al risarcimento del danno e sulla sua entità. La rappresentanza processuale, che deve essere tenuta distinta dalla capacità processuale, è obbligatoriamente prevista per la parte civile, come per tutte le altre parti private, e si traduce nella necessità di essere rappresentata nel giudizio da un difensore minuto di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata (art. 100).


        14. Soggetti legitimati alla costituzione

        La titolarità della situazione tutelata, come è stato più volte evidenziato, non è rinvenibile solo in capo alla persona offesa ma anche ad altri soggetti, di talché deve ritenersi che il danneggiato cui spetta il risarcimento, non debba necessariamente essere identificato col soggetto passivo del reato in senso stretto, ma con chiunque abbia riportato un danno dall'azione o omissione del soggetto attivo del reato.

        A fronte di una singola persona offesa, pertanto, possono esservi più soggetti danneggiati, ciascuno dei quali è titolare di una propria legittimazione ad agire contro la persona che ha cagionato il danno e l'esperimento di tale azione prescinde dalle eventuali azioni proposte o proponibili dalla persona offesa (Cass. I, n. 13408/2005). Secondo il disposto dell'art. 74, inoltre, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Con riferimento alle persone fisiche, quindi, la legge distingue tra il diritto al risarcimento iure proprio, ovvero quello proprio del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno, ed il diritto al risarcimento iure successionis, che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell’accadimento. Ne discende che i successibili, che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire iure successionis, non escludendosi però, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire «iure proprio» per il ristoro dei danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto (Cass. IV, n. 38809/2005).


        15. Gli enti esponenziali

        Come evidenziato in precedenza, la legittimazione a costituirsi parte civile e, quindi, la capacità di essere titolari in proprio di un interesse giuridicamente rilevante oggetto di lesione da parte di enti, giuridici e non, già consentita sotto la vigenza del vecchio codice, è stata ulteriormente specificata con la riforma del 1988, la quale ha  esplicitamente distinto la parte civile — identificata nel titolare della pretesa risarcitoria — e gli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato — che possono affiancare, a determinate condizioni, l’offeso (art. 91). Nella visione originaria del legislatore, infatti, all'ente doveva essere demandata solo una funzione di supporto ed integrativa di quella della persona offesa. Ed invero, si riteneva che gli enti e le associazioni fossero legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale, mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente.

        Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato (Cass. VI, n. 59/1989). L’intento iniziale, tuttavia, non è stato perseguito in maniera costante atteso che lo stesso legislatore ha successivamente previsto una serie di specifiche legittimazioni. Sul punto, si evidenzia il disposto dell'art. 2 della l. n. 123/2007, che ha imposto al pubblico ministero di informare a tal fine l'Inail dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, ritenuto funzionale a consentire all'ente la costituzione di parte civile e l'esercizio nel procedimento penale dell'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato (Cass. IV, n. 47374/2008). Diversamente dalle persone fisiche che agiscono a tutela dell'interesse proprio leso dall'azione delittuosa e che, in quanto tale, assumono la qualifica di persona offesa, gli enti collettivi sono organismi sono rappresentativi di interessi diffusi — ossia senza un titolare (adespoti) — ovvero collettivi, che riguardano un insieme di persone  associatesi in un’organizzazione stabile, senza scopo di lucro, con regole interne e riconoscimento legale ante delictum. Il legislatore aveva previsto (art. 91) la possibilità che enti esponenziali potessero entrare nel processo ma non con veste autonoma ma in affiancamento alle persona titolare del diritto leso dall'azione di reato.  L'esistenza di una serie di condizioni previste dalla legge, rafforzava, quindi, la volontà di circoscrivere al massimo la portata della partecipazione degli enti. Tuttavia, un'interpretazione giurisprudenziale ha inteso circoscrivere l'ambito di applicazione dell'art. 91 ai soli casi in cui l'ente non possa o voglia costituirsi parte civile, finendo così col ritenere il disposto della norma citata solo come norma di chiusura di un sistema che tende a privilegiare la partecipazione degli enti al processo come parti titolari di un proprio autonomo interesse oggetto di lesione da parte dell'imputato. Nonostante la suddetta interpretazione, il riconoscimento alla costituzione di parte civile degli enti esponenziali è comunque subordinato alla sussistenza di alcuni presupposti. Inprimis, lo scopo dell'ente deve essere quello dell'interesse oggetto di lesione, atteso che solo in tal maniera è possibile addivenire alla configurazione della violazione di un interesse proprio dell'ente, ciò implica anche che l'ente debba svolgere in concreto attività finalizzate alla tutela di tale interesse e che tale attività sia radicata su un determinato ambito territoriale, più o meno vasto ma certamente determinato. Pertanto, non può trattarsi di un generico interesse non proprio del sodalizio e non risarcibile, ma deve trattarsi di uno specifico interesse che si concretizza in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo. In tal caso, esso cessa di essere comune alla generalità dei consociati e legittima la costituzione di parte civile delle associazioni che sono centri di tutela e di imputazione di quell'interesse collettivo che, in tale modo, cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato. Pertanto, è necessario che l’associazione abbia come fine statutario essenziale la tutela dell’ambiente che diviene la ragione dell’ente, sia radicata sul territorio anche attraverso sedi locali, sia rappresentativa di un gruppo significativo di consociati, abbia dato prova di continuità della sua azione e rilevanza del suo contributo a difesa del territorio.


        16. Casistica

        La società italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli artt. 91 ss., ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacché a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto (Cass. II, n. 3886/1995);

        è ammissibile la costituzione di parte civile, in un processo per tentata usura, dell'Associazione Antiracket che avanzi iure proprio la pretesa risarcitoria in quanto assuma di avere subito per effetto del reato un danno diretto ed autonomo rispetto a quello della vittima, patrimoniale o non patrimoniale, e che può anche consistere nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio posto nello statuto a ragione istituzionale della propria esistenza ed azione. (Cass. I, n. 29700/2011);

        è ammissibile la costituzione di parte civile dell'associazione «Cittadinanza attiva-Tribunale dei Diritti del Malato», ente a diffusione nazionale, dotato di rappresentatività esponenziale degli interessi del singolo alla salute e alla tutela della dignità del malato, nel procedimento penale inerente la responsabilità medica per omicidio colposo del paziente, in quanto titolare di un interesse per la cui protezione è stata delegata dai suoi associati, indipendentemente dalla natura della posizione giuridica tutelata, la quale può avere anche carattere di interesse diffuso (Cass. IV, n. 7597/2014).


        17. Tutela ambientale

        È certamente l'ambito sul quale maggiormente si è sviluppata la problematica della tutela degli interessi attraverso enti esponenziali. L'affermazione che la risarcibilità del danno ambientale presenti una triplice dimensione ha certamente contribuito ad affermare l'esistenza di un proprio interesse in capo agli enti.

        In particolare, la Cassazione ha ritenuto che il danno ambientale risarcibile presenta una triplice dimensione: personale quale lesione del fondamentale diritto all'ambiente salubre da parte di ogni individuo; sociale quale lesione del diritto all'ambiente nelle articolazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana; pubblica quale lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle Istituzioni centrali e periferiche (Cass. III, n. 22539/2002). Questa affermazione, peraltro, ha consentito di legittimare la costituzione di parte civile di enti oltre che quella degli organi amministrativi (Regioni, Comuni), cui è demandata la suddetta tutela.


        18. Casistica

        La costituzione delle associazioni ambientaliste è possibile anche per reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio, finalità che costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni. In tale ottica si deve riconoscere il diritto delle predette associazioni di costituirsi parti civili in processi per delitti di abuso in atti di ufficio, falso e truffa ecc. ecc. connessi a violazioni edilizie allorquando detti reati sono stati commessi al fine di rendere possibile l'abuso edilizio (Cass. I, n. 4060/2007);

        in tema di reati ambientali compete al Comune, quale ente territoriale, il diritto al risarcimento del danno ambientale derivante dalla inosservanza delle disposizioni in tema di gestione di rifiuti, atteso che questo non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente, ma altresì in una offesa alla personalità umana nella sua dimensione individuale e sociale; inoltre tale risarcimento grava su tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e smaltimento dei rifiuti, responsabili in solido tra loro (Cass. III, n. 19505/2004);

        le associazioni ecologiste sono legittimate alla costituzione di parte civile nei procedimenti per reati che offendono l'ambiente, anche se non riconosciute ai sensi dell'art. 13 l. n. 349/1986, a condizione che abbiano direttamente subito un danno di natura patrimoniale (come può avvenire per i costi di attività finalizzate a prevenire il pregiudizio ambientale) o non patrimoniale (che può connettersi al discredito derivante dalla frustrazione dei fini istituzionali), e non si atteggino semplicemente a soggetti portatori di un interesse diffuso (Cass. III, n. 46746/2004).


        19. Costituzione parte civile e procedimenti speciali

        La possibilità di costituzione di parte civile può essere limitata soprattutto nel caso in cui il giudizio venga celebrato con riti alternativi o speciali.


        19.1. Procedimento per decreto penale

        Il procedimento per decreto penale non consente la costituzione di parte civile — come esplicitamente previsto dall'art. 460, comma 5 —, che non riconosce efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo al decreto penale anche se divenuto esecutivo.

        L'assetto normativo delineato dal legislatore, peraltro, ha trovato anche l'avallo della Corte Costituzionale,la quale ha confermato che l’impossibilità di operare una costituzione di parte civile non caso di specie non si pone in contrasto con i principi supremi in quanto il danneggiato può comunque adire il giudice civile per vedere tutelati il proprio diritto leso. Inoltre, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, deve ritenersi prevalente rispetto all'interesse del soggetto danneggiato ad esperire la propria azione nel processo medesimo. Ciò, secondo la Consulta, rende compatibile la definizione del giudizio penale anche in assenza della partecipazione del danneggiato. non va, peraltro, dimenticato, come ha ulteriormente evidenziato il giudice delle leggi, che il nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, di talché non ogni «separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale», essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale (Corte cost., ord. n. 124/1999).


        19.2. Procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti

        Nel procedimento per l’applicazione della pena su richiesta delle parti, pur non essendo preclusa la possibilità di costituzione della parte civile, al giudice è inibita qualsiasi statuizione (od anche delibazione) sulla fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal danneggiato dal reato — essendo a ciò di ostacolo lo stesso disposto del secondo comma dell'art. 444. Ciò nonostante, è comunque tenuto a valutare la legittimazione della costituzione sia al fine di evitare di disporre l’automatica liquidazione delle spese processuali di un soggetto costituitosi parte civile che sia del tutto privo di legittimazione, sia perché al giudice è demandato di regola il compito di verificare, nel corso di tutto il processo, la legittimazione delle parti in causa.

        Anche la Corte costituzionale, peraltro, ha finito con l'istituzionalizzare la legittimazione al processo della persona offesa-danneggiato/parte civile nel momento in cui ha riconosciuto l'impegno da questa profuso anche al fine di determinare l'indagato alla definizione del giudizio attraverso l'applicazione di una pena concordata ed a tal fine ne ha giustificato l'ottenimento delle spese sostenute per il raggiungimento di un risultato che è nell'interesse del celere svolgimento dell'attività giudiziaria (Corte cost. n. 443/1990). Sarebbe giuridicamente ma prima ancora logicamente impossibile sostenere che quella utilità processuale, riconosciuta alla parte civile, ed assunta come ragione della rifusione delle spese processuali, possa essere riferita ad un soggetto privo della legittimazione ad essere presente nel processo. In conclusione, va affermato che nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha, invece, il potere-dovere di valutare la legittimazione della costituzione, (anche) ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore di questa.


        19.3. Giudizio abbreviato

        Nel giudizio abbreviato è certamente ammessa la costituzione della parte civile. Per espresso disposto dell'art. 441, comma 1, si applicano le medesime regole previste per l'udienza preliminare. Pertanto anche in caso di celebrazione del giudizio con le forme del giudizio abbreviato, la costituzione di parte civile può avvenire sino al compimento delle formalità ex artt. 420 e 484. Questo termine, a ben vedere, risulta solo apparentemente in contrasto col disposto del comma 3 del medesimo articolo, atteso che, a norma di tale articolo, la costituzione di parte civile intervenuta dopo la “conoscenza” dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito.

        Secondo una interpretazione giurisprudenziale, dopo la riforma introdotta dalla l. n. 479/1999 il giudizio abbreviato in fase dibattimentale può esser chiesto (ex art. 555, comma 2) fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento e non rileva la norma ex art. 441, comma 2, che risale alla originaria formulazione dell'istituto del giudizio abbreviato, come regolamentato in origine (quando poteva esser chiesto fino a 5 gg. prima della data fissata per il dibattimento) (Cass. V, n. 33356/2008). Secondo altro orientamento, invece il legislatore ha fatto riferimento, nell'art. 441, comma 2, non alla costituzione di parte civile avvenuta dopo l'emissione dell'ordinanza di rito abbreviato ma a quella avvenuta dopo la «conoscenza» dell'ordinanza stessa. Il ricorso a tale terminologia non è stato ritenuto casuale in quanto la richiesta di giudizio abbreviato può intervenire anche in una fase precedente ed al di fuori dell'udienza preliminare stessa come è il caso disciplinato dall'art. 458 che a sua volta fa espresso richiamo, tra gli altri, anche al disposto dell'art. 441. In sostanza il disposto dell'art. 441, comma 2, assume uno specifico significato nel momento in cui la persona offesa, venuta a conoscenza dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato e del decreto di fissazione della relativa udienza ai sensi dell'art. 458, comma 2, decide di costituirsi parte civile alla predetta udienza (ovviamente nella fase della costituzione delle parti) così accettando il rito stesso ed i suoi effetti anche in ordine alle questioni di natura civilistica. Quando, invece, la richiesta di giudizio abbreviato viene formulata nel corso dell'udienza preliminare prima delle conclusioni delle parti è evidente che la conseguente ordinanza di ammissione al rito viene pronunciata in un momento in cui la fase di costituzione delle parti in udienza si è già conclusa e la «conoscenza» della stessa è in re ipsa essendo le parti presenti all'atto della sua pronuncia. Quanto affermato pocanzi è senz'altro conforme non solo ai criteri di regolare ed ordinato svolgimento dell’udienza, ma anche alla volontà del legislatore come ulteriormente confermato dal dettato di cui al comma 4 dell’art. 441, che testualmente dispone: «Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 3» (Cass. II, n. 12608/2015). In sostanza, secondo questa più recente interpretazione, l'art. 441, comma 2 appare ragionevolmente applicabile nelle sole ipotesi in cui l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato sia stata emessa fuori udienza e quindi prima che la parte civile si sia costituita ex art. 79, comma 1, mentre per quanto riguarda l'udienza preliminare la costituzione di parte civile deve avvenire nella fase di cui all'art. 420, salva la possibilità per la stessa, qualora venga emessa in udienza l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, di «uscire» dal procedimento ex art. 441, comma 4.


        19.4. Giudizio immediato e giudizio direttissimo

        Il giudizio immediato ed il giudizio direttissimo non presentano particolari differenze rispetto al procedimento ordinario, onde anche nessuna particolarità presenta la costituzione di parte civile.


        19.5. Processo penale minorile

        Il procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni rappresenta la più importante deroga alla disciplina dettata in tema di costituzione di parte civile. E ciò in quanto non è ammesso l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

        Il divieto è espressamente previsto dall'art. 10 d.P.R. n. 448/1988 ed è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dal giudice delle leggi, il quale ha dapprima evidenziato che le esigenze che hanno indotto il legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un risalto preminente rispetto alla tutela degli interessi del danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile. Quest'ultimo, peraltro, non risulta neanche concretamente penalizzato dalla scelta del legislatore atteso che l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile (Corte cost. n. 433/1997).


        19.6. Tribunali penali militari

        È ammessa la costituzione di parte civile, inizialmente non consentita in quanto era ostativa la norma di cui all'art. 270 c.p. mil. p., per il quale l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari.

        La Corte Costituzione, infatti, ha ritenuto costituzionalmente illegittima la suddetta norma in quanto in aperta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per disparità di trattamento rispetto ai giudizi celebrati innanzi ai giudici ordinari e per l'impossibilità di tutelare un legittimo interesse della persona danneggiata dal reato, nell'unicità del fatto storico valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, non trovano valide ragioni giustificative in assenza delle quali deve ritenersi che la disposizione in esame si ponga in contrasto col dettato costituzionale (Corte cost. n. 60/1996).

        Bibliografia

        Cantone, Sub art. 74, in Lattanzi - Lupo, Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano, 2007; Canzio-Tranchina, Codice di procedura penale, Milano, 2012; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Conso, Capacità processuale penale (diritto processuale penale), in Enc. dir., Milano, VI, 1960; Ferrero, Il risarcimento dei danni subiti dallo Stato a seguito di reato, in Cass. pen. 1996, 691; Giampietro, La costituzione di parte civile delle associazioni ambientalistiche e la riforma dell'art. 18 della L. 349/1986, in Cass. pen. 1991, 2017; Leone, L'azione civile nel processo penale, in Enc. dir., Milano, IV, 1959; Li Vecchi, Enti esponenziali e tutela degli “interessi diffusi” nel processo penale, in Riv. pen. 1995, 871; Morlacchini, Danno ambientale e costituzione di parte civile iure proprio delle associazioni ambientalistiche: un passo indietro nella labirintica giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Cass. pen. 2004, 1714; Pennisi, Parte civile, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981; Pinelli, Enti esponenziali e parte civile: la Cassazione apre alla legittimazione dei sindacati nel caso di omicidio colposo correlato all'inosservanza della normativa antinfortunistica, in Cass. pen. 2011, 1135.

        Autori: Irma Conti

        Art. 75 - Rapporti tra azione civile e azione penale.

        1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato [324 c.p.c.]. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio [306 c.p.c.]; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile [541].

        2. L'azione civile prosegue in sede civile [652; 211 coord.] se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile [79].

        3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [76, 822] o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge [716, 883, 4414, 4442] (1) (2).

        (1) La Corte cost., con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza».

        (2) In deroga al presente comma, , v. art. 2-ter, comma 5, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125, in tema di misure atte ad assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria. In tema di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, v. art. 1 l. 23 luglio 2008, n. 124: tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 9 ottobre 2009, n. 262.

        1. Inquadramento

        L'art. 75 regola il rapporto tra l'azione penale e quella civile. La vigente normativa ha tracciato quale criterio guida dei rapporti tra le due azioni, quello della separazione dei giudizi, modificando la disciplina previgente fondata, invece, sul principio della sospensione necessaria del processo civile sino al passaggio in giudicato di quello penale.

        Nella nuova articolazione dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, il legislatore del 1988 si è mosso su una triplice direttiva: quella del trasferimento dell'azione civile nel processo penale, della separazione dei giudici e della pregiudiziale penale nel processo civile.

        2. Trasferimento dell'azione civile nel processo penale

        È la prima ipotesi disciplinata dal comma 1 dell'art. 75 e consente a chi, dopo aver iniziato l'azione risarcitoria innanzi al giudice civile, intenda proseguirla in sede penale. Tale possibilità costituisce una facoltà riconosciuta alla parte titolare del diritto al risarcimento e, ovviamente, non un obbligo. Va, tuttavia, evidenziato che si tratta di una facoltà esercitabile entro i limiti determinati e sottoposta a determinate condizioni: a) limite temporale;b) identità controversia;c) rinuncia agli atti. La prima condizione è di natura strettamente temporale, in quanto il trasferimento non può avvenire dopo che sia stata pronunciata sentenza in sede civile, ancorché non definitiva. La seconda condizione attiene all'identità della controversia, in quanto sarà possibile proseguire il giudizio civile in sede penale sono in caso in cui le due controversie risultino identiche sia con riferimento al petitum che alla causa petendi. La terza condizione appare essere una necessaria conseguenza del trasferimento in sede penale della causa iniziata innanzi al giudice civile ossia la rinuncia agli atti del giudizio civile, che non comprende quella alle spese sostenute sino a quel momento e che ben potranno essere liquidate dal giudice penale. La rinuncia agli atti, infatti, non significa rinuncia all'azione la quale, anche se inserita nel processo penale, potrà nuovamente essere riproposta in sede civile in linea col dettato

        dell'art. 75 comma 3 (che, com'è noto,   consente l'esercizio dell'azione innanzi al giudice civile anche dopo la costituzione di parte civile ovvero dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale anche se, in tal caso, l'azione iniziata innanzi al giudice civile rimarrà necessariamente sospesa sino alla completa definizione del processo civile). La facoltà attribuita al danneggiato, a ben vedere, è liberamente esercitabile e, pertanto, non è sottoposta a condizioni né, tanto meno, ad accettazione del danneggiante/imputato. Il trasferimento può verificarsi anche se il giudizio si concluda con una richiesta di applicazione della pena nonostante il fatto che tale rito escluda la possibilità per il giudice di dover decidere sulla domanda della parte civile. Il divieto, in ogni caso, come già evidenziato, non comprende le spese sostenute dalla parte civile che vanno in ogni caso liquidate qualora la costituzione sia ritenuta ammissibile (art. 444, comma 2).

        La questione, peraltro, era stata anche oggetto di esame ad opera della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che il fatto che il danneggiato non possa in tal caso partecipare al processo penale non incida, in modo apprezzabile, sul diritto costituzionalmente garantito della difesa né su quello primario dell'agire in giudizio, restando quindi  impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile ed assicurando, al tempo stesso, il perseguimento di un'esigenza di speditezza del processo penale. Del resto, l’azione di restituzione o risarcitoria ha carattere accessorio ed è pertanto subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa è condizionata dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione, tra l’altro, si realizza, nell'interesse  pubblico e dell’imputato voluto dal legislatore ed è finalizzata a tutelare l’esigenza di una rapida conclusione del processo penale: esigenza particolarmente perseguita dai nuovi riti speciali che, con i loro incentivi, concorrono a promuovere celerità e speditezza. Nella legittimità dell’esclusione rientrano anche le spese sostenute dalla parte civile, per le quali la mancata decisione costituiva un danno che non era addebitabile a lui, ma conseguenza di una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice. Pertanto, si palesava incostituzionale il divieto di provvedere sulle spese da parte del giudice penale (Corte cost. n. 443/1990). In tal senso il legislatore è successivamente intervenuto prevedendo espressamente il potere del giudice di penale di provvedere sulle spese. Appare pertanto indiscutibile che la parte, dopo aver trasferito l’azione civile nel procedimento penale, abbia diritto a veder liquidate la spese sostenute anche nel pregresso giudizio civile. La trasposizione del giudizio civile trova un ulteriore limite allorquando la richiesta di applicazione della pena sia stata formulata nel corso delle indagini, exart. 447. In tal caso non è ammessa la costituzione di parte civile ed è illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. Ciò in quanto nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447, il danneggiato dal reato, essendo  consapevole del fatto che il giudizio sarà limitato alla decisione circa l’accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile, non potendo far valere le proprie ragioni risarcitorie. Tuttavia, ciò non comporta alcuna lesione del proprio interesse. La scelta del legislatore, improntata al favor separationis, lascia impregiudicata al danneggiato la possibilità di far valere i propri interessi risarcitori innanzi al giudice civile. Di talché risulta impermeabile alle aspettative del danneggiato la scelta dell'imputato di optare per il rito speciale. E ciò vale anche  in altri casi, come quando l’imputato non si opponga al decreto penale o solleciti il giudice ad ammetterlo alla oblazione ovvero richieda il giudizio abbreviato, dandosi in quest’ultimo caso facoltà alla parte civile di uscire dal processo (art. 441 comma 4) (Cass.S.U., n. 47803/2008). In sintesi, deve ritenersi che anche in questi ulteriori casi si delinei una soccombenza dell'interesse per la parte civile a far valere le proprie ragioni nel giudizio penale rispetto a quello prevalente di una rapida definizione di quest'ultimo. Il trasferimento dell'azione penale nel processo civile, inoltre, non è condizionato all'accettazione delle altre parti costituite nel giudizio civile. Anche con riferimento a tale profilo era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale — che è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte — la quale ha sostenuto che la logica per la quale nel processo civile la rinuncia agli atti del giudizio (di tipo meramente «processuale», che non coinvolge il diritto sostanziale controverso) richiede, per determinare l'estinzione del giudizio, l'accettazione incondizionata delle parti costituite «che potrebbero aver interesse alla prosecuzione», è ispirata all'esigenza di consentire alla parte non rinunciante di conseguire una pronuncia che realizzi le proprie pretese e che quindi accerti — con la forza del giudicato — l'eventuale infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti da chi ha poi formulato la rinuncia. Una esigenza, dunque, che è soddisfatta nell'ipotesi di trasferimento della azione civile dalla sede propria a quella penale, posto che in tale evenienza è la stessa azione — e quindi il medesimo «processo» — a proseguire in altra sede: con la conseguenza che l’accertamento di merito sulla fondatezza della domanda — che sta alla base del capo civile —  è compiutamente espletato, addirittura con possibilità difensive maggiori per l’imputato-convenuto, considerato che in sede penale non valgono le limitazioni di prova operanti nel processo civile (Corte cost. ord., n. 211/2002).


        3. Trasferimento frazionato

        Ha ad oggetto la possibilità di far valere in sede penale solo alcuni profili del petitum, proseguendo, per gli altri, l'azione civile intrapresa. Sul punto, un primo orientamento nega tale possibilità sostenendo che in tema di rapporti fra azione civile ed azione penale deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato, dopo la pronuncia di una sentenza di merito anche non passata in giudicato in tale sede, a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori profili di danno derivanti dalla stessa causa, diversi da quelli fatti valere nel precedente giudizio. La possibilità, invero, di addivenire ad una tale determinazione finirebbe per frustrare i principi propri della normativa dell'art. 75 — che sono quelli di economia processuale oltre che di evitare la possibilità di pronunce dal contenuto contraddittorio (Cass. II, n. 7126/2000). Secondo altro e più recente orientamento di segno opposto, alla luce dei principi di autonomia e separazione del giudizio civile e quello penale, deve riconoscersi possibilità per il danneggiato di far valere nelle diverse sedi diversi autonomi profili di danno, ancorché causato da un medesimo fatto illecito. Pertanto, secondo tale orientamento, il danneggiato potrebbe costituirsi in sede civile per alcuni aspetti, quale il danno patrimoniale e fare valere in sede penale altri aspetti quali il danno morale (Cass. II, n. 38806/2008).


        3.1. Frazionabilità soggettiva

        Ulteriore problematica attinente alla frazionabilità riguarda la possibilità di procedere nelle diverse sedi nei confronti di soggetti diversi ugualmente tenuti nei suoi confronti.

        È il caso del danneggiato da incidente stradale che abbia agito in sede civile nei confronti del proprietario del veicolo investitore e dell'assicuratore e che si sia poi costituito parte civile nel processo penale nei confronti del soggetto responsabile del fatto illecito e nel quale l'assicuratore non sia stato chiamato quale responsabile civile. In tal caso, si è ritenuto che l'azione civile debba estinguersi e che l'eventuale assoluzione dell'autore del fatto non pregiudichi il diritto ad essere risarcito dall'assicuratore (Cass. IV, n. 35604/2003).


        4. Separazione dei giudizi

        Il comma 2 dell'art. 75 statuisce il principio fondamentale nei rapporti tra giudizio civile e penale: quello della separazione. Come evidenziato, infatti, è prevista la possibilità che il giudizio civile prosegua nella sua sede naturale anche in pendenza dell'accertamento penale; e ciò sia nel caso in cui il danneggiato non abbia deciso di trasferire l’azione civile nel giudizio penale, sia nel caso in cui tale traslazione non sia più possibile. L’autonomia dei giudizi implica necessariamente da un lato, lo svolgimento parallelo delle due diverse azioni, dall'altro che il giudizio civile debba procedere secondo le norme ad esso proprie  con un conseguente indipendente ed autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità. La trattazione separata dei giudizi può fornire sicuri vantaggi al danneggiato, il quale potrà avvalersi dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato se la sentenza dotata di definitività farà stato nel procedimento civile (art. 651, comma 1); non sarà necessariamente danneggiato dall'eventuale assoluzione dell'imputato che non esclude l'esistenza del diritto al risarcimento (art. 652, comma 1 u.p.). Per tali motivi, se il giudicato penale interviene con giudizio civile in corso, l’accertata responsabilità dell’imputato in sede penale precluderà, senza dubbio, qualsiasi ulteriore accertamento in sede civile, mentre l’eventuale assoluzione non avrà alcun effetto sul giudizio civile che proseguirà il suo normale corso.


        5. Pregiudiziale penale nel processo civile

        Il comma 3 dell'art. 75 prevede due deroghe al principio della separazione di cui al comma precedente. Si tratta dei casi in cui si verifica una pregiudiziale del processo penale su quello civile. È il caso in cui l'azione innanzi al giudice civile sia iniziata dopo la costituzione di parte civile, ovvero in cui l'azione civile sia iniziata dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado. Si tratta di due distinte ipotesi: la prima, infatti, presuppone che vi sia stato il  preventivo esercizio dell'azione civile innanzi al giudice penale, mentre nella seconda non è preso in considerazione. In ogni caso le due fattispecie, ancorché diverse anche con riferimento al dato temporale, sono accomunate negli effetti. In entrambi i casi, infatti, si otterrà la sospensione del giudizio civile sino all'esito della definizione di quello penale. Sin quando all'interno del procedimento penale non sarà pronunciata una decisione definitiva, il giudizio civile resterà sospeso.

        Sul tema dei limiti della sospensione necessaria del procedimento civile (e con specifico riferimento al caso in cui l'azione civile sia stata proposta successivamente alla sentenza di primo grado) sono intervenute di recente le Sezioni Unite Civili le quali hanno enunciato un principio di diritto di tipo decisamente restrittivo. Secondo le Sezioni Unite, infatti," i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75 c.p.p., comma 3, che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato"(Cass. civ. S.U., n. 13661/2019). Nel caso di specie, pertanto, non essendo direttamente l'imputato il convenuto della causa promossa in sede civile, le Sezioni Unite, interpretando restrittivamente il comma terzo dell'art. 75 c.p.p., ha annullato l'ordinanza di sospensione del procedimento civile.  Tanto evidenziato in merito al principio di carattere generale della sospensione necessaria del processo civile e ai limiti alla sua applicazione così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che il legislatore ha escluso espressamente l'applicabilità di tale principio in alcuni casi tassativamente previsti. Vi sono, quindi, una serie di eccezioni previste dal legislatore del 1988, in cui l'effetto sospensivo non si verifica. L'ampiezza di tali deroghe, a ben vedere, costituisce la misura dell'affermazione del principio della separazione dei giudizi — che costituisce il criterio guida nei rapporti tra il giudizio penale e quello civile. Si tratta di tutti casi nei quali la mancata partecipazione non è conseguenza della scelta della parte stessa, ma conseguenze di eventi che non possono esserle imputati.


        5.1. Incapacità dell'imputato

        Il primo dei casi previsti attiene all'incapacità dell'imputato (art. 71, comma 6). Nella previsione normativa, l'incapacità rilevante era solo quella di natura psichica, in quanto l’unica che comporta la sospensione del giudizio penale. Per cui, solo in tal caso si poneva la necessità di non far derivare la necessaria sospensione del processo civile che avrebbe finito per paralizzare l'interesse del danneggiato al riconoscimento del proprio diritto al risarcimento.

        All'unica ipotesi di deroga al principio della sospensione del processo civile si affianca quella di origine giurisprudenziale enucleata dalla Corte costituzionale e che riguarda i casi di incapacità fisica irreversibile dell’imputato che non consentano la celebrazione del giudizio in sua assenza. La Corte, infatti, ha evidenziato che la condizione in esame  è sostanzialmente sovrapponibile a quella di incapacità psichica. E ciò in quanto in entrambi i casi si verifica una sostanziale sterilizzazione dell'azione civile esercitata nel processo penale; con la differenza che, mentre in presenza di una incapacità psichica sono fatti salvi i diritti delle parti civili che potranno, quindi, proseguire l'azione innanzi al giudice civile, analoga previsione non sussiste per l'impedimento fisico permanente che non permetta il prosieguo del dibattimento. Di talché l'azione civile rimarrebbe sospesa senza assicurare alcuna tutela al danneggiato. Ciò comporta, secondo quanto sancito dalla Consulta, una violazione non solo del principio di uguaglianza ma anche di quello di agire a tutela dei propri diritti. Su tali basi, quindi, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost., l'art. 75, comma 3, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza (Corte cost. n. 354/1996).


        5.2. Esclusione della parte civile

        La seconda ipotesi ha ad oggetto l'esclusione dal giudizio penale della parte civile e del responsabile civile (art. 88, comma 3). In tal caso la deroga si legittima in quanto il danneggiato vedrebbe leso il proprio diritto ad agire la tutela dei diritti da un provvedimento non impugnabile in rapporto al quale non avrebbe alcuna mezzo di tutela.


        5.3. Mancata accettazione del giudizio abbreviato

        La facoltà che ha il danneggiato di rifiutare il giudizio abbreviato, per il possibile pregiudizio che potrebbe derivargli a seguito di una decisione adottata allo stato degli atti, ossia sulla base dei soli atti contenuti nel fascicolo del P.m. ed acquisiti nel corso dell'attività investigativa, comporta la mancata sospensione del procedimento civile.


        5.4. Sentenza che applica la pena concordata dalle parti

         La volontà di salvaguardare il pregiudizio che può subire la parte danneggiata risulta essere ancora più evidente nel caso di definizione del giudizio con patteggiamento. In questo caso, infatti, il giudice non può provvedere in ordine alla richiesta di risarcimento (art. 444, comma 2). Ulteriore ipotesi in cui non opera la sospensione si ha quando il giudice ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta oblazione. Trattasi di una fattispecie introdotta dalla l. n. 479/1999, c.d. “Legge Carotti”, la quale, all'art. 53, comma 1, lett. b) ha espressamente escluso l'applicazione della norma di cui al comma 3 dell'art. 75 al caso di definizione del giudizio tramite oblazione. Ne consegue che non opera la sospensione del processo civile anche se l'azione è cominciata dopo che nel processo penale vi era stata la costituzione di parte civile.

        L'effetto sospensivo della pronuncia della sentenza di primo grado, peraltro, non può verificarsi in caso di giudizio a carico diimputati minorenni in quanto, come è noto, in questo caso non è prevista la costituzione di parte civile.


        6. Casistica

        Il trasferimento nel processo penale dell'azione civile esercitata mediante richiesta di decreto ingiuntivo è consentito solo ove l'intimato abbia proposto opposizione e non sia stata ancora pronunciata sentenza, anche non passata in cosa giudicata, con la quale sia stata decisa la lite nel merito, dovendosi, viceversa, ritenere precluso ove il decreto non sia stato opposto ovvero l'opponente non si sia costituito, poiché in tal senso il provvedimento acquista valore di sentenza passata in giudicato (Cass. II, n. 7126/2000);

        è illegittima la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile, motivata in virtù della preclusione sancita dall'art. 75 — per il quale il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta l'automatica rinuncia agli atti del giudizio civile che, di conseguenza, deve essere dichiarato estinto —, allorché tra l'azione civile e quella penale sussista diversità di soggetti e dicausa petendi e che nel caso in cui il danneggiato da un reato agisca dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno morale e di quello biologico e, successivamente, si costituisca parte civile nel processo penale chiedendo il risarcimento dei soli danni patrimoniali, il giudizio civile non va sospeso, in quanto il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75, comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (Cass. II, n. 5801/2014);

        la proposizione innanzi al giudice civile della domanda per la quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto dal giudice penale con sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, non configura un doppio esercizio della stessa azione, bensì l'esercizio di una azione autonoma fondata sulla prima cui non consegue una revoca della costituzione di parte civile (Cass. IV, n. 29234/2013);

        nel caso in cui il danneggiato da un reato agisca dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno morale e di quello biologico e, successivamente, si costituisca parte civile nel processo penale chiedendo il risarcimento dei soli danni patrimoniali, il giudizio civile non va sospeso, in quanto il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75, comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (Cass. II, n. 38806/2008);

        ove la parte civile costituita agisca anche in sede civile tramite un suo procuratore o mandatario, non può ritenersi, ai fini dei rapporti tra azione civile e azione penale (art. 75), che trattasi di soggetti diversi, sotto il profilo della imputazione degli effetti dell'azione civile alla mandante, parte sostanziale, anche se non formale, del giudizio verificandosi, altrimenti, una facile elusione generalizzata del principio di cui all'art. 75 (Cass. II, n. 62/2010);

        nel caso di giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 441 comma 4 la parte civile può non accettare il rito speciale, così determinando l'unico effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell'art. 75, comma 3 dello stesso codice (sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale), ma non ha il potere di opporsi all'ammissione di tale rito, né può impugnare il provvedimento che lo dispone. Atteso che il consenso e il dissenso della parte civile non hanno incidenza sulla introduzione del procedimento speciale, la loro mancata manifestazione è un dato processualmente neutro e insignificante, dovendo escludersi, segnatamente, che se ne possa desumere l'opzione di trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all'azione proposta nel processo penale (Cass. I, n. 10001/2004);

        le Sezioni Unite penali, chiamate a pronunciarsi su un caso relativo all'applicazione dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 476 comma 2 c.p., sono intervenute anche sul rapporto sussistente tra proposizione dell'azione civile esercitata nel processo penale e termini di prescrizione. Sul punto, la Corte, richiamando ampia giurisprudenza del medesimo orientamento, ha statuito che l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace interamente alle regole proprie della prescrizione penale, non rinvenendosi alcuna distinzione fra dette regole nella disposizione di rinvio contenuta nella norma civilistica; e dovendosi pertanto tenere conto, nel computo del termine per l'esercizio di detta azione, anche delle cause di sospensione ed interruzione previste dagli artt. 159 e 160 c.p. (Cass. S.U., n. 24906/2019).

        Bibliografia

        Cantone: Sub art. 75, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi-Lupo, Milano, 2003, 941; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Civinni, Sospensione del processo civile per c.d. pregiudizialità penale: questioni teoriche e riflessi pratici, in Foro it. 1991, V, 363; Conso-Illuminati, Commentario breve al c.p.p., Padova, 2015; Pennisi, voce Parte civile, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, 986; Pennisi Sub art. 75, in Conso-Grevi, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2005; Scarapone, voce Rapporti tra processo civile e processo penale, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991, 1; Ubertis-Quaglierini, Processo penale sospeso per malattia irreversibile: riverberi sull'azione per danni, in Dir. pen. e proc, 1997, 165.

        Autori: Irma Conti

        Art. 76 - Costituzione di parte civile.

        1. L'azione civile nel processo penale è esercitata [74], anche a mezzo di procuratore speciale [122], mediante la costituzione di parte civile [2441c trans.] (1) .

        2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [4412, 4442;23 att.].

         

        [1] Ai sensi dell'art. 14l. 3 gennaio 1991, n. 3 «La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri».

        Riferimenti chiave:

        L. 3 gennaio 1991, n. 3.

        1. Inquadramento

        L’art. 76 definisce modalità, effetti e durata della costituzione di parte civile. Si tratta di una norma di portata generale che detta i principi base riguardanti la presenza della parte civile nel processo penale. Tali principi riguardano la delimitazione dei soggetti legittimati a costituirsi parte civile e l’atto e le modalità attraverso le quali è possibile detta costituzione e la durata della stessa.

        2. Soggetto legittimato

        Sotto il profilo della legittimazione soggettiva è richiesta la sussistenza della legittimatio ad processum, ossia il libero esercizio dei diritti che fa valere. Colui il quale sostiene di essere danneggiato dal reato — vale a dire il titolare del diritto al risarcimento e alle restituzioni, il c.d. legittimato ad causam — può esercitare l'azione civile nel processo penale mediante la costituzione di parte civile.

        Tale azione può essere esperita personalmente (se persona giuridica tramite il rappresentante legale — se persona fisica non avente «il libero esercizio dei diritti» secondo le modalità indicate nell'art. 77, che rimanda al c.p.c.) o a mezzo di procuratore speciale ad atti ex art. 122. In questo secondo caso, il titolare del diritto conferisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (legittimatio ad processum) ed è quest’ultimo  ad essere legittimato a promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. È questa la «procura speciale» cui si riferiscono gli artt. 76 e 122 (Cass.S.U., n. 44712/2004). È evidente che la norma disciplina detta legittimazione sotto un profilo strettamente processuale, che deve essere tenuto distinto  da quello attinente la titolarità del diritto fatto valere (legittimatio ad causam), in quanto riguarda esclusivamente alla capacità di esercitare le facoltà all'interno del processo. Tutti coloro che, a vario titolo, sono privi di tale titolarità devono essere rappresentati da soggetto capace che ne faccia le veci — da individuarsi secondo il disposto dell'art. 75 c.p.c.Il richiamo alle disposizioni civilistiche, nel caso di specie, si impone proprio in ragione della sostanziale natura civile dell’azione esercitata all’interno del processo penale. L'eventuale mancanza del rappresentante ovvero la sussistenza di un conflitto di interessi tra il danneggiato e colui che lo rappresenta, trova espressa disciplina nel successivo art. 77, comma 2.


        3. Segue. Casistica

        Il minore, non avendo il libero esercizio dei diritti non può costituirsi parte civile se non in quanto rappresentato, autorizzato o assistito, nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. A tal fine è sufficiente l'atto di costituzione avvenuto a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale. Trattasi, invero, di un atto che è diretto al miglioramento e alla conservazione di beni già facenti parte del patrimonio del soggetto incapace che devono essere qualificati come atti di ordinaria amministrazione che non richiede la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (Cass. VI, n. 18266/2014);

        - all'opposto la perdita della capacità della parte civile non determina il venir meno degli atti sino a quel momento compiuti dalla parte civile all'epoca capace, ma implica soltanto la necessità di nomina di un rappresentante che possa proseguire l'azione in vece del soggetto divenuto incapace. Costui sarà solo tenuto ad operare la sua costituzione che, in ogni caso, non integra un “nuovo” atto di costituzione di parte civile (Cass. V, n. 474/2014);

        il successore universale del soggetto costituito parte civile è legittimato a intervenire a tale titolo nel processo penale nelle ulteriori fasi e gradi per la prosecuzione dell'azione risarcitoria già proposta dal succeduto senza che occorra una nuova costituzione di parte civile, proprio in quanto subentra nell'intera situazione giuridica soggettiva di quello. Il principio, valido per le persone fisiche, va certamente esteso anche agli enti. Ed invero l'Azienda Sanitaria Locale Provinciale di Bari, succeduta alla Asl Bari già costituitasi parte civile, è stata ritenuta legittimata a intervenire nel processo penale nelle ulteriori fasi e gradi per la prosecuzione dell'azione risarcitoria già proposta dal succeduto (Cass. VI, n. 28111/2010).


        4. Atto di costituzione

        L’atto di costituzione di parte civile, la cui forma è disciplinata dall'art. 78,  è l’atto scritto attraverso il quale il soggetto legittimato alla costituzione può fare ingresso nel processo penale per la tutela dei propri interessi lesi e per l’ottenimento del relativo risarcimento. L'atto di costituzione, quindi, costituisce la formalità necessaria affinché il danneggiato possa divenire parte nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con Il Giudice e le altre parti.


        5. Procura speciale

        Come rilevato in precedenza, per la costituzione di parte civile non è sufficiente il rilascio della semplice procura alle liti, ma è necessario il conferimento di una procura speciale ad un difensore. E ciò in quanto attraverso la costituzione di parte civile e il conferimento di detta procura speciale, il difensore assume la rappresentanza processuale e diviene depositario della legittimatio ad causam — attraverso la quale può compiere tutte le attività che la legge attribuisce al danneggiato. Il conferimento della procura speciale deve avvenire, a pena di inammissibilità, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da uno dei soggetti riportati nell'art. 39, norma di attuazione c.p.p. A questi va aggiunto lo stesso difensore, allorché la procura sia a lui rilasciata, secondo l'espressa dizione dell'art. 122, comma 1. La modifica dell'art. 122, disposta dall'art. 13 l. n. 479/1999, ha risolto un acceso dibattito giurisprudenziale in merito  alla possibilità dell’autentica da parte del difensore non della sola procura alle liti ma anche della procura speciale necessaria alla costituzione di parte civile. Diversa è la procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 100. La parte civile, invero, non può difendersi da sola, ma deve stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura speciale. Tale atto conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, attribuendogli il potere di «compiere e ricevere [...] tutti gli atti del procedimento (art. 100, comma 4), necessari allo svolgimento dell'azione civile». In sintesi, la procura di cui agli artt. 76 e 122  attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale che gli consente promuovere l’istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato, la procura ex art. 100 è finalizzata a conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata volta a far valere in giudizio la pretesa di detta parte. La differenza tra le due procure è dunque radicale e resta immutata  anche quando unitamente alla prima venga, con lo stesso atto, conferita alla stessa persona anche la seconda: la qual cosa è ben possibile in quanto, pur in presenza di distinte disposizioni normative, non si rinviene nell'ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di tali distinte scritture (Cass.S.U., n. 44712/2004). Ne consegue, pertanto, che alla sottoscrizione del procuratore può essere riconosciuta contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé (Cass. II, n. 44660/2015). Tanto premesso in ordine alla necessità della procura , si osserva che la procura speciale non deve necessariamente essere trasfusa in rigorose formule sacramentali e la stessa, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, resta valida anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in specifiche formule, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Cass. III, n. 4676/2015). La procura speciale, inoltre, può riconoscere in favore del destinatario la facoltà «di farsi rappresentare e di nominare sostituti». 


        6. Segue. Casistica

        Le modalità di rilascio della procura speciale sono subordinate alla legge in vigore nello Stato in cui le stesse sono rilasciate (Cass. II, n. 40394/2015);

        fa eccezione a quanto sinora esposto la costituzione nel processo penale degli avvocati dello Stato la cui legittimazione non necessita del preventivo rilascio di procura speciale, risultando sufficiente la manifestazione di volontà dell'amministrazione che rappresentano in via istituzionale, di costituirsi parte civile per il riconoscimento della pretesa risarcitoria. Ed invero, il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un mandato speciale; e ciò, tanto nel giudizio civile, quanto in quello penale, allorché le pretese civili della pubblica amministrazione siano esercitate in tale sede (Cass. V, n. 11441/1999);

        ai fini della costituzione di parte civile del Comune deve ritenersi che la competenza a conferire al difensore la procura sia propria ed esclusiva del Sindaco, cui è attribuita la rappresentanza dell'ente. Né tale facoltà è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Giunta alla quale il nuovo ordinamento delle autonomie locali ha attribuito una competenza residuale, sussistente nei limiti in cui le norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco (Cass. civ.S.U., n. 17550/2002).


        7.Principio della c.d. immanenza

        Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che la costituzione di parte civile produca i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Una volta che la costituzione di parte civile è stata ammessa, non è pertanto necessario che venga riproposta con il progredire del giudizio nelle successive fasi. Sino a quando non viene pronunciata sentenza irrevocabile, l’azione civile rimane quindi inserita nel processo penale. Si tratta del cosiddetto principio di «immanenza» della costituzione di parte civile, secondo cui la parte ha diritto a stare nel processo senza alcuna necessità di rimuovere la costituzione, in relazione alle singole fasi o ai singoli gradi di esso. In virtù del suddetto principio, la parte civile avrà il diritto di prendere parte a tutti i successivi gradi di giudizio, anche in caso di assoluzione o in caso di un suo atto di impugnazione, essendo possibile affidarsi al gravame proposto dal solo P.M. L’estensione del principio stabilito dall'attuale legislatore, invero, è stato anche il frutto di una elaborazione giurisprudenziale e normativa che affonda le sue radici nella normativa vigente sotto l’abrogato codice, che non attribuiva alla parte civile il potere di impugnazione.

        Il legislatore del 1988, nel disciplinare il potere di impugnazione contro le sentenze di proscioglimento ha ritenuto che lo stesso non dovesse essere limitato al ricorso per cassazione e ha dato alla parte civile la possibilità di impugnare «con il mezzo previsto dal pubblico ministero» (art. 576). Ne viene fuori un sistema in cui la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile automaticamente, vale a dire anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile, che nei casi indicati forma oggetto di una devoluzione di diritto. In conclusione, dato che «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo» (art. 76 comma 2), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4) e che, se l'appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello può pronunciare condanna «e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge» (art. 597, comma 2, lett. a ) e b), si deve ritenere che «quando pronuncia sentenza di condanna», il giudice di appello deve decidere «sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno», anche se la parte civile non ha proposto impugnazione (artt. 538, comma 1, e 598) (Cass.S.U., n. 30327/2002). Qualora, viceversa, l'atto di appello venga proposto dalla sola parte civile, limitatamente alle questioni civili, il giudice di appello dovrà sempre applicare le norme proprie del giudizio penale cui il danneggiato da espressamente aderito. Ne consegue che in presenza di un appello della sola parte civile avverso una sentenza di assoluzione in primo grado, il giudice del gravame deve valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato, secondo i parametri del diritto penale e non rifacendosi alle norme proprie del diritto civile che evocano ipotesi di inversione dell’onere della prova o, peggio ancora, di responsabilità oggettiva (Cass. IV, n. 42995/2015). Problematica diversa, inoltre, è quella relativa all'insussistenza della legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che abbia confermato l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado e appellata dal solo pubblico ministero (Cass. VI, n. 49497/2009; Cass. V, n. 1461/2010). Si tratta, però, di una problematica che non ha alcuna attinenza col principio dell'immanenza della costituzione della parte civile, laddove il giudizio prosegua per l'impugnazione ritualmente proposta da altri soggetti legittimati.

        Peraltro, dall'effetto estensivo delle impugnazioni, ex art. 587, non consegue l'abilitazione dell'imputato non impugnante a reagire contro la sentenza di appello o di rinvio che non abbia accolto le ragioni del coimputato impugnante, potendo egli solo beneficiare degli effetti eventualmente favorevoli, a lui estensibili, della decisione assunta sulla base della impugnazione del coimputato (Cass. V, n. 11959/2000; Cass. VI, n. 2767/1994).


        7.1. Giudizio di revisione

        Il principio di immanenza, ovviamente, deve trovare applicazione anche nel giudizio di revisione, al quale deve prendere parte la parte civile costituita nel giudizio definito con sentenza passata in cosa giudicata. La stessa acquista la qualità di parte solo dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio di revisione e che, pertanto, solo in tal fase potranno essere validamente esaminate le questioni sollevate e tese a contestare l'ammissibilità della richiesta del giudizio di revisione (Cass.S.U., n. 624/2001). Le stesse considerazioni valgono anche quando la sentenza oggetto della richiesta di revisione sia una sentenza di patteggiamentoex art. 444,perché se è vero che i diritti delle parti civili connessi al risarcimento dei danni sono tutelabili in sede civile, alle stesse parti che si erano costituite nel giudizio speciale era riconosciuto il diritto di chiedere ed ottenere la condanna dell’imputato al pagamento delle spese di costituzione; in relazione a tale condanna vi può essere, pertanto, un successivo un interesse ad interloquire sulla fondatezza o meno di una impugnazione straordinaria, che è finalizzata ad ottenere la revoca della sentenza gravata (Cass. VI, n. 15796/2014).


        8. Segue. Casistica

        Il principio dell'immanenza degli effetti della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76, vale nel rispetto di tutti gli altri principi, tra cui quello della tempestività dell'impugnazione, la cui mancanza determina il passaggio in giudicato della sentenza a norma dell'art. 329 c.p.c. (Cass. V, n. 6911/1998);

        vige nel processo penale il principio c.d. di «immanenza» della costituzione di parte civile in virtù del quale, una volta costituita, la stessa debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, che debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari; per es. nel giudizio di revisione) anche se non impugnante e che non occorra per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione. Parimenti l'immanenza rimane ferma anche nel caso di mutamento delle posizioni soggettive (per es. morte o raggiungimento della maggiore età) o di vicende inerenti la procura alle liti o la difesa tecnica (per es. l'abbandono della difesa). Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma indicata (Cass. IV, n. 10802/2009).

        Il principio di immanenza della parte civile costituita non consente di interpretarne l'assenza nel giudizio di appello come revoca tacita o presunta la volontà di revoca la quale risulta soltanto da una scrittura privata a firma non autenticata esibita dalla difesa dell'imputato (Cass. I, n. 9731/1998);

        per il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, stabilito dall'art. 76, fino a quando è in corso il procedimento penale, la parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare alle fasi successive alla prima e a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni anche se non ha impugnato direttamente la sentenza di proscioglimento di primo grado, appellata soltanto dal pubblico ministero. Il potere di autonoma impugnazione della parte civile non stravolge finalità e ratio dell'istituto, ma ha soltanto lo scopo di evitare le conseguenze dell'inerzia del pubblico ministero (Cass. V, n. 12018/1999).

        Bibliografia

        Luzi, Facoltà di disporre del diritto: mandato ad litem o procura speciale autenticata?, in Cass. pen. 2000, 1143; Nuzzo, In tema di “procura speciale” per l'impugnazione del difensore di parte civile, in Cass. pen. 2009, 221; Pistorelli, Per le Sezioni unite non e' ammissibile la costituzione di parte civile nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p., in Cass. pen. 2009, 2313; Potetti, Sottoscrizione del difensore nella dichiarazione di costituzione di parte civile e relative procure speciali, in Riv. pen. 1996, 417; Quagliano, L'inammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile che non ha impugnato la sentenza assolutoria di primo grado, in Dir. pen. e proc. 2014, 714; Scarcella, Ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento relativamente alle spese di parte civile, in Cass. pen. 2012, 2061; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011.

        Autori: Irma Conti

        Art. 77 - Capacità processuale della parte civile.

        1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili [75 c.p.c.].

        2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale [3384]. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti [3074 c.p.] e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

        3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

        4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero [831, 4], finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

        1. Inquadramento

        L'articolo in esame disciplina la capacità processuale del danneggiato predisponendo i rimedi in caso di sua assenza ovvero di un non corretto esercizio in caso di situazioni di incompatibilità tra rappresentante e rappresentato.

        2. Soggetti incapaci

        La capacità processuale rappresenta infatti un presupposto essenziale non solo per l’imputato, ma anche per la persona danneggiata, in quanto deve essere sempre garantito il diritto della parte a doversi rendere conto della realtà processuale. Per tale motivo, il legislatore ha richiesto la sussistenza di tale presupposto anche nei confronti del danneggiato il quale, nel caso sia privo, deve essere rappresentato nelle stesse forme previste per l’imputato. La sostanziale natura civilistica del rapporto, ha legittimato il richiamo alle disposizioni del codice civile per l'individuazione delle forme, modalità di tutela e rappresentanza dei soggetti incapaci. Ne consegue che i minori devono essere rappresentati dai genitori ovvero dal tutore; gli interdetti, parimenti, devono essere rappresentati dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Quanto agli emancipati e gli inabilitati, gli stessi devono stare in giudizio tramite l'assistenza del curatore. Nel caso di fallimento la legittimatio ad processum deve essere riconosciuta al curatore fallimentare il quale, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal giudice delegato, potrà validamente costituirsi in giudizio per ottenere le restituzioni ed il risarcimento dei danni cagionati da reato relativi a rapporti di diritto patrimoniale rientranti nella sfera del fallimento. L’incapacità del fallito, naturalmente, non rileva per i danni derivanti da reato cagionati prima della dichiarazione di fallimento in rapporto ai reati quali si ritiene che lo stesso possa legittimamente costituirsi parte civile.


        2.1. Decesso del danneggiato

        In questo caso i successori universali sono legittimati a proseguire l’azione civile nel processo penale, ovvero ad intraprenderla per la prima volta. Nel primo caso, ossia quando vi sia stata già costituzione del de cuius, gli eredi agiranno in base a diritto ereditario; viceversa, faranno valere un diritto proprio nel caso in cui daranno inizio all'azione, come nel caso di costituzione dei familiari della vittima di un omicidio. In tal caso, peraltro, potrà essere validamente richiesto il risarcimento del proprio danno conseguente alla lesione diretta della propria sfera giuridica alla stregua dei rapporti patrimoniali con la vittima.


        3. Segue. Casistica

        Il raggiungimento della maggiore età fa confluire la legittimazione dei genitori che avevano proposto querela nell'interesse dell'allora minore danneggiato dal reato in quella del figlio, di talché deve ritenersi nulla l'udienza fissata dal G.i.p. per la deliberazione della richiesta di archiviazione (Cass. IV, n. 27007/2004);

        la parte civile, qualora divenga maggiorenne dopo la nomina del difensore, ritualmente compiuta da parte del genitore esercente la potestà, deve rendersi parte attiva presso il difensore medesimo o provvedere alla sua eventuale sostituzione. Diversamente, non può addurre alcuna nullità della citazione, poiché la nomina del difensore precedentemente eseguita mantiene intatti i suoi effetti (Cass. III, n. 10851/1995);

        rimane escluso che la mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, possa essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo (Cass. n. 9725/1997);

        sulla stessa scia si è affermato che la costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, conserva la sua validità, pur in assenza di rinnovazione, anche nel caso che il minore, nel corso del giudizio, raggiunga la maggiore età, in assenza di dichiarazione al riguardo da parte del difensore e di iniziative delle controparti (Cass. I, n. 24683/2006).


        4. Curatore speciale

        Nel caso in cui la persona incapace sia priva di adeguata assistenza, ovvero versi in una condizione di conflitto di interessi con la persona che lo rappresenta, l'azione civile può essere esercitata da un curatore speciale (art. 78 c.p.c.) nominato, in presenza di ragioni di urgenza, dal giudice su richiesta del P.M., al quale spetta solo un potere di iniziativa. Il giudice cui è rivolta l’istanza, dovrà svolgere una breve attività istruttoria volta ad acquisire le informazioni necessarie ai fini della decisione ascoltando, qualora indispensabile, anche le persone interessate. Esaurita tale fase, provvede con decreto che viene comunicato al P.M.

        Giudice competente a provvedere sulla richiesta di nomina del curatore speciale ed al quale dovrà correttamente essere rivolta la richiesta, è quello procedente che ha la materiale disponibilità degli atti.

        Come affermato anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, la necessità di una stabile rappresentanza legale, in luogo di quella interinale assicurata, nei soli casi di urgenza, dal P.m. ai sensi dell'art. 77, comma 4, comporta che alla nomina del curatore si proceda quanto prima da parte del giudice procedente il quale, in forza di una applicazione analogica, pienamente consentita, dell'art. 554 o del pari analogamente in base a quanto stabilitosi in tema di giudice competente per le misure cautelari ex art. 279 (ex plurimis v. Cass.S.U., n. 7/1995, confl. comp. Ass. Catanzaro e Gip Trib. Catanzaro in proc. Ranieri) deve essere individuato per quello che materialmente e giuridicamente dispone degli atti del procedimento (Cass. VI, n. 47137/2014).


        4.1. Enti pubblici

        La normativa in esame non trova applicazione nei confronti degli enti pubblici. E ciò in quanto i concetti di « rappresentanza » ed « assistenza »  aderiscono a soggetti che non hanno il libero esercizio dei loro diritti e non possono in alcun modo riferirsi all'ente pubblico per il quale, anche quando si parla di legale rappresentanza da parte del soggetto (persona fisica) legittimato a esprimere la volontà dell’ente nei rapporti esterni, non ci si trova mai di fronte ad una vera e propria rappresentanza in senso civilistico. Si precisa, infatti, che il rapporto  (organico) tra ufficio e persona (fisica) ad esso preposta si risolve piuttosto, secondo la più accreditata dottrina pubblicistica, in una «immedesimazione» tale che il preposto non risulta mai un soggetto a sé stante rispetto all'ente. In secondo luogo, è nei cardini del sistema che l'ufficio del titolare — inteso come un tutt'uno di persone e mezzi, organizzato per lo svolgimento di quell'attività — non può non avere carattere istituzionale ed è questo che ne spiega in dottrina la sua continuità e indefettibilità anche in caso di mutamento degli elementi che lo compongono o di temporanea mancanza di taluno di essi. Preso dunque atto che non è concepibile un ufficio privo di un preposto, il diritto positivo ha elaborato, a fianco alla figura del titolare (colui che d’ordinario riveste quel ruolo), quella del  vicario, del facente funzioni o del reggente (che normalmente opera nell'intervallo tra la cessazione di un titolare e la nomina del successore), del sostituto (che di solito agisce per delega), del supplente che opera in caso di assenza o di impedimento, fisico o giuridico, del titolare e di regola gli subentra in modo automatico.

        Ne consegue che, nei confronti dell'ente pubblico, non si configurano ipotesi né di incapacità né di conflitto di interessi ben potendosi, anche in questo caso, risolversi le problematiche del conflitto di interessi tra il preposto e l'ente attraverso una sostituzione interna all'ente del soggetto preposto ed in conflitto di interessi (Cass. VI, n. 9663/2001).


        5.La costituzione del P.m.

        Nei casi di assoluta urgenza, nei quali non sarebbe possibile svolgere il normale iter per la nomina di un curatore speciale, è prevista la possibilità per il P.m. di esercitare l'azione civile nell'interesse del soggetto incapace per età o per condizione psichica. Tale particolare forma di costituzione, per la sua stessa natura, ha una valenza limitata e finalizzata a consentire l’intervento di colui al quale spetta la rappresentanza o assistenza della persona incapace, ovvero alla nomina del curatore speciale. Si tratta, quindi, di un potere di supplenza funzionale solo ad arginare le emergenze.

        È il caso della celebrazione di un giudizio direttissimo nel quale la tempistica normativa è oggettivamente incompatibile con i tempi necessari non solo per la nomina di un curatore speciale ma, del caso, anche con quelli necessari all'individuazione della persona cui spetti la rappresentanza dell'incapace. Anche in caso di esercizio dell'azione civile, il P.M. resta organo della pubblica accusa e, in quanto tale, resta sostanzialmente estraneo al rapporto processuale civile. Come sottolineato, infatti, la sua  funzione è solo temporanea ed è tesa a non arrecare, in situazioni eccezionali, pregiudizio al danneggiato incapace. Tale potere di sostituzione non potrà essere esercitato, invece, con riferimento all'imputato nella censura di provvedimenti per far valere l’illegittimità della mancata concessione di benefici, rimessi al potere dispositivo della parte e al potere discrezionale del giudice. Non può sostituirsi all'offeso dal reato, costituitosi parte civile, per sindacare, con l'impugnazione, statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili, in un processo dispositivo nel quale viene garantita la posizione, tendenzialmente paritetica, dei vari soggetti e il diritto dell'imputato non solo ad essere giudicato da un giudice «terzo», ma anche a non essere contrastato, fuori dei limiti di un legittimo contraddittorio, dal pubblico ministero. Quale parte tecnica «non imparziale», in ambiti che esulano dalla di lui legittimazione. Poiché, infatti, non è prevista come esigenza di ordine pubblico la difesa degli interessi civili, che possono essere tutelati con azioni spettanti ai rispettivi titolari, il pubblico ministero rimane estraneo al rapporto processuale civile e non è portatore di un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile, in tale ambito e in siffatti limiti, per svolgere una attività surrogatoria (Cass. V, n. 10366/1999).


        6. Segue. Casistica

        Il p.m., al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall'art. 77 non può, sostituendosi ai soggetti interessati chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili in quanto si tratta di un'istanza che spetta esclusivamente a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento e ciò in quanto esplicazione dell'azione civile esercitata nel giudizio penale la cui legittimazione è riservata alla sola parte privata. Né la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica (Cass. VI, n. 3565/1996);

        esula dal concetto di interesse concreto ed attuale dell'accusa per l'impugnazione quello proprio della parte civile a far valere le proprie pretese risarcitorie. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile l'impugnazione della parte pubblica per il mutamento della formula assolutoria «perché il fatto non sussiste» in quella «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato» proposta al solo fine di consentire una tutela degli interessi privati. Ciò in quanto il P.m. è estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra i soggetti danneggiati dal reato e l'imputato, ed è perciò indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria e non è, pertanto, legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili delle parti private, né a surrogarsi all'eventuale inerzia delle stesse (Cass. I, n. 9174/2007).

        Bibliografia

        Conso, Capacità processuale penale (diritto processuale penale) in Enc. dir., Milano, 1960, 134; Satta, Capacità processuale (diritto processuale civile), in Enc. dir., Milano, 1960, 130; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011.

        Autori: Irma Conti

        Art. 78 - Formalità della costituzione di parte civile.

        1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

        a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

        b) le generalità dell'imputato [60] nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

        c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100];

        d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili (1) ;

        e) la sottoscrizione [110] del difensore.

        1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione (2) .

        2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata [152], a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

        3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile (3) (4) .

         

        [1] Le parole «agli effetti civili» sono state inserite dopo le parole «che giustificano la domanda» dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

        [2] Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

        [3] Comma così sostituito dall'art. 132l. 16 dicembre 1999, n. 479.

        [4] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 23 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        D.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111.

        1. Inquadramento

        La norma in esame detta la disciplina relativa alla forma, e alle formalità che devono essere osservate nella redazione dell’atto di costituzione di parte civile; formalità la cui inosservanza determina un vizio dell’atto.

        2. Modalità di presentazione

        Sono previste due modalità attraverso le quali la costituenda parte civile può presentare l'atto di costituzione. La prima è il deposito nella cancelleria del giudice innanzi al quale pende la causa. La seconda è la presentazione in udienza. Nel primo caso, inoltre, il legislatore richiede che di detto deposito venga data effettiva conoscenza alle altre parti del processo. Per tale motivo il legislatore ha imposto l'obbligo di notifica dell'atto di costituzione depositato. I soggetti destinatari di tale notificazione sono tutte le altre parti private del processo. Si ritiene, infatti, che non sussista alcun obbligo di notificazione dell'atto di costituzione di parte civile depositato fuori udienza anche al P.M., in quanto la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni, di cui sono parti il danneggiato, da un lato, e l'imputato ed il responsabile civile, dall'altro. Ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono l'imputato ed eventualmente il responsabile civile — con esclusione del pubblico ministero, che è del tutto estraneo al suddetto rapporto (Cass. IV, n. 5270/1997). Analogamente, la notifica non deve essere effettuata neanche al difensore dell'imputato, posto che costui non rientra tra le “altre parti” richiamate dall'art. 78, comma 2 e che va bensì riferita esclusivamente al soggetto attivo e passivo dell'azione penale, nonché ai soggetti dell'eventuale azione civile proposta in sede penale (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) (Cass. IV, n. 3797/2014). A partire dalla data delle notifica derivano tutti gli effetti connessi alla costituzione, ovverosia l'instaurazione del contraddittorio civile nella sede penale. Secondo la giurisprudenza, però, si ritiene comunque legittimo che la persona offesa,  prima della notifica,  possa presentare una propria richiesta di ammissione dei testi mediante il deposito della relativa lista, in quanto tale richiesta è compresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all'art. 90, con la conseguenza che la persona offesa dal reato, divenuta parte processuale a mezzo del deposito dell'atto di costituzione di parte civile, può certamente avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità di ripresentare la lista testimoniale già depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall'art. 468, comma 1 (Cass. IV, n. 4372/2011).

        Sempre con riferimento alla costituzione di parte civile effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 78 c.p.p., dalla notifica notifica – e quindi dall'instaurazione del contraddittorio civile in sede penale – discende un altro importante potere per la persona offesa, ovvero quello di richiedere il sequestro conservativo ex art. 316, comma 2 c.p.p. Tale richiesta potrà, infatti, essere presentata solo dopo aver notificato all'imputato l'atto di costituzione e ciò in quanto la parte civile potrà essere legittimata ad esercitare il ruolo dinamico nei confronti delle altre parti processuali, solo quando costoro vengano a conoscenza, attraverso la notificazione, della suddetta costituzione (Cass, II, n. 14164/2018).

        Per quanto attiene, invece, alla costituzione in udienza, la stessa può essere depositata dalla parte o dal difensore della persona offesa munito di procura speciale. Con riferimento a questo caso, recentemente la Suprema ha chiarito che nel caso in cui l'atto venga depositato dal difensore della persona offesa non legittimato, in quanto non abilitato o sospeso dall'esercizio della professione, ovvero cancellato dall'albo, se la parte non è presente personalmente non può considerarsi validamente perfezionato l'esercizio dell'azione civile in sede penale (Cass. V, n. 13432/2022). 

        Di estrema rilevanza l'introduzione del comma 1-bis ad opera dell'art. 5 del d.lgs n.150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”) il quale, coerentemente con la più recente giurisprudenza di legittimità, ha normativamente previsto il deposito della costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale. In questo caso, il nuovo comma ha previsto dei margini più ampi rispetto a quelli dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U, n. 12213/2018), specificando che la nomina a sostituto dovrà avvenire con atto scritto del difensore e che dalla procura rilasciata ai sensi dell'art. 100 nonché ai sensi dell'art. 122 per la costituzione di parte civile, non dovrà emergere la volontà contraria della parte. 

        In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella, in vigore dal 30/12/2022, si applicherà secondo il principio tempus regit actum.


        3. Contenuto dell'atto

        L’atto di costituzione deve contenere tutti i dati le analiticamente indicati dalla norma in esame.


        3.1. Generalità del soggetto che si costituisce parte civile

        La prima esigenza che deve essere garantita nell'atto di costituzione è quello della corretta e puntuale identificazione della persona che si intende costituire parte civile. Per tale motivo, la norma ha imposto l’indicazione delle sue complete generalità nell'atto. Nel caso in cui a costituirsi parte civile sia una persona fisica, le generalità richieste sono, ovviamente, quelle anagrafiche e devono essere riportate nella misura atta ad identificarlo.

        Nel caso di costituzione di un ente, devono essere riportate le generalità anagrafiche del legale rappresentante della società che si costituisce parte civile. Diversamente da quanto disposto per la parte, analoga richiesta non è imposta per il suo difensore, per il quale la norma in esame richiede, alla lett. c), semplicemente la indicazione del nome ed del cognome con l'indicazione della procura (Cass. I, n. 43723/2008). Ne consegue che non potrà essere ritenuta inammissibile l’atto di costituzione nel quale sia omessa l’indicazione delle generalità del difensore della parte civile.


        3.2. Generalità dell'imputato

        Alla pari di quanto previsto per il danneggiato, anche per l’imputato la legge ne richiede la puntuale identificazione. Nel caso dell’imputato è però consentita l’identificazione anche attraverso “altre indicazioni personali che valgano ad identificarlo”. In questo caso, quindi, si è privilegiato più del dato formale quello sostanziale della corretta identificazione, indipendentemente dalle modalità. In tale ottica, si è sostenuto che soddisfa il presupposto richiesto dalla norma anche il semplice richiamo alla generalità degli imputati di una specifica imputazione, poiché i destinatari dell'azione civile sono identificabili ex actis senza incertezze (Cass. II, n. 34147/2015).


        3.3. Causa petendi

        Rappresenta l’insieme delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria, funzionali all'individuazione della pretesa e del rapporto della stessa con il reato per il quale si procede. Tali ragioni devono necessariamente essere indicate nell'atto, ma, diversamente da quanto avviene in sede civile non è richiesta una analitica esposizione della ragioni che legittimino la domanda. Evidenti sono le ragioni della sostanziale differenza. E ciò in quanto, mentre in sede civile il rapporto processuale viene istituito esclusivamente attraverso la domanda giudiziale, il cui contenuto rappresenta pertanto l'unica fonte d'individuazione della pretesa, l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione; ragion per cui, fuori dai casi in cui la pretesa restitutoria e/o risarcitoria sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, è formalistico pretendere che venga giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato (Cass. II, n. 13815/1999). Per soddisfare il requisito imposto dalla norma non è richiesta, quindi, un'esposizione analitica della causa petendi, ben potendo essere soddisfatto anche col semplice richiamo al capo di imputazione (Cass. V, n. 12599/1998; Cass. V, n. 684/1999), almeno nei casi in cui il nesso fra il reato contestato e la pretesa risarcitoria sia immediato. Se detta condizione non si verifica, come nelle ipotesi di reato di pericolo o quando il danneggiato non si identifichi nella persona offesa, sarà necessaria una più approfondita analisi delle ragioni legittimanti la richiesta(Cass. V, n. 22034/2013). L'esposizione, peraltro, deve ritenersi limitata alla sola causa petendi e non si estende al petitum che deve ritenersi di per sé insito nella costituzione stessa, mentre la quantificazione dello stesso può avvenire in sede civile (Cass. II, n. 43405/2003).


        3.4. Sottoscrizione del difensore

        Altro requisito richiesto dalla norma attiene alla sottoscrizione del difensore dell'atto di costituzione. Si tratta di una firma diversa rispetto a quella richiesta per la procura speciale rilasciata al difensore stesso, in quanto tale atto svolge una funzione diversa. Tuttavia, la procura speciale al difensore della parte civile può anche essere apposta, a norma dell'art. 100, comma 2, in calce o a margine della dichiarazione di costituzione.

        Per tal motivi, la presenza  in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rendere esplicitala volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticare la firma del cliente nonché la sottoscrizione dell'atto in sé (Cass. I, n. 24018/2002). Per cui, la sottoscrizione apposta dal difensore in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile, di seguito alla sottoscrizione della parte, pur se in funzione di attestazione dell'autenticità di quest'ultima, vale ad escludere l'inammissibilità della dichiarazione stessa, prevista dall'art. 78, comma 1, lett. e) (Cass. V, n. 273/1993; Cass. n. 23013/2009).


        4. Inammissibilità

        L’omissione di una delle prescrizioni o la sua erroneità determina l’inammissibilità dell’atto di costituzione, che deve essere dichiarata con ordinanzainoppugnabile ed immodificabile.

        Non è  infatti  possibile una revoca da parte del medesimo giudice fuori udienza, senza contraddittorio, al di fuori di ogni garanzia processuale e quindi in contrasto anche con i principi generali del processo penale.

        La non impugnabilità delle ordinanze relative all'ammissione della costituzione di parte civile è stata oggetto di attento esame da parte della Corte di Cassazione. In linea col più recente indirizzo giurisprudenziale, può fondatamente sostenersi che la vigente disciplina dell'art. 586, comma 1, individui direttamente il tipo dei provvedimenti impugnabili unitamente all'impugnazione contro la sentenza di merito: tutte «le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento», per le quali non sia altrimenti ammesso un mezzo di gravame immediato «indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza» (ad esempio: l'ordinanza di sospensione del dibattimento ex art. 479, comma 2 e quelle in materia di libertà personale ex art. 586, comma 3). Ne consegue pertanto, che in mancanza di uno specifica previsione, l'ordinanza avente ad oggetto l'ammissione della costituzione di parte civile non possa che essere impugnata congiuntamente alla sentenza. Al contrario è consentito, con la sentenza di merito soggetta a sua volta agli ordinari mezzi di gravame, il controllo da parte del giudice dei presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale — sia la legitimatio ad causam, sia la legitimatio ad processum, sia l'osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a pena d'inammissibilità — e per il conseguente riconoscimento del «diritto» della parte civile al risarcimento del danno (Cass. IV, n. 6633/2009).


        5. Casistica

        In assenza dell'avvenuta costituzione di parte civile, da cui derivano gli effetti per il danneggiato, deve ritenersi che non spetti allo stesso il diritto di avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla quale non ha diritto a parteciparvi. Di conseguenza è anche inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che non abbia consentito la partecipazione del danneggiato all'udienza preliminare al dichiarato fine di costituirsi parte civile. Ciò non avrebbe impedito il tempestivo deposito dell'atto di costituzione nella Cancelleria del giudice procedente né preclude, naturalmente, la possibilità per il danneggiato di costituirsi parte civile anche dopo l'udienza preliminare e fino a che non siano compiute le formalità di apertura del dibattimento (Cass. III, ord. n. 21439/2005);

        la mancanza nell'atto di costituzione di parte civile della sottoscrizione costituisce ipotesi di inammissibilità della costituzione ed impone, se eccepita nei termini di legge (durante la trattazione delle questioni preliminari) deve essere dichiarata dal giudice, dovendosi escludere che possa trattarsi di mera irregolarità che possa essere tempestivamente sanata con la sottoscrizione dell'atto di costituzione da parte del difensore subito dopo che la questione sia stata dedotta (Cass. IV, n. 11357/1993);

        l'inammissibilità della parte civile dichiarata dal giudice non comporta l'inutilizzabilità di una consulenza tecnica richiesta dalla stessa parte civile in quanto le fonti di prova, una volta introdotte nel processo, vivono di vita propria e la loro inutilizzabilità può conseguire solo dall'inosservanza dei divieti all'ammissione di determinate prove o delle regole previste per l'acquisizione della prova (Cass. IV, n. 11357/1993);

        la sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione di parte civile, richiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 78 lett. e), può ritenersi supplita dalla trascrizione apposta dal medesimo difensore al fine di autenticare la firma della stessa parte in calce all'atto della sua costituzione, quando quest'ultima abbia in precedenza rilasciato al medesimo difensore la procura speciale per la costituzione di parte civile (Cass. IV, n. 388/1993);

        - è inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di imputati non compiutamente identificati. Tale è l'indicazione riferimento solo generico ad uno degli imputati nei cui confronti viene esercitata l'azione civile (Cass. IV, n. 6225/2009).

        Bibliografia

        Conso-Illuminati, Commentario breve al Codice di procedura penale, Padova, 2015; Cudemo, E' ammissibile il deposito della lista testi da parte della persona offesa, in Dir. pen e proc. 2011, 1471; Potetti, Modifica dell'imputazione e costituzione di parte civile, in Cass. pen. 1996, 2483.

        Autori: Irma Conti

        Art. 79 - Termine per la costituzione di parte civile.

        1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare [416 s.], prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2 (1) .

        2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza [173] (2) (3) .

        3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici (4) .

         

        [1]  Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare,» alle parole «e, successivamente,» e dopo le parole: «articolo 484» ha aggiunto le parole «o dall'articolo 554-bis, comma 2» . Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile vedi l'art. 85-bis del citato d.lgs. n. 150/2022 come aggiunto dall’art. 5-ter d.l. n. 162, cit., secondo cui «Nei  procedimenti  nei  quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti  relativi  alla  costituzione  delle  parti nell'udienza preliminare, non si applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  del  presente  decreto   e continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  dell'articolo 79».

        [2] C. cost. 3 aprile 1996, n. 98, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di costituzionalità sollevata in riferimento al presente articolo e all'art. 519 c.p.p.

        [3] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti» alle parole «Il termine previsto dal comma 1 è stabilito». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile vedi l'art. 85-bis del citato d.lgs. n. 150/2022 come aggiunto dall’art. 5-ter d.l. n. 162, cit., secondo cui «Nei  procedimenti  nei  quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti  relativi  alla  costituzione  delle  parti nell'udienza preliminare, non si applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  del  presente  decreto   e continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  dell'articolo 79».

        [4] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa» alle parole «Se la costituzione».  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile vedi l'art. 85-bis del citato d.lgs. n. 150/2022 come aggiunto dall’art. 5-ter d.l. n. 162, cit., secondo cui «Nei  procedimenti  nei  quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti  relativi  alla  costituzione  delle  parti nell'udienza preliminare, non si applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  del  presente  decreto   e continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  dell'articolo 79».

        Riferimenti chiave:

        D.l.gs. 10 ottobre 2022, n. 150.

        1. Inquadramento

        L'art. 79 definisce i termini entro i quali può avvenire la costituzione di parte civile.

        I termini per la costituzione di parte sono perentori.

        2. Dies a quo

         

        Indica il termine relativo alla fase iniziale, ovvero il termine a partire dal quale è possibile la costituzione di parte civile. Secondo una prima interpretazione il legislatore, prescrivendo che la costituzione di parte civile possa avvenire “per l'udienza preliminare”, ha inteso individuare il termine iniziale a partire dal quale è possibile costituirsi parte civile. In altri termini, si è inteso che il termine per la costituzione di parte civile dovesse essere ricompreso tra l'udienza preliminare e la formalità di apertura del dibattimento. Il richiamo all'udienza preliminare, peraltro, non può essere limitata a quella prevista dall'art. 420, ma va ovviamente esteso anche all'udienza relativa al giudizio abbreviato (art. 441). Ovviamente nei casi in cui non vi sia udienza preliminare, il dies a quo non può che trasferirsi all'udienza dibattimentale. Secondo un'interpretazione di diverso segno,  si è invece sostenuto  che altro sia il senso da riconoscersi all'inciso normativo al quale va maggiormente riconosciuta la propria valenza finalistica. In altri termini, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, l'inciso “per l'udienza preliminare” deve essere inteso nel senso finalistico di attività posta in essere in prospettiva della celebrazione dell'udienza preliminare. In tale ottica, quindi, la costituzione sarebbe possibile anche precedentemente la celebrazione dell'udienza preliminare. È indiscutibile, tuttavia, che in tal caso gli effetti dell'atto di costituzione non potranno che derivare da momento in cui viene esercitata l'azione penale con la formulazione dell'imputazione e la conseguente richiesta di celebrazione dell'udienza preliminare.

        Ne consegue che, pur essendo consentita durante la fase delle indagini preliminari, la costituzione di parte civile non può avere effetto che “per l'udienza preliminare”. 

        La presenza della parte civile nella fase procedimentale, come affermato anche dalla Consulta, è stata esclusa per non complicare lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità propria della fase investigativa, pur essendosi tenuto presente che il suo intervento avrebbe potuto contribuire alla acquisizione di elementi di prova da utilizzare poi nelle susseguenti fasi del giudizio. Del resto, ha ulteriormente ribadito il giudice delle leggi, rispetto al precedente codice di rito si è abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale, nella quale erano previsti anche gli aspetti civilistici conseguenti dal reato e si è optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale, in coerenza con il sistema del rito accusatorio (Corte cost. n. 192/1991).


        2.1. Incidente probatorio

        Coerentemente con la disciplina appena esaminata, non è possibile la costituzione di parte civile in sede di celebrazione dell'incidente probatorio avvenuto prima della conclusione delle indagini preliminari e, quindi, precedentemente alla celebrazione dell'udienza preliminare. I sostenitori di tale soluzione, peraltro, hanno anche evidenziato che la mancata costituzione di parte civile non determina alcuna lesione dell'interesse della persona danneggiata la quale ha sempre il diritto di potervi partecipare con l'assistenza del proprio difensore (art. 401, comma 1) e l'eventuale sentenza emessa sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'art. 652, salvo il caso in cui non vi sia stata accettazione, anche tacita (art. 404).


        2.2. Reati a citazione diretta

        La mancanza dell'udienza preliminare consente di ritenere la costituzione di parte civile ritualmente proposta prima del dibattimento e produce effetto per ciascuna delle parti dal giorno in cui è eseguita la notificazione, fermo restando il potere delle parti di richiederne l'esclusione, oltre quello del giudice di disporne d'ufficio l'esclusione ove accerti l'inesistenza dei requisiti di legge (Cass. II, n. 35592/2007).


        2.3. Contestazione suppletiva

        Ricorre nel caso in cui, nel corso del processo, il P.M. proceda alla contestazione di un fatto nuovo o diverso, ancorché connesso, rispetto a quello oggetto dell'originaria imputazione. Nel primo caso, il giudice ne deve ordinare la citazione e nei suoi confronti non sarà sussistente la decadenza prevista dall'art. 79 — la quale deve ritenersi operativa solo nei confronti della persona danneggiata in relazione alle imputazioni oggetto di contestazione. Per cui, se nel processo penale si introduce un nuovo fatto-reato, la parte lesa deve essere notiziata perché deve avere la possibilità di valutare se esercitare l’azione civile in sede penale attraverso la costituzione di parte civile, prima che su tale fatto-reato si apra l’istruttoria dibattimentale; onde non è da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza. Ciò non può non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo (Cass. III, n. 1722/1995). Questa interpretazione, peraltro, è stata avallata anche dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta costituzionalmente orientata e tale da superare tutte le possibili censure di illegittimità costituzionale sollevate (Corte cost. n. 98/1996). La situazione, invero, assume caratteristiche diverse quando, viceversa, la parte offesa del reato oggetto di nuova contestazione sia già presente e costituita parte civile all'interno del processo. In tal caso, anche sulla base della visione giurisprudenziale della differenza tra la parte lesa estranea al processo e quella già costituita parte civile nel giudizio, si è ritenuto che alla parte già costituita spetti lo stesso diritto di poter valutare l’opportunità di far valere le proprie pretese anche con riferimento al reato oggetto di contestazione, ma solo «in vista della possibile modifica, sotto il profilo tanto della causa petendi quanto del petitum, del già costituito rapporto processuale». Sicché, per la parte civile già costituita non è necessario rinnovare la costituzione in relazione al nuovo reato contestato in udienza all'imputato, ma è sufficiente modificare la domanda già proposta. Deve, altresì, ritenersi che un idoneo aggiornamento della domanda può realizzarsi anche con la semplice formulazione delle conclusioni in chiusura del dibattimento di primo grado (Cass. V, n. 12732/2000). In sintesi, quindi, deve ritenersi che la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione, ma può limitarsi a modificare nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla causa petendi, che al petitum (Cass. II, n. 9933/2015). Qualora tale estensione non avvenga, il giudice non potrà condannare al risarcimento l'imputato per i danni derivanti dai reati oggetto di nuova contestazione. L'eventuale decisione sarà, pertanto, da ritenersi nulla ma non di natura assoluta e, in quanto tale, deve essere necessariamente dedotta o rilevata tempestivamente nel giudizio di merito, non potendo essere fatta valere per la prima volta in Cassazione (Cass. I, n. 4669/2005).


        3. Dies ad quem

        L'individuazione del dies ad quem, ossia del momento oltre il quale non è più possibile la costituzione di parte civile, pone, alla pari di quanto esaminato con riferimento al dies a quo, problematiche, sia di interpretazione sia attinenti all'individuazione del relativo momento. Se, da un lato, deve ritenersi certo il momento, meno pacifico è quello della sua individuazione. Il legislatore,  con il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia) ha modificato il primo comma al fine di meglio delimitare il dies ad quem in caso di udienza preliminare, prevedendo che sia possibile costituirsi prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, mentre nei casi in cui tale udienza non sia prevista, resta il termine individuato in precedenza dalla norma, ossia il compimento, da parte del giudice, degli adempimenti tesi alla verifica della regolare costituzione delle parti (art. 484, comma 1).

        In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella, in vigore dal 30/12/2022, si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

        Diversamente da quanto previsto sotto la vigenza dell'abrogato codice, il legislatore dell'88 non ha collegato la decadenza al compimento “per la prima volta” della verifica delle formalità di costituzione delle parti, operando una scelta che sembra favorire lo svolgimento dell'azione civile nel giudizio penale, contrariamente alle linee di fondo dei rapporti tra azione civile e penale caratterizzati dalla piena autonomia e dalla volontà di privilegiare la celebrazione del giudizio civile nella propria sede naturale. Ed invero, l'attuale assetto normativo, diversamente dal precedente, legittima la costituzione di parte civile anche se vi sia stata una prima verifica della regolare costituzione delle parti qualora, per qualsiasi ragione, il dibattimento venga instaurato ex novo (Cass. fer., n. 38563/2014). In sintesi, quindi, la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. Su tale aspetto non sorgono particolari dubbi interpretativi. Parimenti, non v'è dubbio che tale profilo non coincida con quello dell'apertura del dibattimento, logicamente e temporalmente successivo alla conclusione della verifica richiesta dall'art. 79. Le problematiche attengono, invece, all'individuazione del  momento in cui si può sostenere che si siano concluse le verifiche della regolare costituzione delle parti. Secondo un primo orientamento più restrittivo e fondato sul combinato disposto di cui agli artt. 79, artt. 484, 491 e 492 c.p.p., la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, in limine litis e non è possibile, se non al prezzo di una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo, «spostare» in avanti le rituali formalità dell'adempimento inerente alla costituzione della parte civile sino a quando non sia dichiarato aperto il dibattimento ex art. 492, né, tanto meno, far coincidere indebitamente due evenienze procedimentali che il legislatore ha invece voluto mantenere separate. Secondo tale orientamento, le attività procedimentali descritte nelle su menzionate disposizioni normative, si svolgono secondo una sequenza prestabilita dal legislatore e sono tra loro logicamente e cronologicamente distinte, dovendosi quindi escludere ogni coincidenza tra la iniziale verifica della regolare costituzione della parti e la successiva dichiarazione di apertura del dibattimento (Cass. VI, n. 10958/2015). Il riportato orientamento giurisprudenziale, quindi, fa perno sulla sostanziale differenziazione tra la fase della verifica della costituzione e quello della apertura del dibattimento. Maggiormente analitica, invero, risulta essere altra Giurisprudenza la quale ha con maggior attenzione focalizzato il momento in cui gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti possono considerarsi conclusi. A tal fine, ha dapprima evidenziato che la conclusione presuppone la regolarità dell'accertamento stesso. In altri termini, per potersi avere una positiva conclusione della verifica è necessario che si dimostri la regolarità della costituzione delle parti, ossia il rispetto delle regole (la «regolarità») che disciplinano la partecipazione al processo dei diversi soggetti cui l'ordinamento riconosce il relativo diritto, anche alla luce delle eventuali questioni che, al riguardo, gli siano state eventualmente prospettate, ai sensi dell'art. 491, comma 1. Detta verifica va pertanto distinta dal semplice «accertamento della costituzione delle parti» previsto dall'art. 491, comma 1, che, dunque, ha il valore di semplice ricognizione dei soggetti interessati al processo, propedeutica alla ben più pregnante verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, alla quale il giudice procederà, dopo avere deciso «immediatamente» le questioni che al riguardo gli siano state prospettate. Ne consegue che la verifica della regolare costituzione delle parti presuppone, a sua volta, la semplice verifica e la soluzione di tutte le questioni di natura preliminare relative alla stessa costituzione. In definitiva, sulla base di quanto fino ad ora osservato, può affermarsi che il termine ultimo previsto per la costituzione di parte civile va individuato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, e art. 584, comma 1, nel momento, antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ovvero quello in cui il giudice ha esaurito l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo ai sensi dell'art. 491, comma 1 (Cass. V, n. 28157/2015). Va, ancora, evidenziato che l'orientamento esposto non pare univoco, atteso che altra Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'inammissibilità della costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491, le quali, invece, la presuppongono (Cass. V, n. 38982/2013).


        4. Termine di ammissibilità

        Ulteriore problematica attinente la tempistica dell’esercizio dell’azione civile è quella attinente la sua “tempestività”. Tale termine deve essere determinato sulla base delle norme previste dal codice civile. L'azione civile nel processo penale è, invero, sempre soggetta alle regole del codice civile, tra cui quella della prescrizione. Ne consegue che non può essere fatta valere l'azione civile nel processo penale per il risarcimento del danno se il fatto sia stato commesso oltre i cinque anni previsti — che decorrono dal momento della commissione del fatto (art. 2947, comma 1 c.c.). Detto termine, peraltro, può subire un prolungamento nel caso in cui il fatto è considerato dalla legge come reato. In tale circostanza, infatti, il codice prevede che si debba dapprima verificare il termine di prescrizione previsto per il reato, che troverà applicazione anche in sede civile, se superiore a quello di cinque anni previsto dall'art. 2947, comma 1 c.c. (art. 2947, comma 3 c.c.).

        Va, tuttavia, precisato che la regola qui esposta attiene esclusivamente al momento propositivo, in quanto non v'è dubbio che l'azione civile esercitata nel processo penale soggiaccia ovviamente alle regole proprie della prescrizione penale, e pertanto ad essa sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di cui agli artt. 159 e 160 c.p.; con la conseguenza che fruisce non solo del termine di prescrizione quinquennale (o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale. in conclusione, quindi, deve essere affermato il principio per cui la prescrizione dei diritti di parte civile inseriti nel procedimento penale, segue le regole della prescrizione penale e non di quella civile (Cass. V, n. 11961/2012).


        5. Casistica

        Il dibattimento inizia con la formale dichiarazione di apertura che avviene successivamente al compimento degli atti introduttivi nell'ambito dei quali il giudice è tenuto a controllare la regolarità nella costituzione delle parti. Qualora in sede di controllo risulti non essere stato rispettato il termine di comparizione a favore della p.o., è consentito al giudice — anche qualora la p.o. sia comparsa al solo scopo di fare rilevare il mancato rispetto del termine (causa di impedimento all'esercizio del diritto a costituirsi parte civile) — rinviare il dibattimento in limine litis, facendo salva la facoltà di costituzione della parte civile. Poiché, in una simile ipotesi, è necessaria la nuova notifica del decreto di citazione o la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza è evidente trattarsi di un rinvio vero e proprio (comportante il successivo inizio del processo con gli adempimento ex art. 484 e quindi la possibilità di costituzione della p.c. ex art. 79) e non un c.d. «rinvio in prosieguo» del dibattimento già aperto (Cass. V, n. 12906/1999);

        la rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, non integra un'ipotesi di instaurazione ex novo del processo che, viceversa, presuppone la rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione. Ne consegue che se il mutamento del giudice interviene la verifica della regolarità della costituzione delle parti, sarà inammissibile la costituzione di parte civile (Cass. I, n. 26855/2015);

        le questioni concernenti la costituzione di parte civile — ivi compresa quella relativa alla sua tempestività — sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione stessa. Tale disposto è applicabile anche nei casi in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta a seguito di rimessione in terminiex art. 175; e ciò perché la rimessione in termini ha l'effetto di riportare la situazione allo status quo ante (Cass. III, n. 37507/2011);

        la dichiarazione di contumacia dell'imputato presuppone già effettuata la regolarità della verifica della costituzione delle parti, di talché l'eventuale costituzione di parte civile dopo tale dichiarazione deve ritenersi affetta da invalidità che deve essere fatta valere subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Cass. V, n. 38982/2013);

        il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile in tema di udienza preliminare è individuato nel momento della verifica della costituzione della parti e l'inizio della discussione, momento questo che segna il passaggio alla fase dinamica vera e propria del processo. Ne consegue che, ove il decidente, senza dichiarare l'apertura della discussione, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è da considerarsi tempestiva la costituzione di essa che avvenga, regolarmente, alla successiva udienza, prima dell'apertura della discussione (Cass. III, n. 35700/2010);

        deve ritenersi ammissibile la costituzione di parte civile della persona offesa si era riservata la facoltà di costituzione sin dalla prima udienza, non potendola attuare per la mancata ritualità della notifica inerente ad una delle imputate, ed in ogni caso avvenuta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento (Cass. V, n. 3205/2012);

        deve ritenersi valida la costituzione di parte civile anche se proposta innanzi a giudice poi dichiaratosi incompetente se ritualmente proposta. Già il codice di rito del 1930, ebbe ad affermare che la costituzione di parte civile davanti al giudice incompetente è valida anche davanti al giudice competente. Il sistema non è mutato nel vigente codice tanto che il secondo comma dell'art. 76, stabilisce che «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento». Pertanto, la costituzione di parte civile deve ritenersi che produca i propri effetti anche nell'ipotesi in cui il giudice, dopo la rituale costituzione della parte civile, dichiari la propria incompetenza (Cass. VI, n. 4243/2007).

        Bibliografia

        Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Pinna, Il ruolo della parte civile nel patteggiamento: tutelare l'aspettativa ad una decisione sulla domanda risarcitoria, in Cass. pen. 2009, 3901; Pistorelli, Per le Sezioni unite non è ammissibile la costituzione di parte civile nell'udienza fissata ex art. 447 cpp, in Cass. pen. 2009, 2313; Svariati, Impugnabilità delle ordinanze di ammissione o esclusione della parte civile, in Cass. pen. 1997, 487; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011.

        Autori: Irma Conti

        Art. 80 - Richiesta di esclusione della parte civile.

        1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

        2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare [416 s.], la richiesta è proposta, a pena di decadenza [173], non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [420] o nel dibattimento [484, 491].

        3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento [465-469] o introduttivi dello stesso [478-495], la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 491, comma 1.

        4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

        5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare [416 s.] non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

        1. Inquadramento

        L'art. 80 esamina le problematiche che sorgono in tema di regolarità di costituzione ed ammissione della parte civile nel processo. 

        2. Soggetti legittimati

        I profili di  natura soggettiva si collegano, in primo luogo, ai soggetti legittimati a sollevare le questioni relative alla presenza della parte civile nel processo penale. Questi sono , i il Pubblico Ministero, l’imputato e il  responsabile civile. L'elencazione fatta dal legislatore deve ritenersi tassativa, pertanto non vi sono altri soggetti legittimati a poter chiedere l'esclusione della parte civile. Ne consegue che non può ritenersi che il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89), possa reclamare l'esclusione della parte civile.


        3. Formalità

        L’esclusione della parte civile va proposta con richiesta motivata. Il contenuto può avere ad oggetto la contestazione sia della legittimazione sostanziale che di quella processuale, ovvero i profili formali (art. 78) e la tempestività dell’atto di costituzione. La richiesta può essere presentata in forma scritta o orale. Nel caso in cui sia proposta  a seguito di costituzione avvenuta direttamente nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la richiesta dovrà necessariamente essere formulata oralmente. 

        Sicché deve ritenersi che, qualora una persona giuridica sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di organo istituzionalmente investito, per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza, spetti a chi contesti l'esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto (Cass. I, n. 11925/2003).


        4. Termine

        I termini di presentazione della richiesta sono perentori. Questa, infatti, non può essere presentata oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare (art. 420) e nel dibattimento (art. 484). Il rigore col quale il legislatore ha inteso circoscrivere l'ambito entro il quale possono essere proposte le questioni dalle parti, lo ha indotto a precisare che, diversamente da quanto previsto per la costituzione di parte civile, le questioni attinenti l'esclusione della parte civile possono essere precluse se non prospettate subito dopo aver compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente (art. 491, comma 1). Di talché l'eventuale rinnovazione, anche ex novo, del giudizio non consentirà al soggetto interessato di poter richiedere l'esclusione della parte civile.

        Viceversa, la tempestiva costituzione di parte civile, che non abbia dato luogo ad opposizione «in limine» e che sia stata mantenuta nel giudizio di primo grado, impedisce la successiva proposizione di questioni relative alla legitimatio ad processum, che non siano state dedotte nei termini, rendendo — conseguentemente — stabile il rapporto civilistico instauratosi tra le parti (Cass. V, n. 2911/1998).


        5. Decisione

        Sulla richiesta di esclusione della costituita parte civile il giudice deve provvedere immediatamente, in limine litis, pronunciando ordinanza con la quale accoglie la doglianza della parte istante e, per l'effetto, esclude la parte civile, ovvero rigetta l'istanza, confermando implicitamente la regolarità della avvenuta costituzione della parte civile.

        In tale fase il sindacato del giudice sarà limitato, al di là dell'accertamento dei presupposti formali della costituzione, alla verifica della sola legitimatio ad causam e non anche la persistenza di un danno tuttora risarcibile, la cui valutazione attiene al merito dell'azione risarcitoria e non alla legittimazione a stare in giudizio (Cass. IV, n. 40288/2007).

        L'ordinanza con la quale il giudice, nel provvedere sulla richiesta di esclusione della parte civile, ne disponga l'esclusione, deve ritenersi inoppugnabile mentre l'ordinanza di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione, va ritenuta impugnabile unitamente alla sentenza e ciò sia per i profili formali sia per quelli sostanziali. Va, in ogni caso rilevato che l'esclusione della parte civile non esclude la possibilità di una reiterazione dell'atto di costituzione, qualora non si determini una causa di decadenza, ossia sino a quando non sia stata controllata la regolarità della citazione delle parti. Il provvedimento di esclusione, peraltro, non incide neanche sul diritto sostanziale della parte ad ottenere il risarcimento dei danni, in quanto preclude solo l'esperibilità della relativa azione in sede penale (Cass. S.U., n. 12/1999), e ciò anche nel caso in cui il giudice neghi l'esistenza di un rapporto di causalità diretta tra il danno ed i fatti di cui all'imputazione. Tale giudizio, seppure risultasse errato, non può certamente attribuire all'ordinanza i caratteri del provvedimento abnorme, rientrando nel potere-dovere del giudice valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile, alla quale si erano opposte le difese degli imputati. Né può ritenersi abnorme l'ordinanza con cui il giudice escluda la costituzione della parte civile per la mancanza di un rapporto di causalità diretta tra il danno ed i fatti di cui all'imputazione, in quanto rientra nel potere-dovere del giudice valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile (Cass. III, n. 4364/2012).

        Bibliografia

        Carlotti, Difesa personale ed impugnabilità delle ordinanze in materia di esercizio dell'azione civile nel processo penale, in Nuovo dir. 1998, 125; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Lualdi, Un'altra sentenza delle sezioni unite sulle formalità di costituzione della parte civile, in Arch. n. proc. pen. 1999, 614; Svariati, Impugnabilità delle ordinanze di ammissione o esclusione della parte civile, in Cass. pen. 1997, 487; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011; Varraso, Vademecum delle Sezioni Unite in materia di azione civile da reato nel processo penale, in Giust. pen. 2000, 489.

        Autori: Irma Conti

        Art. 81 - Esclusione di ufficio della parte civile.

        1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado [492], il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza [4442].

        2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [420].

        1. Inquadramento

        La successiva rilevazione della assenza dei presupposti necessari dell’avvenuta costituzione di parte civile determina l’esclusione della stessa dal processo.

        2. Introduzione

        In applicazione dei principi civilistici che dominano l'azione civile nel processo penale, gli effetti della costituzione conseguono all'atto posto in essere dalla parte, senza che a ciò occorra alcun provvedimento del giudice. Tuttavia, se gli effetti del deposito dell'atto di costituzione ovvero della notifica eseguita dal danneggiato conseguono direttamente dalla legge, al giudice è attribuito il potere di verificare la sussistenza dei presupposti per la costituzione e, se ne è priva, disporre l’esclusione della parte civile dal processo.


        3. Presupposti

        Nella fase preliminare, il controllo svolto dal giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti della legittimità dell’atto di costituzione è limitata alla prospettazione fattane dalla parte nell'atto di costituzione,  in quanto la decisione  sul merito avviene con la decisione finale.  In tale ottica, il potere riconosciutogli non è condizionato da alcuna istanza di parte e riguarda tutte le condizioni per la regolarità della costituzione ossia il petitum, la causa petendi, il nesso causale con il fatto-reato contestato all'imputato e, soprattutto, il controllo formale avente ad oggetto la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge— a pena di inammissibilità.

        Non può costituire, pertanto, provvedimento abnorme quello con il quale il giudice escluda la parte civile non ritenendo sussistente un rapporto di causalità diretta tra il danno ed i fatti di cui all'imputazione, rientrando nel potere-dovere del giudice valutare l'ammissibilità della costituzione di parte civile (Cass. III, n. 4364/2012).


        4. Termine

         La legge prevede un termine finale per l’esercizio del potere di esclusione della parte civile da parte del giudice, fissato nell'apertura del il dibattimento. Lo sbarramento normativo per il giudice, pertanto, è posticipato rispetto a quanto stabilito per la parte privata dall'art. 80. Tuttavia, va evidenziato che quest'ultima può riproporre la richiesta di esclusione entro il termine previsto dall'art. 81, comma 1, ma nei limiti in cui non si sia verificata la decadenza prevista dal precedente art. 80, comma 2. Va da sé che il potere del giudice può essere legittimamente sollecitato dalla parte fino all'apertura del dibattimento in caso di giudizio ordinario solo se sia stata precedentemente sollevata la questione in sede di udienza preliminare e la stessa sia stata rigettata. In ogni caso, quando la legittimazione della parte civile appaia dubbia — e solo all'esito del dibattimento emergano elementi sufficienti per la decisione sul punto — il giudice dovrà differirla fino al momento della pronuncia della sentenza (cfr. relazione al progetto preliminare del 1978 p. 109).

        In conclusione, può ritenersi che la parte civile, come detto, può essere esclusa con ordinanza solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. L'eventuale inammissibilità della domanda proposta dalla parte civile può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio, perché il termine posto dall'art. 81 — che attiene solo al provvedimento ordinatorio di esclusione — non preclude alcuna delle possibili pronunce sull'azione civile (Cass. V, n. 14575/2005).


        5. Ordinanza

        Il giudice provvede con ordinanza sulla richiesta di esclusione della parte civile sollecitata dalle altre parti ovvero nell'esercizio del proprio potere. L'atto, in applicazione della regola generale, deve essere motivato. Il regime di impugnazione di detto provvedimento è il medesimo previsto nel caso di pronuncia su sollecitazione della parte (art. 80).

        Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (Cass. S.U., n. 12/1999), anche perché il soggetto escluso non ha la qualità di parte e quindi non è legittimato all'impugnazione (Cass. VI, n. 8942/2011). L'ordinanza è tuttavia suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione «extra-vagante» rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo (Cass. III, n. 39321/2009).

        Bibliografia

        Conso - Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2015; Giarda - Spangher, Codice di procedura penale, Milano, 2007.

        Autori: Irma Conti

        Art. 82 - Revoca della costituzione di parte civile.

        1. La costituzione di parte civile [76, 78] può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale [122] in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.

        2. La costituzione si intende revocata [232 att.] se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile [753].

        3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

        4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

        1. Inquadramento

        In attuazione del principio per il quale l’azione civile nel processo penale risulta sempre regolata dai principi e norme proprie dell’ordinamento civile,  la costituzione di parte civile, trattandosi di un diritto disponibile del danneggiato, può essere sempre revocata. In linea generale, la disciplina si caratterizza per l’introduzione di una deroga al principio per cui electa via, in attuazione del principio generale di favorire l’azione civile nella sua sede naturale e librare il processo penale da questioni ad esso estranee.

        2. Introduzione

        Il legislatore dell'88 ha previsto la possibilità di una revoca espressa e di una revoca implicita che, tuttavia, non ricorre nei casi della mancata comparizione della parte civile al dibattimento e dell'omessa presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare.


        3. Revoca espressa

        È costituita da una dichiarazione che la parte civile — personalmente o attraverso il suo procuratore speciale — deve portare a conoscenza delle altre parti con le medesime formalità previste per la costituzione. Di talché, la parte dovrà provvedere o a depositare la dichiarazione direttamente in udienza ovvero effettuarne il deposito nella cancelleria del giudice — anche se, in tal caso, la parte stessa dovrà provvedere alla notifica alle altre parti (da identificarsi come le stesse alle quali deve essere eseguita la notifica dell’atto di costituzione ossia l’imputato), ossia l’imputato ed eventualmente il responsabile civile.

        Come per l'atto di costituzione, si ritiene che l'atto di rinuncia non debba essere notificato anche al pubblico ministero, il quale è del tutto estraneo al rapporto civilistico sottostante l'esercizio dell'azione penale (Cass. IV, n. 5270/1997). Analogamente, la notifica non deve essere effettuata neanche al difensore dell'imputato. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, la revoca di costituzione produce i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza delle parti; di talché, deve ritenersi che in caso di deposito nella cancelleria del giudice gli effetti dell'atto di rinuncia si produrranno solo dal momento della notifica.


        4. Revoca tacita

        Le ipotesi in cui la revoca può essere desunta da comportamenti posti in essere dalla parte sono state tassativamente indicate dalla legge. Ed invero, la norma di cui all'art. 82, comma 2, è una norma di carattere eccezionale e non può essere applicata per analogia ad una fattispecie diversa da quella prevista. Pertanto può aversi la revoca tacita della costituzione solo in presenza della mancata presentazione delle conclusioni all'esito della discussione nel corso del giudizio di primo grado ed in caso di promovimento della medesima azione innanzi al giudice civile.


        4.1. Mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523

        Ai sensi dell'art. 82, comma 2, la costituzione della parte civile nel processo penale deve intendersi revocata se la parte civile non presenta le conclusioni in sede di discussione, per iscritto e con la determinazione dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, giusto il disposto dell'art. 523, comma 2.

        In altri termini, trattandosi di pretesa civilistica, di revoca si può parlare solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni. Ancorché vi sia stato il precedente deposito delle conclusioni in forma scritta, si deve comunque «ritenere essenziale che la parte civile confermi le proprie richieste all'esito dell'istruzione dibattimentale» (Cass., III, n. 6249/2010). Di conseguenza, costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile il fatto che le conclusioni orali di quest'ultima non richiamino quelle scritte, già depositate in precedenza ed idonee ad assicurare al processo una stabile documentazione delle richieste del danneggiato (Cass., V, n. 6111/2006), ma si limitino a chiedere genericamente al giudice che procede, «la condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero»(Cass. V, n. 6641/2014). Viceversa non si configura la revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni allorché la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (Cass. V, n. n. 42715/2012).

        In applicazione del principio della c.d. immanenza della costituzione della parte civile, si esclude che possa essere qualificata come revoca tacita o presunta della costituzione di parte civile la mancata comparizione della stessa nel corso della fase finale del giudizio, salvo che la medesima assenza, come detto, non si traduca nella mancata presentazione delle conclusioni. Pertanto non costituisce una manifestazione tacita o presunta di revoca la mancata partecipazione della parte civile ad una mera udienza interlocutoria ovvero la mancata presentazione delle conclusioni, laddove queste siano state rassegnate in una precedente fase o in un precedente grado del giudizio (Cass. VI, n. 44906/2013). Di talché, il giudice è tenuto a pronunciarsi sull'azione civile in sede di legittimità se la parte civile non è comparsa, ma aveva rassegnato le sue conclusioni nei gradi precedenti (Cass. V, n. 35096/2010); nel giudizio di secondo grado se la parte civile, benché assente, aveva formulato le sue conclusioni nel giudizio di primo grado (Cass. II, n. 24063/2008); nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della pronuncia di appello, se la parte civile aveva presentato le sue conclusioni sempre nel giudizio di prime cure (Cass. VI, n. 48397/2008); ed anche se non compare nella discussione finale nel corso del giudizio abbreviato, se la parte civile aveva accettato tale rito speciale ed aveva già formulato le sue conclusioni in precedenza in forma scritta (Cass. III, n. 6249/2011). Si ritiene, ancora, che in applicazione del principio della cd. immanenza non costituisce una ipotesi di revoca tacita la conclusione orale del patrono di parte civile. In tal caso, si potrebbe, al più, ravvisare una mera irregolarità, ma non un'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile — la quale è dall'art. 82 ricondotta a un comportamento omissivo equiparato a una manifestazione di volontà di revoca —; volontà che non può ricondursi a un diverso comportamento della parte civile, costituente chiara espressione della sua volontà di insistere nella costituzione (Cass. I, n. 12550/2015).


        4.2. Impossibilità di configurazione di tacita esclusione nell'udienza preliminare

        Implicitamente ma formalmente va esclusa la possibilità di configurare un' ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile il mancato deposito delle conclusioni in forma scritta nel corso dell'udienza preliminare. 


        4.3. Proposizione dell'azione davanti al giudice civile

        Altra ipotesi di revoca tacita espressamente prevista è quella della proposizione dell'azione civile dopo l'avvenuta costituzione di parte civile. Nulla vieta al danneggiato di poter operare in tal senso anche se il processo civile rimarrà sospeso sino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione (art. 75, comma 3).

        L'effetto preclusivo, peraltro, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Cass. II, n. 62/2009). Ne consegue che la costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata se la parte propone davanti al giudice civile la domanda per la quantificazione del risarcimento del danno dopo aver ottenuto in sede penale l'affermazione del diritto ad ottenerlo, ancorché la relativa decisione non sia passata in giudicato in quanto in tale ipotesi non si registra un doppio esercizio della stessa azione, bensì l'esercizio di una azione autonoma fondata sulla prima (Cass. IV, n. 43374/2007).

        In ogni caso l'azione proposta dinanzi al giudice civile deve riguardare le restituzioni ed il risarcimento del danno, come indicati dall'art. 74 e, pertanto, l'attore deve chiedere anche la declaratoria di responsabilità del convenuto, e non limitarsi a domandare la quantificazione del danno ovvero ad esercitare azioni di garanzia del credito di natura risarcitoria (Cass. IV, n. 47069/2016).


        4.4. Morte della costituita parte civile

        Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 c.p.c. in quanto la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità ereditaria (Cass. IV, n. 460/1998). Né possono integrare comportamento equivalente a revoca tacita o presunta tale la mancata comparizione in appello e il mancato deposito di conclusioni del difensore che si limiti a depositare solo il certificato di morte della parte civile. L’art. 82, comma 2, infatti, limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (Cass. V, n. 15308/2009).

        Bibliografia

        Canzio - Tranchina, Codice di procedura penale, Milano, 2012; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Conso - Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2015; Squarcia, La revoca tacita della costituzione di parte civile si applica anche in appello, in Cass. pen. 1998, 2155.

        Autori: Irma Conti

        Art. 83 - Citazione del responsabile civile12.

        1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato [60] può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto [529-531] o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere [425].

        2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

        3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

        a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;

        b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

        c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;

        d) la data e le sottoscrizioni [110] del giudice e dell'ausiliario [126] che lo assiste.

        4. Copia del decreto è notificata [152], a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.

        5. La citazione del responsabile civile è nulla [1781c] se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare [416 s.] o nel giudizio [465 s.]. La nullità della notificazione rende nulla la citazione (3) .

        6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata [82] o se è ordinata l'esclusione [80, 81] della parte civile.

         

        [1] La Corte cost., con sentenza 16 aprile 1998, n. 112 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1989, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato».

        [2] La corte cost., con sentenza 24 giugno 2022, n. 159 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. 

        [3] La Corte cost., con sentenza 17 novembre 1992, n. 453 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice». La medesima Corte, in precedenza, con sentenza 10 novembre 1992, n. 430, nel dichiarare non fondata una questione di costituzionalità del medesimo art. 83, aveva affermato che, nel procedimento davanti al tribunale, il disposto dell'art. 4293 e 4 c.p.p. deve ritenersi applicabile anche al responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto all'udienza preliminare: ne deriva che, in tale procedimento, il decreto che dispone il giudizio deve essere notificato anche al predetto soggetto almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

        1. Inquadramento

        L'articolo in esame costituisce il primo di cinque articoli in cui il legislatore descrive la figura del responsabile civile ed il suo ruolo nel processo penale, cominciando dalle modalità di citazione, oggetto di specifica disciplina dell'art. 83.

        2. Responsabile Civile

        Il responsabile civile è un soggetto che, pur non essendo corresponsabile del reato, è tenuto per legge a risarcire i danni ed a sostenere le spese da esso derivanti. Egli, quindi, non risponde — né potrebbe — del reato, ma dei danni che ne sono derivati. La sua responsabilità, pertanto, non potrà mai essere estesa ai profili penalistici e non potrà mai essere sottoposto a pena. Il responsabile civile, quindi, può essere convenuto in giudizio a titolo di responsabilità indiretta per il fatto proprio dell'imputato in quanto le norme civili, in rapporto alle quali va individuata la figura del responsabile civile, consentono che a rispondere dei danni possano essere soggetti diversi da coloro che li hanno cagionati. La responsabilità civile, quindi, può gravare anche su soggetti diversi dall'imputato ed in particolare sulle “persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere del fatto di lui” (art. 185, comma 2). Si tratta di persone fisiche o enti, anche privi di personalità giuridica, i quali, pur non avendo concorso alla commissione del fatto illecito, sono tuttavia tenuti a rispondere in solido, a norma delle leggi civili, per il fatto dell'imputato.

        Le norme che identificano i soggetti tenuti a rispondere solidalmente per un fatto commesso da un altro soggetto, qualificabile come reato hanno un contenuto tassativo e, pertanto, non sono suscettibili di estensione analogica (Ruggieri, in Amodio-Dominioni, I, 492). La  presenza del responsabile civile nel processo penale, anche se meramente eventuale, a seguito della citazione, fa assumere allo stesso la qualità di parte nel processo. La sua presenza, in ogni caso, è subordinata in primo luogo a quella dell’imputato in seguito preventivo esercizio dell’azione penale nei confronti del presunto responsabile del fatto-reato e, quindi, a quella della parte civile. 

        Ulteriore conseguenza di quanto fino ad ora esposto è che non può essere citato come responsabile civile nel processo penale chi abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, diverso da quello addebitato all'imputato (Cass. V, n. 6700/2006).


        2.1. Responsabilità civile e prova liberatoria

        Le leggi civili che impongono la responsabilità per fatto altrui, possono distinguersi in quelle che consentono l’esonero della responsabilità attraverso la c.d. “prova liberatoria” dalla presunzione di colpa stabilita dalla legge, ove l’agente ha l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, da quelle di responsabilità oggettiva, ove il responsabile civile sarà sempre tenuto, quale responsabile dei danni cagionati dall'autore del fatto, al risarcimento del danno.


        2.2. Imputato quale responsabile civile

        L’imputato,  essendo autore del fatto, è il soggetto  sul quale grava una responsabilità diretta e pertanto non può essere oggetto di citazione quale responsabile civile. Il responsabile civile, come detto, è chiamato a rispondere del fatto illecito commesso da altri e la sua citazione presuppone logicamente che egli non sia civilmente responsabile per fatto proprio. È per questa ragione che l'imputato può assumere la veste di responsabile civile per il fatto dei coimputati, come stabilito dall'art. 83, comma 1, solo se non è affermata la sua responsabilità penale, ossia «per il caso in cui venga prosciolto (art. 429) o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere (art. 425)». In caso contrario, infatti, all'affermazione della responsabilità penale deriverebbe la responsabilità civile per lo stesso fatto, e quindi l'impossibilità di assumere per questo la posizione processuale di responsabile civile. La citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, tuttavia, non presuppone una preventiva pronuncia nei confronti del coimputato nei cui confronti viene avanzata la richiesta di citazione quale responsabile civile, ma è ammessa sotto condizione, ossia produce effetto solamente nel caso in cui l’imputato venga prosciolto ovvero ottenga una sentenza di non luogo a procedere. Questo è il significato delle parole «può essere citato come responsabile civile [...] per il caso in cui». Che il significato sia questo è confermato dalla Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale, la quale, dopo aver precisato che «Per quel che attiene alla legittimazione passiva dell'imputato, si è ritenuto di reintrodurre la stessa formula dell'art. 107, comma 1 ultima parte del codice vigente», chiarisce che in tal modo si è consentita «all'imputato l'acquisizione di una posizione processuale che, sebbene condizionata al suo proscioglimento, è operante sin dal momento in cui è possibile la citazione del responsabile civile».

        È da aggiungere che l'art. 107, comma 1, del codice di procedura penale del 1930, da cui deriva la disposizione in esame, era formulato in modo ancora più chiaro, stabilendo che: «Anche l'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, per il caso in cui venga prosciolto dalla responsabilità penale» (Corte cost. n. 218/2014).


        3. Casistica

        La decisione che affermi la condanna dell'ente che rivesta il ruolo di responsabile civile, per culpa in vigilando o in eligendo è illegittima, in quanto il responsabile civile il quale è obbligato a rispondere solo per il fatto altrui ai sensi degli artt. 185 c.p. e 83 (Cass. IV, n. 10701/2012);

        ai fini di cui all'art. 2049 c.c., per configurare la responsabilità dell'ente di appartenenza è sufficiente che vi sia un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il soggetto che viene chiamato a rispondere del fatto di quest'ultimo e che l'illecito sia stato commesso nell'ambito dell'incarico affidatogli (Cass. VI, n. 17049/2011);

        non viene meno la responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente se il fatto dannoso rientri nelle mansioni esercitate dal dipendente, e ricorre quando l'illecito sia stato compiuto, sfruttando comunque i compiti da quest'ultimo svolti, anche se il dipendente abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (Cass. VI, n. 17049/2011);

        l’inserimento, anche temporaneo ed occasionale, rapporto di subordinazione tra società e soci o amministratori e l'assenza principio di immedesimazione, che presuppone un comportamento che sia esplicazione dell'attività dell'ente, esclude la responsabilità civile della società per i danni da reato commessi dai soci o dagli amministratori nell'interesse proprio, non potendo essa trovare alcun fondamento nell'art. 2049 c.c. (Cass. VI, n. 24548/2013);

        l'Azienda Ospedaliera non risulta responsabile «per fatto del terzo», ma è responsabile direttamente in base al contratto d'opera professionale concluso con il paziente che ha chiesto di essere curato nella struttura sanitaria pubblica; altresì, la responsabilità dell'ente gestore del servizio sanitario si palesa autonoma rispetto a quella posta a carico del medico ospedaliere da qualificarsi questa ultima a sua volta come discendente da un distinto rapporto contrattuale di fatto originato dal «contatto» intervenuto tra medico ed ammalato, di talché, in ragione altresì della distinzione tra gli obblighi del sanitario e quelli dell'ospedale nei confronti del malato, si versa in un'ipotesi di non operatività dell'art. 185 c.p., con riferimento alla responsabilità per fatto del terzo (Cass. IV, n. 23724/2005);

        il medico convenzionato va considerato alla stregua di un professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà. Egli è libero sia nella predisposizione dell'organizzazione che mette a disposizione del paziente sia nella scelta delle cure da praticare. Non può, di conseguenza, affermarsi che il medico convenzionato sia un ausiliario dell'azienda sanitaria, né che quest'ultima assuma in qualche modo il rischio (connaturato all'utilizzo di terzi) della libera attività del sanitario. Va, pertanto, escluso che possano trovare applicazione nella fattispecie in esame gli artt. 1228 e 2049 c.c., norme che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa, non potendosi sostenere che il fatto del sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale sia in qualche modo riferibile all'Asl o che, in ogni caso, venga in essere un contatto sociale fra quest'ultima ed il paziente, con conseguente insorgenza di un rapporto obbligatorio (come ritiene, invece, la giurisprudenza fra il paziente e l'ente ospedaliero, pubblico o privato: cfr. Cass. S.U., n. 8826/2007).

        Ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente dei danni da costui cagionati se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Ne consegue che, perché operi la presunzione di responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra il presupposto della circolazione, intesa come uso del veicolo come mezzo di locomozione e non come strumento di offesa utilizzato per schiacciare la vittima contro altra autovettura al fine di ucciderla. Ne consegue che  il fatto illecito non può essere attribuito a titolo di corresponsabilità al proprietario del veicolo (Cass. I, n. 22890/2006).


        4. Richiesta di citazione del responsabile civile

        La costituzione del responsabile civile può essere richiesta dai soggetti interessati alla sua presenza, ai sensi l del comma 1 dell'articolo in esame sono legittimati a richiederne la citazione la parte civile ed il P.M., quest'ultimo nell'ipotesi di cui all'art. 77 comma 4, in mancanza di un soggetto legittimato e sussistendo ragioni di assoluta urgenza. Soggetto legittimato alla richiesta di citazione del responsabile civile è certamente il danneggiato del reato e parte civile in quanto titolare del diritto al risarcimento del danno. Se il riconoscimento della facoltà alla sola parte civile trova fondamento nella natura strettamente civilistica del rapporto sottostante, qualche perplessità ha fatto sorgere l'esclusione dell'imputato. Non v'è dubbio, infatti, che si tratti di un soggetto il quale può vantare un interesse diretto alla presenza del responsabile civile anche nel processo penale in rapporto alle richieste risarcitorie che possono essergli rivolte dalla costituita parte civile. La problematica dell'esclusione dell'imputato quale soggetto legittimato a richiedere la citazione del responsabile civile non a caso, quindi, è stata più volte oggetto anche di eccezione di illegittimità costituzionale.

        La Consulta, valutando la questione sollevata in un processo per omicidio colposo a seguito di circolazione di autoveicoli, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla l. n. 990/1969, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato (Corte cost. n. 112/1998). La Corte è pervenuta a dette conclusioni avendo ritenuto irrazionale la disciplina legislativa di cui all'art. 83 soltanto nella particolare ipotesi di responsabilità civile ex l. n. 990/1969, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Se, ha sostenuto la Consulta, è ammessa la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, analogo potere deve essere attribuito all'imputato nel processo penale in quanto la posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione, di parte civile del danneggiato nel processo penale, sono assolutamente identiche. Diversamente si configura la disciplina con riferimento alle assicurazioni che hanno la loro fonte esclusiva nel contratto in quanto in questi casi l'assicuratore è tenuto soltanto verso l'assicurato (nei limiti del capitale assicurato) onde l'azione civile diretta del danneggiato contro l'assicuratore in sede civile è esclusa e del pari è esclusa la citazione dell'assicuratore medesimo come responsabile civile nel processo penale (Cass. IV, n. 15591/2001). Il principio affermato dalla Corte e ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità non può avere una portata generale ma, viceversa, deve essergli attribuita una valenza circoscritta alla fattispecie esaminata. La stessa Consulta, invero, ha rigettato, ritenendole infondate, due eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 83 in quanto escludenti la possibilità dell'imputato di poter richiedere la citazione del responsabile civile. Si tratta, in particolare, dell'ipotesi dei «responsabili civili ex lege derivanti dalla normativa in tema di infortuni sul lavoro ed in tema di previdenza sociale» (Corte cost. n. 300/2004) e della citazione dei responsabili civili individuati nella società esercente l'aeromobile coinvolto nel sinistro, a norma dell'art.878 c.nav., e nella impresa assicuratrice la quale, ai sensi dell'art. 935 c.nav., aveva assunto l'obbligo del risarcimento dei danni cagionati al personale di volo durante l'espletamento del servizio al quale era addetto il velivolo precipitato (Corte cost. n. 75/2001). Ebbene, in entrambi i casi, il giudice delle leggi ha finito con l'evidenziare l'accentuata tendenza, imposta dal legislatore del 1988, a limitare l'ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie — soprattutto quando, come nel caso di quelle civili, siano estranee alle finalità tipiche del processo penale e possano concretamente comportare una perdita di snellezza e celerità nelle cadenze e nei tempi di definizione. In tale prospettiva, le enunciazioni di principio racchiuse nella sentenza Cass. n. 112/1998 si presentano intimamente saldate alle «specifiche caratteristiche che rendono del tutto peculiare la posizione dell'assicuratore chiamato a rispondere, ai sensi della l. n. 990/1969, dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti», implicando «una correlazione tra le posizioni coinvolte di spessore tale da rendere necessariamente omologabile il [...] regime ad esse riservato, tanto in sede civile che nella ipotesi di esercizio della domanda risarcitoria in sede penale» (Corte cost. n. 300/2004). 

        Nonostante resti fermo il divieto di applicazione analogica dei principi dettati in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. con riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato (Corte Cost. n. 159/2022). Secondo la Corte Costituzionale, infatti, nel caso di specie, come in quello dell'assicurazione dei veicoli e dei natanti, è normativamente previsto l'obbligo, per chi eserciti l'attività venatoria (quale definita dai commi 2 e 3 dello stesso art. 12), di essere coperto da assicurazione della responsabilità civile verso i terzi (oltre che da assicurazione contro gli infortuni): obbligo la cui inosservanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 31, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992. Nel caso dell'attività venatoria, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile assolve una «funzione plurima» di garanzia alla stregua di quella a cui ha fatto riferimento la sentenza n. 112 del 1998 della Consulta in quanto tutela l'assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l'assicuratore qualora le abbia soddisfatte, ma tutela anche le vittime degli incidenti di caccia, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti. Inoltre, in tema di litisconsorzio necessario, nel caso della chiamata in causa dell'assicuratore degli autoveicoli e dei natanti crea un litisconsorzio “unilaterale” che sussiste nell'ipotesi in cui il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore, ma non quando il danneggiato agisca esclusivamente nei confronti del responsabile del danno ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. In questo secondo caso, l'assicuratore può divenire parte del giudizio solo a seguito di chiamata da parte del convenuto ai sensi degli artt. 1917, ultimo comma, cod. civ. e 106 cod. proc. civ. Tale seconda ipotesi, secondo la Consulta, è applicabile al caso dell'assicurazione per lo svolgimento di attività venatoria. Secondo la Corte sSi discute, infatti, del caso in cui il danneggiato si costituisca parte civile nel processo penale nei confronti dell'imputato-danneggiante senza chiedere la citazione dell'assicuratore, e l'incidente di costituzionalità mira proprio a consentire all'imputato di esercitare, anche in sede penale, il potere di chiamata dell'assicuratore che gli sarebbe stato riconosciuto ove fosse stato convenuto in sede civile con la medesima azione. L'esistenza o non del litisconsorzio necessario di assicuratore e responsabile del danno nel diverso caso in cui il danneggiato agisca contro l'assicuratore resta, in quest'ottica, una variabile indifferente ai fini della risoluzione dell'odierno scrutinio». Proprio sulla scorta di tali principi, la Consulta ha rinvenuto un'illegittima disparità di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, già riscontrata dalla sentenza n. 112 del 1998.

         

        Parimenti deve ritenersi che, in caso di esercizio dell'azione civile in sede penale, non è consentita la chiamata in causa da parte del responsabile civile di altro responsabile civile per la mancanza di un rapporto di «garanzia interna» tra imputato (danneggiante) e responsabile civile, il solo idoneo a legittimare, in via eccezionale, la citazione del responsabile civile da parte dell'imputato, derogando alla previsione di cui all'art. 83 (Cass. IV, n. 35604/2003). In conclusione, quindi, va sottolineato che la richiesta di citazione ha la funzione di far intervenire nel processo penale il responsabile civile il quale, una volta intervenuto, diventa necessariamente parte del processo. Va da sé, quindi, che la sua presenza non può essere limitata esclusivamente nei confronti di colui o coloro che abbiano avanzato la richiesta di citazione ma vada necessariamente estesa a tutte le parti civili presenti ne cui confronti il responsabile civile sia in ogni caso obbligato ma sempre nei limiti in cui egli sia stato messo in condizione di poter esercitare pienamente i suoi diritti. Da tale principio, quindi, si può risalire ad una regola più generale: quella della non necessità che l'istanza di citazione del responsabile civile provenga da tutte le parti civili già costituite, purché al responsabile civile che divenga parte del processo venga indirizzata la domanda risarcitoria anche da quella parte civile che non ha fatto l'istanza (Cass. IV, n. 3273/2012).


        5. Termine per la citazione

        La proposizione dell’istanza di citazione del responsabile civile è soggetta ad un termine iniziale e uno finale.


        5.1. Dies a quo

         La norma non prevede espressamente un termine iniziale, prima del quale non è possibile possibile presentare la richiesta, tuttavia questo può desumersi dalla natura stessa della parte. Questa, infatti, e non solo è eventuale ma, soprattutto, presuppone dapprima l’avvenuto esercizio dell’azione penale e, successivamente, l’avvenuta costituzione della parte civile, in assenza della quale non vi sarebbe ragione per la presenza del responsabile civile. Ne consegue che, dovendo necessariamente sussistere i suddetti presupposti, il termine iniziale non potrà precedere l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. e ciò anche nel caso in cui vi sia stata una costituzione di parte civile prima dell’udienza preliminare. Nel caso in cui la costituzione di parte civile non ha preceduto l’esercizio dell’azione penale, il dies a quo decorre dall'avvenuta costituzione della parte civile.

        Non appaiono sussistere, invero, ragioni ostative a che la parte civile, anche se con atto a parte, possa chiedere la citazione del responsabile civile in uno con la costituzione di parte civile, soprattutto quanto la stessa sia effettuata direttamente nel corso dell'udienza.


        5.2. Termine dilatorio

        Il legislatore non ha previsto un termine dilatorio che debba intercorrere tra la citazione e l’udienza in favore del responsabile civile, ciò aveva fatto prospettare una violazione del diritto di difesa nel caso in cui il termine non avesse messo in condizioni il responsabile civile di poter validamente esercitare i propri diritti e della violazione del principio di parità di trattamento rispetto alle altre parti processuali (imputato e responsabile civile) — per i quali è previsto il termine dilatorio di giorni venti.

        La Corte costituzionale, investita della questione, ha enucleato l'esistenza del termine dilatorio di giorni venti anche per il responsabile civile. La Consulta, partendo dalla disposizione dell'art. 133 disp. att., ha evidenziato che detta norma prevede che il decreto che dispone il giudizio debba essere notificato alle parti private diverse dall'imputato le quali non sono state presenti alla udienza preliminare, e che tale notifica viene effettuata «a norma dell'art. 429 comma 4 del codice». Ne consegue, pertanto, che risulta testualmente sancito il principio che, nei confronti del responsabile civile citato per l'udienza preliminare e che a questa non sia stato presente, debba procedersi alla notificazione del decreto stesso «almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio». Se, prosegue la Corte, la disciplina processuale assicura il termine dilatorio di venti giorni al responsabile civile citato per l'udienza preliminare, risulterà di tutta evidenza che lo stesso termine deve a fortiori essere assicurato ai fini della citazione del responsabile civile per il dibattimento, ove questi non sia stato citato precedentemente o non abbia spiegato atto di intervento (Corte cost. n. 430/1992).


        5.3. Dies ad quem

        Diversamente da quanto previsto per il dies a quo, il legislatore ha indicato un termine finale oltre il quale non è più possibile avanzare la richiesta al giudice. Trattasi, a ben vedere, di un'indicazione volutamente generica “non oltre il dibattimento” in quanto, più che identificare un preciso momento, sembra voler richiamare una fase oltre la quale non è più possibile avanzare la richiesta. Dal testo della norma, peraltro, si evince che il legislatore non abbia fatto chiaro riferimento alla prima udienza.

        La disposizione, al contrario, ha lo scopo di assicurare che il responsabile civile possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisce il nucleo centrale del giudizio, con parità di diritti rispetto alle altre parti. Non può escludersi, pertanto, che tale sostanziale diritto possa essere pienamente esercitato anche nel caso in cui la citazione avvenga per un'udienza successiva alla prima purché, in tal caso, le udienze iniziali siano solo prodromiche, di differimento, e non impediscano al responsabile civile di svolgere il proprio ruolo nel dibattimento sin dalla prima fase di costituzione delle parti (Cass. IV, n. 2628/2007). Anche in tal caso, invero, risulta pienamente rispettato il principio di parità, come è stato ripetutamente enunciato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 430/1992; Corte cost. n. 453/1992).


        6. Contenuto della richiesta

        Nessuna indicazione è stata fornita dal legislatore in merito al contenuto della richiesta che si avanza al giudice anche se, in tal caso, questo può essere desunto dal contenuto del provvedimento che emana il giudice, il quale non può prescindere da ciò che deve essere ricompreso nella richiesta stessa. Deve, pertanto, dedursi che la parte civile debba in primis identificare il responsabile civile ovvero, nel caso si tratti di ente, indicare le generalità del legale rappresentante. In secondo luogo, deve specificare sia il petitum che il contenuto della causa petendi. Quanto al primo, va evidenziato che non può che avere ad oggetto la domanda riparatoria nella forma restitutoria e risarcitoria e, in quest’ultimo caso, può avere ad oggetto sia danno patrimoniale che non patrimoniale.


        7. Provvedimento del giudice

        Sulla richiesta di citazione il giudice provvede con decreto, la cui emissione è subordinata ad una verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni della legittimazione processuale e di quella sostanziale. Accertata, ancorché in maniera sommaria, la sussistenza dei predetti presupposti, il giudice, come detto emette decreto che deve contenere tutti gli elementi analiticamente indicati nell'art. 83, comma 3.


        8. Adempimenti

        La parte nel cui interesse è stato emesso il decreto autorizzativo della citazione devono notificare l'atto alle parti indicate nel comma 4 dell'articolo in esame. Per quanto attiene  al termine dilatorio questo, per quanto sopra esposto, va determinato per tutte le parti in quello di venti giorni liberi.


        9. Nullità

        Il legislatore ha sanzionato con nullità l’ipotesi dell’omissione o della mancanza di un elemento essenziale nel decreto oggetto di notifica, ma solo nel caso in cui ciò abbia influito sull’esercizio dei propri diritti. In assenza di un tale pregiudizio, deve ritenersi che non si configuri una nullità bensì una mera irregolarità. Quanto al regime della nullità, va rilevato che, essendo riferibile all’intervento, assistenza e rappresentanza delle parti private, è  una nullità di ordine generale di tipo intermedio che quindi non può essere rilevata né dedotta oltre la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero, se si verifica nel giudizio, dopo la deliberazione del grado successivo. La nullità, inoltre, può conseguire anche da un vizio dell’atto di notificazione sanzionato a pena di nullità. Inoltre, non possono essere eccepite da chi ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all’osservanza della disposizione violata (art. 182).


        10. Casistica

        L'omessa citazione nel giudizio di appello del responsabile civile, integra una nullità che avrebbe potuto essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, solo dalla parte illegittimamente pretermessa, ma non dall'imputato, che non ha un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata (Cass. IV, n. 3462/2007);

        la nullità della sentenza di appello per omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, opera esclusivamente con riferimento all'azione civile e, pertanto, non potrà avere alcun effetto per l'imputato. Ne consegue che alla dichiarata nullità dovrà essere disposto il rinvio, ai sensi dell'art. 622, innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Cass. IV, n. 47288/2014);

        al pari dell'omissione, anche l'irregolare citazione del responsabile civile per il mancato rispetto del termine a comparire non integra una nullità assoluta rilevabile d'ufficio e può essere pertanto fatta valere soltanto dall'interessato (Cass. V, n. 35581/2012).

        Bibliografia

        Andò, Sull'esercizio dell'azione civile in sede penale nei confronti di enti collettivi chiamati a rispondere quali responsabili amministrativi, in Cass. pen. 2006, 119; Canzio - Tranchina, Codice di procedura penale, Milano, 2012; Caracciolo, Se l'intervista «sceneggiata» è offensiva. Editore Tv responsabile: i dubbi restano. Non è condivisibile il via libera ai danni ex articolo 2049 c.c., in Dir. e giust. 2006, fasc. 24, 41; Catalano, La citazione del responsabile civile a richiesta dell'imputato, profili problematici, in Cass. pen. 1999, 2457; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; De Caro, voce Responsabile Civile, in Dig. d. pen., XII, 1997; Piccichè, Esclusa la giurisdizione italiana sulle domande risarcitorie proposte contro la Germania per i crimini contro l'umanità commessi dal terzo Reich, in Riv. pen. 2013, 1156; Stefanelli, L'esclusione di responsabilità del responsabile civile per l'imprevedibilità della condotta dolosa dell'imputato, in Arch. n. proc. pen. 2006, fasc. 6.

        Autori: Irma Conti

        Art. 84 - Costituzione del responsabile civile.

        1. Chi è citato come responsabile civile [83] può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122], con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

        2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

        a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;

        b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100];

        c) la sottoscrizione [110] del difensore.

        3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

        4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [836].

        1. Inquadramento

        L’articolo disciplina le forme e le modalità della costituzione del responsabile civile.

        2. La costituzione del responsabile civile

        La citazione del responsabile civile mette nella condizione il soggetto di potersi costituire nel processo. L'avvenuta citazione, come è evidente, non implica l'obbligo per il responsabile civile di doversi costituire nel processo penale, ben potendo lo stesso comunque rimanere estraneo. L'atto attraverso il quale il responsabile civile entra nel giudizio è  necessariamente l'atto formale della costituzione. L'essenzialità di tale atto è sancita dall'art. 84 comma 1, il quale stabilisce, inoltre, che la persona può costituirsi personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Queste modalità richiamano quelle previste per la parte civile, alla quale indubbiamente la figura del responsabile civile si rapporta — in quanto naturale controparte del giudizio civile. I presupposti per la costituzione del responsabile civile devono essere individuati sulla base delle norme civili e ciò in linea col principio secondo il quale, ancorché innestata nel corpo del processo penale, l'azione civile non perde le proprie caratteristiche. 

        Se la costituzione è, come detto, essenziale per l'esercizio dei diritti e delle facoltà proprie del responsabile civile, non si ritiene che lo sia per acquisire la qualità di parte — che conseguirebbe direttamente dalla notifica del decreto di autorizzazione alla citazione eseguito dalla parte civile, ovvero dal P.M. nell'ipotesi di cui all'art. 77, comma 4 (Triggiani, 640). Di talché, l'atto di costituzione condizionerebbe solo l'esercizio dei poteri propri del responsabile civile ma non la qualifica di parte. Solo in tale ottica, invero, si giustifica la facoltà riconosciuta al responsabile civile di potersi costituire in “ogni stato e grado del processo” e, sempre in questa visione, trova spiegazione il perché l'inammissibilità della dichiarazione di costituzione del responsabile civile non precluda allo stesso di reiterare la costituzione (Galione-Maccioni, 177). La validità della tesi esposta trova riscontro anche in riferimento al momento acquisitivo della qualità di parte che si rinviene anche nella disciplina delle notificazioni. È previsto, infatti, che il responsabile civile ed il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, sono tenuti ad eleggere domicilio nel luogo ove si procede, con atto depositato presso la cancelleria del giudice. In mancanza di tale adempimento, le notificazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria (art. 154, comma 4). La previsione che siano effettuate notifiche anche in favore di un soggetto non costituito lascia presumere che lo stesso, anche in assenza della formale costituzione, debba ugualmente essere considerato parte del processo. Peraltro nei suoi confronti, al pari di quanto previsto per la parte civile, è espressamente assicurato il diritto di ricevere la notifica dell'estratto di sentenza, unitamente all'avviso di deposito del provvedimento stesso anche in assenza di costituzione (art. 23, comma 2, disp. att.). 


        3. Modalità di costituzione del responsabile civile

        In conformità con quanto stabilito per la parte civile, il responsabile civile può costituirsi o prima dell’udienza, mediante deposito della dichiarazione presso la Cancelleria del giudice che procede, ovvero nell’udienza ed in tal caso la dichiarazione dovrà essere consegnata direttamente allo stesso segretario di udienza senza dover effettuare alcuna notifica.


        4. Dichiarazione

        Anche il contenuto della dichiarazione risente ampiamente della analogia alla parte civile e, vieppiù, al richiamo al convenuto del processo civile. Come per la parte civile, anche per il responsabile civile la costituzione deve avvenire solo attraverso una dichiarazione scritta, il cui contento non può prescindere dai requisiti analiticamente indicati nell'art. 84, comma 2. Anche per il responsabile civile, la mancanza o incertezza in ordine al contenuto essenziale è causa di inammissibilità della costituzione. Nei confronti del responsabile civile il legislatore ha inteso limitare i requisiti a quelli necessari; ciò al fine di assicurare la certezza in ordine alla provenienza dell’atto e l’assistenza difensiva. 


        5. Principio d'immanenza

        Anche in favore del responsabile civile il legislatore ha esteso il c.d. “principio di immanenza”, per il quale la costituzione del responsabile civile mantiene la sua validità per i successivi gradi di giudizio senza che sia necessario reiterare l'atto di costituzione.

        Bibliografia

         Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Galione-Maccioni, Il danno e il reato. La persona offesa, la parte civile e il responsabile civile, Padova, 2000; Triggiani, Responsabile civile, in Dig. d. pen., Agg. 11, 1997, 640.

        Autori: Irma Conti

        Art. 85 - Intervento volontario del responsabile civile.

        1. Quando vi è costituzione di parte civile [76] o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122], per l'udienza preliminare [416 s.] e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84, commi 1 e 2.

        2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [173]. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

        3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata [152], a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

        4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata [82] o se è ordinata l'esclusione [80, 81] della parte civile.

        1. Inquadramento

        La partecipazione del responsabile civile al processo penale non è necessariamente collegata alla citazione del responsabile civile, ma può anche essere conseguenza di una volontaria determinazione dello stesso soggetto civilmente responsabile.

        2. Intervento volontario

        L’istituto dell’intervento volontario persegue la finalità di consentire la partecipazione del responsabile civile anche in assenza di una formale notifica della sua ammissione, non può essere esclusa, infatti, l’esistenza di un interesse proprio in capo al soggetto interveniente che il legislatore ha inteso tutelare.

        Non può escludersi che sussista in ogni caso l'interesse del responsabile civile a partecipare al processo, in quanto una eventuale pronuncia assolutoria nei confronti dell’imputato  dell’imputato ha effetti, seppur indiretti,  anche nei confronti del responsabile civile (art. 652).


        3. Termine

        Il legislatore, diversamente dall'ipotesi in cui vi sia citazione, ha indicato dei termini perentori per l’intervento del responsabile oltre i quali vi è decadenza. Detto termine coincide con la verifica della regolarità della costituzione delle parti da parte del giudice del dibattimento (art. 484). Nel caso in cui la costituzione avvenga dopo la scadenza del termine per il deposito delle proprie liste testi (art. 468), il responsabile civile decade anche da tale facoltà, per cui non potrà produrre propri mezzi di prova anche se non decade dalla possibilità di richiedere prova contraria. Tuttavia, anche se superato il termine di sette giorni liberi stabilito dall'art. 468 per il deposito delle liste testi, qualora il giudice, preliminarmente e senza aver compiuto la verifica della regolare costituzione delle parti il responsabile civile sarà nuovamente rimesso nei termini sempre che tra le due udienze intercorra un lasso di tempo tale assicurare il rispetto del termine indicato dall'art. 468.


        4. Modalità di costituzione

        Anche l’intervento volontario deve avvenire mediante il deposito di un atto scritto il cui contenuto è stato stabilito dalla legge, con espresso richiamo alla disciplina prevista in caso di citazione del responsabile civile (art. 84 comma 1, 2). Il richiamo contiene anche  la sanzione per questo prevista, per cui anche per l’intervento volontario del responsabile civile l’omissione di uno degli elementi tassativamente indicati nella disposizione comporterà la sanzione della inammissibilità dell’atto di costituzione. L'atto può essere depositato direttamente in udienza ovvero depositato nella cancelleria del giudice, ma in questo caso gli effetti decorreranno dall'avvenuta notifica che, a cura del responsabile civile, deve essere effettuata alle “altre parti” (art. 85 comma 3), da intendersi a tutte le altre parti. 


        5. Perdita dell'efficacia della costituzione

        La legge collega la perdita di efficacia dell’avvenuta costituzione della qualità responsabile civile in due ipotesi dettagliatamente indicate nella stessa. La prima ha ad oggetto in venir meno della costituzione di parte civile. È del tutto evidente che la mancanza di quella che può essere definita la parte attrice del processo civile, ossia la parte civile, comporti il venir meno  della condizione essenziale per la presenza del convenuto ossia il responsabile civile, di talché venendo meno la prima non può che venir meno anche la seconda. Questo effetto si verifica sia nel caso di revoca ad opera del danneggiato della costituzione di parte civile, sia nel caso della sua esclusione (artt. 80 e 81). Oltre le citate ipotesi, espressamente previste dal legislatore e relativa alla mera perdita di efficacia, vanno aggiunte quelle conseguenti a vizi dell'atto che ne determinano l'inammissibilità,  tali sono il deposito dell'atto oltre il termine previsto ovvero la mancanza di uno dei requisiti previsti a pena di inammissibilità. In questo caso, non saranno gli effetti dell'atto a venir meno ma proprio l'atto in sé. Ciò, peraltro, esclude anche la possibilità per il responsabile civile interveniente di poter nuovamente presentare un nuovo atto di costituzione.

        Bibliografia

        Cantone, Art. 84-85, in Lattanzi - Lupo, Rassegna di giurisprudenza e dottrina codice di procedura penale, Milano, 2007; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; De Caro, voce Responsabile civile, in Dig. d. pen. XII, Torino 1997.

        Autori: Irma Conti

        Art. 86 - Richiesta di esclusione del responsabile civile.

        1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato [60] nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.

        2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente [85] anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.

        3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza [173], non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [420] o nel dibattimento [484, 491]. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

        1. Inquadramento

        Il responsabile civile può essere escluso dal processo, oltre che per l’inammissibilità della dichiarazione ovvero per perdita di efficacia della stessa, su richiesta di una delle parti ovvero per iniziativa del giudice che procede. 

        2. Soggetti legittimati

        L’esclusione del responsabile civile può avvenire a seguito di iniziativa di una delle parti processuali. Il legislatore ha analiticamente previsto coloro i quali possono essere legittimati ad avanzare la richiesta di esclusione del responsabile civile. Il primo soggetto indicato è l’imputato, il quale può chiedere l’esclusione del responsabile civile sulla base di un diretto interesse alla sua mancanza ma non può opporsi all’estromissione chiesta da altri.

        L'imputato, infatti, non essendo legittimato a chiamare in giudizio il responsabile civile, non può neanche opporsi alla sua estromissione (Cass. IV, n. 6904/1994). Quanto alle altre parti, il legislatore ha previsto che la richiesta di esclusione può essere avanzata dal P.M. e dalla parte civile, ma solo nel caso in cui non ne abbiano chiesto la citazione.

        Tale limitazione è stata adottata “al fine di evitare citazioni non sufficientemente meditate” (relazione al codice di procedura penale in Dubolino, sub art. 86, Nuovo codice di procedura penale 1990, Piacenza, 1990). Inoltre, il legislatore ha anche consentito allo stesso responsabile civile di chiedere la propria esclusione ma solo nel caso in cui lo stesso non sia volontariamente intervenuto. 


        3. Oggetto della richiesta

        Certamente l'istanza può essere fatta valere per sollevare questioni di natura strettamente formale quali quelle attinenti i profili dell'atto di costituzione, soprattutto nel caso in cui vi sia stata un intervento spontaneo del responsabile civile, ovvero le condizioni di legittimazione del responsabile civile.

        Quanto al merito, occorre rilevare che non vi è concordia opinioni in dottrina in ordine alla possibilità che possano essere fatte valere in questa sede ragioni afferenti la fondatezza della domanda. Mentre alcuni autori tendono ad escluderla (De Caro, 103), altri, invece, ritengono che sia sempre possibile far valere le ragioni di carattere sostanziale anche se la verifica non potrà che essere limitata alla sussistenza del c.d. fumus boni iuris, avente ad oggetto l'ipotizzabilità in astratto dell'insussistenza della rapporto sottostante legittimante la presenza del responsabile civile (Ghiara, in Chiavario, I, 387). Si ritiene, tuttavia, che, anche in riferimento alla fase processuale nella quale sono sollevate le questioni, che sia più corretto circoscrivere il potere del giudice ai soli profili formali. Quanto al responsabile civile, il legislatore ha previsto che con la richiesta di esclusione, il responsabile civile, che non sia intervenuto volontariamente, può contestare la legitimatio ad causam o ad processum o l'inosservanza delle formalità previste dalla legge, oppure rilevare l'acquisizione di elementi probatori, avvenuta senza il suo contraddittorio, a lui pregiudizievoli in relazione a quanto previsto dagli artt. 651,654.

        In merito a quest’ultima ipotesi, il responsabile civile può, al momento della c.d. discovery, valutare la consistenza delle prove già acquisite e decidere se rimanere nel processo, in tal modo assoggettandosi al regime degli effetti extrapenali della sentenza, ovvero può domandare di essere escluso. La chiara formulazione dell’art. 86, comma 3 è chiaro nell'affermare che, qualunque siano le ragioni della richiesta, la stessa deve essere sorretta da motivazione la cui carenza, tuttavia, non è stata prevista dal Legislatore come causa di inammissibilità della domanda, il che rende la disciplina coerente con la possibilità che l'esclusione sia disposta di ufficio (Cass. III, n. 46746/2004). Al riguardo è opportuno precisare che il diritto ad essere estromesso dal processo penale, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 86, comma 2, va riconosciuto anche nel caso in cui l'elemento probatorio pregiudizievole non sia stato ancora formalmente acquisito, come nel caso in cui lo stesso non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per esso potenzialmente pregiudizievoli (Cass. III, n. 49456/2003).


        4. Termini

        A pena di decadenza la richiesta di esclusione deve essere presentata entro il termine stabilito dal comma 3 — ossia non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare (art. 420) o nel dibattimento (art. 484). Tale termine,  con particolare riferimento alla fase dibattimentale, risulta in contrasto con quanto stabilito dall'art. 491 comma 1, il quale stabilisce che le questioni preliminari (tra cui quelle relative alla citazione ed all'intervento del responsabile civile) sono precluse se non proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Pertanto, mentre l'art. 86 lascia intendere che le richieste di esclusione debbano essere presentate prima del compimento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, l'art. 491 posticipa il termine allo svolgimento dei medesimi accertamenti.

        La discordanza tra le due disposizioni si è sostenuto essere frutto di un mero errore di coordinamento normativo che si tende a superare estendendo il termine previsto dall'art. 87 in favore del giudice che esercita il proprio potere di esclusione anche al caso della richiesta di esclusione (Ruggieri, in Amodio - Dominioni, I, 516). Ciò nonostante questa soluzione non sembra essere del tutto convincente, in quanto comporta una estensione eccessiva del potere riconosciuto alla parte di richiedere l’esclusione del responsabile civile, laddove una interpretazione coordinata delle due disposizioni avrebbe potuto più agevolmente estendere il termine di cui all'art. 86 in quello stabilito dall'art. 491 e, quindi, ricomprendere la richiesta di esclusione del responsabile civile anche in sede di esame delle questioni preliminari. Con ciò, peraltro, si sarebbe preservato il termine previsto per il giudice, il quale è del tutto autonomo e svincolato dalle richieste delle parti. Non presenta, tuttavia, alcun problema di coordinamento il divieto, stabilito dall'art. 491, di riproposizione delle questioni preliminari dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento relativo alla costituzione delle parti. Ne deriva che, oltre il termine indicato le suddette questioni non possono essere più proposte e le relative decisioni contestate. Difatti, la natura delle questioni, concernenti la partecipazione al processo di parti — c.d. eventuali — titolari di situazioni di diritto civile ovvero tenute alla responsabilità civile per l'imputato, richiede, nell'intendimento del legislatore, una discussione di esse ed una decisione immediata nella fase preliminare del giudizio, al fine di evitare che la posizione di queste rimanga in stato di precarietà durante il corso del processo, che costituirebbe un pregiudizio per la celerità di questo e l’eventuale inutilità delle iniziative processuali dalle stesse promosse. Pertanto, la prospettazione di dette questioni appare ipotizzabile solo nello ambito delle linee processuali stabilite per ciascuna fase del giudizio.

        Nella fattispecie, le risoluzioni adottate sull'argomento dal Tribunale, su rilievo del Dicastero, si palesano divenute irrevocabili (Cass. IV, n. 7291/2003).

        Bibliografia

        Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; De Caro, voce Responsabile Civile, in Dig. d. pen., XII, 1997; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011; Torti, La legittimazione ad agire degli enti esponenziali per la tutela dell'interesse collettivo alla salubrità dell'ambiente, in Dir. pen. e proc. 2005, 1365.

        Autori: Irma Conti

        Art. 87 - Esclusione di ufficio del responsabile civile.

        1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado [492], il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

        2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

        3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato [440].

        1. Inquadramento

        Il potere di esclusione della parte civile è stato attribuito in via del tutto autonoma ed indipendente anche al giudice il quale può esercitarlo nel superiore interesse del buon andamento del processo.

        2. Limiti dell'esercizio del potere di esclusione

        Il riconoscimento del potere di esclusione della parte civile al giudice che procede va sempre esercitato per il perseguimento di ragioni di pubblico interesse. Il suo esercizio non costituisce un obbligo per cui, anche in caso di omissione, non si determina alcuna conseguenza. 


        2.1. Limiti temporali

        La dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituito dall'esaurirsi della fase prevista dall'art. 420, segna il limite di esercizio del potere proprio del giudice. 

        Non è, pertanto, consentita l'estromissione della detta parte nel giudizio di appello, dovendo in questa sede il giudice pronunziarsi sulla fondatezza della domanda in tutti i suoi aspetti, con l'unica eccezione di poter rimettere al giudice civile la determinazione quantitativa del danno (Cass. IV, n. 810/1971).


        2.2. Limiti del contenuto

        Il limite temporale, a ben vedere, implicitamente circoscrive le ragioni che possono legittimare il giudice all'esclusione del responsabile civile. Prima della apertura dibattimentale, nella fase preliminare, infatti, le conoscenze del giudice non hanno ad oggetto il merito; di talché, deve necessariamente ritenersi che anche il suo potere di esclusione possa essere esercitato solo in riferimento ad aspetti formali — tra cui va anche compresa la mancanza di legittimatio ad causam, nella misura in cui la stessa emerga dalla prospettazione fatta dalla stessa parte, in assenza, quindi, di qualsiasi forma di accertamento di merito.


        3. Casistica

        È legittima l'esclusione della compagnia assicurativa per mancanza di legittimatio ad causam, nel caso in cui l'incidente si sia verificato dopo la scadenza del termine per il pagamento e del conseguente periodo di sospensione, a nulla rilevando l'avvenuto versamento della somma lo stesso giorno dell'incidente. Ciò in quanto, l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24,00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione dell'art. 1901, comma 1, c.c. (Cass. III, n. 13545/2006);

        il danneggiato, in assenza sia del presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del risarcimento ex lege) sia del presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all'indennizzo), non ha titolo diretto per l'azione civile nei confronti della società di assicurazione, di cui è pertanto legittima l'estromissione dal giudizio (Cass. IV, n. 4940/1997).


        4. Esclusione responsabile civile e giudizio abbreviato

        La celebrazione del processo con rito abbreviato è incompatibile con la presenza del responsabile civile, che va escluso anche d'ufficio, come espressamente stabilito dall'art. 87, comma 3, senza che a ciò sia d'ostacolo neppure l'avvenuta attiva partecipazione al processo da parte dello stesso responsabile civile, che non equivale ad acquiescenza (cfr. Cass. III, n. 5868/2011). Inoltre, l'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento dichiarativo ad opera del giudice (Cass. V, n. 37370/2011). 

        Su tale norma è anche ripetutamente intervenuta la Consulta la quale ha sempre confermato la legittimità costituzionale della disposizione, e ciò anche dopo l’entrata in vigore dalla l. n. 479/1999 che ha previsto la soppressione del requisito del consenso del pubblico ministero ed la possibilità di integrazioni del materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, tanto su istanza dell’imputato (art. 438, comma 5), quanto per iniziativa officiosa del giudice (art. 441, comma 5). Ed invero, ha sostenuto la Corte, le modifiche legislative introdotte dalla legge citata, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, non hanno intaccato ma, viceversa, rafforzato le finalità dell’istituto del giudizio abbreviato, caratterizzato dal perseguimento di una finalità di celerità che legittima l’esclusione del responsabile civile il cui interesse, rimarca la Corte, non risulta minimamente leso stante la possibilità di farlo valere nelle opportuni sedi (C. cost. n.  216/2016).

        Bibliografia

        Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; De Caro, voce Responsabile civile, in Dig. d. pen., XII, 1997; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011.

        Autori: Irma Conti

        Art. 88 - Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile.

        1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

        2. L'esclusione della parte civile [80, 81] o del responsabile civile [86, 87] non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

        3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

        1. Inquadramento

        Dopo aver separatamente disciplinato negli articoli precedenti le forme e modalità di ammissione ed esclusione della parte civile e del responsabile civile, con la presente disposizione vengono presi in esame gli effetti di tali decisioni che, in quanto comuni, sono oggetto di trattazione unitaria.

        2. Effetti del provvedimento

        La natura dei provvedimenti di ammissione o esclusione della parte civile è certamente processuale. Nessun dubbio può sussistere in tale ottica stante la dizione normativa che, in caso di ammissione, espressamente esclude ogni pregiudizio della decisione sulla successiva determinazione sul diritto alle restituzioni o al risarcimento e che, in caso di esclusione, non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni o il risarcimento dei danni. In altri termini, l’ammissione o l’esclusione della parte civile o del responsabile civile non implica il riconoscimento dell’esistenza o meno di un danno risarcibile. Solamente in una ipotesi il provvedimento di esclusione determina la preclusione all'esercizio dell’azione civile, ossia quando l’esclusione riguarda il responsabile civile ed il provvedimento di esclusione è stato emesso su istanza della parte civile. In questo caso, infatti, la parte civile non potrà più esercitare l’azione civile per il medesimo fatto (art. 88, comma 2).

        La richiesta di esclusione, quindi, finisce con l'equivalere ad una rinuncia all'azione formulata dalla parte civile nei confronti del responsabile civile (Cantone, 1389).  L'interpretazione ristretta della disposizione si pone in linea con la gravità delle conseguenze e la necessità di assicurarsi della consapevolezza delle stesse della parte che solo la richiesta esplicita consente di ritenere (Chiliberti, 578). È importante sottolineare anche che il legislatore ha collegato l'effetto preclusivo per tutti i danni determinati dal fatto e non è collegata al contenuto dell’azione. L’accoglimento della richiesta, con la quale la parte civile ha richiesto l’esclusione del responsabile civile,  comporta che la parte civile non potrà più esercitare alcun tipo di azione in sede civile con riferimento ai danni derivanti da quel fatto, ancorché si tratti di danni per i quali non era stata azionata azione.


        3. Effetti dell'esclusione della parte civile

        La natura processuale del provvedimento di esclusione e la sua inappellabilità, non possono comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano sostanziale alle parti. In tale prospettiva, pertanto, l'estromissione della parte civile, diversamente dalla tardiva costituzione o del trasferimento volontario dell'azione civile nella sua sede naturale, non può cagionare l'effetto pregiudiziale previsto dall'art. 75, comma 3. 

        Qualora l'esclusione venga sancita non con ordinanza presa nel corso del giudizio ma direttamente con la sentenza, l'atto non potrà avere solo contenuto processuale ma, necessariamente, anche decisorio in quanto equivale a disconoscimento della pretesa risarcitoria la quale, in quanto tale, è soggetta alle forme di gravame stabilite per la sentenza che la contiene (Conso - Illuminati, 281).

        Bibliografia

        Cantone, Sub art. 88, in Lattanzi - Lupo, Rassegna di giurisprudenza e dottrina codice di procedura penale, Milano, 2007; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Conso - Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2015; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011.

        Autori: Irma Conti

        Art. 89 - Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

        1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare [416 s.] o per il giudizio [465 s.] a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.

        2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile [83 s.]. Non si applica la disposizione dell'articolo 87, comma 3.

        1. Inquadramento

        La disciplina della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è dettata dall'art. 89. A tale soggetto, che può essere tanto un ente quanto una persona fisica, spetta l’obbligo di provvedere al pagamento della pena pecuniaria (multa o ammenda) comminata all'imputato qualora costui sia insolvibile. A tal fine è necessario che il condannato sia sotto la responsabilità del civilmente obbligato per la pena pecuniaria in quanto assoggettato alla sua autorità, direzione o vigilanza, o perché il civilmente obbligato sia rappresentante, amministratore o dipendente di un ente dotato di personalità giuridica (artt. 196-197 c.p.).

        2. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

        Il “neologismo” della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è stato introdotto per adeguare il disposto degli artt. 196 e 197 c.p., quali sostituiti dall'art. 116 l. n. 689/1981 (v. Relazione al Progetto del c.p.p. del 1978, 111). Dette norme hanno imposto l'obbligo del pagamento della pena pecuniaria anche a terze persone in presenza delle condizioni ivi stabilite. Occorre rilevare che la norma processuale si limita a consentire la citazione della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ma non ne fornisce una definizione, è d’uopo far riferimento alle norme sostanziali per identificare le condizioni per l’individuazione della persona civilmente obbligata. Un primo presupposto è che la violazione debba aver ad oggetto disposizioni che il responsabile era tenuto a far osservare al reo. Siffatta condizione implica necessariamente che tra i due soggetti debba intercorrere un rapporto di dipendenza, in virtù del quale il responsabile sia dotato d'autorità ovvero sia titolare di un potere direzione e controllo nei riguardi del reo (art. 196 c.p.). Diversa è l’ipotesi in cui il reo, in qualità di soggetto rappresentante un ente ovvero in rapporto di dipendenza con lo stesso, abbia commesso il reato in violazione degli obblighi connessi alla qualità rivestita (art. 197). Presupposto comune ad entrambe le ipotesi è la sussistenza di una condizione di insolvibilità del condannato, la quale, a sua volta, necessita che sia stata esperita l'esecuzione e che la stessa non abbia consentito di acquisire il pagamento.

        La responsabilità della persona civilmente obbligata va qualificata come eventuale e sussidiaria. Eventuale in quanto occorre che la persona o l'ente che risponda del pagamento devono essere regolarmente citate e sussidiaria in quanto presuppone che si tratti di reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza e che sia inadempiente (Riccio - Spangher, 124). In breve trattasi  di una responsabilità che si configura come mera conseguenza della responsabilità penale propria del soggetto sottoposto l'altrui autorità, direzione, vigilanza o che abbia agito come rappresentante o dipendente di un ente.


        3. Natura della responsabilità

        Sulla natura della responsabilità in oggetto non vi è dubbio che si tratta di una responsabilità strettamente civilistica ancorché l’obbligo abbia ad oggetto il pagamento della somma pari alla pena pecuniaria inflitta. Ne consegue, quindi, che non può in alcun caso essere assimilata in alcun modo a una sanzione penale.

        Su tale presupposto la stessa Corte costituzionale ha negato la configurabilità di un contrasto tra l'art. 196 c.p. e l'art. 27 Cost. Fa propendere per tale natura civile dell'obbligazione, in primo luogo la collocazione dell'art. 196 c.p. all'interno del titolo riservato alle sanzioni civili (titolo VII del libro b, ed è in rubrica qualificato «obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente»); il dettato normativo che prevede l'obbligo di pagare non l'ammenda, ma una somma pari all'ammontare di questa e stabilisce che, in caso di insolvenza non solo del condannato ma anche del civilmente obbligato; le norme in materia di conversione delle pene pecuniarie si applicano solo al primo. Tutto ciò non senza considerare, infine, che la responsabilità configurata dall'art. 196 c.p. concerne anche le persone giuridiche, secondo quanto è espressamente preveduto dal successivo art. 197 (Corte cost. ord., n. 40/1966).


        4. Rapporto tra responsabilità civile e responsabilità del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

        Non sussiste nessuna incompatibilità tra le figure del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in quanto un medesimo soggetto ben può rivestire entrambi i ruoli all'interno del processo penale. La totale autonomia ed indipendenza che sussiste tra le due posizioni consente che possano contestualmente gravare sul medesimo soggetto.

        Ed invero, mentre la responsabilità civile trova la sua fonte nel danno conseguente al reato e può sussistere anche in assenza di responsabilità penale, la responsabilità del civilmente obbligato non può prescindere dall'esistenza di una condanna pecuniaria e, quindi, dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato (Ruggieri, in Amodio-Dominioni, I, 529).


        5. Soggetti obbligati

        Secondo il dettato degli artt. 196 e 197 c.p. possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche ovvero anche prive di personalità giuridica. Tra queste certamente non possono essere annoverati, per espressa esclusione normativa, lo Stato e gli enti territoriali (art. 197, comma 1 c.p.). Tuttavia, si tratta di enti che, pur non potendo essere chiamati quali civilmente obbligati, possono assumere la veste di responsabili civili (art. 83).

        La contraddizione, a ben vedere, risulta essere solo apparente atteso che civilmente obbligato è tenuto al pagamento di una somma pari alla pena pecuniaria il cui beneficiario è lo Stato il quale, in caso in cui fosse tenuto quale civilmente responsabile, sarebbe tenuto a per pagare a se stesso (Chiliberti, 510). Al di là delle esaminate disposizioni del codice penale, la figura del soggetto civilmente obbligato può essere anche espressamente attribuita da leggi speciali. Detta responsabilità è stata riconosciuta, si cita a titolo meramente esemplificativo, all'armatore ed all'imprenditore di pesca sono per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima (art. 30 l. n. 963/1965), ovvero in materia di repressione del contrabbando (art. 105 l. n. 907/1942).


        6. Legittimazione attiva

        Il P.M. e l’imputato sono i soggetti legittimati a citare il civilmente responsabile. Alla luce della natura civile dell’obbligazione è evidente che la conversione non potrà aversi nei confronti del civilmente responsabile, per cui l’eventuale insolvenza di quest’ultimo comporterà in ogni caso l’aggravamento nei confronti del solo condannato. Ciò che viene convertito, infatti, resta la pena che non può mai gravare sul civilmente responsabile. Diversamente da quanto previsto per il responsabile civile, il civilmente responsabile non può operare alcun intervento volontario.


        7. La citazione

        Per la citazione il legislatore ha operato un richiamo alle disposizioni previste per la citazione del responsabile civile. Tale scelta operata dal legislatore, pur essendo il responsabile civile e il civilmente obbligato due figure ben distinte, è legittimata dalle molte affinità  che queste presentano. Unica specificazione ha ad oggetto il termine che, proprio in virtù del richiamo operato dal comma 2 dell'art. 89, deve ritenersi a pena di decadenza. La citazione del civilmente responsabile, quindi, può essere effettuata per l'udienza preliminare ovvero per il giudizio. La stessa, come disposto per il responsabile civile (art. 83), è disposta dal giudice con decreto che deve essere notificato a cura della parte istante. Solo dalla avvenuta notificazione il civilmente responsabile acquista lo status di parte che, dopo la costituzione, conversa in ogni stato e grado del giudizio. Nei confronti del civilmente responsabile sono applicabili anche tutte le condizioni di inammissibilità, ed anche nei suoi confronti l'eventuale sussistenza di vizi formali o del contenuto dell'atto di citazione, renderanno lo stesso affetto da nullità generale a regime intermedio. Nulla dice il legislatore in tema di esclusione del civilmente responsabile, attesa anche la mancanza di un espresso richiamo anche a tali disposizioni. L'art. 89, comma 1, invero, richiama espressamente solo le norme relative alla citazione ed alla costituzione del responsabile civile. Ciononostante è indubitabile che anche le disposizioni di cui agli artt. 86 e 87 debbano applicarsi al civilmente responsabile e ciò sulla base dell'interpretazione dello stesso art. 89. L'aver, in tale disposizione (art. 89, comma 2), espressamente escluso l'applicazione del solo comma 3 dell'art. 87, non può che spiegarsi se non presupponendo l'applicabilità degli altri comma di detto articolo il che, naturalmente, implica l'applicazione della normativa di cui agli artt. 86 e 87. Ne consegue, pertanto, che valgono per l'estromissione dal processo del civilmente responsabile, le regole stabilite per il responsabile civile ma, nel caso di esclusione su richiesta, la stessa, diversamente da quanto stabilito per il responsabile civile, potrà essere avanzata solo dal P.m. ovvero dall'imputato. Non si procederà ad esclusione, invece, nel caso di accoglimento da parte del giudice della richiesta di giudizio abbreviato (art. 87 comma 3), vertendo la responsabilità del civilmente obbligato su questioni afferenti la condanna a pena pecuniaria dell'imputato non escluse dalla particolare modalità di celebrazione del processo.


        8. L'appello

        Il civilmente responsabile, in quanto parte processuale, può appellare la sentenza naturalmente sempre nei limiti del proprio interesse. 

        Ne consegue che il civilmente responsabile non potrà legittimamente ricorrere nel caso in cui il provvedimento che intende impugnare non arrechi alcun pregiudizio alla sua sfera giuridica, essendo stato emesso solo nei confronti dell'imputato, come il caso del decreto penale che non sia stato pronunciato anche nei confronti del civilmente responsabile. Quindi, che il civilmente obbligato per la pena pecuniaria sia legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale solo nel caso in cui il decreto contenga un'espressa statuizione di condanna dello stesso al pagamento (Cass. III, n. 17713/2013). Nel caso in cui il decreto sia stato pronunciato anche nei confronti del civilmente obbligato, lo stesso deve essere notificato anche al civilmente obbligato per la pena pecuniaria e, naturalmente, per questa parte processuale i termini per l'opposizione non cominciano a decorrere se non dall'adempimento di tale obbligo (Cass. III, n. 1576/1996).

        Bibliografia

        Cantone, Sub art. 89, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi- Lupo, Milano, 2003, Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Conso, Capacità processuale penale (diritto processuale penale), in Enc. dir. Milano, 1960; Mele, Civilmente obbligato per l'ammenda, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2011.

        Autori: Irma Conti

        Art. 90 bis - Informazioni alla persona offesa1.

        1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

        a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

        a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (2) ;

        a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente (3) ;

        a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione (4) ;

        a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente (5) ;

        b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter (6) ;

        c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

        d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

        e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

        f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

        g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

        h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

        i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

        l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

        m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

        n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile[, o attraverso la mediazione] (7) ;

        n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela; (8)

        o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

        p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato (9) ; (10)

        p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; (11)

        p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela. (12)

        [1] Articolo inserito dall'art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

        [2] Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

        [3] Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

        [4] Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

        [5] Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

        [6] Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 27, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1,  comma 95, l. n. 103, cit., la  stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo della lettera, come inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, era il seguente: « alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1 e 2».

        [7] Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, lett. e), n. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha soppresso le parole: «, o attraverso la mediazione».

        [8] Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. e), n. 3) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

        [9] Lettera modificata dall'art. 14, comma 2, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019, che ha sostituito le parole:«, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato» alle parole «e alle case rifugio».

        [10] L'art. 5, comma 1, lett. e), n. 4) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito il segno di interpunzione: «;» al segno di interpunzione: «.».

        [11] Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. e), n. 5) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per l'applicazione vedi l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 150 cit., come aggiunto, in sede di conversione, dall’art. 5-noviesd.l. n. 162, cit.

        [12] Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. e), n. 5) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per l'applicazione vedi l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 150 cit., come aggiunto, in sede di conversione, dall’art. 5-noviesd.l. n. 162, cit.

        1. Inquadramento

        La norma in esame ha ad oggetto la nuova previsione, introdotta dal d.lgs. n. 212/2015, per la realizzazione, in attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 attraverso la quale si è inteso istituire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. In particolare, suddetta disposizione prevede l’obbligo di fornire una serie di informazioni alla persona offesa al fine di rendere la vittima consapevole dello svolgimento del procedimento e delle prerogative che in esso può esercitare.

        2. Diritto della persona offesa ad essere informata

        La portata innovativa si ravvisa prevalentemente nel riconoscimento di un diritto della persona offesa ad essere informata in maniera semplice ed esaustiva degli strumenti posti a sua garanzie per la tutela del bene-interesse leso dal reato.  L’informazione, infatti, è il primo strumento attraverso la quale può realizzarsi una reale tutela della vittima ed assume una valenza centrale anche in dinamiche non prettamente processuali ma pur sempre connesse al reato ed al suo accertamento giudiziale. Un’ampia conoscenza degli strumenti messi a disposizione della vittima implica una maggior cognizione degli strumenti processuali e fornisce la consapevolezza di avere un ruolo proprio all’interno del processo. Nella sua portata generale l’art. 90 bis si può ritenere norma generale, ad un tempo fonte di nuovi obblighi informativi e ricognitiva di quelli già esistenti, che sostanzialmente controbilancia la comunicazione indicata nell’art. 369-bis della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini.

        La riforma dell’art. 335 (operata dalla l. 23 giugno  2017, n. 103), avente ad oggetto il riconoscimento della facoltà della persona di chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo, in quanto espressione del diritto di essere informata è stata opportunamente richiamata anche in questa sede, andando ad integrare le facoltà già riconosciute alla lett. b) dell’articolo in esame.


        3. Modalità di comunicazione delle informazioni

        L'obbligo informativo deve essere assolto in modo tale da avere la certezza della comprensione da parte della persona offesa. Il diritto all'informazione è il diritto di comprendere ed essere compresi. Conseguentemente in via generale è stato previsto l'obbligo di comunicare il contenuto degli avvisi in una lingua comprensibile alla vittima. La previsione di una traduzione nella lingua di appartenenza della vittima, a ben vedere, costituisce espressione della volontà di rendere in concreto consapevole la persona offesa. Questa finalità non può essere disgiunta dalle forme della comunicazione che devono essere tali da consentire a chiunque un sicuro intendimento del significato delle informazioni che gli vengono fornite, indipendentemente dal livello culturale e di conoscenza proprio. Ciò implica anche la necessaria formazione di personale capace di attendere a tali compiti.

        Peraltro, che la persona offesa sia messa in condizione di comprendere il significato di strumenti processuali di favore per l'imputato, ha anche la funzione di favorirne l'accettazione della lesione di un proprio diritto tutelato da una norma penale. L’avvertimento che la mancata comparizione del querelante possa essere valutato dal giudice quale ipotesi di remissione di querela ben può essere inserito nel decreto che dispone il giudizio (Cass. S.U. n. 31668/2016).


        4. Contenuto degli avvisi

        L'articolo in esame, nello specifico, prevede una serie di informazioni tecnico-giuridiche, utili ad orientare la persona offesa durante lo svolgimento delle indagini e nell'eventuale fase processuale. Si tratta di una comunicazione molto ampia volta, evidentemente, a rendere la persona offesa pienamente consapevole dei diritti e facoltà che la legge le riconosce, che, secondo la normativa europea, costituiscono lo standard minimo che la legislazione di ogni Stato membro deve prevedere.

        Nello specifico la norma prevede che oggetto di informazione debbano essere le possibili misure di protezione di cui può godere la persona offesa, le specifiche modalità per contestare eventuali violazioni dei propri diritti, le modalità di rimborso delle spese processuali e la possibilità di chiedere un ristoro civilistico all'interno del processo penale, senza tralasciare, tra l'altro, la possibilità di avvalersi di particolari strutture di assistenza presenti sul territorio. Inoltre è imposto anche che alla medesima vada prospettata la possibilità che in presenza di particolari condizioni il procedimento possa anche essere definito tramite remissione di querela o attraverso pratiche di mediazione; alla stessa vanno comunicate, altresì, le facoltà che le spettano in tutti quei casi in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis e ss. o in cui è applicabile la nuova causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La problematica rilevante della norma in questione, invero, attiene al momento attuativo atteso che una piena realizzazione della finalità imposta dalla direttiva, attiene alle modalità realizzative del contenuto informativo. Ed invero la stessa attività di informazione non può ritenersi fine a se stessa ma propedeutica anche alla realizzazione degli scopi che gli strumenti finalizzati alla tutela assicurano. Nel corollario dell'attività gravante sull'autorità, va individuato un ulteriore profilo di innovazione della norma e la crescita di considerazione che la “vittima” del reato assume nel nuovo assetto normativo.

        Con l'approvazione del cd. Codice Rosso, ovvero del Disegno di legge n. 1200 approvato dal Senato il 19 luglio 2019, è stato ampliato l'ambito delle tutele riconosciute alla persona offesa, modificando la lett. p) dell'art. 90-bis c.p.p., relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, e prevedendo tale obbligo anche con riferimento alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato.

        L'alveo degli avvisi è stato ulteriormente implementato dall'art 5 del d.lgs. n. 150/2022 di attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, tanto con riferimento alla giustizia riparativa, quanto con riferimento all'obbligo di eleggere un valido domicilio per le notifiche che, coerentemente con la ratio della riforma Cartabia, potranno essere effettuate anche ad un indirizzo di posta elettronica e che il domicilio potrà essere validamente eletto anche successivamente alla presentazione della querela.  Ai sensi della lett. a-sexies), in caso di omessa, o inidonea elezione di domicilio e in mancanza della nomina di un difensore, la notifica verrà effettuata presso la segreteria del Pubblico Ministero, o la cancelleria del giudice procedente.

        È stato altresì normativamente previsto che in caso di mancata partecipazione da parte della persona offesa all'udienza fissata per la sua audizione, comporterà la remissione tacita di querela.


        4.1. Questioni intertemporali e di diritto transitorio.

        Tra i nuovi avvisi che sono stati inseriti dalla cd. “Riforma Cartabia” sono previsti anche quelli in tema di giustizia riparativa che costituisce uno dei tre “pilastri” della riforma. In particolare, la lettera p-bis) prevede l'obbligo di informare la parte della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, mentre la lettera p-ter) di carattere più sostanziale, prevede l'obbligo di informare il querelante che la sua partecipazione a un programma di giustizia riparativa che si conclude con un esito positivo (riparazione dei danni e rispetto di determinate condotte dall'imputato), comporta la remissione tacita di querela.

        Tale disposizione, che va a completare il quadro degli avvisi che devono essere rappresentati alla persona offesa e che consente a quest'ultima di essere informata anche in tema di giustizia riparativa e dei suoi possibili effetti positivi, non sono entrate in vigore, ai sensi dell'art. 99-bis del d.lgs. n. 150/2022, il 30.12.2022.

        A tale proposito, infatti, l'art. 92 del summenzionato decreto, che detta la disciplina transitoria in tema di giustizia riparativa, ha differito l'entrata in vigore di molte delle disposizioni afferenti tale istituto.

        Il primo comma dell'art. 92, infatti, prevede che la Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

        Al fine di consentire la “ricognizione” prevista dal primo comma dell'art. 92, il terzo comma prevede che alcune disposizioni, tra cui quelle dettate in tema di avvisi alla persona offesa sul ricorso alla giustizia riparatoria dall'art. 5, comma 1, lettera e), numero 5), si applicano nei procedimenti penali “decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” Di talché, l'entrata in vigore di tali disposizioni è rinviata al 30.06.2023.


        5. Obbligo di informazione alla persona offesa

        L'articolo in esame ha ad oggetto una pluralità di informazioni che devono essere immediatamente fornite (sin dal primo contatto) alla persona offesa da parte dell'autorità procedente. La norma non specifica l'autorità procedente ma si limita, al fine di assicurare un più tempestivo svolgimento dell'attività di informazione, a richiamare l'autorità con la quale la persona offesa ha il primo contatto, con ciò dando la prevalenza al profilo funzionale. È agevole ipotizzare che l'onere informativo graverà prevalentemente sugli organi di p.g. ma nulla toglie che possa incombere sullo stesso P.M.

        Bibliografia

        Antinucci, L'Italia recepisce le norme minime sulla tutela europea delle vittime dei reati, in Arch. pen.it; Bronzo, Vittime di reato: in gazzetta le nuove tutele processuali delle vittime di reato, in quotidianogiuridico.it, 7 gennaio 2016; Cagossi, Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano, in dirittopenalecontemporaneo.it, 19 gennaio 2016; Gaito, La tutela della vittima, in Archivio penale 2012; Famiglietti, Persona offesa e modalità di audizione protetta: verso lo statuto del testimone vulnerabile, in Proc. pen e giust. 2016, II, 142; Ferranti, Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della direttiva 2012/29/UE, in Cass. pen. 2015, 3415; Maffeo, Il contributo della giurisprudenza sovranazionale all'evoluzione del principio di pubblicità, in Proc. pen. e giust. 2016, II, 150.

        Autori: Irma Conti

        Art. 90 bis.1 - Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 1341

        1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa. 

        [1] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199. Per l'applicazione vedi l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 150 cit., come aggiunto, in sede di conversione, dall’art. 5-noviesd.l. n. 162, cit.

        1. Inquadramento

        A compendio degli avvertimenti e degli avvisi obbligatori previsti dall'art. 90-bis c.p., con l'art. 5, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, coerentemente con gli strumenti di giustizia riparativa che sono stati implementati con la cd. “riforma Cartabia”, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, la vittima del reato deve essere informata tempestivamente, e in una lingua di sua comprensione, della facoltà di svolgere un percorso di giustizia riparativa da cui possono derivare dalle modifiche del regime cautelare, a cui può essere sottoposto l'imputato. 

        2. Ambito di applicazione

        L'art 90-bis.1 richiama espressamente l'art. 42 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 150/2022, il quale definisce la vittima del reato come la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. In tutti i casi in cui vi sia una vittima di reato e sin dal primo contatto con l'autorità procedente, devono essere fornite le informazioni circa le facoltà previste dall'art. 90-bis. lettere p-bis) e p-ter) c.p.p., in una lingua comprensibile come disposto dall'art. 90-bis1 c.p.p. Tali norme riguardano sia la possibilità per il querelante, di partecipare ai programmi di giustizia riparativa, sia che in caso di esito positivo di tale programma (con riparazione del danno e impegno a determinate condotte da parte dell'imputato), la querela sarà tacitamente rimessa.


        3. Questioni intertemporali e di diritto transitorio

        Come osservato nel commento all'art. 90-bis, le disposizioni relative alla giustizia riparativa, non sono di immediata applicazione, in attesa che venga svolta la “ricognizione” delle risorse della giustizia riparativa prevista dall'art. 92 del d. lgs. n. 150/2022. In particolare, come per gli avvisi previsti dall'art. 90-bis c.p.p., anche la disposizione di cui all'art 90-bis.1 non è entrata in vigore il 30.12.2022. In particolare, il summenzionato art. 92, che detta la disciplina transitoria in tema di giustizia riparativa, prevede che gli avvisi introdotti dall'art. 5, comma 1, lettera f), si applicano nei procedimenti penali “decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

        Autori: Irma Conti

        Art. 90 ter - Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione 1 .

        1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato (2) .

        1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale (3) .

         

        [1] Articolo inserito dall'art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

        [2] Le parole «emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato» sono state inserite dopo le parole «i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva» dall'art. 14, comma 1, lett. a), l. 24 novembre 2023, n. 168.

        [3] Le parole «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,» sono state sostituite alle parole «per i delitti» dall'art.2, comma 11, lett. a), l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021. Precedentemente il comma era stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, legge 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. 

        1. Inquadramento

        La nuova disposizione in esame tutela la persona offesa, attraverso un obblig informativo posto a carico dell’Autorità Giudiziaria, dalle possibili ripercussioni che possono derivare dalle modifiche del regime cautelare, a cui può essere sottoposto l’imputato.

        2. Ambito di applicazione

        L'obbligo di informativa, posto nei confronti dell'Autorità procedente, integra l'attuale regime delle comunicazioni di cui all'art. 299, commi 2-bis, 3 e 4-bis, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari. In conformità con quanto previsto dalle citate norme, infatti, si è imposto un generale dovere di informazione nell'interesse della persona offesa non più solo in conseguenza delle modifiche delle misure cautelari disposte nei confronti dell'indagato/imputato, ma anche in conseguenza di eventuali evasioni o volontarie sottrazioni dello stesso imputato dall'esecuzione di misure di sicurezza.

        La disposizione attua l'art. 6, § 5, della Direttiva che obbliga gli Stati membri a garantire alla vittima la possibilità, su richiesta, di essere informata senza ritardo della scarcerazione o dell'evasione della persona indagata, imputata o condannata.

        Con l’approvazione del c.d. “D.D.L. Roccella”, ossia la Legge 24 novembre 2023, n. 168, è stato ulteriormente specificato l’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione dell’evasione o di scarcerazione previsto dalla norma in esame, precisando che tale obbligo si estende anche nel caso in cui i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza de­tentiva riguardino l’imputato in stato di custo­dia cautelare o del condannato o dell’inter­nato. Ciò al fine di far sì che la persona offesa di reati particolarmente allarmanti riceva in ogni caso notizia della scarcerazione o della cessazione della misura.


        3. Reati commessi con violenza alla persona

        L'obbligo di comunicazione è stato circoscritto ai procedimenti per “delitti commessi con violenza alla persona”, intendendo il legislatore tradurre con tale espressione l'indicazione contenuta nella direttiva al & 6 dell'art. 6, che prescrive la comunicazione della scarcerazione o dell'evasione, «almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno» nei confronti della vittima. Diversamente da quanto inteso dalla direttiva, che pone l'attenzione sulla persona o, meglio, sulle ripercussioni che può subire a seguito della remissione in libertà dell'autore del fatto, il decreto sembra, ad una prima lettura, incentrato sulle fattispecie di reato. Ciò che deve essere tenuto in considerazione, quindi, sembra essere il dato oggettivo della delitto posto in essere. Più in generale, tuttavia, va osservato che in tema di violenza alla persona si registrano discordanti orientamenti atti a condizionare l'applicazione della norma e, per quanto qui riguarda, l'ambito applicativo dell'obbligo di comunicazione. Trattasi di orientamenti sorti successivamente, in particolare, dell'introduzione dell'art. 299, comma 2-bis, e che riguardano tre aspetti fondamentali. Il primo attiene al concetto di violenza ed in particolare se lo stesso debba essere riferito alla fattispecie astratta ovvero se occorra richiamare le modalità di attuazione concrete del fatto. Il secondo ha ad oggetto l'estensione del concetto di violenza ossia se  debba intendersi come tale solo quella fisica o anche quella di carattere psicologico ed il terzo se la violenza richiamata dalla norma sia solo quella manifestatasi nelle relazioni interpersonali di tipo domestico o affettivo, ovvero riferita a tutte le forme di condotte violente anche con vittima occasionale. Allo stato tali questioni non sono del tutto risolte, e va affermato che  ai fini di una precisa determinazione del concetto di violenza alla persona  e del suo ambito applicativo, non può che darsi conto della finalità perseguita dalle direttiva che è certamente quella di tenere nella giusta considerazione il rischio che in concreto possa gravare sulla vittima a seguito della scarcerazione del presunto responsabile di un delitto ai suoi danni.

        In tale ultima prospettiva, quindi, la problematica non attiene tanto al delitto commesso, quanto alle conseguenze che la vittima possa subire a seguito della liberazione dell'autore del fatto e caratterizza per violenti quei reati per i quali tale rischio ricorra. La correttezza di questa interpretazione, a ben vedere, si ravvisa nella scelta del legislatore di demandare alla vittima stessa la possibilità di valutare l'esistenza del rischio. Non va dimenticato, infatti, che l'obbligo di avviso è condizionato alla richiesta della persona offesa. Nell'attribuire tale potere, a ben vedere, si definisce l'ambito applicativo della norma e la determinazione del concetto di violenza. Il profilo soggettivo è scriminante ed emerge chiaramente nella scelta del legislatore per cui l'interprete non può in alcun modo trascurarla. Ma se ciò che rileva è la ripercussione sulla persona del rischio personale, ne consegue il superamento delle questioni sollevate con riferimento alle citate norme del codice di rito. In particolare l'obbligo di comunicazione non sarà condizionato dalla occasionalità o sistematicità del delitto in quanto la capacità di condizionare la persona offesa può conseguire sia da delitti in cui a vittima occasionale che sistematica. Parimenti va ritenuta irrilevante la distinzione tra violenza astratta o concreta in quanto un reato che contiene astrattamente l'esplicazione di un comportamento violento può condizionare la vittima mentre l'esecuzione in concreto di attività violente nella commissione del delitto può non causare alcun ulteriore timore nella persona offesa.  La chiave interpretativa proposta appare essere anche un valido discrimen per definire lo stesso concetto di violenza, dovendosi ritenere tale anche la semplice minaccia nella misura in cui sia idonea ad ingenerare un timore di reiterazione nella vittima. La minaccia, in quanto idonea ad incidere sulla libertà anche se solo psichica della vittima, si sostanzia in una violenza che va certamente ricompresa nel concetto normativo.

        Con l'approvazione del cd. “Codice Rosso”,l. n. 69/2019, all'art. 90-ter  è stato inserito il comma 1-bis il quale, per determinate categorie di reati, prevede che le comunicazioni di cui  al comma 1 siano sempre trasmesse alla persona offesa e al suo difensore, se nominato. Si tratta delle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 582 e 583- quinquies aggravati ai sensi degli articoli 576 comma  1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1 n. 1 e comma 2 del codice penale. Tale enumerazione è stata integrata dalla l. n. 134/2021 (cd. “Riforma Cartabia”) introducendo l’ipotesi di cui all’art. 575 c.p. nella forma tentata o consumata. Con l'introduzione di questo comma, inserito nel contesto di misure volte a combattere il fenomeno della violenza domestica e di genere, il legislatore ha inteso ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere. Come emerge dai lavori preparatori (cfr. Dossier n. 77 del 2019), infatti, si è inteso rendere più stringente l'obbligo di comunicazione alla persona offesa e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione. Come evidenziato nel summenzionato dossier, rispetto alla formulazione vigente, che prevede tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona, ma solo previa richiesta della vittima, la riforma aggiunge per le vittime degli specifici delitti di violenza domestica l'obbligo di comunicazione.


        4. Scarcerazione

        Secondo presupposto oggettivo ha ad oggetto la scarcerazione dell'imputato. Anche in tal caso, diverse sono le questioni che si sono presentate. In primis con riferimento alle scarcerazioni consentite per brevi periodi a seguito della concessione di misure alternative alla detenzione o di benefici penitenziari, quali i permessi-premio o licenze. Un criterio più o meno estensivo andrebbe ad incidere in modo significativo sulla quantità di avvisi da effettuare alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta così come la sua più ampia applicazione richiederebbe un costante coordinamento e scambio di informazioni aggiornate tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti. Sotto tale aspetto il dovere primario di informazione che grava sull'autorità dovrà essere inteso in senso ampio atteso che anche un periodo transitorio di scarcerazione è idoneo a ridestare nei confronti della persona offesa il timore posto a fondamento dell'obbligo di comunicazione.


        5. Richiesta della vittima

        Diversamente dai precedenti, la richiesta della persona offesa è un presupposto di carattere soggettivo che sembra condizionare l'obbligo di informazione. Quanto alle modalità di formazione dell'atto, stante la sua rilevanza e per gli effetti che genera, deve ritenersi che possa farsi rientrare tra gli atti che la parte deve compiere personalmente ovvero tramite procuratore speciale.

        Bibliografia

        V. sub art. 90 bis

        Autori: Irma Conti

        Art. 90 quater - Condizione di particolare vulnerabilità1.

        1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

         

        [1] Articolo inserito dall'art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212. V. anche artt. 11-13 l. 7 luglio 2016, n. 122, riguardo l’indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di un reato doloso commesso con violenza alla persona.

        1. Inquadramento

        La presente disposizione persegue, a completamento di un rafforzamento della tutela della vittima del reato, la protezione delle persone offese vittime di reato non solo “dall'autore del reato” ma anche “dal processo”, ossia dalle ripercussioni che ne possono derivare dalla necessità di rispettare le norme procedurali, con riferimento ai fenomeni di c.d. vittimizzazione secondaria. Trattasi di una forma di tutela apprestata nell'esclusivo interesse di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità.

        2. La vittima vulnerabile

        Il legislatore non ha fornito una definizione di vittima vulnerabile, ancorché non sia una nozione conosciuta dal codice. La stessa, invero, è stata elaborata alla stregua della normativa internazionale, da sempre attenta alla vittima del reato. La vulnerabilità dal punto di vista oggettivo è connessa al tipo di crimine, ossia alle modalità di azione criminosa ed all'appartenenza dell'autore ad un gruppo criminale organizzato, ovvero è al delitto nella sua caratteristica di lesione ad un bene particolarmente “sensibile”, quale la libertà sessuale, a prescindere comunque dalle qualità soggettive della vittima, ovvero è connessa al fatto di reato, ma posta in collegamento con le relazioni interpersonali tra vittima e colpevole (rapporti familiari in senso lato). Dal punto di vista soggettivo si considera la è vulnerabile in quanto tale, a prescindere dal tipo di fatto delittuoso che abbia leso i suoi diritti. Rilevano, in questa visione, le condizioni soggettive della persona, tra cui può essere inclusa la condizione di cittadini stranieri, con particolare riferimento a quelle extracomunitarie, le quali si trovino in una condizione di discriminazione di fatto per la non conoscenza della lingua, per lo status di migranti irregolari, di rifugiati o di richiedenti asilo. Il legislatore, a ben vedere, ha optato per un concetto di vulnerabilità della persona offesa aspecifico, cioè “sganciato”, dalla tipologia dei reati per cui si procede o dalle caratteristiche personali della vittima. Ed invero si è limitato ad indicare una serie di parametri alla cui stregua va desunta una condizione di particolare vulnerabilità. Si tratta, quindi, di vittime le quali, per la loro condizione specifica, sono maggiormente a rischio di quella che viene definita come vittimizzazione secondaria, ossia il traumi determinati tanto dalle possibili minacce ed intimidazioni provenienti dagli accusati, quanto dagli incontri diretti con l'imputato e quanto, infine, dalla necessità processuale di evocare fatti di violenza subiti.


        3. Portata innovativa della norma

        Sconosciuta al codice, se non per la particolare disciplina prevista in tema di escussione di minori o incapaci, la condizione della vittima del reato aveva avuto solo in singole leggi speciali avuto una specifica tutela. La generalità del riconoscimento della valenza della vittima vulnerabile costituisce, a ben vedere, la portata principale dell'innovazione in quanto segna il superamento di una visione particolaristica per approdare ad una concezione generalizzata e svincolata dal collegamento con specifiche fattispecie delittuose.


        4. Accertamento della particolare vulnerabilità

        Il legislatore non ha ritenuto di adottare criteri presuntivi per l'accertamento della particolare vulnerabilità ma solo ha richiamato parametri valutativi che si si identificano: nell'età e nello stato di infermità o di deficienza psichica, nel tipo di reato, nelle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione di tale condizione, inoltre, si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. La loro sussistenza ma, soprattutto, la loro idoneità ad influire in maniera determinante sulla condizione psicologica della vittima, è rimessa agli operatori giudiziari che vengono a contatto con la parte offesa. La possibilità della sua estensione ad una generalità di delitti non ha potuto che indurre il legislatore ad escludere ogni presunzione, in che, di converso, si traduce nella necessità, per l'autorità giudiziaria procedente, di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni previste dalla norma. Sarà un dovere che non può essere disatteso in conseguenza anche degli esiti del processo. Non può trascurarsi, invero, che la predisposizione dei mezzi previsti a tutela della persona offesa, siano funzionali anche a garantire una maggior genuinità della testimonianza e, quindi, a rendere la stessa vittima soggetto maggiormente attendibile. La tutela della genuinità della testimonianza, peraltro, ha uno specifico rilievo soprattutto ai fini dell'accertamento di responsabilità in ipotesi delittuose quali la violenza ai danni di minori in cui la testimonianza della vittima costituisce la più importante, se non l'unica, prova a carico dell'imputato.


        5. Conseguenze dell'accertamento dello stato di particolare vulnerabilità

        L'accertamento dello stato di particolare vulnerabilità ha importanti ricadute sul piano processuale, in quanto consente il ricorso ad una serie di forme di tutela in primo luogo nelle modalità di escussione delle vittime che, limitando in principio del contraddittorio, non possono che richiedere l'esistenza di particolari condizioni del dichiarante. La persona offesa “vulnerabile” ha diritto all'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria qualora debba fornire sommarie informazioni alla P.G. la quale, dal canto suo, dovrà assicurarsi che non vi siano contatti tra la vittima e l'imputato. Nel suo interesse è sancita l'irripetibilità delle dichiarazioni nel caso in cui sia stata sentita in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate: il riesame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi o se il giudice o una parte lo ritengono necessario in base a specifiche esigenze. Ancora la riproduzione audiovisiva delle sue dichiarazioni potrà essere disposta anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità previsti dall'art. 134. Tale modalità di assunzione delle dichiarazioni riprendendo le argomentazioni della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è «una misura coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di legittimità che assegna un valore inquinante alle domande suggestive (che possono essere poste anche all'inizio della progressione dichiarativa, ovvero durante le audizioni investigative, senza che la correttezza dell'esame sia controllabile). La misura si manifesta opportuna anche in relazione al fatto che le difese spesso (legittimamente) basano le loro strategie difensive proprio sul dubbio circa l'eteroinduzione dei contenuti accusatori in fase investigativa. Fase a volte «oscura», che la videoregistrazione renderebbe finalmente fruibile a garanzia dell'accusato e della parte lesa».

        Bibliografia

        Guerra, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015, Relazione III/02/2016 dell' Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale della Corte Cassazione, 2 febbraio 2016. V. sub art. 90 bis

        Autori: Irma Conti

        Art. 90 - Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.

        1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge [101, 336, 341, 360, 367, 369, 394, 398, 401, 408-410, 413, 419, 429, 451, 456, 572], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova [33 att.; 2441c trans.] (1) .

        1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (2) .

        2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

        2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali (3) .

        3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti [3074 c.p.] di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente (4) (5) .

         

         

         

        [1] V. l’art. 609-decies, commi 3 e 5, c.p., per l’assistenza del minorenne persona offesa dai reati previsti dal comma 1 dello stesso articolo.

        [2] Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

        [3] Comma inserito dall'art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212.

        [4] L'art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 ha inserito le parole: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente».

        [5] Per il procedimento davanti al giudice di pace v. gli artt. 21 e 28 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        Riferimenti chiave:

        Artt. 21, 28 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

        1. Inquadramento

        La legge non fornisce una definizione di persona offesa. La dottrina e la giurisprudenza la individuano nel soggetto titolare dell’interesse leso dalla norma incriminatrice violata, da cui dipende la configurabilità dell’illecito penale. La sua presenza nel processo penale è stata ritenuta anche conforme al dettato costituzionale, in quanto funzionale ad assicurare l’attuazione del principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale.

        2. La persona offesa in ambito nazionale

        La figura della persona offesa ha subito un’ampia evoluzione nell’attuale struttura processuali, assumendo un ruolo attivo nel codice vigente.

        Da semplice “questuante” (Cordero, 255), è diventato uno dei soggetti del processo a seguito dei diritti che gli sono stati riconosciuti in considerazione dell'essere portatrice di un interesse squisitamente penale finalizzato alla repressione del fatto criminoso, a differenza della parte civile titolare di una pretesa civilistica restitutoria e riparatoria. Ai fini di un corretto inquadramento della figura della persona offesa dal reato, va dapprima evidenziata la scelta operata dal legislatore di riservare a tale soggetto una collocazione diversa ed autonoma rispetto a quella riservata alle parti private diverse dall'imputato lasciando, quindi, intendere che la persona offesa non sia una parte privata (relazione progetto prel. 41).

        Ciononostante  è certamente incrementato il suo ruolo rispetto a quello precedentemente attribuitogli in quanto non più circoscritto ad una mera attività di collaborazione con l'istruttore, ma dotato di funzioni di stimolo e controllo dell'attività del P.M. (Cass.S.U., n. 24/1999). La persona offesa interviene in quella fondamentale attività di controllo, connessa all'obbligatorietà dell'azione penale, con la quale si mira a conseguire risultati di correttezza e linearità nello svolgimento delle indagini e nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo (Cass. III, n. 3010/1996).

        La mancata assunzione al ruolo di parte, secondo illuminata dottrina, non fa venir meno il ruolo di “postulante” della persona offesa (Cordero, 256). Ed invero, nonostante il suo diretto interesse agli esiti del processo, resta sempre ai margini come subalterno del pubblico ministero. La sua funzione è meramente accessoria ed adesiva rispetto a quella pubblica, ancorchè munita di  poteri di controllo e stimolo delle indagini. La sostanziale marginalizzazione del ruolo della persona offesa nel processo penale non è stata superata nemmeno a seguito della riforma costituzionale sul giusto processo del 1999, che nel declinare i caratteri del “fair trail”, nell'art. 111 Cost. fa esclusivo riferimento alla persona accusata senza alcun cenno ai diritti o ai poteri della persona offesa. La legittimazione all'esercizio dei diritti e delle facoltà che gli sono riconosciuti, consegue alla persona offesa solo dopo la commissione del reato.


        3. La persona offesa in ambito internazionale

        L’esigenza di omologare gli ordinamenti degli Stati membri, pertanto, ha portato all'emanazione di una serie di decisioni il cui fine ultimo risulta quello di creare una “carta dei diritti delle vittime”. Tra queste riveste un ruolo certamente rilevante la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 15 marzo 2001 mediante la quale si è inteso un livello comune di protezione per le vittime del reato in qualunque Stato si trovino. In attuazione di tale disposizione ogni Stato deve riconoscere un “ruolo effettivo ed appropriato” alla vittima del reato, garantendole un “trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento”. Le disposizioni, peraltro, non hanno ad oggetto il solo momento processuale ma si estendono comprendendo anche misure assistenziali prima, durante e, soprattutto, dopo il procedimento e finalizzate ad attenuare le conseguenze negative degli effetti negativi subiti. Con la Direttiva Cee 2012/29/UE del Parlamento Europeo (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), si è operato un ulteriore passo in avanti rispetto alla decisione quadro 2001/220/Gai utilizzata in precedenza di uno strumento più efficace, e teso ad armonizzare nei Paesi dell’Unione, omologhi diritti per le vittime dei reati. L’obiettivo principale della direttiva 2012/29/UE, infatti, è assicurare a tutte le vittime, e non soltanto a particolari gruppi di esse, parità di condizioni in materia di informazione, assistenza e protezione, indipendentemente dal luogo di svolgimento del processo e per tutto l’arco del procedimento penale, dalle indagini al giudizio e successivamente ad esso. l’Italia, quale paese membro, ha progressivamente recepito queste esigenze riconoscendo una sempre maggior rilevanza alla figura della persona offesa anche se attraverso interventi aventi ad oggetto specifici reati nominativamente indicati, come, appunto, la l. n. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale; ild.lgs. n. 24/2014 relativo alle vittime di tratta; il d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013, riguardante le vittime della violenza di genere e domestica. Più di recente, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 212/2015 il legislatore, ha introdotto una normativa generalizzata, ancorché contenente modifiche di natura esclusivamente processuale che ha portato all'introduzione di nuove disposizioni, quali gli artt. 90-bis, ter e quater, oltre a riformare il comma 3 ed ad inserire il comma il 2-bis nello stesso art. 90.


        4. Le modifiche ed innovazioni dell'art. 90 apportate dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212

        L’art. 90, attraverso il decreto, come detto, è stato oggetto di modifiche ed innovazioni, che attengono prevalentemente alla necessità di accertamento della minore età della persona offesa, ovvero all'estensione della categoria delle persone legittimate ad esercitare i diritti della persona offesa deceduta.


        4.1. La perizia per l'accertamento della minore età

        È prevista dal nuovo comma, il 2 bis, che introduce l'obbligo di disporre perizia in caso vi sia  dubbio in ordine alla minore età della persona offesa. Pertanto ogni qual volta sussiste un dubbio in ordine alla determinazione dell’effettiva età della persona offesa, il giudice dovrà, necessariamente, essere svolta una perizia di carattere medico legale, allo scopo di accertare la maggiore o minore età della persona offesa attraverso il ricorso alle tecniche scientifiche normalmente utilizzate per stabilire l'età che fanno ricorso all'auxologia, che si avvale di accertamenti radiologici per valutare la maturazione scheletrica e gli stadi di sviluppo dentale della persona. Il nuovo comma 2-bis prevede la possibilità che il giudice disponga la perizia anche d’ufficio: ragionevolmente si può affermare che l’autorità debba essere identificata di volta in volta dal giudice procedente e che tale accertamento tecnico possa essere sollecitato anche dalle parti, soprattutto nei casi in cui il giudice non sia ancora venuto a conoscenza del problema (come a titolo esemplificativo in fase di indagini preliminari). Il riferimento all'istituto della perizia richiama la disciplina di cui agli artt. 220 e ss. e, di conseguenza, impone la necessità degli avvisi e delle garanzie per le parti; ed allora, nell'ipotesi di incertezza sulla minore età della vittima nella fase iniziale delle indagini, il pubblico mistero potrebbe trovarsi nella necessità di valutare se proseguire nel segreto le attività investigative, per non pregiudicarne gli esiti, oppure provocare l'intervento del giudice perché disponga l'accertamento peritale con la conseguente discovery. Nell’ipotesi in cui, nonostante lo svolgimento della perizia non sia stato possibile accertare inconfutabilmente l’età della persona offesa, la stessa dovrà ritenersi presunta e ciò ai fini dell’applicazione delle norme processuali. Più nello specifico della minore età avrà rilievo soltanto con riferimento all'applicazione delle norme previste a protezione della parte offesa, con esclusione, pertanto, di quelle che possono aggravare la posizione dell'imputato (come, a titolo esemplificativo, la contestazione di una circostanza aggravante).


        4.2. Rilevanza della convivenza

        Una ulteriore e rilevante modifica introdotta dal decreto legislativo all'art. 90 consiste nel riconoscimento delle situazioni di convivenza in virtù della quale si è imposto di includere nella nozione di familiari, oltre al coniuge, anche «la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo». È stata aggiunta la previsione che in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, estende le facoltà e i diritti esercitabili anche « alla persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente ». Suddetta norma è di particolare rilevanza in quanto riconosce valore giuridico ad una situazione di fatto, rimandando, necessariamente, per la concreta individuazione della stessa, ad una valutazione effettuata caso per caso sulla base degli elementi offerti dall'interessato che ben potranno avere forma e contenuto estremamente diversificati.


        5. Individuazione della persona offesa

        La persona offesa va individuata in rapporto alla singola fattispecie delittuosa. Come affermato in precedenza, questa deve essere identificata nel titolare del bene giuridico protetto dalla singola norma incriminatrice. Per il ruolo attribuitole nel vigente   codice di procedura penale alla persona offesa, è necessario individuare, con precisione e rigore, il soggetto che nella struttura del reato sia il titolare del bene giuridico protetto. La persona offesa deve essere individuata, ad opera della p.g. ovvero del P.M., sin dal momento di acquisizione della notitia criminis, tale competenza resta di quest’organo, di talché, in caso di mancata identificazione sarà sempre compito di suddetta autorità operare la concreta identificazione della persona offesa. La titolarità dell'interesse può far capo sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, siano pubblici o privati. Anche lo Stato, inteso come Stato amministrazione può, in quanto tale, essere individuato come persona offesa. Possono assumere la qualifica di soggetto passivo sia persone fisiche, sia i soggetti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica, purché risultino in concreto titolari degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. In relazione all’interesse tutelato si possono enucleare fondamentalmente tre categorie di reati.


        5.1. Reati monoffensivi

        I reati monoffensivi sono quelli che tutelano un unico interesse in rapporto al quale risulta semplice l'identificazione del titolare di detto interesse essendo unico il titolare.

        Rientrano nella categoria dei reati monoffensivi quelli relativi alla prevenzione del rischio sismico, poiché in tali reati, persona offesa è solo la p.a., in quanto si tratta di fattispecie avente ad oggetto esclusivamente la tutela dell'interesse pubblico, sicché il privato che sostenga di aver subito un pregiudizio dalla realizzazione di una costruzione in violazione della normativa antisismica può assumere esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato (Cass. III, n. 7786/2014). Analogamente, chi assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio protetti dalla norma incriminatrice (Cass. III, n. 6229/2009). Sotto altro profilo si è affermata la natura monoffensiva anche del reato di falso giuramento, che è delitto contro l'amministrazione della giustizia, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, per cui la persona singola, che abbia subito un danno diretto o indiretto, può assumere solo la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa (Cass. VII, ord. n. 8160/2013). Sulla stessa scia, inoltre, anche per il reato di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria con la conseguenza che soggetto passivo del reato è la collettività e non già la persona che, per effetto della violazione della norma, subisce danni risarcibili sul piano civile (Cass. VI, n. 1695/1998). Quanto al reato di reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio, lo stesso deve ritenersi avere natura monoffensiva, in quanto tutela soltanto l'interesse al buon andamento, alla imparzialità ed alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, con la conseguenza che il privato eventualmente danneggiato, non può essere considerato persona offesa dal reato (Cass. VI, n. 21989/2013). Anche i reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-bis c.p. e art. 316-ter c.p.), sono posti a tutela dell'interesse dello Stato o di un ente pubblico ovvero dell'Unione Europea, per la corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica, sicché persona offesa è sempre il soggetto pubblico, sia esso lo stesso Stato o l'Unione Europea ovvero un ente pubblico (Cass. VI, n. 20847/2010).


        5.2. Reati plurioffensivi

        I reati plurioffensivi, viceversa, tutelano una pluralità di interessi in rapporto ai quali sono individuabili più persone offese. Sono reati che implicano una pluralità di persone offese e ciò anche se la classificazione del reato avvenga in base all'interesse ritenuto prevalente.

        Va evidenziato che, in linea generale, la plurioffensività si riscontra nei reati che individuano quale persona offesa lo Stato, cui può aggiungersi un'altra vittima quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato (Cass. VI, ord. n 1109/1999). In primo luogo può verificarsi nei delitti contro l'amministrazione della giustizia. Rientra certamente in questa categoria il reato di patrocinio o consulenza infedele, reato proprio (soggetto attivo potendo esserne soltanto un difensore patrocinatore o un consulente tecnico) che ha lo scopo di tutelare il regolare funzionamento della giustizia. Ne discende che la persona offesa in senso tecnico da tale reato è in primo luogo la pubblica amministrazione nella sua articolazione dell'amministrazione giudiziaria. Nondimeno la peculiare struttura normativa della fattispecie definita dall'art. 380 c.p., coniuga il perfezionamento del reato di infedeltà del patrocinatore alla produzione, per fatto commissivo od omissivo, di uno specifico evento costituito da un oggettivo danno cagionato agli interessi patrimoniali o non della parte assistita. Di tal che la norma incriminatrice configura la fattispecie come reato necessariamente plurioffensivo (Cass. VI, n. 45059/2014). A tale valutazione non sfugge neanche il delitto di calunnia che lede non solo l'interesse primario dello Stato (soggetto passivo principale) alla corretta amministrazione della giustizia, ma anche il diritto all'onore dell'incolpato, che assume la veste di concorrente persona offesa (Cass. VI, n. 10535/2007). Altra categoria di reati aventi natura plurioffensiva sono i delitti contro la fede pubblica(artt. 453 e segg. c.p.), in quanto tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente (Cass. III, n. 2511/2014). Rientrano in questa categoria i delitti di falso. Quanto, ancora, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione si assiste ad una situazione ambivalente. Al fianco di ipotesi quali il peculato in cui, oltre a vulnerare l'interesse per il buon andamento e l'imparzialità della P.A., si offende anche l'interesse che il titolare del bene oggetto dell'appropriazione ha di conservarlo (Cass. VI, n. 46797/2015) ed in cui chiara è la natura plurioffensiva del reato, vi sono fattispecie nelle quali, la natura mono o plurioffensiva, si determina in conseguenza delle modalità di attuazione del delitto. È il caso dell'abuso di ufficio il quale può assurgere anche a reato plurioffensivo quando sia commesso in danno di privati (e non sia cioè finalizzato a concedere un ingiusto vantaggio da parte del pubblico ufficiale), nel senso che lede l'interesse della pubblica amministrazione ma, contemporaneamente, anche quello del privato (ex plurimis Cass. VI, n. 17642/2008).


        5.3. Reati cd. vaghi o vaganti

        Tali reati si caratterizzano per essere a soggetto passivo indeterminato in quanto il reato offende una cerchia indeterminata di persone e nei quali la persona offesa non risulta sempre individuabile. Si tratta di reati aventi ad oggetto condotte lesive di interessi interpersonali quali l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia, la famiglia o la razza. La persona offesa in tali ipotesi di reato, è solo eventualmente ricoperta da coloro che entrano in concreto in contatto col comportamento ritenuto penalmente sanzionato.


        5.4. Reati ostativi

        Si tratta di reati nei quali si prevede una sanzione per una situazione di fatto che lo Stato ha interesse a che non si verifichi ma che non colpiscono interessi specifici e per i quali non è rinvenibile una persona offesa. Si tratta delle fattispecie in materia di armi e stupefacenti.


        6. Persona offesa, danneggiato e querelante

        Generalmente si tratta di figure che convergono sulla medesima persona, in quanto certamente al titolare dell’interesse leso fa capo il diritto di ottenere il ristoro dei danni subiti e, quindi, di agire per la loro soddisfazione. Tale sarà anche la persona che potrà legittimamente sporgere querela nel caso in cui la fattispecie di reato sia sottoposta a tale condizione di procedibilità. Ciò non toglie che si tratti di concetti e figure processuali che devono essere mantenute ben distinte tra loro.


        6.1. Persona offesa e danneggiato

        Netta è la differenza che tra la persona offesa ed il danneggiato, atteso che la prima, come detto, sorge a seguito del danno criminale, in quanto è il fatto reato che la fa sorgere, la seconda, viceversa, si fonda sul più generale principio del neminem laedere che imp one l’obbligo del risarcimento nei confronti di chiunque abbia cagionato un danno ad un altro, danno che ben può non essere conseguenza del reato. La differenza tra le due figure, a ben vedere, si riscontra nelle finalità che sono sostanzialmente diverse. La persona offesa, infatti, non agisce per ottenere il ristoro del danno subito, ma per il perseguimento dell'interesse “penalistico” che si sostanzia nell'accertamento dell'esistenza del reato e della responsabilità dell'imputato, il danneggiato opera per il soddisfacimento dei danni subiti. Diretta conseguenza di quanto premesso è che mentre l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 90, in quanto finalizzati alla realizzazione dei fini penalistici dell'azione, spetta solo alla persona offesa, la capacità di costituirsi parte civile spetta al solo danneggiato.

        Ne consegue, altresì, che nei casi in cui la condotta antigiuridica in un reato di abuso sia indirizzata a procurare all'agente o a terzi un «vantaggio» patrimoniale la natura monoffensiva del reato non viene, in quanto l'interesse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali. Ne consegue che il privato controinteressato, non potrà essere qualificato come persona offesa, ma potrà rivestire solo la veste di danneggiato dal reato ma non quella di persona offesa in senso tecnico-giuridico per cui, pur avendo titolo per la costituzione di parte civile, non può essere titolare dei diritti processuali di cui agli artt. 408,409 e 410 (Cass. VI, n. 40694/2006).


        6.2. Persona offesa e querelante

        Più sottile è la distinzione tra la figura della persona offesa e quella del querelante in quanto il diritto di querela, secondo il disposto dell'art. 120 c.p., spetta alla persona offesa dal reato, individuata nel titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito (Cass. VI, n. 21090/2004). Si tratta, come appare evidente, di due figure che tendono a sovrapporsi, assumendo che il diritto di querela non sia altro che una facoltà della persona offesa. Ciò è senza dubbio vero ma non si esclude che vi siano casi nei quali si verifica uno sdoppiamento in conseguenza del quale il querelante risulti essere soggetto diverso rispetto alla persona offesa. Il riferimento è, a titolo esemplificativo, ai casi in cui la persona offesa sia minore o incapace e, come tale, inibita a proporre querela. In tal caso sarà la persona che ne abbia la rappresentanza a poter esercitare il diritto ovvero, in caso di un conflitto di interessi, il curatore speciale. Altra ipotesi è prevista dall'art. 597, comma 3 c.p., che estende la facoltà di querela ai prossimi congiunti, soggetti diversi dalla persona offesa. La distinzione, peraltro, ha anche risvolti pratici che si colgono nel disposto degli artt. 427 e 542 laddove si dispone la condanna alla rifusione alle spese in caso di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, o di assoluzione, solo nei confronti del querelante e non della persona offesa.


        7. Legittimazione e capacità processuale della persona offesa

         

        Una volta accertata l’identità della persona offesa, occorre verificarne la capacità ovvero la legittimazione processuale. La legittimazione processuale ha ad oggetto le condizioni per poter assumere la veste di soggetto all'interno del processo ed è collegata direttamente al bene tutelato dalla norma. Pertanto sorge in capo al soggetto titolare dell’interesse leso dalla commissione del reato. La capacità processuale costituisce un profilo della capacità di agire e va distinta se rapportata alle persone fisiche o giuridiche.

         


        7.1. Capacità processuale delle persone fisiche

        È un aspetto della capacità di agire, pertanto presuppone la sussistenza di tale capacità. Deve ritenersi che, alla luce dell’espresso richiamo agli artt. 120 e 121 c.p., in presenza di soggetti privi di detta capacità, debbano trovare applicazione i medesimi principi previsti per la proposizione della querela. Ne deriva che, nei confronti di soggetti minori di anni quattordici ed interdetti per infermità di mente, saranno rispettivamente l’esercente la potestà genitoriale o il tutore a poter esercitare le facoltà spettanti al minore o all'incapace. Il minore ultraquattordicenne e l’inabilitato, infatti, potranno esercitare personalmente le facoltà spettanti alla persona offesa ovvero le stesse potranno essere svolte dal genitore, tutore o curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato (art. 120, comma 3 c.p.). Nel caso in cui non vi sia il rappresentante, ovvero lo stesso si trovi in condizione di conflitto di interessi col rappresentato, dovrà procedersi alla nomina di un curatore speciale da effettuarsi ad opera del G.i.p. ovvero del giudice del dibattimento.

        Quanto alla sussistenza del conflitto va rilevato che l'unico rilevante, previsto dall'art. 121 c.p., è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non quello tra il rappresentante-curatore speciale ed altri soggetti, come l'imputato, a nulla rilevando l'eventuale conflitto di interessi tra i genitori della persona offesa (minore o inferma di mente) (Cass. VI, n. n. 41828/2014).


        7.2. Capacità processuale delle persone giuridiche

        Quanto alle persone giuridiche ed agli enti non dotati di personalità giuridica, in mancanza di norme specifiche si ritiene che trovino applicazione i principi di cui all'art. 75, comma 2 e 3 determinandosi una coincidenza con la capacità di proporre l'azione civile di danno. Il difetto di capacità, sia per le persone fisiche che giuridiche ovvero gli enti, potrà essere eccepito dalla parte interessata ai fini dell’esclusione ma potrà anche essere sempre rilevabile di ufficio in quanto la presenza di un soggetto, soprattutto se dotato di specifiche competenze e poteri, necessita della piena capacità. D'altronde la rilevabilità di ufficio trova un richiamo nella previsione di cui all'art. 95, comma 4 relativa all'esclusione dell'ente o associazione trattandosi di norma applicabile analogicamente anche al caso in esame.


        8. I prossimi congiunti

        Ai sensi dell'art. 90, comma 3, che sul punto ha innovato la previgente disciplina, i poteri e le facoltà della persona offesa possono essere esercitate anche dai prossimi congiunti della persona deceduta. Per prossimi congiunti devono intendersi gli ascendenti, i discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii, nipoti con esclusione degli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (art. 307, comma 4 c.p.). Tra le facoltà deve necessariamente ricomprendersi rientri il diritto di ricevere tutte le notificazioni, tra cui quella di cui all'art. 299 c.p.p. comma 4-bis, preordinate e funzionali proprio all'esercizio di quei diritti e di quelle facoltà: la titolarità del diritto attivo a un facere presuppone logicamente (e necessariamente) quella del diritto (passivo) all'adempimento informativo che è preordinato al relativo esercizio (Cass. I, n. 51402/2016).

        Quanto ai conviventimore uxorio, si è già esaminato come la riforma operata dal d.lgs. n. 212/2015, li abbia parificati ai prossimi congiunti. Il decesso, naturalmente, deve porsi in diretta conseguenza della commissione del reato. Solo in tal caso, infatti, è possibile acquisire le facoltà che sarebbero state proprie del deceduto. La qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata ai rapporto processuale penale che si instaura con l'indagato e non è trasmissibilejure hereditatis.

        Ne consegue che se la morte è successiva alla commissione del reato e, soprattutto, non è conseguenza diretta di questo, gli eredi, se del caso i prossimi congiunti, potranno acquistare jure hereditatis, solo il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali o morali cagionati dal reato. In applicazione di questo principio, invero, si è escluso che gli eredi o i prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato sia attribuibile la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione sia quella di presentare ricorso contro il provvedimento di archiviazione (Cass. II, n. 7043/2013). La norma però non prevede alcuna disciplina nel caso di contrasto tra prossimi congiunti.  Nel silenzio della disposizione appare logico ipotizzare che la facoltà spetti singolarmente a ciascuno dei prossimi congiunti che potrà autonomamente esercitarla.


        9. Poteri e facoltà della persona offesa

        In conformità con il riconoscimento attribuito alla persona offesa da parte del legislatore quale soggetto del processo e in funzione di quella che potrebbe essere la sua posizione all'interno del giudizio a seguito della costituzione di parte civile, numerosi sono i poteri e facoltà ad essa riconosciuti ed in linea di principio finalizzati al raggiungimento del suo scopo essenziale che è quello di affiancare il ruolo della pubblica accusa nel perseguimento del responsabile del reato lesivo dell'interesse della persona offesa.

        Si tratta di diritti o facoltà espressamente previste dalla legge, in rapporto alle quali sussiste una riserva di legge. Per di più si tratta di attribuzioni proprie della persona offesa che gli sono attribuite in ogni stato e grado del procedimento e ne caratterizzano il “ruolo accusatorio” funzionale all'accertamento dei fatti, valutazione delle prove ed interpretazione ed applicazione delle norme.

        Tra le facoltà riconosciute alla persona offesa è stata introdotta, con la cd. “Riforma Cartabia” e, in particolare, con l'art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quella di eleggere domicilio anche indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tale innovazione rappresenta una manifestazione della volontà del legislatore di ridurre i tempi processuali che spesso si dilatano anche nel tentativo di notificare correttamente atti alle parti che, con l'introduzione del domicilio “digitale” possono essere recapitati immediatamente, con prova dell'avvenuta ricezione.


        10. Diritti e facoltà generali e speciali

        I diritti e le facoltà della persona offesa devono trovare fondamento in una norma che li riconosca e li attribuisca. Sotto questo aspetto possono distinguersi i diritti e le facoltà in generali allorquando sono previste da norma di carattere generale ed investono la figura della persona offesa nel suo complesso e speciali se sono previste da singole norme e relative a specifici aspetti.

        L'art. 90, a ben vedere, riconosce, in via generale, alla persona offesa una serie di diritti e facoltà.


        10.1. Presentazione e deposito memorie

        Costituisce una facoltà di carattere generale ed esperibile in ogni fase del procedimento con esclusione del giudizio per Cassazione. Le memorie sono atti scritti che hanno ad oggetto qualsiasi aspetto della questione che possa essere rilevante ai fini della decisione sia finale sia interlocutoria. Possono essere rivolte sia al P.M. sia al giudice e non necessitano di comunicazione alle parti, essendo sufficiente il solo deposito nella segreteria del P.M. o nella cancelleria del Giudice.


        10.2. Indicazione di elementi di prova

        Trattasi di una facoltà che può essere esercitata sia per orientare lo svolgimento delle indagini da parte dell'autorità inquirente, sia per stimolare il potere proprio del giudice. Tale potere è esercitabile sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale anche se appare evidente la maggior pregnanza che la stessa assume durante lo svolgimento delle indagini. Detta facoltà va tenuta ben distinta dal diritto alla prova che il legislatore ha riconosciuto espressamente solo alle parti processuali intese in senso tecnico (art. 190). Potrà, tuttavia, riguardare anche la persona offesa all'esito della costituzione di parte civile.

        È stata, tuttavia, ritenuta corretta la presentazione della lista testi delle parti offese ovvero degli eredi anche prima della formale costituzione anche se: «siffatte iniziative potranno concretizzarsi in un formale apporto probatorio con la rituale costituzione di parte civile» (Cass. IV, n.7401/2000). Siffatta possibilità, peraltro, è stata riconosciuta anche in sede di procedimento a citazione diretta, nel quale l'assenza di udienza preliminare non aveva ancora consentito la possibilità alla persona offesa di costituirsi parte civile. In tal caso, la possibilità di una memoria contenente la propria lista testi è stata ritenuta valida ancorché operante un “deposito anticipato” rispetto alla formale acquisizione di parte in quanto ha permesso la discovery prevista dall'art. 468, evitando l'eventuale inammissibilità della prova indicata oltre il termine ed ha consentito alla controparte di conoscere i testi di cui avrebbe chiesto l'escussione. In tal senso quindi deve ritenersi del tutto priva di conseguenze la mancata osservanza della forma della presentazione delle liste, prevista dall'art. 468, stante il riconoscimento nel concreto dei diritti di difesa, con conoscibilità per l'imputato delle prove sollecitate dalla controparte, ed effetti identici a quelli previsti per il caso di deposito della lista a cura della parte civile (Cass. VI, n. 43211/2010). Peraltro la giurisprudenza sull'argomento è univoca nel senso di equiparare le liste che la parte civile potrebbe depositare ai sensi dell'art. 468 a quelle indicate dalla parte offesa nella memoria (per tutte Cass. V, n. 28748/2005).

        Tra le facoltà di indicare elementi di prova non è inclusa quella di chiedere di rivolgere domande ai testi ovvero alle parti private che si sono sottoposte ad esame (Chiliberti, 50). Secondo altra impostazione, viceversa, la possibilità, riconosciuta dall'art. 90 di indicare elementi di prova in ogni stato e grado del processo, consentirebbe alla persona offesa di suggerire al presidente, domande da rivolgere ai testimoni, periti, consulenti, parti private sottoposte ad esame o chiedere la lettura degli atti contenuti nel fascicolo (Cordero, 940).


        10.3. Nomina di un difensore

        La parte offesa è titolare di vere e proprie pretese penali per le quali può nominare un difensore. Tale possibilità è certamente una delle principali facoltà della persona offesa. A seguito della nomina l’art. 33 disp. att. prevede che l’elezione di domicilio ex lege della persona offesa in quello del difensore nominato.

        Ciò implica che nell'atto di nomina del difensore deve essere riportato il domicilio dello stesso, dovendosi, in mancanza, procedere alla notifica diretta alla persona offesa, ai sensi dell'art. 154 (Cass. III, n. 38065/2013). Il difensore della persona offesa, a differenza della parte civile, e delle altre parti private, non è investito di funzioni di rappresentanza processuale.

        Per questa ragione, peraltro, la persona offesa non è obbligata alla nomina di un difensore (art. 101) potendo scegliere di agire personalmente. Vi sono, tuttavia, atti nei quali la presenza del difensore necessaria per il cui compimento si impone la nomina del difensore. Si tratta, ad esempio, della partecipazione ad accertamenti tecnici non ripetibili o lo svolgimento di attività investigative. Rientrano tra gli atti che devono essere necessariamente posti in essere dal difensore anche il ricorso per Cassazione il quale può essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell' albo speciale della Corte di Cassazione, ciò in quanto, non potendo la stessa considerarsi parte in senso tecnico, non rientra nella previsione dell'art. 613, che consente, appunto, alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso, con ciò derogando al principio generale che impone la sottoscrizione ad opera di un difensore iscritto nell'albo speciale (Cass. V, ord. n. 1541/1999). La necessità della nomina di un difensore legittimato a patrocinare innanzi le alte magistrature non implica che la stessa debba essere conferita al predetto difensore, procura speciale ad hoc ai sensi dell'art. 122, risultando sufficiente anche la dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all'autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata (Cass.S.U., n. 47473/2007). Sarà obbligata la scelta del difensore anche nel caso di compimento di indagini difensive, trattandosi di un potere riconosciuto al solo difensore. Anche la persona offesa può avvalersi del patrocinio a spese dello Stato che per determinate ipotesi di reato va riconosciuta anche al di là dei limiti di reddito previsto dalle norme vigenti. Si ritiene che la persona offesa possa nominare solo un difensore, onde l'eventuale seconda nomina rimarrà senza effetto se non accompagnata dalla revoca del precedente difensore. Al fianco ed oltre le facoltà ed i diritti di carattere generale ve ne sono altri attribuiti da specifiche norme di legge alla persona offesa e che possono essere suddistinti in rapporto alle fasi procedimentali/processuali cui ineriscono


        11. Nella fase delle indagini preliminari

        In linea con la funzione di stimolo e propulsiva dell'attività investigativa, alla persona offesa, in questa fase procedimentale, sono riconosciuti una serie di diritti e facoltà di natura processuale.


        11.1. Diritti informativi

        Una prima serie di competenze attengono ai diritti d’informazione che le spettano. Il primo è il diritto di ricevere l'informazione di garanzia il P.M. è, infatti, obbligato ad avvisare la persona offesa, unitamente a quella nei cui confronti sono in corso le indagini, dell'esistenza del procedimento (art. 369). Il P.M. è tenuto ad effettuare il medesimo avviso nel caso svolgimento di accertamento tecnico non ripetibile (art. 360).

        Va evidenziato che, in caso di omissione degli avvisi previsti dall'art. 360, comma 1, è ravvisabile la sanzione della nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. c), la quale non può più esser fatta valere, se non è stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado a norma dell'art. 180 (Cass. I, n. 28459/2013).


        11.2. Poteri di impulso

        Comprendono quei diritti e facoltà mediante i quali la persona offesa può orientare e stimolare l’attività del P.M., rientra in questo ambito il potere di sollecitare l’avocazione da parte del P.G. limitatamente ai casi di cd. avocazione obbligatoria (art. 412). Può chiedere al P.M. la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente (art. 54 quater). Inoltre la persona offesa che ne abbia fatto richiesta, deve ricevere la notifica della richiesta di archiviazione in relazione alla quale può presentare memorie indicando nuove piste investigative ed i relativi mezzi probatori da acquisire.

        La dichiarazione di essere informata non può che precedere la richiesta di archiviazione. In caso contrario non sarà il P.M. tenuto ad informarla anche se ciò non fa venir meno il suo potere di presentare opposizione (Cass.S.U., n. 29477/2004). In ogni caso va evidenziato che l'omessa notifica alla persona offesa dell'udienza fissata a seguito di opposizione all'archiviazione integra una nullità a regime intermedio, la quale è sanata qualora non sia stata dedotta dal difensore presente all'udienza (Cass. II, n. 17447/2015). Viceversa l'omessa audizione della persona offesa nel corso dell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., produce — per il combinato disposto degli artt. 127, commi 3 e 5 e 409, comma 2, — una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto (Cass. VI, n. 16169/2014).


        12. Nella fase del giudizio

        Nella fase successiva all'esercizio dell’azione penale la persona offesa può decidere di costituirsi parte civile. In conseguenza si assiste ad una riduzione del potere di impulso in favore di un incremento delle competenze connesse all'esercizio dell’azione civile. Peraltro la avvenuta chiusura della fase investigativa, fa di per sé venir meno la funzione di stimolo e controllo dell’attività del P.M, in tale ottica va evidenziato il mancato ruolo attribuito alla persona offesa in sede di udienza preliminare. L'offeso è certamente destinatario dell'avviso della data e del luogo di svolgimento dell'udienza preliminare (art. 419), ma si tratta di un obbligo essenzialmente imposto per consentirne la costituzione  quale parte civile  la cui presenza in tale veste è certamente ammessa in sede di udienza preliminare. Diversamente è dubbio se la persona offesa in quanto tale possa prendere parte all'udienza. Sul punto va osservato che, indipendentemente dalla possibilità della sua materiale presenza non da tutti ammessa, è indubbio che non possa in ogni caso partecipare attivamente all'udienza. L'unica facoltà che espressamente le è riconosciuta, infatti, è quella di prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati in funzione della celebrazione dell'udienza (art. 131 disp. att.).

        L'omesso avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa è causa di nullità della procedura, ai sensi dell'art. 419, commi 1 e 7, perché detta nullità, a differenza dell'ordinario regime delle nullità relative delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, non è sanata se non eccepita prima della conclusione dell'udienza stessa (Cass. VI, n. 50384/2014). Alla persona offesa, per la medesima ragione testé esaminata, spetta anche la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429). L'omissione integra una nullità di ordine generale, ma non assoluta ed insanabile. Essa costituisce una nullità a regime intermedio, tale che non impone la regressione del processo alle indagini preliminari, ma implica la rinnovazione della citazione con notifica alla persona offesa (Cass. III, n. 683/1999). È, tuttavia, abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il Tribunale in composizione monocratica, rilevata la omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, e pertanto la nullità del decreto, restituisca gli atti al pubblico ministero per il rinnovo della citazione anziché provvedere direttamente all'incombente (Cass. n. 34571/2009). Va, però, segnalato il diverso indirizzo per il quale l'abnormità consegue solo nel caso in cui ricorra l'ipotesi dell'irregolarità di una notifica comunque effettuata. In tali casi, infatti, il giudice è tenuto rinnovare la notifica e non ha il potere di disporre la regressione del procedimento (Cass. VI, n. 7088/2010). Va, in linea generale,  evidenziato che l'omessa indicazione e citazione delle persone offese, pur sanzionata con nullità ex art. 178, integra vizio che, a norma dell'art. 182, può essere eccepito solo da chi vi abbia interesse e tale non è l'imputato, che conserva sempre la facoltà di citare la persona offesa come testimone (Cass. II, n. 12765/2011).


        12.1. Dibattimento

        In riferimento a questa fase processuale il legislatore non detta norme specifiche per la persona offesa, sia per l’esaurimento della fase investigativa sia la persona offesa è diventata parte a seguito della costituzione di parte civile. Deve ritenersi, tuttavia, che nella sua veste propria di persona offesa non perda il proprio potere di impulso, che gli consenta di indicare alle parti temi di prova nuovi e più ampi e sollecitare l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507,anche se in tali casi non vanti alcun obbligo di risposta e pertanto la sua richiesta può essere liberamente disattesa senza essere tenuti ad emettere provvedimenti sul punto. Per quanto attiene le investigazioni difensive il difensore della persona offesa potrà compiere attività finalizzata alla richiesta di una riapertura delle indagini a seguito di archiviazione, ovvero alla revoca della sentenza di non luogo a procedere.


        12.2. Riti speciali

        Nell'originario schema alla persona offesa non era riconosciuto alcun ruolo nell'instaurazione dei riti speciali. La scelta del rito, in via generale, attiene prevalentemente al solo imputato e non è idonea a pregiudicare gli interessi della persona offesa costituenda o costituita parte civile. Conseguentemente va esclusa qualsiasi rilevanza della persona offesa nel giudizio immediato o in quello direttissimo. Quanto al giudizio abbreviato solo alla costituita parte civile è riconosciuta al facoltà di scelta tra l'accettazione del rito ovvero lo spostamento dell'azione risarcitoria in sede civile. Quanto, ancora, all'applicazione della pena su richiesta le ragioni della persona offesa sono tutelate solo in via indiretta atteso che è riconosciuto alla parte civile la possibilità, anche in questo caso, di far valere le proprie ragioni nella sede civile.

        Nella originaria sede penale alla sola costituita parte civile è riconosciuto il diritto alla rifusione anche delle spese per l'attività svolta prima della costituzione, e quindi in fase procedimentale, e consistita nella partecipazione a incombenti di natura probatoria, in specie all'incidente probatorio (Cass. IV, n. 4136/2011). Considerazioni diverse, viceversa, attengono al decreto penale di condanna. Ed invero, ai sensi dell'art. 459, (come modificato dall' art. 37, comma, l. n. 479/1999) il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice delle indagini preliminari la definizione del giudizio con la emissione di un decreto penale di condanna, purché, nel caso di reati perseguibili a querela, questa sia stata validamente presentata dalla parte offesa e che non sia stata espressamente manifestata opposizione alla definizione del giudizio con il decreto penale di condanna. Si segnala che con riferimento alla possibilità di opporsi da parte del querelante, che la Corte Costituzionale, con sentenza emessa il 27 febbraio 2015 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, c.p.p. con specifico riguardo alla "parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna".


        12.3. Procedimenti cautelari

        Ancor più limitati, a ben vedere, sono i poteri della persona offesa in materia di procedimenti incidentali in materia cautelare non potendo la stessa proporre neanche ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale della riesame né in tale sede depositare memorie (Cass. IV, n. 18851/2012). Quanto detto con riferimento ai procedimenti incidentali personali va esteso a quelli reali. Deve ritenersi, invero, che in tema di sequestro preventivo, la persona offesa che non sia titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate non sia legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro né, conseguentemente, nel giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame (Cass. IV, n. 18851/2012). Diversamente, non può essere esclusa ha facoltà di intervento spontaneo della persona offesa che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate. Trattasi di una presenza che non solo non produce alcuna irregolarità o nullità procedurale, ma rappresenta la manifestazione minore di una più ampia facoltà espressamente ammessa dalla legge. Ne consegue che all'interveniente qualificato sono attribuite le stesse prerogative riconosciute al soggetto che ha proposto la richiesta di riesame, e quindi anche quella di produrre documenti e altri elementi di prova, nonché di partecipare all'eventuale giudizio di legittimità, da altri o da lui stesso promosso, con correlativo diritto a ricevere, in quest'ultimo caso, i prescritti avvisi, conformemente al disposto degli artt. 325, comma terzo, 311, comma quinto e 127, comma 1 (Cass.S.U., n. 25932/2008).


        13. Casistica

        I diritti e le facoltà proprie della persona offesa non spettano al danneggiato il quale non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta archiviazione anche se ha presentato denuncia-querela per il delitto di falsa testimonianza in quanto non è contitolare dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Cass. VI, n. 45137/2015);

        i diritti e le facoltà esercitabili dalla persona offesa non le consentono di interloquire nel giudizio di legittimità avente ad oggetto l'applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto (Cass. VI, n. 44683/2015);

        ancora non rientra tra i diritti e le facoltà della persona offesa, in quanto non espressamente previsto, la possibilità di proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca del beneficio condizionale della pena concessa al condannato, per mancato adempimento della condizione risarcitoria (Cass. I, n. 35841/2015);

        il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (Cass. VI, 2330/2014);

        non è titolare dell'interesse leso dalla normativa antisismica il privato la cui abitazione sia stata costruita in violazione di detta normativa, per cui egli può assumere esclusivamente la figura di soggetto danneggiato e non persona offesa. Ne consegue che egli non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., né può ricorrere avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione (Cass. III, n. 7786/2014);

        la nozione di parte civile, collegata alla sussistenza di un danno cagionato dal reato, non coincide necessariamente con la veste di persona offesa quale titolare del bene giuridico violato dalla condotta illecita. E ciò tanto più in quanto si verta in materia di reati contravvenzionali volti a tutelare una pluralità fungibile ed indeterminata di soggetti, essendo di tutta evidenza che, quando l'ordinamento giuridico predisponga una tutela «anticipata» del bene protetto la persona offesa non viene automaticamente a coincidere con qualsiasi soggetto avente un generico interesse a che la norma che si assume violata venga rispettata, essendo, invece, necessario un quid pluris che ne permetta l'individuazione soggettiva (Cass. III, n. 1180/2014);

        la tutela dei diritti e delle facoltà della persona offesa deceduta, in capo ai suoi eredi, si verifica nella sola ipotesi nella quale il decesso della sia avvenuto in conseguenza del reato. Se lo stesso avviene per cause diverse e successivamente alla presentazione del ricorso avverso l'archiviazione tale atto va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. V, n. 7464/2013);

        il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere è previsto per la tutela dei soli interessi pubblici per cui non può essere proposto da colui che non rivesta il ruolo di persona offesa (Cass. III, n. 50929/2013);

        è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dalla persona offesa atteso che non sussiste alcuna norma che legittima tale impugnazione riservando lo stesso alla sola parte civile costituita (Cass. VII, n. 48896/2012).

        in tema di mandato di arresto europeo, la persona offesa non è legittimata a partecipare al procedimento di consegna, non rientrando tra i soggetti tassativamente elencati dall'art. 17, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69. La Corte di legittimità ha infatti evidenziato che non sussiste alcuna violazione dell’art. 90 c.p.p. in quanto la summenzionata normativa non lascia nessuno spazio né alla disciplina interna, né tanto meno nella decisione quadro 2002/584 per l'intervento di parti diverse da quelle espressamente contemplate e, segnatamente, di parti private diverse dalla persona richiesta in consegna (Cass. VI, n. 47244/2021).

        Bibliografia

        Amato, Così le Sezioni Unite fissano i limiti entro cui può agire la persona offesa, in Guida dir 2004, 35, 59; Aprile, Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale, in Cass. pen. 2003, 1722; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Cordero, Codice di procedura penale commentato, Torino, 1992; Cudemo, È ammissibile il deposito della lista testi da parte della persona offesa, in Dir. pen. e proc. 2011, 1471; De Bellis, Il magistrato che interferisce in procedimenti penali e disciplinari pendenti nei suoi confronti commette abuso d'ufficio? in Cass. pen. 2006, 3643; Iasevoli, Il diritto di proporre opposizione come pretesa autonoma rispetto alla dichiarazione della persona offesa di voler essere informata della richiesta di archiviazione, in Cass. pen. 2004, 3551; Lazzari, Offesa diffusa: una discutibile affermazione della Corte di Cassazione, in Cass. pen. 1999, 508; Scarcella, Non necessaria la procura speciale per impugnare il provvedimento di archiviazione, in Dir. pen. e proc. 2008, 988; Sette, La persona offesa dal reato nel nuovo c.p.p., in Cass. pen. 91, 1907; Squarcia, Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole, in Cass. pen. 2001, 3119; Viola, Legittimazione della persona offesa a partecipare al procedimento di riesame del sequestro, in Cass. pen. 2009, 1110.

        Autori: Irma Conti

        Art. 91 - Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

        1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato [90, 505, 511; 212 coord.] (1) .

        (1) A norma dell'art. 187-undecies 1d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 la Consob esercita, nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 184 e 185 del medesimo decreto legislativo, i diritti e le facoltà attribuiti dal codice agli enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. A norma dell'art. 7 l. 20 luglio 2004, n. 189, in tema di maltrattamento di animali «le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge». V. art. 62, comma 2 d.ls. 9 aprile 2008, n. 81. V. inoltre sub art. 74.

        [1] A norma dell'art. 187-undecies 1d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 la Consob esercita, nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 184 e 185 del medesimo decreto legislativo, i diritti e le facoltà attribuiti dal codice agli enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. A norma dell'art. 7 l. 20 luglio 2004, n. 189, in tema di maltrattamento di animali «le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge». V. art. 62, comma 2 d.ls. 9 aprile 2008, n. 81. V. inoltre sub art. 74.

        Riferimenti chiave:

        Art. 187-undecies, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; art. 7 l. 20 luglio 2004, n. 189; art. 62, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

        1. Inquadramento

        Gli enti esponenziali sono una categoria introdotta dal legislatore del 1988. Essi rappresentano un’inedita forma di partecipazione privata al processo che prescinde dal tradizionale modello di azione risarcitoria ed è bensì fondata su un autonomo titolo di legittimazione. L’ente esponenziale, infatti, persegue fini pubblicistici e svolge una funzione di accusatore che è sussidiaria rispetto a quella del P.M. in quanto, mediante forme di adesione all'attività della pubblica accusa ovvero di “controllo” su di essa, tende a realizzare una sorta di contributo all'esercizio dell’azione penale.

        2. Interessi diffusi e interessi collettivi

        Gli enti esponenziali sono portatori esclusivamente di interessi collettivi. Si tratta di interessi espressione di un più generale interesse sociale.

        La loro tutela rappresenta e consente un tipo di  garantismo “sociale”. E ciò in quanto il processo non è più solo salvaguardia dell'individuo ma anche dei molteplici gruppi e corpi intermedi che reclamano un accesso alla giustizia per la tutela dei propri interessi (Canzio, 941).

        Gli interessi tutelati dagli enti o associazioni, pertanto, sono i cd. interessi diffusi ovvero quelli la cui contitolarità è di una pluralità di soggetti non identificati né identificabili e che vengono definiti da un rapporto giuridico con un determinato bene, anche immateriale, non suscettibile di appropriazione individuale e rispetto al quale il godimento del singolo è limitato al concorrente godimento altrui. Rientrano in questa categoria sia interessi che non possono che essere rapportati alla comunità, quale quello alla salubrità dell'ambiente, sia quelli che, pur richiamando una collettività, possono acquisire anche una natura individuale. Tipico esempio di questa tipologia di interessi è il diritto alla salute che certamente riguarda non solo la collettività ma anche il singolo. Vi sono, poi, i cd. interessi collettivi, che sono imputabili a collettività organizzate per il perseguimento di interessi di categoria. Questi si differenziano dagli interessi diffusi in quanto possiedono un proprio centro di imputazione, ossia la comunità, che finisce per radicalizzarsi nell'ente portatore dell’interesse dei propri partecipi e ne persegue gli scopi.


        3. Caratteristiche della partecipazione dell'ente

        L’ente, pur perseguendo un interesse pubblico, ha caratteristiche diverse rispetto a quelle della pubblica accusa e svolge una funzione diversa. In primis, ovviamente, il suo intervento è meramente facoltativo oltre che subordinato al consenso della persona offesa e, soprattutto, è caratterizzato dalla rilevanza e portata delimitata a specifici settori della tutela penale. La presenza dell’ente, quindi, non ha produce effetti sul potere del P.M., ma realizza una forma di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Pur con i limiti che gli sono propri, l'ente potrà infatti svolgere un ruolo non marginale in quanto potrà, alla stregua della conoscenza delle problematiche afferenti lo specifico interesse tutelato, fornire elementi di conoscenza rilevanti in materie complesse ed in continua evoluzione, non solo normativa.


        4. Presupposti per l'esercizio del diritto di intervento

        Per poter intervenire nel processo, occorre che l’ente abbia ricevuto un riconoscimento in forza di legge. Non sarà legittimata qualsiasi forma o modalità di autoriconoscimento (rel. prog. prel. c.p.p., 80). Non occorre che lo stesso si sostanzi in un provvedimento specifico, ossia emesso per il singolo ente, risultando sufficiente che il suo riconoscimento sia riferibile ad un atto avente forza di legge. Pertanto anche le fonti di grado subordinato, se emanate in esecuzione di una legge che fissi i criteri per il riconoscimento, possono operare tale attribuzione.

        Si ritiene che l'esistenza del riconoscimento possa essere oggetto di valutazione ad opera del giudice che procede il quale deve riscontrare il collegamento tra l'interesse fatto valere e l'attività dell'ente al fine di accertare se quest'ultimo possa far valere un interesse proprio che lo legittimi anche ad agire in via autonoma per il risarcimento del danno, ovvero possa esclusivamente operare un intervento in presenza delle condizioni di cui all'art. 91 (Cass. IV, n. 810/1971). Da quanto esposto consegue che il riferimento normativo principale sarà necessariamente rivolto all'interesse. Compito primario del legislatore è quello di individuare gli interessi che devono essere ritenuti rilevanti e che possono far capo ad enti ai quali sarà legittimato anche in intervenuto pubblico. Accertato, quindi, l'interesse, sarà possibile verificare se ed in quali modalità, lo specifico ente nei fatti persegua una tutela del predetto interesse. Solo in presenza di tutti queste condizioni, sarà possibile operare il riconoscimento all'ente. In tale ottica, quindi, il riconoscimento prescinde anche dall'essere l'ente dotato di personalità giuridica. Sarà ben possibile, infatti, che un ente di fatto possa essere riconosciuto quale ente legittimato a tutelare un determinato interesse senza che ciò implichi l'attribuzione della personalità giuridica all'ente stesso. Nella verifica della capacità dell'ente di tutelare in concreto l'interesse rientrano quei requisiti di cd. affidabilità oggettiva che l'ente deve dimostrare. In primo luogo si richiede che lo stesso non persegua fini di lucro. L'ente, quindi, non deve avere altra finalità se non quella di coadiuvare la pubblica accusa nel superiore fine della tutela dell'interesse comune. Ulteriore espressione della affidabilità oggettiva è la preesistenza del riconoscimento rispetto alla commissione del fatto reato.

        Ne consegue che, in presenza di reati continuati, l'intervento sarà possibile per le sole fattispecie commesse dopo il riconoscimento dell'ente. La problematica in esame, a ben vedere, non si pone in contrasto con la possibilità di costituzione di parte civile attribuita ad enti per fatti pregressi la loro costituzione, per la natura strettamente privatistica e non pubblicistica dell'atto di costituzione (Cass. I, n. 23288/2014). Ultimo presupposto necessario è il consenso della persona offesa (art. 92).


        5. Diritti e facoltà esercitabili

        Il dettato normativo nel disciplinare i diritti e le facoltà esercitabili dall’Ente, lascia intendere l’autonomia dello stesso rispetto alla persona offesa. Si ritiene, infatti, che l’Ente non debba dare conto anche se le proprie attività restano sempre oggetto di controllo atteso che la persona offesa resta titolare del diritto di revocare il consenso, determinando l’esclusione dell’ente dal giudizio. Pertanto il nostro legislatore riconosce ampi diritti e facoltà all'ente che possono essere distinti in: diritti informativi, poteri di impulso, poteri dibattimentali, poteri di impugnazione.


        5.1. Diritti informativi

        La prima categoria ha ad oggetto le informazione in ordine allo sviluppo del procedimento ed è particolarmente rilevante durante le indagini preliminari in quanto maggiore in questa fase è la funzione di controllo ed impulso sull'attività del P.M. Tra tali diritti rientra senz'altro quello di ricevere l’informazione di garanzia (art. 369). Inoltre, se ne ha fatto richiesta, si ha anche ha diritto a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione, alla quale può ritualmente fare opposizione. L’ente, inoltre, è destinatario di una serie di avvisi che gli devono essere notificati. I vizi di notifica determinano una nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) che, riguardante la persona offesa, vanno estesi anche all'ente.

        Parimenti va esteso anche il principio, sancito per la persona offesa, secondo il quale l'omessa citazione in giudizio, pur essendo prevista a pena di nullità, può essere eccepita solo da chi  ha interesse alla osservanza della disposizione violata, ed in particolare l'imputato (Cass. IV, n. 34784/2007). In applicazione del principio dell'immanenza, peraltro, si ritiene che all'ente spetti anche l'avviso per l'appello nonché per il ricorso in Cassazione.


        5.2. Poteri di impulso

        L'ente può condizionare lo stesso inizio dell'attività investigativa avendo il potere di presentare denuncia. Nel corso dell'attività, viceversa, può sollecitare l'avocazione ovvero presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. In tal caso l’ente avrà l’onere di specificare l’oggetto dell’attività suppletiva ed indicare le fonti di prova. In ogni stato e grado del giudizio, inoltre, può indicare elementi di prova.


        5.3. Poteri dibattimentali

        Ampi e, probabilmente anche superiori rispetto a quelle della persona offesa, sono le facoltà riconosciute all'ente nel corso del dibattimento. Spetta agli enti ed alle associazioni intervenute nel dibattimento la possibilità di chiedere al Presidente di poter rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici delle parti private che si sono sottoposte ad esame (art. 505). La necessità di filtrare le domande attraverso il giudice procedente, opera naturalmente una limitazione del contraddittorio che è però coerente con il mancato riconoscimento di un vero e proprio diritto alla prova proprio per la possibilità che il giudice non dia seguito alla richiesta dell’ente. Viceversa deve ritenersi vincolante la facoltà di richiedere che venga disposta, sussistendone le condizioni, la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (art. 511, comma 6). In via generale non va obliata la facoltà di poter depositare memorie attraverso cui potrà prospettare le proprie tesi anche in assenza della facoltà di intervenire in sede di conclusiva.


        5.4. Poteri di impugnazione

        All'ente spetta il c.d diritto di petizione (art. 572), ovvero la possibilità di presentare al P.M. richiesta motivata di proporre impugnazione avverso le sentenze a ogni effetto penale. Può, inoltre, proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze di non luogo a procedere (art. 428).


        6. Intervento e costituzione di parte civile dell'ente

         Secondo l’originaria interpretazione della disciplina in esame la possibilità di intervento di un ente in una chiave pubblicistica era finalizzata a limitare la possibilità degli enti e delle associazioni di costituirsi parti civili nel giudizio penale. Tale impostazione era, tra l’altro, ulteriormente avvalorata dall'art. 212 coord. che prevedeva, anche nei casi in cui leggi o decreti consentivano la costituzione di parte civile al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74, la possibilità di operare un intervento nei limiti e nelle condizioni di cui agli artt. 90 e seguenti. Solo in presenza di un danno diretto ed immediato, quindi, l'ente poteva costituirsi parte civile.

        Il crescente riconoscimento di posizioni soggettive tutelabili in capo agli enti, in uno con lo sviluppo del concetto di interesse legittimo quale condizione soggettiva autonoma affiancata a quella del diritto soggettivo e facente capo all'ente, hanno però finito per erodere il confine determinato dal legislatore ed ha comportato, da un lato la possibilità per l’ente di partecipare al giudizio penale in via autonoma oltre che in quella consentita dalla persona offesa, dall'altro ha  la possibile costituzione di parte civile dell’ente per rivendicare la tutela di un proprio interesse leso dal fatto-reato commesso dall'imputato. Allorquando l’ente è riconosciuto come titolare di una posizione soggettiva propria la cui lesione è fonte risarcitoria, potrà legittimamente costituirsi parte civile per far valere il proprio diritto al risarcimento senza che ciò determini il venir meno della possibilità di poter intervenire nel giudizio a sostegno della pubblica accusa nei modi e forme previste dall'art. 91 e ss.

        Di conseguenza, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, si deve ritenere che sussistano due differenti istituti che consentono l'accesso al giudizio penale di enti portatori di interessi superindividuali; tali sodalizi potranno costituirsi parti civili oppure intervenire nel processo a sensi dell’art. 91, in presenza dei presupposti prescritti dalla legge, con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dello intervento stesso. Il «costante consenso della persona offesa» è un requisito per la legittimazione processuale degli enti e delle associazioni (Cass. III, n. 554/2007). Secondo questa interpretazione, quindi, l'intervento dell'ente è comunque condizionato dal presupposto consenso anche quando l'ente stesso sia titolare di una propria posizione soggettiva lesa dal reato commesso e ciò alla stregua del disposto dell'art. 212 delle norme di coordinamento il quale ha espressamente enunciato che tutte le forme atipiche di intervento nel processo siano ricondotte nei «limiti ed alle condizioni» di cui all'art. 91 e ss. In ragione delle, inequivoca enunciazione dell'art. 92, comma 1, la Corte, pertanto, ha ritenuto, in ogni caso, la necessità del consenso da parte della persona offesa, se individuabile, o, in caso contrario da parte dell'ente territoriale competente (trattando il caso di specie di associazioni ambientaliste). La summenzionata giurisprudenza  ha superato la precedente interpretazione in tema di esercizio del diritto e delle facoltà spettanti agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato nella salvaguardia dell’ambiente. In favore di detti enti, ai sensi della l. n. 349/1986, si era ritenuto che sarebbe stata riconosciuta dal legislatore una generalizzata facoltà di intervenire in giudizio tutte le volte in cui è in gioco il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio reale o potenziale che una certa condotta può arrecare all'ambiente, ovvero ad un suo componente essenziale, qual è il territorio, indipendentemente dall'acquisizione del consenso ex art. 92. Pertanto, lo stesso ordinamento positivo avrebbe offerto un generalizzato e preventivo consenso dello Stato a quelle associazioni che, come «Italia Nostra», possono far valere dinanzi al giudice ordinario le loro istanze (Cass. V, n. 2361/1996).


        7. Casistica

        La persona offesa e, conseguentemente, l'ente esponenziale, non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal tribunale del riesame in materia di libertà personale, né ad intervenire con il deposito di memorie, atteso che tale diritto è attribuito solo al pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, all'imputato e al suo difensore (Cass. IV, n. 18851/2012);

        è ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (Cass. IV, n. 22558/2010); 

        nello stesso senso, più in generale è stato anche di recente autorevolmente ribadito il principio secondo cui è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, jure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (Cass. S.U., n. 38343/2014);

        un'associazione di consumatori di rilevanza nazionale, inserita nell'elenco di cui al d.lgs. n. 206/2005, è legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti relativi alle materie disciplinate dal codice. L'ente è in questo caso portatore di un interesse proprio, di tipo corporativo, distinto dalla somma degli interessi soggettivi comuni ai soci e/o a questi imputabili come singoli. Per questa gamma di interessi deve ritenersi ammesso l'autonomo intervento dell'ente quale persona offesa ai sensi dell'art. 90, anziché quello, proprio agli enti solo equiparati all'offeso (e condizionato al consenso di quest'ultimo), di cui all'art. 91 (Cass. VI, n. 51080/2014);

        la costituzione delle associazioni ambientaliste è possibile anche per reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio, finalità che costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni. In tale ottica si deve riconoscere il diritto delle predette associazioni di costituirsi parti civili in processi per delitti di abuso in atti di ufficio, falso e truffa ecc. ecc. connessi a violazioni edilizie (Cass. V, n. 7015/2011);

        il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), in quanto individuato dal d.m. Ambiente 17 ottobre 1995 tra le associazioni di protezione ambientale, è legittimato ad esercitare, in ogni stato e grado del processo, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa nei reati ambientali (Cass. n. 34220/2010).

        Bibliografia

        Albamonte, In tema di consenso della persona offesa quale requisito legittimante la partecipazione al giudizio delle associazioni ambientalistiche, in Cass. pen. 1996, 3409; Aprile, Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale, in Cass. pen. 2003. 1722; Barone, Enti collettivi e processo penale. Dalla costituzione di parte civile all'accusa privata, Milano, 1989; Barone, Ancora in tema di costituzione di parte civile dei soggetti collettivi, in Cass. pen. 1993, 2649; Basso, La persona offesa e gli interessi diffusi le indagini preliminari e l'archiviazione tra diritto di difesa e principio del contraddittorio in materia di illeciti ambientali, in Dir. e giur. agr. ali. e dell'amb. 2011, 203; Bellocchi, Sulla costituzione di parte civile degli enti esponenziali, in Giur. it. 2002, 2368; Canzio-Tranchina, Codice di procedura penale, VI Milano, 2012; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Dean, Legittima la costituzione di parte civile di un'associazione ambientalistica in mancanza del consenso della persona offesa?, in Giur. it. 1997, 148; De Vita, La tutela degli interessi diffusi nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1997, 838; Foglia Manzillo, La costituzione di parte civile degli enti esponenziali nel processo penale, in Giust. pen. 1991, II, 275; Giampietro, La costituzione di parte civile delle associazioni ambientalistiche e la riforma dell'art. 18 della L. n. 349/1986, in Cass. pen. 1991, 2017; Li Vecchi, Enti esponenziali e tutela degli “interessi diffusi” nel processo penale, in Riv. pen. 1995, 871; Mendoza-Quarto, La legittimazione delle associazioni ambientalistiche nei giudizi per danno ambientale, in Cass. pen. 1992, 801; Milone, Concetto giuridico di ambiente, in Cons. di Stato 1995, 805; Morlacchini, Danno ambientale e costituzione di parte civile iure proprio delle associazioni ambientaliste: un passo indietro nella labirintica giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Cass. pen. 2004, 1711; Pinelli, Enti esponenziali e parte civile: la Cassazione apre alla legittimazione dei sindacati nel caso di omicidio colposo correlato all'inosservarza delle normativa antinfortunistica, in Cass. pen. 2011, 1135; Prati, Il danno all'ambiente nel T.U. tra interesse diffuso e posizioni soggettive, in Ambiente 2007, 577; Ponzoni, «Precisazioni» della Suprema Corte in materia di legittimazione all'azione risarcitoria per reati ambientali: un understatement?, in Riv. giur. amb. 2011, 282; Punzi, La tutela giudiziale degli interessi diffusi e collettivi, in Dir. e proc. pen. 2002, 647; Torti, La legittimazione ad agire degli enti esponenziali per la tutela dell'interesse collettivo alla salubrità dell'ambiente, in Dir. pen. e proc. 2005, 1365.

        Autori: Irma Conti

        Art. 92 - Consenso della persona offesa.

        1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

        2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

        3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

        4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

        1. Inquadramento

        Come evidenziato nell'esame dell’art. 91, l’esercizio per gli enti esponenziali delle facoltà proprie della persona offesa è  consegue al consenso espresso nelle forme di legge dalla persona titolare dell’interesse leso.

        2. Consenso della persona offesa ed enti esponenziali

        La possibilità che enti possano esercitare i poteri propri della persona offesa nel perseguimento delle finalità ad essere proprie è, infatti,  subordinato ad un preventivo consenso che la stessa persona offesa deve rilasciare e che deve permanere per tutta la durata del procedimento. In ogni caso si precisa che nonostante l'esercizio di tali facoltà e lo stesso ingresso nel procedimento è vincolato al consenso della persona offesa, costui è del tutto indipendente nelle modalità di esercizio delle relative facoltà. Ogni atto che l'ente compie non è condizionato in alcun modo al preventivo assenso della persona offesa la quale, tuttavia, mantiene il potere di revocare il consenso reso in qualsiasi momento. Si tratta, pertanto, di un requisito di legittimità processuale, atteso che l'ente è dotato di per sé di una propria capacità che non deve essere integrata. Ciò che manca, in assenza del consenso, è solo la possibilità di entrare nel processo (Chiliberti, 76).

        Secondo altri autori, viceversa, si tratterebbe di un requisito di capacità processuale — dal cui integrarsi deriva l'acquisizione dei diritti conseguenti l'intervento (Amodio, in Amodio-Dominioni, 558). Secondo questa dottrina, la conferma dell'assunto si trarrebbe dall'art. 93, il quale prevede il deposito della dichiarazione di consenso che deve risultare da atto pubblico o da una scrittura privata autenticata (Amodio, in Amodio-Dominioni, 558). Il potere attribuito all'ente, inoltre, deve ritenersi essere solo un conferimento di facoltà che non determina l'insorgere di alcun rapporto contrattuale tra la persona e l'ente, di talché, in caso di mancato esercizio quest'ultima avrà solo la possibilità di revocare il consenso. Come rilevato, l'ente potrà essere legittimato ad esercitare le facoltà proprie della persona offesa solo ed esclusivamente in presenza del consenso, la cui permanenza per tutta la durata del processo rappresenta condizione necessaria. E ciò anche al fine di evitare che un “indiscriminato riconoscimento della legittimazione ad intervenire da parte degli enti rappresentativi, sarebbe potuto risultare non gradito al titolare dell'interesse leso dal reato” (Relazione prog. prel. c.p.p., 43).


        3. Modalità del rilascio e della revoca del consenso

        Per poter essere validamente rilasciato, il consenso necessita di particolari forme richieste ad substantiam la cui assenza rende nullo l'atto.


        3.1. Rilascio

        Il consenso, infatti, deve risultare da forma scritta e deve avere le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Tali formalità sono finalizzate a responsabilizzare la persona dell'importanza del contenuto dell'atto e della valenza dei poteri che si stanno conferendo ad un soggetto diverso. Inoltre, il legislatore ha previsto un limite di conferimento, atteso che il consenso può essere prestato in favore di un unico ente.


        3.2. Revoca

        La revoca può essere esercitata in qualsiasi momento e costituisce anche una modalità attraverso la quale il soggetto attua il controllo sull'attività dell'ente che, come detto, non è condizionata dalla volontà dell'ente. Il titolare, quindi, può esercitare il proprio diritto di revocare il consenso sia in caso di inattività da parte dell’ente, sia in quell'opposto, ovvero in caso di iper attività o di un comportamento non in linea con le intenzioni del titolare dell’interesse leso. Come per il consenso, anche per la revoca è richiesto un atto formale, dovendosi escludere la possibilità di operare una revoca presunta. Va, peraltro, sottolineato che una volta revocato, il consenso non può essere più nuovamente rilasciato. Anche questa ulteriore conseguenza, che può essere particolarmente dannosa per la persona offesa, legittima la formalità dell'atto di conferimento e revoca del consenso — che deve essere pienamente consapevole. Se, quindi, la revoca si sostanzia in una rinuncia alla presenza di un ente in aggiunta alla persona offesa, deve ritenersi che in caso di estinzione dell'ente sia sempre possibile formulare un nuovo consenso. Il venir meno della presenza dell’ente in questo caso, infatti, non trova origine in una precisa scelta della persona offesa e quindi in una sua rinuncia e sarebbe, pertanto, illogico impedire la possibilità di conferire un nuovo consenso in quanto significherebbe privare la persona offesa di una facoltà riconosciutale dal legislatore. L’effetto della revoca deve ritenersi ex nunc, ossia dal momento in cui viene effettuata nelle forme previste.


        4. Pluralità di persone offese

        L'eventuale presenza di più persone offese pone la questione della legittimità della presenza di una pluralità di enti, uno per ciascuna persona offesa, ovvero se unico per tutti. La questione trova una chiara risposta nella relazione al progetto preliminare, laddove è scritto che “se gli offesi sono più, ferma restando la necessità del consenso da parte di ciascuno di essi, la potenzialità di introduzione degli interessi dovrà essere commisurata al numero di persone offese”. La stessa relazione, pertanto, autorizza la contestuale presenza di una pluralità di figure soggettive, ma sempre nella misura massima di una per ciascuna persona offesa.


        5. Reati a soggetto passivo indeterminato

        Altra questione sorta con riferimento alla possibilità di intervento degli enti in supporto alla persona offesa ha avuto ad oggetto i reati nei quali la persona offesa sia di difficile identificazione ovvero manchi. È l'ipotesi dei cd. reati vaghi o vaganti, nei quali viene ad essere colpita una collettività indifferenziata, come avviene, ad es., nei reati ambientali. Generalmente, anche in questo caso si ritiene ammissibile la partecipazione dell’ente e, ovviamente, ciò anche a prescindere dal consenso; ciò in quanto la mancanza di una persona offesa identificata renderebbe superflua la procedura del consenso, che è finalizzata proprio alla tutela della persona offesa.

        Bibliografia

        Albamonte, In tema di consenso della persona offesa quale requisito legittimante la partecipazione al giudizio delle associazioni ambientaliste, in Cass. pen. 1996, 3409;; Cinelli, Sulla legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientalistiche, in Cass. pen. 1995, 1932; Morlacchini, Danno ambientale e costituzione di parte civile iure proprio della associazioni ambientalistiche: un passo indietro nella labirintica giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Cass. pen. 2004, 1711; Pennisi, voce: Persona offesa dal reato; in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997; Prati, Il danno all'ambiente nel T.U. tra interesse diffuso e posizioni soggettive, in Ambiente 2007, 577.

        Autori: Irma Conti

        Art. 93 - Intervento degli enti o delle associazioni.

        1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

        a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;

        b) l'indicazione del procedimento;

        c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100, 101];

        d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;

        e) la sottoscrizione [110] del difensore.

        2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa [92] e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1.

        3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato [152] alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.

        4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

        1. Inquadramento

        La norma in esame disciplina le concrete modalità di esercizio dei diritti e delle facoltà attribuite agli enti esponenziali prevedendo le forme dell’intervento davanti all'autorità giudiziaria che procede (pubblico ministero o giudice) e richiedendo, nel caso di intervento avvenuto fuori udienza, che il relativo atto sia notificato alle parti.

        2. L'atto di intervento

         Ai sensi dell’art. 93, infatti, l’intervento dell’ente è condizionato al deposito un atto il cui contenuto è costruito sulla falsa riga di quello previsto per la costituzione della parte civile. Il legislatore ha, infatti, previsto la necessaria presenza di determinati requisiti, la cui assenza comporta l'inammissibilità dell'intervento. Tali requisiti, invero, attengono in primo luogo all'identificazione dell'ente interventore. Deve essere indicata non solo la denominazione, ma anche la sede; e, soprattutto, dovranno essere specificate le disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, oltre alle generalità del rappresentante dell'ente stesso. Come per la parte civile, anche in questo caso è prevista una rappresentanza necessaria per cui l'ente deve necessariamente preventivamente nominare un difensore — il cui nominativo deve essere riportato nell'atto unitamente all'indicazione della procura. Quanto a quest'ultima prescrizione, va precisato che si tratta di un onere imposto nel caso in cui la procura stessa sia rilasciata ai sensi del dettato dell'art. 100 comma 1; mentre non rileva nel caso di procura rilasciata a margine in quanto già facente parte dell'atto. In ogni caso, sarà necessaria la sottoscrizione del difensore. L'atto di intervento va proposto all'autorità procedente. Nella fase delle indagini preliminari, mancando un'autorità procedente, l'atto andrà depositato nella segreteria del P.M. In ordine al contenuto, inoltre, la legge prescrive che debbano essere enunciate le ragioni per le quali si intende intervenire.

        Si tratta di mere precisazioni che non possono esplicitare né petitum né causa petendi; ciò in quanto il ruolo di accusatore sussidiario non gli attribuisce un diritto di chiedere l'applicazione della legge penale, compito primario che spetta al P.M. (Amodio, in Amodio-Dominioni, 562). Nel caso in cui il contenuto dell'atto contenga anche domande, le stesse devono intendersi come non apposte, non essendo idonee ad inficiare la validità dell'atto. L'art. 93, comma 2, richiede che unitamente all'atto di intervento sia depositata la procura e l'atto col quale viene rilasciato il consenso dalla persona offesa.


        3. Intervento fuori udienza

        L'atto di intervento può anche essere effettuato fuori udienza, ma dovrà essere notificato alle parti, al fine consentire alle stesse di averne piena conoscenza e produrrà i suoi effetti dal momento in cui risulti eseguita l'ultima notificazione. La notifica, peraltro, assume rilevanza anche sotto altro aspetto in quanto costituisce il dies ad quem per la proporre opposizione ai sensi dell'art. 95. L'utilizzo del termine parti risulta improprio se riferito alla fase delle indagini, nella quale non vi sono parti — ma non sembra dubbio che con tale termine il legislatore abbia richiamato le cd. parti potenziali, ossia quelle destinate ad acquisire lo status di parte a seguito dell'esercizio dell'azione penale. Tra i destinatari della notifica va ricompresa anche la persona offesa, nonostante essa sia, ovviamente, già a conoscenza dell'intervento avendo rilasciato il consenso, in quanto in ogni caso interessata a conoscere le modalità di esercizio della legittimazione riconosciuta col proprio consenso. Tra le parti, senza alcun dubbio interpretativo, va certamente ricompreso anche il P.M., in quanto è titolare di un potere di opposizione, nonostante il fatto che l'atto sia depositato presso la sua segreteria.


        4. Immanenza dell'intervento

        Per espresso dettato normativo, l'intervento ha effetto in ogni stato e grado del procedimento. Si tratta del cd. principio d'immanenza, che non rende necessaria la rinnovazione della costituzione in rapporto alle singole fasi o gradi del processo (Cass. III, n. 10496/1996).

        Bibliografia

        Amato, Impianti per la produzione di energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti: inquinamento atmosferico, natura del CDR, procedure semplificate e ruolo degli enti locali e delle associazioni ambientali, in Dir. giur. agr., 2003, fasc. 11; Ariolli, La legittimazione processuale degli enti territoriali e delle associazioni di protezione ambientale, con particolare riferimento al processo penale, in Dir. giur. agr., 1994, 100; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Ciani, sub art. 93, in Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, Milano, 2007; Cinelli, Sulla legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientalistiche, in Cass. pen. 1995, 1932; Morlacchini, Danno ambientale e costituzione di parte civile iure proprio delle associazioni ambientaliste: un passo indietro nella labirintica giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Cass. pen. 2004, 1711; Pennisi, voce Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997.

        Autori: Irma Conti

        Art. 94 - Termine per l'intervento.

        1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato [91] possono intervenire [93] nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 [491].

        1. Inquadramento

        La norma in esame disciplina i termini di intervento degli enti e delle associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato.

        2. Termine per l'intervento
        2.1. Dies a quo

        La mancanza di un preciso momento dal quale sia possibile l’intervento dell’ente rappresentativo consente di ritenere che lo stesso, dopo aver ottenuto il  necessario consenso della persona offesa, possa avvenire sin dalla fase delle indagini preliminari.


        2.2. Dies ad quem

        Per quanto attiene al "dies ad quem",, esso coincide con quello della verifica della regolarità della costituzione delle parti in sede di atti introduttivi al dibattimento. Dovrà ritenersi precluso, pertanto, durante l'esame delle questioni preliminari. Va, tuttavia, evidenziato che, in caso di differimento del giudizio, qualora lo stesso avvenga nella fase degli atti preliminari  e senza che sia stata svolta una effettiva attività di verifica della regolarità della costituzione, sarà ancora possibile effettuare l’intervento in parola. Inoltre deve ritenersi che, in assenza di ogni previsione normativa, la possibilità di intervento non sia preclusa nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, il dibattimento debba cominciare ex novo (Relazione prog. prel. c.p.p., 43).

        Particolare questione si pone qualora il reato legittimante l'intervento sia accertato nel dibattimento come fatto diverso rispetto all'originaria contestazione. Il superamento del termine oltre il quale non sarebbe più possibile l'intervento, prevarrebbe sulla condizione sostanziale e non consentirebbe neanche in questo caso un intervento “tardivo” (Chiliberti, 83).

        Si è inteso, tuttavia, mitigare il rigore di tale interpretazione  prediligendo una applicazione analogica della disciplina  prevista per la costituzione di parte civile, nel cui interesse è stata prevista la possibilità di una costituzione oltre il termine previsto dall'art. 79 nel caso di introduzione nel processo penale di un nuovo fatto-reato (Corte cost. n. 98/1996).


        3. Sanzione per la scadenza del termine

        Detto termine, ancorché non espressamente previsto, deve ritenersi essere stato previsto a pena di decadenza. E ciò in quanto si desume dal fatto che la norma in esame ripete la regola fissata per la costituzione della parte civile (art. 79) e quella imposta per l'intervento del responsabile civile (art. 85).

        Bibliografia

        Barone, Enti collettivi e processo penale, Milano, 1989; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Potetti, Modifica dell'imputazione e costituzione di parte civile, in Cass. pen. 1996, 2483.

        Autori: Irma Conti

        Art. 95 - Provvedimenti del giudice.

        1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93, comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

        2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale [405], sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari [328]; se è avvenuto nell'udienza preliminare [416 s.], l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione [421]; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491, comma 1.

        3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza [173]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

        4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

        1. Inquadramento

        Nei “provvedimenti del giudice” disciplinati dall'art. 95 rientra la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento, che potrà essere pronunciata di ufficio o su opposizione delle parti, riproponendo un regime modellato, formalmente, sugli istituti dell’esclusione della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

        2. Opposizione all'intervento

        Introduce l'attività di controllo e verifica dei presupposti e condizioni legittimanti l'intervento degli enti esponenziali. Con l’atto di opposizione, invero, si possono eccepire sia la mancanza dei requisiti per l'intervento (artt. 91-92), sia l'inosservanza delle prescrizioni per la presentazione dell'atto di intervento (artt. 93-94).


        3. Soggetti legittimati

        La norma riconosce il potere di opposizione a coloro i quali rivestono la qualità di parte effettiva. Nel caso in cui l’istanza di ammissione sia presentata in una fase precedente a quella in cui i soggetti acquistano la qualità di parti, saranno legittimate le  parti potenziali, ovvero coloro i quali sono destinati a diventare parti effettive. Si tratta, quindi, dell'indagato ovvero dell'imputato e del suo difensore, del P.M., della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Quanto alla persona offesa, viceversa, deve ritenersi che sia priva della legittimazione all'opposizione per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo manca dello status di parte processuale ed inoltre in quanto può in qualunque momento revocare il consenso e, per tale via, escludere l’ente interveniente. Tuttavia va rilevato che, ancorché pur non essendo legittimata all'opposizione la persona offesa mantiene un interesse in caso di esclusione in quanto gli consentirebbe la possibilità di formulare un nuovo consenso nei confronti di un diverso ente. Nulla vieta, infine, che possa essere lo stesso ente intervenuto a chiedere o la propria esclusione o — ma ciò solo in presenza di una pluralità di enti — l'esclusione di un diverso ente.


        4. Procedimento di esclusione

        L'atto di opposizione, qualora l'intervento sia avvenuto fuori udienza, richiede una forma scrittaad substantiam e deve essere depositato entro il termine di tre giornidalla notificazione dell'atto di intervento; va notificato a sua volta al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione. Quanto alle modalità della notifica deve ritenersi che, non rivestendo l'ente la qualifica di parte privata, non sia consentita la notifica a mezzo posta, in quanto riservata esclusivamente alle parti (art. 152). A seguito della notificazione si instaura una sorta di procedimento incidentale, contraddistinto da un contraddittorio che si sostanzia nella possibilità per la parte di poter depositare delle deduzioni, anch'esse in forma scritta. Se tale procedura si svolge nella fase delle indagini preliminari, competente a decidere è il g.i.p. Se, invece, l’opposizione è svolta nel corso dell’udienza preliminare, la stessa potrà essere formulata anche oralmente e sulla stessa deciderà il g.u.p. Se presentata successivamente, organo competente a decidere sarà il giudice del dibattimento che provvederà subito dopo compiute per la prima volta l'accertamento sulla regolarità della costituzione delle parti.


        5. Forma del provvedimento e sua inoppugnabilità

        Sull'opposizione il giudice decide con ordinanza necessariamente motivata. Detto provvedimento deve ritenersi inoppugnabile, stante la tassatività del sistema delle impugnazioni.


        6. Esclusione d'ufficio

        Oltre che a seguito di opposizione, l'interventore può essere anche escluso a seguito di provvedimento emesso d'ufficio dal giudice. Diversamente da quanto stabilito per l'esclusione a seguito di opposizione della parte, quella disposta di ufficio non è soggetta a termini. Il giudice potrà infatti procedere all'esclusione in ogni stato e grado del processo. Sulla base della predetta norma deve ritenersi che non si possa procedere ad una esclusione di ufficio nella fase preliminare o, meglio, che durante le indagini sia possibile solo una esclusione a seguito di opposizione della parte. L’eventuale esclusione non preclude, comunque, la possibilità di riproporre un nuovo intervento, ma sempre sino prima della verifica da parte del giudice della regolare costituzione delle parti.

        Bibliografia

        Barone, Enti collettivi e processo penale, Milano, 1989; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006; Conso-Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2015.

        Autori: Irma Conti

        Art. 96 - Difensore di fiducia.

        1. L'imputato [60, 61] ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia [6555; 24-26 att.] (1) .

        2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata [27, 65 att.].

        3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata [386] o in custodia cautelare [293], finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

         

        [1] Per i procedimenti a carico del personale di polizia v. l'art. 9 l. 7 agosto 1990, n. 232 e l'art. 32 l. n. 152 del 1975.

        Riferimenti chiave:

        Art. 9 l. 7 agosto 1990, n. 232; art. 32 l. 22 maggio 1975, n. 152.

        1. Inquadramento

        La norma garantisce e disciplina l’esercizio del diritto irrinunciabile di difesa dell’imputato. Il diritto di essere difesi e il connesso obbligo ad avere un difensore, confermano la volontà del legislatore di escludere in sede penale la possibilità di difendersi da soli, e di rendere effettiva la realizzazione del contraddittorio. La nomina è ovviamente un atto personale a forma libera, essendo legittima anche la nomina che emerga, anche per facta concludentia, l’esistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Il difensore ha compiti di assistenza e rappresentanza dell’assistito, sebbene, come è noto, esistano degli atti che possono essere compiuti soltanto previo conferimento di una specifica procura speciale. È possibile la nomina di un massimo di due difensori, restando improduttive di effetti quelle eccedentarie. Nell'ipotesi in cui il soggetto da difendere sia in vinculis, pur essendo la nomina un atto personale, è possibile la nomina di un difensore da parte dei prossimi congiunti.

        2. La dimensione pubblicistica

        l fondamento della norma è rappresentato dall'art. 24 Cost., che garantisce il diritto di difesa a tutte le persone. Ulteriormente, anche la CEDU ha previsto all'art. 6, comma 3, lett. c), il diritto di ogni accusato di avere l'assistenza di un difensore di sua scelta. Sebbene la Costituzione garantisca a tutte le parti private il diritto ad un'assistenza tecnica all'interno di un processo, il ruolo del difensore dell’imputato riveste una rilevanza maggiore ed è caratterizzato da maggiori diritti e garanzie, in considerazione valore pubblicistico della stessa difesa. Il legislatore ha ritenuto, inoltre, di realizzare la parità delle parti processuali anche attraverso la previsione di una serie di diritti volti a rendere effettiva la difesa tecnica tra i quali il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d'ufficio in assenza di un difensore di fiducia. Un’ulteriore conferma della dimensione pubblicistica della difesa tecnica  si ritrova nella sua irrinunciabilità, in quanto soltanto le competenze di cui è dotato il difensore possono garantire i diritti dell'imputato durante il compimento di determinate attività e durante lo stesso svolgimento del processo. In tal senso si ritiene che nel processo penale non possa trovare alcuno spazio l'autodifesa, laddove si consideri che il legislatore all'art. 97 ha previsto la necessaria nomina di un difensore d'ufficio. Va sottolineato, tuttavia, che la possibilità dell'autodifesa non è esclusa dalla C.E.D.U., anche se non viene considerato quale diritto assoluto; ragion per cui non è imposta agli Stati membri, il che rende legittima la decisione del legislatore nazione di decidere autonomamente in ordine a tale profilo.  Unico limite che deve essere garantito in ambito comunitario è la piena garanzia della difesa dell’imputato che nel nostro ordinamento è stata perseguita con l’esclusione in senso assoluto dell'autodifesa che è inibita anche nel caso in cui l'imputato o indagato sia dotato delle competenze professionali necessarie. In ogni caso l'imputato conserva una propria capacità, atteso che l'art. 99, comma 2, gli permette di revocare effetto agli atti posti in essere dal suo difensore prima che dagli stessi sia derivato un provvedimento del giudice. Fino a poco tempo fa tra questi poteri attribuiti all'imputato, si doveva annoverare anche la possibilità per lo di proporre anche personalmente ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 607. Tale possibilità è stata però esclusa dall’art. 1, comma 54, l. n. 103/2017 e anche in seguito ad un contrasto interpretativo sul punto, le Sezioni Unite hanno sancito che "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" (Cass. S.U., n. 8914/2018).


        3. Attività del difensore

        Nell'ambito dell’attività prestata dal difensore è necessario distinguere tra quelle poste in essere in forma di rappresentanza e quelle in forma di assistenza. Quest’ultima ha ad oggetto la collaborazione svolta sia fuori che durante il processo per il compimento di determinati atti quali consulenze, anche stragiudiziali, o l’attività strettamente di assistenza svolta in occasione del compimento di specifici atti. La prima, viceversa, ricomprende le attività che vengono svolte attraverso atti presentati in nome e per conto dell’imputato, anche attraverso l’esercizio di poteri attribuiti al soggetto difeso. In ogni caso, la rappresentanza dell'imputato desumibile dalla norma codicistica non può essere equiparata a quella civilistica, in quanto il difensore in alcuni casi per poter svolgere determinate attività, soprattutto di rappresentanza, è tenuto al preventivo conferimento di una specifica procura speciale (si pensi alla richiesta di riti alternativi); in altre ipotesi, il codice considera l'imputato l'unico titolare di determinati diritti (si pensi alla sospensione del processo nelle ipotesi di cui all'art. 420, comma 2).


        4. Capacità del difensore

        La legge prevede, ovviamente, dei requisiti che devono essere rispettati affinché l’incarico sia validamente conferito. In primis è necessario che il professionista sia abilitato secondo quanto previsto dalla legge e che non si trovi in una posizione di conflitto con gli interessi coinvolti nel procedimento. Dalla dimensione pubblicistica della difesa tecnica e dalla necessità che si tratti di un soggetto abilitato, discende l’obbligo che il difensore sia effettivamente iscritto all'albo degli avvocati e, quindi, sia nelle condizioni di capacità previste dalle leggi sull’Ordinamento forense. Presupposto per l’iscrizione è l’acquisizione dell’abilitazione all'esercizio della professione che si acquisisce in seguito al superamento di un esame e in seguito al giuramento. La capacità del difensore è requisito fondamentale per lo svolgimento delle attività previste dal codice, in quanto l'esercizio della professione senza iscrizione comporta la nullità degli atti compiuti ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1.

        Per i giudizi innanzi la Corte di Cassazione, inoltre, è previsto un apposito albo cui devono essere iscritti i difensore per poter legittimamente patrocinare innanzi le magistrature superiori (art. 613). La specifica previsione è giustificata delle particolari competenze tecniche necessarie per i relativi giudizi; di talché, il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione deve essere dichiarato inammissibile, salvo non si tratti di difensore di un latitante, nel qual caso la peculiarità della situazione permette di derogare alla regola generale (Cass. I, n. 2298/2004). Il difensore non abilitato, tuttavia, potrà sempre ricorrere in Cassazione nominando quale suo sostituto processuale un legale abilitato. E ciò in quanto il potere di impugnativa, proprio del difensore sia di fiducia sia di ufficio, legittima la nomina di un sostituto a tal fine. E ciò proprio in applicazione delle regole stabilite dall'art. 102, là dove si prevede che il difensore di fiducia e il difensore di ufficio possono nominare un sostituto (comma 1) e che il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore (comma 2) (Cass. S.U., n. 40517/2016; Cass. S.U., n. 40518/2016).

        Va precisato che l'assistenza tecnica può essere fornita anche dai praticanti avvocati che dopo un anno di pratica forense abbiano superato una prova di abilitazione. Tale patrocinio può essere effettuato solo all'interno del distretto della Corte d’Appello di appartenenza e in relazione ai reati di cui all'art. 550 per i quali è prevista la citazione diretta, oltre a quelli di competenza del Giudice di Pace. Inoltre, la Corte costituzionale ha introdotto un'ulteriore limitazione per i praticanti avvocati, in quanto ha stabilito che non possono essere nominati difensori d'ufficio (Corte cost. n. 106/2010). A seguito dell'attuazione della direttiva 98/5/CE, è permesso l'esercizio della professione forense anche a coloro che si siano abilitati in uno degli Stati dell'Unione Europea. Tuttavia, deve essere necessariamente assicurato che tali soggetti abbiano la conoscenza teorica e pratica richiesta per poter esercitare effettivamente l’ufficio difensivo. La l. n. 96/2001 ha previsto che sia istituita un'apposita sezione dell'albo in cui tali soggetti devono essere registrati. Solo dopo tre anni di attività tali soggetti possono essere considerati avvocati integrati. Va ancora osservato che, ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall'art. 9 l. n. 31/1982, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista — pur nominato difensore dell'imputato — non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l'autorità procedente prescindere da tale nomina (Cass. V, n. 39199/2015).


        5. Soggetto conferente l'incarico

        Con riferimento al soggetto conferente l’incarico è evidente che si tratti dell’indagato o dell’imputato. Si tratta di un atto che va compiuto personalmente, ma vi sono alcune deroghe, come quella prevista per l’imputato/indagato minorenne. Ed invero, la disciplina sul processo a carico di imputati minori degli anni diciotto prevede che gli stessi genitori abbiano la capacità di nominare un difensore di fiducia per il minore, come è esplicitamente previsto all'art. 18 ultimo comma d.P.R. n. 448/1988, che richiama gli artt. 390 e 391 per il procedimento di convalida all'arresto. Detta facoltà prescinde dalla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 comma 3. Si precisa, infatti, che i genitori dell'imputato minorenne rappresentano l'imputato stesso, non sono una parte autonoma, né sono portatori di un proprio interesse, essi agiscono a nome dell'imputato e, quindi ne interpretano l'interesse processuale.

        Se, dunque, i genitori non possono essere ritenuti altro da sé rispetto all'imputato minorenne, è agevole affermare che gli stessi possano esercitare le facoltà riconosciute all'imputato tra cui la nomina del difensore (Cass. II, n. 9246/2004). Diversa problematica può porsi con riferimento alle persone giuridiche. Ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 231/2001, la partecipazione della persona giuridica al procedimento penale avviene attraverso il proprio rappresentante legale, individuato in base alla disciplina contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente, che designa l'organo — cioè la persona fisica che ne è titolare — a cui spetta la competenza ad esternare la volontà del soggetto collettivo. In altri termini, la nomina potrà essere rilasciata da colui che ha la rappresentanza dell'ente stesso. Non a caso la disciplina dell'articolo citato prevede che l'ente che intenda partecipare al procedimento si costituisca depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità in primo luogo la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante. Tuttavia, la diversità tra ente e persona che lo rappresenta pone qualche problema in caso di responsabilità degli enti, potendosi ipotizzare che il rappresentante legale possa essere indagato o imputato del reato presupposto. In tale evenienza, ovviamente, questi non potrebbe provvedere, a causa di una condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. n. 231/2001 (Cass.S.U., n. 33041/2015). Accanto alle ipotesi di incapacità vanno collocate, poi, i casi di incompatibilità generale nei quali si trovano quei soggetti che, in ragione dello svolgimento di altre attività, non possono esercitare la professione forense sebbene siano iscritte al relativo albo. Diversa ancora è, poi, l'ipotesi dell'incompatibilità in concreto che si realizza ogni volta in cui il difensore si trovi a poter assumere la difesa di parti o imputati che, nel contesto dello stesso procedimento, rivestono posizioni inconciliabili.


        6. Il rapporto fiduciario

        L'imputato, così come l'indagato, ha il diritto a che la sua difesa venga assunta da un soggetto di sua fiducia. La scelta del difensore presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario del soggetto nei confronti del legale che deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Il rapporto fiduciario deve essere, infatti, considerato biunivoco, atteso che è possibile tanto la revoca da parte dell’assistito (revoca del mandato), quanto la rinuncia da parte del difensore (rinuncia al mandato).


        7. Legittimo impedimento e astensione

        La particolare rilevanza riconosciuta al rapporto fiduciario si ravvisa nella volontà del legislatore di assicurare la presenza del difensore di fiducia nello svolgimento della causa e di riconoscere diritto della parte a chiedere il rinvio dell'udienza in caso di assenza del difensore determinata dall'assoluta impossibilità a comparire del difensore per legittimo impedimento o per astensione. La definizione di legittimo impedimento è abbastanza elastica in quanto il  legislatore non ha volutamente predeterminato quali siano le situazioni ascrivibili all'interno di tale categoria. Si deve comunque trattare di ipotesi per le quali il difensore si trova nell'impossibilità di espletare il proprio mandato difensivo ed è imprescindibile che tale impossibilità venga comunicata tempestivamente all'Autorità Giudiziaria. La necessità di assicurare la presenza del difensore va, in ogni caso, rapportata all'esigenza di una celere definizione del giudizio. Conseguentemente l'obbligo di rinvio ad altra data non opera nei casi in cui l’imputato sia assistito da due difensori di fiducia e solo uno risulti impedito. Si ritiene, infatti, che la presenza del secondo difensore elida alla radice le ragioni giustificative del differimento dell’udienza. Sotto un profilo pratico, le ipotesi più comuni di legittimo impedimento sono la contestualità di impegni difensivi che impongono non solo la tempestiva comunicazione ma anche l’esplicazione delle ragioni dell’essenzialità della difesa nell'altra sede giudiziaria e dell’impossibilità di provvedere alla nomina di un sostituto tanto nel processo in cui non si interviene quanto nell'altro.

        Non rientra tra le ipotesi di legittimo impedimento l’adesione individuale ad iniziative di astensione dalle udienze legittimamente deliberate da associazioni forensi in conformità al codice di autoregolamentazione, in quanto in questo caso non si vi sarà alcun “impedimento” da parte del difensore, bensì l’esercizio, riconosciuto ed inviolabile, di un autonomo diritto di libertà associativa con fondamento costituzionale. La sua particolare natura comporta l’obbligo di rinvio anche delle udienze trattate con rito camerale, purché accompagnata dall’espressa indicazione della volontà di partecipare a tale trattazione. Da ciò deriva che la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), che ha natura assoluta quando si verta in ipotesi di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero di ordine generale e di tipo intermedio nei casi in cui la partecipazione delle parti non sia obbligatoria, come accade nel giudizio abbreviato in grado di appello (Cass. III. n. 51675/2016).

        Nelle ipotesi di legittimo impedimento, secondo la normativa sul punto, il rinvio dell’udienza non può avvenire oltre sessanta giorni, e secondo un’interpretazione giurisprudenziale, laddove tale termine non possa essere rispettato la sospensione della prescrizione opererà comunque nel limite di tali giorni, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159, comma 1, n. 3, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 l. n. 251/2005 (Cass. IV, n. 10926/2013). Ipotesi diversa è quella relativa al rinvio dell'udienza conseguente alla decisione del difensore di aderire all'astensione dal lavoro proclamata dagli organi rappresentativi della categoria. Anche in tal caso il giudice dovrà valutare la necessità di effettuare un rinvio ma ciò non per garantire la parte in merito alla presenza del suo difensore, quanto per assicurare a quest’ultimo l’esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento. In tali ipotesi, pertanto, come evidenziato in precedenza, non si può parlare di legittimo impedimento ma di esercizio di un diritto di libertà, in quanto manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di una forma di lavoro autonomo, che va ricondotta nell'ambito dei «diritti di libertà dei singoli e dei gruppi che ispira l'intera prima parte della Costituzione» e che appartiene all'ambito del diritto di associazione (Corte cost. n. 171/1996). Ne consegue che l'adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dell'associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire (Cass. VI, n. 20398/2014). Il difensore, in ogni caso, è tenuto a comunicare la volontà di adesione all'astensione in forma libera,  non potendo la stessa essere presunta dal giudice attesa la non vincolatività per il singolo associato della deliberazione dell'organismo associativo. In presenza di tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, il giudice sarà tenuto a rispettare l'esercizio del diritto di libertà del difensore e disporre il differimento dell'udienza. Non rientrando il caso di astensione dalle udienze nei casi di legittimo impedimento, non potrà trovare applicazione, in caso di astensione, il dettato dell’art. 420-ter comma 5 anche in presenza di procedimenti camerali con presenza obbligatoria del difensore. Lo slittamento della celebrazione dell’udienza, al pari di quanto previsto per il legittimo impedimento, comporta una sospensione della decorrenza del termine prescrizionale che, in tal caso, durerà per tutto il periodo di rinvio anche nel caso in cui questo superi i sessanta giorni.


        8. La nomina

        L’imputato conferisce l’incarico della propria difesa attraverso l’atto di nomina. Si tratta di un atto assolutamente personale (a parte le summenzionate deroghe enunciate in premessa e che verranno a breve esaminate) che non può avvenire a mezzo di procuratore speciale attesa l’estrema delicatezza ed importanza dei diritti in questione e la rilevanza del vincolo fiduciario che si instaura con il difensore.


        8.1. Modalità

        L’art. 96 comma 2, c.p.p. prevede come modalità alternative di nomina, il mandato conferito oralmente attraverso la dichiarazione resa all'autorità procedente, oppure il conferimento dello stesso in forma scritta con atto depositato alla stessa Autorità da parte del difensore o, ancora, la trasmissione con raccomandata. Nel caso in cui la nomina avvenga in forma scritta, va rilevato che non è necessaria l'autentica della sottoscrizione, pure nell'ipotesi in cui venga inviata per raccomandata. L'atto di nomina è infatti a forma libera e rinvia alle norme civilistiche della locazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. La nomina, resa oralmente o resa per iscritto, non necessita, quindi, di formule sacramentali, come quelle richieste dall'art. 83, per la procura alle liti. È sufficiente, ai fini della sua validità, che l’atto o la dichiarazione dell’interessato contenga una chiaramanifestazione della volontà di essere assistito da un determinato avvocato.

        L’inequivoca volontà di nominare un determinato difensore, postula  che, indipendentemente dalla forma, la dichiarazione di volontà di affidare il mandato sia univocamente indirizzata  nei confronti di un determinato legale mediante una completa esposizione dei suoi elementi identificativi (nome e cognome, recapito professionale). In assenza di questi dati, la dichiarazione non può essere ritenuta sufficientemente dimostrativa della volontà di nominare un determinato avvocato (Cass. V, n. 34266/2009). In caso di dubbio spetta comunque al giudice di merito stabilire se le espressioni e le indicazioni in concreto utilizzate siano a tal fine sufficienti e, cioè, se siano chiaramente dimostrative della manifestazione della volontà di nominare quel determinato avvocato come difensore di fiducia (Cass.S.U., n. 26549/2006). La possibilità che la nomina risulti da atto scritto ha posto il problema della sottoscrizione da parte degli analfabeti e, in particolare, della legittimità della sottoscrizione con la croce, il cd. “crocesegno”. Secondo un primo orientamento una nomina così sottoscritta non sarebbe valida in quanto il segno di croce null'altro è che un segno grafico inidoneo ad individuarne l'autore e che lo stesso non possa costituire equipollente della sottoscrizione. Conseguentemente deve ritenersi inoperante la funzione stessa dell'autenticazione (Cass. VI, n. 5573/1998). A fronte del citato orientamento si riscontra un indirizzo di segno contrario secondo il quale sarebbe valido ed efficace il mandato difensivo conferito mediante crocesegno autenticato dal difensore ai sensi dell'art. 39 disp. att.; in tal caso, infatti, l'autentica assicura, per la sua efficacia certificativa, la conoscenza dell'identità della persona da cui proviene il segno grafico. Resta così sostanzialmente osservato il disposto dell'art. 110, il quale, nel prevedere il caso in cui la persona che deve firmare non sia in grado di scrivere (in quanto analfabeta o per qualsiasi altro motivo), stabilisce che il pubblico ufficiale il quale riceve l'atto in forma orale o redatto per iscritto deve farne annotazione su di esso, previa identificazione della persona stessa (Cass. II, n. 1062/1997). Pur non richiedendo formule sacramentali, secondo parte della giurisprudenza la nomina del difensore di fiducia è pur sempre atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità di cui all'art. 96, commi 2 e 3 (Cass. I, n. 11268/2007). Tuttavia, l'assenza di alcuna sanzione nei casi in cui la nomina venga effettuata in modo diverso, fa ritenere che le prescrizioni dell'art. 96 comma 2, non siano ipotesi tassative. In quest’ambito, rilevano le cd. modalità di nomina atipica, così definite in quanto non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 96. Si pensi all'ipotesi di nomina effettuata a mezzo telegramma. Va immediatamente rilevato che si è inteso negare riconoscimento a tale modalità di nomina per l'inidoneità a realizzare l'effetto processuale previsto dall'art. 96, non potendosi presumere, in mancanza di sottoscrizione, una sicura riferibilità dell'atto alla parte (Cass. VI, n. 15311/2007). In altri termini, il rigetto è determinato dalla inettitudine dell'atto a dimostrarne con certezza la paternità, funzione assolta dall'autentica. Il problema, quindi, è di natura strettamente sostanziale e non esclude che, anche in assenza di sottoscrizione, possa essere possibile ritenerla valida se, anche in assenza di sottoscrizione, sia certamente dimostrativa della provenienza da parte del soggetto indagato/imputato. Discorso analogo può farsi per il caso della nomina trasmessa via fax, in quanto in questo caso manca una sicura valenza certificativa dell’atto ma può ritenersi che lo stesso sia certamente dimostrativo della provenienza e possa essere ritenuta valida modalità di nomina anche se non effettuata nel rispetto delle formalità di cui all'art. 96. Per quanto attiene, invece, alla nomina trasmessa dal difensore a mezzo pec, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la stessa, essendo trasmessa con una modalità “equivalente alla raccomandata” non necessita di essere autenticata dal difensore (Cass. IV, n. 10551/2021). Più in generale, può affermarsi che anche le ipotesi di nomine atipiche rientrano nella categoria delle nomine desumibili per «facta concludentia», ossia delle nomine che, pur se non effettuate con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, possono ritenersi valide in presenza di elementi inequivoci dai quali possa desumersi la designazione del difensore e la provenienza soggettiva dell'atto (Cass. II, n. 31193/2015). Quanto qui asserito, peraltro, non risulta neanche in reale contrasto con quanto pure sostenuto dallo stesso giudice di legittimità il quale, come sopra indicato, ha riaffermato il carattere formale della nomina del difensore di fiducia  da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 96. Ed invero il principio illustrato è stato sostenuto in relazione a fattispecie relative ad atti di nomina non provenienti dall'imputato ovvero disconosciuti dal medesimo e comunque con riferimento a casi in cui la volontà di quest’ultimo di conferire mandato professionale ad un certo difensore era dubbia o in cui la nomina era stata invalidamente effettuata ad autorità diversa da quella procedente. È dunque evidente che la formalità della nomina non contrasti con la possibilità che la stessa sia resa anche attraverso comportamenti di fatto sempre nei limiti in cui non si ponga alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'imputato di accreditare il difensore presso l'autorità giudiziaria procedente (Cass. II, n. 31193/2015).  Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha precisato che In tema di nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. La Corte ha altresì specificato, nel corso della motivazione, che la disposizione di cui all'art. 96 c.p.p. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformità al principio del "favor defensionis" (Cass. II, n. 9914/2024).Su tale scia, pertanto, deve ritenersi sussistere la nomina del difensore anche nel caso in cui il difensore abbia prestato la propria attività di assistenza, senza contestazioni, all'interrogatorio svoltosi nella fase delle indagini preliminari, onde non può valutarsi come abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che rilevi la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e restituisca gli atti al P.M., per omessa notifica al difensore di fiducia dell'imputato (Cass. I, n. 38626/2014). Pur potendosi ritenere valida la nomina avvenuta per facta concludentia, la Cassazione ha affermato che l'obbligo per l'ufficio giudiziario di procedere agli avvisi al difensore sorge solo in presenza di atto di parte che rispetti le forme richieste, senza che ciò impedisca all'incarico defensionale di esercitarsi qualora sussistano i presupposti per ritenere la nomina effettiva anche sulla base di «facta concludentia» (Cass. III, n. 37817/2013). In ogni caso la nomina deve ritenersi un atto recettizio e quindi produttivo di effetti solo a partire dal momento in cui ne viene a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui la stessa si attui attraverso il deposito nella segreteria del P.M. ovvero nella cancelleria del giudice, sarà onere del difensore la dichiarazione all'autorità procedente di non accettare la notifica eseguita nelle forme dell'art. 157, comma 8-bis,  che deve essere «immediata», ossia contestuale al deposito della nomina fiduciaria ex art. 96 ovvero comunicata, senza apprezzabile indugio, dopo tale deposito (Cass. III, n. 41063/2007).


        8.2. Nomina effettuata del detenuto

        La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dal soggetto in stato detentivo deve avvenire secondo il dettato dell'art. 123, ossia con atto rivolto al direttore dell'Istituto penitenziario, il quale ha soltanto l'obbligo di comunicarla all’Autorità giudiziaria ma non anche al professionista designato, in quanto tale onere spetterà esclusivamente all'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (Cass. I, n. 23611/2014). Quanto all'efficacia della nomina, si ritiene che sia da ricondurre al momento in cui la stessa sia stata comunicata al direttore dell'istituto penitenziario, in quanto il detenuto, attesa la sua condizione, può avere difficoltà nell'individuazione dell'autorità procedente a cui indirizzare la nomina. Si è affermato, infatti, che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (o indagato) detenuto con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma del citato art. 123 ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 norme att. (Cass.S.U., n. 2/1997).


        8.3. Nomina dei prossimi congiunti per imputato detenuto

        Come anticipato, pur essendo la nomina un atto personalissimo in quanto idoneo a far sorgere e a certificare un vincolo fiduciario, esiste un’eccezione (oltre a quella dell’imputato minorenne) ovvero l’ipotesi in cui l’imputato si trovi in uno stato di particolare difficoltà nel quale gli è impedita la libera scelta del difensore. Ci si riferisce alle ipotesi in cui il soggetto è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare. In ragione della natura stessa di siffatta situazione, il legislatore consente che la nomina del difensore di fiducia possa essere effettuata anche dai prossimi congiunti. Va immediatamente evidenziato che si tratta di una legittimazione sostitutiva, per la nomina del difensore di fiducia, al prossimo congiunto della persona detenuta atteso che lo stesso legislatore la consente «finché la stessa (persona) non vi ha provveduto» (art. 96 comma 3). Dalla mera analisi letterale della norma si desume, pacificamente, il carattere eccezionale della legittimazione sostitutiva riconosciuta al prossimo congiunto, la quale non può sovrapporsi alla diversa volontà eventualmente già espressa o da esprimersi dal diretto interessato. Ne consegue che il prossimo congiunto è legittimato ad effettuare una nomina per il familiare solo in assenza di una determinazione da parte del detenuto ed in ogni caso tale designazione verrà meno in caso di un mandato conferito ad altro difensore da parte dell’interessato. In ogni caso, infatti, deve ritenersi la prevalenza della volontà del diretto interessato. 

        In questo caso il familiare non sarà legittimato a sovrapporre le proprie determinazioni a quelle liberamente formulate dall'imputato, e non può trovare applicazione l'art. 96, trattandosi di disposizione eccezionale,  non suscettibile di interpretazione analogica (Cass. V, n. 15068/2011). La nomina ad opera del prossimo congiunto , pur rivestendo carattere di eccezionalità, non si sottrae alle normali disposizioni previste dal legislatore, di talché la stessa deve intervenire con le forme previste dall'art. 96, comma 2, ovvero con modalità tali da evidenziare con certezza non solo la provenienza del soggetto ma anche la persona cui la stessa si rivolge e, deve ritenersi, l'esistenza di un rapporto di parentela tale da legittimare la nomina in favore del congiunto. In applicazione di questi principi, deve ritenersi inidonea la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare fatta a mezzo fax dal prossimo congiunto, per la mancanza di una certa riconducibilità della manifestazione di volontà al suo autore, soggetto estraneo al processo (Cass. III, n. 46034/2008). In linea col carattere eccezionale della disposizione, la stessa interpretazione del concetto è sempre stata ritenuta estremamente rigorosa e restrittiva ed ha portato, ad esempio, ad escludere la legittimazione del convivente more uxorio a designare il professionista. In tale ipotesi il difensore opera come se fosse stato nominato dallo stesso imputato, in quanto non è necessaria alcuna ratifica della sua nomina da parte dell'interessato.


        8.4. Nomina imputato latitante

        Con riferimento al soggetto latitante, la ratio dell’art. 96, comma 3, pur rivestendo lo stesso carattere di eccezionalità, è totalmente diversa in quanto consiste nell'ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell'operare una libera scelta: conseguentemente la norma in questione non sarà mai suscettibile di applicazione analogica.

        Di talché, non essendo il latitante nelle medesime condizioni in cui si trova il detenuto, non è possibile in suo favore la nomina del difensore da parte dei prossimi congiunti. Questa possibilità, invero, riguarda esclusivamente le persone «in vinculis» e non i latitanti (Cass. I, n. 35955/2015). Va, tuttavia, sottolineato il diverso orientamento secondo il quale la disposizione dell'art. 96, comma 3, sia suscettibile di estensione anche al caso dell'imputato-indagato latitante (Cass. II, n. 19619/2014). Secondo l'interpretazione data, la «ratio» della norma intende agevolare l'intervento di un difensore di fiducia a preferenza di quello d'ufficio, tutte le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non possa agevolmente provvedere all'incombente personalmente: il che soprattutto accade nel caso del latitante, che, attesa la necessità di nascondersi e non potendo neppure utilizzare il mezzo postale per rendere la dichiarazione di nomina del difensore, stante la esigenza di autenticazione della sottoscrizione, è davvero nella impossibilità materiale di provvedere personalmente (Cass. IV, n. 7962/1999).


        9. Ambito di applicazione della nomina

        Per il principio di immanenza, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato esplica efficacia nel solo procedimento al quale la nomina stessa si riferisce e non si estende ad altri successivi procedimenti che abbiano, per ipotesi, ad oggetto lo stesso fatto (Cass. III, n. 48977/2014). La validità va, quindi, circoscritta all'intero giudizio, ma non non può mai andare oltre il giudizio stesso. Pertanto, una volta che questo sia definito con sentenza non più soggetta ad impugnazione, occorrerà un nuovo mandato per l’esercizio delle funzioni di rappresentanza ed assistenza tecnica coerentemente con il carattere fiduciario della nomina, che non tollera estensione oltre l'ambito prescelto dal mandante, rappresentato, in mancanza di diversa volontà, dal procedimento penale nelle sua varie fasi e gradi. La giurisprudenza ha infatti chiarito che l’atto di nomina del difensore deve riferirsi a un procedimento specifico ai fini dell’art. 96, non essendo possibile un mandato “generico”che  sarebbe inefficace, in quanto privo di oggetto e di causa (Cass. VI, n. 34671/2007). Va però precisato che ai fini della validità dell'atto di nomina del difensore di fiducia non è necessaria che la stessa riporti necessariamente l'indicazione specifica del procedimento a cui si riferisce, quando la procura è ritualmente depositata agli atti di un procedimento precedentemente individuato, in quanto il conferente è libero di disporre per più procedimenti, salvo che non ritenga di circoscrivere espressamente il mandato con un'indicazione puntuale in tal senso (Cass. VI, n. 49291/2015). La nomina in un procedimento “principale” è valida ed efficace anche in quelli incidentali che ne derivano in maniera diretta e ciò anche quando rientrino nella competenza di uffici diversi (Cass. V, n. 1702/1996), ma non vale il contrario, nel senso che la nomina fatta per un procedimento incidentale (come il giudizio di riesame) non spiega effetti nell'autonomo e separato giudizio principale nemmeno se indica il numero di quest'ultimo (Cass. III, n. 32323/2015). La giurisprudenza più recente ha però evidenziato come il principio dell’autonomia dei procedimenti (quello di merito e quello cautelare) con riferimento agli effetti del mandato difensivo, non si applichi nel caso in cui ove la nomina del difensore avvenga contemporaneamente all'attivazione di istanze in materia cautelare quando il processo risulta già nella fase del giudizio. In questo caso, precisa la Corte, l’istanza de libertate contenente il mandato del nuovo difensore è diretta alla medesima autorità che deve procedere al giudizio e, dunque, diviene patrimonio di conoscenza del giudice che procede. In tal caso, pertanto, il mandato depositato in allegato ad un’istanza de libertate è efficace ance nel procedimento di merito (Cass. II, n. 40458/2023). A conclusioni opposte si perviene nel caso in cui la nomina del difensore di fiducia sia intervenuta nel procedimento di cognizione o di esecuzione. In questo caso non spiega effetti in quello di sorveglianza (Cass. I, n. 26881/2015). Anche per il procedimento di revoca dell'indulto deve ritenersi priva di effetto la nomina relativa alla fase di cognizione o quella avente ad oggetto il procedimento di sorveglianza, trattandosi di procedure autonome (Cass. I, n. 5972/2014). Il procedimento di sorveglianza, relativo all'esame dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, è del tutto diversa rispetto a quella, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, di iniziativa del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso e che provvede con decreto alla provvisoria sospensione, con la conseguenza che la parte, qualora voglia continuare a essere difesa dallo stesso legale, deve procedere a nuova nomina, in mancanza della quale viene nominato il difensore di ufficio (Cass. I, n. 24938/2014). Allo stesso modo dovrà agire il giudice che precede per tutte le ipotesi sopra riportate in cui, per l’autonomia delle fasi, la nomina rilasciata non abbia valore in quella della fase diversa. Del tutto diverso è il caso in cui il difensore viene nominato per alcuni reati connessi:  egli sarà legittimato a richiedere la riunione di tutti i procedimenti e legittimamente patrocinare in tutti anche in assenza di una nuova nomina. E ciò in quanto, da un lato si tratta di procedimenti relativi alla medesima fase, dall'altro il giudice gli organi giudiziari e la cancelleria hanno conoscenza della nomina la quale è inclusa nel fascicolo del pubblico ministero, che confluisce in quello per il dibattimento (Cass. III, n. 48977/2014) e ciò per tutti i procedimenti oggetto di riunione.


        10. Efficacia della nomina e obbligo degli avvisi

         La nomina ha anche il compito di individuare il soggetto con il quale il Giudice dovrà interagire. Si tratta di un atto che può intervenire ed operare già prima della formulazione del capo d’imputazione, in quanto le garanzie previste per l’imputato sono estese anche all'indagato e, quindi, il rapporto difensivo può originare anche durante la fase delle indagini. Peraltro l'art. 335,  come è noto, consente ai difensori di richiedere le informazioni contenute nel registro delle notizie di reato a carico del loro assistito e da ciò si desume che l’incarico può essere precedente anche al compimento del primo atto garantito per il quale è prevista l’assistenza necessaria del difensore. In realtà l'art. 391-noniesl. n. 397/2000 prevede persino la possibilità di  conferire un mandato difensivo nell'eventualità sia instaurato un procedimento penale. Il mandato, però, come da principio generale sopra esaminato, produce effetti nei confronti dell'Autorità Giudiziaria solo dopo che  quest'ultima sia venuta a conoscenza dell'esistenza della nomina ed è tenuta ad effettuare gli avvisi al difensore solo dopo che le sia stata comunicata la nomina. Unica eccezione, come sopra esaminato, è relativa al caso della nomina effettuata dall'indagato/imputato in vinculis. La conoscenza da parte dell'Autorità procedente dell'esistenza di un difensore di fiducia e della sua identità, non solo lo legittimano ad intervenire nel processo ma lo rendono destinatario degli avvisi e delle notifiche. Per tale ragione è necessario che la nomina venga effettuata nelle modalità prescritte che rendono certa l’individuazione del difensore, oltre che della persona che ebbe a rilasciarla. La conoscenza da parte dell’Autorità procedente dell’identità del difensore è essenziale in quanto ineludibile presupposto per l’effettuazione degli avvisi. Da qui il principio per il quale tenuto a ricevere l’avviso è solo colui che ha ricevuto il mandato difensivo prima del compimento dell’atto che impone l’avviso non quello successivamente nominato. 

        Il principio è stato recentemente ed ulteriormente ribadito dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno statuito che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Cass.S.U. n. 24630/2015). In caso di nomina formalizzata successivamente alla notificazione dell'avviso di udienza, il difensore scelto dall'imputato ha il diritto di intervenire alla stessa, ma non di essere avvisato, spettando al suo assistito informarlo della relativa data (Cass. VI, n. 27059/2008). Tuttavia va evidenziato che L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1 (Cass.S.U., n. 24630/2015). Diversamente deve ritenersi che l'omesso avviso ad uno dei due difensori dà luogo ad una nullità a regime intermedio (Cass.S.U., n. 39060/2009; Cass.S.U., n. 33540/2001). Sul punto le Sezioni Unite hanno sottolineato come gravi sui difensori un dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del procedimento e come, in tale ottica, vada ritenuta l'esistenza di vincoli di solidarietà fra i codifensori, tra i quali non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione, che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio del diritto di difesa. Ciò è peraltro conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha enucleato l'esistenza, a carico del difensore, di uno specifico onere informativo, deplorando la mancanza di comunicazione all'interno della posizione difensiva (CorteEdu, Grande Camera, 18 ottobre 2006, Hermi c/Italia; CorteEdu28 febbraio 2008, Demebukov c/Bulgaria). In questa prospettiva, anche la Corte costituzionale ha sottolineato che il dovere di lealtà gravante sul difensore non implichi collaborazione con l'autorità giudiziaria ma certamente comporta che anche l'attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere posto a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive. In quest'ordine di idee, il bene costituzionale dell'efficienza del processo è stato utilizzato dal giudice delle leggi quale parametro per censurare la razionalità di norme processuali che consentivano il perseguimento di intenti dilatori (Corte cost. n. 353/1996; Corte cost. n. 10/1997), dovendosi sempre tener presente che ogni garanzia difensiva perde la propria funzione tipica laddove venga interpretata in modo distorto rispetto alla sua stessa essenza garantistica (Cass.S.U., n. 155/2011).


        11. Il numero di difensori

        All'imputato è consentito nominare al massimo due difensori, sebbene l'espletamento del mandato difensivo debba considerarsi unitario.

        Ed invero i due difensori costituiscono un unico soggetto processuale e cioè il «difensore», che si contrappone in tale unità agli altri e segnatamente al pubblico ministero (Cass. II, n. 28563/2015). Il diritto ad avere un doppio difensore non può essere limitato nemmeno nelle ipotesi in cui il procedimento sia caratterizzato da particolare urgenza. Ed invero anche nel procedimento di sorveglianza il condannato può avvalersi di una difesa plurima. La possibilità di operare due nomine, in uno con la possibilità di poter sempre revocare i difensori pregressi e nominarne nuovi, ha posto il problema della nomina di difensori in eccesso rispetto a quelli previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 24 disp. att. si deve ritenere che la nomina di difensori eccedentari non produca effetti finché non interviene una revoca dei precedenti. All'ipotesi della revoca, tuttavia, va affiancata quella della rinuncia del difensore. Ne consegue che il venir meno di un difensore, a seguito di rinuncia dello stesso al mandato, rende possibile che la parte che aveva nominato un difensore in soprannumero si ritrovi assistita da quel difensore, appunto prima in soprannumero. Ciò, ovviamente, quando la revoca non contenga diverse ed estensive indicazioni (Cass. VI, n. 53695/2014). Nonostante il disposto dell'art. 24 disp. att. si era posta la questione della eventuale possibilità che la nomina di un difensore in sovrannumero potesse determinare una revoca implicita di un precedente difensore. La problematica è stata posta anche all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale ha ribadito la regola generale per la quale la nomina effettuata da una parte privata di altro difensore in eccedenza rispetto alle precedenti e non accompagnata dalla revoca prevista dall'art. 24 disp. att., è inidonea ad attribuire al terzo legale la qualità di difensore. Ha, tuttavia, ritenuto che nel caso in cui tale nomina sia effettuata dall'imputato al fine della proposizione della impugnazione, in tal caso deve essere ritenuta valida perché vale a conferire al nuovo difensore il relativo incarico di proporre impugnazione e renderà, pertanto, ammissibile l’atto di impugnazione stesso; tale nuovo legale viene con ciò stesso ad assumere la qualità di difensore per il prosieguo del procedimento, non essendo prevista dal nostro ordinamento una investitura del difensore per un singolo atto (Cass.S.U., n. 12164/2011). Ed invero le Sezioni Unite hanno ritenuto che la validità della nomina operata anche se in soprannumero, trova agevole e razionale spiegazione nella particolare significatività e importanza dell'atto di impugnazione e, soprattutto, nella considerazione che nella fattispecie in esame non si tratta di nuova nomina genericamente in esubero a quelle precedenti, ma della investitura di un ufficio difensivo specificamente e strutturalmente orientata dall'imputato alla proposizione di tale atto. Parimenti deve ritenersi che il principio fissato dall'art. 24 disp. att. non trovi applicazione, nel caso in cui la nuova nomina sia effettuata per il giudizio in cassazione nel quale prevale, in quanto speciale, la norma dell'art. 613, comma 2, in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest'ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi (Cass.S.U., n. 12164/2011). Infatti in tali ipotesi non si avrà un reale ampliamento del numero di difensori dell’imputato, in quanto sarà solo uno il soggetto dotato delle competenze richieste dall'art. 613. Va precisato che, però, in base al principio di immanenza, in assenza di una specifica nomina, la difesa continuerà ad essere svolta dal precedente difensore, purché abilitato a patrocinare dinanzi la Corte di Cassazione. Nel caso in cui l'imputato sia difeso da due legali, entrambi sono destinatari dei diritti riconosciuti alla difesa, in quanto entrambi devono poter esercitare pienamente il mandato difensivo ricevuto anche in maniera disgiunta l'uno dall'altro.


        12. Casistica

        Nell'ipotesi in cui il difensore decida di rinunciare al mandato è necessario che l'imputato esplicitamente e formalmente revochi l'elezione di domicilio effettuata presso lo studio di tale difensore, in quanto diversamente non potranno essere considerate nulle le notifiche eventualmente effettuate presso tale domicilio eletto. Infatti la rinuncia al mandato non può essere considerata da sola sufficiente a far venire meno l'efficacia dell'elezione di domicilio precedentemente effettuata. (Cass. I, n. 31969/2015);

        analogamente in caso di precedente elezione di domicilio, lo stesso non può essere sostituito con dichiarazione resa contestualmente alla nomina del difensore di fiducia e da costui autenticata e depositata in cancelleria, atteso che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 (Cass. III, n. 42971/2015);

        nel caso in cui l'imputato abbia nominato tempestivamente e ritualmente un suo difensore di fiducia, l'omesso avviso dell'udienza a tale soggetto comporta una nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c) ed art. 179 anche nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la notifica di tale avviso al difensore d'ufficio ed in udienza sia stato nominato un difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4. Tale nullità deriva dalla necessità di garantire il diritto dell'imputato ad essere difeso dal soggetto di cui ha fiducia così come prescritto dall'art. 6 CEDU (Cass.S.U., n. 24630/2015);

        nel caso di imputato assistito da due difensori l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dà luogo ad una nullità a regime intermedio da ritenersi sanata nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori. Viceversa la regolarità dell'avviso vale a far ritenere presente il difensore anche in caso di sua materiale assenza (Cass. II, n. 28563/2015);

        nell'ipotesi in cui non vi sia stata la nomina da parte del condannato di un difensore per l'udienza davanti al tribunale di sorveglianza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere effettuato al difensore che lo abbia assistito durante la fase di cognizione (Cass. I, 21761/2014).

        la nomina del difensore di fiducia ha effetto solo nel procedimento al quale si riferisce e non si estende ad altri successivi giudizi anche nel caso in cui abbiano ad oggetto lo stesso fatto (Cass. III, n. 48977/2014);

        nel procedimento di revoca dell'indulto davanti al giudice dell'esecuzione, non spiega alcun effetto la nomina intervenuta in fase di cognizione o nel procedimento di sorveglianza, attesa l'autonomia tra le diverse procedure (Cass. I, n. 5972/2014);

        la nomina del difensore di fiducia designato in procedimento cautelare non spiega effetti in quello principale, nemmeno se indica il numero di quest'ultimo (Cass. III, n. 32323/2015);

        l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. (Cass. I, n. 21761/2014);

        in assenza del conflitto tra rappresentante dell'ente e l'ente stesso, viceversa, va ritenuta è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi dell'art. 324 dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente, anche in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 d.lgs. n. 231/2001, a condizione che, precedentemente o contestualmente all'esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l'informazione di garanzia prevista dall'art. 57 d.lg. n. 231/2001 (Cass.S.U., n. 33041/2015);

        la nomina per facta concludentia può essere desumibile anche dalla presentazione dell'atto di querela all'autorità competente ad opera del legale e che l'autentica del difensore, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto (Cass. VI, n. 13813/2015).

        la nomina allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritualmente presentata al G.I.P. deve ritenersi valida ed efficace nel procedimento principale, al quale quello incidentale accede. Non può che gravare sull’autorità dinanzi alla quale detto procedimento incidentale si è svolto l’onere di trasmettere all’Ufficio procedente per il procedimento principale, se diverso, (nel caso di specie, al P.M.) tutti gli atti della relativa procedura (istanza di ammissione al gratuito patrocinio, documenti allegati, nomina del difensore e elezione di domicilio, parere del Consiglio dell’ordine, decreto di ammissione, eventuale decreto di revoca). (Cass, V, n. 160/2021).

        Bibliografia

        Amato, Nel procedimento sulla responsabilità amministrativa l'indagato non può essere il rappresentante dell'ente. La costituzione del legale in conflitto d'interesse rende non ammissibili gli atti processuali, in Guida dir. 2010, n. 7, 72; Bronzo, sub art. 96, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, I Agg., Milano, 2007; Caprioli, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, in Cass. pen. 2012, 2410; Caraceni, La nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato in vinculis, in Cass. pen. 1997, 175; Ferrua, La difesa nel processo penale, Torino, 1988; Frigo, La nullità dell'interrogatorio di garanzia può interrompere la custodia cautelare, in Guida dir. 1997, n. 40, 0074; Marandola, Imputato detenuto e nomina difensore, in Cass. pen. 1996, 2253; Rafaraci, Una “presa d'atto molto attesa: l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze impone il rinvio anche nei riti camerali a partecipazione facoltativa, in Cass. pen. 2014, 2075; Scarcella, Omesso avviso al secondo difensore, sanatoria della nullità a regime intermedio ed onere comportamentale del codifensore comparso, in Cass. pen. 2010, 896.

        Autori: Irma Conti

        Art. 97 - Difensore di ufficio1.

        1. L'imputato [60, 61] che non ha nominato un difensore di fiducia [96] o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio [6555] (2) .

        2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità (3) .

        3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2 (4) .

        4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 (5) .

        5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo [303 att.].

        6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia [96].

         

        [1] Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 40, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.

        [2] V. l'art. 103 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante «Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore d'ufficio».

        [3] Comma sostituito dall'art. 3, d.lg. 30 gennaio 2015, n. 6. Il testo recitava: «I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità». Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 11l. 6 marzo 2001, n. 60. Il testo precedente era: «2. Il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettività della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, d'intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilità».

        [4] Comma così sostituito dall'art. 2 l. n. 60, cit. Il testo del comma era il seguente: «3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2».

        [5] Comma così sostituito dall'art. 3 l. n. 60, cit. Il testo del comma era il seguente: «4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 102».

        Riferimenti chiave:

        Art. 103 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; art. 40 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

        1. Inquadramento

        La difesa d’ufficio rappresenta una delle più importanti espressioni della centralità del diritto alla difesa dell’imputato. Si tratta di una difesa sussidiaria rispetto a quella di fiducia, essendo subordinata alla mancata indicazione di un difensore di fiducia da parte dell’imputato o dell’indagato, ma obbligatoria, per lo svolgimento di taluni atti, in assenza della nomina di fiducia. Il difensore d’ufficio è obbligato a fornire le proprie prestazioni, potendone essere esonerato solo per il ricorso di un giustificato motivo. L’individuazione del difensore d’ufficio è effettuata in modo da evitare la discrezionalità della scelta da parte dell’Autorità Giudiziaria. Nei casi in cui il difensore di fiducia o d’ufficio non sia reperito o non sia comparso o abbia abbandonato la difesa, sarà designato altro difensore che in via transitoria svolge le stesse funzioni del sostituito, derivandogli i diritti ed i doveri previsti dall'art. 102.

        2. La dimensione pubblicistica

        La difesa d’ufficio, come appena evidenziato, opera sussidiariamente  nelle ipotesi in cui non sia stato nominato un difensore di fiducia. La disciplina è stata innovata con la  l. n. 60/2001 ed è volta a garantire la difesa tecnica durante il compimento di determinate attività, qualora, per le illustrate ragioni, i soggetti destinatari di tale attività se ne trovino sprovvisti. L’obiettivo è garantire l’effettività della difesa  in ogni momento e la realizzazione in concreto dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU In particolare l'art. 6 CEDU e l'art. 111 Cost. prescrivono la necessità di realizzare l’effettivo contraddittorio tra le parti, affinché venga tutelato il diritto alla difesa dell’imputato e la cui attuazione impone la presenza di un difensore attivo e competente. Il difensore di ufficio non viene nominato dalla parte ma dall'Autorità Giudiziaria procedente nel momento in cui sorga la necessità della presenza del difensore. L’intervento dell’Autorità priva l’indagato/imputato di una facoltà essenziale, espressione di un diritto personale dell’imputato che non gli può essere negato ma che può essere esercitato da altri in caso di inerzia del titolare e ciò in quanto non è possibile essere privi di una difesa tecnica. Si precisa, inoltre, che proprio in virtù della sua natura sussidiaria, tale nomina verrà meno in seguito al conferimento del mandato da parte dell’interessato ad un difensore di fiducia.


        3. Il difensore di ufficio

        La necessità di assicurare sempre la difesa e, contestualmente, di non incidere sulla libera determinazione dell'indagato nella scelta del difensore, impone che la nomina del difensore di ufficio possa intervenire solo nel caso in cui venga meno il difensore di fiducia (art. 108 comma 1) e la parte non provveda a nominare un nuovo difensore o nel caso in cui questi non sia mai stato nominato. Alle ipotesi previste dall'art. 108, va aggiunta quella del decesso del difensore, altro caso in cui viene meno la difesa. L’autorità procedente, peraltro, dovrà provvedere alla nomina del difensore di ufficio anche in tutti i casi di compimento di un atto che richieda la partecipazione necessaria del difensore.

          Nel caso in cui la parte revochi il difensore nominato, secondo un primo orientamento non rivive  la nomina del primo difensore di ufficio, onde dovrà provvedersi ad una nuova nomina di ufficio ai sensi del comma 1 e non 4 dell'articolo, sempre nel caso in cui non provveda diversamente la parte (Cass. I, n. 4619/2010). Diversamente si è ritenuto che la rinuncia da parte del difensore di fiducia, implichi necessariamente la reintegra del precedente difensore nell'ufficio (Cass. III, n. 21900/2013) al fine di  garantire la continuità della difesa tecnica, che si riflette anche nel principio di effettività della stessa. Sempre in applicazione di tali principi, invero, si è ritenuto altresì che sia legittima la notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza, eseguita presso il difensore nominato d'ufficio in sostituzione di quelli di fiducia che il giudice aveva motivatamente ritenuto aver abbandonato la difesa per mancato svolgimento di qualsiasi attività defensionale (Cass. I, n. 4928/2012). Da quanto esposto consegue che, allorquando l’impedimento del difensore abbia carattere definitivo, in assenza di una nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, se già non precedentemente nominato, pena, in mancanza, la sanzione di nullità assoluta ed insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Cass. V, n. 13660/2011). Diversamente da quanto previsto per la nomina di fiducia, non potranno essere nominati due difensori di ufficio all'imputato in quanto la norma prevede espressamente che l’imputato è assistito da un difensore di ufficio. Per tale motivo non dovrà procedersi a nessuna nomina di ufficio nel caso in cui venga meno solo uno dei due difensori. Anche per il difensore di ufficio vale il principio dell'immanenza per il quale il difensore di ufficio originariamente nominato, resta titolare della difesa ancorché sostituito da altro difensore per la mancata comparizione (art. 97, comma 4) all'udienza. Al contrario, in caso di una sua illegittima sostituzione sarà integrata una nullità d’ordine generale a regime intermedio che va eccepita nei termini previsti (Cass. III, n. 19908/2010). Il principio su esposto, tuttavia, non si applica laddove si verifichi un trasferimento del procedimento per competenza territoriale, in quanto scopo della difesa d’ufficio è l’effettività della difesa, che non è invece garantibile in caso di spostamento del procedimento in altro circondario o, addirittura, in altro distretto (Cass. I, n. 42442/2006).


        4. L'effettività della difesa

        Ulteriore esplicazione del principio dell’effettività della difesa, anche in caso di una difesa di ufficio, si rinviene nella sostanziale equiparazione tra la figura del difensore di fiducia e quello di nominato dal giudice. Al fine di assicurare tale equiparazione, la norma introduce anche la previsione di un compenso in favore del difensore di ufficio, il quale andrà retribuito allo stesso identico modo del difensore di fiducia. Il difensore che sostituisce quello di fiducia che ha abbandonato la difesa, subentra in luogo di quest’ultimo, proseguendo l’attività dal momento in cui la stessa si era interrotta. Egli, proprio in ragione del principio della continuità dell’esercizio del diritto di difesa, non avrà, quindi, diritto ad una nuova notifica. Per compensare, però, il pregiudizio che può subire la parte in ragione della possibile mancanza di conoscenza del processo da parte del difensore subentrante, è previsto anche in favore del difensore di ufficio il diritto a richiedere un termine a difesa (art. 108). La richiesta di tale termine rappresenta un diritto ed è finalizzato a poter meglio approfondire le tematiche del giudizio ed approntare la migliore strategia difensiva nell'interesse del proprio assistito.


        5. La nomina

        Al fine di evitare nomine discrezionali da parte dell'Autorità Giudiziaria, è stato sviluppato un meccanismo automatico e predeterminato di nomina ed individuazione dei difensori d'ufficio. Si tratta di un articolato sistema che disciplina l’intero iter che porta alla nomina del difensore: dalle modalità di accesso all'individuazione del difensore da nominare. Svolge una funzione di garanzia d'accesso ed assicura la tutela professionale dei difensori. La procedura per la nomina di un difensore di ufficio impone la predisposizione da parte di ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati di elenchi dei difensori d’ufficio, da aggiornare ogni tre mesi, da cui risultano i nomi dei soggetti idonei allo svolgimento di tale incarico. In particolare in tali elenchi devono essere inseriti solo quei difensori che possono garantire una particolare qualificazione professionale e l’effettività della difesa. Di talché, indipendentemente dalla competenza e dal tipo di procedimento, vengono esclusi i praticanti in considerazione della loro minore esperienza. Tale esclusione rappresenta diretta derivazione dello stesso art. 29 disp. att. che fa riferimento agli iscritti agli albi professionali, laddove, invece, i praticanti sono iscritti in registri. In ogni caso dirimente è il citato intervento della Corte costituzionale che esclude la possibilità che i praticanti avvocati possano essere nominati difensori d'ufficio, proprio in ragione della loro minore capacità a garantire l'effettività della difesa tecnica. Tali elenchi, poi, vengono comunicati al Presidente del Tribunale affinché siano trasmessi a tutti gli uffici giudiziari che possono avere necessità di servirsene. Ai fini di una effettiva individuazione dei professionisti, è necessario che i soggetti inseriti siano disponibili a svolgere l’incarico difensivo, considerando che devono essere previsti dei turni di reperibilità. Gli uffici giudiziari possono contattare i difensori iscritti negli elenchi del loro circondario. Laddove venga individuato un difensore appartenente ad un diverso circondario si ritiene, comunque, che ciò non costituisca un’ipotesi di nullità anche in ragione del fatto dell’assenza di una specifica previsione sanzionatoria. In applicazione del principio della tassatività delle nullità si ritiene che eventuali violazioni delle norme in materia non siano produttive di alcun tipo di sanzione, sebbene c’è chi sostiene che in caso di violazione delle norme sull'individuazione e sulla designazione del difensore si possa rientrare nelle ipotesi di nullità previste dall'art. 178, lett. c). Diversa è l'ipotesi in cui vi siano ragioni di incompatibilità dalle quali derivi un lesione del diritto di difesa o comunque un'influenza sull'intervento e sull'assistenza del difensore. L’accertamento di tali particolari e rilevanti ipotesi è demandato al giudice e , in caso di positivo accertamento, esse sono sanzionate con la nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. c). Ciò posto, non viene considerata ipotesi di incompatibilità il caso in cui il difensore d’ufficio sia lo stesso difensore di fiducia che ha rinunciato all'incarico. A seguito dell’individuazione, l’Autorità giudiziaria deve comunicare la nomina al difensore ed all'interessato senza ritardo. Il difensore non può rifiutare l’incarico, salvo abbia un giustificato motivo che deve essere comunicato immediatamente all'Autorità Giudiziaria che, quindi, appurata la fondatezza del rifiuto, deve procedere all'individuazione di un altro difensore. Va, comunque, sottolineato che l’inosservanzadell’art. 97, comma 5, secondo cui il difensore d’ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, non dà luogo, in difetto di espressa previsione, ad alcuna nullità, atteso che l’assistenza dell’imputato è comunque assicurata (Cass. VI, n. 17554/2006). La nomina deve essere comunicata il più rapidamente possibile all'interessato e ciò al fine di consentirgli di contattare il difensore per poter definire insieme una linea difensiva in modo del tutto analoga a quanto avviene con un difensore di fiducia, oppure al fine di decidere di nominare un difensore di fiducia. Sul punto va evidenziato che la mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d’ufficio designato dall'autorità giudiziaria non comporta la nullità dell’atto al cui compimento è funzionale la nomina (Cass. VI, n. 26095/2010).

        La nomina del difensore d’ufficio deve essere effettuata nel primo momento in cui sorge l’esigenza di effettuare un atto garantito. Di conseguenza di fronte al primo atto garantito che l’Autorità Giudiziaria deve svolgere, anche in fase di indagini, sarà obbligatoria la nomina di un difensore d’ufficio.


        6. Il sostituto temporaneo

        Allo stesso modo di quanto previsto per il difensore di fiducia, il difensore è inamovibile dal suo incarico e, quindi, in caso di inattività, viene prevista la medesima disciplina tanto per la difesa di fiducia quanto per quella d'ufficio. Nelle ipotesi di indisponibilità momentanea del difensore, si applicherà la disciplina del comma 4 che prevede una sostituzione transitoria del difensore che non comporta in alcun modo una rimozione dell'incarico del difensore che resterà, pertanto, il soggetto a cui resta affidato l'espletamento del mandato difensivo.

        Di conseguenza nel momento in cui il difensore dovesse riapparire potrà, senza necessità di alcuna comunicazione, svolgere il suo incarico con pienezza di poteri. Infatti il sostituto assume i doveri connessi alla partecipazione all'udienza, restando, poi, sempre l'originario difensore il titolare del diritto a ricevere le comunicazioni. In particolare anche nell'ipotesi di rinvio d'udienza per legittimo impedimento a comparire il difensore ha diritto alla comunicazione della nuova udienza solo nel caso di rinvio a nuovo ruolo (Cass., III, n. 30466/2015). La nomina di un sostituto avviene nel caso in cui vi sia la necessità di compiere un atto garantito, ovvero uno degli atti per il quale è richiesta obbligatoriamente la presenza di un soggetto in grado di svolgere un'effettiva difesa tecnica e tale professionista sia temporaneamente indisponibile a svolgere tale incarico. Nel novero di tali ipotesi rientra anche l'impossibilità a reperire il difensore che si realizza ogni volta in cui il giudice non riesce a rintracciarlo. In tale caso si ritiene che possa essere effettuata anche una ricerca informale, in quanto la legge non richiede una particolare ritualità nella procedura di ricerca del difensore incaricato. Contro tale orientamento si è però sottolineato che le esigenze di celerità di alcune procedure non possono mai ledere il diritto ad una effettiva difesa e giustificare la designazione di un sostituto a causa del mancato reperimento dovuto all'uso di forme di notificazione non effettivamente capaci di raggiungere il difensore individuato. Di fronte a tale assenza il giudice nomina un altro difensore immediatamente reperibile  e quindi senza procedere alla nomina attraverso il complesso meccanismo automatico previsto per l'individuazione del difensore d'ufficio. La prassi permette di individuare il difensore immediatamente reperibile tra quelli presenti in aula anche se non iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio o non appartenenti al distretto dell'autorità procedente. Laddove, invece, sia la p.g. o il P.M. a dover nominare un sostituto, è necessario che richiedano il nominativo agli uffici giudiziari al fine di evitare nomine discrezionali. Pertanto tali ultimi due soggetti potranno procedere alla nomina di un difensore immediatamente reperibile solo nel caso in cui via sia particolare urgenza per lo svolgimento di un atto, dovendo, però, motivare le ragioni di tale scelta, in quanto diversamente l'atto potrebbe essere sanzionato ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c). Al sostituto saranno riconosciuti tutti i poteri previsti per il titolare dell'incarico, in quanto viene effettuato un richiamo esplicito alla previsione dell'art. 102. Tuttavia nel caso in cui si debbano effettuare delle notifiche o degli avvisi, il destinatario sarà sempre il difensore originario e non il sostituto, atteso il principio dell'immutabilità della difesa. Si ritiene, però, che finché il sostituito non ricompaia, il sostituto, proprio in virtù dell'estensione dei diritti e dei doveri di cui all'art. 102, abbia la possibilità anche di effettuare eventuali impugnazioni (Cass. V, n. 28530/2010). Indipendentemente dalla temporaneità della sua nomina, una volta che viene designato dal Giudice, il difensore ex art. 97 comma 4 c.p.p. esercita i diritti e assume i doveri del difensore che sostituisce e per tale motivo è tenuto a verificare ed eventualmente ad eccepire l'eventuale sussistenza di nullità da eccepire entro i termini previsti dalla legge e che risulteranno altrimenti sanate in caso di sua inerzia (Cass. II, n. 15892/2022).


        6.1. Sostituto temporaneo e concessione dei termini a difesa

        Diversamente da quanto previsto in caso di nomina di un difensore di ufficio il quale avrà sempre il diritto di chiedere termine exart 108, tale facoltà non è concessa al difensore in caso di di sostituzione temporanea ai sensi dell’art. 97 comma 4, Ed invero l'art. 97, comma 4 disciplina l'ipotesi diversa rispetto a quella del comma 1, in cui vi sia non la mancanza della difesa, ma la sua semplice assenza.

        Quest'ultima è un'ipotesi molto diversa dalla mancanza e può essere conseguenza dei più diversi motivi, oltre a poter essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro: può essere dovuta ad un impedimento improvviso non potuto comunicare né all'imputato né al magistrato procedente, può essere dovuta ad un semplice ritardo, può essere espressione di una scelta deliberata nel quadro di una strategia difensiva, e perfino di una strategia comunicata all'imputato o ad altri difensori (Corte cost. n. 450/1997).  L’assenza, quindi, non priva l’imputato della difesa. In tal caso, infatti il titolare della difesa sarà sempre l’originario difensore designato, il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare le sue funzioni, non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta (Cass.S.U., n. 22/1994). Per questo il legislatore ha ritenuto (eccezion fatta per l'assenza in dibattimento motivata da legittimo impedimento tempestivamente conosciuto, per cui provvede l'art. 486, comma 5) di non poter far derivare altra conseguenza dalla assenza del difensore diversa da quella della designazione immediata di un sostituto: al quale peraltro sono assegnati gli stessi diritti e doveri del sostituto di cui all'art. 102, e cioè di un soggetto al quale nessuno ha mai inteso riconoscere un autonomo diritto al termine per preparare la difesa. Egli rappresenta il difensore a tutti gli effetti e la legge ne presume la preparazione adeguata (Corte cost. n.450/1997). In proposito va rilevato che la determinazione della Corte Costituzionale finisce inevitabilmente per non mettere il difensore nelle reali condizioni di conoscere effettivamente il processo, soprattutto in presenza di procedure complesse. Si tratta di una decisione volta a favorire la celerità nello svolgimento del processo piuttosto che la piena e concreta difesa dell'imputato. Di conseguenza è legittimo il diniego di tale termine richiesto dal sostituto del difensore non comparso, laddove si consideri che il termine a difesa spetta solo al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dal mandato difensivo per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Cass. V, n. 25487/2015).  Su tale aspetto si regista anche un orientamento di segno opposto secondo il quale l’omessa concessione del termine a difesa, previsto dall'art. 108, a favore del difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 94, comma 4, costituisce violazione alle garanzie della parte, determinando nullità generale. Questo indirizzo richiama la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo la quale ha reiteratamente deciso nel senso che, in ossequio all'art. 6 della Convenzione, l'Autorità Giudiziaria è tenuta a concedere al difensore nominato in udienza, un adeguato lasso di tempo per permettergli di prendere visione degli atti onde avere contezza della situazione processuale nella quale dovrà dispiegare la propria difesa che tale dovere non necessariamente suppone un'espressa istanza dell'interessato (Cass. V, n. 10795/2010).


        7. La sostituzione del difensore di ufficio

        A seguito dell’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio deriva un vero e proprio dovere ad assumere l’incarico difensivo. Il difensore designato potrà, però, richiedere, nei casi previsti dal comma 4, una sostituzione nelle ipotesi di temporanea indisponibilità. In casi eccezionali e solo laddove ricorra un giustificato motivo, è prevista la possibilità di nominare un nuovo difensore d’ufficio.

        Non costituiscono, comunque, giustificato motivo di cui all'art. 7, comma 5, le ipotesi contemplate dal comma 4 che fanno riferimento ai casi di mancato reperimento, assenza ed abbandono della difesa. Il comma 5 sanziona le ipotesi in cui si verifichi un'assenza del difensore originariamente nominato protratta nel tempo e che dimostri, quindi, il totale disinteresse per il mandato difensivo. In tali casi è possibile che il giudice intervenga operando la sostituzione del difensore nominato, ciò al fine di garantire l'effettività della difesa tecnica che dipende anche dalla continuità della stessa e dall'interesse per il mandato difensivo (Cass. I, n. 24582/2009). Si tratta di una facoltà propria del giudice procedente, come dimostrato dal fatto che non è condizionata ad alcuna richiesta dell'imputato/indagato ed è certamente necessaria in quanto la sua mancanza priverebbe l'imputato di ogni difesa contro il difensore inerte e lo costringerebbe a nominare necessariamente un difensore di fiducia. In mancanza di tale nomina, infatti, si creerebbe uno stallo pregiudizievole per l’imputato che si troverebbe di fatto privo di ogni reale difesa. Sussiste, viceversa, un obbligo per il difensore che si trovi nell'impossibilità di adempiere l’incarico, di avvisare immediatamente l’A.G., specificando le ragioni dell’impossibilità al fine di consentire alla stessa di provvedere alla sostituzione del difensore (art. 30, comma 3 disp. att.). In ogni caso la sostituzione operata senza specificare un giustificato motivo non è affetta da alcuna nullità, in quanto non comporta alcuna lesione del diritto di difesa, essendo individuato un altro difensore in grado di espletare il mandato. Diversamente nell'ipotesi in cui venga effettuata una sostituzione in modo illegittimo, si avrà una nullità a regime intermedio di ordine generale (Cass. III, n. 19908/2010). In queste ipotesi la nullità può essere conosciuta senza dover effettuare un esame approfondito degli atti, in quanto non deve essere valutata la sua effettiva incidenza sul diritto di difesa (Cass. I, n. 26474/2013).

        Il principio di immutabilità del difensore d’ufficio conosce, comunque, una deroga nell’effettività della sua attività, in assenza della quale può essere validamente disposta la sostituzione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Secondo la Corte di Cassazione, nel contesto in un orientamento ormai consolidato ( conforme, Cass. I, n. 3444/2018 ), va fatta applicazione del principio secondo cui è legittima la sostituzione del difensore d'ufficio, a condizione che il designato non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito, non operando, in tal caso, il principio dell'immutabilità della difesa sino all'eventuale dispensa dall'incarico o nomina fiduciaria (Cass. II, n. n. 23301/2021).


        8. Il diritto alla retribuzione

        L'art. 31 disp.att. prevede che la difesa d'ufficio sia retribuita. L’imputato, quindi, è tenuto a pagare il professionista per l’opera prestata allo stesso modo di quanto accade per il difensore di fiducia. Soltanto nel caso in cui il difensore non venga pagato, lo Stato deve intervenire per garantirne la retribuzione. In particolare laddove l’imputato sia reperibile il difensore è tenuto ad adoperarsi per cercare di recuperare il proprio credito ,ma nel caso questi non sia riuscito in alcun modo ad ottenerne il pagamento, potrò chiedere al giudice la liquidazione del proprio onorario. In altre parole lo Stato si occuperà del pagamento del difensore solo nell'ipotesi in cui lo stesso avrà dimostrato di aver esperito un tentativo infruttuoso di ottenere, anche attraverso i rimedi di esecuzione forzata, il pagamento da parte dell’imputato. Tuttavia va precisato che, allo stato, è controverso se le spese per tentare il recupero siano rimborsabili e, quindi, se possano essere calcolate in sede di liquidazione.

        In senso affermativo si è ritenuto che si tratti di spese necessarie per ottenere il pagamento dell'onorario, così come previsto dall'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. III, n. 37406/2007). Qualora, invece, l’imputato sia irreperibile il difensore verrà liquidato sulla base degli stessi criteri adottati per il patrocinio a spese dello Stato. Il difensore d’ufficio, però, avrà comunque l’onere di dimostrare che effettivamente l’imputato è irreperibile. In alcuni casi tale compito è semplificato dall'emissione di un verbale di vane ricerche da parte della p.g., come, per esempio, avviene nel caso di imputato latitante. Lo stesso diritto alla retribuzione può essere vantato anche dal difensore sostituto ex art. 97, comma 4, in quanto l'art. 31 disp. att. fa riferimento in toto all'art. 97 e non soltanto alla prima parte. Di conseguenza il difensore così nominato avrà il diritto di  chiedere la liquidazione dei compensi derivanti dall'attività svolta. Più semplice la procedura in caso di assistenza di un imputato minorenne in quanto in tal caso il difensore d’ufficio ha diritto all'anticipazione dei compensi da parte dell’Erario senza dover dimostrare di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali. Qualche contrasto, invero, si rinviene per l'attività svolta anche dopo il raggiungimento della maggiore età. In questo caso, invero, si rinviene un'interpretazione che richiede, per l'attività svolta nel processo minorile ma nell'interesse di un imputato divenuto nelle more maggiorenne, il preventivo ed inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali. Ciò in quanto l'esonero da tale adempimento, previsto dall'art. 118 d.P.R. n. 115/2002, trova la sua giustificazione nella esigenza di offrire maggior protezione sotto il profilo economico all'imputato minorenne, esigenza che viene meno con il raggiungimento della maggiore età (Cass. IV, n. 29967/2007). Secondo altro orientamento di segno opposto, invece,  nel processo minorile, affinché si provveda all'anticipazione dei compensi al difensore d’ufficio dell’imputato, è irrilevante che questi abbia raggiunto la maggiore età nelle more del procedimento ovvero che l’attività defensionale sia stata svolta, in tutto o in parte, successivamente al compimento del diciottesimo anno da parte dell’assistito (Cass. IV, n. 46733/2007).


        9. Casistica

        Il difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4, assume i diritti ed i doveri del difensore nominato per cui, in caso di sua presenza per impedimento legittimo del difensore nominato, riceve gli avvisi resi in udienza per il difensore impedito al quale non sarà dovuto alcuna comunicazione nel caso di rinvio ad udienza fissa (Cass. III, n. 30466/2015);

        al difensore che partecipa all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria non è dovuta alcuna comunicazione della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice anche nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire allo «sciopero», essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (Cass. VI, n. 20398/2014);

        il difensore che venga designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma 4, per l'ipotesi di assenza del difensore di fiducia o di ufficio, assume la qualità di sostituto al quale spetta di esercitare i diritti e di assumere i doveri del difensore precedente fino a quando quest'ultimo non vi provveda personalmente quale titolare dell'ufficio di difesa, ma non assume la difesa sicché le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4 dovranno sempre essere effettuate al difensore nominato (Cass. V, n. 5620/2014);

        la nomina quale difensore d'ufficio di un avvocato immediatamente reperibile, ancorché non inserito nei turni appositamente predisposti dal Consiglio dell'ordine e disposta in sostituzione del difensore di fiducia regolarmente citato e non comparso, non costituisce causa di nullità (Cass. I, n. 3333/2014);

        il difensore di ufficio può esercitare in qualunque fase del procedimento, le facoltà ed i diritti spettanti all'ente anche qualora la persona giuridica non si sia costituita ovvero quando la sua costituzione debba considerarsi inefficace a causa dell'incompatibilità del rappresentante legale perché indagato o imputato del reato presupposto. L'unico limite che incontra il difensore, tuttavia, attiene agli atti personalissimi il cui esercizio gli è precluso (Cass. VI, n. 41398/2009);

        nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato definito con il rito abbreviato, durante il grado d'appello non è necessaria la nomina di un sostituto del difensore non presente. Infatti il giudizio abbreviato d'appello si svolge nelle forme di cui all'art. 127 e, quindi, non richiede la nomina di un sostituto exart. 97 comma 4 del difensore regolarmente citato ma non presente. (Cass., II, 30744/2014);

        non è prevista la nomina di un difensore di ufficio nel caso in cui il difensore dell'imputato non sia abilitato al patrocinio dinanzi le magistrature superiori e vi sia la necessità di proporre impugnazione. il Giudice, pertanto, non ha alcun obbligo di nomina ex art. 97 c.p.p., neppure quando vi sia richiesta in tal senso dell'imputato o del suo difensore (Cass. V, n. 9855/2019);

        in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia nel contesto di processo pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni, non integra causa di nullità la nomina, quale difensore d'ufficio, di un avvocato non iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, difettando una espressa previsione normativa in tal senso (Cass. V, n. 15050/2019).

        Bibliografia

        Bronzo, Sub art. 96, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, I, Agg., Milano, 2007; Campanella, Assenza del difensore ed esigenza di tutela delle garanzie difensive, in Cass. pen. 1999, 1694; Carcano, Arresto in flagranza e fermo di indiziato: garanzie difensive, in Cass. pen. 1992, 2142; Chiavario, I diritti del difensore: tra sostituto e sostituito, in Cass. pen. 1994, 2123; Conso- Grevi, Compendio di procedura penale, Padova, 2010; Dalia, Il “nuovo” ruolo del difensore d'ufficio e la disciplina del gratuito patrocinio, in Aa.Vv., Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale, a cura di Ferrajoli, Milano, 2002; Potetti, Il difetto di tempestività nella rinuncia al (e nella revoca del) mandato difensivo. La tardiva designazione del difensore d'ufficio, in Cass. pen. 2014, 201; Spangher, In tema di informazioni ed avvisi al difensore della persona arrestata o fermata, in Cass. pen. 1990, 283; Triggiani, Avviso di fissazione dell'udienza di convalida al difensore dell'arrestato (o del fermato) e sostituzione del difensore di fiducia “non reperito”, in Cass. pen. 1995, 3362.

        Autori: Irma Conti

        Art. 98 - Patrocinio dei non abbienti.

        1. L'imputato [60, 61], la persona offesa dal reato [101], il danneggiato che intende costituirsi parte civile [76] e il responsabile civile [83 s.] possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato [2252, 6135], secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti [32 att.] (1) .

         

        [1] In tema di patrocinio a spese dello Stato, v. artt. 74-115, 118-136, 141, 279 e 294, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ai sensi dell'art. 7 l. 20 dicembre 2012, n. 237, le « disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede ».

        Riferimenti chiave:

        Art. 7 l. 20 dicembre 2012, n. 237; artt. 74-115, 118-136, 141,279 e 294, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

        1. Inquadramento

        La norma in parola rappresenta una delle più importanti ed effettive garanzie della effettività della difesa tecnica anche per chi non ha la possibilità economica di affrontarne i costi. Si tratta di una previsione che viene completata dalla l. n. 134/2001, la quale detta i criteri e le modalità attraverso i quali è possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato. Tale strumento è previsto per l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa, la parte civile ed il responsabile civile. Inoltre, a dimostrazione della tutela dell’effettività della difesa, tale istitutopermette di avvalersi non solo dell’assistenza del difensore, ma anche di consulenti.

        2. L'effettività della difesa tecnica

        La norma è posta a completamento delle misure previste affinché sia garantita l'effettività della difesa tecnica, sia che si tratti di difesa d'ufficio e sia che si tratti di difesa di fiducia. Si tratta di un istituto che rappresenta una diretta applicazione concreta del principio di eguaglianza, in quanto teso ad evitare discriminazioni in rapporto alle condizioni economiche dell’imputato. dell'imputato.

        La necessità di assicurare una tutela effettiva a tutti i cittadini era stata già evidenziata dalla stessa Corte Costituzionale, la quale dapprima riaffermato il principio che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali (Corte cost. n. 67/1960); aveva anche sollecitato il legislatore a prevedere una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti (Corte cost. n. 114/1964). Le invocazioni del giudice delle leggi in campo penalistico hanno trovato una concreta attuazione nell'art. 98 che ha previsto la possibilità anche per i non abbienti di poter esplicare in maniera effettiva il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito. Infatti, ai sensi del citato articolo, le parti processuali possono chiedere di essere ammessi a patrocinio a spese dello Stato secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti. Pertanto, le spese sostenute da soggetti che non possono provvedere direttamente al loro pagamento sono erogate dallo Stato a supporto, quindi, della persona indigente. In questa ottica l’istituto è caratterizzato dalla sussidiarietà, in quanto  l’intervento è condizionato alla mancanza di un’autonoma capacità di sostenere le spese derivanti dall'assistenza legale. Inizialmente l’istituto era previsto solo in favore degli imputati ma, progressivamente, al fine di garantire una parità di diritti alle parti processuali, ha subito un crescente ambito di applicazione per volontà del legislatore il quale ha inteso estendere anche ad altre categorie di soggetti la possibilità di usufruire dei vantaggi assicurati dal patrocinio a spese dello Stato.


        3. L'importanza del gratuito patrocinio nella giurisprudenza europea

        La possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato è coerente con le previsioni europee ed in particolare con l'art. 6 CEDU, che valorizza da un lato lo stato di incapacità economica e dall'altro gli interessi di giustizia, quali elementi legittimanti la previsione di un intervento dello Stato volto a retribuire la difesa tecnica.

        Nella giurisprudenza sovranazionale si è data ampia rilevanza alla necessità di garantire un intervento economico a sostegno, pur laddove manchi il raggiungimento della piena prova delle difficoltà finanziarie del richiedente (CorteEdu25 aprile 1983, Pakelli c. Germania). Per quanto attiene, invece, gli interessi di giustizia, invece, si è fatto riferimento alla complessità delle questioni giuridiche relative al procedimento in cui lo Stato deve intervenire a sostegno della difesa tecnica del non abbiente. Tali previsioni sono finalizzate a garantire la gratuità dell’assistenza legale per il soggetto interessato, a cui parallelamente viene garantita l’effettività della stessa. I vari Stati Membri restano comunque liberi di organizzare, secondo i propri criteri, le modalità concrete attraverso le quali garantire l’assistenza legale gratuita. Infatti la Corte Europea ha ritenuto che nell'ambito della legislazione interna non ci siano vincoli specifici se non l'efficienza del sistema che garantisce l'effettività dell'assistenza legale.


        4. L'attuazione del principio del gratuito patrocinio nella normativa nazionale

        L'art. 98, a ben vedere, si risolve in una petizione di principio, il cui contenuto va ricercato nelle disposizioni extra-codicistiche. Si osserva, infatti, che le modalità e le forme attraverso le quali è possibile, in concreto,accedere al patrocinio a spese dello Stato sono state inizialmente previste dalla l. n. 217/1990, poi modificata dalla l. n. 134/2001, successivamente inserita nel t.u. spese (d.P.R. n. 115/2002) che definisce in modo concreto le forme ed i presupposti per attivare l'intervento dello Stato. In tale ottica è a dirsi che l'istituto non opera più soltanto nei casi di soggetti non abbienti, ma trova uno spazio di operatività anche in relazione ad altre categorie nei confronti delle quali lo Stato vuole manifestare un particolare interesse e vicinanza. In particolare, con lal. n. 206/2004 si è prevista la possibilità di accedere al gratuito patrocinio alle vittime dei reati di terrorismo, indipendentemente da motivi economici. Analogo trattamento viene previsto dalla l. n. 38/2009 per le vittime di reati di natura sessuale. Infine, con la l. n. 119/2013 che ha convertito il d.l. n. 93/2013, attraverso il quale si è data applicazione alla Convenzione di Istanbul, il gratuito patrocinio è stato esteso anche alle vittime della c.d. violenza di genere. Va, peraltro, evidenziato che la particolare attenzione riconosciuta alle vittime dei reati è stata ulteriormente ribadita dal d.lgs. n. 212/2015 emesso in attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.


        5. I soggetti legittimati alla richiesta

        Oltre alla specifica previsione codicistica dei soggetti ammessi alla richiesta del patrocinio a spese dello Stato, si è avuto un'estensione anche ad altre due figure non esplicitamente menzionate dal legislatore: l'indagato ed il condannato. Se nella prima disciplina di tale istituto (l. n. 217/1990)non vi era alcun riferimento alla figura dell’indagato con l’entrata in vigore dell’art. 74 d.P.R. n. 115/2002 - t.u. spese - è stato introdotto un esplicito riferimento sia all’indagato sia al condannato, soggetto in ordine al quale pure si erano sviluppate le medesime perplessità relative all’indagato.Altra questione problematica è quella relativa all'assistito non italiano. Infatti la normativa non distingue tra cittadini italiani e stranieri, in quanto tutte le norme sono dettate per garantire il diritto di difesa al non abbiente a prescindere dalla sua nazionalità. Durante la vigenza della l. n. 217/1990 era stata ritenuta incostituzionale la modalità attraverso la quale lo straniero poteva accedere al patrocinio a spese dello Stato. Infatti era sufficiente che lo straniero autocertificasse il suo stato di indigenza e che l'Autorità consolare si limitasse a certificare che tale dichiarazione non fosse mendace per quanto di sua conoscenza. In tal modo si era però creata una diversità di posizioni tra cittadini italiani e stranieri che è stata superata dalla normativa oggi in vigore, la quale ha esplicitamente previsto anche per lo straniero una documentazione più rigorosa. Infatti, l’autorità consolare deve certificare la veridicità di quanto sostenuto nell'istanza di ammissione presentata dallo straniero. Peraltro, si sostiene che tale certificazione deve essere presentata entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, ben potendo in assenza essere revocato lo stesso decreto di ammissione. Infine va segnalato, dopo alcuni tentennamenti, che la disciplina del gratuito patrocinio può essere estesa anche alle persone giuridiche, anche se solo casi in cui l’azione civile sia stata esercitata nel processo penale. A ciò si perviene attraverso un esame esegetico delle norme del d.P.R. n. 115/2002: art. 74d.P.R. n. 115/2002, cit., che prevede in via generale, al comma 1, l'istituzione del patrocinio gratuito nel procedimento penale ed al comma 2 in quello civile, amministrativo, contabile e tributario. Detta disposizione è stata raccordata, in relazione alla diversa natura dei procedimenti, agli artt. 90 e 119 stesso d.P.R. n. 115/2002. Il summenzionato art. 90 ha esteso la tutela prevista per il cittadino italiano allo straniero ed all'apolide residente in Italia. L’art. 119 d.P.R. n. 115/2002 invece, ha esteso, espressamente la tutela oltre che allo straniero ed all'apolide, agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

        Dal raccordo delle citate norme, emerge senza dubbio alcuno che la previsione normativa si deve intendere nel senso che nel procedimento penale le persone giuridiche non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, salvo nei casi in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale. (Cass. II, n. 20681/2007).


        6. L'ambito di applicazione

        L’ammissione al gratuito patrocinio si estende per tutti i gradi di giudizi e per tutte le fasi processuali come esplicitamente previsto dall'art. 75 d.P.R. n. 115/2002 — t.u. spese. Ne consegue, pertanto, che devono essere escluse anche le fasi incidentali. In particolare, è prevista la possibilità di accedere a tale istituto anche nel processo di esecuzione, di revisione, revocazione ed opposizione di terzo. Ai sensi della l. n. 134/2001, era stata normativamente prevista anche l’assistenza legale gratuita nella fase delle indagini fino a quella dell’esecuzione. Alla luce delle citate disposizioni, non vi sono più dubbi in merito alla possibilità di prevedere anche durante la fase delle indagini la possibilità di una difesa gratuita. Con la riforma si è valorizzata la necessità di garantire l’effettività della difesa, in una fase particolarmente delicata in quanto capace di influenzare in maniera determinante anche gli esiti di un possibile giudizio. Direttamente connesso al principio dell’effettività della difesa è l’estensione delle attività che possono farvi rientrare nell'esercizio del diritto. In primo luogo, le attività di investigazione e allo stesso modo è stata estesa la possibilità di ricorrere all'opera di un consulente tecnico, attualmente sempre possibile purché non irrilevante o superflua (art. 106 d.P.R. n. 115/2002). Di conseguenza è previsto in tale fase un compenso per il difensore e per tutti gli altri soggetti che collaborano con lo stesso, compreso i consulenti tecnici. Con l'inclusione, poi, anche della fase esecutiva, si può parlare di un vero e proprio principio di immanenza del gratuito patrocinio che permette all'assistito di usufruire di tale istituto durante tutto l'arco del procedimento.

        Inoltre, il gratuito patrocinio concesso all'interno di un procedimento può essere esteso a tutte le procedure incidentali e derivate, ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 115/2002, come, per esempio, nel caso dell'assistenza di un soggetto in procedimento nel quale deve essere sentito ex art. 210 o nel caso di riesame di una misura cautelare (Cass. VI, n. 8339/2015). È necessario precisare che l’ammissione nel procedimento principale si estende a quello derivato, ma, come evidenziato anche in tema di difesa di ufficio, non può avvenire il contrario. L’ampia possibilità operativa concessa all'indagato nelle indagini, si rispecchia anche nella libertà di scelta di cui gode l'indagato/imputato nell'individuazione del difensore ancorché col limite stabilito dall'art. 9 l. n. 217/1990, che limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell'erario ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. La disposizione, è stato ritenuto dalla Consulta, non viola gli artt. 3 e 24 Cost., rappresentando uno dei possibili modi di contemperamento del principio di difesa — purché tale principio sia sufficientemente garantito, come è nella norma in esame — con altre esigenze meritevoli di considerazione, tra le quali certamente vi è quello di contenere l'onere per l'erario (Corte cost. ord., n. 139/2002).


        6.1. Limiti applicativi

        Al di là dei casi in cui il legislatore ha deciso di estendere tale istituto ad alcuni soggetti indipendentemente dalla loro capacità reddituale,la legge prevede dei limiti all'ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato. I primi attengo a profili oggettivi e riguardano le fattispecie delittuose per cui si procede. Vi sono, infatti, alcuni reatiostativi all'ammissione, come, per esempio, i reati fiscali. Altri limiti sono conseguenti a precedenti condanne. Non è, inoltre, prevista la possibilità di concessione del gratuito patrocinio nei confronti dei condannati in via definitiva per i reati di cui all'art. 416-bis c.p. e per quelli commessi con l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 152/1991(oggi art. 416-bis 1 c.p.) e ciò sul presupposto che tali soggetti avessero tratto sufficienti guadagni illeciti per poter sostenere le spese legali.

        Tuttavia la pronuncia della Corte cost. n. 139/2010 ha specificato che la norma è incostituzionale nella parte in cui non ammette la prova contraria. Si precisa, infine, che il gratuito patrocinio consente che la parte sia difesa da un unico difensore, prevedendo che, nel caso di una seconda nomina, il decreto di ammissione venga revocato. Fa eccezione il caso in cui la seconda nomina sia necessaria per consentire la partecipazione a distanza dell'interessato. In ogni caso il difensore nominato può avvalersi di sostituiti ai sensi dell'art. 102.


        6.2. Limite di reddito

        Attualmente, affinché il soggetto possa accedere al gratuito patrocinio è necessario che non abbia un reddito annuo superiore ad € 11.746,68. Tale valore  deve prendere in considerazione anche il reddito prodotto da altri membri della famiglia, prevedendosi al contempo un aumento di tale valore per ogni familiare convivente.

        Viene escluso da tale computo il reddito connesso alle indennità di accompagnamento che non possono essere assimilate al concetto di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, in quanto hanno natura e finalità del tutto diverse (Cass. IV, n. 24842/2015). La valutazione del livello di reddito può avvenire anche a mezzo di presunzioni semplici alla stregua dei principi dettati dall'art. 2729 c.c. Pertanto, può essere valutato il tenore di vita del richiedente e del suo nucleo familiare, così come ogni  circostanza che comporti una modifica nel reddito incompatibile con la richiesta. Infatti il giudice si trova nella grande difficoltà di non poter valutare i redditi non dichiarati o proveniente da attività illecite, essendo, quindi, necessario il supporto dell’attività di indagine della guardia di finanza. In particolare quando si procede per reati relativi alla criminalità organizzata, il giudice dovrà richiedere al questore, alla D.I.A. e alla D.D.A. tutte le informazioni necessarie per accertare il vero tenore di vita del richiedente, residuando sempre la possibilità per il richiedente di provare il suo stato di non abbienza. In ogni caso, ovviamente, le false dichiarazioni rese in sede di richiesta del gratuito patrocinio avranno gravi conseguenze in sede penale, oltre a provocare la ovvia revoca dell’ammissione ed il recupero delle somme già erogate dallo Stato. Va, infine, evidenziato che il limite reddituale non deve essere superato durante tutta la celebrazione del giudizio e che, in caso di variazione, la parte è tenuta a comunicarla all’A.G. procedente. indipendentemente dalla circostanza che le dette variazioni reddituali superino il tetto massimo previsto dalla legge e, quindi, indipendentemente dalla entità della variazione dei limiti di reddito, in quanto la valutazione della rilevanza della variazione compete al giudice escludendosi qualsivoglia discrezionalità da parte del soggetto beneficiario (Cass. I, n. 14403/2001). La variazione del reddito, invero, può avere rilevanza anche nell'ipotesi inversa di una riduzione che consenta l'ammissione al beneficio dell'istante, sul quale incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto (Cass. IV, n. 34456/2011).


        7. L'istanza e la competenza a decidere

        L’istanza di ammissione deve essere presentata in forma scritta, firmata dal richiedente ed essere autenticata dal difensore. La stessa va presentata dal diretto interessato ovvero dal suo difensore ma sempre alla presenza dell'interessato. La stessa richiesta può anche avere forma orale. In tal caso, dovrà essere proposta nel corso dell'udienza.

        La richiesta orale, se ritualmente verbalizzata dal cancelliere, deve considerarsi equipollente alla sua presentazione in forma scritta, essendo comunque garantite l'identificazione del soggetto istante e la certezza della provenienza della richiesta, fatta salva la valutazione giudiziale del contenuto della dichiarazione e della sua conformità a quanto prescritto dall'art. 79 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. I, n. 11060/2004). Organo competente a dover provvedere sull'istanza è il giudice procedente, eccezion fatta per il giudizio in Cassazione, in quanto la competenza a decidere sull'istanza resta al giudice del provvedimento impugnato (Cass. III, n. 27581/2010). Durante la fase delle indagini la competenza spetta al G.I.P., sebbene la pendenza si possa individuare dinanzi al P.M., che in astratto pure potrebbe essere abilitato a prendere tale decisione. Sul punto, si precisa che le Sezioni Unite hanno sancito la competenza del G.i.p. decidere su tale istanza. Secondo il giudice di legittimità la natura giurisdizionale del procedimento e la competenza del presidente del Tribunale a decidere sul ricorso avverso il rigetto della richiesta, dimostrano inconfutabilmente la competenza del giudice e, quindi, del G.i.p. nella fase delle indagini preliminari (Cass. S.U., n. 19289/2004).


        8. Decreto di ammissione e sua impugnabilità

        Sulla richiesta di ammissione l'A.G. provvede con decreto motivato da emettersi nel termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. A seguito della modifica intervenuta col d.l. n. 92/2008, conv. in l. 25 luglio 2008, n. 25, la mancata pronuncia nel termine fissato non è più causa di nullità assoluta, né, l'eventuale proposizione in udienza della richiesta, impone al giudice di provvedere “immediatamente”. La necessità di operare anche verifiche e controlli tesi ad accertare la veridicità della dichiarazione della parte, ha indotto alla modifica. La riforma, tuttavia, non ha preso posizione sulle conseguenze derivanti dalla violazione del termine, non chiarendo se in tal caso gli atti compiuti dopo la scadenza del termine debbano considerarsi pienamente validi, ovvero viziati da nullità di ordine generale di cui all'art. 178 comma 1 lett. c). Qualora non sia possibile provvedere nel termine previsto, si ritiene possibile, al fine di evitare di incorrere in vizi, ricorre ad una ammissione con riserva di accertamenti. Si tratta di un provvedimento sottoposto alla condizione risolutiva degli esiti degli accertamenti. Se favorevoli l'atto consoliderà i suoi effetti che verranno meno in caso in cui si accerterà la mancanza delle condizioni per l'ammissione al beneficio. L’ammissione avviene tramite decreto motivato emesso dal giudice procedente contenente motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni, formali e sostanziali, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In caso di rigetto emetterà analogo provvedimento nel quale dovranno essere contenutele ragioni di diniego. Sempre con decreto motivato potrà essere disposta la revoca della precedente concessione del beneficio, laddove siano venuti meno i presupposti originariamente ritenuti sussistenti. Contro il provvedimento di rigetto è possibile effettuare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte d’appello a cui appartiene il magistrato che ha deciso.

        Nel caso di eventuale rigetto del reclamo, si ritiene che l'interessato o il difensore munito di procura speciale possano proporre ricorso per cassazione (Cass.S.U., n. 30181/2004). Diversamente, nel caso di revoca del gratuito patrocinio si ritiene  possa essere proposto solo un reclamo in opposizione.


        9. La liquidazione

        Con l'ammissione al gratuito patrocinio viene previsto il pagamento dell'onorario e di tutte le spese sostenute dal difensore e dagli altri soggetti coinvolti nell'assistenza difensiva. Inoltre, la parte ammessa ha diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti del procedimento. La liquidazione viene effettuata dal giudice del procedimento principale anche per l'assistenza prestata nei procedimenti incidentali (Cass., I, n. 37361/2014). Gli onorari vengono liquidati sulla base dei parametri vigenti nel momento in cui l’attività viene conclusa. La decisione viene presa dal giudice considerando la complessità delle questioni trattate e delle attività difensive concretamente svolte. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, l. n. 217/1990 la quale la liquidazione è effettuata con decreto motivato al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto. Con tale indicazione deve intendersi che la liquidazione dovrà essere effettuata una sola volta e a mezzo di un unico decreto che definisce le spettanze relative a quel grado o a quella fase con una valutazione globale, senza che ciò implichi la necessità di un'unica richiesta, sempre che le plurime richieste consentano una decisione unica (Cass. IV, n. 640/2003). Nei confronti del provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione sarà possibile proporre opposizione e competente a decidere è lo stesso giudice di merito competente e non la Corte di cassazione (Cass. IV, n. 3168/1999). Quanto, ancora, in ordine ai procedimenti incidentali de libertate, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore, spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare (Cass. I, n. 37361/2014).


        10. Casistica

        La possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato deve essere garantita anche ai collaboratori di giustizia, i quali possono, laddove si trovino nelle condizioni di reddito previste dalla legge, accedere al beneficio. Infatti la ratio dell'istituto del gratuito patrocinio può trovare applicazione anche in relazione alla difesa di tali soggetti. (Cass. I, 32296/2003);

        nel computo del livello di reddito del richiedente deve essere considerato non solo il reddito dell'interessato e dei suoi familiari conviventi, ma anche quello dell'eventuale convivente more uxorio. Tuttavia è possibile operare una detrazione dal reddito totale per gli eventuali assegni periodici che l'interessato è tenuto a versare ed effettivamente versi al precedente coniuge, purché si tratti di versamenti effettuati dal richiedente l'ammissione, in quanto il convivente more uxorio non è in alcun modo tenuto a provvedere la mantenimento del ex coniuge. (Cass. IV, n. 13265/2004);

        diversamente ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali, in quanto le relative somme non rientrano nella nozione di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. IV, n. 24842/2015).

        Bibliografia

        Amodio, Il patrocinio statale per i non abbienti nel nuovo processo penale, in Gius. pen. 1980, III, 310; Casalinuovo, Assistenza giudiziaria per i non abbienti (dir. Proc. Pen.), in Enc. giur. Treccani, III, Roma, 1988; Cipriani, Il patrocinio dei non abbienti in Italia, in Foro it. 1994, IV, 83; Dipaola, Difesa d'ufficio e patrocinio dei non abbienti nel processo penale, Milano, 2003; Dipaola, Il decreto di ammissione “condizionato”: un possibile rimedio per consentire l'osservanza dei termini per decidere l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in Cass. pen. 2005, 1299; Dipaola, Sull'applicabilità della disciplina del patrocinio a spese dello Stato alle ipotesi di testimonianza assistita, in Cass. pen. 2005, 2746; Fierro, Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, in Cass. pen. 1991, 2127; Marconi, Patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio nel giusto processo, Sull'applicabilità della disciplina del patrocinio a spese dello Stato alle ipotesi di testimonianza assistita, in Cass. pen. 2005, 2003; Marzaduri, L'identificazione del contenuto del diritto di difesa nell'ambito della previsione dell'art. 6 n. 3 lett. c) della convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Cass. pen. 1997, 268; Pezzano, Patrocinio a spese dello Stato, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982.

        Autori: Irma Conti

        Art. 99 - Estensione al difensore dei diritti dell'imputato.

        1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo [46, 141, 4195, 438, 446, 571, 589].

        2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

        1. Inquadramento

        La norma in parola rappresenta un’ulteriore concretizzazione dell’effettività della difesa tecnica ed è volta a consentire al difensore l’esercizio di tutti i diritti e facoltà che la legge attribuisce all'imputato o all'indagato. Fanno eccezione, naturalmente, i casi per i quali la legge preveda che sia solo  l’imputato o l’indagato a dover compiere determinate attività. In tal modo, si realizzerà una forma di rappresentanza concorrente che permette al difensore una maggiore ampiezza di poteri senza impedire all'assistito di continuare ad esercitare un controllo diretto sugli atti che lo riguardano.

        2. Rappresentanza concorrente

        La disposizione normativa contenuta nell'articolo 99 attribuisce al difensore in ogni stato e grado del procedimento penale l'esercizio dei diritti e le facoltà che la legge riconosce all'imputato (o all'indagato ex art. 61). Nella norma, infatti, viene riconosciuto un amplissimo potere al legale, legittimato anche dal rapporto fiduciario che lo lega al proprio assistito, fissando principio di portata generale la cui funzione è quella di assicurare l'esercizio di diritti e facoltà attraverso una persona che, in quanto dotata di conoscenze tecniche di cui è privo il difeso, certamente può, con maggior consapevolezza, tutelare gli interessi del rappresentato. Tale fenomeno in dottrina viene ricostruito come una forma di rappresentanza concorrente o sussidiaria, in quanto è esercitabile dal difensore ferma restando la titolarità di tali diritti e facoltà in capo all'assistito. 

        Questi profili interpretativi sono stati valorizzati dalla Consulta per ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 e 396 nella parte in cui non prevedevano la notifica dell'avviso di fissazione di udienza anche al difensore dell'indagato (Corte cost. n. 436/1990). La previsione, tuttavia, ha portata unidirezionale in quanto prevede solo il riconoscimento in capo al difensore dei diritti e facoltà proprie dell'assistito ma non rende in alcun modo possibile un fenomeno di sostituzione inversa.


        3. Limiti e deroghe

        Tale ampio riconoscimento di poteri e facoltà prevede, comunque, alcuni limiti che sono stati individuati nei diritti “riservati personalmente alla parte”. Il difensore, infatti, non potrà mai esercitare diritti e facoltà che la legge riserva all'esclusivo esercizio della parte titolare del diritto.

        Sul piano generale può ritenersi che le previsioni che implichino un esercizio esclusivo dei poteri in capo al solo titolare debbano risultare in maniera esplicita e tale da non lasciar dubbi interpretativi (Frigo, in Amodio-Dominioni, 1989, 636). 

        Tra i casi previsti dal codice, come da disamina operata dalla Corte a Sezioni Unite, rientrano: la richiesta di rimessione del processo (art. 46, comma 2); le dichiarazioni orali delle parti (art. 141); l'accettazione della remissione della querela (art. 340, comma 1); la rinuncia alla udienza preliminare (art. 419, comma 5); la richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 3); la richiesta di applicazione di pena (art. 446, comma 3); la rinuncia alla impugnazione (art. 589, comma 2); la richiesta di revisione (art. 633, comma 1, con la precisazione che peraltro non riguarda l'imputato ma il condannato); la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione e quella per la riparazione per l'errore giudiziario (artt. 315 e 645, comma 1, pur tuttavia estranee alla posizione dell'imputato); il consenso alla estradizione (art. 701, comma 2, che relativa però alla particolare condizione dell'estradando); nel procedimento davanti al giudice di pace, le peculiari modalità di esecuzione della pena previste dall'art. 33, commi 1 e 2, d.lgs. n. 274/2000; la dichiarazione di ricusazione (art. 38, comma 4) (Cass.S.U., n. 47923/2009). Va precisato, tuttavia, che in ordine alla rinuncia all'impugnazione una recente decisione della Corte di Cassazione ha ritenuto che il difensore possa anche rinunciare in assenza di una procura speciale, in quanto la rinuncia viene equiparata al diritto di impugnazione, che il difensore può esercitare autonomamente (Cass., I, n. 48289/2014). La l. n. 67/2014 ha inoltre introdotto un’ulteriore ipotesi di diritto riservato personalmente all'imputato, in quanto ha previsto nel nuovoart. 625-ter  a norma del quale la richiesta di rescissione del giudicato debba essere presentata “personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale”. Tuttavia, vi sono casi nei quali, pur in assenza di una esplicita riserva, la chiara natura personalissima dei diritti riconosciuti induce a ritenere che il diritto da esercitare postuli lo svolgimento di una attività infungibile che non consenta l’esercizio da parte del difensore. Per la giurisprudenza rientrano in una c.d. zona grigia sopra delineata la richiesta di patteggiamento -per la quale si è ritenuta inammissibile la sostituzione del difensore-; la richiesta del rito immediato -  in quanto comporta una sostanziale rinunzia alla garanzia processuale propria dell’udienza preliminare-. Si è ritenuto che appartengono alla stessa zona grigia anche altri diritti che, sebbene non siano oggetto di esplicita riserva, così come le facoltà ora elencate, tuttavia se ne differenziano in quanto non comportano lo svolgimento di un’attività infungibile, ma la disposizione non reversibile di diritti. Tra questi, per esempio, la rinuncia alla prescrizione (Cass. I, n. 21666/2012) oppure, sebbene si segnali il recente diverso orientamento sopra menzionato, la rinuncia all'impugnazione. Sorgono invece problemi con riferimento alla dichiarazione di ricusazione. La normativa in materia (art. 38, comma 4 ) non è chiara laddove dispone che è consentito di proporla «personalmente» o «a mezzo del difensore o di un procuratore speciale». Secondo la prevalente giurisprudenza, la disposizione «a mezzo del difensore» deve essere interpretata nei termini di un difensore  che rappresenta, però, un mero tramite della volontà della parte, dovendo pertanto escludersi una rappresentanza generale in capo al legale. Medesimo principio si applica  anche in ambito di domanda per l’astensione. Si ritiene che il difensore possa esprimere richiesta di ricusazione solo allorché dimostri la volontà dell'assistito di agire in tal modo, attraverso il conferimento di un mandato ad hoc. Ed ancora che il solo caso in cui sia consentito al difensore di esercitare direttamente tale attività sia da rinvenire nelle ipotesi di imputato latitante o evaso. Attraverso una interpretazione letterale dell'art. 165, comma 3, solo in tale circostanza il difensore ha la rappresentanza dell'imputato ad ogni effetto. Ulteriore problematica era sorta antel. n. 67/2014, relativamente alla necessità di un mandato ad hoc per l'impugnazione della sentenza emessa in contumacia. Prima facie la problematica sembrava risolta dalla l. n. 479/1999, la quale aveva eliminato dall'art. 571 la specifica richiesta di un siffatto mandato ad hoc. Con tale novella il difensore poteva presentare istanza di restituzione in termini per impugnare exart. 175. Allo stato dell'arte, a seguito della cancellazione della restituzione in termini per impugnare tale sentenza con la modifica dell'art. 175 comma 2 e della introduzione della rescissione del giudicato emesso in absentia exart. 625-ter, c.p.p. si richiede per il difensore la procura speciale autenticata ex art. 583, comma 3. Riguardo all'imputato si ritiene che, per il favor impugnationis in caso di ricorso per cassazione è ammessa, ad oggi, la possibilità di presentare tale richiesta da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale, in virtù della rappresentazione ad ogni effetto che lo stesso ha dell'imputato in siffatta ipotesi (art. 165, comma 3). La medesima soluzione (essendo analoga la ratio) anche in caso di imputato irreperibile.


        4. La dichiarazione contraria dell'imputato

        Il comma 2 dell'art. 99 conferisce all'imputato il potere di «togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore». Si è altresì ritenuto di dover applicare tale disposizione normativa anche nell'ipotesi in cui l'assistito abbia voluto celebrare il dibattimento nonostante il difensore ne abbia chiesto il rinvio per un proprio impedimento a comparire. Tale potere incontra, per espressa disposizione normativa, un evidente limite temporale volto a garantire la regolarità e l'economia processuale: l'imputato può esprimere volontà contraria solo “prima” che, in relazione allo stesso atto, sia intervenuto un provvedimento del giudice. È a dirsi che l'imputato può togliere effetto, per espressa previsione normativa (che si riferisce al singolare all'«atto compiuto dal difensore»), al singolo atto posto in essere dal difensore e dunque non alla sua intera attività di difesa. 


        5. Casistica

        In ordine all'ipotesi di richiesta di rito abbreviato va segnalato che, nell'ipotesi in cui sia richiesta ex art. 438, la revoca può essere effettuata fino a quando il giudice non disponga tale rito, mentre, nel caso in cui la richiesta sia effettuata in seguito ad un decreto di giudizio immediato, la revoca può essere effettuata fino all'adozione del decreto di fissazione dell'udienza con cui verrà ammesso il rito abbreviato. (Cass. V, n. 21568/2015);

        non è necessaria la procura speciale per il difensore che avanzi, nell'interesse dell'imputato, domanda di oblazione, rientrando tale richiesta tra i poteri connessi all'esercizio dell'attività difensiva. (Cass.S.U., n. 47923/2009);

        nel caso in cui il difensore di fiducia manifesti l'impedimento a comparire dell'imputato e chieda, in nome e per conto del suo assistito, che venga rimosso un limite legale all'esercizio del diritto dell'imputato di partecipare al processo, agisce, in relazione a tale istanza, in rappresentanza di quest'ultimo, con la conseguenza che la comunicazione al difensore (rappresentante) degli esiti prodotti dall'istanza produce effetti direttamente nei confronti del rappresentato (imputato) al quale, pertanto, non deve essere notificato il provvedimento con il quale è stata concessa l'autorizzazione, essendo necessario e sufficiente che detta notifica venga effettuata al solo rappresentante (Cass. III, n. 6189/2015);

        è validamente prestato dal difensore dell'imputato, nell'ambito delle funzioni di partecipazione alla definizione delle prove da acquisire allo stesso conferite, il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (Cass. VI, n. 7061/2010);

        la proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell'imputato, anche se non munito di procura speciale, è legittima atteso che non si tratta di atto non ricompreso tra quelli esercitabili dal solo imputato (Cass.S.U., n. 47923/2009);

        anche la proposizione dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., può essere richiesta dal difensore dell'indagato (o imputato) senza necessità di procura speciale, in quanto egli titolare di un autonomo diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito (Cass. VI, n. 2698/2008);

        le dichiarazioni spontanee di cui all'art. 494 sono ontologicamente una facoltà processuale personalissima dell'imputato, cioè a lui riservata per definizione, che non può essere quindi delegata o esercitata in via sostitutiva dal difensore per cui il difensore, se pure può rinunziare a una istanza di rinvio presentata dall'imputato che egli assiste, tuttavia non può rinunziare a una istanza dell'imputato di rinvio finalizzata a poter rendere dichiarazioni spontanee. L'eventuale prosieguo del dibattimento determina una nullità a regime intermedio (Cass. III, n. 26068/2007).

        La richiesta di proroga delle indagini va notificata al solo indagato e non al suo difensore di fiducia o a quello di ufficio, eventualmente da nominarsi (Cass. VI, n. 26199/2012) per l'insuperabilità del dato testuale dell'art. 406 comma 3, che prevede l'avviso della richiesta di proroga per il solo indagato e per la persona offesa che abbia ritualmente chiesto di essere informata degli sviluppi delle indagini (Cass, II, n. 38348/2016);

        il difensore dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna, a meno che il difensore non richieda un rito alternativo, nel qual caso il giudice deve emettere il decreto che dispone il giudizio immediato, essendo la richiesta difensiva di rito alternativo inammissibile per difetto di procura speciale (Cass. IV, n. 36294/2016).

        Bibliografia

        Bronzo, Sub art. 96, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi - Lupo, I, Agg., Milano, 2007; Coppetta, Brevi note sul procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, in Cass. pen. 1994, 2172; Piccialli, La domanda di oblazione e i diritti del difensore, in Corr. mer. 2010, 553; Procaccianti, Sub art. 99, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, Padova, 2005; Silvestri, La rinuncia del difensore alla richiesta di rinvio del dibattimento presentata dall'imputato, in Cass. pen. 2008, 4205.

        Autori: Irma Conti

        Art. 100 - Difensore delle altre parti private.1

        1. La parte civile [76 s.], il responsabile civile [83 s.] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] stanno in giudizio col ministero di un difensore [24, 26 att.], munito di procura speciale [122; 27 att.] conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata (2) .

        2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile [178], del decreto di citazione [83] o della dichiarazione di costituzione [84] o di intervento [85] del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione [110] della parte è certificata dal difensore.

        3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

        4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati [821, 841, 851, 5892]. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

        5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore [1544; 65 att.].

         

        [1] Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 39 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.

        [2] Comma modificato dall'art. 131l. 16 dicembre 1999, n. 479.

        Riferimenti chiave:

        Art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; l. 16 dicembre 1999, n. 479.

        1. Inquadramento

        Senza operare alcuna distinzione tra le varie parti private, la norma prevede la stessa legittimazione processuale adottata all'interno del processo civile. Si tratta di un caso di rappresentanza necessaria effettuata da un unico difensore. Eventuali seconde nomine, infatti, non produrranno effetti e gli atti compiuti saranno da considerarsi tamquam non esset, non essendo prevista alcuna nullità. La procura speciale si intende riferita ad un unico grado, salvo diversa volontà espressa dalla parte all'atto del conferimento della procura. Il difensore non può compiere atti di disposizione del diritto contesto, eccezion fatta per quelli in ordine ai quali ne abbia ricevuto espressamente il potere.

        2. Legittimazione processuale delle parti private

        La norma in esame tratta unitariamente tutte le altre parti private che possono essere presenti in un processo penale senza dare rilievo alle diverse fonti legittimanti. Ciononostante, il legislatore ha inteso dare prevalenza ai tratti comuni che uniscono le parti di un processo civile celebrato all'interno di un giudizio penale. In tale ottica per tutte è previsto, in linea con i principi che regnano l’azione civile, l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica. L’incarico, diversamente da quanto previsto per l’imputato, può essere conferito ad un solo difensore, risultando, quindi, invalidi gli atti effettuati da un eventuale secondo professionista, dai quali però non deriva alcuna nullità, non essendo possibile ricondurli ad una delle ipotesi di cui all'art. 178. Si tratta, semplicemente di atti non idonei a produrre effetti.

        L'inefficacia prevista dall'art. 24 disp. att. non è definitiva, ma conserva una sorta di latente potenziale efficacia, la quale assume pienezza, determinando il sorgere ex nunc della qualità di attuale difensore, nel caso dell'atto di revoca di uno dei precedenti difensori (Cass. VI, n. 53695/2014).

        È onere delle parti private nominare un difensore di fiducia che porti a termine l’incarico, in quanto, nel caso in cui restino prive del difensore nominato, a differenza di quanto previsto per l’imputato, non hanno diritto ad una difesa d’ufficio. Analogamente per l’imputato, laddove le parti si trovino nelle condizioni economiche previste dalla legge potranno accedere al patrocinio a spese dello Stato.


        3. La procura speciale

        Il difensore, per poter stare validamente in giudizio per il proprio difeso deve essere munito di procura speciale. Con tale atto il soggetto conferisce al difensore la rappresentanza tecnica e lo mette in condizione di poter svolgere nel suo interesse tutte le attività connesse alla propria funzione. Pur non essendo previste specifiche formule sacramentali per il rilascio della procura è  necessariamente previsto che le parti manifestino una volontà espressa di conferire l'incarico, indicando chiaramente il procedimento ed il reato in relazione ai quali lo stesso viene conferito. Pertanto detta procura può essere apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e lo stesso difensore, dotato a tal fine di uno specifico potere di autentica, può certificare la sottoscrizione della parte. La procura, inoltre,  non potrà essere di carattere generale, ma deve essere speciale, conferita per uno specifico procedimento e per un determinato grado del processo, sempre che non risulti in maniera espressa una volontà diversa. La presunzione del rilascio per un unico grado di giudizio, salvo diversa volontà delle parti, subisce una sorta di limitazione a seguito del cd. “principio dell'immanenza”, che consente il legittimo compimento di attività che vanno anche oltre i limiti del grado per il quale la procura risulta essere stata rilasciata. La limitazione opera, quindi, in ordine alla possibilità del difensore di presentare sua sponte un'impugnazione per conto dell'interessato, essendo necessaria la specifica indicazione del potere di proporre appello (Cass.S.U., n. 383/2005).

        Anche in questo caso sarà legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, qualora l'interpretazione del mandato consenta di ritenere l'esistenza di una volontà della parte in tal senso (Cass.S.U., n. 44712/2004). L'estensione dei limiti della procura speciale, se in linea con la volontà del rappresentante, può giungere e determinare il conferimento di un potere onnicomprensivo.


        4. Procura speciale, nomina difensore imputato e procura per singoli atti

        La procura speciale di cui all'art. 100 si distingue dalla mera nomina di difensore di cui all'art. 96 pur non essendoci sostanziali differenze a livello di funzione, contenuto ed assenza di formule sacramentali, con conseguente possibilità di interpretare il contenuto dell’atto alla luce della chiara manifestazione di volontà del terzo interessato. La procura speciale,  però, diversamente da quanto previsto per la semplice nomina del difensore, deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura. Parimenti, non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento, ma di procura «speciale alle liti», limitata al procedimento di interesse, quando, per contro, la disposizione che specificatamente disciplina la «procura speciale per determinati atti» è quella, ben diversa, di cui all'art. 122 che riguarda invece gli atti espressamente riservati alla parte di cui all'art. 100, comma 4.

        Tuttavia, la procura speciale di cui all'art. 100 non va confusa con la mera nomina di un difensore, come avviene per l'imputato in quanto, come detto, non può mai prescindere dal carattere della specialità dato dalla specifica riferibilità ad una fase di un determinato giudizio e ciò nonostante non siano necessarie formule sacramentali nella redazione della procura speciale e sia consentito interpretare l'atto (Cass.S.U., n. 47239/2014).


        4.1. Rappresentanza processuale della parte civile e costituzione di parte civile

        La procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 100 è un atto autonomo e diverso dalla costituzione di parte civile anche quando la stessa avviene a mezzo di procuratore speciale. Infatti si tratta di atti che svolgono una funzione diversa: mentre con la costituzione di parte civile ci si limita ad autorizzare lo jus postulandi, ossia la rappresentanza a stare in giudizio, con la procura speciale, ex art. 122, si attribuisce una vera e propria legittimazione alla causa, ossia l'attitudine a diventare soggetto del rapporto processuale e poter, quindi, promuovere l'azione risarcitoria. 

        Non a caso, invero, è invalso l'orientamento per il quale, in tema di costituzione di parte civile, l'esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé (da ultimo Cass. II, n. 44660/2015).


        5. Casistica

        Il difensore del terzo interessato per poter legittimante proporre riesame avvero il decreto di sequestro preventivo deve essere munito di procura speciale la cui mancanza rende inammissibile il ricorso, né il difetto di rappresentanza può essere regolarizzato previa concessione di un termine a norma dell'art. 182, comma 2, c.p.c. in quanto il differimento è incompatibile con la perentorietà del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, prevista per la procedura (Cass. V, n. 25478/2014);

        la rappresentanza processuale della parte civile si realizza attraverso il ministero di un difensore munito di procura speciale, dovendo escludersi che nel processo penale l'azione civile possa esercitarsi secondo le forme previste dall'art. 86 c.p.c.; ne consegue che è viziata da nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) ed è rilevabile d'ufficio anche oltre il termine previsto dall'art. 491, la richiesta di sequestro conservativo formulata dalla parte civile non assistita da un difensore munito di procura speciale (Cass. III, n. 39078/2013);

        i terzi coinvolti nella procedura di confisca di beni a soggetti sottoposti a misura di prevenzione vanno assimilati alle parti private, essendo portatori di interessi civilistici, per i quali deve valere la regola prevista dall'art. 100, secondo cui parte civile, responsabile civile e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio con il ministero di difensore munito di procura speciale, secondo il dettato dell'art. 83 c.p.c. (Cass. VI, n. 13798/2011), a differenza dell'imputato e del proposto alla misura di prevenzione (figura quest'ultima del tutto assimilata a quella dell'imputato/indagato) che possono stare in giudizio personalmente, avendo solo la necessità di munirsi di un difensore che li rappresenti ex lege e che è titolare del diritto di impugnazione per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza necessità di procura speciale (Cass. I, n. 18234/2014).

        Con riferimento al procedimento di prevenzione, si riscontra anche un contrasto giurisprudenziale. Secondo una prima interpretazione Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, non può essere dichiarato inammissibile dovendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 182 c.p.c., che prevede l'assegnazione alla parte di un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza. Per tale indirizzo, invero, negare la tutela giurisdizionale, in sede di legittimità, al terzo interessato solo per un difetto di carattere formale, costitutivamente sanabile in maniera estremamente agevole mediante semplice regolarizzazione della procura, non appare aderente alla logica di un corretto rapporto di proporzionalità tra le finalità perseguite e gli strumenti impiegati. D'altronde, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 111/2012), nell'ottica della tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., i dispositivi di accesso alla giurisdizione debbono essere preordinati a rafforzare e non già ad indebolire le possibilità di difesa offerte al cittadino, nella prospettiva di una razionalizzazione dell'accesso alla funzione giurisdizionale, preordinatamente ad una tutela di qualità (Cass. VI, ord. n. 11933/2014);

        secondo altro orientamento, viceversa, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato sprovvisto di procura speciale non può essere sanata mediante la concessione di un termine a norma dell'art. 182 c.p.c. Ciò in quanto la partecipazione al processo del soggetto sussumibile all'egida delle categorie disciplinate dall'art. 100, è radicalmente inficiata sia nel caso in cui a tanto provveda lo stesso personalmente sia laddove siffatta partecipazione venga realizzata tramite un difensore non munito del mandato ex art. 100. Nulla rileva, inoltre, che l'art. 100, non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato nelle misure di prevenzione, risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate (Cass. VI, n. 17938/2014).


        6. I poteri

        Il difensore è sia il soggetto legittimato a compiere tutti gli atti di interesse del rappresentato sia il soggetto al quale devono essere notificati gli atti relativi al suo assistito, risultandone, quindi, il domiciliatario. Si tratta di una domiciliazioneex lege che rende senza effetti l'eventuale elezione di domicilio in luogo diverso. Salva esplicita previsione, il difensore non può disporre del diritto in contesa. Di conseguenza non può, ad esempio, revocare la costituzione di parte civile, transigere il danno o rinunciare all'impugnazione. Il difensore della parte privata, cui sia stata conferita procura speciale a norma dell'art. 100,è riconosciuto pacificamente il diritto di designare un sostituto, il quale ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa.

        Il difensore della parte civile, investito della rappresentanza tecnica, può dunque nominare un sostituto anche se la procura alle liti rilasciatagli non contenga alcuna previsione al riguardo, derivandogli il relativo potere direttamente dall'art. 102 (Cass. VI, n. 33228/2014).

        Bibliografia

        Silvestri, Parte civile e procure speciali per le impugnazioni, in Cass. pen. 2003, 2350; Squarcia, La procura per la costituzione di parte civile ad un nuovo esame delle sezioni unite, in Giur. it. 2000, 810; Vessichelli, Quale procura per l'impugnazione del difensore della parte civile?, in Cass. pen. 2005, 383.

        Autori: Irma Conti

        Art. 101 - Difensore della persona offesa.

        1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti [90], può nominare un difensore [24 att.] nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà (1) . La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. [27, 33, 65 att.].

        2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.

         

        [1] Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 21 lett. 0a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

        Riferimenti chiave:

        D.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

        1. Inquadramento

        La norma in parola disciplina la partecipazione della persona offesa al procedimento. La stessa non è collegata alla nomina di un difensore in quanto la persona offesa, non costituita parte civile,può esercitare in via autonoma i poteri che la legge gli conferisce. Tuttavia alcuni atti possono essere compiuti solo attraverso un professionista incaricato della difesa tecnica. Come per le altre parti private diverse dall'imputato anche per la persona offesa non è possibile nominare più di un difensore. Per gli enti e le associazioni esponenziali, invece, viene operato un esplicito richiamo all'art. 100 che implica la previsione della rappresentanza necessaria, in quanto tali soggetti possono esercitare i loro diritti e facoltà nel procedimento penale solo attraverso un difensore.

        2. Nomina (facoltativa) di un difensore

        Diversamente da quanto previsto per le altre parti private, la persona offesa può partecipare al procedimento anche senza l'assistenza di un difensore. La nomina risulta necessaria, però, per compiere tutte quelle attività per le quali la legge prevede la presenza di un difensore, quali, per esempio, la presentazione di osservazioni e riserve durante lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili, la possibilità di rivolgere domande alle persone escusse in un'incidente probatorio, la presentazione di richieste scritte all'Autorità Giudiziaria, l'estrazione di copie degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Di conseguenza la nomina di un difensore per la persona offesa rientra nelle ipotesi di difesa facoltativa, essendo semplicemente una condizione necessaria solo per poter compiere quegli atti per i quali è necessaria la presenza di un difensore. La nomina verrà conferita nelle stesse forme previste per quella del difensore dell’imputato di cui all'art. 96. Non necessita, quindi, di alcuna procura speciale, né di particolari formule.


        2.1. Rappresentanza necessaria degli enti esponenziali

        Pur rivestendo una posizione analoga, gli enti e le associazioni portatori di interessi diffusi possono partecipare al procedimento solo attraverso la nomina di un difensore munito di procura speciale, che agirà “in nome” e “per conto” di tali soggetti. Per tale motivo, in questi casi, si applica la disciplina di cui all'art. 100, anche con riferimento alla elezione di domicilio ex lege presso il difensore. 


        3. I poteri

        Al difensore spettano in primo luogo tutti i poteri relativi allo svolgimento della propria attività processuale nell'interesse del proprio assistito. Tra questi vi è il potere di autentica.

        Deve, pertanto, ritenersi valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata all'Autorità Giudiziaria. E ciò in quanto, alla luce dell'art. 337, comma 1, la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente (Cass. VI, n. 13813/2015). In linea ancor più generale va ritenuto che, nonostante l’assenza di una norma specifica, al difensore siano riconosciuti tutti i poteri di cui la persona offesa è titolare. La negazione di tale principio comporterebbe un’ingiustificata limitazione delle competenze del difensore ai soli profili processuali svilendone la figura. A conferma di quanto qui affermato va rimarcato il riconoscimento al difensore della persona offesa del potere di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero. In tal modo, il difensore potrà legittimamente partecipare all'udienza camerale conseguente all'opposizione. Tuttavia, il difensore non può esercitare i poteri che la legge conferisce personalmente alla persona offesa tra i quali la presentazione, la revoca e la remissione della querela. In ordine al potere di impugnare il provvedimento di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 409 va rilevato che la persona offesa, non essendo parte processuale, non può sottoscrivere autonomamente l'atto di ricorso per cassazione, come, invece, prevede l'art. 613 per l'imputato (Cass. VI, n. 2330/2014). Di conseguenza sarà necessario conferire procura speciale ad un difensore affinché proponga reclamo ai sensi dell’art. 410-bis (prima della cd. “Riforma Orlando”, era previsto il ricorso per Cassazione). Devono ritenersi preclusi solo gli atti che costituiscono un diritto personale della persona offesa.


        4. Casistica

        Nel caso in cui l'avviso della richiesta di archiviazione sia notificato solo alla persona offesa, la quale l'ha ricevuto a mani proprie, l'omessa notifica dell'atto al difensore di fiducia della stessa non dà luogo ad alcuna nullità, sebbene il difensore sia domiciliatario ex lege (Cass. III, n. 24062/2010);

        il difensore della persona offesa, ai sensi dell'art. 419, non è destinatario dell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare, che deve essere effettuato personalmente alla persona offesa, per cui l'omessa notifica non determina alcun tipo di nullità (Cass. VI, n. 41104/2013);

        all'opposto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore competente munito di apposito mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (Cass. VI, n. 2330/2014).

        Bibliografia

        Nannini, Formalità della querela e nomina del difensore, in Cass. pen. 1998, 2678; Scarcella, Non necessaria la procura speciale per impugnare il provvedimento di archiviazione, in Dir. pen. e proc. 2008, 979.

        Autori: Irma Conti

        Art. 102 - Sostituto del difensore.

        1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto (1) .

        2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.

         

        [1] Comma così sostituito dall'art. 4 l. 6 marzo 2001, n. 60. Il testo del comma era il seguente: «Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto».

        1. Inquadramento

        La norma prevede la possibilità del difensore di fiducia o d'ufficio, sia dell'imputato che delle parti private, di nominare un sostituto, il quale esercita gli stessi diritti e doveri del sostituito in piena autonomia. Tale potere è riconosciuto al difensore anche in caso di difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

        Pertanto, il processo, dopo l'intervento del litisconsorte pretermesso, ricomincia nuovamente nel giudizio di primo grado, con conseguente necessità di rinnovare l'istruttoria (cfr. Cass. n. 1644/2019, con riguardo alla consulenza tecnica).

        2. La nomina del sostituto

        Tradizionalmente la funzione della nomina a sostituto era collegata ad un impedimento del difensore, si riteneva, infatti, che “la partecipazione generalizzata del difensore agli atti processuali implica la scontata contemporaneità di momenti indifferibili” (Cristiani)  e che pertanto proprio in tale contemporanea presenza fosse da rinvenire la ragione di detta sostituzione. Tale orientamento è stato molto presto superato e si ritiene pacificamente che il potere di sostituzione possa essere esercitato senza alcuna specifica motivazione.  E ciò soprattutto per la natura stessa del sostituto ex art. 102  il quale è abilitato a pieno titolo alla difesa e la esercita in completa autonoma e con pienezza di poteri. La possibilità di nominare un sostituto, quindi, costituisce una facoltà del difensore che non richiede una necessità ma deve in ogni caso essere funzionale al migliore svolgimento dell'incarico professionale ricevuto. Per quanto attiene alla forma della sostituzione, si tratta di un atto a forma libera, potendo, quindi, essere effettuata anche oralmente, purché, in tale ipotesi, venga inserita nel verbale dell’atto che viene compiuto in presenza del sostituto. Con riferimento al principio, generale, delle forma libera della nomina a sostituto processuale, per quanto riguarda la nomina rilasciata nel contesto di una fase processuale, attualmente si registra un contrasto in ambito giurisprudenziale.

        Secondo un primo orientamento, infatti,  la nomina del sostituto del difensore di fiducia o d’ufficio, effettuata ai sensi dell’art. 102, deve essere documentata per iscritto non essendo possibile conferire oralmente la predetta nomina a sostituto sia perché l'art. 96 c.p.p., comma 2 prevede che la nomina deve essere documentata per iscritto, perché solo in tal modo può avere effetto dinanzi all'Autorità giudiziaria, sia in quanto la Corte ha sostenuto che non può in alcun modo ritenersi che la l. n. 247/2012 abbia implicitamente abrogato l'art. 9 r.d.l. n. 1578/1933  ( Cass. V,  n. 26606/2018 ). 

        Secondo un altro orientamento di segno diametralmente opposto, invece, la “interpretazione della norma sul piano letterale non può che essere univoca, nel senso che «la previsione dell’oralità del conferimento della delega per la sostituzione, allorché questa opera in favore di un avvocato, è infatti nuova ed esplicita e si contrappone nettamente alla diversa ipotesi, altrettanto chiaramente enunciata, che il legislatore ha formulato con riferimento alla delega solo scritta, che può essere rilasciata al praticante abilitato” (Cass, I, n. 48862/2018).

        Tutte le fasi del procedimento ammettono la possibilità di ricorrere ad un sostituto. Di talché si è ritenuto sia che il costui possa essere individuato anche per gli atti in ordine ai quali non sia necessaria la presenza del difensore e, qualora non sussistano ragioni ostative, anche nel giudizio in cassazione. La nomina può esaurirsi nel compimento di un singolo atto oppure può essere generica e, quindi, permanere finché il titolare della difesa non riassuma la conduzione dell'incarico.


        3. I poteri del sostituto

        Il sostituto esercita gli stessi poteri di cui è titolare il sostituito, salvo quelli che possono essere conferiti al difensore solo attraverso procura speciale. La ragione di tale legittimazione trova evidente giustificazione nel fatto che si tratta di diritti che possono essere esercitati solo dalla parte e quest’ultima sceglie di attribuirli ad altro soggetto attraverso atto ad hoc. Basti pensare al potere di costituirsi parte civile oppure alla richiesta di accedere a riti alternativi quali il giudizio abbreviato o il patteggiamento, salvo che non vi sia un’esplicita indicazione a farsi sostituire anche per tali richieste.

        Di talché, Il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora ciò, comunque faccia, si determina la nullità del procedimento che, se pure assoluta, è di ordine generale e deve, quindi, essere eccepita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado. (Cass. II, n. 35786/2015).

        Per le medesime ragioni, in tema di legittimazione a costituirsi parte civile, nel caso in cui la persona danneggiata dal reato abbia conferito al solo difensore il potere di esercitare l’azione civile nel contesto del processo penale, tale facoltà non può essere riconosciuta al sostituto processuale, salvo nel caso in cui sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all'udienza di costituzione (Cass. S.U., n. 12213/2018).

        Il sostituto ex art. 102 pur godendo di peni poteri ed assoluta autonomia, non assume mai la piena titolarità dell’incarico che resta affidato sempre e comunque al difensore sostituito il quale, ovviamente, è il destinatario degli avvisi e delle notificazioni ed è tenuto ad attivarsi personalmente per informare il suo sostituto. Il sostituto ha anche la possibilità di proporre impugnazione fino al momento in cui il titolare dell'incarico non torni ad effettuare le attività difensive, in quanto il potere di impugnazione resta sempre nella titolarità del difensore a cui l'incarico è stato conferito. Sul sostituto gravano doveri di lealtà e correttezza nei confronti del difensore sostituito, tra cui, per esempio, quello di informarlo della nuova data d'udienza in caso di rinvio, anche in ragione del fatto che il titolare dell'incarico non ha diritto ad esserne informato pur se la sostituzione era dovuta ad un impedimento (Cass. III, n. 30466/2015). Inoltre, il sostituto non può assumere l'incarico laddove gli sia stato conferito incarico difensivo da altra parte processuale che si trovi in una posizione incompatibile con quella in relazione alla quale dovrebbe operare la sostituzione. In tal caso gli atti compiuti dal sostituto sarebbero nulli.


        4. Casistica

        Pur non potendo definire il giudizio con la richiesta di patteggiamento, il sostituto del difensore di fiducia può perfezionare l'accordo sulla pena, laddove nella procura speciale conferita al titolare dell'incarico si faccia esplicito riferimento alla misura della pena ed al computo per giungere ad essa. Ciò in quanto il sostituto in tal caso è un mero nuncius della volontà dell'imputato (Cass. I, n. 43045/2012). Negli altri casi l'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 (Cass. III, n. 20872/2017);

        il sostituto del difensore di parte civile ha la facoltà di svolgere all'interno del dibattimento ogni attività, tra cui anche quella di presentare le conclusioni, in quanto tale potere gli deriva dall'art. 102 e non richiede, quindi, alcuna specifica previsione all'interno della procura alle liti conferita al titolare dell'incarico (Cass. VI, n. 33228/2014);

        il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza tra cui rientrano anche gli avvisi in caso di rinvio. Ne consegue che in caso di rinvio del procedimento ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione del difensore assente per legittimo impedimento (Cass. III, n. 30466/2015); deve ritenersi certamente sufficiente e corretto l'avviso orale al sostituto del difensore di fiducia che, in quanto sostituto processuale, esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, sicché nessuna comunicazione è, comunque, dovuta all'imputato (Cass. II, n. 54709/2016);

        anche nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, e la stessa sia stata tempestivamente comunicata, non è dovuta alcuna comunicazione della data di rinvio dell'udienza nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire allo «sciopero», essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (Cass. VI, n. 20398/2014);

        il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, quale sostituto di un difensore assente, agisce quale sostituto di quest'ultimo ed assume tutti i poteri ed i doveri del difensore titolare al quale in ogni caso andranno effettuati gli avvisi e le notifiche per il proprio assistito in caso in cui le stesse diventino impossibili nel domicilio eletto (Cass. V, n. 5620/2014);

        qualsiasi tipo di impedimento, anche quello determinato da ragioni di salute del difensore titolare, fa sorgere l'obbligo di nominare un sostituto (Cass. IV, n. 49733/2014);

        nel caso in cui il difensore impedito non operi la nomina di un sostituto è tenuto ad esplicitare le ragioni della mancata nomina (Cass. n. 47584/2014). Le stesse possono riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia, ovvero ragioni similari (Cass. V, n. 41148/2010);

        l'obbligo di esplicitare le ragioni della mancata nomina di un sostituto vige solo in presenza di una impossibilità determinata da concomitanti impegni processuali. Dell'indicato onere informativo non può essere gravato il difensore che comunichi e documenti il proprio impedimento causato da infermità contingente e, soprattutto, non prevedibile (Cass. VI, n. 7997/2014);

        di contrario avviso altra Cassazione per la quale la richiesta di rinvio deve essere corredata dalla indicazione della impossibilità di avvalersi di un sostituto a sensi dell'art. 102. Il principio, enunciati con riferimento al legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, deve ritenersi estensibili anche al diverso caso dell'impedimento per malattia (Cass. IV, n. 497337/2014).

        Bibliografia

        C ristiani , Istituzioni di diritto e procedura penale , Milano, 1983 ; Potetti, L'impedimento del difensore a comparire in dibattimento, con particolare considerazione per il concorrente impegno professionale, in Cass. pen. 2005, 3901; Randazzo, Il legale deve provare di non potersi avvalere di sostituti, in Guida dir. 2015, 9, 66; Sacchettini, Retromarcia delle Sezioni Unite Penali sulla natura dell'incarico professionale, in Guida dir. 2004, n. 34, 81; Silvestri, Impedimento del difensore e impossibilità di nomina di un sostituto, in Cass. pen. 2008, 1074; Squarcia, Procuratore speciale, difensore e sostituto del difensore di parte civile, in Cass. pen. 1996, 1534.

        Autori: Irma Conti

        Art. 103 - Garanzie di libertà del difensore 1.

        1. Le ispezioni [244] e le perquisizioni [247, 352] negli uffici dei difensori [96, 97] sono consentite solo:

        a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [60, 61], limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

        b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate [244, 247].

        2. Presso i difensori [96, 97] e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato (2) .

        3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione [244], una perquisizione [247] o un sequestro [252, 253, 354] nell'ufficio di un difensore [96, 97], l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

        4. Alle ispezioni [244], alle perquisizioni [247, 352] e ai sequestri [252, 253, 354] negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

        5. Non è consentita l'intercettazione [271] relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori [96, 97; 355 att.], degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici [225, 233, 359] e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite [271] (3) .

        6. Sono vietati il sequestro [254] e ogni forma di controllo della corrispondenza [353] tra l'imputato [60, 61] e il proprio difensore [96, 97; 351-4 att.] in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

        6-bis. E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato (4) .

        6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate (5) . 

        7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati [191]. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta (6) .

         

        [1] [1] V. art. 120, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'estensione delle garanzie previste dal presente articolo ai dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze; nonché art. 52d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per un richiamo all'art. 103 in tema di accessi, ispezioni e verifiche di natura fiscale.

        [2] [2] Comma modificato dall'art. 1, comma 1 , lett. a), l. 7 dicembre 2000, n. 397.

        [3] [3] Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b),  l. n. 397, cit.

        [4] Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) l. 9 agosto 2024, n. 114.

        [5] Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) l. 9 agosto 2024, n. 114.

        [6] [4] L'art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha aggiunto il secondo periodo del presente comma 7: « Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta ». Ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit.,  come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione si applica «ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020 »). Il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9 comma 1d.lgs. n. 216, cit., ovvero «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto », era stato già differito dall'art. 2  comma 1 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine « dopo il 31 marzo 2019 » , poi dall'art. 1, comma 1139 lett. a) n. 1) l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), sostituendolo con il termine « dopo il 31 luglio 2019 », e dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77,  sostituendolo con il termine « dopo il 31 dicembre 2019 » .

        Riferimenti chiave:

        Art. 52, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 120, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l. 7 dicembre 2000, n. 397;  l. 9 agosto 2024, n. 114.

        1. Inquadramento

        L'articolo in esame, al fine di garantire l'inviolabilità del diritto di difesa (diritto fondamentale della persona garantito dall'art. 24 Cost.), contiene una serie di previsioni che hanno la funzione di evitare che il difensore, nell'espletamento del suo incarico professionale, subisca ingerenze da parte degli organi inquirenti.

        Il controllo a carico del difensore è illegittimo nella misura in cui costituisce uno strumento per investigare sul suo cliente. Ecco perché le garanzie dell'art. 103 non si applicano quando gli atti investigativi devono essere compiuti nei confronti di un avvocato che riveste la qualifica di indagato o imputato (Cass. VI, n. 21539/2009).

        2. Ambito di operatività

        I destinatari della tutela apprestata dalla norma in esame sono: a) il difensore; b) i consulenti tecnici; c) gli investigatori privati; d) le altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio del difensore (praticanti avvocati, altri colleghi inseriti nello stesso studio, segretari).

        Per quanto riguarda gli investigatori privati, affinché operi la tutela occorrono tre condizioni: 1) che si tratti di investigatori autorizzati dalle competenti autorità amministrative; 2) che abbiano ricevuto un incarico in relazione al procedimento; 3) che il conferimento dell'incarico sia comunicato all'autorità procedente (art. 222, comma 4, disp. att.).

        Si ritiene che il generico riferimento al difensore consenta di estendere le garanzie in esame anche ai legali delle parti private e della persona offesa (Cordero, 297; Frigo, Art. 103, in Amodio-Dominioni, I, 658).

        Le garanzie si riferiscono, allo stesso modo, al difensore di fiducia e a quello di ufficio, attese, da un lato, l'assenza di ostacoli desumibili dalla lettera della disposizione e, dall'altro, la finalità di questa di assicurare l'effettività del diritto inviolabile di difesa sancito dall'art. 24 Cost. (Cass. I, n. 1779/2014).

        Le Sezioni Unite, con due pronunce coeve, hanno chiarito che le tutele in esame vengono accordate al difensore non solo per l'attività svolta nel procedimento in corso, ma anche per l'attività svolta in altri procedimenti.

        Con una prima pronuncia si è infatti stabilito che il divieto di sequestrare presso i difensori «carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato», previsto dall'art. 103, comma 2, non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso (Cass. S.U., n. 24/1993; da ultimo Cass. IV, n. 23002/2014). La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la garanzia prevista dall'art. 103 c.p. è collegata ai locali dell'ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali («presso i difensori»), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicché il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio (Cass. II, n. 19255/2017, che ha ritenuto quella proposta una interpretazione coerente con le indicazioni provenienti dalla normativa sovranazionale e, segnatamente, con l'art. 4 della Direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore – che non è stato oggetto di specifica trasposizione, ritenendosi evidentemente sufficiente la tutela prevista dall'art. 103 –che indirizza chiaramente verso la massima tutela della riservatezza della comunicazioni tra accusato e difensore stabilendo che «gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o imputati e il loro difensore nell'esercizio del loro diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tale comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale»).

        Con una successiva decisione, la Corte ha ribadito il suddetto principio con riguardo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e alle ispezioni e perquisizioni da eseguire negli uffici dei difensori (Cass.S.U., n. 25/1993). La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che, il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata.

        La disciplina contenuta nell'art. 103 trova applicazione fin dall'inizio delle indagini preliminari (Bronzo, in Rassegna Lattanzi-Lupo, I, 2012, 1207) e trova la sua giustificazione nell'effettivo esercizio dell'attività difensiva.

        La Corte di Cassazione ha escluso che lo svolgimento dell'attività difensiva debba risultare necessariamente da uno specifico e formale mandato, conferito secondo le modalità previste dall'art. 96, potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa dell'incarico, circostanza, questa, che può essere confermata dallo stesso contenuto delle captazioni, oltre che dalla documentazione prodotta dall'interessato (Cass. VI, n. 10664/2002).


        3. Ispezioni e perquisizioni

        Al fine di garantire la libertà e l'inviolabilità del domicilio professionale e la libera disponibilità delle cose funzionali alla difesa tecnica, l'art. 103 consente l'esecuzione di ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori solo in due casi: a) quando il difensore o altra persona che lavora nell'ufficio è imputato; b) quando si devono ricercare tracce di un reato o persone specificatamente determinate.

        Una parte della dottrina ritiene che le due eccezioni siano collegate, nel senso che la ricerca di tracce o cose debba riferirsi allo stesso reato che viene attribuito all'avvocato o alle altre persone che svolgono attività nello studio (Cristiani, in Chiavario I, 73). Altri autori, invece, ritengono che le due ipotesi non debbano coesistere, soluzione che amplia la possibilità di eseguire ispezioni e perquisizioni negli studi legali (Cordero, 298).

        Il riferimento a cose o persone determinate evita che vi siano intrusioni negli studi legali quando non sia noto il soggetto o l'oggetto da cercare.

        Le garanzie in esame sono collegate ai “locali dell'ufficio” e non alle “persone” che vi svolgono la propria attività. Inoltre, la regola garantistica è limitata soltanto ai locali dello studio professionale frequentati dall'indagato-imputato, mentre restano esclusi quelli a cui l'indagato-imputato non ha accesso (Frigo, 659).


        4. Sequestri

        Per quanto riguarda i sequestri, il capoverso della norma in commento fissa un limite molto rigido, stabilendo che il sequestro di carte e di documenti rinvenuti presso i difensori, gli investigatori privati (autorizzati e incaricati) e i consulenti tecnici è possibile solo in due casi: a) se si tratta di carte o documenti non relativi all'oggetto della difesa; b) se si tratta di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa ma costituenti corpo di reato. 

        Non è quindi sufficiente a superare il divieto di sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa – divieto assistito, come si vedrà meglio oltre, dalla sanzione dell'inutilizzabilità – la mera utilità probatoria dell'oggetto del vincolo reale, perché la legge esige un quid pluris che giustifichi l'interferenza nel rapporto professionale cliente/difensore, e cioè che l'atto o documento appreso costituisca, esso stesso, corpo del reato (Cass. V, n. 28721/2018).

        L'avverbio “presso” amplia la sfera di operatività delle garanzie, che copre non soltanto gli uffici dove difensori, investigatori e consulenti esercitano la loro attività, ma anche tutti i luoghi dove essi conservano la documentazione attinente all'attività difensiva (Cass.S.U., n. 24/1993; Cass. IV, n. 23002/2014).

        Per carte e documenti deve farsi riferimento alla nozione di cui all'art. 234. La dizione letterale avrebbe potuto ingenerare un dubbio sulla sequestrabilità del materiale informativo, ma basta che questo si traduca in un documento per attrarlo nella sfera delle garanzie. Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il sequestro di un server informatico presso lo studio di un avvocato, indagato per bancarotta fraudolenta, al fine di selezionare i dati informatici pertinenti attraverso l'incombente processuale della perizia, da espletarsi con incidente probatorio, così da escludere violazioni dell'art. 103 (Cass. V, n. 2816/2002). Non può nascondersi, però, che tale modus operandi instaura una procedura che consente l'indebita conoscenza di fatti tutelati dall'area difensiva.

        Fra le “carte” vengono fatti rientrare tutto il materiale scritto che il difensore riceve in consegna o sul quale egli stesso scrive i suoi appunti (Cordero, 298) e le copie degli atti di altri procedimenti giudiziari (Scalfati, in Giarda-Spangher, 596).

        La garanzia è circoscritta ai documenti e alle carte che siano relativi all'oggetto della difesa, ossia inerenti ad un procedimento giudiziario, anche eventualmente concluso, in relazione al quale il professionista espleti o abbia espletato un mandato difensivo espressamente conferito dall'interessato (Cass. II, n. 3513/1997).

        Non sono coperti dalla garanzia quelle carte e quei documenti che nulla hanno a che fare con l'impostazione della difesa o che sono relativi a rapporti extraprocessuali fra difensore e cliente (Cass. III, n. 39710/2003) o che riguardano la posizione di un indagato di cui il professionista non ha mai assunto la difesa. Non vi rientra neppure la documentazione formata dall'indagato-imputato ma ancora non trasmessa al difensore (Cass.S.U., n. 15208/2010, che ha ritenuto sequestrabili documenti nella sfera di pertinenza esclusiva dell'imputato, privi di una finalizzazione attuale all'espletamento delle funzioni del difensore). Tali atti possono dunque essere legittimamente sequestrati, anche se non rientranti fra le “cose pertinenti al reato”, salva in ogni caso la tutela del segreto professionale, opponibile anche in tali ipotesi nelle forme di legge (art. 256, comma 1) (Cass. II, n. 3513/1997).

        Una tutela più stringente è accordata alla corrispondenza (già pervenuta o in itinere) fra difensore e indagato-imputato, della quale è vietato non solo il sequestro, ma anche ogni forma di controllo. Affinché scatti la suddetta garanzia occorre che sulla busta siano riportati i dati identificativi di cui all'art. 35 disp. att. (nome e cognome imputato; nome, cognome e qualifica professionale del difensore; la dicitura “corrispondenza per ragioni di giustizia” con indicazione del procedimento a cui si riferisce e la sottoscrizione del mittente). L'unico limite è individuato nel fatto che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che la corrispondenza costituisca corpo di reato (anche diverso da quello oggetto del procedimento in cui è impegnato il difensore).

        Recentemente, con lal. n. 114/2024, il legislatore ha inteso fornire una tutela rafforzata ad “ogni forma di comunicazione” intercorsa fra l’imputato e il proprio difensore. Di essa è infatti vietata l’acquisizione salvo che vi sia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. Non è facile comprendere a quale tipologia di atti ci si riferisca dato che le comunicazioni telefoniche e ambientali e la corrispondenza già coprono la quasi totalità delle comunicazioni che possono intercorrere fra difensore e cliente. Si potrebbe immagine l’ipotesi di una comunicazione a gesti riprese dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza.


        5. Procedimento

        Prima di procedere ad un'attività di ispezione, perquisizione o sequestro, l'autorità giudiziaria deve informare il presidente del locale consiglio dell'ordine affinché lo stesso o un consigliere da lui delegato possa essere presente. Questi, se interviene e lo richiede, può ottenere una copia del provvedimento.

        L'inosservanza di tale procedura è sanzionata a pena di nullità riconducibile alla lettera c) dell'art. 178 (Cass. III, n. 2576/1994).

        Poiché le guarentigie previste dall'art. 103 sono applicabili unicamente se devono essere tutelati la funzione difensiva o l'oggetto della difesa, non occorre avvisare il consiglio dell'ordine forense quando l'ispezione, la perquisizione e il sequestro devono essere eseguiti nell'ambito di un procedimento in cui il difensore è persona indagata, anche se non ancora formalmente iscritta nel relativo registro (Cass. II, n. 32909/2012).

        L'obbligo dell'avviso non viene meno, sebbene il difensore sia persona indagata, quando lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato suo difensore di fiducia e non sottoposto in quel momento ad indagini (Cass. II, n. 6002/2007).

        L'obbligo viene meno, invece, se l'atto investigativo deve essere compiuto nell'ufficio di un difensore in cui operino altri avvocati in veste di meri collaboratori dell'unico titolare, ma non uniti a quest'ultimo nella forma della contitolarità o dell'associazione professionale (Cass. II, n. 39837/2012, che ha precisato che detti collaboratori, e non il titolare dello studio, sarebbero gli unici portatori dell'interesse processuale all'impugnazione del sequestro di documenti che riguardassero esclusivamente loro).

        A garanzia della correttezza delle indagini, alle ispezioni, perquisizioni e sequestri procede personalmente il giudice o, nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice (art. 103, comma 4). Il precetto è rispettato anche se il magistrato, pur partecipando all'atto e assumendone la responsabilità, si limita a dirigere o a controllare le operazioni esecutive materialmente svolte dalla polizia giudiziaria (Cass. II, n. 3513/1997).

        La violazione della prescrizione comporta l'inutilizzabilità dei risultati dell'atto investigativo in quanto compiuto da soggetto privo del relativo potere (art. 103, comma 7).

        È dubbio che alle operazioni possa procedere l'autorità di polizia in caso di flagranza di reato ex art. 352 c.p., perché il pubblico ministero, non legittimato ad agire personalmente, non potrebbe essere legittimato neppure a convalidare l'atto d'urgenza ai sensi dell'art. 352, comma 4 (Jesu, 2026).


        6. Intercettazioni

        Il comma 5 dell'art. 103 pone il divieto di intercettare le conversazioni e le comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati e dei consulenti tecnici e loro ausiliari e di quelle intercorrenti tra loro e le persone assistite. Il comma 6-bis dell’art. 103 impone all'autorità giudiziaria o agli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate.

        Rientrano nel divieto sia le conversazioni telefoniche che quelle fra presenti (c.d. ambientali) e le comunicazioni informatiche, sia relative al procedimento in corso che ad altro procedimento.

        Il divieto è posto a garanzia della necessaria riservatezza dell'attività difensiva e, quindi, dipende esclusivamente dalla natura della conversazione intercettata (avente ad oggetto temi difensivi), così come verificabile anche a seguito di una verifica successiva all'eventuale captazione che non sia stata disposta nei confronti del difensore in quanto tale (Cass. VI, n. 34065/2006, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto utilizzabili, ai fini dell'identificazione del presunto responsabile di un reato, la cui utenza telefonica cellulare era stata sottoposta ad intercettazione, elementi tratti da una conversazione del medesimo soggetto con quello che era il suo difensore in un procedimento civile, trattandosi di elementi non attinenti alla funzione difensiva di cui il legale era stato investito).

        L'art. 103, comma 5, quindi, riguarda le sole conversazioni o comunicazioni inerenti all'esercizio delle funzioni di difensore (Cass. II, n. 24451/18) e non si estende ad ogni altra conversazione non inerente (tanto più ove costituisca essa stessa reato: Cass. II, n. 43410/2015), che si svolga nell'ufficio o nel domicilio dell'avvocato (Cass. VI, n. 38578/2006, che ha ritenuto utilizzabile, ai fini dell'identificazione della voce dell'indagato captata nel corso di una intercettazione telefonica, una conversazione intervenuta sulla medesima utenza tra la di lui moglie e quello che era il suo difensore).

        Con specifico riguardo alle intercettazione di colloqui tra indagato e avvocato, legati da uno stretto rapporto di amicizia, la Corte ha ritenuto necessario, per la loro utilizzabilità, che il giudice valuti: a) se quanto detto dall'indagato fosse finalizzato ad ottenere consigli difensivi professionali o non costituisse piuttosto una mera confidenza fatta all'amico; b) se quanto detto dall'avvocato avesse natura professionale oppure consolatoria ed amicale a fronte delle confidenze ricevute (Cass. II, n. 26323/2014).


        7. Sanzioni

        L'ultimo comma della norma in commento prevede la sanzione della inutilizzabilità di tutti gli elementi di prova acquisiti in violazione delle garanzie sancite nei commi precedenti. Si tratta di una inutilizzabilità assoluta, che deve essere dichiarata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art. 191, comma 2.

        Fermo tale divieto di utilizzabilità, il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, in attuazione della delega contenuta nella l. n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando), ha previsto che quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente. Il verbale delle operazioni dovrà riportare soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. Va detto che il divieto di trascrizione, già desumibile dal divieto di intercettazione, rischia di essere un precetto inefficace perché non è stato presidiato da alcuna sanzione (salva la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 124 c.p.p.), né è stata imposta l'immediata distruzione delle registrazioni. 

        Va detto che la disciplina in esame doveva originariamente applicarsi alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 216/2017 (art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216/2017); tuttavia, l'art. 2, comma 1, d.l. n. 91/2018, conv., con modif., in l. n. 108/2018,  aveva prorogato tale termine stabilendo che la modifica  avrebbe operato in relazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.   L'art. 1, comma 1139, lett. a), n. 1,  l. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) aveva stabilito che  la modifica disposta dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216/2017, cit., si applicasse alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi  dopo il 31 luglio 2019.  L'art. 9, comma 2, lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif. inl. 8 agosto 2019, n. 77, ha poi prorogato il termine al 31 dicembre 2019. Successivamente l'art. 9, comma 1, n. 1), d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, come convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2020, n. 7 aveva stabilito che la nuova disciplina si sarebbe applicata alle operazioni di intercettazione relative ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020 (il d.l. n. 161/2019, prima della conversione in legge prevedeva “dopo il 29 febbraio 2020”). Da ultimo l'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. n. 28/2020  ha stabilito che la suddetta disciplina si applica « ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020».Dunque, oltre a prorogare il termine di entrata in vigore, il decreto legge individua il termine di efficacia della novella nella data di iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., e non più nella data di emissione del provvedimento autorizzativo. Ne consegue, a rigore, che il divieto di trascrizione non dovrebbe operare per le comunicazioni e conversazioni intercettate in violazione delle garanzie sancite dall'art. 103 c.p.p. sulla base di provvedimenti autorizzativi emessi successivamente al 31 agosto 2020 ma relativi a procedimenti penali iscritti precedentemente.  Dunque, oltre a prorogare il termine di entrata in vigore, il decreto legge individua il termine di efficacia della novella nella data di iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., e non più nella data di emissione del provvedimento autorizzativo. Ne consegue, a rigore, che il divieto di trascrizione non dovrebbe operare per le comunicazioni e conversazioni intercettate in violazione delle garanzie sancite dall'art. 103 c.p.p. sulla base di provvedimenti autorizzativi emessi successivamente al 31 agosto 2020 ma relativi a procedimenti penali iscritti precedentemente.

        Trattandosi di intercettazione vietata e quindi inutilizzabile, si ritiene che l'ufficiale di polizia giudiziaria debba informare preventivamente il pubblico ministero con annotazione sul contenuto della comunicazione, come previsto per le comunicazioni o conversazioni irrilevanti, perché altrimenti si rischia che il contenuto dell'intercettazione vietata, bandita dalla trascrizione sommaria, rientri attraverso l'annotazione di polizia giudiziaria sul suo contenuto e finisca nell'archivio riservato, consultabile da tutti i soggetti legittimati (Filippi,19).

        Va rilevato che il comma 3 della norma in esame presidia con una nullità l'obbligo di preavvisare il consiglio dell'ordine degli avvocati in caso di ispezioni, perquisizioni e sequestri. Non è chiaro quindi come vadano coordinate le due sanzioni, dato che la nullità, essendo a regime intermedio, può essere rilevata o eccepita entro i termini di cui all'art. 180, mentre l'inutilizzabilità è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

        Il dettato normativo fa salva la previsione di cui all'art. 271, comma 3 in tema di intercettazioni vietate. Ne consegue che il giudice deve disporre la distruzione della documentazione, salvo che questa costituisca corpo di reato.

        Bibliografia

        Ciani, Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie di libertà del difensore, in Cass. pen. 1998, 848; Jesu, Le garanzie di libertà del difensore nella ricostruzione delle Sezioni Unite: un'opportuna precisazione e qualche nuovo dubbio, in Cass. pen. 1994, 2020; Montagna, In tema di sequestro presso il difensore, in Giur. it. 1995, 105;  Filippi, Le nuove norme su intercettazioni e tabulati, Pisa, 2018.

        Autori: Alessandro Trinci

        Art. 104 - Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare.

        1. L'imputato in stato di custodia cautelare [284-286] ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura [293; 36 att.; 2452a trans.].

        2. La persona arrestata in flagranza [380, 381, 383] o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.

        3. Nel corso delle indagini preliminari [326 s.] per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater , quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice [328] su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore [3093-bis] (1) (2)

        4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice [390].

        4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II (3) .

         

        [1] Comma così modificato dall'art. 1 l. 8 agosto 1995, n. 332. Per la tesi interpretativa dell'efficacia estensiva ad altri procedimenti del divieto di colloquio disposto in un determinato procedimento, v., sub art. 101 att., Corte cost. 25 giugno 1996, n. 216.

        [2] Le parole « per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono inserite dall’art. 1, comma 25, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

        [3] Comma inserito dall'art. 1, d.lg. 4 marzo 2014, n. 32.

        Riferimenti chiave:

        L. 8 agosto 1995, n. 332; d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32; Decreto di dilazione del colloquio con il difensore (104, comma 3)

        1. Inquadramento

        L'articolo in esame garantisce all'indagato-imputato il diritto di conferire col proprio difensore subito dopo l'esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale, al fine di concordare con lui la propria strategia in sede di interrogatorio.

        2. Ambito di operatività

        Il diritto al colloquio della persona in vinculis riguarda soltanto il difensore e non si estende ad altri soggetti, come, ad esempio, il consulente tecnico (Cass. III, n. 15157/2010).

        Come ogni diritto, esso deve essere garantito anche ai soggetti stranieri. Per dare effettività a tale previsione, il d.lgs. n. 32/2014, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, ha introdotto il diritto dell'indagato-imputato, che non conosce la lingua italiana, all'assistenza gratuita di un interprete che, traducendo, rende effettivo il dialogo tra il difeso e il difensore (art. 103, comma 4-bis).

        La violazione della suddetta disciplina — applicabile solo in relazione ad atti ed attività compiuti dopo l'entrata in vigore della citata modifica normativa (Cass. III, n. 27067/2014) — configura una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) solo se determina un'effettiva lesione del diritto di assistenza dell'indagato-imputato, il quale ha l'onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando l'impossibilità di sviluppare argomenti o deduzioni, ovvero altra lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa (Cass. I, n. 30127/2015).

        Trattandosi di un diritto, il suo esercizio è rimesso alla volontà del titolare, di talché il soggetto in vinculis può rifiutare il colloquio con il difensore senza che tale contegno possa essere valutato come integrativo di una invalidità (Cass. II, n. 1088/1991).

        Analoghe considerazioni valgono quando l’interessato rinuncia al colloquio, con ciò palesando di non voler esercitare la facoltà allo stesso riconosciuta normativamente (Cass. II,n. 18566/2020).

        Il diritto al colloquio opera fin dall'inizio della privazione della libertà personale, derivi essa dall'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare oppure da un arresto in flagranza di reato o dal fermo di indiziato. Per consentire l'esercizio di tale diritto è previsto che il difensore, di fiducia o d'ufficio, venga immediatamente avvisato dell'avvenuta esecuzione della misura restrittiva (v. artt. 293, comma 1 e 386, commi 1 e 2). Per eliminare ogni ostacolo all'esercizio del diritto, l'art. 36 disp. att. garantisce e disciplina l'accesso del difensore ai luoghi della custodia.

        Il colloquio può avvenire anche con l'ausilio di strumenti informatici; tuttavia, per contemperare le esigenze della sicurezza con quelle del diritto di difesa, è necessario che il difensore illustri adeguatamente le ragioni che rendano indispensabile l'ausilio della suddetta strumentazione per l'esercizio delle prerogative difensive, spiegando, ad esempio, le ragioni per le quali non è stato possibile stampare gli atti processuali necessari durante il colloquio e i motivi che precludono di inoltrare richiesta di utilizzare uno dei computer in dotazione all'amministrazione penitenziaria (Cass. III, n. 38609/2019).

        La violazione del diritto dell'indagato-imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il proprio difensore (cui si collega il diritto del difensore di accedere nei luoghi in cui l'indagato-imputato è custodito) non può esaurirsi con la sola irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 124. Il diritto al colloquio con il difensore da parte dell'indagato-imputato in vinculis si atteggia, infatti, come finalizzato all'assistenza dell'indagato-imputato stesso. Ne consegue che l'inosservanza della norma che lo prevede e regola è sanzionata da nullità di ordine generale, ma rilevabile o deducibile entro i termini e nei limiti di cui agli artt. 180 e 182 (Cass. I, n. 570/1994).

        Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che l'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell'obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determini alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto (Cass. IV, n. 25235/2014).

        È stata esclusa la nullità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere anche nel caso di mancato svolgimento del colloquio del detenuto con il difensore per gli ostacoli frapposti da un operatore penitenziario - nella specie correlati ad esigenze sanitarie da Covid-19 - in quanto tali condotte, pur potendo essere denunciate alla direzione della Casa Circondariale, non determinano la violazione dei diritti della difesa, configurabile solo nel caso in cui il colloquio sia stato ingiustificatamente negato dall'autorità giudiziaria in seguito ad espressa richiesta difensiva (Cass. VI, n. 40294/2021).

        La Corte costituzionale, argomentando sulla finalità difensiva del diritto al colloquio di cui all'art. 104, ha ritenuto illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., l'art. 18 l. n. 354/1975, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva abbia il diritto di conferire con il proprio difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena (Corte cost. n. 212/1997).

        Va detto che anche la Corte EDU si è occupata del delicato tema del rapporto fra difensore e assistito in vinculis, sia pure non con riferimento alla disciplina italiana. Con una prima pronuncia (Corte EDU, Sez. V, 24.5.2018, caso Laurent c. Francia) ha chiarito come debba considerarsi “corrispondenza” riconducibile nell’alveo di tutela dell’art. 8 CEDU anche la pagina piegata in due e consegnata a mano dal detenuto all’avvocato, mentre in altra pronuncia (Corte EDU, Grande Camera, 9.12.2018, caso Beuze c. Belgio) ha rimarcato la centralità dell’accesso al colloquio con il difensore nella delicatissima fase pre-cautelare. Infine, in una recente pronuncia (Corte EDU, 9.4.2019, caso Altay c. Turchia), i Giudici di Strasburgo si sono occupati di un caso nel quale al ricorrente detenuto era stato sequestrato un plico spedito dall’avvocato e i procedimenti giudiziari scaturiti dal reclamo avverso tale decisione erano stati trattati senza dare all’interessato alcuna opportunità di essere ascoltato personalmente. Fornendo una tutela “rafforzata” alla relazione tra avvocato ed assistito condannando, la Corte ha condannato lo Stato turco al risarcimento del danno (non patrimoniale) a favore del ricorrente per la violazione tanto dell’art. 8 CEDU, sull’inviolabilità e sulla segretezza della corrispondenza, quanto dell’art. 6, § 1 CEDU sulle garanzie procedimentali e difensive del fair trail e, nello specifico, sull’oral hearing.


        3. Differimento del colloquio

        In presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il pubblico ministero può prendere l'iniziativa di differire il colloquio dell'indagato-imputato con il suo difensore per un periodo massimo prestabilito.

        Va detto che originariamente tale disciplina poteva trovare applicazione, ricorrendone i presupposti, in tutti i procedimenti, a prescindere dalla tipologia di reato per il quale si stavano svolgendo le indagini preliminari. 

        La l. 23 giugno 2017, n. 103, al fine di ridurre le ipotesi di compressione del diritto di difesa, ha ristretto il potere di differimento ai soli procedimenti aventi ad oggetti delitti particolarmente gravi – individuati con il richiamo all'elenco contenuto nei commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51  – per i quali maggiormente si giustifica (e tollera) la posticipazione del contatto fra indagato e difensore.

        Ad avviso di alcuni commentatori, l 'inviolabilità del diritto alla difesa avrebbe richiesto un intervento più radicale, che eliminasse la possibilità di differire i colloqui fra la persona in vinculis e il suo avvocato, tanto più se si considera che la qualificazione giuridica del fatto è, nelle prime fasi del procedimento, del tutto provvisoria e suscettibile di modificazioni, sicchè l'indagato sottoposto a provvedimento limitativo della libertà personale per uno dei reati richiamati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater,  rischia di veder compresso il proprio diritto di conferire immediatamente con il difensore anche in ipotesi, certo non infrequenti, in cui l'accusa venga ad essere riqualificata con esclusione delle ipotesi associative o derubricata in fattispecie non contemplate tra i reati di competenza della procura distrettuale ( BERTUOL , 5 ).

        Tale disciplina è stata, a più riprese, ritenuta conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le cui clausole non precludono minimamente una ragionevole posticipazione del primo contatto fra accusato in stato di restrizione della libertà e difensore, nel superiore interesse dell'amministratore della giustizia (Cass. IV, n. 15113/2006; Cass. VI, n. 3651/1995; Cass. I, n. 4479/1994).

        In dottrina, v. Curtotti, 608.

        La disciplina varia a seconda che la restrizione della libertà personale derivi dall'esecuzione di una misura cautelare o pre-cautelare.

        Qualora la privazione della libertà personale sia la conseguenza di una ordinanza cautelare, la decisione sul differimento spetta al giudice per le indagini preliminari, che provvede su richiesta del pubblico ministero (e non d'ufficio: Cass. VI, n. 39941/2009). La durata del differimento non può superare i cinque giorni, termine che potrebbe coincidere con i cinque giorni entro i quali lo stesso giudice deve procedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294, comma 1. Quando la cattura interviene dopo la chiusura delle indagini preliminari, il giudice deve procedere all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, ma non può disporre il differimento del colloquio, perché tale istituto, secondo quanto dispone l'art. 104, comma 3, è proprio ed esclusivo della fase delle indagini preliminari, essendo intimamente connesso alle specifiche ed eccezionali ragioni di cautela in essa sussistenti, funzionali alle indagini da svolgere al fine delle determinazioni da assumere in ordine all'esercizio dell'azione penale (Cass. IV, n. 2565/2000).

        In caso di arresto o fermo, invece, il potere di differimento del colloquio spetta al magistrato inquirente, che può esercitarlo in qualsiasi tempo compreso tra il momento dell'arresto o del fermo e quello in cui l'arrestato o il fermato viene posto a disposizione del giudice, cioè sino al momento della richiesta di convalida della misura.

        Per permettere all'indagato-imputato di conferire col proprio difensore prima dell'udienza di riesame, l'art. 309, comma 3-bis, prevede che nei termini di scadenza previsti per l'impugnazionede libertate non si computino i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio difensivo.

        Per dilazionare il colloquio devono ricorrere specifiche ed eccezionali ragioni di cautela. L'espressione allude alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, ma richiede un quid pluris che le renda eccezionali, perché altrimenti le ragioni del differimento finirebbero per coincidere con quelle che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare.

        Va escluso che la pericolosità sociale dell'indagato possa integrare una giustificazione idonea a legittimare la dilazione del diritto dell'arrestato al colloquio con il difensore (Cass. I, n. 1806/1992), mentre il differimento può correttamente basarsi sulla ritenuta gravità dei fatti riguardanti una pluralità di indagati, unitamente all'esigenza di evitare la possibilità di preordinate e comuni tesi difensive di comodo (Cass. VI, n. 2941/2009, relativa a complesse indagini su fatti di criminalità organizzata di stampo mafioso) o strategie difensive comuni che potrebbero ostacolare le indagini in corso (Cass. III, n. 30196/2018).

        Il decreto del giudice che dilaziona l'esercizio del diritto al colloquio deve puntualmente indicare le specifiche ed eccezionali ragioni di cautela che motivano il provvedimento, al fine di consentirne il controllo (Cass. I, n. 1806/1992). Tuttavia, il decreto motivato di differimento può essere anche inserito nel contesto dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, con la quale tale decreto forma un unicum, ferme restando l'autonoma operatività e la sostanziale diversificazione (Cass. VI, n. 31058/2004). Inoltre, nulla vieta che il decreto faccia riferimento al contenuto dell'ordinanza cautelare purché soddisfi comunque i requisiti richiesti dal comma 3 dell'art. 104.


        4. Sindacato del provvedimento di differimento

        Il decreto del giudice che dilaziona il diritto dell'indagato-imputato al colloquio con il proprio difensore non è autonomamente impugnabile, né può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento (Cass. VI, n. 44932/2012).

        Atteso il suo contenuto altamente discrezionale, si è escluso anche che possa formare oggetto di ricorso per cassazione, salvo che non sia manifestamente illogico o in contrasto con la relativa normativa (Cass. III, n. 30196/2018).

        Più in dettaglio, la mancata corrispondenza alle prescrizioni legislative del provvedimento con il quale viene differito l'esercizio del diritto dell'indagato-imputato in vinculis a conferire con il proprio difensore comporta una nullità tutte le volte che si traduce in una violazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 178, comma 1, lett. c), vizio che può essere eliminato mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto (Cass. II, n. 44902/2014), ancorché il colloquio sia rifiutato dall'interessato (Cass. VI, n. 6672/2009).

        Tuttavia, non riguardando un caso di assenza del difensore stesso in ipotesi in cui ne è obbligatoria la presenza, tale patologia non rientra nelle nullità assolute di cui all'art. 179, bensì in quelle di ordine generale di cui all'art. 180. Ne consegue che la nullità può essere dichiarata solo se viene dedotta nei termini indicati dall'art. 182 e, precisamente, prima dell'espletamento dell'interrogatorio medesimo (Cass. II, n. 39827/2007).

        L'invalidità del decreto di differimento determina, ai sensi dell'art. 185, l'invalidazione degli atti successivi e dipendenti, fra i quali vi è l'interrogatorio dell'indagato-imputato e l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto (Cass. IV, n. 39827/2007; Bronzo, in Rassegna Lattanzi-Lupo, I, 1226).

        L'eventuale nullità dell'interrogatorio deve essere eccepita innanzi allo stesso giudice e, successivamente, al tribunale del riesame ex art. 310. Il giudice dell'appello cautelare deve valutare autonomamente i presupposti legittimanti il differimento, ed in particolare le specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, non potendosi limitare a censurare l'inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, per l'effetto annullandolo, dato che il potere di annullamento è incontrovertibilmente tipico ed esclusivo della giurisdizione di legittimità, mentre è compito istituzionale del giudice di appello sostituirsi nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, integrazione e, persino, la integrale redazione della motivazione confermando o riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata (Cass. VI, n. 23190/2001).

        Costituisce, invece, una mera irregolarità che non comporta alcuna sanzione processuale il deposito tardivo del provvedimento col quale il pubblico ministero differisce l'esercizio del diritto dell'indagato in vinculis di conferire col proprio difensore, perché, una volta accertata l'esistenza del decreto, non è ravvisabile alcuna lesione dell'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato (Cass. I, n. 26284/2006).

        Bibliografia

        Bertuol, Il differimento del colloquio con il difensore nella Riforma Orlando: ancora poca certezza sulle “eccezionali ragioni di cautela”, in Il Penalista, 30 giugno 2017; Colamussi, In tema di colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, in Cass. pen. 1995, 2199; Curtotti, Art. 104, in (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, I, a cura di Lattanzi-Lupo, Milano, 1998, 608; Furlan, Il differimento del colloquio col difensore: poteri del pubblico ministero, ruolo del giudice, in Dir. pen. e proc. 2010, 719; Riviezzo, Custodia cautelare e diritto di difesa, Milano, 1995; Squarcia, In tema di differimento del diritto al colloquio con il difensore, in Cass. pen. 1991, 433.

        Autori: Alessandro Trinci

        Art. 105 - Abbandono e rifiuto della difesa.

        1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio [97].

        2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

        3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

        4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis (1) .

        5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato [100], della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 [101] non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

         

        [1] Comma così sostituito dall'art. 15 l. 13 febbraio 2001, n. 45. Il testo del comma era il seguente: «L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità».

        Riferimenti chiave:

        L. 13 febbraio 2001, n. 45.

        1. Inquadramento

        L'articolo in esame fissa il principio di separazione e autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sotto il profilo delle conseguenze derivanti dalle condotte del difensore di abbandono e rifiuto della difesa, di violazione dei doveri di lealtà e probità e di assunzione di difese in situazioni di incompatibilità.

        2. Abbandono e rifiuto

        Si ha abbandono della difesa quando il difensore, di fiducia o d'ufficio, dopo aver accettato l'incarico e iniziato a svolgere l'attività di assistenza tecnica decide di non compiere ulteriori atti nell'interesse dell'assistito (Frigo, Art. 105, in Amodio-Dominioni, I, 694; Ricci, Il difensore, in Dean (a cura di), Soggetti e atti, I, in Spangher, 2008, 722).

        Il rifiuto, invece, è un comportamento ascrivibile al solo difensore d'ufficio, anche se nominato in qualità di sostituto, che non voglia accettare la nomina senza un giustificato motivo.

        Mentre nel primo caso viene in rilievo la violazione degli obblighi deontologici nei confronti del cliente derivanti dall'assunzione del mandato difensivo, nel secondo caso vi è una violazione dell'obbligo di difesa sancito dall'art. 97, comma 5.

        Si ritiene che la volontà di abbandonare la difesa debba essere espressamente manifestata, non essendo possibile desumere tale volontà dalla condotta processuale tenuta dal difensore, poiché non compete all'autorità giudiziaria, in difetto di una espressa disposizione di legge, sindacare le scelte difensive, espressioni di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa (Cass. I, n. 47303/2011; Cass. VI, n. 3898/1995).

        Quindi, al difensore di fiducia, regolarmente nominato che non abbia svolto alcuna attività nel corso del giudizio, deve essere comunque riconosciuto il diritto di ricevere, almeno per tutti i giudizi di merito, la notifica degli atti destinati alla difesa (Cass. I, n. 47303/2011).

        Le conseguenze dell'abbandono della difesa variano a seconda delle diverse posizioni processuali dei soggetti difesi e dei relativi interessi in gioco nel processo (Tranchina-DI Chiara, 173): se viene abbandonato l'imputato occorre attendere la nomina, d'ufficio o di fiducia, di un nuovo difensore, mentre se viene abbandonata una parte privata, una persona offesa o un ente esponenziale degli interessi lesi dal reato, il procedimento prosegue regolarmente.


        3. Profili processuali

        L'articolo in esame sancisce l'autonomia della categoria forense rispetto al potere giudiziario, in quanto riconosce al consiglio dell'ordine forense la competenza esclusiva all'irrogazione di sanzioni disciplinari derivanti da comportamenti di abbandono della difesa o di rifiuto di una nomina d'ufficio.

        Così operando, il legislatore esprime la piena consapevolezza che l'effettività della difesa tecnica dipende anche dalla libertà del difensore dal controllo del giudice, che potrebbe condizionarne l'operato (Frigo, 690; Cristiani, in Chiavario, I, 482).

        Il giudice deve limitarsi a segnalare al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa d'ufficio, di violazione dei doveri di lealtà e probità e i casi di incompatibilità ex art. 106, comma 4-bis, lasciando, però, all'organo di categoria le successive valutazioni e le conseguenti decisioni, che, peraltro, richiedono un'analisi del singolo caso concreto per accertare l'intenzionalità del comportamento segnalato (Tonini, 145) e la sussistenza di condizioni che possono giustificarlo.

        Al riguardo il legislatore considera esente da responsabilità disciplinare l'avvocato che abbia tenuto il comportamento censurato in ragione della ritenuta violazione dei diritti della difesa. In ossequio al principio di separazione e autonomia dei procedimenti (disciplinare e penale), tale giustificazione, se riscontrata dall'organo di categoria, esclude l'applicazione della sanzione disciplinare, a prescindere dalle affermazioni del giudice.

        Occorre segnalare che le Sezioni Unite civili hanno escluso che tra le cause che possono giustificare il comportamento censurato rientrino i meri motivi di coscienza personale non avvallati da specifica spiegazione (Cass.S.U., n. 5075/2003, che ha riconosciuto la violazione del dovere etico e giuridico di provvedere alla difesa dei non abbienti in un caso di rifiuto della difesa d'ufficio di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio).


        4. Astensione di categoria

        Con la sentenza Corte cost. n. 171/1996, la Corte ha chiarito che l'adesione dell'avvocato ad uno sciopero di categoria costituisce espressione della libertà di associazione riconosciuta dall'art. 18 Cost. e non già un‘ipotesi di abbandono della difesa. La Corte ha, tuttavia, riconosciuto che l'esercizio di tale diritto entra inevitabilmente in conflitto con il diritto di difesa, anch'esso costituzionalmente riconosciuto, rendendo necessaria una regolamentazione della materia che regoli il bilanciamento fra i due diritti. Il bilanciamento è stato realizzato in via generale dalla l. n. 146/1990 (come modificata dalla l. n. 83/2000) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia (codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività forensi, adottato dagli organismi di categoria il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera del 13 dicembre 2007). Al giudice spetta solo il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione (Cass.S.U., n. 40187/2014).

        Occorre ricordare che l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria non è consentita nei procedimenti relativi a misure cautelari personali, in quanto l'art. 4 del codice di autoregolamentazione, esclude espressamente che l'astensione possa riguardare le udienze penali «afferenti misure cautelari» (Cass.S.U., n. 26711/2013). L'astensione dalle udienze penali da parte del difensore non è consentita neppure nei procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione è destinata a maturare entro i successivi 90 giorni, come previsto dal codice di autoregolamentazione (Cass. II, n. 21779/2014).

        Le Sezioni Unite hanno chiarito che anche le udienze camerali a partecipazione non necessaria devono essere rinviate a fronte di una dichiarazione del difensore di adesione all'astensione proclamata dall'organismo rappresentativo della categoria, effettuata o comunicata dal difensore medesimo nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, del codice di autoregolamentazione (Cass.S.U., n. 15232/2014).

        Bibliografia

        Filippucci, Sciopero degli avvocati tra nuova regolamentazione e giusto processo, in Giur. it. 2002, 2129; Russo, L'astensione del difensore dalle udienze: profilo di costituzionalità, in Giust. pen. 1995, 182; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2013, 145; Tranchina-DI Chiara, I soggetti, in Siracusano-Galati-Tranchina-ZappalÀ, Diritto processuale penale, I, Milano, 2011, 173.

        Autori: Alessandro Trinci

        Art. 106 - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento.

        1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili (1) .

        2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

        3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.

        4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3 (2) .

        4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 (3) .

         

        [1] Comma modificato dall'art. 161 lett. a)l. 13 febbraio 2001, n. 45.

        [2] Comma sostituito dall'art. 16 1 lett. b) l. n. 45, cit. Il testo del comma era il seguente: «Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3».

        [3] Comma aggiunto dall'art. 16 1 lett. c) l. n. 45, cit.

        Riferimenti chiave:

        L. 13 febbraio 2001, n. 45.

        1. Inquadramento

        L'articolo in esame esclude la possibilità per un difensore di assumere la difesa di più imputati le cui posizioni siano incompatibili e prevede un procedimento per la rimozione delle situazioni di incompatibilità.

        Attraverso la previsione in commento si vuole, da un lato, garantire la libertà del professionista che, assumendo contemporaneamente la difesa tecnica di più soggetti con posizioni contrastanti, verrebbe condizionato nelle sue scelte e, dall'altro, garantire al singolo imputato una difesa effettiva e non compromessa dalla condizione di incompatibilità (Frigo, in Amodio-Dominioni. I, 609; Ricci, Il difensore, in Dean (a cura di), Soggetti e atti, t. I, in Spangher, 747).

        2. Incompatibilità

        Il legislatore non fornisce una definizione di incompatibilità, lasciando all'interprete la valutazione del singolo caso concreto.

        La giurisprudenza ritiene che per aversi incompatibilità non sia sufficiente una diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (Cass. II, n. 10757/2017; Cass. I, n. 41305/2009).

        Si ritiene che, oltre alla inconciliabilità delle difese, vi debba essere anche l'attualità del contrasto. Argomentando sulla mancanza di tale condizione, si è infatti esclusa l'esistenza di una situazione di incompatibilità nella condotta di un difensore che, dopo aver assunto la difesa di un minore in un procedimento conclusosi con l'archiviazione, aveva assunto la difesa del padre accusato dello stesso reato (Cass. I, n. 11837/1992).

        Come chiarito dalla Corte costituzionale, l'incompatibilità ex art. 106 deve ritenersi sussistente sia ove investa la posizione di più imputati rispetto al difensore comune, sia ove riguardi la posizione di più imputati dei quali uno, avendo la qualità di avvocato, sia stato nominato difensore dall'altro, dal momento che l'assunzione della difesa di un coimputato da parte di un imputato che sia con il primo in posizione di conflitto di interessi equivarrebbe all'assunzione, in violazione del divieto espressamente posto nella norma in esame, della difesa (difesa di se medesimo e difesa tecnica del coimputato) di più imputati in posizioni tra loro incompatibili (Corte cost. n. 522/1992).

        Una causa di incompatibilità è stata ravvisata anche nel caso in cui sia stato nominato d'ufficio, in sostituzione del difensore di fiducia, un avvocato che nelle udienze dibattimentali precedenti, nonché in quelle successive, abbia assistito e rappresentato la parte civile costituita nel medesimo procedimento, anche se l'udienza dibattimentale in cui sia stata disposta la sostituzione si sia conclusa con un mero rinvio (Cass. VI, n. 36004/2004, che ha precisato che il giudice, con l'atto di nomina del difensore di ufficio, è tenuto anche a verificare le eventuali ragioni di incompatibilità che possono pregiudicare la natura e il contenuto della difesa tecnica).


        3. Procedimento di rimozione

        I commi 1 e 2 dell'art. 106 prevedono un iter procedurale volto a superare la situazione di incompatibilità rilevata dal giudice.

        Si ritiene che tale procedimento riguardi solo l'ipotesi in cui il difensore sia stato nominato dall'imputato, giacché per quello designato d'ufficio è sufficiente l'ordinanza motivata ex art. 97, comma 4, c.p., trattandosi di una ipotesi di giustificato motivo (Cordero, 295).

        Il controllo sulle situazioni di incompatibilità spetta all'autorità giudiziaria che, qualora ne rilevi la sussistenza, lo segnala alle parti coinvolte, anche in forma orale, indicandone i motivi e fissando un termine affinché l'imputato provveda a formalizzare la nomina di un nuovo difensore. Se alla scadenza del termine la situazione di incompatibilità non è stata rimossa, gli imputati vengono considerati privi di assistenza tecnica e il giudice, dopo aver sentito le parti, provvede d'ufficio alla sostituzione del difensore con ordinanza motivata.

        Nel corso delle indagini preliminari, l'intervento del giudice è sollecitato dal pubblico ministero o da taluna delle parti private e anche in questo caso, sentite le parti, si deve procedere alla necessaria designazione del difensore d'ufficio.

        Alcuna sanzione è prevista a presidio del procedimento appena descritto.

        Da ciò la giurisprudenza ha dedotto la legittimità dell'operato del giudice che, dopo aver rilevato la incompatibilità, non abbia provveduto a indicarla, esponendone i motivi, e a fissare un termine per rimuoverla, avendo invece sostituito direttamente il difensore incompatibile con uno d'ufficio (Cass. I, n. 30472/2011, che ha escluso la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), se alcun pregiudizio concreto alla difesa dell'imputato è derivato dalla inosservanza della procedura prevista dall'art. 106).

        Il provvedimento con il quale il giudice dichiara che un difensore si trova in una situazione di incompatibilità rispetto all'incarico conferitogli dal cliente non è autonomamente impugnabile (Cass. VI, n. 88/1993).


        4. Effetti della incompatibilità

        L'esistenza di una situazione di incompatibilità comporta un'assistenza tecnica menomata, inefficiente o apparante. Ne consegue che gli atti posti in essere dal difensore rimosso dovrebbero considerarsi affetti da nullità per violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c).

        Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che l'incompatibilità sia causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento (Cass. V, n.  39449/2018).

        Proprio perché la rilevata incompatibilità non determina automaticamente una nullità, è onere del difensore nominato nel corso del giudizio in sostituzione di altro incompatibile dedurre l'effettivo e concreto pregiudizio difensivo che si sia eventualmente verificato ai danni del soggetto assistito dal difensore incompatibile, richiedendo, se del caso, i mezzi di prova atti a sanarlo (Cass. V, n. 33132/2018).

        In merito alla tipologia di nullità si registra un contrasto giurisprudenziale. Infatti, a fronte di decisioni che la qualificano come assoluta ritenendo che la situazione di incompatibilità incida sull'intervento obbligatorio della difesa  (Cass. VI, n. 36004/2004), ve ne sono altre che la qualificano a regime intermedio escludendo che la situazione di incompatibilità sia qualificabile come "assenza" del difensore, incidendo piuttosto sull'assistenza prestata dal difensore (Cass. III, n. 10102/2015).

        Naturalmente, aderendo alla seconda soluzione la nullità in esame sarà soggetta al regime stabilito dall'art. 182, comma 2, dunque la parte che assiste all'atto deve eccepirla prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, altrimenti la nullità é sanata.

        Tuttavia, se l'imputato è assistito da due difensori, e solo uno si trova in situazione di incompatibilità, si ritiene che la sua rimozione non comporti necessariamente la nullità degli atti compiuti, dovendo il giudice verificare l'agire dell'altro difensore per controllare se egli ha effettivamente prestato la sua difesa tecnica, così da escludere che l'incompatibilità dell'altro abbia prodotto conseguenze negative per l'assistito (Cordero, 295).

        Il vizio non colpisce tutti gli atti compiuti dal difensore rimosso, ma soltanto quelli posti in essere quando era in atto la situazione di incompatibilità. Il giudice deve quindi stabilire il momento nel quale il conflitto ha avuto inizio, tenendo conto che il dies a quo non sempre coincide col momento in cui l'incompatibilità diviene manifesta (Procaccianti, 334).


        5. Incompatibilità del difensore testimone

        Il codice non prevede un divieto per il difensore di assumere la veste di testimone, ma solo la facoltà di astenersi dal deporre su circostanze conosciute per ragione della propria professione (art. 200, comma1, lett. b) e l'incompatibilità a testimoniare qualora abbia svolto attività di investigazione difensiva (art. 197, comma 1, lett. d).

        Tuttavia, è innegabile che ricorre una incompatibilità logica fra l'interesse della parte che egli è tenuto a rappresentare e l'obbligo di dire la verità (Gazzaniga, 270; Grifantini, 763).

        La giurisprudenza esclude la possibilità che il difensore assuma simultaneamente anche la veste di testimone nell'ambito dello stesso procedimento, essendo la relativa sovrapposizione inconciliabile con la natura dialettica dell'accertamento processuale, e quindi in antitesi con il principio del contraddittorio (Cass. I, n. 26861/2010). Tuttavia, nulla vieta che il legale, dopo aver dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato, assuma poi, nello stesso procedimento, quello di teste e, in tale veste, sia escusso dal giudice, in quanto, nel vigente ordinamento, l'incompatibilità del difensore sussiste solo nel caso di contestuale esercizio delle due funzioni in questione, potendo tale ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense (Cass. V, n. 16255/2010).

        In dottrina si propone di distinguere a seconda che i fatti su cui debba deporre l'avvocato siano stati appresi prima o dopo il conferimento dell'incarico: nel primo caso il professionista dovrebbe scegliere il ruolo di testimone rinunciando al mandato, mentre nel secondo caso dovrebbe prevalere l'impegno assunto con il mandato difensivo e il legale dovrebbe astenersi dal deporre (Bargis, 167; Grifantini, 763).


        6. Difensore di più imputati e dichiarazioni contra alios

        Il comma 4-bis dell'art. 106, introdotto dalla l. n. 45/2001, prevede il divieto per il difensore di assumere la difesa di più imputati che rendano dichiarazioni sulla responsabilità di altro imputato nell'ambito del medesimo giudizio. In questo caso siamo fuori dalla logica dell'incompatibilità, perché ciò che si vuole evitare non è la menomazione della difesa derivante dalla posizione conflittuale delle parti rappresentate, bensì che il comune difensore diventi veicolo di comunicazione fra più imputati che intendano coordinare le proprie dichiarazioni accusatorie contro un altro imputato nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso ex art. 12 o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b).

        L'ambito elettivo di applicazione della disposizione in commento è evidentemente quello dei procedimenti penali aventi ad oggetto reati di criminalità organizzata, ossia procedimenti oggettivamente e soggettivamente cumulativi, nei quali la fonte di prova principale è data dal contributo dichiarativo dei c.d. collaboratori di giustizia.

        Poiché la ratio della disciplina in commento è quella di evitare che una eventuale concertazione delle dichiarazioni possa “inquinare” la ricostruzione dei fatti, la situazione di incompatibilità prevista dall'art. 106, comma 4-bis, non è configurabile nel giudizio di legittimità (Cass. I, 14 ottobre 2002).

        Sul piano procedurale, la disposizione in analisi richiama i commi precedenti con una clausola di compatibilità.

        Per quanto riguarda gli effetti invalidanti, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'inosservanza dell'art. 106, comma 4-bis, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità delle dichiarazioni, comportando essa (oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità (Cass.S.U., n. 21834/2007).

        Occorre rilevare che la disposizione è stata sottoposta ad un duplice vaglio di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della disparità di trattamento fra imputati che rilasciano dichiarazioni favorevoli e sfavorevoli ad altro imputato (art. 3 Cost.), sia sotto il profilo della violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.). La Corte, nel rigettare entrambe le censure, ha osservato, da un lato, che il legislatore non richiede che le dichiarazioni sulla responsabilità altrui siano di natura accusatoria e, dall'altro, che la libertà di scelta del difensore può subire limitazioni dettate dall'esigenza di garantire la “trasparenza” e la “genuinità” della formazione della prova (Corte cost. n. 214/2002; Corte cost. n. 55/2003).

        Alla luce delle considerazioni svolte dal giudice delle leggi, una parte della dottrina ritiene che la violazione della norma in commento non possa che incidere negativamente sull'efficacia probatoria della dichiarazione, da ritenersi prova inutilizzabile in quanto formatasi con un procedimento che si discosta dall'iter normativo (Astarita, 575).

        La giurisprudenza successiva all'intervento delle Sezioni Unite ha ritenuto che la violazione del divieto di assumere da parte di uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nello stesso procedimento o in procedimento connesso o collegato, in quanto preordinata ad evitare che la comunanza delle posizioni difensive influisca sulla genuinità ed indipendenza delle dichiarazioni stesse, può comportare la nullità delle dichiarazioni, ancorché non espressamente prevista, solo in presenza di un effettivo e concreto pregiudizio difensivo dell'imputato accusato (Cass. I, n. 29479/2012).

        Bibliografia

        Astarita, Art. 106, in Gaito (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Torino, 2012, 575; Bargis, Incompatibilità a testimoniare e connessioni di reati, Milano, 1984; Dipaola, La violazione del divieto di assunzione da parte di uno stesso difensore della difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni eteroaccusatorie, in Cass. pen. 2007, 4073; Gazzaniga, Sull'ammissibilità della deposizione testimoniale del difensore, in Cass. pen. 1990, 269; Grifantini, L'incompatibilità a testimoniare del difensore nel nuovo sistema processuale penale, in Giur. it. 1992, 756; Procaccianti, Art. 106, in Conso-Illuminati (diretto da), Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2015, 334.

        Autori: Alessandro Trinci

        Art. 107 - Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore1.

        1. Il difensore [96] che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.

        2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.

        3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia [96] o da un difensore di ufficio [97] e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.

        4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

        [1] V. quanto disposto dall'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-quater, comma 1, lett. b), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. 

        1. Inquadramento

        L'articolo in esame disciplina gli atti con i quali può essere evitata l'instaurazione o la prosecuzione di un rapporto professionale che non è basato (o non è più basato) sulla reciproca fiducia delle parti negoziali (assistito e difensore).

        La norma è espressione del diritto, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), di scegliere liberamente il proprio difensore, diritto che tuttavia non può essere esercitato per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente lo riconosce all'imputato, in quanto il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, compiuto con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali (anche in vista di una possibile estinzione del reato per prescrizione), costituisce una forma di “abuso del diritto” censurabile (Cass.S.U., n. 155/2011).

        Sebbene la norma non lo specifichi, deve ritenersi che le disposizioni ivi contenute, che regolano tempi ed effetti degli atti, siano applicabili con riferimento esclusivo al difensore dell'indagato-imputato e non anche al difensore delle altre parti processuali (Frigo, Art. 107, in Amodio-Dominioni, I, 713; contraAstarita, 577).

        2. Non accettazione

        Il difensore di fiducia, a differenza di quello d'ufficio (art. 97, comma 5), non ha l'obbligo di accettare l'incarico difensivo, di talché può rifiutarsi di prestare la propria opera professionale senza dover motivare la propria decisione.

        Poiché la nomina è un atto unilaterale e autonomo che produce effetto dal momento in cui viene ricevuta dall'autorità giudiziaria, a prescindere dall'accettazione del professionista, il difensore che non intenda accettarla deve darne comunicazione all'autorità giudiziaria (oltre che, ovviamente, al potenziale cliente). Quanto alle forme, si ritengono applicabili quelle previste per la nomina dall'art. 96, comma 2, c.p.: dichiarazione orale resa alla stessa autorità procedente o alla stessa consegnata o trasmessa per raccomandata.

        Compatibilmente con i tempi necessari a prendere visione del caso e decidere (Curtotti, 106; Frigo, in Amodio-Dominioni, I, 709), la comunicazione della non accettazione deve essere tempestiva (“ne dà subito comunicazione” recita la norma), di modo che l'interessato non rimanga per troppo tempo esposto ad una difesa solo formale da parte di un legale che non ha ancora deciso.

        La Suprema Corte ha chiarito che è tempestiva la comunicazione che non provoca alcun ritardo nella definizione del processo, ovvero che non determina rinvii dell'udienza già fissata né rinnovazione delle notificazioni già effettuate (Cass. III, n. 47441/2008).


        3. Rinuncia

        A differenza della non accettazione, la rinuncia implica che la difesa sia stata assunta, esplicitamente o implicitamente, con il compimento di almeno un atto tipico dell'attività difensiva. Venendo meno le condizioni che lo avevano indotto ad accettare l'incarico, il professionista può sempre recedere dal negozio difensivo, ma tale condotta non deve ledere il diritto alla difesa del cliente, di talché la rinuncia non ha effetto fino a quando la parte non risulta assistita da altro difensore e non è decorso il termine a difesa eventualmente richiesto dal nuovo difensore.

        In giurisprudenza si è formato un contrasto in ordine all'obbligo del giudice di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio a seguito di rinuncia di quello fiduciario e della mancata nomina di un nuovo difensore da parte dell'imputato. Infatti, a fronte di pronunce secondo le quali il giudice non deve provvedervi, essendo il difensore rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina (Cass. I, n. 46435/2019, per la quale la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina), si registrano decisioni di segno opposto, secondo le quali la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice - a pena di nullità, salva l'insussistenza di alcun concreto pregiudizio per la difesa - di nominare all'imputato, che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio (Cass. I, n. 39570/2019).

        L'atto di rinuncia non deve rispettare specifiche forme né deve contenere alcuna motivazione. Tuttavia, la giurisprudenza esclude che nel vigente ordinamento processuale penale sia possibile la rinuncia tacita del mandato difensivo. Pertanto sino a che non interviene un espresso atto contrario resta valido l'incarico al difensore di fiducia nominato (Cass. III, n. 1346/1997). È stata esclusa anche la possibilità di una rinuncia condizionata (Cass. VI, n. 11869/1990).

        Nella giurisprudenza di legittimità si registra un dibattito in merito agli effetti che la rinuncia al mandato difensivo produce sull'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso lo studio del difensore rinunciante. L'approccio tradizionale sostiene che la rinuncia al mandato non privi di efficacia l'elezione di domicilio, se l'imputato non provvede formalmente a revocarla. Si osserva, a sostegno dell'assunto, chela nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse, così come diversi sono i ruoli di difensore e domiciliatario (Cass. III, n. 3568/2019).Più recentemente, la Suprema Corte sembra affrontare la problematica sotto una diversa angolazione. Si osserva, infatti, che la questione non è se la rinuncia al mandato implichi necessariamente la revoca dell'elezione, bensì se il domiciliatario possa o meno vantare il diritto a non ricevere gli atti e, quindi, a privare di efficacia l'elezione. Al quesito viene data risposta affermativa in quanto l'elezione di domicilio è un negozio giuridico processuale unilaterale, per la cui validità non è richiesta l'accettazione espressa da parte del domiciliatario, benché questa sia condizione necessaria, anche se implicita, della sua efficacia. Opinare diversamente significherebbe attribuire all'imputato la possibilità di vincolare il difensore a ricevere gli atti, anche contro la sua volontà.  Si afferma, quindi, che la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, priva di efficacia anche la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, comma 4, in quanto non in grado di assolvere alla funzione propria di garantire la conoscenza degli atti del processo (Cass. III, n. 16579/2022;Cass. IV, n. 13236/2022).


        4. Revoca

        Come il difensore, anche il cliente, se viene meno il rapporto di fiducia, può sciogliere l'accordo professionale revocando l'incarico conferito all'avvocato.

        Anche la revoca è un atto esplicito (giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico: Cass. I, n. 47303/2011), da compiersi con le stesse forme della nomina e da comunicarsi all'autorità giudiziaria (Cass. VI, n. 3402/1997).

        Tuttavia, in alcune decisioni la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di una revoca desunta da comportamento concludente. Si è, infatti, osservato che, non essendo prevista come obbligatoria la adozione di determinate forme, in base ai principi generali di manifestazione della volontà, qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato conferito a precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo, in concreto, si sia avvalsa (affidando a lui ogni atto ed adempimento in modo che l'incarico risulti espletato direttamente ed autonomamente da tale professionista), deve riconoscersi la sussistenza di un'inequivocabile volontà dell'assistito diretta a revocare il precedente mandato (Cass. I, n. 12876/2009).

        Altra ipotesi ricorrente nella prassi è la nomina di un terzo difensore di fiducia, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati. In tal caso si ritiene che la nomina in eccesso resti priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina finalizzata alla proposizione di un atto di impugnazione, atteso che in questo caso essa comporta, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, la revoca delle precedenti nomine (Cass.S.U., n. 12164/2011; Cass. V, n. 46462/2014).

        La questione assume rilevanza soprattutto in tema di notificazioni. Ci si chiede se l'atto debba essere consegnato anche al difensore rimasto inattivo. Nel caso in cui l'imputato, dopo aver nominato due difensori, si sia in concreto avvalso di uno solo di essi, affidandogli la propria difesa in ogni atto, adempimento o fase del procedimento, deve ritenersi che abbia inteso affidare le attività defensionali al difensore che lo ha effettivamente assistito. Tuttavia, in mancanza di una revoca formale, tale contegno non comporta la revoca della nomina al codifensore, con conseguente nullità derivante dall'omissione delle notificazioni a quest'ultimo (Cass. III, n. 42922/2002).

        È controverso se la designazione del difensore di ufficio, cessata per la nomina di un difensore di fiducia, riviva a seguito della successiva revoca del mandato conferito a quest'ultimo. Infatti, mentre alcune pronunce lo escludono, con la conseguenza che a mani dell'ulteriore difensore di ufficio nominato dal giudice, e non del primo difensore d'ufficio, devono essere eseguite le notifiche (Cass. I, n. 4619/2010), altre ritengono legittima, a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia, pur se non comunicata all'imputato ma alla sola autorità procedente, la notifica al difensore d'ufficio in precedenza nominato (Cass. III, n. 21900/2013).


        5. Effetti

        Mentre la non accettazione produce effetti dal momento in cui perviene la relativa comunicazione all'autorità giudiziaria procedente, con salvezza degli atti compiuti precedentemente (Spangher, 120) e con l'eventualità di vuoti di copertura difensiva medio tempore, la rinuncia e la revoca sono prive d'effetto fino a che la parte non risulta assistita da un nuovo difensore (nominato dall'interessato o, in caso di inerzia di quest'ultimo, designato d'ufficio dal giudice) e non sia decorso l'eventuale termine a difesa richiesto da quest'ultimo. Per tali atti si realizza quindi una sorta di “ultrattività” a garanzia della continuità ed effettività della difesa (Frigo, in Amodio-Dominioni, I, 714).

        L'ultrattività del difensore rinunciante, però, non esonera il giudice dall'obbligo di nominare un difensore d'ufficio all'imputato che non abbia provveduto a nominare un nuovo difensore di fiducia, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

        La ratio sottesa a tale orientamento consiste nella garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche in quello di effettività della stessa; tale ratio fa sì che l'intervento del sostituto, a norma del citato comma 4 dell'art. 97, abbia natura episodica e sia quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore (di fiducia o di ufficio), sicché, quando l'impedimento sia viceversa definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, occorre provvedere (in difetto di nomina fiduciaria), a pena di nullità, alla designazione di un difensore di ufficio che assuma, a norma dell'art. 97, comma 1, la titolarità della funzione (Cass. I, n. 16958/2018).

        Poiché il nuovo difensore può chiedere un termine a difesa, durante la pendenza del termine si verifica una coesistenza fra difensore rinunciante o revocato e nuovo difensore. Si è in realtà sottolineato che l'art. 108 contiene un “innocuo lapsus” perché in casi del genere vi è già un nuovo difensore che ha chiesto il termine per la difesa e sarebbe, dunque, irragionevole che in tale spazio di tempo continui ad operare il patrocinatore abdicante o revocato; probabilmente il legislatore voleva dire che, fino al compiuto decorso del termine concesso, ogni atto eventualmente realizzato sarebbe invalido (Cordero, 294).

        L'ultrattività del difensore rinunciante o revocato non rende obbligatorio il rinvio del processo a seguito della richiesta di un termine a difesa da parte del nuovo patrocinatore. Inoltre, se il difensore di fiducia, dopo aver ricevuto l'avviso dell'udienza, rinuncia all'incarico prima della sua celebrazione, il giudice può provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio anche all'udienza stessa, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino all'intervento di tale nomina (Cass. III, n. 31952/2016 ; Cass. V, n. 14348/2012).

        Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'intervenuta revoca del difensore, comunicata dopo l'avvenuta notifica dell'avviso dell'udienza, è da considerare priva di rilevanza e, inoltre, non può giustificare alcuna richiesta di rinvio. Nel giudizio di cassazione l'obbligo per il presidente di nominare un difensore di ufficio è previsto dall'art. 613, comma 3, per l'ipotesi in cui l'imputato sia privo di difensore di fiducia, ma se l'imputato ne sia munito e ad esso sia stato tempestivamente notificato l'avviso di udienza, la successiva revoca del mandato (come pure la rinuncia al mandato) non comporta l'obbligo di nomina di un difensore di ufficio e della notifica di una nuova udienza, con conseguente rinvio di quella già fissata. Un tale obbligo sorge solo nell'ipotesi in cui, rinviata l'udienza già fissata per un qualche motivo, occorra notificare un nuovo avviso, che non potrà essere notificato al difensore revocato o rinunciante (Cass. Fer., n. 38876/2015).

        Analogamente, nel giudizio d'appello è legittima la trattazione del dibattimento alla presenza del precedente difensore rinunciante o revocato, il quale deve svolgere il suo mandato finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore (Cass. V, n. 38944/2015).

        L'ultrattività del difensore rinunciante o revocato comporta anche che il giudice può legittimamente rigettare l'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale presentata dal nuovo difensore subentrante e nominare, per la celebrazione dell'udienza, un difensore d'ufficio in sostituzione di quello originario non comparso (Cass. II, n. 15778/2015).

        Tuttavia, non può nascondersi che desta qualche perplessità la prosecuzione di attività giudiziarie in presenza di un difensore non più legato da un rapporto fiduciario con il proprio assistito. Si osserva in dottrina che dal complesso meccanismo in esame la posizione dell'assistito risulta pregiudicata perché, ottenuto il termine ex art. 108, sopravvive la precedente difesa ormai “demotivata”, mentre, nell'ipotesi in cui il termine non venga richiesto, subentra subito il nuovo difensore che tuttavia non ha una conoscenza esaustiva del fascicolo (Frigo, 714).

        Può verificarsi anche l'ipotesi in cui all'interruzione del rapporto fiduciario non segue una tempestiva designazione del difensore d'ufficio. In tal caso, se occorre compiere un atto per il quale è necessaria la presenza dell'avvocato, il giudice deve rinviarlo, pena, altrimenti, l'integrazione di una nullità assoluta ex art. 179, comma 1.

        Va detto che in giurisprudenza vi è stata un'apertura alle riflessioni dottrinali riportate sopra. In una sentenza, rimasta isolata, la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto  che la facoltà del giudice di procedere in ogni caso avvalendosi del difensore revocato o rinunziante (o addirittura sostituendolo con un difensore d'ufficio investito ai sensi dell'art. 97, comma 4) si risolve in un indiscriminato ed irragionevole sacrificio dei diritti dell'imputato e del suo difensore, così come scolpiti, innanzi tutto, nell'art. 111, comma, 3 Cost. e nell'art. 6§3 lett. b) e c) CEDU. Ad avviso di questo orientamento, appare dunque preferibile ritenere che possano essere compiuti con l'assistenza del difensore rinunziante o revocato tutte quelle attività processuali il cui svolgimento risulti incompatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante, al cui compimento devono altrimenti essere differite. Si è peraltro precisato che l'urgenza processuale in grado di prevalere sull'effettività del termine a difesa non è legata esclusivamente a determinate categorie di atti indifferibili per loro stessa natura, ma può rivelarsi in riferimento a qualsiasi adempimento processuale, spettando alla prudente valutazione del giudice individuare la regola di bilanciamento da applicare in relazione alle condizioni del caso concreto ed all'esito della comparazione tra l'urgenza dell'incombente e la compressione del diritto di difesa (Cass. V, n. 38239/2016).

        Tuttavia, come già rilevato, la giurisprudenza successiva ha riaffermato il principio di diritto tradizionale osservando che il termine a difesa ex art. 108 è finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun vulnus può discendere dal fatto che la parte – nelle more della decorrenza del termine – sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale (Cass. VI, n. 18113/2021). La reiezione del nuovo orientamento si basa sulla considerazione che il chiaro tenore letterale degli artt. 107 e 108 non lascia dubbi sulla disciplina voluta dal legislatore, di talché all'interprete non è consentito “riscriverla” introducendo una sorta di “doppio binario” dipendente da presupposti, non solo non previsti dal codice, ma anche caratterizzati da contorni evanescenti, rimettendo al prudente apprezzamento del giudice la valutazione in ordine all'indifferibilità o meno dell'attività processuale da espletare, con conseguenti incertezze interpretative e inevitabili disparità di trattamento.    

        Bibliografia

        Astarita, Art. 107, in Gaito (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Torino, 2012, 577; Curtotti, Art. 107, in Lattanzi-Lupo (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, I, Milano, 1998, 106; Randazzo, Difesa tecnica e difensori, in Chiavario-Marzaduri (a cura di), Protagonisti e comprimari del processo penale, Torino, 1995, 292; Spangher, Soggetti, in Conso-Grevi (a cura di), Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova, 1996, 120.

        Autori: Alessandro Trinci

        Art. 108 - Termine per la difesa1.

        1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

        2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza.

         

        [1] Articolo così sostituito dall'art. 5 l. 6 marzo 2001, n. 60. Il testo dell'articolo era il seguente: «1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento».

        Riferimenti chiave:

        L. 6 marzo 2001, n. 60

        1. Inquadramento

        L'articolo in esame, nel regolamentare il termine « per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento », intende assicurare al difensore (d‘ufficio o di fiducia) dell'indagato-imputato (e non delle altre parti processuali) la possibilità di conoscere adeguatamente il fascicolo processuale in modo da apprestare una difesa effettiva.

        Si tratta di un diritto dell'avvocato che tuttavia incontra il limite dell'abuso, ossia della strumentalizzazione della facoltà per fini estranei alla ratio della previsione, come nel caso di avvicendamento di numerosi professionisti nella difesa del medesimo imputato, con conseguente richiesta di termini a difesa a scopo puramente dilatorio (Cass.S.U., n. 155/2011; si veda anche C. cost., n. 16/2006, che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma in esame in riferimento agli artt. 3,24,25 e 111 Cost., ha auspicato l'introduzione nell'ordinamento di istituti «volti ad impedire ipotesi di abuso di diritti o facoltà processuali suscettibili, in sé, di perturbare l'ordinato iter del procedimento e compromettere i valori di rango costituzionale che il processo in genere e quello penale in specie ineluttabilmente coinvolgono »).

        2. Richiesta

        L'iniziativa della richiesta di un termine a difesa spetta unicamente al difensore dell'imputato (o dell'indagato ex art. 61), mentre non è ipotizzabile una iniziativa officiosa del giudice (Cass. V, n. 15588/2017 , che ha osservato che imprescindibili esigenze di buona organizzazione e di ragionevole durata del processo ne esigono la prosecuzione e che il termine a difesa non può essere imposto al difensore d'ufficio senza rendere il giudice del processo giudice della difesa tecnica). Il riferimento esplicito all'imputato impedisce l'applicabilità della disciplina in esame ai difensori delle altre parti (del resto, l'abbandono della difesa relativa ad esse non comporta interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 105, comma 5).

        Il termine a difesa spetta solo al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente professionista, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono (situazioni a cui la giurisprudenza accomuna anche la morte del legale: Cass. II, n. 48817/2013). Il termine non spetta, invece, al difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p. come sostituto del titolare non comparso, trattandosi di diritto che spetta al solo difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Cass. II, n. 46047/2021;Cass. V, n. 25487/2015; cfr. anche Corte cost. n. 450/1997, che ha valutato tale assetto conforme agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., in quanto il difensore sostituto rappresenta il collega sostituito, il quale conserva i diritti e le facoltà propri dell'assistenza difensiva ed è l'unico che può esercitarli; contraGiunchedi, 2140, sul presupposto che la condizione del difensore che non sia comparso andrebbe equiparata a quella del legale che abbandona la difesa; tale linea interpretativa è stata condivisa da Cass. V, n. 10795/2010 — rimasta isolata — che ha ritenuto integrata una causa di nullità d'ordine generale, a regime intermedio, nel caso di diniego del termine a difesa a favore del difensore nominato in sostituzione del titolare non comparso per asserito legittimo impedimento, non riconosciuto tale dal giudice).

        In tali casi è comunque rimessa alla discrezionalità del giudice la concessione di un termine a difesa ad horas.

        Va segnalato, però, che, oltre ai casi di irreperibilità e mancata comparizione del difensore (nominato di fiducia o designato d'ufficio), la nomina di ufficio di un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, è prevista anche per i casi di abbandono della difesa. Ne consegue che il difensore d'ufficio nominato in sostituzione di un collega che abbia abbandonato l'assistenza del cliente ha diritto a chiedere il termine ex art. 108.

        Poiché lo scopo del termine ex art. 108 è quello di porre il nuovo difensore nella condizione di conoscere le carte processuali ed approntare una difensa “informata” del proprio assistito, tale diritto non spetta quando il nuovo professionista designato dalla parte in sostituzione di quello revocato, rinunciante, ecc. sia lo stesso professionista che ha assistito quella parte nel corso del processo precedentemente alla nomina di quello revocato, rinunciante, ecc. (Cass. II, n. 27981/2017 ; Cass. VI, n. 17307/2011).

        La richiesta del termine deve essere assunta all'inizio del dibattimento e non alla fine della relativa istruttoria, quando l'esigenza per la quale esso va accordato è venuta meno (Cass. III, n. 3447/1993). Tuttavia, il suddetto principio vale in relazione ad un dibattimento celebrato in un'unica udienza o, comunque, quando la nomina del difensore precede lo svolgimento dell'istruzione dibattimentale, mentre non può trovare applicazione nell'ipotesi di dibattimento snodatosi per più udienze, in cui la designazione del nuovo difensore sia intervenuta ad istruzione dibattimentale ormai conclusa ed in occasione dell'ultima udienza riservata alla sola discussione finale: in siffatta evenienza è invero palese la forzata ignoranza degli atti e dei fatti del procedimento da parte del neo-designato difensore (Cass. I, n. 5035/1997).

        La Suprema Corte ritiene che l'art. 108 non si applichi nel caso di nuova nomina verificatasi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614), mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dall'art. 611, il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell'intervento sia del procuratore generale che del difensore del ricorrente (Cass. I, n. 19784/2015; Cass. V, n. 2655/2022).


        3. Durata

        Organo competente alla concessione del termine è il giudice procedente. Tuttavia, nel corso delle indagini preliminari, si ritiene che tale compito spetti al pubblico ministero (Frigo, 719).

        In ordine alla concessione del termine l'autorità procedente non gode di alcuna discrezionalità, potendo soltanto decidere la durata del lasso temporale. Peraltro si tratta di una discrezionalità vincolata, in quanto il legislatore fissa la durata minima del termine, che non può essere inferiore a sette giorni.

        Il termine può essere abbreviato (mai, però, sotto le 24 ore) con il consenso dell'imputato o del suo difensore, oppure quando ricorrono specifiche esigenze processuali che il legislatore ha indicato nella possibile scarcerazione dell'imputato o prescrizione del reato. Quanto alla causa estintiva del reato, va infatti precisato che la concessione del termine a difesa non comporta la sospensione del corso del termine di prescrizione fino all’udienza di rinvio. La Suprema Corte ha invece precisato che tale effetto sospensivo si produce quando viene accolta la richiesta di rinvio dell’udienza finalizzata a verificare la possibilità di ottenere la remissione della querela, perché tale richiesta non può essere equiparata a quella di un termine a difesa, in quanto non serve al difensore per studiare il fascicolo processuale e scegliere la strategia difensiva, ma solo per avviare trattative la persona offesa (Cass. II, 33336/2023).

        Poiché non è fissata la durata massima, l'ordinanza di concessione del termine deve motivare sul perché il lasso temporale indicato sia ritenuto sufficiente ai fini della cognizione degli atti processuali (Cass. VI, n. 8668/1995).

        Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il termine concesso ex art. 108, comma 1, deve essere determinato, tenuto conto di tutte le situazioni processuali esistenti, nella misura sufficiente a consentire, al nuovo difensore, di esaminare gli atti e di informarsi sui fatti oggetto del procedimento, non dovendo necessariamente garantirgli la possibilità di consultare minuziosamente l'intero materiale processuale (Cass. III, n. 24979/2017, che richiama il principio di diritto affermato dalla Corte EDU per il quale è da ritenersi congruo il termine che, avendo consentito al difensore di "familiarizzare" con il fascicolo, sia stato sufficiente ad assicurare una difesa efficace).


        4. Effetti

        Durante la pendenza del termine non dovrebbero compiersi attività che richiedono la partecipazione del difensore. Tuttavia, qualora il difensore richiedente il termine sia subentrato ad altro difensore che ha rinunciato al mandato difensivo oppure è stato revocato dal proprio assistito, l'attività giudiziaria può proseguire con il precedente difensore, la cui assistenza tecnica si protrae fino alla scadenza del termine a difesa richiesto dal nuovo professionista (art. 107, comma 3).

        Il nuovo difensore è tenuto a svolgere il proprio mandato nelle condizioni processuali esistenti al momento del suo ingresso nel processo. Infatti, la sostituzione del difensore non può incidere su una situazione processuale radicatasi, per autonoma e consapevole scelta difensiva, nel rispetto delle regole del contraddittorio. Ne consegue che il nuovo difensore non può essere riammesso nel termine per la presentazione delle liste testimoniali qualora sia decorso il termine di cui all'art. 468 (Cass. III, n. 100/1999).

        Per evitare che il difensore sia “tentato” a rinunciare ad utilizzare il lasso temporale necessario per meglio organizzare la difesa dell'imputato nel timore di prolungarne oltre i termini la privazione della libertà, l'art. 304, comma 1, lett. a), prevede che la concessione del termine a difesa non incida sul decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare.

        Tuttavia, la Suprema Corte ha valutato diversamente l'ipotesi di revoca in massa dei difensori da parte degli imputati detenuti e della designazione di nuovi difensori cui venga concesso termine a difesa. Tale contegno è stato infatti ricondotto alla fattispecie indicata nella lett. b) dell'art. 304 (che prevede la sospensione dei termini per il tempo in cui l'imputato rimane privo di assistenza), traducendosi il suddetto comportamento nella strumentalizzazione, per finalità ostruzionistiche, del diritto di difesa, avendo tra le sue finalità quella di provocare la scarcerazione (Cass. VI, n. 1577/1999).


        5. Violazioni

        La mancata concessione del termine a difesa (così come l'incongruità dello stesso o il suo mancato rispetto: Dalia-Cimadomo, 506) determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore) che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal difensore presente entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il provvedimento reiettivo della richiesta (o che concede un termine in misura che si ritiene incongrua), essendo soggetta alle preclusioni e alle sanatorie di cui agli artt. 180 ss., sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Cass. I, n. 11030/2010; Cass. I, n. 13401/2020).

        Tuttavia, il diniego del termini a difesa, ovvero la concessione di un termine ridotto rispetto a quello previsto dall'art. 108, comma 1, non danno luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva ma integri un'evidenti tattica dilatoria con abuso del processo (Cass. II, n. 12306/2016; Cass. I, n. 23884/2019, relativa ad un caso in cui l'imputato, dopo avere saputo che l'udienza del processo, fissata da tempo per la rinnovazione, da lui stessa richiesta, dell'esame di numerosi testi presenti in aula, era stata rinviata al pomeriggio, in tarda mattinata aveva presentato in cancelleria la revoca del mandato al suo difensore di fiducia).

        È stato quindi ritenuto legittimo il diniego del termine a difesa in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell'udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità. La Suprema Corte ha, infatti, osservato che il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Cass. V, n. 32135/2016).

        Bibliografia

        Dalia-Cimadomo, Difensore (diritto processuale penale), in Enc. dir., Agg., III, Milano, 1999, 501; Giunchedi, Difesa d'ufficio e “giusto processo”, in Giur. it. 2001, 2138; Randazzo, Difesa tecnica e difensori, in Chiavario-Marzaduri (a cura di), Protagonisti e comprimari del processo penale, Torino, 1995, 293.

        Autori: Alessandro Trinci

        Art. 109 - Lingua degli atti1.

        1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana [1693; 63, 201 att.].

        2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato [64, 65] o esaminato [194 s., 208 s.] nella madrelingua e il relativo verbale [134 s.] è redatto anche in tale lingua [26 att.]. Nella stessa lingua sono tradotti [143 s.] gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

        3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità [177 s.].

         

        [1] La Corte cost., con sentenza interpretativa di rigetto, 30 giugno 1994, n. 271, nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 176d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei procedimenti giurisdizionali), ha affermato quanto segue: «L'art. 109, secondo comma, [...] emanato in attuazione della direttiva n. 102 espressa nella legge di delegazione 16 febbraio 1987 n. 81, ha garantito [...] in generale al cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta il diritto ad essere interrogato o esaminato nella madre-lingua (con la conseguente redazione del relativo verbale in tale lingua, oltre che in quella ufficiale del processo), diritto attivabile a richiesta dell'interessato davanti all'autorità giudiziaria avente competenza, in primo o secondo grado nel territorio di insediamento della stessa minoranza. Tale garanzia, in quanto destinata a preservare l'effettività del diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non solo come difesa tecnica, ma anche come autodifesa non può non spettare - indipendentemente dai contenuti particolari della disciplina introdotta per il Trentino-Alto Adige con il d.P.R. n. 574 - anche ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, rispetto ai quali - sempre ai sensi dell'art. 109, secondo comma, c.p.p. - restano peraltro salvi "gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali". Nei confronti dei cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco della Provincia di Bolzano il diritto relativo alla scelta della lingua del processo di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 574 non si presenta, quindi, alternativo, bensì concorrente con il diritto attribuito in generale a tutti i cittadini appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute ad essere interrogati o esaminati, a propria richiesta, nella lingua materna».

        Riferimenti chiave:

        Art. 6 Cost.; Direttiva 2010/64/UE; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574; l. 15 dicembre 1999, n. 482;  d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32

        1. Inquadramento

        La norma fissa il principio generale per cui l'italiano è l'unica lingua nella quale devono essere redatti tutti gli atti del processo penale. Tale principio è derogato, con dualità di discipline, solo per il cittadino italiano che appartenga ad una minoranza linguistica riconosciuta. Tutti coloro che non comprendono tale lingua, siano essi italiani non appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute ovvero stranieri, hanno solo diritto alla traduzione degli atti a norma dell'art. 143.

        2. L'italiano come unica lingua di redazione degli atti processuali
        2.1. Profili generali

        Lal. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, fissa all’art. 1 la regola generale per cui la lingua ufficiale della Repubblica e' l'italiano. In applicazione di tale principio la norma in commento dispone che ogni atto processuale deve essere formato in lingua italiana, salve le eccezioni che di seguito si esamineranno per gli appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute. In questo senso può dirsi che gli atti del processo penale sono atti a forma linguistica vincolata. La norma risponde alla intuitiva esigenza di individuare una forma di comunicazione fra gli attori del processo che sia, ad un tempo, unica e quanto più possibile condivisa.

        Ciò non significa che ogni atto che confluisce nel processo debba essere in origine formato in lingua italiana ovvero che necessiti di traduzione. La disposizione, infatti, si riferisce ai soli atti processuali e non anche agli atti che, pur destinati a confluire nel patrimonio documentale sul quale il giudice fonderà la decisione, abbiano una origine esterna al processo.

        Necessario è, dunque, distinguere fra atti processuali ed atti non processuali che hanno ingresso nel processo.


        3. Individuazione degli atti processuali
        3.1. La nozione di atto processuale

        Secondo la più accreditata dottrina (Lozzi), sono atti processuali tutti gli atti che siano compiuti nel corso del processo ai quali l'ordinamento ricolleghi effetti giuridici rilevanti in ambito procedural-penalistico. Rientrano in tale nozione, e assumono particolare rilevanza nella pratica giudiziaria, la querela, il mandato difensivo, la procura speciale per riti alternativi o per la costituzione di parte civile, la costituzione stessa, la memoria difensiva, l'impugnazione, il verbale degli atti compiuti oralmente, l'atto di Polizia Giudiziaria, la consulenza tecnica e la perizia, il provvedimento del Pubblico Ministero e del giudice, il verbale di causa ed ogni altro atto che rinvenga la propria disciplina nel codice di procedura penale.

        Tutti tali atti, dunque, devono essere obbligatoriamente formati in lingua italiana.


        3.2. L'atto processuale non redatto in lingua italiana

        Il comma terzo dell'articolo in commento commina alla violazione del principio per cui gli atti devono essere formati in lingua italiana la più grave delle sanzioni processuali: la nullità.

        La giurisprudenza (Cass.S.U., n. 36451/2008), ha infatti giudicato inammissibile una impugnazione che sia stata redatta, interamente od in parte essenziale, in lingua straniera; e ciò anche quando sia stata proposta da soggetto legittimato che non sia in grado di esprimersi in lingua italiana. Non si determina infatti alcuna violazione del diritto di difesa dell'alloglotta, garantito dalla possibilità riconosciutagli dall'ordinamento di avvalersi di un interprete, ricorrendone i presupposti anche con patrocinio a spese dello stato. Per questo la stessa decisione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

        Prevalente, anche se non univoca, è la tesi per cui il regime di tale nullità sia quello posto dall'art. 180; dunque può essere rilevata anche di ufficio ma non può più essere rilevata e dedotta dopo la sentenza di primo grado ovvero, se si è formata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.


        4. Gli atti non processuali che confluiscono nel processo
        4.1. Profili generali

        L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, ma non a quelli già formati in altra sede e che nel procedimento sono acquisiti, per i quali, invece, si pone la necessità della traduzione ove gli stessi assumano rilievo per i fatti da provare(Cass. V, n. 2707/2019).

        Dunque, p er gli atti extraprocessuali che confluiscono nel processo, ed in particolare per le prove documentali, non sussiste alcun divieto di produzione di atti formati in lingua diversa da quella italiana. E non esiste neppure l'obbligo incondizionato della loro traduzione nella lingua italiana. In particolare, non esiste un diritto dell'imputato a vedersi tradurre i documenti in lingua straniera acquisiti al processo, a meno che essi siano tanto rilevanti ai fini della decisione da costituire parte integrante dell'accusa.

        La giurisprudenza (Cass.S.U., n. 38343/2014) ha, infatti, precisato che la lingua italiana è forma linguistica vincolata per gli atti processuali, ma non è richiesta in relazione agli atti già formati da acquisire al processo. Per essi la necessità della traduzione andrà di volta in volta stabilita, nel contraddittorio delle parti, in relazione alla rilevanza probatoria di specifici atti ed al concreto pregiudizio difensivo che potrebbe discendere da una mancata traduzione.

        Dunque, possono agevolmente enuclearsi in materia i seguenti principi:

        (a) è sempre ammissibile la produzione in giudizio di atti non processuali formati in lingua straniera, ed in particolare di documenti;

        (b) non è ravvisabile un indiscriminato obbligo di traduzione di tali documenti, dovendosi selezionare quelli di cui sia necessaria la traduzione attraverso la dialettica processuale e la ponderazione della concreta utilità dell'adempimento;

        (c) è onere della parte che intenda ottenere, nel processo, la traduzione di atti formati in lingua diversa dall'italiano non solo individuare in modo analitico i singoli atti, ma anche dedurre in modo specifico in ordine al pregiudizio che potrebbe derivare dalla loro omessa traduzione da parte del giudice.


        4.2. Il procedimento davanti al tribunale del riesame ed il giudizio di Cassazione

        Tali principi generali necessitano di ulteriori specificazioni in relazione alle peculiarità che connotano i giudizi che originano da richiesta di riesame ex art. 309 e dal ricorso per cassazione.

        La giurisprudenza (Cass. III, n. 15380/2010) ha infatti affermato che le esigenze di celerità che connotano il rito dinanzi al tribunale del riesame, ed il regime della inefficacia che consegue al mancato rispetto dei termini ivi fissati, non consentono all'organo giudicante di disporre traduzioni; cosicché è onere della parte che intenda avvalersi di documenti scritti in lingua straniera curarne o la redazione in italiano ovvero la traduzione. Analogamente si è ritenuto con riferimento al giudizio di Cassazione (Cass. III, n. 21047/2004), nel quale la nomina di un interprete contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, il quale non consente di regola lo svolgimento di attività istruttorie.


        4.3. Casistica

        In applicazione di tali principi si è ritenuto:

        (a) illegittima la decisione del tribunale di sorveglianza di dichiarare inutilizzabile un documento, attestante fatto avvenuto all'estero, e prodotto dal condannato per ottenere un beneficio penitenziario, perché non redatto in lingua italiana e non tradotto, in quanto il tribunale doveva disporne traduzione d'ufficio (Cass. I, n. 3092/2014);

        (b) necessaria la traduzione officiosa in lingua italiana di una sentenza straniera depositata con traduzione asseverata solo se vi sia dubbio sull'attendibilità di quella prodotta, ovvero se l'utilizzo di quest'ultima possa pregiudicare i diritti di difesa, e sempre che sia stato eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata ulteriore traduzione (Cass. VI, n. 14041/2014);

        (c) legittima la mancata traduzione in lingua italiana di atti e documenti, tra i quali un interrogatorio, acquisiti nella fase delle indagini a seguito di rogatoria internazionale oggetto di generica indicazione da parte della difesa, e comunque non utilizzati nel corso del processo, atteso che per gli atti già formati che vengano acquisiti al processo la traduzione è obbligatoria solo se l'utilizzazione di essi possa pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia espressamente eccepito al riguardo nel corso del processo (Cass. V, n. 32352/2014).


        5. Le minoranze linguistiche riconosciute
        5.1. Profili generali

        La norma introduce, in diretta applicazione dell'art. 6. Cost., una disciplina di speciale favore per i cittadini italiani appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute, stabilendo che essi, dinanzi alle magistrature di merito competenti per i territori ove sono insediate tali minoranze, hanno diritto ad essere interrogati nella madre lingua ed a veder redatti in tale lingua il relativo verbale e tutti gli atti del procedimento loro indirizzati.

        E ciò, si badi, a prescindere da ogni concreto accertamento circa la congrua comprensione della lingua italiana da parte dell'Autorità Giudiziaria. Dunque, è un diritto riconosciuto anche se, in ipotesi, il cittadino appartenente ad una tale minoranza parli e comprenda correttamente la lingua italiana.

        Per la individuazione delle minoranze linguistiche riconosciute deve farsi riferimento alla elencazione contenuta nell’art. 2 della l. 5 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, a mente della quale la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (Cass., IV,  n. 10198/2015).

        Le minoranze tedesca e ladina beneficiano, però, di una disciplina del tutto peculiare, e di maggior favore, posta dallo Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige, che sarà esaminata infra. Le rimanenti minoranze, invece, godono solo dei benefici previsti dall'art. 109 in esame.


        5.2. Presupposti per avvalersi di lingua tutelata

        Tre condizioni devono essere soddisfatte perché il cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica riconosciuta possa avvalersi della lingua tutelata.

        La prima è che vi sia una sua richiesta in tal senso.

        La giurisprudenza (Cass. I, n. 12974/2014) ha infatti rilevato che nessuna norma di legge impone, come avviene invece ora per i cittadini stranieri, una verifica ufficiosa tesa a stabilire l'appartenenza ad una delle minoranze linguistiche tutelate, cosicché non può prescindersi da una richiesta dell'interessato o quantomeno da una sua segnalazione.

        La seconda è che egli dimostri che la zona ove risiede sia formalmente inclusa nell'ambito territoriale di applicazione delle norme di tutela (Cass. IV, n. 51812/2014), allegando i provvedimenti amministrativi comunali o provinciali emessi al riguardo.

        La terza condizione è che il procedimento si svolga dinanzi alla autorità giudiziaria di merito avente competenza per territorio in relazione alle zone incluse nell'ambito spaziale della tutela. Cosicché la possibilità di avvalersi della lingua tutelata non è riconosciuta né nel giudizio di Cassazione e neppure dinanzi ad autorità giudiziarie diverse da quelle aventi competenza sul territorio di residenza dell'imputato.


        5.3. Il contenuto della tutela

        Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al sub-paragrafo precedente, l'appartenente alla minoranza linguistica ha il diritto di essere interrogato o esaminato nella sua lingua nonché di ricevere il verbale e tutti gli atti del procedimento in tale lingua.

        Dunque, è una forma di garanzia operante non solo nei confronti dell'indagato od imputato, ma anche nei confronti delle altre parti processuali, nonché di testimoni, periti ed ausiliari.

        Centrale è comunque la figura dell'imputato, destinatario dei più qualificati atti del processo penale. Ove egli ne abbia fatto richiesta, ha diritto alla traduzione di tutti gli atti del processo a lui indirizzati. Dunque, non di tutti gli atti del procedimento, ma solo di quelli che siano a lui comunicati o notificati. Esemplificativamente, gli avvisi ex art. 145-bis e le fissazioni di udienza, ma anche le convalide di sequestro, perquisizione e, si ritiene, i provvedimenti che applichino misure cautelari.

        La giurisprudenza (Cass. VI, n. 1400/1998), del resto, propende per una interpretazione estensiva della nozione di atti indirizzati al cittadino appartenente a minoranza linguistica, ritenendo che fra gli atti di cui sia obbligatoria la traduzione debbano annoverarsi anche le sentenze.


        5.4. Il regime della nullità

        La nullità prevista dall'art. 109 per il caso di inosservanza dell'obbligo di traduzione degli atti del procedimento indirizzati a soggetto appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, è di carattere intermedio, pertanto rinviene la propria disciplina nell'art. 180 ed è sanabile, ai sensi dell'art. 183, per effetto del compimento di atti che dimostrino l'avvenuta corretta comprensione dell'atto non tradotto (Cass. VI, n. 9075/2006).


        6. La speciale tutela accordata alle minoranze linguistiche tedesche e ladine
        6.1. Profili generali

        L'art. 109 comma 2 espressamente statuisce che restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. E gli artt. 14, 15, 16 del d.P.R. n. 574/1988 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) prevedono una serie di garanzie ulteriori in quanto:

        (a) la stessa autorità giudiziaria che procede è bilingue, essendo indetti appositi concorsi per l'accesso in magistratura riservati a soggetti in possesso di tale requisito;

        (b) non integra una ipotesi di nullità la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo la modifica dell'art. 143  per effetto del d.lgs. n. 32/2014; tuttavia,  se vi è stata specifica richiesta di traduzione, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (Cass. II,  n.  45408/2019); talché il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini;

        (c) è affetta da nullità la decisione che non riconosca come legittimo l'impedimento di un imputato, sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione in Spagna, perché la documentazione che attestava la circostanza era redatta in lingua spagnola e non tradotta in italiano (Cass. V, n.  27077/2019); ciò in quanto l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, ma non a quelli già formati in altra sede;

        (d) non può eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento l'imputato alloglotta che abbia formulato istanza di cd. “patteggiamento”(Cass. II,  n. 6575/2016);

        (e)  l'elezione di domicilio da parte di straniero non a conoscenza della lingua italiana è nulla se questi non è assistito da un interprete (Cass. I, n. 32000/2013);

        (f) non è necessaria la iscrizione all'albo degli interpreti di chi si incarichi di tradurre in lingua italiana, ai fini della verbalizzazione di un atto, quanto lo straniero dica nella propria lingua (Cass. V, n. 17967/2013). 


        6.2. Conseguenze della inosservanza della disciplina

        La giurisprudenza (Cass. III, n. 20856/2017) ha chiarito che mentre la erronea individuazione della lingua presunta non è, di per sé, sanzionata essendo onere dell'imputato contestare la scelta operata dalla AG, determina di contro nullità l'impiego, per la redazione degli atti, di lingua diversa da quella scelta dall'imputato a seguito del primo interpello. Infatti l'imputato ha la facoltà, ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 574/1988, di chiedere entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto che il procedimento prosegua nella propria e diversa lingua materna, e  nell'ipotesi in cui detta richiesta sia disattesa si determina , ex art. 18 bis, comma 1, del citato d.P.R., una nullità assoluta.

        Allo stesso modo anche la designazione, come sostituto del difensore d'ufficio ex art. 97,  c.p.p. comma 4, di un legale non abilitato all'assistenza processuale nella lingua parlata dall'imputato è affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 (Cass. III, n. 40683/2018).

        Dunque la giurisprudenza più recente è approdata ad una interpretazione molto rigorosa della normativa di favore in commento, considerando come assoluta la nullità derivante dall'impiego di lingua diversa rispetto a quella scelta dall'imputato o da questi non ricusata. In questo senso deve quindi, allo stato, ritenersi superato quell'orientamento che riteneva tale tipo di nullità come meramente relativa ed eccepibile secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 181 (Cass., VI, n. 10983/2009).

        Vi è però da precisare che, trattandosi di normativa di favore, la sua violazione non può produrre effetti pregiudizievoli in capo all'imputato allorché egli stesso o la sua difesa vi abbiano dato causa,  essendosi ritenuto non affetto da nullità un atto depositato da difensore dell'imputato in lingua diversa da quella da questi prescelta (Cass. III, n. 42459/2015).


        7. Casistica

        (a) ha diritto di essere interrogato o esaminato nella lingua di appartenenza e di ricevere tradotti gli atti del procedimento il cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta,  a condizione che ne faccia richiesta e fornisca la prova in ordine alla formale inclusione del territorio in cui risiede tra quelli espressamente individuati nei provvedimenti amministrativi provinciali e comunali, emanati ai sensi dell'art. 3, legge 15 dicembre 1999, n. 482, aventi la funzione di delimitare l'ambito territoriale di applicazione delle norme di tutela, mediante l'allegazione degli stessi (Cass. IV, n. 10198/2015);

        (b) non integra una ipotesi di nullità la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo la modifica dell'art.143  per effetto del d.lgs. n. 32 del 4 marzo 2014; tuttavia,  se vi è stata specifica richiesta di traduzione, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (Cass. II,  n. 13697/2016); 

        ed, in caso di mancata traduzione della sentenza, l'imputato può richiedere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di impugnazione, la restituzione nel predetto termine correlato alla traduzione del provvedimento, con nuova decorrenza, in ogni caso, dal momento in cui la sentenza venga messa a sua disposizione (Cass. II, Sent. n. 22465/2022);

        (c) non può eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento l'imputato alloglotta che abbia formulato istanza di cd. "patteggiamento" (Cass. II,  n. 6575/2016);

        (d) l'elezione di domicilio da parte di straniero non a conoscenza della lingua italiana è nulla se questi non è assistito da un interprete (Cass. I, n. 32000/2013);

        (e) non è necessaria la iscrizione all'albo degli interpreti di chi si incarichi di tradurre in lingua italiana, ai fini della verbalizzazione di un atto, quanto lo straniero dica nella propria lingua (Cass. V, n. 17967/2013).

        Bibliografia

        Adorno, Sulla pubblicazione del contenuto di atti di indagine coperti dal segreto, in Iannone e altri, Dal garantismo inquisitorio a un accusatorio non garantito, in Percorsi di procedura penale, a cura di Perchinunno, I, Milano, 1996, 167 ss.; Corso, Dominioni, Gaito, Galantini, Garuti, Mazza, Spangher, Varraso, Vigoni, Procedura Penale, Atti, Torino, 2015; De Amicis, Appunti per una ricostruzione sistematica del diritto alla consultazione degli atti processuali, I Processuali, in Cass. pen. fasc. 3, 1996, 978; D'Isa, Sulla disciplina dei documenti nel nuovo processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1992, 1413; Lozzi, Atti Processuali Penali, II) diritto processuale penale, in Enc. giur., III, Roma, 1995; Spangher, Il diritto all'interprete ed al traduttore: attuata la direttiva europea, in Cass. pen. fasc.7-8, 2015, 2876B; Triggiani, Segreto Processuale e divieto di pubblicazione, in Enc. dir.,Annali, II, Milano, 2008, 1025; Tripodi, Fasi del procedimento penale e obblighi di comunicazioni al pubblico ex art. 114 t.u.f., in Giur. comm. fasc..2, 2010, 315.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 110 - Forma degli atti.1

        1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

        2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

        3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

        4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

        [1] Articolo interamente sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v.art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150, cit. che prevede:  «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».Il testo dell'articolo era il seguente: «Sottoscrizione degli atti. 1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. 2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. 3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.». 

        1. Inquadramento

        La norma fissa il principio generale per cui tutti gli atti processuali necessitano di sottoscrizione dell'autore per produrre effetti giuridici. 

        Nella impostazione tradizionale della norma essa consisteva nella mera apposizione olografa del nome e del cognome. Con l'attuazione della riforma Cartabia essa consisterà nella formazione di un documento informatico di cui sia assicurata l'autenticità, l'integrità e la leggibilità. Poiché, in questa parte, tale riforma ha carattere essenzialmente programmatico, la previgente disciplina resta tuttavia in vigore fino alla emanazione della normativa tecnica di attuazione di competenza del Ministero della Giustizia, come previsto dall'art. 87 comma 4 del decreto delegato attuativo della legge 27 settembre 2021 n. 134, approvato con decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

        Infine, per taluni atti, specificatamente individuati, la sottoscrizione necessita anche di autenticazione.

        2. La sottoscrizione degli atti nella impostazione tradizionale

        La sottoscrizione è lo strumento attraverso il quale l'autore di un atto ne assume la paternità, conferendogli effetti giuridici. Essa si perfeziona con la mera apposizione olografa del nome e del cognome del sottoscrivente in calce all'atto.

        Tale principio, invero già immanente nel sistema, è stato, ora, reso esplicita previsione normativa con l'introduzione, ad opera del decreto delegato attuativo della riforma Cartabia, del comma 2-quater dell'art. 111, a mente del quale quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

        La regola che impone la necessaria sottoscrizione degli atti assolve nell'ordinamento ad una duplice finalità: assicura che l'atto provenga effettivamente da chi ne risulti autore apparente, e garantisce che il contenuto sia espressione della sua reale volontà. Sempre che siano rispettate le formalità di deposito di cui all'art. 121, infatti, la introduzione nel processo di un atto ritualmente sottoscritto legittima una presunzione processualeiuris tantum che investe sia la autenticità del documento e sia la conformità del suo contenuto al volere dell'autore. Tale presunzione può essere vinta solo attraverso la specifica deduzione e la prova, da raccogliersi e valutarsi secondo i consueti canoni che governano l'accertamento processuale, della falsità materiale ovvero ideologica dell'atto.

        Ma per il perfezionamento degli atti processuali di più pregnante significato il legislatore richiede un quid pluris: l'autenticazione. In questo caso, tenuto conto della maggiore incidenza sugli interessi sostanziali e processuali della parte, non è sufficiente il grado di certezza che deriva dalla presunzione iuris tantum fondata sulla mera sottoscrizione, ma è richiesto un accertamento proveniente da pubblico ufficiale che fornisca prova rafforzata, ovvero sino a querela di falso, della provenienza dell'atto.

        Proprio per la finalità di garanzia che assolve la previsione di una sottoscrizione degli atti, il comma 2 della norma in commento prevede che non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici ovvero con strumenti diversi dalla scrittura, quali timbri, sigilli o similari strumenti.

        La giurisprudenza ritiene validamente apposte, invece, le sottoscrizioni mediante le iniziali o la sigla, largamente in uso nella prassi, a condizione che, con il concorso degli altri elementi desumibili dall'atto, sia identificabile il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma (Cass. I, n. 6535/1991).


        3. La riforma Cartabia

        Il legislatore delegante ha inteso promuovere la creazione di un ambiente (o ecosistema) informatico per il procedimento penale tale da favorire la transizione verso la forma digitale degli atti processuali. E ciò ha realizzato introducendo una vera e propria rivoluzione copernicana: se, infatti, nel vigente sistema il principio generale è che l'atto ha forma scritta, nel nuovo, invece, vige il diverso principio per cui esso è redatto e conservato in forma digitale. Dunque, la modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale diviene quella digitale.

         Vengono, però, fissati alcuni requisiti imprescindibili che devono possedere tali atti, prevedendosi che deve esserne assicurata l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Per questo si prevede il rispetto della normativa, anche di rango regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

        Come detto, è tuttavia da ritenersi che tale norma abbia, ad oggi, carattere prettamente programmatico. Infatti, l'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo ed a quello della certezza del compimento dell'atto; e che ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

        Contestualmente, viene riservato ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, la individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

        Opportunamente si prevede che sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di tali provvedimenti di rango normativo secondario, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, che dunque restano in vigore benché formalmente abrogate.


        4. Individuazione degli atti da sottoscrivere

        Tutti gli atti processuali devono essere sottoscritti.

        La giurisprudenza ha infatti chiarito che ogni documento scritto per assumere rilevanza e produrre effetti giuridici deve recare in calce la firma del suo autore (Cass. II, n. 4321/2000).

        Per quanto in questa sede rileva, il principio deve intendersi circoscritto ai soli atti processuali in senso stretto. Per la distinzione fra atti processuali ed atti non processuali che confluiscono nel processo si rinvia al commento subart. 109, qui evidenziandosi che gli atti rientranti in tale seconda categoria non necessitano di sottoscrizione, salvo che questa non sia richiesta per il regime giuridico loro proprio. È quanto avviene, ad esempio, per gli atti amministrativi, che devono recare la sottoscrizione del competente organo della pubblica amministrazione, ovvero per gli atti privati, che devono recare la sottoscrizione delle parti. Ma si tratterà di atti non già sottoscritti da uno degli autori del processo in funzione di esso, quanto di atti formati e sottoscritti fuori del processo, in relazione ai quali gli unici profili rilevanti sul piano procedurale sono quelli relativi alla acquisibilità ed alla valutazione, profili per i quali si rinvia al commento degli artt. 234,234-bis, 235,237,238-bis e 240.

        Quindi, tutti gli atti formati nel processo necessitano di sottoscrizione. Mentre per gli atti formati fuori del processo vige la diversa disciplina loro eventualmente propria.

        La sottoscrizione prevista dalla norma è quella dell'autore dell'atto. Dunque, del giudice e del P.M. ove venga in considerazione un provvedimento di costoro; del cancelliere, ove si abbia riguardo ad un suo atto; del difensore, se viene in considerazione un atto di tale ultimo; dell'imputato, se l'atto provenga anche o solo da costui.

        Unica eccezione è quella posta dall'art. 137, a mente del quale il verbale che documenti, nel processo o nel procedimento, le operazioni compiute deve essere sottoscritto da tutte le persone intervenute. Ma la giurisprudenza, muovendo dal chiaro tenore testuale dell'art. 142, ha chiarito che cagiona nullità la sola mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente, determinando incertezza assoluta sulle persone intervenute nella formazione dell'atto; ma la nullità non discende dalla inosservanza delle altre formalità indicate dall'art. 137, che degradano dunque a mere irregolarità (Cass. V, n. 1740/2010).

        Deve infine darsi conto di un più recente orientamento, all’evidenza ispirato al principio di conservazione degli atti processuali, teso a salvaguardare la validità di un atto privo di sottoscrizione quando elementi inconfutabili attestino, comunque, la paternità dello scritto. Ed in applicazione di tale principio si è ritenuta validamente proposta una istanza di riesame non sottoscritta dal difensore ma a lui con certezza riconducibile in quanto il funzionario di cancelleria ricevente aveva attestato che era stata da lui presentata e vi era corrispondenza tra il difensore che aveva presentato l'atto e quello che appariva esserne l'autore sulla base degli elementi tipografici e delle stampigliature impresse sull'atto(Cass. IV, n. 46238/2019).


        5. Gli atti che necessitano di autenticazione
        5.1. Profili generali

        Si è detto che per alcuni atti l'ordinamento non ritiene sufficiente la mera sottoscrizione in calce, ma richiede per la validità anche la autenticazione della sottoscrizione. Essa è lo strumento del quale si serve l'ordinamento processuale per avere certezza legale in ordine alla provenienza dell'atto dal suo autore apparente. Si sostanzia in una attestazione di uno dei pubblici ufficiali indicati dall'art. 39 dip. att. (cancelliere, notaio, difensore, sindaco o funzionario da lui delegato, segretario comunale, giudice di pace, presidente del consiglio dell'ordine forense o suo delegato) della autenticità della sottoscrizione, ovvero del fatto che essa sia stata realmente apposta dall'autore apparente del documento.

        La eventuale falsità di tale attestazione integra il reato previsto dall'art. 479 c.p.


        5.2. Gli atti che richiedono la autenticazione

        Necessitano di autenticazione i seguenti atti:

        (a) il consenso prestato dalla persona offesa agli enti od associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato necessario affinché questi intervengano nel processo (art. 92);

        (b) la procura speciale conferita dalla parte civile, dal responsabile civile, dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria al difensore che li rappresenti in giudizio (artt. 100);

        (c) la dichiarazione od elezione di domicilio (art. 162);

        (d) l'atto di querela, ove recapitato da incaricato o spedito per posta (art. 337);

        (e) la procura speciale per l'accesso al rito abbreviato (art. 438), al patteggiamento (art. 446), alla sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis) e ogni altra ipotesi di procura speciale prevista dall'ordinamento (art. 122);

        (f) l'atto di impugnazione spedito per posta o tramite raccomandata.

        A tali atti deve aggiungersi, anche per la sua rilevanza nella pratica, la istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti a spese dello stato che, a norma dell'art. 78 d.P.R. n. 115/2002, deve essere munita di sottoscrizione autenticata.

        Tutti tali atti, ove privi di autenticazione, sono da ritenersi nulli. E la nullità, ove non determini inammissibilità, è di ordine generale in quanto riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 178, lett. c), come tale a regime intermedio in quanto rilevabile anche di ufficio ma non più rilevabile o deducibile dopo la deliberazione della sentenza ovvero, se verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.


        6. La impossibilità di sottoscrivere

        La norma disciplina anche la ipotesi in cui l'autore dell'atto non sia in grado di scrivere, prevedendo un meccanismo suppletivo alternativo che fornisca certezza legale della paternità dell'atto.

        Ciò può avvenire o perché l'autore dell'atto sia analfabeta ovvero perché sia a ciò fisicamente impedito. Non pare, invece, condivisibile la tesi, pur largamente diffusa, che ritiene di dover includere in tale ipotesi anche il rifiuto di sottoscrizione. In questa ultima ipotesi, infatti, la mancata sottoscrizione equivale a rigetto del contenuto dell'atto, dal quale quindi non potranno derivare effetti diversi da quelli che a tale comportamento eventualmente ricolleghi l'ordinamento medesimo, come avviene in tema di notificazioni ove è espressamente previsto che in caso di rifiuto di sottoscrizione l'atto si intende per notificato.

        In questi casi il pubblico ufficiale al quale è presentato l'atto scritto, o che riceve l'atto orale, accertata la identità della persona, farà annotazione dell'impedimento in calce all'atto. Dunque, la sottoscrizione è sostituita da una annotazione che attesti la riferibilità di quell'atto al presentatore.

        Una tale attestazione, però, non può essere redatta dal difensore.

        La giurisprudenza ha infatti in più occasioni chiarito che nella nozione di pubblico ufficiale abilitato ad annotare, in fine di un atto scritto, che il suo autore non lo firma perché non è in grado di scrivere, non può farsi rientrare nel potere di autenticazione riconosciuto al difensore. Questi ha il potere di autenticare una sottoscrizione in quanto conferitogli dall'art. 39 disp. att., e dunque può solo attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza; ma l'attestazione che un soggetto non possa sottoscrivere e che voglia fare proprio il contenuto dell'atto costituisce esercizio di una potestà certificativa esulante dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto (Cass.S.U., n. 22/1998).

        Per sottoscrizione non può, poi, considerarsi un crocesegno. Esso, consistendo solo in una intersecazione di linee, non ha alcuna efficacia dimostrativa della riferibilità di un atto ad una persona determinata, come avviene con la sottoscrizione di pugno nella quale l'apposizione del nome e del cognome in una certa grafia consentono una riferibilità soggettiva dell'atto. Esso pertanto è equiparato alla impossibilità di sottoscrivere, ed è quindi necessario che un pubblico ufficiale, diverso dal difensore, attesti la impossibilità a sottoscrivere dell'autore (Cass.S.U., n. 22/1998).

        Non può pertanto ritenersi valido e produttivo di effetti un atto recante in calce, in luogo della sottoscrizione autografa, un crocesegno autenticato dal difensore, atteso che il potere certificativo del difensore è circoscritto alla attestazione della autenticità della sottoscrizione, ma non si estende anche alla attestazione della incapacità od impossibilità di sottoscrivere.

        La Polizia Giudiziaria è invece titolare del potere di attestare, anche in via implicita, l'impossibilità di sottoscrivere da parte dell'autore dell'atto. Si è infatti ritenuto valido il verbale di elezione di domicilio sottoscritto mediante l'apposizione di un segno di croce; ciò in quanto l'ufficiale di polizia giudiziaria che lo redige attesta sia la provenienza dell'atto che l'identità del sottoscrittore, mentre l'assenza della specifica attestazione dell'impossibilità di sottoscrivere da parte del dichiarante, non espressamente prevista a pena di nullità, costituisce una mera irregolarità dell'atto (Cass. I, n. 13649/2019).

        Tale principio è stato, ora, reso esplicita previsione normativa con l'introduzione, ad opera del decreto delegato attuativo della riforma Cartabia, del comma 2-quater dell'art. 111, a mente del quale se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.


        7.La mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio - segnalazione di contrasto

        Controversi sono gli effetti che si producono nel caso, invero non infrequente nella pratica giudiziaria,  in cui l’indagato, dopo aver eletto o dichiarato il proprio domicilio ai fini delle notifiche a norma dell’art. 161, rifiuti poi di sottoscrivere il relativo verbale.

        Secondo una prima interpretazione la mancata sottoscrizione determina invalidità della elezione solo qualora risulti che l’indagato abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando la intenzione di non dare più corso all'elezione (Cass. IV, n. 22372/2015). Altra pressoché coeva interpretazione, invece, perviene alla soluzione opposta, rilevando che il rifiuto di sottoscrivere il verbale non possa che essere inteso quale rifiuto di eleggere domicilio (Cass. VI, n. 26631/2016). Da questa seconda e più rigorosa interpretazione discende la nullità delle notificazioni eseguite presso il domicilio eletto, inteso quale luogo non scelto né approvato dall'imputato.


        8. Casistica

        In applicazione di tali principi si è ritenuto:

        a) nullo un atto di impugnazione, in calce al quale, dopo il segno di croce dell'imputato, il difensore aveva provveduto all'annotazione che trattavasi di persona analfabeta (Cass.S.U., n. 22/1998);

        b) inammissibile il ricorso straordinario per cassazione redatto dal condannato personalmente e privo della sua sottoscrizione benché ricevuto da istituto penitenziario     (Cass. I, n. 28994/2020);

        c) nullo un atto di querela sottoscritto con il segno della croce ma privo della certificazione del pubblico ufficiale al quale l'atto è stato presentato per iscritto o oralmente che, accertata l'identità della persona, doveva farne apposita annotazione (Cass., V, n. 27975/2005);

        d) inammissibile il ricorso per cassazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di croce, privo della annotazione di un pubblico ufficiale che attesti l'identità del presentatore e la sua impossibilità a sottoscriverlo (Cass. I, n. 27162/2013);

        e) inammissibile il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell'interessato e presentato da soggetto diverso da quest'ultimo e all'uopo incaricato: la sottoscrizione dell'impugnazione è imprescindibile e deve essere effettuata scrivendo di propria mano, in calce all'atto, il nome e il cognome di colui che deve firmare; né, a tal fine, è sufficiente la delega ad altro soggetto per la presentazione del ricorso, considerato che la libertà di forme ammessa in ordine al conferimento della delega non fa venir meno il requisito dell'indispensabilità della sottoscrizione del ricorso (Cass. V, n. 36075/2007);

        f) inammissibile la richiesta di riesame di una misura cautelare proposta con atto non sottoscritto dal difensore il cui nome pure figuri impresso in calce allo stesso atto, poiché ogni documento scritto per assumere rilevanza e produrre effetti giuridici deve recare in calce la firma del suo autore (Cass. II, n. 4321/2000);

        g) inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore mediante telegramma dettato per telefono, perché, a differenza dalla spedizione del telegramma da un ufficio postale, è modalità che non garantisce certezza in ordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante, in quanto in tal modo l'atto non è corredato dalla sottoscrizione e non è in forma scritta (Cass. II, n. 52740/2014).

        Bibliografia

        V. sub art. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 111 bis - Deposito telematico1.

        1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

        2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

        3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

        4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche (2) .

        [1] Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

        [2] Comma modificato dall'art.2, comma 1, lett. a) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che ha inserito dopo le parole: «le parti» le seguenti: «e la persona offesa dal reato».

        1. Inquadramento

        La norma, da leggere unitamente alla successiva sul fascicolo digitale ed alla nuova formulazione sia dell'art. 172 che dell'art. 175-bis in tema di malfunzionamento dei sistemi informatici, introduce l'obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie.

        2. L'obbligatorietà del deposito telematico

        Il deposito con modalità telematiche diviene, dunque, l'unico strumento attraverso il quale le parti possono introdurre - nel procedimento o nel processo - atti, documenti, richieste e memorie, salve solo le eccezioni delle quali si dirà in prosieguo.

        La norma richiede solo che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l'identità del mittente e del destinatario. A tal fine, occorrerà operare nel rispetto della normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.


        3. L'entrata in vigore della disposizione

        La l. 30 dicembre 2022, n. 199.

        L'entrata in vigore della disposizione, ed in particolare degli artt. 111 bis e 111 ter, è espressamente differita sino alla approvazione della normativa tecnica di attuazione. Infatti, l'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo ed a quello della certezza del compimento dell'atto; e che ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

        Contestualmente, viene riservato ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, la individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

        Opportunamente si prevede che sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di tali provvedimenti di rango normativo secondario, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

        Vi è da rilevare come il testo originario del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 poneva problemi di coordinamento, anche operativi, rispetto alla normativa relativa ai depositi introdotta a seguito della emergenza da COVID-19. Ci si riferisce, in particolare, al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Esso infatti, all'art. 24, consente il deposito, con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. E reca anche una analitica disciplina della firma digitale da apporre sulle impugnazioni.

        In applicazione di tale normativa i depositi telematici sono entrati, ormai, nella vita quotidiana degli uffici giudiziari, e sono ampiamente utilizzati dagli avvocati per l'inoltro di memorie, istanze e richieste. Ma si era in presenza di normativa emergenziale e non strutturale, la cui vigenza è cessata alla data del 31.12.2022, salvo ulteriori proroghe.

        Dunque, in attesa dell'approvazione della normativa tecnica di cui si è detto, si profilava una sorta di vuoto normativo che lasciava senza espressa disciplina un istituto ormai ampiamente in uso negli uffici giudiziari.

        Di tale vuoto si è opportunamente fatto carico il legislatore, che dopo aver rinviato di due mesi l'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, con la l. 30 dicembre 2022 n. 199, ha nella sostanza prorogato il regime dei depositi telematici.

        Infatti, il comma 6-bis del novellato art. 87 del d.lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150, prevede che, fino all'entrata in vigore della normativa tecnica di cui si è detto, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410, della denuncia di cui all'articolo 333, della querela di cui all'articolo 336 e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

        La norma precisa anche che per tali categorie di atti l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

        Dunque, per tutti gli atti sopra indicati, la trasmissione tramite PEC non è strumento di deposito alternativo all'impiego del portale telematico.

        Per tutti i rimanenti atti, invece, la introduzione, ad opera sempre della l. 30 dicembre 2022 n. 199, dell'art. 87 bis ha l'effetto di legittimare il deposito a mezzo PEC.

        La norma infatti precisa che per tutti gli altri atti, documenti od istanze è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici verso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.

        La norma prevede anche che il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede anche all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

        Una particolare disciplina è, poi, prevista per il deposito degli atti di impugnazione, comunque denominati. L'atto in forma di documento informatico, deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e deve contenere la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

        L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

        Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione è invece trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7.

        L'impugnazione è inammissibile:

        a ) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

        b ) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici;

        c ) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

        In tali casi il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.


        4. Le eccezioni

        La regola generale dell'obbligatorio deposito in forma telematica di atti, documenti, richieste e memorie viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste ai commi 3 e 4 dell'art. 111-bis.

        Il comma 3 precisa che la previsione dell'obbligatorietà del deposito telematico non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. Si pensi a documenti cartacei aventi formato non compatibile con gli strumenti tecnici di digitalizzazione comunemente in uso degli uffici giudiziari (ingrandimenti fotografici, estratti di mappa, elaborati progettuali e simili) ovvero a beni fisici, quali corpi di reato, registrazioni, prelievi di laboratorio, campionamenti e quant'altro necessiti di fisica apprensione al processo.

        Ma si pensi anche a qualsiasi documento che, nel processo, sia necessario depositare nella sua consistenza fisica onde rendere percepibile ai sensi un contenuto altrimenti non apprezzabile.

        Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Si tratta di previsione che si pone a salvaguardia degli interessi dei privati, non necessariamente in possesso delle cognizioni e degli strumenti tecnici necessari per attuare un deposito telematico.  

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 111 ter - Fascicolo informatico e accesso agli atti1.

        1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

        3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

        4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

        [1] Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

        1. Inquadramento

        La norma, in coerenza con la digitalizzazione del processo penale voluto dalla riforma Cartabia, disciplina la tenuta in formato digitale del fascicolo processuale.

        2. Il contenuto precettivo generale

        La disposizione prevede in primo luogo che i fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico. Prescrive, però, che ciò debba avvenire attraverso modalità tecniche tali da assicurare l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica del fascicolo.

        Anche in questo caso, dunque, il legislatore opera un rinvio alla normativa tecnica di settore e non introduce direttamente specifiche regole tecniche, introduzione che avrebbe invece imposto la necessità di continuo adeguamento delle disposizioni del codice processuale al mutamento delle predette regole conseguenti alla evoluzione tecnologica.

        Fissa, però, gli obiettivi strategici che la normativa tecnica deve assicurare, individuandoli in primo luogo nella autenticità, da intendersi come esatta corrispondenza fra il contenuto digitale del fascicolo ed i singoli atti, siano essi processuali in senso stretto ovvero formati fuori del processo ma in esso confluiti.

        Completa indubbiamente tale disposizione l'ultimo comma della norma in commento, a mente del quale le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

        Dunque, gli atti nati analogici, una volta resi digitali secondo uno degli strumenti consentiti, possono essere acquisiti al fascicolo senza la firma del cancelliere o dell'addetto alla segreteria e divenire, per ciò solo, originali informatici. Vi è pertanto una presunzione, certamente relativa, di conformità all'originale di quanto contenuto nel fascicolo.

        Tale presunzione è diretta conseguenza del secondo requisito che le modalità di tenuta dei fascicoli digitali devono assicurare, ovvero l'integrità. Ciò in quanto l'accesso e, soprattutto, l'abilitazione ad apportare modifiche agli atti contenuti nel fascicolo sono consentiti solo a persone a ciò appositamente abilitate (cancellieri in possesso di determinate qualifiche), munite di rigide credenziali di accesso e delle cui operazioni resta traccia verificabile nel sistema.

        Accessibilità, leggibilità ed interoperabilità attengono, invece, alla qualità che il “prodotto” complessivo costituito dal fascicolo digitale deve offrire all'utente finale (magistrati, avvocati, cancellieri e parti in genere), e che deve essere tale da garantire la piena fruibilità dei dati, la loro agevole consultazione nonché la loro esportabilità informatica in ambienti lavorativi esterni al fascicolo.

        Nella relazione illustrativa della riforma si osserva come con questa ultima previsione, in particolare, si pretende una modalità che faciliti, per il lettore, l'orientamento tra gli atti inseriti nel fascicolo informatico (funzione che, nell'analogico, è svolta, in maniera più rudimentale, dall'indice). Ciò è funzionale a dare maggiore effettività al diritto di difesa delle parti, rendendo più spedito ed agevole l'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo.

        Al fine di scongiurare possibili dubbi interpretativi, la norma si premura di chiarire in modo espresso che l'obbligo di digitalizzazione vale anche quando la legge preveda la trasmissione di singoli atti e documenti, disgiunti dal fascicolo processuale.

        Per gli atti depositati in modalità analogica (modalità che, come detto, è sempre possibile per il deposito operato personalmente dalle parti), si prescrive, al comma 3, una pronta conversione in copia informatica ai fini del loro inserimento nel fascicolo informatico, con la stessa clausola di salvezza (questa volta ai fini specifici dell'inserimento nel fascicolo) prevista per gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica (si veda al riguardo quanto osservato sub art. 111-bis, §4).

        Si è comunque precisato che nel fascicolo informatico deve essere inserito un elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, per qualsiasi ragione, siano acquisiti in forma di documento analogico e non siano stati convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale a preservare completezza e continuità del fascicolo processuale anche laddove parte dello stesso fascicolo sia in forma di documento analogico, al contempo offrendo alle parti uno strumento utile per comprendere, consultando telematicamente il fascicolo, quali e quanti degli atti e documenti che lo compongono siano presenti solo in cartaceo.


        3. L'entrata in vigore della disposizione

        Per l'entrata in vigore della disposizione si rinvia a quanto osservato sub art. 111-bis, paragrafo 3.


        4. Il doppio fascicolo

        La previsione di una redazione solo in forma di documento informatico degli atti processuali (art. 110), la loro sottoscrizione con firma elettronica qualificata in luogo di quella fisica (art. 111), il deposito solo in digitale degli atti (art. 111-bis) e la disposizione in commento preludono, dunque, alla digitalizzazione completa del processo penale. Ma inevitabile è, almeno in sede di prima applicazione della riforma, almeno una parziale coesistenza anche del fascicolo analogico o fisico.

        Come si è visto commentando gli articoli precedenti, infatti, vi sono alcuni documenti che non si prestano ad essere trasportati su supporti digitali per loro intrinseca natura (corpi di reato, campionamenti, elaborati progettuali e quant'altro) o che non possono esserlo senza minarne la efficacia rappresentativa per scarsa visibilità o simili. Dunque, per tali documenti è necessario che il fascicolo conservi una sua dimensione fisica.

        Le parti private, poi, hanno facoltà di depositare in modalità non telematica gli atti compiuti personalmente. Ed anche di questi, benché trasportati poi su supporto digitale a cura dell'ufficio, deve assicurarsi la conservazione.

        Dunque, anche se non per tutti i fascicoli, per molti vi sarà un doppio fascicolo, uno digitale ed altro analogico. Certo, il fascicolo processuale è e rimane, ovviamente, unico, quand'anche fosse costituito in parte da documenti informatici ed in parte da documenti analogici, essendo volte le nuove regole solo a disciplinare le fondamentali regole di formazione, conservazione, gestione e trasmissione del fascicolo creato in modalità digitale.

        Vi è poi un ulteriore ostacolo da rimuovere per una totale digitalizzazione degli atti, di carattere logistico. Sarà infatti necessario dotare gli uffici di una rete infrastrutturale capillare che metta in condizione tutti gli attori del processo di consultare i fascicoli non solo dalle scrivanie dei loro uffici, ma anche dalle aule di udienza dove i processi vengono tenuti e decisi. E di farlo in modo rapido e completo, per evitare che si determinino ritardi nella trattazione dei procedimenti.

        Sarà compito del Ministero della Giustizia, in esercizio dei poteri conferiti dall'art. 87 del Decreto delegato attuativo della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, individuare le tipologie di atti per i quali prevedere modalità non telematiche di deposito, comunicazione e notificazione nonché i termini di transizione al nuovo regime. Magari escludendo da esso, almeno nella prima fase, tipologie di procedimenti (si pensi ai decreti penali di condanna od ai procedimenti monocratici per reati semplici o seriali) in relazione ai quali la digitalizzazione non apporterebbe benefici apprezzabili ma costituirebbe solo un onere ulteriore per gli uffici.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 111 - Data e sottoscrizione degli atti1.

        1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta (2) .

        2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità [292], questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

        2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici (3) .

        2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso (4) .

        2-quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo (5) .

        [1] Rubrica così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole: «e sottoscrizione» dopo la parola: «Data».

        [2] Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole: «informatico o analogico,» dopo le parole: «un atto,». Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v.art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150, cit. che prevede:  «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

        [3] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

        [4] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

        [5] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

        1. Inquadramento

        La — necessaria — datazione degli atti assolve la funzione di garantire il rispetto della sequenza procedimentale e dei termini processuali da parte degli attori del processo. Ma per il principio di conservazione degli atti processuali la sua mancanza può essere considerata patologica solo quando essa non sia aliunde desumibile in termini di certezza.

        2. La data degli atti

        Il processo è una sequenza ordinata di atti posti fra loro in connessione logica e cronologica. Molteplici sono, infatti, le disposizioni che impongono il compimento di determinati atti entro un termine prefissato dalla legge (termini acceleratori), come avviene nel caso delle impugnazioni, del deposito delle sentenze, delle convalide; così come molteplici sono anche le norme che, al contrario, precludono attività processuali prima che un dato termine sia decorso (termini dilatori), come nella ipotesi della richiesta di rinvio a giudizio rispetto alla notifica dell'avviso exart. 415-bis, ovvero dei termini di comparizione rispetto alle udienze, solo per citare alcuni dei casi più rilevanti.

        Pregnante è quindi l'esigenza di attribuire a ciascun atto processuale una propria chiara ed inequivoca collocazione temporale.

        Tale esigenza è soddisfatta mediante la previsione della datazione degli atti. La equivoca formulazione della norma potrebbe trarre in errore l'interprete in ordine alla possibile esistenza di atti processuali non richiedenti datazione. Ma la conclusione sarebbe erronea. Come si vedrà nei paragrafi seguenti, anche in virtù del principio di conservazione degli atti processuali, la mancanza della data può non dare luogo a patologie ove sia possibile conferire all'atto una collocazione temporale che consenta di valutarne altrimenti la tempestività; e la mancata apposizione della data da parte dell'autore è suscettibile di essere sanata mediante il diverso e distinto atto di deposito, in segreteria o cancelleria.

        Ma senza una certa datazione l'atto non può produrre gli effetti che sarebbero suoi tipici.

        La norma prevede che quando la legge richieda la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno ed il luogo in cui l'atto è compiuto.

        Merita di essere posta nel debito rilievo la circostanza che il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice coincide con quello del deposito in cancelleria (ovvero in segreteria nel caso del pubblico ministero). Non ha, invece, rilievo la data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento ad opera del magistrato, posto che solo con tale deposito l’atto esce dalla sfera privata del giudice ed assume rilevanza esterna (Cass. III, n. 5621/2016).


        3. La mancanza della data

        La norma introduce una esplicita disciplina per l'atto mancante di data nella sola ipotesi in cui questa sia richiesta espressamente a pena di nullità, circostanza peraltro prevista solo per la ordinanza cautelare dall'art. 292; e dispone che tale nullità sussista solo in caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo od in atti a questo connessi.

        Tale disposizione è stata però intesa dalla giurisprudenza alla stregua di un principio generale applicabile in ogni caso di atto privo di data, essendosi giunti ad affermare che un provvedimento emesso fuori dell'udienza non è nullo o addirittura inesistente, se privo della data di deposito, perché la data è elemento estrinseco al provvedimento, previsto ai fini dell'efficacia, e serve a fissare il momento di inizio della sua rilevanza esterna; mentre alla omessa indicazione della data si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacienti, contenute anche in atti connessi.

        In altri termini, vi è difetto essenziale della data solo se essa non possa desumersi «aliunde» in termini di certezza.


        4. La certificazione dell'ora

        La norma in commento prevede che l'indicazione dell'ora di redazione dell'atto sia necessaria solo ove essa sia espressamente prescritta. Tale disposizione deve essere letta parallelamente alla norma generale sui termini, l'art. 172. Essa, infatti, prevede che i termini processuali sono stabiliti a giorni, ore, mesi od anni.

        Ne consegue che la indicazione dell'ora dopo la data ed il luogo di formazione dell'atto è necessaria in tutti i casi nei quali il legislatore preveda la decorrenza di termini ad ore. E, dunque nei casi di: (a) decreto di intercettazione disposto d'urgenza dal PM e del conseguente provvedimento di convalida del Gip (art. 267); (b) rifiuto di identificazione previsto dall'art. 349 comma 4; (c) convalida di perquisizione disposta dalla PG (art. 352); (d) convalida di sequestri probatori disposti dalla PG (art. 355); (e) arresto e fermo (artt. 380,381,386,390).

        Come con riferimento alla mancanza della data, però, anche con riferimento alla mancata indicazione dell'ora è divenuto prevalente un orientamento interpretativo che non riconnette alla mera mancanza della indicazione dell'ora la nullità del provvedimento, ben potendosi ricavare aliunde la prova della tempestività del medesimo.

        La giurisprudenza ha infatti affermato che l'omessa attestazione dell'orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero ovvero del provvedimento di convalida del G.i.p. non impediscono — da soli — l'utilizzazione dei risultati delle operazioni di intercettazione, non trattandosi di adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità (Cass. IV, n. 1217/2008). Ciò in quanto tale omissione non legittima una presunzione di non tempestività degli adempimenti e conseguentemente la dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione, ben potendo risultare «aliunde» il rispetto delle cadenze temporali di legge (Cass. II, n. 11921/2007).

        Il principio è stato ribadito anche con riferimento alla ipotesi di inesatta attestazione di data ed orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, che parimenti non può ritenersi né nullo né inutilizzabile a condizione che i dati in questione siano desumibili in modo certo da altri atti del pari fidefacenti (Cass. II,  n. 38423/2016).

        In definitiva, , la mancata o l’erronea attestazione non provano, da sole,  neppure in via presuntiva, la non tempestività;  gli effetti patologici discendono solo dalla intempestività in se stessa, non dalla mancata od erronea attestazione, che possono essere superate dalla esistenza di altri atti (registri di passaggio fra pubblico ministero e giudice, provvedimenti esecutivi, notifiche e simili) che in via autonoma rendano conto della tempestività del provvedimento. Dunque la questione è puramente probatoria, nel senso che il rispetto delle cadenze temporali ben può risultare aliunde.

        E’ però onere della parte che deduce il mancato rispetto di tali termini richiedere alla cancelleria o segreteria degli uffici coinvolti una certificazione di quanto risulta dal registro” (Cass. VI, n. 38325/2005).


        5. La sottoscrizione degli atti

        Il decreto legislativo  n. 150 del 2022 recante attuazione della legge delega n. 134 del 2021 c.d. Riforma Cartabia, ha modificato in modo significativo la norma, introducendovi tre nuovi commi che hanno la funzione di rendere omogenee le disposizioni il tema di data e sottoscrizione degli atti processuali rispetto alle nuove modalità – digitali - introdotte per la formazione e presentazione degli atti nel procedimento penale.

        In tale ottica, è stata modificata anche la rubrica della norma, sì da dedicare una specifica regolamentazione alla sottoscrizione dell'atto, sia nel caso in cui esso si presenti come “nativo digitale”, ovvero redatto e sottoscritto direttamente con modalità informatiche, sia nel caso in cui esso sia redatto con modalità analogiche tradizionali.

         La disciplina della prima ipotesi è in concreto contenuta nel comma 2-bis, che richiama (come visto a proposito dell'art. precedente) la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione con firma digitale od altra firma elettronica qualificata nonché la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. Dunque, la norma opera un rinvio alla normativa tecnica di settore e non introduce direttamente specifiche regole tecniche, introduzione che avrebbe invece imposto la necessità di continuo adeguamento delle disposizioni del codice processuale al mutamento delle predette regole conseguenti all'evoluzione tecnologica.

        I commi 2-ter e 2-quater della disposizione provvedono poi - per i casi invero già disciplinati dall'articolo 110 nel testo vigente - a fornire la disciplina di dettaglio per i casi nei quali l'atto processuale non sia “nativo digitale”. Si prevede, infatti, che la sottoscrizione dell'atto redatto in forma di documento analogico si realizza con la mera scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome  di chi deve firmare, seguito dalla attestazione della autorità che lo riceve in ordine alla identità del sottoscrittore; e che la ricezione di un atto orale per il quale si prevede la trascrizione in forma di documento informatico, deve contenere l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento, della identità della persona che lo ha reso. Infine, si disciplina – in coerenza con l'interpretazione giurisprudenziale vista sub art. precedente - per il caso in cui la persona non sia in grado di scrivere.

        Del carattere, ad oggi, meramente programmatico della norma sulle sottoscrizioni digitali si è già detto sub art. 110. Ed al paragrafo 3 del commento a tale norma si rinvia per il dettaglio, evidenziandosi, qui, come per l'operatività concreta della norma è necessario attendere l'emanazione della normativa secondaria di attuazione da adottarsi entro il 31.12.2023  (cfr.art. 87 del decreto legislativo delegato n. 150 del 2022).


        6. Casistica

        In applicazione di tali principi si è ritenuto:

        (a) non nullo il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante il ricorso ad impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica se privo della data, quando risulta con certezza quella della sua annotazione nel registro previsto dall'art. 267, comma 5 (Cass. II,  n. 10139/2016);

        (b) non nullo il provvedimento giurisdizionale privo di data, potendosi pervenire alla sua certa datazione mediante l'attestazione di deposito in cancelleria (Cass. I, n. 3285/1999);

        (c) non nulla l'ordinanza cautelare priva di data qualora tale elemento lo si possa evincere da un'attestazione della cancelleria, quale la data di trasmissione al P.M. od il deposito (Cass. II, n. 29129/2013);

        (d) idonea ad attribuire datazione certa ad un atto la certificazione dei «passaggi» del provvedimento da un ufficio all'altro (Cass. II, n. 5968/2011, con la quale si è ritenuto che la tempestività del provvedimento possa essere attestata dalle annotazioni nei registri di passaggio tra l'ufficio del procuratore della Repubblica e quello del Gip);

        (e) non nullo, se privo di data, il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante il ricorso ad impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica quando tale data risulti dalla annotazione nel registro previsto dall'art. 267, comma 5 (Cass. VI. n. 16672/2010);

        (f) idonea ad attestare la data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ai fini dell'ammissibilità di un appello proposto dal P.M. a norma dell'art. 322-bis, l'attestazione sulla copertina del fascicolo del P.M., apposta dalla segreteria dell'ufficio di Procura, della data di ricezione del provvedimento (Cass. VI, n. 4231/2007);

        (g) determinabile la data di avvenuta notificazione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari privo della indicazione della consegna nella copia notificata all'interessato attraverso elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi (Cass. II, n. 41559/2005, fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto integrabile la copia notificata con l'originale dell'atto);

        (h) integrabile la mancata attestazione di deposito in cancelleria di un decreto di convalida di urgenza di intercettazioni attraverso le annotazioni nei registri di passaggio tra l'ufficio del procuratore della Repubblica e quello del G.i.p. (Cass. II, n. 42318/2005);

        (i) non affetto da nullità il provvedimento, privo di data, con il quale il giudice della esecuzione sciolga una riserva assunta in udienza, dovendosi presumere che data della udienza e data della decisione coincidano (Cass. I, n. 2817/1994).

        Bibliografia

        V. sub art. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 112 - Surrogazione di copie agli originali mancanti.

        1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo [234], la copia autentica ha valore di originale [40 att.] ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.

        2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica (1) .

         

         

        [1] Comma modificato dall'art. 177 , comma 1, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con la decorrenza indicata dall'art. 247, comma 1, del citato decreto, come modificato dall'art. 1 della  l. 16 giugno 1998, n. 188.

        Riferimenti chiave:

        Art. 177 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina la ipotesi in cui un atto processuale sia stato distrutto o smarrito ovvero sia stato sottratto, ed in particolare il caso in cui sia possibile sostituirlo con una copia autentica. Ove non si disponesse di copia autentica, sarà invece necessario procedere alla sua ricostituzione a norma dell'art. 113.

        2. Funzione della norma e disciplina della surrogazione

        È frequente nella pratica quotidiana che singoli atti processuali, o talora interi fascicoli, vadano dispersi o distrutti o vengano addirittura sottratti. Il legislatore processuale ha perciò previsto alcuni meccanismi compensativi volti ad evitare che ciò determini paralisi del processo ovvero la definitiva sottrazione al patrimonio conoscitivo del giudice e delle parti di atti o documenti rilevanti.

        Il primo e principale di essi è la surrogazione. Quando la surrogazione opera, infatti, il surrogato ha valore dell'originale; dunque produce tutti gli effetti giuridici che erano propri dell'atto originale, e viene anche fisicamente collocato al suo posto.

        Ma la surrogazione è possibile solo a condizione che ricorrano due presupposti: (a) la esistenza di una copia autentica dell'atto da surrogare; dunque, non una qualunque copia, ma una copia la cui conformità all'originale sia attestato da pubblico ufficiale a seguito di apposita verifica; (b) la necessità di fare uso dell'atto andato smarrito.

        Benché la norma non lo indichi espressamente, è dunque necessario che il giudice che procede nel momento in cui emerga la necessità di sostituire un atto andato disperso o distrutto adotti un formale provvedimento con il quale disponga la sostituzione della copia all'originale mancante. E dovrà trattarsi di un provvedimento, ad un tempo, ricognitivo del fatto genetico che legittima la surrogazione, e dunque della sottrazione, distruzione o smarrimento dell'atto originale; e, poi, dimostrativo dell'esistenza delle ulteriori due condizioni richieste dalla norma: la necessità di impiegare tale atto nel processo nonché l'esistenza di copia autentica.

        La surrogazione è lo strumento preferenziale per la sostituzione degli atti, perché fondato sull'impiego di ciò che vi è di più simile ad un originale, la sua copia autentica. Ed è dunque la prima opzione che il giudice deve valutare in caso di dispersione di atti.

        Proprio per questo la norma prevede egli, anche di ufficio, possa ordinare a che detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo solo il diritto ad averne altra copia autentica.

         La giurisprudenza ha infatti chiarito che è legittimo il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga di ufficio la ricostituzione del fascicolo processuale ex art. 112 cod. proc. pen., ordinando a chi detiene le copie di atti e documenti acquisiti, ma fortuitamente dispersi, di consegnarle alla cancelleria, poiché si tratta di esplicazione di un potere finalizzato ad evitare la dispersione del compendio probatorio, e non, invece, ad una integrazione probatoria (Cass. II, n. 50406/2014).

        Ove non fosse possibile reperire copie autentiche dell'atto disperso, dovrà procedersi con la ricostituzione a norma dell'articolo seguente.


        3. Conseguenze della mancata osservanza della disciplina

        Occorre chiarire che l’eventuale violazione delle norme codicistiche sulla surrogazione o ricostituzione di atti non è presidiata dalla comminatoria di alcuna nullità di ordine processuale. Invero può accadere che il giudice proceda alla ricostituzione di atti senza prima valutare la possibilità di una surrogazione o che si proceda ad esse in modo irregolare od incompleto.

        La Giurisprudenza ha però chiarito che non è nulla la sentenza deliberata in mancanza di atti processuali andati dispersi nel corso del giudizio e dei quali il giudice non abbia disposto la ricostituzione. Una simile decisione, per quanto illegittima ed adottata in violazione degli artt. 112 e 113, non determina alcuna ipotesi di nullità (Cass. II, n. 15821/2019).


        4. Casistica

        La giurisprudenza (Cass. II, n. 50406/2014) con una importante decisione in materia ha ricostruito i contorni dell'istituto affermando che: (a) il potere di disporre la surrogazione di atti, ordinando a chi detiene le copie di atti e documenti acquisiti, ma fortuitamente dispersi, di consegnarle alla cancelleria, è esercitabile di ufficio; (b) tale potere è finalizzato ad evitare la dispersione del compendio probatorio, e non può essere confuso con una integrazione istruttoria; dunque non è soggetto alla disciplina, ed alle limitazioni, che le varie fasi processuali pongono ai poteri istruttori ufficiosi; (c) può cadere sia su atti processuali in senso stretto che su copie di documenti extraprocessuali che siano detenuti dalle parti, anche se sottoposti a sequestro.

        Si è precisato che anche la querela può essere oggetto di surrogazione (Cass. V, n. 4942/2008), così come può esserlo il verbale di deposito della querela, con le attestazioni della sua autenticità, e non trattandosi di attività istruttoria essa è consentita anche nel giudizio di cassazione, in particolare quando, è destinata a consentire la decisione su questioni processuali, rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto (Cass. V, n. 3477/2000). È stata, dunque, espressamente ritenuta applicabile anche al verbale di deposito della querela la procedura di cui all'art. 112 e tale principio non può che essere applicabile alla stessa querela che condiziona la procedibilità dell'azione penale e deve essere inserita nel fascicolo per il dibattimento.

        Bibliografia

        V. sub art. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 113 - Ricostituzione di atti.

        1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito [41 att.].

        2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto [110] riconosce che questo era conforme alla minuta.

        3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

        1. Inquadramento

        Quando non è possibile la surrogazione del documento distrutto, disperso o sottratto a norma dell'art. 112, il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 113 a ricostruire il suo «contenuto», stabilendo egli stesso come ciò debba avvenire, vigendo in materia un principio di assoluta libertà di forme. Ove neppure questo sia possibile, si dispone la rinnovazione dell'atto.

        2. Profili generali

        Come si è osservato esaminando l'articolo che precede, nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di un atto, il giudice che procede deve, in primo luogo, verificare se di esso sia possibile la surrogazione, e dunque se sussista una sua copia autenticata. Ed in questo caso egli ordina al possessore di depositarla in cancelleria, e la copia produce gli effetti dell'originale. È questa, per la certezza di conformità all'originale che l'autentica conferisce alla copia, la opzione processuale preferenziale individuata dal legislatore.

        Ma ove non vi fossero copie autentiche il giudice dovrà verificare se, ed attraverso quali modalità, sia possibile ricostruire il contenuto dell'atto mancante; e nella ipotesi in cui neppure tale ricostruzione del contenuto sia possibile, dovrà procedere alla sua rinnovazione.


        3. La ricostituzione degli atti mancanti
        3.1. Profili generali

        Per la ricostruzione del contenuto degli atti mancanti la norma non individua uno specifico procedimento e non prevede neppure alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di ricostruzione. Vige, in altri termini, una assoluta libertà delle forme, ancorata ai principi del prudente apprezzamento del giudice che, in relazione alle circostanze del caso concreto, dovrà valutare se sussista la possibilità di ricostruire, in modo affidabile, il contenuto di atti dispersi.

        Quel che rileva, dunque, è che la ricostituzione avvenga secondo forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista, avendo riguardo ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, i quali consentono l'utilizzabilità di qualsiasi elemento probatorio, purché assunto ed acquisito senza violazione di specifici divieti.

        In coerenza con tale interpretazione la giurisprudenza ha affermato che il potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Cass. VI, n. 7252/2020).

        Proprio per questo, la norma prevede che alla ricostruzione possa procedere anche di ufficio il giudice. Ma è innegabile che, per quanto non espressamente stabilito, lo strumento processuale principale di verifica è il contraddittorio: solo attraverso il confronto fra le parti processuali, infatti, è possibile ottenere certezza processuale in ordine alla conformità fra atto disperso ed atto ricostruito.

        Sotto l'aspetto procedurale, non si richiede che un contraddittorio fra le parti debba precedere la ricostruzione; ma è certo che nel primo momento di confronto dialettico che il processo offrirà, le parti avranno pieno diritto di interloquire sulla ricostruzione operata motu proprio dal giudice, per confermarne ovvero contestarne l'attendibilità.

        Per gli atti del giudice, la norma reca una espressa disciplina: essi possono essere ricostruiti attraverso il contenuto della minuita sempre che uno dei giudici che lo ha deliberato confermi che esso era conforme alla minuta.

        Ma la giurisprudenza (Cass. VI, n. 48428/2014) tende a generalizzare una tale ragionevole regola, essendo giunta ad affermare che anche gli atti di PG possono essere ricostruiti mediante la cd. minuta informatica, ovvero attraverso il reperimento del file di testo impiegato per redigere l'atto originale, sempre che uno dei redattori confermi la conformità fra minuta ed originale disperso. Si è infatti ritenuto che non v'è materia per dubitare della attendibilità quando i verbalizzanti attestino la perfetta sovrapponibilità fra la copia informatica salvata sul computer e quella firmata.


        3.2. Effetti dell'atto ricostruito

        Una volta che tale procedimento, libero nelle forme ma soggetto alla dialettica processuale, sia stato portato a compimento, ove nessuna delle parti contesti la conformità dell'atto ricostruito al suo originale e questa sia positivamente ritenuta dal giudice, gli atti ricostruiti 113 tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo trae legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente (Cass. VI, n. 4121/2007).

        Una volta ricostruito l'atto, dunque, ove vi sia convergenza in ordine alla conformità della ricostruzione all'originale, l'atto dispiega tutti gli effetti che erano propri dell'originale. E la ricostruzione opera ex tunc, ovvero sin dal momento della dispersione dell'atto ricostruito.

        Nel caso in cui, invece, non vi fosse convergenza fra le parti sulla conformità dell'atto all'originale, la questione — ove rilevante per la decisione — sarà oggetto di valutazione del giudice sulla scorta degli ordinari strumenti di valutazione della prova.


        4. La rinnovazione

        È l'estremo rimedio predisposto dall'ordinamento per il caso in cui non si renda possibile né ottenere una copia autentica né una ricostituzione attendibile del contenuto dell'atto. Essa è disposta dal giudice con ordinanza, la quale deve anche indicare se altri atti, in conseguenza della ormai irrimediabile mancanza dell'atto disperso, debbano essere a loro volta rinnovati.


        5. Conseguenze della mancata osservanza della disciplina

        Vedi sub art. 112.


        6. Casistica

        In applicazione di tali principi si è ritenuto:

        (a) ricostituibile la querela, ove non suscettibile di surrogazione (Cass. V, n. 4942/2008);

        (b) ricostituibile il contenuto di una notifica andata dispersa attraverso le annotazioni detenute negli uffici postali (Cass. II, n. 1207/2008);

        (c) ricostituibile il dispositivo smarrito anche quando esso non era presente in sentenza (Cass. II, n. 23677/2008 fattispecie in cui il dispositivo smarrito era stato ricostituito in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti che nulla avevano eccepito circa la corrispondenza della riproduzione all'originale);

        (d) ricostituibili i decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni (Cass. VI, n. 4121/2007);

        (e) ricostituibile un verbale di sommarie informazioni testimoniali disposta dal giudice del dibattimento con ordinanza pronunciata nel contraddittorio delle parti (Cass. VI, n. 48428/2014).

        Bibliografia

        V. sub art. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 114 - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini1.

        1. È vietata la pubblicazione [115], anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [329] o anche solo del loro contenuto (2) .

         

        2. È vietata la pubblicazione [115], anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto [116, 243, 258, 3095, 3243, 366, 395, 4092, 4192-3, 430, 432, 433] fino a che non siano concluse le indagini preliminari [405] ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [424 s.] [, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292 ] (3)

        2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non e' riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. (4)

        3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento [431], se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado [529 s.], e di quelli  (5) del fascicolo del pubblico ministero [433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello [605]. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503].

        4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503]. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile [648] e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia (6) .

        5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato [256-258, 261-263 c.p.] ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 (7) .

        6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni (8) . Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione [13 min.] (9) .

        6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta (10) .

        6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (11) .

        7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

         

        [1] La rubrica è stata così sostituita dall'art. 14 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479.

        [2] Per il divieto di pubblicazione concernente i procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 90 Cost., v. l'art. 11 l. 5 giugno 1989, n. 219.

        [3] Le parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198. Precedentemente l'art. 2, comma 1 lett. b), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, aveva disposto l'inserimento, alla fine del comma, delle seguenti parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292 ». Ai sensi dell'art. 9, comma,  2 d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, ​tali disposizioni acquistano efficacia « a decorrere dal 1° settembre 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 2) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 , conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9 comma 2 d.lgs. n. 216, cit., prevedendo che tali disposizioni acquistano efficacia «a decorrere dal 1° maggio 2020»;  lo stesso  l'art. 1, comma 1, n. 2) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 , anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che tali disposizioni acquistassero efficacia « a decorrere dal 1° marzo 2020»). Il termine di efficacia previsto dal testo originario  dell'art. 9 comma  2 d.lgs. n. 216 cit., era « decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto », poi differito dall'art. 1 comma 1139 lett. a) n. 2) l. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, che lo ha sostituito con « a decorrere dal 1° agosto 2019 » e dall'art. 9, comma  2 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, che lo ha sostituito con «a decorrere dal 1° gennaio 2020»).

        [4] Il comma 2-bis  è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, lett. a) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit.,conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, ​prevede che le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione. ».  Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) l. 9 agosto 2024, n. 114, che ha sostituito le parole «se non e' riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento» alle parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454».

        V. anche l'art. 9 comma  1 d.lgs. n. 216, cit., sub art. 103. V. altresì sub art. 292.

        [5] La Corte cost., con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli».

        [6] Ora ministro della giustizia, ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

        [7] Sugli atti, documenti e quanto altro è coperto dal segreto di Stato, v. art. 39 l. 3 agosto 2007, n. 124.

        [8] Periodo inserito dall'art. 10 comma 8 l. 3 maggio 2004, n. 112.

        [9] Ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit.

        [10] Comma inserito dall'art. 14 comma 2 l. n. 479, cit.

        [11] Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs.10 dicembre 2024, n. 198.

        Riferimenti chiave:

        Art. 11 l. 5 giugno 1989, n. 219; art. 14 l. 16 dicembre 1999, n. 479; art. 10 l. 3 maggio 2004, n. 112; art. 39 l. 3 agosto 2007, n. 124, art. 2 d.lgs. 29  dicembre 2017, n. 216, art. 9, comma 2, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77; d.l. 30 dicembre 2019, n. 161.

        1. Inquadramento

        La norma, da leggere congiuntamente all'art. 329 ed all'art. 684 c.p., detta la disciplina della pubblicabilità degli atti processuali, prevedendo rigorosi limiti per la fase delle indagini preliminari che si attenuano progressivamente, sino a cessare definitivamente, con l'evolversi delle fasi processuali, contemperando in tal modo le esigenze di riservatezza degli indagati, di tutela della serenità del giudice con il diritto alla informazione.

        2. La distinzione fra segreto processuale e divieto di pubblicazione

        È falsa, per quanto diffusa talora anche sulla stampa non specializzata, l'affermazione per cui siano pubblicabili tutti gli atti non più coperti da segreto processuale.

        Nell'ordinamento non vi è, infatti, coincidenza tra il regime di segretezza degli atti e quello di loro divulgabilità, nel senso che le due discipline si intersecano ma non coincidono, né nella ratio ispiratrice né nella regolamentazione.

        La disciplina del segreto ha, infatti, carattere endoprocedimentale, e si sostanzia nella prefigurazione di limitazioni alla conoscibilità degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in capo all'indagato ed alle eventuali altre parti private. Dunque, si è in presenza di limiti, interni, che investono le parti stesse del processo. Per la disciplina specifica di tali limiti si rinvia al commento sub art. 329. In questa sede è sufficiente ricordare che, nel caso del segreto, lo scopo della norma è la tutela della indagine, evitando che la conoscenza del suo progredire da parte dei soggetti coinvolti possa agevolare condotte dirette ad ostacolare la genuina acquisizione delle prove.

        I divieti di pubblicazione specificamente oggetto della norma in commento, invece, attengono alla — diversa — ipotesi della divulgazione di atti o notizie provenienti dal procedimento a soggetti estranei al procedimento stesso; sono dunque limiti esterni al processo. La ratio dei divieti di pubblicazione risiede non solo nella tutela della riservatezza delle parti private, ma anche nell'esigenza di assicurare il corretto, equilibrato e sereno giudizio del giudice, attuata anche attraverso le norme che gli consentono di venire legittimamente a conoscenza del testo degli atti di indagine, nei limiti e secondo le regole previsti in un processo tipicamente accusatorio.

        Per questo la giurisprudenza ha affermato che non vi è perfetta equiparazione tra ciò che diviene conoscibile all'interno del procedimento e la sua divulgabilità (Cass. V, n. 3896/2002), perché il venir meno del segreto investigativo non determina per ciò solo che gli atti divengano liberamente pubblicabili.

        Infatti, si è ritenuto che anche  il sequestro preventivo di un giornale telematico che pubblichi in forma testuale alcune intercettazioni telefoniche, pur determinando il venir meno del segreto processuale rendendo gli atti conoscibili alle parti, non elide tuttavia il divieto di pubblicazione; e ciò perché occorre distinguere tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicabili, in quanto, mentre il segreto opera all'interno del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione (Cass. I, n. 32846/2014).

        In questo senso, dunque, le disposizioni concernenti i divieti di pubblicazione di atti provenienti da un processo penale conformano e limitano lo stesso diritto di cronaca.  Infatti si è ritenuto che non opera la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca in riferimento al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (Cass. I, n. 27986/2016); e ciò in quanto il legislatore ha valutato preminente l'interesse alla non divulgazione dei dati processuali, specie se riferiti a persone minori di età, rispetto all'utilità sociale dell'informazione.


        3. Individuazione degli atti oggetto dei divieti di pubblicazione

        Perché trovi applicazioni la norma è necessario che ricorra una ipotesi di “pubblicazione”, dunque di divulgazione ad una serie indeterminata di soggetti, attraverso qualsivoglia media, quali stampa, televisione, radio, siti internet, manifesti. Non vi rientrano, invece, le comunicazioni fra privati, in relazione alle quali potrà al più, ove ne sussistano i presupposti, ricorre la fattispecie delittuosa della rivelazione di segreti di ufficio, prevista dall'art. 326 c.p.

        Le limitazioni che la norma in commento pone alla pubblicazione di atti del procedimento riguarda solo gli atti processuali in senso stretto, per la cui definizione si rinvia al commento sub art. 109. In questa sede è sufficiente ricordare che per individuare gli atti e i documenti coperti dal segreto, per i quali vige il divieto di pubblicazione, è necessario fare riferimento all'art. 329 comma 1, che indica espressamente come coperti dal segreto "gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria". Dunque, si deve trattare di atti di indagine effettuati direttamente o per iniziativa (o delega) dei predetti organi. 

        Non riguarda, invece, né i “fatti” in quanto tali, e neppure gli atti formati esternamente al processo ed in esso confluiti.

        La giurisprudenza ha infatti chiarito che è sempre consentita la divulgazione delle notizie attinte direttamente da persona che abbia assistito o sia a conoscenza di un «fatto» anche quando lo stesso sia oggetto di accertamento da parte della autorità giudiziaria (Cass. I, n. 10135/1994). Dunque, una notizia attinta direttamente da un testimone di un avvenimento, in quanto tale non tenuto al segreto, è liberamente divulgabile, mentre se detta notizia è tratta dalle dichiarazioni fatte dalla stessa persona alle autorità preposte alle indagini, la sua divulgazione può essere vietata secondo i principi che di seguito si esporranno.

        Parimenti, non rientrano nel divieto di pubblicazione i documenti di origine extraprocessuale acquisiti al procedimento e non compiuti dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, come ad esempio una informativa della Agenzia delle Entrate (Cass. I, n. 13494/2011). Dunque, i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, in quanto non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto ex art. 329 e per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione. Tale recente giurisprudenza induce a ritenere superato un più risalente orientamento (Cass. I, n. 10948/1995) che riteneva di estendere i divieti di pubblicazione anche ai documenti prodotti nel processo come prova, sul presupposto che essi, una volta acquisiti, fossero divenuti atti processuali.

        Di origine extraprocessuale, proprio perché non formata né dal pubblico ministero e neppure dalla polizia giudiziaria, deve pertanto ritenersi anche la denuncia sporta da un privato ad uno di tali organi (Cass. I, n. 21290/2017).


        4. Il divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto processuale

        Per gli atti coperti da segreto a norma dell'art. 329 (atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria fino a quando non siano conoscibili dall'indagato) vige un divieto assoluto di pubblicazione, sia con riferimento al testo che al contenuto, anche parziale o per riassunto. La violazione di tale divieto è penalmente sanzionata a norma dell'art. 684 c.p.

        In applicazione di tale principio generale la Suprema Corte ha ritenuto che chi, nel corso delle indagini preliminari, pubblica il testo, od anche solo il contenuto, di una querela oralmente sporta alla polizia giudiziaria, commette il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale; ciò in quanto la querela orale, consentendo al verbalizzante di porre domande all'interlocutore, determina in capo al querelante l’acquisizione della veste di persona informata dei fatti, e costituisce per questo atto di indagine della polizia giudiziaria coperto da segreto ai sensi dell'art. 329, comma 1, con conseguente divieto assoluto di pubblicazione ai sensi dell'art. 114, comma 1( Cass. I, n. 41640/2019 ).

        Di contro, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 una denuncia presentata al P.M. o alla polizia giudiziaria, in quanto non costituisce atto di indagine compiuto da costoro (Cass. I, n. 21290/2017).

        La giurisprudenza ha peraltro chiarito che è lecita la pubblicazione di una brevissima frase, riportata tra virgolette, dell'interrogatorio dell'indagato ( Cass. I, n. 43479/2013 ).

        L'art. 329 prevede, però, che quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. Ed è questo istituto largamente in uso nella prassi specie quando, per superare stasi investigative, gli inquirenti hanno necessità di rivolgersi ai consociati, per sollecitare riconoscimenti o testimonianze (si pensi alla divulgazione di identikit o di immagini di persone scomparse).


        5. L’innovazione introdotta dal d.lgs. n. 216/2017 in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

        È in questo ambito che principalmente si coglie la distinzione fra segreto processuale e divieto di pubblicazione. La norma, infatti, vieta la pubblicazione, anche parziale, di atti fino a che non si sia conclusa l'indagine ovvero non abbia avuto termine l'udienza preliminare; e ciò ancorché sia cessato il segreto endo-procedimentale, e le parti private abbiano quindi avuto possibilità di conoscenza degli atti.

        È quanto avviene, ad esempio, nel caso di  esecuzione di provvedimento cautelare reale, che pur determinando il venir meno del segreto non legittima, per ciò solo, la libera pubblicabilità degli atti (Cass. I, n. 32846/2014).

        Dunque, fino a che non sia stata decretata la archiviazione ovvero non sia stata esercitata l'azione penale in una delle varie forme in cui l'ordinamento lo prevede (citazione diretta a giudizio, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale di condanna) permane il divieto di pubblicazione degli atti processuali.

        Vi sono però due importanti eccezioni. La prima riguarda i casi nei quali è prevista la udienza preliminare, in relazione ai quali il divieto di pubblicazione non cade con l'esercizio dell'azione penale, ma richiede la conclusione della udienza.

        La seconda, riguardante i provvedimenti cautelari personali,  è stata introdotta dal d.lgs. n. 216/2017, recante disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Nella disciplina previgente, in coerenza con il principio generale sopra  enunciato, si prevedeva che la  notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare personale facesse venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicabili, in quanto, mentre il segreto opera all'interno del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale (Cass. V, n. 3896/2002).

        La novella legislativa, in apparente contraddizione con il dichiarato fine di conferire maggiore tutela al diritto alla riservatezza dei soggetti attinti da attività di intercettazione, prevede ora che sia, invece, pubblicabile la ordinanza cautelare anche in fase di indagini preliminari o comunque prima del termine della udienza preliminare. Tale eccezione al principio generale del divieto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare prima del termine di esse deve, però, essere letta alla luce delle complessive innovazioni introdotte dal decreto legislativo di riforma delle intercettazioni. Esso prevede, infatti, una serie di divieti di trascrizione (per i quali si rimanda al commento subartt. 266 e successivi) concernenti le conversazioni irrilevanti, inutilizzabili o contenenti dati sensibili; e, più in generale, prevede più stringenti limiti alla riproduzione del contenuto delle intercettazioni all'interno del testo dei provvedimenti cautelari (art. 293 comma 2 quater a mente del quale sono riprodotte nella ordinanza le sole parti essenziali delle conversazioni necessarie per l'esposizione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari). Dunque tali divieti e tali limitazioni sono stati ritenuti dal legislatore idonei a scongiurare il pericolo che attraverso il testo di un provvedimento de libertate venga divulgato il contenuto di conversazioni irrilevanti a fini processuali, inutilizzabili ovvero contenenti dati unicamente legati alla sfera privata delle persone coinvolte.

        Merita di essere evidenziato che per effetto dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 216/2017 cit., come modificato  dall'art. 9, comma 2, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, tale disposizione era destinata ad acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

        Ma dapprima l'art . 1, comma 1, n. 2),d.l. n. 161/2019, come modificato in sede di conversione inl. n. 7/2020, e, poi, l'art. 1, comma 1, lett. b)d.l. n. 28/2020, hanno però ulteriormente differito il suddetto termine, prevedendo che essa acquisti efficacia a decorrere dal 1 settembre 2020 .

        A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161/2019 cit., conv. con modif. in l. n. 7/2020, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2,d.l. n. 28/2020, conv., con modif., in l. n. 70/2020, le disposizioni del citato articolo si applicano , coerentemente del resto con la  loro natura squisitamente processuale, ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto  2020. In ciò modificando in modo non irrilevante la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 216/2017, cit., che faceva riferimento, quale discrimine per l'operatività della modifica normativa, non già alla data di iscrizione della notizia di reato quanto, invece, al momento di adozione del decreto di autorizzazione alle operazioni di intercettazione.  Il legislatore ha, dunque, ulteriormente prorogato — anche per la parte relativa ai divieti di pubblicazione — il termine di applicazione di parte significativa della riforma organica delle intercettazioni. 

        Deve poi ulteriormente precisarsi che, venuto meno il segreto processuale, il divieto di pubblicazione  assume in ogni caso un contenuto più blando. Esso ha infatti ad oggetto gli atti in se stessi, ma non il loro contenuto od il loro riassunto.

        Dunque, dopo che gli atti siano divenuti conoscibili all'indagato a norma dell'art. 329 permane il divieto di pubblicazione degli atti, ma diviene pubblicabile il loro contenuto od il loro riassunto.


        6.  Il nuovo comma 2-bis, introdotto dal d.l. n. 161/2019, come modif. in sede di conv. in l. n. 7/2020

        Il d.l. n. 161/2019, come modificato in sede di conversione in l. n. 7/2020, ha introdotto nella disposizione in commento il comma 2-bis. (applicabile ai sensi dell'art. 2, comma 8, dello stesso d.l. — come sostituito dall'art. 1, comma 2, d.l. n. 28/2020, conv., con modif., in l. n. 70/2020 — ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020).Esso prevede che sia sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli artt. 268 e 415-bis. 

        La nuova norma deve essere letta nel contesto complessivo della riforma organica delle intercettazioni, ed in particolare con le modifiche introdotte proprio all'art. 268 ed all'art. 415-bis dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161. Infatti, quanto alla esecuzione delle operazioni di intercettazione,  si prevede che il pubblico ministero dia indicazioni e vigili affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini; e si prevede altresì che siano garantiti effettivi spazi al diritto di difesa nella selezione, custodia e valutazione del materiale intercettivo rilevante.

        E' stato poi modificato l'art. 415-bis introducendovi il comma 2-bis. La nuova disposizione prevede che qualora non si sia proceduto ai sensi dell'art. 268, commi 4, 5 e 6 alla custodia e selezione del materiale, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve contenere inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero; e che il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.

        Ove tali diritti della difesa siano stati lesi la norma introduce un nuovo ed autonomo divieto di pubblicazione. Lo scopo della disposizione è evidente: tende a scongiurare il pericolo che sia data pubblicità a comunicazioni o conversazioni in relazione alle quali la difesa dell'indagato non sia stata ancora messa in condizione di interloquire sia in ordine alla fedeltà della trascrizione operata dalla polizia giudiziaria e sia in ordine alla rilevanza ai fini di prova, sia sotto il profilo della sensibilità del dato che della interpretazione.  


        7. I divieti di pubblicazione nella fase dibattimentale

        La disciplina è profondamente mutata a seguito di Corte cost. n. 59/1995, che ha dichiarato il comma 3, illegittimo, per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, direttiva n. 71, l. delega n. 81/1987, limitatamente alle parole «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado».

        A seguito di tale pronuncia vi è una duplicità di disciplina per gli atti, a seconda che essi siano contenuti nel fascicolo del PM ovvero nel fascicolo per il dibattimento, ed invero: (a) gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non sono pubblicabili sino alla sentenza di appello, salvo che essi non siano utilizzati per le contestazioni; (b) gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento sono tutti liberamente pubblicabili.


        8. I procedimenti a porte chiuse ed assimilabili

        Il dibattimento è per sua natura pubblico. In alcuni casi, disciplinati dall'art. 472, il giudice può però disporre che esso sia celebrato a porte chiuse. Tale eccezione è consentita quando la pubblicità può nuocere al buon costume, quando le notizie devono restare segrete nell'interesse dello Stato e vi sia richiesta in tal senso, quando la pubblicità può pregiudicare la riservatezza di testimoni o delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione.

        In tutti questi casi il principio di pubblicità è recessivo rispetto ad altre esigenze ritenute preminenti dal legislatore. In coerenza, in questi stessi casi nei quali il giudice abbia disposto di procedere a porte chiuse, è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento. Mentre degli atti utilizzati per le contestazioni il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione; divieto che, quindi, non si produce quale immediata conseguenza della decisione di procedere a porte chiuse, come avviene per gli atti del dibattimento, ma discende da una decisione insindacabile del giudice, vincolata proceduralmente al solo obbligo di sentire le parti; e la violazione di un tale obbligo non risulta peraltro in alcun modo sanzionata.

        Il divieto di pubblicazione cessa, comunque, quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

        Negli stessi casi nei quali in dibattimento sarebbe possibile procedere a porte chiuse ma il dibattimento non si celebra, ad esempio a seguito della la opzione per un rito alternativo, sentite le parti, il giudice può disporre analoghi divieti di pubblicazione.


        9. Altri divieti

        La norma vieta ancora la pubblicazione: (a) delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni; ed il divieto si estende ad ogni notizia che, anche indirettamente, possa condurre alla identificazione dei suddetti minorenni; il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, possono però consentire la pubblicazione; (b) delle immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

        Bibliografia

        V. sub art. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 115 bis - Garanzia della presunzione di innocenza1

        1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

        2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.

        3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.

        4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4.

        [1] Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

        1. Inquadramento

        Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

        La norma in esame è stata introdotta dal decreto legislativo 8 Novembre 2021, n. 188, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed ha il dichiarato scopo di rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

        2. Il contenuto della tutela

        Dopo aver previsto espresso divieto per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona indagata o imputata, fino a che l'eventuale colpevolezza non sia accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, e dopo aver disciplinato i contatti con la stampa del pubblico ministero, il legislatore regola anche la condotta dei magistrati nell'adozione degli atti del loro ufficio.

        Distingue, in particolare, due ipotesi. La prima è relativa ai provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, prevedendo che la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. E‘ questo, ad esempio, il caso dei provvedimenti cautelari personali o reali, ma anche dei provvedimenti istruttori e di ogni ordinanza interlocutoria, nel contesto dei quali, dunque, giammai l'indagato o l'imputato potrà essere indicato come colpevole.

        Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

        Per assolvere l'onere motivatorio che, comunque, grava sui magistrati (talora anche molto penetrante, come nel caso delle ordinanze cautelari personali) sarà pertanto necessario adottare tutte le opportune cautele, anche lessicali, avendo cura di specificare che gli elementi raccolti a carico della persona interessata dal provvedimento sono sì sufficienti a giustificarne l'adozione, ma costituiscono pur sempre il frutto di acquisizioni in itinere, provvisorie, modificabili nel corso del processo e non certo un anticipato giudizio sulla colpevolezza del soggetto.

        In questa chiave interpretativa deve essere letta la disposizione contenuta nel comma secondo della norma in commento, a mente della quale ove tale genere di provvedimenti presupponga la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.

        In definitiva, anticipazioni sulla qualificata o prevedibile colpevolezza dell'imputato, valutazioni per loro natura riservate alla sentenza conclusiva del grado, sono ammissibili solo nella misura in cui risultano necessarie a giustificare la sussistenza dei presupposti cui l'ordinamento ancora l'adozione del provvedimento da emettere, e nei limiti necessari a darne conto.

        La seconda ipotesi è quella del provvedimento volto a decidere nel merito della responsabilità, e dunque la sentenza ovvero il decreto penale. In questo caso la legge non pone limitazioni; e, del resto, tali provvedimenti devono – sia pur succintamente – rendere conto dei motivi per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile del fatto ascritto.


        3. I rimedi

        La norma è di agevole lettura e non pone particolari questioni interpretative. Nel caso in cui sia stata violata dal magistrato, in un suo provvedimento, la presunzione di innocenza, chi è stato colpito dalla violazione può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione.

        Sull'istanza il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari.

        Dunque, anche se in ipotesi la violazione della presunzione di innocenza sia ascrivibile al pubblico ministero, competente per la correzione del provvedimento è sempre il giudice che procede.

        Il decreto con cui il giudice si pronuncia sulla contesta violazione della norma in esame è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4 dettate in tema di ricusazione del presidente del tribunale e di quello della corte di appello.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 115 - Violazione del divieto di pubblicazione.

        1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [684 c.p.], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329, comma 3, lettera b), costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

        2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

        1. Inquadramento

        Oltre alla sanzione penale comminata dall'art. 684 c.p. per la violazione del divieto di pubblicazione, il legislatore prefigura una concorrente ipotesi di responsabilità disciplinare per i pubblici dipendenti e per i professionisti iscritti in albi i quali violino i divieti di pubblicazione disciplinati dall'art. 114.

        2. La concorrente responsabilità deontologica per la violazione dei divieti di pubblicazione

        Accanto alla sanzione penale prevista dall'art. 684 c.p. in ipotesi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, la norma in commento prefigura una specifica ipotesi di responsabilità disciplinare a carico di particolari soggetti che abbiano violato i divieti di pubblicazione di atti del procedimento imposti dall'art. 114.

        Il legislatore processuale ha inteso introdurre, infatti, una forma di responsabilità concorrente rispetto a quella penale, ed operante in un diverso contesto ordinamentale: quello disciplinante la specifica funzione rivestita dal soggetto che della violazione sia ritenuto responsabile.

        Destinatari della norma sono tutti coloro che, all'interno ovvero all'esterno del processo, sono soggetti al rispetto di particolari doveri deontologici in virtù della posizione rivestita di pubblici ufficiali ovvero di iscritti in albi professionali per i quali è prevista una specifica abilitazione.

        La disposizione ha come destinatari, in primis, i magistrati giudicanti e requirenti, i cancellieri, la polizia giudiziaria, tutti ricompresi nel novero dei dipendenti dello Stato. Ma si riferisce anche agli avvocati, ai praticanti avvocati, ai giornalisti, ai pubblicisti, ai periti, ai consulenti tecnici e, più in generale, a tutti coloro che esercitano una professione per la quale è richiesta una particolare abilitazione.

        Mutuando una terminologia propria del diritto penale sostanziale, potrebbe dirsi che si è in presenza di illeciti propri, in relazione ai quali l'autore deve essere in possesso di specifiche qualità soggettive; e, del resto, solo supponendo la titolarità di una di tali posizione è ipotizzabile una qualche responsabilità disciplinare o deontologica.

        Deve osservarsi, però, come l'accertamento e la eventuale sanzione che in esito a tale accertamento dovesse essere inflitta non riverberano effetti di sorta nel processo penale: si tratta di responsabilità che saranno accertate ed eventualmente punite alla luce delle norme disciplinanti lo statuto della categoria di appartenenza del soggetto coinvolto, ma che non producono effetti di sorta sul processo o nel processo.


        3. La informativa del pubblico ministero

        La norma impone al pubblico ministero, che non ha quindi margini di apprezzamento discrezionale, di informare di ogni violazione delle norme in materia di pubblicazione degli atti processuali l'organo che, a seconda della qualità soggettiva rivestita dall'agente, sia titolare del potere disciplinare. La norma ha il chiaro scopo di attribuire effettività al precetto, prefigurando una sorta di azione disciplinare obbligatoria in tutti i casi di violazione dell'art. 114.

        Bibliografia

        V. sub art. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 116 - Copie, estratti e certificati.

        1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione [675], chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio [42 att.] a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti [1412, 243, 258, 329, 335, 366] (1) . Non puo' comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui e' vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta e' presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato (2) .

        2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza [43 att.].

        3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.

        3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia  (3) .

         

         

        [1] Per la copia di atti richiesta da organi della disciplina sportiva, v. art. 2 l. 13 dicembre 1989, n. 401.

        [2] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) l. 9 agosto 2024, n. 114, che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non puo' comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui e' vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta e' presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato».

        [3] Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito, dopo le parole: «atti o documenti», le parole: «redatti in forma di documento analogico». Precedentemente, il comma era stato aggiunto dall'art. 21l. 7 dicembre 2000, n. 397. Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v.art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150, cit. che prevede:  «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

        Riferimenti chiave:

        Art. 2 l. 13 dicembre 1989, n. 401; art. 2, comma 1, l. 7 dicembre 2000, n. 397; l. 8 agosto 1995, n. 332; l. 8 agosto 1990, n. 241

        1. Inquadramento

        Quando sugli atti sia cessato il segreto processuale a norma dell'art. 329, e fermi i divieti di pubblicazione di cui all'art. 114, “chiunque vi abbia interesse” può ottenere il rilascio di copie, certificati o estratti di singoli atti. In alcuni casi specifici, come previsto dall'art. 43 disp. att., il diritto ad ottenere il rilascio di copie è stabilito direttamente dal legislatore, e non necessita di autorizzazione.

        2. Profili generali

        La norma conferisce effettività al principio di trasparenza dell'azione giudiziaria consentendo, sia durante il processo che dopo di esso, la acquisizione di copie, estratti e certificati degli atti. Ma tale facoltà, riconosciuta come si vedrà a “chiunque vi abbia interesse”, sconta forti limitazioni, sia per tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti nella indagine, che per garantire il rispetto delle altre regole processuali.

        La facoltà concerne sia gli atti processuali in senso stretto, che gli atti extraprocessuali acquisiti al processo (per la distinzione commento subart. 109).

        In corso di indagini la facoltà di richiedere copie ed estratti, pur formalmente riconosciuta, incontra un primo pregnante limite nel segreto processuale a norma dell'art. 329. Solo dopo che gli atti siano divenuti conoscibili all'indagato ed al suo difensore, infatti, sarà possibile richiederne copia, mai prima. Ed altri limiti, questa volta relativi non già al rilascio quanto all'uso esterno al processo che di quegli atti possa farsi, è posto dall'art. 114, che ne disciplina la pubblicazione.

        Inoltre, eccettuati i casi di cui all'art. 43 disp. att. che di seguito si esamineranno, non può affermarsi che nell'ordinamento esista un incondizionato diritto ad ottenere copia degli atti del processo.

        Bisogna infatti distinguere i casi nei quali le copie siano ottenibili senza necessità di una specifica autorizzazione, dai casi in cui questa sia, invece, richiesta.


        3. Casi nei quali è possibile ottenere copie, estratti e certificazioni senza autorizzazione. Il tribunale del riesame  

        L’art. 43 disp. att. prevede, infatti, che alcuna autorizzazione sia richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie da specifiche norme. È quanto avviene, a titolo esemplificativo: a) nel caso di dichiarazioni orali delle parti a norma dell’art. 141; b) in caso di riesame delle ordinanze che dispongono misura coercitiva a norma dell’art. 309 o di appello a norma dell’art. 310; c) a seguito della notifica dell’avviso exart. 415-bis;d) nel caso di giudizio direttissimo a norma dell’art. 449; e) nel caso di citazione diretta a giudizio di cui all’art. 552;f) in relazione atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento a norma dell’art. 466.

        In tutte tali ipotesi, dunque, le parti avranno diritto alla copia integrale del fascicolo o degli specifici atti di loro interesse, senza necessità di alcuna autorizzazione del giudice che procede. Si è in presenza, del resto, di atti che preludono a scelte difensive in relazione alle quali è lo stesso legislatore ad accordare tutela massima al diritto di difesa, in alcun modo comprimibile.

        Non si verte in tale ipotesi, però, in caso di deposito presso la cancelleria del Gip degli atti sui quali si fondi una misura cautelare; infatti la l. n. 332/1995, art. 16, modificando l'art. 309, ha espressamente previsto per il difensore il diritto di estrarre copia degli atti depositati presso la cancelleria del tribunale del riesame quando acceda a tale forma di impugnazione, ma ha lasciato immutata la formulazione dell'art. 293 che prescrive la semplice notifica al difensore dell'avviso del deposito dell'ordinanza custodiale (Cass. VI, n. 1450/1996).

        Con specifico riferimento al tribunale del riesame la giurisprudenza afferma che non è tuttavia enucleabile un diritto della parte interessata ad ottenere de plano copia degli atti di indagine. In questo caso, anche per evitare che i tempi tecnici del rilascio delle copie possano ritardare la decisione sullo status libertatis, la possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale, garantisce l’integrità del diritto di difesa(Cass. II, n. 36191/2017).


        4. L'autorizzazione
        4.1. Profili generali

        In tutti i casi diversi da quelli esaminati al paragrafo precedente, e dunque in tutti i casi nei quali la legge non conceda direttamente la facoltà di copia a determinati soggetti, costoro hanno l'onere di chiedere l'autorizzazione al giudice che procede. E, dunque:

        — nel corso delle indagini di regola il pubblico ministero, salvo che il fascicolo processuale sia stato trasmesso al Gip in uno dei casi in cui ciò sia previsto (incidente probatorio, richiesta di misure cautelari reali o personali, richiesta di archiviazione, esercizio dell'azione penale);

        — nel corso del giudizio, dunque nella udienza preliminare, nel dibattimento, nel giudizio di appello e di cassazione, il giudice che procede ovvero il presidente in caso di organo collegiale;

        — dopo la conclusione del procedimento, il giudice che lo ha definito, precisandosi che in caso di archiviazione è competente il giudice per le indagini preliminari.


        4.2. Gli aventi titolo a richiedere l'autorizzazione

        Per individuare i soggetti legittimati ad avanzare richieste di copia, estratti e certificati il legislatore impiega una definizione volutamente generica: “chiunque vi abbia interesse”. L'uso di una simile espressione rende assolutamente evidente come fra i soggetti legittimati il legislatore non abbia inteso ricomprendere solo le parti processuali, ma abbia attribuito tale facoltà anche a soggetti esterni al processo.

        Peraltro, la norma non delimita l'ambito di valutazione del giudice nella concessione o nel diniego della autorizzazione, rimettendo alla sua esclusiva responsabilità la ponderazione comparativa, da un lato, dell'interesse del richiedente a conoscere il contenuto del fascicolo e, dall'altro, il diritto alla riservatezza delle persone cui gli atti si riferiscono. Decisione peraltro, come si vedrà, insindacabile poiché non suscettibile di impugnazione.

        In assenza di una specifica determinazione dei parametri ai quali il giudice deve ancorare tale potere discrezionale per non farlo sconfinare nell'arbitrio, utile appare il richiamo alle norme contenute nella l. n. 241/1990, ed in particolare alle norme sull'accesso agli atti amministrativi. «Interessati», ai fini dell'accesso agli atti del procedimento amministrativo, sono considerati tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

        Ed in tal senso si ritiene debba essere intesa anche la norma in esame. Ne discende, per quanto non espressamente previsto, che la istanza debba contenere una motivazione che, sia pur succinta, ponga però in condizioni il giudice che procede di conoscere e valutare l'interesse che muove il richiedente all'atto, ed eventualmente porlo in comparazione con gli altri coinvolti.

        Dunque, la norma pone, come regola generale, una mera possibilità e non un vero diritto della parte interessata ad ottenere il rilascio di copia degli atti, posto che un «diritto» alla copia sussiste solo nelle situazioni indicate dall'art. 43 disp. att.

        La giurisprudenza ritiene certamente legittimato a richiedere copie di atti di un processo colui che, imputato in altro processo, abbia interesse a far valere il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti rinvenibili nel fascicolo processuale del quale chiede copia (Cass.S.U., n. 39061/2009); più in particolare si è ritenuto legittimato a richiedere copia ex art. 116 di atti relativi ad intercettazioni svolte in altro procedimento colui nei confronti del quale penda altro distinto procedimento in cui il P.M. intenda utilizzare quelle intercettazioni; ciò al fine di contestarne la regolarità (Cass. II, n. 6947/2019).


        4.3. Contenuto dell'autorizzazione

        Nei casi in cui sia richiesta una autorizzazione, essa avrà di regola ad oggetto specifici atti e non l'intero fascicolo processuale. Non sussistendo, al di fuori dei casi di cui all'art. 43 disp. att. un “diritto alla copia”, l'apprezzabile interesse alla richiesta è di norma riscontrabile in relazione a singoli atti e non alla loro indistinta totalità. Ciò per la necessità di salvaguardare il diritto alla riservatezza degli altri soggetti cui gli atti del procedimento si riferiscono (Cass. VI, n. 36167/2008).


        4.4. La non impugnabilità del provvedimento del giudice

        Pacifico è che il provvedimento con il quale il giudice rigetta l'istanza di rilascio di copia all'esito di una valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento, non è impugnabile, neppure quale atto abnorme (Cass. VI, n. 14999/2013). Del resto, l'art. 116, che disciplina la materia, non prevede la possibilità di impugnare i provvedimenti adottati al riguardo, e nell'ordinamento processuale non vi è altra disposizione che preveda una tale facoltà. Ne consegue, in forza del principio di tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei relativi mezzi di impugnazione (art. 586, comma 1) che il ricorso per cassazione proposto avverso il rifiuto di rilasciare copie di atti processuali deve ritenersi inammissibile (Cass. VI, n. 1412/1995).

        La medesima giurisprudenza ha altresì stabilito che possibilità di impugnare non è neppure desumibile dall'art. 111 Cost., in quanto si tratta di provvedimenti che non rientrano nelle categorie contemplate dalla norma costituzionale, in quanto non ricompresi nel novero dei provvedimenti giurisdizionali.


        5. Il diritto alla ricevuta di avvenuto deposito

        La l. n. 397/2000, ha opportunamente stabilito che quando il difensore presenti, anche a mezzo di proprio sostituto, atti o documenti, ha diritto al rilascio di una attestazione la quale dia atto dell'avvenuto deposito. Nella pratica, come peraltro espressamente consentito dalla norma, tale attestazione è apposta in calce ad una copia.

        Scopo della disposizione è quello di fornire al difensore tutela processuale per il caso, purtroppo non infrequente, in cui atti da lui depositati, vadano smarriti, con conseguenze talora molto gravi sul piano processuale; si pensi alle opposizioni, alle impugnazioni ma anche alle stesse nomine difensive.

        Il d. lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150, attuativo della cd. Riforma Cartabia, ha espressamente chiarito che il diritto alla ricevuta di avvenuto deposito concerne i soli atti redatti in formato analogico. Del resto, in un contesto normativo che ormai prevede la modalità telematica come lo strumento ordinario di deposito degli atti e del tutto residuale quella analogica (vedi commento sub art. 111 bis) sarà lo stesso sistema a generare, in automatico, attestazioni di avvenuto deposito.


        6. Casistica

        Sulla scorta di questi principi la giurisprudenza ha ritenuto:

        a) il diritto dell'imputato e del suo difensore ad  estrarre copia degli atti di indagine prima dell'interrogatorio preliminare all'emissione della misura dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 289, comma 2, per approntare una adeguata difesa (Cass. VI,  n. 26929/2018);

          e la violazione di un tale diritto determina una nullità a regime intermedio dell'interrogatorio e del conseguente provvedimento, da ritenersi sanata se non eccepita prima dell'interrogatorio stesso (Cass, V, n. 8977/2021);

        b) il diritto della parte, che eccepisce l'illegittimità dell'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ad ottenere il relativo atto, richiedendone copia ex art. 116 (Cass. VI, n. 41515/2015);

        c) la inutilizzabilità di un supporto audio acquisito al processo come prova documentale laddove il giudice neghi ingiustificatamente il rilascio di copia, anche se ciò sia dovuto alla mancanza della strumentazione necessaria per la duplicazione (Cass. III, n. 32950/2010);

        d) avere diritto alla estrazione di copia integrale del fascicolo processuale la persona offesa che ha dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione, in caso di proposizione della richiesta di archiviazione; ma, l'omesso rilascio non è causa di nullità, posto che il diritto di prendere visione degli atti impedisce ogni pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa (Cass. II, n. 15500/2007);

        e) non abnorme il diniego del giudice per le indagini preliminari alla richiesta dell'indagato di visionare ed ottenere copia degli atti relativi ad un procedimento conclusosi con decreto d'archiviazione, posto che l'interesse alla richiesta è riscontrabile in relazione a singoli atti e non alla loro indistinta totalità e che può esservi la necessità di salvaguardare il diritto alla riservatezza di altri (Cass. VI, n. 36167/2008);

        f) più in generale, non impugnabile da parte dell'indagato il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta istanza da egli proposta per di rilascio di copia della richiesta di archiviazione all'esito di una valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento (Cass. VI, n. 14999/2013);

        g) non impugnabile il provvedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di visione e rilascio copia degli atti dell'udienza presentata da soggetto a cui non riconosce la qualifica di persona offesa dal reato (Cass. VI, n. 27737/2013);

        h) utilizzabili le intercettazioni telefoniche anche quando l'imputato adduca l'impossibilità di sostenere le spese per ottenere copia dei supporti magnetici delle registrazioni, ritualmente messi a disposizione dal pubblico ministero, essendo posto a carico della difesa, cui è pienamente garantito il diritto all'ascolto, l'onere di munirsi del materiale tecnico necessario (Cass.III, n. 16677/2021).  

        Bibliografia

        V. subart. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 117 - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero1.

        1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

        2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

        2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (2) .

         

        [1] Sullo scambio di informazioni e l’obbligo di consultazioni dirette, al fine di risolvere conflitti di giurisdizione nell’UE, v. artt. 4-8 d.lg. 15 febbraio 2016, n. 29.

        [2] Comma così sostituito, in sede di conversione, dall’art. 93 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43. Il testo del comma, come inserito dall’art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 e poi modificato dall’art. 21 l. 15 luglio 2009, n. 94, era il seguente: « 2-bis.  Il procuratore nazionale antimafia, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato, ai registri di cui all’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci ».

        Riferimenti chiave:

        D.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356; d.l. 8 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43.

        1. Inquadramento

        Anche al di fuori delle ipotesi di indagini collegate fra diversi uffici di procura a norma dell'art. 371, la disposizione consente la circolarità delle informazioni raccolte in ambito giudiziario, riconoscendo al P.M. la possibilità di ottenere copie di atti provenienti da diversi procedimenti penali, ovvero informazioni scritte sul loro contenuto; e ciò anche quando tali atti siano ancora coperti dal segreto di cui all'art. 329.

        2. Profili generali

        Scopo della norma è quello di rendere acquisibili in una indagine, e quindi su iniziativa del pubblico ministero che procede, atti formati in un diverso procedimento, in qualunque fase o grado tale ultimo si trovi. La ratio sottesa alla disposizione è intuitiva, e risponde ad esigenze di speditezza, economia ed efficacia dell'azione giudiziaria, consentendo la formazione di un patrimonio conoscitivo che non sia a disposizione solo delle parti del singolo processo, ma che sia fruibile in tutti i processi in cui quegli atti o quelle informazioni siano rilevanti.

        Presupposto per l'applicabilità della norma è che non si sia determinato un collegamento investigativo a norma dell'art. 371. In questo caso, infatti, lo scambio di atti ed informazioni è fisiologica conseguenza del coordinamento investigativo previsto per il caso di indagini collegate, che ha un contenuto ben più ampio del mero scambio di specifici atti.


        3. La disciplina

        La richiesta di atti od informazioni in esame è, dunque, strumento di acquisizione probatoria a disposizione del pubblico ministero, qualificandosi come vero e proprio atto di indagine. Presupposto per l'applicabilità dell'istituto è, infatti, che tale acquisizione sia necessaria per il compimento di indagini. Essendo il pubblico ministero dominus incontrastato delle scelte investigative, la decisione che egli assume di acquisire, o non acquisire, determinati atti od informazioni è insindacabile.

        Non costituisce ostacolo all'esercizio di tale potere l'eventuale sussistenza del segreto investigativo sugli atti da acquisire nel procedimento a quo. Il segreto costituisce, del resto, un limite interno al processo che condiziona la conoscibilità degli atti per le parti processuali, e non è di per se stesso di ostacolo al trasferimento di atti in altri processi.

        Ma a seconda degli usi che il pubblico ministero richiedente intende fare degli atti acquisiti e della tempistica dei due procedimenti, potrebbe in concreto verificarsi che la trasmissione di atti ancora coperti da segreto possa indirettamente vulnerare il segreto stesso. Con le determinazioni conclusive del pubblico ministero, ovvero anche con l'adozione di misure cautelari, gli atti divengono conoscibili dalle parti del processo ed in alcuni casi anche pubblicabili a norma dell'art. 114; e fra essi anche l'atto che sia stato acquisito a norma dell'art. 117 e che, in ipotesi, sia ancora coperto da segreto nel procedimento a quo.

        Per questo la norma non prevede un diritto incondizionato del pubblico ministero ad ottenere le copie e le informazioni che egli giudichi necessarie a fini istruttori, ma gli riconosce una mera facoltà. Spetta infatti al giudice (od al pubblico ministero) titolare del procedimento nel quale sono stati formati gli atti richiesti stabilire se essi siano o meno trasmissibili. La norma richiede solo che l'eventuale diniego assuma la forma del decreto motivato.

        La disposizione non fissa i parametri ai quali il giudice deve ancorare la decisione di accordare o denegare la richiesta di trasmissione, rimettendo alla sua esclusiva responsabilità la ponderazione comparativa degli interessi coinvolti. Decisione, peraltro, insindacabile poiché non suscettibile di impugnazione.

        Non spettando al giudice destinatario della richiesta stabilire la rilevanza dell'atto nel procedimento dal quale proviene la richiesta, deve ritenersi che gli unici motivi ostativi alla trasmissione risiedano nella esigenza di salvaguardare il segreto processuale nel processo a quo, ovvero la riservatezza di soggetti particolarmente esposti.

        La norma peraltro faculta l'autorità giudiziaria che sia in possesso di atti od informazioni che ritenga utili per una indagine a trasmetterli direttamente al pubblico ministero che procede.


        4. Il potere di accesso diretto alle informazioni riconosciuto al procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo

        Al procuratore nazionale antimafia, divenuto ora anche procuratore nazionale antiterrorismo con la entrata in vigore del d.l. n. 7/2015, è riconosciuto un potere di accesso diretto ad alcune informazioni ritenute particolarmente significative per l'efficace esercizio del potere investigativo e di coordinamento a lui riconosciuto dall'art. 371-bis.

        Si tratta del registro delle notizie di reato e di tutte le altre banche dati nonché dei registri indicati nella disposizione legislativa.

        È un potere che egli esercita per diretta investitura legale, dunque senza necessità alcuna di autorizzazione da parte del giudice che procede.


        5. Casistica

        In diretta applicazione di tali principi si è ritenuto:

        a) i dati derivanti da atti e documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali concorrono a formare una prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza per l’adozione di misure cautelari(Cass. II, n. 5491/2019);

        b) che siano utilizzabili le videoregistrazioni acquisite in copia da altro procedimento in quanto esse costituiscono documentazione di attività investigativa, integrate nel verbale che deve accompagnarle, descrittivo di atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, e loro acquisizione avviene sulla base del coordinamento degli artt. 116 e 238 da un lato, dell'art. 117 e art. 371, comma 1 dall'altro, in copia rilasciata dall'autorità che ha materialmente a disposizione gli originali e l'attestazione di conformità è implicita nella provenienza ed estrazione del duplicato ad opera del pubblico ufficiale a ciò incaricato (Cass. I, n. 17705/2010);

        c) che gli atti e i documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali concorrono ad integrare gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273; ed in applicazione di tale principio si è ritenuta legittima l'ordinanza cautelare emessa sulla base di fotogrammi, estratti da ripresa televisiva a circuito chiuso, trasmessi al pubblico ministero procedente da altro ufficio di procura che li aveva raccolti in una diversa indagine a carico dei medesimi soggetti per analogo reato di rapina (Cass. II, n. 5169/1999).

        Bibliografia

        V. subart. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 118 bis - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri1.

        1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

        2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.

        3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.

         

        [1] Articolo inserito dall'art. 14 l. 3 agosto 2007, n. 124, con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.

        Riferimenti chiave:

        L. 3 agosto 2007, n. 124.

        1. Inquadramento

        La norma completa le disposizioni dei due articoli precedenti, conferendo anche al Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità, già attribuita al pubblico ministero dall'art. 117 ed al Ministro dell'interno dall'art. 118, di ottenere copie di atti provenienti da procedimenti penali ovvero informazioni scritte sul loro contenuto; e ciò anche quando tali atti siano ancora coperti dal segreto di cui all'art. 329.

        2. Profili generali

        La norma ha l'evidente finalità di agevolare la acquisizioni di informazioni da parte della intelligence, che, come è noto, ha come obiettivo prioritario proprio la raccolta e la successiva analisi di notizie della cui elaborazione possano giovarsi i processi decisionali in ambito politico, militare e di sicurezza interna ed esterna.

        La disposizione, dunque, rende acquisibili, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri atti od informazioni sul contenuto di atti formati in un qualunque procedimento, in qualunque fase o grado tale ultimo si trovi. La ratio sottesa alla disposizione è intuitiva, e risponde alla esigenza di efficace tutela dell'interesse nazionale, consentendo la non dispersione di informazioni che, acquisite dall'autorità giudiziaria in relazione ad uno specifico procedimento, possono essere utili per il compimento di azioni finalizzate a tutelare la sicurezza della Repubblica.

        E proprio in questo risiede la principale differenza con l'art. 117 e con l'art. 118, che precedono la disposizione che si esamina. Infatti, il pubblico ministero è legittimato a chiedere atti od informazioni quando ciò sia necessario per una indagine che egli ha in corso, dunque per accertare responsabilità in ordine ad un fatto già accaduto. Il Ministro dell'interno può richiedere analoghi atti od informazioni quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di reati.

        Il Presidente del Consiglio dei Ministri, invece, ha un potere ancor più ampio, perché prescinde sia dall'avvenuta commissione di un fatto reato e sia da specifiche esigenze di prevenzione dei reati, essendo il suo potere di iniziativa genericamente collegato alla indispensabilità per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.


        3. Disciplina

        Per la disciplina la norma richiama espressamente le disposizioni dell'art. 118. La richiesta di acquisizione di atti del procedimento può provenire solo dal Presidente del Consiglio dei ministri, che tuttavia può delegare per l'incombente il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

        Presupposto per l'applicabilità dell'istituto è, come si è detto, che tale acquisizione sia ritenuta indispensabile per la per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

        Non costituisce ostacolo all'esercizio di tale potere l'eventuale sussistenza del segreto investigativo sugli atti da acquisire nel procedimento a quo. Il segreto costituisce, del resto, un limite interno al processo che condiziona la conoscibilità degli atti per le parti processuali, e non è di per se stesso di ostacolo al trasferimento di atti al di fuori del processo.

        Ma la norma non prevede un diritto incondizionato del ministro ad ottenere le copie e le informazioni che egli giudichi necessarie a fini preventivi, ma gli riconosce un mero potere di richiesta. Spetta infatti al giudice (o al P.M.) titolare del procedimento nel quale sono stati formati gli atti richiesti stabilire se essi siano o meno trasmissibili. La norma richiede solo che l’eventuale diniego assuma la forma del decreto motivato.

        Non risultano peraltro fissati i parametri ai quali il giudice deve ancorare la decisione di accordare o denegare la richiesta di trasmissione, essendo rimessa alla sua esclusiva responsabilità la ponderazione comparativa degli interessi coinvolti. Decisione, peraltro, insindacabile poiché non suscettibile di impugnazione.

        Esulando dalle attribuzione del potere giudiziario l'attività di intelligence, deve ritenersi che la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri circa la indispensabilità degli atti, purché fornita di adeguata motivazione, non sia sindacabile dal giudice destinatario della richiesta. Dunque, l'unico motivo ostativo alla trasmissione risiede nella esigenza di salvaguardare il segreto processuale nel processo a quo.

        La norma, inoltre, faculta l'autorità giudiziaria che sia in possesso di atti od informazioni che ritenga utili per la prevenzione di reati a trasmetterli direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

        Come previsto nelle disposizioni precedenti, funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possono inoltre essere autorizzati ad accedere, sempre alle medesime condizioni, al registro delle notizie di reato.

        In merito al segreto di ufficio che incombe sugli atti e le informazioni acquisiti si richiama quanto osservato subart. 118.

        Bibliografia

        vedi subart. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 118 - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno.

        1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria [57] o del personale della direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [380]. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa (1) .

        1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata (2) .

        2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

        3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio [326 c.p.] (3) .

         

        [1] Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356. V., inoltre, il comma 12 del medesimo art. 4, d.l. n. 306, cit.

        [2] Comma inserito dall'art. 4, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356. V., inoltre, il comma 12 del medesimo art. 4, d.l. n. 306, cit.

        [3] V. l'art. 102 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Per altre ipotesi di trasmissione di copia di atti del procedimento, v. art. 1-quinquies d.l. 6 settembre 1982, n. 629, conv., con modif., nella l. 12 ottobre 1982, n. 726; art. 6 l. 28 dicembre 1989, n. 422; art. 26 l. 9 luglio 1990, n. 185; art. 4d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45.

        Riferimenti chiave:

        L. 1 aprile 1981, n. 121;. art. 1-quinquies d.l. 6 settembre 1982, n. 629, conv., con modif., nella l. 12 ottobre 1982, n. 726; art. 6 l. 28 dicembre 1989, n. 422; art. 102 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 26 l. 9 luglio 1990, n. 185; art. 4 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356; l. 31 dicembre 1996, n. 675.

        1. Inquadramento

        La disposizione riproduce il contenuto dell'articolo precedente, riconoscendo al Ministro dell'interno la possibilità, già attribuita al pubblico ministero dall'art. 117, di ottenere copie di atti provenienti da procedimenti penali ovvero informazioni scritte sul loro contenuto; e ciò anche quando tali atti siano ancora coperti dal segreto di cui all'art. 329.

        2.Profili generali

        Scopo della norma è quello di potenziare le capacità informative delle forze dell'ordine, rendendo acquisibili, su iniziativa del ministro dell'interno, atti formati in un qualunque procedimento, in qualunque fase o grado tale ultimo si trovi. La ratio sottesa alla disposizione è intuitiva, e risponde alla esigenza di efficacia dell'azione di contrasto al crimine, consentendo la non dispersione di informazioni che, acquisite dall'autorità giudiziaria in relazione ad uno specifico procedimento, possono essere utili per il compimento di investigazioni preventive di competenza delle forze dell'ordine.

        E proprio in questo risiede la principale differenza con l'art. 117, che precede la disposizione che si esamina. Se, infatti, tale norma legittima il pubblico ministero a chiedere atti od informazioni quando ciò sia necessario per una indagine che egli ha in corso, dunque per accertare responsabilità in ordine ad un fatto già accaduto, tale limite non è invece posto al ministro dell'interno.

        La norma, per esaltare la natura preventiva dell'istituto, prevede solo che le informazioni siano, dal medesimo ministro, ritenute indispensabili per la prevenzione di reati.

        In definitiva, quando atti di un procedimento si rendano necessari per una indagine in corso in relazione ad un fatto — reato già verificatosi, spetta al pubblico ministero che procede chiederne la trasmissione a norma dell'art. 117. Se, invece, l'acquisizione sia determinata da esigenze informative finalizzate alla prevenzione dei reati, il compito è invece attribuito al ministro dell'interno.


        3. Disciplina

        La disciplina ricalca quella del 117. La richiesta di acquisizione di atti del procedimento può provenire solo dal ministro dell'interno, che tuttavia può delegare per l'incombente un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero personale della direzione investigativa antimafia.

        Presupposto per l'applicabilità dell'istituto è, come si è detto, che tale acquisizione sia ritenuta indispensabile per la prevenzione di delitti. Non però di ogni delitto, ma solo di quelli per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza a norma dell'art. 380. Dunque, il legislatore ha inteso circoscrivere l'applicabilità di tale disposizione solo alla prevenzione dei reati di maggiore allarme sociale.

        Non costituisce ostacolo all'esercizio di tale potere l'eventuale sussistenza del segreto investigativo sugli atti da acquisire nel procedimento a quo. Il segreto costituisce, del resto, un limite interno al processo che condiziona la conoscibilità degli atti per le parti processuali, e non è di per se stesso di ostacolo al trasferimento di atti al di fuori del processo.

        Ma la norma non prevede un diritto incondizionato del ministro ad ottenere le copie e le informazioni che egli giudichi necessarie a fini preventivi, ma gli riconosce una mera facoltà. Spetta infatti al giudice (od al pubblico ministero) titolare del procedimento nel quale sono stati formati gli atti richiesti stabilire se essi siano o meno trasmissibili. La norma richiede solo che l'eventuale diniego assuma la forma del decreto motivato.

        Non risultano peraltro fissati i parametri ai quali il giudice deve ancorare la decisione di accordare o denegare la richiesta di trasmissione, essendo rimessa alla sua esclusiva responsabilità la ponderazione comparativa degli interessi coinvolti. Decisione, peraltro, insindacabile poiché non suscettibile di impugnazione.

        Esulando dalle attribuzione del potere giudiziario il compimento di indagini aventi unicamente finalità preventive, deve ritenersi che la decisione del ministro circa la indispensabilità degli atti, purché fornita di adeguata motivazione, non sia sindacabile dal giudice destinatario della richiesta. Dunque, gli unici motivi ostativi alla trasmissione risiedono nella esigenza di salvaguardare il segreto processuale nel processo a quo ovvero la riservatezza di soggetti particolarmente esposti.

        La norma, inoltre, faculta l'autorità giudiziaria che sia in possesso di atti od informazioni che ritenga utili per la prevenzione di reati a trasmetterli direttamente al Ministro dell'interno.

        Il Ministro dell'interno, ovvero i soggetti da lui delegati, possono inoltre essere autorizzati ad accedere, sempre alle medesime condizioni, al registro delle notizie di reato.

        Appare, infine, pleonastico il riferimento, contenuto nell'ultimo comma della disposizione in esame, al segreto di ufficio che incombe sugli atti e le informazioni acquisiti attraverso l'istituto previsto dall'art. 118. Infatti, vertendosi in ipotesi di notizie od atti rilevanti ai fini della prevenzione di gravi delitti, e quindi per loro natura strettamente riservati, l'obbligo del segreto discende autonomamente dall'art. 326 c.p., che sottopone a sanzione penale la sua violazione.

        Bibliografia

        V. subart. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 119 - Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento12.

        1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

        2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere [110], l'autorità procedente nomina uno o più interpreti [143], scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

         

        [1] La Corte cost., con sentenza 22 luglio 1999, n. 341 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa».

        [2] L'art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 95 ha disposto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l'espressione «sordo».

        Riferimenti chiave:

        l. 20 febbraio 2006, n. 95.

        1. Inquadramento

        La disposizione disciplina le modalità di partecipazione al processo penale di soggetti con i quali la comunicazione verbale risulti difficoltosa perché non in grado di udire le domande loro rivolte (sordi), o non in grado di parlare (muti) ovvero, infine, impediti in entrambe tali abilità.

        2. Profili generali

        La ratio sottesa alla norma è evidente: individuare delle forme di comunicazione alternative a quella verbale al fine di consentire la partecipazione al processo anche di coloro ai quali essa sia, in tutto od in parte, preclusa.

        Duplice è l'obiettivo che il legislatore processuale intende conseguire, ad un tempo di garanzia del soggetto svantaggiato e del buon andamento del processo, ed in particolare della genuina acquisizione della prova.

        Infatti, la norma disciplina genericamente le dichiarazioni che uno dei soggetti indicati debba o voglia rendere. Cosicché la disposizione trova applicazione in tutti i casi nei quali un sordo od un muto debbano interloquire nel processo, a prescindere dal titolo della loro partecipazione ad esso. Dunque, sia che intervengano quale parte del processo (imputato, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato alla pena pecuniaria) sia che intervengano come testimone.

        Ed è altresì indifferente il momento processuale in cui detta interlocuzione debba intervenire, trovando la disposizione applicazione non solo nella fase processuale vera e propria e nel corso di interrogatori o assunzione di informazioni, ma più in generale in tutti i casi nei quali debbano rendersi dichiarazioni, come avviene in occasione di confronti, ricognizioni, individuazioni, udienze di convalida di arresto o fermo e simili.


        3. La disciplina

        La disciplina in sé è molto semplice, e fonda sulla sostituzione della comunicazione verbale con quella scritta allorché la prima sia impedita. Si prevede infatti che:

        a) al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente;

        b) al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto;

        c) al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

        Allorché una di tali persone non sappia leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.


        4. Profili di incostituzionalità

        La giurisprudenza prevalente si era orientata nel senso di negare al sordo od al muto che sapessero scrivere il diritto ad un interprete, sul presupposto che l'art. 143 fosse riferibile solo alle persone che non parlano la lingua italiana, categoria nella quale non potevano farsi rientrare sordomuti, per i quali si riteneva dunque operante solo la specifica disciplina di cui all'art. 119 (Cass. VI, n. 10394/1992).

        Ciò determinava una obiettiva compromissione del diritto di difesa del sordo o muto; e ciò per la semplice considerazione che la tutela loro accordata dalla norma in discorso era operante solo nel ristretto ambito delle loro dichiarazioni. Mentre era ad essi del tutto preclusa la possibilità di partecipare in modo pieno e consapevole a tutti gli alti atti processuali.

        A tale ingiustificata menomazione del diritto di difesa ha posto rimedio la Corte Costituzionale nel 1999, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 119 nella parte in cui non garantisce all'imputato sordo, muto o sordomuto, anche nell'ipotesi in cui sia in grado di leggere e scrivere, il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto, di preferenza, tra le persone abituate a trattare con lui, al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata, nonché seguire il compimento degli atti cui partecipa (Corte cost. n. 341/1999).

        Dunque, oggi, la posizione processuale del sordo e del muto è in tutto assimilabile a quella dell'alloglotta.

        L'unica — rilevante — differenza è quella posta dall'art. 144, disciplinante le incapacità ed incompatibilità dell'interprete. Se, infatti, vige una regola generale per la quale non può essere nominato interprete chi avrebbe facoltà di astenersi dal testimoniare, facoltà che l'art. 199 riconosce ai prossimi congiunti, in questo caso vige esattamente la regola opposta: l'interprete è scelto di preferenza fra le persone che sono abituate a trattare con il sordo od il muto, talché non vige alcun divieto di nomina dei prossimi congiunti i quali, anzi, avendo maggiore familiarità con la persona da interpretare, sono fra i soggetti preferiti.

        La Giurisprudenza ritiene peraltro che, quando il sordo od il muto sappiano leggere e scrivere, non è necessaria la nomina di un interprete della lingua dei segni, essendo sufficiente una qualunque persona che, in ragione della familiarità, sia in grado di comprenderlo e farsi comprendere(Cass. VI, n. 24951/2018).


        5. Casistica

        In applicazione di tali principi si è ritenuto:

        a) legittimo che la polizia giudiziaria proceda alla redazione di un verbale di identificazione e di elezione di domicilio nei confronti di persona sordomuta senza preventiva nomina di un interprete, poiché in esso l'attività della persona identificata è limitata alla sottoscrizione del verbale la cui lettura è sufficiente a renderne comunque intelligibile il contenuto e il significato (Cass. III, n. 8301/2008);

        b) insindacabile in sede di legittimità l'apprezzamento sulla sussistenza delle capacità professionali dell'interprete nominato ad un sordo, ad un muto o ad un sordomuto, trattandosi di accertamento di mero fatto ed essendo comunque irrilevante che l'interprete non sia in possesso di un attestato di abilitazione ufficiale (Cass. III, n. 8301/2008).

        Bibliografia

        V. subart. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 120 - Testimoni ad atti del procedimento.

        1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

        a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

        b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive [215 c.p.] o a misure di prevenzione (1) .

        [1] Per le persone che possono essere sottoposte a misure di prevenzione, v. l. 27 dicembre 1956, n. 1423 e l. 31 maggio 1965, n. 575.

        Riferimenti chiave:

        l. 27 dicembre 1956, n. 1423; l. 31 maggio 1965, n. 575.

        1. Inquadramento

        La norma individua le incapacità alla funzione di testimone a singoli atti del procedimento, ovvero alla cd. testimonianza endoprocessuale, che è da tenere distinta dalla testimonianza quale mezzo di prova, per la quale le incapacità sono determinate dall'art. 196 e le incompatibilità dall'art. 197.

        2. La distinzione fra testimonianza endoprocessuale, o impropria, e la testimonianza quale mezzo di prova

        L'art. 120 prende in considerazione la figura del testimone ad atti del procedimento, ovvero del testimone ad acta. Vi sono infatti delle ipotesi, che di seguito si esamineranno, nelle quali il legislatore, per garantire in modo ancor più pregnante che determinati atti si compiano nel pieno rispetto delle formalità di legge, prevede che ad essi possano assistere anche soggetti diversi dalle parti e dagli organi procedenti.

        In questi casi, dunque, l'ordinamento introduce una garanzia aggiuntiva rispetto al mero verbale, prevedendo che ad alcuni atti possano assistere testimoni, in ipotesi in grado di riferire (e dunque testimoniare) in ordine al loro svolgimento.

        È quanto avviene in occasione del compimento di atti suscettibili di incidere in modo particolarmente penetrante sulla riservatezza di chi debba subirli; in questi casi l'ordinamento legittima l'interessato a far presenziare al compimento di essi persona di sua fiducia, sul presupposto che la presenza di un terzo scongiuri abusi o violazioni di legge.

        Dunque, l'istituto non ha nulla a che vedere con la testimonianza intesa quale mezzo di prova, per la quale la disciplina delle incompatibilità si rinviene nell'art. 197, mentre quella della incapacità nell'art. 196.

        Del resto, mentre il teste che viene chiamato a deporre conosce casualmente le circostanze su cui deve riferire, il testimone ad acta viene scelto prima e proprio in vista del compimento dell'atto; cosicché egli, nel momento in cui registra l'esperienza conoscitiva, si trova in condizioni psicologiche o morali convenienti, così da ridurre al minimo il pericolo di superficiali, incomplete o false percezioni di attività che si svolgono sotto i suoi occhi.


        3. Ambito di applicazione

        Sono invero esigui i casi nei quali il legislatore consente la presenza di un testimone ad atti del processo. Ed in particolare: a) nel caso di ispezione personale a norma dell'art. 245, l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile ed idonea a norma dell'art. 120; b) nel caso di perquisizione personale (art. 249) e locale (art. 250) analogo avviso è dato all'interessato, che dunque può farsi assistere da persona di sua fiducia purché idonea a norma dell'art. 120; c) nel caso di accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico nel contesto delle investigazioni difensive a norma dell'art. 391-septies, ipotesi nella quale, del pari, chi deve subire l'atto può farvi assistere persona di sua fiducia che sia idonea a norma dell'art. 120; d) nel caso di pubblica udienza dibattimentale chiunque può assistervi a condizione che non versi in una delle dette situazioni di incapacità previste dall'art. 471, assimilabili a quelle del 120.


        4. Disciplina

        La disciplina delle incapacità a svolgere le funzioni di testimone ad atti del procedimento è diretta conseguenza dello scopo al quale l'istituto è preordinato. Infatti, sono ritenuti incapaci allo scopo tutti coloro che, per età, condizioni di mente, abusi di sostanze, ovvero sottoposizione a particolari misure, non sono considerati affidabili.

        Si prevede in particolare che non possono intervenire come testimoni: a) minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope; b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

        Vi è tuttavia da osservare che la legge opera una presunzione di incapacità in relazione a tutti i soggetti indicati al punto b) nonché ai minori. Mentre per tutti gli altri è sempre presunta la capacità, talché è onere di chi non la ritenga fornire la prova della infermità di mente, della ubriachezza ovvero della intossicazione.


        5. Il regime delle nullità

        Ricorre una ipotesi di nullità dell'atto quando l'imputato o le parti private non siano state rese edotte della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia. Se invece l'omissione riguarda soggetti diversi, si verte in ipotesi di mera irregolarità.

        Quanto al regime delle nullità, si è in presenza di nullità di ordine generale a regime intermedioexartt. 178 e 180, come tale rilevabile di ufficio, ma non più rilevabile né deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero se si è verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del gradi successivo.


        6. Casistica

        In applicazione di tali principi si è ritenuto:

        a) che il minore degli anni quattordici può essere sentito quale testimone a norma dell'art. 196 in ordine ai fatti oggetto della imputazione levata in danno di altri, poiché il divieto previsto dall'art. 120 riguarda solo la testimonianza ad atti del procedimento (Cass. VI, n. 23979/2008);

        b) che la persona che trovasi in stato di interdizione legale può validamente esercitare il diritto di querela (Cass. V, n. 13165/2002).

        Bibliografia

        V. subart. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 121 - Memorie e richieste delle parti.

        1. In ogni stato e grado del procedimento le parti [901, 233] e i difensori possono presentare al giudice [367] memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

        2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge [2993, 398, 418], entro quindici giorni.

        Riferimenti chiave:

        Art. 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228; art. 16, commi 9 e 10, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221; art. 2 comma 1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

        1. Inquadramento

        In attuazione del principio generale del contraddittorio, la norma legittima le parti, in ogni stato e grado del procedimento, a depositare memorie o richieste scritte al giudice; e questi, salvo che specifiche norma non fissino termini più brevi, ha l'obbligo di provvedere entro quindici giorni. 

        La disciplina del deposito in cancelleria è stata profondamente innovata dalla Riforma Cartabia, che ha reso obbligatorio il deposito con modalità telematiche, per il quale si veda il commento sub art. 111 bis.

        2. Profili generali

        L'interpretazione della norma è piana: tutte le parti processuali sono legittimate a depositare al giudice scritti difensivi o richieste in qualsiasi momento del processo. Dunque, a decorrere dalla iscrizione della notizia di reato e sino al procedimento di esecuzione, purché tali richieste siano indirizzate al giudice che procede.

        La stessa Corte Costituzionale ha del resto chiarito che il riferimento contenuto nella norma al “procedimento” e non al “processo”, induce a dilatare l'ambito di applicazione della disposizione, ricomprendendovi anche la fase delle indagini preliminari e della udienza preliminare (Corte cost. n. 238/1991).

        Non posta da alcuno in discussione l'applicabilità della disposizione anche al giudizio di primo grado ed in quelli conseguenti alle impugnazioni. Anche se, in relazione al rito adottato, tale facoltà può subire delle limitazioni temporali. È quanto avviene nel giudizio in cassazione, posto che l'art. 611, ritenuto dalla giurisprudenza applicabile anche nel caso di udienza pubblica, fissa stringenti termini per il deposito di memorie e repliche prima della data di udienza (Cass. II, n. 1417/2012). Ma altrettanto avviene nei procedimenti in camera di consiglioexart. 127, per i quali il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale in commento, ma da quella speciale di cui all'art. 127, comma secondo, con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza (Cass. V, n. 16311/2014).

        La finalità della disposizione è dunque quella di assicurare il più ampio esercizio del diritto di difesa, assicurando alle parti il diritto di interloquire con il giudice anche al di fuori, ed a prescindere, dalle udienze eventualmente fissate nel procedimento.

        La facoltà di presentare memoria spetta anche al pubblico ministero. Lo ha chiarito la giurisprudenza, stabilendo che quale parte, per quanto pubblica, ha facoltà di interloquire, presentando memorie o richieste scritte e, quindi, anche proponendo osservazioni e contestazioni agli argomenti addotti dall'imputato a sostegno delle proprie argomentazioni (Cass.S.U., n. 13687/2003).


        3. Il deposito in cancelleria

        La formulazione letterale della norma è rimasta inalterata per effetto della Riforma Cartabia, che ha tenuto ferma la nozione di deposito in cancelleria come strumento di comunicazione delle parti con il giudice; ma per effetto di tale riforma il deposito deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, secondo la tempistica e con le eccezioni illustrate commentando il nuovo art. 111 bis rubricato proprio “Deposito telematico”.

        Prima di tale riforma, e fino alla sua concreta entrata in vigore, l'unica modalità di presentazione di memorie o richieste scritte al giudice, il deposito in cancelleria, con le eccezioni chi si vedranno in materia di normativa emergenziale da COVID -19.

        E, per lungo tempo, si è ritenuto che fossero inammissibili le memorie o le richieste che non fossero state presentate personalmente nella cancelleria del giudice dalle parti o dai loro difensori, ad esempio perché trasmesse per fax, per posta ordinaria od elettronica.

        Ciò anche in epoca molto recente, come testimoniato da Cass. II, n. 29182/2020 che ha giudicato come inammissibile una istanza pervenuta a mezzo fax.

        L'evoluzione della tecnologia ed il progressivo ingresso nel processo anche dei nuovi mezzi di comunicazione hanno dapprima scalfito, e poi completamente, demolito il principio generale del necessario deposito fisico in cancelleria, rendendo ammissibili anche gli atti fatti pervenire attraverso nuove forme di comunicazione. A tali nuove forme si dedicano i paragrafi che seguono.


        4. Gli atti trasmessi a mezzo fax

        Secondo una ormai superata giurisprudenza, per i privati e i difensori non vi sarebbe alternativa alla adozione delle forme previste dal 121, che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. E lo stesso art. 150, che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indicherebbe solo nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene, sicché il mezzo in questione non potrebbe essere utilizzato dai privati; dunque non per chiedere il rinvio dell'udienza (Cass. V, n. 6696/2005); non per segnalare un concomitante impegno del difensore (Cass. VI n. 28244/2013). Questo perché le istanze a mezzo fax sarebbero inammissibili.

        Medio tempore altra più innovativa giurisprudenza ha progressivamente introdotto delle aperture. Si è così in primo luogo ritenuta ammissibile la istanza trasmessa a mezzo fax, ma si è contestualmente affermato che incombe sull'istante, ove il giudice non abbia provveduto, fornire prova certa che essa sia effettivamente pervenuta all'autorità giudiziaria procedente (Cass. IV, n. 20257/2012). E si è anche affermato che la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario (Cass. III, n. 9162/2009).

        La giurisprudenza più recente si è fatta carico di una interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione dei sistemi di comunicazioni oltre che alle esigenze di semplificazione richieste dal principio della ragionevole durata del processo; ed è pervenuta a soluzioni che consentono l'impiego del mezzo tecnico, pur con la previsione di alcune cautele tese a garantire che l'atto pervenga effettivamente alla cognizione del giudice.

        Si è infatti ritenuto:

        a) ammissibile la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata a mezzo fax, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario; tanto che ove il giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla stessa si determina nullità della sentenza successivamente pronunciata (Cass. III, n. 37859/2015); è comunque onere del difensore accertarsi - mediante un sostituto processuale, un addetto di studio o un'interlocuzione telefonica - del regolare pervenimento del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (Cass.  fer., n. 45720/2019);

        b) ammissibile la richiesta di rinvio a mezzo telefax purché tempestiva, posto che legittimamente il giudice di merito può rigettarla se trasmessa soltanto il giorno precedente all'udienza ed in orario di chiusura degli uffici di cancelleria, nonostante la circostanza addotta fosse da tempo nota alla parte (Cass. II, n. 24515/2015);

        c) non nulla od inesistente la richiesta inoltrata a mezzo fax, che pertanto il giudice è tenuto ad esaminare, ma l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell'ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente (Cass. V, n. 7706/2014).

        Dunque, la richiesta inoltrata a mezzo fax è da ritenersi ammissibile e determina, nel giudice destinatario, l'insorgenza dell'obbligo di provvedere. Ma l'istante deve accertarsi che esso venga spedito a numero corrispondente a quello del fax della cancelleria del giudice e, nel caso di spedizione eseguita nella immediatezza di adempimenti in relazione ai quali l'istanza viene inoltrata, è esposto al rischio della intempestività ove non si accerti, direttamente, dell'avvenuta ricezione e della sottoposizione al giudice della richiesta.

        Una disciplina specifica vige, invece, per la comunicazione di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, che può essere incondizionatamente trasmessa via fax: trova infatti applicazione la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l'atto contenente la dichiarazione di astensione può essere trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero (Cass.S.U., n. 40187/2014).


        5. La posta elettronica certificata

        Per quanto divenuta ormai modalità di notifica ordinaria nei confronti dei difensori sia nel processo civile che nel processo penale, e per quanto sia ormai realtà il processo civile telematico, fino alla entrata in vigore della riforma Cartabia non è strumento a disposizione delle parti per il deposito di atti al giudice.

        La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti affermato che, alle parti private, non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (Cass. I, n. 18235/2015, fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a mezzo Pec dal difensore di fiducia dell'imputato e ritenuta inammissibile dalla Corte). Secondo la Corte, l'utilizzo della Pec è stato consentito, a partire dal 15 dicembre 2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato — a norma dell'art. 148, comma 2-bis, dell'art. 149, dell'art. 150 e dell'art. 151, comma 2.

        Tali norme hanno l'effetto di rendere la notifica a mezzo Pec alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari, ed in particolare per: a) le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151; b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), «con mezzi tecnici idonei», secondo il dettato dell'art. 148, comma 2-bis; c) gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell'estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'art. 157, commi 1 e 2 e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149); d) le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art. 150).In definitiva, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata ; ma,  non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (Cass. VI, n. 2951/2019). La giurisprudenza ha infatti ritenuto che l'inoltro di una istanza a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mail" che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria (Fattispecie anteriore alla disciplina emergenziale di contrasto al Covid-19) (Cass. II, n. 35542/2021).​

        Ma nulla esclude che la memoria o istanza inoltrata a mezzo PEC possa avere il valore della mail ordinaria di cui al paragrafo che segue.

        Non però nel giudizio di cassazione, in relazione al quale non è consentita la presentazione di memorie mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC) in quanto non può ritenersi estesa a tale giudizio la facoltà di deposito telematico di atti (Cass. II, n. 31336/2017).


        6. Posta elettronica ordinaria

        Superando il vecchio e restrittivo orientamento di cui al precedente paragrafo 3, la giurisprudenza ritiene oggi non affetta da inammissibilità od irricevibilità la istanza del difensore inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria; ma l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione, così come avviene per chi intenda avvalersi del fax, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente (Cass. II, n. 47427/2014).


        7. L'applicazione nel novellato art. 299

        A seguito della entrata in vigore del d.l. n. 93/2013, che ha novellato l'art. 299, l'ordinamento ha introdotto una nuova e significativa ipotesi di applicazione della norma in commento, riservata in particolare alla persona offesa dai reati commessi con violenza alle persone.

        Rinviando al commento subart. 299 per un approfondimento, in questa sede è sufficiente ricordare che è sancita la inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g. applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, nella ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla persona offesa l'istanza di revoca o di modifica della misura. Tale disposizione ha la funzione di garantire non solo l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, ma è soprattutto diretta a consentire alla stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'art. 121.

        In tema, v. Cass. VI, n. 35613/2015.


        8. I brevi effetti della normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID -19

        L'emergenza epidemiologica da COVID - 19 poteva costituire l'occasione per introdurre una prima disciplina compiuta dei depositi telematici di atti e documenti nel processo penale.

        Del resto, con cancellieri posti nella quasi totalità in "smart working" sebbene normalmente privi di accesso agli applicativi gestionali, consultabili solo all'interno della rete unica giustizia, sarebbe stata necessaria una rapida implementazione degli strumenti digitali per garantire la funzionalità del sistema giustizia.

        Ma questo non è avvenuto, o meglio è avvenuto solo per un breve periodo e senza effetti stabili.

        Infatti il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 24, consente il deposito, con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. E reca anche una analitica disciplina della firma digitale da apporre sulle impugnazioni.

        In applicazione di tale normativa i depositi telematici sono entrati, ormai, nella vita quotidiana degli uffici giudiziari, e sono ampiamente utilizzati dagli avvocati per l'inoltro di memorie, istanze e richieste. Ma si è in presenza di normativa emergenziale e non strutturale, la cui vigenza è – allo stato – destinata a cessare alla data del 31.12.2022, salvo ulteriori proroghe.

        Per le novità introdotte dalla l. 30.12.2022 n. 199 che, in attesa della approvazione della normativa tecnica prefigurata dalla cd. Riforma Cartabia, ha fornito una disciplina a compiuta dei depositi telematici, si rinvia al commento sub art. 11 bis.


        9. Il dovere del giudice di provvedere. Segnalazione di contrasto

        Una volta che la istanza sia legittimamente pervenuta nella cancelleria attraverso uno dei modi consentiti, si ingenera per il giudice il dovere di provvedere e, comunque, di valutarne il contenuto. Ove non sia espressamente fissato un termine da specifiche disposizioni, il giudice deve provvedere entro il termine — meramente ordinatorio — di giorni quindici.

        Al riguardo, con specifico riferimento alla omessa valutazione di memorie difensive, si registra un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte. Secondo alcune pronunce, infatti, l'omessa valutazione di memorie difensive non determina nullità rilevabile in sede di gravame del provvedimento impugnato, però può pregiudicare la congruità e la correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Cass. VI, n. 18453/2012).

        Invece secondo altra più restrittiva giurisprudenza l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c); essa infatti impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo con il proprio apporto ricostruttivo e valutativo determinando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato (Cass. VI, n. 13085/2013).

        Nella giurisprudenza più recente sta tuttavia consolidandosi il primo di tali orientamenti (Cass. II,  n. 14975/2018, Cass. III, n. 36688/2019 e Cass, III, n. 23097/2019), che appare del resto maggiormente aderente al principio di tassatività delle nullità.

        In virtù di tale ormai prevalente orientamento, dunque, l'omesso esame, da parte del giudice, di una memoria difensiva può essere dedotto in cassazione come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata (Cass. V, n. 17798/2019); ed, allo stesso modo, si è ritenuto che l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Cass. V,  n. 11579/2022).

        Sancita in modo espresso exartt. 291 e 292, comma 2, lett. c-bis) la nullità di ordine generale che si determina per la omessa trasmissione da parte del P.M.,  e la conseguente omessa valutazione ad opera del GIP in sede di procedimento di applicazione di misura cautelare, di "eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate" purché astrattamente dotati di decisività, in quanto idonei, nella prospettazione difensiva, ad incidere sulla valutazione del compendio indiziario a carico dell'indagato (Cass. I,  n. 1072/2019).

        Dunque, per quanto espressamente sancita, la giurisprudenza ritiene che anche in materia cautelare non la omessa valutazione di una memoria in quanto tale determini nullità, ma solo quella che abbia ad oggetto un elemento potenzialmente dirimente. Si è così ritenuto deducibile in sede di ricorso per cassazione l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame a condizione che con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Cass. II, n. 38834/2019).


        10. Regime delle nullità

        Pacifico è in giurisprudenza che il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell'art. 121 non configura una mera una violazione delle regole che presiedono alla formazione delle decisioni giudiziarie, ma determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), stesso codice, in quanto impedisce all'imputato di intervenire efficacemente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice, così traducendosi in una lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato (Cass. I, n. 31245/2009).

        Per quanto invece concerne la omessa valutazione del contenuto di una memoria difensiva, si rinvia al paragrafo precedente, ove è indicato il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto.

        Pacifico è anche che, in caso di richiesta cautelare, se il PM, unitamente agli elementi su cui il pubblico ministero fonda la richiesta, non trasmetta anche le eventuali memorie difensive già depositate, si determina la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) (Cass. I, n. 36246/2012).


        11. Casistica

        In applicazioni di tali principi si è ritenuto:

        a) non valutabili nel giudizio di legittimità le conclusioni inviate in cancelleria, a mezzo telefax, dal difensore della parte civile, perché questi deve formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire la presentazione di una sintesi scritta delle stesse, a norma dell'art. 523, comma 2 (Cass. III, n. 47279/2019);

        b) ricevibile la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente; ma l’inoltro comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio (Cass. I, n. 17879/2019);

        c) inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale presentata per posta elettronica (Cass. I, n. 320/2018);

        d) producibile come memoria di parte il parere «pro veritate» allegato all'atto di appello e spetta perciò al giudice valutarlo ed eventualmente utilizzarlo ai fini della decisione, anche in mancanza del previo esame del consulente allorché le parti non ne abbiano contestato il contenuto (Cass. IV, n. 3986/2011);

        e) producibili i pareri di carattere professionale, da includersi nel novero delle memorie scritte che le parti e i difensori possono presentare al giudice a norma dell'art. 121, quand'anche non provenienti dal difensore nominato (Cass. VI, n. 3500/2008);

        f) acquisibili, anche dopo che sia stato ammesso il giudizio abbreviato, le consulenze tecniche di parte, posto che l'art. 121 consente il deposito di memorie in ogni stato e grado del procedimento (Cass. VI, n. 44419/2015, pronunciata in caso in cui la Corte ha censurato l'omessa motivazione relativamente ai rilievi sulle modalità di assunzione della testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, contenuti in una consulenza psicologica che la difesa aveva chiesto di produrre dopo l'instaurazione del rito abbreviato);

        g) equivalente a memoria difensiva l'eventuale impugnazione «incidentale» proposta a seguito di ricorso per cassazione, posto che in tale rito non è ammissibile la impugnazione incidentale ma è possibile il deposito di memorie (Cass. VI, n. 20134/2015);

        h) sussistente l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva solo se il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione, mentre se vengono dedotte questioni nuove trova applicazione la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585 (Cass. I, n. 34461/2015);

        i) acquisibile nel giudizio di appello la consulenza tecnica di parte come memoria, e utilizzabile dal giudice ai fini della decisione, solo se le parti non si oppongono alla sua utilizzazione (Cass. I, n. 43021/2012);

        l) non inoltrabili a mezzo fax le conclusioni della parte civile dovendo il difensore, sia nelle fasi di merito che nel giudizio di cassazione, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell'art. 523 (Cass. II, n. 38713/2014);

        m) producibili memorie difensive a norma dell'art. 121 anche nell'ambito del procedimento «de plano» per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per manifesta infondatezza avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio (Cass. VI, n. 269/2013);

        n) inoltrabile a mezzo fax la richiesta di sostituzione di una misura cautelare, che non è né un'impugnazione né una memoria o richiesta ai sensi dell'art. 121, fermo rimanendo che la parte si accolla il rischio che essa non pervenga tempestivamente all'A.G. destinataria (Cass. III, n. 12133/2009).

        Bibliografia

        Vedi subart. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 122 - Procura speciale per determinati atti.

        1. Quando la legge consente  che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata [2703 c.c.] e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce [37 att.]. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti (1) .

        2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta [110] dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.

        2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria (2) .

        3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

         

        [1] Comma modificato dall'art. 13, comma 3, l. 16 dicembre 1999, n. 479. V., inoltre, il comma 4 del medesimo art. 13 l. n. 479, cit., come modificato dall'art. 3 d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000, n. 144.

        [2] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

        Riferimenti chiave:

        Art. 13, l. 16 dicembre 1999, n. 479; art. 6, l. 30 luglio 1990, n. 217.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina la rappresentanza in ambito processuale, da tenere distinta dalla difesa tecnica che scaturisce dal mandato ad litem, individuando i casi e determinando i modi attraverso i quali taluno può, nel processo, porre in essere atti in nome e per conto altrui. La disciplina è ispirata ai criteri della tassatività e della rigidità delle forme.

        2. Profili generali

        Principio generale dell'ordinamento è che gli atti produttivi di effetti giuridici siano posti in essere dalla persona nella cui sfera tali effetti ricadono; e, dunque, che essi siano compiuti personalmente. Può però accadere che, per i più vari motivi, una delle parti private non possa, o non voglia, intervenire personalmente nel processo.

        Il legislatore processuale si è fatto carico di tali evenienze attraverso l'istituto della rappresentanza; dunque, consentendo che taluno, in determinate condizioni, possa porre in essere atti giuridici in nome e per conto altrui.

        Occorre però tenere chiaramente distinta la rappresentanza processuale dalla procura ad litem. Tale ultima conferisce al difensore lo «jus postulandi», ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, mentre la prima, discendente dall'art. 122 in commento, concerne la «legitimatio ad processum», ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale in nome e per conto del altrui (Cass.S.U., n. 44712/2004).

        In considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti, la rappresentanza in sede processuale è soggetta a rigorosi limiti di ammissibilità, essendo rigide le forme attraverso le quali il relativo potere può essere conferito, e tassative le ipotesi in cui ciò sia possibile.

        Inoltre, il legislatore espressamente esclude che possa operare una ratifica successiva degli atti compiuti nell'interesse altrui senza la formale titolarità del potere di rappresentanza (ultimo comma).


        3. La procura speciale
        3.1. Atto pubblico o scrittura privata autenticata

        L'atto di conferimento del potere di rappresentanza assume le forme della procura speciale. Essa deve, a pena di inammissibilità, essere redatta con atto pubblico ovvero con scrittura privata provvista di autenticazione della sottoscrizione. L'atto pubblico e l'autentica della sottoscrizione costituiscono, infatti, lo strumento del quale si serve l'ordinamento processuale per avere certezza legale in ordine alla provenienza dell'atto dal suo autore apparente.

        La procura speciale conferita con atto pubblico (art. 2699 c.c.) assume per lo più la veste dell'atto notarile. La autenticazione, per la quale si rinvia al commento sub art. 110, si sostanzia in una attestazione di uno dei pubblici ufficiali indicati dall'art. 39 dip. att. (cancelliere, notaio, difensore, sindaco o funzionario da lui delegato, segretario comunale, giudice di pace, presidente del consiglio dell'ordine forense o suo delegato) della autenticità della sottoscrizione, ovvero del fatto che essa sia stata realmente apposta dall'autore apparente del documento. Per la disciplina particolare vigente per i soggetti detenuti od internati si rinvia al commento sub art. 123

        Quanto ai poteri di autenticazione del difensore, l'art. 13 l. n. 479/1999 ha espressamente attribuito al difensore il potere di autenticazione della procura speciale (potere che in precedenza la prevalente giurisprudenza escludeva). Giova, però, ricordare che il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che gli conferiscono detto potere hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Con la conseguenza che il difensore ha il potere di autenticazione solo laddove la procura speciale sia rilasciata in suo favore. Mente tale potere non ha quando la procura sia rilasciata in favore di altri. 

        Il d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “ riforma Cartabia") ha introdotto il comma 2 bis al fine di adeguare le modalità di deposito della procura speciale al modello di processo digitale che ha inteso implementare. Si prevede così che essa è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria.

        Come indicato nel commento sub art. 110, paragrafo 3, cui si rinvia per il dettaglio, deve evidenziarsi come per l'operatività concreta della norma è necessario attendere l'emanazione della normativa secondaria di attuazione da adottarsi entro il 31/12/2023 (Cfr. art. 87 del decreto legislativo delegato n. 150 del 2022 ).


        3.2. Le forme

        A condizione che non emergano dubbi sulla individuazione del potere delegato e dell'ambito processuale in cui esso sia attivabile, aspetti trattati nel paragrafo che segue, non si richiedono particolari formule per la redazione di una valida procura speciale. In virtù del generale principio di conservazione degli atti, la procura speciale deve considerarsi valida anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, sempre che il tenore testuale e le altre circostanze del caso concreto consentano di escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (in tema, Cass. III, n. 4676/2014).

        In applicazione di tale principio generale la giurisprudenza ha chiarito che:

        a) la procura speciale apposta in calce o a margine della costituzione di parte civile contenente sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può rivelare la volontà di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé (Cass. II, n. 44660/2015);

        b) costituisce mera irritualità, non inficiante la validità della procura speciale, la circostanza che essa sia stata redatta su un foglio separato, non munito di numero di pagina e recante data di gran lunga anteriore a quella della presentazione del ricorso, sempre che vi sia una specifica indicazione nella procura delle finalità del suo rilascio (Cass. IV, n. 48571/2013);

        c) valido l'unico atto di conferimento sia della procura speciale che della cosiddetta «procura ad litem», purché dal tenore testuale sia chiara la volontà della parte sia di conferire la difesa tecnica che i poteri di rappresentanza (Cass. II, n. 46159/2013).


        4. Il contenuto

        La procura speciale deve contenere, oltre ai requisiti suoi propri in relazione allo specifico atto cui inerisce secondo le ipotesi che saranno esaminate al paragrafo che segue:

        a) la determinazione dell'oggetto per cui è conferita;

        b) la determinazione dei fatti ai quali si riferisce.

        Il legislatore, in altri termini, richiede che la procura speciale non solo sia redatta secondo forme che garantiscono la effettiva provenienza dell'atto dal suo autore apparente, ma anche che essa abbia un contenuto univoco, sia con riferimento alla individuazione del potere oggetto della delega, che dell'ambito processuale in cui tale potere può essere esercitato.

        La giurisprudenza ha infatti chiarito, con specifico riferimento alla richiesta di applicazione della pena che è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, che il procuratore speciale non può superare i limiti eventualmente indicati nella procura (Cass. III, n. 6427/2007 in ipotesi in cui a fronte della procura che lo vincolava a subordinare la richiesta di applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, il difensore aveva invece richiesto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente). Del pari, non è consentito al procuratore speciale dell'imputato travalicare i limiti del mandato ricevuto in relazione alla pena, ove predeterminata (Cass. V, n. 37262/2015). 

        Ne deriva che la eventuale ratifica da parte del giudice di un accordo sulla pena ovvero sulle sue modalità di espiazione che violi i limiti del potere di rappresentanza consacrati nella procura speciale determina la nullità della sentenza (Cass. V, n. 37262/2015).

        In caso di dubbio sulla corretta interpretazione del contenuto della procura deve trovare applicazione il principio di conservazione degli atti processuali. Infatti, la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell'art. 1367 c.c. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (Cass. II, n. 16035/2020).

        Proprio per questo, il mandato deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, purché il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Cass. IV, n. 3445/2019).


        5. La procura speciale rilasciata in via preventiva

        L’art. 37 disp. att. prevede che la procura speciale possa essere rilasciata anche in via preventiva per l’eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto.

        Con specifico riferimento alla querela, la giurisprudenza più risalente interpretava tale norma nel senso che la procura deve contenere la individuazione di specifici reati oppure l’indicazione dei presupposti fattuali dai quali scaturisce il potere di attivazione del mandatario, pena la inammissibilità della querela (Cass. V, n. 24687/2010).  In epoca più recente sembra invece consolidarsi un distinto orientamento, a mente del quale laddove l’atto non contempli l'indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall'oggetto sociale (Cass. II,  n. 1878/2016).

        I medesimi principi sono stati del resto affermati dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla procura speciale rilasciata in via preventiva per la costituzione di parte civile, ipotesi nella quale — ove non sia diversamente disposto — il potere rappresentativo deve intendersi conferito per tutte le attività attinenti ad ipotesi di reato collegate con la sfera di competenza della preposizione institoria (Cass. II, n. 5785/2016).


        6. Le singole ipotesi

        Si è detto che il ricorso alla rappresentanza processuale è ammissibile solo in ipotesi tassative previste dal legislatore. Esse sono le seguenti:

        a) la dichiarazione di ricusazione non proposta personalmente o da difensore (art. 36);

        b) la richiesta di rimessione del processo (art. 46);

        c) la costituzione in giudizio dalla parte civile, dal responsabile civile, dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (artt. 100, 84, 85);

        d) la revoca della costituzione di parte civile (art. 82);

        e) richieste o dichiarazioni orali su fatti del procedimento (art. 141);

        f) la denuncia o la querela non presente personalmente (art. 333 e art. 336);

        g) la rinuncia alla udienza preliminare (art. 419);

        h) la richiesta di rito abbreviato (art. 438), patteggiamento (art. 446), sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis);

        i) la impugnazione (art. 571) e la rinuncia ad essa (art. 589);

        l) la richiesta di rescissione del giudicato (art. 625 ter);

        m) la richiesta di revisione (art. 633);

        n) la richiesta di equa riparazione (art. 645).


        7. I poteri del sostituto

        Più volte, nella pratica giudiziaria, si è posto il problema di stabilire se il sostituto del difensore nominato a norma dell'art. 102 possa esercitare i poteri conferiti con procura speciale al difensore sostituito.

        A tale quesito la giurisprudenza ha fornito una risposta univoca, ritenendo che la delega dei poteri di rappresentanza processuale conferiti al difensore con procura speciale sia ammissibile solo quando la stessa procura speciale contempli la facoltà di sub-delega. Del resto, l'art. 102 concerne la sostituzione del difensore nel mandato alle liti ma non comporta la possibilità di sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l'«intuitus personae» ed esulano da quelli tipici inerenti lo svolgimento del mandato difensivo.

        Sul tema sono di recente intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, ribadendo che non ha la facoltà di costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale per la costituzione di parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, (Cass S.U., n. 12213/2017).

        In coerenza si è ritenuto che: a) il sostituto del difensore di fiducia può presentare richiesta di patteggiamento se abbia a sua volta ricevuto una specifica delega al riguardo dal difensore sostituito e tale delega sia espressamente prevista nella procura speciale (Cass. IV, n. 16111/2009); b) non è legittimato a formulare richiesta di abbreviato il sostituto del difensore di fiducia a cui sia stata rilasciata procura speciale senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti (Cass. II, n. 45328/2013).

        Ove una simile richiesta sia comunque presentata, essa deve essere dichiarata dal giudice inammissibile (Cass. I, n. 43240/2009).

        Se tale inammissibilità non venga (erroneamente) rilevata, la istanza di rito alternativo proposta da sostituto munito solo di delega a norma dell'art. 102 determina la nullità del procedimento speciale. Tale nullità, assoluta per la riduzione delle garanzie difensive derivanti dalla scelta del rito speciale, è di ordine generale e deve, ai sensi dell'art. 180, essere eccepita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado (Cass. V, n. 3703/2011).


        8. Le pubbliche amministrazioni

        La regola generale che vincola la forma della procura speciale all'atto pubblico ovvero alla scrittura privata autenticata viene derogata con riferimento alle pubbliche amministrazioni. Per esse è sufficiente la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio territorialmente competente in relazione al luogo in cui si procede, nonché il sigillo dell'ufficio.

        La ratio della disposizione è intuitiva: la provenienza della procura da una pubblica amministrazione garantisce, da sola, la sua effettiva provenienza dall'autore apparente e la conformità del suo contenuto al volere dell'organo.


        9. Casistica

        In applicazione dei sovra esposti principi si è ritenuto che:

        a ) è valida la dichiarazione di costituzione di partecivile sottoscritta dal solo difensore di fiducia e recante, in calce, la sola procura "ad litem", con cui erano stati conferiti i poteri di rappresentanza tecnica se la la volontà della parte di farsi rappresentare possa evincersi dall'esplicito riferimento, contenuto nella procura, all'intento di costituirsi (Cass. IV, n. 3445/2019);

        b ) la revoca del mandato fiduciario non comporta l'automatica revoca della procura speciale, che può essere effettuata soltanto con un atto avente una delle forme prescritte per il conferimento dei poteri, poiché la procura speciale è atto distinto dalla nomina del difensore; e, nel dubbio, il giudice potrà, comunque, verificare l'effettiva persistenza della volontà dell'imputato di farsi rappresentare da colui che non è più suo difensore(Cass. I, n. 35703/2019);

        c ) è valida, ai fini dell’accesso al rito abbreviato, la procura speciale conferita al difensore "al fine di definire il giudizio con riti alternativi", includendo certamente tale procura la facoltà di richiedere il rito abbreviato senza necessità di ulteriori specificazioni(Cass. II, n. 3881/2019);

        d ) per proporre ricorso avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti non è necessario il conferimento di procura speciale ex art. 122 (Cass. IV, n. 48793/2019);

        e) per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, la legittimità della procura speciale rilasciata al difensore deve valutarsi alla stregua delle regole dello Stato in cui viene rilasciata, e non della legge italiana (Cass. II, n. 40394/2015, che ha ritenuto valida una procura autenticata da un notaio inglese, il quale non aveva attestato che la sottoscrizione era stata apposta in sua presenza);

        f) inammissibile è la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale (Cass. II, n. 40914/2015);

        g) il difensore privo di specifica procura speciale non può validamente rinunciare al beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass. III, n. 11104/2014 che ha escluso la validità della rinuncia al beneficio proveniente dal difensore munito del solo potere di chiedere la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria);

        h) la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta solo personalmente o dal soggetto munito della procura speciale, da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio (Cass. IV, n. 10187/2019);

        i) non occorre procura speciale al difensore per proporre opposizione al decreto penale di condanna (Cass. I, n. 41100/2012);

        l) è necessaria la procura speciale al difensore per proporre l'istanza di oblazione, che si configura come un diritto personalissimo che implica la rinuncia a far valere la propria difesa (Cass. IV, n. 5814/2004);

        m) è inefficace la rinuncia alla prescrizione proveniente dal difensore non munito di procura speciale, anche quando la relativa dichiarazione sia stata avanzata alla presenza dell'imputato. (Cass. VI, n. 12380/2004);

        n) è improcedibile l'azione penale quando non sia acquisita in atti la procura speciale notarile rilasciata — dall'amministratore delegato di una società per azioni — in via preventiva per la proposizione della querela (Cass. V, n. 11429/2015).

        Bibliografia

        vedi subart. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 123 - Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate.

        1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni [582], dichiarazioni e richieste [121] con atto ricevuto dal direttore [1613]. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente [44 att.] e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria (1) .

        2. Quando l'imputato è in stato di arresto [284] o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura [286], ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria [57], il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente [44 att.]. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria (2) .

        2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato (3) .

        3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

         

        [1] Vedi, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli artt. 78-79 e 93-99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

        [2] Per l'istituto della detenzione domiciliare, v. art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354.

        [3] Comma inserito dall'art. 2, comma 14, l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021.

        Riferimenti chiave:

        Artt. 24, 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354; art. 6 l. 30 luglio 1990, n. 217; artt. 78-79 e 93-99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; art. 2, comma 14, l. 27 settembre 2021, n. 134.

        1. Inquadramento

        Il legislatore processuale, con la norma in commento, si fa carico delle particolari condizioni e delle specifiche esigenze dei soggetti detenuti, internati o comunque sottoposti a limitazioni della libertà personale, individuando meccanismi alternativi di deposito degli atti al fine di non pregiudicare il pieno esercizio del diritto di difesa di costoro.

        2. Profili generali

        In attuazione del principio del contraddittorio, alle parti, ed in particolare all'imputato, sono nel processo garantiti i più ampi spazi di interlocuzione con il giudice ed il pubblico ministero. Ad esempio, l'art. 121 stabilisce che in ogni stato e grado del procedimento le parti hanno facoltà di presentare memorie o richieste scritte mediante deposito nella cancelleria del giudice. Specifiche disposizioni sono poi dettate per le impugnazioni cautelari reali (art. 324), personali (art. 309) nonché per le sentenze (art. 582).

        Tutte tali disposizioni configurano, però, un onere di deposito a carico dell'interessato. Ma le persone sottoposte a privazioni della libertà personale sono, nella generalità dei casi, in condizione di non poter assolvere tale onere. Per evitare che tale condizione si traduca in un pregiudizio per il diritto di difesa del singolo, il legislatore ha individuato dei meccanismi alternativi di deposito degli atti, che rispondano ad una duplice esigenza: siano accessibili in modo agevole anche ai soggetti che subiscano le dette limitazioni della libertà personale, e non determinino conseguenze per essi pregiudizievoli.

        L'art. 123 è, dunque, una norma di garanzia diretta ad evitare che alla restrizione conseguano incolpevoli decadenze o non volute limitazioni al diritto di difesa.


        3. L'imputato detenuto od internato

        Gli imputati, detenuti in istituti di custodia ovvero internati in esecuzione di misure di sicurezza, hanno facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Benché nulla sia espressamente previsto al riguardo, nel caso in cui la misura di sicurezza sia eseguita presso una delle Rems(acronimo che individua le residenze per la esecuzione di misure di sicurezza in capo alle Asl che hanno sostituito gli Ospedali Psichiatrici giudiziari), titolato alla ricezione degli atti sarà il responsabile di tale ultima.

        Tali atti devono essere iscritti in apposito registro ed immediatamente comunicate alla autorità giudiziaria.

        La giurisprudenza ha peraltro chiarito che tale facoltà di deposito riguarda soltanto le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti all'imputato detenuto nell'ambito del procedimento e non scritti che, per quanto diretti all'autorità giudiziaria, debbano considerarsi alla stregua di corrispondenza privata (Cass. VI, n. 42151/2010).

        L'obbligo di ricezione dell'atto e di immediata trasmissione vige non solo nelle ipotesi in cui esso sia formato personalmente dall'imputato, ma anche nei casi in cui egli si sia avvalso della difesa tecnica. Si è infatti ritenuto che la norma in commento, nel consentire all'imputato detenuto la presentazione al direttore dell'istituto penitenziario di atti dotati della medesima efficacia di quelli ricevuti direttamente dall'autorità giudiziaria, non può essere intesa come circoscritta alle sole ipotesi in cui si tratti di atto formulato e sottoscritto dall'imputato, ma deve ritenersi parimenti operativa nell'ipotesi in cui egli presenti atto redatto e sottoscritto, nel suo interesse, dal difensore(Cass. VI, n. 56453/2018).


        4. L'imputato in stato di arresto o in detenzione domiciliare

        L'imputato in stato di arresto, in detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di cura ha invece facoltà di depositare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria. Nella normalità dei casi si tratterà della autorità di pubblica sicurezza incaricata della vigilanza in relazione al domicilio di esecuzione della misura, secondo il riparto delle competenze fra le varie forze di polizia eventualmente adottato in quello specifico territorio, ovvero di quella appositamente incaricata dell'incombente. Ma la norma non pone alcuna limitazione di carattere territoriale o funzionale, richiedendo unicamente la qualificazione soggettiva di ufficiale di polizia giudiziaria. Dunque, ben potrebbe curare la ricezione ufficiale di polizia giudiziaria che entri solo occasionalmente in contatto con la persona ristretta, ad esempio per il compimento di atto di indagine nel procedimento nel quale è stata eseguita la misura cautelare in corso di esecuzione, ovvero in altro.


        5. Efficacia

        La norma prevede espressamente che impugnazioni, dichiarazioni e richieste ricevute dal direttore dell'istituto, ovvero dall'ufficiale di polizia giudiziaria, debbano essere immediatamente trasmesse alla autorità giudiziaria; e che esse hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dalla autorità giudiziaria.

        Dunque, il legislatore ha inteso predisporre un meccanismo in tutto equipollente al deposito nella cancelleria del giudice che procede o del giudice titolato a ricevere l'atto in relazione alla natura sua propria.

        La giurisprudenza, dopo un qualche iniziale tentennamento, è infatti orientata verso una interpretazione della norma in tutto aderente al suo tenore letterale, equiparando integralmente l'efficacia dell'atto ricevuto dal direttore dell'istituto di custodia a quella dell'atto depositato nella cancelleria del giudice.

        In applicazione di tale principio, si è pertanto ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Gip, ponendo riferimento alla data di deposito presso la cancelleria e non a quella, tempestiva, di presentazione presso l'ufficio del direttore del carcere, aveva rigettato richiesta di giudizio abbreviato ritenendola avanzata oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 458 (Cass. III, n. 3147/2013).

        Parimenti, con riferimento al controllo della tempestività delle impugnazioni presentate dal detenuto, si ritenuto doversi fare esclusivo alla data di deposito presso l'ufficio matricola, essendo irrilevante la data di trasmissione alla cancelleria competente a riceverlo (Cass. I, n. 42303/2010).

        Direttore dell'istituto e ufficiale di polizia giudiziaria non hanno, però, oneri di comunicazione ulteriori rispetti a quelli dell'immediato inoltro alla autorità giudiziaria. In particolare, si riteneva che essi non avessero oneri di comunicazione nei confronti del difensore dell'interessato. Ma sul punto vedasi ora quanto osservato nel paragrafo 8.


        6. La nomina del difensore

        Un ormai superato orientamento giurisprudenziale riteneva che la nomina del difensore di fiducia dell'imputato detenuto od in regime di arresti domiciliari non avesse efficacia se non a far tempo dalla conoscenza che di essa avesse l'autorità giudiziaria.

        In coerenza con quella interpretazione della norma più aderente al suo tenore testuale cui sopra si è fatto riferimento, la giurisprudenza più recente afferma che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 ha immediata efficacia indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo di comunicazione della stessa all'autorità giudiziaria procedente. E da ciò discende la conseguenza che, in mancanza di avviso al difensore di fiducia così nominato, si determina un nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. c) (Cass. I, n. 40495/2007).

        Dunque, eventuali errori od inefficienze dell'amministrazione penitenziaria non possono ricadere in danno dei diritti di difesa dell'imputato. E per questo si richiede un massimo sforzo di efficienza in tutte le strutture organizzative coinvolte.

        Deve però anche ricordarsi, in materia che diviene particolarmente delicata in occasione di convalide di arresti e di altri adempimenti che devono essere realizzati entro ristretti e non dilazionati termini, che destinatario dell'avviso è solo il difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'adempimento, e non anche l'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Cass.S.U., n. 24630/2015).

        Inoltre, posto che la norma si è in passato prestata a manovre dilatorie e fraudolente, è necessario che l'autorità giudiziaria ponga particolare attenzione per scongiurare un abuso del processo; esso consiste in un vizio, per sviamento della, ovvero frode alla, funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato. Ove ciò si accerti, infatti, può pervenirsi ad escludere qualsiasi violazione del diritto alla difesa, e dunque qualsiasi patologia (Cass.S.U., n. 155/2011).


        7. Il giudizio di riesame

        Di tali principi è stata fatta particolare applicazione anche nel giudizio conseguente alla proposizione di richiesta riesame delle misure cautelari personali ex art. 309. E si è affermato che quando la richiesta sia presentata al direttore del carcere i termini per la trasmissione degli atti al Tribunale e per la decisione decorrono dalla data della presentazione e non già da quella successiva dell'effettiva ricezione dell'atto da parte della cancelleria (Cass. VI, n. 34430/2010). In questo senso deve ritenersi superato, anche perché coerente con la più generale interpretazione della norma, il vecchio orientamento che faceva decorrere i termini dal giorno in cui la richiesta veniva effettivamente ricevuta dalla cancelleria del Tribunale competente (Cass. V, n. 31460/2017).

        Qualora, però, l'imputato detenuto presenti l'impugnazione con atto ricevuto dal direttore dell'Istituto penitenziario in orario pomeridiano, il termine per provvedere sull'istanza di riesame decorre dal giorno successivo al deposito dell'atto (Cass. VI, n. 42710/2011).

        Il difensore di fiducia dell'imputato, che sia stato nominato in data successiva a quella della richiesta di riesame ha diritto alla notifica dell’avviso di fissazione di udienza solo se il tribunale abbia avuto conoscenza della nomina, posto che grava sull'indagato un onere di attivazione e diligenza per consentire al difensore di svolgere il proprio mandato.(Cass. III, n. 26266/2018).


        8. Il Comma 2-bis introdotto dalla cd. riforma Cartabia

        L'art. 2, comma 14, l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021, per ovviare ad alcune delle disfunzioni verificatesi nella pratica giudiziaria quotidiana alle quali si è sopra fatto cenno, ha introdotto uno specifico onere di comunicazione a carico del direttore dell'istituto penitenziario ovvero dall'ufficiale di polizia giudiziaria . Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste che siano da costoro ricevute da persona detenuta o ristretta agli arresti domiciliari, oltre ad essere iscritte nell'apposito registro e comunicate alla autorità giudiziaria procedente, devono ora essere contestualmente comunicate anche al difensore nominato.

        Lo scopo della norma è evidente, ed è quello di informare il difensore di ogni iniziativa, anche autonomamente assunta, del soggetto privato della libertà personale affinchè possa apprestare con tempestività la difesa tecnica più opportuna. Il legislatore ha dunque colmato una indubbia lacuna dell'ordinamento processuale, posto che prima dell'entrata in vigore della norma un tale onere di comunicazione non era previsto.


        9. Casistica

        In applicazione di tali principi si è ritenuto che:

        a) gli effetti della rinuncia a comparire in udienza fatta pervenire dall'imputato detenuto permangono fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza (Cass. VI, n. 36708/2015); è pertanto suo onere formalizzare in modo congruo, in un atto ricevuto dal direttore del carcere ai sensi dell'art. 123, le proprie determinazioni senza che tale atto possa essere surrogato da equipollenti (Cass. VI, n. 914/2014, caso in cui la Corte ha escluso che la rinuncia a comparire personalmente espressa dall'imputato potesse essere superata da successiva istanza di diverso contenuto presentata dal difensore);

        b) l'erronea individuazione del giudice competente nella istanza presentata al direttore del carcere è irrilevante e deve considerarsi presentata al magistrato competente, essendo onere dell'amministrazione penitenziaria eseguire ogni opportuna verifica al riguardo; con la conseguenza che, l'omessa audizione dell'interessato, nei procedimenti disciplinati dall'art. 666, pure quando segue ad una inesattezza attribuibile a quest'ultimo, determina la nullità del successivo provvedimento (Cass. I, n. 53530/2014);

        c) l'amministrazione penitenziaria ha l'onere di individuare l'autorità giudiziaria destinataria della richiesta del detenuto anche senza, o addirittura contro, le indicazioni del detenuto, perché il direttore dell'istituto penitenziario è tenuto ad effettuare in ogni caso una verifica diretta (Cass. I, n. 402/2000, che ha ritenuto valida la nomina di un difensore di fiducia effettuata dal detenuto sebbene indirizzata ad un ufficio territorialmente incompetente, in quanto il sistema normativo tiene conto delle difficoltà cui va incontro il detenuto e gli eventuali errori di costui sono destinati a rimanere ininfluenti perché votati ad essere superati dalla successiva attività degli organi dell'istituto penitenziario);

        d) dalla immediata efficacia delle dichiarazioni e richieste presentate dal detenuto alla direzione dell'istituto ove si trovi ristretto discende che l'autorità giudiziaria deve considerarsi informata, nel momento stesso in cui l'interessato formula una richiesta ad essa diretta, del suo stato di detenzione; ed è pertanto nulla, a mente dell'art. 178, lett. c), la dichiarazione di contumacia pronunciata dopo che l'imputato aveva formalizzato presso la direzione dell'istituto carcerario una richiesta specificamente concernente il giudizio in corso, ancorché il provvedimento risulti deliberato prima che il giudice procedente avesse avuto notizia della richiesta stessa (Cass. VI, n. 26707/2003);

        e) è valida la impugnazione presentata dall'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare con atto ricevuto da un ufficiale di Polizia giudiziaria (Cass. VI, n. 7341/2006; mentre è inammissibile, la impugnazione presentata mediante consegna ad un ufficiale di polizia giudiziaria da soggetto libero (Cass. V, n. 856/2005);

        f) la particolare efficacia che l'art. 123 attribuisce agli atti presentati da detenuto al direttore dell'istituto penitenziario è limitata al territorio italiano e non trova applicazione per le amministrazioni penitenziarie straniere, che non hanno alcun obbligo di rispettare la disposizione (Cass. IV, n. 2194/1999);

        g) legittima l'istanza di revisione del processo presentata al Direttore della Casa circondariale presso cui il condannato si trova recluso (Cass. IV, n. 3239/1998).

        Bibliografia

        V. subart. 109.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 124 - Obbligo di osservanza delle norme processuali.

        1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari [126] e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità [177 s.] o altra sanzione processuale (1) .

        2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare (2) .

         

        [1] Comma modificato dall'art. 18, comma 2, lett. a) d.lgs 10 ottobre 2022, n. 151, che ha inserito le parole «e collaboratori» dopo la parola «ausiliari».

        [2] V. in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

        Riferimenti chiave:

        Art. 2, l. 13 aprile 1988 n. 117; d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109; l. 27 febbraio 2015, n. 18

        1. Inquadramento

        La norma impone ai pubblici ufficiali che assumono un ruolo nel processo il generale obbligo di osservanza di tutte le norme processuali, anche quando la loro inosservanza non sia direttamente presidiata da sanzioni processuali.

        2. Profili generali

        La disposizione appare invero superflua, costituendo essa mera specificazione del principio generale che rende cogenti le norme anche quando alla loro violazione l'ordinamento non ricolleghi la irrogazione di una sanzione (norme dette non coattive).

        Nondimeno, essa rende esplicito che le norme processuali devono essere osservate anche quando la loro violazione non determini nullità od altra sanzione processuale.

        Destinatari apparenti della disposizione sono solo le parti pubbliche; dunque, magistrati, cancellieri, ausiliari del giudice, ufficiali giudiziari, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Non pare tuttavia dubitabile che l'obbligo del rispetto delle regole processuali, proprio perché discendente dai principi generali dell'ordinamento prima ancora che dalla norma in commento, abbia in realtà come destinatari tutti gli attori del processo, e quindi anche le parti private ed i loro i loro difensori.


        3. La responsabilità disciplinare, in particolare dei magistrati

        La violazione delle regole del processo, pur non determinando patologie degli atti, può però costituire fonte di responsabilità disciplinare secondo le regole proprie dell'ordinamento delle singole categorie professionali. E, per questo, la norma pone un obbligo di vigilanza e — per quanto non espressamente previsto — di segnalazione in capo ai dirigenti degli uffici giudiziari.

        L'ipotesi più rilevante di possibile responsabilità disciplinare derivante dalla inosservanza delle norme processuali concerne i magistrati.

        Il d.lgs. n. 109/2006, recante tra l'altro disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, prevede all'art. 2 la rilevanza disciplinare di molteplici condotte del magistrato riconducibili alla violazione di norme processuali. Rilevano sotto tale profilo in particolare: a) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; b) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; c) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; d) l'adozione di provvedimenti in casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; e) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto; f) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione; g) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; h) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile; i) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, che disciplina il luogo di svolgimento delle udienze di convalida degli arresti.


        4. Casistica

        In applicazione di tali principi si è ritenuto che:

        a) la decisione del giudice collegiale deliberata nell'aula di udienza è valida in quanto la inosservanza dell'art. 125, comma 4, che prevede che il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario e delle parti e che la sua deliberazione è segreta, è sfornita di sanzione processuale; ma resta salva la eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari, dal momento che, in base al disposto dell'art. 124, i magistrati sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando la loro inosservanza non importa nullità o altra sanzione (Cass. I, n. 39928/2002);

        b) ha mera natura ordinatoria il termine di cinque giorni previsto dall'art. 299 per la decisione sull'istanza di revoca o sostituzione delle misure coercitive (Cass. VI, n. 44092/2014);

        c) è legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di decreto penale di condanna per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale, ai sensi dell'art. 459, deve essere presentata la richiesta in quanto l'obbligo del rispetto delle regole processuali stabilito dall'art. 124 vige nei confronti di tutti i soggetti processuali, ivi compreso il Pubblico Ministero (Cass. V, n. 41146/2005);

        d) la violazione della regola posta dall'art. 351, che impone in determinati casi alla polizia giudiziaria di chiedere al PM la nomina di un esperto quando deve assumere sommarie informazioni da minori, non determina la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare, oltre che incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi. (Cass. III, n. 3651/2013);

        e) la partecipazione alla camera di consiglio di persone illegittimamente ammesse ad assistervi può dare luogo a responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 124, ma non è specificamente sanzionata da nullità (Cass. I, n. 8737/2002).

        Bibliografia

        Vedi subart. 109

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 125 - Forme dei provvedimenti del giudice.

        1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto [48 att.].

        2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

        3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità [546, 547]. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge [111 Cost.].

        4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario [126] designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

        5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale [140] contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto [110] da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3  (1)  .

        6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

         

        [1] Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con la decorrenza indicata dall' art. 99-bis, come inserito dal d.l . 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 che ha inserito le parole: «in forma di documento analogico» dopo la parola: «redatto» e, dopo il secondo periodo, ha aggiunto il periodo: «Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3».  Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v.art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150, cit. che prevede:  «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271». Precedentemente, il comma era stato sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 30 ottobre 1989, n. 351.

        Riferimenti chiave:

        Art. 1 d.lgs. 30 ottobre 1989, n. 351; l. 13 aprile 1988, n. 117; d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

        1. Inquadramento

        La norma disciplina la forma dei provvedimenti del giudice, muovendo dalla tradizionale ripartizione fra sentenze, ordinanze e decreti. I primi due devono essere motivati, mentre il decreto può anche non esserlo.

        2. La tradizionale tripartizione

        Gli atti del giudice sono i principali atti processuali; lo stesso processo, del resto, è lo strumento predisposto dall'ordinamento proprio per consentire al giudice di giungere ad una decisione del caso concreto posto alla sua cognizione.

        La sentenza è il mezzo principale attraverso il quale il giudice adotta la decisione. Salvo specifici casi, attinenti per lo più al rilievo di nullità od altre patologie processuali, la sentenza è l'atto con il quale, dopo che sia stata esercitata l'azione penale, il giudice definisce il processo, od almeno un grado di esso. Importante è evidenziare lo stretto rapporto intercorrente fra esercizio dell'azione penale e la sentenza: ove non sia stata esercitata la prima, il provvedimento definitorio del procedimento sarà necessariamente diverso dalla sentenza.

        Essa può assumere le forma della sentenza di merito (condanna od assoluzione) od avere natura processuale (non luogo a procedere emesso dal G.u.p. o non doversi procedere nei casi di estinzione del reato e di improcedibilità dell'azione).

        In ogni caso, essa è sempre emessa “In nome del popolo italiano”. Per gli altri requisiti di forma si rinvia al commento subart. 546.

        L'ordinanza è, di regola, lo strumento attraverso il quale il giudice decide singole questioni. Spesso si tratta di decisioni interne al processo che hanno la funzione di disciplinarne lo svolgimento. In alcuni casi, però, assumono questa forma provvedimenti che chiudono fasi processuali dotate di una propria autonomia funzionale, e che dunque producono effetti anche esterni, come avviene, ad esempio, in tutti i casi nei quali si procede in camera di consiglio ex art. 127.

        In ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che l'ordinanza, a differenza della sentenza i cui requisiti sono fissati nell'art. 546, è atto a forma libera, essendo sufficiente che sia chiaramente individuabile l'autorità che l'ha pronunciata e la persona alla quale si riferisce; che contenga la concisa esposizione della motivazione di fatto e di diritto nonché la data e la sottoscrizione del giudice. Il dispositivo non è peraltro requisito necessario, come nella sentenza, essendo esso ricavabile dall'intero testo del documento (Cass. III, n. 528/1996).

        Sia la sentenza che il decreto devono essere motivati a pena di nullità.

        Il decreto è un mero ordine del giudice, un dictum. Come tale non è di regola motivato, salvo che la legge non richieda espressamente una motivazione.


        3. La forma
        3.1. Profili generali

        La forma della sentenza, della ordinanza e del decreto è quella scritta. L'adozione di qualsivoglia altra forma renderebbe l'atto non nullo ma radicalmente inesistente. Gli altri provvedimenti, come espressamente indicato dall'ultima parte della norma, sono invece adottati senza la osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito diversamente, possono essere anche orali. Esempio tipico di atti annoverabili in tale ultima categoria sono i provvedimenti del presidente del collegio in materia di disciplina della udienza.

        Benché la norma non lo indichi espressamente, tutti gli atti del giudice redatti in forma scritta devono essere sottoscritti. Per quanto concerne gli organi collegiali, mentre la sentenza deve essere sottoscritta dal giudice estensore e dal presidente a norma dell'art. 546, le ordinanze ed i decreti recano la firma del solo presidente del collegio. Più precisamente, il codice di rito non contiene alcuna specifica disposizione che concerne la sottoscrizione degli atti diversi dalla sentenza; ma si ritiene in via analogica applicabile il codice di procedura civile (artt. 134 e 135), quale espressione di un principio a carattere generale utile per la materia penale in assenza di disposizioni specifiche.

        Largamente diffusa nella pratica è che decreti ed ordinanze siano, in realtà, sottoscritti anche dall'estensore ove questo sia diverso dal presidente; prassi che, come si vedrà al paragrafo che segue, dà al più luogo ad una mera irregolarità, ma che non determina patologie dell'atto. 

        Da rilevare che tale norma non risulta modificata – se non nella parte relativa alla dissenting opinion di cui si dirà – dalla Riforma Cartabia. Ma le nuove disposizioni sui depositi telematici introdotte dall'art. 111 bis rendono evidente come, una volta emanata la normativa tecnica di attuazione di cui si è detto al commento sub art. 110, anche tali provvedimenti saranno depositati in forma digitale. E, dunque, in assenza di disposizioni di contenuto diverso, ben potranno assumere la forma di atti nativi digitali, come tali privi del correlato analogico.


        3.2. Casistica

        A proposito dei requisiti della forma scritta e della sottoscrizione la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare alcune questioni di rilevante impatto pratico, ritenendo che:

        a) è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio la indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole, perché determina la sostanziale mancanza della motivazione e la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione (Cass.S.U., n. 42363/2006); qualora però si tratti di pronuncia di primo grado, essa deve considerarsi come priva di motivazione, con conseguente obbligo per il giudice dell'impugnazione di redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Cass. V, n. 7401/2013);

              anche se non sussiste nullità di un'ordinanza cautelare redatta a mano con grafia di difficile lettura se la parte abbia tempestivamente proposto impugnazione e         articolato specifiche censure avverso tale provvedimento, così dimostrando di averne compreso il contenuto (Cass. III, n. 35715/2020);

        b) non rileva, invece, la illeggibilità della sottoscrizione del giudice quando l'identificazione dei componenti dell'organo giurisdizionale sia possibile attraverso il verbale d'udienza sottoscritto dall'ausiliario che assiste il giudice e garantisce la veridicità di quanto in esso attestato (Cass. I, n. 11873/2014);

        c) parimenti, non determina nullità la illeggibile sottoscrizione del Presidente e del relatore nel dispositivo e nella motivazione perché non richiesta da alcuna norma giuridica (Cass. V, n. 36712/2012);

        d) non invalidante l'atto è l'omessa indicazione, nell'intestazione dei provvedimenti, dei nomi dei componenti del collegio giudicante (Cass. III, n. 34808/2009);

        e) legittime le ordinanze deliberate dal giudice collegiale sia quando sottoscritte dal solo presidente che da quest'ultimo e dall'estensore insieme (Cass. III, n. 39711/2003);

        f) affetta da nullità relativa l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza recante la sola firma del giudice estensore e non anche quella del presidente del collegio (Cass. I, n. 34367/2018).

        Nel caso, invero frequente, di difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza, la giurisprudenza ha affermato che, di regola, il contrasto deve essere risolto nel senso della prevalenza del primo, che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, sulla seconda, che ha solo una funzione strumentale (Cass. II, n. 25530/2008). Ma tale principio non è inderogabile in quanto il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo non può prescindere da una adeguata considerazione del caso concreto, ed in particolare dal contenuto della motivazione (Cass. IV, n. 27976/2008), specie quando il suo esame consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo (Cass. III, n. 19462/2013).

        Non dà, invece, luogo a nullità la mancanza nell'intestazione della sentenza della formula «in nome del popolo italiano» (Cass. VI, n. 25828/2008).


        4. L'obbligo di motivazione

        Si è detto che sentenze ed ordinanze devono essere motivate a pena di nullità.

        In questa sede può solo ricordarsi che la motivazione dei provvedimenti giudiziari assolve la funzione di rendere conoscibile il percorso argomentativo che ha condotto il giudice ad assumere una determinata decisione, e quindi di consentire alla parte che la subisca non solo con comprenderne le ragioni, ma anche di determinarsi in modo congruo sulla opportunità di una impugnazione.

        Nella motivazione il giudice ha, quindi, il compito di sviluppare un proprio autonomo percorso valutativo, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto alla formazione del suo convincimento.

        In merito al contenuto della motivazione la giurisprudenza ha fissato alcuni punti fermi che possono enuclearsi come segue:

        a) la motivazione non può consistere in un mero rinvio agli atti del procedimento quando questi non abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma siano costituiti da documenti complessi e contenenti aspetti valutativi (Cass. III, n. 12464/2010);

        b) per essere adeguata la motivazione deve consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova, e deve sempre consentire il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Cass. VI, n. 7651/2010);

        c) idonea motivazione è anche una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto, non essendo rilevante il numero o la lunghezza del testo, quanto, invece, il contenuto, la chiarezza e la validità delle argomentazioni, derivante dalla logicità delle connessioni e delle inferenze valutative (Cass. VI, n. 14407/2009);

        d) il giudice di appello, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, non può limitarsi ad affermare genericamente che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili (Cass. VI, n. 43972/2013).

        Viceversa, è affetta da nullità assoluta la sentenza del tutto priva di motivazione (Cass. I, n. 39294/2008). Nell'ipotesi in cui la sentenza sia stata invece depositata con delle parti mancanti, la nullità ricorre nel solo caso in cui ne derivi una inidonea descrizione della fattispecie penale contestata all'imputato e della illustrazione delle ragioni della dichiarazione della penale responsabilità (Cass. II, n. 22293/2010).

        Occorre però ricordare che nel caso in cui priva di motivazione, nel senso visto, sia una sentenza di primo grado, poiché la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi previsti dall'art. 604 per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, deve lo stesso giudice di appello redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Cass.S.U., n. 3287/2008 eCass. VI, n. 58094/2017).


        5. La motivazione per relationem. Il “copia e incolla”

        Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ponendo termine ad un contrasto che era insorto in punto di ammissibilità della motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale, hanno ritenuto che essa possa ritenersi legittima a condizione che: a) l'atto richiamato contenga motivazione congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) il provvedimento fornisca comunque la dimostrazione che il giudice abbia autonomamente valutato, ritenendole coerenti con la sua decisione, le motivazioni del provvedimento richiamato (requisito della autonoma valutazione); c) l'atto di riferimento, ove non trascritto od allegato, sia conosciuto dall'interessato (Cass.S.U., n. 17/2000).

        Allo stesso modo la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la motivazione per relationem anche mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano, però, un contenuto descrittivo o ricostruttivo di aspetti fattuali, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi,; e ciò a maggior ragione quando la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni (Cass.  V, n. 24460/2019).

        Motivazione per relationem deve intendersi anche quella eseguita con la tecnica detta del “copia e incolla”, in uso soprattutto per la redazione di misure cautelari personali. La giurisprudenza si è espressa nel senso che esse sono ammissibili laddove non si traducano nell'acritica trasposizione del testo di intere risultanze investigative, favorite da tecniche di videoscrittura; necessaria è invece la concisa indicazione degli elementi indiziari, con determinazione che dia congruamente conto, in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, del quadro di gravità del compendio indiziario offerto dall'accusa, con l'indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi eventuali elementi a favore (Cass. V, n. 12679/2007). Dunque, anche in questo caso è necessario che il giudice dia conto di aver condotto una autonoma valutazione, e non si sia limitato a recepire acriticamente il contenuto di elaborazione formalmente e sostanzialmente di altri. 

        Nel rispetto di tali requisiti, la motivazione per relationem è ammissibile anche quando implichi un rinvio a provvedimento reso in un diverso procedimento, anche nel caso in cui l'atto richiamato non sia definitivo, in quanto l'eventuale annullamento o modifica di quest'ultimo non fanno venir meno la sua esistenza come realtà grafica (Cass. III, n. 26483/2022).

        Nei giudizi di impugnazione, però, la congruità della motivazione deve essere valutata anche in riferimento ai motivi di ricorso. E ciò specie quando l’enunciazione di essi sia meramente eventuale, come nelle impugnazioni cautelari sia reali che personali. Per questo è stata ritenuta  legittima la motivazione del tribunale del riesame che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza (Cass. I, n. 8676/2018).


        6. La motivazione meramente apparente

        La giurisprudenza ha finito con l'equiparare la motivazione meramente apparente alla mancata motivazione, e dunque a sancirne la nullità.

        Ricorre una motivazione apparente, tale da far ritenere non assolto l'obbligo motivatorio gravante sul giudice, quando: a) il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata degli elementi probatori acquisiti al processo (Cass. III, n. 49168/2015); b) la motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ed in generale in tutti i casi in cui il ragionamento posto a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio (Cass. V, n. 9677/2014).

        L'ipotesi ricorre in particolare quando il giudice, pur assumendo come dimostrato ovvero indimostrato un determinato accadimento, non indichi in modo comprensibile le ragioni a sostegno di tale assunto, ovvero quando formuli un giudizio senza peritarsi di indicare le ragioni sulle quali esso si fonda.

        Sulla scorta di simile interpretazione è stata annullata una sentenza di condanna che si era limitata ad affermare che la fonte di prova era costituita dalle dichiarazioni della P.O., senza indicarne il contenuto, né le ragioni della ritenuta attendibilità (Cass. V, n. 24862/2010). Ed è stata del pari annullata sentenza di assoluzione che, limitandosi ad affermare l'insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa per ritenere provata l'ipotesi accusatoria, non aveva in alcun modo indicato le ragioni alla base di tale valutazione (Cass. V, n. 9677/2014).

        Allo stesso modo, la sentenza di appello che si limita a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado senza dare conto delle ragioni di tale condivisione è da ritenersi nulla (Cass. III, n. 38011/2019).

        E parimenti illegittima è la motivazione del giudice di appello che si fondi sulla pedissequa riproduzione - realizzata mediante l'applicazione informatica del "copia-incolla" - di intere pagine dell'ordinanza custodiale e che trascuri del tutto le motivazioni della sentenza di primo grado, risolvendosi in abnorme "contemplatio" dell'attività di indagine preliminare e tradendo la sua precipua fisionomia di "revisio prioris istantiae", pur se nel circoscritto ambito del "devolutum" (Cass. III, n. 19633/2022).


        7. La mancanza fisica della motivazione

        La mancanza fisica della motivazione dà luogo non già ad inesistenza della sentenza, quanto a mera causa di nullità, da far valere dunque con gli ordinari mezzi di impugnazione.

        La giurisprudenza ha infatti ritenuto che la mancata redazione della motivazione della sentenza, di cui sia stato però pubblicato mediante lettura il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rilevabile solo se dedotta mediante impugnazione (Cass. VI, n. 31965/2013).

        In tale caso è però esperibile anche il ricorso«per saltum»; infatti, pur nell'obiettiva impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza da parte di chi abbia a dolersi del decisum, è nondimeno configurabile un concreto interesse a rimuovere dall'ordinamento quel provvedimento idoneo a passare in giudicato, se non impugnato, qual è il dispositivo letto in udienza (Cass. I, n. 48655/2015).

        Equiparabile alla motivazione graficamente mancante è quella che, pur presente, faccia però riferimento a vicende processuali e a protagonisti del tutto diversi da quelli oggetto del processo: ed anche in questo caso si determina nullità, e non da inesistenza, dell'atto (Cass. VI, n. 17510/2018), che deve dunque essere impugnato nelle forme di legge.


        8. La Camera di consiglio

        Il luogo della decisione è la camera di consiglio, alla quale il giudice prende parte da solo. La norma prevede, infatti, che la deliberazione sia assunta nella camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario, e che la delibazione sia segreta.

        Tale ultima decisione è immediatamente riferibile alle decisioni assunte dagli organi collegiali, ed impone il cd. segreto della camera di consiglio: non deve trasparire all'esterno (salva la sola ipotesi della dissenting opinion di cui al paragrafo che segue) quale sia stata la posizione assunta, ed il voto espresso, da ciascuno dei giudici in relazione alle questioni che, secondo l'ordine imposto dalla pregiudizialità logica, sono state affrontante e decise nel processo.

        La giurisprudenza ha però chiarito che la segretezza della deliberazione in camera di consiglio non richiede condizione di isolamento per tutto il periodo della decisione, e neppure che i giudici, durante il tempo di essa, non abbiano contatti con persone estranee, sempre che questo non avvenga nelle fasi propriamente destinate al confronto dialogico fra i componenti del collegio (Cass. I, n. 9236/2012).

        In ogni caso, poi, la partecipazione alla camera di consiglio di persone illegittimamente ammesse ad assistervi può dar luogo a responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 124, ma non è specificamente sanzionata da nullità (Cass. I, n. 8737/2002).


        9. La dissenting opinion

        Nell'organo collegiale il giudice che, in esito alla camera di consiglio, non abbia espresso un voto conforme alla decisione assunta — e dunque sia stato posto in minoranza dagli altri componenti del collegio — può richiedere che di questo sia fatta annotazione a futura memoria.

        Il procedimento è descritto in modo sintetico ma analitico dalla norma. In primo luogo, deve esservi una espressa richiesta del componente il collegio posto in minoranza. Questo perché l'annotazione a futura memoria non viene redatta in ogni caso di decisione assunta a maggioranza (evenienza peraltro tutt'altro che patologica in organo collegiale), ma solo quando ciò sia espressamente richiesto.

        Dunque, i membri del collegio redigono un sommario verbale nel quale è fatta annotazione del dissenziente, delle questioni sulle quali si è registrato il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale è redatto dal meno anziano componente del collegio, sottoscritto da tutti e custodito in plico sigillato (la c.d. busta chiusa) presso la cancelleria del presidente.

        La ratio dell'istituto è intuitiva: consentire al componente del collegio che ritenga errata una decisione assunta di precostituire una prova del proprio dissenso. Il fine è in primo luogo quello di andare esente da eventuale responsabilità disciplinare nel caso in cui dal contenuto di quella decisione, per grave violazione delle regole procedurali ovvero per colpevole travisamento del fatto, possa derivare uno degli illeciti tipici previsti dal d.lgs. n. 109/2006, recante tra l'altro la disciplina degli illeciti dei magistrati.

        Analogamente, una dissenziente opinione ritualmente formalizzata potrà esonerare il magistrato da eventuale responsabilità derivante dalla decisione a norma della l. n. 117/1988, recante la disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

        Infine, nella ipotesi in cui attraverso quella decisione si consumasse un reato, la dissenting opinion formalizzerebbe la non partecipazione al fatto del dissenziente.

        Il decreto legislativo n. 150 del 2022 attuativo della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. “riforma Cartabia”) ha introdotto alcune  modifiche all'istituto, prevedendo in primo luogo che il documento contenente la dissenting opinion debba (continuare) ad essere redatto e custodito in forma analogica. Del resto, non si è in presenza di un atto processuale in senso stretto, ma di un atto che attiene alla fase successiva a quella decisoria, non destinato a confluire nel fascicolo processuale digitale, ma ad essere custodito nella segreteria del presidente di tribunale o di corte.

        Tanto vero che esso non deve essere né digitalizzato a norma dell'art. 110 comma 4 né inserito nel fascicolo processuale a norma dell'art. 111 ter comma 4.


        10. Casistica

        In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

        a) l'inosservanza dell'obbligo di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche integra una inutilizzabilità di carattere assoluto che può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, nel giudizio di cassazione (Cass. IV, n. 47803/2018);

        b) è da ritenersi adeguata la motivazione che, al fine di escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis (Cass. III, n. 34151/2018)

        c) il pubblico ministero possa impartire anche solo oralmente l'autorizzazione alla polizia giudiziaria concernente la dilazione della trasmissione del verbale di arresto, posto che l'art. 386 non prescrive alcuna forma (Cass. IV, n. 18843/2012);

        d) determina nullità della sentenza il contrasto fra la pena indicata in dispositivo e quella che sarebbe dovuta risultare dall'applicazione della diminuzione indicata in motivazione (Cass. III, n. 37849/2015);

        e) viziata la motivazione con cui il giudice di appello affermi la infondatezza dei motivi di impugnazione limitandosi a richiamare le conclusioni della sentenza di primo grado, in quanto stimate «logicamente e giuridicamente ineccepibili» (Cass. VI, n. 53420/2014);

        f) sufficientemente motivati i provvedimenti di autorizzazione delle intercettazioni quando dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'«iter» cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge; mentre per i provvedimenti di proroga è ammissibile un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma deve ugualmente darsi conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa (Cass.S.U., n. 17/2000);

        g) non congruamente motivato il provvedimentode libertate che abbia ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza facendo rinvio al contenuto di altro atto, limitandosi a definire «inequivocabile» il significato contenuto delle conversazioni intercettate (Cass. VI, n. 46080/2015);

        h) legittima l'ordinanza rinnovativa della misura cautelare ex art. 27, purché il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell'iter logico - giuridico alla base dell'adozione del titolo restrittivo (Cass. III, n. 20568/2015).

        Bibliografia

        Ambrosioli, Provvedimenti del giudice (dir. proc. pen.), in Dig. d. pen., X, Torino, 1995, 435; Castellucci, L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative, in Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, I, II (Gli atti), a cura di Dean, Torino, 2008; Santoriello, Motivazione (controlli sulla), in Dig. d. pen., IV agg., II, Torino, 2008, 695; Scaparone, La motivazione della sentenza penale, in Dir. pen. e proc. 2010, 473.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 126 - Assistenza al giudice.

        1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento [1 reg.], se la legge non dispone altrimenti [1254, 135; 50, 51 att.].

        1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. (1)

        [1] Comma inserito dall'art. 18, comma 2, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151.

        Riferimenti chiave:

        L. 12 luglio 1975, n. 311.

        1. Inquadramento

        La norma prevede che il giudice sia assistito da un ausiliario (cancelliere o segretario) in occasione degli atti ai quali procede. Egli, a norma dell'art. 135, ha il precipuo compito di redigere il verbale.

        2. Individuazione dell'ausiliario

        La norma stabilisce il principio per cui, salva solo la ipotesi in cui procede a deliberazione nella camera di consiglio a norma dell'articolo precedente, il giudice è sempre assistito da un ausiliario.

        La norma è generica, e si è talora ritenuto che con il termine — aspecifico — di ausiliario il legislatore abbia inteso, anche ai fini della incompatibilità a testimoniare sancita dall'art. 197, riferirsi anche soggetti diversi dal personale di cancelleria.

        La giurisprudenza ha però chiarito che il rifermento deve intendersi come relativo al solo ausiliario in senso tecnico, che appartiene al personale della cancelleria dell'ufficio giudiziario, e non può estendersi ad un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge (Cass. III, n. 8377/2008).

        La disposizione in commento non individua espressamente i soggetti che, nell'ambito del personale di cancelleria, siano abilitati ad assistere il giudice. Per questo richiama espressamente l'ordinamento delle cancellerie, ed in particolare la l. n. 311/1975. L'art. 2 di tale disposizione normativa prevede che il personale della carriera di concetto, tra gli altri compiti, ha proprio quello di assistere il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali. Analogo compito di assistenza può essere attribuito, a norma dell'art. 3 della disposizione da ultimo citata, al personale della carriera esecutiva che abbia almeno 11 anni di anzianità.


        3. Funzione

        Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza o di deposito telematico quando tale ultimo diverrà in concreto operativo, si determinano nel momento in cui l'atto, che pure è già valido e perfetto, esce dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha deliberato mediante il deposito in cancelleria e riceve la certificazione dell’ausiliario.

        Gli ausiliari svolgono, dunque, la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice, conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva: solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati (in tema Cass. III, n. 2939/2000).

        Pur rinviandosi al commento subart. 111 per la data degli atti e per la disamina degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, in questa sede occorre però ricordare che la data del provvedimento del magistrato dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto non è quella in cui il magistrato, datandolo, lo compila materialmente, bensì è quella del deposito.

        La giurisprudenza ha infatti osservato che è individuabile un principio generale, valido sia nel processo penale che in quello civile, in base al quale la data certa del provvedimento è quella risultante dalla certificazione del relativo deposito da parte del cancelliere o del segretario (Cass. III, n. 45604/2005); anche se nulla esclude che alla omissione di tale attestazione si possa sopperire mediante altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento, come ad esempio la data apposta sulla richiesta di notifica del provvedimento (Cass. II, n. 17229/2007).


        4. La mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario

        La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, tuttavia, la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario in calce all'atto del giudice non ne determini nullità. Si è in particolare osservato che costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità la mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del pubblico ministero (Cass. III, n. 45818/2012); ciò in quanto la mancanza di tale sottoscrizione non è sanzionata dalla comminatoria di nullità da alcuna disposizione processuale.

        Si sono poi ritenuti, in applicazione del principio di tassatività, non nulli i verbali di udienza di convalida dell'arresto e la consecutiva ordinanza redatti e sottoscritti dal solo magistrato in assenza dell'ausiliario (Cass. IV, n. 3352/1997).

        Con specifico riferimento, poi, a provvedimenti per i quali l’ordinamento processuale pone termini perentori per il deposito della decisione, come ad esempio nel caso dei provvedimenti del tribunale del riesame cautelare personale e reale a pena di inefficacia della misura, alla mancanza della data e dell’ora di deposito in cancelleria può sopperirsi mediante il ricorso ad altri atti o formalità, del pari fideifacenti, che siano comunque in grado di comprovare la tempestività del deposito.

        Così in caso di mancanza dell'attestazione di deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare da parte del tribunale del riesame, la Suprema Corte ha ritenuto che il rispetto del termine potesse essere desunto dal contenuto del registro delle impugnazioni che riportava l'esito del gravame, con indicazione della data del deposito della motivazione) (Cass. I, n. 17223/2018).


        5. Esame a distanza dei collaboratori di giustizia

        A norma dell'art. 147-bis disp. att., in caso di esame di persona che collabora con la giustizia che venga esaminata in videoconferenza un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, deve essere presente nel luogo in cui si trova il collaborante di giustizia, attestarne l'identità e di dare atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

        Ma la giurisprudenza ha chiarito che la persona cui è affidato tale compito non svolge funzioni di assistenza all'udienza, perché queste sono espletate dall'ausiliario del giudice presente nell'aula in cui si svolge il processo. Dunque, la funzione sopra indicata può essere svolta anche da un carabiniere (Cass. VI, n. 3333/1998).

        In ogni caso, poi, l'assenza nel luogo ove si trova la persona sottoposta all'esame di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza non comporta la inutilizzabilità della prova né una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179, bensì una mera irregolarità o comunque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell'art. 182, dopo il compimento dell'atto (Cass. I, n. 25053/2002).

        Bibliografia

        Vedi subart. 125.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 127 - Procedimento in camera di consiglio1.

        1. Quando si deve procedere in camera di consiglio [45 att.], il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta [1725]. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio [97] (2) .

        2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza [1725] possono essere presentate memorie [121] in cancelleria.

        3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo  (3) (4) .

        4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento [420-ter] dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

        5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità [178].

        6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

        7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione [606].

        8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza [588], a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

        9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

        10. Il verbale di udienza è redatto soltanto (5)  in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2 [4205, 6669].

         

        [1] [1] Per favorire l'esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma del presente articolo, vedi l’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176  ( in tema di modalità di assunzione delle deliberazioni dei giudizi penali di appello  v. anche quanto aveva disposto l'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149,  successivamente il decreto n. 149/2020 cit. è stato  interamente abrogato dall'art. 1, comma 2 , della legge 18 dicembre 2020, n. 176. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto). Da ultimo, da ultimo v. art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif. in l. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che «Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»; in particolare, ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, aggiunto in sede di conversione, l'art. 23, comma 4, del d.l. n. 137/2020 cit., in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. V. anche art. 16, comma 2, d.l. n. 228, cit.

        [2] [2] Per i procedimenti in camera di consiglio, v. anche artt. 32, 41, 48, 130, 263, 269, 309, 310, 311, 324, 391, 401, 406, 409, 418, 428, 435, 447, 469, 599, 611, 646, 666, 718, 734, 743.

        [3] [3] V. Corte cost. n. 45 del 1991, sub art. 309. 

        [4] [4] Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito il secondo periodo. Il testo precedente alla sostituzione era il seguente:  "Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo". Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

        [5] [5] La Corte cost., con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola». V. anche sub artt. 420 e 666.

        Riferimenti chiave:

        L. 4 agosto 1955, n. 848; l. 12 giugno 1990, n. 146; l. 16 aprile 2015, n. 47; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

        1. Inquadramento

        La norma detta la disciplina basilare di un modello processuale semplificato, detto appunto procedimento in camera di consiglio, che viene largamente utilizzato dal legislatore nelle occasioni in cui intende favorire decisioni in tempi rapidi, previo un contraddittorio meramente eventuale.

        2. Caratteristiche strutturali

        L'art. 127 è norma a carattere generale che regolamenta un modus procedendi, detto appunto procedimento in camera di consiglio, in plurime occasioni richiamato dal legislatore come strumento per giungere alla definizione sia di questioni incidentali che possono innestarsi nel giudizio, sia del giudizio stesso, quale veicolo della decisione conclusiva.

        Si è in presenza, dunque, non già di un istituto pensato per operare in un ambito definito per l'adozione di specifiche decisioni, quanto piuttosto di un format, di uno strumento agile e duttile ideato dal legislatore processuale per renderlo fruibile in una congerie di ipotesi nella quali, a differenza di quanto accade nel giudizio ordinario ispirato ad una solennità e rigidità delle forme, è necessaria speditezza.

        Anche se talora norme specifiche dei singoli istituti introducono disciplina derogatoria, è tuttavia possibile enucleare caratteristiche strutturali costanti dei procedimenti in camera di consiglio, che sono:

        (a) lo svolgersi del procedimento in udienza non pubblica; anche se, in applicazione dell'art. 6, par. 1, l. n. 848/1955, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, deve riconoscersi il diritto del giudicabile di sollecitare una pubblica udienza;

        (b) la semplificazione delle forme: le parti sono sentite, se compaiono, una sola volta sull'oggetto della decisione da assumere, senza diritto di repliche e, di regola, senza che si svolga attività istruttoria;

        (c) la natura meramente eventuale del contraddittorio, nel senso che difensore ed interessati hanno diritto di presenziare e, quindi di ricevere l'avviso di fissazione della udienza, ma la loro presenza non è obbligatoria, nel senso che il procedimento può legittimamente proseguire anche senza di loro, ed in particolare anche senza il difensore;

        (d) decisione con ordinanza.


        3. Ambito di applicazione

        Il modello procedimentale in esame è lo strumento attraverso il quale giungere alla decisione nelle seguenti ipotesi:

        (a) conflitto di competenza e giurisdizione (art. 32);

        (b) ricusazione del magistrato (art. 41);

        (c) rimessione del processo (art. 48);

        (d) correzione di errore materiale (art. 130), anche della sentenza (547);

        (e) procedimento per la restituzione delle cose sequestrate (art. 263);

        (f) distruzione delle intercettazioni dopo la sentenza (art. 269);

        (g) procedimenti di riesame delle misure cautelari personali (art. 309) e reali (art. 324);

        (h) non accoglimento della richiesta di archiviazione (art. 409) ed opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410);

        (i) ricorso in cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (art. 428);

        (j) revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 435);

        (k) giudizio d'appello per le sentenze pronunciate col rito abbreviato (art. 443);

        (l) sospensione del processo con messa alla prova (art. 464-quater);

        (m) proscioglimento predibattimentale (art. 469);

        (n) giudizio di appello quando i motivi di impugnazione riguardano solo la pena, l'applicazione di circostanze o benefici;

        (o) giudizio di cassazione quando deve decidere su ricorsi non emessi nel dibattimento (art. 611);

        (p) riparazione dell'errore giudiziario (art. 646);

        (q) procedimento di esecuzione (art. 666);

        (r) riconoscimento degli effetti di sentenze penali straniere (art. 734) e di disposizioni civili in queste contenute (art. 741);

        (s) esecuzione di sentenze penali italiane all'estero (art. 743).

        Non rientrano, invece, nel novero dei procedimenti in camera di consiglio in senso proprio altri schemi procedimentali in relazione ai quali il legislatore, pur prevedendo che essi si svolgano in camera di consiglio, non richiama però espressamente l'art. 127 per la determinazione del modus procedendi. In questi casi la camera di consiglio è evocata solo quale luogo fisico dello svolgimento della udienza, che non è di regola pubblica; ma diversità procedimentali assai marcate ne fanno riti a sé stanti. È il caso del giudizio abbreviato in primo grado e della udienza preliminare; in tali ipotesi, infatti, la presenza del difensore dell'imputato è sempre prevista come obbligatoria e, quando non è presente il titolare della difesa, deve procedersi a nomina del difensore di ufficio; vi è ampio spazio al legittimo impedimento, non solo dell'imputato ma anche del difensore; le parti hanno diritto di replica; vi è una disciplina specifica per l'ipotesi in cui l'imputato, benché citato, non sia comparso (prima la contumacia ora l'assenza).


        4. Atti preliminari alla udienza

        Quando si procede in camera di consiglio il giudice, ovvero il presidente in caso di organo collegiale, fissa la data della udienza e ne fa dare avviso alle parti.

        In merito al contenuto dell'avviso, la giurisprudenza ha chiarito che è sufficiente che esso indichi l'oggetto del giudizio e non anche le ragioni per le quali è stato avviato, incombendo sull'interessato o sul suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente di estrarne copia (Cass. I, n. 38818/2015).

        Ma in epoca pressoché contestuale la stessa Suprema Corte ha però anche stabilito che deve ritenersi nullo un decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione tanto generico da risultare inidoneo a consentire al destinatario di predisporre un'effettiva difesa (Cass. I, n. 53024/2014).

        Dunque, l'avviso di fissazione, per quanto generico e determinante l'insorgere dell'onere per la parte ed il suo difensore di compulsare gli atti, deve però rendere percepibili in modo chiaro i motivi per i quali il giudice procedente ha fissato la udienza camerale.

        La giurisprudenza, in altri termini, intende scongiurare che taluno possa essere citato ad una udienza senza avere la minima contezza di quello che sia il suo oggetto specifico.

        Tale avviso deve essere notificato almeno dieci giorni prima della data fissata per la udienza.

        Il termine deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenerne conto (Cass. VI, n. 36780/2003).


        5. Il regime delle nullità derivanti dalla omessa o tardiva citazione

        Occorre distinguere l'ipotesi della omessa citazione da quella della tardiva citazione, a seconda che l'avviso di fissazione della udienza camerale non sia mai pervenuto al destinatario, ovvero gli sia pervenuto senza garantirgli il rispetto del termine di comparizione di giorni dieci, integri e liberi.


        5.1. La omessa citazione

        In relazione a tale ipotesi si fronteggiano, invero, due contrastanti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza determina una nullità che, seppur non definita assoluta dall'art. 127, comma 5, soggiace alla disciplina di cui agliartt. 180, 181 e 182; si determinerebbe, dunque, una nullità a regime intermedio, come tale rilevabile di ufficio, ma non più rilevabile né deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero se verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Con la ulteriore conseguenza che la omessa eccezione da parte del difensore di tale nullità a regime intermedio impedirebbe la deducibilità del vizio con l'impugnazione del provvedimento conclusivo (Cass. II, n. 16781/2015).

        Secondo altro più restrittivo orientamento, invero più aderente alla piana lettura delle norma sulle nullità, l'omessa notificazione dell'avviso della data d'udienza camerale determina una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 (Cass. V, n. 48423/2014 e Cass. II, n. 47841/2003; più di recente Cass. III, n. 9756/2022); dunque, una nullità eccepibile e rilevabile in ogni stato e grado.


        5.2. La tardiva citazione

        Pacifico è, invece, che in caso di tardiva citazione si determina una nullità a regime intermedio che si trasmette al provvedimento che definisce il procedimento (Cass. I, n. 34077/2014).

        La giurisprudenza ha espressamente affermato, infatti, che la inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti ed ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta ex art. 179, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa e non l'intempestiva citazione dell'interessato o del suo difensore(Cass. III, n. 41723/2018 ). Dunque, la tardività deve essere tempestivamente eccepita.

        La giurisprudenza ritiene che, se tempestivamente eccepita, il rilievo della tardività impone la rinnovazione dell'avviso, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (Cass. I, n. 34077/2014).


        5.3. Omesso avviso ad uno dei co-difensori

        Univoco l'orientamento giurisprudenziale che sancisce che l'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, è sanata, resta sanata ai sensi dell'art. 182 (Cass. I, n. 11232/2020).

        Dunque, la nullità a regime intermedio derivante dall'omesso avviso di fissazione dell'udienza a uno dei co-difensori è sempre sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente.


        6. Il legittimo impedimento dell'imputato. L'imputato detenuto
        6.1. Profili generali

        La disposizione in commento, mutuando la terminologia impiegata nel giudizio ordinario, prevede che la udienza camerale debba essere rinviata ove sussista un legittimo impedimento dell'imputato. Per la nozione di legittimo impedimento e per la vasta casistica elaborata dalla giurisprudenza si rinvia al commento subart. 420-ter. In questa sede è sufficiente ricordare che deve ritenersi impedito l'imputato che versi in condizione di assoluta impossibilità di comparire, per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.

        Ma a differenza di quanto avviene nel giudizio ordinario, non ogni legittimo impedimento dell'imputato determina la necessità del rinvio della udienza: vi è diritto al rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del condannato solo quando questi abbia chiesto di essere sentito personalmente.

        È evidente, dunque, come il legislatore, nel concepire uno schema procedimentale snello e celere, ha ritenuto che l'eventuale impossibilità a comparire sia rilevante solo quando l'imputato abbia espresso la intenzione di intervenire nel processo per ivi svolgere attività processuale; e che, viceversa, non sia rilevante negli altri casi.

        La giurisprudenza, sul punto molto rigorosa, ha del resto precisato che l'udienza è rinviata quando, sussistendo un legittimo impedimento dell'indagato a comparire, questi abbia non solo manifestato la volontà di voler essere presente all'udienza in camera di consiglio ma anche la volontà di essere sentito personalmente (Cass. IV, n. 46504/2003).

        Nel caso, invece, in cui l'imputato sia detenuto, la norma attualmente distingue due ipotesi:

        (a) se il detenuto si trova in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice che procede, e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza; egli, dunque, non viene tradotto nel luogo della udienza, ma le sue dichiarazioni vengono raccolte dal magistrato di sorveglianza competente per territorio; e potrà configurarsi un legittimo impedimento solo se lo stato di detenzione sia sopravvenuto, rispetto alla udienza, in tempi tali da non consentire la materiale raccolta delle dichiarazioni del detenuto;

        (b) se l'imputato od il condannato è detenuto nello stesso luogo in cui ha sede il giudice, ed abbia chiesto di essere sentito personalmente, allora deve essere tradotto.

        Il d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “ riforma Cartabia”) ha, tuttavia, nell'ottica di implementare l'istituto della partecipazione a distanza alle udienze, ha previsto che se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. Dunque, è stata introdotta la facoltà per l'interessato detenuto di essere ascoltato direttamente dal giudice titolare del procedimento, ma con partecipazione a distanza ove egli sia detenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

        Si ritiene generalmente che la richiesta di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza di cui all'art. 127 (Cass. VI, n. 17068/2011).

        La richiesta di audizione dell'indagato, però, non deve essere necessariamente presentata dall'interessato, ma può essere avanzata anche dal suo difensore (Cass. IV, n. 39878/2007).

        Occorre infine evidenziare che le norme sul procedimento in camera di consiglio non si applicano, alla disciplina della partecipazione dell'indagato all'udienza fissata per l'assunzione dell'incidente probatorio: in questo caso la partecipazione dell'indagato all'assunzione della prova dichiarativa non è subordinata ad una previa manifestazione di volontà, ed il giudice, se a conoscenza di uno stato di detenzione che osti alla volontaria partecipazione, deve, a pena di nullità assoluta ed insanabile, disporre la traduzione, anche rinviando d'ufficio l'udienza, in applicazione della regola generale di cui all'art. 420-ter(Cass. III, n. 13650/2020).


        6.2. Particolarità per la udienza camerale di appello e per il riesame

        Una interpretazione costituzionalmente orientata, e maggiormente rispettosa dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia, ha però introdotto alla regola enunciata al paragrafo precedente una eccezione per il giudizio di appello avverso le sentenze definite con il giudizio abbreviato nonché per il giudizio di riesame.

        In esito ad una lenta elaborazione giurisprudenziale è oggi assolutamente prevalente l'orientamento che sancisce un incondizionato diritto dell'imputato detenuto a presenziare alle udienze a suo carico che abbiano ad oggetto misure cautelari ovvero l'appello avverso la sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato.

        Al riguardo la giurisprudenza ha scritto pagine molto chiare, affermando che:

        a) determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 del procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato — detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice — che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione (Cass. VI, n. 21849/2015);

        b) determina, del pari, nullità della sentenza pronunciata in esito al giudizio camerale d'appello la mancata traduzione dell'imputato detenuto, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza (Cass.S.U., n. 35399/2010);

        c) può ritenersi tardiva la richiesta di traduzione formulata — nel giudizio camerale di appello — dall'imputato detenuto, o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, solo quando, a causa dell'intempestività dell'istanza, non vi è la possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza, sempre che si dia conto in motivazione delle specifiche e concrete ragioni che ne impediscono la traduzione (Cass. III, n. 50443/2015).

        Con specifico riferimento al procedimento di riesame, occorre evidenziare come, per effetto della modifica dell'art. 309 operata dalla l. n. 47/2015, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell'istanza di riesame. E non sono più applicabili le disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3, e 101 disp. att., che prevedono il diritto dell'interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza (Cass. I, n. 49882/2015).

        Alla luce di tale innovazione legislativa la Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che il diritto di comparire personalmente all'udienza nel procedimento di riesame può essere esercitato dal detenuto solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentito su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis (Cass. S.U., n. 11803/2020).


        7. Il legittimo impedimento del difensore. Le aperture

        La interpretazione tradizionale della norma, consacrata anche da importanti decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, è stata nel senso di escludere la rilevanza del legittimo impedimento del difensore in udienza camerale.

        Si era infatti affermato che: 1)

         l'art. 420-ter, secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza, non trova applicazione con riguardo ai procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, possibilità di nominare un difensore di ufficio (Cass.S.U., n. 31461/2006);

        b) la sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore non si applicano ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 (Cass.S.U., n. 7551/1998);

        c) espressione di discrezionalità legislativa, non suscettibile di rilievi di incostituzionalità, la mancata previsione di un legittimo impedimento del difensore nell'udienza camerale (Cass.S.U., n. 7551/1998).

        Un simile, per anni incontrastato, orientamento ha registrato significative opinioni contrarie. Dapprima la dottrina e poi la giurisprudenza (Cass. VI, n. 10157/2015e, più di recente, Cass. I, n. 10565/2020) hanno osservato che attribuire rilievo al legittimo impedimento del difensore anche nei procedimenti in camera di consiglio, oltre ad elidere ogni dubbio di costituzionalità dell'art. 127 risultando pienamente conforme al dettato degli artt. 24 e 111 Cost., non incontra alcun ostacolo di ordine testuale. In particolare, la formulazione dell'art. 127, secondo cui i difensori sono sentiti «se compaiono», non preclude certamente — ma anzi favorisce — l'interpretazione secondo la quale la partecipazione all'udienza del difensore è facoltativa, ma il difensore ha comunque il diritto di comparire. Pertanto, ove il difensore non compaia, senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento ha senz'altro corso, senza che la mancata comparizione del difensore determini l'obbligo di provvedere ex art. 97, comma 4 né alcun'altra conseguenza processuale.

        Laddove, invece, il difensore rappresenti tempestivamente il proprio intendimento di comparire e documenti un legittimo impedimento, a sostegno della richiesta di rinvio, il giudice è tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre in tal senso.

        Una simile interpretazione appare peraltro in linea con i principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'ottica delineata dall'art. 6 CEDU.

        La  giurisprudenza prevalente è tuttavia ancorata    all'interpretazione più tradizionale e rigorosa, dell'istituto affermando che il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono (Cass. IV, n. 14675/2018). Parimenti, nei casi in cui sia prevista come obbligatoria la partecipazione del difensore al procedimento, il diritto di difesa è tutelato dal difensore di ufficio nominato in sostituzione di quello di fiducia assente (Cass. I, n. 18304/2020).

        Alla luce di tale, allo stato, prevalente orientamento, dunque, nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, non si applica l'art. 420-ter, comma 5, relativo al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio(Cass. I, n. 39808/2017). Ciò in quanto la rilevanza della disciplina prevista dall''art. 420-ter, comma 5, è circoscritta all'udienza preliminare, al giudizio abbreviato e a quello dibattimentale, e non trova applicazione nei procedimenti di esecuzione e sorveglianza.

        Ma, come si diceva, sono in atto progressive aperture. In particolare, secondo la più recente giurisprudenza, almeno nel giudizio di appello cautelare, sussiste il diritto al legittimo impedimento del difensore, avendo la Suprema Corte ritenuto che costituisce causa di rinvio, che, se disattesa, dà luogo a nullità dell'udienza camerale, irritualmente celebrata, l'omesso rinvio dell'udienza a seguito del  legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato (Cass., V, n. 30566/2022). E parimenti si è ritenuto con riferimento al procedimento di  sorveglianza (Cass., V, n. 17775/2022) e finanche di esecuzione(Cass. I, n. 13775/2020).


        8. Astensione dei difensori dalle udienze. Segnalazione di contrasto

        Anche in ordine al diritto al rinvio della udienza del difensore che aderisca ad una astensione dalle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi della avvocatura non si registra, invero, una univoca posizione nella giurisprudenza.

        In alcuni casi, infatti, si è ritenuto sussistere un simile diritto anche nei procedimenti camerali, essendosi affermato che il giudice deve rinviare l'udienza qualora il difensore, che aderisce allo «sciopero» proclamato dagli organismi rappresentativi di categoria, abbia manifestato in maniera univoca la volontà di presenziare (Cass. II, n. 18681/2015).

        Tale tesi sembra fatta propria dalla giurisprudenza più recente, che ha affermato che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze costituisce, qualora tempestivamente comunicata, causa di rinvio dell'udienza di sorveglianza, ed il tribunale non può nominare un sostituto del difensore non comparso ai sensidell'art. 97, comma 4 (Cass. I, n. 35855/2019).

        In altri casi, però, si è giunti a soluzioni difformi; in particolare, ritenendo che, nel procedimento dinanzi al tribunale sorveglianza, l'adesione del difensore all'astensione non costituisce causa di rinvio, stante l'esigenza di salvaguardare la celerità nell'applicazione del giudicato, a fronte della quale il diritto di difesa è assicurato dalla nomina di un difensore d'ufficio (Cass. I, n. 6891/2015); decisione tale ultima ribaltata da sentenza coeva, peraltro della stessa sezione(Cass. I, n. 3113/2014).

        Con riferimento, però, ai procedimenti relativi a misure cautelari personali, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto che non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria (Cass.S.U., n. 26711/2013). Infatti il Codice di «Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati», adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente valore di normativa secondaria, esclude espressamente che l'astensione possa riguardare le udienze penali «afferenti misure cautelari».

        Il riferimento, ritenuto appropriato dalla Sezioni Unite, al codice di autoregolamentazione elevato a norma secondaria attraverso il richiamo operato dalla l. n. 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, induce a ritenere preferibile il primo degli orientamenti giurisprudenziali citati in punto di diritto al rinvio in caso di astensione collettiva dalle udienze. Il codice di autoregolamentazione, infatti, non detta una disciplina specifica per i procedimenti in camera di consiglio, e — dunque — non li contempla fra quelli in relazione ai quali non è esercitabile il diritto di sciopero. Fatto questo che induce certamente a ritenere che anche in relazione ad essi il difensore possa astenersi dalle udienze.


        9. Le memorie ed i documenti

        La disposizione faculta le parti a depositare, fino a cinque giorni prima della udienza, memorie in cancelleria. Ma, non essendo prevista al riguardo una specifica nullità, non sarebbe viziato il provvedimento del giudice che ritenesse ricevibile una memoria tardiva.

        In merito invece al deposito di documenti, si registra un ulteriore contrasto giurisprudenziale.

        Per un verso in giurisprudenza si è affermato che la produzione di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non incontra il limite temporale dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto per il solo deposito di memorie (Cass. V, n. 43382/2013). 

        Ed un tale principio è stato di recente ribadito con riferimento al procedimento di esecuzione, essendosi affermato che il termine di cinque giorni è valido per le memorie ma non per i documenti, purché sia rispettato il principio del contraddittorio (Cass. V, n. 5458/2018).

        Ma la Suprema Corte ha invero anche affermato il principio opposto, stabilendo  che per la produzione di documenti deve essere rispettato il termine di cinque giorni, previsto per le memorie dal comma 2 dell’art. 127 (Cass. I, n. 26680/2013).

        È comunque certo che il giudice può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ed è perciò da considerarsi nulla ex art. 178, per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione (Cass. I, n. 8585/2015).


        10. Svolgimento della udienza

        L'udienza si svolge in camera di consiglio, ovvero senza la presenza del pubblico. Ma in applicazione dell'art. 6, par. 1, l. n. 848/1955, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, deve riconoscersi il diritto del giudicabile di sollecitare una pubblica udienza.

        Le parti sono sentite “se compaiono”. Dunque, le parti hanno mera facoltà, ma non l'obbligo di presenziare alla udienza; cosicché in caso di assenza del difensore il giudice non dovrà procedere alla nomina di sostituto a norma dell'art. 97 comma 4.

        L'ordine nel quale possono prendere la parola le parti è quello consueto (art. 421). La giurisprudenza ha però precisato che la violazione dell'ordine di intervento delle parti è sfornita di sanzione processuale, in quanto non priva l'indagato né del diritto di intervento né del diritto all'assistenza tecnica (Cass. III, n. 27595/2010).

        In merito alla facoltà di intervento delle parti, si è chiarito che la comparizione delle parti alla udienza non impone al giudice di procedere autonomamente a dare la parola ai presenti, in quanto egli ha solo l'obbligo di raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare; cosicché ove la parte, pur presente, non manifesti l'intenzione di esercitare il diritto ad interloquire, nessuna violazione procedurale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga all'atto decisionale senza alcuna audizione della parte (Cass. VI, n. 2443/1999).

        La giurisprudenza ha inoltre affermato, con specifico riferimento alla udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, che il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda; e che l'omissione di tale adempimento produce una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto (Cass. IV, n. 20391/2008).

        Con specifico riferimento allo svolgimento della udienza camerale si è posto in giurisprudenza anche il caso della omessa chiamata per la partecipazione all'udienza di una parte regolarmente presente in cancelleria; e si è ritenuto che tale evenienza sia equiparabile ad una situazione di omessa citazione, cosicché nullo deve ritenersi il provvedimento del giudice che abbia deciso senza dare corso alla audizione della parte che, pur in attesa della sua udienza, non sia stata chiamata (Cass. II, n. 7589/2006).


        11. La decisione

        Il giudice decide con ordinanza (e per la nozione di ordinanza si rinvia al commento subart. 125) che è comunicata alle parti presenti quando di essa viene data lettura in udienza; in caso di riserva di decisione, ovvero di parti assenti, la decisione sarà invece notificata a costoro.

        La decisione è sempre ricorribile in cassazione; ma la proposizione del ricorso non sospende l'esecutività della ordinanza, salvo che ciò non sia disposto dal medesimo giudice che ha emesso il provvedimento avverso il quale il ricorso è stato proposto.

        La giurisprudenza ha chiarito che l'ordinanza, a differenza della sentenza i cui requisiti sono fissati nell'art. 546, è atto a forma libera, essendo sufficiente che sia chiaramente individuabile l'autorità che l'ha pronunciata e la persona alla quale si riferisce; che contenga la concisa esposizione della motivazione di fatto e di diritto nonché la data e la sottoscrizione del giudice. Il dispositivo non è peraltro requisito necessario, come nella sentenza, essendo esso ricavabile dall'intero testo del documento (Cass. III, n. 528/1996). Per questo, diversamente da quanto avviene per la sentenza, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza: il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento (Cass. I, n. 11873/2014).

        Il principio della immutabilità del giudice vige, sia pure in forma attenuata, anche nel procedimento in camera di consiglio; ma non nel senso che devono coincidere le persone fisiche dei giudici che hanno raccolto le prove con quelli che assumono la decisione, posto che in questa sede di regola non vi è attività istruttoria. Ma devono coincidere i giudici che hanno partecipato alla udienza ed alla eventuale discussione con quelli che assumono la decisione (Cass. IV, n. 38122/2014).


        12. La inammissibilità

        La disposizione in commento prevede che in caso di inammissibilità dell'atto introduttivo, questa sia dichiarata dal giudice anche senza formalità di procedura.

        La interpretazione tradizionale della disposizione ha così affermato la legittimità di una pronuncia di inammissibilità adottata «de plano», ovvero fuori e senza fissazione di udienza. Più in particolare si è ritenuto che la decisione «de plano» debba essere adottata in tutti i casi in cui la richiesta sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, dunque per evidente carenza di legittimazione, vizio di forma, mancato rispetto di termini, carenza di interesse ed evenienze assimilabili. Cosicché spetta al giudice, caso per caso, valutare se dichiarare la inammissibilità della richiesta «de plano» ovvero adottare il rito camerale partecipato per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (Cass. III, n. 34945/2015).

        Un nuovo orientamento va però delineandosi nella giurisprudenza della Suprema Corte, a mente del quale la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza andrebbe sempre pronunciata nel contraddittorio delle parti a norma dell'art. 127 comma 1, vale a dire all'esito dell'udienza camerale partecipata (Cass. III, n. 11690/2015). A ciò condurrebbe la nuova formulazione dell'art. 111 Cost., che nel comma 2 ha espressamente costituzionalizzato il principio del contraddittorio, che non sarebbe garantito dalla mera possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la decisione adottata de plano, giacché in tal modo si verrebbe a stravolgere o vanificare il significato stesso del principio del contraddittorio, il quale deve valere per ogni grado del giudizio e non può dirsi rispettato se limitato solo al giudizio di legittimità.

        In coerenza con tale orientamento le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto  che  non può essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura prevista dall'art. 127, comma 9, ma deve essere deciso nell'udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate, l'appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie exart. 17 d.lgs. n. 231/2001 (Cass. S.U., n.  51515/2018).

        Dunque, una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui dell'art. 127 comma 9, condurrebbe ad affermare che la inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale può essere dichiarata dal giudice solo all'esito della udienza camerale.

        Il tema è tuttavia ad oggi ancora controverso, registrandosi anche orientamenti fedeli alla tradizionale lettura della norma ed al chiaro tenore testuale della disposizione. Si è così affermato che è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza di una istanza di rescissione del giudicato pronunciata "de plano", in quanto l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta(Cass. VI, n. 17836/2020).


        13. La redazione del verbale

        Il verbale della udienza camerale deve essere sempre redatto in forma riassuntiva. Per tale forma di verbalizzazione vedi il commento subart. 134.


        14. Casistica

        In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

        a) il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione originato da ricorsi ex art. 325 in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del rito «non partecipato» previsto dall'art. 611 e non in quelle di cui all'art. 127 (Cass.S.U., n. 51207/2015);

        b)  è affetta da nullità di ordine generale exart. 178, comma 1, lett. c) l’omessa notifica al difensore dell'avviso per l'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello ex art. 310(Cass. II, n. 3874/2019);

        c) il deposito delle memorie difensive nel procedimento di appello cautelare è regolato non già dalla norma generale di cui all'art. 121 ma da quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127, con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza (Cass. I, n. 33/2018);

        d) per effetto della modifica all'art. 309 operata dalla l. n. 47/2015, il detenuto può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza nel procedimento di riesame solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell'istanza di riesame, e non sono più applicabili le disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3, e 101 disp. att. che prevedono il diritto dell'interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza (Cass. I, n. 49882/2015);

        e) corretta la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell'udienza camerale con la quale il difensore si era limitato soltanto a rappresentare la propria astensione dall'udienza, in adesione allo sciopero indetto dagli organismi rappresentativi di categoria, ma non anche la volontà di voler presenziare alla udienza (Cass. II, n. 18681/2015);

        f) la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato — ovunque egli sia detenuto — che abbia fatto richiesta di presenziare al procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari, determina la nullità assoluta ed insanabile del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179, senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare (Cass. VI, n. 21849/2015);

        g) l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze non costituisce causa di rinvio nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza (Cass. I, n. 6891/2014);

        h) nulla è l'ordinanza quando il verbale dell'udienza camerale reca in intestazione l'indicazione di un collegio presieduto da magistrato diverso da quello che aveva sottoscritto il provvedimento in veste di presidente (Cass. IV, n. 38122/2014);

        i) l'omessa citazione del codifensore nel giudizio camerale comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del codifensore ritualmente citato (Cass. VI, n. 10607/2010); e tale nullità è sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito (Cass. VI, n. 21736/2008);

        l) il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda nell'udienza camerale disposta a seguito dell'opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione proposta dal P.m., e l'omissione di detto adempimento determina una nullità a regime intermedio la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto e comunque prima delle conclusioni dell'udienza (Cass. V, n. 19584/2010);

        m) anche la sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria; ma la omessa lettura, pur non facendo decorrere i termini per l'appello, determina una mera irregolarità (Cass.S.U., n. 12822/2010).

        Bibliografia

        Biondi, Il procedimento penale in Camera di Consiglio, Milano, 2011;  v. sub art. 125.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 128 - Deposito dei provvedimenti del giudice.

        1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare [424] e nel dibattimento [544], gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili [111 Cost.; 568], l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

        1. Inquadramento

        Mentre dei provvedimenti emessi in udienza è data lettura, e tale lettura equivale a notificazione per le parti presenti, tutti gli altri provvedimenti del giudice assumono efficacia con il deposito in cancelleria. Per il deposito in forma telematica introdotto dalla cd. Riforma Cartabia si veda sub art. 111-bis.

        2. Profili generali

        Si è già osservato nel commento subart. 125 che gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, si determinano nel momento in cui l'atto, che pure è già valido e perfetto, esce dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha deliberato mediante il deposito in cancelleria e la relativa certificazione dell'ausiliario. Tale certificazione sarà progressivamente sostituita dalle ricevute elettroniche – od annotazioni informatiche – generate dal sistema di gestione dei fascicoli processuali quando anche i magistrati saranno abilitati ai depositi telematici ovvero vi provvederanno in loro vece gli ausiliari, a seconda del modello che L'Amministrazione intenderà implementare.

        Gli ausiliari svolgono, dunque, la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice, conferendo ad essi rilevanza esterna intersoggettiva: solo con l'intervento dell'ausiliario l'atto giudiziario perfeziona la sua capacità di produrre effetti sulle situazioni giuridiche soggettive degli interessati (in tema Cass. III, n. 2939/2000).

        Materialmente tale sigillo consiste nel deposito in cancelleria. Ed è individuabile un principio generale, valido sia nel processo penale che in quello civile, in base al quale la data certa del provvedimento è quella risultante dalla certificazione del relativo deposito da parte del cancelliere o del segretario; ed è solo da tale data che decorrono gli effetti giuridici dell'atto; dunque, non da quella in cui il magistrato, datando il provvedimento, lo compila materialmente, bensì è quella del deposito.

        Al momento della concreta realizzazione dei depositi in forma esclusivamente telematica, come previsto dal nuovo art. 111-bis, tale data coinciderà con quella di effettivo deposito nel fascicolo telematico del provvedimento.


        3. Il deposito in cancelleria quale mera attività materiale

        Il deposito in cancelleria costituisce una semplice attività materiale non soggetta a specifiche formalità, e richiede unicamente l'indicazione della data, la inequivoca indicazione dell'atto del giudice che viene depositato nonché del funzionario che cura il deposito.

        Il cancelliere, nel ricevere l'atto, assume la responsabilità della sua esistenza, della sua autenticità e della provenienza dal giudice che ne risulta autore; proprio per questo è stato considerato rituale anche il deposito del provvedimento di convalida dell'arresto trasmesso via fax dal giudice all'esito dell'udienza di convalida e del quale il funzionario di cancelleria aveva riconosciuto l'autenticità, apponendovi il timbro dell'avvenuto deposito ed esecuzione (Cass. IV, n. 3616/1998).

        La mancanza di tale sottoscrizione è stata peraltro ritenuta, invero da risalente giurisprudenza (Cass. I, n. 119/1992) mera irregolarità quando comunque si sia provveduto alla indicazione della data di deposito; infatti, essendo il deposito adempimento ordinario di un atto di ufficio, esso deve presumersi come avvenuto alle date indicate nella attestazione del funzionario di cancelleria, indipendentemente dalla sottoscrizione della stessa da parte di questi.


        4. La mancanza dell'ora e della data del deposito

        Per la mancanza della indicazione della data ovvero dell'ora del deposito si rinvia al commento sub art. 111.


        5. Le comunicazioni

        La norma stabilisce che l'originale dei provvedimenti del giudice diversi da quelli pronunciati in udienza siano depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione.

        Se si tratta di provvedimenti impugnabili, il cancelliere deve comunicare o notificare l'avviso di deposito contenente non già l'intero testo del provvedimento, ma solo la sua parte dispositiva, a tutti gli aventi diritto alla impugnazione.

        La norma costituisce dunque eccezione al principio stabilito dall'art.148, secondo cui «l'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti»; e questo proprio perché nel procedimento camerale il cancelliere ha l'obbligo di notificare o comunicare ai soggetti titolari del diritto di impugnazione soltanto «l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo» della decisione adottata (in tema Cass. I, n.34863/2022).

        Per il deposto del provvedimento in originale da parte del giudice è fissato un termine di giorni cinque dalla deliberazione; termine che, per quanto ordinatorio, è comunque cogente e la cui inosservanza può fondare una responsabilità disciplinare o patrimoniale del magistrato, per la quale si rinvia al commento sub art. 124.

        Per l'inoltro della comunicazione di avvenuto deposito, invece, non è fissato alcun termine. E, del resto, il termine per la impugnazione decorre solo dalla data di ricezione di tale notifica o comunicazione.

        Destinatario dell'avviso è sempre il pubblico ministero, anche nella ipotesi in cui il provvedimento del giudice sia integralmente satisfattivo delle sue richieste. Egli è, del resto, parte pubblica ed è titolare del generale obbligo di vigilare sul rispetto della legge.

        Per gli altri soggetti, non è possibile desumere dall'ordinamento una unica regola generale ed astratta, dovendosi fare riferimento alla disciplina di ogni singolo procedimento in esito al quale sia stata assunta la decisione da comunicare e, talora, anche alle specificità del caso concreto.

        Si ritiene, però, che qualora il difensore proponga impugnazione prima che gli sia notificato l'avviso di deposito del provvedimento opera una sorta di sanatoria anticipata per il raggiungimento dello scopo, e la formalità della notificazione diviene superflua (Cass. I, n. 37346/2007).


        6. Casistica

        In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

        a ) il decreto di convalida del sequestro probatorio privo dell'attestazione della data del deposito presso la segreteria è nullo solo qualora tale data non possa desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede (Cass. III, n. 2691/2019).

        b) poiché la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza, il difensore e l'imputato non hanno diritto a ricevere l'avviso di deposito (Cass. II, n. 38770/2006);

        c) le parti non hanno diritto a ricevere l'avviso di deposito della sentenza di non doversi procedere, neppure quando il giudice si sia avvalso della possibilità di differire la redazione dei motivi entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia, sempre che i motivi siano redatti entro il detto termine (Cass.S.U., n. 31312/2002);

        d), l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio con il quale si celebra il giudizio di appello derivante da rito abbreviato ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza (Cass. III, n. 29286/2015);

        e) il provvedimento del Pubblico Ministero di convalida del sequestro ha effetto non dalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, acquisisce giuridica esistenza (Cass. II, n. 19309/2015).

        Bibliografia

        Vedi subart. 125.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 129 bis - Accesso ai programmi di giustizia riparativa1.

        1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa (2) .

        2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale (3) .

        3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato (4) .

        4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili (5) .

         

         

         

         

        4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero (6) .

        4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo e' sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6 (7) .

        5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

        [1] Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199. Per l'applicazione vedi l'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 150 cit., come aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 5-noviesd.l. n. 162, cit.

        [2] Comma modificato dall'art.2, comma 1, lett. b) , numero 1) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che ha sostituito le parole «10 ottobre 2022, n. 150» alle seguenti «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134».

        [3] Comma modificato dall'art.2, comma 1, lett. b) , numero 2) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che ha sostituito le parole «10 ottobre 2022, n. 150» alle seguenti «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134».

        [4] Comma modificato dall'art.2, comma 1, lett. b) , numero 3) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che ha sostituito le parole «10 ottobre 2022, n. 150» alle seguenti «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134».

        [5] Comma sostituito dall'art.2, comma 1, lett. b) , numero 4) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Il precedente comma era il seguente:  «4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.» .

        [6] Comma inserito dall'art.2, comma 1, lett. b) , numero 5) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

        [7] Comma inserito dall'art.2, comma 1, lett. b) , numero 5) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

        1. Inquadramento

        La norma, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”), persegue lo scopo di introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa.

        Gli artt. 42 e segg. del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, forniscono le definizioni di tale forma di riparazione, e disciplinano i principali programmi, i criteri di accesso, le garanzie, le persone legittimate a partecipare, le modalità di svolgimento dei programmi e la valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato. La norma in commento detta solo le disposizioni processuali per l'applicazione della disciplina sostanziale ivi delineata.

        2. Profili generali

        A norma dell'art. 42 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per giustizia riparativa deve intendersi ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;

        Vittima del reato è, invece, non solo la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno,

        patrimoniale o non patrimoniale, ma anche il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

        Scopo del programma è quello di raggiungere un accordo riparativo, inteso come qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.

        Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. E l'autorità giudiziaria valuta lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo, di cui tiene conto anche in sede di dosimetria della pena ex art. 133 c.p.; ma la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un accordo non possano produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.


        3. I (modesti) effetti nel diritto penale della partecipazione al programma.

        Schematicamente, la partecipazione con esito favorevole ad uno dei programmi di giustizia riparativa determina i seguenti – invero assai limitati – effetti sul terreno del diritto penale sostanziale.

        a ) All'art. 62 n. 6 c.p. viene introdotta la circostanza attenuante comune consistente nell'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.

        b ) All'art. 152 c.p. viene introdotta una nuova ipotesi di remissione di querela, prevedendosi che vi è remissione tacita quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo. Nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

        c ) È stato modificato il quarto comma dell'art. 163 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena, prevedendosi che qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili ovvero abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

        Dunque, poiché l'attivazione del complesso meccanismo diretto al raggiungimento di un accordo riparativo può, si vedrà, essere attivato anche di ufficio, è prevedibile che il settore nel quale l'istituto avrà maggiore applicazione pratica sarà quello dei reati a querela; mentre, di contro, non è allo stato prevedibile un massiccio ricorso all'istituto solo per fruire di una attenuante (peraltro non sottratta al giudizio di bilanciamento di esclusiva competenza del giudice) o per ottenere una sospensione condizionale della pena implicante una estinzione del reato in tempi più rapidi.


        4. Disciplina dell’accesso: profili di diritto intertemporale

        In parallelo con l'articolo 129 che prescrive al giudice di attivarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per il proscioglimento dell'imputato, il nuovo articolo 129-bis stabilisce che il giudice – parimenti in ogni stato e grado -possa, su richiesta o anche di propria iniziativa, inviare i soggetti interessati – ossia l'imputato o l'indagato e la vittima del reato, ove individuata – al Centro per la giustizia riparativa di riferimento.

        Riguardo tali centri, l'art. 92 del decreto legislativo di attuazione della riforma prevede che la Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici; e che valuti tali soggetti con riferimento all'esperienza maturata almeno nell'ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori, redigendo al termine un elenco.

        Medio tempore , sono inseriti nell'elenco coloro che posseggono i requisiti di cui all'art. 93 del decreto suddetto.

        L'invio a tali centri può essere disposto anche nel corso delle indagini preliminari: in questa fase, la valutazione viene affidata al pubblico ministero, che è del resto l'unico a disporre del fascicolo e a potersi attivare d'ufficio; dopo l'esercizio dell'azione penale, la competenza funzionale viene invece affidata al giudice procedente, ossia a quello che dispone del fascicolo. Proprio per evitare qualsiasi dubbio interpretativo con riguardo ai momenti di passaggio, si è introdotta apposita previsione – l'art. 45-ter – nelle disposizioni di attuazione che individua il giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa. In particolare, prevede che i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa quando è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice del dibattimento; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

        Con riguardo al procedimento, la norma prevede che il giudice, e durante le indagini il pubblico ministero, senta necessariamente le parti e i difensori nominati e, solo ove lo ritenga necessario, la vittima del reato. La scelta si giustifica con la necessità di non appesantire eccessivamente il procedimento onerando il giudice della ricerca della vittima e della sua audizione.

        La decisione di disporre, o meno, il rinvio ad un centro è frutto di una determinazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, della quale la norma si premura tuttavia di specificare la ratio: il rinvio deve essere disposto quando lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto, sia per gli interessati, che per l'accertamento dei fatti.

        Dunque, il legislatore intende contemperare il favore mostrato per il ricorso alla giustizia riparativa con l'esigenza di salvaguardare, per un verso, i soggetti interessati rispetto a pericoli derivanti dalla partecipazione al programma e, per l'altro, la ricerca della verità che è scopo ultimo del processo penale. In quest'ottica, potrà essere escluso l'accesso alla giustizia riparativa, ad esempio, quando la prova non sia stata ancora raccolta e la vittima del reato è una fonte dichiarativa decisiva, che rischierebbe di essere alterata proprio dal confronto con l'imputato.

        Nei soli casi in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato perseguibile a querela si prevede un meccanismo sospensivo a richiesta dell'imputato.

        La scelta si spiega con la considerazione che il blocco ex lege del procedimento penale in attesa dell'esito del programma di giustizia riparativa si può giustificare –alla luce del canone costituzionale della ragionevole durata– solo quando il raggiungimento di un esito riparativo si traduce nell'estinzione del reato: in questo caso, il ritardo è ampiamente compensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente risparmio di attività processuale.

        In ogni caso, poi, la sospensione del processo determina anche la sospensione sia dei termini di prescrizione che di durata della custodia cautelare, come espressamente stabilito.

        Non si prevede invece un'ipotesi sospensiva nei casi in cui la partecipazione a un programma di giustizia riparativa non possa tradursi in una deflazione; resta in questi casi, comunque, salva la possibilità di valorizzare l'istituto – già impiegato nella prassi – del rinvio su richiesta dell'imputato, per consentire di concludere il programma e quindi di permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio.

        La sospensione del procedimento exarticolo 129 bis comma 4 c.p.p. deve essere comunque richiesta dall'imputato e potrà essere disposta quando il giudice accerti che vi sono effettivamente le condizioni per uno svolgimento proficuo del programma di giustizia riparativa.

        Viene peraltro fissato un termine massimo di sospensione pari a centottanta giorni.

        All'esito del programma, l'autorità giudiziaria deve acquisire la relazione redatta dal mediatore di cui dovrà tener conto in ambito processuale, nei limiti di utilizzabilità visti al paragrafo che precede.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 129 - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

        1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza [442, 444, 455, 459, 469, 531; 26 min.].

        2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [150 s. c.p.] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [530] o di non luogo a procedere [425] con la formula prescritta.

        1. Inquadramento

        In attuazione del favor rei, e per esigenze di economia processuale, l'art. 129 impone al giudice il dovere del proscioglimento immediato dell'imputato ove ricorrano determinate e tassative condizioni, che operano o sul merito della imputazione, manifestandone la infondatezza, ovvero sul piano processuale, in ragione del verificarsi di cause estintive o di improcedibilità.

        2. Profili generali

        L'interpretazione della norma è all'apparenza piana: in ogni stato e grado del processo il giudice, quando ravvisi alcune delle ipotesi che, ex art. 530, legittimerebbero una sentenza assolutoria (fatto non sussiste, non costituisce reato, non è stato commesso dall'imputato o non è previsto dalla legge come reato), deve dichiararlo di ufficio con sentenza; e stessa condotta processuale deve assumere quando ravvisi una causa di estinzione del reato, ovvero una improcedibilità dell'azione.

        Il secondo comma della disposizione introduce invece il principio, invero temperato, della prevalenza delle ipotesi di proscioglimento di merito su quelle di carattere processuale, prevedendo che a fronte della ricorrenza di una causa estintiva del reato il giudice debba pronunciare una delle sentenze assolutorie di cui si è detto solo quando i loro presupposti risultino “evidenti”.

        In virtù di tale disposizione, pertanto, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosce - indipendentemente dall'evidenza - la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati; il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento viene, invece, in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all'assoluzione nel merito, ex art. 129, comma 2 (Cass. II n. 20772/2019).

        La disposizione, dunque, è funzionale ad esigenze di massima semplificazione del processo, e tende ad evitare attività inutili; risponde quindi, ad un tempo, al principio di ragionevole durata del processo ed al favor rei.

        L'operatività dell'art. 129, implicando un accertamento sul fatto, presuppone necessariamente un'azione penale già esercitata e, pertanto, non può essere attivata nel corso delle indagini preliminari, proprio perché manca l'imputazione, la quale soltanto investe il giudice dei relativi poteri cognitivi e decisori sul fatto. Dunque, la norma opera nel processo ma non nel procedimento.

        E presuppone anche la cognizione piena del fatto da parte del giudice procedente, cosicché si è escluso che la norma in commento possa trovare applicazione in fasi diverse dal giudizio di merito, come ad esempio nel procedimento volto alla risoluzione di un conflitto di competenza (Cass. I n. 38871/2019).

        Nella fase delle indagini preliminari, le situazioni ipotizzate dalla norma in esame trovano soluzione nel diverso istituto dell'archiviazione.

        A fronte di tale apparente nitidezza la norma ha però sollevato non poche questioni interpretative, afferenti entrambi i commi nei quali si articola. Di esse si tratterà nei paragrafi che seguono.


        3. La inammissibilità di una pronuncia de plano, questione mai sopita

        Una delle questioni esegetiche principali che, negli anni, hanno riguardato la norma è legata alla ammissibilità di una declaratoria de plano di una delle cause di non punibilità di cui si è detto al paragrafo precedente. È assai frequente, nella quotidiana pratica giudiziaria, che pervengano alla attenzione del giudice procedimenti immediatamente definibili ex art. 129: si pensi alle udienze da fissare (in udienza preliminare, in primo grado o in appello) in relazione a reati prescritti o depenalizzati; ma si pensi anche ai decreti penali opposti nei quali, proprio a seguito della opposizione, si palesi una delle condizioni contemplate dalla norma in commento.

        Si è da molti sostenuto che in questi casi il giudice, anziché dare impulso al processo, potrebbe e dovrebbe impiegare l'istituto della immediata declaratoria delle cause di non punibilità dandone atto, di ufficio ed inaudita altera parte, con sentenza. A favore della «immediata» pronuncia de plano ex art. 129 militano indubbiamente il principio del favor rei ed evidenti ragioni di economia processuale, in ossequio al dettato dell'art. 111 Cost., che impone la più rapida definizione del processo (Cass. III, n. 9742/1993).

        È però prevalsa la tesi contraria, oggi sostenuta in modo incontrastato dai giudici di legittimità. Si ritiene, infatti, che l'art. 129 non costituisce per il giudice la fonte di un generale potere di proscioglimento, ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dalle specifiche norme relative ai vari momenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio per il giudice che opera in ogni stato e grado del processo e presuppone in ogni caso un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Cass.S.U., n. 12283/2005).

        Dunque, non si è in presenza di una occasione «atipica» di decidere la res iudicanda, ulteriore rispetto a quelle che derivano dalle norme che disciplinano i diversi segmenti processuali, ma di una mera regola decisoria che si affianca a quelle proprie della fase o del grado in cui il processo si trova e alla quale il giudice, in via prioritaria, deve attenersi.

        In questa ottica, l'obbligo della immediata declaratoria non ha un perimetro applicativo autonomo, ma è degradato a mero canone di giudizio da impiegare nel contesto delle altre norme processuali: nella udienza preliminare (art. 425), nella fase preliminare al dibattimento (art. 469), in esito al dibattimento (artt. 529,530 e 531), nella udienza pubblica o camerale di appello (artt. 599 e 602), nel giudizio di cassazione.

        Si è altresì osservato che, del resto, l'art. 129 si limita a prevedere la citata regola di condotta o di giudizio e ne impone al giudice l'osservanza «in ogni stato e grado del processo», senza nulla disporre in ordine al rito da seguire per la «immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità». Ciò confermerebbe che tale norma, sotto il profilo dei tempi e dei modi di applicazione, deve trovare attuazione nel corso delle fasi e dei gradi del processo e nell'ambito della corrispondente disciplina (in tema, da ultimo, Cass. VI, n. 50013/2015).

        E’ questo, del resto, l’approdo cui sono pervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno giudicato nulla la sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione (Cass. S.U, n. 28954/2017). Anche se la stessa decisione, nel ritenere che tuttavia la causa estintiva del reato prevale, comunque, sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sancisce di fatto la inammissibilità dei ricorsi avverso tali decisioni in tutti i casi in cui difetti l’evidenza della innocenza.

        E la giurisprudenza successiva si è adeguata a tale orientamento che, pur affermando in linea astratta il principio della nullità della sentenza emessa de plano, in concreto lo depotenzia grandemente attraverso l’istituto della inammissibilità della impugnazione per carenza di interesse. Infatti, poiché non determinerebbe alcun vantaggio per il ricorrente, si è ritenuto inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato volto a far valere la nullità della sentenza d'appello che "de plano" abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione (Cass. III, n. 52834/2018); e ciò sempre che non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendosi in tale caso adottare la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, (Cass. II, n. 46776/2018).

        Tale interpretazione, si è detto da anni univoca nella giurisprudenza di legittimità, incontra non poche resistenze nella giurisprudenza di merito. Per un verso, infatti, non pare ragionevole che all'evidenza di una causa di non punibilità immediatamente apprezzabile debba darsi impulso ad un processo dall'esito scontato, e che si rivelerebbe altresì inutilmente defatigatorio e punitivo per chi lo subisce. Inoltre, una simile interpretazione svuota di contenuto il primo comma della disposizione in commento, che si limiterebbe a ribadire una regola di giudizio in realtà già fissata dalle disposizioni che regolano le singole fasi processuali.


        4. Il principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato

        Una vera e propria regola di giudizio introduce, invece, il comma secondo della disposizione in commento, che sancisce il principio, invero assai temperato, della prevalenza delle ipotesi di proscioglimento di merito su quelle di carattere processuale.

        La norma stabilisce, infatti, che a fronte della ricorrenza di una causa estintiva del reato il giudice debba pronunciare sentenza assolutoria, ma solo quando risulti “evidente” che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

        La giurisprudenza ha precisato che tale evidenza ricorre solo quando le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione che il giudice deve compiere è ricollegabile più al concetto di «constatazione», ossia di percezione «ictu oculi», che a quello di «apprezzamento», ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Cass.S.U., n. 35490/2009 e Cass. S. U. n. 51/2019, in motivazione). La nozione evoca ciò che riesce palese con immediatezza sensoriale, ciò che è immediatamente intellegibile e piano per la sua chiarezza ed efficacia rappresentativa (Cass. VI, n. 23836/2013).

        In definitiva, in presenza di una causa di estinzione del reato deve procedersi a proscioglimento nel merito solo quando una mera attività ricognitiva, da sola, palesi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza. In coerenza, si ritiene che in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, il possibile proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione di una causa di estinzione del reato. In simili evenienze, infatti, sarebbe necessario un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze, incompatibile con la struttura e la funzione dell'art. 129. Proprio per questo, la giurisprudenza ha escluso la operatività della norma in commento quando, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe necessaria una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre evidenze probatorie (Cass. VI, n. 10284/2014); così come la ha esclusa quando, per delibare la sussistenza della causa di non punibilità, sia necessario procedere ad una riqualificazione del fatto, che è attività ulteriore rispetto alla mera constatazione, e dunque non compatibile con la struttura dell’istituto (Cass. VI, n. 27725/2018).

        Occorre ricordare, però, che tale principio non opera in sede di appello in presenza di parte civile; in caso di sopravvenuta causa di estinzione del reato (per esempio per prescrizione) il giudice è chiamato — comunque — a valutare l'intero compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilità penale (Cass. VI, n. 43644/2019).

        Per quanto concerne i limiti della cognizione del giudice ai fini della confisca in ipotesi di estinzione del reato si veda il successivo par. 6.7.


        5. La prevalenza delle altre formule assolutorie

        Anche in sede di applicazione dell'art. 129 si pone l'esigenza si individuare la formula assolutoria prevalente allorché diverse di esse siano contemporaneamente applicabili. Per quanto attiene al rapporto fra causa di estinzione del reato e proscioglimento nel merito si è detto al paragrafo precedente.

        L'analisi della giurisprudenza di legittimità consente di enucleare i seguenti ulteriori principi:

        a) la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza di appello che abbia pronunciato ex art. 129 de plano, dunque in violazione del contraddittorio (Cass. S.U, n. 28954/2017);

        b) in esito al giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, (Cass. IV, n. 20568/2018);

        c) la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato (Cass.S.U., n. 49783/2009);

        d) la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anteriormente (Cass.S.U., n. 49783/2009);

        e) la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità (Cass. II, n. 45160/2015);

        f) la estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis (Cass. III, n. 27055/2015);

        g) la estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato, e prevale sia sulla prescrizione   (Cass. V, n. 21874/2014)  che sulla inammissibilità del ricorso, purché tempestivamente proposto (Cass. V, n. 19675/2019);

        h) il proscioglimento per difetto di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione (Cass. II, n. 3722/2015);

        i) la causa di inammissibilità dell'impugnazione prevale sulla causa di improcedibilità dell'azione penale (Cass. I n. 29788/2009);

        l) la non punibilità per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato prevale su di una nullità assoluta e insanabile (Cass. I, n. 39294/2008) ma non sulla prescrizione quando la depenalizzazione preveda la trasmissione degli atti alla autorità competente per l’applicazione di sanzioni amministrative (Cass. II, n. 19157/2019);

        m) la inammissibilità della  impugnazione prevale sulla abolitio criminis(Cass. V, n. 21923/2018).


        6. Casistica
        6.1. Decreto penale

        a) Quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria a norma dell'art. 530 comma 2 il giudice per le indagini preliminari richiesto della emissione di decreto penale di condanna non può prosciogliere l'accusato, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 (Cass. III, n. 45934/2014);

        b) richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, il giudice può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza (Cass. III, n. 3914/2013);

        c) la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna è abnorme poiché il giudice è vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464, e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto né revocare il decreto fuori dei casi tassativamente previsti (Cass.S.U., n. 21243/2010).

        d ) è fondato e deve essere accolto il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato pronunciata dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna se, contestualmente al ricorso, vi sia una dichiarazione espressa e specifica di rinuncia alla causa estintiva(Cass. I, n. 4671/2019).


        6.2. Patteggiamento

        a) Il giudice chiamato ad applicare la pena su richiesta delle parti non può emettere sentenza di proscioglimento in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova (Cass. II, n. 6095/2009), salva sola la ipotesi in cui esse siano irreversibili (Cass. III, n. 28971/2012);

        b) se in udienza preliminare l'imputato che ha chiesto di definire la sua posizione con l'applicazione di pena concordata il giudice non può proscioglierlo facendo ricorso ai parametri indicati dall'art. 425, in quanto deve conformare i suoi poteri valutativi al rito scelto dalle parti (Cass. II, n. 47444/2014);

        c) la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129 può anche essere meramente enunciativa, posto che alla richiesta di patteggiamento il legislatore ricollega una presunzione di colpevolezza (Cass. II, n. 41785/2015)  e la sentenza può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal suo stesso testo appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Cass. II, n. 39159/2019);

        d) per la legittimità della motivazione della sentenza di patteggiamento è sufficiente una delibazione meramente negativa, nel senso che è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge, e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129, ma non è necessaria una esposizione dei motivi di fatto e di diritto che sorreggono tale convincimento (Cass.S.U., n. 5777/1992);

        e) anche il mero richiamo all'art. 129 è sufficiente a far ritenere che il giudice, nell'emettere sentenza di patteggiamento, abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Cass. VI, n. 15927/2015).

        f ) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129, atteso che l'art. 448, comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Cass. VI n. 1032/2019).


        6.3. Udienza preliminare

        a) In caso di richiesta di rinvio a giudizio il giudice dell'udienza preliminare non può emettere sentenza de plano per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, ma deve fissare la udienza in camera di consiglio (Cass. II, n. 45049/2008);

        b) è viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) la sentenza di non doversi procedere emessa de plano dal giudice della udienza preliminare investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio; ciò in quanto essa preclude sia il diritto del pubblico ministero di partecipazione al procedimento e di meglio precisare l'accusa, sia il diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltà esperibili solo nell'ambito dell'udienza preliminare (Cass.S.U., n. 12283/2005);

        c) se nel corso dell'udienza preliminare emerge una causa estintiva del reato, il giudice ha l'obbligo di dichiararla, e non può procedere né ad effettuare approfondimenti del «thema decidendum» né a modificare la qualificazione giuridica del fatto (Cass. III, n. 16386/2013);

        d) se nel corso dell'udienza preliminare emerge una causa di non punibilità il giudice non può avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dagli artt. 421-bis e 422, dovendo l'ambito della sua cognizione rimanere cristallizzato allo stato degli atti esistente al momento processuale della rilevata causa di non punibilità (Cass. VI n. 5438/2011);

        e) la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare è sempre impugnabile dall'imputato, anche quando egli non abbia rinunciato alla prescrizione, sempre che egli solleciti, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2 (Cass. III, n. 49663/2015).


        6.4. In sede predibattimentale

        a) La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 è legittima, ricorrendone gli altri presupposti, solo se le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto in tale fase non trova applicazione la disposizione dell'art. 129 che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio (Cass.S.U., n. 3027/2001 e Cass. III, n. 42629/2018);

        b) la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge (Cass. S. U, Ordinanza n. 3512/2021).


        6.5. In appello

        a) È affetta da nullità la sentenza predibattimentale con cui la Corte d'appello abbia dichiarato «de plano» l'estinzione del reato per prescrizione, poiché solo il giudice del merito, che ha cognizione su tutte le risultanze processuali, può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, e pertanto l'imputato può far valere tale nullità con ricorso per cassazione (Cass. VI, n. 50013/2015 e Cass. VI, n. 10960/2015);

        b) nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimentoex art. 469, in quanto tale norma non è richiamata né in modo esplicito né implicito dalla disciplina che ne regola lo svolgimento, e la pronuncia «de plano» neppure può essere emessa ai sensi dell'art. 129, in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Cass. VI, n. 50013/2015);

        c) nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, quando in primo grado vi sia stata condanna, la corte di appello è tenuta a decidere sull'impugnazione agli effetti civili, esaminando compiutamente i motivi di impugnazione proposti dall'imputato, in quanto la condanna al risarcimento del danno non può essere confermata sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2 (Cass. V, n. 3869/2014);

        d) in caso di declaratoria de plano della estinzione del reato compiuta dal giudice di appello si determina la contestuale ricorrenza di una causa estintiva e della nullità processuale della sentenza per violazione del principio del contraddittorio; ma nel giudizio di cassazione non deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza se risulta che il giudice di merito non potrebbe comunque ritenere sussistenti le condizioni per pronunciare, attraverso una operazione di mera constatazione, un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2 (Cass. V, n. 51135/2014).


        6.6. In cassazione

        a ) deve essere annullata senza rinvio, ma con trasmissione degli atti al giudice di appello, la sentenza di secondo grado pronunciata "de plano", che, in riforma della decisione di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, allorché l'imputato abbia rinunciato alla prescrizione(Cass. III,  n. 15758/2020);

        b) qualora ricorrano contestualmente una causa di nullità di ordine generale e una causa estintiva del reato per il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, nel giudizio di cassazione, deve darsi prevalenza alla causa estintiva, salvo che la sua operatività richieda specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Cass. III, n. 42703/2015);

        c) in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non si instaura un valido rapporto di impugnazione e non è pertanto possibile rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso) (Cass.S.U., n. 32/2000);

        d) nel giudizio di legittimità è rilevabile d'ufficio la prescrizione del reato verificatasi prima della pronunzia della sentenza impugnata nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove, finalizzata all'individuazione di un «dies a quo» diverso da quello indicato nell'imputazione (Cass. V, n. 26445/2015);

        e) è rilevabile in sede di legittimità la prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado e non dichiarata, in quanto altrimenti si determinerebbe una grave lesione del principio di uguaglianza (Cass. V, n. 10409/2015);

        f) deve essere annullata senza rinvio, in virtù dell'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, la sentenza di condanna se sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze e risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio (Cass. II, n. 10515/2014).

        g) l'imputato che proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato (Cass. IV, n. 8135/2019 e Cass. II, n. 18069/2022).


        6.7. Confisca

        a ) In caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis, a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca . Ed in ipotesi di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, deld.P.R. n. 380/2001, può essere disposta anche in presenza di estinzione del reato per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (Cass. S.U., n. 13539/2020).

        b ) la sentenza di appello resa de plano che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado è nulla per violazione del contraddittorio, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto (Cass. II, n. 11042/2020).

        Bibliografia

        V. sub art. 125.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 130 - Correzione di errori materiali.

        1. La correzione delle sentenze [5354, 547], delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [177 s.], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento [66 comma 3, 624, 668; 48 att.]. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile [591], la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione [619].

        1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell’articolo 619, comma 2 (1) .

        2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.

        [1]  Comma inserito dall’art.1, comma 49, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la  stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

        1. Inquadramento

        La disposizione individua modalità e limiti entro i quali, dopo che siano stati emessi e depositati, i provvedimenti tipici del giudice possono essere emendati, per errori puramente materiali, dal medesimo giudice che li ha emessi, ovvero, in caso di impugnazione, dal giudice del gravame.

        La riforma del 2017 (l. 23 giugno 2017, n. 103) ha in parte innovato tale disciplina in relazione all’errore di denominazione o di computo della pena, con specifico riferimento alla sentenza di patteggiamento ma con portata interpretativa più ampia.

        2. Profili generali

        Una volta che siano stati emessi e depositati in cancelleria (artt. 111-bis e 128), gli atti tipici del giudice divengono tendenzialmente immodificabili. L'ordinamento processuale, però, prevede due strumenti attraverso i quali è possibile correggere errori che inficiano tali atti: le impugnazioni ed il procedimento per la correzione di errori materiali.

        Le prime hanno ad oggetto errori di diritto o di ricostruzione storica del fatto e prefigurano una forma di controllo sull'atto ad opera di organo che, pur operando nel processo, è altro e diverso rispetto al giudice che ha emesso il provvedimento; il secondo ha ad oggetto mere omissioni, sviste o disattenzioni riconducibili alla sfera concettuale del lapsus calami, ed è di norma — salvo solo il caso della impugnazione già pendente — di competenza del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento viziato.

        La disposizione in commento, per quanto succinta, detta una disciplina articolata dei limiti e del procedimento attraverso il quale è possibile procedere alla correzione di un errore inficiante un atto del giudice, individuando: a) l'organo competente; b) lo strumento, e cioè il procedimento in camera di consiglio ex art. 127, attivabile anche di ufficio; c) gli atti correggibili, che sono gli atti del giudice quali individuati dall'art. 125; d) i vizi emendabili, definiti nella rubrica come “errori materiali” e nel testo dell'articolo come errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto.

        Tali aspetti costituiscono oggetto dei paragrafi che seguono.


        3. Organo competente

        Competente a decidere il procedimento di correzione di errore materiale è lo stesso giudice, inteso quale organo e non già come persona fisica, che ha emesso il provvedimento viziato. Unica eccezione contemplata dalla norma concerne la ipotesi in cui penda impugnazione, nel qual caso competente è il giudice della impugnazione, salvo il caso in cui questa sia dichiarata inammissibile.

        Tale principio generale non soffre eccezioni neppure nel caso in cui il procedimento nel contesto del quale è stato emesso il provvedimento da correggere sia stato trasmesso per competenza ad altro ufficio giudiziario: unico legittimato a procedere alla correzione resta il giudice che ha emesso il provvedimento, trattandosi di competenza funzionale che non viene meno neppure nel caso in cui diverso sia il giudice che procede a seguito di declaratoria di incompetenza (in tema Cass. I, n. 39618/2019).

        La giurisprudenza ha chiarito che il giudice che ha deliberato il provvedimento può procedere alla procedura di correzione non solo nella pendenza dei termini per l'impugnazione, ma anche fino a quando gli atti non siano ancora materialmente pervenuti nella sfera del giudice «ad quem» (Cass. IV, n. 29807/2015); ma in quest’ultimo caso è necessario che ricorra una situazione di urgenza a provvedere (Cass. III, n. 18296/2020).

        Mentre una volta che gli atti siano pervenuti a tale giudice, l'atto di correzione di errori materiali adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per difetto di competenza funzionale, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudice dell'impugnazione (Cass. II, n. 3282/2013).


        4. Il procedimento. Il provvedimento de plano

        Il procedimento attraverso il quale procedersi alla correzione dell'errore materiale è quello della camera di consiglio partecipata di cui all'art. 127. Dunque, il giudice deve fissare una apposita udienza in camera di consiglio, darne avviso alle parti, sentire queste ove intervengano ed intendano interloquire; e per tali aspetti si rinvia integralmente al commento sub tale articolo.

        Mette però conto di evidenziare che, nella prassi, è invalso l'uso — sostanzialmente contra legem — dell'adozione di provvedimenti di correzione di errori materiali de plano, ovvero al di fuori di una udienza e senza convocazione delle parti.

        La giurisprudenza di legittimità è monolitica nel ritenere affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti (Cass. III, n. 8612/2022). Ed il rimedio esperibile per far valere tale vizio è indubbiamente il ricorso per cassazione, non essendo di norma esperibili altri mezzi di gravame (Cass. I, n. 1674/2013).

        Ma la stessa giurisprudenza della Suprema Corte è assai rigorosa, esaminando tali ricorsi, nel valutare l'interesse ad agire, escludendolo in tutti i casi in cui il ricorrente non alleghi uno specifico interesse a partecipare alla camera di consiglio in funzione dello svolgimento, in quella sede, di deduzioni che avrebbero potuto mutare l'esito della decisione.

        Si è così ritenuto che: a) se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura «de plano» (Cass.    I, n. 20984/2020); b) il difetto di allegazione della deduzione difensiva che non è stato possibile proporre nell'omessa udienza camerale determina la inammissibilità per mancanza di interesse ad impugnare del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura «de plano» il decreto che dispone il giudizio immediato (Cass. II, n. 4257/2015); c) è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento di correzione di errore materiale privo di pregiudizio per il ricorrente (Cass. I, n. 10419/2010).

        Dunque, se per un verso il provvedimento de plano è affetto certamente da nullità, tale nullità può però essere fatta valere mediante ricorso per cassazione solo quando la omessa convocazione della camera di consiglio abbia prodotto un effettivo e riconoscibile pregiudizio nella sfera giuridica del ricorrente, che deve essere allegato e dimostrato.

        Un simile orientamento determina, di fatto, la intangibilità dei provvedimenti di correzione di errore materiale emessi de plano ma non inficiati da errori di fatto o di giudizio; e, dunque, in una surrettizia sanatoria della violazione delle regole procedurali.

        Occorre però ricordare che, a norma dell'art. 124, le norme processuali devono essere osservate anche quando la loro violazione non determini nullità od altra sanzione processuale.


        5. Gli atti correggibili

        Oggetto della procedura di correzione dell'errore materiale possono essere solo gli atti tipici del giudice, quali individuati dall'art. 125: la sentenza, l'ordinanza ed il decreto.

        Per la sentenza trovano applicazione anche due disposizioni specifiche: l'art. 535, a mente del quale laddove il giudice non abbia provveduto in ordine alle spese, la sentenza è rettificata a norma della disposizione in commento; e l'art. 547, che detta una disciplina specifica per la correzione della sentenza; ed al commento sub tali articoli si rinvia.

        Invece, alla errata verbalizzazione in forma riassuntiva non può ovviarsi con la procedura prevista dall'art. 130, in quanto il procedimento relativo alla correzione degli errori materiali riguarda solo i provvedimenti emessi dal giudice (Cass. III, n. 8882/2005).

        Si ritiene che sia atto non suscettibile di ulteriore correzione a norma della disposizione in commento l'ordinanza di correzione dell'errore materiale: essa, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l'ha pronunciata, restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione (Cass. I, n. 11238/2020).

        La disposizione in commento non trova, infine, applicazione neppure in caso di provvedimenti emessi dal pubblico ministero, essendo essa destinata ai soli provvedimenti del giudice; ma l'organo dell'accusa è legittimato ad apportare in ogni tempo le rettificazioni occorrenti ai propri atti (Cass. I, n. 16779/2004).


        6. I vizi emendabili

        Come si rileva dalla rubrica della disposizione in commento, emendabili sono gli “errori materiali”, che la norma medesima individua in errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto.

        Nel tentativo di meglio definire i contorni dell'errore materiale, in una risalente decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte si è precisato che esso non può mai ricorrere quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta (Cass.S.U., n. 8/1994). In questa prospettiva, non ricorre la ipotesi della correzione dell'errore materiale allorché l'errore cade sul decisum, comunemente individuato nel contenuto precettivo del dispositivo; mentre sono da ritenersi sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto.

        Dunque, occorre tenere distinta l'essenza della decisione, quale espressione della valutazione discrezionale del decidente enunciata nel dispositivo, che è intangibile, da quelle parti dell'atto decisorio non incidenti sulle cause fondanti la deliberazione e che — se oggetto di errori materiali o semplici refusi grafici — possono essere attinte da procedura correttiva perché inerenti statuizioni obbligatorie e a contenuto predeterminato (in tema Cass.S.U., n. 7945/2008).

        Si ha perciò modificazione essenziale dell'atto in caso di alterazione del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice, ovvero una diversa decisione; mente è legittimo il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale per porre rimedio ad imprecisioni o ad omissioni di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, senza però alterarne nella sostanza il contenuto decisorio.

        Mai emendabile è, dunque, l'errore di diritto, per ovviare al quale l'unico rimedio esperibile è l'impugnativa.

        Rinviando alla casistica riportata nell'ultimo paragrafo per una più puntuale disamina dell'applicazione pratica di tali principi operata la giurisprudenza, può sin da ora osservarsi che è:

        a) legittimo il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 per integrare il provvedimento con elementi che necessariamente ne dovevano far parte, purché non si operino modifiche che introducano elementi estranei alla«ratio decidendi» e che comportino l'esercizio di un potere discrezionale (Cass. I, n. 30483/2010);

        b) emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale l'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, che non attengono ad una componente essenziale dell'atto e non determinano una nullità (Cass. III, n. 40340/2014); anche se la giurisprudenza successiva ha posto in dubbio il principio proprio con riferimento all'ordine di demolizione (Cass. III, n. 33642/2022 e Cass., III n. 12950/2021);

        c) non suscettibile di emenda con la procedura di cui all'art. 130 il contrasto tra la determinazione della pena indicata in dispositivo e quella effettuata in motivazione che non sia conseguente ad un mero errore di calcolo matematico ma sia il risultato dell'applicazione di un errato criterio giuridico (Cass. II, n. 16367/2014);

        d) emendabile solo con l'impugnazione l'omissione di una statuizione prevista dalla legge che non discenda da una dimenticanza, ma sia ricollegabile a una determinata, anche se — in ipotesi — errata, interpretazione della norma (Cass. VI, n. 25861/2013);

        e) legittima la correzione della data di commissione del reato indicata nel decreto che dispone il giudizio, purché l'errata indicazione sia da ascriversi a mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile(Cass., II, n. 14536/2018).


        7. Il contrasto fra dispositivo e motivazione

        Si è detto al paragrafo precedente che non può procedersi mediante procedura di correzione di errore materiale allorché l'errore cade sul decisum, comunemente individuato nel contenuto precettivo del dispositivo.

        E da ciò si è tratto il principio generale che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione prevale, di regola, il primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice. Il dispositivo attua la volontà della legge del caso concreto, mentre la motivazione assume la funzione meramente strumentale di dare conto del percorso logico seguito dal giudice per stabilire il contenuto del dispositivo. Il giudicato si forma limitatamente a tale ultimo, posto che ogni parte della motivazione, in qualunque affermazione si sostanzi, se non trova la sua conclusione nel dispositivo, non è di per sé suscettibile di conseguenze giuridiche (Cass. VI, n. 935/1988).

        Da ciò deriva che, secondo la opinione prevalente, la sentenza deve considerarsi nulla per contraddittorietà quando vi sia conclamata discordanza tra motivazione e dispositivo, atteso il difetto di giustificazione in ordine ad una o più statuizioni contenute in quest'ultimo (Cass. III, n. 37849/2015). E proprio la ricorrenza di una tale nullità esclude, per espresso disposto della norma in commento, che possa procedersi a correzione di errore materiale.

        La più recente giurisprudenza, però, ha apportato temperamenti a tale principio. Si è infatti affermato che laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale, obiettivamente riconoscibile come tale, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti (Cass. VI, n. 24157/2018). In questi casi, del resto, la motivazione permette di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, sì da rendere percepibile come il dispositivo sia viziato da mero errore materiale che, come tale, può essere corretto.

        Di tale principio si è fatta applicazione anche in tema di determinazione della pena, ed in particolare di discrasia tra dispositivo e motivazione, che se conseguenza di un errore un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo che sia riconoscibile come tale esaminando il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, è suscettibile di correzione e la motivazione prevale sul dispositivo (Cass. II, n. 35424/2022).


        8. Generalità dell'imputato

        La procedura di correzione dell'errore materiale può essere impiegata anche per correggere errori nella indicazione delle generalità del soggetto indagato od imputato; a condizione, però, che non vi siano dubbi sulla sua identità fisica.

        Si è infatti ritenuto che: a) l'inesattezza lessicale del nome o dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato, allorché ne sia certa l'identità, impone al giudice di adottare i provvedimenti correttivi nelle forme previste dall'art. 130, ordinando anche la rinnovazione della citazione ove appaia probabile che l'interessato non ne abbia avuto conoscenza (Cass. II, n. 32641/2018 ); b) in caso di attribuzione all'imputato di generalità erronee, se non vi è incertezza sulla riferibilità a lui dell'attività giurisdizionale e dei provvedimenti finali, è possibile procedere alla rettifica mediante la procedura di correzione dell'errore materiale (Cass. II, n. 3396/2012); c) la sentenza di condanna contenente l'erronea indicazione delle generalità del condannato è suscettibile di correzione dell'errore materiale a condizione che sia stato regolarmente citato come imputato nel giudizio di merito, anche se con altro nome (Cass. I, n. 1406/2014).


        9. Spese processuali

        Anche in materia di omessa condanna al pagamento delle spese processuali è, di regola, ammissibile il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali.

        La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che: a) l'obbligo del pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati è stabilito direttamente dalla legge anche in ipotesi di sentenza di patteggiamento, con la conseguenza che l'omessa statuizione su tali spese può essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali (Cass. I, n. 3347/2014 anche se nella stessa identica fattispecie Cass. III, n. 46740/2012 perviene a soluzioni opposte); b) quando la Corte di Cassazione, nel pronunciare declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, abbia omesso di pronunciare condanna al pagamento delle spese processuali, può emendarsi all'errore con il procedimento di correzione materiale, in quanto tale condanna consegue in via automatica a siffatte pronunce, a differenza della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che richiede una valutazione discrezionale della Corte sia nell'«an» sia nel «quantum» (Cass. I, n. 48189/2013); c) in caso di omessa condanna del responsabile civile, in solido con l'imputato, al pagamento delle spese processuali può attivarsi la procedura di correzione dell'errore materiale in quanto tale obbligo consegue di diritto alla condanna (Cass. IV, n. 31353/2013); d) in caso di omessa condanna degli imputati al pagamento delle spese di mantenimento in carcere unico rimedio esperibile è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali, e non anche dall'impugnazione (Cass. VI, n. 38189/2011).


        10. Spese delle parti private. Segnalazione di contrasto

        Secondo una prevalente esegesi della norma, anche per la omessa condanna delle parti private alla rifusione delle spese processuali da altre parti private sostenute è attivabile la procedura in esame.

        Il principio è stato in primo luogo sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno stabilito che quando il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in sede di patteggiamento, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (Cass.S.U., n. 7945/2008).

        Ed in questo solco si colloca anche la giurisprudenza prevalente successiva, che ritiene emendabile, ai sensi dell'art. 130, la sentenza di conferma resa dal giudice di appello che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, sempre che dalla motivazione non risultino elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale(Cass. V, n. 14702/2019).

        Il principio è stato ribadito anche con riferimento alla sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato in cui il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Cass. IV, n. 5805/2021), ed ha dunque certamente portata generale.

        Il rimedio è anche esperibile per rimediare all'omessa quantificazione nel dispositivo della sentenza delle spese processuali, sostenute dall'imputato, a cui il querelante è stato condannato (Cass. I, n. 11632/2011).

        Deve tuttavia darsi atto di un diverso orientamento, anche di recente ribadito, che perviene ad opposte conclusioni; si è infatti affermato che non può farsi ricorso alla procedura in esame in caso di sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; ciò in quanto tale statuizione non è effetto automatico della condanna ma implica valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (Cass. II, n. 46654/2019 eCass. V, n. 33135/2020)

        Nell'ipotesi in cui, però, l'omissione riguardi non solo le spese ma l'intero complesso delle statuizioni di carattere civile non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, neppure quando ciò sia dovuto a mera dimenticanza. In questa ipotesi, infatti, si verrebbe a modificare in modo sostanziale il decisum; talché l'unico rimedio è il gravame (Cass. II, n. 28168/2010).


        11. Giudizio di cassazione

        Si rinvia al commento subart. 625-bis.


        12.Le innovazioni introdotte dalla riforma del 2017. L’errore di calcolo.

         La  riforma organica del codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario del 2017 (l. 23 giugno 2017, n. 103), nell'intervenire anche in tema di correzione degli errori materiali dei provvedimenti del giudice, non solo rende espliciti principi invero già elaborati dalla giurisprudenza che si è sopra esaminata, ma ha anche contenuto innovativo; tende infatti a porre rimedio ad un contrasto insorto in merito alla emendabilità con la procedura ex art. 130 degli errori di calcolo nella determinazione della pena.

        Il comma 1-bis introdotto dalla disposizione in commento si limita a stabilire che quando una sentenza di applicazione pena a norma degli artt. 444 e segg. sia inficiata da errore nella denominazione della pena (reclusione in luogo di arresto, multa in luogo di ammenda o viceversa) ovvero di computo, il giudice che ha emesso il provvedimento può procedere alla correzione anche di ufficio a norma dell'art. 130.

        Nella prima parte la disposizione non ha, dunque, reale contenuto innovativo: se la erronea individuazione della specie della pena è conseguenza non già di un errore di diritto ma di una mera svista, non è a dubitarsi che il vizio fosse emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale anche a prescindere dalla nuova disposizione normativa.

        Con riferimento, invece, all'errore di calcolo nella determinazione della pena si erano invero registrati contrasti nella giurisprudenza. A fronte, infatti, di decisioni che tendevano ad ammettere la esperibilità del rimedio in commento anche al cospetto di meri errori di calcolo, come tali percepibili attraverso il contenuto della motivazione (Cass. IV, n. 26117/2012 e Cass. I, n. 49239/2014) si rivenivano anche decisioni in senso opposto, tese a negare l'attivabilità del procedimento per correzione di errore materiale a fronte di errori nel computo della pena (Cass. I, n. 26323/2016).

        La novella, invece, chiarisce che la procedura in commento è sempre esperibile per porre rimedio ad errori di calcolo della pena. Certo, la disposizione — in quanto introdotta solo in relazione alla sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti — ha in apparenza una portata applicativa limitata.

        Ma deve ritenersi che essa sia in realtà espressione di un orientamento legislativo di fatto adesivo a quell'orientamento giurisprudenziale tendente ad ammettere la esperibilità dell'istituto in commento per la correzione di ogni tipo di errore materiale che si sia tradotto in un errore di computo; sempre che, si badi, tale errore non sia la conseguenza di una erronea interpretazione del diritto.

        In applicazione dei principi generali, si prevede infine che allorché la sentenza di patteggiamento sia stata fatta oggetto di ricorso per cassazione (unico gravame avverso di essa esperibile) competente a disporre la correzione è la Corte di Cassazione.  

        Nel caso in cui, però, il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la non può porsi riparo né con le formalità di cui all'art. 130, versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena (Cass. II, n. 22494/2021).


        13. Casistica

        In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

        a) l'erronea indicazione del nome di battesimo dell'imputato non determina nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio quando l'atto sia stato ricevuto dall'effettivo destinatario, e l'inesattezza può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali (Cass. III, n. 42978/2015);

        b) non può attraverso la procedura di correzione di errori materiali modificarsi la statuizione della sentenza di patteggiamento che individui sull'accordo delle parti una specifica modalità di pubblicazione a spese dell'imputato dell'estratto della sentenza, poiché il provvedimento che ne consegue costituisce non un rimedio ad un errore materiale, bensì un atto che altera un dato essenziale dal contenuto dell'accordo (Cass. VI, n. 19210/2015);

        c) la correzione dell'errore materiale della sentenza può essere chiesta in sede di impugnazione, solo quando tale vizio sia dedotto congiuntamente ad altri, e diversi, motivi di censura; altrimenti deve essere chiesta al giudice che ha emesso il provvedimento (Cass. V, n. 16000/2015);

        d) integra un errore di diritto e non un errore materiale, e non è perciò rettificabile con la procedura di cui all'art. 130, la omessa irrogazione di una pena prevista dalla legge nel dispositivo di una sentenza di condanna (Cass. III, n. 19537/2015);

        e) in ipotesi di inesattezza lessicale del nome o dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato, allorché ne sia certa l'identità, il giudice del dibattimento non può dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, ma deve adottare i provvedimenti correttivi nelle forme previste dall'art. 130, ordinando anche la rinnovazione della citazione ove appaia probabile che l'interessato non ne abbia avuto conoscenza. (Cass. II, n. 50679/2014);

        f) in caso di pena illegittima perché determinata in violazione dei principi di legge (come in ipotesi di omessa riduzione per il rito abbreviato) non è esperibile il procedimento ex art. 130 (Cass. I, n. 28252/2014);

        g) nel caso però in cui ricorra un mero errore di calcolo, come nel caso in cui sia applicata una diminuzione di pena inferiore a quella prevista obbligatoriamente dalla legge nel rito abbreviato, il vizio che si determina è emendabile attraverso la procedura in esame (Cass. IV, n. 26117/2012);

        h) è emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale la indicazione nell'intestazione della sentenza di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione e che risulta dal verbale di udienza (Cass. V, n. 2809/2014);

        i) la sostituzione, nella sentenza di patteggiamento, della statuizione concernente la sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa non può essere eseguita con il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali (Cass. IV, n. 19144/2015; ma Cass. IV, n. 36492/2014 era pervenuta a soluzione opposta);

        j) il giudice dell'esecuzione procede con la correzione dell'errore materiale della sentenza contenente l'erronea indicazione delle generalità del condannato ove sia accertata la sua rituale citazione in giudizio, sebbene sotto altro nome (Cass. I, n. 14046/2014);

        k) in caso di condanna che abbia omesso di pronunciare la confisca obbligatoria di beni sottoposti a sequestro preventivo, il giudice non può utilizzare il procedimento per la correzione di errori materiali (Cass. I, n. 43521/2013);

        l) nel caso in cui la motivazione di un provvedimento riporti una parte di motivazione errata, non può procedersi a sua sostituzione con un nuovo testo contenente la motivazione corretta attraverso procedura di correzione di errori materiali (Cass. III, n. 7785/2013);

        m) in caso in cui la concessione della sospensione condizionale della pena, chiaramente e correttamente enunciata in sede di motivazione, è stata omessa in dispositivo ricorre un mero errore materiale emendabile ex art. 130; infatti il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice (Cass. II, n. 3186/2013); e per una applicazione di tale principio in materia di patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale della pena si veda Cass. V, n. 5357/2020;

        n) in caso di erronea concessione della sospensione condizionale della pena ricorre un errore giuridico non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale (Cass. I, n. 214/2021);

        o) la sentenza che rechi il dispositivo e la motivazione riguardanti un soggetto imputato in un altro processo non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, posto che la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice (Cass. III, n. 51000/2013);

        p) l'affermazione della recidiva nonostante che l'imputato sia incensurato determina errore giuridico, emendabile solo con la impugnazione, e non un errore materiale riparabile con la procedura prevista dall'art. 130 (Cass. V, n. 17926/2019);

        q) in caso di sentenza corredata della sottoscrizione del solo presidente ma priva di quella del consigliere estensore è esperibile il procedimento di correzione degli errori materiali (Cass. III, n. 17067/2013);

        r) non sanabile attraverso la correzione di errore materiale, perché espressamente sanzionata con la nullità ex art. 429, comma 2, la carente indicazione dei capi di imputazione nel decreto che dispone il giudizio (Cass. V, n. 21050/2011);

        s) nel caso in cui nella intestazione della sentenza non sia inserito un capo di imputazione, contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M. ed oggetto della decisione, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, trattandosi di correzione che non modifica il contenuto essenziale del provvedimento (Cass. VI, n. 29912/2018);

        t) l'omissione, nel dispositivo letto in udienza e riprodotto in calce alla motivazione, del nominativo di uno degli imputati determina nullità della sentenza e non è emendabile mediante la procedura di correzione dell'errore materiale, anche se nella motivazione sia esaminata la relativa posizione (Cass. I, n. 13559/2009).

        u ) non potersi fare ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale di sentenza irrevocabile al fine di integrare il dispositivo di condanna con l'inserimento della sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'indennità di disoccupazione, della pensione sociale o per l'invalidità civile (Cass. I, n. 3627/2022).

        Bibliografia

        Vedi subart. 125.

        Autori: Francesco Mancini

        Art. 131 - Poteri coercitivi del giudice.

        1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria [58] e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede [378].

        Riferimenti chiave:

        R.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

        1. Inquadramento

        La norma disciplina i poteri di polizia processuale del giudice, prescrivendo che egli possa ordinare l'intervento della forza pubblica per garantire il regolare svolgimento degli atti processuali.

        2. Profili generali

        Un meccanismo delicato e complesso come il processo penale, nel quale sono destinati a confluire conflitti e tensioni sia fra le parti che fra queste e la generalità dei consociati, non può prescindere dalla predisposizione di poteri coercitivi finalizzati a garantirne il regolare ed ordinato svolgimento.

        Il legislatore ha concentrato tali poteri nella figura del giudice, prevedendo che nell'esercizio delle sue funzioni egli possa chiedere l'intervento della polizia giudiziaria ovvero della forza pubblica prescrivendo tutto ciò che occorre per il compimento degli atti in modo ordinato e sicuro, senza cioè che possano derivarne pregiudizio alle parti o ad altri interessati.

        Due, dunque, sono i presupposti ricorrendo i quali il giudice può far intervenire la forza pubblica nel processo:

        a) che, nell'esercizio delle sue funzioni, egli debba procedere al compimento di atti processuali; e tali ultimi devono certo intendersi in senso ampio, ricomprendendo nella categoria ogni atto compiuto in funzione del processo;

        b) che vi sia il rischio che turbative, interne od esterne al processo, che possano porre in pericolo la sicurezza o la regolarità dell'attività processuale.

        Unico legittimato alla valutazione di un simile rischio è il solo giudice; ma è innegabile che le parti abbiano un potere di impulso e sollecitazione.

        Nell'adottare decisioni al riguardo il giudice esercita non già attività giurisdizionale, quanto mera potestà amministrativa, ed in particolare di poteri polizia di udienza.

        Il riconoscimento di un simile potere è, peraltro, diretta derivazione delle norma sull'ordinamento giudiziario, ed in particolare degli artt. 14 e 15 r.d. n. 12/1941. Il primo prevede, infatti, che ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

        Il secondo, rubricato come “Potestà dei magistrati del pubblico Ministero di richiedere la forza armata” prevede invece che costoro, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.

        La disposizione in commento deve essere letta congiuntamente a quella che regola la materia in sede dibattimentale, ed in particolare all'art. 470, che attribuisce al presidente del collegio giudicante il compito di garantire la disciplina della udienza; ed, in sua assenza, dal pubblico ministero. Entrambi possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

        Per quanto concerne, invece, i poteri coercitivi del pubblico ministero in corso di indagini si veda il commento subart. 378.

        In relazione a tali tipi di atti non è configurabile alcuna nullità.


        3. Casistica

        La — invero scarna — giurisprudenza in materia ha chiarito che in relazione ai provvedimenti del giudice per la direzione della discussione non sono ipotizzabili cause di nullità, e non è neppure ipotizzabile un vizio di motivazione, non richiesta, trattandosi di provvedimenti adottati senza formalità (Cass. I, n. 48311/2012).

        Bibliografia

        Vedi subart. 125.

        Autori: Francesco Mancini

  • 02/11/2025

    Art. 132 - Accompagnamento coattivo dell'imputato1.

    1. L'accompagnamento coattivo [375, 376, 399, 490; 22, 97-bis att.; 31 min.] è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato [60, 61] alla sua presenza, se occorre anche con la forza [46 att.].

    2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

     

    [1] Per l'accompagnamento coattivo di persona imputata in un procedimento connesso, v. artt. 210 e 513.

    1. Inquadramento

    In via generale l'imputato ha il diritto, ma non l'obbligo, di presenziare agli atti del processo. In alcuni casi specifici, però, la sua presenza è prevista come obbligatoria dalla legge e, qualora non compaia spontaneamente, il giudice può ordinare il suo accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

    2. Ambito di applicazione

    La norma disciplina il potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato.

    Non si applica, dunque, al pubblico ministero, per il quale trovano applicazione l'art. 376, che disciplina analogo potere dell'organo dell'accusa nelle ipotesi in cui debba procedere ad interrogatorio o confronto, nonché l'art. 375, in tema di invito a presentarsi.

    Nell'ipotesi di dibattimento, però, la norma di riferimento è posta dall'art. 490, al cui commento si rinvia, che prevede che il giudice possa disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

    Nel caso in cui, invece, si proceda ad incidente probatorio nel quale sia necessaria la presenza della persona sottoposta alle indagini, il suo accompagnamento coattivo può essere dal giudice disposto, in assenza di un legittimo impedimento, a norma dell'art. 399.

    Per il potere del pubblico ministero di disporre l'accompagnamento coatto delle persone informate sui fatti si applica, invece, l'art. 377.

    Infine, il potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo di testi, periti, consulenti e custodi è disciplinato dall'art. 133 che segue.


    3. Profili generali

    L'accompagnamento coatto è un atto gravemente limitativo della libertà personale e pertanto, a norma dell'art. 13 Cost., soggetto al principio della riserva di legge: esso è ammissibile solo nei casi in cui una specifica disposizione di legge lo preveda espressamente.

    Proprio per consentire il rispetto di tale principio, il primo comma della disposizione in esame prevede che il decreto con il quale il giudice dispone l'accompagnamento deve essere motivato, trattandosi di un provvedimento, da un lato, limitativo della libertà personale e, dall'altro, in potenziale conflitto con il diritto di difesa.

    Dunque, l'accompagnamento può essere disposto solo nei casi in cui sia consentito dalla legge in relazione a particolari esigenze di natura processuale o delle indagini e, pertanto, il provvedimento (o la richiesta del pubblico ministero nel caso di cui all'art. 376) devono esplicitare le ragioni di natura processuale o investigativa che giustificano la misura (in tema Cass. III, n. 34224/2010, in motivazione).


    4. Le singole ipotesi

    Si è detto che, essendo in linea generale facoltativa la partecipazione dell'imputato al processo a suo carico, il suo accompagnamento coattivo è previsto solo in casi — tassativi — nei quali la sua presenza sia inderogabilmente necessaria in relazione al compimento di specifici atti di indagine.

    Essi sono:

    a) l'esame dell'imputato in procedimento connesso (art. 210 e art. 513);

    b) l'ipotesi della presenza necessaria dell'indagato per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio (art. 399);

    c) analoga ipotesi nel caso in cui la presenza dell'imputato sia necessaria in dibattimento per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

    La ipotesi più rilevante, dunque, è quella in cui la presenza dell'imputato sia necessaria in giudizio, con qualunque forma esso si celebri, in udienza preliminare ovvero in incidente probatorio per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

    È il caso delle ricognizioni di persone (art. 213), dell'esperimento giudiziale (art. 218), della perizia che richieda la presenza dell'imputato (art. 220), l'ispezione personale (245).


    5. Temporaneità della misura

    In considerazione della afflittività della misura di accompagnamento coatto, in ossequio all'art. 13 Cost. il legislatore processuale si è premurato di predeterminare stringenti limiti temporali entro i quali la misura può avere efficacia; essi sono determinati in funzione del tempo strettamente necessario per il compimento dell'atto per il cui assolvimento sia necessaria la presenza dell'imputato. Ma in ogni caso la limitazione della libertà personale non può eccedere le ventiquattro ore.


    6. Casistica

    In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto:

    a) la richiesta del P.m. al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo a norma dell'art. 376 deve esplicitare le ragioni di natura processuale o investigativa che giustificano la richiesta, e non è sufficiente il rilievo della mancata ottemperanza dell'indagato all'invito precedentemente emesso; ed il provvedimento del giudice di rigetto della richiesta non è impugnabile (Cass. III, n. 34224/2010);

    b) un eventuale accompagnamento coattivo disposto nei confronti dell'imputato non sana la nullità del giudizio conseguente alla nullità della notificazione del decreto di citazione (Cass. VI, n. 29821/2001);

    c) legittimo l'accompagnamento coattivo dell'imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica nel dibattimento, posto che l'art. 132 deve essere collegato all'art. 490 il quale rende possibile tale misura quando occorra assicurare la presenza dell'imputato per una prova diversa dall'esame, e tale è indubbiamente la perizia, finalizzata ad acquisire dati che richiedono specifiche competenze tecniche, e disciplinata tra i mezzi di prova (Cass. VI, n. 2443/1996);

    d) non determina nullità la traduzione coattiva in aula dell'imputato, che aveva documentato un impedimento a comparire, sulla base del favorevole parere di medico officiato dai giudici che induca a ritenere che egli versi in condizione di partecipare coscientemente al processo; nullità può esservi solo nell'ipotesi di dibattimento in assenza dell'imputato (Cass. I, n. 9370/1994).

    Bibliografia

    Vedi subart. 125.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 133 bis - Disposizione generale1

    1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.

    [1] Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Focus Novita:

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre  2022 il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, rubricato "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari."(cd. Riforma Cartabia).

    Per l'entrata in vigore v. art. 99-bis d.lgs. n. 150/2022, inserito dall'articolo 6, comma 1, del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2022, n. 199.

    [a cura della Redazione]

    Riferimenti chiave:

    Legge 27 settembre 2021 n. 134; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

    1. Inquadramento

    La norma, a contenuto generale, si limita a prevedere che, in tutti i casi in cui specifiche disposizioni non dettino una autonoma disciplina, la partecipazione a distanza ad atti od udienze è sempre regolata dalla norma che segue. Con la Riforma Cartabia, il novero dei reati per i quali è sempre prevista la partecipazione a distanza è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto al regime precedente. Ma è stata estesa la possibilità che ciò avvenga sull’accordo delle parti.

    2. La partecipazione a distanza

    L'istituto della partecipazione a distanza ad atti processuali od udienze è acquisizione piuttosto recente nell'esperienza giudiziaria della Repubblica. Praticato negli anni scorsi, con il consenso delle parti, in forma volontaria e sperimentale da alcuni uffici giudiziari soprattutto per evitare a testi, parti e difensori trasferte lunghe e dispendiose, anche in termini di tempo, ha avuto notevole impulso specie in vigenza della pandemia da COVID – 19, allorché è divenuta la forma ordinaria di partecipazione alle udienze dei detenuti, fossero essi imputati ovvero testimoni.

    Evenienza questa che, almeno sino al 31.12.2021, ha determinato una significativa anomalia nel sistema, posto che a fronte di dibattimenti ormai svolti – sia pure con tutte le cautele dettate dalla normativa e dalle disposizioni organizzative adottate dai capi degli uffici – in presenza di tutte le parti, unici partecipanti a distanza erano proprio gli imputati. E questo fatto è, in buona parte, all'origine della malcelata ostilità con la quale una parte dell'avvocatura, ancorata ad una rigida interpretazione dei principi dell'habeas corpus, guarda all'istituto.


    3. I casi di partecipazione a distanza

    La materia è regolata dall'art. 146 bis disp. att. c.p. pen., peraltro novellato nel 2017, del quale la Riforma lascia in vigore i soli commi 1 e 7. Esso fissa anzitutto la regola, ancora in vigore con la Riforma Cartabia, per cui la persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa sempre a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone.

    Dunque, partecipa a distanza la persona che si trovi in stato di detenzione, anche se è processata per altro o debba solo testimoniare, per uno dei seguenti reati, tentati o consumati:

    - 416 c.p., sesto e settimo comma, 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602;

    - 416-bis e 416-ter c.p.;

    - 452-quaterdecies e 630 c.p.;

    - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

    - delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

    - 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

    - delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

    - delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale.

    Partecipa a distanza alle udienze in cui è imputata anche la persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio.

    La norma consente al giudice, ad esclusione del caso in cui sono applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze di tali soggetti.

    Si prevede, inoltre, che il giudice possa disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza in qualsivoglia procedimento quando vi siano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si debba assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.

    Venivano, poi, fissate regole tecniche tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità ed udibilità delle persone presenti in tutti i luoghi e la possibilità per l'imputato di consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei, con il suo difensore. Tali regole, per effetto dell'abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del citato art. 146 bis ad opera della d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono venute meno. Ma la riforma Cartabia ne ha intrdotte di nuove che si esaminno nel commento all'articolo che segue.


    4. I casi soggetti a specifica disciplina

    La disciplina generale dell'istituto viene esaminata nel commento sub art. 133 ter. È però opportuno evidenziare sin d'ora che tale norma non racchiude tutte le disposizioni che regolano la partecipazione a distanza in quanto, per effetto della Riforma Cartabia, alcuni casi sono stati fatti oggetto di una specifica ed autonoma normazione. Ciò all'evidente fine di limitare, in specifiche ipotesi, il potere del giudice di disporre la partecipazione a distanza al compimento di atti processuali od udienze, di fatto subordinandolo al consenso delle parti. Si prevede infatti che:

    a ) in caso di interrogatorio di garanzia (art. 294) il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.

    b ) In caso di riesame di misure cautelari coercitive (art. 309) l'imputato che ne abbia fatto richiesta ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta.

    c ) In caso di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350) quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter.

    d ) In caso di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360) il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.

    e ) In caso di compimento di atti diretti e atti delegati (art. 370), quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria osserva le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili.

    f ) In caso di udienza di convalida (art. 391), quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice può autorizzarli a intervenire a distanza.

    g ) In caso di attività di integrazione probatoria del giudice in udienza preliminare (art. 422), se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.

    h ) Quanto alle modalità di assunzione delle prove in dibattimento (art. 496), salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.

    i ) Nel procedimento di esecuzione (art. 666) l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

    l ) In caso di accertamenti del procuratore generale (art. 703) o del presidente della corte di appello (art. 717) per l'estradizione si procede all'interrogatorio dell'interessato e se ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialità. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale od il presidente dispongono che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Possono altresì autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.

    Per l'esame a distanza degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso si veda, infine, l'art. 147 bis delle medesime disposizioni di attuazione.

    In definitiva, la Riforma Cartabia ha portato una significativa espansione degli istituti in questione, intervenendo in primo luogo sulla disciplina dell'istruttoria dibattimentale e generalizzando la possibilità di esame a distanza di testimoni, imputati in procedimento connesso, periti, consulenti tecnici e parti private. Ciò sempre che le parti interessate prestino consenso all'impiego di tale modalità di assunzione delle prove, consenso che peraltro non vincola il giudice, il quale potrà valutare la disponibilità della indispensabile strumentazione tecnica e valutare la ricorrenza di eventuali circostanze che consiglino di procedere all'audizione in presenza. Una disposizione sostanzialmente identica è stata inserita nella disciplina dell'attività di integrazione probatoria del giudice dell'udienza preliminare e nell'ambito del giudizio abbreviato, alle cui forme è ispirato.

    Ma suscettibili di essere partecipati a distanza sono stati altresì ritenuti l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare, l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, così anche da porre un freno alle rogatorie che spesso comportano che ad interrogare il soggetto sottoposto a misura cautelare sia un giudice diverso da quello che ha disposto la cautela. E gli altri interventi di cui si è detto compongono certo il quadro.


    5. Profili di diritto intertemporale

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella, in vigore dal 30/12/2022, si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 133 ter - Modalità e garanzie della partecipazione a distanza1.

    1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate (2) .

    2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

    3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

    4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

    5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

    6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

    7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

    8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

    [1] Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [2] Comma modificato dall'art.2, comma 1, lett. c) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che  al secondo periodo, le parole: «e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facolta' di cui al comma 7».

    Riferimenti chiave:

    L. 27 settembre 2021 n. 134; d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150.

    1. Inquadramento

    La norma, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”) definisce modalità e garanzie della partecipazione a distanza, riproponendo (con circoscritte modifiche di adattamento e coordinamento) le regole procedurali già contenute negli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. dedicati – rispettivamente – alla partecipazione al dibattimento a distanza e all’esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso, che sono state dunque conseguentemente soppresse in larga misura.

    2. La decisione

    I casi nei quali è doveroso ovvero possibile partecipare a distanza ad atti processuali od udienze sono indicati sub art. 133-bis, ed al commento di tale articolo si rinvia.

    Quando, nei casi suddetti, il giudice decide di procedere con partecipazione di taluno a distanza deve anzitutto adottare un autonomo decreto che contenga una, sia pur succinta, motivazione che espliciti le ragioni di una tale decisione; tale decreto, ove non emesso in udienza, deve essere notificato alle parti unitamente a quello che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto, inoltre, andrà comunicato alle «autorità interessate», tra le quali – in primo luogo – i dirigenti degli uffici giudiziari, degli istituti di pena o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento.

    Benché la norma nulla dica al riguardo, è evidente che in tutti i casi nei quali l'attivazione della partecipazione a distanza sia decisa in uno dei casi nei quali essa è meramente facoltativa, dovrà essere necessariamente preceduta da una forma di interlocuzione con le parti per raccogliere il loro consenso all'adozione di una tale forma di partecipazione.

    È auspicabile che al riguardo vengano sottoscritti dei protocolli d'intesa con l'avvocatura per disciplinare le forme di una tale interlocuzione e possibilmente anche predeterminare i casi nei quali fare ricorso all'istituto. Ma, almeno ad una prima lettura della norma, nulla vieta che il giudice possa, con lo stesso decreto di fissazione della udienza, disporre la partecipazione a distanza assegnando un termine alle parti per esprimere il loro eventuale non consenso al compimento dell'atto o di quella udienza con partecipazione a distanza. Evenienza, questa, che richiederebbe, tuttavia, la revoca del precedente provvedimento e nuovo avviso alle autorità ed alle altre persone interessate.


    3. La disciplina

    La partecipazione a distanza si sostanzia nella realizzazione di un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza, o l'ufficio giudiziario, e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, luogo che espressamente viene equiparato all'aula di udienza.

    Opportunamente il legislatore non individua quale sia in concreto lo strumento tecnico da impiegare né la piattaforma software da prediligere. Anche sul punto, del resto, l'evoluzione tecnologica è rapidissima e non si presta ad essere imbrigliata entro un testo normativo. Dunque, potranno essere impiegate sia le postazioni di collegamento audiovisivo fatte installare dall'Amministrazione in quasi tutti gli uffici giudiziari, il cui proficuo impiego è stato sperimentato ampiamente in epoca di emergenza COVID-19, sia piattaforme più commerciali e gratuite. Ciò a condizione, tuttavia, che il collegamento sia attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre.

    Nei casi di udienza pubblica deve essere assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza, il che equivale a dire– salvo il caso in cui si proceda a porte chiuse – che deve essere consentito al pubblico di presenziare alla udienza, che in ogni caso – anche in ipotesi di atto posto in essere in camera di consiglio – è sempre soggetto a registrazione audiovisiva.

    Ed è questa, indubbiamente, una significativa innovazione introdotta dalla riforma Cartabia. Infatti, sino alla entrata in vigore della norma era prevista la sola registrazione fonografica delle prove dichiarative, mentre per i procedimenti in camera di consiglio si procede per lo più a verbalizzazione in forma riassuntiva. Dunque, sarà certo necessario adeguare le strutture esistenti per consentire la videoregistrazione di tutte le udienze con partecipazione a distanza.

    La norma individua, poi, i vari luoghi da cui le persone che, a vario titolo, intervengono all'atto o all'udienza possono o debbono collegarsi all'aula di udienza. La regola generale è che il collegamento debba avvenire o da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee, ovvero dal luogo di detenzione nel caso in cui la persona sia ristretta in carcere.

    Vi sono però due eccezioni. Con la prima viene rimesso al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria, sentite le parti, la decisione di autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello individuato in via generale.

    La seconda ipotesi di deroga, infine, riguarda i difensori, cui è riconosciuta la facoltà di collegarsi all'aula di udienza dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo, fermo comunque il diritto di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito, o di farvi accedere propri sostituti.

    Come nel regime previgente, è garantito il diritto dei difensori e dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

    Fuori dei casi in cui l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, all'attestazione delle generalità delle persone collegate a distanza provvede un ausiliario del giudice o del pubblico ministero ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria. Il primo potrà essere individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario ad quem, mentre la scelta del secondo non potrà cadere su un ufficiale di PG che svolga o abbia svolto attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. In ogni caso, il soggetto designato dovrà altresì redigere verbale delle operazioni svolte.


    4. Profili di diritto intertemporale

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella, in vigore dal 30/12/2022, si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 133 - Accompagnamento coattivo di altre persone.

    1. Se il testimone [194 s.], il perito [221], la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico [225, 233], l'interprete [143] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice [377] può ordinarne l'accompagnamento coattivo [46 att.] e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da 51 euro a 516 euro a favore della cassa delle ammende [47 att.] nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa (1) .

    1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita (2) .

    2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

     

    [1] Le parole «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,», sono state inserite dall'art. 26 della legge 30 giugno 2009, n. 85.

    [2] Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    Art. 26 l. 30 giugno 2009, n. 85.

    1. Inquadramento

    La norma predispone un meccanismo volto ad assicurare la presenza coatta di persone diverse dall'indagato o dall'imputato nel processo, quando ciò si renda necessario per il compimento di un atto processuale ed esse, benché regolarmente citate, non siano comparse senza addurre un legittimo impedimento.

    2. Profili generali

    La disposizione si ricollega a quella contenuta nell'articolo precedente, che disciplina in via generale l'istituto dell'accompagnamento coattivo dell'imputato, estendendone la disciplina anche a persone diverse la cui presenza si renda, però, necessaria per il compimento di un atto del processo.

    La ratio della disposizione è intuitiva: assicurare la presenza nel processo di persone la cui assenza potrebbe determinarne una intollerabile stasi, sempre che a tale presenza esse, dolosamente o colposamente, intendano sottrarsi.

    Il richiamo, espressamente formulato dalla disposizione in commento, all'art. 132 rende però immediatamente percepibili i connotati essenziali dell'istituto, che sono:

    a) la necessità di un decreto motivato del giudice che disponga l'accompagnamento coatto;

    b) la necessaria temporaneità della limitazione della libertà personale, che non può protrarsi oltre le 24 ore.

    La disciplina, dunque, si pone in diretta attuazione dell'art. 13 Cost. che, nel sancire la inviolabilità della libertà personale, ne ammette restrizioni solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.

    Ed i casi che qui vengono in considerazione sono, appunto, la necessità della presenza della persona per il compimento di un atto del processo, sempre che essa abbia deciso di non presenziare spontaneamente, senza addurre alcun legittimo impedimento.

    La disposizione non si applica al pubblico ministero, per il quale trovano applicazione l'art. 376, che disciplina analogo potere dell'organo dell'accusa nelle ipotesi in cui debba procedere ad interrogatorio o confronto, nonché l'art. 375, in tema di invito a presentarsi. Mentre per il potere del pubblico ministero di disporre l'accompagnamento coatto delle persone informate sui fatti si applica, invece, l'art. 377.


    3. Destinatari della disposizione

    La norma individua espressamente i soggetti passivi del potere di accompagnamento coatto: il perito, la persona che deve essere sottoposta ad esame del perito, il consulente tecnico, il custode e l'interprete.

    L'interpretazione della norma è tassativa: essa non è dunque suscettibile di applicazione analogica ad altri soggetti la cui presenza possa eventualmente risultare necessaria nel processo penale.

    Non sono invece individuati i casi. Dunque, a parte la testimonianza, il conferimento dell'incarico peritale, l'esame del perito e del consulente tecnico di parte ed, infine, l'esame del periziando, spetterà di volta in volta al giudice, in relazione alle specificità del caso concreto, valutare la necessità a fini processuali della convocazione di uno di tali soggetti nel processo, se del caso anche mediante accompagnamento coattivo.


    4. La sanzione

    Oltre al potere di ordinare l'accompagnamento della persona diversa dall'imputato che abbia ritenuto di non ottemperare alla convocazione, il giudice ha altresì un ulteriore duplice potere sanzionatorio:

    a) l'applicazione di una sanzione amministrativa da devolversi a favore della cassa delle ammende da euro 51 ad euro 516;

    b) la condanna al pagamento delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

    Si ritiene generalmente che il potere di applicare la sanzione in capo al giudice sia ritrattabile. E nella prassi giudiziaria è ampiamente in uso l'istituto della revoca della sanzione una volta che l'interessato, comparso nel processo, abbia eventualmente chiarito le ragioni della sua mancata comparizione.


    5. La posizione del querelante

    Il d. lgs. 10 Ottobre 2022, n. 150, recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 (c.d. “riforma Cartabia”), ha innovato l'art. 152 cod. pen.  in tema di remissione di querela prevedendo espressamente che si determina remissione tacita sia quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone, e sia quando egli ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo.

    Dunque, almeno per la prima parte della disposizione, la norma ha canonizzato un istituto già ampiamente elaborato dalla giurisprudenza, che in prevalenza riteneva che, a seguito della notifica di un avviso alla persona offesa contenente l'espresso avvertimento che una mancata comparizione sarebbe stata intesa dal giudicante quale tacita remissione di querela, riconnetteva alla mancata presentazione l'effetto, tacito, di una remissione di querela.

    Ora invece, si è detto, per espressa previsione normativa la mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante regolarmente citato è da valutarsi – sempre – quale tacita remissione di querela.

    Coerentemente, la norma sull'accompagnamento coattivo è stata modificata dal legislatore nel senso di escluderne l'applicabilità nei confronti del querelante in caso di mancata comparizione all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la sua mancata comparizione integri remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.


    6. Casistica

    In applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha ritenuto:

    a) la mancata comparizione del teste dopo regolare citazione può dare luogo alla applicazione di sanzioni a norma dell'art. 133 ma non può comportare di per sé il potere del giudice di revocare l'ammissione della testimonianza (Cass. IV, n. 26775/2006);

    b) il perito che, nominato dal giudice per l'espletamento di un incarico, non compaia all'udienza fissata per il giuramento senza giustificare il motivo è suscettibile di sanzione a norma dell'art. 133 e può essere accompagnato coattivamente, ma non commette il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, previsto dall'art. 366 c.p. (Cass. VI, n. 26925/2005);

    c) l'invito a presentarsi per essere ascoltato in corso di indagini preliminari dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non rientra nella previsione dell'art. 133, che fa riferimento a una situazione in cui dominus è il giudice e che non è richiamato dal successivo art. 378 che disciplina i poteri coercitivi del pubblico ministero durante le attività di indagine; tale invito, invece, si qualifica come provvedimento dato dall'Autorità per ragioni di giustizia e la sua inosservanza integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. (Cass. I, n. 9613/1998).

    Bibliografia

    Vedi subart. 125.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 134 - Modalità di documentazione.

    1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica (1)  [357, 373, 480, 510].

    2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [125, 127, 140, 268, 3573, 3733, 420, 4811, 666], con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo [1352; 50 att.] ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'articolo 110 (2) .

    3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica (3) . [139].

    4. [Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità ] (4) .

     

    [1] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a) num. 1) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che dopo la parola: «verbale» ha inserito le seguenti: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica».

    [2] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a) num. 2) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «idoneo allo scopo» al posto di «meccanico» ed ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.» Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, v. art. 87, comma 4, d.lgs. 150 , cit. che prevede:  «4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

    [3] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a) num. 3) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.» alle parole «è effettuata anche la riproduzione fonografica».

    [4] Comma abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c) d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212.

    Riferimenti chiave:

    Art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212; l. 23 dicembre 1993, n. 547; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

    1. Inquadramento

    La norma individua la forma di documentazione tipica degli atti del processo, che assume la veste del verbale, atto processuale redatto dal cancelliere (art. 135) ma sottoscritto da tutti gli intervenuti (art. 137). Il verbale, a sua volta, può essere integrale o riassuntivo, redatto a mano ovvero con la stenotipia od altro strumento tecnologico idoneo allo scopo.

    2. Il processo verbale

    La esigenza di documentare lo svolgimento degli atti processuali assolve nell'ordinamento processuale ad un triplice funzione: rappresentativa, dimostrativa ed informativa. Per un verso, infatti, la documentazione è funzionale al processo perché descrive in modo congruo il contenuto degli atti in esso compiuti, e ne preserva memoria; ma, per altro verso, è anche lo strumento attraverso il quale l'opinione pubblica esercita il controllo democratico sulla giurisdizione.

    Il legislatore processuale riafferma il principio secondo il quale la documentazione degli atti si effettua mediante processo verbale. Esso è nulla più che il resoconto scritto di dichiarazioni rese, operazioni compiute, richieste formulate, comportamenti tenuti o di quant'altro sia suscettibile di acquisire rilevanza giuridica che avvenga nel processo in presenza del cancelliere; ciò allo scopo di ricordarli in modo fedele e precostituirne una prova.

    La prima conseguenza è che qualunque altra forma di riproduzione degli atti non è ammessa e non assume alcuna rilevanza giuridico-processuale, per l'evidente ragione che, essendo priva delle caratteristiche formali del verbale — prima fra tutte la redazione ad opera di un soggetto rivestito della qualità di pubblico ufficiale — essa non può far fede della corrispondenza al reale del fatto o dei fatti che ne costituiscono il contenuto (in tema Cass. II, n. 1284/1997).

    Il processo verbale, del resto, fornisce nel nostro ordinamento la più elevata garanzia di veridicità, essendo redatto dal cancelliere (art. 135) e sottoscritto da tutti gli intervenuti (art. 137), primo fra tutti il giudice, che del resto sovrintende alla sua redazione e, se del caso, determina il contenuto della verbalizzazione.

    In ordine al processo verbale lo stesso legislatore individua due ripartizioni fondamentali, l'una attinente alla ampiezza della documentazione, distinguendo fra verbalizzazioni integrali e riassuntive; la seconda più propriamente legata alle modalità attuative della documentazione, distinguendo fra verbalizzazione con strumenti meccanici ovvero con scrittura manuale.


    3. La verbalizzazione in forma integrale

    Essa costituisce lo strumento di verbalizzazione maggiormente garantito, perché postula la integrale documentazione di ogni dichiarazione, richiesta ovvero condotta tenuta in occasione dello svolgimento di atti processuali.

    È prescritta dall'ordinamento nei seguenti casi:

    a) trascrizione di intercettazioni telefoniche o telematiche disposte dal giudice nelle forme della perizia (art. 268);

    b) documentazione delle attività del pubblico ministero di cui all'art. 373 comma 1, per le quali — pur non essendo prevista come forma obbligatoria — il pubblico ministero medesimo può sempre decidere di procedere a verbalizzazione integrale;

    c) assunzione di mezzi di prova in dibattimento (art. 510); mentre per quanto concerne gli atti processuali diversi dai mezzi di prova, salvo che per la puntuale indicazione degli intervenuti (art. 480), la descrizione delle attività svolte in udienza e le richieste e conclusioni delle parti sono riportati in forma sintetica (art. 481);

    d) verbalizzazione con stenotipia o con altri mezzi meccanici (per i quali si rinvia ai paragrafi seguenti) quando sia disposta la trascrizione; tale trascrizione, di regola, non è svolta dal cancelliere, ma da un ausiliario tecnico (art. 135) esterno alla amministrazione dello Stato, il quale non è titolato a determinare in forma riassuntiva il contenuto di un verbale;

    e) per i soggetti in stato di restrizione si rinvia al commento subart. 141 bis.


    4. La verbalizzazione in forma riassuntiva
    4.1. Profili generali

    Essa è ammissibile in tutti i casi nei quali non sia prescritta, a norma del paragrafo precedente, la verbalizzazione in forma integrale.

    I casi più rilevanti sono in ogni caso i seguenti:

    a) procedimento in camera di consiglio (art. 127);

    b) atti a contenuto semplice o limitata rilevanza a norma dell'art. 140;

    c) documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (art. 353);

    e) documentazione dell'attività del pubblico ministero diversa da quella contemplata dal comma 1 dell'art. 373;

    f) verbali della udienza preliminare, salvo che il giudice non disponga riproduzione con mezzo tecnico con trascrizione demandata ad un ausiliario diverso dal cancelliere (art. 420);

    g) in dibattimento, quando il giudice disponga verbalizzazione in forma riassuntiva anche dei mezzi di prova a norma dell'art. 510;

    h) procedimento di esecuzione.

    A seguito della approvazione del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021 n. 134 Il legislatore espressamente prevede che quando il verbale è redatto in forma riassuntiva, ovvero quando quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.


    4.2. Natura non patologica delle violazioni della disciplina sulle forme di verbalizzazione

    Vigendo il principio di tassatività delle nullità, la eventuale violazione delle disposizione che regolano le modalità di verbalizzazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 142 al quale si rinvia, non determina patologie.

    La giurisprudenza ha infatti chiarito che:

    a) non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva al di fuori dei casi consentiti dalla legge ed in mancanza del consenso espresso dalle parti (Cass. III, n. 5892/2014);

    b) non sussiste del pari nullità nei casi in cui il giudice abbia disposto la verbalizzazione in forma riassuntiva senza disporre la fonoregistrazione (Cass. I, n. 13610/2012).


    5. Le modalità di documentazione. La smaterializzazione del verbale

    Il verbale, sia esso in forma integrale o riassuntiva, è sempre redatto con la stenotipia od altro strumento meccanico, ovvero in caso di indisponibilità di tali mezzi, con la scrittura manuale.

    Vi è da rilevare che, nella prassi giudiziaria, è invalso l'uso di duplicare tali adempimenti: anche quando si proceda a registrazione fonografica o stenotipica dell'intero atto processuale o della intera udienza, viene sempre redatto un verbale scritto che dia atto dei presenti e, succintamente, delle operazioni compiute, fra le quali appunto la registrazione; e tale verbale è redatto o con mezzi meccanici di scrittura ovvero a mano, dando comunque luogo alla formazione di un documento cartaceo.

    E, del resto, la totale smaterializzazione del documento - verbale determina la impossibilità (o quantomeno la difficoltà) di sottoscrizione dell'atto ad opera dei presenti e del cancelliere.

    Una innovativa, e per ora isolata, giurisprudenza è pervenuta tuttavia ad escludere patologie processuali a carico del verbale delle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale (Cass. V, n. 8442/2013).

    In tale decisione la Corte ha considerato che il processo di smaterializzazione del documento è in atto e progredisce rapidamente, tanto che la giurisprudenza ha ritenuto sussistenti ipotesi di falsità in certificazioni con riferimento ai dati contenuti in archivi informatici, ed ha addirittura ravvisato, facendo logica applicazione del «nuovo» concetto di documento, il delitto di bancarotta semplice documentale nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della memoria informatica del computer, contenente le annotazioni delle indicazioni contabili.

    Dunque, il documento informatico ha piena cittadinanza nell'ordinamento giuridico, e con esso — quale logica conseguenza — diviene legittimo anche il verbale informatico purché esso abbia il contenuto di cui all'art. 136 e quello ulteriore eventualmente richiesto in relazione alla natura dell'atto da compiersi, venendo a mancare solo la sottoscrizione di cui al seguente art. 137. Ma al riguardo la Corte ha osservato che, da un lato, che la mancanza di sottoscrizione del verbale non è causa di nullità assoluta, ma relativa, e — certamente — non di inutilizzabilità; e, dall'altro, che la norma codicistica è precedente di circa un lustro rispetto alla innovativa disciplina della l. n. 547/1993, dalla quale ha avuto origine il riconoscimento dell'informatica nell'ordinamento giuridico. Inoltre, esistono vari meccanici che possono rendere ragionevolmente certa la paternità di un documento informatico, posto che anche i documenti cartacei sono alterabili e falsificabili.

    Dunque, il procedimento di smaterializzazione del verbale, per quanto agli inizi, è obiettivamente in fieri.


    6. La divergenza fra il verbale riassuntivo e la trascrizione

    Si è detto che la redazione del verbale in forma riassuntiva è sempre accompagnata dalla registrazione fonografica. E ciò può porre, e nella prassi pone, questioni di divergenza di contenuto fra le due modalità di documentazione.

    Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione, è disciplinato dal comma 3 dell'art. 139 nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione.

    La giurisprudenza ha però chiarito che in caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non può fissarsi alcuna regola generale che sancisca la prevalenza dell'uno rispetto all'altro, ma occorre tenere adeguatamente conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. IV, n. 1517/2013).


    7. Le novità introdotte dalla cd. Riforma Cartabia

    La legge 27 settembre 2021 n. 134 aveva stabilito che in sede di esercizio della delega il governo doveva prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici, oltre che prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione.

    Coerentemente, in sede di esercizio della delega, non solo ha introdotto nella disposizione in commento la registrazione audiovisiva quale strumento tipico di documentazioni degli atti, strumento invero già noto per effetto del d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, ma ne ha ampiamente generalizzato l'uso.

    Se ne prevede infatti l'impiego nei seguenti casi, quasi sempre in alternativa alla mera registrazione:

    - art. 141-bis – Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione;

    - art. 294 – documentazione dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale;

    - art. 357 come modalità di documentazione di sommarie informazioni in casi ivi indicati;

    - art. 373 per documentare alcuni interrogatori del PM;

    - art. 391 ter in sede di investigazioni difensive per documentare le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità a pena di inutilizzabilità.

    Soprattutto, tale videoregistrazione costituisce la modalità standard di documentazione di tutte le prove dichiarative raccolte in udienza preliminare, in dibattimento ed in sede di rito abbreviato. In particolare, l'art. 510, al commento del quale si rinvia, prevede ora che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva; e che la trascrizione della riproduzione audiovisiva è disposta solo se richiesta dalle parti.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella, in vigore dal 30/12/2022, si applicherà secondo il principio tempus regit actum.


    8. Casistica

    In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

    a ) non determina nullità del verbale e, per l'effetto, del giudizio, l'omessa indicazione del nome del difensore dell'imputato in sede di costituzione delle parti ove risulti che il difensore sia stato presente al dibattimento, abbia assistito l'imputato e abbia formulato le conclusioni finali (Cass. III, n. 15942/2020);

    b) in relazione alla trascrizione delle registrazioni di atti processuali, in quanto operazione volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni, non si pongono problemi di utilizzabilità, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate (Cass. VI, n. 11914/1992);

    c) non determina nullità il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento, essendo facoltà della parte interessata di richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione (Cass. VI, n. 6140/2013)  e trattandosi comunque di prova formatasi in contraddittorio (Cass. VI, n. 14404/2019); mentre nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non legittima la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti (Cass.   VI, n. 14404/2019 );  

    d) legittimo ai fini della documentazione delle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dibattimentale il ricorso al verbale redatto in forma riassuntiva, allorché la registrazione con il mezzo della stenotipia non sia tecnicamente chiara (Cass. I, n. 19511/2010);

    e) le trascrizioni delle fonoregistrazioni del verbale di udienza costituiscono parte integrante di esso, cosicché ai fini della sua validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale ad opera del cancelliere, non essendo necessaria quella di ogni trascrizione (Cass. II, n. 24929/2013);

    f) non sono affette da nullità le verbalizzazioni in forma riassuntiva di sommarie informazioni redatte dalla polizia giudiziaria senza fonoregistrazione in quanto nessuna norma commina sanzioni processuali alla verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica (Cass. I, n. 13610/2012);

    g) il mancato inserimento nel verbale di udienza delle richieste o conclusioni del difensore in ordine ai provvedimenti in relazione ai quali abbia il diritto di interloquire non determina nullità (Cass. VI, n. 43207/2010);

    h) determina nullità d'ordine generale della sentenza, per violazione del diritto di difesa, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale quando il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse nel solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni (Cass. IV, n. 17404/2018) anche quando ciò dipenda da malfunzionamento dello strumento tecnico (Cass. III, n. 37463/2008); sul tema anche Cass. III, n. 4972/2021.

    Bibliografia

    Castellucci, L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative, in Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, I, II (Gli atti), a cura di Dean, Torino, 2008; Rivello, La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti, in Trattato di procedura penale, diretto da Ubertis e Voena, X.1, Milano, 1999, 156.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 135 - Redazione del verbale.

    1. Il verbale è redatto dall'ausiliario [126; 50 att.; 1 reg.] che assiste il giudice.

    2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo [1342], il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato [50, 51 att.] (1) .

    [1] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito la parola : «idoneo» alla parola: «meccanico». Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, v. art. 87, comma 4 d.lgs. 150 , cit. che prevede:  «4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» .

    Riferimenti chiave:

    L. 12 luglio 1975, n. 311.

    1. Inquadramento

    La norma costituisce applicazione del più generale principio posto dall’art. 126, il quale prevede che, in tutti gli atti ai quali procede, il giudice è assistito dall’ausiliario, al quale è demandato il precipuo compito di redigere il verbale.

    2. Nozione di verbale

    Vedi subart. 134.


    3. La innovazione introdotta dalla riforma Cartabia

    Nella sua formulazione originaria la norma prevedeva che quando il verbale veniva redatto con la stenotipia od altro strumento ”meccanico”, l'ausiliario che assiste il giudice poteva essere autorizzato ad avvalersi di persona provvista delle necessarie competenze tecniche. Il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito, al comma 2, la parola  «idoneo» alla parola: «meccanico». Si è visto esaminando l'articolo precedente, del resto, come la registrazione audiovisiva o fonografica  sia divenuto lo strumento tipico di documentazioni degli atti processuali, unica del resto che risulta allo stato pienamente compatibile con la smaterializzazione degli atti necessaria per attuare la completa digitalizzazione del fascicolo processuale del quale si è trattato nel commento sub art. 110.

    Dunque è sembrato più appropriato, anche sotto un profilo linguistico, espungere il riferimento allo strumento meccanico, concetto che evoca una forma di documentazione degli atti di  carattere analogico, per sostituirla con un riferimento più generico  tale da ricomprendere anche forme di documentazione puramente digitali.

    Per quanto concerne l'entrata in vigore della disposizione, e del suo carattere allo stato meramente programmatico, si rinvia a quanto osservato sub art. 110, par. 3. Sarà dunque necessario attendere il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti cui è demandata la formalizzazione delle  regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, come previsto dall'art. 87 del d.lgs.  10 ottobre 2022, n. 150 che appunto detta la disciplina transitoria del cd. processo telematico.


    4. Individuazione dell'ausiliario

    Vedi sub art. 126.


    5. Il sub-ausiliario in possesso di specifiche competenze tecniche

    Il comma secondo della disposizione in commento prevede che quando il verbale è redatto con la stenotipia o con altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che sia privo delle necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno alla amministrazione dello Stato.

    Si è già osservato nel commento sub art. 134 che, relativamente alle modalità attuative della documentazione, deve distinguersi fra verbalizzazione con strumenti offerti dalle moderne tecnologie e con scrittura manuale. Nella prima ipotesi, nella quale rilevano principalmente la stenotipia, la fonoregistrazione e la videoregistrazione degli atti processuali, accade di regola che l'ausiliario del giudice non sia in grado, per mancanza di specifica competenza ovvero per carenza di dotazioni materiali da parte dell'ufficio, di procedere in via autonoma.

    Per questo il legislatore processuale legittima l'ausiliario, previa autorizzazione del giudice che procede, a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno alla amministrazione dello Stato. E si parla in questi casi di sub-ausiliari.

    E questa è stata la decisione organizzativa preferenziale adottata dal Ministero della Giustizia, che ha stipulato in tutto il territorio nazionale contratti con società private, spesso cooperative, che hanno assunto il compito di assistere in modo stabile i cancellieri in pressoché tutti i casi nei quali debba procedersi a verbalizzazione integrale, che materialmente viene eseguita attraverso la fonoregistrazione degli atti, specie a natura dichiarativa, e la successiva trascrizione su supporto cartaceo. Gli uffici stanno ora dotandosi anche di moderni strumenti di videoregistrazione, il cui impiego è certo reso necessario dalla nuova formulazione dell'art. 495 comma 4-ter; ed al commento relativo a tale articolo si rinvia per il dettaglio. La stenotipia, che pure agli albori aveva avuto una discreta diffusione, è stata invece ben presto sostituita dalla fonoregistrazione, meno costosa ed anche strumento tecnico maggiormente garantito.


    6. Il rapporto fra verbale dell'ausiliario e trascrizioni del sub-ausiliario

    Nella prassi, dunque, si assiste costantemente ad una sostanziale duplicazione di atti, con ogni probabilità non voluta (o non voluta con simile sistematicità) dal legislatore processuale: quando, a norma dell'art. 134, si procede a verbalizzazione in forma integrale, questa è eseguita da personale tecnico, ovvero dal sub- ausiliario, che procede di norma a fonoregistrazione e successiva trascrizione; ma ad essa si accompagna sempre un verbale in forma riassuntiva redatto dall'ausiliario in senso proprio (cancelliere del giudice ovvero segretario del pubblico ministero) il quale, dopo aver dato atto dei presenti, descrive in modo succinto il contenuto degli atti, dando altresì conto della presenza del personale tecnico che procede a fonoregistrazione.

    Ciò ha posto la giurisprudenza di fronte a non irrilevanti problemi ricostruttivi e di coordinamento. In linea generale può dirsi che i due atti (verbale e trascrizione) vanno tenuti nettamente distinti in quanto il verbale riassuntivo deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 dall'ausiliario del giudice. Invece la trascrizione del verbale e la registrazione stessa costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo, ma la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non è prevista a pena di nullità (Cass. VI, n. 14404/2019).

    Coerentemente, si è ritenuto che, costituendo le trascrizioni delle fonoregistrazioni parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate, per la validità è sufficiente la sottoscrizione del verbale da parte del cancelliere (Cass. II, n. 24929/2013).

    In linea generale può dirsi che, come emerge dall'esame della casistica che segue, la giurisprudenza ritiene legittimo l'atto di trascrizione purché rechi la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, ovvero del cancelliere o del trascrittore, al quale non può negarsi la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. III, n. 40117/2003).

    Infine, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che non determina alcuna nullità la mancanza sopravvenuta, per qualsiasi causa, dei nastri delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali regolarmente trascritte, sia per il principio di tassatività delle nullità sia perché la documentazione di quanto avvenuto in udienza è attestata dalle trascrizioni, costituenti parte integrante del processo verbale (Cass. S.U., n. 12778/2020).


    7. La divergenza fra il verbale riassuntivo e la trascrizione

    Vedi subart. 134.


    8. Casistica

    In applicazione di questi principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

    a) non è causa di nullità la mancata sottoscrizione, da parte del tecnico, delle trascrizioni stenotipiche delle udienze (Cass. V, n. 6785/2015);

    b) per la validità delle trascrizioni delle fonoregistrazioni è sufficiente la sottoscrizione del verbale da parte dell'ausiliario del giudice, non essendo indispensabile quella del tecnico (Cass. II, n. 24929/2013);

    c) si è tuttavia affermata la validità dell'atto anche nel caso speculare, quando la trascrizione sia sottoscritta dall'ausiliario tecnico ma non anche dal cancelliere, atteso che il tecnico assume, limitatamente alla redazione e trascrizione dell'atto, la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. III, n. 40117/2003);

    d) la presenza di verbale riassuntivo delle dichiarazioni rese in dibattimento rende tali dichiarazioni utilizzabili pur in assenza di trascrizione (Cass. III, n. 6105/2007);

    e) non determina nullità il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento, essendo facoltà della parte interessata di richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione (Cass. VI, n. 6140/2013) e trattandosi, comunque, di prova formatasi in contraddittorio (Cass. VI, n. 14404/2019); mentre nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non legittima la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti(Cass. VI, n. 14404/2019);

    f) determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale quando il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente a tali registrazioni (Cass. III, n. 42505/2010);

    g) non dà luogo a nullità l'interruzione senza autorizzazione del giudice della verbalizzazione a mezzo stenotipia (Cass. III, n. 35044/2010).

    Bibliografia

    Vedi subart. 134.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 136 - Contenuto del verbale.

    1. Il verbale contiene [480, 481] la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario [126] ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

    2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante [482], o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione [499, 501].

    1. Inquadramento

    La norma individua il contenuto minimo costante, irrinunciabile, del verbale, demandando poi alle disposizioni regolative dei singoli istituti per la determinazione del contenuto ulteriore e specifico di ciascun atto processuale.

    2. Profili generali

    L'esigenza di documentare lo svolgimento degli atti processuali assolve nell'ordinamento funzioni che sono, ad un tempo, interne ed esterne al processo. Nel processo, la documentazione risponde alla necessità di descrivere in modo congruo il contenuto degli atti in esso compiuti, e di preservarne memoria, per il giudice, per le parti e per i successivi gradi di giudizio. Fuori del processo tale documentazione assolve essenzialmente finalità informative, ed è lo strumento attraverso il quale l'opinione pubblica esercita il controllo democratico sulla giurisdizione.

    Come si è osservato subart. 134, la documentazione degli atti si effettua mediante processo verbale. Esso è, semplicemente, il resoconto scritto di dichiarazioni rese, operazioni compiute, richieste formulate, comportamenti tenuti o di quant'altro sia suscettibile di acquisire rilevanza giuridica, purché avvenga nel processo in presenza del cancelliere; ciò allo scopo di ricordare tali accadimenti in modo fedele, e precostituirne una prova.

    Nel rinviare al commento subart. 134 per le distinzioni fra verbale redatto in forma integrale ed in forma riassuntiva, nonché fra verbale redatto con strumenti meccanici o con scrittura manuale, in questa sede occorre individuare quale sia il contenuto minimale, ma immancabile, di ogni singolo verbale; mentre resta demandato alle disposizioni regolative dei vari istituti la determinazione del contenuto ulteriore e specifico di ciascun atto processuale.

    Ciascun verbale, dunque, ha come contenuto essenziale:

    a) le indicazioni di cui all'art. 111 (luogo, anno, mese, giorno e, quando occorre, ora) dell'apertura e chiusura del verbale;

    b) le generalità delle persone intervenute, con l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire;

    c) la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

    Il verbale, in definitiva, deve contenere l'indicazione della data, dei presenti, e di tutto quanto è avvenuto, o si è detto, in occasione del compimento dell'atto.

    Il comma secondo della disposizione in commento, poi individua ulteriori requisiti necessari del verbale nella ipotesi in cui esso sia destinato a consacrare prove dichiarative. Prevede infatti la norma che in questi casi il verbale deve indicare:

    a) se la dichiarazione è stata resa spontaneamente o previa domanda, ed in questo caso riportarne il contenuto;

    b) se la dichiarazione sia stata dettata dal dichiarante e se si sia avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte.


    3. Questioni sul contenuto del verbale

    Come è noto, a norma dell'art. 482, in dibattimento le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. E, più in generale, in tale sede l'imputato ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale (art. 494). Analogo potere dichiarativo ha l'indagato od il condannato nel procedimento in camera di consiglio a norma dell'art. 127.

    In occasione del compimento di atti processuali, poi, parti e difensori hanno il diritto di interloquire, facendo inserire a verbale proprie richieste od eccezioni, sempre nei limiti dell'oggetto del procedimento e senza intenti dilatori.

    Dunque, è fisiologico che possano insorgere contrasti o dispute circa il contenuto del verbale, o meglio sulla corrispondenza al vero di quanto dal cancelliere verbalizzato.

    La giurisprudenza demanda la soluzione della questione al giudice, avendo chiarito che anche in caso di denuncia della falsità del verbale il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento (Cass. V, n. 38240/2002).

    Questo perché il verbale di udienza non ha valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del suo contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale (Cass. II, n. 40756/2021).


    4. La divergenza fra il verbale riassuntivo e la trascrizione

    Vedi subart. 134.


    5. Casistica

    In applicazioni di tali principi la giurisprudenza ha chiarito che:

    a ) non determina alcuna nullità la mancanza sopravvenuta, per qualsiasi causa, dei nastri delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali regolarmente trascritte, sia per il principio di tassatività delle nullità sia perché la documentazione di quanto avvenuto in udienza è attestata dalle trascrizioni, costituenti parte integrante del processo verbale (Cass. S.U., n. 12778/2020).

    b) non determina nullità od inutilizzabilità la circostanza che sommarie informazioni testimoniali rese da due persone diverse, raccolte dal medesimo ufficiale di P.G. in separati verbali, rechino l'indicazione dello stesso giorno e della stessa ora; ma ciò può minare l'attendibilità probatoria dell'atto (Cass. III, n. 36704/2014);

    c) il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale non è invalido, purché contenga indicazione dell'inizio, delle modalità di svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle conversazioni (Cass. V, n. 8442/2013); per la progressiva smaterializzazione del documento vedasi commento subart. 134;

    d) la omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria non determina né nullità né di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali (Cass. III, n. 1792/2010);

    e) non determina nullità il mancato inserimento nel verbale di udienza delle richieste o conclusioni del difensore, in ordine ai provvedimenti in relazione ai quali abbia il diritto di interloquire (Cass. VI, n. 43207/2010).

    f) non determina nullità la incompletezza del verbale di udienza con riguardo all'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero e, comunque, il solo fatto che nel processo verbale dell'udienza nulla si attesti circa lo svolgimento di alcune attività, di carattere ordinario, non costituisce prova del mancato svolgimento delle stesse (Cass. VI, n. 9759/1999);

    g) non determina nullità la mancata indicazione nel verbale di udienza dell'ora di apertura e chiusura, sempre che essa non si sia svolta in ora diversa da quella stabilita, circostanza, questa, che può essere accertata anche mediante apposita certificazione di cancelleria (Cass. VI, n. 13403/1998).

    Bibliografia

    Vedi subart. 134.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 137 - Sottoscrizione del verbale.

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483, comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto [110] alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

    2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo (1) .

    [1] Per talune disposizioni per favorire  l'esercizio dell’attività  giurisdizionale  nella  vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per il collegamento da remoto per la partecipazione alle udienze o nel corso delle indagini preliminari vedi l’art. 23, commi 2 e 5, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176. Da ultimo, da ultimo v. art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che « Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 3-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»; v. anche art. 16, comma 2, d.l. n. 228, cit.

    1. Inquadramento

    La norma, collegata alle precedenti, ha la finalità di determinare il contenuto essenziale del verbale, ovvero dell'atto attraverso il quale si procede alla documentazione degli atti processuali, disciplinandone la sottoscrizione. E tale disciplina ha significative diversità rispetto alla norma a carattere generale contenuta nell'art. 110.

    2. Le specificità rispetto alla norma a carattere generale posta dall'art. 110

    Per la funzione che il verbale assolve nel nostro ordinamento processuale si rinvia al commento sub art. 134; il successivo art. 135 individua il soggetto deputato alla sua redazione, ovvero il cancelliere, e l'art. 136 ne stabilisce il contenuto essenziale.

    La norma in commento, invece, ne disciplina la sottoscrizione. Essa è lo strumento attraverso il quale l'autore di un atto ne assume la paternità, conferendogli effetti giuridici; e si perfeziona con la mera apposizione olografa del nome e del cognome del sottoscrivente in calce all'atto.

    La regola che impone la necessaria sottoscrizione degli atti assolve nell'ordinamento ad una duplice finalità: assicura che l'atto provenga effettivamente da chi ne risulti autore apparente, e garantisce che il contenuto sia espressione della sua reale volontà. Sempre che siano rispettate le formalità di deposito di cui all'art. 121, infatti, la introduzione nel processo di un atto ritualmente sottoscritto legittima una presunzione processuale iuris tantum che investe sia la autenticità del documento e sia la conformità del suo contenuto al volere dell'autore.

    La norma di carattere generale che disciplina la sottoscrizione è l'art. 110, ed al relativo commento si rinvia per ogni utile approfondimento. In questa sede preme rilevare che mentre tale disposizione generale richiede che la sottoscrizione sia apposta dall'autore dell'atto in calce ad esso, la disposizione in commento richiede, per la sottoscrizione del verbale, tre ulteriori adempimenti:

    a) la sottoscrizione non solo ad opera del cancelliere, ma anche del giudice e di tutte le persone intervenute;

    b) la sottoscrizione — sempre di tutti — non in calce al documento, ma alla fine di ogni foglio di cui esso si compone, anche quando le operazioni siano rinviate;

    c) l'indicazione di coloro che, benché intervenuti, non possano o non vogliano sottoscrivere, con indicazione del motivo.

    Benché l'argomento costituisce oggetto del commento subart. 142 al quale in ogni caso si rinvia, appare anche in questa sede opportuno ricordare che, tuttavia, la mancanza della sottoscrizione del giudice o degli altri soggetti intervenuti dà luogo ad una mera irregolarità, ma non già ad una nullità dell'atto. Così come non determina la nullità la mancata sottoscrizione del verbale di udienza in ogni foglio, in quanto tale sanzione è prevista solo per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente.

    Ciò non toglie che, a norma dell'art. 124, la disposizione debba comunque essere osservata, pena eventuale responsabilità disciplinare del magistrato e del cancelliere, secondo quanto riportato nel commento sub tale articolo.

    Stranamente il legislatore, nell'approvare il d. lgs. 10 Ottobre 2022 n. 150 (cd. Riforma Cartabia) non è intervenuto su questa norma. E questo benché abbia trasformato tutti gli atti da analogici in digitali (art. 110), ne abbia previsto in generale una sottoscrizione con firma elettronica qualificata (111) ed un deposito esclusivamente telematico (111 bis). Dal che consegue che i verbali di udienza, dovendo essere sottoscritti anche da soggetti privi di firma digitale (lo stesso giudice penale ne è attualmente privo) non potranno mai essere nativi digitali, ma solo la copia per immagini di un documento cartaceo e sottoscritto “a penna” da tutti coloro che dovevano farlo.


    3. La sottoscrizione delle trascrizioni delle registrazioni fonografiche o stenografiche

    Si rinvia al commento subart. 135.


    4. Casistica

    a) È valida la sottoscrizione apposta mediante segno grafico, quali iniziali o sigla, non agevolmente decifrabili, purché siano idonei, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall'atto stesso, quale la intestazione del verbale, ad identificare il soggetto (Cass. I, n. 6535/1991); più in generale, la non decifrabilità della firma in un atto di un procedimento penale non ne determina l'invalidità, allorché la sottoscrizione sia suscettibile di essere abbinata, anche sulla base di elementi esterni, a una determinata persona fisica (Cass. II, n. 7951/2007);

    b) non determina nullità la mancata sottoscrizione del verbale di udienza in ogni foglio, in quanto tale sanzione è prevista solo per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente ma non riguarda ogni inosservanza delle formalità indicate dall'art. 137 (Cass. V, n. 1740/2010);

    c) non determina nullità del verbale contenente l'elezione di domicilio la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, salvo che risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Cass. IV, n. 40950/2018);

    d) sono inutilizzabili le informazioni documentate nel verbale di investigazioni difensive mancante di sottoscrizione alla fine di ogni foglio (Cass. II, n. 6524/2011);

    e) valido è il verbale di arresto in cui siano indicati i nominativi di tutti gli operanti ma che sia sottoscritto mediante sigle autografe solo da alcuni di essi (Cass. VI, n. 28133/2010);

    f) configura una nullità relativa da eccepire immediatamente dopo il compimento dell'atto la omessa sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto, sempre che non sussista incertezza assoluta sulle persone intervenute all'atto (Cass. IV, n. 10181/2004);

    g) la sottoscrizione quale requisito di validità del verbale deve esser presente sull'originale, mentre è irrilevante che le sottoscrizioni del dichiarante e del pubblico ufficiale redigente non risultino anche sulla copia depositata innanzi al tribunale del riesame (Cass. I, n. 2902/1993).

    Bibliografia

    Vedi subart. 134.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 138 - Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia.

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483, comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia [134] sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

    2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato [51 att.].

    1. Inquadramento

    La norma fissa i termini per il deposito delle trascrizioni dei nastri stenotipici da parte del personale tecnico incaricato, distinguendo fra termini ordinari e termini, più lunghi, fissati per il dibattimento.

    2. Profili generali

    Per la disciplina generale delle modalità di documentazione degli atti processuali si rinvia al commento subart. 134. In questa sede è sufficiente ricordare che il verbale, assuma esso la forma integrale o riassuntiva, è comunque redatto con la stenotipia o altri strumenti tecnici, e solo in caso di indisponibilità di essi, con scrittura manuale.

    In coerenza con tale impostazione il legislatore processuale si è opportunamente indotto a fissare dei termini entro i quali “i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni”.

    Tali termini risultano i seguenti:

    a) tre giorni per i verbali del dibattimento (art. 483);

    b) un giorno per tutti gli altri.

    Le trascrizioni, una volta depositate, devono essere inserite agli atti del processo (ovvero del dibattimento a norma dell'art. 483) unitamente ai nastri, per essere a disposizione delle parti, immediatamente, come avviene nel dibattimento, o quando sia cessato il segreto endoprocessuale (art. 329) negli altri casi.


    3. Estensione della disciplina alle trascrizioni delle fonoregistrazioni

    La norma codicistica, ormai risalente negli anni, contempla espressamente una sola modalità tecnica di documentazione degli atti: la stenotipia. Essa, pur avendo avuto nei primi anni di applicazione del vigente codice di procedura penale una ampia diffusione, con il tempo è stata vieppiù sostituita da uno strumento meno costoso, più accessibile ed anche più garantito, quale la fonoregistrazione.

    Infatti, con decisione organizzativa adottata dal Ministero della Giustizia, che ha stipulato in tutto il territorio nazionale contratti con società private, è stato affidato a personale tecnico ausiliario il compito di assistere in modo stabile i cancellieri in pressoché tutti i casi nei quali debba procedersi a verbalizzazione integrale, che materialmente viene eseguita attraverso la fonoregistrazione degli atti, specie a natura dichiarativa, e la successiva trascrizione su supporto cartaceo.

    E non pare esservi dubbio che la disciplina prevista per la trascrizione dei nastri stenotipici debba trovare applicazione in via analogica anche alle trascrizioni dei supporti (digitali od informatici) contenenti fonoregistrazioni e videoregistrazioni, non espressamente contemplati dalla norma. In difetto di diverse disposizioni espressamente applicabili, e non essendo vietata l'analogia in procedura penale, non vi è motivo alcuno per ipotizzare una diversa disciplina fra istituti aventi identica natura e finalità.


    4. Natura ordinatoria del termine

    Al mancato rispetto dei termini per il deposito delle trascrizioni l'ordinamento non riconnette alcuna sanzione processuale di nullità od inutilizzabilità. E, del resto, in materia vige un ferreo principio di tassatività talché, in difetto di una specifica comminatoria, si è in presenza di una mera irregolarità.

    In coerenza, la giurisprudenza ritiene che il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado, anche se successivo alla sentenza, non ne determina la nullità processuale, trattandosi in ogni caso di atto formato in contraddittorio (Cass. VI, n. 14404/2019).

    Ciò non toglie che, quando i contratti stipulati dal Ministero della Giustizia con le varie società incaricate

    delle trascrizioni dei verbali fissino dei termini (e normalmente riproducono quelli processuali di cui al paragrafo precedente), il loro mancato rispetto potrà dar luogo alla applicazioni di penali, o configurerà in ogni caso un inadempimento civilistico a carico del contraente del Ministero.

    Ma la giurisprudenza è sul punto ferma nell'escludere la sussistenza di vizi procedurali. Si è infatti affermato che:

    a) nell'ipotesi in cui il mancato o ritardato deposito delle trascrizioni interferisca con i termini per proporre appello (consumandoli in tutto od in parte) non si determina nullità della sentenza, posto che la parte ha facoltà di presentare tempestiva dichiarazione di appello richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, presentando poi motivi aggiunti successivamente al deposito delle trascrizioni (Cass. III, n. 956/2014);

    b) l'eventuale ritardo nel deposito della trascrizione non comporta alcuna nullità processuale, essendo facoltà della parte interessata richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione (Cass. IV, n. 8007/1996).


    5. La sottoscrizione delle trascrizioni delle registrazioni fonografiche o stenografiche

    Vedi subart. 135.


    6. La divergenza fra il verbale riassuntivo e la trascrizione

    Vedi subart. 134.


    7. Casistica

    In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto:

    a ) non determina alcuna nullità la mancanza sopravvenuta, per qualsiasi causa, dei nastri delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali regolarmente trascritte, sia per il principio di tassatività delle nullità sia perché la documentazione di quanto avvenuto in udienza è attestata dalle trascrizioni, costituenti parte integrante del processo verbale (Cass. S. U., n. 12778/2020).

    b) non determina nullità la mancata sottoscrizione da parte del tecnico delle trascrizioni stenotipiche delle udienze(Cass. I, n. 857/2019);

    c) il verbale riassuntivo deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 dall'ausiliario del giudice, ma la omessa sottoscrizione da parte del tecnico delle trascrizioni non è prevista a pena di nullità anche perché è sempre possibile procedere ad una rilettura o trascrizione dei nastri allegati agli atti (Cass. I, n. 8452/2007);

    d) il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado non comporta alcuna nullità processuale della sentenza (Cass. III, n. 6664/2011), né legittima il tardivo deposito dell'atto di appello (Cass. III, n. 956/2014);

    e) in caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico non è possibile stabilire in astratto quale prevalga sull'altro, ma occorre tenere conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. IV, n. 1517/2013);

    f) non è affetto da nullità l'esame del teste al termine del quale non sia stato concesso, alle altre parti presenti, un rinvio per effettuare il controesame dopo l'acquisizione della trascrizione del verbale (Cass. II, n. 47845/2012).

    Bibliografia

    Vedi subart. 134.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 139 - Riproduzione fonografica o audiovisiva.

    1. La riproduzione fonografica o audiovisiva [134] è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario [126] che assiste il giudice.

    2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione [136].

    3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva [134].

    4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

    5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

    6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento [49 att.; 24 reg.].

    1. Inquadramento

    La disposizione è meramente attuativa dei precetti fissati negli articoli precedenti, ed individua le modalità esecutive che connotano la riproduzione fonografica ed audiovisiva.

    2. Nozione di verbale e sue modalità di redazione

    Vedi subart. 134.


    3. Individuazione dell'ausiliario

    Vedi subart. 126.


    4. Il sub-ausiliario in possesso di specifiche competenze tecniche

    Vedi subart. 135.


    5. La disciplina specifica

    Si è già osservato nel commento subart. 134 che, relativamente alle modalità attuative della documentazione, deve distinguersi fra verbalizzazione con strumenti meccanici e con scrittura manuale. Nella prima ipotesi, nella quale rilevano principalmente la stenotipia, la fonoregistrazione e la videoregistrazione degli atti processuali, accade di regola che l'ausiliario del giudice non sia in grado, per mancanza di specifica competenza ovvero per carenza di dotazioni materiali da parte dell'ufficio, di procedere in via autonoma.

    Per questo il legislatore processuale legittima l'ausiliario, previa autorizzazione del giudice che procede, a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno alla amministrazione dello Stato. E si parla in questi casi di sub-ausiliari.

    La disposizione in commento ribadisce tale principio, prevedendo che quando il verbale è redatto con la stenotipia o con altro strumento meccanico, l'ausiliario (previa autorizzazione del giudice a norma dell'art. 134) può farsi assistere da personale tecnico, anche esterno alla amministrazione dello Stato, che opera tuttavia sotto la sua direzione.

    Ma ciò può avvenire solo nel rispetto di alcune prescrizioni di natura tecnico-attuativa, che non pongono invero particolari difficoltà interpretative. Si prevede infatti che:

    a) nel verbale è indicato il momento di inizio e cessazione delle operazioni, disposizione peraltro già desumibile dall'art. 136 sul contenuto del verbale;

    b) la trascrizione della riproduzione è affidata a personale tecnico giudiziario; ma in mancanza di questo (come è la regola non essendosi mai fatte assunzioni per l'adempimento) il giudice può autorizzare personale tecnico esterno; e nella prassi è invalso l'uso di attribuire il compito della trascrizione al medesimo personale che esegue la fonoregistrazione, sulla base delle gare di appalto indette dal Ministero della Giustizia;

    c) le registrazioni e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento.

    Si prevede poi che, sull'accordo delle parti, possa non farsi luogo a trascrizione delle riproduzioni. In questi casi, dunque, agli atti verranno inseriti solo i supporti contenenti le registrazioni, affinché esse documentino, a futura memoria, il contenuto degli atti alle quali si riferiscono, senza però trasposizione su supporto cartaceo.

    Infine, si prevede che laddove le riproduzioni non sino in tutto od in parte intellegibili, faccia prova il verbale redatto in forma riassuntiva. Ma, più in generale, per le possibili divergenze fra il verbale riassuntivo e la trascrizione vedi subart. 134.


    6. Casistica

     a) non determina alcuna nullità la mancanza sopravvenuta, per qualsiasi causa, dei nastri delle fonoregistrazioni delle deposizioni testimoniali regolarmente trascritte, sia per il principio di tassatività delle nullità sia perché la documentazione di quanto avvenuto in udienza è attestata dalle trascrizioni, costituenti parte integrante del processo verbale (Cass. S. U., n. 12778/2020);

    b ) non determinano alcuna nullità le carenze od omissioni nella trascrizione o sottoscrizione dei verbali stenotipici delle udienze dibattimentali (Cass. I, n. 857/2019);

    c) Non determina nullità la mera omissione della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva di atti processuali (Cass. III, n. 6151/1994);

    d) legittima è la richiesta cautelare formulata sulla base della sola trascrizione della «documentazione fonografica» di atti del procedimento senza che sia necessario allegare alla richiesta anche la registrazione fonografica, posto che la mancata allegazione di tale ultima non è sanzionata a pena di nullità (Cass. III, n. 1698/1993).

    Bibliografia

    Vedi subart. 134.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 140 - Modalità di documentazione in casi particolari.

    1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva [134] quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

    2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva [1255, 12710, 4205, 4942, 6669], il giudice [510] vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.

    1. Inquadramento

    La norma introduce una eccezione, invero assai ampia, alle disposizioni generali dettate in materia di documentazione degli atti, prevedendo che in caso di atti a contenuto semplice, di indisponibilità di strumenti tecnici o di sub-ausiliari tecnici, il giudice possa sempre disporre verbalizzazione in forma riassuntiva. Peraltro senza che ciò determini alcun tipo di nullità od inutilizzabilità.

    2. Distinzione fra verbale in forma riassuntiva ed in forma integrale e relativa casistica

    Vedi subart. 134.


    3. Profili generali della disposizione

    La norma costituisce la resa preventiva del legislatore alle prevedibili difficoltà materiali che la piena attuazione delle enunciazione generali in tema di documentazione degli atti avrebbe incontrato nella quotidiana pratica giudiziaria.

    Dopo avere, infatti, stabilito che il verbale è in linea generale redatto con la stenotipia od altro strumento meccanico (art. 134), se del caso avvalendosi di ausiliario tecnico non appartenente alla amministrazione dello Stato (art. 135), e che quando il verbale è redatto in forma riassuntiva deve sempre disporsi la registrazione fonografica (art. 134), con la disposizione in commento il legislatore elimina — di fatto — la reale portata precettiva delle norme suddette, degradandole a mere disposizioni programmatiche.

    Si prevede, infatti, che il giudice possa disporre che si proceda a mera verbalizzazione in forma riassuntiva nella seguenti ipotesi:

    a) in occasione del compimento di atti a contenuto semplice od aventi limitata rilevanza;

    b) in caso di contingente carenza di strumenti tecnici di riproduzione;

    c) in caso di indisponibilità di ausiliari tecnici.

    Dunque, non solo in ipotesi nelle quali esigenze di economicità e speditezza sconsigliano l'adozione di strumenti tecnici tanto complessi e dispendiosi da non apparire proporzionati rispetto alla minima importanza dell'adempimento in fieri; ma anche quando, pur dovendosi far fronte ad atti processuali complessi ed articolati (quali l'esame dibattimentale di un teste o finanche confronti), mere carenze organizzative rendano indisponibili risorse che, nel contesto di un processo accusatorio, fanno invece parte dello strumentario minimo indispensabile per il buon funzionamento della giurisdizione.

    Le uniche cautele che il legislatore ha ritenuto di imporre in queste ipotesi sono costituite da una necessaria contestualità fra verbale ed atto, nonché un onere di vigilanza imposto al giudice, il quale deve curare che sia riprodotta nella originale genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze che possano valere a saggiare la credibilità del teste.

    Ma si tratta, all'evidenza, di disposizioni sovrabbondanti, che si limitano a ribadire principi già immanenti nell'ordinamento processuale. Per un verso, infatti, il giudice ha sempre l'obbligo di vigilare sulla redazione del verbale, che infatti sottoscrive; e, per altro verso, il verbale è per sua natura contestuale all'atto che descrive.

    Tali cautele, dunque, nulla tolgono al vulnus che la disposizione produce ai principi del processo accusatorio, che nella sua espressione ideale richiede certamente, in relazione alla formazione della prova, una verbalizzazione integrale e non mediata da filtri.


    4. Casistica

    In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

    a) non determina nullità o inutilizzabilità l'ordine del giudice che disponga la redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva sebbene non ricorressero le condizioni di cui all'art. 140 ed in mancanza del consenso delle parti ai sensi dell'art. 559 (Cass. III n. 5892/2014); infatti tale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi dell'art. 142 né in altre previsioni (Cass. III, n. 3348/2003);

    b) si determina una nullità d'ordine generale (art. 178, comma 1, lett. c) quando il giudice pone a fondamento della decisione prove dichiarative sprovviste di documentazione, sia per l'assenza di trascrizioni che per la mancata redazione del verbale riassuntivo (Cass. III, n. 37463/2008);

    c) alla errata verbalizzazione in forma riassuntiva non può ovviarsi con la procedura prevista dall'art. 130, in quanto il procedimento relativo alla correzione degli errori materiali riguarda solo i provvedimenti emessi dal giudice (sentenze, ordinanze e decreti) (Cass. III, n. 8882/2005).

    Bibliografia

    Vedi subart. 134.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 141 bis - Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione1.

    1. Ogni interrogatorio [65, 294, 2993-ter, 3012-ter, 304] di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica [134, 139; 51 att.]. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva [1342, 1402, 3985-bis]. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti (2) .

    [1] Articolo inserito dall'art. 2 l. 8 agosto 1995, n. 332.

    [2] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole: «audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica» alle parole: «fonografica o audiovisiva»  e, dopo le parole: «strumenti di riproduzione», ha inserito le seguenti: «audiovisiva e fonografica». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    Art. 2, l. 8 agosto 1995, n. 332; d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif., in l. 15 marzo 1991, n. 82.

    1. Inquadramento

    La disposizione, introdotta con l'art. 2 l. n. 332/1995, e modificata dal d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”), prevede il divieto assoluto di adottare la sola verbalizzazione riassuntiva in relazione all'interrogatorio della persona detenuta, la integrale documentazione mediante riproduzione fonografica od audiovisiva.

    2. La ratio della disposizione

    Come reso palese anche dalla collocazione storica della norma, con essa il legislatore ha inteso porre un argine, in primo luogo, a pretesi abusi nell'impiego dell'istituto della carcerazione preventiva. Da parte della opinione pubblica, nei primi anni novanta del secolo scorso, si era ipotizzato l'impiego della custodia cautelare non già per le finalità preventive sue proprie, quanto piuttosto per stimolare in modo surrettizio confessioni o collaborazioni dei soggetti che a tali misure venivano sottoposti.

    Inoltre, specie con l'intensificarsi del fenomeno dei collaboratori di giustizia che hanno fornito agli inquirenti dichiarazioni su di una vastissima serie di delitti e di persone ad essi collegate, stringente è divenuta l'esigenza di eliminare i filtri che, fatalmente, le verbalizzazioni riassuntive pongono fra il dichiarante e chi quelle dichiarazioni si trova successivamente a valutare.

    A tali due esigenze il legislatore ha fatto fronte con l'introduzione di una disposizione dal contenuto tanto semplice quanto innovativo: l'obbligo della integrale documentazione, mediante ripresa audiovisiva , o in caso di indisponibilità, di fonoregistrazione di ogni interrogatorio di persona che, a qualsiasi titolo, si trovi in stato di detenzione.

    Il rimedio, dunque, è stato individuato nella predisposizione di forme di documentazione “rafforzate”.

    Mentre nell'impianto previgente le due forme di documentazione erano considerate equivalenti, la Riforma Cartabia ha stabilito che debba sempre procedersi a riprese audiovisive, riservando l'altro strumento – ritenuto meno garantito – ai soli casi di indisponibilità delle prime.


    3. Ambito di applicazione

    Tre sono i presupposti applicativi di tale forma di documentazione rafforzata:

    a) lo stato di detenzione del dichiarante;

    b) la necessità di procedere ad un interrogatorio;

    c) lo svolgimento dell'interrogatorio fuori di una udienza.

    Ove ricorrano tutte e tre tali condizioni, dunque, trova applicazione il divieto assoluto di adottare la sola verbalizzazione riassuntiva in relazione all’interrogatorio della persona detenuta, ed è necessaria la riproduzione integrale.

    L'esigenza della documentazione su supporto che cristallizzi l'atto “in presa diretta” è talmente avvertita dal legislatore da indurlo a prevedere anche la ipotesi di eventuale indisponibilità di strumenti di video o fono registrazione o di personale tecnico, consentendo che si possa procedere alle operazioni documentative predette mediante strumenti e personale esterno all'amministrazione giudiziaria con le modalità della perizia o della consulenza tecnica, a seconda che l'atto debba essere compiuto dal giudice o dal pubblico ministero.

    Nei tre paragrafi che seguono si analizzano partitamente i tre presupposti indicati.


    4. Lo stato di detenzione

    Per stato di detenzione deve intendersi la condizione materiale di restrizione, per esecuzione pena, per applicazione di misure cautelari o per provvedimenti custodiali temporanei, in un istituto di custodia o di pena o in un luogo di cura esterno ad esso e, ove eccezionalmente consentita, negli uffici di polizia giudiziaria, nonché la condizione di internamento conseguente all'applicazione di misure di sicurezza, provvisorie o definitive.

    L'irrilevanza del titolo detentivo comporta, dunque, che la detenzione può essere relativa sia all'esecuzione di pena detentiva, sia all'applicazione di misure cautelari, sia a provvedimenti custodiali temporanei quali l'arresto ed il fermo; e che la stessa può riguardare tanto il procedimento cui inerisce l'interrogatorio quanto altro procedimento allo stesso estraneo (Cass.S.U., n. 9/1998).

    Per identità della ragione ispiratrice la disposizione in esame deve ritenersi applicabile anche nei casi di internamento della persona a seguito di applicazione di misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive (Cass.S.U., n. 9/1998).

    Deve, invece, escludersi che le modalità di documentazione “rafforzate” debbano essere osservate quando la persona da interrogare si trovi agli arresti domiciliari. La ragione giustificatrice della norma, risiede, del resto, nella necessità di evitare qualsiasi rischio di coartazione della volontà del detenuto che, per la sua particolare condizione, possa essere sottoposto a suggestioni, volontarie o involontarie, che minerebbero comunque la credibilità delle sue dichiarazioni. Condizione questa che, a giudizio del legislatore, non si determinano nel caso di detenzione domiciliare, che non pone il soggetto in condizioni psicologiche ed ambientali di minorata difesa.

    Parimenti, deve escludersi che possa rilevare l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la condizione del condannato in licenza o in permesso premio.

    La giurisprudenza ha ritenuto che le modalità di documentazione rafforzate riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di «detenzione», condizione nella quale non versa il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 d.l. n. 8/1991, sia trasferito in luogo protetto, dato che egli non perde la libertà (Cass. I, n. 41761/2013).

    Del pari si è ritenuto che, ai presenti fini, il trattenimento presso un centro di accoglienza non è equiparabile allo stato di detenzione, e non comporta la necessità di documentare l'interrogatorio nelle forme previste dall'art. 141-bis (Cass. III, n. 7244/2011).

    Ancora, non equiparabile allo stato di detenzione è la mera convocazione presso gli uffici della polizia giudiziaria di persona nei confronti della quale non era stato ancora emesso alcun provvedimento coercitivo (Cass. I, n. 33361/2002).


    5. La nozione di interrogatorio

    Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sposato una interpretazione restrittiva della nozione di interrogatorio (Cass.S.U., n. 9/1998), chiarendo che ai fini dell'applicabilità dell'art. 141-bis per interrogatorio deve intendersi:

    a) quello reso davanti all'autorità giudiziaria;

    b) dall'indagato o da persona imputata in un procedimento connesso o di reato collegato.

    Tale disposizione, dunque, trova applicazione negli interrogatori condotti dal giudice per le indagini preliminari a norma degli artt. 299 comma 3-ter, 301 comma 2-ter, 294 (interrogatorio di garanzia) nonché in quelli effettuati dal pubblico ministero a norma degli artt. 363,364,388.

    Restano, invece, esclusi dall'ambito di operatività della norma, le sommarie informazioni o le dichiarazioni rese alla P.G. a norma degli artt. 350 e 351, gli interrogatori assunti da quest'ultima su delega del P.m. ex art. 370, le dichiarazioni spontaneamente rese al P.m. o al giudice e gli interrogatori resi in udienza.

    La disposizione in esame, inoltre, non si applica neppure alle dichiarazioni spontaneamente rese al P.m. o al giudice in considerazione del fatto che il legislatore ha mantenuto il riferimento unicamente all'atto formale dell'interrogatorio, non essendo stato peraltro approvato in sede di lavori parlamentari un emendamento volto ad estendere l'applicazione della norma anche ad ogni «colloquio, esame, dichiarazione».


    6. La udienza

    Si è detto che presupposto, negativo, per l'applicabilità della forma di documentazione rafforzata è che l'interrogatorio si svolga fuori di una “udienza”.

    La interpretazione della norma è piana, e non solleva dubbi esegetici di sorta.

    Mette però conto di evidenziare che l'interrogatorio che si svolge a seguito di arresto in flagranza o fermo di indiziato di delitto si svolge in “udienza”, precisamente la udienza di convalida disciplinata dall'art. 391; cosicché non necessita di fonoregistrazione. E ciò sia che essa si svolga in un'aula di tribunale, e sia che si svolga all'interno di una casa circondariale. Di contro, si è detto al paragrafo precedente, l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294, in quanto formalmente svincolato da una “udienza”, è soggetto alla forma di documentazione rafforzata. E non vi è chi non rilevi come tale diversa disciplina, a fronte di istituti omogeni aventi identica funzione di garanzia, non pare del tutto giustificata.


    7. La sanzione processuale della inutilizzabilità

    In mancanza della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio, l'atto è colpito dalla sanzione di inutilizzabilità, in quanto è la registrazione, e non il verbale redatto contestualmente in forma riassuntiva, a far prova delle dichiarazioni rese dalla persona detenuta.

    Tale inutilizzabilità impedisce la valutazione dell'atto sia nel dibattimento a fini probatori, sia in rapporto ad ogni altra decisione da adottare nei riti alternativi, sia in fase di indagini preliminari, come elemento apprezzabile a fini dell'adozione di provvedimenti cautelari e come presupposto per il compimento di ulteriori indagini (Cass.S.U., n. 9/1998).

    Sempre le Sezioni Unite della Suprema Corte, ponendo termine ad un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che la sanzione della inutilizzabilità conseguente alla omessa registrazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione concerne non solo le dichiarazioni autoaccusatorie, ma anche le dichiarazioni reseerga alios, rendendo così le dichiarazioni inutilizzabili sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi (Cass.S.U., n. 39061/2009).

    La mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto, però, non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità (Cass.S.U., n. 39061/2009; Cass. II, n. 26243/2017). Si è infatti ritenuto che, pur in mancanza di trascrizione, il verbale riassuntivo assolve la funzione di garantire che l'interrogatorio è stato reso e che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati, e che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è dotato di pieno valore probatorio (Cass. V, n. 616/2000).

    Vertendosi in ipotesi di ipotesi di inutilizzabilità, e non di nullità, si è coerentemente ritenuto che l'interrogatorio di indagato detenuto effettuato a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis senza la documentazione rafforzata prevista dall'art. 141-bis non determina alcuna nullità della richiesta di rinvio a giudizio (Cass. II, n. 51740/2013).


    8. Casistica

    In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

    a) qualunque dichiarazione resa in sede di interrogatorio da persona detenuta, quale che sia il titolo detentivo, e anche se relativa a fatti privi di connessione o di collegamento con quelli per cui l'interrogatorio è stato disposto, deve essere documentata con le formalità previste dall'art. 141-bis a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti eventuali responsabilità penali (Cass.S.U., n. 9/1998);

    b ) è utilizzabile nel giudizio abbreviato l'interrogatorio di persona in stato di detenzione di cui non sia stata trasmessa la riproduzione audiovisiva o fonografica (Cass. II, n. 42917/2019);

    c ) non determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni lo smarrimento della fonoregistrazione relativa all'interrogatorio di persona in stato di detenzione (Cass. II, n. 15592/2019);

    d)  in stato di detenzione non può essere considerato il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 d.l. n. 8/1991, sia trasferito in luogo protetto, dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto; cosicché il suo interrogatorio non è sottoposto alle formalità di documentazione di cui all'art. 141-bis (Cass. I, n. 41761/2013);

    e) in stato di detenzione non può ritenersi l'imputato in trattenimento presso un centro di accoglienza, cosicché il suo interrogatorio non dev'essere documentato nelle forme previste dall'art. 141-bis (Cass. III, n. 7244/2011);

    f) la mera mancata trascrizione del contenuto dell'interrogatorio registrato o filmato, in presenza della verbalizzazione riassuntiva, non implica inutilizzabilità, anche nel caso in cui la suddetta trascrizione, in quanto richiesta dalla parte, costituisca obbligo per il giudice (Cass. V, n. 617/2000);

    g) non è inutilizzabile l'interrogatorio reso da persona detenuta se il pubblico ministero abbia trasmesso al giudice delle indagini preliminari o a quello del riesame soltanto il verbale riassuntivo e non anche la registrazione fonografica, purché quest'ultima sia stata effettivamente eseguita (Cass. VI, n. 39376/2010);

    h) l'eventuale mancanza delle formalità di documentazione dell'interrogatorio di garanzia non determina nullità dello stesso, ma solo, a norma dell'art. 141-bis, inutilizzabilità (Cass. VI, n. 20526/2003);

    i) è utilizzabile l'interrogatorio reso dall'imputato a seguito della convocazione presso gli uffici della polizia giudiziaria se nei suoi confronti non era stato ancora emesso alcun provvedimento coercitivo (Cass. I, n. 33361/2002).

    l) l'interrogatorio registrato, e parzialmente secretato, reso da collaboratore di giustizia in stato di detenzione di cui non sia stato autorizzato il rilascio di copia integrale a soggetto imputato in altro procedimento, non è affetto da inutilizzabilità ex art. 141-bis cod. proc. pen. considerato che risulta adempiuto il previsto obbligo di documentazione dell'atto che rientra tra i poteri dell'autorità giudiziaria quello di secretare parte delle dichiarazioni mediante "omissis" nella successiva trascrizione dell'interrogatorio (Cass. VI, n. 25619/2020).


    9. Profili di diritto intertemporale

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30/12/2022, si applicheranno secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Vedi subart. 134.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 141 - Dichiarazioni orali delle parti.

    1. Quando la legge non impone la forma scritta [1256], le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale [134, 136] e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti [482]. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

    2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese [116].

    1. Inquadramento

    La norma disciplina le modalità di documentazione delle dichiarazioni delle parti rese oralmente nel processo, diverse da quelle aventi finalità strettamente istruttorie, prevedendo che l'ausiliario del giudice debba redigerne verbale.

    2. Ambito di applicazione della norma

    La disposizione in commento deve essere tenuta nettamente distinta da quelle che disciplinano le facoltà dichiarative delle parti nel processo con finalità istruttorie. Non si tratta, in altri termini, di disposizione riferibile all'interrogatorio dell'indagato (art. 64), all'esame di persona indagata in procedimento connesso (art. 210), all'esame delle parti private (art. 503), alla testimonianza (art. 194), ovvero ad istituti similari che hanno la finalità di raccogliere ogni apporto dichiarativo in ordine ai fatti costituenti oggetto della imputazione.

    Vengono, invece, in rilievo dichiarazioni processuali a contenuto negoziale; dunque, manifestazioni di volontà alle quali l'ordinamento riconnette effetti rilevanti sul piano processual-penalistico. Ciò sempre che, si premura di osservare la norma, per tali atti non sia richiesta espressamente la forma scritta.

    In via esemplificativa, dunque, la norma si riferisce ai seguenti atti processuali compiuti, personalmente ed oralmente, dalla parte in presenza dell'autorità giudiziaria che procede, o della polizia giudiziaria:

    a) denuncia o la querela non presente per iscritto (art. 333 e art. 336);

    b) remissione di querela (art. 340);

    c) revoca della costituzione di parte civile (art. 82);

    d) rinuncia alla udienza preliminare (art. 419);

    e) richiesta di rito abbreviato (art. 438), patteggiamento (art. 446), sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis);

    f) la dichiarazione di impugnazione (571) e la rinuncia ad essa (589);

    g) la deduzione della nullità relativa (art. 182).

    Di contro richiedono la forma scritta, e non possono essere formulati oralmente:

    a) la dichiarazione di ricusazione (art. 38);

    b) la richiesta di rimessione del processo (art. 46);

    c) la dichiarazione di costituzione in giudizio della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (artt. 100,84,85);

    d) la rinuncia alla querela (339)

    e) la richiesta di revisione (art. 633);

    f) la richiesta di equa riparazione (art. 645).


    3. Contenuto

    Nelle ipotesi, dunque, in cui le dichiarazioni individuate al paragrafo che precede possano essere rese personalmente ed oralmente dalla parte alla autorità giudiziaria che procede, la norma in commento dispone che l'ausiliario che assiste il giudice debba:

    a) redigere il verbale contenente le dichiarazioni suddette;

    b) curare la registrazione delle dichiarazioni secondo le disposizioni che regolano la documentazione degli atti (art. 134).

    Nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia, invece, fatta da procuratore speciale, al verbale è allegata la procura. Per la disciplina della procura speciale si rinvia al commento subart. 122.

    Attesa la natura delle dichiarazioni così verbalizzate, la parte ha diritto ad ottenere, a sue spese, copia delle dichiarazioni rese.


    4. Casistica

    La giurisprudenza ha stabilito che se nel corso di un atto di indagine viene richiamato il contenuto di un precedente atto ciò non comportano alcun onere di allegazione di quanto richiamato, non essendo tale formalità contemplata da alcuna delle norme del titolo terzo del secondo libro del codice di rito (Cass. I, n. 3675/2012).

    Bibliografia

    Vedi subart. 134.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 142 - Nullità dei verbali.

    1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione [110] del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

    1. Inquadramento

    La disposizione, conclusiva del titolo terzo dedicato alla documentazione degli atti, detta la disciplina della nullità del verbale, limitandola alle sole ipotesi della carenza di sottoscrizione da parte del cancelliere e della assoluta incertezza sulle persone intervenute.

    2. Profili generali

    L'interpretazione sia letterale che sistematica dell'art. 142 induce ad affermare che il legislatore ha inteso comprimere al massimo la sfera delle situazioni con effetti invalidanti sul verbale, con relativa espansione delle mere irregolarità formali. Infatti due — e solo due — sono le cause di nullità del verbale:

    a) la assoluta incertezza sulle persone intervenute;

    b) la mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

    La giurisprudenza interpreta peraltro in modo ulteriormente restrittivo la disposizione. Ha infatti ritenuto che vi è incertezza assoluta sulle persone che sono intervenute solo quando è preclusa qualsiasi possibilità di identificazione coloro che hanno presenziato alla formazione dell'atto (Cass. V, n. 6399/2009). Condizione questa che ricorre, peraltro, allorché l'identità del soggetto che partecipa all'atto non solo non sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso né da altri atti processuali richiamati dal verbale o che a questo siano, comunque, riconducibili (Cass.S.U., n. 41461/2012).

    Ciò che rileva, comunque, non è l'individuazione della persona fisica che ricopre la funzione, quanto la certezza che l'ufficio che ha proceduto alla redazione sia stato effettivamente ricoperto e che siano stati assolti i compiti istituzionali; motivo per il quale si è ritenuto che costituisce mera irregolarità la mancata precisazione delle generalità del P.m. nel verbale del dibattimento, allorché risulti sicura l'effettiva partecipazione. Infatti, la nullità ex art. 142 attiene all'incertezza assoluta in ordine all'intervento dei soggetti che devono partecipare al dibattimento, non alla indicazione nominativa dei partecipanti (Cass. V, n. 5770/1998).

    Quanto alla sottoscrizione, rinviandosi per ogni approfondimento al commento subart. 110, pacifico è che per la validità del verbale sia sufficiente la sigla del pubblico ufficiale, essendo irrilevante che attraverso detta sigla non possa individuarsi il nome del sottoscrittore; nome al quale, in caso di specifica contestazione, può comunque risalirsi aliunde, anche attraverso altri atti dell'ufficio (Cass. III, n. 3513/1997).

    La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che la nullità conseguente a tale mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto non comporta l'annullamento dell'intero giudizio a cui lo stesso si riferisce qualora non risultino essere state pregiudicate l'attività defensionale o giurisdizionale (Cass. III, n. 40316/2021).


    3. Natura della nullità

    La nullità prevista dall'art. 142 per incertezza assoluta delle persone intervenute per carenza di sottoscrizione del pubblico ufficiale non ha carattere assoluto. Essa infatti non è definita come tale dalla disposizione in commento e, comunque, non offende alcuno dei beni del giusto processo garantiti dall'art. 179, comma 1.

    Essa ha invece carattere relativo, con conseguente onere della parte di eccepirla, a pena di decadenza, immediatamente dopo il compimento dell'atto, quando vi assiste, o al massimo con l'impugnazione della sentenza emessa al termine del giudizio in cui s'è verificata a norma dell'art. 182 (Cass. IV, n. 3917/1997, Di Pinto).

    La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto intempestiva l'eccezione proposta per la prima volta dal difensore dell'indagato in sede di procedimento di riesame relativa alla omessa sottoscrizione da parte dei verbalizzanti di un verbale di sommarie informazioni, in quanto, ai sensi dell'art. 182 la stessa avrebbe dovuto essere dedotta, a pena di decadenza, nell'udienza di convalida (Cass. I, n. 40700/2015).

    Il regime di tale nullità è, dunque, quello proprio delle nullità a regime intermedio, per il quale si rinvia al commento subart. 182 (in tema della qualificazione di tale nullità Cass. III, n. 17801/2011).

    Deve però precisarsi che la mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto non comporta l'annullamento dell'intero giudizio a cui si riferisce, sempre che non abbia determinato un vulnus insanabile l'attività defensionale ovvero l'effettivo svolgimento di quella giurisdizionale (Cass. V, n. 15980/2012).


    4. Casistica

    In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

    a) la mancata precisazione delle generalità del P.m. nel verbale del dibattimento, allorché risulti sicura l'effettiva partecipazione costituisce mera irregolarità e non determina nullità (Cass. V, n. 5770/1998);

    b) la nullità relativa ravvisabile nella omessa sottoscrizione di verbali di udienza da parte del pubblico ufficiale redigente, ove verificatasi nell'ambito di un dibattimento che si articola in più udienze, è sanata per accettazione degli effetti dell'atto, «ex» art. 183, lett. a) ove la relativa eccezione non venga formulata, all'udienza successiva (Cass. II, n. 2503/2007);

    c) la omessa sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto, anche a mezzo di una sigla, configura una nullità relativa da eccepire immediatamente dopo il compimento dell'atto, sempre che non sussista incertezza assoluta sulle persone intervenute all'atto (Cass. IV, n. 10181/2004);

    d) l'omessa sottoscrizione del verbale da parte dell'interprete integra una mera irregolarità, atteso che la nullità del verbale sussiste solo nei casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute o di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (Cass. VI, n. 45939/2015);

    e) l'omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria non è causa di nullità né di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni (Cass. III, n. 1792/2010);

    f) non determina nullità la eventuale incompletezza del verbale di udienza, con riguardo all'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero (Cass. VI, n. 9759/1999);

    g) non determina nullità la mancata indicazione nel verbale di udienza dell'ora di apertura e chiusura (Cass. VI, n. 13403/1998);

    h) non è nullo il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, quale documento “Word” non stampato (Cass. V, n. 8442/2013);

    i) non determina nullità la non decifrabilità della firma in calce ad atto di un procedimento penale non ne determina l'invalidità, allorché la sottoscrizione sia suscettibile di essere abbinata, anche sulla base di elementi esterni di identificazione, a una determinata persona fisica (Cass. II, n. 7951/2007);

    j) non determina nullità del verbale la sua redazione in forma riassuntiva sebbene non ricorressero le condizioni di cui all'art. 140 ed in mancanza del consenso espresso dalle parti ai sensi dell'art. 559 (Cass. III, n. 5892/2014);

    k) determina una nullità d'ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova, per assenza sia di trascrizioni che del verbale riassuntivo (Cass. III, n. 37463/2008);

    l) determina inutilizzabilità la omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli (Cass. III, n. 49331/2013);

    m) non determina la nullità la mancata sottoscrizione del verbale di udienza in ogni foglio, in quanto tale sanzione è prevista solo per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente (Cass. V, n. 1740/2010);

    n) è valido il verbale di arresto in cui siano indicati i nominativi di tutti gli operanti che l'hanno eseguito, ma che sia stato sottoscritto mediante sigle autografe solo da alcuni di essi (Cass. VI, n. 28133/2010);

    o) non determina nullità od inutilizzabilità la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso (Cass. VI, n. 1400/2009);

    p) non determina nullità del verbale la mancanza di sottoscrizione da parte del giudice, derivando questa unicamente dall'omessa sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente. (Cass. III, n. 43803/2008);

    q) non sussiste nullità del verbale redatto e sottoscritto dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente (Cass. IV, n. 3352/1997);

    r) non determina nullità la omessa sottoscrizione da parte del tecnico del verbale redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico (Cass. VI, n. 26018/2008);

    s) non determina nullità né inutilizzabilità l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni (Cass. III, n. 24305/2017).

    Bibliografia

    Vedi subart. 134

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 143 bis - Altri casi di nomina dell'interprete1.

    1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

    2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

    3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

    4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.

     

    [1] Articolo inserito dall'art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

    1. Inquadramento

    Se l'art. 143 disciplina i diritti (all'interprete ed in alcuni casi alla traduzione scritta) dell'imputato od indagato alloglotta, la disposizione in commento, di recentissima introduzione, individua le facoltà processuali della persona offesa dal reato che, del pari, non conosca la lingua italiana. Essa prevede anche — in materia di lingua — i diritti delle altre parti, diverse dall'imputato e dalla persona offesa.

    2. Profili generali

    La direttiva 29/2012/UE ha previsto in ambito comunitario una serie di strumenti finalizzati alla tutela processuale delle vittime del reato, taluni dei quali già conosciuti dal nostro ordinamento, altri innovativi. Fra questi ha sancito i diritti della vittima di comprendere e di essere compresa, tanto in fase di indagine, quanto in fase processuale, nonché il diritto di esprimere le proprie denunce senza rischi di fraintendimenti e di conoscere facoltà e poteri attribuiti dal sistema processuale alle persone offese del reato.

    A tale direttiva ha dato seguito il d.lgs. n. 212/2015, recante, attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/Gai.

    Tale disposizione, tra l'altro, ha introdotto l'art. 90-bis, e dunque una ipotesi di informativa obbligatoria alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, in una lingua a lei comprensibile, delle facoltà processuali che le sono riconosciute; ha introdotto anche l'art. 90-quater, che contempla la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, condizione alla quale varie norme dell'ordinamento riconnettono specifiche conseguenze giuridiche.

    Ed ha inserito nell'impianto codicistico l'art. 143-bis, il cui contenuto di seguito si esamina.


    3. Scritti e dichiarazioni di soggetti diversi dall'imputato e dalla persona offesa

    Il primo comma della nuova disposizione, ad una prima lettura, risulta avere una sfera di applicazione soggettiva più ampia rispetto alla persona offesa dal reato. La rubrica della disposizione, del resto, si riferisce genericamente ad “altri casi di nomina dell'interprete”.

    Essa prevede, infatti, che l'autorità giudiziaria nomina un interprete nei seguenti casi: a) quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile; b) quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana; in tal caso la dichiarazione può anche essere fatta per iscritto ed é inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

    E tuttavia richiesto l'accertamento, in concreto, della incapacità di comprensione della lingua italiana, perché il diritto all'assistenza di un interprete non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, (Cass. III, n. 23941/2021).

    Dunque, la disposizione non si riferisce in prima battuta alla persona offesa dal reato, ma ad ogni tipo di scritto, da chiunque esso provenga, e ad ogni dichiarazioni, da chiunque debba essere formulata.

    Quanto agli scritti, la disposizione non pare invero avere un contenuto innovativo rispetto alla traduzione degli atti, per il quale si rinvia al commento subart. 109. Quanto alle dichiarazioni, nel riprendere il contenuto dell'art. 143 prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 32/2014, sancisce il generale principio della traducibilità delle dichiarazioni delle parti, da chiunque esse siano formulate, nel contesto del processo.

    Con ogni probabilità il legislatore, con la disposizione in esame, ha solo voluto porre rimedio ad un vuoto legislativo che era conseguito alla riformulazione dell'art. 143 che, in quanto incentrato solo sulle garanzie per l'imputato, aveva di fatto obliterato di disciplinare la traduzione di scritti e dichiarazioni provenienti da altri soggetti.


    4. La persona offesa

    Il comma secondo della norma, invece, individua espressamente le facoltà processuali della persona offesa alloglotta. Come nella ipotesi “parallela” di cui all'art. 143, riferibile al solo imputato, le garanzie si articolano su due pilastri fondamentali: il diritto all'interprete ed il diritto alla traduzione di atti.

    Essa prevede che l'autorità procedente, dunque giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nomina, anche d'ufficio, un interprete: a) quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana; b) quando essa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

    Il legislatore processuale espressamente consente che l'assistenza dell'interprete possa essere assicurata anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza; ma ciò a condizione che la presenza fisica dell'interprete non sia ritenuta necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

    Naturalmente, la ricorrenza di una simile condizione è rimessa alla esclusiva valutazione dell'autorità che procede e rispetto ad essa le parti, pur avendo certamente un potere di impulso ed interlocuzione, non hanno potere di impugnativa; e la eventuale violazione della disposizione non determina nullità.

    Quanto alla traduzione di atti, il legislatore non ha ritenuto di dover individuare una serie di atti per i quali, in caso di mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona offesa, sia sempre necessaria la traduzione.

    Ha più genericamente stabilito che la persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. Dunque, è rimesso alla autorità giudiziaria stabilire quali atti debbano essere tradotti per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa alla persona offesa.

    Significativo è che non debba trattarsi necessariamente di una traduzione scritta, in quanto essa può essere anche in forma orale e per riassunto, sempre che l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.


    5. Le altre garanzie concernenti la lingua

    Giova ricordare che il d.lgs. n. 212/2015 ha introdotto anche altre garanzie per la persona offesa alloglotta, ed in particolare: a) l'assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela (art. 107-ter disp. att., che consente alla persona offesa che non conosce la lingua italiana il diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; e di ottenere copia, nella lingua da lei conosciuta, della attestazione di ricezione della denuncia o della querela; b) in caso di denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea da persona offesa residente o domiciliata nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello tali atti affinché' ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente (art. 108-bis disp. att.).


    6. Conseguenze della violazione della disciplina

    Vigendo nel nostro ordinamento il principio di tassatività delle nullità, deve affermarsi che la violazione della disciplina concernente i diritti in materia di lingua delle persone diverse dall’imputato non determina alcun effetto invalidante sul procedimento o sul  processo.

    Il principio è stato del resto ribadito dalla giurisprudenza, che ha affermato non essere causa d'inutilizzabilità né di nullità la mancata nomina di un interprete in occasione di dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana e, per l’effetto, non invalidante la circostanza che sia la denuncia della persona offesa che il verbale delle sommarie informazioni rese da altra persona siano stati redatti dagli operanti direttamente in lingua italiana, traducendo dall'inglese (Cass. III, n. 18280/2020).

    Bibliografia

    Parlato, La parola alla vittima, Una voce in cerca di identità e di ascolto effettivo nel procedimento penale, in Cass. pen. 2013, 3293B, fasc. 9.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 143 - Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali1.

    1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

    2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

    3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

    4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

    5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

    6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.

     

    [1] Articolo sostituito dall'art. 1, d.lg. 4 marzo 2014, n. 32. Il testo originario recitava: «Nomina dell'interprete. 1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. 2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.».

    Riferimenti chiave:

    L. 4 agosto 1955, n. 848; d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32.

    1. Inquadramento

    La disposizione, riscritta con d.lgs. n. 32/2014 che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, accorda speciali tutele a coloro che non comprendono la lingua italiana, siano essi italiani o stranieri, prevedendo che essi hanno, in via generale, diritto alla assistenza di un interprete in tutti gli atti processuali, e che in relazione ad alcuni di essi maggiormente rilevanti abbiano anche diritto alla traduzione scritta. Per la, diversa, condizione dei cittadini italiani appartenenti alle minoranze linguistiche tutelate si veda il commento subart. 109.

    2. Profili generali

    Salve le eccezioni di cui all'art. 109 per gli appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, ogni atto processuale deve essere formato in lingua italiana; in questo senso può dirsi che gli atti del processo penale sono atti a forma linguistica vincolata. La norma risponde alla intuitiva esigenza di individuare una forma di comunicazione fra gli attori del processo che sia, ad un tempo, unica e quanto più possibile condivisa.

    Ma il legislatore, anche in attuazione dell'art. 6, n. 3 CEDU che garantisce ad ogni accusato il diritto ad essere informato, nella lingua che egli comprende ed in maniera dettagliata, della natura e dei motivi della accusa a lui rivolta, si occupa di assicurare un giusto processo, e dunque il pieno esercizio del diritto di difesa, anche a chi non comprende la lingua italiana.

    Nell'attuale formulazione della norma in commento, due sono i pilastri fondamentali sui quali poggia la disciplina: il diritto all'interprete, assicurato in relazione a tutti gli atti processuali, ed il diritto alla traduzione in forma scritta dei più significativi di essi.

    La norma in esame, si badi, si riferisce al solo  indagato od imputato, ma non anche alla persona offesa ovvero alla persona informata sui fatti, le cui guarentigie non sono in alcun modo disciplinate dalla norma in commento. Talché la mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona, diversa dall’indagato o dall’imputato,  che non conosca la lingua italiana (Cass. III, n. 18280/2020).

    Per i diritti della persona offesa e degli altri attori del processo che non conoscano la lingua italiana vedasi, invece, sub art. 143 bis.


    3. Accertamento sulla conoscenza della lingua italiana

    La previgente formulazione della norma non conteneva una disciplina specifica in ordine all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato o dell'arrestato. Ne conseguiva che l'obbligo della traduzione scattava solo al momento della verifica della mancata conoscenza, che doveva essere perciò dedotta dalla difesa dall'imputato ove non rilevata dall'autorità procedente attraverso altre fonti di conoscenza.

    Nella nuova formulazione della disposizione, invece, si impone all'autorità giudiziaria un obbligo di specifico accertamento: se, infatti, per i cittadini italiani la conoscenza della lingua del processo si presume fino a prova contraria, per i non cittadini è necessario che di volta in volta sia eseguita, nel primo momento utile corrispondente al primo atto da notificarsi all'indagato od al quale egli presenzi, una verifica specifica. E solo ove tale verifica fornisca un esito negativo, scatta l'obbligo della traduzione di cui si dirà ai paragrafi che seguono.

    In merito al grado di conoscenza che lo straniero deve avere della lingua italiana, esso deve essere certamente tale garantire il conseguimento delle finalità che si prefigge la norma; dunque, deve consentirgli di comprendere non solo l'accusa contro di lui formulata, ma anche di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Se lo straniero ha mostrato, in qualsivoglia maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non è rimasto completamente inerte, ma al contrario, ha assunto personalmente delle iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, il giudice non ha alcun obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete (in tal senso Cass.S.U., n. 12/2000).

    Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che: a) il mero «status» di straniero o apolide non determina, da solo, il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana (Cass.S.U., n. 25932/2008), principio enunciato in vigore della previgente disciplina ma ancora attuale; b) non costituiscono una prova automatica della ignoranza della lingua italiana la pregressa nomina dell'interprete ovvero l'eseguita traduzione di alcuni atti; il giudice è sempre libero di accertare, in ogni momento o fase del giudizio, la conoscenza effettiva della lingua sulla base di circostanze univoche di segno diverso (Cass. III, n. 37364/2015); c) non prova la conoscenza della lingua italiana la mera circostanza che l'imputato alloglotta abbia nominato un difensore di fiducia, se non risulti altresì che impieghi proprio tale lingua nei contatti con lui o nel compimento delle altre attività processuali (Cass. III, n. 16794/2015); d) l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana non deve necessariamente essere compiuto personalmente dall'autorità giudiziaria, in quanto la circostanza può essere verificata anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Cass. V, n. 52245/2014); e) l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi (Cass. fer., n. 44016/2014).


    4. Diritto alla assistenza dell'interprete
    4.1. Profili generali

    Si è detto che due sono i presidi attraverso i quali il legislatore garantisce tutela all'alloglotta: il diritto alla assistenza dell'interprete e la traduzione scritta di alcuni atti.

    L'imputato (ma anche l'indagato per la estensione operata dall'art. 61) che non conosce la lingua italiana ha diritto alla assistenza gratuita di un interprete al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire sia il compimento di specifici atti ai quali abbia diritto di assistere, che le udienze alle quali partecipa.

    Ad analoga assistenza ha diritto per le comunicazioni con il difensore, prima di un interrogatorio ovvero al fine di presentare memorie o richieste nel corso del procedimento.

    L'interprete deve essere nominato anche quando il pubblico ministero, l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede al compimento di un atto, ovvero lo stesso giudice, conoscano la lingua parlata dall'alloglotta.

    Le disposizioni concernenti le condizioni di capacità e le incompatibilità dell'interprete nonché le altre disposizioni attuative sono contenute negli articoli successivi del titolo.


    4.2. Conseguenze della mancata nomina

    La giurisprudenza ha chiarito che, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 32/2014 la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Cass. III, n. 30891/2015).


    5. Diritto alla traduzione scritta
    5.1. Profili generali

    Di alcuni atti di particolare significato la norma dispone che si proceda a traduzione scritta. Assai opportunamente, ponendo fine a contrasti giurisprudenziali che nella previgente disciplina avevano interessato principalmente la necessità di tradurre le ordinanze in materia cautelare personale, la disposizione in commento contiene una elencazione degli atti da tradurre: a) informazione di garanzia (art. 369); b) informazioni sul diritto di difesa (art. 369-bis); c) provvedimenti che dispongono misure cautelari personali (art. 292 e art. 309); d) avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis); e) decreti che dispongono l'udienza preliminare (art. 419); f) citazione a giudizio (art. 550); g) sentenze; h) decreti penali di condanna (art. 460).

    L'individuazione di tali atti lascia tuttavia aperti margini di interpretazione. In particolare, non sono ricompresi nell'elencazione i provvedimenti applicativi di misure di sicurezza in via provvisoria, il decreto che dispone il giudizio emesso dal Gip nonché le fissazioni dei giudizi di riesame, appello e cassazione, salvo che non si propenda per una interpretazione estensiva della nozione di misura cautelare personale e di citazione a giudizio.

    Allo stato pare prevalere, viceversa, una interpretazione rigorosa della disposizione. Si è infatti affermato non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio di appello quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso imputato o dal suo difensore (Cass. V, n. 32251/2015, e, più di recente Cass. II, n. 20394/2022). E si è pure ritenuto che il provvedimento del tribunale del riesame che fissi l'udienza in camera di consiglio non è del pari soggetto a traduzione (Cass. VI, n. 48647/2014).

    Non vengono fissati termini, né ordinatori né perentori, per il compimento della traduzione: il legislatore si limita a richiedere che la traduzione avvenga entro un termine congruo in relazione alle esigenze difensive dell'imputato.

    La norma prevede anche che il giudice possa disporre la traduzione, sempre gratuita, di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico; deve però farlo con atto motivato, impugnabile solo unitamente alla sentenza.

    Nei paragrafi che seguono si esaminano profili particolari che emergono in relazione ad alcune ipotesi particolari.


    5.2. Conseguenza della omessa traduzione: nullità

    Gli atti di cui è obbligatoria la traduzione che non vengano tradotti all'imputato alloglotta sono affetti da nullità generale di tipo intermedio. Rinviandosi per le specifiche ipotesi trattate nei paragrafi che seguono al relativo commento, occorre ricordare che la giurisprudenza ha chiarito che: a) determina una nullità di ordine generale a regime intermedio la omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in una lingua nota all'indagato che non comprenda la lingua italiana; ma tale nullità non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 (Cass.S.U., n. 39298/2006), principio da ritenersi valido anche per la vigente disciplina; b) la omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano determina nullità di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Cass. VI, n. 44421/2015); c) determina una nullità generale di tipo intermedio, sanata dalla comparizione della parte e dalla mancata tempestiva deduzione, l'omessa traduzione della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nei confronti di imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana (Cass. III, n. 37364/2015); d) determina una nullità generale di tipo intermedio, che resta sanata dalla comparizione della parte, l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato emesso nei confronti dell'imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana(Cass. V, n. 11060/2017).

    e) la mancata lettura degli atti processuali all'imputato straniero analfabeta che comprende la lingua italiana non determina alcuna nullità, in quanto l'effettività del diritto di difesa è assicurata dall'obbligatoria assistenza del difensore ( Cass., III, n. 38863/2022 )


    6. L'imputato che ha eletto domicilio, l'irreperibile ed il latitante

    In relazione alla previgente disciplina in più occasioni la Suprema Corte aveva ribadito che l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana deve escludersi laddove lo stesso si sia reso, per causa propria, irreperibile o latitante, così da imporre la notificazione degli atti processuali che lo riguardano al difensore (da ultimoCass. I, n. 8591/2020).

    In una decisione (Cass. II, n. 12101/2015) si è ritenuto che tale orientamento, sebbene formatosi sotto la vigenza della versione originaria dell'art. 143, risulta tuttavia pienamente coerente altresì con il «nuovo» testo della norma. La Corte ha osservato che l'obbligo di traduzione ha un senso unicamente rispetto agli atti processuali cui l'imputato alloglotta partecipi personalmente o che comunque giungano nella sua sfera di conoscenza o di conoscibilità; soltanto in queste ipotesi acquista rilievo l'esigenza di assicurare la piena comprensione degli atti da parte di chi non conosca la lingua in cui tali atti sono formati. Ma tale esigenza non è ravvisabile nei casi in cui gli atti debbano notificarsi al solo difensore, essendo il destinatario della comunicazione perfettamente in grado di comprenderne il contenuto e, eventualmente, di riferirlo al proprio assistito, qualora mantenga dei contatti con quest'ultimo, nella lingua da essi prescelta.

    Con certezza simile interpretazione deve estendersi anche alla ipotesi in cui l'imputato, dopo aver eletto domicilio, si renda presso di esso irreperibile, talché le notifiche vengono eseguite al difensore a norma dell'art. 161. La giurisprudenza ha infatti chiarito che ove l'imputato si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, è escluso l'obbligo di traduzione degli atti, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti (Cass. VI, n. 47896/2014).

    Vi è, infine, da evidenziare che un tale principio, enunciato con simile ampiezza e motivato dalla carenza di pregiudizio che la intermediazione del difensore assicura rispetto alle esigenze di comprensione del suo assistito, induce a ritenere che anche in caso di mera elezione di domicilio presso il difensore non vi sia l'obbligo di traduzione. Ed è questo, infatti, l'approdo cui è pervenuta la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che ha ritenuto non sussistere obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta in tutti i casi in cui questi abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia (Cass. V,  n. 57740/2017).

    Tanto che la più recente giurisprudenza si è spinta ad affermare che l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana è escluso ove lo stesso si sia posto in una qualunque  condizione processuale cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore (Cass. I, n. 8591/2020).

    Ma deve darsi atto che tale orientamento non è incontrastato, essendosi pure affermato il principio opposto, e cioè che l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste, a pena di nullità ex art. 178, lett. c),  anche nel caso in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Cass. I, n. 28562/2022 e Cass. I, n. 40584/2021).


    7. La traduzione della sentenza

    Prima della modifica legislativa, prevalente (anche se non univoca) era la tesi per cui l'imputato alloglotta non avesse diritto alla traduzione scritta delle sentenza emessa nei suoi confronti (Cass. VI, n. 10300/2013).

    La disposizione in commento ha formalizzato un principio opposto: l'imputato ha diritto alla traduzione in lingua a lui comprensibile del testo della sentenza; dunque, sia della epigrafe che della motivazione e del dispositivo.

    Quanto alle conseguenze della omessa traduzione, già in vigenza della previgente disciplina era pacifico che la mancata traduzione della sentenza nella lingua comprensibile all'imputato non incide sulla legittimità o validità della decisione, bensì soltanto sulla possibilità per l'interessato di attivare avverso la stessa gli strumenti di reazione previsti dall'ordinamento, e dunque di proporre impugnazione. La mancata traduzione non inficia di per sé la decisione, ma incide soltanto sui termini per proporre impugnazione, dal momento che impedisce al diretto interessato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti e, dunque, di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni.

    Dunque, l'omessa traduzione ha quale unico effetto quello di sospendere o comunque dilazionare il termine per proporre impugnazione in capo all'imputato fintanto che questi non abbia avuto compiuta conoscenza dell'atto in una lingua al medesimo accessibile.

    Tale orientamento è stato ribadito espressamente dalla Suprema Corte anche con riferimento alla disciplina scaturente dalla novella. Si è infatti affermato che la omessa traduzione non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (Cass. II, n. 45408/2019) se del caso chiedendo la restituzione nel termine per l'impugnazione (Cass. II, n. 22465/2022).

    Vi è poi anche da osservare che la quando la impugnazione avverso un provvedimento non tradotto sia stata ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta può configurarsi comunque una lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato; ma perché ciò accada non è sufficiente il mero dato storico della mancata traduzione, ma è necessario che solo l'imputato evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Cass. VI, n. 25276/2017).

    La facoltà di rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza è, poi, atto personalissimo dell'imputato; con la conseguenza che  la mancata proposizione personale della relativa eccezione da parte dell'imputato non può essere surrogata dalla dichiarazione del difensore in udienza in presenza dell'interessato, non essendo possibile desumere dal silenzio di questi l'assenso implicito a detta eccezione (Cass. VII, n. 9504/2019).

    Allo stesso modo, essendo la traduzione funzionale all'esercizio personale del diritto di difesa, essa non è necessaria quando la legge riservi al solo difensore il diritto di impugnare, come avviene per il ricorso per cassazione, atteso che dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., ad opera dellal. n. 103/2017, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Cass. V, n. 15056/2019).

    Infine, non sussiste il diritto dell'imputato alloglotta alla traduzione del dispositivo della sentenza letto in udienza, trattandosi di atto non ricompreso tra quelli per i quali l'art. 143 prevede tale obbligo. (Cass. III, n. 19195/2015).


    8. La traduzione della ordinanza cautelare

    In vigenza della nuova disciplina si è ritenuto che la omessa traduzione del provvedimento che applica misura cautelare nei confronti di alloglotta che non comprenda la lingua italiana determina nullità a regime intermedio del provvedimento solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare (Cass. III, n. 14990/2015).

    Se, invece, la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294, e il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine «incongruo» (Cass. IV, n. 33802/2017). Negli stessi termini anche Cass. V, n. 22065/2020, la quale ha chiarito che in questo caso il termine per proporre la richiesta di riesame avverso il titolo cautelare, ai sensi dell'art. 309, decorrerà dall'avvenuta traduzione del titolo stesso.

    Pare dunque superato il vecchio orientamento che riconnetteva alla mancata traduzione la mera non decorrenza dei termini per proporre impugnazione (Cass. V, n. 18023/2013).

    La traduzione dell'ordinanza cautelare deve essere necessariamente scritta (salva la ipotesi della udienza di convalida di cui si dirà al paragrafo che segue): una eventuale traduzione in forma orale determina una nullità a regime intermedio, da ritenersi sanata nel caso in cui al compimento dell'atto abbiano assistito la parte ed il suo difensore senza nulla eccepire (Cass. Fer., n. 47739/2015).

    La giurisprudenza ha ritenuto che l'obbligo di traduzione sussiste anche nel caso di provvedimento disposto ex art. 27 a seguito di dichiarazione di incompetenza del g.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale, sempre che ricorrano gli altri presupposti (Cass. III, n. 11514/2015).

    Va però evidenziato che la proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale, sempre che l'impugnazione non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale (Cass. III, n. 7056/2015).

    Alla ordinanza cautelare vera e propria deve ritenersi equiparato il provvedimento di aggravio, che deve essere parimenti tradotta (Cass. VI, n. 51951/2017); ciò in quanto compiuto esercizio del diritto di difesa, cui è preordinata la traduzione, presuppone la conoscenza degli elementi valorizzati ai fini dell'aggravamento


    9. Il provvedimento cautelare reso all'esito della udienza di convalida

    Due aspetti rilevanti si pongono al riguardo: il mancato reperimento di un interprete e la necessità della traduzione della ordinanza letta in udienza.

    Con riferimento alla prima ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto che, anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete. Ricorre, infatti, un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, ovviamente meramente cartolare (Cass. IV, n. 4649/2015).

    Non necessaria è stata invece ritenuta la traduzione scritta dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa all'esito di udienza di convalida con la regolare assistenza di un interprete, in quanto l'indagato è stato reso edotto degli elementi di accusa a suo carico ed è posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame (Cass. I, n. 48299/2014).


    10. Procedimento di riesame

    Deve in primo luogo ritenersi che non sia richiesta la traduzione della ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame; ed in tale senso si è espressa Cass. I, n. 17905/2015, valorizzando la circostanza tale provvedimento non è inserito tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione e che non risulta neppure essenziale per la conoscenza delle accuse a carico dell'imputato non essendo un atto che limita «ab origine» la libertà personale. Ciò sempre che il titolo custodiale non divenga il provvedimento stesso del tribunale del riesame in accoglimento del gravame proposto dal pubblico ministero.

    Neppure richiesta è la traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, anche a seguito dell'entrata in vigore della novella, posto che la sua omissione non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale atto, né con riferimento a quelli da questo dipendenti, poiché l'avviso non è incluso nell'elenco degli atti per i quali l'art. 143 prevede l'obbligo di traduzione (Cass. VI, n. 48647/2014).

    Deve però anche osservarsi che un recente orientamento tende ad equiparare il regime giuridico della omessa traduzione della decisione del riesame a quello della sentenza, affermando che la mancanza di traduzione non determina invalidità ma comporta, comunque, che i termini per l'eventuale ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui l'indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza (Cass. V, n. 10993/2019).


    11. Assenza di disciplina transitoria

    Il d.lgs. n. 32/2014 non contiene una disciplina transitoria; dunque la validità degli atti, per il principio «tempus regit actum», deve essere valutata sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione.

    Si è quindi precisato che il diritto all'assistenza dell'interprete scaturente dalla nuova formulazione della norma non è configurabile in relazione ad atti e attività compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata modifica normativa se allora non previsti (Cass. III, n. 27067/2014).

    Quando, però, vi è un diritto ancora esercitabile, l'obbligo di traduzione degli atti processuali è configurabile anche in relazione agli atti processuali anteriori alla novella; per questo il diritto alla traduzione non è configurabile con riferimento ad una sentenza già impugnata, né in relazione ad un provvedimento per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione (Cass. III, n. 41834/2015).


    12. La traduzione degli atti non processuali

    Vedi subart. 109.


    13. Casistica

    In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

    a ) l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613, ad opera della l. n. 103/2017, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Cass. V, n. 32878/2019);

    b ) la omessa traduzione del decreto di fissazione dell'udienza camerale di definizione del patteggiamento ex art. 447 non determina nullità qualora consegua all'istanza del difensore di fiducia munito di procura speciale (Cass. V, n. 32878/2019);

    c) il diritto alla traduzione concerne le prove formate in una lingua non conosciuta dall'imputato, e non riguarda perciò conversazioni avvenute nella sua lingua madre, che abbiano costituito oggetto d'intercettazioni; ed il diritto alla traduzione riguarda comunque l'imputato e non il suo difensore (Cass. I, n. 22151/2015);

    d) la mancata nomina di interprete per conferire con il difensore può configurare una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) solo se determina un'effettiva lesione del diritto di assistenza dell'imputato; e perciò questi ha l'onere di individuare il pregiudizio concretamente subito (Cass. I, n. 30127/2015);

    e) è inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581, proposta da soggetto legittimato che non conosca la lingua italiana (Cass. VI, n. 25287/2015);

    f) è onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, e se propone ugualmente tale ultima consuma tale facoltà, in quanto se ne presupponendone la carenza d'interesse (Cass. VI, n. 20634/2015);

    g) l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione del mandato di arresto europeo degli atti solo se ne faccia espressa e motivata richiesta (Cass. VI, n. 1199/2015);

    h) l'art. 143 non prevede la traduzione del decreto di sequestro in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, per cui dal mancato espletamento di tale adempimento non discende alcuna conseguenza giuridica o influenza sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame (Cass. II, n. 41961/2017);

    i) non integra ipotesi di nullità la mancata di traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta ma, se vi è stata specifica richiesta, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (Cass. I, n. 23608/2014);

    l) determina la nullità dell'ordine di esecuzione la mancata traduzione in una lingua nota allo straniero, e la necessità della sua rinnovazione, ma l'invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata (Cass. I, n. 20768/2018);

    m) la procura speciale e la istanza per l'applicazione pena ex art. 444 non devono  essere tradotte in quanto l'obbligo di traduzione è riferito agli atti compiuti nel processo da parte del p.m. e dal giudice(Cass. III, n. 15773/2018); 

    n ) non determina nullità la mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente le garanzie ed i diritti difensivi in caso di arresto, prevista dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, poiché il diritto di difesa è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete (Cass. V,  n. 11068/2017).

     

    Bibliografia

    Curlotti, Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1997, 463, fasc. 2; Meloni, Niente di nuovo sul fronte della traduzione degli atti in ambito processuale; una storia italiana, in Cass. pen. 2010, 3683B, fasc. 10; Spangher, Il diritto all'interprete ed al traduttore: attuata la direttiva Europea AttuataLa Direttiva Europea(The Right to an Interpreter and to a Traslator: the Carrying Out of the European Directive, in Cass. pen. 2015, 2876B, fasc. 7-8.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 144 - Incapacità e incompatibilità dell'interprete.

    1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

    a) il minorenne, l'interdetto [414 c.c.; 32 c.p.], l'inabilitato [415 c.c.] e chi è affetto da infermità di mente;

    b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [28, 29, 31 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [30, 31, 35 c.p.];

    c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [215 c.p.] o a misure di prevenzione (1) ;

    d) chi non può essere assunto come testimone [197, 197-bis] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [199] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [120, 194 s.] o di perito [221] ovvero è stato nominato consulente tecnico [225, 233, 359] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta (2) .

    [1] V. sub art. 120.

    [2] L'art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 95 ha disposto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l'espressione «sordo».

    1. Inquadramento

    Le due norme precedenti disciplinano i casi nei quali è obbligatoria, ovvero possibile, la nomina di un interprete per traduzioni di scritti o di dichiarazioni provenienti dall'imputato, dalla persona offesa ovvero da altre persone. La disposizione in commento disciplina, invece, i requisiti di capacità che deve possedere colui che viene nominato come interprete.

    2. Disciplina

    Allorché, a norma dei due articoli precedenti, l'autorità giudiziaria dispone farsi luogo alla nomina di un interprete, tale ultimo deve essere individuato fra coloro che posseggano specifici requisiti.

    Taluni di essi sono puramente soggettivi, ed attengono dunque alla capacità del soggetto di assumere l'incarico. Gli altri, non attenendo alla persona in quanto tale ma ad un suo possibile interesse in relazione allo specifico processo, sono riconducibili al novero delle incompatibilità.

    Versano in situazioni di incapacità rispetto all'ufficio di interprete i seguenti soggetti: minorenni, interdetti, inabilitati, interdetti anche temporaneamente dai pubblici uffici, interdetti o sospesi dall'esercizio di una professione o di un'arte, sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione.

    La legge opera, dunque, una presunzione di incapacità assoluta allo svolgimento dell'incarico di interprete in relazione a tutti tali soggetti: la incapacità con l'ufficio discende, da sola, dal rivestire uno di tali stati soggettivi specificamente individuati dalla norma.

    Del pari incapace è chi è affetto da infermità di mente. Deve naturalmente trattarsi di infermità che non ha dato luogo ad interdizione od abilitazione, perché in tal caso la incapacità discenderebbe automaticamente dalla disposizione in commento. Deve però osservarsi come, essendo regola generale quella che presume la capacità di ciascun soggetto, essa debba essere dedotta ed adeguatamente dimostrata da chi la eccepisca.

    Attengono invece alla sfera delle incompatibilità le seguenti condizioni soggettive che, parimenti, ostano alla assunzione dell'incarico:

    a) chi versa in una delle incompatibilità con l'ufficio di testimone a norma dell'art. 197, al cui commento si rinvia;

    b) chi avrebbe facoltà di astenersi dal testimoniare a norma dell'art. 199, al cui commento del pari si rinvia;

    c) chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

    La giurisprudenza ha chiarito che può essere nominato ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento della funzione di interprete colui che sia stato già sentito come persona informata sui fatti, non essendo prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità (Cass. V, n. 23021/2017). 

    E che può svolgere tali funzioni anche il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto il medesimo incarico quale ausiliario di polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari, ancorchè non iscritto nell'apposito albo professionale (Cass. II, n. 35443/2020). E che può adempiere tale incarico anche chi sia contestualmente incaricato della ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un'attività di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l'intellegibilità delle intercettazioni (Cass. II, n. 32255 /2020).

    Come espressamente stabilito dall'art. 119, nel caso in cui l'interprete debba tradurre un alloglotta sordo, muto o sordomuto, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona. Ciò in quanto il legislatore tiene conto del fatto che, in simili particolarissime condizioni, la persona più vicina a quella da tradurre è di norma più di altri in condizione di comprendere e farsi comprendere.


    3. Regime della nullità

    La sanzione processuale che il legislatore riconnette alla scelta di un interprete privo delle condizioni soggettive di capacità, ovvero che versa in condizione di incompatibilità, è espressamente quella della nullità.

    La giurisprudenza ha affermato che tale nullità ha natura relativa e, pertanto, nell'ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (Cass. I, n. 17905/2015).


    4. Casistica

    Sulla scorta di tali principi la giurisprudenza ha ritenuto che:

    a) chi, nello stesso processo, ha svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate è incompatibile con l'ufficio di interprete (Cass.S.U., n. 18268/2011);

    b) chi, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia provveduto a tradurre e a trascrivere, con incarico peritale, il contenuto di intercettazioni telefoniche è incompatibile a prestare l'ufficio di interprete (Cass. I, n. 6303/2000);

    c) chi, nell'ambito dello stesso procedimento, sia stato nominato consulente dal pubblico ministero, è incompatibile con l'ufficio di interprete (Cass. IV, n. 22839/2004).

    d) la nomina da parte del Collegio come interprete di persona che aveva svolto nella fase delle indagini preliminari le funzioni di ausiliario di P.G. per l'ascolto e la traduzione di conversazioni telefoniche intercettate determina nullità a regime intermedio; ma essa, per non essere sanata, deve essere eccepita prima o, quando non possibile, immediatamente dopo la nomina (Cass. I, n. 17905/2015);

    e) deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182, comma secondo, la nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete, essendo essa di natura relativa (Cass. I, n. 20864/2010); in caso contrario essa resta sanata (Cass. I, n. 17292/2008);

    f) lo svolgimento della attività di interprete in un procedimento non causa incompatibilità rispetto all'ufficio di testimone, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete (Cass. I, n. 3602/2007).

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 145 - Ricusazione e astensione dell'interprete.

    1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

    2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.

    3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [146] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.

    4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

    1. Inquadramento

    La norma si limita a stabilire che l'interprete, in tutte le ipotesi in cui versa in condizione di incapacità od in situazione di incompatibilità a norma dell'art. 144, ha l'obbligo di astenersi e che, nel caso in cui non lo faccia, può essere ricusato dalle parti.

    2. Profili generali

    A differenza di quanto avviene per il giudice ed il perito, il legislatore processuale non individua specifiche cause di astensione e ricusazione dell'interprete.

    Del resto, l'attività di mera traduzione dovrebbe avere natura non discrezionale, o comunque margini di autonoma valutazione molto ridotti. Cosicché è sufficiente che l'interprete non versi in condizione di incapacità od in situazione di incompatibilità, costituendo questo garanzia sufficiente per il corretto assolvimento dell'incarico.

    Dunque, l'interprete può essere ricusato quando versi in condizione di incapacità od in situazione di incompatibilità, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

    Per la individuazione di tali ipotesi si rinvia al commento subart. 144.

    Singolare è che la norma non preveda, né fra le condizioni di capacità, né fra quelle di incompatibilità e neppure in sede di ricusazione la rilevanza di quella che, in definitiva, è una precondizione inespressa della abilità all'ufficio: la corretta conoscenza da parte dell'interprete della lingua parlata dal soggetto interpretato. Talché essa è questione che, anche a seguito di impulso delle parti che al riguardo hanno indubbiamente il diritto di interlocuzione, risulta interamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non soggettaa specifici poteri di impugnazione delle parti.

    La dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.

    Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non sollevato da alcuno, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo, entro i medesimi termini di cui sopra.

    Per la individuazione delle gravi ragioni di convenienza si rinvia al commento subart. 36, relativo ad analoga facoltà di astensione riconosciuta al giudice.

    Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 146 - Conferimento dell'incarico.

    1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

    2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [326 c.p.; 329] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

    2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti (1) .

    [1] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), d.lgs.4 marzo 2014, n. 32, come modificato dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129.

    Riferimenti chiave:

    L. 4 agosto 1955, n. 848; d. l.gs. 4 marzo 2014, n. 32; d. l.gs. 23 giugno 2016, n. 129, Direttiva 2010/64/UE

    1. Inquadramento

    La norma disciplina le modalità pratiche di conferimento dell'incarico all'interprete, non comminando peraltro nullità per la loro violazione.

    2. Profili generali

    Una volta che sia stata ritenuta la necessità, a norma dell'art. 143 o dell'art. 143-bis, di procedere a nomina di un interprete, e non sia stata rilevata o dedotta alcuna causa di incapacità ovvero di incompatibilità in relazione allo specifico incarico della persona fisica designata a norma dell'art. 144, la disposizione in commento disciplina le modalità di conferimento di tale incarico.

    L'autorità procedente deve in primo luogo procedere alla identificazione dell'interprete, disposizione peraltro già contenuta nell'art. 136 in tema di verbale.

    Deve poi richiedere a costui se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145; dunque se abbia situazioni di incapacità ovvero di incompatibilità rispetto all'incarico che intende conferirgli.

    Infine, ottenuta risposta negativa al precedente quesito, gli conferisce l'incarico ammonendolo sull'obbligo di bene e fedelmente adempiervi, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che saranno compiuti per suo mezzo o in sua presenza.

    Simile formula d'impegno riproduce pedissequamente quella prevista per il perito dall'art. 226; in caso di conferimento di perizia, però, è il perito a dover recitare la formula, preceduta dall'espressione “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico”. Nel caso dell'interprete, invece, la formula non deve essere recitata ma, si è detto, è sostituita da un ammonimento del giudice.

    In questo senso suole affermarsi che per l'interprete non è previsto l'obbligo del “giuramento” (ora peraltro sostituito dalla lettura della formula d'impegno).

    Tanto vero che non configura una causa di nullità generale ex art. 178, lett. c), non incidendo sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza in giudizio, il mancato ammonimento circa gli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico (Cass. II, n. 39426/2019).

    Sul piano sostanziale l'ordinamento non riconnette, però, a tali marginali differenze procedurali alcuna conseguenza: sia il perito che l'interprete, a norma dell'art. 327, rispondono della falsità in perizia o nella interpretazione.


    3. La delega al giudice per le indagini preliminari introdotta dal d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129

    Il d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129 recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha introdotto una ipotesi di delega delle operazioni di conferimento dell’incarico all’interprete.

    La disposizione in particolare prevede che, nelle ipotesi in cui la persona fisica investita della nomina ad interprete di atti del procedimento risieda nella circoscrizione di altro tribunale, l’autorità procedente possa delegare gli adempimenti connessi alla nomina al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza dell’interprete.

    Ciò comporta che il giudice investito della delega dovrà limitarsi ad accertare la identità dell’interprete, a verificare la eventuale sussistenza di cause di incapacità od incompatibilità, ad impartire gli ammonimenti dei quali si è detto al paragrafo che precede ed, infine, ad invitare la persona designata a prestare l’ufficio.

    Ma ogni decisione attinente la individuazione della persona fisica alla quale conferire l’incarico, la determinazione del suo contenuto nonché ogni altra questione di carattere processuale che dovesse insorgere nel corso di svolgimento della interpretazione resta di esclusiva competenza della autorità giudiziaria delegante. La norma contempla, infatti, una mera delega delle operazioni di conferimento dell’incarico, e non prevede invece la delegabilità dell’intero sub-procedimento di traduzione.

    Si determina, in altri termini, una situazione speculare a quella contemplata dall’art. 294 comma 5, che prevede la delegabilità dell’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare che debba essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale. In entrambi i casi è solo lo specifico adempimento a formare oggetto della delega (nell’un caso il conferimento dell’incarico nell’altro caso l’interrogatorio) senza che si determini un reale trasferimento della competenza.

    La delega non è ricusabile. Dunque, una volta che l’autorità giudiziaria procedente abbia deciso di avvalersi della facoltà di delega ricorrendo il presupposto della residenza dell’interprete in altro circondario, il giudice investito della richiesta non potrà che darvi corso.


    4. Conseguenze della inosservanza della disciplina

    La norma non commina alcuna nullità, come invece prevedeva l'analoga disciplina del codice previgente, per la mancata prestazione del giuramento da parte dell'interprete. Il mancato ammonimento all'interprete non configura una causa di nullità generale ex art. 178, atteso che non incide sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza; e non configura neppure una causa di inutilizzabilità ex art. 191 giacché questa norma riguarda le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè le prove vietate, ma non quelle irregolarmente assunte.

    Dunque, si è in presenza di mera irregolarità.


    5. Casistica

    il mancato ammonimento all'interprete circa gli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico non configura una causa di nullità generale ex art. 178, lett. c), atteso che l'irregolarità non incide sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza in giudizio (Cass. II, n. 39426/2019).

    Bibliografia

    Parlato, La parola alla vittima, Una voce in cerca di identità e di ascolto effettivo nel procedimento penale, in Cass. pen. 2013, 3293B, fasc. 9.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 147 - Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete.

    1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

    2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice [53 att.] al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 51 euro a 516 euro.

    1. Inquadramento

    La norma impone la previsione di un termine per il deposito della relazione scritta dell'interprete che non sia contestuale all'atto processuale; e prevede anche che l'interprete possa essere sostituito e sanzionato in caso di sua inosservanza.

    2. Profili generali

    In conformità alla disciplina prevista dall'art. 227 per il caso della perizia, la norma in commento prevede che quando alle operazioni non possa procedersi in modo contestuale all'atto processuale, l'autorità procedente possa fissare all'interprete un termine, prorogabile una sola volta, per il deposito di relazione scritta.

    Tale facoltà è, in particolare, esercitabile per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata.

    L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

    La norma prevede anche che l'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, possa essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione.


    3. Casistica

    In giurisprudenza si è affermato reiteratamente che quando si procede alla trascrizione di conversazioni in dialetto di norma non si procede a nomina di un interprete, salvo che tale necessità in fatto non ravvisi il giudice di merito (Cass. I, n. 4888/2012) anche in relazione al grado di conoscenza che di quel dialetto ha la persona incaricata della trascrizione (Cass. V, n. 931/1995).

    Bibliografia

    Parlato, La parola alla vittima, Una voce in cerca di identità e di ascolto effettivo nel procedimento penale, in Cass. pen. 2013, 3293B, fasc. 9.

    Autori: Francesco Mancini

    Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni1.

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

    2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

     

    3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

    4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

    5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

    6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

    7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

    8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

    [1] Articolo sostituito dall'articolo 10, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199. Il testo dell'articolo, come precedentemente modificato dall'art. 1 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, dall'art. 3 l. 26 marzo 2001, n. 128, dall'art. 9, comma 1, lett. a) d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif, in l. 15 dicembre 2001, n. 438, dall'art. 174, comma 13 lett. a) d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dall'art. 17, comma 1,  d.l. 27 luglio 2005. n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155, era il seguente: 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni [1422 att.]. 2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo. 2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. 2-ter. [..] 3. L'atto è notificato per intero [171], salvo che la legge disponga altrimenti [322, 482, 1495, 3974, 520, 5483, 5852d)], di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto [801 att.]. 4. La consegna di copia [54 att.] dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione [1512]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni [3917, 420-ter, 424, 429, 477], purché ne sia fatta menzione nel verbale [1513]. 5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.

    Riferimenti chiave:

    Art. 16, commi 4-10, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221; d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24; d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 148 disciplina gli organi e le forme delle notificazioni eseguite per ordine del giudice. Si tratta della disposizione introduttiva del Titolo V del Libro II del codice di rito, per l'appunto dedicato alle notificazioni, in cui sono specificati i principi che regolano la materia nel procedimento penale.

    2. La nozione di notificazione

    Notificazione (da notum facere) è la tecnica, regolata in modo formale, diretta a portare un evento processuale a conoscenza di qualcuno. Per notificazione deve intendersi, quindi, lo strumento attraverso il quale gli atti processuali ricettizi sono portati a conoscenza dei loro destinatari, o, comunque, di coloro che, direttamente o indirettamente, ne siano interessati.

    La disciplina delle notificazioni se, da un lato, persegue l'obiettivo di ridurre il formalismo legale per assicurare una maggiore celerità degli adempimenti formali, dall'altro cerca di elaborare, con una disciplina particolarmente dettagliata, delle forme di notificazione che possano garantire, con elevata probabilità, che la conoscenza legale equivalga a quella effettiva. Il codice di rito, pertanto, ha tentato di realizzare un sostanziale superamento del criterio della conoscenza legale o presunta, in cui la rituale esecuzione della notificazione consegue i suoi effetti a prescindere dalla effettiva conoscenza del documento notificato.

    In giurisprudenza è stato, tuttavia, affermato, in termini parzialmente antitetici, che il sistema delle notificazioni — che, nel privilegiare la notificazione a mani proprie, prevede una serie di possibilità alternative ugualmente valide ed efficaci, sempre che ricorrano le condizioni per cui siano consentite nel singolo caso — è fondato, sia nel codice processuale vigente che in quello abrogato, sulla conoscenza legale dell'atto e, sempre che siano compiute le formalità prescritte e la legge sia rispettata, non permette che possa essere fornita la prova della mancata conoscenza dell'atto o della mancata conoscenza entro un determinato termine utile (Cass. VI, n. 5505/1999).

    Allo stesso tempo, però, è stato osservato che la notificazione degli atti, specie quelli essenziali perché volti ad assicurare la partecipazione al giudizio, deve sempre tendere ad assicurare l'effettiva conoscenza degli stessi, anche con il ricorso ad accorgimenti informali, il cui esito possa ragionevolmente risultare positivo (Cass. VI, n. 32213/2010).

    Tale aspetto, per come sottolineato in dottrina (Paola, 491), risulta particolarmente importante in un processo ispirato a principi accusatori, in cui le tecniche legislative hanno quale obiettivo quello di consentire una conoscenza reale dell'atto notificato, che permetta una partecipazione effettiva e consapevole della parte al processo.


    3. La distinzione con la comunicazione e l'avviso

    Con il termine comunicazione (da commune facere) si intende l'attività diretta a rendere comune ad altri soggetti la conoscenza di un atto processuale.

    Sul piano fenomenologico, tuttavia, non si rinviene nessuna distinzione tra l'attività di notificazione e quella di comunicazione. Alla diversa qualificazione terminologica, infatti, non corrisponde nessuna peculiare differenza dal punto di vista della disciplina giuridica, peraltro considerato che anche la semplicità delle modalità operative proprie della comunicazione è comune a talune forme di notificazione previste da altre disposizioni di legge.

    Ben distinto dalla notificazione, soprattutto per ciò che attiene alle modalità di effettuazione, è, invece, l'avviso, che viene utilizzato dal legislatore in due diverse accezioni, intendendosi per esso sia l'attività dell'avvisare, che l'oggetto materiale dell'attività di notificazione o comunicazione volta a rendere noto alle parti processuali un certo fatto o atto.

    In giurisprudenza è stato osservato, che, in tema di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge, in luogo di prevedere la “notifica” dell'avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere “dato” al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Peraltro, quando non sia possibile procurare tale conoscenza “effettiva”, è solo la conoscenza “legale” che può far ritenere osservata la norma che prescrive l'avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni, che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento da compiere o già compiuti (Cass.S.U., n. 23/1994).


    4. Gli organi preposti alla notificazione

    Ai sensi dell'art. 148, gli organi della notificazione sono l'ufficiale giudiziario, l'aiutante ufficiale giudiziario, il messo di conciliazione e la polizia giudiziaria. La norma non menziona, invece, il cancelliere, che è unicamente deputato ad effettuare le comunicazioni, nonché, in via eccezionale, le notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo, ai sensi dell'art. 149.

    Organo competente in via ordinaria ad eseguire le notificazioni è l'ufficiale giudiziario, la cui attività è regolata dalla l. n. 322/1975.

    È stato affermato in giurisprudenza che la notificazione eseguita da un aiutante ufficiale giudiziario è legittima, posto che tale soggetto è equiparato all'ufficiale giudiziario ai fini di detto servizio (Cass. VI, n. 2693/1996).

    La competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario, nonché dei suoi equiparati, è regolata dalla norma dell'art. 106 d.P.R. n. 1229/1959, che la individua con riferimento alla circoscrizione territoriale dove ha sede l'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è addetto. Il successivo art. 107 esclude, invece, ogni limitazione territoriale rispetto alle notificazioni a mezzo del servizio postale.

    Per la dottrina (Grilli, 107), la violazione delle limitazioni territoriali non dà luogo a nessuna nullità degli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario (o aiutante ufficiale giudiziario), stante il principio di tassatività delle nullità, ma solo ad una irregolarità sanzionata ai sensi dell'art. 124.

    Tra gli organi legittimati ad eseguire le notificazioni sono ricompresi anche i messi di conciliazione, essendo stato affermato dalle Sezioni Unite che è valida la notificazione eseguita dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione da parte del presidente della corte d'appello, in quanto l'art. 148, comma 1, a norma del quale «le notificazioni degli atti ... sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni», si riferisce, con quest'ultima locuzione, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al messo di conciliazione, secondo l'equiparazione funzionale contenuta nell'art. 34 d.P.R. n. 1229/1959. Pertanto, la legittimazione ad eseguire la notifica del messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato discende direttamente dalla normativa e l'autorizzazione prevista dal predetto d.P.R. n. 1229/1959 ha uno scopo meramente organizzativo dell'ufficio ed un'efficacia di carattere interno, con la conseguenza che la sua mancanza od irregolarità non comporta nullità alcuna, non essendo essa contemplata tra le cause di nullità tassativamente indicate nell'art. 171 (Cass.S.U., n. 10495/1996).

    Con riferimento, poi, alla polizia giudiziaria, deve essere osservato come l'originaria formulazione del comma 2 dell'art. 148consentisse l'impiego della polizia giudiziaria nell'attività di notificazione, con riferimento ai casi di necessità individuati dal giudice.

    Nel prosieguo tale previsione era stata oggetto di alcune modifiche normative, che ne avevano ristretto l'ambito di applicabilità infine pervenendo con il d.l. n. 144/2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 155/2005 — alla attuale formulazione del comma 2 dell'art. 148 che, sostituendo il riferimento alla polizia giudiziaria con quello alla polizia penitenziaria, ha stabilito che nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre, in caso di urgenza, che le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti.

    Nonostante il carattere eccezionale della funzione esercitata, gli agenti e gli ufficiali di polizia penitenziaria diventano, una volta intervenuto il provvedimento del giudice, organi della notificazione a pieno titolo, cui si applicano le norme dettate a relativa disciplina.

    Deve essere notato, tuttavia, che il giudice può continuare ad avvalersi della polizia giudiziaria per le notificazioni riguardanti i delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett.a), nn. 1, 2 e 3, in quanto l'art. 17, comma 6, d.l. n. 144/2005 ha espressamente escluso che le modifiche apportate alla disciplina dell'art. 148 si applichino anche a tali procedimenti.

    In giurisprudenza è stato osservato che non determina nessuna nullità l'omessa motivazione circa la necessità di fare ricorso alla notifica a mezzo della polizia giudiziaria anziché per il tramite dell'ufficiale giudiziario, mancando una qualsiasi norma che preveda tale effetto (Cass. I, n. 1129/1992).

    Più in generale, è stato affermato che non dà luogo a nullità la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria fuori dai casi previsti dall'art. 148, comma 2 (Cass. II, n. 11016/2005).

    Si è ritenuto, quindi, che le notifiche effettuate dalla polizia giudiziaria al di fuori della propria sfera di competenza devono ritenersi comunque validamente eseguite, costituendo la violazione dei limiti posti dal primo comma dell’art. 151 una mera irregolarità, in mancanza di una specifica previsione di una nullità per la stessa (Cass. III, n. 26110/2009).


    5. Le forme della notificazione

    Ai sensi del comma 3 dell'art. 148,principio generale è che l'atto sia notificato per intero, prevedendo espressamente la legge le ipotesi in cui è possibile notificare l'atto per estratto.

    In giurisprudenza è stato chiarito che mentre l'art. 148, comma 3, dispone che gli atti siano notificati “per intero”, la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171 lett. a) solo per il caso in cui l'atto sia notificato “in modo incompleto” (e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto). Ne consegue — stante la non piena corrispondenza delle due norme — che deve considerarsi atto completo, e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non “intero”, contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. I, n. 3273/1993).

    La notifica avviene, di regola, mediante consegna di copia al destinatario oppure, ove ciò non sia possibile, alle altre persone indicate dal Titolo V del Libro II del codice.

    A tutela della riservatezza del destinatario è previsto che, ove non sia possibile consegnare l'atto a mani proprie al destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia — fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario — in una busta sigillata, trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

    Sempre a tutela della riservatezza, il comma 5-bis dispone che le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario rechino le indicazioni strettamente necessarie.

    L'art. 54 disp. att. prevede, con disposizione di carattere generale, che quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formare un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione, mentre qualora la notifica sia effettuata per mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguali a quello dei destinatari della notificazione.

    La giurisprudenza, tuttavia, ritiene che la violazione dell'art. 54 disp. att. non è sanzionata a pena di nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità (Cass. IV, n. 22006/2018) 

    Il comma 4 equipara alla notificazione la consegna di copia dell'atto da parte della cancelleria a mani proprie dell'interessato. Il carattere generale della disposizione, che fa coincidere al massimo grado conoscenza legale e conoscenza effettiva dell'atto, fa ritenere che possa essere utilizzata senza distinzioni con riferimento a tutti gli atti e a tutti i destinatari.

    Il comma 5 stabilisce, poi, che la lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione a verbale. La norma, naturalmente, si riferisce ai casi, disciplinati in varie disposizioni del codice, in cui si prevede che il giudice possa dare lettura del provvedimento ovvero possa fare comunicazione verbale di un adempimento da effettuarsi.

    In proposito, la giurisprudenza ha ritenuto affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato avvenuta in udienza mediante lettura dell'atto al sostituto processuale del difensore, non potendo trovare applicazione il principio di equipollenza della lettura alle notificazioni previsto dall'art. 148, comma 5, che riguarda unicamente “i provvedimenti” e “gli avvisi dati dal giudice verbalmente” e non anche gli atti processuali che devono essere necessariamente consegnati al destinatario (Cass. II, n. 3184/2014).


    6. Le notificazioni e gli avvisi con mezzi tecnici idonei

    Il comma 2-bis dell'art. 148 prevede che l'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. Incombe, poi, sull'ufficio che invia l'atto l'onere di attestare in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

    L'espressione autorità giudiziaria, utilizzata dal legislatore, sembra fare riferimento sia al giudice che al pubblico ministero.

    Il P.M., al pari del giudice, può, conseguentemente, fare ricorso al fax per l'effettuazione di una notifica al difensore.

    La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, affermato che, in base al chiaro disposto di cui all'art. 148, comma 2-bis (secondo cui l'autorità giudiziaria può sempre disporre, senza necessità di apposito decreto motivato, che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti “con mezzi tecnici idonei”), non può non ritenersi valida la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini effettuata al difensore dell'imputato a mezzo telefax, e deve, quindi, qualificarsi come abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento con il quale, ritenuta invece la nullità di detta notificazione e del successivo decreto di citazione a giudizio, sia stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero (Cass. V, n. 16512/2006).

    In termini generali, le Sezioni Unite hanno chiarito che la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2-bis (Cass.S.U., n. 28451/2011), in quanto anche in tal caso destinatario della notifica è comunque il difensore e non l'imputato (Cass. IV, n. 41051/2008).

    La notificazione a mezzo telefax rientra tra le forme ordinarie che non richiedono, a differenza delle forme particolari di notificazione di cui all'art. 150, un previo decreto motivato del giudice (Cass. fer., n. 34028/2010).

    La notificazione eseguita mediante telefax, poi, non richiede, per il suo perfezionamento, la conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione, essendo sufficiente l'attestazione dell'avvenuto invio dell'atto, seguita dal rapporto di positiva trasmissione (Cass. II, n. 17573/2013).

    La mancata attestazione, da parte dell'ufficio, di aver trasmesso il testo originale, come prescritto dall'ultima parte dell'art. 148, comma 2-bis, comporta una mera irregolarità, insuscettibile, come tale, di dar luogo a giuridica inesistenza o a nullità dell'atto (Cass. I, n. 217/2003). Allo stesso modo, la mancanza dell'attestazione in calce all'atto inviato a mezzo telefax, da parte del cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale previsto dall'art. 148, comma 2-bis, non determina alcuna nullità, ma costituisce mera irregolarità (Cass. fer., n. 53570/2014).

    È stato, poi, affermato che la procedura di notificazione degli atti nei confronti dei difensori da eseguirsi con mezzi tecnici idonei di cui all'art. 148, comma 2-bis, non è condizionata a ragioni di urgenza (Cass. I, n. 11472/2011).

    In tema di posta elettronica certificata, poi, è stato osservato che il termine di inefficacia di una misura cautelare di coercizione personale conseguente all'omessa tempestiva decisione del tribunale del riesame decorre, anche in caso di proposizione della richiesta a mezzo posta elettronica certificata, dal momento in cui essa è pervenuta alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non già dal momento in cui essa è giunta alla cancelleria centrale del tribunale (Cass. II, n. 37037/2011).

    In tema di procedimento di prevenzione, invece, è stato affermato che è legittimo l'utilizzo della “PEC” per le notificazioni e le comunicazioni a persona diversa dall'imputato, ai sensi degli artt. 148, comma 2-bis, 149,150 e art. 151, comma 2, eseguite sia da parte della cancelleria che dell'ufficio della Procura della Repubblica o della Procura Generale presso la Corte di Appello (Cass. VI, n. 21740/2018).

    E' stato, altresì, chiarito che l'art. 148, comma 2-bis, consente la notifica con “mezzi tecnici idonei”, tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Cass. VI, n. 51348/2016).

    Deve essere segnalata, infine, la  normativa emergenziale  dettata dall'art. 83  del  d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 con cui il legislatore ha previsto, ai commi 13, 14 e 15, specifiche deroghe alla disciplina ordinaria delle  comunicazioni e delle  notificazioni  relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati  nei procedimenti penali.  

    Relativamente alla disciplina emergenziale da COVID-19, la S.U. ha precisato che la comunicazione ai difensori di fiducia del rinvio dell'udienza fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, effettuata mediante l'invio degli elenchi delle cause e delle nuove date di udienza al Consiglio dell'Ordine, secondo le modalità predeterminate con provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio, non integra ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., salvo che il mezzo prescelto si dimostri inidoneo (Cass. IV, n. 5136/2022).


    7. Gli obblighi del difensore

    In corrispondenza alle forme di notificazione indicate, ed al fine di favorirne una loro effettiva realizzazione, la giurisprudenza di legittimità ha individuato alcuni specifici obblighi posti a carico del difensore.

    Così, è stato affermato che il difensore ha l'obbligo di assicurare con la necessaria diligenza la ricevibilità delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato, in costanza di mandato difensivo. Ne consegue che la notifica si intende egualmente effettuata qualora il compito dell'ufficiale notificatore sia reso particolarmente difficoltoso per negligenza del professionista (Cass. IV, n. 21734/2004).

    Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario, quindi, deve osservare la necessaria diligenza prevista per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi (Cass. III, n. 2233/2014).

    Più in dettaglio, è stato ritenuto che il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario ha l'obbligo di tenere a disposizione presso il recapito dello studio una persona ovvero di apprestare i mezzi tecnici idonei alla ricezione degli avvisi e delle notifiche dei quali la legge prevede l'urgenza (Cass. III, n. 21401/2005).

    E' stato affermato, quindi, che in tema di riesame di misure cautelari personali e/o reali, il dovere di notificare al difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve ritenersi assolto, stante la ristrettezza e perentorietà dei termini stabiliti dalla legge, quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti inerenti al procedimento incidentale da lui proposto, con riferimento ad una fattispecie in cui il difensore aveva indicato nell'intestazione dell'istanza di riesame, da esso proposto avverso ordinanza di sequestro preventivo, un numero di fax incompleto e successivamente, dopo che la cancelleria aveva individuato l'esatto numero, la notificazione non si era perfezionata per la condotta incurante del difensore medesimo, che aveva lasciato il fax senza connessione (Cass. II, n. 21831/2014).

    Sempre in tema di riesame, inoltre, la S.C. ha applicato il principio per cui, in caso di violazione del termine di tre giorni liberi di cui all'art. 309, comma 8, non può essere eccepita la nullità, ai sensi dell'art. 182, comma 1, da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa, con riferimento ad un caso in cui vi era stata negligenza da parte del difensore, consistita nel non aver consentito la notifica dell'avviso di udienza a mezzo telefono, in quanto costantemente occupato (Cass. V, n. 30573/2009).


    8. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha integralmente sostituito il testo dell'art. 148, introducendo, in attuazione dei principi indicati dalla legge delega, una fondamentale norma di carattere generale nel riformato sistema codicistico, in virtù della quale, in coerenza, con il generalizzato deposito telematico degli atti processuali, è stato stabilito che, in ogni stato e grado del procedimento, costituisce forma ordinaria di notificazione e comunicazione degli atti dell'autorità giudiziaria quella effettuata mediante l'utilizzo della modalità telematica. Tale notificazione deve, tuttavia, essere eseguita in maniera tale da assicurare l'identità del mittente e del destinatario, l'immodificabilità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

    Per come chiarito nella Relazione illustrativa di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2022, «si è ritenuto non opportuno individuare specificamente quali siano le modalità telematiche utilizzabili perché le possibili evoluzioni tecnologiche suggeriscono di evitare di introdurre, all'interno del codice, specificazioni che vanno invece più opportunamente riservate a normazione tecnica attuativa. Peraltro, i connessi interventi effettuati sul decreto legge n. 179 del 2012 consentono di individuare nella procedura disciplinata in quella sede la modalità telematica oggi praticabile».

    Tale forma generale di notificazione non è stata, tuttavia, contemplata in termini esclusivi, essendosi previste talune specifiche modalità sussidiarie.

    In primo luogo, sono state mantenute, sia pur in posizione sussidiaria, le forme equipollenti di notificazione rappresentate dalla lettura dei provvedimenti alle persone presenti o legalmente rappresentate e dagli avvisi dati oralmente ai presenti, purché debitamente menzionati nel verbale (comma 2); ovvero dalla consegna di copia cartacea dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria (comma 3).

    Ove , poi, non sia possibile procedersi con le modalità telematiche – per espressa previsione di legge, in ragione dell'assenza o dell'inidoneità di un documento digitale del destinatario, ovvero per la sussistenza di impedimenti tecnici – e neppure possa farsi ricorso alle forme indicate dai due commi precedenti, la novella dispone, al quarto comma, che la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria sia eseguita «dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo», e quindi attraverso l'intervento dei tradizionali organi della notificazione , quali: l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni (comma 5); la polizia giudiziaria, anche su delega del pubblico ministero, nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (comma 6); la polizia penitenziaria, nei procedimenti con detenuti e, qualora ricorra una situazione di urgenza, in quelli davanti al tribunale del riesame (comma 7).

    Il comma 8 ripropone, infine, con testo sostanzialmente coincidente con quello del previgente terzo comma, la disposizione generale per cui l'atto è, di regola, notificato per intero, mediante consegna di copia a mani del destinatario ovvero, ove ciò non sia possibile, alle persone indicate nel presente titolo.


    9. Entrata in vigore della riforma

    Il nuovo testo dell’art. 148 ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, secondo quanto disposto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Carbone - Frangini - Spirito, Le notificazioni, Milano, 2004; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Gaito, In tema di avviso effettuato tramite telefono cellulare, in Giur. it. 1998, 1901; Geraci, In tema di avvisi lasciati sulla segreteria telefonica del cellulare, in Giur. it. 2002, 369; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Morselli, Il “render noto” nel processo penale, Milano, 2012; Paola, voce Notificazioni, in Dig. d. pen., Aggiornamento, Torino, 2000, 491; Silvestri, Ragionevole durata del processo e forme di comunicazione in funzione partecipativa dell'imputato e delle altre parti, in Cass. pen. 2004, 1092.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 149 - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo1.

    1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

    2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

    3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

    4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

    5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

     

    [1] Articolo sostituito dall'articolo 10, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Il testo dell'articolo, come precedentemente modificato dall'art. 9, comma 2, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, era il seguente: <<1. Nei casi di urgenza [167; 643 att.], il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato [60, 61] siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria [57]. 2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata [552 att.]. 3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo. 4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma [55 att.]. 5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma [55 att.].>>

    Riferimenti chiave:

    D.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438; artt. 16,16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

    1. Inquadramento

    La disposizione dell'art. 149 regola la specifica ipotesi in cui il giudice, per ragioni di urgenza, decida di far avvisare o convocare persone diverse dall'imputato a mezzo del telefono, con successiva conferma mediante invio di telegramma. Ove non si possa procedere nella modalità indicata, la norma dispone che la notificazione venga eseguita, per estratto, attraverso il solo invio di telegramma.

    2. I limiti di applicazione della norma

    Alla stregua del comma 1 dell'art. 149, la notifica a mezzo del telefono è consentita nei soli casi di urgenza.

    In carenza di ogni specificazione ulteriore, la dottrina (Grilli, 330) ha ritenuto che l'indicata clausola debba essere interpretata nel senso che la notifica deve essere effettuata a mezzo del telefono quando il ricorso alle ordinarie forme di notificazione, ed in particolare di quelle previste dall'art. 148, potrebbe pregiudicare la realizzazione del previsto adempimento processuale.

    In ogni modo, l'errata valutazione del giudice circa la ricorrenza della situazione giustificativa di urgenza non determina alcuna invalidità della notifica telefonica, e del conseguente atto processuale.

    La giurisprudenza ha, invece, affermato che non é consentito, in quanto affetto da nullità assoluta, exartt. 178, comma 1, lett. c), e 179, l'avviso al difensore dell'imputato, comunicato a mezzo telefono, del rinvio del dibattimento disposto fuori udienza dal presidente del collegio, in assenza del requisito dell'urgenza (Cass. II, n. 43736/2007).

    Allo stesso modo, la notifica al difensore dell'indagato dell'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, se effettuata a mezzo del telefono, non è valida, né determina la decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame, trattandosi di adempimento non riconducibile ai “casi di urgenza” che legittimano l'uso di tale strumento ai sensi dell'art. 149 (Cass. VI, n. 25280/2014).

    Possono essere notificati a mezzo del telefono, poi, solo avvisi, da ritenersi direttamente riferiti all'atto, e convocazioni, da intendersi quali veri e propri ordini di comparizione.


    3. I destinatari

    Destinatari della notifica a mezzo del telefono possono essere solo le persone diverse dall'imputato.

    Deve ritenersi che non può essere utilizzata la notifica ex art. 149 neppure nei confronti dell'indagato (Cass. III, n. 13057/2003).

    La giurisprudenza ha considerato, tra i soggetti cui è consentita la notifica ex art. 149, la figura del difensore.

    Così, è stato ritenuto che la notificazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza nel procedimento di riesame, attesa la ristrettezza dei termini previsti per tale procedimento, può essere effettuata anche per mezzo del telefono (Cass. IV, n. 16369/2008).

    Allo stesso modo, è stato affermato che la disposizione dell'art. 450, comma 5, che stabilisce la notifica al difensore della data fissata per l'udienza per il giudizio direttissimo susseguente all'arresto in flagranza, deve ritenersi osservata quando l'avviso sia dato a mezzo telefono da un ufficiale di polizia giudiziaria (Cass. IV, n. 12252/2005).

    Pur prevedendo espressamente la norma che la notifica a mezzo del telefono può essere disposta dal giudice, eventualmente su richiesta di parte, la prevalente dottrina (Cerqua, 146) ritiene che tale modalità di notificazione possa essere effettuata pure su iniziativa del pubblico ministero, sul presupposto che l'art. 55 disp. att. stabilisce che il successivo telegramma di conferma deve essere inviato a cura della cancelleria o della segreteria.

    Ai sensi dell'art. 64, comma 3, disp. att., poi, la procedura ex art. 149 può essere utilizzata in caso di urgenza per effettuare la comunicazione di atti del giudice ad un altro giudice, ovvero dal giudice al pubblico ministero.


    4. Il procedimento

    Il giudice o — come appena detto — il pubblico ministero deve disporre la notificazione a mezzo telefono attraverso l'adozione di un provvedimento che, per la dottrina (Grilli, 334), deve necessariamente avere la forma di atto scritto, stante l'eccezionalità dello strumento di notifica utilizzato.

    Per espressa previsione normativa, in particolare dei commi 2 e 3 dell'art. 149, la telefonata deve essere fatta chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi di cui all'art. 157, commi 1 e 2, e deve essere ricevuta, ai fini della sua validità, dal destinatario o da persona con costui, anche temporaneamente, convivente. Sull'originale dell'atto devono, poi, essere annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni della persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora della telefonata.

    La mancata annotazione sull'originale dell'avviso del numero di telefono chiamato, però, noncausa di nullità del successivo adempimento processuale (Cass. IV, n. 1305/1997).

    Le modalità di comunicazione degli avvisi a mezzo telefono debbono intendersi osservate, quando, pur mancando nell'originale dell'atto le generalità complete, la persona che ha ricevuto la telefonata risulti individuata attraverso le mansioni svolte (Cass. IV, n. 7419/1990), ovvero quando la telefonata venga ricevuta da un collega di studio del difensore, considerato che il requisito della convivenza non ha natura solo familiare o affettiva, ma riguarda anche la condivisione dello studio professionale (Cass. IV, n. 16369/2008).

    Stante l'indicazione normativa per cui il numero di telefono deve corrispondere ad uno luoghi indicati dai primi due commi dell'art. 157, non dovrebbe essere valida una notificazione ex art. 149 effettuata mediante chiamata ad un'utenza cellulare.

    La giurisprudenza si è pronunciata, invece, in termini antitetici, affermando che in ipotesi di notificazione urgente a mezzo di telefono cellulare dell'avviso al difensore della data dell'udienza di convalida, il buon esito della comunicazione non determina nullità che si riverberano sul successivo interrogatorio, e ciò nonostante il fatto che il recapito telefonico del cellulare non corrisponda ai luoghi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 157 (Cass. IV, n. 1305/1997).

    Le formalità dettate dalla norma indurrebbero, poi, ad escludere che possa essere considerata valida la notificazione a mezzo del telefono effettuata mediante chiamata ricevuta da una segreteria telefonica, stante la ritenuta necessità che la persona ricevente la telefonata venga ad essere individuata in modo compiuto.

    La giurisprudenza di legittimità ha osservato, in termini nuovamente contrari, che, con riferimento a procedimenti riguardanti la libertà personale dell'indagato, è valida la notifica effettuata mediante chiamata sulla segreteria telefonica del difensore, sul presupposto che è su tale ultimo che incombe l'onere di apprenderne il relativo contenuto essenziale (Cass. IV, n. 2341/2004), nonché, più in generale, di assicurarsi che vi sia il corretto funzionamento dei mezzi tecnici necessari (Cass.S.U., n. 39414/2002).


    5. Il telegramma di conferma

    Il comma 4 dell'art. 149 specifica che la comunicazione telefonica produce i suoi effetti notificatori dal momento di effettuazione della telefonata, sempre che di essa venga data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

    Ciò ha indotto la dottrina (Carbone-Frangini-Spirito, 737) a qualificare la procedura di notifica come un'ipotesi “complessa”, che si realizza sia per il tramite della chiamata telefonica che della successiva conferma telegrafica. Per alcuni autori (Jazzetti -Pacini, 193), anzi, tale conferma rappresenterebbe una condizione di validità del procedimento, consentendo al destinatario di verificare l'ufficialità dell'avviso.

    La questione relativa all'individuazione delle conseguenze scaturenti dal mancato invio del telegramma di conferma, rispetto alla procedura notificazione di cui all'art. 149, è stata oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità.

    In esito ad una complessa evoluzione interpretativa, la più recente esegesi è giunta a ritenere la validità diuna notifica effettuata a mezzo del telefono cui non faccia seguito il successivo invio del telegramma di conferma (Cass. IV, n. 12252/2005), trattandosi di omissione non prevista tra le tassative ipotesi di nullità indicate dall'art. 171.

    Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, specificato che, in tema di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge, in luogo di prevedere la “notifica” dell'avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere “dato” al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Peraltro, quando non sia possibile procurare tale conoscenza “effettiva”, è solo la conoscenza “legale” che può far ritenere osservata la norma che prescrive l'avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni, che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento da compiere o già compiuti (Cass.S.U., n. 23/1994). In applicazione dell'indicato principio, è stato affermato che, non contenendo l'art. 294 nessuna previsione espressa riguardo alle formalità dell'avviso e della notificazione o comunicazione al difensore, in caso di interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare, è valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono, senza che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al quarto comma dell'art. 149 (Cass. IV, n. 2341/2003). In termini generali, deve ritenersi osservata la disciplina prevista dall'art. 149 quando l'avviso, dato a mezzo del telefono, sia ricevuto dal difensore personalmente, anche se non sia seguito dalla conferma mediante telegramma (Cass. II, n. 44998/2012).

    Non può dirsi omesso, infine, per il solo fatto che il difensore non sia comparso, l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame notificato al difensore dell'indagato nelle forme di cui all'art. 149, ancorché la corretta data comunicata dall'ufficio giudiziario via telefono risulti diversa da quella, antecedente, erroneamente indicata nel telegramma di conferma spedito al destinatario della notifica (Cass. VI, n. 27088/2010).


    6. La notificazione mediante telegramma

    L'ultimo comma dell'art. 149 prevede, in modo espresso, che, qualora non sia possibile ricorrere alla procedura indicata nei commi precedenti, la notificazione deve essere eseguita per estratto mediante telegramma. L'invio del telegramma, in tal caso, non é effettuato al fine di confermare la precedente comunicazione telefonica, bensì come strumento di diretta effettuazione della notificazione.

    Ai sensi dell'art. 55 disp. att., sia tale telegramma che quello di conferma previsto dal comma 4 sono spediti a cura della cancelleria o della segreteria, cui spetta allegare agli atti del procedimento la copia e la ricevuta di spedizione del telegramma ed il testo del fonogramma di cui all'art. 149, comma 2, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione.

    In assenza di espressa specificazione normativa la giurisprudenza maggioritaria ritiene, quanto alla decorrenza degli effetti della notificazione, che qualora la notifica dell'avviso al difensore sia effettuata per telegramma, ai sensi dell'art. 149, comma 5, la prova richiesta ai fini della sua validità ed efficacia è costituita, ex art. 55 disp. att., dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, mentre non è richiesta la firma del destinatario, per ricezione del telegramma (Cass. IV, n. 16369/2008).


    7. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha dettato modifiche all'art. 149 di mero adeguamento all'intervenuto riconoscimento del mezzo telematico quale ordinario strumento utilizzato per le notificazioni, con legittimazione anche alle comunicazioni di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato da parte del destinatario. Trattasi, invero, di interpolazioni di non rilevante incidenza, in ragione delle quali: le notifiche a mezzo del telefono sono possibili, sempre e solo in favore di destinatari diversi dall'imputato, non in ogni caso di urgenza, bensì solo quando essa ricorra nell'ipotesi di cui all'art. 148, comma 4, di impossibilità di procedere con notifica telematica; la comunicazione può essere effettuata al numero di telefono indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso; la conferma al destinatario della comunicazione telefonica , indispensabile per conferire a quest'ultima valore di notificazione, può essere inviata, in alternativa al telegramma, anche «mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso» destinatario. Per come esplicato nella Relazione illustrativa, il legislatore della novella ha optato per il mantenimento del riferimento al pur desueto mezzo del telegrafo, al precipuo scopo di prevedere uno strumento di chiusura che avesse la possibilità di essere sempre praticabile.


    7.1. Entrata in vigore della riforma

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Carbone-Frangini-Spirito, Le notificazioni, Milano, 2004; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Gaito, In tema di avviso effettuato tramite telefono cellulare, in Giur. it., 1998, 1901; Geraci, In tema di avvisi lasciati sulla segreteria telefonica del cellulare, in Giur. it., 2002, 369; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Silvestri, Ragionevole durata del processo e forme di comunicazione in funzione partecipativa dell'imputato e delle altre parti, in Cass. pen., 2004, 1092.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 150 - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice.

    [1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato [60, 61] sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto [171; 643 att.].

    2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.]  (1)

    [1] Articolo abrogato dall'articolo 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    Artt. 16, 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 150 regola la notificazione a persone diverse dall'imputato mediante l'utilizzo di mezzi tecnici differenti da quelli ordinari; essa viene disposta dal giudice, eventualmente anche di ufficio, con decreto motivato, nella ricorrenza di circostanze particolari.

    2. Profili generali

    La norma presenta una chiara similitudine con la previsione dell'art. 148, comma 2-bis, dalla quale, tuttavia, si distingue: per l'indicazione dei destinatari, che nella fattispecie non sono solo i difensori, bensì tutti i soggetti diversi dall'imputato; per la forma richiesta, essendo necessaria l'adozione di un decreto motivato in calce all'atto; per l'autorità emittente, che l'art. 150 individua nel solo giudice, e non in generale nell'autorità giudiziaria; per i presupposti, essendo necessaria la ricorrenza di (non meglio precisate) circostanze particolari.

    Tali ultime sono normalmente considerate in rapporto al profilo funzionale del mezzo, ovvero in ragione della sua concreta idoneità a portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell'atto. Il mancato rispetto delle indicate circostanze particolari, tuttavia, non determina alcuna conseguenza negativa in ordine alla validità della notifica, in carenza di un'espressa disposizione che lo preveda.

    Tra i destinatari di questa forma particolare di notificazione rientrano anche i difensori, rispetto ai quali viene utilizzata la notifica ex art. 150 soprattutto nei casi di particolare urgenza (Cass. VI, n. 2116/2000). In proposito è stato pure affermato che il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza prevista per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi (Cass. II, n. 2233/2014).

    In base alla struttura della norma, appartiene al solo giudice, e non al pubblico ministero (che può solo sollecitare il giudice a tal fine), la decisione relativa al ricorso alla notificazione mediante l'utilizzo di mezzi tecnici. L'utilizzazione di questi ultimi è consentita unicamente ai funzionari di cancelleria (Cass. IV, n. 28244/2013), essendone esclusi, pertanto, sia i difensori che le parti private, cui ne è preclusa la possibilità di farvi ricorso per avanzare istanze (Cass. II, n. 21602/2013) o per proporre impugnazioni (Cass. VI, n. 6565/2012).

    Quanto all'oggetto della notificazione, si ritiene che la norma, non riproponendo la stessa limitazione agli avvisi e alle comunicazioni prevista dall'art. 149, possa essere applicata per la notificazione di qualsiasi provvedimento.

    La disposizione dell'art. 150, infine, è indicata dall'art. 64 disp. att. come forma di comunicazione cui fare ricorso nei casi di urgenza, ovvero quando l'atto contenga disposizioni concernenti la libertà personale.


    3. I mezzi tecnici idonei a garantire la conoscenza dell'atto

    Il legislatore ha adottato una generica formulazione normativa dei mezzi tecnici attraverso cui effettuare la notificazione, preferendo evitare ogni dettagliata specificazione di essi, facendo ricorso ad un'indicazione aperta, idonea a ricomprendere ogni successiva evoluzione tecnologica. L'unico requisito richiesto, come detto, è rappresentato dalla necessità che tali mezzi consentano l'effettiva conoscenza dell'atto.

    Esclusi tra essi il telefono ed il telegramma, in quanto strumenti indicati dall'espressa previsione dell'art. 149, la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo, e reiteratamente, considerato il telefax come mezzo tecnico idoneo per la comunicazione e la notificazione di atti, in quanto strumento equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata (Cass. I, n. 2032/1999).

    Risolvendo ogni possibile incertezza interpretativa al riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito che la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2-bis (Cass.S.U., n. 28451/2011).

    Tra i mezzi tecnici indicati per la notifica dall'art. 150 rientra, senz'altro, anche la posta elettronica certificata, in ragione della clausola generale utilizzata dalla norma.

    In giurisprudenza è stato affermato che alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (Cass. VI, n. 2951/2020).

    Con riferimento, poi, alla notificazione al difensore tramite posta certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione dell’atto mediante deposito in cancelleria nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario (Cass. V, n. 41697/2019).

    È ritenuta valida, inoltre, la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata al difensore dell'udienza di convalida dell'arresto (Cass. IV, n. 9892/2015), nonché l’effettuazione di notificazioni e comunicazioni a persona diversa dell’imputato nel procedimento di prevenzione (Cass. VI, n. 21740/2018), mentre non determina nessuna nullità ex art. 178, lett. c) lo svolgimento della relazione introduttiva nel dibattimento di appello, anche prima della costituzione del rapporto processuale, mediante invio alle parti tramite posta elettronica e contestuale messa a disposizione dei componenti del collegio (Cass. I, n. 9284/2014).In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, è stato affermato che l’accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato sono sufficienti a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici (Cass. VI, n. 51137/2019).


    4. Il procedimento

    Come osservato, qualora il giudice ritenga, in presenza di circostanze particolari, di ricorrere alla notificazione mediante l'utilizzo di mezzi tecnici, lo deve disporre con decreto motivato apposto in calce all'atto, in cui deve specificare le modalità necessarie per portare l'atto stesso alla conoscenza del destinatario.

    Il mancato rispetto delle modalità indicate determina la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 171 lett. h), sempre che, tuttavia, l'atto non sia comunque giunto alla conoscenza del destinatario, atteso che, per come chiarito in giurisprudenza, è legittima la notificazione di avvisi al difensore mediante telefax, anche in assenza di un provvedimento ad hoc del giudice, che rileva solo allorché manchi la prova della ricezione del fax da parte del destinatario o sia stata formalmente dedotta la mancata ricezione (Cass. IV, n. 24842/2007).

    Le notificazioni ex art. 150, pur potendo essere disposte anche di ufficio, sono normalmente precedute da un'apposita istanza di parte, considerato che l'esistenza delle circostanze particolari, giustificative del ricorso a tale forma di notificazione, sono per lo più note alle sole parti processuali.


    5.

    Abrogazione normativa disposta dal d.lgs. n. 150/2022 

    (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha abrogato l'art. 150. Per come chiarito nella Relazione illustrativa, il nuovo sistema di disciplina delle notificazioni, con previsione dell'ordinario espletamento di esse mediante il ricorso alle modalità telematiche, ha reso superfluo il mantenimento di una norma specificamente dedicata alle forme particolari di notificazioni a persone diverse dall'imputato disposte dal giudice, da eseguirsi «mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto».


    5.1. Decorrenza dell’abrogazione

    L'art. 150 è abrogato a decorrere dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 251/2022, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Bassi, Un ulteriore passo in avanti nella semplificazione degli avvisi urgenti al difensore, in Cass. pen., 2003, 1285; Carbone-Frangini-Spirito, Le notificazioni, Milano, 2004; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Della Marra, In tema di notificazioni mediante telefax al difensore, in Giur. it., 1992, II, 375; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 151 - Notificazioni richieste dal pubblico ministero.

    [1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (1) .

    2. La consegna di copia [54 att.] dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione [1484]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta [1532].

    3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi [3601, 364, 3661, 3881] che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale [1485] (2) .

    [4.]] (3) (4)

     

    [1] [1] Comma così sostituito dall'art. 172d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155. Il testo del comma era il seguente: «1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale giudiziario». Ai sensi del successivo art. 176 d.l. n. 144, cit., la modifica non si applica ai procedimenti relativi ai delitti previsti dall'art. 4072a) nn. 1), 3) e 4) c.p.p. per i quali rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 144, cit.

    [2] [2] Comma così sostituito dall'art. 2 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.

    [3] [3] Comma soppresso dall'art. 2 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.

    [4] [4]  Articolo abrogato dall'articolo 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155; d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 151 individua le particolari modalità con cui vengono effettuate le notificazioni degli atti del pubblico ministero, su sua richiesta, nel corso delle indagini preliminari.

    2. Profili generali

    Per espressa indicazione normativa, la disposizione dell'art. 151 è previsione di carattere speciale, regolante la notificazione degli atti del pubblico ministero con esclusivo riferimento alla fase delle indagini preliminari, per cui essa non può trovare applicazione al di fuori di tale specifico ambito procedurale. Nelle altre e diverse fasi processuali devono essere osservate le disposizioni generali dettate dagli artt. 148 ss.


    3. Gli organi incaricati della notificazione

    Gli organi a cui compete, nel corso delle indagini preliminari, la notificazione degli atti del pubblico ministero sono l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, ma il ricorso all'uno o all'altra di essi non è rimesso alla discrezionale valutazione del P.m..

    Se, infatti, il ricorso all'ufficiale giudiziario è sempre normativamente consentito, la riforma dell'art. 151, disposta dalla novella dell'art. 17 d.l. n. 144/2005, conv. con modif., nella l. n. 155/2005, ha limitato la facoltà dell'utilizzo della polizia giudiziaria, per la notifica degli atti emessi dal p.m. nel corso delle indagini preliminari, ai soli casi di atti o provvedimenti che la p.g. stessa è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

    È stato osservato, pertanto, che se la p.g. può notificare atti come il decreto di perquisizione o sequestro ed il decreto di fermo, non può, tuttavia, procedere alla notifica di atti come gli accertamenti tecnici irripetibili, che non è delegata a compiere o tenuta ad eseguire.

    La medesima norma dell'art. 17 del d.l. n. 144/2005, conv. in l. n. 155/2005, esclude, però, al comma 6, dalla limitazione generale indicata, le notificazioni riguardanti i procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2 lett.a) nn. 1, 3 e 4, rispetto ai quali residua la possibilità per la p.g. di procedere senza limiti alla notifica degli atti del P.m. Tale disciplina derogatoria trova giustificazione nell'esigenza di impedire che ritardi nelle operazioni di notifica possano ostacolare le esigenze investigative riguardanti i più gravi e pericolosi delitti.

    Significativamente, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la ricorrenza dell'inesistenza o della nullità dell'atto nel caso di notifica della p.g. effettuata oltre i limiti impostile dalla l. n. 155/2005, ritenendo, espressamente, che la violazione dei limiti fissati dall'art. 151, comma 1, costituisce un'ipotesi di mera irregolarità, in carenza di una specifica previsione normativa che ne affermi la relativa nullità (Cass. III, n. 26110/2009).


    4. La possibili altre forme di notificazione

    Il richiamo dell'art. 148, comma 2-bis, alla possibilità di disporre la notificazione con mezzi tecnici idonei da parte dell'”autorità giudiziaria” ha fatto ritenere estensibile l'utilizzo dell'indicata facoltà anche al P.m., che può, quindi, ricorrere ad essa, sia pur solo per effettuare notifiche destinate ai difensori.

    Ciò, in particolare, è stato affermato dalla giurisprudenza, che ha chiarito come sia valida la notificazione a mezzo fax disposta dal P.m. in favore del difensore (nella specie della persona offesa), non essendo esaustiva, né preclusiva, l'elencazione prevista dall'art. 151 (Cass. V, n. 6232/2011). In termini generali, del resto, è stata ritenuta sempre possibile la notificazione exart. 148, comma 2-bis, di un atto dell'imputato o di altra parte privata che possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore (Cass.S.U., n. 28451/2011).

    La circostanza, poi, che l'art. 55, comma 1, disp. att. attribuisca alla segreteria, oltre che alla cancelleria, il compito di spedire il telegramma exart. 149, comma 4, ha indotto a ritenere estensibile anche al P.m. la facoltà di avvalersi delle notificazioni urgenti a mezzo di telefono e telegrafo, di cui all'indicato articolo.


    5. Gli atti equipollenti alle notificazioni

    I commi 2 e 3 dell'art. 151 prevedono delle forme equipollenti di notificazione.

    In primo luogo, l'addetto alla segreteria del P.m., in analogia a quanto stabilito dall'art. 148, comma 4, può consegnare direttamente copia dell'atto all'interessato. Ciò ha valore di notifica, a patto che venga annotata sull'originale dell'atto l'avvenuta consegna, con indicazione della relativa data.

    In secondo luogo, conformemente a quanto previsto dall'art. 148, comma 5, ha valore di notifica, purché ne venga dato atto a verbale, anche la lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi dati verbalmente dal p.m. agli interessati in loro presenza.


    6.

    Abrogazione normativa disposta dal d.lgs. n. 150/2022 

    (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha abrogato l'art. 151. Una norma espressamente dedicata alle notifiche richieste dal pubblico ministero non aveva, infatti, più motivo di essere mantenuta, considerato che il novellato testo dell'art. 148, riguardando tutte le notifiche effettuate dall'autorità giudiziaria, comprende sia quelle disposte da parte del giudice che quelle richieste dal pubblico ministero.


    6.1. Decorrenza dell’abrogazione

    L'art. 151 è abrogato a decorrere dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 251/2022, secondo quanto disposto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    Bibliografia

    Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Filippi, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, le disposizioni processuali, in Dir. pen. e proc. 2005, 1204;  Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Morelli, Commento all'art. 17 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. nella L. 31 luglio 2005, n. 155, in Leg. pen. 2005, 568.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 152 - Notificazioni richieste dalle parti private.

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento [56 att.] (1) .

    [1] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, dopo le parole: «essere sostituite» ha inserito le seguenti: «dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero» e, dopo le parole «dell'atto», ha inserito le seguenti: «in forma di documento analogico».  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    1. Inquadramento

    L'art. 152 disciplina le notificazioni richieste dalle parti private, prevedendo per esse, in sostituzione del sistema ordinario, la possibilità dell'invio di copia dell'atto da parte dal difensore.

    2. La possibilità della notificazione da parte del difensore

    La norma, non contenuta nel vecchio codice, riserva una disciplina specifica alle notificazioni richieste dalle parti private.

    Salvo che la legge non preveda altrimenti, infatti, essa consente di sostituire l'ordinaria notifica effettuata dagli organi competenti con l'invio da parte del difensore di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    Il difensore, in tal modo legittimato alle notificazioni, non diviene, tuttavia, un organo del procedimento di notifica.

    Il disposto normativo, che fa esclusivo riferimento alla figura del difensore, non consente l'utilizzo dell'indicato sistema di notificazione, sostitutivo di quello ordinario, anche nei confronti di parti diverse da quelle private (Cass. I, n. 2234/1996).


    3. Gli oneri a carico del difensore

    L'art. 56 disp. att. prevede degli specifici oneri a carico del difensore, imponendogli, in modo espresso, di documentare l'intervenuta spedizione della lettera raccomandata mediante deposito in cancelleria di copia dell'atto inviato, con attestazione di conformità all'originale, e dell'avviso di ricevimento. Il difensore è, altresì, tenuto a precisare se l'atto sia stato inviato in busta chiusa o in piego.


    4. La produzione degli effetti

    Il previsto utilizzo della lettera raccomandata con avviso di ricevimento comporta che gli effetti della notifica si realizzano a decorrere dal momento in cui si verifica la relativa ricezione.


    5. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato la disciplina dettata per le notificazioni richieste dalle parti private, prevedendo che, in sostituzione del sistema ordinario, sia possibile l'invio di copia dell'atto non più mediante mera lettera raccomandata con avviso di ricevimento, bensì attraverso modalità telematiche eseguite dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata ovvero con invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La norma rappresenta il superamento di un sistema di notifica telematica che ne prevedeva l'esperibilità solo da parte dell'autorità giudiziaria, con esclusione delle parti private.

    Conseguentemente, è stato introdotto il nuovo art. 56-bis disp. att., che disciplina le modalità di effettuazione della notifica telematica da parte del difensore, prevedendosi, tra l'altro, che: la notifica possa essere effettuata solo se la comunicazione avviene tra due domicili digitali risultanti da pubblici elenchi; sussiste l'onere per il difensore di redigere una relata di notifica su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, ove è tenuto ad indicare l'elenco da cui è stato estratto il domicilio digitale presso il quale è stata effettuata la notifica; la relata deve essere depositata in cancelleria unitamente al duplicato informatico o alla copia informatica dell'atto inviato ed alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.


    5.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica dell'art. 152 ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.  

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1;Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 153 bis - Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante1

    1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

    2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

    3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

    4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

    5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

    [1] Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1, lett. e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L’art. 10, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), ha introdotto l’art. 153-bis, avente ad oggetto la disciplina del domicilio del querelante e delle relative notificazioni.

    L’art. 153-bis contiene disposizioni specifiche riguardanti la figura del querelante, che disciplinano le modalità di effettuazione della dichiarazione o elezione di domicilio (commi 1-3), ovvero di esecuzione delle notificazioni degli atti in suo favore (commi 4-5).

    2. Profili generali

    Il modello legislativo prevede un onere di attivazione a carico della persona offesa querelante, su cui grava, nell'atto di attivazione dello strumento penale e con le forme previste per la stessa querela, l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, il primo comma consente, quale ipotesi alternativa, la possibilità di dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

    Il mancato assolvimento di tale obbligo non investe la validità o l'ammissibilità della querela, ben potendo la dichiarazione o elezione di domicilio essere effettuata anche in momento successivo alla presentazione della querela, ovvero, secondo la norma del secondo comma: con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità di cui all'art. 111-bis; con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata; con dichiarazione depositata presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. Con le stesse modalità il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente il nuovo domicilio dichiarato o eletto, in caso di relativo mutamento (comma 3).

    Per come chiarito nella Relazione illustrativa, la previsione che il querelante abbia non la facoltà, bensì l'obbligo imposto dalla legge di dichiarare o eleggere domicilio, è funzionale ad agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato, imponendo a quest'ultima un obbligo, non particolarmente oneroso, che rende esplicita la volontà del legislatore di responsabilizzare il querelante, nella prospettiva di renderlo realmente parte attiva in un procedimento in cui l'ordinamento condiziona alla sussistenza e persistenza di un interesse della persona offesa la procedibilità dell'azione penale e la stessa punibilità dell'illecito.

    Le disposizioni degli ultimi due commi disciplinano le modalità di notificazione degli atti in favore del querelante, indicando una precisa gerarchia tra i luoghi di relativo perfezionamento.

    In primo luogo, le notificazioni al querelante devono essere effettuate presso il domicilio dichiarato o eletto (comma 4).

    In caso di mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero laddove esse risultino insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite presso il difensore nominato, ovvero, secondo un regime semplificato, mediante deposito presso la segreteria o la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente.


    3. Entrata in vigore della norma e disposizioni transitorie

    L'entrata in vigore dell'art. 153-bis ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    È da segnalare, tuttavia, che a norma dell'art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 150/2022, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'art. 153-bis, nonché le comunicazioni previste dal comma 3, sono effettuate con le forme ivi stabilite in alternativa al deposito in via telematica, sino al «quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». Soprattutto significativa è la norma dell'art. 86 del d.lgs. n. 150/2022, con cui sono state detratte disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante.

    Dopo aver precisato, al primo comma, che le notificazioni riguardanti querele presentate prima dell'entrata in vigore della novella devono essere eseguite ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, e cioè al domicilio eletto presso il difensore, la norma specifica, al comma 2, che laddove il querelante non abbia provveduto alla nomina di un difensore, le notificazioni sono effettuate presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante, ovvero, in caso di relativa mancanza, secondo le forme ordinarie di cui all'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Trattandosi di norma di stretta interpretazione, la disposizione transitoria non si applica (e dunque si procede in modalità semplificata con deposito in cancelleria) per i casi di elezione di domicilio insufficiente o inidonea ivi non contemplati, con conseguente “riviviscenza”, per queste sole ipotesi, della modalità di notificazione previste con l'entrata in vigore della riforma mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 153-bis, comma 5. Per la Relazione illustrativa, tale diversità di regime per situazioni apparentemente analoghe si spiega per il fatto che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il querelante ben può conformare il proprio comportamento alle nuove previsioni introdotte a suo carico.  

    Bibliografia

    Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, in Sistema penale, 2022, 1.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 153 - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

    1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta (1) .

    2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo [64 att.], salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta [1512] (2) .

    [1] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. d), num 1) lettere a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,» alla parola: «anche» e dopo le parole: «dell'atto» ha inserito le seguenti: «in forma di documento analogico»;  la lett. b) del medesimo num 1)  ha sostituito le parole seguenti: «In tal caso, il» alla parola «Il»​. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [2] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. d), num 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel secondo periodo,  ha sostituito le parole seguenti: «In tal caso, il» alla parola «Il»​. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

      D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 153 diversifica, in due distinti commi, le modalità attraverso cui eseguire le notificazioni e le comunicazioni degli atti in favore del pubblico ministero, in particolare distinguendole  a seconda che gli atti provengano dalle parti ovvero dal giudice.

    2. Profili generali

    La natura pubblica del destinatario dell'atto, ha indotto il legislatore a riservare questo specifico articolo alla regolamentazione delle modalità con cui si deve procedere alla notifica o alla comunicazione degli atti al pubblico ministero.


    3. Le notificazioni al pubblico ministero

    Il comma 1 dell'art. 153 dispone che la notificazione al pubblico ministero degli atti provenienti dalle parti o dai loro difensori sia eseguita, direttamente ad opera di costoro, mediante la consegna in segreteria delle relative copie. La circostanza che la norma utilizzi il termine “anche” lascia intendere come, comunque, sia possibile, fare ricorso all'ufficiale giudiziario, benché si tratti, presumibilmente, di ipotesi solo teorica e di scarso utilizzo nella prassi.

    La mancata consegna dell'atto in segreteria comporta la nullità della notificazione, ex art. 171 lett. d).

    La norma impone, ai fini del perfezionamento della notifica, che il pubblico ufficiale annoti sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e della relativa data, redigendo una sorta di relazione di notifica.

    A differenza di quanto previsto dal successivo comma non è possibile surrogare le formalità imposte dal dettato normativo con la diretta presa visione dell'atto, mediante sottoscrizione, da parte del pubblico ministero.

    La giurisprudenza ha osservato come, comunque, sia validamente effettuata la notifica al p.m. di una richiesta formulata dall'imputato detenuto, ricevuta dal direttore dell'istituto penitenziario, ove l'atto risulti indirizzato al pubblico ministero, quale autorità destinataria della relativa consegna (Cass. III, n. 4361/1998).


    4. Le comunicazioni al pubblico ministero

    Il comma 2 dell'art. 153 regola, la disciplina delle comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero.

    Le comunicazioni, in realtà, vengono eseguite dalla cancelleria del giudice utilizzando lo stesso sistema stabilito per le notificazioni — consegna di copia dell'atto nella segreteria e successiva fase di annotazione, sull'originale e la copia dell'atto, delle generalità di chi ha eseguito la consegna e della data — tuttavia prevedendo anche l'alternativa, ed equipollente, possibilità della presa visione dell'atto da parte del p.m., esternata mediante apposita sottoscrizione, che costituisce il momento perfezionativo della procedura.

    La necessità del rispetto delle indicate forme ha indotto la giurisprudenza ad escludere che sia valida una comunicazione effettuata mediante semplice ricezione in segreteria di un atto del procedimento sul cosiddetto registro di passaggio (Cass. V, n. 28442/2011).

    L'omessa o carente comunicazione è causa di nullità generale, ex art. 178, comma 1, lett. b).

    La disciplina della comunicazione degli atti trova specifica integrazione, nelle norme dell'art. 64 disp. att., essendo ivi previsto che: la comunicazione di atti dal giudice al p.m. che si trovi in una sede diversa deve avvenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (comma 2); in casi di urgenza, o quando l'atto riguardi la libertà personale, la comunicazione è eseguita con il mezzo più celere, ex artt. 149 e 150, ovvero ad opera della polizia giudiziaria (comma 3); è possibile la trasmissione di copia dell'atto con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario attesti in calce ad essa di aver trasmesso il testo originale (comma 4).

    In riferimento agli ultimi due commi, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come nell'ipotesi in cui si proceda a notificazione con utilizzo del mezzo più celere o con mezzi tecnici idonei, la tempestività della comunicazione debba essere valutata considerando la data e l'ora della trasmissione, e non già quella della ricezione, non assumendo rilievo alcuno il fatto che, trattandosi di giorno festivo, non fosse presente alcun funzionario di cancelleria in grado di attestare di aver trasmesso il testo originale (Cass. III, n. 5873/2004).


    5. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto modifiche al testo dell'art. 153, indicando, come regola generale per le notificazioni al pubblico ministero il ricorso alle modalità telematiche previste dall'art. 148, comma 1, fatta salva, per le ipotesi exart. 148, comma 4, in cui non sia possibile procedere con notifica telematica, la possibilità di effettuare la consegna in segreteria, direttamente dalle parti o dai difensori, di copia dell'atto in forma di documento analogico.


    5.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, secondo quanto disposto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Vedi sub art. 152.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 154 - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

    1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza [43 c.c.] , di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3 (1) .

    1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità' di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria (2) .

    2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile [83 s.] e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto (3) .

    3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

    4. Le notificazioni alla parte civile [76 s.], al responsabile civile [83 s.] e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori [1005]. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria (4) .

    [1]  Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. f) num. 1) lettere a), b), c), d) e) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito il primo periodo con il seguente: «Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8.»; nel secondo periodo dopo la parola: «nella» ha aggiunto le seguenti: «segreteria o nella»; al terzo periodo ha sostituito le parole seguenti: «, di dimora o di lavoro abituale» le parole: «o di dimora»  e dopo la parola: «Stato» ha aggiunto le seguenti: «, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; al quarto periodo ha sostituito le seguenti: «alcuna dichiarazione o elezione» alle parole: «la dichiarazione o l'elezione» e dopo la parola: «nella» ha aggiunto le seguenti: «segreteria o nella»; dopo il quarto periodo ha inserito il seguente: «Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [2] Comma inserito dall'art.2, comma 1, lett. d) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

    [3] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. f) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, dopo la parola: «eseguita» ha aggiunto le seguenti: «, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [4] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. f) num. 3) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che  ha sostituito le parole seguenti: «quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente» alle parole «devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto nella cancelleria del giudice competente». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162; d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

    1. Inquadramento

    L'art. 154 regola le differenti modalità con cui devono essere effettuate le notificazioni a taluni soggetti specificamente considerati dalla norma, e cioè: alla persona offesa, al responsabile civile, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, alla parte civile, alle pubbliche amministrazioni, alle persone giuridiche ed agli enti privi di personalità giuridica.

    2. Le notificazioni alla persona offesa

    Il comma 1 dell'art. 154 indica, come regola generale, che le notificazioni alla persona offesa devono essere eseguite nel rispetto delle forme stabilite dai commi 1, 2, 3 4 e 8 dell'art. 157 per l'imputato, e quindi, secondo le modalità a “scalare” ivi precisate, mediante consegna di copia dell'atto al destinatario, ricercato nei vari luoghi di sua pertinenza, ai conviventi, al portiere e, in extrema ratio, attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale.

    Inoltre, devono essere applicate alla persona offesa anche le norme indicate dai commi 3 e 5-bis dell'art. 148, relative alle modalità di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, oltre alla disciplina della notifica nel domicilio dichiarato o eletto, stante il richiamo effettuato dall'art. 157, comma 1, alle previsioni degli artt. 161 e 162.

    È stata coerentemente ritenuta valida, in giurisprudenza, la notifica effettuata al difensore della persona offesa, quale suo domiciliatario ex lege (Cass. V, n. 6232/2011), senza, però, che ciò possa impedire di notificare l'atto direttamente alla persona offesa, non dando luogo a nullità alcuna l'omessa notifica al difensore domiciliatario ex lege ai sensi dell'art. 33 disp. att. (Cass. III, n. 24062/2010). Perché tale ultima norma possa trovare applicazione è, tuttavia, necessario che la nomina del difensore di fiducia contenga l'indicazione del suo domicilio, dovendosi, in mancanza, procedere alla notifica diretta alla persona offesa (Cass. III, n. 38065/2013).

    L'indicata regola generale soffre di due specifiche eccezioni, riguardanti le ipotesi in cui la persona offesa sia irreperibile ovvero abbia la residenza o il domicilio all'estero.

    Nel primo caso, in cui sono ignoti i luoghi indicati dall'art. 157, la notifica si esegue mediante deposito dell'atto in cancelleria, ritenendosi equo che la vittima, specie se denunziante o querelante, debba adoperarsi per favorire la sua reperibilità. Nella seconda ipotesi, invece, utilizzando modalità analoghe a quelle previste dall'art. 169 nei confronti dell'imputato, la persona offesa è invitata a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Nel caso ciò non avvenga, o non avvenga regolarmente, la notifica viene eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. In ogni caso non è prevista l'applicazione alla persona offesa domiciliata all'estero delle norme degli artt. 727 ss. in materia di rogatorie all'estero (Cass. IV, n. 6725/2005).


    3. Le notificazioni al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

    Le notificazioni alresponsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono regolate, nei commi 2 e 4 dell'art. 154, con differente disciplina a seconda che si tratti della notifica della prima citazione ovvero degli atti successivi.

    Con riguardo alla prima citazione, sono applicate le disposizioni generali previste dall'art. 157 per la prima notificazione all'imputato non detenuto, mentre per le successive notifiche vige un regime differenziato a seconda che il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria siano, o meno, costituti in giudizio: nel primo caso le notifiche sono eseguite presso il loro difensore; in mancanza di costituzione, invece, gli indicati soggetti hanno l'obbligo di dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede, con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente, altrimenti dovendosi eseguire le notificazioni — in assenza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio — mediante deposito nella cancelleria dell'atto.


    4. Le notificazioni alla parte civile

    Le notificazioni alla parte civile sono eseguite presso il difensore munito di procura speciale, nominato ai sensi dell'art. 100, cha la rappresenta in giudizio, e quindi con la stessa disciplina prevista per le notifiche al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso di loro intervenuta costituzione. La norma ha portata cogente ed il suo mancato rispetto, con effettuazione della notifica direttamente alla parte civile, determina una nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c) (Cass. IV, n. 3843/1994).


    5. Le notificazioni alle pubbliche amministrazioni, alle persone giuridiche ed agli enti privi di personalità giuridica

    Il comma 3 dell'art. 154 disciplina il regime delle notificazioni riguardanti le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica attraverso un generale richiamo alle forme stabilite dal processo civile.

    Pertanto, le notifiche alle pubbliche amministrazioni sono effettuate presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e quelle riguardanti le persone giuridiche secondo il disposto dell'art. 145 c.p.c. — e, cioè, nella relativa sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o all'incaricato della ricezione delle notificazioni, ovvero, in mancanza, ad altra persona addetta alla stessa sede o al portiere dello stabile —.

    In giurisprudenza è stato affermato che la notifica di atti del procedimento penale ad una società, ancorché priva di personalità giuridica, va effettuata secondo le forme stabilite dal codice di procedura civile, per cui, in ipotesi di notifica indirizzata al legale rappresentante, deve essere applicato l'art. 140 c.p.c., che presuppone che sia individuato il luogo della notifica, ma non vi sia la presenza del destinatario (Cass. V, n. 39848/2013).

    Nel caso di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, le notifiche all'ente sono regolate dalla disposizione dell'art. 43 d.lgs. n. 231/2001, che rimanda, per la prima notificazione, alle forme stabilite dal processo civile, tramite richiamo della previsione dell'art. 154, comma 3. Sono ritenute comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

    Il medesimo art. 43 d.lgs. n. 231/2001 prevede poi, al comma 3, che ove l'ente abbia dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di costituzione ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 o in un altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni debbano essere eseguite, ex art. 161, al domicilio dichiarato o eletto. L'ultimo comma dell'indicata norma dispone, infine, che ove non sia possibile eseguire le notificazioni in nessuno dei modi indicati, debbano essere svolte nuove ricerche alle quali fa seguito, in caso di esito negativo, la sospensione del procedimento da parte del giudice, previa richiesta del pubblico ministero.


    6. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato il contenuto dell'art. 154, ponendosi quale necessario adattamento, con riguardo alle parti private diverse dall'imputato, della nuova disciplina generale introdotta dall'art. 148. La norma si correla, inoltre, alla specifica disposizione dettata dall'art. 153-bis per la persona offesa che abbia proposto querela, anche facendosi espresso richiamo, con riguardo alla notifica alla persona offesa, al dettaglio previsto dai commi da 1 a 5 dell'art. 153-bis in ordine alle formalità connesse alla dichiarazione o elezione di domicilio. Il primo comma disciplina le modalità di effettuazione delle notificazioni alla persona offesa, nei casi in cui non sia possibile procedere per via telematica, stabilendo che esse devono essere effettuate ai sensi dell'art. 157, commi, 1, 2, 3, 4, e 8, salvo che la persona offesa non abbia eletto o dichiarato domicilio. Viene, altresì, considerata l'ipotesi della persona offesa all'estero, prevedendosi nei suoi confronti lo specifico onere di dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, ovvero di dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. I successivi commi regolano il sistema delle notifiche nei confronti del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. La prima citazione deve essere notificata, ove non sia possibile mediante il ricorso alla modalità telematica, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto (comma 2). Nel prosieguo, quindi, il quarto comma distingue le situazioni in cui la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria siano costituiti in giudizio, nel qual caso sono legalmente domiciliati presso i loro difensori, da quella in cui, invece, non siano costituiti in giudizio, ipotesi in cui, ove non abbiano un domicilio digitale, sono tenuti, in alternativa alla dichiarazione o alla elezione di domicilio nel luogo in cui si procede, a indicare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.


    6.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.


    7. Modifiche introdotte dal d.lgs n. 31/2024 (c.d. “correttivo Cartabia”)

    L'art. 2, lett. d), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell'art. 154, in ragione del quale l'autorità giudiziaria può disporre, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, chelanotificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 venga eseguita dalla polizia giudiziaria, onde evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità ex art. 344-bis, ovvero laddove vi sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.

    La ratio della norma, da leggersi in combinato con quanto disposto dall'art. 157-ter, comma 2, in tema di notifica degli atti introduttivi del giudizio agli imputati non detenuti, ha l'evidente scopo di neutralizzare il rischio che l'effetto positivo in termini di accelerazione e certezza dell'esito delle notificazioni degli atti introduttivi perseguito mediante il ricorso alla polizia giudiziaria venga, in qualche modo, vanificato dalla mancata tempestiva notifica dei medesimi atti alla persona offesa dal reato. Nel nuovo comma 1-bis dell'art. 154, tuttavia, non è stata riprodotta la clausola generale di chiusura contenuta nel succitato comma 2 dell'art. 157-ter, per il quale l'autorità giudiziaria può ricorrere alla polizia giudiziaria in ogni altro caso in cui ciò sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Bassi-Epidendio, Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano, 2006; Ceresa Gastaldo, Il “processo alle società” nel d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, Torino, 2003: Gennai-Traversi, La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2001; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1;Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 155 - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese.

    1.  Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. (1)

    2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione [168] e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

    [1] Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.Il testo precedente alla sostituzione era il seguente: <<Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.>>

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 155 regola la notificazione per pubblici annunzi alle persone offese, cui è consentito fare ricorso quando, per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificazione di taluno di essi, risulti difficoltoso procedere alla notifica con le forme ordinarie.

    2. Profili generali

    La norma si pone a chiusura del sistema delle notificazioni in favore delle persone offese, in parallelo a quanto disposto nel rito civile dall'omologa figura della notificazione per pubblici proclami, di cui all'art. 150 c.p.c.


    3. I presupposti della notificazione per pubblici annunzi

    Presupposti per il ricorso alla notificazione per pubblici annunzi sono, alternativamente: l'eccessivo numero dei destinatari, ovvero l'impossibilità di procedere all'identificazione di qualcuno di essi. La conseguente difficoltà di effettuazione della notifica attraverso le forme ordinarie consente all'autorità giudiziaria di disporre, con scelta discrezionale, il ricorso a tale forma di notificazione semplificata.

    L'impossibilità di procedere all'identificazione di taluna delle persone offese deve essere intesa, tuttavia, in maniera rigorosa, stante la natura derogatoria dell'istituto (Cass. I, n. 6769/2002).

    Per la dottrina (Grilli, 17), il ricorso alla notificazione per pubblici annunzi si estende anche alle ipotesi in cui la notificazione sia rivolta ad incertam personam, in funzione della posizione della parte nel rapporto processuale.

    Il presupposto del numero dei destinatari tiene in considerazione le esigenze di snellezza e di celerità del procedimento, dovendosi ritenere adeguato il ricorso alla notificazione per pubblici annunzi quando, per il numero elevato delle persone offese, il ricorso alle forme di notificazione ordinarie comporterebbe un notevole aggravio per gli organi della notificazione, oltre ad un considerevole aumento dei tempi processuali.


    4. Gli adempimenti spettanti all'autorità giudiziaria

    L'“autorità giudiziaria” — e, quindi, oltre al giudice, anche il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari — è tenuto al rispetto di specifici adempimenti formali anche se il loro mancato rispetto, non risulta sanzionato da nullità alcuna.

    Secondo quanto previsto dal disposto normativo, infatti, l'autorità giudiziaria deve: adottare un apposito decreto in calce all'atto da notificare; indicare nel decreto, quando occorre, i destinatari nei cui confronti procedersi a notifica con forme ordinarie; specificare le modalità da seguirsi in concreto per portare l'atto a conoscenza dei soggetti interessati.

    Perfezionano la procedura di notificazione il deposito dell'atto nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale.


    5. La produzione degli effetti

    Gli effetti della notifica si realizzano nel momento in cui l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.


    6. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”).

    L'art. 10, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato il contenuto dell'art. 155, prevedendo la possibilità di effettuare le notificazioni alle persone offese per pubblici annunci attraverso una procedura semplificata, e tecnologicamente avanzata, rappresentata dalla pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia. Tale procedura, mutuata da quella già prevista dall'art. 36, comma 2, c.p. per la pubblicazione della sentenza di condanna, ha la finalità di garantire una maggiore conoscenza effettiva dell'atto da notificare, con disposizione volta ad uniformare le modalità previste per la pubblicazione di atti e provvedimenti che devono essere conosciuti da un numero indeterminato di soggetti. A tal fine, per come indicato nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150/2022, è preventivata la realizzazione di un'apposita cartella, dedicata alle notifiche

    per pubblici proclami, nell'ambito della piattaforma di pubblicazione reperibile a: “Home/Strumenti/Pubblicità legale/ Sentenze e provvedimenti” del sito internet del Ministero della giustizia.


    6.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Vedi sub art. 152.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 156 - Notificazioni all'imputato detenuto.

    1. Le notificazioni all'imputato [60, 61] detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona (1) .

    2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione [168] di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci [57, 58 att.]. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

    3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, [284, 286, 3865, 4491], sono eseguite a norma dell'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1 (2) .

    4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

    5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159 [164].

    [1] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. h), num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole: «, anche successive alla prima,» dopo la parola: «detenuto» e dopo la parola: «sono» ha inserito la parola: «sempre». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [2] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. h), num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole: «, anche successive alla prima,» dopo la parola: «penitenziari» e dopo la parola: «157» ha inserito le seguenti: «, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.m. 30 settembre 1989, n. 334;  d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 156 regola le modalità di esecuzione delle notificazioni all'imputato detenuto con riferimento a tutte le ipotesi di detenzione previste, tra cui anche quella in luoghi diversi dagli istituti penitenziari ovvero quella per causa diversa dal procedimento per cui deve essere effettuata la notifica.

    2. La notificazione all'imputato detenuto in carcere

    A norma del comma 1 dell'art. 156, le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia all'interessato. Tale consegna viene effettuata, alternativamente, dall'ufficiale giudiziario o dalla polizia penitenziaria.

    Nella nozione di detenuto, indispensabile ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 156, deve intendersi sia il soggetto sottoposto ad un'ordinanza applicativa di custodia cautelare che l'imputato condannato a pena definitiva.

    È controverso, invece, se questa speciale forma di notificazione, possa essere estesa anche a coloro che siano ristretti per effetto di misure precautelari della polizia giudiziaria.

    È necessario, comunque, che il detenuto sia ristretto all'interno del territorio italiano (Cass. VI, n. 3217/1999). La notifica all'imputato latitante o evaso, successivamente arrestato all'estero, deve essere effettuata, infatti, ai sensi dell'art. 165, mediante la consegna dell'atto al difensore, non potendo trovare applicazione la speciale procedura prevista dall'art. 169, riguardante l'imputato dimorante o residente all'estero (Cass. III, n. 44065/2014).

    Le Sezioni unite hanno chiarito che le notifiche all’imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156, comma 1, mediante consegna di copia alla persona. La notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 (Cass. S.U., n. 12778/2020).

    Quanto, poi, alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle forme previste, è stato osservato che l'inosservanza delle modalità fissate dall'art. 156 per la notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabileexart. 179, senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale che l'imputato abbia in altro modo acquisito (Cass. VI, n. 21848/2015).

    In ragione di quanto previsto dalla prima parte del comma 2 dell'art. 156, in caso di rifiuto della ricezione dell'atto da parte del detenuto, ne viene dato conto nella relata di notifica e viene consegnata la copia rifiutata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci, sul presupposto che il buon esito della procedura non può dipendere dalla mera volontà del destinatario. Ai sensi dell'art. 57 disp. att., l'atto rifiutato viene inserito nel fascicolo personale del detenuto, che può sempre richiedere in prosieguo che gli venga consegnato.

    A norma della seconda parte del comma 2, ove non sia possibile consegnare la copia dell'atto da notificare direttamente al detenuto, perché legittimamente assente, essa viene consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Il detenuto viene, poi, informato dal direttore, con il mezzo più celere, dell'intervenuta notifica, con annotazione, exart. 58 disp. att., di data, ora e modalità dell'informazione.

    Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 156 la notifica si deve considerare perfezionata al momento della consegna della copia dell'atto al direttore dell'istituto. Ciò troverebbe conforto nella lettura del dettato normativo, che espressamente prevede che il direttore debba provvedere ad informare tempestivamente il detenuto della «avvenuta notificazione» dell'atto.

    È stato ritenuto, in proposito, dalla giurisprudenza di legittimità che, in caso di assenza temporanea del detenuto per motivi legittimi, la consegna — dalla quale decorrono gli eventuali termini di impugnazione — deve essere effettuata al direttore dell'istituto, il quale è tenuto ad informare immediatamente l'interessato dell'intervenuta notifica; qualora il direttore non provveda alla predetta informazione — preordinata a tutelare il diritto di difesa — la notifica non spiega efficacia nei confronti dell'imputato detenuto (Cass. I, n. 5501/2002).


    3. La notificazione all'imputato detenuto in altri luoghi

    Il comma 3 dell'art. 156 disciplina la modalità di effettuazione della notificazione all'imputato detenuto in un luogo diverso dagli istituti penitenziari (come, ad esempio, nei casi di: arresti domiciliari, custodia cautelare in luogo di cura, detenzione domiciliare, permanenza domiciliare), stabilendo che essa deve essere eseguita a norma dell'art. 157.

    Secondo la dottrina (Jazzetti-Pacini, 108) prevalente, tuttavia, la disposizione deve essere interpretata in maniera relativa, nel senso che la notifica deve sempre essere effettuata, in primo luogo, presso il luogo di detenzione — ove, peraltro, l'imputato è prontamente reperibile — demandando alla sola eventualità che l'interessato sia assente la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 157 per l'individuazione degli altri possibili consegnatari dell'atto.


    4. La notificazione all'imputato detenuto per altra causa

    La norma del comma 4 dell'art. 156 estende l'applicazione delle disposizioni contenute nei primi tre commi all'imputato detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione, ovvero internato in un istituto penitenziario, purché, in entrambi i casi, la detenzione risulti dagli atti del procedimento.

    Coerentemente, è nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente (Cass. VI, n. 18628/2015). Lo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, non impone tuttavia, se l'autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell'interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto (Cass. II, n. 32588/2010).

    È specifico onere dell'imputato comunicare al giudice la propria condizione di detenuto per altra causa ai fini delle notificazioni (Cass. IV, n. 11395/2006).


    5. L'inapplicabilità delle forme previste per gli irreperibili

    Il comma 5 dell'art. 156esclude che la disciplina dettata per la notifica agli irreperibili dall'art. 159 possa essere applicata anche all'imputato detenuto o internato.

    La norma, per come osservato in dottrina (Grilli, 144), appare alquanto logica nella sua determinazione, non potendo lo stato di detenzione essere compatibile con quello di irreperibilità.

    D'altro canto, per potersi fare ricorso al rito degli irreperibili è necessaria una completa ed articolata indagine, anche presso l'amministrazione penitenziaria centrale, dalla quale non può non risultare lo stato di detenzione del soggetto (Cass. V, n. 4140/1998).

    In ogni caso, nell'ipotesi in cui lo stato detentivo dovesse intervenire nei confronti di un imputato già dichiarato irreperibile, le notificazioni dovranno essere eseguite ai sensi dell'art. 156, e non più in applicazione della norma dell'art. 159.


    6. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha apportato due significative modifiche al sistema di notificazione all'imputato detenuto, stabilendo che: tutte le notificazioni, anche successive alla prima, devono essere sempre effettuate mediante consegna di copia dell'atto all'imputato nel luogo di detenzione; nelle ipotesi di imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, tutte le notifiche, anche successive alla prima, devono essere eseguite presso i luoghi indicati dall'art. 157, con esclusione della possibilità del ricorso alle modalità telematiche di cui all'art. 148, comma 1.

    La prima novella ha, all'evidenza, conferito dignità normativa al principio espresso dalle Sezioni unite (Cass. S.U., n. 12778/2020), per cui le notificazioni all'imputato detenuto devono sempre essere eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.

    Nella Relazione illustrativa è stato precisato, inoltre, che, con riguardo alla detenzione in luoghi diversi da quelli penitenziari, le ragioni della esclusione della possibilità del ricorso alle modalità telematiche è stata dettata dalla previsione di problematiche derivanti dal possibile variegato contenuto delle prescrizioni (tra cui, ad esempio, il divieto di comunicazione con terze persone) imposte con le misure restrittive diverse da quelle da eseguirsi in ambiente penitenziario.

    Il favor conferito ad un regime di notifica esclusivamente caratterizzato dalla consegna alla persona, anche per ciò che attiene a quelle successive alla prima, è stato determinato, invece, dall'esigenza di offrire una maggiore garanzia all'interessato a fronte, al contempo, di un pressoché sicuro esito positivo, sin da subito, della notifica, tale da non rendere necessario il ricorso, per l'amministrazione, alle procedure sussidiarie di cui ai commi 2 e ss. dell'art. 157.


    6.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.  

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Carini, Condizioni per la legittimità della dichiarazione di latitanza e controlli sulla rituale instaurazione del contraddittorio, in Giur. it., 2004, 161; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; ; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 157 bis - Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima1

    1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

    2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

    [1] Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1, lett. l) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 10, comma 1, lett. l), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), ha introdotto il nuovo art. 157-bis, riguardante le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, che disciplina il sistema delle notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima, in correlazione con quanto disposto dall'antecedente norma dell'art. 157, invece regolante la sola prima notificazione.

    2. Profili generali

    La disposizione in commento precisa, al primo comma, che, in ogni stato e grado del procedimento – e perciò con previsione applicativa generalizzata – tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle riguardanti gli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell'udienza preliminare, citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601) e al decreto penale di condanna, devono essere eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

    Trattasi di innovazione di evidente rilievo, a cui fini applicativi è, tuttavia, necessario che all'imputato siano stati effettuati gli avvertimenti previsti di cui agli artt. 157, comma 8-ter o 161, comma 01, altrimenti verificandosi un'ipotesi di nullità della notificazione, alla stregua di quanto previsto dal novellato art. 171, lett. e).

    Peraltro, in applicazione della delega, il secondo comma dispone che ove l'imputato sia assistito da un difensore di ufficio e la prima notificazione sia avvenuta con consegna di copia dell'atto a persona diversa da quelle indicate al comma 1 dell'art. 157, e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 1, le successive notificazioni non potranno essere effettuate mediante consegna al difensore. In questo caso, infatti, anche le notificazioni successive alla prima saranno eseguite con le modalità previste dall'art. 157, fin quando non si realizzeranno le necessarie condizioni omesse.


    3. Entrata in vigore della riforma

    L’entrata in vigore dell’art. 157-bis ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, in Sistema penale, 2022, 1.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 157 ter - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto1

    1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1 (2) .

    2. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria (3) .

    3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater (4) .

    [1] Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1, lett. l) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [2] Comma modificato dall'art.2, comma 1, lett. e), numero 1)  d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che al primo periodo ha sostituito le parole: «a giudizio» alle «in giudizio», le parole  «e' effettuata» alle seguenti «sono effettuate» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dichiarato o eletto,» ha inserito le seguenti: «fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,».

    [3]  Comma modificato dall'art.2, comma 1, lett. e), numero 2)  d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31  che ha sostituito  le parole: «è necessario» alle «sia necessario», le parole: «è in corso» alle «sia in corso» e le parole: «è ritenuto» alle «sia ritenuto».

    [4]  Ai sensi dell'art. 89, comma, 3 d.ls. n. 150, cit., le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162; d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

    1. Inquadramento

    L'art. 10, comma 1, lett. l), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), ha introdotto il nuovo art. 157-ter, riguardante le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto, in correlazione ed a completamento di quanto disposto dall'art. 157.

    2. Profili generali

    Il comma 1 prevede che, a maggior garanzia della conoscenza effettiva degli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell’udienza preliminare, citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601) e del decreto penale di condanna da parte dell’imputato non in vinculis, la notificazione di tali atti venga sempre effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 161, comma 1, e quindi eventualmente anche presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’imputato. In caso di mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notifica deve essere eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all’art. 157, con esclusione di quelle di cui all’art. 148, comma 1, e, quindi, preferibilmente mediante consegna di copia dell’atto all’interessato.

    Nei casi di imminente scadenza del termine di prescrizione del reato o di decorso del termine di improcedibilità di cui all’art. 344-bis ovvero, ancora, laddove sia in corso di applicazione una misura cautelare, o comunque si ravvisi una particolare esigenza specifica, la norma dettata al comma 2 facoltizza l’autorità giudiziaria, stante la particolare urgenza, a disporre l’effettuazione della notificazione all’imputato non detenuto degli atti introduttivi del giudizio o del decreto penale di condanna a mezzo della polizia giudiziaria.

    Con il terzo comma, infine, viene chiarito, in coerenza con le modifiche normative introdotte dalla novella nel libro IX, che, in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater.


    3. Entrata in vigore della norma e disposizioni transitorie

    L'entrata in vigore dell'art. 157-terha decorrenza dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. È da segnalare, tuttavia, che a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150/2022, recante disposizioni transitorie in materia di assenza, la disposizione dell'art. 157-ter, comma 3, si applica «per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto», e cioè successive al 30 dicembre 2022 .


    4. Modifiche introdotte dal d.lgs n. 31/2024 (c.d. “correttivo Cartabia”)

    L’art. 2, lett. e), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha operato talune piccole modificheal testo dell’art. 157 ter, in particolar modo inserendo, all’interno del secondo periodo del comma 1, la clausola eccettuativa «fuori dai casi di cui all’art. 161, comma 4». Per come chiarito dalla Relazione illustrativa, l’indicata interpolazione ha inteso rimediare ad un deficit di coordinamento tra l’art. 161 e l’art. 157 ter, chiarendo che se il domicilio dichiarato o eletto è insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio avviene mediante consegna al difensore, in coerenza con quanto previsto dalla disposizione generale dell’art. 161 in tema di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

    Bibliografia

    Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, in Sistema penale, 2022, 1.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 157 - Prima notificazione all'imputato non detenuto.

    1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (1) .

    2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

    3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive [110] l'originale dell'atto notificato [171] e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento [4 reg.]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

    4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

    5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato [4204, 420-bis].

    6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8 (2) . 

    7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 [59 att.].

    8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa [171]. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato [4 reg.]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata (3) .

    8-bis. [Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis ] (4) .

    8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento (5) .

    8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale (6) .

     

    [1] Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lett. i), num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Il testo precedente alla sostituzione era il seguente: «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato [60, 61] non detenuto [156] è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci .» Per la particolare residenza delle persone ammesse ad uno speciale programma di protezione, v. art. 7 d.lg. 29 marzo 1993, n. 119. V. anche il d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, così come modificato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45.

    [2] Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lett. i), num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Il testo precedente alla sostituzione era il seguente: «6.La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione [168] è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3 .» Le parole «è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3» sono state sostituite alle parole «è scritta all'esterno del plico stesso» dall'art. 17414d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, con effetto dal 1° gennaio 2004.  Ma v. il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), ha abrogato il suddetto art. 174 d.lgs. n. 196, cit.

    [3] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. i), num. 3) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole seguenti: «, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato» alle parole «dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [4] Comma aggiunto dall'art. 21d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., in l. 22 aprile 2005, n. 60 (gli ultimi due periodi sono stati aggiunti in sede di conversione) e successivamente abrogato dall'articolo 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,  a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo decreto. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [5] Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lett. i), num. 4) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [6] Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lett. i), num. 4) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82; art. 7 d.lgs. 29 marzo 1993, n. 119; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., in l. 22 aprile 2005, n. 60;  d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 157 è una regola, con disciplinata dettagliata, la prima notificazione all'imputato non detenuto.

    Per come chiarito dalla giurisprudenza, l'art. 157 é una norma generale, applicabile ove non derogata da una norma speciale (Cass. VI, n. 1778/1994).

    2. La consegna a mani proprie

    La prima notificazione all'imputato non detenuto, per la parte introduttiva del primo comma, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto alla persona. Essa rappresenta la modalità principale e preferita di effettuazione della notifica, in quanto consente di far ritenere, con ragionevole certezza, che l'atto giunga effettivamente a conoscenza del destinatario, consentendogli una piena esplicazione del suo diritto di difesa.

    La giurisprudenza ha, in conformità, affermato che la notifica eseguita a mani proprie dell’imputato, pur in presenza di un’elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario (Cass. I, n. 9544/2018).

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente l'atto dopo averne preso cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale comportamento equivalente alla consegna dell'atto, senza che si renda necessario procedere alle ulteriori ricerche previste dall'art. 157, comma 7 (Cass.S.U., n. 155/2012). L'ufficiale giudiziario, pertanto, non ha alcun obbligo di proseguire le ricerche nei luoghi e con le modalità alternativamente indicate dallo stesso art. 157. 

    È stato precisato, ancora, che nell’ipotesi di notifica effettuata a familiare convivente ai sensi dell’art. 157, comma 1, non è previsto che l’ufficiale giudiziario dia un ulteriore avviso al destinatario mediante l’invio di una lettera raccomandata, come è invece disposto dallal. n. 890/1982 con riguardo alle notifiche effettuate dall’agente postale (Cass. V, n. 4652/2018).

    In relazione al numero di copieda consegnare è stato affermato che la violazione delle disposizioni dell’art. 54 disp. att. — per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione — non è sanzionata a pena di nullità, stante il principio di tassatività delle nullità, stabilito dall’art. 177 (Cass. IV, n. 22006/2018).


    3. Le successive forme di notificazione

    Nel caso in cui non sia possibile procedere alle consegna a mani proprie dell'atto da notificare, e sempre che non vi sia stata dichiarazione o elezione di domicilio, intervengono le successive forme di notificazione, elencate dalla seconda parte del comma 1 e poi in tutti i seguenti commi dell'art. 157, secondo un ordine decrescente, in cui diviene progressivamente sempre più incerta la possibilità che vi sia un'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Sono previsti, infatti, subordinatamente alla forma di notifica principale, una serie di luoghi e di soggetti cui è possibile consegnare l'atto ed effettuare le notifiche, ordinati in maniera tale per cui è possibile procedere alla forma successiva solo ove la precedente non sia risultata praticabile.

    Tale assunto, tuttavia, non è stato condiviso da parte della giurisprudenza, che ha ritenuto valida la prima notificazione all’imputato non detenuto effettuata nel luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa mediante consegna dell’atto a un dipendente, atteso che l’art. 157 non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui la notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale e l’invio della raccomandata (Cass. III, n. 8182/2016).

    In dottrina (Grilli, 162) si ritiene che l'ufficiale giudiziario debba indicare nella relata di notifica, a pena di nullità, di non aver potuto effettuare la notificazione a mani proprie prima di poter procedere alle successive forme previste dall'art. 157.


    4. I luoghi della notificazione

    Ai sensi della seconda parte del comma 1, i primi luoghi in cui si deve procedere all'effettuazione della notificazione, nel caso in cui sia impossibile la consegna diretta all'imputato non detenuto, sono rappresentati dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa.

    In proposito, la giurisprudenza ha osservato che l'art. 157 prevede che la notifica all'imputato, nel caso in cui non possa essere effettuata mediante consegna a mani dell'interessato, vada eseguita nella casa di abitazione del suddetto, ovvero nel luogo nel quale costui esercita la attività lavorativa; in tal modo viene preferita la notificazione nel luogo nel quale normalmente si vive o si lavora, rispetto a quella da eseguirsi nella residenza anagrafica, la quale rappresenta un mero dato formale, che non necessariamente coincide con quello reale (Cass. V, n. 7597/1999).

    Il luogo di lavoro, per espressa indicazione normativa, coincide con quello in cui viene svolta abitualmente l'attività lavorativa, senza rilievo alcuno della sede principale degli interessi e degli affari, invece presente nella nozione di domicilio indicata dall'art. 43, comma 1, c.c.

    Peraltro, la pluralità dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa del destinatario dell'atto non impedisce che uno degli stessi possa essere ritenuto come luogo di abituale esercizio dell'attività professionale in cui, a norma dell'art. 157, comma 1, può avvenire la notificazione; infatti, la menzionata pluralità dei luoghi non è incompatibile con quella continuità di esercizio professionale che è richiesta come condizione perché il destinatario sia in grado di venire a conoscenza dell'atto e per la quale non è necessaria la sua continua presenza fisica, essendo sufficiente una semplice predisposizione di mezzi stabile ed idonea allo scopo (Cass. III, n. 589/1996).

    Ai sensi del comma 2, ove non siano conosciuti la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato, la notificazione è eseguita nel luogo in cui l'imputato ha temporanea dimora o recapito.

    Si tratta di concetti non semplici, considerato che la temporaneità dovrebbe essere comunque collegata ad un luogo dotato di una certa stabilità e continuità.

    È stato al riguardo osservato che per “temporanea dimora o recapito” deve intendersi un recapito riferito ad una certa abitualità, sia pure provvisoria, e non già un luogo ove ci si rechi saltuariamente e, quindi, non sia possibile sapere quando vi sia la reperibilità. In tal senso, non può intendersi “temporanea dimora o recapito” il fermo posta, dal momento che tale luogo può offrire solo la eventualità della comunicazione, essendo destinato alla sola corrispondenza postale diretta all'interessato (Cass. I, n. 2039/1991).


    5. La consegna a persona convivente

    Primo soggetto cui le norme dei commi 1 e 2 prevedono che debba essere consegnato l'atto, ove non sia possibile la notifica a mani proprie all'interessato, è la persona che convive anche temporaneamente con l'imputato nel luogo in cui questi è reperibile.

    La giurisprudenza ha chiarito come, ai fini dell'applicazione dell'art. 157, per familiari conviventi debbano intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Cass. III, n. 5930/2015).

    Non è consentito ricondurre il concetto di “coabitazione”, che per le sue connotazioni si caratterizza come rapporto del tutto contingente, determinato dalla occasionale dimora di due persone nello stesso luogo, in quello di “convivenza”, che implica una comunanza di vita tra due soggetti caratterizzata da rapporti qualificati per l'esistenza tra di loro di vincoli, di natura familiare o da relazioni di colleganza o di prestazione d'opera, in forza dei quali il consegnatario possa ritenersi autorizzato a ricevere gli atti destinati all'imputato nella di lui assenza (Cass. II, n. 1181/1985).

    È stato affermato, quindi, che è valida la notificazione all'imputato effettuata presso il domicilio eletto a mani di persona capace e convivente a nulla rilevando, in assenza di comunicazione della variazione di domicilio, il mutamento di dimora frattanto intervenuto, dovendo il rapporto di convivenza con i familiari intendersi come basato, più che sulla continuità della coabitazione, sulla persistenza dei vincoli che legano tra loro i membri di una stessa famiglia, che non cessano a causa del temporaneo allontanamento di uno di essi (Cass. II, n. 9776/2013).

    Qualora, poi, la notificazione sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto in questione (Cass. III, n. 229/2018).

    È, infatti, principio consolidato quello per cui lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria, poiché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva, quanto alla rilevazione del predetto stato, dall'apparenza della situazione, e non da uno specifico accertamento.

    La convivenza con il destinatario dell'atto da parte della persona che lo riceve, attestata dall'ufficiale giudiziario sulla base dell'apparenza della situazione e di quanto dichiarato dal consegnatario, deve presumersi, cioè, fino a prova contraria, il cui onere grava su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione (Cass. IV, n. 27549/2008).

    In applicazione di tutti gli indicati principi, la giurisprudenza ha ritenuto persone temporaneamente conviventi, ai sensi dell'art. 157: l'addetta alla casa (Cass. III, n. 5930/2015); la “stagista”, in quanto ricorre un rapporto di convivenza temporanea che ne rende assimilabile la posizione a quella di persona dipendente, pur essendo il rapporto di lavoro temporaneo e finalizzato al tirocinio (Cass. III, n. 26154/2008); la persona che alloggi in albergo, mediante consegna della copia notificata al portiere o ad altra persona stabilmente addetta (Cass. V, n. 5806/1982); il collega di studio, anche ove questi non svolga la medesima attività lavorativa del destinatario dell'atto (Cass. II, n. 24540/2009); il superiore gerarchico (Cass. VI, n. 5505/1999).

    La prova contraria, idonea a vincere la presunzione della sussistenza dello stato di convivenza, non può essere fondata su di un'autocertificazione, e deve essere precisa e rigorosa, essendosi, pertanto, ritenuta valida ed efficace la notificazione effettuata a mani del coniuge dell'imputato, quando la convivenza risulti indicata nella relata dall'ufficiale giudiziario e dagli atti non emerga alcun elemento per ritenere che la stessa manchi, con riferimento ad una fattispecie in cui l'imputato aveva lamentato che l'atto gli era stato notificato mediante consegna al coniuge separato (Cass. IV, n. 195/1996).

    In ogni modo, per come osservato dalle Sezioni Unite, in tema di notificazioni eseguite a norma dell'art. 157, comma 1, la mancata indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, del rapporto intercorrente tra l'imputato destinatario della notificazione di un atto e la persona consegnataria dell'atto medesimo non è, di per sé, causa di nullità della notificazione, ma incide sulla presunzione dell'esistenza di quel rapporto, che pertanto può essere desunto da qualsiasi altro elemento (Cass.S.U., n. 35402/2003).

    Tuttavia, ove la notificazione avvenga in luogo diverso da quello del domicilio eletto, mediante consegna a persona legata da rapporto di parentela, non opera la presunzione di convivenza, ma è necessaria una esplicita attestazione nella relata di notifica dello stato di convivenza (Cass. I, n. 48477/2004).

    È stato, poi, affermato che, in tema di notificazione all'imputato eseguita nella casa di abitazione con consegna di copia a persona convivente, l'omessa indicazione nella relazione di notificazione della capacità e della convivenza del consegnatario, di cui siano però indicati la data di nascita ed il rapporto di stretta parentela con il destinatario dell'atto, non rende invalida la notificazione, perché l'attestazione del rapporto di stretta parentela fa desumere il rapporto di convivenza, e perché la capacità di intendere e di volere deve essere ritenuta in re ipsa dal momento che la legge non impone all'ufficiale giudiziario il compimento di particolari indagini (Cass. II, n. 47691/2014).

    La norma del comma 4 dispone che la copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere e di volere.

    In proposito la giurisprudenza ha ritenuto che, in tema di validità della notificazione, lo stato di capacità d'intendere e di volere della persona che riceve l'atto si presume fino a prova del contrario, atteso che l'indicazione di capacità contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario prescinde da un accertamento specifico e deve solo conformarsi al dettato dell'art. 157, comma 4, il quale fa divieto al suddetto di consegnare copia a persona che si trovi nello stato di «manifesta» incapacità (Cass. VI, n. 22651/2001).

    Il comma 5 prevede, invece, che l'autorità giudiziaria debba disporre la rinnovazione della notificazione quando la copia sia stata consegnata alla persona offesa del reato e risulti o appaia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto.

    La giurisprudenza ha, in proposito, precisato che la notifica del decreto di citazione per il giudizio effettuata a mani della persona offesa convivente con l'imputato non configura alcuna nullità della notificazione ex art. 171, lett. d), in quanto non è previsto alcun divieto di consegna alla persona offesa dal reato di atti da notificare all'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157, comma 5, ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (Cass. III, n. 12280/2000).

    La previsione del comma 6 stabilisce, poi, che la consegna alla persona convivente — così come al portiere o a chi ne fa le veci — è eseguita in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'art. 148, comma 3.

    La giurisprudenza ha, tuttavia, precisato che l'art. 157, comma 6 è diretta solo alla tutela del diritto alla riservatezza e non incide sulla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, per cui nessuna conseguenza può derivarne sul piano processuale (Cass. I, n. 11304/1993), nel senso che l'eventuale sua inosservanza non determina nessuna causa di nullità, bensì solo una mera irregolarità.


    6. La consegna al portiere

    L’art. 157, comma 3, prevede che, ove non sia possibile la consegna diretta della copia dell’atto all’imputato non detenuto ovvero a persona convivente, la notifica debba essere effettuata al portiere o a chi ne fa le veci, che sottoscrive l’originale dell’atto notificato, spettando poi all’ufficiale giudiziario dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso gli effetti della notifica decorrono dal ricevimento della raccomandata.

    Per parte della dottrina (Grilli, 184), pur non deponendo in tal senso la norma, la consegna al portiere andrebbe effettuata anche in caso di inidoneità o rifiuto del convivente, posto che il ricorso alle successive fasi del secondo accesso o del deposito nella casa del comune sarebbero opzioni sicuramente meno garantite.

    Sempre per la dottrina (Jazzetti Pacini, 152), i termini di portiere e di sostituto portiere andrebbero riferiti, per ragioni di garanzia soggettiva, solo a coloro che risultano iscritti nell’apposito registro tenuto dall’autorità di pubblica sicurezza (ai sensi dell’art. 62 r.d. n. 773/1931 — t.u.l.p.s. e degli artt. 111-114 r.d. n. 635/1940) con esclusione, pertanto, dei loro familiari o di chi esercita tali mansioni in maniera esclusivamente fattuale.

    Incombe sull’ufficiale giudiziario l’onere di accertare che colui che si qualifica come portiere lo sia veramente.

    La giurisprudenza ha affermato che è legittima la notifica di un atto effettuata all’imputato che abbia dichiarato domicilio in un campo nomadi, mediante consegna a soggetto incaricato di controllarne l’accesso, trattandosi di qualifica parificabile, a tal fine, a quella di “portiere dello stabile” (Cass. V, n. 5358/2008).

    A norma dell’art. 157, comma 3, richiamato dall’art. 167, quando la notificazione a soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 153 — e, quindi, anche ai difensori — avviene mediante consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, alla stessa deve seguire la comunicazione dell’eseguito adempimento, da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata (Cass. III, n. 8315/2005).

    La notificazione eseguita, in assenza dell’imputato e di persone con lui conviventi, mediante consegna dell’atto al portiere, ai sensi dell’art. 157, comma 3, è da considerarsi regolare anche nel caso in cui, perdurando la suddetta assenza, la lettera raccomandata di conferma, successivamente inviata all’imputato in ossequio a quanto previsto dalla citata norma, venga anch’essa consegnata al portiere (Cass. VI, n. 44827/2004).

    Le Sezioni Unite, dirimendo un conflitto interpretativo sulla necessità di invio della raccomandata nel caso in cui il destinatario sia il difensore, hanno chiarito che, in tal caso, l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all’art. 157, comma 3, si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall’imputato, di cui all’art. 167 (Cass.S.U., n. 36634/2005).


    7. Il secondo accesso

    Il comma 7 stabilisce che se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando sui luoghi indicati nei commi 1 e 2.

    La norma deve essere letta in combinato con l'art. 59 disp. att., per il quale, in caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'art. 157, comma 1, il secondo accesso deve avvenire in uno dei luoghi successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

    La giurisprudenza ha,, chiarito che la prescrizione per l'ufficiale giudiziario che non reperisca alcuna persona idonea a ricevere l'atto di tentare un secondo accesso, da attuare in uno dei giorni successivi ed in orario diverso, è osservata anche quando entrambi gli accessi siano compiuti, in orari non coincidenti, nella stessa fascia antimeridiana della giornata (Cass. VI, n. 28303/2003).

    La Corte costituzionale  ha affermato nella sentenza Corte cost. n. 135/2000 che l'espletamento del secondo accesso rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico per l'organo della notificazione, il cui mancato rispetto determina, più che una nullità, l'applicazione di sanzioni disciplinari o, addirittura, penali nei confronti del soggetto obbligato.


    8. Il deposito nella casa comunale

    La previsione del comma 8 dispone che, nel caso in cui tutti i precedenti tentativi di notificazione non siano andati a buon fine, l'atto debba essere depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove esercita abitualmente la sua attività lavorativa.

    La S.C. ha osservato che il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa; l'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171, lett. d), che, inficiando il procedimento della vocatio in ius, ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 (Cass. VI, n. 5722/2015).

    In ragione del chiaro dettato del comma 8, la procedura in esso indicata non può trovare applicazione nel caso in cui l'imputato non abiti o non lavori più in un determinato comune, ovvero quando si conosca solo la sua dimora o il suo recapito, in tal caso essendo necessario procedere col rito previsto per gli irreperibili.

    Al deposito dell'atto nella casa comunale seguono dei successivi adempimenti dell'ufficiale giudiziario, espressamente indicati dal comma 8, aventi ad oggetto la fissazione alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo ove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa dell'avviso dell'intervenuto deposito, di cui viene data, altresì, comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata, con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. III, n. 42160/2013).

    Si tratta di adempimenti previsti a pena di nullità, avendo precisato la giurisprudenza che la notificazione mediante deposito nella casa comunale seguita dalla comunicazione all’interessato a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la ricezione della lettera raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario, in difetto della cui prova la notificazione stessa deve considerarsi nulla (Cass. II, n. 21984/2017). Allo stesso modo, è nulla — con conseguente nullità dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza — la notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza camerale, nel caso in cui sia stata omessa la comunicazione, ex art. 157, comma 8, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di citazione, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento (Cass. V, n. 40451/2010).

    Quando si procede alla notificazione nelle forme previste dal comma 8, poi, la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto può essere ricevuta dal portiere dello stabile, tale qualificatosi al momento della consegna, mentre l'onere di fornire la prova dell'eventuale inesistenza del servizio di portierato presso il proprio domicilio grava sul destinatario che intenda contestare la validità della notificazione (Cass. IV, n. 37054/2008).

    È stato affermato, comunque, che dà luogo a nullità della notificazione a regime intermedio, e non a carattere assoluto, la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito, presso la casa comunale, della citazione a giudizio (Cass. III, n. 40928/2010).

    Qualora, poi, la raccomandata spedita a seguito dell'inutile accesso ai luoghi indicati dalla legge per avvisare l'interessato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare non possa essere recapitata per assenza od inidoneità delle persone chiamate a riceverla e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è tenuto ad informare il destinatario della notifica del deposito e delle formalità compiute mediante la spedizione di una ulteriore raccomandata (Cass. IV, n. 14183/2015).


    9. La notifica al difensore di fiducia

    Il conclusivo comma 8-bis  prevede che le notifiche successive alla prima vadano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, in caso di sua intervenuta nomina ai sensi dell'art. 96.

    Si tratta di una norma che — a dispetto del riferimento contenuto in rubrica alla prima notificazione all'imputato — regola le fasi successive alla prima notifica, evidentemente ritenendo che il vincolo fiduciario creato tra il difensore e l'assistito possa costituire una valida garanzia per consentire un'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

    La giurisprudenza ha chiarito che la disposizione dell'art. 157, comma 8-bis, si applica a tutti i casi di notificazione disciplinati dall'art. 157, e, pertanto, anche se la prima notifica sia stata regolarmente eseguita nell'abitazione dell'imputato (Cass. IV, n. 41649/2005). La forma di notificazione prevista dal comma 8-bis, secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia che non abbia rinunciato a riceverle, non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, a fini di accelerazione processuale ed in attuazione del principio di ragionevole durata del processo, fatto salvo il caso in cui consti una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione (Cass. I, n. 37076/2018).

    Il comma 8-bis, concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda, cioè, l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una “prima” notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina (Cass. VI, n. 19764/2013).

    La modalità di notificazione di cui all'art. 157, comma 8-bis, non presuppone il previo infruttuoso esperimento della notifica con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra già eseguita con le modalità ordinarie non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo fin dal suo inizio (Cass. III, n. 21626/2015).

    La disciplina del comma 8-bisnon trova applicazione solo nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio, atteso l'incipit dello stesso art. 157, che fa salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162 (in tal senso anche Cass. II, n. 41735/2015).

    Ciò è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Detta nullità è di ordine generale a regime intermedio e deve ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, nonché nei casi in cui non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 (Cass. IV, n. 18098/2015).

    Per espressa indicazione normativa, la disciplina del comma 8-bisnon opera ove il difensore dichiari immediatamente all'autorità procedente di non accettare la notificazione.

    La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito il contenuto dell'indicata disposizione, prevedendo che la dichiarazione con la quale il difensore di fiducia rifiuta di accettare le notificazioni degli atti diretti al proprio assistito deve essere fatta, per produrre gli effetti previsti, dopo l'atto di nomina, senza attendere la notifica di un qualche atto (Cass. II, n. 14888/2020).

    In tal modo, quindi, l'ambito applicativo dell'indicato strumento di notificazione appare sostanzialmente rimesso alla scelta discrezionale operata dal difensore.

    È, tuttavia, valida la notifica del decreto di citazione eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, al difensore che in precedenza aveva dichiarato di non accettare le notificazioni per conto dell'assistito, qualora per facta concludentia risulti l'accettazione tacita e sopravvenuta della notifica stessa (Cass. I, n. 44993/2007). Pertanto, la dichiarazione con la quale il difensore di fiducia abbia esercitato la facoltà di ricusare la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche destinate al suo assistito deve intendersi implicitamente revocata quando il professionista abbia poi accettato l'atto senza nulla opporre(Cass. III, n. 41560/2017).

    È stata considerata legittima, poi, la notifica di atti nei confronti dell'imputato non detenuto, con le modalità di cui all'art. 157, comma 8-bis, pur se la prima notificazione sia stata effettuata quando il medesimo era ancora soltanto indagato, perché all'indagato non si estendono solo i diritti e le garanzie previste per l'imputato, ma ogni altra disposizione che a quest'ultimo faccia riferimento (Cass. III, n. 24263/2010).

    La modalità di notificazione di cui all'art. 157, comma 8-bis, può essere utilizzata anche con riferimento all'imputato irreperibile, pur quando non sia stato emesso il decreto di latitanza (Cass. I, n. 22733/2009); mentre non può essere applicata alla fase esecutiva nel caso di prima notificazione da eseguirsi dopo l'instaurazione della stessa (Cass. III, n. 14930/2009).

    L'ultimo inciso del comma 8-bis prevede, infine, che per le modalità di notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'art. 148, comma 2-bis, consentendo, dunque, il ricorso ai mezzi tecnici idonei.

    È stato conseguentemente osservato che la ricezione dell’atto tramite posta elettronica certificata da parte del difensore fiduciario che, in precedenza, abbia dichiarato dinon voler accettare le notificazioni per conto dell’assistito, non può valere quale tacita revocadella precedente dichiarazione e conseguente valida accettazione dell’atto, poiché la ricezione tramite PEC, in quanto automatica, non è espressione di una volontà contraria rispetto a quella in precedenza manifestata(Cass. III, n. 57105/2017). 


    10. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) 

    L’art. 10, comma 1, lett. i), e l’art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, hanno introdotto significative modifiche al testo dell’art. 157, anche prevedendo l’abrogazione del comma 8-bis.

    Nell’attuale formulazione, l’articolo disciplina le modalità di esecuzione della prima notificazione di atti diversida quelli introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell’udienza preliminare, citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601) e dal decreto penale di condanna all’imputato non detenuto, cui non possa effettuarsi la notifica in via telematica, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti previsti dall’art. 161, comma 01, stabilendo, al primo comma, che la notifica deve essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto in formadi documento analogico a mani proprie dell’interessato, ovvero, ove ciò non sia possibile, a chi con lui conviva anche temporaneamente o alla persona addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci, presso la casa di abitazione, ovvero infine, secondo nuova previsione, mediante consegna al datore di lavoro o ad una persona addetta alla ricezione degli atti, nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa. Alla notifica dell’atto deve accompagnarsi, ai sensi del nuovo comma 8-ter, l’avviso - identico a quello previsto dall’art. 161, comma 01 - che le successive notificazioni di atti diversi da quelli introduttivi del giudizio saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio, nonché l’avviso dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

    A seguito dell’intervenuta abrogazione del comma 8-bis, non è più riconosciuta al difensore la facoltà di non accettare il ruolo di domiciliatario del proprio assistito. È stata, tuttavia, introdotta, a parziale temperamento, la previsione del comma 8-quater, per la quale l’omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell’atto notificato, imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

    Praticamente immutate le previsioni di tutti gli ulteriori commi, è stato novellato, infine, il comma 8, disponendosi che quando la notifica viene effettuata presso la casa comunale, con affissione dell’avviso del deposito alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, l’ufficiale giudiziario non deve più comunicare all’imputato l’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata, ma deve, invece, inviare copia dell’atto presso il luogo di residenza o dimora dell’imputato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia dell’atto.


    10.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa dell’art. 157 ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.  

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Berni, Un pò di luce e molte ombre per l'imputato contumace, in Giur. it. 2007, 1258; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992; Potetti, Questioni in tema di notificazioni penali, in Arch. n. proc. pen. 2005, 533; Santalucia, La notificazione per mezzo del difensore di fiducia: ragioni e ambito applicativo del nuovo strumento di semplificazione processuale, in Cass. pen. 2008, 4014.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 158 - Prima notificazione all'imputato in servizio militare.1

    [1. La prima notificazione all'imputato [60, 61] militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere [60 att.].]

    [1] Articolo abrogato dall'articolo 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 158 regola, con normativa specifica, la modalità di effettuazione della prima notifica all'imputato che abbia lo stato di militare in servizio attivo, risultante dagli atti.

    2. Profili generali

    Il legislatore riserva la disposizione dell'art. 158 alla regolamentazione della prima notifica in favore dell'imputato militare in servizio attivo, e cioè che, per come risulti necessariamente dagli atti, svolga in maniera effettiva il servizio militare, senza essere andato in congedo.

    Lo scopo di questa originale norma è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità nell'esigenza di sintetizzare le esigenze processuali di conoscenza del destinatario della notifica con le peculiarità del servizio reso, che, per sua natura, comporta frequenti ed improvvisi spostamenti dei militari, anche in condizioni di segretezza (Cass. VI, n. 9897/1994).


    3. La notificazione ordinaria

    La norma prevede che, ordinariamente, la prima notifica venga eseguita nel luogo in cui il militare risiede per ragioni di servizio, ovvero nel luogo in cui costui presta il servizio militare secondo le norme regolamentari e organizzative proprie di tale specifico settore.

    Quanto alle modalità di consegna, essa, in primo luogo, deve essere effettuata direttamente alla persona interessata, e cioè a mani proprie del destinatario. Tale aspetto personalistico della notifica ha indotto pure a ritenere che la consegna possa essere correttamente eseguita a mani proprie anche in un luogo diverso da quello in cui il militare risiede per ragioni di servizio.

    Qualora il militare si trovi in licenza, l'interpretazione prevalente ritiene che la notifica debba essere effettuata secondo i dettami previsti dall'art. 157 per la prima notificazione all'imputato non detenuto.


    4. La notifica presso l'ufficio del comandante

    Nel caso in cui non si possa procedere alla consegna personale all'imputato, la notifica deve essere effettuata mediante consegna dell'atto presso l'ufficio del comandante.

    L'atto è validamente notificato, presso l'indicata struttura, anche se consegnato a soggetto diverso dal comandante, come è, ad esempio, il caso del soggetto che lo sostituisca o che coadiuvi nelle sue funzioni amministrative, ovvero che risulti incaricato proprio della ricezione degli atti (Cass. IV, n. 7811/1975).

    In ogni caso, il comandante è onerato del compito di informare immediatamente l'interessato con il mezzo più celere e di annotare in un apposito registro, ex art. 60 disp. att., data, ora e modalità dell'informativa, presumibilmente allo scopo di dimostrare l'effettivo avvenuto impiego del mezzo di comunicazione più rapido.

    In mancanza di prova dell'immediata comunicazione della notizia all'interessato la notifica è da considerarsi nulla (Cass. I, n. 13577/2001).


    5. Le notifiche successive alla prima

    In carenza di previsione normativa chiara, non è dato conoscere quale disciplina regoli le notifiche all’imputato in servizio militare successive alla prima.

    Solitamente si ritiene che esse debbano essere eseguite presso il luogo in cui l’imputato ha eletto domicilio, ovvero, in mancanza, presso il luogo in cui è stato notificato il primo atto per disposizione dell’autorità giudiziaria, e cioè nel luogo in cui il militare risiede per ragioni di servizio.


    6. Il militare latitante, detenuto o evaso

    Nel caso di imputato militare che sia detenuto, ovvero latitante o evaso, prevalgono, rispetto alle regole dettate dall'art. 158, le modalità di notificazione previste, rispettivamente, dagli artt. 156 e 165.


    7.  Abrogazione normativa disposta dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha abrogato l'art. 158. Per come chiarito nella Relazione illustrativa, si è ritenuto di escludere una disciplina specifica per le notificazioni all'imputato in servizio militare per essere stata soppressa la leva obbligatoria, per cui, allo stato, il servizio militare è un lavoro, con conseguente possibilità di applicazione delle norme dettate per le notifiche presso il luogo di lavoro.


    7.1. Decorrenza dell'abrogazione

    L'art. 158 è abrogato a decorrere dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 251/2022, secondo quanto disposto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella, nella parte in cui ha abrogato la norma in commento, si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 159 - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità.

    1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza [43 c.c.] anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale [156; 61 att.]. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità [4604] con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore (1) .

    2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

     

    [1] Comma modificato dall'art. 3 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. Successivamente l'articolo 10, comma 1, lett. m), num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito le parole: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se» alla parola: «Se» e le seguenti: «la notificazione» alla parole «le notificazioni»; al secondo periodo l'articolo 10, comma 1, lett. m), num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito le parole: «le notificazioni siano eseguite» alle parole : «la notificazione sia eseguita». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12;  d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 159 disciplina il rito degli irreperibili, e cioè la procedura prevista, quale ipotesi di extrema ratio, per consentire la notifica all'imputato quando, non potendosi ricorrere alle formalità previste dall'art. 157, si può utilmente procedere nel giudizio solo utilizzando questa particolare forma di conoscenza “legale” degli atti.

    2. Profili generali

    L'art. 159 rappresenta la norma di chiusura del sistema delle notificazioni all'imputato, essendone imposta l'applicazione tutte le volte in cui non risulti possibile ricorrere alle modalità indicate dall'art. 157 (Cass. I, n. 1534/1996), per mancata conoscenza dei luoghi elencati da tale norma.

    La notifica effettuata con il rito degli irreperibili determina una forma di conoscenza “legale” dell'atto, del tutto equiparabile a quella ordinariamente derivante dalle altre forme di notificazione, con la conseguenza che, anche in questo caso, è onere dell'imputato far conoscere tempestivamente all'autorità procedente gli eventuali fatti nuovi in relazione ai quali possa sorgere, a carico della stessa autorità, la necessità di ulteriori adempimenti (Cass. I, n. 2762/1992).

    Con la sentenza (Corte cost. n. 309/1998), laCorte costituzionale ha riconosciuto la legittimità della disciplina stabilita dall'art. 159, sul presupposto che l'instaurazione e la definizione del processo a totale insaputa dell'imputato pregiudicherebbe il suo diritto di difesa, impedendogli di essere presente al processo.


    3. I presupposti del ricorso al rito degli irreperibili

    La circostanza che il rito degli irreperibili non offra la garanzia di una conoscenza realmente effettiva, ma solo “legale”, dell'atto da parte dell'imputato ha reso necessaria la previsione del suo utilizzo solo come ipotesi residuale, una volta esperiti inutilmente tutti gli altri possibili mezzi di notificazione, ovvero quando la condotta dell'imputato palesi un'indubbia volontà contraria alla ricezione degli atti, come, ad esempio, nel caso in cui si sia volontariamente sottratto a tale possibilità evadendo dagli arresti domiciliari applicatigli in altro procedimento (Cass. I, n. 28996/2001).

    La formale adozione del decreto di irreperibilità necessita, dunque, della verificazione di specifici presupposti, in quanto momento terminativo di una sequenza procedurale connotata da rigide cadenze normativamente imposte. 

    Primo e fondamentale presupposto è che risulti impossibile procedere con le ordinarie forme dell'art. 157, e tale aspetto è stato interpretato dalla dottrina (Grilli, 242) in maniera estensiva, fino a prevedere che il rito degli irreperibili operi solo quando non sia stato possibile effettuare la notifica con nessuna delle modalità indicate dall'art. 157, ivi compresa quella stabilita al comma 8 - e dunque solo ove non sia stato possibile procedere neanche al deposito dell'atto nella casa comunale -.

    La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario il previo esperimento del tentativo di notificazione, previsto dall'art. 157, ove le indagini della polizia giudiziaria, le ricerche anagrafiche e le informazioni dell'amministrazione penitenziaria abbiano ab initio palesato l'assoluta impraticabilità della notifica nei luoghi indicati dalla predetta disposizione (Cass. I, n. 20634/2008).

    Si ritiene, altresì, esclusa la possibilità del ricorso alla proceduraexart. 159 quando l'imputato abbia proceduto ad una valida dichiarazione o elezione di domicilio, che, per sua natura, mantiene la propria validità anche in caso di successiva irreperibilità di fatto dell'imputato.

    Pur non essendo indicato dal disposto normativo, la dottrina (Palumbo, 151) ritiene che, per poter procedere con le forme dell'art. 159, sia necessaria la redazione di una relatanegativa di notifica che attesti l'impossibilità di effettuazione della notificazione ai sensi dell'art. 157.

    Il secondo presupposto del rito degli irreperibili è rappresentato dalla necessaria effettuazione di nuove ricerche dell'imputato, disposte dall'autorità giudiziaria soprattutto, ma non esclusivamente, nei luoghi indicati dalla norma — nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, esercizio abituale dell'attività lavorativa, amministrazione carceraria centrale.

    Le ricerche devono essere estese anche ai luoghi di dimora meramente temporanei ed occasionali, e non solo di dimora stabile, essendo chiaro che con la minuziosa indicazione dei luoghi effettuata nell'art. 159 il legislatore abbia voluto che la dichiarazione di irreperibilità sia preceduta da ricerche effettive — e non da mere richieste anagrafiche — in tutti i luoghi in cui sussista la possibilità di rintracciare l'imputato, senza lasciare nulla di intentato a tal fine (Cass. V, n. 33070/2005).

    Tali ricerche sono di regola delegate agli organi di polizia giudiziaria, in quanto dotati di maggiori possibilità e mezzi rispetto all'ufficiale giudiziario. Al termine, la polizia giudiziaria redige una relazione all'autorità richiedente in cui indica, ai sensi dell'art. 61 disp. att., i luoghi di ricerca, gli ufficiali e gli agenti che hanno eseguite le ricerche, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie da tali ultimi fornite.

    Secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159, e quindi anche in quello in cui l’imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa (Cass. V, n. 12179/2019).

    Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura (Cass. III, n. 16708/2018).

    In caso di impugnazione tardiva di un provvedimento notificato ai sensi dell'art. 159, spetta al giudice dell'impugnazione verificare la regolare emissione del decreto di irreperibilità, accertando la completezza delle ricerche effettuate ovvero la loro impraticabilità, indicando specificamente da quali atti processuali risulti tale ultima condizione (Cass. I, n. 4742/2014).

    La giurisprudenza  ha precisato, con riferimento a talune specifiche situazioni, le modalità attraverso cui svolgere le nuove ricerche dell'imputato, così da garantire la validità del successivo decreto di irreperibilità.

    È stata, ad esempio, affermata la legittimità del decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza considerare il numero di utenza mobile del destinatario, essendo essa priva di qualsiasi collegamento certo con una persona od un luogo, a differenza di quanto avviene per l'utenza telefonica fissa, la cui conoscenza permette di allargare la ricerca anche al luogo ove l'utenza è installata (Cass. II, n. 2886/2015).

    È nullo, invece, il decreto di irreperibilità emesso senza la preventiva verifica presso l'autorità di polizia dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno dal quale desumere il recapito dell'imputato straniero (Cass. V, n. 35103/2014), così come è nullo il decreto di irreperibilità emesso sulla base di ricerche eseguite mediante consultazione di banche dati o archivi non aggiornati, o comunque non in grado di rivelare notizie attendibili sulla effettiva residenza o dimora dell'imputato (Cass. III, n. 52326/2014).

    In caso di soggetto esercente l'attività imprenditoriale, le ricerche devono essere obbligatoriamente estese anche al luogo in cui l'impresa ha sede, rientrando anche detta attività nella nozione di attività lavorativa indicata dall'art. 159 (Cass. III, n. 12016/1998).

    L'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge, invece, soltanto quando lo svolgimento delle ricerche interne abbia consentito di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività (Cass. VI, n. 29147/2015).

    È escluso, poi, che le ricerche debbano essere eseguite indistintamente in tutti i comuniin cui l'imputato abbia in precedenza abitato (Cass. V, n. 5127/2000).


    4. Il decreto di irreperibilità

    Verificatisi gli indicati presupposti, l'autorità giudiziaria emette il decreto di irreperibilità con cui, designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Tali notificazioni sono valide ad ogni effetto, in quanto il difensore diviene rappresentante dell'irreperibile, senza, tuttavia, acquisire il potere di sostituirsi all'imputato negli atti da compiere personalmente o mediante procuratore speciale.

    La notifica viene solitamente effettuata mediante consegna di un'unica copia dell'atto al difensore (Cass. VI, n. 39176/2015). È ammissibile, tuttavia, la notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato irreperibile mediante lettura al difensore presente all'udienza preliminare (Cass. V, n. 15656/2005).

    Il riferimento normativo ad “autorità giudiziaria” lascia comprendere come il decreto di irreperibilità possa essere emesso anche dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Nella fase degli atti preliminari al dibattimento l'emissione del decreto di irreperibilità spetta al presidente del tribunale (Cass. III, n. 106/1996).

    Per la dottrina (Grilli, 254), il decreto di irreperibilità deve contenere, a pena di nullità o di inesistenza dell'atto, la data e la sottoscrizione del magistrato, oltre a dover essere motivato, pena l'inefficacia dell'atto notificato.

    Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell'imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza la necessità di una revoca formale del decreto di irreperibilità, che ha una natura meramente dichiarativa (Cass. III, n. 46457/2019).

    È stato osservato, poi, che la mera presentazione in udienza dell'imputato, già dichiarato irreperibile nel giudizio di primo grado, non è idonea, in difetto di conoscenza del reale domicilio, a farne cessare lo stato di irreperibilità e a legittimare la notifica del decreto di citazione in appello ex art. 157, comma 8-bis, dovendo, invece, il giudice di appello disporre nuove ricerche ai sensi dell'art. 160 (Cass. V, n. 39047/2007).


    5. Ambito di applicazione

    Oltre che nel giudizio di cognizione, il rito degli irreperibili trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione, stante la crescente giurisdizionalizzazione di tale procedura e la mancanza di un'espressa previsione contraria.

    Vige, peraltro, il generale principio per cui anche nel procedimento di esecuzione, applicandosi tutte le garanzie compatibili previste nel procedimento di cognizione, le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza delle disposizioni dettate con riguardo all'imputato (Cass. I, n. 7412/2006), tra cui, dunque, anche quelle previste per l'imputato irreperibile. 

    La declaratoria di irreperibilità dell'imputato non è, invece, consentita nella procedura di riesame, in quanto incompatibile con i suoi termini strettissimi e con le sue specifiche finalità (Cass. III, n. 3234/1990).

    Il rito degli irreperibili, poi, è palesemente incompatibile con il procedimento per decreto, stante il disposto dell'art. 460, comma 4, per cui l'irreperibilità dell'imputato comporta la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al p.m.

    Il procedimento ex art. 159, poi, non si applica: al giudizio direttissimo; all'applicazione della pena su richiesta delle parti, in cui necessita la manifestazione espressa della volontà da parte dell'imputato; ed al giudizio immediato, in cui vi è l'indispensabile presupposto del previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini.

    Il rito degli irreperibili non si applica, infine, all'ipotesi della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, in quanto l'art. 43 d.lgs. n. 231/2001 espressamente prevede, al comma 4, che, ove non sia possibile eseguire le notificazioni all'ente in nessuno degli altri modi indicati dalla norma, debbano essere svolte nuove ricerche alle quali fa seguito, in caso di mancato esito positivo, non già l'emissione del decreto di irreperibilità, bensì la sospensione del procedimento da parte del giudice, su richiesta del pubblico ministero.


    6. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L’art. 10, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha interpolato, per evidenti esigenze di coordinamento con la nuova disciplina generale dettatta a disciplina del sistema delle notificazioni, il testo dell’art. 159, precisando che le modalità di notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità previste da tale norma riguardano solo i casi di impossibilità di notifica telematica, «di cui all’art. 148, comma 4», ed in cui non sia possibile eseguire «la prima notificazione» nei modi previsti dall’art. 157.


    6.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.  

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Cavallari, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 1959; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Fidelbo, Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo, in Aa. Vv., Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2010, 435; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 160 - Efficacia del decreto di irreperibilità1.

    1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero [159] nel corso delle indagini preliminari [326 s.] cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari [405] (2) .

    2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare [419] nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio [432, 4502, 456, 4641, 552] cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

    3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza [605, 627].

    4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

     

    [1] [1] Articolo così sostituito dall'art. 4, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. 

    [2] [2] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole: «notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo» alle parole: «pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12;  d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 160 regola, con riferimento alle distinti fasi processuali, la validità temporale del decreto di irreperibilità, disponendone, di volta in volta, il necessario rinnovo previa effettuazione di nuove ricerche ai sensi dell'art. 159.

    Il decreto di irreperibilità presenta una limitata efficacia nel tempo, e la sua durata è stabilita, con riguardo alle varie fasi processuali, dalla norma dell'art. 160.

    Tale disposizione, per come precisato dalla Corte cost. n. 309/1998, è ispirata a due fondamentali principi, e cioè a quelli per cui: il decreto di irreperibilità perde la sua efficacia con il provvedimento conclusivo della fase in cui è stato emesso; ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, secondo quanto espressamente previsto dallo stesso art. 160 al comma 4.

    2. L'efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari

    L'art. 160 disciplina l'efficacia del decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, individuandone il limite nel provvedimento che definisce l'udienza preliminare, ovvero, ove questa manchi, in quello di chiusura delle indagini preliminari.

    La giurisprudenza ha anche chiarito che il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal p.m., atteso che la chiusura delle indagini ha luogo con l'emissione di tale ultimo decreto e che, ai fini della vocatio in iudicium, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità (Cass. IV, n. 29771/2015).

    L'art. 160, a differenza di quanto previsto nella originaria formulazione normativa, non lascia dubbio in ordine al fatto che l'irreperibilità dichiarata dal p.m. può valere anche per le notificazioni disposte dal giudice, e viceversa.

    Le Sezioni Unite hanno  chiarito, poi, che il decreto di irreperibilità emesso dal p.m. ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che lo stesso pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso (Cass.S.U., n. 24527/2012).


    3. L'efficacia del decreto di irreperibilità nelle successive fasi

    Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice ai fini della notifica degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, ovvero quello emesso dal giudice o dal p.m. per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio, cessano la loro efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado, e ciò avviene sempre, risultando perfino irrilevante il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato per un'altra causa (Cass. III, n. 19029/2007).

     La notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato già dichiarato irreperibile deve essere preceduta a pena di nullità assoluta, dall'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, in applicazione del principio generale per il quale le ricerche devono essere sempre rinnovate ad ogni mutamento di fase (Cass. V, n. 13560/2015).

    Quanto ai successivi gradi del giudizio, il comma 3 dell'art. 160 dispone che i decreti di irreperibilità emessi dal giudice di secondo grado o da quello di rinvio cessano la loro efficacia con la pronuncia della sentenza.

    Riguardo al giudizio davanti alla corte di cassazione, in cui pure è possibile l'emissione del decreto di irreperibilità nel caso contemplato dall'art. 613, comma 4, ove l'imputato non sia assistito da difensore di fiducia, si ritiene, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, che il decreto abbia efficacia limitata al relativo grado e che lo stesso debba essere rinnovato nel caso di prosecuzione del giudizio in sede di rinvio.


    4. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L’art. 10, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato il testonormativoallo scopo diadeguarne il dettato alla disposta riforma delprocesso in absentia, sul presupposto che le modalità di notifica previste in caso di dichiarazione di irreperibilità non sono idonee a garantire l’effettiva conoscenza del processo. La novella ha, pertanto, modificato l’art. 160, nel senso che il decreto di irreperibilitàcessa di avere efficacia non più con l’emanazione del provvedimento che definisce l’udienza preliminare, ma con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Per come adeguatamente esplicato nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150/2022, la modifica è stata introdotta «in quanto si reputa che il meccanismo di notificazione previsto in caso di dichiarazione di irreperibilità non sia idoneo ad assicurare all’imputato la conoscenza dell’accusa e della pendenza del processo a suo carico, unici presupposti che consentono la celebrazione del processo di primo grado in sua assenza. Pertanto, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio, cui è parificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie e, in caso di mancato rintraccio dello stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della vocatio in ius e della pendenza del processo, secondo la disciplina dettata dall’art. 420-bis, il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, alla fine, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall’art. 420-quater. Diversamente, quanto ai successivi gradi di giudizio, rispetto ai quali attualmente operano sia la cessazione del corso della prescrizione che la disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, si è reputato di mantenere l’attuale disciplina prevista dai commi 2, 3 e 4, in quanto, anche in presenza

    della notificazione dell’atto introduttivo eseguita ai sensi dell’art. 159, il giudice dell’impugnazione potrà, comunque, valutare, alla luce di tutti gli elementi agli atti, se, nonostante l’irreperibilità dell’imputato, sussistano o meno i presupposti per celebrare il processo in sua assenza».


    4.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1;Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Macchia, Commento all'art. 4 d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12, in Leg. pen., 1991, 26; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni1.

     

    01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento (2) .

    1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio (3)  .

    1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale (4) .

     

     

    2. [Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia [369] o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato [60, 61] è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato [171 1e ].]  (5)  

     

    3. L'imputato [60, 61] detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione (6)  .

     

    4. [Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.] Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159  (7)  .

     

    4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso (8)  .

     

    [1] Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

    [2] Comma inserito dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [3] Comma sostituito dall' dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Il testo precedente alla sostituzione era il seguente: <<1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini [61] o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore [. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale [ .>> In tema di elezione di domicilio, v. il comma 12 dell'art. 13 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, come sostituito dall'art. 61l. 13 febbraio 2001, n. 45, riguardante soggetti da proteggere in quanto collaboratori della giustizia. La disposizione si applica ai soli procedimenti relativi ai delitti previsti dall'art. 380 c.p.p.; essa si estende, peraltro, anche ai prossimi congiunti, ai conviventi e a coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con i soggetti «collaboranti» (v. art. 9 d.l. n. 8, cit.).

    [4] Comma inserito dall' dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 3) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [5] Comma abrogato dall'articolo 98, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [6] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 4) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che, al primo periodo, ha sostituito le parole: «dell'istituto, che procede a norma del comma 1.» alle parole: «dell'istituto.» e ha sostituito il secondo periodo: «La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.», al periodo: <<Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione>>. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [7] Comma modificato dall' dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 5) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha soppresso il primo periodo ed ha sostituito il secondo periodo con il seguente: «Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.», il secondo periodo precedente alla sostituzione era il seguente: <<Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee.>>. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    L'art. 2 2 d.l. 21 febbraio 2005, n. 17  prevedeva l'aggiunta del comma 4-bis, soppresso in sede di conversione dalla l. 22 aprile 2005, n. 60. Il testo del comma era il seguente: «4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori».

    [8] Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lett. o), num. 6) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; art. 13 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., in l. 15 marzo 1991, n. 82; l. 13 febbraio 2001, n. 45; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 161 introduce, con disciplina dettagliata, il sistema della dichiarazione, elezione o determinazione del domicilio nell'ordinamento processuale, quali strumenti ordinari cui riferirsi per l'effettuazione delle notifiche alla persona dell'indagato o dell'imputato, con l'evidente finalità di favorire la riduzione dei tempi e delle incertezze connesse alla ricerca del soggetto destinatario delle notificazioni.

    2. La disciplina ed il fondamento della norma

    Per come indicato in rubrica, l'art. 161 disciplina la dichiarazione, l'elezione o la determinazione del domicilio ai fini dell'effettuazione delle notifiche all'imputato.

    La norma prevede che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la necessaria presenza dell'indagato o dell'imputato, purché non detenuto né internato — tale considerandosi anche l'imputato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione, postulando essa una condizione di libertà (Cass. II, n. 45047/2011) —, è invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157, comma 1, ovvero ad eleggere il domicilio per le notificazioni, al contempo venendo informato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, altrimenti dovendosi eseguire le notificazioni mediante consegna al difensore nei casi di mancanza di tale comunicazione, ovvero di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio.

    È stabilito, poi, che, al di fuori dei casi di realizzazione di un contatto diretto tra l'autorità giudiziaria e la persona dell'indagato, quest'ultimo è invitato, attraverso l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato su disposizione dell'autorità giudiziaria, a dichiarare o eleggere domicilio, dovendo, del pari, essere informato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, altrimenti prevedendosi l'effettuazione delle successive notifiche nel luogo di notificazione del primo atto.

    È previsto, ancora, che l'imputato detenuto che deve essere rimesso in libertà per causa diversa dal definitivo proscioglimento, al pari di chi deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di una misura di sicurezza, è tenuto a dichiarare o a eleggere il domicilio all'atto della scarcerazione o della dimissione.

    La scelta del domicilio, dichiarato o eletto, rappresenta, pertanto, l'espressione della piena volontà dell'indagato o dell'imputato, a cui la legge affida l'onere di indicare il luogo in cui gli siano inviate le comunicazioni, ovvero il luogo e la persona presso cui egli desidera che gli siano consegnati gli atti.

    Tale regola generale viene violata nelle ipotesi di: rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio; insufficienza, inidoneità o inefficacia della dichiarazione o elezione di domicilio; mancata comunicazione del mutamento di domicilio; impossibilità della notifica. In tutti questi casi il rimedio processuale previsto é costituito dall'effettuazione della notifica mediante consegna al difensore. 

    Nel caso in cui l'imputato non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto per caso fortuito o forza maggiore è prevista l'applicazione delle norme degli artt. 157 e 159. L'onere di provare che la mancata comunicazione sia stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore ricade integralmente sull'imputato (Cass. V, n. 3052/1999).

    Il fondamento della norma deve essere individuato nella necessità di evitare eccessive lungaggini derivanti dalla materiale impossibilità di eseguire la notificazione degli atti, al contempo impedendo ogni possibile tattica ostruzionistica da parte dei suoi destinatari, anzi invitando questi ultimi ad assumere una condotta cooperativa nell'espletamento della procedura di notificazione. In tal maniera, del resto, si assicura che la ricezione degli atti avvenga con modalità certe e tempestive, garantendo meglio l'esercizio dei diritti difensivi dell'imputato.


    3. La distinzione tra dichiarazione ed elezione di domicilio

    La giurisprudenza ha sempre considerato con particolare attenzione la tematica relativa all'individuazione degli elementi di diversificazione tra le figure della dichiarazione e della elezione di domicilio.

    L'interpretazione nel tempo maggiormente consolidatasi ha indicato, quale elemento tipizzante della sola elezione di domicilio, quello della presenza di un rapporto fiduciario intercorrente tra l'imputato ed il domiciliatario.

    È stato osservato, infatti, che il domicilio eletto si distingue da quello dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto, fondato su un rapporto fiduciario tra domiciliatario ed imputato, deve essere indicata anche la persona presso la quale la notificazione deve essere eseguita, con la conseguenza che, a prescindere dalla parola usata, l'elezione di domicilio è tale solo ove sia indicato il nome della persona presso cui la notificazione va effettuata (Cass. IV, n. 9793/2001).

    L'elezione di domicilio, pertanto, si connota per un'evidente natura negoziale, in quanto atto attraverso cui l'imputato provvede a scegliere in modo libero la persona cui delegare la ricezione delle notificazioni per proprio conto, in luogo diverso rispetto a quelli di sua ordinaria pertinenza.

    Dichiarazione ed elezione di domicilio, in particolare, si differenziano in ragione della loro peculiare natura e funzione, poiché: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ed ha carattere di dichiarazione; la seconda, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso cui intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio (Cass. III, n. 22844/2003).

    La diversità tra i due istituti ha indotto la giurisprudenza a desumere alcune importanti conseguenze interpretative.

    Soprattutto dibattuta è stata la questione relativa all'individuazione dell'eventuale prevalenza dell'un istituto sull'altro, nonché in ordine alla possibilità da parte di una successiva dichiarazione di domicilio di revocare una precedente elezione.

    A soluzione di uno specifico conflitto interpretativo, le Sezioni Unite hanno chiarito che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur se non espressamente revocata (Cass. S.U., n. 41280/2006).

    L'indicata soluzione non considera il rapporto tra dichiarazione ed elezione di domicilio in termini di prevalenza gerarchica dell'una rispetto all'altra, giustificata dalla loro differente natura, bensì solo con riferimento alla modalità con cui opera la volontà dell'imputato. Eleggere o dichiarare un domicilio, infatti, è una facoltà pienamente rimessa a costui, che può optare tra due istituti che, nel silenzio della legge, operano con identità di effetti, e ciò anche nel caso in cui venga indicato un nuovo domicilio che, sia che lo si dichiari sia che lo si elegga, rappresenta il luogo in cui l'imputato vuole che vengano effettuate le notificazioni, in sostituzione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto.


    4. Il domicilio dichiarato

    La nozione di domicilio rilevante a fini penalistici è diversa da quella fissata nel diritto civile dall'art. 43 c.c. (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi), atteso che, con la dichiarazione di domicilio, l'imputato indica il luogo in cui si trova ovvero quello in cui esercita abitualmente la propria attività lavorativa.

    La dichiarazione, per come affermato dalla dottrina (Caputo, 224), è un atto meramente ricognitivo del domicilio reale, e cioè un'attestazione di verità riguardante l'esistenza di un rapporto effettivo tra ilsoggetto che la compie ed il luogo indicato, effettuata al solo scopo di radicare il rapporto processuale tra l'imputato e l'autorità giudiziaria procedente.

    Per la giurisprudenza, invece, l'indicazione in dibattimento del luogo di residenza dell'imputato, regolarmente raccolta a verbale, costituisce dichiarazione di domicilio cui, eventualmente, può essere attribuito il valore di revoca implicita di una precedente dichiarazione (Cass. IV, n. 9793/2001).

    La dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche in maniera implicita, come avviene nel caso in cui l'imputato riconosca, pur attraverso un comportamento concludente, la correttezza della notificazione eseguita presso la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 161, comma 2, risultando essa sufficiente a far sorgere l'obbligo di comunicazione di ogni successivo mutamento e, ove ciò non avvenga, la legittimità delle successive notificazioni eseguite mediante consegna al difensore (Cass. V, n. 23757/2006).

    Nel caso in cui l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato — circostanza cui lo stesso non è tenuto nel caso di mera variazione della toponomastica stradale decisa dalla P.A. (Cass. III, n. 12687/2019) — deve ritenersi comunque valida la notificazione effettuata non ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161, bensì al domicilio effettivo dell'interessato, che meglio tutela il suo diritto di difesa (Cass. IV, n. 44518/2003).


    5. Il domicilio eletto

    Come in precedenza osservato, nell'elezione di domicilio l'imputato si limita ad indicare due specifici elementi: il luogo di effettuazione delle notificazioni e la persona del domiciliatario cui le stesse devono essere destinate.

    Già si è avuto modo di osservare come l'elezione di domicilio si connoti per essere un atto negoziale, mediante il quale l'imputato liberamente sceglie il soggetto cui delegare la ricezione delle notificazioni in un luogo diverso da quelli di sua ordinaria pertinenza.

    Utilizzando terminologie diversificate, è stato reiteratamente espresso l'indicato principio, qualificando, di volta in volta, l'elezione di domicilio come: atto negoziale, manifestazione di volontà, atto a carattere costitutivo recettizio.

    In giurisprudenza, l'elezione di domicilio è stata definita come un atto personale a forma vincolata, di stretta spettanza dell'imputato, non surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se effettuata in presenza dell'imputato (Cass. II, n. 7834/2020).

    L'elezione di domicilio costituisce, pertanto, una dichiarazione ricettizia di volontà, implicante un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto, a differenza della dichiarazione di domicilio, che ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione (Cass. V, n. 1935/2000).

    L'elezione di domicilio pone, a carico di chi la effettua, l'onere di verificare che il soggetto indicato come domiciliatario sia effettivamente reperibile nel luogo indicato e di comunicare non solo ogni variazione del domicilio, ma anche la sua invalidità sopravvenuta (Cass. II, n. 9776/2013).

    Per sua natura, l'elezione di domicilio non può essere limitata solo ad alcuni atti, ma deve riguardaretutte le notificazioni del procedimento.

    La S.C. ha affermato, in proposito, che, nel caso in cui l'imputato elegga domicilio presso il suo difensore, non ha efficacia l'annotazione posta a margine dallo stesso difensore con cui si specifichi che l'elezione è da intendersi limitata ad una singola procedura incidentale (Cass. IV, n. 9066/2006). Conformemente, l'elezione di domicilio effettuata con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale in relazione al quale il beneficio è richiesto (Cass. III, n. 14416/2013), a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161, non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Cass. IV, n. 12243/2018). 

    E' stato precisato, poi, che la modifica del tempus o del locus commissi delicti non assume rilievo ai fini della validità dell'elezione di domicilio (Cass. V, n. 38732/2019).   

    E’ stata ritenuta, inoltre, la possibilità di estendere l’elezione di domicilio anche a procedimenti diversi da quello in cui la stessa è stata effettuata, affermandosi che l’elezione di domicilio fatta nell’originario procedimento conserva validità, se non revocata, per l’intera durata di esso ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito (Cass. VI, n. 24083/2001).

    Parte della dottrina (Cerqua, 98), tuttavia, ha criticato tale interpretazione, ritenendola non corretta rispetto a determinate e specifiche situazioni processuali.

    In conformità all'esegesi dottrinaria si sono espresse alcune, minoritarie, pronunce della S.C., nelle quali è stato affermato che l'elezione di domicilio è valida ed efficace unicamente nell'ambito del procedimento in cui é stata effettuata, mentre non spiega alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. Ne consegue che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ex art. 161, comma 3, è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato (Cass. VI, n. 49498/2009; e, in termini conformi, Cass. II, n. 37479/2019).


    6. Il domiciliatario

    L'imprescindibile elemento, tipizzante l'elezione di domicilio, della scelta della persona presso cui devono essere effettuate le notificazioni presuppone, come detto, l'esistenza di un rapporto fiduciario tra le due parti, in base al quale il domiciliatario si impegna, per conto dell'imputato o dell'indagato, a ricevere gli atti ed a custodirli presso di sé.

    L'art. 62 disp. att. indica come adempimento necessario, ai fini dell'elezione di domicilio, proprio la specificazione delle generalità del domiciliatario da parte dell'imputato, accompagnata dall'indicazione del suo indirizzo, quale luogo delle notificazioni (Cass. IV, n. 28617/2005).

    Tale regola generale soffre, tuttavia,  di una specifica eccezione, essendo prevista la possibilità di individuare il domiciliatario anche mediante la semplice indicazione della denominazione del suo ufficio, in tal caso risultando sufficiente la mera indicazione del nome, sempre che nello stesso ufficio, nella stessa abitazione o nello stesso luogo non risiedano più persone aventi tutti lo stesso nome (Cass. III, n. 11815/1999).

    Il rapporto fiduciario non deve essere inteso come un atto di imperio attraverso cui l'imputato investe il domiciliatario, determinando in costui l'obbligo di ricevere gli atti, per cui, ove questi comunichi formalmente di non accettare l'incarico, tale comunicazione, dimostrando l'insussistenza del rapporto fiduciario, determina l'inidoneità della elezione di domicilio a conseguire gli effetti previsti dalla legge (Cass. II, n. 7850/1992).

    È stata riconosciuta, inoltre, la possibilità di scegliere una persona giuridica come domiciliatario, ad esempio affermandosi la validità di una elezione di domicilio effettuata presso la direzione di un giornale (Cass. V, n. 3389/2005).


    7. Il difensore domiciliatario

    Tra le figure di domiciliatario, quella maggiormente ricorrente  riguarda la persona del difensore, che, in tal caso, assume un ruolo ben specifico, che lo distingue dall'ordinario difensore, con importanti refluenze di natura pratica. Il difensore dell'indagato o dell'imputato che sia stato scelto anche come domiciliatario, infatti, unisce alle sue proprie funzioni difensive anche il compito di accettare e custodire presso di sé le notifiche indirizzate al suo assistito.

    Conseguentemente, è affetta da irregolarità la notifica eseguita mediante consegna dell'atto al difensore priva dell'indicazione della sua qualità di domiciliatario, a condizione, però, che essa risulti certamente idonea a raggiungere lo scopo di porre l'imputato a conoscenza dell'atto (Cass. VI, n. 1646/2003).

    L'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente eletto è causa di nullità della notifica esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore in conseguenza dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio, e non quando l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato (Cass. I, n. 32880/2014).

    La S.C. ha chiarito, poi, che è valida la notificazione eseguita al difensore di fiducia presso uno studio diverso da quello indicato nell'atto di elezione, proprio perché a rilevare é l'individuazione della persona del domiciliatario e non la sede presso cui questi svolge la propria attività professionale (Cass. VI, n. 49498/2009). Più in generale, la notifica all'imputato eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario è valida anche se materialmente effettuata presso un luogo diverso da quello indicato nell'atto di elezione (Cass. V, n. 47561/2016).

    La diversa natura caratterizzante l'indicazione del difensore quale domiciliatario si coglie, in particolare, al momento della revoca o della rinuncia al mandato difensivo.

    La nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, infatti, corrispondono a scopi diversi e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra, poiché si tratta di due istituti diversi tra loro, aventi oggetto e finalità distinte. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa) senza un'espressa dichiarazione dell'interessato fatta nella medesima forma con cui la stessa è avvenuta, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia comunque avuto o potuto avere notizia dell'atto (Cass. II, n. 25652/2003).

    Allo stesso modo, la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio, ove l'imputato non provveda formalmente a revocarla (Cass. II, n. 31969/2015). Ed infatti, poiché l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta la revoca dell'elezione stessa, per cui la notificazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia sostituito al precedente, in mancanza di una revoca dell'originaria elezione di domicilio, determina una nullità a regime intermedio, posto che il rapporto fiduciario intercorrente tra imputato e legale cui l'atto è stato notificato è idoneo a indurne nel primo la conoscenza effettiva (Cass. VI, n. 41720/2006).

    Per le stesse ragioni, essendo l'elezione un atto distinto e diversificato, quanto ai fini, da quello di nomina del difensore, gli effetti della elezione di domicilio presso il difensore permangono anche nel caso in cui questi sia stato successivamente cancellato dall'albo professionale, (Cass. VI, n. 26287/2013).

    Nel caso in cui il difensore rifiuti il ruolo di domiciliatario si determina, per come ritenuto dalla Corte cost. n. 138/1994 un'ipotesi di inidoneità della elezione di domicilio, con conseguente necessità di effettuazione della notificazione, ai sensi dell'art. 161, comma 4, presso lo studio dello stesso difensore, non più, però, in qualità di domiciliatario, ma di semplice consegnatario.

    In tali casi la giurisprudenza ha precisato che la notificazione effettuata per conto dell'imputato non sostituisce quella autonomamente spettante al difensore, per cui, ai fini della validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, è necessario che gli siano recapitate due copie dell'atto o, quanto meno, che risulti dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell'imputato (Cass. V, n. 22829/2004). Conformemente, è valida la notifica avvenuta mediante consegna al difensore dell'indagato irreperibile di un'unica copia dell'atto da comunicare, con l'espressa indicazione che la notifica è inviata al difensore in proprio ed in rappresentanza del sottoposto alle indagini (Cass. VI, n. 39176/2015).

    Il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un'ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l'imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell'art. 161, comma 4, bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 (richiamate nell'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 161), non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto (Cass. II, n. 14947/2020).

    Con recente decisione del 13/07/2023, le Sezioni Unite, chiamate a stabilire “se, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150 del 2022, qualora l'imputato avesse eletto domicilio presso il difensore di ufficio, e quest'ultimo non avesse accettato la notificazione, potesse ugualmente effettuarsi la notificazione dell'atto di citazione a giudizio al medesimo difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, ovvero la stessa, se in ipotesi effettuata, fosse nulla, dovendo piuttosto procedersi alla predetta notificazione con le modalità di cui agli artt. 157, ed eventualmente 159”, hanno stabilito che “la notificazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157, ed eventualmente 159”.


    8. La revoca e la modifica del domicilio dichiarato o eletto

    L'imputato può in ogni istante revocare o modificare l'elezione o la dichiarazione di domicilio, ripristinando l'applicazione della disciplina ordinariamente regolante l'ipotesi della mancanza di tale tipo di dichiarazione, tuttavia producendo effetti diversificati a seconda che si tratti di dichiarazione o di elezione di domicilio.

    Nel caso di domicilio dichiarato, la revoca è rappresentata da un mutamento di fatto del proprio domicilio che può essere comunicata dall'imputato anche implicitamente, ad esempio con dichiarazione del luogo di residenza raccolta a verbale dal cancelliere durante la celebrazione del dibattimento (Cass. IV, n. 9793/2001).

    Anche una dichiarazione incompatibile con la precedente comporta la revoca di quest'ultima.

    Nel caso di domicilio eletto, invece, la revoca deve avvenire attraverso un'espressa manifestazione di volontà, con cui si dispone l'annullamento di uno specifico atto di volontà negoziale. La revoca, pertanto, deve avvenire nel rispetto delle stesse forme con cui è stata effettuata l'elezione di domicilio.

    La notificazione eseguita presso un domicilio precedentemente eletto dall'imputato e poi da costui espressamente revocato è viziata da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), deducibile per la prima volta in cassazione (Cass. V, n. 16495/2006).

    Con riguardo, invece, alla modifica del domicilio dichiarato o eletto, la giurisprudenza ha precisato, conferendo decisivo rilievo all'elemento volontaristico dell'imputato, che la mera indicazione del domicilio all'interno di un atto processuale non è da sola sufficiente a modificare una dichiarazione o elezione di domicilio precedentemente effettuata, occorrendo, a tal fine, che dalla nuova dichiarazione emerga, anche solo implicitamente, la volontà dell'imputato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato (Cass. IV, n. 13934/2008).

    È stato affermato, inoltre, che la facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il proprio domicilio, regolata dagli artt. 161 e 162, comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata (Cass. III, n. 38683/2014).

    Il necessario rispetto delle forme indicate  fa ritenere generalmente esclusa la possibilità della revoca implicita dell'elezione di domicilio, a differenza di quanto previsto per la dichiarazione di domicilio, in cui, come detto, è ammessa tale possibilità.

    La revoca dell'elezione di domicilio, pertanto, può essere validamente effettuata solo in maniera espressa, indicando ex novo il luogo in cui si vuole che le successive notifiche siano eseguite, altrimenti rimanendo fissato il luogo precedentemente eletto (Cass. VI, n. 8818/1996).


    9. Le notificazioni all'imputato detenuto che deve essere rimesso in libertà

    L'art. 161,comma 3, indica la specifica disciplina dettata per le notificazioni all'imputato detenuto che deve essere scarcerato per una causa diversa dal proscioglimento definitivo o che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di una misura di sicurezza, prevedendo, in entrambi i casi, l'obbligo per l'imputato di dichiarare o eleggere il domicilio all'atto della scarcerazione o della dimissione mediante atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto che, prima di trasmettere l'atto all'autorità competente, è tenuto a procedere ai sensi del comma 1, invitando il detenuto ad eleggere domicilio ed a comunicare ogni eventuale successivo mutamento. Tale avviso deve essere dato e verbalizzato solo nei casi di domicilio esistente, correttamente dichiarato o eletto, oppure di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio, sicché l'omessa verbalizzazione in caso di elezione fraudolenta di domicilio inesistente non rende nulla la notificazione avvenuta con la modalità in questione (Cass. IV, n. 1480/1998). Non si applica la disciplina indicata ove il detenuto dichiari, al momento della liberazione, di non avere fissa dimora (Cass. III, n. 1867/1993).

    E' stato precisato come, con riferimento alla specifica ipotesi disciplinata dal comma 3, l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il luogo di detenzione, in quanto inidonea a raggiungere il suo scopo, costituisca atto al quale l'ordinamento non riconosce alcun effetto, neppure di revoca della precedente elezione Cass. IV, n. 5135/2002).

    Risolvendo un conflitto interpretativo in precedenza insorto, le Sezioni unite hanno affermato il principio per cui le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156, comma 1, mediante consegna di copia alla persona. La notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 (Cass.S.U., n. 12778/2020).

    Con specifico riferimento all'imputato detenuto per altra causa, era stato, invece osservato che è valida la notificazione presso il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per altra causa, presupponendo l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, l'indicazione di una persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo (Cass. VI, n. 4836/2015).

    Con riferimento all'imputato detenuto per altra causa, l'interpretazione giurisprudenziale prevalente ritiene sussistente l'onere per l'imputato di rendere noto il proprio stato di detenzione all'autorità procedente, dopo aver già dichiarato o eletto domicilio.

    È stata ritenuta legittima, infatti, la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161 (al domicilio dichiarato o eletto nelle ipotesi previste nel quarto comma) allorché lo stato detentivo dell'imputato non sia portato o non sia comunque venuto a conoscenza del giudice, sussistendo anzi in proposito uno specifico onere a carico dell'imputato medesimo di comunicare la propria condizione ai fini delle notifiche (Cass. IV, n. 11395/2006). È considerata conseguentemente nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente (Cass. VI, n. 18628/2015).

    E' stato chiarito che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (Cass.S.U., n. 18775/2010).


    10. La notificazione impossibile

    Ai sensi del comma 4 quando la notificazione diviene impossibile per mancanza dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, ovvero in caso di sua insufficienza o inidoneità, le notifiche sono eseguite mediante consegna al difensore.

    La differenza tra le indicate ipotesi è genericamente individuata in dottrina (Grilli, 235) per il fatto che nei casi di insufficienza la dichiarazione o l'elezione di domicilio manca di uno degli elementi formalmente previsti dalla legge, mentre nelle ipotesi di inidoneità si ravvisa la ricorrenza di elementi sopravvenuti che rendono oggettivamente impossibile la notificazione dell'atto.

    Identica distinzione, invece, non è dato ravvisare in giurisprudenza, che solitamente considera i due concetti di insufficienza e di inidoneità, per l'identità degli effetti processuali che ne derivano, nell'unica categoria dell'inefficacia della notificazione (così, a titolo esemplificativo, Cass. V, n. 31962/2001).

    Le Sezioni Unite hanno qualificato in termini di inidoneità dell'elezione di domicilio una situazione in cui la notificazione dell'atto non sia stata possibile per il mancato reperimento del domiciliatario, non risultato risiedere né abitare in quel determinato Comune (Cass. S.U., n. 28451/2011).

    La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, invece, ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Cass. VI, n. 12238/2019).

    La giurisprudenza ha considerato anche l'ipotesi del trasferimento dell'indagato o dell'imputato. In proposito, sono state offerte diverse soluzioni riguardo agli effetti processuali che ne derivano, diversificandosi tra un'interpretazione per cui l'indicato trasferimento deve obbligatoriamente e formalmente essere comunicato dall'interessato all'autorità giudiziaria, pena l'inefficacia della dichiarazione di domicilio e la conseguente consegna dell'atto al difensore, in applicazione dell'art. 161, comma 4 (Cass. IV, n. 4875/2004); ed un'esegesi per la quale, in tali casi, la notifica deve essere effettuata presso il nuovo domicilio dell'imputato, ancorché non comunicato formalmente (Cass. II, n. 45565/2009).

    In caso di impossibilità della notificazione per trasferimento all'estero dell'imputato,  la notifica deve pure essere eseguita  ai sensi dell'art. 161, comma 4 (Cass. II, n. 14248/2012).  La dichiarazione di elezione di domicilio, invece, mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza di caso fortuito o di forza maggiore che, ai sensi dell'art. 161, comma 4, impedisce all'imputato di comunicare l'eventuale mutamento del luogo dichiarato o eletto (Cass. VI, n. 6104/2018).

    Altra ipotesi di impossibilità della notificazione si ha quando la dichiarazione risulti inesatta o completamente fasulla, così imponendo l'esecuzione della notifica mediante consegna dell'atto al difensore.

    In giurisprudenza, poi, rileva un contrasto interpretativo circa la soluzione da adottarsi nell'ipotesi in cui l'impossibilità della notifica dell'atto sia determinata dall'irritualità del mutamento o della revoca della dichiarazione domiciliare, benché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato. A fronte, infatti, di un indirizzo interpretativo che afferma che l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato (Cass. VII, n. 24515/2018), se ne contrappone un altro, per il quale la disposizione dell'art. 161, comma 4, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (Cass. IV, n. 41998/2016).

    Nel concetto di impossibilità sono state considerate anche specifiche situazioni di natura soggettiva, come è, ad esempio, il caso della notifica effettuata presso un difensore non abilitato alla difesa in una determinata fase processuale, equivalendo essa ad un'omessa notifica, in quanto assolutamente inidonea a instaurare un valido rapporto processuale, con conseguente nullità assoluta ex art. 179, comma 1, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. VI, n. 8302/1996).

    Altra questione è, poi, quella riguardante l'individuazione dei limiti entro cui devono essere effettuate le ricerche dall'ufficiale giudiziario prima di poter far ricorso alla regola sussidiaria prevista dal comma 4.

    Al riguardo sussistono due diversi orientamenti in giurisprudenza.

    Secondo il primo, in caso di impossibilità di esecuzione della notifica nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha né il potere né il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento e la notifica va effettuata presso il difensore, poiché il disposto del quarto comma dell'art. 161 non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 effettua alla norma dell'art. 157 (Cass. V, n. 10964/1996). Tale impossibilità può essere determinata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto, considerati gli oneri imposti dalla legge all'imputato, tra cui, in particolare, quello di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio (Cass. III, n. 21626/2015).

    Per il secondo indirizzo, invece, l'assenza dell'imputato nel luogo dichiarato non equivale alla impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo; di conseguenza, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 (Cass. I, n. 2655/1997). Per ritenere l'impossibilità della notificazione di un atto presso il domicilio dichiarato od eletto, e procedere con la notificazione dello stesso presso il difensore, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere reperito l'imputato, ma occorre un quid pluris, come ad esempio il fatto che, all'esito di un accertamento eseguito in loco, risulti provato che l'imputato si sia trasferito altrove (Cass. II, n. 48349/2011). 

    La Corte costituzionale ha considerato l'indicata questione nella sentenza Corte cost. n. 37/1999, nella quale ha osservato, con riferimento all'ipotesi in cui sia comunque nota la dimora dell'indagato o dell'imputato, come anche la corte europea dei diritti dell'uomo abbia ritenuto eccessivamente sproporzionato censurare l'omessa comunicazione della variazione di domicilio con la perdita del diritto a ricevere le notifiche nel domicilio effettivo, suggerendo, quindi, il ricorso alla regola generale prevista dall'art. 157, che tutela maggiormente l'effettiva conoscenza dell'atto.

    Deve darsi conto, poi, della sentenza con cui la S.C. ha risolto la controversa questione relativa al rapporto tra l'art. 157, comma 8-bis e l'art. 161, comma 4, e delle incertezze relative alla delimitazione dei rispettivi ambiti di operatività, affermando che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che la stessa non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 (Cass. S.U., n. 19602/2008).

    Da ultimo, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 14573/2022 hanno affermato il principio di diritto per cui nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2, 3, il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'articolo 170 e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'articolo 161, comma 4, prima parte. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell'ufficiale   giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli articoli 157 e 159.


    11. Casistica

    Alcune pronunce hanno affrontato specifiche questioni interpretative riguardanti l'individuazione dell'ambito di operatività del comma 4.

    Così, è stato ritenuto che l'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta che anche le successive notifiche debbano avvenire mediante consegna al difensore, qualora la loro esecuzione presso il domicilio sia nel frattempo ritornata ad essere praticabile (Cass. VI, n. 34341/2010).

    In caso di impossibilità della notificazione al domicilio eletto, non può procedersi alla notifica mediante consegna di copia al difensore se, contestualmente all'elezione, l'imputato ha dichiarato anche la propria residenza (Cass. VI, n. 36416/2015).

    È stato affermato, poi, che la nullità conseguente alla notifica all'imputato di un atto presso lo studio del difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio, in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lega costui al difensore (Cass. IV, n. 40066/2015).

    È stata ritenuta illegittima la notificazione eseguita con il rito degli irreperibili nei confronti di persona della quale, pur divenuta inefficace l'elezione di domicilio per fatto sopravvenuto e non ascrivibile a sua colpa, risulti dagli atti la dimora (Cass. I, n. 11238/2001).

    Ancora, è valida la notificazione effettuata mediante consegna dell'atto ad un familiare convivente dell'imputato presso un domicilio diverso da quello in precedenza determinato, in quanto tale notifica assicura una possibilità di effettiva conoscenza dell'atto certamente più elevata di quella offerta dall'art. 161, comma 4, mediante consegna al difensore (Cass. VI, n. 7892/2006).

    Costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente quella che rechi l'indicazione della strada, ma non del numero civico dell'abitazione, con la conseguenza che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore (Cass. I, n. 45274/2013). Parimenti insufficiente è la dichiarazione o elezione di domicilio che rechi l’indicazione della strada, ma non del quartiere, quando nella stessa città vi siano due strade omonime situate in due diverse zone della città (Cass. V, n. 50166/2019). È, invece, valida, in quanto ritenuta sufficiente, la dichiarazione di domicilio che non contenga l'indicazione del piano e dell'interno dell'abitazione (Cass. III, n. 34919/2011).

    Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, che ometta di menzionare nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e le ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione (Cass. VI, n. 3714/2013).

    L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, la cui identità sia sconosciuta all'indagato, non osta, poi, all'applicazione dell'art. 161, comma 4, ben potendo l'interessato, con l'ordinaria diligenza, assumere informazioni dall'autorità giudiziaria (Cass. III, n. 29505/2012).


    12. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    Varie e incidenti modifiche sono state introdotte al testo dell'art. 161 dall'art. 10, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, altresì prevedendosi, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), l'abrogazione del secondo comma. In primo luogo, è stato introdotto il nuovo comma 01, in ragione del quale, al compimento del primo atto in presenza dell'indagato o dell'imputato, la polizia giudiziaria, a condizione che sia in grado «di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente», avverte quest'ultimo che tutte le successive notificazioni, ad eccezione di quelle relative agli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell'udienza preliminare, citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601) e al decreto penale di condanna, saranno «effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio», e che, pertanto, l'indagato o l'imputato ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato nella sua disponibilità, presso cui il difensore potrà riversargli le comunicazioni ricevute, altresì disponendosi l'onere per l'indagato o l'imputato di informare il difensore di ogni eventuale successiva modifica di tale recapito o indirizzo. Alla stregua del novellato comma 1, il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato o dell'imputato non detenuto – così come il direttore dell'istituto penitenziario, all'atto della scarcerazione dell'imputato (comma 3) - devono invitare l'indagato o l'imputato a dichiarare o ad eleggere domicilio ai fini della notifica degli atti di vocatio in iudicium e del decreto penale di condanna , avvisandolo, inoltre, che, qualora si rifiuti di dichiarare o eleggere domicilio, ovvero qualora «il domicilio sia o divenga inidoneo», le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio. In conformità al modificato sistema notificatorio generale, l'indagato o l'imputato – in alternativa all'indicazione di uno dei luoghi di cui all'art. 157, comma 1, ovvero all'elezione di domicilio – può indicare «un indirizzo di posta elettronica certificata». A norma del nuovo comma 1-bis, è fatta menzione nel verbale della dichiarazione o elezione di domicilio, o del rifiuto di compierla, così come degli avvertimenti indicati nei precedenti commi. Il nuovo comma 4-bis prevede, poi, che nel caso in cui l'indagato o l'imputato, aderendo all'invito formulatogli ai sensi dei commi 1 e 3, abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, deve esserne data immediata comunicazione al difensore da parte di chi abbia ricevuto la relativa dichiarazione. La disposizione del comma 4, infine, dispone che, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la notifica mediante consegna al difensore debba conseguire alla mancanza ovvero alla insufficienza o inidoneità della dichiara zione o elezione di domicilio, fatta salva l'ipotesi in cui l'imputato non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto – nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 157 e 159 –.


    12.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa dell'art. 161 ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Caputo, voce Elezione o dichiarazione di domicilio, in Dig. D. pen., IV, Torino, 1990, 224; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992; Potetti, Questioni in tema di notificazioni penali, in Arch. n. proc. pen., 2005, 533; Scarcella, Domicilio dichiarato o eletto e nullità della notifica presso il difensore di fiducia, in Dir. pen. e proc., 2009, 743.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 162 - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.

    1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto [161; 62 att.] e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato [60, 61] all'autorità che procede con le modalità previste dall'articolo 111-bis o, con dichiarazione raccolta a verbale [134, 136, 141] ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (1) .

    2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova (2) .

    3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

    4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

    4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.  (3) .

     

    [1] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. p) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che dopo le parole: «che procede,» ha inserito le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 111-bis o». Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, v. art. 87, comma 4 d.lgs. 150 , cit. che prevede:  «4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» .  

    [2] Comma così modificato dall'art. 178 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per l'applicazione v. l'art. 247, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 51/1998, come modificato dall'art. 1, comma 1, l.16 giugno 1998, n. 188.

    [3] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 24, l. 23 giugno 2017, n.103. Ai sensi dell’art. 1,  comma 95,  l. n. 103, cit., la  stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Successivamente l'articolo 10, comma 1, lett. p) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha aggiunto il seguente: «Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51;  d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 162 disciplina le regole e le forme attraverso cui l'imputato provvede a rendere noto all'autorità procedente il domicilio dichiarato o eletto, oltre ad ogni eventuale successivo mutamento.

    2. La comunicazione del domicilio dichiarato o eletto

    In ragione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 162, il domicilio dichiarato o eletto, ed ogni loro eventuale mutamento, sono comunicati dall'imputato all'autorità procedente attraverso due modalità principali, e cioè: con dichiarazione raccolta a verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da una persona autorizzata o dal difensore. Ne consegue che non costituisce valida elezione di domicilio, attesa la formalità richiesta dal legislatore, la dichiarazione depositata o fatta pervenire in cancelleria senza l'osservanza delle predette forme (Cass. VI, n. 33085/2003).

    La dichiarazione e l'elezione di domicilio, infatti, hanno nella dichiarazione di volontà espressa a verbale e nell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto (telegramma o raccomandata) in cui sono trasfuse gli elementi di forma necessari alla loro validità. La Corte ha, tuttavia, precisato che l'indicazione normativa del telegramma e della lettera raccomandata non costituisce una tassativa prescrizione di forma ed attiene soltanto alle forme della comunicazione a distanza, che ben possono essere sostituite dalla presentazione diretta (Cass. II, n. 35191/2008). È stato in proposito chiarito che la forma vincolante, che condiziona l'efficacia dell'atto, investe esclusivamente i requisiti elementari di contenuto in relazione allo scopo, alla destinazione e alla certezza della provenienza dell'atto; ma la dichiarazione non deve necessariamente seguire l'invito rivolto con il primo atto notificato dall'autorità giudiziaria, ben potendo essere trasmessa dall'imputato di propria iniziativa in qualunque momento e in qualsiasi atto idoneo allo scopo (Cass. V, n. 6011/1998). Conseguentemente, per la S.C., l'art. 162, comma 1, non esclude la possibilità di comunicazione mediante trasmissione con il mezzo postale, ovvero tramite presentazione del difensore o di altra persona espressamente autorizzata (Cass. I, n. 11316/2006); essendo valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall’imputato nell’atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall’art. 162, la stessa è contenuta in un atto depositato presso l’autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato (Cass. III, n. 19899/2019).

    Nel caso, poi, in cui l'imputato — esercitando la facoltà riconosciutagli di modificare la precedente elezione di domicilio (Cass. III, n. 38683/2014) — abbia effettuato una nuova dichiarazione di domicilio in assenza delle forme prescritte dall'art. 162, resta valido il domicilio originariamente dichiarato, presso il quale devono essere eseguite previamente le notificazioni indirizzategli (Cass. V, n. 10187/2006). La mera indicazione del domicilio all’interno di un atto del processo o del procedimento non è da sola sufficientea modificare una dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in precedenza, occorrendo, a tal fine, che dalla nuova dichiarazione emerga, anche solo implicitamente, la volontà dell’imputato o dell’indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato (Cass. IV, n. 13934/2008).


    3. La dichiarazione raccolta a verbale

    La comunicazione del domicilio dichiarato o eletto con dichiarazione raccolta a verbale è un atto dell'imputato che non richiede l'assistenza del difensore (Cass. II, n. 20063/2009), né, con riguardo all'imputato minorenne, l'assistenza dell'esercente la potestà genitoriale [ora responsabilità genitoriale, n.d.r.] (Cass. IV, n. 11486/2004), in quanto l'elezione o la dichiarazione di domicilio sono atti personali riservati all'indagato o all'imputato e l'intervento degli esercenti la potestà genitoriale è destinato ad assolvere solo compiti di assistenza o, nei casi tassativamente previsti, a sopperire all'inerzia dell'interessato (Cass. I, n. 34033/2006).

    In quanto atto personalissimo a forma vincolata (Cass. II, n. 7834/2020), l'elezione di domicilio, da effettuarsi necessariamente in maniera espressa nei modi previsti dalla legge, non può essere surrogata da una dichiarazione fatta dal difensore in udienza, sia pure in presenza dell'interessato (Cass. V, n. 10918/1996), ovvero depositata dal difensore in cancelleria (Cass. III, n. 1199/1999) o, ancora, trasmessa per posta dall'imputato alla cancelleria, senza la prescritta autenticazione della sottoscrizione (Cass. VI, n. 2421/2010).

    Il verbale deve essere sottoscritto dall'imputato, per cui l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere — mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante — deve essere considerata tamquam non esset, in quanto il rifiuto della sottoscrizione implica il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161, comma 4, presso il difensore (Cass. V, n. 28618/2008). La successiva interpretazione giurisprudenziale ha, tuttavia, chiarito che la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Cass. IV, n. 22372/2015).


    4. Altre modalità di effettuazione della dichiarazione di domicilio

    La giurisprudenza ha individuato talune situazioni specifiche in cui la dichiarazione di domicilio può essere validamente effettuata mediantemodalità estranee rispetto a quelle previste dall'art. 162.

    Come già osservato, l'elezione di domicilio può essere contenuta in un atto di impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato (Cass. V, n. 15967/2005), sebbene, però, sia stato ritenuto che l'elezione di domicilio non è validamente comunicata ove essa sia contenuta in un atto allegato all'appello ed in quest'ultimo non sia specificamente indicato (Cass. II, n. 39919/2006).

    È stata affermata, poi, la possibilità di effettuare l'elezione di domicilio all'interno di un procedimento avente altra finalità, come nel caso di un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. III, n. 14416/2013), nel qual caso la dichiarazione opera nel procedimento principale in relazione al quale il beneficio è stato richiesto.

    La S.C. ha pure ritenuto valida la dichiarazione di domicilio resa per fatti concludenti (Cass. V, n. 23757/2006).

    Deve essere segnalato, infine, che gli artt. 39, comma 2, lett. d) e 43, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, regolano, con disciplina specifica, le modalità attraverso cui viene effettua la dichiarazione o l'elezione di domicilio da parte dell'ente interessato nei casi di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.


    5. La mancata ricezione del verbale o della comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria

    Il comma 2 dell'art. 162 prevede la possibilità di effettuare la dichiarazione di domicilio anche nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l'imputato si trova, nel qual caso, come disposto dal comma successivo, il verbale viene trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria procedente — al pari di ogni altra situazione in cui la comunicazione viene ricevuta da un'autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad un'altra —.

    Di particolare interesse è , poi , l'ultimo comma , che regola quella particolare situazione in cui l'imputato abbia effettuato un'elezione o una dichiarazione di domicilio — ovvero una modifica di essa — ma il verbale o la comunicazione non siano ancora pervenuti all'autorità giudiziaria che procede. In questo caso sono ritenute valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

    La giurisprudenza ha, in proposito, chiarito che la notificazione all'imputato è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell'art. 162, comma 4, la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente (Cass. V, n. 47096/2014). Diversamente, l'ufficio dovrebbe, in modo improponibile, rinnovare la notifica ad ogni mutamento del domicilio stesso, anche nel caso di atto già consegnato al notificatore (Cass. II, n. 24072/2008).

    A norma del comma 4-bis, introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103,  l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.

    Scopo della norma è quello di garantire il regolare sviluppo dell'iter procedimentale, assicurando, sin dal primo momento, chiarezza in ordine al fatto che il difensore non fiduciario dell'imputato sia, oltre che il suo difensore di ufficio, anche il suo domiciliatario.

    L'art. 162, comma 4-bis, ha natura di norma processuale e, pertanto, in difetto di un'espressa disciplina transitoria, alla stregua del principio tempus regit actum, si applica soltanto alle elezioni di domicilio compiute dopo l'entrata in vigore della novella, mentre quelle compiute prima conservano validità ed efficacia in conformità alla normativa precedente, con la conseguenza che seguitano ad essere legittime le notificazioni effettuate all'imputato nel domicilio eletto, anteriormente alla l. n. 103 del 2017, presso il difensore d'ufficio, pur senza l'assenso di quest'ultimo (Cass. I, n. 36008/2019).

    Anche laddove il difensore di ufficio indicato come domiciliatario non accetti detta veste, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162, ove l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile (Cass. II, n. 10358/2020).


    7. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. p), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato la norma dell'art. 162, in primo luogo prevedendo al comma 1, in coerenza con la generale prevalenza riconosciuta dalla riforma alla notifica telematica, la possibilità per l'imputato di comunicare all'autorità procedente il domicilio eletto o dichiarato, nonché il loro relativo mutamento, anche mediante il ricorso alle modalità del deposito telematico previste dall'art. 111-bis. In secondo luogo, la novella ha integrato il disposto del comma 4-bis prevedendo, oltre all'assenso del difensore di ufficio domiciliatario quale condizione di efficacia dell'elezione di domicilio effettuata presso di lui, anche che il difensore attesti l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.


    7.1. Entrata in vigore della riforma e disposizioni transitorie

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. Da segnalare, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 150/2022, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 , ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati», continua ad applicarsi la disposizione dell'art. 162, comma 1, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992; Razzante-Toscano, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Torino, 2003.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

    1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157 (1) .

    [1] [1] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. q) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole: «degli articoli 148 e» alle parole: «dell'articolo». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    La disposizione dell'art.163 è una norma di rinvio, che estende l'applicazione delle formalità indicate dall'art. 157, in quanto compatibili, alle notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto, di cui ai due articoli che la precedono.

    2. Ambito di applicazione

    Il rinvio operato dall'art. 163 alle formalità previste dall'art. 157 ha stimolato diverse interpretazioni finalizzate ad individuare gli esatti limiti entro cui la previsione generale dettata per la prima notificazione all'imputato non detenuto possa essere applicata anche alle notifiche nel domicilio dichiarato o eletto, di cui agli artt. 161 e 162.

    La linea esegetica prevalente ritiene che il rinvio all'art. 157 non abbia ad oggetto i luoghi di effettuazione della notifica, chiaramente esplicati nel disposto degli artt. 161 e 162, bensì le persone consegnatarie dell'atto (in particolare conviventi e portiere), oltre a quelle specifiche forme di tutela della riservatezza indicate dal comma 6 dell'art. 157. Vi è stato anche chi, in termini generali, ha individuato nei commi dal 3 al 7 dellart. 157 le norme applicabili alle notifiche nel domicilio dichiarato o eletto.

    Parte delle superiori affermazioni si ravvisano anche nei pronunciamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stata ritenuta, ad esempio, la validità di una notificazione effettuata mediante consegna ad un collaboratore del difensore, e non direttamente a quest'ultimo, presso lo studio legale ove l'imputato abbia eletto domicilio, sul presupposto che l'atto sia comunque pervenuto in modo corretto presso il luogo indicato ex art. 157 (Cass. I, n. 10612/2015).

    Soprattutto complessa è stata l'esegesi riguardante la possibilità di estendere il rinvio effettuato dall'art. 163 anche alla previsione di chiusura contenuta nell'art. 157, comma 8, che indica quale extrema ratio, nel caso di impossibilità della notificazione, l'effettuazione di essa mediante deposito dell'atto presso la casa comunale ove l'imputato abita o esercita abitualmente la sua attività lavorativa.

    A soluzione di un complesso contrasto interpretativo, le Sezioni Unite hanno chiarito come la notificazione di un atto all’imputato, che non sia possibile eseguire presso il domicilio eletto per il mancato reperimento del domiciliatario, deve essere effettuata, dopo lo svolgimento delle previste ricerche, mediante consegna dell’atto stesso al difensoree non attraverso il suo deposito presso la casa comunale (Cass.S.U., n. 28451/2011). 


    3. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. q), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha esteso, unitamente a quelle previste dall'art. 157, anche le formalità fissate dal novellato art. 148, in quanto applicabili, alle notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto, di cui agli artt. 161 e 162. L'interpolazione è stata disposta al fine di effettuare con modalità telematiche anche le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto, consentendo la notificazione di atti diretti all'imputato o alle altre parti private direttamente attraverso l'invio dell'atto alla casella di posta elettronica certificata.


    3.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008;  Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 164 - Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio1  

    1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1 (2) .

    [1] [1] Rubrica sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. r) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la rubrica precedente alla sostituzione era la seguente: <<Durata del domicilio dichiarato o eletto>>. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [2] [2] Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. r) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1» alle parole «per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

     d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 164 disciplina la durata della determinazione del domicilio dichiarato o eletto, ritenendo la stessa valida per ogni stato e grado del procedimento, fatte salve le due eccezioni relative alle notificazioni al detenuto e nel procedimento davanti alla corte di cassazione, di cui agli artt. 156 e613, comma 2.

    2. La durata della dichiarazione o elezione di domicilio

    L'art. 164 dispone una regola di carattere generale in ordine alla validità temporale della determinazione del domicilio eletto o dichiarato, come detto estesa ad ogni stato e grado del procedimento, per cui non é valida l'apposizione di clausole al negozio processuale di elezione che limitino ab origine gli effetti della elezione di domicilio nel tempo (Cass. VI, n. 8818/1996).

    Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la determinazione del domicilio dichiarato o eletto opera solo fino alla conclusione del giudizio di cognizione, senza possibilità di estensione a quello di esecuzione (Cass. III, n. 14930/2009).

    Non sussiste dubbio alcuno, invece, in ordine al fatto che la determinazione del domicilio mantiene la sua validità anche nel giudizio di appello ed in quello di rinvio (Cass. IV, n. 5418/1983).


    3. Le eccezioni normativamente previste

    La seconda parte dell'art. 164 pone, come detto, due eccezioni alla generale previsione per cui la determinazione del domicilio dichiarato o eletto mantiene validità in ogni stato e grado del procedimento.

    La prima riguarda l'ipotesi dell'imputato detenuto, cui, ex art. 156, devono essere notificati gli atti mediante consegna delle relative copie nel luogo di sua detenzione.

    È lo stato detentivo, quindi, ad interrompere l'efficacia di ogni dichiarazione o elezione di domicilio, purché la detenzione risulti nota all'autorità giudiziaria. È stato coerentemente affermato che è nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto ove il suo sopravvenuto stato di detenzione fosse noto al giudice (Cass. VI, n. 18628/2015).

    La seconda eccezione concerne, invece, il giudizio davanti alla corte dicassazione, nel quale, giusto richiamo alla norma dell'art. 613, comma 2, le notifiche devono essere effettuate ai difensori, essendo presso costoro il domicilio delle parti, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, per cui gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che sia privo di difensore di fiducia.

    In proposito, la giurisprudenza ha precisato che l'elezione di domicilio effettuata in fase di merito presso un avvocato non cassazionista conserva validità anche nel procedimento di cassazione ai fini della notifica dell'avviso di udienza all'imputato, laddove tale ultimo non sia assistito da un difensore di fiducia cassazionista (Cass. II, n. 306/2007), giacché, in caso contrario, detto difensore è costituito, ai sensi dell'art. 613, domiciliatario ex lege della parte (Cass. V, n. 11810/2014).

    Oltre alle due eccezioni indicate, nessun'altra deroga sussiste rispetto alla regola generale prevista dall'art. 164, per cui anche nel caso di espulsione dell'imputato dallo Stato gli effetti della dichiarazione o elezione di domicilio permangono in ogni stato e grado del procedimento (Cass. VI, n. 34174/2008).


    4. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. r), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato sia la rubrica del presente articolo, ora denominata «Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio», che il suo dettato normativo, nel senso che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto non è più valida, come nel precedente testo, per ogni stato e grado del procedimento – con le sole eccezioni relative alle notifiche al detenuto e nel procedimento davanti alla corte di cassazione – ma ha ora efficacia solo per le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio («avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456,552 e 601, nonché del decreto penale») all'imputato non detenuto, vigendo per quello detenuto la specifica disciplina dettata dall'art. 156, comma 1.


    4.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Potetti, Questioni in tema di notificazioni penali, in Arch. n. proc. pen. 2005, 533.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 165 - Notificazioni all'imputato latitante o evaso.

    1. Le notificazioni all'imputato [60, 61] latitante [296] o evaso [385 c.p.] sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

    1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio (1) .

    2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio [97].

    3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore. 

    [1]  Comma inserito dall'articolo 10, comma 1, lett. s) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

     d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 165 disciplina le specifiche modalità attraverso cui devono essere eseguite le notificazioni all'imputato latitante o evaso, conferendo un importante ruolo di rappresentanza al difensore.

    2. Il presupposto soggettivo: lo status di latitante o evaso

    Presupposto soggettivo  è che l'imputato abbia lo statusdi latitante o di evaso.

    La condizione di latitante è desumibile dalla lettura congiunta delle norme degli artt. 295 e 296, per cui versa in tale status il soggetto nei cui riguardi sia stato emesso il decreto di latitanza, nella ricorrenza della duplice condizione di essersi sottratto ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, di cui all'elencazione tassativa del primo comma dell'art. 296 (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione), e di averlo fatto volontariamente.

    Per taluno tale ultima condizione presuppone che vi sia una conoscenza dell'esistenza del provvedimento coercitivo a proprio carico.

    L'indicato assunto è stato, tuttavia, disatteso dalla giurisprudenza, per la quale, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, costituente il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso (Cass. V, n. 19891/2014).

    Lo statusdi latitante si differenzia da quello di irreperibile per il fatto che tale ultimo non presuppone né l'emissione di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 296, né la volontaria sottrazione da parte dell'interessato. È stato affermato, in particolare, che l'irreperibilità non necessariamente é frutto di una condotta volontaria, mentre la latitanza deriva dalla scelta difensiva, volontariamente operata, di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento limitativo della libertà personale (Cass. IV, n. 48217/2004). Infatti, mentre la latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determinata dalla scelta volontaria dell'imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria limitativo della libertà e a non presenziare, quindi, al procedimento, l'irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio. Si tratta, pertanto, di situazioni soggettive non assimilabili e distinte tra loro, con la conseguenza che in un procedimento diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante debba essere trattato come irreperibile, se non se ne verificano le condizioni (Cass. V, n. 5807/1998).

    La nozione di latitanza è anche differente da quella di contumacia, che viene dichiarata con ordinanza dal giudice nei casi in cui l'imputato, libero o detenuto, non compaia volontariamente in udienza.

    La formale rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento può essere revocata soltanto con una manifestazione di volontà che, sia pure esplicitata attraverso un comportamento concludente, abbia l'obiettivo significato di neutralizzare il precedente consenso espresso alla celebrazione del processo in absentia (Cass. V, n. 46481/2014).

    La contumacia ha, pertanto, una valenza esclusivamente processuale, che non comporta particolari conseguenze in ordine ad eventuali modalità notificatorie.

    Come in precedenza accennato, la seconda condizione soggettiva legittimante l'applicazione dell'art. 165 è quella di evaso, da individuarsi ai sensi della norma dell'art. 385 c.p.

    Per espressa previsione dell'art. 296, comma 5, l'evaso è equiparato, per ogni effetto della legge processuale, alla figura del latitante, anche se, per parte della dottrina (Grilli, 274), l'evasione è diversa dalla latitanza per il fatto che la volontaria sottrazione all'esecuzione del provvedimento restrittivo è implicita nella condotta di evasione, senza la necessità di alcun provvedimento formale che la attesti in modo espresso.


    3. Il presupposto oggettivo: il verbale di vane ricerche

    Presupposto obiettivo per l'attribuzione dello status di latitante, e dunque per la formale emissione del relativo decreto, è il verbale di vane ricerche, la cui disciplina è indicata dall'art. 295.

    Il provvedimento che dichiara la latitanza, infatti, presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. Né tale situazione postula necessariamente la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alle notificazioni mediante consegna al difensore (Cass. V, n. 4114/2010).

    Lo stato di latitanza viene dichiarato dal giudice che ha emesso la misura all'esito dell'accertamento della completezza delle ricerche svolte, che deve essere valutata non come riferimento a parametri prefissati ma alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte (Cass. III, n. 46983/2009). Non è in ogni caso necessario estendere gli accertamenti all’estero nei luoghi indicati dall’art. 169, comma 4 (Cass. VI, n. 47528/2013).

    La formale emissione del decreto di latitanza determina la verificazione di tutte quelle specifiche conseguenze che l'art. 165 prevede in tema di notificazioni.

    Così, è stato osservato che la dichiarazione dello stato di latitanza non è una conseguenza automatica della redazione del verbale di vane ricerche, ma presuppone uno specifico apprezzamento di merito da parte del giudice in ordine alla ricorrenza di una situazione di “irreperibilità volontaria” della persona ricercata; per cui ne consegue la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza quando lo stesso sia stato notificato, ai sensi dell'art. 165, dopo la redazione del verbale di vane ricerche ad opera della polizia giudiziaria, ma in assenza della dichiarazione di latitanza (Cass. VI, n. 41762/2009).

    La giurisprudenza ha chiarito, poi, che il provvedimento dichiarativo della latitanza ha carattere strumentale, in funzione del perseguimento di ben precise finalità; per cui non avrebbe senso una dichiarazione di latitanza fine a se stessa, avulsa dalle esigenze di rispetto delle garanzie di legge, in relazione sia alla sussidiaria procedura notificatoria che al conferimento al difensore della rappresentanza del condannato. Dall'interpretazione dell'art. 296, pertanto, si ricavano due distinti profili della disciplina della latitanza: uno sostanziale, afferente alla qualità del latitante, connessa alla consapevole sottrazione ad una delle misure previste nel primo comma (compreso l'ordine di carcerazione), ed uno formale, inerente alla mera declaratoria di quella condizione, i cui effetti processuali sono previsti per il solo latitante rispetto ad una misura custodiale e non già per il latitante rispetto ad una sentenza definitiva, per il quale il legislatore non ha previsto, neppure nell'art. 656, alcun riferimento alla disciplina del decreto di latitanza, in tal caso essendo sufficiente il verbale di vane ricerche (Cass. V, n. 283/2000).

    Per le Sezioni Unite, la cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto avvenuto all'estero in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notificazioni, eseguite nelle forme previste per l'imputato latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto. A tal fine, lo specifico onere di attivazione è posto a carico della polizia giudiziaria deputata alle ricerche del latitante, e non del giudice, essendo essa tenuta alla costante verifica di tutte le informazioni, desumibili, tra l'altro, dai sistemi informativi nazionali ed internazionali, e di comunicare prontamente all'autorità giudiziaria procedente l'eventuale arresto della persona ricercata (Cass.S.U., n. 18822/2014).

    L'art. 295 non detta, poi, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale, pertanto, non è vincolata all'osservanza dei criteri previsti dall'art. 165 in tema di irreperibilità, essendo riservato al giudice che emette il decreto di latitanza il giudizio di idoneità delle ricerche medesime (Cass. II, n. 25315/2012).

    Sussiste un contrasto giurisprudenziale, invece, in ordine all'individuazione della modalità con cui deve essere effettuata la notificazione degli atti all'imputato, arrestato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa, di cui risulti agli atti il luogo della detenzione, con conseguente cessazione dello stato di latitanza prima dichiarato. Ed infatti, per alcune pronunce è in tal caso applicabile la disciplina prevista dall'art. 169 per le notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero (Cass. V, n. 9746/2009), mentre per altre è necessario il ricorso alla disciplina disposta dall'art. 165 per l'effettuazione delle notifiche all'imputato latitante (Cass. III, n. 44065/2014).

    La S.C. ha specificato, ancora, che, ai fini dell'individuazione delle modalità di notificazione all'imputato, rilevano unicamente i fatti, comportamenti e dichiarazioni dello stesso intervenuti all'interno delmedesimo procedimento, a nulla rilevando quelli maturati in procedimenti diversi; per cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non rilevante, ai fini delle notifiche nel procedimento per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, l'allontanamento dell'imputato conseguente alla violazione della misura, sì da doversi escludere, per tale solo fatto, la possibilità di notifica mediante consegna al difensore in applicazione dell'art. 165 (Cass. VI, n. 27983/2009).

    È ritenuta valida, poi, la notifica, effettuata nelle forme previste per l'imputato latitante, del decreto che dispone il giudizio, quando dopo la sua pronuncia sia stata annullata senza rinvio in sede di legittimità l'ordinanza cautelare alla cui esecuzione l'imputato si era sottratto (Cass. VI, n. 404/2007).

    La giurisprudenza, infine, risolvendo ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo, ha riconosciuto la prevalenza della disciplina dell'art. 165 in caso di latitanza di imputato che abbia in precedenza eletto o dichiarato domicilio, affermando che la notificazione all'imputato latitante non può che essere effettuata mediante consegna di copia dell'atto al difensore, non essendo ammesse forme equipollenti (Cass. IV, n. 23590/2009).


    4. Il potere di rappresentanza del difensore

    Ai sensi del terzo comma dell'art. 165, l'imputato latitante o evaso è ad ogni effetto rappresentato dal difensore.

    Con riguardo a tale potere di rappresentanza, la giurisprudenza di legittimità, nel suo più autorevole consesso, ha osservato che il difensore dell'imputato latitante o evaso è sempre legittimato, a norma dell'art. 165, comma 3, a proporre la dichiarazione di ricusazione in nome e per conto del suo assistito, in quanto l'indicata disposizione normativa ha una portata più ampia rispetto alle sole notificazioni, cui l'articolo si riferisce, ricomprendendo — in conformità con la ratio ispiratrice della norma, che è quella di assicurare la piena tutela della difesa — anche quei casi in cui il codice di rito riserva personalmente all'imputato non evaso o latitante l'esercizio di determinati diritti o facoltà processuali, con la sola esclusione dei poteri processuali dispositivi relativi all'accesso ai procedimenti speciali ed alla rinuncia all'impugnazione, che richiedono una specifica manifestazione di volontà da parte dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di un procuratore speciale (Cass.S.U., n. 18/1995).


    5. Le forme della notificazione

    La giurisprudenza ha affrontato in diverse pronunce la questione relativa alla determinazione delle modalità con cui devono essere effettuate le notificazioni in favore dell'imputato latitante o evaso, in primo luogo precisando come, pur a fronte di una previsione normativa che omologa tra loro le due ipotesi, le notificazioni da eseguirsi nei confronti dell'evaso con consegna di copia al difensore non debbano essere precedute dal verbale di vane ricerche o dalla dichiarazione di latitanza (Cass. III, n. 9167/2009).

    La notificazione di un atto all'imputato latitante e al suo difensore, invece, è regolarmente eseguita con la consegna di una sola copia dell'atto al difensore (Cass. II, n. 2396/2009), peraltro non assumendo rilievo  la mancata attestazione, nella relata di notifica, del fatto che la consegna degli atti sia stata effettuata al difensore non in quanto tale, ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante (Cass. VI, n. 15691/2008).

    Lo stato di latitanza deve essereeffettivo, per cui le notificazioni all'imputato latitante devono essere eseguite mediante consegna di copia degli atti al difensore di fiducia o d'ufficio sino a quando non sia stata processualmente accertata la cessazione della latitanza (Cass. I, n. 29503/2013).

    L'eventuale erronea dichiarazione di latitanza non determina una nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato, bensì una nullità a regime intermedio, da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Cass. VI, n. 10957/2015).

    In conformità a quanto disposto dall'art. 134 disp. att., è sufficiente notificare solo l'estratto della sentenza in caso di giudizio abbreviato celebrato a carico di un imputato latitante (Cass. II, n. 10568/2003).

    La S.C. ha precisato ancora, in tema di riesame, che non è prevista l'ulteriore notifica del decreto di latitanza e dell'ordinanza cautelare al difensore di fiducia la cui nomina sia stata formalizzata in un momento successivo alla notificazione di tali atti al difensore d'ufficio, essendosi già cristallizzata la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria; in questa ipotesi, il termine per proporre richiesta di riesame decorre dalla data della prima notificazione (Cass. I, n. 20788/2009).


    6. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. s), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha inserito nel testo dell'art. 165 il nuovo comma 1-bis, di significativa modifica del sistema di notificazione degli atti all'imputato latitante o evaso. La novella è, in particolare, intervenuta a sostituire la pregressa previsione per cui la notifica degli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio di cui agli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601) era eseguita mediante diretta consegna di copia dell'atto al difensore, senza il preventivo esperimento di nuove ricerche, stabilendo ora che la notifica al difensore sia possibile solo ove vi sia stata la dichiarazione di latitanza e non si sia perfezionata la notificazione secondo le modalità ordinarie presso il domicilio dichiarato o eletto di cui all'art. 161, comma 1, ovvero indicate dall'art. 157, tali ultime diversificate a seconda che la latitanza riguardi un imputato evaso o sottrattosi a misura cautelare detentiva (commi 1, 2 e 3) oppure un soggetto sottrattosi alla misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio (commi 4, 5 e 6). Per come esplicato nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150/2022, l'introduzione della novella si coordina alle modifiche operate per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio ai fini della possibilità di procedere nell'assenza dell'imputato, nonché allo scopo di poter meglio garantire la dimensione convenzionale del processo in absentia, dimostrando la diligenza apprestata dall'autorità pubblica per portare a conoscenza anche del latitante l'esistenza del processo pendente a suo carico.


    7. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.  

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini - Bartolini - Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Bocchino, La dichiarazione dello stato di latitanza tra garanzie processuali e limiti di applicabilità, in Cass. pen. 2001, 1529; Carbone - Frangini - Spirito, Le notificazioni, Milano, 2004; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, in Sistema penale, 2022, 1;Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Zappulla, Difensore del latitante, difensore del contumace e impugnazione della sentenza, in Cass. pen. 2000, 2318.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 166 - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.

    1. Se l'imputato [60, 61] è interdetto [414 c.c.; 32 c.p.], le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

    1. Inquadramento

    L'art. 166 prevede una specifica regolamentazione delle notificazioni riguardanti l'imputato interdetto ovvero infermo di mente, stabilendo che, in tali casi, esse debbano essere eseguite, rispettivamente, presso il tutore o il curatore speciale.

    2. Ambito di applicazione

    La norma dispone, sia per l'imputato interdetto che per quello infermo di mente — cioè trovantesi nella condizione di accertata incapacità, di cui all'art. 70 — che la notificazione sia eseguita rispettando le stesse modalità dettate dagli articoli precedenti, con la sola eccezione che essa deve essere effettuata presso il tutore o il curatore speciale.

    Per la giurisprudenza la norma non trova necessaria applicazione nel caso in cui l'imputato non sia stato ancora interdetto, non sia stato ancora dichiarato processualmente incapace ai sensi dell'art. 71, comma 1, ovvero sia stato dichiarato incapace ma in un altro procedimento (Cass. VI, n. 674/2011). L'art. 166 non si riferisce, inoltre, all'imputato cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione legale (Cass. V, n. 37673/2012).

    L'ambito applicativo del disposto normativo, poi, non si estende neanche alle ipotesi di inabilitazione, in ragione di quanto chiarito nella sentenza della Corte cost. n. 116/2009, per la quale l'indicato aspetto non risulta considerato nella formulazione dell'art. 166.


    3. Le conseguenze dell'inosservanza della norma

    In assenza di una specifica previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quali sono le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle modalità formali previste dalla disposizione in esame, in particolare precisando che, in caso di omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 166, si determina una ipotesi di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. VI, n. 9064/2013).

    Bibliografia

    Vedi sub art. 164.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 167 - Notificazioni ad altri soggetti 1.

    1.Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149 (2) .

    [1] [1] Per l'elezione di domicilio di coloro che collaborano con la giustizia, v. il comma 12 dell'art. 13 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, così come sostituito dall'art. 6 l. 13 febbraio 2001, n. 45. Per la particolare residenza di queste persone, v. d.lg. 29 marzo 1993, n. 119.

    [2] [2] Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lett. t) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il testo precedente alla sostituzione era il seguente: <<Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 [65 att.], salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149 [726].>>; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., in l. 15 marzo 1991, n. 82; l. 13 febbraio 2001, n. 45; d.lgs. 29 marzo 1993, n. 119; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162

    1. Inquadramento

    L'art. 167 indica la disciplina da applicarsi per le notificazioni a quei soggetti cui il legislatore non abbia riservato una specifica disposizione normativaad hoc.

    2. Profili generali

    L'art. 167 rappresenta la norma di chiusura del sistema delle notificazioni, prevedendo la peculiare disciplina con cui devono essere effettuate le notificazioni degli atti a quelle persone che, pur partecipi del processo penale, non sono state indicate in modo espresso in nessun'altra disposizione normativa.

    La scelta legislativa è stata quelle di estendere a queste figure “residuali” le disposizioni previste per l'imputato dai commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'art. 157, applicando tali disposizioni con le modalità a “scalare” precisate dall'indicata norma, e cioè mediante consegna di copia dell'atto al destinatario, ai conviventi, al portiere e, in extrema ratio, attraverso il deposito nella casa comunale.

    L'art. 167 fa, tuttavia, salve le modalità di notificazione di urgenza dettate dall'art. 149.

    Deve applicarsi ai soggetti “diversi” anche la disciplina della notifica nel domicilio dichiarato o eletto, in ragione del rinvio effettuato dall'art. 157, comma 1, alle previsioni degli artt. 161 e 162.

    Si ritiene estensibile a tali figure, pur in assenza di specifico richiamo, anche la notifica mediante l'impiego di mezzi tecnici, di cui all'art. 150.


    3. Ambito di applicazione

    L'art. 167 non si applica: al pubblico ministero; all'imputato libero, detenuto, in servizio militare, latitante o evaso; al soggetto irreperibile; all'interdetto o infermo di mente; alla persona offesa o parte civile; al responsabile civile; alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; agli enti, in caso di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, stante la specifica disciplina prevista dall'art. 43 d.lgs. n. 231/2001, che peraltro rimanda, per la prima notificazione, alle forme stabilite dal processo civile.

    Residualmente, quindi, la disciplina dell'art. 167si applica, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: ai difensori, ai testimoni, alle persone informate sui fatti, ai periti e agli esercenti la potestà genitoriale nel rito minorile.


    4. Le notificazioni ai difensori

    La tematica dell'effettuazione delle notificazioni ai difensori è stata oggetto di diverse pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità, a soluzione di particolari problematiche interpretative insorte.

    Così, è stato osservato che, anche nel caso in cui le notificazioni all'imputato non detenuto debbano essere effettuate, successivamente alla prima, a norma dell'art. 157, comma 8-bis — e cioè mediante consegna al difensore di fiducia, a meno che questi non dichiari immediatamente di non accettare la notificazione — deve, comunque, ritenersi operante la disposizione del comma 1 dello stesso art. 157, applicabile in ragione del rinvio diretto effettuato dall'art. 167, per la quale, in caso di assenza del destinatario, la notifica è eseguita mediante consegna a persona che conviva anche temporaneamente con il difensore.

    In ragione di tale interpretazione, è sempre valida la notificazione effettuata al difensore mediante consegna dell'atto nelle mani della segretaria di studio (Cass. I, n. 2873/1971). Allo stesso modo, è valida la notificazione al difensore effettuata a persona diversa presente nello studio professionale — benché ivi non residente, né in possesso di laurea in giurisprudenza — in quanto soggetto indicato come “collega di studio”, con espressione attestante, quindi, l'esistenza di un rapporto di convivenza temporanea con il destinatario dell'atto, a nulla rilevando che, in concreto, il rapporto non si qualifichi per lo svolgimento della medesima attività di lavoro (Cass. II, n. 24540/2009).

    In caso di sostituzione del difensore, ex art. 97, comma 4, il difensore designato di ufficio assume la qualità di sostituto e, giusta applicazione dell'art. 102, comma 2, esercita i diritti ed assume i doveri del difensore precedente fino a quando quest'ultimo non vi provveda personalmente quale titolare dell'ufficio di difesa, cosicché è a quest'ultimo che devono essere effettuate le notifiche degli atti destinati alla difesa (Cass. V, n. 5620/2015).

    Le Sezioni Unite hanno risolto un conflitto interpretativo stabilendo che — estendendosi l'applicazione dell'art. 157, comma 3, anche alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 167, in ragione del richiamo previsto da tale ultima norma — nel caso di notificazione di atti al difensore eseguita mediante consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass.S.U., n. 36634/2005) e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata (Cass. III, n. 8315/2005).

    Questione particolarmente controversa, infine, è quella relativa all'ipotesi in cui, in presenza di due difensori, la notifica venga eseguita solo in favore di uno.

    Le Sezioni Unite hanno risolto un insorto conflitto esegetico (Cass.S.U., n. 39060/2009) affermando che l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio, che rimane sanata se non tempestivamente dedotta dall'altro difensore ritualmente intervenuto, pur quando l'imputato non sia presente in udienza. Nella circostanza è stato anche precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato di ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice.


    5. Le notificazioni ai testimoni

    Le modalità attraverso cui devono essere effettuate le notificazioni ai testimoni sono , in realtà, indirettamente richiamate nella disposizione dell'art. 726 che, nel disciplinare la citazione dei testimoni a richiesta dell'autorità straniera, prevede espressamente che il procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita la citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato debba provvedere a norma dell'art. 167.


    6. Casistica

    In materia di notificazioni al difensore, è stato precisato che il termine “collega di studio”, utilizzato nella prassi notificatoria, indica l'esistenza di un rapporto di temporanea convivenza tra il consegnatario ed il destinatario, in quanto rientrante nella più ampia nozione di “persona che conviva anche temporaneamente” con il destinatario dell'atto da notificare; l'indicato termine, pertanto, assume valore non nella parte in cui documenta l'identità dell'attività di lavoro svolta dal consegnatario e dal destinatario, bensì il rapporto funzionale esistente tra i due soggetti. Ne deriva che la norma trova valida applicazione pure nel caso di notifica effettuata in una struttura formata da professionisti anche di discipline diverse, i cui studi siano ubicati nello stesso stabile, in quanto l'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di aver consegnato l'atto a “collega di studio” sta comunque a significare l'esistenza di un collegamento diretto di convivenza temporanea tra consegnatario e destinatario, che solo interessa il codice di rito al fine di assicurare la ricezione finale dell'atto da parte del soggetto interessato (Cass. II, n. 5303/1998).


    7. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L’art. 10, comma 1, lett. t), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificatoil testo della norma di chiusura del sistema delle notificazioni, di disciplina delle modalità di effettuazione delle notifiche degli atti a quelle persone che, pur partecipi del processo penale, non sono state indicate in modo espresso in nessun’altra previsione normativa, specificando, in conformità con il generale principio fissato dalla legge delega, che anche per le suddette persone, ove possibile, deve essere previamente esperita la via telematica. Il nuovo dettato normativo prevede, infatti, che le notificazioni siano effettuate a tali soggetti nelle forme indicate dall’art. 148, comma 1, e solo ove ciò non sia possibile secondo il previgente sistema, e cioè a norma dell’art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’art. 149.


    7.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica dell’art. 167 ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, secondo quanto disposto dell’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Carcano, Pluralità dei difensori e relativi avvisi, in Cass. pen., 2002, 72; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 168 - Relazione di notificazione.

    1. Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 6 [155], l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data [59 att.] della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione [110, 171] (1) .

    2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

    3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

    [1] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. u) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole seguenti: «Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo» la parola: «Salvo»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 168 disciplina la relazione di notificazione, ovvero l'indicazione che l'ufficiale giudiziario appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto notificato, in cui è tenuto ad annotare una serie di elementi specifici, dettagliatamente previsti dalla norma.

    La relata si pone, dunque, quale atto conclusivo del procedimento di notificazione, avente il precipuo scopo di verificare l'effettiva regolarità della stessa.

    2. La relata di notifica e la sua natura giuridica

    La giurisprudenza di legittimità ha più volte considerato la relazione di notifica, allo scopo di individuarne la sua specifica natura giuridica.

    Così, per una prima interpretazione, la mancata previsione, nell'art. 168, del principio circa la natura “fidefaciente” fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell'incidente di falso in omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo; ne consegue che restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti al suo cospetto, e che se la parte vuole addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen. (Cass. II, n. 17737/2008). La nullità della notificazione di un atto, pertanto, non può essere dichiarata sul solo presupposto che una parte adduca la falsità delle modalità attestate nella relazione di notificazione senza fornire la prova che il pubblico ufficiale notificatore abbia commesso un delitto di falso (Cass. II, n. 13748/2009).

    In termini coerenti, è stato ritenuto che la presunzione di veridicità che assiste la relata in cui l'ufficiale giudiziario attesta che il consegnatario dell'atto è convivente con l'interessato, può essere da questi contrastata — attesa la libera valutazione attribuita al giudice — ma solo a condizione che venga fornita una prova contraria precisa e rigorosa, la quale in nessun caso può consistere in una “autocertificazione” della insussistenza della situazione di convivenza (Cass. II, n. 24575/2001).

    A questa interpretazione si contrappone un secondo indirizzo, maggiormente rigido, per il quale se si intende contestare il contenuto della relazione di notifica, attribuendone non conformità al vero, l'unico rimedio possibile è la querela di falso, trattandosi di una attestazione operata dal pubblico ufficiale, all'esito di quanto da lui in merito compiuto agli effetti della ritualità della notifica di un provvedimento (Cass. VI, n. 26066/2004).

    E' stato altresì ritenuto, in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, che al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l'interessato presenti una denuncia penale di falso (Cass. II, n. 33870/2019).

    A conforto del principio per cui la relata di notifica non ammette equipollenti, è stato osservato che è invalida la notifica del decreto che dispone il rinvio a giudizio qualora manchi la relata della notificazione — ancorché vi sia annotazione dell'incombente nel registro cronologico delle notificazioni e attestazione, su richiesta dell'autorità giudiziaria, dello stesso ufficiale giudiziario che affermi di avere consegnato l'atto “a mani proprie” — in quanto la disciplina delle notificazioni nel processo penale è regolata da disposizioni e meccanismi formali non suscettibili di surroga con atti equipollenti, di guisa che la dichiarazione, resa successivamente dall'ufficiale giudiziario, non è in grado di raggiungere gli esiti processuali della relata di notificazione, la quale riveste natura di atto pubblico fidefacente (Cass. V, n. 24902/2011).


    3. Il contenuto

    Il contenuto della relazione di notificazione è stato indicato, con previsione analitica e dettagliata, dalla norma dell'art. 168.

    Ed infatti, dopo aver fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'art. 157, comma 6 — relativo alla notifica mediante consegna in plico chiuso alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci, con relata di notifica effettuata ai sensi dell'art. 148, comma 3 — il primo comma dell'art. 168 prevede espressamente che l'ufficiale giudiziario scriva, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione, in cui devono essere indicati: l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, la propria sottoscrizione.


    4. Le conseguenze dell'inosservanza della norma

    Nonostante l'art. 168 disciplini in maniera tassativa il contenuto che la relazione di notificazione deve assumere, esso, tuttavia, non indica le conseguenze che derivano dal mancato rispetto delle predette previsioni.

    Conseguentemente, a dover trovare applicazione è la norma dell'art. 171, che espressamente regola le singole cause che determinano la nullità della notificazione, riconducibili alla mancata o non completa osservanza delle disposizioni dettate in materia.

    Così, a seconda dell'indicazione dell'art. 168 che l'ufficiale giudiziario non osserva, consegue la verificazione della coincidente ipotesi di nullità della notificazione prevista dall'art. 171.

    L'ambito di operatività dell'art. 168, pertanto, finisce per coincidere in gran parte con quello dell'art. 171, nell'accezione interpretativa offertane dalla giurisprudenza di legittimità, cui, pertanto, deve essere fatto rinvio, rimandando alla rappresentazione fattane a commento dell'art. 171.

    Naturalmente, ove non si verifichi l'indicata coincidenza tra l'omissione del contenuto exart. 168 e la causa di nullità prevista dall'art. 171, l'omissione dell'ufficiale giudiziario non potrà determinare nessuna ipotesi di nullità della notificazione.

     E' stato affermato che costituisce mero errore materiale, come tale inidoneo a inficiare la validità dell'atto pubblico, l'attestazione nella relata di notifica della consegna di un atto diverso da quello effettivamente consegnato (Cass. V, n. 26650/2004)

    È stato osservato, ancora, che non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, che ometta di menzionare nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e le ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione (Cass. VI, n. 3714/2013).

    È stato chiarito, infine, che in presenza di una attestazione formale da parte dell'ufficiale giudiziario di aver consegnato l'atto a persona capace e convivente, non sono da considerarsi adempimenti necessari ai fini della validità e del perfezionamento dell'atto, l'identificazione del ricevente e l'indicazione del luogo ove l'atto viene notificato (Cass. II, n. 28081/2015).


    5.  Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L’art. 10, comma 1, lett. u), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è intervenuto a modificare la parte introduttiva del testo normativo, individuando nella ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, la relata di notifica in caso di notificazione effettuata con modalità telematica . Trattasi di norma di adeguamento della fase di documentazione del procedimento di notificazione, in quanto comprensiva anche della (ormai) ordinaria forma di notifica per via telematica, lasciando, per il resto, invariate le disposizioni dettate a disciplina della notificazione effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.


    5.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio alla disposizione dell’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. 

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1;Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992; Vitale, voce Notificazione (dir. proc. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, IV, Milano, 2006, 3822.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 169 - Notificazioni all'imputato all'estero.

    1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore (1) .

    2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 (2) .

    3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero [63 att.] quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana [143].

    4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede [43 c.c.] o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità [159], dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

    5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

     

    [1] Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lett. v) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il testo precedente era il seguente: <<1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza [43 c.c.] o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere [60, 61], il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso [369] nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato [161]. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.>>; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [2] Comma così modificato dall'art. 6 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12;  d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 169 disciplina le specifiche modalità di effettuazione delle notificazioni degli atti all'imputato che si trovi all'estero, e cioè al di fuori del territorio dello Stato.

    2. Le notificazioni all'imputato all'estero

    Il comma 1 regola l'ordinaria modalità di effettuazione della notificazione all'imputato all'estero, con riferimento all'ipotesi in cui, per diretta cognizione dagli atti processuali, si abbia notizia certa del luogo in cui costui risieda o dimori al di fuori dei confini nazionali. In questo caso l'autorità procedente — giudice o pubblico ministero — invia all'imputato, presso l'indirizzo conosciuto, una raccomandata con avviso di ricevimento, il cui contenuto — tassativamente stabilito dal testo normativo — deve contenere l'indicazione dell'autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso, oltre all'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato.

    Principale presupposto per l'applicazione della norma è che possa ravvisarsi dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero dell'imputato.

    Entrambe le nozioni sono riconducibili a quelle indicate dall'art. 157, nel senso che il concetto di residenza pertiene al luogo in cui l'imputato conduce in modo effettivo ed abituale la propria vita domestica, mentre la nozione di dimora si riferisce al luogo in cui l'imputato esercita comunemente le proprie occupazioni professionali.

    Altro indispensabile presupposto è che l'imputato non abbia effettuato una precedente dichiarazione o elezione di domicilio.

    In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la previsione dell'art. 169 trova applicazione soltanto quando al soggetto che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essergli data notizia di un procedimento penale, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le relative notificazioni di atti. Detta disposizione, invece , non si applica nella diversa ipotesi in cui si sia già svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161; in tal caso, ove la notificazione presso il predetto domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa deve essere effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, mediante consegna al difensore (Cass. V, n. 12717/2020). Le disposizioni relative alla notifica all'imputato all'estero stabilite dall'art. 169 non si applicano nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed abbia eletto domicilio (Cass. III, n. 6418/2008); per cui la notifica del primo atto a mani proprie in Italia, contenente l'invito previsto dall'art. 161, comma 1, a dichiarare ed eleggere domicilio per le successive notifiche, adempie anche alla finalità fissata dall'art. 169, comma 1, di guisa che, nel caso in cui nessuna elezione o dichiarazione di domicilio vi faccia seguito, deve essere considerato domicilio eletto quello già noto all'autorità giudiziaria, in cui è avvenuta la prima notifica (Cass. III, n. 36381/2019).

    Non è necessario procedere all'invio della raccomandata all'estero, secondo le modalità e con il contenuto indicati dall'art. 169, comma 1, quando l'indagato, che risulti avere residenza o dimora fuori dal territorio nazionale, abbia già appreso, in occasione di altro atto, tanto del procedimento come della sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, potendosi perciò procedere, nel caso di inottemperanza a tale invito, alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, mediante consegna al difensore, considerato che la disposizione dell'art. 169, comma 1, si riferisce soltanto al primo atto di cui l'indagato debba essere informato (Cass. III, n. 45278/2015).

    La seconda parte del primo comma prevede, poi, che ove l'imputato all'estero non provveda, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata, a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, ovvero la stessa risulti insufficiente o inidonea, le notificazioni debbano essere eseguite mediante consegna dell'atto al difensore.

    L'indicato termine di trenta giorni, cui si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. III, n. 19735/2010), si riferisce all'effettuazione della dichiarazione e non al momento in cui essa perviene all'autorità procedente.

    Presupposto per l'applicazione della norma è che la raccomandata sia stata effettivamente ricevuta dall'imputato all'estero.

    Qualora , infatti, l'imputato non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata, l'autorità giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, al fine della declaratoria di irreperibilità dell'imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (art. 157, comma 5); ne deriva che, in tal caso, è illegittima la consegna degli atti al difensore, secondo il disposto di cui all'art. 169, comma primo, ultima parte, in quanto tale procedura presuppone che l'elezione di domicilio sia insufficiente o non sia stata effettuata e, quindi, presuppone, pur sempre, l'avvenuta ricezione della suddetta raccomandata (Cass. V, n. 34504/2011).

    È rituale, invece, la notificazione eseguita a mani del difensore allorché la raccomandata spedita all'imputato all'estero venga dallo stesso rifiutata e l'ufficiale postale straniero abbia provveduto alla sua restituzione barrando sul modulo la relativa voce pre-stampata e apponendovi la data e la sottoscrizione . In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della ritualità della notifica, non rileva che il difensore d'ufficio sia stato nominato prima del decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 169, ma solo che la stessa sia stata eseguita dopo il decorso di detto termine  (Cass. V, n. 20208/2022).

    La procedura di notifica prevista dall'art. 169, comma 1, non ha carattere tassativo, considerato che essa non trova applicazione nel caso in cui specifiche convenzioni internazionali consentano una diretta presa di contatto da parte dello Stato estero con l'imputato ivi residente. Ne consegue che è legittimo il ricorso alla rogatoria internazionale, anziché alla raccomandata con avviso di ricevimento, per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto dispositivo del giudizio ad imputato residente nella Repubblica di San Marino (Cass. V, n. 45522/2008).


    3. Le notificazioni all'imputato trasferito all'estero dopo l'emissione del decreto di irreperibilità

    In ragione dell'estensione applicativa dettata dal comma 2 dell'art. 169, la disciplina del primo comma trova applicazione anche nei confronti della persona che risulti essersi trasferita all'estero successivamente all'emissione del decreto di irreperibilità, di cui all'art. 159.

    La specificazione temporale indicata dal comma 2 non deve essere interpretata in maniera tassativa, in quanto ciò che realmente viene escluso è che l'irreperibilità possa sopravvenire all'effettuazione degli adempimenti ex art. 169.

    La giurisprudenza ha osservato che nel caso di trasferimento dell'imputato, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero, ai fini del decreto di irreperibilità, sorge soltanto se le ricerche svolte nel territorio dello Stato consentano di individuare la località ove l'imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività, ed in cui, quindi, possano utilmente effettuarsi le ricerche per l'accertamento di un esatto indirizzo (Cass. V, n. 17690/2010)

    È poi invalida, e pertanto inidonea agli scopi di legge, l'elezione di domicilio presso un'ambasciata o un consolato straniero, non essendo consentito procedere a notificazione in detti luoghi, caratterizzati da extraterritorialità (Cass. fer., n. 34503/2008).


    4. La traduzione dell'invito ad eleggere o dichiarare domicilio nella lingua dell'imputato straniero

    Il comma 3 dell'art. 169 tutela l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, disponendo che l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, deve essere redatto nella lingua dell'imputato straniero, se dagli atti non risulta che egli conosca l'italiano. Si tratta di un'applicazione concreta del principio enunciato dall'art. 6, n. 3, lett.a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che assicura il diritto per ogni accusato di essere informato in una lingua a lui comprensibile sulla natura e sui motivi dell'accusa elevata a suo carico.

    La norma si pone in combinato con l'art. 63 disp. att., per il quale, ai fini di quanto previsto dall'art. 169, comma 3, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di nascita dell'imputato.

    L'esigenza di garantire l'effettiva conoscenza degli atti processuali da parte dell'imputato è stata ritenuta sia dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. n. 10/1993), che dalle Sezioni Unite della S.C., che hanno espressamente affermato che qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto — una volta eseguito il provvedimento — o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in applicazione dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att.), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto (Cass.S.U., n. 5052/2004).

    In applicazione dell'indicato principio è stato osservato che qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove, invece, la mancata conoscenza della lingua italiana emerga in un momento successivo, la traduzione dell'ordinanza applicativa della misura dovrà essere richiesta dallo straniero alloglotta nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ovvero con istanza ex art. 299, con la possibilità di proporre appello ex art. 310 in caso di rigetto, mentre il termine per proporre la richiesta di riesame avverso il titolo cautelare, ai sensi dell'art. 309, decorrerà dall'avvenuta traduzione del titolo stesso (Cass. VI, n. 50766/2014). 


    5. Le ricerche all'estero antecedenti alla declaratoria di irreperibilità

    L'art. 169 stabilisce, al comma 4, che nel caso in cui risulti che l'imputato risiede o dimora all'estero, senza, però, avere notizie sufficienti per poter provvedere ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria, prima di poter pronunciare decreto di irreperibilità, deve disporre ricerche anche all'estero, nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

    Tale disciplina è affine a quella dettata per il soggetto irreperibile nel territorio dello Stato, con la fondamentale differenza, però, che prima di emettere il decreto di irreperibilità le nuove ricerche devono essere disposte anche al di fuori del territorio nazionale.

     La giurisprudenza  ha chiarito che, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 — pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti — non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4 (Cass.S.U., n. 18822/2014).

    Non può essere dichiarato irreperibile, poi, l'imputato, residente o dimorante all'estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'informazione sull'addebito e l'invito a eleggere o dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all'ufficio postale, sicché non occorre procedere allo svolgimento di nuove ricerche e la compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione (Cass. V, n. 47542/2016).


    6. Le notificazioni all'imputato detenuto all'estero

    Il comma 5 stabilisce, infine, che le precedenti disposizioni normative devono trovare applicazione anche nel caso in cui si evinca dagli atti che la persona è detenuta all'estero.

    L'arresto dell'imputato all'estero configura una situazione differente dalla latitanza, in quanto la detenzione oltre confine altro non è se non un tipo particolare di dimora, che consente di individuare, con assoluta precisione, il luogo in cui si trova l'imputato.

    Per come chiarito dalla giurisprudenza, lo stato di latitanza viene meno, oltre che per le cause previste dall'art. 296, comma 4, soltanto con la cattura o la costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto dell'imputato all'estero a fini estradizionali, in relazione al reato per il quale si procede, poiché in questo modo l'imputato viene a trovarsi anche nella disponibilità dell'autorità giudiziaria italiana (Cass. II, n. 31253/2002).

    Secondo l'interpretazione prevalente, la notifica nei confronti dell'imputato latitante o evaso, successivamente arrestato all'estero, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 165, mediante la consegna dell'atto al difensore, non potendo trovare applicazione la speciale procedura prevista dall'art. 169, riguardante l'imputato dimorante o residente all'estero (Cass. III, n. 44065/2014).


    7. Casistica

    Talune situazioni peculiari sono state risolte della giurisprudenza di legittimità con l'adozione di specifiche pronunce.

    Così, ad esempio, è stato affermato che la conoscenza della residenza all'estero dell'imputato colpito da ordinanza di custodia cautelare comporta l'attivazione della procedura per il suo arresto a fini estradizionali, e non l'operatività delle disposizioni per la notifica all'estero, che sono dettate per altri atti, diversi dai provvedimenti restrittivi della libertà personale (Cass. VI, n. 29702/2003).

    È stato osservato, poi, che la notifica dell’avviso dell’udienza per la trattazione del riesame di misura coercitiva personale nei confronti di indagato o imputato che si trovi all’estero è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, senza necessità di osservare la procedura prevista dall’art. 169, attesa l’esigenza di un tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coercitivo (Cass. I, n. 51351/2018).


    8. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. v), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha novellato la disciplina delle notificazioni all'imputato all'estero, introducendo due significative novità, e cioè: la possibilità, in via prodromica, ove l'imputato sia munito di un idoneo domicilio telematico, di ricorrere all'utilizzo della notifica con modalità telematica; l'alternativa di poter effettuare la notificazione pure nel luogo in cui l'imputato all'estero esercita abitualmente attività lavorativa. A tali fini la norma prevede che oltre all'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato sia formulato invito all'imputato a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. La modifica, in simmetria a quanto disposto dall'art. 157, è, all'evidenza, ispirata dallo scopo di ampliare i canali di reperimento dell'imputato all'estero, qualora non sia possibile notificare l'atto con modalità telematiche, secondo la regola generale prevista dall'art. 148, comma 1. Per come esplicato nella Relazione illustrativa di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2022, i canali «limitati alla sola residenza o dimora, in taluni casi, possono paralizzare il procedimento di notificazione, impedendo il “primo contatto” tra la persona interessata e l'autorità giudiziaria con la comunicazione dei dati concernenti il procedimento a suo carico e con l'invito a procedere alla dichiarazione o elezione di domicilio. Ciò rileva soprattutto allorché l'imputato si trovi o lavori abitualmente in uno Stato con il quale l'Italia non ha stipulato alcun accordo di cooperazione o che non ha aderito a specifiche convenzioni internazionali oppure non dia seguito agli accordi pattizi. L'ampliamento dei canali di rintraccio consente di realizzare un duplice obiettivo, di informazione dell'interessato e , al contempo, di efficienza , in quanto consente di completare il procedimento di notificazione o presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero, quando questo manchi, presso il difensore, con tutte le conseguenze correlabili ad un comportamento omissivo o di rifiuto, soprattutto sul piano della successiva celebrazione del processo in assenza».


    8.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.  

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Binetti, La latitanza del detenuto all'estero in stato di custodia estradizionale, in Giur. it. 2005, 153; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; De Donato, Imputato detenuto all'estero a scopo di estradizione: novità in tema di contumacia, latitanza e di forma delle notificazioni, in Cass. pen., 2003, 796; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992; Peroni, Nullità della notifica all'estero e sua propagazione sugli atti processuali, in Dir. pen. e proc. 2006, 52.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 170 - Notificazioni col mezzo della posta

    1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali (1) .

    2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

    3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

     

    [1] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le»  alla parola: «Le»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. V. anche l. 20 novembre 1982, n. 890.

    Riferimenti chiave:

    L. 20 novembre 1982, n. 890;  d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 170 disciplina le notificazioni eseguite per mezzo della posta, rinviando a  leggi speciali per la regolamentazione delle relative modalità esecutive Tra di esse costituisce testo principale la l. n. 890/1982, avente ad oggetto “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.

    2. L'ambito di applicazione

    Attesa la scarna indicazione del dettato normativo che si limita a prevedere la possibilità della notificazione per mezzo degli uffici postali e la validità della notifica effettuata da un ufficio postale diverso da quello cui il piego era stato inizialmente diretto, si comprende come l'istituto della notificazione a mezzo posta sia, di fatto, interamente regolato dalla già citata l. n. 890/1982, che significativamente dispone, all'art. 1, che “In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente”. Nel caso in cui l'atto debba essere notificato al di fuori del circondario ove ha sede l'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è addetto risulta, invece, obbligatorio il ricorso alla modalità di notificazione prevista dall'art. 170.

    Con riferimento al rapporto intercorrente tra le modalità di notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo alle notificazioni all'imputato non detenuto, che l'ufficiale giudiziario che non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare ed esaurire tutte le modalità di notifica previste dall'art. 157 prima di procedere alla notificazione a mezzo posta; la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha, infatti, carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, giacché può sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l'utilizzo del servizio postale (Cass. V, n. 12451/2005).

    Le Sezioni Unite hanno precisato che la diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità (Cass.S.U., n. 15/1998).


    3. I soggetti legittimati

    Per la dottrina (Grilli, 338), la norma dell'art. 170 non contiene nessuna limitazione riguardo all'individuazione dei soggetti legittimati a fare ricorso a questa forma di notificazione. Conseguentemente, possono effettuare le notifiche a mezzo posta tutti i soggetti titolari di una funzione notificatoria, e cioè: l'ufficiale giudiziario, l'aiutante ufficiale giudiziario, il messo di conciliazione e la polizia giudiziaria.

    In senso difforme, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che è da escludere che la polizia giudiziaria possa effettuare notificazioni a mezzo posta, atteso che l'art. 170, nel prevedere l'impiego di siffatto mezzo, rinvia alle norme speciali e queste, costituite dalla l. n. 890/1982, fanno menzione del solo ufficiale giudiziario come soggetto legittimato a far ricorso al servizio postale per le notifiche (Cass. V, n. 14980/2005).


    4. Le modalità esecutive

    Le modalità che l'ufficiale giudiziario deve rispettare per l'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale sono principalmente indicate nell'art. 3 l. n. 890/ 1982, in cui sono specificate le formalità preliminari cui l'ufficiale giudiziario è tenuto.

    Esse, in particolare, attengono: alla redazione della relazione di notificazione, in cui viene fatta menzione dell'ufficio postale attraverso cui viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento (comma 1); alla modalità di presentazione all'ufficio postale della copia dell'atto da notificare in busta chiusa (comma 2); alla contemporanea presentazione dell'avviso di ricevimento (comma 3); alle specificazioni relative dell'ufficio giudiziario indicato come mittente (comma 4).

    In dottrina (Grilli, 340) si ritiene, tuttavia, che l'omissione di taluno degli adempimenti richiesti dall'art. 3 non determina la nullità della notificazione.

    Parimenti significativa è, poi, la disposizione dell'art. 7 l. n. 890/1982, che disciplina i modi di consegna del piego da parte dell'agente postale, anche con riferimento ai legittimi consegnatari in ipotesi di assenza del destinatario, altresì regolando le attività dirette a certificare l'avvenuta dazione.

    In relazione a tali aspetti, la giurisprudenza - ha chiarito che non bisogna riferirsi, ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo posta e della decorrenza dei suoi effetti, al raggiungimento della conoscenza effettiva o reale dell’atto, ma alla conoscenza legale, che viene realizzata con l’osservanza delle modalità esecutive prescritte in ogni forma di notificazione, incombendo all’interessato l’onere di dimostrare che il plico non gli è giunto in ritardo (Cass. V, n. 2100/1997).

    È stato precisato, inoltre, che la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, in base all’art. 7, comma 6, della legge 20 novembre 1982, n. 890, disposizione abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2018, dall’art. 1, comma 97-bis, lett. f), della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017, si perfezionacon la sola spedizioneal destinatario della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo abilitato a riceverlo (Cass. III, n. 36241/2019).

    Ancora, è stato affermato che la notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della l. n. 31/2008, senza l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la provache ildestinatario abbia ricevuto detta raccomandata (Cass. V, n. 40481/2018).

    E’ interessante osservare, con riferimento a tale ultimo profilo probatorio, che le Sezioni Unite civili, invece, hanno recentemente puntualizzato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite serviziopostale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. Civ.S.U., n. 10012/2021). 

    È nulla, invece, la notificazione a mezzo posta effettuata mediante consegna del plico a persona semplicemente qualificatasi come“incaricata” a ricevere l'atto, di per sé non collocabile tra le figure previste dall'art. 7 l. n. 890/1982, e senza che sia possibile verificare la relazione intercorrente tra detto incaricato ed il luogo e il destinatario della notifica (Cass. VI, n. 27841/2009).

    È stato chiarito, ancora, che nella notificazione col mezzo della posta di atti diretti all'imputato, l'addetto alla consegna del plico non ha l'onere di verificare se la dichiarazione di convivenza tra il soggetto cui la notifica è destinata e quello al quale è stata consegnata la copia dell'atto corrisponda alla situazione reale, essendo sufficiente ed idonea, ai fini della notifica, la dichiarazione resa dalla persona rinvenuta nel domicilio dell'interessato; d'altra parte, la certificazione anagrafica, da cui risulti una diversa situazione, non può prevalere sull'attestazione del pubblico ufficiale, in quanto ha un valore meramente indiziario della residenza effettiva, potendo comunque verificarsi che il rapporto di convivenza dichiarato abbia carattere temporaneo, tale da non essere incompatibile con una diversa residenza anagrafica (Cass. V, n. 28617/2004).

    L'agente postale che sia venuto a conoscenza della nuova residenza dell'imputato, posta nello stesso Comune di quella precedente, deve provvedere alla consegna dell'atto a mani proprie dell'imputato, e non al deposito del piego presso l'ufficio postale e avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla nuova residenza, perché la sovrapposizione di questa diverse forme di notificazione determina una nullità d'ordine generale per difetto di intervento dell'imputato nel procedimento (Cass. I, n. 17528/2012).

    È ritenuta valida, invece, la notifica effettuata a mezzo posta al recapito dell'imputato quando, in assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione, ex art. 7 l. n. 890/1982, il plico sia depositato nella casa comunale con regolare avviso cui faccia seguito il ritiro della cartolina da soggetto delegato all'incombente, in quanto detta notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie dell'imputato, considerato che, in virtù dell'art. 8, comma 5, l. n. 890/1982, l'incaricato al ritiro si qualifica come alter ego del destinatario, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Cass. V, n. 40728/2006).

    La copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente la copia da notificare all'imputato costituisce piena prova dell'avvenuta notificazione dell'atto, atteso che alcuna disposizione prescrive che tale copia debba essere autenticata a pena di nullità (Cass. I, n. 18543/2009).

    L'art. 8 l. n. 890/1982 disciplina, con modalità particolareggiata, le conseguenze derivanti dalle varie ipotesi di rifiuto di ricevere il piego o di assoggettarsi ad adempimenti connessi all'acceptio da parte del destinatario dell'atto, o di soggetti abilitati in sua vece, e ciò anche in relazione al diverso momento in cui, secondo i diversi casi, la notificazione deve considerarsi eseguita.

    La norma è stata attinta da declaratoria di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni dei commi 2 e 3 dalla sentenza dellaCorte cost. n. 346/1998.

    In particolare, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2, per contrasto con i disposti degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego, sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.

    Conseguentemente alla pronuncia indicata, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è sufficiente per la notificazione a mezzo posta del decreto di citazione per il giudizio l'immissione di avviso nella cassetta condominiale ed il compimento della giacenza per dieci giorni, in quanto, prima ancora del decorso dei dieci giorni previsti per la giacenza, occorre spedire una seconda lettera raccomandata, onde avvertire l'imputato del compimento delle formalità inerenti al primo avviso (Cass. III, n. 8516/1999).

    Coerentemente la dottrina (Piziali, 1710) ha affermato che la regolarità della notificazione è subordinata all'accertamento che, esaurite le formalità ex art. 8, comma 2, l. n. 890/1982, venga inviata una raccomandata di avviso al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.

    Il comma 3 dell'art. 8 l. n. 890/1982 è stato, invece, riconosciuto incostituzionale nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. In proposito è stato osservato, infatti, che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina dell'istituto processuale delle notificazioni non può, comunque, non essere rappresentato dal diritto di difesa del notificatario, per cui deve escludersi che la diversità della disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime.

    Le Sezioni Unite hanno affermato che la diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione; per cui ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità (Cass.S.U., n. 15/1998). 

    È stato chiarito, poi, che nonostante l'art. 8 l. n. 890/1982, si riferisca sia alle notificazioni a mezzo posta, che alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (art. 10 l. n. 890/1982, cit.), la sentenza dellaCorte cost. n. 346/1998, riguarda esclusivamente le notificazioni eseguite per mezzo del servizio postale, previste rispettivamente dagli artt. 170 e 149 c.p.c., e non  le ipotesi di notificazioni con il deposito dell'atto presso la casa comunale (previste rispettivamente dagli artt. 157 e 140 c.p.c.), cui segue la comunicazione a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto deposito presso la casa comunale (Cass. VI, n. 3488/2000).

    È stata riconosciuta, quindi, la nullità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale quando dall'avviso di ricevimento del piego raccomandato non risulti il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dall'art. 8, comma 2, l. n. 890/1982. Il principio è stato, in particolare, applicato, in un'ipotesi di notifica dell'estratto contumaciale di sentenza di condanna, con riguardo ad un avviso di ricevimento che non faceva menzione dell'avvenuta esecuzione delle operazioni di affissione o di immissione nella cassetta postale presso il domicilio dichiarato dell'avviso di deposito del piego raccomandato all'ufficio postale (Cass. I, n. 49365/2013).

    Non è affetta da nullità, invece, la notifica effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale, seguito dal ritiro dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale da parte di persona non identificata e la cui sottoscrizione risulta illeggibile, dal momento che l'assenza della necessaria annotazione ad opera dell'addetto dell'ufficio circa la riferibilità del ritiro ad un delegato del destinatario dell'atto induce a concludere che al compimento di tale operazione abbia provveduto l'interessato personalmente (Cass. VI, n. 35679/2015).

    L'art. 8 l. n. 890/1982 prevede, infine, due specifici momenti determinanti la certezza giuridica dell'avvenuta notificazione.

    Il primo è indicato nel comma 4, che espressamente prevede che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

    Il secondo momento, invece, è previsto nell'ultimo comma, laddove si precisa che qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

    Con riferimento, poi, al comma 5, la giurisprudenza ha affermato che é valida la notifica — ancorché in costanza di elezione di domicilio presso il difensore che ha rinunciato al mandato difensivo — effettuata a mezzo posta al recapito dell'imputato quando, in assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione, ex art. 7 l. n. 890/1982, il plico sia depositato nella casa comunale con regolare avviso cui faccia seguito il ritiro della cartolina da soggetto delegato all'incombente, in quanto detta notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie dell'imputato, considerato che, in virtù dell'art. 8, comma 5, l. n. 890/1982, l'incaricato al ritiro si qualifica comealter egodel destinatario, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Cass. II, n. 17307/2019).

    Deve essere osservato, infine, come l'ultimo comma dell'art. 170 svolga un'importante funzione di coordinamento con le disposizioni della l. n. 890/1982, laddove espressamente prevede che qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

    La fattispecie dell'irreperibilità trova, infatti, disciplina nell'art. 9, comma 4, l. n. 890/1982, in cui viene disposto che tale circostanza deve essere documentata dall'agente postale con attestazione datata e sottoscritta nell'avviso di ricevimento.

    E'  stato autorevolmente affermato che è affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3 (Cass. II, n. 57801/2018).


    5. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. z), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto una modifica al testo dell'art. 170 volta a precisare che la notificazione con il mezzo della posta può essere utilizzata, quando non sia possibile effettuare la notifica con modalità telematiche, anche ai fini degli atti introduttivi del giudizio.


    6. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.  

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Carbone-Frangini-Spirito, Le notificazioni, Milano, 2004; Cerqua, Lenotificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gallucci, Notificazioni con il mezzo della posta e nullità processuali: quale disciplina dopo la sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, in Cass. pen. 1999, 1384;Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1; Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992; Piziali, Le notificazioni a mezzo posta: riflessi problematici sul processo penale di una recente sentenza costituzionale, in Cass. pen. 1999, 1705.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 171 - Nullità delle notificazioni.

    1. La notificazione è nulla [177 s.]:

    a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto [1483];

    b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario (1) ;

    b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148 (2) ;

    c) se nella relazione [168] della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione [110] di chi l'ha eseguita (3) ;

    d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

    e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore (4) ;

    f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'articolo 157 comma 8 (5) ;

    g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione [110] della persona indicata nell'articolo 157, comma 3;

    [h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.] (6)

     

    [1] Lettera così modificata dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che dopo la parola: «privata» ha inserito le seguenti: «mittente o»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [2] Lettera inserita dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [3] Lettera così modificata dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 3) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che dopo la parola: «notificata» ha inserito le seguenti: «con modalità non telematiche»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [4] Lettera così modificata dall'art. 7 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 e successivamente dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 4) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole: «dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3» alle parole: «dall'articolo 161 commi 1, 2, 3»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [5] Lettera così modificata dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 5) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le parole: «inviata copia dell'atto con le modalità» alle parole: «data la comunicazione» e la parola : «prescritte» alla parola: «prescritta»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [6] Lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, lett. z) aa) num. 6) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199.

    Riferimenti chiave:

    D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 171 regola, in un dettagliato elenco, le singole causeche determinano la nullità della notificazione, riconducibili alla mancata o non completa osservanza delle disposizioni dettate in materia.

    L'elencazione, in quanto speciale, è considerata tassativa, e dunque non estensibile in via analogica, sebbene per qualcuno essa non sia esaustiva, potendo essere catalogate alcune violazioni anche in taluna delle situazioni contemplate dall'art. 178.

    2. L'atto notificato in modo incompleto

    La lett.a) dell'art. 171 prevede una causa di nullità oggettiva, collegata alla modalità con cui l'atto è stato notificato. È stabilito, infatti, che l'atto è nullo se notificato in modo incompleto, fatta eccezione per i casi in cui la legge consente la notifica per estratto.

    La nozione di incompletezza utilizzata nella norma non deve essere confusa con quella di interezza, da cui si distingue per il fatto che è ritenuta sufficiente ad escludere la nullità della notificazione la circostanza che l'atto venga notificato nei suoi elementi e nelle sue parti essenziali.

    L'indicato principio trova conforto anche nelle pronunce espresse dalla giurisprudenza di legittimità.

     E’ stato affermato, infatti, che la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell’ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest’ultima, il cui originale è posto a disposizione dell’interessato con il deposito in cancelleria (Cass.  II, n. 27560/2019).

    Conformemente, è stato ritenuto che qualora l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sia notificata in maniera visibilmente incompleta, la nullità della notificazione, ex art. 171, comma 1, lett. a), non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo sotto il profilo della carenza dei requisiti della descrizione del fatto e dell'esposizione delle esigenze cautelari, nonché degli indizi, quando l'evidenza dell'errore nella formazione della copia rende la stessa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale, posto a sua disposizione con il deposito nella cancelleria del giudice a norma dell'art. 293, comma 3 (Cass. I, n. 1823/2006).


    3. L'incertezza assoluta sull'autorità, sulla parte privata richiedente o sul destinatario

    L'ipotesi contemplata alla lett.b) prevede una causa di nullità della notificazione di natura soggettiva, collegata alla sussistenza di un'incertezza assoluta sull'autorità, sulla parte privata richiedente ovvero sulla persona del destinatario.

    Come chiarito dall'inequivoco disposto normativo, deve trattarsi di una nullità assoluta, non essendo sufficiente una mera incertezza generica.

    Conseguentemente, con riferimento alla persona del destinatario, è stato osservato che non causa nullità la difficoltà di lettura della relazione di notificazione per la parte in cui sono indicate le generalità della persona che ha ricevuto la copia, quando di tale persona sia per di più precisata la qualifica, che attesta la relazione con il luogo in cui la notifica è stata eseguita e con il destinatario della stessa. Nel caso specifico, la S.C. ha osservato come l'indicazione della qualità di “incaricata di ricevere le notifiche”, riferita a persona presente nello studio professionale di un avvocato, e che ivi svolga quelle specifiche mansioni, ne permetta, in modo agevole, la pronta identificazione (Cass. fer., n. 29453/2006).

    In dottrina (Palumbo, 196) l'incertezza sul destinatario è stata per lo più considerata non come ipotesi di nullità, bensì quale caso di inesistenza della notifica, per la mancanza in nuce del vero e proprio obiettivo del procedimento di notificazione.

    La più recente esegesi giurisprudenziale, superando la vecchia interpretazione che qualificava l'ipotesi in termini di nullità (Cass. II, n. 4497/1998), ha ritenuto, in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 54 disp. att. — per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione — non è sanzionata a pena di nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità. L'assunto è stato affermato, ad esempio con riferimento ad un'ipotesi in cui è stato escluso che possa costituire motivo di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini il fatto che tale notifica sia stata effettuata in unica copia al difensore di fiducia dell'imputato, pur essendo egli anche il difensore di un altro imputato (Cass. VI, n. 36695/2010).


    4. La mancata sottoscrizione della relazione della copia notificata

    La previsione della lett.c) dell'art. 171 sanziona con nullità la mancata sottoscrizione della relazione della copia notificata da parte di chi l'ha eseguita. Trattasi di una nullità di natura oggettiva, direttamente correlata alla struttura grafica dell'atto.

    In giurisprudenza vige il generale principio per cui la notificazione è da considerarsi valida, e non è leso nessun diritto di difesa, ogni qual volta non si possa mettere in dubbio la possibilità di conoscenza dell'atto, ovvero l'individuazione del soggetto che lo ha posto in essere.

    Così, a titolo esemplificativo, è stato affermato che la mancanza o l'indecifrabilità della firma del soggetto che ha posto in essere l'atto non è causa di nullità, giacché non comporta alcuna incertezza sull'autorità che ha emesso l'atto, essendo garantita l'autenticità dell'atto stesso dalla responsabilità assunta dall'organo notificatore circa la conformità della copia all'atto originale con l'indicazione della sua provenienza dall'organo competente da cui promana (Cass. IV, n. 7658/2005).


    5. La violazione delle disposizioni riguardanti la persona del destinatario

    La lett.d) prevede una causa di nullità di natura soggettiva, concernente l'ipotesi in cui vengano violate, nel procedimento di notificazione, le disposizioni riguardanti la persona a cui deve essere consegnata la copia.

    In proposito la giurisprudenza ha affermato che il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171, lett. d), che, inficiando il procedimento della vocatio in ius, ha carattere assolutoex art. 179 (Cass. VI, n. 5722/2015).

    Non costituisce, invece, causa di nullità della notificazione ma semplice irregolarità la mancata reiterazione degli accessi, in violazione di quanto previsto dall'art. 157, comma 7, e dall'art. 59 disp. att. (Cass. IV, n. 34271/2012).

    La notifica effettuata a mani della persona offesa convivente con l'imputato non configura alcuna nullità della notificazioneex art. 171, lett. d), in quanto non è previsto alcun divieto di consegna alla persona offesa dal reato di atti da notificare all'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157, comma 5, ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (Cass. III, n. 12280/2000).


    6. Il mancato avvertimento nei casi previsti dai primi tre commi dell'art. 161

    La previsione dell'art. 171 sanziona con nullità, alla lett.e), lo specifico caso in cui, pur non essendo stati effettuati gli avvertimenti previsti dai primi tre commi dell'art. 161, la notificazione sia stata ugualmente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore.

    In proposito, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto è causa di nullità della notificazione esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato (Cass. I, n. 32880/2014).


    7. Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate dall'art. 157, comma 8

    La lett.f) dell'art. 171 indica, quale causa di nullità della notificazione, l'ipotesi in cui sia stata omessa l'affissione o non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157, comma 8. Si tratta, cioè, del caso in cui l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale non sia stato affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo ove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, nonché nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non dia comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La S.C. ha chiarito che la mancanza, nella copia dell'atto notificato ex art. 157, comma 8, e destinata all'interessato, dell'attestazione — da parte dell'ufficiale giudiziario — dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito dell'atto è effetto normale della regolamentazione procedimentale, data dalla norma, posto che l'affissione dell'avviso di deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta nell'atto che è oggetto del deposito. Poiché la comunicazione, da dare all'interessato, con lettera raccomandata, dell'avvenuto deposito, riguarda solo questo e non pure l'eseguita affissione dell'avviso, discende che non è previsto dalla legge alcun modo per inserire, negli atti che — attraverso il deposito o la raccomandata — sono destinati a pervenire all'imputato, la notizia al medesimo dell'avvenuta affissione dell'avviso, la cui mancanza non può esser considerata, quindi, nell'ottica del disposto dell'art. 168, comma 2, determinante la nullità prevista dall'art. 171, lett. f) (Cass. V, n. 1140/1992).

    È nulla, poi, la notificazione della citazione in giudizio dell'imputato effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in quanto, da un lato, la previsione di cui all'art. 158 non consente di presumere il ricevimento di quest'ultima e dall'altro l'art. 171, lett. f), sancendo la nullità della notificazione ove non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157, comma 8, si riferisce all'intera procedura prevista da quest'ultima norma, ivi compresa quella relativa al ricevimento della raccomandata (Cass. II, n. 14818/2003).


    8. La mancata sottoscrizione dell'originale dell'atto notificato

    La previsione della lett.g) sanziona con nullità la mancata sottoscrizione dell'originale dell'atto notificato da parte della persona indicata nell'art. 157, comma 3, e cioè da parte del portiere o di chi ne fa le veci. Al pari dell'ipotesi sub c), si tratta di una nullità di natura oggettiva, direttamente correlata alla struttura grafica dell'atto.

    La giurisprudenza ha evidenziato come sia valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativamediante consegna dell'atto al fratello, nei locali dell'azienda commerciale in cui entrambi lavoravano, non fissando l'art. 157 alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e implicando il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima impresa la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata (Cass. III, n. 35866/2007).


    9. La mancata osservanza delle modalità prescritte dal giudice nel decreto ex art. 150

    La lett.h) dell'art. 171 prevede, infine, la nullità della notificazione nel caso di mancata osservanza delle modalità prescritte dal giudice nel decreto di cui all'art. 150, ove l'atto non sia comunque giunto a conoscenza del destinatario.


    10. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto significative modifiche alla norma di previsione delle nullità delle notificazioni, in primo luogo introducendo, coerentemente con la generalizzata previsione delle modalità telematiche quali sistema principale di effettuazione delle notifiche, una speciale causa di nullità alla lettera b-bis), riguardante l'ipotesi in cui il mezzo adottato non possieda i requisiti tecnici indicati all'art. 148, comma 1, idonei ad assicurare la certezza anche temporale dell'avvenuta trasmissione e ricezione, l'identità del mittente e del destinatario dell'atto, nonché l'integrità dell'atto stesso. Sono stati, poi, apportate correzioni ad ipotesi di nullità già previste dall'art. 171, in particolare riguardanti: la lett. b), in cui è stato incluso anche il caso in cui l'incertezza assoluta attenga all'identità della parte privata mittente; la lett. c), in cui è stato chiarito che la relazione della copia notificata priva di sottoscrizione si riferisce, in via esclusiva, alle notifiche effettuate con modalità non telematiche; la lett. e), relativa alla notifica irritualmente eseguita mediante consegna al difensore senza che il soggetto abbia ricevuto gli avvisi di legge, in cui è stato sostituito il riferimento all'art. 161,

    commi 1, 2 e 3 c.p.p., con quello agli «articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3»; la lett. f), che ha introdotto l'ipotesi in cui non sia stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'art. 157, comma 8 ; la lett. h), che è stata soppressa, in coerenza con l'intervenuta abrogazione dell'art. 150.


    10.1. Entrata in vigore della riforma

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.  

    In difetto di una normativa transitoria ad hoc, la novella si applicherà secondo il principio tempus regit actum.

    Bibliografia

    Bartolini-Bartolini-Savarro, Le notificazioni nel processo civile e nel processo penale, Piacenza, 2010; Batà-Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010; Cerqua, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 2004; Cusato, La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari, Padova, 2008; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1;Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Macrillò, Nullità derivante dalla mancata citazione dell'imputato presso il domicilio eletto, in Dir. pen. e proc., 2005, 715; Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992; Vitale, voce Notificazione (dir. proc. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, IV, Milano, 2006, 3822.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 172 - Regole generali1.

    1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

    2. I termini si computano secondo il calendario comune.

    3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

    4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.

    5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere (2) .

    6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.

    6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile (3) .

    6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio (4) .

     

    [1] Con riferimento alle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, v. dapprima l'art. 10 d.l. 2 marzo 2020, n. 9 (G.U. 2 marzo 2020, n. 53), per la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze processuali nel periodo dal 3 al 31 marzo 2020, nei comuni colpiti da tale emergenza epidemiologica, indicati nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020 (si precisa che l'art. 1, comma 2,l. 24 aprile 2020, n. 27, di conv., con modif., del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per cui v. infra, ha ora abrogato il d.l. n. 9, cit., disponendo però che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvigli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l.). Successivamente, in funzione di contrasto della stessa emergenza epidemiologica e per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria su tutto il territorio nazionale, v. l'art. 1 d.l. 8 marzo 2020, n. 11 (G.U. 8 marzo 2020, n. 60), per la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze con riferimento al periodo dal 9 al 22 marzo 2020; ma anche tale d.l. n. 11, cit., è stato abrogato dall'art. 1, comma 2,l. n. 27, cit., di conv., con modif., del d.l. n. 18, cit. (per cui v. infra), disponendo però che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto d.l. (peraltro la predetta abrogazione era stata disposta dal comma 22 dell'art. 83 d.l. n. 18, cit., soppresso in sede di conversione in l. n. 27, cit.).

    Da ultimo, v. l'art. 83, commi 1-2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, che ha disposto il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti pendenti in tutti gli uffici giudiziari e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, tale termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio dall'art. 36, comma 1,  d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (G.U. 8 aprile 2020, n. 94); ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 36 d.l. n. 23, cit., la predetta proroga non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. V. inoltre i comma 3 del suddetto art. 83 d.l. n. 18, cit., per i procedimenti esclusi dalla suddetta sospensione, nonché i commi 4 ss. dello stesso articolo, per ulteriori disposizioni su specifici procedimenti.

    [2] V. artt. 1271 e 2, 3754, 3983, 4194, 4294, 4471, 4502, 4563, 4652, 5523, 5854, 6013 e 5, 6105, 6111, 6663, 7041.

    [3] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica». 

    [4] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., inl. 30 dicembre 2022, n. 199. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

    Riferimenti chiave:

    Artt. 127, comma 1 e 2,375, comma 4, 398 comma 3, 419 comma 4, 429 comma 4, 447 comma 1, 450 comma 2, 456 comma 3, 465 comma 2, 552 comma 3, 585 comma 4, 601 comma 3 e 5,610 comma 5, 611 comma 1, 666 comma 3, 704 comma 1; art. l. 7 ottobre 1969, n. 742; l. 22 aprile 2005, n. 69; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L'art. 172 è la norma introduttiva del Titolo VI del Libro II, dedicato ai termini, di cui indica i principi fondamentali e le regole generali, specificandone le unità di tempo e le modalità di computo, allo scopo di delimitare, con previsione generale, la dimensione temporale entro cui devono essere svolti gli atti processuali.

    2. I termini e le unità di tempo

    I primi due commi danno definizione delle unità di tempo rilevanti ai fini del computo dei termini processuali. Esse sono individuate nelle ore, nei giorni, nei mesi o negli anni, e tutti gli indicati termini sono computati secondo il calendario comune.

    Il comma 4 stabilisce, poi, che nel termine non si computa l'ora o il giorno di inizio della decorrenza, mentre si computata l'ultima ora o l'ultimo giorno.

    L'indicata regola generale, come peraltro specificato nello stesso dettato normativo («salvo che la legge disponga altrimenti»), può subire deroghe, ma solo se previste da un'espressa disposizione legislativa.

    È stato osservato, ad esempio, che, in tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la norma dell'art. 297, comma 1 — per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo — deroga alla disciplina generale degli artt. 14, comma 2, c.p. e 172, comma 4, per la quale non deve essere computato il dies a quo (Cass. VI, n. 22035/2012).

    Allo stesso modo, il termine per l'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere deve essere calcolato sulla base dei giorni e senza tenere conto dell'ora in cui ha avuto inizio l'esecuzione della misura (Cass. V, n. 34263/2009), comprendendo anche il giorno in cui è stata eseguita l'ordinanza.

    È stato osservato come, seppur non creino particolari problemi interpretavi le unità temporali rappresentate dalle ore e dai giorni — dovendosi escludere la fungibilità del termine di ventiquattro ore con quello di un giorno —, possono in concreto sorgere taluni dubbi con riferimento ai casi in cui la base di computo sia costituita dai mesi o dagli anni, considerato che la loro durata può variare in ragione del numero dei giorni che effettivamente li compongono. Gli indicati termini, in ogni modo, iniziano a decorrere dal giorno successivo all'evento specifico che li determina, o dalla effettiva conoscenza di esso, eventualmente acquisita per il tramite di una regolare notifica, e si consumano alla mezzanotte del giorno del mese o dell'anno corrispondete a quello iniziale.

    Tali aspetti hanno trovato diverse esplicitazioni pratiche nelle pronunce rese dalla giurisprudenza di legittimità.

    Così, a titolo esemplificativo, è stato affermato che ai fini della tempestività della proposizione dell’impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivoalla scadenza di quello previsto per ildeposito della sentenza, in virtù del principio generale ex art. 172, comma 4 (Cass. III, n. 36644/2019).​ Ancora, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento abnorme decorre dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza, che, in difetto di prova contraria, va identificato in quello indicato dallo stesso ricorrente (Cass.S.U., n. 34536/2001).

    È stato osservato, poi, che il termine di dieci giorni, entro cui l'interessato può proporre richiesta di riesame contro il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio, decorre esclusivamente dalla notifica di tale provvedimento e l'eventuale istanza di restituzione, avanzata prima della stessa notifica della convalida, non ne determina la decorrenza (Cass. III, n. 22030/2010).

    Talune difficoltà possono insorgere nel caso di termini stabiliti dalla legge o dal giudice ad horas.

    È stato affermato, ad esempio, che é causa di inefficacia l'indicazione della data, ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine “orario” di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Cass. III, n. 20772/2010).


    3. La scadenza in giorno festivo

    Il comma 3 prevede che quando il termine processuale è stabilito a giorni, ed esso scade in giorno festivo, questo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

    Il giorno festivo di scadenza, cui si riferisce la norma dell'art. 172, è solo quello istituito dalla legge, da individuarsi tra quelli menzionati dagli artt. 1 e 2 della legge n. 260 del 1949, come modificati dall'art. 1 l. n. 54/1977 e dall'art. 1 d.P.R. n. 792/1985 (Cass. III, n. 34877/2010).

    La regola, apparentemente piana, è stata oggetto di alcune pronunce interpretative da parte della S.C.

    In primo luogo, è stata considerata la situazione in cui la festività coincida con ildies a quo, affermando che la proroga prevista dall'art. 172, comma 3, con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l'inizio della loro decorrenza, che, dunque, non è prorogata di diritto nell'ipotesi in cui il primo giorno sia festivo (Cass. II, n. 24277/2014).

    Allo stesso modo, è stata esclusa la rilevanza del giorno festivo che decade durante il decorso del termine, osservando che la regola dell'art. 172, comma 5, per la quale le unità di tempo stabilite per il termine finale si computano “intere e libere”, non comporta l'esclusione dal computo degli eventuali giorni festivi intermedi, in quanto l'esistenza del giorno festivo rileva unicamente nella diversa ipotesi di cui al comma 3, ove è previsto che il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (Cass. III, n. 37988/2004).

    Quanto, poi, ai rapporti tra la proroga ex art. 172 ed i termini dilatori, è stato affermato che la proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scade in giorno festivo, non si applica ai termini dilatori, che si computano a giorni liberi (Cass. IV, n. 10322/2009).

    Le Sezioni Unite hanno precisato che la regola posta dall'art. 172, comma 3, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza (Cass.S.U., n. 155/2012).

    La regola in esame è stata, poi, ritenuta applicabile ai termini perentori.

    Così, ad esempio, è stato affermato che il termine di cinque giorni previsto per l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, ove vada a scadere in un giorno festivo, è prorogato al giorno successivo non festivo (Cass. II, n. 36315/2010); e che la previsione dell'art. 297, comma 1 — per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo — deroga alla disciplina generale che prevede la non computabilità del dies a quo (Cass. VI, n. 22035/2012).

    Allo stesso modo, la scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (Cass. III, n. 46392/2017), al pari di quanto avviene nel caso di scadenza in giorno festivo del termine di trenta giorni – differibile fino a quarantacinque giorni – dalla pubblicazione del dispositivo entro cui il tribunale del riesame deve depositare la propria ordinanza (Cass. II, n. 11112/2020).

    Sussiste, invece, difformità interpretativa nella S.C. tra un'esegesi che ritiene prorogato di diritto al giorno successivo il terminead horasche scade in giorno festivo (Cass. I, n. 19377/2009) e quella che esclude tale possibilità di proroga (Cass. I, n. 10762/2009).

    La giurisprudenza ha affermato, poi, che il termine stabilito per il deposito delle liste testimoniali è computato in giorni interi e liberi e che, dunque, non si applica la proroga automatica del termine che scade in un giorno festivo, stabilito dal comma terzo dell'art. 172 (Cass. V, n. 1139/2013).

    Da ultimo, deve essere osservato che la S.C. ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c. — in base al quale il termine stabilito a giorni che scade il sabato è prorogato al primo giorno non festivo — essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale (Cass. II, n. 13505/2018).


    4. La scadenza del termine e la chiusura degli uffici giudiziari

    Con riferimento al termine finale, la norma del comma 5 dispone che, ove sia previsto soltanto esso, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.  

    Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la regola dell'art. 172, comma 5, secondo la quale “quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere”, implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo ed il dies ad quem (Cass. I, n. 16356/2015).  

    L'ultimo comma prevede, infine, che il termine si considera scaduto, ove collegato all'effettuazione di specifici adempimenti presso un ufficio giudiziario (fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti), nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.  

    La norma trova applicazione anche nei confronti del pubblico ministero (Cass. VI, n. 3966/1995), in quanto parte processuale, ma non si applica per il deposito dei provvedimenti del giudice (Cass. S.U., n. 30/1995; nonché, in termini conformi, Cass. II, n. 9373/2019).  

    Gli orari di apertura al pubblico degli uffici giudiziari sono solitamente fissati, e resi pubblici, dal titolare dell'ufficio.  

    In applicazione della norma, è inammissibile per tardività il gravame presentato dal pubblico ministero oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario, nel giorno di scadenza del termine per impugnare, a nulla rilevando la presenza di personale in servizio al momento della presentazione dell'atto (Cass. II, n. 40777/2018).  

    Parzialmente derogando all'indicato principio, la giurisprudenza ha affermato che l'impugnazione proposta l'ultimo giorno utile dopo l'orario di chiusura dell'ufficio della cancelleria deve ritenersi ammissibile, purché il ricevimento del relativo atto non derivi da un'iniziativa unilaterale del funzionario, ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio, e sempre che l'atto venga presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio (Cass. VI, n. 7627/1996).  

    È stato osservato, tuttavia, che la previsione dell'art. 172, comma 6, si applica nelle sole ipotesi in cui vi sia stata una regolare osservanza degli orari di chiusura delle cancellerie, in quanto, in caso contrario, l'interessato dovrebbe sempre essere ammesso a compiere l'atto anche il giorno successivo, non festivo, alla scadenza del termine, ovvero gli dovrebbe essere consentita la restituzione nel termine.  

    Per valutare, poi, la tempestiva presentazione a un ufficio giudiziario di un atto per il quale sia prevista la possibilità di spedizione a mezzo del servizio postale, sottoposta a termine di decadenza, si deve avere riguardo, in assenza di specifiche norme, alla data di ricezione da parte dell'ufficio e non a quella di spedizione da parte dell'interessato (Cass. I, n. 25185/2009).  

    Da segnalare, infine, che specifiche deroghe all'indicata disciplina erano state dettate dalla normativa emergenziale COVID   prevista dall'art. 83  d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, successivamente modificato dall'art. 1 d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif. il l. 25 giugno 2020, n. 70, che aveva disposto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di atti processuali (comma 2), con previsione di talune eccezioni (comma 3).


    5. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022

    L'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha interpolato la previsione dell'art. 172 aggiungendo i due nuovi commi 6-bis e 6-ter, finalizzati a precisare i termini per il deposito degli atti con modalità telematica. Le due disposizioni prevedono, infatti, che: il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile; salvo sia diversamente stabilito (relativamente alla specifica tipologia di atto processuale), i termini decorrenti dal deposito telematico degli atti effettuato fuori dell'orario d'ufficio stabilito dal regolamento si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio. In tal modo, pertanto, si è inteso favorire l'esercizio del diritto di difesa, potendo la parte fare uso dell'intera giornata in cui è in scadenza l'atto per provvedere al suo deposito telematico (occorrendo solo verificare che l'accettazione sia rilasciata dal sistema entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile). Allo stesso tempo, la soluzione non compromette l'organizzazione giudiziaria, considerato che il termine per provvedere sulla domanda, depositata telematicamente fuori orario d'ufficio, decorre dalla prima apertura successiva dell'ufficio competente.


    5.1. Entrata in vigore della riforma e disposizioni transitorie

    La modifica normativa ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. Da segnalare, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 150/2022, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, i commi 6-bis e 6-ter si applicano «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 , ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».  

    Bibliografia

    Amodio, Orario degli uffici giudiziari e garanzie costituzionali, in Cass. pen. 1996, 1103; Borasi, I termini nel processo penale, Piacenza, 2011; Borgis, Deposito di provvedimenti giudiziari dopo la chiusura dell'ufficio al pubblico, in Dir. pen. e proc. 1996, 2, 607; Fois, voce Termini processuali penali, in Dig. d. Pen., I, Agg., Torino, 2000, 600; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1;Giarda, voce Termine (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 252; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 173 - Termini a pena di decadenza. Abbreviazione.

    1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge [21, 41, 46, 79, 80, 85, 86, 95, 1823, 3867, 3917, 3933, 397, 4195, 458, 461, 468, 5855, 6464].

    2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti [175].

    3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.

    1. Inquadramento

    L'art. 173 regola i termini perentori, stabilendo che essi sono considerati tali solo quando espressamente previsti dalla legge. Per tali termini non è consentita la proroga, salvo che la legge disponga altrimenti.

    La norma prevede, inoltre, la possibilità dell'abbreviazione del termine, che può essere richiesta o consentita solo dalla parte nel cui interesse il termine è stato apposto.

    2. I termini perentori

    La disciplina dei termini perentori è fissata dal primo comma dell'art. 173, che li identifica in quelli previsti a pena di decadenza da una disposizione legislativa.

    La laconica disciplina dei termini contenuta nel codice di rito non consente di individuare, attraverso specifiche indicazioni del legislatore, una compiuta classificazione delle diverse tipologie dei termini, invece foriere di importanti conseguenze applicative.

    La norma dell'art. 173, tuttavia, opera un'indiretta distinzione tra termini perentori ed ordinatori, considerando solo i primi soggetti a decadenza, e dunque alla sanzione dell'impossibilità di compiere validamente l'atto oltre lo spirare del termine. I termini perentori si identificano, quindi, in un giorno finale, trascorso infruttuosamente il quale il soggetto decade dal potere di eseguire il relativo atto; mentre i termini ordinatori ricorrono quando lo spirare del dies ad quem non priva il soggetto del potere di compiere l'atto.

    In tema di definizioni alternative del procedimento davanti al giudice di pace, è stato poi affermato che l'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 — per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione — non determina alcuna nullità o decadenza, non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173, né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale (Cass. V, n. 40027/2014).


    3. La possibilità della proroga

    Il comma 2 dell'art. 173 dispone che i termini stabiliti a pena di decadenza, conformemente alla natura perentoria che li connota, non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga diversamente.

    La norma impone, quindi, che solo la legge possa provvedere ad un prolungamento dei termini, e cioè ad una posticipazione del dies ad quem, in considerazione di situazioni o eventi che siano sopravvenuti rispetto all'originaria fissazione del termine stesso.

    Ciò accade, ad esempio, nel procedimento incidentale di costituzionalità, in quanto la sospensione del giudizio, nel quale venga ritenuta non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, non è facoltativa o affidata alla valutazione discrezionale del giudice remittente, ma è imposta obbligatoriamente dall'art. 23, comma 2, l. n. 87/1953 (Cass. VI, n. 2090/1992).

    In altre ipotesi, invece, è la legge ad attribuire al giudice la possibilità di prorogare i termini previsti a pena di decadenza, come è, ad esempio, il caso della proroga del termine di durata della custodia cautelare (art. 305) o della durata delle indagini preliminari (art. 406).


    4. L'abbreviazione del termine

    Il terzo comma dell'art. 173 regola l'ipotesi dell'abbreviazione del termine, che, come detto, può essere richiesta o consentita dalla parte nel cui interesse il termine è stato stabilito, mediante una dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.

    In carenza di una specifica indicazione normativa, si ritiene che la richiesta possa essere effettuata sia in forma scritta che orale, purché risulti in maniera inequivoca la volontà della parte di acconsentire alla riduzione del termine.

    Non si ravvisa, invece, una uniformità interpretativa nell'individuazione delle tipologie di termine che possono essere sottoposte ad abbreviazione, in quanto, a fronte della generale tendenza a ritenere applicabile la norma nei soli confronti dei termini dilatori, non è mancato chi ha considerato abbreviabili anche i termini perentori.

    Data la puntuale attribuzione ex lege del potere di abbreviazione alla parte che ha la possibilità di fruire del termine, si ritiene che la relativa dichiarazione non possa essere resa dal suo difensore, a meno che tale ultimo non sia munito di procura speciale, o, almeno, abbia il sicuro consenso del proprio assistito.

    Bibliografia

    Fois, voce Termini processuali penali, in Dig. d. pen., I, Agg., Torino, 2000, 600; Giarda, voce Termine (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 252; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993; Nacar, voce Termini, II, in Enc. dir. Treccani, XXXI, 2007, 1.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 174 - Prolungamento dei termini di comparizione.

    1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire [127, 3983, 4194, 4502, 4563, 4652, 5523, 6013, 6663] è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero [169] il prolungamento del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

    2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.

    1. Inquadramento

    L'art. 174 regola la modalità attraverso cui favorire, con  prolungamento dei termini, la comparizione dell'imputato o di altre persone nelle ipotesi in cui questi versino in situazione di obiettiva difficoltà a partecipare al giudizio, in ragione della distanza geografica della loro sede di provenienza da quella dell'autorità giudiziaria. Attraverso il prolungamento dei termini di comparizione, pertanto, il legislatore prevede degli accorgimenti specifici finalizzati a consentire all'imputato, e agli altri soggetti per cui l'autorità procedente emette ordine o invito, di poter prender parte al giudizio.

    2. La natura del prolungamento dei termini di comparizione

    In dottrina (Giarda, 257) è stato chiarito che il prolungamento dei termini, di cui all'art. 174, ha natura completamente diversa da quella della proroga, poiché quest'ultima incide sempre su un termine che sta decorrendo nel momento in cui si verifica l'evento o la situazione che giustifica lo slittamento del dies ad quem, mentre il prolungamento produce i suoi effetti già nel momento genetico del termine. 


    3. I destinatari della norma

    Il prolungamento dei terminiex art. 174 può essere disposto in favore dell'imputato (comma 1), ovvero di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito (comma 2).

    La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che il prolungamento dei termini previsto dall'art. 174, in caso di diversità del luogo di residenza da quello in cui ha sede l'autorità procedente, non trova applicazione con riferimento all'avviso al difensore, che non rientra nel novero delle persone, diverse dall'imputato, per le quali l'autorità giudiziaria procedente emette “ordine o invito” (Cass. IV, n. 2202/1999).

    I soggetti nei cui confronti la norma può essere applicata, dunque, sono: la persona offesa, il querelante, il perito, il consulente tecnico, il testimone, l'interprete, il custode di cose sequestrate, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.


    4. Le modalità del prolungamento

    La previsione dell'art. 174 disciplina con indicazione dettagliata le modalità attraverso cui viene disposto il prolungamento dei termini di comparizione per l'imputato — nonché per le altre persone, in ragione del rinvio genericamente effettuato dalla disposizione del secondo comma —.

    Nel caso di imputato residente o domiciliato all'interno del territorio nazionale, ma al di fuori di quello del comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il prolungamento dei termini di comparizione, necessario a consentire l'effettuazione del viaggio, è fissato in maniera automatica dalla norma, nel senso di: un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, ovvero di un giorno ogni cento chilometri nei restanti casi. Lo stesso prolungamento è previsto per gli imputati detenuti o internati al di fuori del comune ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni.

    Il riferimento contenuto nella disposizione, accanto alla residenza dell'imputato, al domicilio dichiarato o elettoexart. 161 ha determinato diverse critiche in dottrina (Fois, 616), in quanto ritenuto inadeguato, perché potenzialmente idoneo a determinare situazioni di incertezza, dando rilievo ad un profilo per lo più artificioso, spesso coincidente con un luogo diverso da quello in cui l'imputato si trova fisicamente. In ogni modo, in caso di difformità tra domicilio dichiarato o eletto e dimora effettiva, a dover prevalere è senz'altro quest'ultima, in quanto ritenuta maggiormente certa e, dunque, confacente alla ratio ispiratrice della norma, finalizzata a favorire l'effettiva partecipazione personale dell'imputato al giudizio.

    Nel caso, invece, di imputato residente all'estero non sono previsti gli stessi automatismi normativi, né vige l'indicazione del termine massimo di tre giorni. In questa ipotesi, infatti, il prolungamento del termine viene stabilito, caso per caso, dall'autorità giudiziaria, che prende la decisione in base alla distanza effettiva, nonché alla tipologia ed alla frequenza dei mezzi di comunicazione disponibili.


    5. Le conseguenze dell'inosservanza della norma

    Gli effetti dell'inosservanza del previsto obbligo di prolungamento dei termini di comparizione sono differenti a seconda del soggetto che ne viene interessato, per cui: ove si tratti dell'imputato o delle altre parti private, si determina una nullità di carattere generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), eventualmente sanabile ai sensi dell'art. 184, comma 1; mentre nel caso degli altri soggetti, si verifica una mera irregolarità, tuttavia sufficiente a consentire loro di evitare l'assoggettamento alle misure previste dall'art. 133.

    Bibliografia

    Fois, voce Termini processuali penali, in Dig. D. pen., I, Agg., Torino, 2000, 600; Giarda, voce Termine (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XIIV, Milano, 1992, 252; Jazzetti-Pacini, La disciplina degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 175 bis - Malfunzionamento dei sistemi informatici1

    1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

    2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

    3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

    4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

    5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.

    [1] Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

    Riferimenti chiave:

      D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

    1. Inquadramento

    L’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), ha introdotto l’art. 175-bis, con cui il legislatore, in coerenza con la realizzata modernizzazione del procedimento penale attraverso la valorizzazione degli strumenti telematici, ha inteso fronteggiare gli specifici problemi scaturenti dall’eventuale malfunzionamento dei sistemi informatici.

    L’art. 175-bis disciplina la peculiare situazione in cui vi sia un malfunzionamento dei sistemi informatici, specificandone le relative modalità di accertamento, nonché le conseguenze che ne derivano in ordine al deposito degli atti e ai fini della scadenza di termini previsti a pena di decadenza.

    2. Profili generali

    La novella prevede due diverse situazioni di malfunzionamento dei sistemi informatici: l'una di carattere generale, inerente alle disfunzioni dei domini del Ministero della giustizia, l'altra di tipo settoriale, afferente a malfunzionamenti relativi al singolo ufficio o, comunque, a livello locale. Rispetto alle due differenti ipotesi il legislatore ha previsto soluzioni parzialmente diversificate. Nel primo caso, corrispondente al malfunzionamento c.d. certificato, la disfunzione dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia viene certificata, ai sensi del primo comma, dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Con le medesime modalità viene accertato, attestato e comunicato il ripristino del corretto funzionamento del sistema. In un'ottica di garanzia di certezza e trasparenza, è previsto, al comma 2, che tutte le certificazioni, attestazioni e comunicazioni contengano l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento. La seconda ipotesi di disfunzione, disciplinata al comma 4, ha ad oggetto il malfunzionamento “non certificato”, ovvero quello verificatosi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario o, comunque, in ambito locale, che sia tale da impedire, per un tempo più o meno consistente, l'utilizzo delle modalità telematiche. In questo caso, il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio, nonché comunicato in modo tale da consentirne la più immediata conoscibilità da parte degli interessati, con indicazione della data di inizio e di cessazione del malfunzionamento. In entrambi i casi di malfunzionamento, la novella ha disposto, al comma 3, che gli atti possano essere redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, all'evidente fine di evitare soluzioni nello svolgimento dell'attività processuale. Viene, tuttavia, garantita la completezza e la continuità del fascicolo informatico mediante il richiamo, previsto dal testo normativo, all'obbligo di conversione degli atti in copia informatica e conseguente inserimento nel fascicolo informatico di cui agli artt. 110, comma 4, e 111-ter, comma 3. Con il comma 5 viene regolata, infine, l'ipotesi in cui il termine previsto a pena di decadenza sia intervenuto nel corso del periodo del malfunzionamento tecnico, senza che lo stesso sia stato rispettato dal soggetto interessato. In tal caso quest'ultimo (il pubblico ministero, le parti private e i difensori) può essere restituito nel termine, in ossequio alla disciplina generale prevista dall'art. 175, qualora provi di essersi trovato, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3, e cioè mediante l'utilizzo di modalità non telematiche.


    3. Entrata in vigore della norma e disposizioni transitorie

    L'entrata in vigore dell'art. 175-bis ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. È da segnalare, tuttavia, che in ossequio all'art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 150/2022, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, le norme dell'art. 175-bis si applicano «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 , ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».  

    Bibliografia

    Angeloni, L’istituto della rimessione in termini può travolgere il giudicato penale, in Cass. pen. 2008, 253; Cassano-Calvese, Giudizio in contumacia e restituzione nel termine, Milano, 2008; Fiorelli, Conoscenza effettiva della vicenda processuale e restituzione in termini, in Giur. it. 2011, 1169; Fois, voce Termini processuali penali, in Dig. d. Pen., I, Agg., Torino, 2000, 600; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali, in Sistema penale, 2022, 1; Giarda, voce Restituzione in termini (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1; Garuti, La restituzione nel termine, Padova, 2000; Lattanzi, Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale, in Leg. pen. 2004, 595; Mangiaracina, Garanzie partecipative e giudizio in absentia, Torino, 2010; Papagno, Contumacia e processo equo, Milano, 2010; Spagnolo, Consumazione del diritto all’impugnazione e diritto all’autodifesa del contumace, in Leg. pen. 2010, 29.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 175 - Restituzione nel termine1.

    1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza [173], se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore (2) .

    2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato (3) .

    2.1. L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa (4) .

    2-bis. La richiesta indicata ai ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato (5) .

    3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento (6) .

    4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione [670].

    5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

    6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione [606].

    7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

    8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato [157 c.p.], del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

    8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione (7) .

     

    [1] Con riferimento alla disciplina connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul deposito telematico di atti, documenti e istanze, v. art. 242-bis-2-ter d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione al malfunzionamento del portale del processo penale telematico. Da ultimo, da ultimo v. art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che « Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 3-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»; v. anche art. 16, comma 2, d.l. n. 228, cit.

    [2] Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., in l. 22 aprile 2005, n. 60.

    [3] Comma sostituito dall'art. 11, l. 28 aprile 2014, n. 67. Il testo era il seguente: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica». Il comma, che già era stato sostituito dall'art. 1, d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, e modificato in sede di conversione ad opera della l. 22 aprile 2005, n. 60, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 4 dicembre 2009, n. 317 nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.

    [4] Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lett. b), num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.  V. quanto disposto dall’art. 88 d.lgs. n. 150, cit.

    [5] Comma inserito dall'art. 1 , comma 1, lett. c) d.l. n. 17, cit. e successivamente modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. b), num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha sostituito le seguenti parole: «ai commi 2 e 2.1» alle parole: «al comma 2»; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

    [6] Il primo periodo del comma è stato soppresso dall'art. 1 , comma 1, lett. d) d.l. n. 17, cit. Il testo del periodo era il seguente: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto».

    [7] Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lett. b), num. 3) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. 

    Riferimenti chiave:

    D.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., in l. 22 aprile 2005, n. 60; l. 28 aprile 2014, n. 67; l. 11 agosto 2014, n. 118; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.l. 31 ottobre 2022, n. 162

    1. Inquadramento

    L'art. 175 regola l'istituto della restituzione nel termine, inteso quale rimedio processuale cui fare ricorso in caso di perenzione di termini previsti a pena di decadenza, qualora l'interessato possa provare che l'inutile decorso del tempo sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore.

    2. I soggetti legittimati alla richiesta di restituzione nel termine

    Il primo comma individua nel pubblico ministero, nelle parti private e nei difensori i soggetti aventi diritto alla restituzione nel termine. L'utilizzo dell'espressione normativa “sono restituiti”, lascia, infatti, comprendere come il giudice sia tenuto all'adozione del provvedimento di restituzione nel termine, nella ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge, senza possibilità di esprimere alcuna valutazione di tipo discrezionale.

    Con riguardo al pubblico ministero, la legittimazione alla richiesta di restituzione pertiene all'ufficio nel suo insieme, con la precisazione, tuttavia, che deve trattarsi di un impedimento che abbia investito tutti i magistrati che lo compongono. Sussiste, invece, contrasto giurisprudenziale circa la legittimazione della persona offesa a chiedere la restituzione nel termine per potersi costituire parte civile . A fronte, infatti, di un indirizzo interpretativo per il quale la persona offesa, pur non essendo “parte” del processo in senso tecnico, può chiedere e ottenere, ai sensi dell'art. 175, di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile ( Cass. III, n. 18844/2019 ) – senza, tuttavia, poter far valere a tal fine, in presenza di una valida notificazione della vocatio in ius ai sensi dell'art. 154, la mancata conoscenza del processo (Cass. V, n. 8543/2021) - se ne contrappone un altro per il quale, in termini diametralmente opposti, la persona offesa non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175, di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, non essendo “parte” del processo in senso tecnico (così Cass. II, n. 20764/2019 ).

    La S.C. ha chiarito come, comunque, la facoltà di chiedere la restituzione nel termine perentorio spetti alla persona offesa non in termini generali, ma soltanto se funzionale a consentirle di assumere la qualità di parte civile (Cass. II, n. 43229/2022, con riferimento ad una fattispecie in cui tale facoltà è stata negata ad una persona offesa che intendeva avvalersene per impugnare il decreto di archiviazione).

    In ragione della previsione di cui all'art. 61, si ritiene che il riferimento alle parti private ricomprenda anche la persona sottoposta alle indagini.

    La richiesta di restituzione nel termine per potersi costituire è, poi, senz'altro riconosciuta al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, che viene citato su richiesta del p.m. o dell'imputato, al danneggiato ed al responsabile civile, ma non già in favore degli enti esponenziali di interessi diffusi.

      Il difensore, di cui viene fatta espressa menzione nella norma, è titolare di una legittimazione a richiedere la restituzione nel termine del tutto autonoma e distinta rispetto a quella del proprio assistito, che la dottrina (Garuti, 38), peraltro, estende anche al sostituto del difensore ed al codifensore.

    Il diritto ex art. 175 spetta, inoltre, ai soggetti che tutelano la parte in virtù di un rapporto di tutela, curatela o di potestà genitoriale.

      L'impedimento legittimante la richiesta di restituzione nel termine del difensore deve presentare natura tale da non avergli permesso di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a sua disposizione per compiere non personalmente una determinata attività processuale, per cui costui deve allegare – e documentare – l'esistenza di un evento così grave da avergli impedito di presentare l'atto in cancelleria oppure a mezzo del servizio postale o di nominare un sostituto che potesse seguire le sue direttive (Cass. III, n. 1716/1997).


    3. I termini restituibili

    Nell’indicare i termini cui è applicabile la disciplina prevista dall’art. 175, il legislatore ha fatto esplicito riferimento solo a quelli stabiliti a pena di decadenza, il cui decorso comporta, quindi, la definitiva perdita della possibilità dell’esercizio di un diritto o di una facoltà.

    Ciò, tuttavia, non appare limitare l’applicazione della norma ai soli termini espressamente definiti come perentori, essendone generalmente prevista l’estensione anche a quelli stabiliti a pena di inammissibilità, sul presupposto che decadenza ed inammissibilità siano sinonimi, in quanto la prima indica una sanzione che colpisce una situazione soggettiva attiva causandone la perdita, mentre la seconda colpisce l’atto o il rapporto processuale, causandone l’invalidità.

    Soprattutto controversa è la possibilità di applicazione dell’art. 175 alle fasi antecedenti e successive alla celebrazione del processo penale, e dunque con riguardo ai termini previsti anteriormente al giudizio, ovvero nelle successive fasi dell’esecuzione o del procedimento dinnanzi alla magistratura di sorveglianza.

      Con riferimento al lasso temporale che precede l’inizio delle indagini preliminari, la S.C. ha affermato che l’istituto della restituzione in termini non può essere invocato relativamente al termine per proporre querela, osservato che la restituzione è consentita per i soli termini contemplati nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, prima della presentazione della querela, non esiste né un procedimento penale né una “parte” di esso, cui fa riferimento l’art. 175 (Cass. I, n. 4985/1992).

    L’interpretazione è stata, tuttavia, disattesa da parte della dottrina (Garuti, 27), che ha suggerito di considerare il termine “parti”, utilizzato dalla norma, solo in senso lato, conseguentemente individuando nel giudice per le indagini preliminari l’autorità competente a decidere sull’eventuale richiesta di restituzione nel termine per proporre querela, richiesta o istanza.

    Riguardo, invece, ai termini afferenti alla fase successiva all’esecutività della sentenza, ovvero previsti nelle materie di competenza della magistratura di sorveglianza, se ne riconosce la possibilità di restituzione nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla norma.


    4. I presupposti: il caso fortuito e la forza maggiore

    Presupposto per la restituzione nel termine è che la parte provi di non aver potuto rispettare il termine medesimo per caso fortuito o forza maggiore.

    Per caso fortuito si intende un evento imprevisto e imprevedibile, che non può essere evitato nemmeno con l'impiego della massima diligenza e perizia.

    Nel concetto di caso fortuito rientrano, naturalmente, gli eventi di natura climatica e geologica, ma anche taluni comportamenti umani, purché non direttamente finalizzati ad impedire l'esercizio dell'attività sottoposta a termine decadenziale, essendosi, ad esempio, affermato in giurisprudenza che integra il caso fortuito idoneo a legittimare la restituzione in termini ex art. 175, comma 1, l'erronea annotazione della cancelleria che, determinando nel difensore di fiducia il convincimento di essere stato implicitamente revocato e, pertanto, la conseguente astensione di quest'ultimo da ogni ulteriore attività, abbia determinato, stante anche il correlativo e giustificato affidamento dell'imputato, il passaggio in giudicato della sentenza (Cass. V, n. 18820/2007).

    La nozione di forza maggiore fa riferimento, invece, ad un'energia causale estranea alla parte, cui questa non ha potuto in alcun modo opporsi.

    Conseguentemente, è stato affermato in giurisprudenza che l'errore, proprio perché costituito da una falsa rappresentazione della realtà, non può mai integrare, ai fini della restituzione nel termine, le ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, consistendo la prima in un fatto esterno, inatteso e impensabile, che impedisce il compimento dell'atto processuale o ne frustra il risultato ad esso connaturale; la seconda in una forza impeditiva non altrimenti vincibile (Cass. I, n. 5645/1995).

    Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, impeditiva dell'esercizio di una facoltà processuale, costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità purché esente da vizi logici e giuridici (Cass. III, n. 19918/2010). In tal caso, grava sul soggetto che richiede la restituzione nel termine per l'impugnazione, adducendo una causa di forza maggiore, l'onere di provare il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione (Cass. I, n. 44568/2010), e cioè del verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Cass. I, n. 12712/2020).  

    Particolarmente cospicua è la casistica della giurisprudenza di legittimità sul tema.

    Così, è stato inequivocamente affermato che la detenzione dell'imputato non può configurarsi come caso fortuito o forza maggiore (Cass. I, n. 41155/2011).

    Allo stesso modo, il ritardo nella trasmissione del fascicolo processuale, qualora la sentenza sia stata tempestivamente trasmessa per il visto, non costituisce per il procuratore generale caso fortuito o forza maggiore, e, pertanto, non legittima la restituzione nel termine del predetto organo (Cass. II, n. 42994/2011).

    Integra, invece, forza maggiore l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente — mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo — il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati (Cass. II, n. 44509/2015).

    È stato chiarito che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti, con riferimento ad una fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza della forza maggiore in relazione al mancato inoltro di un atto di appello mediante raccomandata determinato da una interruzione del servizio postale, che, però, per il suo carattere temporaneo, non aveva impedito la spedizione di altre raccomandate in orario successivo a quello della disfunzione, e comunque ancora utile per la proposizione dell'impugnazione (Cass. VI, n. 26833/2015).

    Non integra, poi, un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore rilevante ex art. 175, comma 1, l'impedimento fisico limitato al giorno di scadenza del termine, giacché è imputabile alla parte l'incapacità di organizzare i propri impegni in modo da neutralizzare il rischio di imprevisti dell'ultimo momento (Cass. IV, n. 11173/2014).

    Qualora venga invocato come causa di forza maggiore uno stato di malattia, esso, per aver rilievo ai sensi dell'art. 175, deve essere di gravità tale da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, così da impedirgli anche la spedizione a mezzo posta o la presentazione tramite un procuratore speciale dell'atto di impugnazione (Cass. VI, n. 51912/2019).

    Con riguardo, invece, alla malattia del difensore di fiducia, è configurabile il caso della forza maggiore idonea a suffragare istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza solo qualora tale malattia invalidante abbia impedito al difensore di allontanarsi dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione (Cass. I, n. 16763/2010).

    L'impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia per arresto o morte intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza, invece, dà luogo ad un caso di forza maggiore, cui consegue il diritto del nuovo difensore eventualmente nominato dall'imputato alla restituzione nel suddetto termine nella sua integralità (Cass. VI, n. 41381/2011).

    Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione. Né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Cass. IV, n. 55106/2017).

    Non integra il caso fortuito o la forza maggiore, che legittimano la restituzione nel termine per proporre impugnazione, l'errore del difensore anche se determinatosi con il concorso della cancelleria, se evitabile con l'impiego della media diligenza (Cass. I, n. 40282/2013).Da segnalare, infine, che la normativa emergenziale introdotta dal d.l. 1° aprile 2021, n. 44, ha previsto all’art. 6, comma 1 uno speciale caso di forza maggiore per il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze, rappresentato dal malfunzionamento del portale del processo penale telematico (attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati e segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia).  


    5. L'opposizione a decreto penale di condanna

    Il comma 2 prevede, in modo espresso, che l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avutotempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, può, su sua richiesta, essere restituito nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

    Ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, l. n. 67/ 2014 (come modificata dalla l. n. 118/2014), è stato, tuttavia, precisato che la norma dell'art. 175, comma 2, nella formulazione previgente alla modifica del 2014, deve continuare a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso.

    Le Sezioni unite hanno stabilito che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium; tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis, che non è di per sé sufficiente a garantire all'imputato anche quella del processo, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Cass. S.U., n. 28912/2019).

    In tema di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad accertare d’ufficio l’incidenza sul presupposto della mancata conoscenza del procedimento del legittimo impedimento dell’imputato conseguente al suostato di detenzione, sopravvenuto rispetto all’instaurazione del processo, sicché, ove rigetti l’istanza senza aver effettuato tale accertamento, si verifica una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) (Cass. I, n. 12770/2021).

    Il comma 2-bis dell'art. 175 stabilisce, poi, che la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione a decreto penale di condanna deve essere presentata nel termine decadenziale di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

    Le Sezioni unite hanno precisato che, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione del termine, ex art. 175, comma 2-bis, presentata a mezzo del servizio postale, il giudice deve fare riferimento alladata di spedizione della richiesta e non già a quella di ricezione dell’atto (Cass. S.U., n. 42043/2017).

    In caso di estradizione all'estero il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.


    6. La presentazione della richiesta

    Il testo dell'art. 175non specifica le forme che l'istanza di restituzione nel termine deve assumere.

    Nel silenzio legislativo si ritiene che l'istanza possa essere proposta in forma libera, e cioè in qualsiasi maniera risulti idonea a perseguire lo scopo, potendo essere formulata sia con dichiarazione scritta, depositata in cancelleria, che con dichiarazione orale, comunicata al cancelliere e da questi poi verbalizzata. Si ritiene, perfino, che l'istanza possa essere inoltrata con telegramma o a mezzo raccomandata inviata alla cancelleria.

    Con riferimento ai termini di presentazione dell'istanza — a parte la disciplina speciale prevista dal comma 2-bis per l'ipotesi della restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna — la disposizione generale è quella stabilita dal comma 1 per la quale la richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

    I dieci giorni costituiscono un ulteriore termine perentorio, il cui mancato rispetto in conformità al disposto del comma 3 — per cui la restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento —, preclude la possibilità di concessione di un'ulteriore restituzione in termini.

    Spetta, poi, al soggetto richiedente ottemperare all'onere di provare l'impedimento, giacché la sola allegazione del fatto non sembra poter determinare nel giudice alcun obbligo di provvedere ad accertamenti di ufficio.

    Secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente a provvedere sulla relativa istanza decidede plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso la decisione deve avvenire nelle medesime forme, perché l'art. 175, comma 4, non opera alcun espresso richiamo alle formalità di cui all'art. 127 (Cass. III, n. 5930/2015).


    7. Il giudice competente a decidere

    Il quarto comma dell'art. 175 individua il giudice competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, stabilendo, come regola generale, che sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che sta procedendo al momento della presentazione della domanda.

    Prima dell'esercizio dell'azione penale a dover provvedere è il giudice per le indagini preliminari, mentre dopo la pronuncia di sentenza o di decreto penale di condanna decide il giudice che sarebbe competente per l'impugnazione o per l'opposizione. L'utilizzo del termine sentenza è genericamente riferito a qualsiasi decisione che sia divenuta irrevocabile.

    Diverse pronunce della S.C. hanno individuato il giudice competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine rispetto ad alcune specifiche fasi processuali.

    Così, ad esempio, è stato ritenuto competente a disporre la restituzione nel termine per impugnare, anche nell'ambito dei procedimentide libertate, il giudice competente per l'impugnazione, in quanto il provvedimento restitutorio è destinato ad incidere sui requisiti di ammissibilità del gravame e, quindi, sulla stessa possibilità di attivare il controllo di grado superiore sul provvedimento impugnato; con la conseguenza che è stata considerata nulla, per incompetenza funzionale, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che restituisce il pubblico ministero nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanza in materia di misura cautelare personale (Cass. VI, n. 1594/1993).

    Le Sezioni Unite hanno precisato che nel procedimento per decreto la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione spetta al giudice per le indagini preliminari (Cass.S.U., n. 4445/2006).

    È stato affermato, ancora, che è affetta dal vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (Cass. I, n. 17053/2012).

    Il giudice dell’esecuzione ha la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo (Cass. II, n. 29114/2019).


    8. L'impugnazione dell'ordinanza sulla richiesta di restituzione nel termine

    I commi 5 e 6  regolano le modalità attraverso cui devono essere proposte le doglianze avverso la decisione del giudice sulla richiesta di restituzione nel termine.

    Il provvedimento di accoglimento è disciplinato dal comma 5, il quale prevede che l'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione. In questi casi pertanto l'ordinanza di accoglimento può essere impugnata soltanto assieme al provvedimento conclusivo del giudizio di gravame, ritenuto censurabile con gli stessi mezzi.

    Può, dunque, verificarsi la duplice ipotesi di impugnazione proposta solo per censurare l'ordinanza di restituzione nel termine ovvero articolata anche nei confronti della decisione del merito.

    L'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine, è regolata, con diversa modalità, dalla norma del comma 6, che ne prevede la possibilità di impugnazione solo con il ricorso per cassazione.

    In tal caso il contenuto negativo della decisione non interferisce sul merito del giudizio, che prosegue ordinariamente, senza l'invocata reintegrazione nel termine.

    È stato di recente affermato che la disciplina della restituzione nel termine prevista dall’art. 175 è inapplicabile al giudizio di legittimità già definito e introdotto da un ricorso tempestivamente proposto, istitutivo di un valido rapporto processuale (Cass. IV, n. 11419/2018).

    Con riferimento, poi, all'individuazione della legittimazione soggettiva, deve ritenersi applicabile, anche con riferimento ai provvedimenti decisori sulla richiesta di restituzione nel termine, la regola generale prevista dall'art. 568, comma 4, per la quale per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.


    9. I provvedimenti successivi all'accoglimento della richiesta

    Il provvedimento di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine comporta che il termine “restituito” decorre per intero, a prescindere dal momento temporale in cui si è verificato il presupposto impeditivo.

    I commi 7 e 8 dell'art. 175 contengono, poi, delle particolari direttive per il giudice che decida di restituire il condannato nel termine per proporre impugnazione.

    Il comma 7 prevede che, in tale ipotesi, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

    L'inciso “se occorre” consente di comprendere come il giudice, nel caso di specie, di fatto disponga di una certa libertà di valutazione ai fini della decisione concernente la scarcerazione dell'imputato detenuto; mentre l'espressione “adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine” assume un significato necessariamente più ampio, per cui l'operatività della regola è da considerarsi estesa anche oltre l'ambito del processo penale, interessando pure gli eventuali giudizi civili, amministrativi o disciplinari su cui il provvedimento impugnato riverberi i suoi effetti.

    Il comma 8, infine, prevede, allo scopo di scoraggiare richieste meramente dilatorie, che nei casi di restituzione nel termine ai sensi del comma 2 — e cioè ai soli fini della proposizione dell'opposizione a decreto penale di condanna — non si tiene conto, ai fini della prescrizione, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale — il cui mantenimento nella previsione normativa appare, a seguito della novellazione effettuata con la l. n. 67/2014, solo il frutto di un non corretto coordinamento sistematico tra le norme dei commi 2 e 8 dell'art. 175 — o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.


    10. Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”)

    L'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha interpolato la previsione dell'art. 175 aggiungendo i due nuovi commi 2.1 e 8-bis, e poi ritoccando, in coerenza, il comma 2-bis. Il comma 2.1 ha introdotto una nuova ipotesi di restituzione per l'imputato giudicato in assenza , stabilendo che, salvo che non vi abbia volontariamente rinunciato, è restituito, su sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione anche nei casi di assenza previsti dall'art. 420-bis, commi 2 e 3 (assenza non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice; assenza derivante da sottrazione volontaria), a patto che fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Le due condizioni di ammissibilità, in coerenza con il complessivo sistema dei rimedi normativamente previsto, ha lo scopo di impedire l'utilizzo di tale strumento da parte di chi, pur formalmente assente, ha successivamente avuto conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per intervenire, avvalendosi dei rimedi interni alla fase, e, soprattutto, per proporre impugnazione nei termini ordinari. Per come esplicato nella Relazione illustrativa, «il ritorno, seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata su elementi di certezza (per i quali, invece, solo una dichiarazione erronea di assenza consentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della remissione in termini per l'impugnazione discende dalla circostanza che la delega ha contestualmente introdotto per l'assente un onere aggiuntivo per proporre appello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezione di domicilio successivi alla sentenza. Il rimedio più coerente con questa scelta, che tende a precludere la proposizione dell'impugnazione per l'assente che non si manifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugnazione, per i casi in cui davvero l'imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa».. L'intervento riformatore intende effettuare un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata dell'art. 175, comma 1, finalizzato a superare le categorie normative del caso fortuito e della forza maggiore, a maggiore garanzia e rispetto dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 Convenzione EDU. Correlato all'introdotto rimedio restitutorio è la novella del comma 8-bis, per la quale, in caso di concessione della rimessione nel termine ai sensi del comma 2.1, non si deve tener conto, ai fini della improcedibilità di cui all'art. 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.


    10.1. Entrata in vigore della riforma e disposizioni transitorie

    La modifica dell'art. 175 ha decorrenza dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. Da segnalare, tuttavia, che l'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022, recante disposizioni transitorie in materia di assenza, ha previsto, al comma 1, che «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato» e poi, al comma 3, che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto». A norma, infine, dell'art. 88 del d.lgs. n. 150/2022, riguardante disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine, è stato stabilito che «Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione».  

    Bibliografia

    Angeloni, L'istituto della rimessione in termini può travolgere il giudicato penale, in Cass. pen. 2008, 253; Cassano-Calvese, Giudizio in contumacia e restituzione nel termine, Milano, 2008; Fiorelli, Conoscenza effettiva della vicenda processuale e restituzione in termini, in Giur. it. 2011, 1169; Fois, voce Termini processuali penali, in Dig. d. Pen., I, Agg., Torino, 2000, 600; Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, Profili processuali,in Sistema penale, 2022, 1 Giarda, voce Restituzione in termini (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1; Garuti, La restituzione nel termine, Padova, 2000; Lattanzi, Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale, in Leg. pen. 2004, 595; Mangiaracina, Garanzie partecipative e giudizio in absentia, Torino, 2010; Papagno, Contumacia e processo equo, Milano, 2010; Spagnolo, Consumazione del diritto all'impugnazione e diritto all'autodifesa del contumace, in Leg. pen. 2010, 29.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 176 - Effetti della restituzione nel termine.

    1. Il giudice che ha disposto la restituzione [1754] provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.

    2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

    1. Inquadramento

    L'art. 176, come evincibile dalla sua rubrica, regola gli effetti derivanti dall'emissione di un'ordinanza di restituzione nel termine, stabilendo che essa determina un nuovo decorso di tale termine, al fine di consentire, ove possibile, la rinnovazione degli atti cui la parte aveva diritto di assistere.

    La soluzione normativa adottata non prevede una regressione del processo al momento originario in cui la facoltà della parte si sarebbe dovuta esercitare, ma solo, quando ciò sia concretamente realizzabile, la rinnovazione dell'atto interessato. Tale opzione è conforme all'indicazione resa nella legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (art. 2, n. 1, l. n. 81/1987) di eliminare il compimento di ogni atto o attività non essenziale; e dunque di evitare, per quanto possibile, di travolgere indiscriminatamente tutta l'attività processuale svoltasi successivamente al momento di consumazione del termine.

    2. L'impulso di parte ed il giudice procedente

    Per espressa previsione normativa, il giudice deve procedere su impulso di parte, costituendo onere della parte, che ha chiesto e ottenuto la restituzione del termine, quello di provvedere alla formulazione dell'istanza di rinnovazione degli atti.

    Il giudice titolare del potere è quello che ha già provveduto, disponendo la restituzione del termine. Il giudice tenuto alla rinnovazione, pertanto, è quello dinnanzi al quale si è verificata la decadenza.

    Non è esclusa la possibilità di una richiesta di rinnovazione di atti già compiuti in un grado precedente, come, previsto dallo stesso art. 176 al comma 2, per il quale in caso di restituzione nel termine concessa dalla corte di cassazione, la rinnovazione degli atti svolti in altre fasi processuali deve essere compiuta dal giudice competente per il merito.


    3. L'oggetto della rinnovazione

    Oggetto della rinnovazione sono gli atti cui la parte aveva diritto di assistere, e non, quindi, di partecipare.

    La dottrina (Garuti, 171) ritiene che il riferimento al diritto di assistere, indicato espressamente per la parte, debba essere opportunatamente esteso anche al suo difensore.

    Il criterio previsto dal legislatore non è quello della necessità della rinnovazione, bensì quello della sua possibilità, che deve essere calibrata sull'attualità dello svolgimento dell'atto, in base alla fase in cui la restituzione interviene.

    Si ritiene, pertanto, che l'indicato vaglio debba essere contestualizzato anche in ragione dell'utilità che l'atto potrà assumere in relazione alla decisione.

    La giurisprudenza ha ritenuto, con riferimento agli effetti della restituzione nel termine, che il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione della istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603, in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra le disposizioni previste dagli artt. 175, comma 2, e603, comma 4 (Cass. fer., n. 35984/2015).

    È stato, altresì, chiarito che il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere l'assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione (Cass. II, n. 32633/2014).

    Bibliografia

    Fois, voce Termini processuali penali, in Dig. D. pen., I, Agg., Torino, 2000, 600; Garuti, La restituzione nel termine, Padova, 2000; Lavarini, Il giudizio abbreviato, Napoli, 1996.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 177 - Tassatività.

    1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

    1. Inquadramento

    L'art. 177 enuncia il fondamentale principio di tassatività delle nullità, per cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità nei soli casi previsti dalla legge.

    2. Il principio di tassatività

    L'art. 177 è la disposizione introduttiva del Titolo VII del Libro II del codice di rito, dedicato alle nullità, in cui trova disciplina la specifica materia della nullità degli atti del processo.

    Come detto, la norma afferma il principio di tassatività delle nullità, prevedendo che un atto del procedimento è nullo solo quando il legislatore lo qualifichi espressamente come tale.

    La formulazione attuale dell'art. 177 non riconduce più la nullità all'inosservanza delle forme dettate per il compimento dell'atto, in tal maniera determinando il superamento della vecchia distinzione tra nullità sostanziali e nullità formali. Non è la natura del requisito mancante, infatti, a determinare la nullità, bensì l'imperfezione dell'atto, sia essa dovuta alla carenza di un requisito di forma o all'inosservanza delle disposizioni relative ai presupposti e alle condizioni dell'atto stesso, alle modalità di tempo e di luogo del suo compimento o, ancora, alla legittimazione a porlo in essere.

    La disposizione si pone, dunque, in termini difformi rispetto all'omologa norma prevista dal codice di procedura civile, che, recependo per tabulas il principio della libertà delle forme, stabilisce all'art. 121 c.p.c. che gli atti del processo, per cui non sono richieste forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo.

    Il riferimento al termine “procedimento” contenuto nell'art. 177 lascia comprendere come il fenomeno della nullità copra l'intero procedimento penale, e cioè tutti gli atti che in esso vengono compiuti, dalla ricezione della notitia criminis alla fase dell'esecuzione.

    Tale dilatazione dell'ambito operativo delle nullità non coinvolge, ovviamente, le nullità speciali, oggetto di una specifica previsione ad hoc, bensì solo le nullità generali, disciplinate come sono per categorie, e neanche con riferimento alla totalità di esse. Così, ad esempio, la violazione delle norme riguardanti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato determina la nullità dell'atto anche con riferimento all'indagato — in virtù dell'equiparazione effettuata dalla norma dell'art. 61 — mentre lo stesso non è previsto con riferimento alla posizione delle altre parti private.

    Dal principio di tassatività discendono, poi, alcuni corollari.

    In primo luogo deriva l'applicazione del divieto di analogia e di interpretazione estensiva, nel senso che, per come osservato in dottrina (Di Geronimo, 19), il giudice non può, facendo leva sulla eadem ratio, presidiare con la sanzione di nullità la violazione di una norma che sia rimasta estranea alla previsione legislativa. Il divieto di applicazione analogica, quindi, preclude la possibilità di individuare ulteriori ipotesi di nullità al di fuori di quelle derivanti dal quadro normativo.

    In secondo luogo, dal principio di tassatività consegue l'irrilevanza dei vizi della volontà ai fini dell'insorgenza delle nullità. Contrariamente al diritto civile, infatti, l'errore, il dolo o la violenza in cui incorra o di cui sia fatto oggetto l'autore dell'atto non incidono sulla validità di esso, salvo che non si possa qualificare l'atto stesso come inesistente.

    Il principio di tassatività, infine, impedisce che possano essere ricondotti nell'alveo delle nullità glierrores in iudicando. Tali ultimi, infatti, vengono in considerazione come vizi dell'atto decisorio, la cui censura, consistente nell'annullamento dell'atto, è affidata al giudice investito dell'impugnazione.


    3. La distinzione tra la nullità e le altre forme di invalidità

    Con riferimento ai caratteri delle nullità processuali, deve essere osservato come nel processo penale non si applichi il principio quod nullum est nullum producit effectum, giacché l'atto, pure quando affetto dalla più grave delle nullità, produce sempre degli effetti, quanto meno in via interinale.

    Tali effetti sono eliminati sin dal momento della loro produzione, con efficaciaex tunc, quando il giudice, procedendo di ufficio o su istanza di parte, riconosce e dichiara la nullità, così “cancellando” l'atto dalla scena processuale; ovvero tali effetti sono consolidati, sempre sin dal momento della loro produzione, con efficaciaex nunc, allorché si verifichi un fatto o venga posto in essere un atto dotato di efficacia sanante.

    Considerati tali aspetti è possibile cogliere la distinzione, nonché i rapporti, che intercorrono tra la nullità e le altre forme di invalidità degli atti, le quali ultime, sebbene condividano alcuni tratti caratterizzanti della nullità, se ne discostano per avere un più limitato raggio d'azione.


    4. L'inammissibilità

    Pur continuando ad affiancare l'inammissibilità alla nullità quale sanzione per gli atti processuali invalidi (art. 606, lett. c), il vigente codice di procedura penale ha rinunciato ad offrire un quadro chiaro e coerente dell'inammissibilità.

    A differenza, infatti, della nullità — della quale vengono precisati la definizione, l'enunciazione delle cause, la sorte dell'atto conseguente, il concetto e le cause della sanatoria, il regime degli effetti dell'atto nullo — manca qualsiasi definizione dell'inammissibilità, essendo assente una disciplina unitaria degli effetti dell'atto inammissibile, a cui il legislatore ha dedicato solo qualche accenno, peraltro confusamente sparso in norme diverse.

    Ciò nonostante, appare possibile individuare i tratti caratterizzanti dell'inammissibilità.

    In primo luogo, essa afferisce ad un atto di parte — facoltativo, non avendo alcun senso discorrere di ammissibilità rispetto ad un atto obbligatorio — tendente a dare inizio ad un procedimento eventuale, la cui introduzione nel processo penale principale determina, a sua volta, lo snodarsi di una serie di atti ad estensione e con funzione varia, sempre collegati allo svolgimento dell'interesse dedotto nel processo stesso, ma con questo non coincidente.

    Anche un atto del giudice, del resto, può risultare inammissibile, a condizione, però, che il giudice si ponga quale “parte”, come avviene nel caso in cui venga sollevato conflitto di competenza.

    In secondo luogo, pur in assenza di un'espressa previsione legislativa, si deve ritenere che il principio di tassatività si estenda pure all'inammissibilità, giacché, anche qualora non ne vengano specificate le cause, esse vanno rintracciate in tutte le condizioni della domanda fissate dalla legge.

    L'inammissibilità, infine, é un vizio rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento — ai sensi dell'art. 591, comma 4 — e non suscettibile di sanatoria diversa dal giudicato, salvo che non sia lo stesso legislatore a stabilire differentemente, in modo esplicito — come previsto dall'art. 627, comma 4 — o implicito — come stabilito dall'art. 81, comma 1.


    5. La decadenza

    La decadenza si pone in termini sostanzialmente speculari rispetto all'inammissibilità, in quanto essa, a stretto rigore, non costituisce una forma di invalidità dell'atto processuale.

    La decadenza consiste nella perdita di un potere a causa del suo mancato esercizio protratto per un certo periodo di tempo da parte del titolare, e cioè nella perdita del potere di porre in essere un atto a causa del mancato compimento dello stesso entro un termine perentorio.

    Essa non implica, come la nullità o l'inammissibilità, un atto di cui predica la difformità dal modello legale, ma ne presuppone l'assenza, a causa proprio del potere di compierlo.

    Ove, poi, l'atto venga ad essere ugualmente compiuto scatta la sanzione dell'inammissibilità, per cui si può affermare che la decadenza può esprimersi sia nella perdita di efficacia di atti già compiuti che nel venir meno di atti ancora da esercitare.


    6. L'inutilizzabilità

    L'inutilizzabilità è un tipo di invalidità che ha la caratteristica di colpire non l'atto in sé, bensì il suo valore probatorio, in quanto sanzione tipica proprio del procedimento probatorio. Con riferimento all'inutilizzabilità intesa come sanzione, è possibile distinguere tra quella assoluta e quella relativa, oppure tra quella generale, prevista dall'art. 191,e quella speciale, spesso collegata alla violazione non del divieto di ammissione di un mezzo di prova, ma delle norme che stabiliscono le modalità di assunzione di quest'ultimo. Si ritiene, poi, che l'inutilizzabilità non investa solo le prove in senso proprio, bensì anche gli atti delle indagini preliminari.

    Se, al pari della nullità assoluta, l'inutilizzabilità può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, si distingue, tuttavia, da essa per il fatto di non essere mai suscettibile di sanatoria, neanche nel caso di passaggio in giudicato della sentenza. L'inutilizzabilità, inoltre, non può determinare l'inutilizzabilità derivata, e rende inutile la rinnovazione della prova, poiché, nel suo caso, si risolve sempre in una mera reiterazione della trasgressione.

    Sussiste, poi, un problema di interrelazione tra la nullità e l'inutilizzabilità con riferimento a quelle ipotesi in cui il divieto probatorio sia assistito anche dalla previsione di nullità, come è ad esempio il caso della fattispecie indicata dall'art. 199, comma 2.

    Il problema, all'evidenza, non si pone con riferimento alle ipotesi di nullità assoluta — in quanto esse, al pari dell'inutilizzabilità, sono rilevabili in ogni stato e grado del procedimento — bensì con riferimento alle nullità relative, che, in quanto tali, sono sanabili.

    La problematica è correlata alla scelta di utilizzare il termine “acquisizione” nell'attuale formulazione normativa dell'art. 191, così facendo svanire, di fatto, ogni linea di demarcazione tra la nullità e l'inutilizzabilità, che, in origine, riservava l'una alla violazione delle forme degli atti processuali e l'altra all'ammissione delle prove vietate.

    La giurisprudenza, ritenendo tra loro distinte ed autonome le categorie dell'inutilizzabilità e della nullità, in quanto correlate a presupposti diversi, ha precisato che la sanzione dell'inutilizzabilità, prevista in via generale dall'art. 191, si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali (Cass. II, n. 9494/2018).

    L'art. 191, comma 1 che  sancisce la inutilizzabilità delle prove “acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge”, va interpretato, cioè, nel senso che tale inutilizzabilità può derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sé della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non invece soltanto dal fatto che la prova sia stata acquisita irritualmente. Ne consegue che per “prove diverse da quelle legittimamente acquisite” debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso o implicito divieto (Cass. II, n. 15877/2008).


    7. L'inesistenza

    La portata del principio di tassatività e delle implicazioni che da esso derivano induce a rilevare un'altra forma di invalidità priva di riconoscimento normativo, tuttavia assunta a ius receptum in forza dell'elaborazione interpretativa realizzata (soprattutto) dalla giurisprudenza di legittimità.

    L'inesistenza connota le ipotesi in cui ci si trovi in presenza di un “non atto”, e cioè in cui un atto non possegga neanche i requisiti minimi indispensabili per la sua riconducibilità ad uno schema normativo, e ciò sia pure solo per predicarne un giudizio di difformità, postulando sempre la valutazione di imperfezione la possibilità di stabilire una relazione tra un atto ed una fattispecie normativa.

    La categoria della inesistenza giuridica — estranea alle cause di invalidità degli atti disciplinati dal codice e costituente la risultante di una mera operazione interpretativa — è configurabile in tutti quei casi in cui l'atto, per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema, non è ad esso riferibile, e non è riconoscibile all'esterno, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo. Essa è tale da superare il principio di tassatività, che contraddistingue le nullità, e da scavalcare la stessa barriera del giudicato (Cass. VI, n. 3683/2000). La categoria dell'inesistenza giuridica, pertanto, non può estendersi a quegli atti che, pur provvisti dei requisiti minimi per essere considerati come atti processuali, siano tuttavia affetti da vizi che anche se idonei ad incidere sulla loro validità, non ne impediscono tuttavia la sanatoria o per il raggiungimento dello scopo o per effetto del formarsi della cosa giudicata (Cass. V, n. 1633/2000).

    Pur essendo totalmente avulsa dal principio di tassatività, l'inesistenza deve comunque misurarsi con esso, poiché la mancanza di un requisito legale da cui non deriva la nullità di un atto è diagnosticabile, quale causa di inesistenza, solo a patto che la difformità che sussiste tra atto e fattispecie normativa che lo contempla sia maggiore di quella che la legge reputa come causa si nullità. Inoltre, la circostanza che la legge qualifichi un determinato difetto come causa di nullità impedisce, all'evidenza, il ricorso alla categoria dell'inesistenza.

    L'atto inesistente è insuscettibile di produrre effetti, anche in via precaria, e sfugge a qualsiasi forma di sanatoria, neanche realizzabile attraverso il giudicato. L'inesistenza può essere rilevata con un azione di mero accertamento, esperibile in ogni stato e grado del procedimento.

    Esempi di atti inesistenti sono le sentenze emesse: a non iudice; esorbitanti dalla giurisdizione penale; nei confronti di persona immaginaria, defunta o totalmente immune.


    8. L'abnormità

    Anche l'abnormità, al pari dell'inesistenza, è espressione dell'elaborazione esegetica, soprattutto giurisprudenziale, conseguente all'affermazione del principio di tassatività. L'abnormità, tuttavia, si distingue dall'inesistenza perché presuppone un atto giuridicamente esistente e non sopravvive alla formazione del giudicato.

    Come affermato dalla giurisprudenza, la tutela avverso l'atto abnorme consegue dalla necessità di eliminare provvedimenti che, pur essendo macroscopicamente illegali e lesivi di interessi primari, produrrebbero altrimenti effetti irreversibili. Tanto può derivare dall'atipicità dell'atto, la cui stessa esistenza non è prevista dall'ordinamento, dal particolare regime processuale del provvedimento che non consente revisioni in alcuna sede, dal vizio in cui incorre un atto tipico, non deducibile tuttavia nell'ulteriore corso del giudizio (Cass. VI, n. 2719/1996).

    L'indicata tutela si realizza attraverso la proposizione delricorso per cassazione, nelle forme e nei termini ordinari, che costituisce l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per espungere da esso l'atto abnorme. Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento abnorme decorre dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza, che, in difetto di prova contraria, va identificato in quello indicato dal ricorrente (Cass.S.U., n. 34536/2001).

    Particolarmente fiorente è la casistica giurisprudenziale in ordine all'individuazione degli atti abnormi, peraltro essendo possibile ravvisare in essa una recente evoluzione che ha determinato l'ampliamento dei limiti del concetto di abnormità.

    In origine, infatti, le decisioni più risalenti limitavano la qualificazione degli atti abnormi ai soli provvedimenti che, per la singolarità e la stranezza del loro contenuto, finivano per porsi al di fuori dell'ordinamento processuale. 

    Successivamente, quindi, è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite che ha riconosciuto affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass.S.U., n. 26/2000).

    Con l'indicata pronuncia, pertanto, è stato significativamente esteso il concetto di abnormità, prevedendo accanto a quella strutturale, coincidente con il vecchio concetto di provvedimento completamente avulso dal sistema ordinamentale, anche l'abnormità funzionale, in cui il provvedimento, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.


    9. Casistica in materia di atti abnormi

    Diverse pronunce giurisprudenziali hanno dato applicazione ai principi indicati in materia di atti abnormi.

    Così, a titolo esemplificativo, è stato affermato che il decreto di archiviazione con il quale il giudice per le indagini preliminari disponga la confisca e la distruzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio non é abnorme e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione ma è soggetto esclusivamente al rimedio dell'incidente di esecuzione; ne consegue che l'eventuale ricorso per cassazione presentato dall'imputato va qualificato come richiesta di incidente di esecuzione e gli atti trasmessi al giudice competente (Cass. III, n. 842/2020).

    È abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto atto radicalmente estraneo al sistema processuale, il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato dallo stesso giudice che lo ha emesso, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 460, comma 4, di impossibilità della notifica per irreperibilità dell'imputato (Cass. III, n. 39196/2014).

    Non è abnorme, poi, l'ordinanza con la quale il g.i.p. dichiara l'inefficacia dell'elezione di domicilio dell'imputato e la conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis e degli atti successivi per essere stato il verbale di elezione di domicilio redatto esclusivamente in italiano nonostante il dubbio che l'imputato non avesse compreso di essere sottoposto a procedimento penale (Cass. V, n. 38109/2015).

    Non è abnorme, e non è conseguentemente ricorribile per cassazione, anche l'ordinanza con cui il g.u.p., rinviando l'udienza, invita il pubblico ministero a modificare la imputazione (Cass. V, n. 22990/2015).

    È, invece, abnorme, in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che preveda la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33-sexies, perché proceda con citazione diretta (Cass. V, n. 10531/2018).

    Parimenti abnorme è il provvedimento con il quale il giudice, dopo l'ammissione del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e in difetto dell'assunzione di nuovi elementi di prova ex art. 441, comma 5, disponga, ai sensi dell'art. 521, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo, su sollecitazione di quest'ultimo, la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata, in quanto è prevista l'applicabilità dell'art. 521 al giudizio abbreviato solo in caso di “diversità del fatto”, situazione da escludersi quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti (Cass. I, n. 25882/2015).

    È, poi, affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice, pur in presenza di una formale regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, ordini la sospensione del processo successivamente all'infruttuoso espletamento di nuove ricerche dell'interessato sul territorio dello Stato (Cass. II, n. 2291/2016).

    Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancanza della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, invece di procedere autonomamente alla rinnovazione della stessa, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché vi adempia, costituendo detto provvedimento espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determinando, comunque, la stasi del procedimento (Cass. IV, n. 27027/2015).

    È abnorme, per l'anomala regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo nel contempo la restituzione degli atti al pubblico ministero, a causa dell'inesattezza lessicale del nome o dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato, allorché ne sia certa l'identità, dovendo in tali ipotesi il giudice adottare i consequenziali provvedimenti correttivi nelle forme previste dall'art. 130, ordinando anche la rinnovazione della citazione ove appaia probabile che l'interessato non ne abbia avuto conoscenza (Cass. II, n. 50679/2014).

    Pure abnorme è l'ordinanza con cui il giudice, previa declaratoria di nullità di atti concernenti la posizione di taluni imputati, disponga la restituzione degli atti al p.m. anche in relazione alle posizioni soggettive non attinte dalle predette nullità, determinando così un'indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio di irretrattabilità dell'azione penale e con il principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti (Cass. II, n. 46640/2015).

    È, infine, inammissibile, in forza del principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara irrilevante una questione di legittimità costituzionale, dovendosi comunque escludere che il provvedimento censurato abbia i caratteri dell'atto abnorme, non avendo natura decisoria, né la possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale (Cass. VII, n. 46775/2015).


    10. Casistica relativa al principio di tassatività

    La norma dell'art. 177 ha avuto una vasta applicazione nella giurisprudenza di legittimità.

    In particolare numerose sono le decisioni in cui viene fatta menzione del principio di tassatività delle nullità allo scopo di escludere, in ragione della sua applicazione, la ricorrenza della nullità con riferimento ad alcune fattispecie specifiche.

    Indicando solo alcune di tali pronunce, è stato affermato, ad esempio, che poiché non sussiste l'obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall'indagato, non può ravvisarsi alcuna nullità della querela, ostandovi peraltro il principio di tassatività fissato dall'art. 177, nell'ipotesi che essa sia presentata da persona straniera che non conosca perfettamente la lingua italiana ma venga sentita da persona verbalizzante che è in grado di raccoglierne le dichiarazioni (Cass. III, n. 370/2007).

    In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare, l'omessa sottoscrizione del verbale da parte dell'interprete integra una mera irregolarità, atteso che la nullità del verbale sussiste solo nei casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute o di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 177 (Cass. VI, n. 45939/2015).

    In caso di sequestro preventivo disposto erroneamente nella forma dell’ordinanza anziché in quella del decreto motivato prevista dall’art. 321, comma 1, non è configurabile alcuna nullità, avuto riguardo al principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177, né è configurabile in capo al destinatario della misura, alcun concreto interesse ad agire per un’eventuale tutela processuale, fermo restando che il sequestro, anche se formalmente qualificato come ordinanza, ha comunque natura e valore di decreto (Cass. III, n. 1499/2018).

    Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che il predetto avvertimento non è qualificabile come “uno dei requisiti” della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è sanzionata (Cass. II, n. 36097/2014).

    L'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 disp. att. — per il quale il teste da escutere non deve comunicare con le parti — non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza, ex art. 191, che concerne esclusivamente le prove illegittimamente acquisite. La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177, conseguenza che, tuttavia, non può derivare dall'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 disp. att., trattandosi di norma regolamentare cui non è collegata alcuna sanzione processuale (Cass. V, n. 8367/2014).

    Stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall'art. 496,non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale (Cass. VI, n. 3609/2019).

    In tema di esame testimoniale, ancora, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività (Cass. III, n. 35910/2008).

    Non sussiste la nullità della notifica dell’invito a rendere interrogatorio, a seguito dell’avviso ex art. 415-bis, effettuata, a mezzo fax, in unico esemplare al comune studio dei due difensori, in quanto la violazione delle disposizioni di cui all’art. 54 disp. att. - per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione - non è sanzionata a pena di nullità, stante il principio di tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 (Cass. IV, n. 22006/2018).

    Non è affetta da nullità la sentenza nella quale manchi o sia incompleta l'indicazione del capo di imputazione, qualora l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato, rilevanti ai fini della decisione, possa essere desunta dal contenuto complessivo della motivazione, integrato ove necessario dal decreto di citazione per il giudizio (Cass. III, n. 39894/2014). Allo stesso modo, in caso di sentenza collegiale, la mancanza della sigla del giudice estensore su uno solo dei fogli del provvedimento non determina alcuna nullità, configurando una mera irregolarità (Cass. II, n. 27825/2019).

    In tema di confisca disposta dal giudice dell'esecuzione, la mancata adozione della fase preliminarede plano, prevista dall'art. 667, comma 4, prima dell'eventuale svolgimento dell'ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, non costituisce causa di nullità, non essendovi espressa previsione normativa in tal senso e operando, pertanto, il principio di tassatività della nullità (Cass. III, n. 49317/2015).

    In tema di procedimento a carico di soggetti minorenni, infine, l'omessa comunicazione della celebrazione dell'udienza del giudizio di appello ai servizi minorili, di cui agli artt. 12 d.P.R. n. 448/1988 e 17 d.lgs. n. 272/1989, non determina la nullità della sentenza, in ragione del principio di tassatività delle nullità (Cass. II, n. 23662/2008).

    Bibliografia

    Angeloni, L'atto abnorme, in Giur. it. 2010, 1426; Bricchetti, Il sistema della nullità degli atti, in Dir. pen. e proc. 2010, 1401; Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Padova, 2007; Dalia-Normando, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXI, 1990, 1; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Milano, 2011; Dinacci, L'inutilizzabilità nel processo penale, Milano, 2008; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597; Santalucia, L'abnormità dell'atto processuale penale, Padova, 2003; Scella, voce Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali, II, Milano, 2008, 479.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 178 - Nullità di ordine generale.

    1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

    a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario [33];

    b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale [405] e la sua partecipazione al procedimento;

    c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio [4294, 4512, 4563, 464, 4652, 5193, 5523] della persona offesa dal reato [90, 91] e del querelante [336 s.] (1).

    (1) V. la sentenza interpretativa di rigetto Corte cost. 16 luglio 1991, n. 353, sub art. 409.

    1. Inquadramento

    L'art. 178 disciplina le nullità di ordine generale, aventi ad oggetto nullità individuate dal legislatore con previsioneuna tantum, al fine di sanzionare la violazione di norme poste a tutela di categorie predefinite di interessi ritenuti essenziali dal legislatore — come: la capacità del giudice ed il numero di giudici necessario per costituire i collegi; l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento; l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altri parti nonché la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante —.

    2. La nullità di ordine generale

    Le nullità di ordine generale hanno un'efficacia di tipi diffusivo per tutto l'ordinamento giuridico, riguardando ampie categorie di interessi di cui sanziona l'eventuale inosservanza, nel senso che un'unica norma di legge commina la sanzione per la violazione di più disposizioni di legge processuale.

    Tale soluzione appare direttamente conseguente alla previsione del principio di tassatività, essendosi ritenuta necessaria la previsione dell'art. 178 al fine di impedire che un'eventuale dimenticanza legislativa potesse lasciare privo di sanzione un atto compiuto in violazione di determinate regole. Né la previsione dell'art. 178 sembra porsi in contrasto con il principio di tassatività, considerato che, per evidenti ragioni di economia processuale, è stato scelto di prescrivere la nullità con una disposizione di carattere generale, attraverso cui recuperare la nullità tutte le volte in cui l'inosservanza di una norma, pur non essendo sanzionata in via specifica, sia riconducibile nell'ambito delle situazioni ivi tutelate.

    Il legislatore, cioè, posto di fronte a due possibili tecniche di previsione delle nullità — la sanzione espressa della violazione di singole norme ovvero la sanzione una tantum della violazione di norme che conferiscono tutela a categorie predefinite di interessi processuali ritenuti essenziali — ha finito per optare per l'adozione di entrambe le prospettate soluzioni, prevedendo nel sistema processuale, ad un tempo, sia le nullità generali che le nullità speciali.

    Ciò impone all'interprete di verificare se l'atto imperfetto possa, o meno, rientrare nello schema generale previsto dall'art. 178, per poi qualificare lo stesso come atto irregolare ove tale corrispondenza non venga in concreto verificata.

    Oltre alla funzione di recupero delle nullità ad esse riferibili, la norma dell'art. 178 svolge anche un importante ruolo nella distinzione tra le nullità relative, da un lato, e le nullità assolute e a regime intermedio, dall'altro; nel senso che le nullità da esso contemplate appartengono tutte alle categorie da ultimo menzionate — come dimostrano gli artt. 179 e 180, costruiti per relationem proprio rispetto all'art. 178 —, con la conseguenza che le nullità relative sono esclusivamente speciali.

    Le nullità di ordine generale, per espressa previsione dell'art. 178, si configurano nelle ipotesi di imperfezione determinate dall'inosservanza di disposizioni concernenti tre specifici “insiemi” soggettivamente individuabili: le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento; l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

    Come desumibile dalla lettura del testo normativo, la scelta codicistica sembra diretta a garantire l'instaurazione di un efficace contraddittorio attraverso la minaccia di un effetto sanzionatorio per le violazioni incidenti sui presupposti e, quindi, sulla validità del rapporto processuale.


    3. Le nullità riguardanti il giudice: la capacità e il numero dei giudici necessario a comporre il collegio

    La disposizione della lett. a) dell'art. 178 prevede che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario.

    La portata generale della norma subisce, tuttavia, un indubbio ridimensionamento in ragione del disposto dell'art. 33, che, dopo avere coerentemente ribadito, al primo comma, che le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario a formare i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario, esclude, in primo luogo, dalla capacità del giudice, al comma 2, le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

    Ne consegue che il panorama delle disposizioni determinanti la nullità degli atti ex art. 178, lett. a), viene condizionato da preliminari scelte di natura legislativa, formulate nell'intento di comprimere l'attivazione di controlli sulla regolare costituzione del giudice. Da tali opzioni possono derivare, tuttavia, dubbi di legittimità costituzionale in ordine al rispetto del principio del giudice naturale, ogni qualvolta la disposizione positiva non sia legata a meccanismi automatici e diretti di individuazione del giudice.

    La sentenza della Corte cost. n. 419/1998, ha, tuttavia, dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, per supposta violazione dell'art. 25 Cost., affermando che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, non necessariamente devono essere configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice, alla cui carenza il legislatore ha collegato la nullità degli atti.

    La stessa giurisprudenza, d'altro canto, ha osservato come la generale operatività dell'art. 33, comma 2, secondo cui le disposizioni sulla destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi non si considerano attinenti alla capacità del giudice, trovi un limite esclusivamente in quelle situazioni extra ordinem, caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice ad hoc, situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge (Cass. I, n. 13445/2005).

    Le irregolarità in tema di formazione dei collegi, cioè, incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178, lett. a), solo quando sono volte ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge, attraverso assegnazioni extra ordinem perché del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare (Cass. VI, n. 39239/2013).

    L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma 1, non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Cass. IV, n. 35585/2017).

    La S.C. ha, quindi, chiarito che non dà luogo ad alcuna nullità la celebrazione del giudizio di rinvio davanti ad un collegio, in diversa composizione, della medesima sezione della corte d'appello che aveva emesso la decisione annullata (Cass. VI, n. 27738/2013).

    La partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del tribunale non è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1, non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice (Cass. I, n. 34141/2015).  Parimenti, è stato affermato che l'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Cass. II, n. 26834/2018).

    La portata dell’art. 178, lett. a) è, poi, ridimensionata anche dalla norma del comma 3 dell'art. 33, che esclude dalla capacità del giudice e dal numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.

    La capacità del giudice viene solitamente distinta in capacità di acquisito delle funzioni giurisdizionali — da intendersi come idoneità ad assumere la qualità di giudice, sul presupposto del possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento giudiziario — e capacità di esercizio delle stesse funzioni, a sua volta scindibile in capacità in astratto — necessaria per poter esercitare legittimamente la funzione giurisdizionale in ordine a qualsiasi processo e comprensiva dell'attribuzione (successiva alla nomina) della qualifica con la conseguente immissione della persona nell'ufficio giudiziario ed il conferimento delle relative funzioni — e capacità in concreto — necessaria per il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale in relazione ad un processo ben determinato —.

    Per l'interpretazione prevalente, ad integrare la capacità in concreto non concorrono anche le condizioni soggettive di indipendenza e di imparzialità del giudice, afferenti alle situazioni particolari di incompatibilità. La giurisprudenza maggioritaria ha, infatti, affermato che l'esistenza di una causa di incompatibilità ex art. 34, allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità del giudice e, conseguentemente, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. a) (Cass. VI, n. 39174/2015).

    La violazione, poi, del divieto, ex art. 42, comma 1, per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a), delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma 2, per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile (Cass. S.U., n. 23122/2011).

    Non dà luogo, tuttavia, alla nullità prevista dall'art. 178, lett. a), l'inosservanza delle norme riguardanti la sostituzione del giudice astenuto (Cass. V, n. 39379/2012).

    L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di astensione riconducibile alle “gravi ragioni di convenienza”, di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), che non costituisce motivo di ricusazione, non comporta una nullità generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare (Cass. II, n. 19292/2015).

    In ragione del rappresentato contenuto delle norme dei commi 2 e 3 dell'art. 33, può ragionevolmente concludersi, pertanto, che la categoria della capacità del giudice di fatto finisca per coincidere con la sola esistenza dell'atto di nomina ed il generico conferimento delle funzioni, e cioè con le condizioni minime indispensabili perché possa configurarsi l'acquisizione della qualità di giudice, nonché l'esistenza di un atto valido, considerato che, diversamente, trattandosi di un atto compiuto a non iudice, esso può addirittura essere qualificato come atto inesistente.

    In applicazione dell'indicato principio, la S.C. ha ritenuto illegittimamente costituito il tribunale di sorveglianza composto in modo diverso da quello tassativamente previsto dall'art. 70 l. n. 354/1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario) (Cass. I, n. 1933/1990).

    È stata esclusa, invece, la nullità nei casi di: ordinanza cautelare sottoscritta da più giudici delle indagini preliminari appartenenti allo stesso ufficio ed ugualmente competenti (Cass. S.U., n. 1/1993); intervento in corte d'assise del giudice popolare supplente, a istruttoria dibattimentale conclusa, in sostituzione di quello effettivo impedito, in quanto la legge processuale prevede che i giudici supplenti partecipino alle udienze in modo da essere nella condizione di sostituire consapevolmente il componente effettivo impedito (Cass. V, n. 27890/2009); prova testimoniale assunta nel procedimento avanti al giudice straniero senza la presenza, pur richiesta, del giudice italiano (Cass.S.U., n. 15208/2010).


    4. Le nullità concernenti il pubblico ministero: l'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento

    L'art. 178,lett.b) stabilisce che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento.

    La distinzione tra le indicate funzioni assume rilievo sotto il profilo del trattamento riservato alle diverse violazioni, atteso che per le disposizioni concernenti l'esercizio dell'azione penale è prevista la nullità assoluta, mentre per le norme relative alla partecipazione al procedimento è disposta la nullità a regime intermedio.

    Per iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, di cui alla prima ipotesi di nullità prevista dall'art. 178, lett. b), deve intendersi l'attività di promovimento dell'azione penale tipizzata negli atti indicati dall'art. 405 — rubricato “inizio dell'azione” e nel cui ambito è contenuta l'espressione “esercita l'azione” — mentre la successiva attività costituisce il proseguimento della stessa e va ricompresa nella nozione di partecipazione del pubblico ministero al procedimento. L'esercizio dell'azione spetta ex lege all'ufficio della procura della Repubblica e non alla procura generale, fatti salvi i casi di esercizio dell'avocazione.

    La nullità relativa all'esercizio dell'azione penale investe sia le ipotesi in cui la stessa sia stata omessa che quelle in cui l'azione sia stata esercitata in maniera invalida.

    L'applicazione dell'indicato principio ha condotto ad una fiorente casistica in giurisprudenza in ordine alla previsione di nullità assolute per violazione del disposto dell'art. 178, lett. b), relativo alla violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

    Così, ad esempio, è stato affermato che il procuratore generale è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione qualora non gli sia stato comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2 (Cass. VI, n. 42940/2010), poiché l'indicata omissione determina la nullità della successiva ordinanza di archiviazione ex art.178, comma 1, lett. b), in quanto viene impedita l'iniziativa del procuratore generale nell'esercizio dell'azione penale con riferimento allo specifico potere di avocazione previsto dall'art. 412, comma 2 (Cass. VI, n. 37725/2002).

    Con riferimento, quindi, all'adozione delle misure cautelari, è stato affermato che loro presupposto, sia nella fase di indagini preliminari che nelle ulteriori fasi del giudizio, è la richiesta del P.M.., per cui la relativa mancanza integra l'ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 (Cass. IV, n. 52540/2017).

    Il principio della domanda cautelare del P.M., la cui mancanza integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), è applicabile, inoltre, anche con riferimento alle misure cautelari alternative previste dall'art. 307, comma 1-bis, in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare (Cass. VI, n. 29593/2011).

    Ancora, il provvedimento di revoca dell'indulto, adottato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), perché il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, richiede l'impulso di parte (Cass. I, n. 29203/2013).

    Non è nulla, invece, la sentenza pronunciata in sede di giudizio abbreviato richiesto nel corso dell'udienza preliminare in procedimento nel quale l'azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio in ordine a reati (nella specie: art. 186 c.strad. e 495 c.p.) per il quale avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta a giudizio (Cass. V, n. 39207/2015).

    La seconda ipotesi di nullità prevista dall'art. 178, lett. b), concerne, come detto, l'inosservanza delle disposizioni riguardanti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, successive, dunque, all'esercizio dell'azione penale.

    Trattasi di norme la cui inosservanza determina una nullità a regime intermedio, che si riferiscono ad ipotesi di partecipazione necessaria ovvero facoltativadel pubblico ministero, nel quale ultimo caso la nullità si configura allorché l'organo dell'accusa non sia stato posto nella condizione di determinarsi discrezionalmente sull'opzione da adottare.

    La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che non è causa di nullità, ex art. 178, comma 1, lett. b), l'allontanamento momentaneo del pubblico ministero mentre è in corso la discussione del difensore nell'udienza preliminare, atteso che l'obbligo di partecipazione al procedimento, dovendo essere valutato in ordine all'an e non al quomodo, non implica la necessità della costante presenza del pubblico ministero durante l'udienza (Cass. I, n. 23814/2009).

    Allo stesso modo, non dà luogo alla nullità generale per difetto di partecipazione al procedimento del pubblico ministero, l'essersi quest'ultimo limitato, in esito al giudizio, a rassegnare le proprie conclusioni solo in rito e non anche nel merito, in quanto il dovere di partecipazione deve essere valutato in ordine all'an e non al quomodo, rientrando tale opzione nella discrezionalità tecnica del P.M. (Cass. III, n. 5498/2009).

    La violazione del divieto della non delegabilità dellefunzioni di pubblico ministero a soggetti non togati nei procedimenti diversi da quelli per cui si procede a citazione diretta non determina, inoltre, alcuna nullità degli atti processuali o della sentenza emessa a conclusione del grado di giudizio cui ha partecipato il soggetto non delegabile (Cass. VI, n. 2232/2011).

    Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che la sentenza di non doversi procedere emessade plano, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, dal g.u.p., investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett.b) ec), in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l'esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l'accusa, nonché la violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltà esperibili solo nell'ambito dell'udienza preliminare (Cass.S.U., n. 12283/2005).

    Ancora nullo, ma non abnorme e quindi non ricorribile direttamente per cassazione, è l'ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto contestato da quello accertato nel corso del giudizio, se adottato prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale senza consentire alle parti di interloquire sul punto (Cass. VI, n. 12509/2010).

    È illegittimo, poi, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito delle contestuali richieste di convalida dell'arresto (o del fermo) e di applicazione di una misura cautelare, respinga quest'ultima e disponga la scarcerazione dell'arrestato (o del fermato) prima dell'udienza di convalida, atteso che l'art. 391, comma 3, prescrive espressamente che la decisione sull'applicazione della misura cautelare sia adottata nel contraddittorio e quindi all'esito dell'udienza camerale; detta violazione di legge, concernendo una disposizione che garantisce la partecipazione del pubblico ministero agli atti del procedimento, integra la nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. b), ma non determina, altresì, l'abnormità del provvedimento e la sua immediata ricorribilità per cassazione, poiché rientra nei poteri del giudice decidere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare né si verifica, in conseguenza del suo rigetto, una situazione di irrimediabile stallo del procedimento essendo consentito al pubblico ministero denunciare l'invalidità mediante l'appello de libertate di cui all'art. 310 (Cass.S.U., n. 33/2000).

    È causa di nullità di ordine generale e a regime intermedio, ancora, la pronunciade plano, e quindi senza previa fissazione di udienza camerale, della sentenza di patteggiamento, pur dopo l'esercizio dell'azione penale e la notifica del decreto di giudizio immediato (Cass. IV, n. 5066/2011).

    È stato, altresì, affermato che non integra la nullità prevista dall’art. 178, comma 1, lett. b) la mancata partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia alle udienze dibattimentali relative ad un procedimento per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso aggravata, posto che la Direzione distrettuale antimafia è articolazione interna della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo, priva di rilevanza esterna, e le funzioni relative possono essere espletate, sia pure in via eccezionale, da magistrati dell’ufficio diversi da quelli designati per la composizione della D.D.A.; ne consegue che la violazione della norma di cui all’art. 110-bis, comma 2, ord. giud., che stabilisce il termine di durata di un anno per la delega di funzioni a magistrati non appartenenti alla D.D.A., non configura ipotesi di nullità, ma di mera irregolarità (Cass. I, n. 28238/2018).

    Il giudice dell'esecuzione, poi, può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullitàex art. 178, comma 1, lett. b) e c), per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione (Cass. I, n. 8585/2015).

    In tema di confisca di prevenzione, il procedimento per l'ammissione al pagamento del credito in favore del terzo munito di garanzia reale sul bene oggetto di ablazione, nei casi disciplinati dall'art. 1, commi 194 e ss., l. n. 228/2012 deve svolgersi, per effetto dell'espresso rinvio anche al comma 4 dell'art. 666, con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, con la conseguenza che il provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione è viziato da nullità generale ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c), ed è direttamente ricorribile in cassazione (Cass. I, n. 28513/2015).


    5. Le nullità relative all'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private

    La norma dell'art. 178,lett.c), prevede, nella prima parte, che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private.

    Il riferimento alla nozione di intervento dell'imputato o dell'indagato — in virtù dell'estensione operata dall'art. 61 — attiene, in primo luogo, alle attività in cui si estrinseca la sua partecipazione personale al procedimento. Si tratta, naturalmente, di una partecipazione non meramente fisica, ma in cui vengono espresse tutte le facoltà e i poteri che l'ordinamento riconosce all'imputato ai fini dell'integrazione del contraddittorio e, in ultima analisi, del suo diritto di difesa.

    La necessità di una presenza fattiva o almeno cosciente dell'imputato determina la nullità ex art. 178, lett. c), di ogni violazione delle norme di disciplina degli accertamenti della sua capacità di intendere e di volere e di partecipare coscientemente al processo, che deve essere accertata mediante perizia assunta con l'osservanza delle forme previste per il dibattimento anche nell'ipotesi in cui l'accertamento avvenga prima della sua apertura (Cass. I, n. 29936/2010).

    Stessa tutela è prevista per l'imputato alloglotta, determinandosi una nullità di ordine generale a regime intermedio per l'ipotesi di omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in favore dell'imputato che non comprenda l'italiano (Cass. VI, n. 44421/2015), ovvero nel caso di mancata traduzione del decreto di espulsione (Cass. I, n. 45360/2015).

    La nozione di assistenza dell'imputato inerisce, invece, all'espletamento di attività da parte del difensore finalizzate a far valere i diritti e gli interessi dell'assistito.

    La mancata assistenza del difensore non determina, però, conseguenze sempre uguali, generando una nullità assoluta quando essa sia obbligatoria (art. 179) ed una nullità a regime intermedio negli altri casi (art. 180).

    Con riferimento, poi, alle ipotesi processuali in cui la partecipazione del difensore è solo facoltativa si ha la nullità dell'atto solo quando, dovendosi compiere un atto a cui il difensore ha diritto di assistere, il preavviso manchi o non sia tempestivo.

    È stato osservato in giurisprudenza, riconoscendo all'imputato il diritto di difendersi provando, che il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell'art. 121, o la sua omessa valutazione determinano la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), in quanto, oltre a costituire violazione delle regole che presiedono alla motivazione della sentenza, comportano la lesione del diritto di intervento o assistenza difensiva e il diritto dell'imputato di difendersi provando (Cass. I, n. 45104/2005).

    Con riguardo, invece, al concetto di rappresentanza dell'imputato, deve osservarsi come lo stesso non coincida con l'istituto proprio della disciplina civilistica e come tale nozione non assuma un significato univoco in sede processualpenalistica, osservato che vi sono casi in cui è lo stesso imputato a conferire il potere di rappresentarlo (art. 438, comma 3), altri in cui è la legge a riconoscere tale potere (art. 165, comma 3) ed altri ancora in cui la rappresentanza non fa capo al difensore, ma a soggetti diversi che coadiuvano l'imputato nella sua difesa personale o ne rendono possibile o ne facilitano l'esercizio (art. 250, comma 1).

    A differenza dell'assistenza, che implica il compimento di atti da parte dell'imputato congiuntamente al difensore, la rappresentanza comporta il compimento di atti da parte del solo rappresentante, senza la partecipazione dell'imputato.

    Rientra in tale ipotesi di nullità la pronuncia con cui la S.C. ha affermato che l'art. 666, comma 8, pur derogando, nel procedimento di esecuzione, alle cui regole il procedimento di sorveglianza deve uniformarsi (art. 678, comma 1), ai principi generali che impongono la sospensione temporanea del giudizio e la nomina di un curatore speciale quando la cosciente partecipazione dell'interessato sia impedita dal suo stato mentale (v. art. 71, comma 1), è nondimeno diretto, attraverso la previsione della nomina di un curatore provvisorio, ad assicurare la necessaria tutela processuale del soggetto. Ne consegue che la mancata osservanza di tale disposizione integra una nullità di ordine generale, ex artt. 178, lett. c), e 180, risolvendosi in inosservanza di disposizione concernente l'integrità e la pienezza del contraddittorio (Cass. I, n. 1643/1993).

    E' stato affermato in tema di esecuzione di un ordine europeo di indagine passivo avente ad oggetto la richiesta di atti di perquisizione e sequestro a fini di prova, che integra una violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), la tardiva comunicazione del decreto di riconoscimento dell'ordine europeo d'indagine oltre i termini previsti dall'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 108/2017, che impedisca all'indagato ed al suo difensore di proporre tempestiva opposizione al g.i.p. territoriale nei modi e nei termini previsti dall'art. 13, comma 1, stesso d.lgs., eccependo la presenza di ragioni ostative all'esecuzione degli atti richiesti, nonché di inibire la trasmissione, in caso di accoglimento dell'opposizione stessa, dei risultati di prova acquisiti sul territorio dello Stato (Cass., VI, n. 8320/2019).    

    La posizione delle altre parti private — pur a costui correlata nella dizione normativa dell'art. 178, lett. c) — non può essere considerata omogenea a quella dell'imputato.

    In primo luogo, infatti, sia pur solo con riferimento alle ipotesi indicate nell'art. 179, l'inosservanza delle disposizioni relative all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato è causa di nullità assoluta, mentre rispetto alle altre parti private è prevista unicamente una nullità a regime intermedioex art. 180. In secondo luogo, poi, per queste ultime la previsione generale di nullità è circoscritta alla sola fase processuale vera e propria, non essendo previsto un loro intervento durante le indagini preliminari o in fase di archiviazione.

    Le parti private, poi, differiscono dall'imputato anche perché possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.

    Ne consegue che è affetta da nullità, ex art. 178, lett. c), non solo l'omessa citazione a giudizio alla parte civile (Cass. III, n. 3028/1997), ma anche la mancata notifica al suo difensore munito di procura speciale (Cass. IV, n. 3843/1994).


    6. Le nullità riguardanti la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante

    L'art. 178,lett.c), dispone, nella seconda parte, che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

    La norma, così come formulata, trova applicazione solo con riferimento allacitazione in giudizio, e dunque non con riferimento al coinvolgimento di tali soggetti in altre fasi procedimentali (come, ad esempio, nell'incidente probatorio o nell'udienza preliminare). La duplicazione del riferimento alla persona offesa ed al querelante fa comprendere come la citazione in giudizio debba essere disposta, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), sempre in favore anche del querelante ove tale soggetto non coincida con la persona offesa.

    La limitata sfera di operatività non fa perdere la natura di ordine generale alla nullità, atteso che la norma si riferisce a tutti i diversi atti di citazione in giudizio — tribunale monocratico o collegiale, corte d'assise, giudizio abbreviato, direttissimo, immediato, opposizione a decreto penale di condanna —.

    La giurisprudenza ha, poi, stabilito che l'omissione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non integra una nullità assoluta o a regime intermedio, ma solamente una nullità relativa, che può essere dichiarata solo su eccezione di parte e deve essere eccepita prima dell'atto conclusivo della fase (Cass. IV, n. 11350/2008).

    È stato affermato, altresì, che il p.m. è tenuto a dare avviso alla persona offesa, che ne abbia validamente e tempestivamente fatto richiesta, della richiesta di archiviazione degli atti da lui avanzata, anche nel caso in cui essa costituisca reiterazione di istanza precedentemente presentata e rigettata dal g.i.p. all'esito della udienza camerale, tenuta ai sensi del comma 3 dell'art. 410. Ed invero è sempre affetto da nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. c), il decreto di archiviazione emesso dal g.i.p. senza che la persona offesa sia stata informata della nuova richiesta (Cass. V, n. 611/1999).

    Si ritiene, poi, che la norma dell'art. 178 possa essere estesa anche agli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato, che al momento della citazione in giudizio siano già validamente intervenuti nel procedimento, in quanto, nonostante il principio di tassatività, si ritengono prevalenti precise istanze di natura garantista, peraltro suffragate da espresse disposizioni normative, considerato che l'art. 91 attribuisce a tali enti i diritti e le facoltà riconosciute alla persona offesa e che gli artt. 505 e 511 consentono agli stessi enti dei poteri di impulso in sede dibattimentale invece non riconosciuti alla persona offesa.

    Bibliografia

    Angeletti, Le invalidità dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti del processo cautelare, Torino, 2007; Baccari, La cognizione e la competenza del giudice, Torino, 2011; Bricchetti, Il sistema della nullità degli atti, in Dir. pen. e proc. 2010, 1401; Ciampi, L'informazione dell'indagato nel procedimento penale, Milano, 2010; Dalia-Normando, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXI, 1990, 1; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Milano, 2011; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Panzavolta, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXXIII, 2005, 1; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597; Rivello, L'incompatibilità del giudice penale, Milano, 1998.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 179 - Nullità assolute.

    1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento [6274] le nullità previste dall'articolo 178, comma 1, lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale [1781b] e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [3503, 391, 401, 420, 484, 598, 666].

    2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

    1. Inquadramento

    L'art. 179 individua e disciplina le nullità assolute, e cioè le più gravose sanzioni previste nei casi di inosservanza di disposizioni normative, che, per espressa indicazione testuale, sono insanabili e possono essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    2. Le nullità assolute

    La lettura della rubrica e dell'incipit della norma dell'art. 179 lascia comprendere come i due principali caratteri tipologici delle nullità assolute siano costituiti dalla loro insanabilità e dalla possibilità di essere rilevate di ufficio.

    L'aspetto dell'insanabilità, a dire il vero, assume una valenza del tutto parziale, considerato che essa permane solo fino a quando il procedimento sia effettivamente in corso, essendone impedita la rilevazione o la deduzione dal formarsi della cosa giudicata.

    La giurisprudenza è stata assolutamente chiara che le nullità assolute e insanabili possono essere eccepite o rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma non anche dopo che il procedimento si sia concluso con l'emissione del provvedimento finale divenuto irrevocabile, dati gli effetti del giudicato che non possono essere rimossi se non nei casi espressamente previsti dalla legge (Cass. I, n. 4216/1997).

    A ciò deve aggiungersi che l'insanabilità soffre anche l'eccezione prevista dall'art. 627, comma 4, per la quale nel giudizio di rinvio non possono rilevarsi nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Per parte della dottrina (Sechi, 255) lo stesso limite varrebbe anche nel giudizio di revisione, con riguardo alle nullità precedentemente createsi.

    Coerentemente al disposto normativo, la S.C. ha affermato che nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento, di talché, nell'ipotesi in cui il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio (Cass. IV, n. 20044/2015).

    La rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento non rappresenta, invece, una peculiarità esclusiva delle nullità assolute, essendo essa riscontrabile anche con riferimento alle nullità a regime intermedio e ad alcune delle nullità relative.

    La nozione non implica un monopolio del giudice nella rilevazione della nullità, ma solo l'inesistenza di un onere della parte di sollevare la relativa eccezione, potendo tale ultima unicamente sollecitare l'attenzione del giudice.


    3. Le nullità riguardanti il giudice

    Il comma 1 dell'art. 179 indica come nullità assolute quelle: previste dall'art. 178, comma 1, lett.a); concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; derivanti dall'omessa citazione dell'imputato; derivanti dall'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

    In tutta evidenza, pertanto, il legislatore ha deciso di qualificare come ipotesi di inosservanza normativa più grave solo quelle riguardanti i soggetti necessari del procedimento penale.

    Come evincibile, poi, dalla lettura della norma dell'art. 179, comma 1, le categorie di nullità assoluta ivi indicate non sempre coincidono con quelle diordine generale disciplinate dall'art. 178.

    Tale coincidenza si realizza, tuttavia, con riferimento alle nullità assolute riguardanti il giudice, posto che la disposizione dell'art. 179 qualifica come assolute tutte le nullità prefigurate dall'art. 178, lett. a). Conseguentemente, in questa sede deve essere fatto integrale rinvio alle considerazioni già espresse a commento della norma dell'art. 178, lett. a) (v. subart. 178).

    In tema dei requisiti della sottoscrizione dell'ordinanza collegiale ex art. 309,, è stato affermato che costituisce nullità relativa la mancata apposizione in calce alla motivazione della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio, nonché l'erronea sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato che non faceva parte di quel collegio (Cass. VI, n. 42759/2005).

    Integra, poi, una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione (Cass.S.U., n. 4419/2005).

    La trattazione, da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, comma 3, lett. b), dell'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941), e cioè riferito a reati non previsti nell'art. 550,non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Cass. I, n. 13573/2009).

    La violazione, invece, del divieto per il giudice onorario di comporre i collegi, di cui all’art. 12 d.lgs. n. 116/2017, non determina un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile laddove, al momento dell’entrata in vigore del suddetto d. lgs., fosse già stata esercitata l’azione penale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 30, comma 6, dello stesso d. lgs. n. 116/2017 (Cass. II, n. 9913/2024).


    4. Le nullità concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale

    Con disposizione parzialmente difforme rispetto alla norma dell'art. 178, lett. b), l'art. 179 prevede che sono affette da nullità assolute solo le violazioni delle norme concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, e non, quindi, quelle afferenti alla partecipazione del p.m. al procedimento.

    La nullità assoluta si riferisce, pertanto, solo alla violazione delle disposizioni regolanti il promovimento dell'azione penale, con riferimento sia ai casi in cui manca uno degli atti attraverso cui si esercita tale azione che le ipotesi in cui l'atto risulti non conforme al modello legale di riferimento.

    I vizi relativi all'inizio dell'azione penale, quindi, in primo luogo riguardano la violazione del canonene procedat iudex officio, in quanto l'instaurazione dell'intervento giurisdizionale è subordinato all'atto propulsivo dell'organo pubblico e l'oggetto della cognizione del giudice può mutare solo in ragione di specifiche iniziative attribuite allo stesso ufficio del pubblico ministero.

    In applicazione dell'indicato principio, la giurisprudenza ha affermato che il g.i.p. che rimette gli atti al p.m. per la modificazione dell'imputazione con la contestazione del fatto nuovo non può procedere all'attività prevista dall'art. 392, perché tale norma presuppone l'esercizio dell'azione penale e questo si attua solo con la nuova contestazione. La proposizione di richiesta di incidente probatorio e il suo accoglimento prima che la nuova contestazione sia formulata dal p.m. integra un'ipotesi di nullità assolutaex art. 179 concernente l'esercizio dell'azione penale da parte di quest'ultimo (Cass. IV, n. 44/1993).

    Ipotesi di più facile verificazione, poi, è quella in cui non ricorra una correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, per essersi estesa la già promossa azione penale a fatti in origine non indicati.

    L'ipotesi è espressione patologica del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, in cui il fatto risultante nella decisione conclusiva risulta nuovo rispetto a quello originariamente contestato, o magari afferente a reati connessi a norma dell'art. 12, lett.b).

    Riguardo a tale situazione, la giurisprudenza di legittimità ha distinto gli effetti che da essa derivano, a seconda che riguardino la posizione dell'imputato ovvero quella del pubblico ministero.

    Così, ad esempio, è stato affermato che la nullitàex art. 522, per difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, se è di ordine generale nei confronti del p.m. in quanto riferita all'iniziativa del medesimo nell'esercizio dell'azione penale (art. 178 lett. b correlato all'art. 179, comma 1), nei confronti dell'imputato, non riguardando l'omessa citazione o l'assenza del suo difensore quando ne è obbligatoria la presenza, si atteggia a nullità a regime intermedio, che non può essere più rilevata di ufficio né dedotta dall'interessato, essendosi verificata nel giudizio di primo grado, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (art. 180) (Cass. I, n. 8712/1993). Le più recenti pronunce, tuttavia, appaiono omogenee nel ritenere che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio (così, tra le altre,Cass. IV, n. 19043/2017).

    Altra ipotesi di rilievo ex art. 179 è, poi, quella in cui il p.m. avvii un procedimento speciale in difetto dei presupposti di legge.

    In proposito, tuttavia, la giurisprudenza  ha escluso la ricorrenza della nullità assoluta con riferimento ad alcune specifiche ipotesi, come ad esempio nel caso di: emissione del decreto penale di condanna oltre il termine previsto dal comma 1 dell'art. 459, avendo tale termine natura solo ordinatoria (Cass. III, n. 2210/2006); giudizio immediato instaurato in difetto di evidenza probatoria (Cass. I, n. 9553/2000); giudizio direttissimo avviato in luogo di quello ordinario (Cass. V, n. 8069/1992).

    Si ravvisano, poi, pure ipotesi di nullità assoluta fondate su difetti riguardanti l'iniziativa cautelare.

    È stato affermato, ad esempio, che presupposto dell’adozione di misure cautelari, sia nella fase di indagini preliminari che nelle ulteriori fasi del giudizio, è la richiesta del p.m., la cui mancanza integra l’ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 179 (Cass. IV, n. 52540/2017).

    In dottrina (Panzavolta, 8) sono state considerate affette da nullità assoluta le violazioni riguardanti la capacità e la legittimazione del rappresentante del p.m., come, ad esempio, nei casi in cui le funzioni dell'accusa siano svolte da un soggetto che non appartenga all'organo del P.m., ovvero che appartenga ad un ufficio diverso da quello legittimato ad agire presso il giudice adito.


    5. Le nullità derivanti dall'omessa citazione dell'imputato

    Nell'ambito delle diverse situazioni prefigurate quali nullità di ordinegenerale dalla norma dell'art. 178, lett.c), la previsione dell'art. 179, comma 1, definisce come nullità assolute solo quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato e dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

    Con riferimento alla prima ipotesi, deve, innanzi tutto, essere chiarito il significato che assume il termine “citazione” indicato dalla norma.

    Esso, infatti, può in primo luogo avere una valenza strettamente tecnico-giuridica, per cui tale termine finisce per coincidere con il solo atto introduttivo del giudizio dibattimentale.

    Tale soluzione è stata, ad esempio, sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità quando, in tema di udienza preliminare, ha affermato che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui all'art. 419 non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, bensì rientra nel regime di cui all'art. 180. Ciò in quanto mentre l'udienza preliminare ha funzioni di filtro del rinvio a giudizio, permane invece la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio (art. 429), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419, comma 7, rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 2) in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art. 179, quando la norma parla dell'omessa citazione dell'imputato, essa non può che riferirsi alla notifica del decreto che dispone il giudizio. Al contrario, l'avviso per l'udienza preliminare, pur rientrando tra gli atti che determinano un intervento dell'imputato, non è una citazione, termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale in connessione con il giudizio (Cass. V, n. 7523/2000).

    In secondo luogo, il termine “citazione” può essere inteso anche in un'accezione funzionale, che ne allarga la portata fino a ricomprendervi tutti gli atti propedeutici all'instaurazione del contraddittorio.

    Tale tesi è stata ritenuta preferibile dalle Sezioni Unite, che hanno osservato come l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non determina una nullità assoluta ed insanabile, ma una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 (Cass. IV, n. 46991/2015).

    Le Sezioni Unite, comunque, hanno nuovamente riaffermato l’originario principio, ribadendo che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato (Cass.S.U., n. 7697/2017) .

    Sotto altro profilo, poi, deve essere osservato che la nozione di omessa citazione, utilizzata dal legislatore, concerne non solo le ipotesi in cui la citazione manchi del tutto, ma anche quei casi in cui essa presenti delle carenze tali da impedirne il regolare svolgimento della funzione.

    La citazione è una fattispecie complessa recettizia, per cui la relativa nullità può riguardare sia la citazione che la sua notificazione.

    Con riferimento ad essa, la sentenza della Corte cost. n. 159/2006, ha chiarito che la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 ricorre solo nel caso in cui la notifica della citazione dell'imputato sia stata omessa, mentre è sufficiente la nullità a regime intermedio, di cui all'art. 180, per le ipotesi di notificazione irrituale, ma comunque idonea a garantire la conoscenza dell'atto stesso.

    Il principio è stato seguito dalle Sezioni Unite, per le quali, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 (Cass.S.U., n. 119/2005).

    In applicazione degli indicati principi, la giurisprudenza ha affermato, risolvendo casi specifici, che l'errata indicazione della data d'udienza per il giudizio d'appello, contenuta nell'avviso ex art. 601 comunicato al difensore di fiducia, determinando un'incertezza sul giorno della comparizione, comporta la nullità del decreto stesso, ai sensi dell'art. 601, comma 6, in relazione all'art. art. 429, comma 1, lett. f), a nulla rilevando che, nell'avviso comunicato all'imputato presso il medesimo difensore domiciliatario, la data sia stata esattamente indicata, trattandosi di nullità di ordine generale ed assoluta compresa tra quelle che riguardano il diritto di difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), in relazione all'art. 179, comma 1, posto che nel contrasto tra i due atti resta una incertezza sulla individuazione del giorno della effettiva comparizione (Cass. III, n. 26507/2015).

    È stato, quindi, affermato, in tema di mandato d'arresto europeo, che qualora l'A.G. dello Stato emittente — dopo la decisione di esecuzione di un m.a.e. a giustizia italiana soddisfatta — richieda il trasferimento temporaneo della persona, ai sensi dell'art. 24, comma 2, l. n. 69/2005, la corte d'appello deve provvedere all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 17 della stessa legge, a pena di nullità ex artt. 178 lett. b) e 179, in relazione all'art. 178 lett. c) (Cass. VI, n. 29819/2015).

    In tema, invece, di notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179, ma una irrituale notifica, la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), a regime intermedio, la quale ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato  (Cass. II, n. 5479/2020).


    6. Le nullità derivanti dall'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza

    Come in precedenza accennato, l'altra causa di nullità assoluta che la previsione dell'art. 179, comma 1, desume dall'art. 178, lett.c), è quella relativa all'assenza del difensore dell'imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

    La norma si riferisce alle ipotesi — come, ad esempio, l'udienza preliminare, l'udienza dibattimentale o l'incidente probatorio — in cui all'obbligatorio avviso al difensore del compimento dell'atto fa seguito l'obbligatoria presenza dello stesso difensore.

    La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.c) e 179, comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4 (Cass.S.U., n. 24630/2015).

    Da tale enunciato si comprende come la disposizione dell'art. 179, comma 1, non si riferisca al caso in cui l'imputato si presenti in dibattimento, o in qualsiasi altra sede in cui ne sia obbligatoria la presenza, sprovvisto di alcun difensore, ma all'ipotesi in cui manchi il difensore, di fiducia o di ufficio, a causa dell'omissione o dell'invalidità dell'avviso, come, del resto, confermato dall'art. 97 che, tutelando il principio dell'insostituibilità della difesa, limita la nomina di altro difensore prontamente reperibile alle sole ipotesi in cui quello di fiducia o di ufficio precedentemente nominato non sia stato reperito, non sia comparso ovvero abbia abbandonato la difesa.

    In caso di due difensori, poi, si ha nullità assoluta solo se entrambi non siano stati avvisati, o siano stati invalidamente avvisati, in quanto l'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2 (Cass. I, n. 11232/2020). 

    Ai fini dell'applicazione dell'art. 179, comma 1, non occorre che l'assenza del difensore perduri per tutto il tempo durante il quale si svolge l'attività processuale in cui è obbligatoriamente richiesta la sua presenza, ma è sufficiente che essa interessi anche solo una parte di essa, purché vi si compiano atti che coinvolgono l'imputato.

    Il difensore, di cui è richiesta l'obbligatoria presenza ex art. 179, deve essere capace, e cioè provvisto dei requisiti necessari per esercitare validamente il suo ufficio.

    Si ha nullità assoluta anche quando viene impedito il contatto tra il difensore e l'indagato sottoposto a misura cautelare, arresto o fermo, senza l'emanazione di un apposito provvedimento.


    7. Le nullità assolute speciali

    Il comma 2 dell'art. 179 considera, altresì, insanabili e rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

    In tal maniera, pertanto, il legislatore ha esteso il regime delle nullità assolute generali, di cui al primo comma, a quelle che singole norme di legge qualificano espressamente come tali.

    In realtà il codice di rito prevede una sola ipotesi di nullità assoluta speciale, e cioè quella prevista dall'art. 525, comma 2, che stabilisce che la sentenza deve essere deliberata, a pena di nullità assoluta, dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.

    Altra ipotesi di nullità assoluta speciale è, poi, quella configurata dalla norma dell'art. 15 d.P.R. n. 574/1988, che si riferisce alla violazione delle norme che impongono, nei procedimenti che si svolgono in Trentino Alto Adige, l'uso della lingua tedesca o ladina.

    Le nullità derivanti dalle violazioni della disciplina sull'uso processuale della lingua negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono assolute ed insanabili, nonché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. III, n. 47224/2005).

    In ogni modo, nei procedimenti penali pendenti nel territorio della regione del Trentino Alto Adige nei confronti di indagato che abbia dichiarato di scegliere la lingua tedesca, la presentazione, nella fase preprocessuale, da parte del difensore, di un atto redatto in lingua italiana non costituisce causa di nullità (Cass. III, n. 42459/2015).

    Bibliografia

    Bricchetti, Il sistema della nullità degli atti, in Dir. pen. e proc. 2010, 1401; Carcano, Brevi note sulle regole decisorie che governano il processo penale, in Cass. pen. 2004, 811; Dalia-Normando, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, 1; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Milano, 2011; Dinacci, Giurisdizione penale e giusto processo, verso nuovi equilibri, Padova, 2003; Iacoboni, Precostituzione e capacità del giudice. Le violazioni tabellari e il regime delle nullità, Milano, 2005; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Panzavolta, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, Roma, XXXIII, 2005, 1; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597; Sechi, Nullità assolute e durata ragionevole dei processi: prassi applicative e riflessioni de iure condendo, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 250.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 180 - Regime delle altre nullità di ordine generale.

    1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado [442, 444, 525] ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

    1. Inquadramento

    L'art. 180 disciplina le nullità a regime intermedio, specificando il peculiare regime previsto per quelle nullità di ordine generale che siano diverse da quelle per le quali l'art. 179 stabilisce la sanzione della nullità assoluta.

    2. Le nullità a regime intermedio

    In ragione di quanto previsto dalla rubrica dell'art. 180, dedicato al “Regime delle altre nullità generali”, si comprende come le nullità oggetto di disciplina in tale norma siano individuabili, in esito ad una sorta di operazione algebrica, sottraendo dalle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 quelle assolute previste dall'art. 179.

    In mancanza di un termine identificativo stabilito dal legislatore, queste nullità vengono definite come intermedie (o relativamente assolute), in quanto rappresentano qualcosa di meno di quelle assolute e differiscono da quelle relative, avendo un trattamento che le colloca in una posizione mediana tra il regime delle nullità assolute e quello delle nullità relative.

    Il trattamento di tali nullità si connota, in particolare, per essere regolato da un sistema di norme mutuate sia dai sistemi tipici delle nullità assolute che da quelli riguardanti le nullità relative.

    Ponendo a confronto, dunque, le nullità di ordine generale indicate dall'art. 178 e le ipotesi di nullità assoluta previste dall'art. 179, residuano, quali nullità intermedie, con riferimento all'art. 178, lett. b), solo quelle relative alla partecipazione del p.m. al procedimento, mentre con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 178, lett. c), tutte le ipotesi relative all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato — con la sola esclusione delle nullità derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza — e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

    Con riferimento alla nullità a regime intermedio derivante dalla violazione delle norme relative alla partecipazione — eventualmente anche obbligatoria — del p.m. al procedimento, deve essere notata la diversa disciplina stabilita dal legislatore rispetto all'assenza del difensore dell'imputato che, come osservato, determina una nullità assoluta nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza.

    La giurisprudenza ha osservato che nessuna nullità della sentenza è configurabile nel rifiuto del pubblico ministero, presente in udienza, di concludere nel merito; non rileva sul punto, infatti, il disposto dell'art. 178, lett. b), che sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua “partecipazione al procedimento”: l'obbligo di partecipazione al procedimento, invero, non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice (Cass. II, n. 6916/1996).

    Le nullità a regime intermedio più frequenti, in ogni modo, sono quelle relative alle violazioni di garanzie difensive, soprattutto riguardanti la posizione dell'imputato, che, in qualsiasi maniera, possano limitare la realizzazione di un contraddittorio pieno ed effettivo.


    3. Il regime delle nullità intermedie

    Le nullità intermedie sono, al pari di quelle assolute, rilevabiliex officio, e, in maniera analoga a quanto previsto per le nullità relative, sanabili in un momento antecedente al verificarsi dell'irrevocabilità del provvedimento giurisdizionale, seppur entro cadenze temporali più ampie.

    Il carattere distintivo e peculiare di questa specie di nullità, pertanto, è costituito dalla rilevabilitàe deducibilità entro determinati limiti temporali, oltre i quali la nullità non può più essere fatta valere, con conseguente consolidazione degli effetti, in applicazione del principio di conservazione.

    Con riguardo alla loro sanabilità, deve essere evidenziato come le nullità a regime intermedio siano soggette, oltre che alle sanatorie generali e speciali di cui alle norme degli artt. 182, comma 2, 183 e 184,anche alla sanatoria “interna” alla norma dell'art. 180, collegata all'inutile decorso dei termini di rilevazione e deduzione da essa fissati.

    Si tratta di termini certamente più lunghi di quelli previsti per lenullità relative, ma pur sempre sussistenti e di cui tener necessariamente conto.

    Le nullità intermedie sono rilevate siaex officio, come testualmente indicato dalla norma, che su eccezione di parte, ponendosi per tale ultima come un vero e proprio onere. La mancata osservanza di tale onere, tuttavia, non comporta la caducazione della possibilità di veder rilevata la nullità, che però, in tale caso, viene completamente rimessa all'iniziativa del giudice, tenuto a rilevarla nei termini imposti dalla norma.

    Con riguardo a tali ultimi, poi, deve essere osservato che la norma dell'art. 180 dispone che i termini stabiliti per la rilevanza e deducibilità delle nullità di cui all'art. 178, diverse da quelle previste dall'art. 179, non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

    In sostanza, le nullità verificatesi prima del dibattimento devono essere rilevate e dedotte anteriormente alla sentenza di primo grado, mentre quelle verificatesi nel corso del dibattimento, devono essere rilevate e dedotte anteriormente alla sentenza del grado successivo.

    Uno specifico problema interpretativo si è posto con riferimento alle nullità a regime intermedioverificatesi durante la fase degli atti preliminari al dibattimento.

    Secondo un primo orientamento, in tali casi varrebbe il limite costituito dalla deliberazione della sentenza emessa in esito al dibattimento.

    Per tale esegesi, la nullità, di ordine “intermedio”, essendo riferibile alla fase degli atti preliminari al dibattimento, da considerare funzionalmente e strutturalmente diversa da quella propriamente dibattimentale, deve essere dedotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180, prima ipotesi, prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. III, n. 529/1998).

    Per l'orientamento opposto, invece, il termine “giudizio” indicato dall'art. 180 comprenderebbe sia il dibattimento vero e proprio che la fase immediatamente precedente degli atti preliminari, per cui la relativa nullità non può più essere fatta valere dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Cass. III, n. 3028/1997).

    Allo stesso modo, non è chiaro se le nullità intermedie intercorse prima della formale apertura del dibattimento siano assoggettate al termine di rilevazione previsto per quelle che si collocano prima del giudizio — in tal caso effettuando un'interpretazione rigorosamente letterale della parola “giudizio” — ovvero al più ampio termine fissato per le nullità che si verificano nel giudizio.

    Completamente diversa, poi, è la valenza che assume l'espressione “dopo la deliberazione della sentenza” a seconda che ci si riferisca all'attività di deduzione delle parti — che, all'evidenza, non può spingersi oltre la chiusura del dibattimento o della discussione — ovvero al potere di rilevazione del giudice — che rimane integro anche durante lo svolgimento della fase decisoria —.

    La giurisprudenza ha precisato che i termini di rilevabilità e di deducibilità delle nullità di ordine generale di cui agli artt. 178 e 180 sono stabiliti con riferimento alla deliberazione della sentenza di primo grado o, se le nullità sono occorse nel giudizio, con riferimento alla sentenza del grado successivo. Poiché l'art. 180 è formulato avendo riguardo alla figura dell'imputato, il riconoscimento delle stesse garanzie al fermato e all'arrestato, in relazione alle nullità incorse nel giudizio di convalida e nel successivo riesame, deve essere attuato mediante l'estensione analogica delle norme previste per le indagini preliminari e il dibattimento. Ne consegue che le nullità verificatesi prima dell'udienza di convalida possono essere rilevate e dedotte soltanto prima dei provvedimenti adottati dal giudice nella stessa udienza, mentre quelle incorse nelle fasi successive possono essere rilevate e dedotte in sede di riesame (Cass. I, n. 333/1993).


    4. La c.d. perpetuatio nullitatis

    Altra questione interpretativa insorta della norma è quella relativa alla soluzione da darsi all'ipotesi in cui, dedotta nei termini la nullità a regime intermedio da parte dell'interessato, essa poi non venga dichiarata dal giudice nei termini stabiliti dall'art 180.

    In particolare controversa è la conseguenza che deriva dall'indicata situazione, non essendo chiaro, cioè, se la nullità non riconosciuta dal giudice comunque permane durante il successivoiterprocessuale, senza necessità di prospettazione di nessun'altra specifica deduzione, ovvero se tale nullità deve essere nuovamente eccepita, formando oggetto di un apposito motivo di impugnazione.

    In altri termini, si tratta di verificare se, nell'ipotesi indicata, le nullità intermedie devono essere convertite in motivi di impugnazione, ovvero se le stesse, al pari del regime previsto per le nullità assolute, diventano automaticamente oggetto di devoluzione al giudice nei successivi gradi, in tal caso determinando una perpetuatio nullitatis che, senza soluzione di continuità, dura fino alla formazione del giudicato.

    In favore di questa seconda opzione militerebbero, per la prevalente dottrina (Panzavolta, 12), fondanti argomenti, quali: il silenzio serbato sul punto da parte del legislatore, a differenza di quanto effettuato nel caso dell'art. 181 per le nullità relative — in cui è stato espressamente previsto l'onere di riproporre mediante impugnazione una nullità tempestivamente dedotta —; nonché l'assenza di qualsiasi indicazione contraria ricavabile dalla disciplina dell'appello.


    5. Casistica

    Il numero di pronunce rese dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'individuazione delle nullità a regime intermedio è molto elevato lambendo la quasi totalità delle fasi e degli istituti che caratterizzano il sistema processuale.

    Allo scopo di darne una rappresentazione solo esemplificativa deve, in primo luogo, essere osservato che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Cass.S.U., n. 5396/2015).

    La traduzione dell'ordinanza cautelare effettuata in forma orale anziché scritta determina una nullità a regime intermedio, da ritenersi sanata nel caso in cui al compimento dell'atto abbiano assistito la parte ed il suo difensore senza nulla eccepire (Cass. F, n. 47739/2015).

    L'omessa notifica all'indagato della data fissata per l'udienza camerale di riesame determina una nullità di ordine generale a regime intermedio soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 ed alla sanatoria di cui all'art. 184 (Cass. II, n. 3694/2016).

    Nell'ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, quindi, non è consentito al p.m. di procedere a modificazioni dell'imputazione o a contestazioni suppletive, in quanto l'art. 441, nel richiamare le disposizioni previste per l'udienza preliminare, esclude l'applicazione dell'art. 423, con la conseguenza che la violazione della predetta norma determina un'ipotesi di nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio (Cass. IV, n. 3758/2015).

    La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti (Cass. IV, n. 9817/2015).

    L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non determina una nullità assoluta ed insanabile, ma una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 (Cass. IV, n. 46991/2015), così come avviene anche nel caso di omessa notifica di tale avviso in favore della persona offesa (Cass. III, n. 51076/2017).

    L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 (Cass. III, n. 26266/2018).

    La scelta erronea del pubblico ministero, il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti (Cass. V, n. 9875/2014).

    L'eventuale erronea dichiarazione di latitanza, non determina una nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Cass. VI, n. 10957/2015).

    Il provvedimento con cui il giudice dispone la partecipazione a distanza dell'imputato al dibattimento , fuori dei casi previsti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180, in quanto relativa all'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato, di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), e pertanto, quando la parte vi abbia assistito, tale nullità deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2 (Cass., IV, n. 22039/2018).

    L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 161, comma 4, nella notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello rientra nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio cosicché deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Cass. V, n. 2314/2016).

    In tema di procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, l'omessa notificazione della domanda, a cura della cancelleria, al competente ministero ai fini dell'art. 646, comma 2, determina una nullità generale a regime intermedio a norma dell'art. 180, rilevabile anche di ufficio, che deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica vi partecipi, ovvero, per la prima volta, mediante ricorso per cassazione (Cass. III, n. 19181/2018).

    L'omissione dell'avviso all'indagato di accertamenti tecnici irripetibili, ancora, integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata con l'acquisizione concordata della relazione di consulenza (Cass. V, n. 11086/2015).

    In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 (Cass. V, n. 39221/2015).

    Nel procedimento di esecuzione, invece, è affetto da nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (Cass. I, n. 40688/2015).

    Nel procedimento di sorveglianza, infine, l'inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni che devono intercorrere tra la notifica dell'avviso di udienza al difensore e la data di quest'ultima dà luogo a nullità a regime intermedio del provvedimento che lo definisce, che, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione dell'avviso, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (Cass. I, n. 34077/2014).

    Bibliografia

    Angeletti, Le invalidità dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti del processo cautelare, Torino, 2007; Bricchetti, Il sistema della nullità degli atti, in Dir. pen. e proc. 2010, 1401; Ciampi, L'informazione dell'indagato nel procedimento penale, Milano, 2010; Cultrera, Deposito dell'ordinanza cautelare e interrogatorio di garanzia, in Dir. pen. e proc. 2006, 865; Dalia-Normando, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, 1; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Milano, 2011; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Panzavolta, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXXIII, Roma, 2005, 1; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597; Sechi, Nullità assolute e durata ragionevole dei processi: prassi applicative e riflessioni de iure condendo, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 250.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 181 - Nullità relative.

    1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179, comma 2, sono dichiarate su eccezione di parte [2741a, 2922; 2441b trans.].

    2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari [326 s.] e quelli compiuti nell'incidente probatorio [392 s.] e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare [419 s.] devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare [447, 449, 453, 459, 550], le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 [2441b trans.].

    3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [429, 4502, 456, 552] ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [428], devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

    4. Le nullità verificatesi nel giudizio [438 s., 444 s., 465 s.] devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.

    1. Inquadramento

    L'art. 181 disciplina le nullità relative che, per espressa indicazione del comma 1, sono di natura diversa da quelle previste dagli artt. 178 e179, comma 2, e quindi distinte sia dalle nullità generali che da quelle assolute originanti da disposizioni speciali.

    2. Le nullità relative

    La disposizione dell’art. 181 completa il quadro normativo codicistico riguardante la categoria delle nullità e dei relativi regimi sanzionatori prevedendo le nullità relative.

    Il metodo “per esclusione”, utilizzato dal legislatore nell’art. 181, comma 1, per effettuare la loro individuazione, consente di comprendere come le nullità relative siano tutte speciali. Per individuare una nullità relativa, cioè, serve che essa sia prevista da una disposizione speciale, purché tale ultima non qualifichi la nullità come assoluta.

    Il primo comma dell'art. 181 si conclude prevedendo che le nullità relative sono dichiarate su eccezione di parte, e cioè su eccezione della parte interessata, in coerenza con quanto previsto dall'art. 182, comma 1.

    Il legislatore, quindi, ha rimesso alla parte il potere di condizionare il controllo del giudice sulla regolarità di un atto. Finché l'eccezione di parte non interviene, e cioè il relativo diritto potestativo non viene esercitato, l'atto è solo invalidabile, e il giudice non può dichiarare la nullità, ma solo rinnovare l'atto da essa affetto. Gli effetti dell'atto, precari sino alla proposizione dell'eccezione di parte, diventano stabili solo a seguito dell'inutile decorso del termine prescritto a pena di decadenza.

    Si tratta di una soluzione senz'altro coerente con i principi del rito accusatorio e del ruolo di terzietà in esso riservato al giudice, pur sussistendo, tuttavia, il rischio che un'eccezione di parte dolosamente ritardata possa determinare, per invalidità derivata, la nullità dell'intera attività processuale successivamente svoltasi, in palese contrapposizione al principio della ragionevole durata del processo. Proprio al fine di scongiurare l'indicato rischio, il legislatore ha sensibilmente ridotto, rispetto alle nullità a regime intermedio, i termini entro cuieccepire le nullità relative.

    La giurisprudenza ha osservato che il principio fissato dal comma 1 dell'art. 181, secondo il quale le nullità relative sono dichiarate su eccezione di parte, si riferisce alle sole situazioni giuridiche esaurite e concluse, di fronte alle quali il solo potere del giudice sarebbe quello di dichiarare la nullità. Detto principio non vale, invece, in quelle situazioni in cui, per potestà originarie, sussiste ancora nel giudice la capacità di provvedere, in modo certo, alla soddisfazione di quello stesso interesse che l'atto nullo assicura in modo precario ed eventuale. L'interpretazione letterale della suddetta norma, infatti, non può portare a stravolgere lo spirito della riforma introdotta nella materia de qua dal nuovo codice di rito, che è quello di tendere a ridurre la possibilità di intoppi processuali e non quello di lasciare in vita situazioni affievolite, che potrebbero tardivamente travolgere il procedimento, fin quando la parte interessata conservi il diritto potestativo di eccezione (Cass. VI, n. 2919/1991).

    Le nullità relative presentano tre caratteristiche tipizzanti, e cioè: la sanabilità; la dichiarabilità solo su eccezione di parte; la limitazione temporale, da rispettare a pena di decadenza, entro cui proporre l'eccezione.


    3. I termini per l'eccezione

    I commi 2, 3 e 4 dell'art. 181 stabiliscono i vari termini entro le cui le nullità relative devono essere eccepite. Il quadro complessivo di tali norme consente, quindi, di individuare i diversi tempi di rilevazione di esse da parte dell'interessato, che mutano tra loro a seconda della particolare tipologia di atto viziato — sempre che non si tratti di atti cui la parte stessa abbia assistito, in tal caso dovendosi applicare i differenti termini di cui all'art. 182, comma 2.

    In primo luogo, il comma 2 dell'art. 181 dispone che le nullità relative concernenti gli atti delle indagini preliminari, quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 424, di solito identificato in quello con cui il g.u.p. dichiara la chiusura della discussione nell'udienza preliminare. L'indicato termine, infatti, non sembra potersi identificare con quello della successiva lettura in udienza della sentenza di non luogo a procedere o del decreto che dispone il giudizio, considerato che, dopo la chiusura della discussione, né le parti possono svolgere una qualche attività o interloquire con il giudice, né tale ultimo può procedere a nessuna rilevazione ex officio.

    La giurisprudenza ha affermato che l'omissione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non integra una nullità assoluta o a regime intermedio, ma solamente una nullità relativa, che può essere dichiarata solo su eccezione di parte e deve essere eccepita prima dell'atto conclusivo della fase (Cass. IV, n. 11350/2008).

    La seconda parte del comma 2 dell'art. 181 prevede, poi, che quando manchi l'udienza preliminare, le nullità debbano essere eccepite entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, e cioè entro la decisione solutoria delle questioni preliminari all'apertura del dibattimento.

    Lo stesso termineexart. 491, comma 1, è, quindi, fissato dalla norma del comma 3 dell'art. 181 per eccepire le nullità relative concernenti: il decreto che dispone il giudizio; gli atti preliminari al dibattimento; le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice — anche se tali ultime possono pure essere dedotte con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

    La giurisprudenza ha osservato che, atteso il principio di tassatività che vige in materia di impugnazioni, non è esperibile alcuna impugnazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare abbia respinto una eccezione di nullità, trattandosi di provvedimento da considerare meramente strumentale rispetto alla decisione da adottare all'esito di detta udienza (decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere). Ove la dedotta nullità sia effettivamente sussistente, essa potrà quindi essere fatta valere, in caso di rinvio a giudizio, solo nella fase successiva al detto rinvio e segnatamente, quando si tratti di nullità relative, solo in sede di trattazione delle questioni preliminari, ai sensi dell'art. 491 (Cass. I, n. 4688/1993).

    È stato poi affermato, con riferimento al dies a quo da cui poter iniziare ad eccepire le nullità relative, che il ritardato deposito di intercettazioni non comporta la loro inutilizzabilità, non essendo detta sanzione prevista dall'art. 271, comma 1, per siffatti vizi. Esso non può peraltro essere dedotto prima del termine indicato dall'art. 181, comma 2, termine al quale, concludendosi le indagini preliminari, è rimandata la verifica della validità degli atti espletati durante le indagini, nell'interno del procedimento principale (Cass. VI, n. 4391/1995).

    La norma del comma 4 dell'art. 191 prevede, infine, che le nullità verificatesi nel corso del giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della sentenza definitiva.

    L'indicato principio, afferente alla conversione delle nullità relative in motivi di gravame, deve ritenersi applicabile anche a tutte le nullità relative ritualmente eccepite ma non dichiarate dal giudice.


    4. Casistica

    Anche le nullità relative sono state oggetto di individuazione in diverse decisioni della giurisprudenza di legittimità.

    Allo scopo di offrine una rappresentazione esemplificativa, deve, in primo luogo, essere osservato che nel procedimento conseguente all'appello avverso provvedimenti in materia di sequestro preventivo, l'acquisizione di atti da parte del giudice al di fuori dell'udienza camerale di cui all'art. 127 (applicabile in forza del richiamo dell'art. 322-bis all'art. 310) viola il principio del contraddittorio, determinando una nullità ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 181, in quanto il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione utilizzabile ai fini della decisione (Cass. III, n. 5935/2015).

    La violazione da parte del pubblico ministero del termine per la presentazione dell'imputato al giudice per il procedimento con il rito direttissimo non comporta una nullità di ordine generale, ma relativa, che, in quanto tale, deve essere dedotta e nei termini di cui all'art. 491, comma 1, rientrando fra quelle previste dall'art. 181 (Cass. VI, n. 34558/2014).

    Nel rito abbreviato, la nullità derivante dall'illegittimo diniego della richiesta di trattazione in pubblica udienza del giudizio integra un'ipotesi di nullità relativa, e non assoluta o a regime intermedio, atteso che il regime di pubblicità opera a richiesta dell'imputato (Cass. I, n. 27231/2015).

    La nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Cass. V, n. 34515/2014).

    Allo stesso modo, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura di nullità relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 (Cass. III, n. 19649/2019).

    L’inosservanzadeltermine di quindici giorni per lapresentazione immediata dell’imputato davanti al giudice di pace, previsto dall’art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, determina una nullità relativa, ai sensi dell’art. 181, comma 3, che deve essere necessariamente eccepita entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1  (Cass. I, n. 32748/2019).

    L’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell’esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell’art. 182, comma 2, e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l’impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell’art. 181, comma 4 (Cass. III, n. 21374/2018).

    La celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, fuori dai casi previsti dall'art. 599, determina, allo stesso modo, una nullità relativa soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 (Cass. II, n. 3663/2016).

    In tema di procedimento di prevenzione, infine, la violazione dell'obbligo di procedere, su richiesta di parte, in udienza pubblica integra una nullità relativa, la quale deve essere eccepita dalle parti presenti, a pena di decadenza, prima che venga compiuto il primo atto del procedimento o, se non è possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto (Cass. V, n. 3590/2015).

    Bibliografia

    Angeletti, Le invalidità dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti del processo cautelare, Torino, 2007; Bricchetti, Il sistema della nullità degli atti, in Dir. pen. e proc. 2010, 1401; Carcano-Izzo, Arresto, fermo e misure coercitive nel nuovo processo penale, Padova, 1990; Dalia-Normando, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, Roma, XXI, 1990, 1; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Milano, 2011; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Panzavolta, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, Roma, XXXIII, 2005, 1; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 182 - Deducibilità delle nullità.

    1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

    2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181, commi 2, 3 e 4.

    3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza [173].

    1. Inquadramento

    L'art. 182 è una norma autonoma nell'ambito del Titolo VII del Libro II del codice di rito, in quanto dedicata, in modo esclusivo, alla deducibilità delle nullità, e cioè all'individuazione dei soggetti legittimati e degli specifici termini entro cui dedurre le nullità intermedie ed eccepire le nullità relative.

    2. Profili generali

    Pur in presenza di un'apparente discrasia letterale, determinata dal fatto che la rubrica utilizza il verbo “dedurre” mentre il corpo normativo più volte indica quello “eccepire”, non sussiste dubbio di sorta in ordine al fatto che il disposto dell'art. 182 regola, ad un tempo, sia le ipotesi in cui dedurre le nullità intermedie che quelle in cui eccepire le nullità relative.

    Esulano, invece, dalla sfera normativa dell'art. 182 le nullità assolute, che essendo, per loro natura, rilevabili ex officio, possono anche essere soggette a deducibilità dalla parte che vi ha dato causa ovvero che non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

    Ancor più chiaramente, è esclusa l'applicazione della norma alle ipotesi di sanatoria, che, diversamente dai casi regolati dall'art. 182, consiste in un atto o in un fatto successivo all'atto nullo che interviene a surrogare, e quindi ad eliminare, il predetto vizio.

    Diverso, invece, è il ruolo della carenza di legittimazione a seconda che si tratti di nullità relative o di nullità a regime intermedio. In quest'ultimo caso, infatti, l'illegittima deduzione della parte può anche non influire sulla sorte della nullità, qualora il giudice sia ancora nei termini per poterla rilevare di ufficio; mentre nel caso delle nullità relative la carenza di legittimazione parifica i suoi effetti a quelli della sanatoria, in quanto, non potendo intervenire il giudice di ufficio, la nullità si sana per inutile decorso del tempo.

    Perché la deduzione delle nullità intermedie e l'eccezione di quelle relative siano valide, tuttavia, è necessario che ricorrano due condizioni: una di natura soggettiva, inerente alla legittimazione a dedurre od eccepire la nullità; ed una di natura oggettiva, rappresentata dall'osservanza dei termini per il rilievo delle nullità.


    3. La legittimazione a dedurre od eccepire la nullità

    Il comma 1 dell'art. 182 stabilisce che le nullità previste dagli artt.180 e 181non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovveronon ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

    La legittimazione si esplica, pertanto, in una duplice forma, di cui una negativa e l'altra positiva.

    Con riferimento a quella negativa, essa si sostanzia, come detto, nel non aver causato o concorso a dar causa alla nullità.

    Tale forma di legittimazione è finalizzata a garantire l'obbligo della buona fede nell'esplicazione delle attività processuali, nel senso che la parte che ha causato un fatto ingiusto non può invocare la protezione della legge.

    A tal fine, la norma ritiene essere sufficiente l'implicazione concreta della parte nella realizzazione della causa o di una condizione da cui la nullità origina, a mezzo, quindi, di una partecipazione attiva all'esecuzione dei fattori generanti il vizio, non rilevando, invero, che la stessa parte abbia favorito il configurarsi di una mera occasione che abbia dato corso alla nullità stessa. La norma non richiede un'intenzione fraudolenta della parte, ma solo che questa non sia rimasta estranea alla realizzazione dei fattori produttivi del vizio.

    Il principio è stato chiarito in alcune applicazioni effettuate dalla giurisprudenza di legittimità, che ha, ad esempio, affermato che qualora p.m. e difesa concordemente richiedano una sentenza di proscioglimento con formula ampia prima del dibattimento e l'istanza sia accolta dal giudice, si verifica una sanatoria (ex art. 183) della nullità, poiché le parti hanno accettato gli effetti dell'atto. In ogni caso la nullità non è deducibile oltre (ex art. 182, comma 1) avendo le medesime concorso a darvi causa (Cass. III, n. 7541/1999).

    Parimenti, la nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato richiesto tardivamente non può essere dedotta dall'imputato che vi ha dato causa (Cass. II, n. 45144/2008).

    In tema di riesame la violazione del termine di tre giorni liberi di cui agli artt. 309, comma 8, e 324, comma 6, non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all'art. 182 ed alla sanatoria di cui all'art. 184, e che tale vizio non può essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa (Cass. III, n. 44075/2014).

    Non può, inoltre, eccepire la nullità della notifica effettuata in sede di rinnovazione, per avere concorso a darvi causa con il proprio comportamento, il difensore di fiducia, che, consapevole della correttezza della prima notifica, omette di evidenziare al giudice l'erronea valutazione in cui è incorso nel ritenere l'invalidità di questa (Cass. II, n. 19290/2015).

    Passando, quindi, all'esame della forma di legittimazione positiva prevista dall'art. 182, comma 1, essa consiste nell'interesse a vedere osservata la disposizione normativa che si assume violata.

    Le Sezioni Unite hanno, in proposito, chiarito che, per censurare una nullità generale a regime intermedio di un atto processuale, è necessario dedurre un pregiudizio concreto ed attuale(Cass. S.U., n. 15069/2024).      

    Perché si abbia interesse a dedurre o a eccepire la nullità non occorre, però, che alla parte sia derivato uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio direttamente dall'atto nullo, ma è sufficiente che vi sia la possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un diritto o di un interesse giuridico nella parte (Cass. III, n. 8324/1994).

    In applicazione dell'indicato principio è stato, quindi, osservato che la nullità dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia per assenza del di lui difensore, non avvisato dell'incombente, può essere dedotta esclusivamente dall'interessato e non anche dal soggetto raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie (Cass. II, n. 33681/2009).

    L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata (Cass. IV, n. 47288/2014).

    L'omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore determina, ancora, una nullità non assoluta, che è sanata dalla presentazione dell'opposizione poiché, avendo l'atto conseguito lo scopo cui era diretto, viene meno l'interesse dell'imputato all'osservanza della disposizione violata (Cass. IV, n. 16611/2019).

    Nel giudizio cartolare di appello celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale pandemica, l' omessa comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale , in violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, conv., con modd., in l. n. 176 del 2020, è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile, e conseguentemente rilevabile, unicamente a condizione che la parte privata vi abbia interesse, non ravvisabile se non sia stato allegato uno specifico, attuale e verificabile pregiudizio conseguente all'omissione (Cass. II, n. 33455/2023).

    E' causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienzafissataper la requisitoria del Procuratore Generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire (Cass. II, n. 30499/2023).

    Da ultimo, deve essere osservato come, con riferimento alla legittimazione del p.m. a dedurre o ad eccepire la nullità, non risulti chiaro se essa debba essere valutata alla stregua dei criteri indicati, in ragione del ruolo di parte che il p.m. riveste e delle condizioni di parità garantite dalla norma dell'art. 111, comma 2, Cost.; ovvero se l'indicata funzione ancora origini dal disposto dell'art. 73 ord. giud., che riserva al p.m. il compito di vegliare sull'esatta osservanza della legge, eventualmente anche rilevando nullità concernenti altri soggetti processuali.


    4. I termini per il rilievo delle nullità

    Il comma 2 dell'art. 182 stabilisce che la nullità di un atto, quando la parte vi assiste, deve essere eccepita prima del suo compimento, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

    Si tratta di una disposizione finalizzata ad impedire l'adozione di comportamenti dolosamente inerti della parte, nonché a prevenire la nullità, o comunque ad impedirne la diffusione dei suoi effetti.

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la parte su cui grava l'onere di eccepire, ex art. 182, comma 2, la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore — ovvero il pubblico ministero —, in nessun caso l'indagato o l'imputato né altra parte privata, in quanto l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale (Cass.S.U., n. 5396/2015).

    Nel caso, poi, in cui la nullità dell'atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l'avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell'indagato o dell'imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 182, comma 2 (Cass.S.U., n. 5396/2015).

    L'espressione “immediatamente dopo” il compimento dell'atto, risulta di non facile interpretazione, in ragione della sua evidente genericità, soprattutto con riferimento a quei casi in cui non appare semplice stabilire quando un atto sia stato effettivamente compiuto.

    La giurisprudenza ha affermato, al riguardo, che l'art. 182, comma 2, nel prevedere che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto possa essere eccepita, al più tardi, “immediatamente dopo” il compimento dell'atto stesso, non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo, in realtà, la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle “memorie o richieste” che, ai sensi dell'art. 121, possono essere inoltrate “in ogni stato e grado del procedimento”. Ne consegue che non può essere considerata tempestiva la proposizione di una eccezione di nullità quando essa sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell'atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento (Cass. I, n. 4017/1997).

    In applicazione dell'indicato principio è stato, quindi, osservato, in tema di procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, che la nullità derivante dall'intempestiva notificadell'avviso del giorno fissato per l'audizione dell'imputato da parte del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 101, comma 2, disp. att., non è assoluta, ma rientra nel novero delle nullità a regime intermedio che deve essere eccepita, a norma dell'art. 182, prima della deliberazione dell'ordinanza da parte del tribunale del riesame (Cass. I, n. 460/1999).

    La violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma 2, e quindi, laddove si sia proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, entro il momento di presentazione dell'atto di opposizione al detto decreto (Cass. IV, n. 40809/2019).

    Ancora, la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182, prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione (Cass. III, n. 41063/2015).

    La revoca, poi, dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Cass. VI, n. 53823/2017; e, in conformità, Cass. V, n. 16976/2020).

    La mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2,  dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Cass. I, n. 13401/2020) .

    La disposizione del comma 2 dell'art. 182 si conclude prevedendo che negli altri casi — e cioè nelle ipotesi in cui la parte non assiste al compimento dell'atto — la nullità deve essere eccepita entro i termini di cui agli artt. 180 e 181, commi 2, 3 e 4.

    La giurisprudenza ha poi chiarito, in termini generali, che nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali — positive o negative — addotte a fondamento del vizio processuale (Cass. VI, n. 46070/2015).

    Infine, l'ultimo comma dell'art. 182 specifica che i termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.

    Il loro inutile decorso provoca, pertanto, la definitiva perdita del relativo potere in capo al giudice o alla parte, fatta salva la possibilità, per quest'ultima, di ricorrere alla restituzione in termini qualora ne sussistano i presupposti.

    Il riferimento ai termini di rilevazione delle nullità concerne, naturalmente, solo le nullità intermedie, posto che per quelle relative non è configurabile alcun potere di intervento ex officio da parte del giudice.

    Bibliografia

    Angeletti, Le invalidità dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti del processo cautelare, Torino, 2007; Bricchetti, Il sistema della nullità degli atti, in Dir. pen. e proc. 2010, 1401; Dalia-Normando, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, 1; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Milano, 2011; Di Masi, Diritto dell'imputato all'assistenza del difensore, in Dir. pen. e proc. 2009, 494; Di Paolo, La sanatoria delle nullità nel processo penale, Padova, 2012; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Panzavolta, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXXIII, Roma, 2005, 1; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 183 - Sanatorie generali delle nullità.

    1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità [180, 181] sono sanate:

    a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

    b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

    1. Inquadramento

    L'art. 183 regola, con norma generale, la sanatoria delle nullità di un qualsiasi atto processuale. Essa viene determinata da una condotta della parte interessata che, alternativamente, presta acquiescenza ovvero esercita la facoltà cui l'atto nullo o omesso era preordinato.

    2. Le sanatorie generali

    Le cause di sanatoria generale delle nullità indicate dall'art. 183 sono state considerate un'esplicitazione del principio di conservazione degli atti, che si pone, rispetto ad esse, in un rapporto di genere a specie. Si tratta, cioè, di situazioni in cui l'ordinamento giuridico preferisce far prevalere l'indicato principio sul concorrente interesse alla predisposizione di atti processuali validi.

    La sanatoria, a differenza della mera conservazione, prevede che un atto o fatto giuridico valido si surroga, con effetto ex tunc, all'atto viziato, producendo i medesimi effetti che quest'ultimo avrebbe generato ove fosse stato conforme alla disposizione di legge. La causa di sanatoria, pertanto, integra o sostituisce il requisito mancante o irregolare che rende imperfetto l'atto, ricorrendo ad un atto o fatto successivo che elimina il vizio con effetto retroattivo.

    Tale operazione può aversi soltanto con riferimento ad atti affetti da nullità sanabili, che siano effettivamente emerse durante il giudizio.

    Le sanatorie generali disciplinate dall'art. 183 si applicano con riferimento alle nullità a regime intermedio e relativo e non, invece, alle nullità assolute, considerate espressamente insanabili dall'art. 179. L'unico caso di sanatoria generale delle nullità assolute si ha nell'ipotesi di intervento del passaggio in giudicato della sentenza.

    La norma si apre, tuttavia, con una clausola di salvezza, che fa ritenere che vi possano essere delle situazioni, espressamente previste dalla legge, in cui le nullità, sia pure a regime intermedio o relativo, siano sottratte dalla sanatoria generale ex art. 183.


    3. La sanatoria per acquiescenza

    La lett.a) della disposizione prevede, come prima condotta generatrice della sanatoria della nullità, il caso in cui la parte interessata abbia espressamente rinunciato ad eccepire la nullitàovvero abbia accettato gli effetti dell'atto.

    Si tratta dell'ipotesi dell'acquiescenza, che consiste nella manifestazione di volontà con cui la parte conferma l'atto nullo, sul presupposto di non aver subito alcun pregiudizio dal vizio che, in tal maniera, viene ad essere rimosso.

    Perché possa configurarsi l'acquiescenza, tuttavia, è in primo luogo necessario che la parte, dotata di piena capacità processuale, abbia la conoscenza della patologia che investe l'atto, non potendo bastare una mera inerzia inconsapevole.

    È necessario, poi, che la parte interessata sia legittimata a rilevare la nullità e che, quindi, sia estranea alla causa determinativa del vizio ed abbia interesse a che venga osservata la disposizione violata.

    Come detto, l'acquiescenza — che, ove intervenuta, priva il giudice della possibilità di rilevare ex officio le nullità a regime intermedio — può essere esplicata con le due distinte modalità, l'una espressa e l'altra tacita, indicate dalla lett. a) dalla norma, e cioè con: rinuncia espressa della parte interessata ad eccepire la nullità, manifestata in maniera chiara e facilmente intellegibile; accettazione degli effetti dell'atto, deducibile per facta concludentia, da comportamenti della parte incompatibili con la volontà di dedurre o eccepire la nullità.

    La giurisprudenza, in relazione alle ipotesi di acquiescenza espressa, ha ritenuto che costituisce accettazione sanante degli effetti dell'atto, ex art. 183, lett. a), la proposizione dell'opposizione a decreto penale di condanna, senza denunciare le manchevolezze della notifica (Cass. V, n. 4969/1994). Ancora sanante, poi, è la mancata eccezione, nella successiva udienza, della omessa sottoscrizione dei verbali di udienza da parte del pubblico ufficiale redigente (Cass. II, n. 2503/2007).

    Con riferimento, invece, all'ipotesi di acquiescenza tacita, è stato affermato che l'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in una lingua nota all'indagato, che non comprenda la lingua italiana, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 (Cass.S.U., n. 39298/2006).

    È stato osservato, ancora, che la violazione del divieto di modificazione nel giudizio abbreviato della contestazione originaria è causa di nullità della contestazione stessa che, ex art. 182, comma 2, deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi ha assistito, immediatamente dopo la modifica. L'omissione di tale eccezione si risolve nell'accettazione tacita degli effetti dell'atto e ne determina la sanatoria, ai sensi dell'art. 183, lett. a) (Cass. II, n. 14631/1990).

    Infine, la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente (Cass.S.U., n. 39060/2009).


    4. La sanatoria per esercizio della facoltà cui l'atto nullo era preordinato

    La lett.b) della norma prevede, come seconda condotta idonea a determinare la sanatoria generale delle nullità, l'ipotesi in cui la parte si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

    La sanatoria deriva, cioè, dall'esercizio effettivo della facoltà cui l'atto viziato era preordinato, che, in tal maniera, riacquisisce la validità originariamente perduta.


    5. Casistica

    La norma dell'art. 183 ha avuto reiterata applicazione nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto con riferimento all'ipotesi di sanatoria prevista dalla disposizione della lett. b).

    Indicando, a titolo esemplificativo, alcune pronunce espresse dalla S.C., è stato affermato, in primo luogo, che l'omessa notificazione del decreto penale di condanna all'imputato integra una nullità di ordine generale, che è sanata dall'opposizione presentata dal difensore di fiducia che non denunci l'omissione, sì da far ritenere che la parte abbia accettato gli effetti dell'atto (Cass. IV, n. 16611/2019)

    La nullità a regime intermedio conseguente all'omessa traduzione dell'informazione di garanzia in lingua nota all'indagato alloglotta è sanata dalla presenza dell'interprete all'udienza di convalida dell'arresto e dalla presenza del difensore di ufficio (Cass. IV, n. 32231/2009).

     

    È stato affermato, poi, che l’instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all’imputato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini exart. 415-bis, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell’art. 183 (Cass. II, n. 25938/2018).

    L’omesso espletamento dell’interrogatorio a seguito dell’avviso di cui all’art. 415-bis, benché sollecitato dall’imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell’art. 183 (Cass. V, n. 40002/2019).

    L'omesso deposito di atti d’indagine preliminare  contestualmente alla notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis determina una nullità di ordine generale a regime intermedio – e non una inutilizzabilità – che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 (Cass. II, n. 20125/2018).

    Nei casi, poi, in cui sia stato omesso l’avviso di deposito della sentenza di primo grado e l’imputato abbia comunque interposto un rituale appello, così dimostrando la piena e tempestiva conoscenza del provvedimento impugnato, ricorre l’ipotesi di sanatoria delineata all’art. 183, lett. b), per cui non può essere eccepita la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza (Cass. VI, n. 1258/2004).

    L’irregolare emissione del decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa (Cass. V, n. 35241/2013).

    La nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di ufficio, ove l’imputato aveva in precedenza eletto domicilio, anziché in quello successivamente dichiarato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, rimanendo, comunque, priva di effetti se non è dedotta tempestivamente, in quanto essa è soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180(Cass. III, n. 44880/2014).

    È stato osservato, infine, in tema di guida in stato di ebbrezza, che la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183, qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Cass. IV, n. 24087/2018).

    Bibliografia

    Bricchetti, Nullità degli atti: il principio di tassatività all'esame dell'interpretazione giurisprudenziale, in Crim., 2010, 439; Cremonesi, La sanatoria delle nullità del decreto di citazione a giudizio per effetto della comparizione dell'imputato, in Giust. pen. 1994, III, 633; Dalia-Normando, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXI, 1990, 1; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Torino, 2007; Di Paola, La sanatoria delle nullità nel processo penale, Padova, 2012; Ferraioli, voce Acquiescenza (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, I, 1988, 1; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Mancinelli, voce Nullità degli atti processuali penali, in Nss. D. I., XI, Torino, 1976, 486; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 184 - Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni.

    1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

    2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

    3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.

    1. Inquadramento

    L'art. 184 regola, con norma speciale, la sanatoria delle nullità di alcuni specifici atti, e cioè delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni. In tali casi la sanatoria è direttamente conseguente alla condotta assunta dalla parte interessata, che compare o rinuncia a comparire in giudizio.

    2. Le sanatorie speciali

    Il comma 1 dell'art. 184 prevede che la nullità riguardante determinati atti processuali informativi — e cioè: la citazione, l'avviso e le relative comunicazioni o notificazioni — sia sanata ove la parte interessata sia comparsa o abbia rinunciato a comparire.

    La dottrina prevalente (Dalia-Normando, 30) riconosce ad esse efficacia sanante in ragione dell'effetto finale che di fatto perseguono, finalizzato a realizzare lo scopo cui l'atto nullo era preordinato, consistente nella comparizione in giudizio del destinatario dell'atto.

    Quanto al profilo soggettivo, le sanatorie speciali operano allorché si verifichi la comparizione o la rinuncia a comparire delle parti o di altri soggetti destinatari di notifiche o comunicazioni, come il difensore, il pubblico ministero e la persona offesa.

    Perché la comparizione della parte abbia efficacia sanante, però, è necessario che la stessa compaia in udienza personalmente, e cioè che la parte sia effettivamente presente in aula.

    È necessario, poi, che la parte sia volontariamente presente, per propria scelta e non per essere stata coattivamente accompagnata, anche se la volontarietà della comparizione non presuppone già la conoscenza del vizio e la sussistenza della volontà di optare per l'adozione di un comportamento sanante.

    La giurisprudenza ha specificamente individuato alcune ipotesi di sanatoria speciale.

     E' stato affermato, ad esempio, che l'omessa traduzione della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, ove dovuta nei confronti di imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio, sanata dalla comparizione della parte e dalla mancata tempestiva deduzione (Cass. III, n. 37364/2015).

    Del pari, la partecipazione del difensore in udienza sana la nullità d'ordine generale ed a regime intermedio derivante dall'omessa conferma telegrafica dell'avviso telefonico di fissazione dell'udienza di riesame (Cass. II, n. 40498/2008).

    Oltre alla comparizione della parte, per l'art. 184 assume efficacia sanante anche la condotta con cui la parte stessa abbia rinunciato a comparire.

    In questo caso, la parte ha conoscenza del vizioe dell'invalidità che ne consegue e, ciò nonostante: manifesta l'espressa volontà di non comparire in udienza; chiede, ove sia l'imputato, che il processo venga celebrato in sua assenza; ovvero ancora, qualora trattasi di detenuto, si rifiuta di assistere al giudizio.

    La giurisprudenza ha osservato che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio in cassazione ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179, bensì a regime intermedio, ex art. 180, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ai sensi dell'art. 184, comma 1, nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori (Cass. II, n. 21631/2015 ).

    È stato, altresì, affermato che l'omessa indicazione della data dell'udienza di riesame nell'avviso notificato al difensore di fiducia non dà luogo ad una nullità assoluta, ma integra un'irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 184, comma 1. 


    3. L'ambito di applicazione

    Le sanatorie speciali disciplinate dall'art. 184si applicano alle nullità a regime intermedio e relativo.

    Il principio è stato inequivocamente, e reiteratamente, affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

    È stato ritenuto, ad esempio, che, in tema di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace, il mancato rispetto del termine di comparizione di giorni trenta è causa di nullità a regime intermedio dell'atto, sanabile ove la parte interessata compaia o rinunci espressamente a comparire (Cass. V, n. 43443/2008).

    In materia di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, poi, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, con la conseguenza che la mancata eccezione sana la nullità, già nel grado d'appello, ai sensi dell'art. 184, comma 1, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, abbia presenziato all'udienza o sia rimasto contumace (Cass. V, n. 55800/2018).

    Con riferimento, invece, alle nullità assolute, la dottrina prevalente (Marabotto, 273) esclude la possibilità di applicazione dell'art. 184, ritenendo le stesse, per definizione, non sanabili con la sola comparizione processuale o la rinunzia a comparire della parte.

    Per una dottrina minoritaria (Dalia-Normando, 30), però, la disposizione in esame sarebbe estensibile anche alle nullità assolute, sul presupposto che il dettato normativo non riserva espressamente la sanatoria alle sole ipotesi di nullità a regime intermedio.


    4. Il termine a difesa

    I commi 2 e 3 dell'art. 184 prevedono la concessione di un termine a difesa, finalizzato a non pregiudicare i diritti della parte che, intervenendo in giudizio, produce l'effetto sanante indicato.

    È previsto, infatti, che ove la parte compaia in udienza dichiarando di intervenire al solo fine di far valere l'irregolarità, ha diritto alla concessione di un termine non inferiore a cinque giorni (comma 2); ovvero, qualora la nullità riguardi la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'art. 429, pari a venti giorni (comma 3).

    La regola generale dettata dal comma 2 deve, tuttavia, essere derogata con riferimento a quelle ipotesi in cui specifiche disposizioni normative impongono la concessione di termini più brevi.

    Così, ad esempio, nel procedimento di riesame, l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (Cass. III, n. 26266/2018).

    Anche con riferimento alla disposizione del comma 3 sono previste alcune specifiche ipotesi in cui il termine a difesa deve necessariamente essere inferiore a quello espressamente indicato dalla norma.

    In tal senso, è stato affermato che la sanatoria della nullità conseguente all'inosservanza del termine di dieci giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di avviso dell'udienza camerale dinanzi al tribunale di sorveglianza e quella della notifica del detto atto all'interessato e al suo difensore, può avvenire mediante la concessione di un termine per la difesa non inferiore a quello di cui l'avente diritto avrebbe usufruito se la citazione fosse stata regolare (Cass. I, n. 19046/2005).

    La norma del terzo comma dell'art. 184 ha, tuttavia, una portata applicativa limitata, sotto il profilo soggettivo, in quanto riguarda le sole figure dell'imputato, della persona offesa, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, e non già del difensore, del pubblico ministero e della parte civile, che non sono destinatari del decreto che dispone il giudizio — cui la norma fa espresso riferimento — in quanto soggetti di cui è richiesta la necessaria presenza in udienza.

    Bibliografia

    Bricchetti, Nullità degli atti: il principio di tassatività all'esame dell'interpretazione giurisprudenziale, in Crim. 2010, 439; Cremonesi, La sanatoria delle nullità del decreto di citazione a giudizio per effetto della comparizione dell'imputato, in Giust. pen. 1994, III, 633; Dalia-Normando, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, 1; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Torino, 2007; Di Paola, La sanatoria delle nullità nel processo penale, Padova, 2012; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Marabotto, voce Nullità nel processo penale, in Dig. d. Pen., VIII, Torino, 1994, 268; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 185 - Effetti della dichiarazione di nullità.

    1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

    2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

    3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito [604].

    4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove [26, 191].

    1. Inquadramento

    L'art. 185 disciplina gli effetti della dichiarazione della nullità, in particolare prevedendone l'estensione, come nullità derivata, agli atti consecutivi dipendenti dall'atto dichiarato nullo. La norma contempla, poi, la possibilità di rinnovazione dell'atto nullo e indica, quale diretto effetto della declaratoria di nullità, la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui l'atto nullo è stato compiuto.

    2. Il provvedimento dichiarativo della nullità

    L'art. 185 si pone in termini di logica conseguenza con le disposizioni che subito prima lo precedono, in quanto la declaratoria di nullità interviene solo quando risulti compiutamente accertata l'insussistenza di cause di sanatoria, siano esse di carattere generale o speciale.

    La nullità viene dichiarata con provvedimento giudiziale, avente forma di ordinanza o di sentenza, a seconda della fase processuale in cui viene emanato.

    Si ritiene che il provvedimento del giudice abbia natura costitutiva, quindi produttivo di efficacia ex nunc, solo determinante la caducazione delle conseguenze derivanti dall'atto viziato.

    In senso difforme, invece, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la declaratoria della nullità abbia efficacia retroattiva, per cui l'atto deve essere considerato come se non fosse mai venuto ad esistenza(Cass. VI, n. 1747/1998).


    3. La nullità derivata

    Il comma 1 dell'art. 185 disciplina gli effetti della dichiarazione di nullità, affermando che essi si estendono agli atti consecutivi, che pure divengono invalidi, a condizione, però, che tali ultimi siano legati da un rapporto di dipendenza causale con l'atto ab origine invalido.

    Tale connessione logico-giuridica crea il fenomeno della nullità derivata, che, per l'appunto, prevede che la nullità originaria di un atto si propaghi anche agli atti successivi che da esso dipendono, inficiandone la validità.

    Affinché si realizzi l'indicato effetto, tuttavia, è necessario che il rapporto di dipendenza funzionale tra l'atto a nullità originaria e quello a nullità derivata non sia accidentale od occasionale, ma che tra essi intercorra una connessione teleologica effettiva, per cui al venir meno dell'atto antecedente consegue anche la caducazione dell'atto successivo. Per tale ragione, quindi, la nullità derivata non può estendersi agli atti antecedenti o contemporanei rispetto all'atto a nullità originaria, non potendosi ravvisare, in tali casi, la sussistenza del necessario rapporto di dipendenza causale.

    La nullità derivata si realizza sempre, ed in modo automatico, ove la nullità originaria riguardi atti propulsivi — e cioè gli atti propedeutici a successive fasi processuali —, mentre per gli atti probatori, naturalmente connotati da indipendenza giuridica, è necessario verificare, caso per caso, se vi sia, o meno, la ricorrenza di un nesso di dipendenza con gli atti successivi.

    La tematica della nullità derivata è stata oggetto di una fiorente casistica da parte della giurisprudenza di legittimità.

    Così è stato affermato che, in base al principio per il quale la nullità di un atto può comunicarsi solo ad atti successivi e solo in quanto dipendenti dall'atto nullo, la nullità dell'informazione di garanzia può determinare la nullità dell'atto a cui si riferisce, ma non la nullità di atti derivati, perché utile per inutile non vitiatur (Cass. VI, n. 454/1997).

    L'omessa notifica al difensore dell'indagato dell'avviso dell'udienza fissata per la discussione dell'opposizione all'archiviazione rileva unicamente in tale ambito processuale, e non determina la nullità derivata della successiva fase processuale, ai sensi dell' art. 185(Cass. VI, n. 35246/2018).

    Ancora, la nullità dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'opposizione all'archiviazione proposta dalla persona offesa, dispone la prosecuzione delle indagini non determina la nullità del successivo atto di esercizio dell'azione penale e degli atti conseguenti, dovendosi escludere la sussistenza di un rapporto di derivazione tra tali atti (Cass. I, n. 39906/2018).

    È stato ritenuto, poi, che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida (Cass.S.U., n. 17/1999).

    La nullità dell'interrogatorio di soggetto originariamente indagato, la cui posizione sia poi stata archiviata, con contestuale assunzione della veste di parte offesa, che renda dichiarazioni eteroaccusatorie, svolto senza le previste garanzie, non si estende ai successivi atti istruttori ritualmente assunti (nella specie sommarie informazioni testimoniali) nei quali il medesimo soggetto, confermi le precedenti dichiarazioni, ancorchè richiamandole per relationem (Cass. II, n. 39716/2018).

    L'interdizione dei colloqui della persona sottoposta a custodia cautelare con il difensore, illegittimamente disposta dal pubblico ministero, determina una violazione del diritto all'assistenza e, quindi, una nullità a regime intermedio suscettibile di estendersi agli atti successivi che ne dipendono e, in particolare, all'interrogatorio di garanzia, a norma dell'art. 185, comma 1, qualora non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto (Cass. II, n. 44902/2014).

    La nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto non determina, invece, la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, siccome questa è provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termine previsto dall'art. 294 (Cass. II, n. 26605/2019).

    La dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso espletamento dell'interrogatorio tempestivamente richiesto dall'indagato, ai sensi dell'art. 415-bis, non inficia gli atti procedimentali precedenti, e, pertanto, non richiede il rinnovo dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari (Cass. I, n. 24062/2009).

    La nullità del decreto che dispone il giudizionon si estende alla lista testimoniale ritualmente depositata, poiché quest'ultima non è in rapporto di dipendenza logico-giuridica con il decreto stesso (Cass. I, n. 6914/2022).

    È utilizzabile la deposizione testimoniale del verbalizzante che abbia utilizzato per la consultazione, ex art. 499, una relazione di servizio priva di sottoscrizione, in quanto non sussiste, ex art. 185, comma 1, alcun rapporto di dipendenza logico-giuridica tra la relazione di servizio utilizzata ai fini di consultazione dal verbalizzante e la testimonianza di quest'ultimo, autonomamente e direttamente riferita alle attività svolte ed alle realtà percepite (Cass. V, n. 21047/2011).

    In tema di sequestro, poi, è stato precisato che nelle ipotesi di cose soggette a confisca obbligatoria, l'irregolarità del verbale di sequestro operato dalla P.G. non travolge il provvedimento di convalida del P.M., in applicazione del principio male captum bene retentum (Cass. II, n. 31225/2014).

    La Suprema Corte ha affermato in diverse decisioni, infine, che il principio per cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (così, per tutte, Cass. V, n. 12697/2015). Pertanto, una decisioneche si basisu una prova vietatanonèdi per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla (Cass. VI, n. 4119/2020).


    4. La rinnovazione dell'atto nullo

    Il comma 2 dell'art. 185 prevede la possibilità di rinnovazione dell'atto nullo — che deve riguardare l'intero atto anche qualora il vizio affligga solo una parte di esso — alla duplice condizione che la rinnovazione sia: possibile, e cioè che siano ancora permanenti i presupposti necessari per la ripetizione dell'atto; e necessaria, e cioè che l'atto rinnovato non sia inutile ai fini della prosecuzione del processo.

    La rinnovazione deve essere disposta dallo stesso giudice che ha emanato l'atto viziato. Ciò non crea particolari problemi pratici nel caso di effettuazione della ripetizione dell'atto nella medesima fase processuale, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi in cui la declaratoria sia pronunciata in una fase successiva rispetto a quella originante la nullità; in tale ultimo caso può essere necessaria la regressione del procedimento, come per lo più si verifica nelle ipotesi di dichiarazione di nullità di atti propulsivi.

    In giurisprudenza è stato osservato che la violazione del termine a comparire comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell’art. 184, impone al giudice la rinnovazione dell’atto, exart. 185, a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata (Cass. V, n. 16732/2018).

    La nullità della sentenza per mancanza grafica della motivazione, poi, non incide sulla validità degli atti antecedenti, sicché alla rinnovazione dell'atto nullo deve provvedere il giudice che ha deliberato, con la conseguenza che il processo, ritornato nella fase post-dibattimentale, riprende il suo corso mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza (Cass. II, n. 3154/2012).

    Contestualmente alla rinnovazione dell'atto, il giudice pone le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità, purché questi abbia agito con dolo o colpa grave.


    5. La regressione del procedimento

    In ragione di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 185, la dichiarazione di nullità comporta, quale suo diretto effetto, e salvo che sia diversamente stabilito, la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo.

    Tale disposizione non si applica, tuttavia, alle nullità concernenti leprove, secondo quanto previsto dalla disposizione del comma 4.

    Come già in precedenza osservato, la regola trova usuale applicazione con riferimento agli atti propulsivi, in cui è necessaria un'effettiva regressione del procedimento per consentire la rinnovazione dell'atto, mentre la ripetizione degli atti probatori viene di solito effettuata da parte dello stesso giudice che ha emesso la declaratoria di nullità.

    In applicazione degli indicati principi, la giurisprudenza ha affermato che é abnorme il provvedimento con cui il tribunale, ritenuta la nullità della convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, disponga la restituzione degli atti al P.M., trattandosi di ordinanza che comporta una indebita regressione del processo, poiché la regressione del procedimento — conseguente alla declaratoria di nullità — allo stato o al grado in cui sia compiuto l'atto nullo, non si applica alle nullità concernenti le prove (Cass. V, n. 14527/2009).

    Allo stesso modo, è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare ritenendo, ancorché per errore, omessa la notifica del decreto di rinvio a giudizio al difensore dell'imputato (Cass. I, n. 43563/2013).

    È abnorme, ancora, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, e pertanto la nullità del decreto, restituisce gli atti al pubblico ministero per il rinnovo della citazione, anziché provvedere direttamente all'incombente (Cass. III, n. 28779/2018).

    Pure abnorme è l'ordinanza con cui il giudice, previa declaratoria di nullità di atti concernenti la posizione di taluni imputati, disponga la restituzione degli atti al P.M. anche in relazione alle posizioni soggettive non attinte dalle predette nullità, determinando così un'indebita regressione del procedimento (Cass. II, n. 46640/2015).

    È abnorme, infine, per anomala regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo nel contempo la restituzione degli atti al pubblico ministero, a causa dell'inesattezza lessicale del nome o dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato, allorché ne sia certa l'identità, dovendo il giudice in tali ipotesi adottare i consequenziali provvedimenti correttivi nelle forme previste dall'art. 130, ordinando anche la rinnovazione della citazione ove appaia probabile che l'interessato non ne abbia avuto conoscenza (Cass. II, n. 50679/2014).

    Bibliografia

    Bricchetti, Nullità degli atti: il principio di tassatività all'esame dell'interpretazione giurisprudenziale, in Crim. 2010, 439; Conti, Nullità e inutilizzabilità: problemi attuali e prospettive di riforma, in Cass. pen. 2008, 1651; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Torino, 2007; Di Paola, La sanatoria delle nullità nel processo penale, Padova, 2012; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Panzavolta, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXXIII, Roma, 2005, 1; Potetti, Nullità della citazione a giudizio e principio di regressione del procedimento, in Cass. pen. 2005, 485; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597; Sechi, Nullità assolute e durata ragionevole dei processi: prassi applicative e riflessioni de jure condendo, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 250.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 186 - Inosservanza di norme tributarie.

    1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

    1. Inquadramento

    L'art. 186 disciplina gli effetti dell'inosservanza della norma tributaria in quei casi in cui un atto sia sottoposto ex lege al pagamento di una imposta o di una tassa, stabilendo che l'indicata inadempienza non determina l'inammissibilità dell'atto, né ne impedisce il suo compimento, fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni finanziarie previste dalla legge.

    2. La validità degli atti compiuti nell'inosservanza della norma tributaria

    Il legislatore pone all'ultimo articolo del Titolo VII del Libro II, dedicato alle nullità, una norma che non prevede, invece, il verificarsi di nessuna nullità, atteso che, come in precedenza detto, gli atti compiuti nel giudizio penale in violazione delle norme tributarie sono del tutto validi ed efficaci, con la sola, parallela, applicazione della sanzione finanziaria legislativamente prevista. L'art. 186, quindi, provvede a mantenere ben distinte tra loro le patologie di matrice processuale da quelle legate alla violazione delle disposizioni fiscali, anche ove tali ultime siano relative ai medesimi atti giudiziali.

    La ratio della norma si individua proprio nella rappresentata necessità di rendere avulse le violazioni finanziarie dallo specifico ambito del processo penale, in modo tale da garantire la preminenza, rispetto ad esse, dei ben più pregnanti interessi protetti dal sistema processuale penale. È stato precisato, altresì, che la portata applicativa della norma si estende, oltre agli atti strettamente connessi, per momento formativo, al processo penale, anche a quegli atti aventi una propria rilevanza autonoma, introdotti successivamente nell'ambito processuale.

    Agli indicati fini, per come evidenziato in norma, non sussiste differenza di sorta tra il mancato pagamento di una imposta o di una tassa.

    L'inottemperanza alle norme fiscali viene, comunque, sanzionata dall'ordinamento giuridico, ma con un'eventuale, autonoma e successiva applicazione della prevista sanzione tributaria.

    Bibliografia

    Bricchetti, Nullità degli atti: il principio di tassatività all'esame dell'interpretazione giurisprudenziale, in Crim. 2010, 439; Di Geronimo, Le nullità degli atti nel processo penale, Torino, 2007; Iasevoli, La nullità nel sistema penale processuale, Padova, 2008; Rafaraci, voce Nullità (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., II, Milano, 1998, 597.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 187 - Oggetto della prova.

    1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione [405, 423, 516, 517, 518], alla punibilità [45-54, 85 s., 308, 309, 384, 599, 649 c.p.] e alla determinazione della pena [132 s. c.p.] o della misura di sicurezza [200 s. c.p.].

    2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

    3. Se vi è costituzione di parte civile [76], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [74; 185 c.p.].

    1. Inquadramento

    La disposizione dell'art. 187 individua il contenuto dell'oggetto della prova, specificando i fatti su cui deve essere concentrata l'attività probatoria nel corso dell'espletamento del giudizio penale.

    2. Principi generali

    L'art. 187 è la disposizione introduttiva del Titolo I del Libro III del codice di rito, dedicato alle disposizioni generali in tema di prove, nel quale sono specificati i principi generali che orientano i singoli mezzi di prova o di ricerca della prova, disciplinati successivamente nel codice.

    Il diritto alla prova delle parti, principio cardine della struttura attuale del processo penale, trova un riferimento fondamentale nella norma dell'art. 187, la quale provvede a delimitare una tantum l'oggetto della prova, individuando in termini generali il thema probandum. Ciò consente di corrispondere alla duplice esigenza di evitare dispersioni di tempo, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, e di tutelare il diritto al contraddittorio, e dunque il diritto di difesa.

    La previsione dell'art. 187 ha come destinatari  il giudice e le parti, in quanto essa tende ad evitare che vi siano abusi del processo, e cioè che: il giudice possa sovrapporre la propria ricostruzione personale a quella delle parti; il pubblico ministero possa eccedere nell'attività di indagine; il difensore possa debordare, introducendo nel processo temi ad esso estranei.

    Il limite dell'indicato sistema è ravvisato nella mancanza di una previsione generale che sanzioni la violazione del disposto dell'art. 187, fatta salva, tuttavia, la possibilità di dichiarare la prova inammissibile per manifesta irrilevanza, exart. 190, ovvero inutilizzabile, in quanto acquisita in violazione di legge, ai sensi dell'art. 191.

    La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di osservare come, in tema di prova testimoniale, non sia configurabile alcuna nullità o inutilizzabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 187 e 194, nel caso in cui la deposizione del teste verta anche su fatti che non si riferiscono espressamente alla imputazione oggetto di contestazione. Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività, la prova testimoniale raccolta in ordine ad un reato diverso da quello contestato risulta pienamente valida ed utilizzabile (Cass. III, n. 12930/2008).


    3. I fatti che si riferiscono all'imputazione

    Il primo comma dell'art. 187 individua, innanzitutto, come oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione.

    L'inequivoco riferimento alla nozione di imputazione non sembra impedire, tuttavia, che i principi stabiliti dall'art. 187 siano estesi anche alla fase delle indagini preliminari, in cui pure l'imputazione non risulta ancora formulata, non essendo ipotizzabile escluderne la loro applicabilità, a momenti giudiziali fondamentali come l'incidente probatorio, in cui manca un'imputazione in senso restrittivo, o l'udienza preliminare, in cui non sono assunte prove in senso tecnico.

    La norma, pertanto, al pari di tutte le altre riguardanti le prove, trova applicazione con riferimento all'intero procedimento penale, a meno che esse non siano incompatibili, espressamente o implicitamente, con la regolamentazione del singolo atto da compiere in una determinata fase.

    Tra i fatti riguardanti l'imputazione suole distinguersi tra quelli principali — coincidenti con un elemento costitutivo del reato, ovvero con una circostanza — e quelli secondari — dai quali possono ricavarsi solo conclusioni in ordine al fatto principale.

    E' stato chiarito in dottrina (Lombardo, 190) che il fatto secondario non è normalmente rilevante, non riferendosi direttamente all'imputazione, ma può diventarlo laddove ponga le premesse per un ragionamento logico che conduca a dimostrare un fatto principale.

    In giurisprudenza è stato osservato che la contestazione del fatto reato segna i confini della fattispecie che si riferisce agli elementi costitutivi del reato e al thema probandum, e si differenzia dagli elementi di prova, perché essi rappresentano il fondamento dell'accusa e sono contenuti negli atti processuali che, compiuta la piena discovery con l'inizio del giudizio, ordinario o abbreviato, sono messi a disposizione dell'imputato per la formulazione di tutte le ipotesi ricostruttive percorribili (Cass. VI, n. 33519/2006).

    È stato ritenuto, con riferimento al reato di cui all'art. 600-ter c.p., che la valutazione del carattere pedopornografico del materiale compete al giudice, il quale può servirsi degli ordinari mezzi di prova previsti dall'ordinamento (art. 187), senza dover necessariamente procedere ad un esame diretto del materiale medesimo (Cass. III, n. 3110/2014).

    Si distingue, poi, tra prova diretta, che riguarda il fatto reato e consente di stabilire in ordine alla sussistenza di esso, e prova indiretta, che riguarda un fatto diverso da quello oggetto di prova e non determina alcuna premessa rilevante ai fini della decisione.

    Sono oggetto di prova, ancora, sia le prove a carico, che servono a dimostrare l'esistenza del reato e l'attribuibilità di esso all'imputato, che le prove a discarico, aventi per scopo il fine opposto. Non sono oggetto di prova, invece, i fatti inverosimili e quelli notori , oltre alle norme giuridiche, in applicazione del principio iura novit curia.


    4. I fatti che si riferiscono alla punibilità e alla determinazione della pena

    La disposizione del primo comma dell'art. 187 individua, poi, come oggetto di prova i fatti che si riferiscono alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

    Con la generica nozione di punibilità si ritiene che il legislatore abbia fatto riferimento a tutti quei fatti che rilevano ai fini della irrogazione in concreto della pena, come è, ad esempio, il caso di quelli attinenti all'accertamento dell'imputabilità, delle cause di giustificazione o della dichiarazione di abitualità.

    In giurisprudenza è stato precisato che, ai fini dell'accertamento penale, i fatti che integrano circostanze aggravanti, pur accedendo al fatto reato al cui titolo vengono riferiti, non si sottraggono alla regola dell'art. 187, come fatti secondari che direttamente incidono sulla pena, e quindi alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192 (Cass. V, n. 41332/2006).

    Il riferimento alla determinazione della pena, invece, richiama gli elementi rilevanti ai fini dell'art. 133, comma 2, n. 3, c.p., e quindi gli aspetti riguardanti la gravità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato.


    5. I fatti da cui dipende l'applicazione di norme processuali

    Il secondo comma dell'art. 187 indica, come oggetto di prova, i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

    Esempi di tali fatti sono costituiti da: l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza (art. 196, comma 2); l'incapacità dell'imputato a partecipare scientemente al processo (artt. 70 e 71); la credibilità di una persona che rende dichiarazioni (art. 194, comma 2); le minacce subite dal teste (art. 500, commi 4 e 5); l'incompatibilità del testimone (art. 197).

    In giurisprudenza é stata ritenuta ipotesi applicativa dell'indicata norma la circostanza per cui, in tema di notificazioni, la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente la copia, da notificare all'imputato, del decreto di giudizio immediato costituisce piena prova dell'avvenuta notificazione dell'atto, atteso che alcuna disposizione prescrive che tale copia debba essere autenticata a pena di nullità (Cass. I, n. 18543/2009).

    La S.C. ha precisato, poi, che ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti processuali che adduce, ad esempio affermando che l'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l'accoglimento dell'eccezione procedurale, grava sulla parte che ha sollevato l'eccezione stessa (Cass. V, n. 1915/2011).

    In maniera analoga, l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto ed indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Cass.S.U., n. 119/2005).

    È stato osservato, poi, che i poteri della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti errores in procedendo non esonerano il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, degli elementi dai quali dedurre che un atto non è stato formato (Cass. I, n. 34351/2005).


    6. I fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato

    Il comma 3 dell'art. 187 regola l'ipotesi della costituzione di parte civile, stabilendo che, in tale caso, oggetto di prova sono i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

    Si ritiene, conseguentemente, che l'ambito applicativo della norma riguardi i fatti attinenti alla responsabilità civile da reato, oltre a quelli relativi ai danni prodotti dal reato, di per sé già compresi nella sfera di accertamento riguardante l'imputazione.

    Lo specifico riferimento normativo alla costituzione di parte civile induce a ritenere, con interpretazione prevalente, che la norma possa trovare applicazione solo con riferimento alla fase giudiziale vera e propria (cfr., in tal senso, Cass. III, n. 16164/2019), pur se, in tal maniera, è possibile che la mancanza di accertamenti nel corso delle indagini preliminari possa pregiudicare l'acquisizione di elementi importanti ai fini dell'accertamento di fatti inerenti alla responsabilità civile derivante da reato.

    Un'interessante soluzione compromissoria dell''indicata questione è stata avanzata in dottrina (Melchionda, 842), proponendo di interpretare la norma dell'art. 90, comma 1, in maniera estensiva, consentendo alla persona offesa di indicare elementi di prova che non riguardino solo i fatti oggetto di responsabilità penale, bensì anche quelli rilevanti ai fini della determinazione del danno.

    Sono oggetto di prova, infine, i fatti inerenti all'illecito amministrativo connesso, giudicato cumulativamente dal giudice penale nei casi previsti dalla legge.

    Bibliografia

    Angeletti, La costruzione e la valutazione della prova penale, Torino, 2012; Aprile, La prova penale, Milano, 2002; Lombardo, La prova giudiziale, Milano, 1999; Manna, I rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario, in Cass. pen. 2009, 3633; Melchionda, voce Prova in generale (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, 838; Morelli, Il nuovo processo penale, Padova, 2000; Stella, Il giudice corpuscolariano. La cultura della prova, Milano, 2005; Tonini, La prova penale, Padova, 2000.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 188 - Libertà morale della persona nell'assunzione della prova.

    1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [642].

    1. Inquadramento

    La norma dell’art. 188 introduce il principio generale per cui è indispensabile garantire il rispetto della libertà morale della persona nel corso dell’assunzione della prova, non potendo essere utilizzati, neppure con l’eventuale consenso dell’interessato, metodi o tecniche che possano influire sulla libertà di autodeterminazione, ovvero possano alterare il ricordo o la valutazione dei fatti. Si tratta di un principio di ordine pubblico, che prescinde dalla volontà dell’interessato, essendo considerati indisponibili i beni della dignità e della libertà della persona.

    2. Il rispetto della libertà morale della persona nell'assunzione della prova

    L’art. 188 pone il principio, di ordine generalissimo, per cui l’ordinamento rifiuta l’assunzione di prove con modalità tali da poter manipolare la libertà morale della persona.

    Le ragioni del rifiuto sono state individuate nella duplice necessità di garantire la dignità della persona da ogni possibile lesione, eventualmente giustificata dalla necessità di raggiungere la verità storica, oltre che la sua attendibilità, ritenuta realizzabile proprio attraverso il rispetto della sua libertà di autodeterminazione.

    La norma, come tutte quelle previste dal Titolo I del Libro III del codice di rito, stabilisce un principio generale che trova, poi, attuazione nelle disposizioni specifiche regolanti le singole prove o i diversi passaggi processuali. Esempi applicativi dell'indicato principio si rinvengono, infatti, nelle previsioni degli artt. 64, comma 2; 189; 274, lett. a; e 499.

    Il divieto sancito dall'art. 188 opera, sia con riferimento alle prove tipiche che con riguardo a quelle atipiche: nel primo caso, infatti, il legislatore ha compiuto a monte una valutazione di idoneità, inserendo la prova tra quelle espressamente previste, per cui può essere rilevante solo la deviazione dallo schema generale in sede di concreto espletamento della prova; nel secondo caso, invece, può assumere rilievo anche la struttura specifica della prova, ragion per cui il legislatore ha ritenuto opportuno ribadire nell'art. 189 che la prova non può comunque mai pregiudicare la libertà morale della persona.

    In dottrina (Cantone, 3623) è stato precisato che il divieto ex art. 188si applica anche: qualora l'esito della prova vietata possa essere favorevole all'imputato, nella fase delle indagini preliminari, con riferimento agli atti di ricerca della prova.

    Con riferimento alla terminologia utilizzata, è stata evidenziata l'opportunità della distinzione operata dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione e la possibilità di alterazione delle capacità mnemoniche e valutative, trattandosi di aspetti diversi tra loro, così come di quella effettuata tra le tecniche ed i metodi, atteso che i primi riguardano gli strumenti adottati ed i secondi, invece, i comportamenti tenuti nel corso dell'assunzione della prova.


    3. Le singole ipotesi

    In carenza di un'espressa indicazione normativa, è compito dell'interprete individuare le singole ipotesi che, costituendo lesione della libertà morale della persona nell'assunzione della prova, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 188.

    Tecnica certamente vietata è l'ipnosi, essendo stato espressamente affermato dalle Sezioni Unite civili che integra l'elemento oggettivo costitutivo di un illecito disciplinare, rilevante a norma dell'art. 18 del regio d.lgs. n. 511/1946, sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di rispetto della dignità della persona e della conseguente compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, il comportamento del P.M. che disponga, nel corso delle indagini preliminari, una consulenza tecnica attraverso la quale una persona informata dei fatti venga sottoposta, in violazione del divieto di cui all'art. 188, ad una seduta ipnotica al fine di recuperare ricordi rimossi (Cass. civ.S.U., n. 2444/2008).

    Rientrano, ancora, tra le tecniche vietate ex art. 188 il lie-detector nonché, più in generale, gli apparecchi o metodi che registrano mutamenti corporali finalizzati ad accertare la menzogna, in quanto tendenti a valorizzare un comportamento che esula dall'autocontrollo, così condizionando l'autodeterminazione del soggetto.

    Sicuramente non consentito è il sequestro di scritti difensivi formati dall'imputato, al fine di facilitare la difesa nel corso dell'espletamento di attività istruttorie.

    È stato precisato, inoltre, che è inutilizzabile l'intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, comma 1, investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative, con riferimento ad una fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano state registrate in un ufficio di Polizia dove il dichiarante era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g. (Cass. I, n. 4429/2014).

    La giurisprudenza ha assunto, invece, una posizione oscillante con riferimento alla possibilità di ritenere utilizzabili le registrazioni effettuate da uno degli interlocutori su richiesta della polizia giudiziaria.

    A fronte, infatti, di un'esegesi che ritiene assolutamente legittima tale tecnica, quali che siano state le modalità procedurali o le specifiche tecniche esecutive in concreto seguite (Cass. II, n. 42486), se ne contrappone un'altra per la quale le registrazioni fonografiche di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti non sono utilizzabili in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del P.M.(Cass. II, n. 42939/2012), trattandosi  di una vera e propria attività investigativa che comprime il diritto alla segretezza con finalità di accertamento processuale (Cass. II, n. 19158/2015).

    Sempre utilizzabile, invece, é la registrazione fonograficadi un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, in quanto essa non è riconducibile, benché eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234, salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa (Cass.S.U., n. 36747/2003).

    È pienamente legittima, infine, l'attività di raccolta di tracce biologiche riferibili all'indagato eseguita dalla polizia giudiziaria senza ricorrere ad alcun prelievo coattivo, ancorché posta in essere all'insaputa dello stesso (Cass. IV, n. 25918/2009). D'altro canto, per come chiarito dalla S.C., il rifiuto dell'imputato di consegnare o lasciar prelevare materiale biologico utile alla comparazione delDna, quando non siano state prospettate allo scopo modalità invasive o comunque lesive dell'integrità e della libertà personale, costituisce, se non motivato con giustificazioni esplicite e fondate, elemento di prova valutabile dal giudice a fini di ricostruzione del fatto, anche in qualità di riscontro individualizzante della chiamata in correità (Cass. II, n. 44624/2004).


    4. Le conseguenze della violazione del divieto

    Le conseguenze derivanti dalla violazione del disposto dell'art. 188 sono specificate nel primo comma dell'art. 191, per cui è affetta da inutilizzabilità assoluta la prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

    E' affetta da tale inutilizzabilità sia la prova non prevista dalla legge che pregiudichi la libertà morale della persona, che la prova tipica assunta con l'impiego di tecniche o metodi idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti.

    Bibliografia

    Angeletti, La costruzione e la valutazione della prova penale, Torino, 2012; Aprile, La prova penale, Milano, 2002; Cantone, Il recupero dei ricordi latenti a mezzo ipnosi e tutela della libertà morale della persona, in Cass. pen. 2008, 3622; Capitta, Ricognizioni e individuazioni nel diritto delle prove penali, Milano, 2001; Felicioni, Le ispezioni e le perquisizioni, Milano, 2004; Melchionda, voce Prova in generale (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, 838; Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999; Tonini, La prova penale, Padova, 2000; Triggiani, Ricognizioni mezzo di prova nel nuovo processo penale, Milano, 1998.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 189 - Prove non disciplinate dalla legge.

    1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti [187] e non pregiudica la libertà morale della persona [642]. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

    1. Inquadramento

    L'art. 189 introduce nel sistema processuale penale le prove non previste dalla legge, anche definite innominate o atipiche, individuandone i necessari presupposti sostanziali e processuali.

    2. I presupposti sostanziali e processuali

    Con l'individuazione delle prove non previste dalla legge il legislatore ha escluso di fare ricorso, almeno in termini integrali, al principio di tassatività della prova, disponendo, tuttavia, la previsione di ben specifiche cautele il cui rispetto è ritenuto indispensabile al fine di poter applicare prove diverse da quelle espressamente tipizzate nel codice.

    Le prove innominate o atipiche, di cui all'art. 189, sono distinte dalle prove irrituali, che sono prove tipiche che, tuttavia, vengono assunte senza il rispetto delle formalità previste dalla disposizione normativa di riferimento.

    La ratio della norma è quella di consentire di utilizzare tecniche o strumenti che possano risultare idonei a consentire l'accertamento di fatti e che, invece, erano inesistenti, o addirittura inimmaginabili, nel momento in cui il legislatore ha catalogato una tantum le varie prove tipiche.

    I due presupposti sostanziali richiesti per l’applicazione di una prova non disciplinata dalla legge sono costituiti dalla idoneità della stessa ad assicurare l’accertamento dei fatti e dal rispetto della libertà morale della persona, in ossequio al principio generale stabilito dall’art.188.

    Perché una prova risulti idonea ad accertare i fatti, deve essere effettuato uno scrutinio ex ante in ordine all’efficacia del risultato probatorio conseguibile, che non è altrimenti necessario con riguardo alle prove tipiche, in cui tale vaglio è stato compiuto, una volta per tutte, da parte del legislatore.

    Le prova atipiche sono sempre inutilizzabili allorché siano il frutto di un comportamento illecito, salva sempre la possibilità di acquisire al processo, come prove documentali, dei risultati di attività illecite non destinate sin dall’origine al processo stesso (Cass.S.U., n. 26795/2006).

    Con riferimento, poi, ai presupposti processuali, l’art. 189 stabilisce che il giudice provvede all’ammissione della prova non disciplinata dalla legge, sentite le parti sulle modalità di assunzione della stessa. E’ diffusa, comunque, l’interpretazione per cui il giudice interloquisce con le parti anche con riguardo ad altri presupposti richiesti dalla norma, quali l’idoneità ad assicurare l’accertamenti dei fatti ed il mancato pregiudizio della libertà morale della persona.

    Il mancato interpello delle parti determina un’ipotesi di nullità a regime intermedio, di cui all’art. 178, comma 1, lett. c. In ragione del dettato normativo dell’art. 189, la prova atipica è richiesta, in applicazione del principio della domanda, cristallizzato nell’art. 190, comma 1. Di conseguenza, appare esclusa ogni possibilità di ammissione ex officio della prova da parte del giudice.

    La giurisprudenza ritiene che le prove atipiche possano essere utilizzate anche con riguardo ai mezzi di ricerca della prova e nel corso delle indagini preliminari.

    E’ stato affermato che è utilizzabile una individuazione fotografica operata dalla P.G. di propria iniziativa, senza previa delega del P.M., poiché gli artt. 55 e 348 sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del P.M., il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli (Cass. V, n. 18997/2014).In questi casi si ritiene che il principio del contraddittorio nella modalità di assunzione della prova possa essere rispettato utilizzando una sorta di contraddittorio differito, in cui la discussione venga effettuata solo in un momento successivo, al fine di vagliare le modalità con cui la prova atipica sia stata in concreto assunta.

    Sempre in tema di individuazione  fotografica, è stato, tuttavia, precisato che essa, pur se ribadita in dibattimento, può risultare determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi; diversamente essa, quando connotata da un grado d’incertezza non tale da farne ritenere in toto l’inaffidabilità, può essere valorizzata al medesimo fine se corroborata da riscontri individualizzanti (Cass. II, n. 35155/2022).


    3. Casistica

    L'ambito di applicazione della norma dell'art. 189 è stato per lo più definito, in termini concreti, dall'intervento della giurisprudenza di legittimità.

    Così, è stata ritenuta prova atipica l'identificazione dell'imputato effettuata in sede dibattimentale, considerato che essa non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e ss., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 e ss., sì che da esse, come da ogni elemento indiziario o di prova, il giudice può trarre il proprio libero convincimento (Cass. V, n. 37497/2014). Il principio trova applicazione anche con riferimento al caso in cui il riconoscimento venga effettuato in videoconferenza (Cass. V, n. 18057/2010).

    L'individuazione diretta di persona effettuata nei locali della polizia giudiziaria dalle persone offese trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle informazioni, dichiara di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213, essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189, e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (Cass. II, n. 16773/2015).

    In materia di riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini di polizia giudiziaria, è stato affermato che lo stesso costituisce un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Cass. VI, n. 12501/2015), per cui la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (Cass. V, n. 22612/2009).

    Ai fini della valutazione del riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari e non rinnovato in sede dibattimentale, è necessaria, poi, l'acquisizione agli atti del fascicolo fotografico sottoposto all'esame del teste (Cass. VI, n. 48428/2014).E’ stato di recente affermato che la riproduzione fotografica del contenuto dei biglietti rinvenuti nella disponibilità del soggetto sottoposto a perquisizione è qualificabile come prova atipica (Cass. II, n. 10255/2020).

     

    Il riconoscimentodell’imputato nel soggetto ripreso inun filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Cass. II, n. 42041/2019).

    È stato affermato, quindi, con riferimento alle videoriprese, che esse, ove riguardino atti non aventi contenuto comunicativo, costituiscono una prova atipica ex art. 189, che non necessita, ai fini dell'utilizzabilità, di autorizzazione da parte del giudice (Cass. III, n. 37197/2010). Più in particolare, le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla Polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189, ed utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio (Cass. II, n. 22972/2018). 

    Sono legittime e pienamente utilizzabili, senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria, le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti (Cass. II, n. 46786/2014).

    Sono parimenti legittime, e perciò utilizzabili, le videoriprese eseguite su un'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non essendo essa qualificabile né come luogo di privata dimora, né, comunque, come luogo in cui si svolgano attività destinate a rimanere riservate (Cass. I, n. 7455/2009). Per le stesse ragioni, sono utilizzabili i risultati delle videoregistrazioni effettuate nel corso delle indagini all'interno di un bar (Cass. VI, n. 1707/2012), di un'aula scolastica (Cass. VI, n. 33593/2012) o di una caserma dove il reo presti attività lavorativa (Cass. I, n. 30566/2019).

    E’ stato affermato, poi, che le videoregistrazioni disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari all’interno di una casa di cura e di riposo sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria, in quanto gli ambienti di degenza costituiscono luoghi aperti al pubblico e, comunque, non qualificabili come di privata dimora (Cass. VI, n. 28004/2019).

    Del pari, sono utilizzabili, a fini probatori, le rilevazioni degli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori, anche ove gli apparecchi di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 4, comma 2, della l. n. 300/1970, in quanto tali garanzie riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori, ma non possono avere rilievo nell'attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato (Cass. II, n. 33567/2016).   

    Non è inutilizzabile la prova costituita da filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate, sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dalla disciplina in materia di tutela della riservatezza, e fissato in ventiquattro ore successive alla rilevazione dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato in data 8 aprile 2010 a norma dell'art. 11 d.lgs. n. 196/2003 (Cass. V, n. 33560/2015).

    È stato precisato, quindi, che la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova, sicchè essa non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (Cass. V, n. 7015/2020).

    Il saggio fonico, pur non costituendo prova “diretta” in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione ai sensi dell'art. 191, ma tra quelle atipiche non disciplinate dalla legge, ed è da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti (Cass. II, n. 18286/2013).

    I contenuti non comunicativi di intercettazioni legittimamente autorizzate sono utilizzabili quale mezzo di prova atipico ex art. 189, non trovando applicazione, in tal caso, la disciplina in materia di intercettazioni di cui agli artt. 266 e ss. (Cass.S.U., n. 32697/2014).

    In tema di prova documentale, la copia fotostatica di un documento, per il principio di libertà della prova, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale, pur se essa sia priva di certificazione ufficiale di conformità e sia stata disconosciuta dall'imputato (Cass. II, n. 52017/2014).

    La “Blood Pattern Analysis” (B.P.A.), infine, non può considerarsi una prova atipica, bensì una tecnica d'indagine riconducibile al genus della perizia, e pertanto non è necessario che la sua ammissione sia preceduta dall'audizione delle parti, ai sensi dell'art. 189 (Cass. I, n. 31456/2008).

    Bibliografia

    Angeletti, La costruzione e la valutazione della prova penale, Torino, 2012; Aprile, La prova penale, Milano, 2002; Galantini, Inosservanza di limiti probatori e conseguenze sanzionatorie, in Cass. pen. 1991, 597; Melchionda, voce Prova in generale (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, 838; Pansini, È valida la prova “atipica” senza preventiva audizione delle parti?, in Dir. pen. e proc. 1997, 1257; Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999; Ruggieri, Riprese visive e inammissibilità della prova, in Cass. pen. 2006, 3937; Tabasco, Prove non disciplinate dalla legge nel processo penale, Napoli, 2011; Tonini-Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 190 bis - Requisiti della prova in casi particolari (1).

    1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (2).

    1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, (3) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (4).

    (1) Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356.

    (2) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 1° marzo 2001, n. 63.

    (3) Le parole «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,» sono state inserite dall'art. 14, comma 1, l. 6 febbraio 2006, n. 38.

    (4) Comma dapprima aggiunto dall'art. 13, comma 2, l. 3 agosto 1998, n. 269. Successivamente l'art. 1 d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 ha aggiunto le parole «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità». Infine l'art. 14, comma 3, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019, ha sostituito le parole «anni diciotto» alle parole «anni sedici» .

    Riferimenti chiave:

    D.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356; l. 3 agosto 1998, n. 269; l. 1 marzo 2001, n. 63; l. 6 febbraio 2006, n. 38; d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

    1. Inquadramento

    L'art. 190-bis introduce una speciale eccezione alle ordinarie disposizioni regolanti l'ammissione della prova su richiesta delle parti, prevedendo, in casi particolari, di non “rinnovare” la prova dichiarativa in contraddittorio nel giudizio e di ritenere sufficiente l'utilizzo delle dichiarazioni già rese in altra fase o, addirittura, in altro e diverso procedimento, sempre fatta salva la possibilità di ammettere l'esame ove esso concerna fatti o circostanze diverse, ovvero appaia assolutamente necessario sulla base di specifiche esigenze. Si tratta di norma speciale introdotta per la tutela delle persone offese — e, tra di esse, soprattutto delle vittime più fragili e vulnerabili — di reati particolarmente gravi espressamente individuati dal legislatore.

    2. Principi generali

    La limitazione del diritto alla prova prevista dall'art. 190-bis si riferisce alle ipotesi in cui si proceda per taluno dei delitti di criminalità organizzata indicati dalla disposizione dell'art. 51, comma 3-bis, ovvero per uno dei gravi delitti elencati al comma 1-bis — e cioè per i reati previsti dagli artt. 600-bis, comma 1 c.p. (prostituzione minorile), 600-ter c.p. (pornografia minorile),600-quater  c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. ,600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis c.p. (violenza sessuale), 609-ter c.p. (violenza sessuale aggravata), 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne) e 609-octies  c.p. (violenza sessuale di gruppo) — qualora l'esame riguardi un testimone minore degli anni diciotto (come da ultimo previsto dallalegge 19 luglio 2019, n. 69, c.d. codice rosso che all’art. 14, comma 3, ha sostituito le parole “anni sedici” con “anni diciotto”) e,in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

    La norma prevede, in riferimento alle indicate ipotesi delittuose, che se la persona di cui si chiede l'esame (testimone o persona imputata in un procedimento connesso) abbia già reso dichiarazioni in contraddittorio con la persona nei cui confronti quelle dichiarazioni dovranno essere utilizzate, in incidente probatorio (Cass. III, n. 10374/2020), o in dibattimento, ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati acquisiti ai sensi dell'art. 238,l'esame può essere ripetuto solo qualora esso abbia ad oggetto fatti o circostanze diverse rispetto a quelle del precedente esame, ovvero se il giudice, o taluna delle parti, lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

    In proposito la S.C. ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 190-bis in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione ed all’art. 6 della Convenzione EDU - nella parte in cui, in presenza di specifiche esigenze, sottrae al contraddittorio dibattimentale la persona offesa maggiorenne dichiarata particolarmente vulnerabile – atteso che tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l’esigenza di prevenire l’usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e che si tratta didichiarazioni provenienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa (Cass. III, n. 10374/2020).

    La previsione derogatoria, dal carattere eccezionale e non estensibile analogicamente, si giustifica anche in ragione della complessità dei processi cui si applica, dunque corrispondendo ad esigenze di economia processuale, nonché, con riferimento ai minori di anni diciotto ed alle vittime in condizioni di particolare vulnerabilità, per la necessità di tutelare la loro integrità psichica, notoriamente messa a dura prova in caso di reiterati esami in sede giudiziale.

    In tutte le ipotesi normativamente previste si procede alla mera lettura del verbale, in luogo dell'assunzione della prova dichiarativa.

    Per come osservato in dottrina (Melchionda, 862), la norma finisce per realizzare un capovolgimento dell'ordinaria sequenza lettura-escussione, dando prevalenza alla dichiarazione scritta su quella orale, perciò determinando un contraddittorio “sulla” prova anziché “per” la prova.


    3. Presupposti per l'applicazione

    Per come in precedenza osservato, la norma dell'art. 190-bissi applica ai testimoni ed alle persone che debbono essere esaminate ai sensi dell'art. 210 (comma 1), nonché ai testimoni minori degli anni diciotto (comma 1-bis).

    La giurisprudenza ha affermato – in costanza della precedente disciplina normativa, avente ad oggetto l’esame di un testimone minore degli anni sedici -  che non si applica la disposizione di cui al comma 1-bisdell'art. 190-bis quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell'esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne, pur tuttavia precisandosi che, in applicazione delle disposizioni generali di cui all'art. 190, il riascolto è comunque inammissibile per manifesta superfluità della prova quando le circostanze dedotte nella richiesta di esame coincidono con quelle oggetto della precedente escussione (Cass. III, n. 6095/2014).

    Accanto agli indicati soggetti, la novella introdotta con il d.lgs. n. 212/2015, ha esteso l'applicazione del comma 1-bisanche alla persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, utilizzando una dizione normativa aperta che, all'evidenza, ne rimette l'individuazione alla valutazione discrezionale del giudice.

    Si ritiene, poi, generalmente che la noma si applichi anche al testimone assistito di cui all'art. 197-bis.

    Le precedenti dichiarazioni devono necessariamente essere state rese nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le stesse saranno utilizzate, e pertanto in dibattimento, in incidente probatorio, nonché in udienza preliminare, quando l'esame si sia svolto nelle forme indicate dagli artt. 498 e 499.

    Le dichiarazioni, per diretta formulazione normativa, possono essere state rese anche in altro procedimento, sempre in dibattimento o nel corso dell'incidente probatorio, e sempre in contraddittorio con la persona nei cui confronti devono essere utilizzate, nel caso in cui i relativi verbali siano stati acquisiti ai sensi dell'art. 238.

    In tutte le indicate ipotesi, la deroga prevista dall'art. 190-bis può trovare applicazione solo quando il difensore della persona nei cui confronti le dichiarazioni devono essere utilizzate abbia effettivamente partecipato all'esame, altrimenti violandosi il principio tutelato dall'art. 111 Cost.

    È stato, poi, precisato che la disciplina prevista dall'art. 190-bis è applicabile anche nell'ipotesi in cui si debba procedere a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice (Cass. VI, n. 20810/2010), oltre che, per espressa indicazione normativa, nelle ipotesi di riunione o rinnovazione del dibattimento in appelloexart. 603, ovvero, ancora, in caso di rimessione del procedimentoexart. 48, comma 5.


    4. Ipotesi di inoperatività della deroga

    In ragione dell'espressa dizione normativa indicata, la deroga all'assunzione orale della prova prevista dalla norma dell'art. 190-bisnon trova applicazione nelle ipotesi in cui l'esame concerna fatti o circostanze diverse, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

    Fatti o circostanze diverse, al pari di specifiche esigenze insorte, costituiscono un qualcosa di non considerato nel precedente esame che rendono la prova “nuova”, così da giustificarne una sua ulteriore acquisizione. La persona viene nuovamente chiamata a deporre sul presupposto che vadano colmate lacune o imprecisioni risultanti dalla prima escussione.

    Spetta all'interessato, naturalmente, l'onere di provare l'esistenza dei presupposti giustificativi della nuova assunzione della prova, rendendo inoperante la deroga ex art. 190-bis.

    Tale principio è stato reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che, ad esempio, ha affermato che l'assunzione dell'esame di persone che abbiano già reso dichiarazioni nei casi previsti dall'art. 190-bis non deve essere disposto solo perché la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest'ultima l'onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti (Cass. V, n. 11616/2012).

    Ai fini della valutazione dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'assunzione della testimonianza di un minore vittima di abusi sessuali già sentito in dibattimento o in sede di incidente probatorio, è necessario che nell'atto di appello siano indicate specificamente le circostanze su cui dovrebbe vertere l'esame ai sensi dell'art. 190-bis, non essendo sufficiente evidenziare genericamente l'utilità di assumerne la testimonianza (Cass. III, n. 24792/2013).

    È stato osservato, poi, che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello implica, a norma dell'art. 495, comma 1, che, a fronte dell'ammissione di prove a carico, l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prime, nel rispetto dei parametri previsti dagli artt. 190 e 190-bis, con esclusione, quindi, delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Cass. VI, n. 8700/2013).

    La verifica di ammissibilità della richiesta di nuovo esame è rimessa al giudice, a meno che questi non proceda direttamente ex officio, e la decisione è assunta con ordinanza motivata.

    È stato espressamente affermato, in proposito, che il provvedimento di ammissione dell’esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni, previsto dall’art. 190-bis nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis, richiesto dalle parti in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante, è condizionato dall’apprezzamento discrezionale del giudice circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l’onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi (Cass. VI, n. 29660/2018).

    Bibliografia

    Angeletti, La costruzione e la valutazione della prova penale, Torino, 2012; Cantone, La «circolazione probatoria tra procedimenti». Le modifiche introdotte dalla l. n. 63/01, in Cass. pen. 2002, 2561; Melchionda, voce Prova in generale (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, 838; Santalucia, Prova penale e criminalità mafiosa nei recenti interventi legislativi, in Giust. pen. 1992, III, 676; Violante, La formazione della prova nei procedimenti di criminalità organizzata, in Cass. pen. 1992, 474; Zaza, La predeterminazione legale del valore probatorio nella legge n. 356 del 1992, in Giust. pen. 1993, III, 436.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 190 - Diritto alla prova.

    1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [392, 422, 493, 507, 519, 603, 633]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza [495] escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue [4954] o irrilevanti [468].

    2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [70, 195, 224, 237, 422, 507, 511, 603].

    3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio [495].

    1. Inquadramento

    L'art. 190 introduce il principio del diritto alla prova, ovvero riconosce la prova come diritto della parte, cui pertiene il potere di chiederne l'ammissione, da disporsi dal giudice ove non si tratti di prove vietate dalla legge o di prove manifestamente superflue o irrilevanti. La norma relega l'ammissibilitàex officiodelle prove ad un ruolo secondario e marginale, limitato ai soli casi espressamente previsti dalla legge.

    2. Principi generali

    L'art. 190 si pone quale norma cardine dell'intero sistema processuale, apparendo quella che, più di ogni altra, ne simboleggia l'attuale natura accusatoria. Si tratta di un processo di parti, cui è quasi integralmente rimessa l'iniziativa probatoria, regalando l'iniziativa officiosa del giudice ad un ruolo residuale ed eccezionale, limitato ai pochi casi ancora espressamente previsti dalla legge.

    Per come osservato in giurisprudenza, nel vigente sistema processuale — caratterizzato dalla dialettica delle parti (art. 190), alle quali è attribuito l'onere di allegare le prove a sostegno dei rispettivi petita — il giudice è tenuto a provvedere sulle richieste di parte sulla base dei parametri di ammissibilità enunciati dall'art. 190, comma 1, con riguardo, cioè, ai divieti probatori ed alla pertinenza della prova richiesta al thema decidendum. Ogni diversa valutazione, non improntata ai suddetti criteri, in fatto e in diritto, non solo esula dal potere del giudice, ma contravviene al diritto alla prova delle parti, concretizzando una violazione di legge che vizia la relativa pronuncia del giudice (Cass. VI, n. 3666/1993).

    Il fondamento del diritto alla prova delle parti si rinviene nel dettato dell'art. 111, comma 4, Cost., che cristallizza il principio del contraddittorio nella formazione della prova. Il diritto alla prova dell'imputato trova rifermenti anche nel diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. e nella presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost., mentre quello del pubblico ministero nell'obbligo di esercitare l'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.


    3. L'ammissione delle prove

    A norma del comma 1 dell'art. 190, le prove sono ammesse su richiesta di parte.

    Non si tratta, tuttavia, di un diritto assoluto della parte all'acquisizione di ogni mezzo di prova richiesto, essendo stabiliti, nella seconda parte del comma 1, degli specifici limiti di ammissibilità, dovendo il giudice escludere le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti. La prova, in sostanza, è sempre ammissibile, a meno che non vi sia una norma processuale che la escluda.

    Quanto agli indicati criteri di ammissione, sono prove vietate dalla legge, come tali non ammissibili, quelle che incorrono in un divieto normativamente previsto in ordine all'oggetto o al soggetto della prova, ovvero in ordine alla procedura di acquisizione probatoria. La valutazione rimessa al giudice è, in questo caso, vincolata, in quanto di fatto priva di margini di discrezionalità.

    Il secondo parametro di ammissibilità attiene, quindi, alla manifesta superfluità o irrilevanza delle prove, imponendo al giudice una valutazione estremamente rigorosa nell'esercizio del potere di relativa esclusione. In questo caso il giudizio riguarda la rilevanza (e pertinenza) della prova, e cioè la sua rispondenza ai parametri indicati dall'art. 187, mentre la superfluità involge una prognosi di più stretta utilità, intendendosi per superflua una prova che sia sovrabbondante o ridondante, e che tenda ad acclarare quanto già sia stato accertato o sia comunque accertabile.

    Gli indicati criteri si applicano anche ai fini dell'ammissione della prova contraria che, per l'appunto, può essere denegata dal giudice, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste siano vietate dalla legge o siano manifestamente superflue o irrilevanti (Cass. III, n. 17054/2019). Il diritto alla prova contraria garantito all'imputato dall'art. 495, comma 2, in conformità dell'art. 6, par. 3, lett. d della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente a livello costituzionale dall'art. 111, comma 3, Cost., può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti ex art. 190, comma 1, (Cass. VI, n. 44736/2003).

    Le Sezioni Unite hanno, poi, chiarito che il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass.S.U., n. 15208/2010).

    Per il disposto dell'art. 190, comma 1, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza sulla richiesta di ammissione delle prove. Conseguentemente, la decisione non può essere riservata ad una fase successiva, né al momento della motivazione della sentenza, essendo immanente al sistema accusatorio la necessità dell'adozione di un provvedimento tempestivo, che consenta alle parti di conoscere gli elementi probatori di cui esse possono disporre per sostenere la propria ipotesi ricostruttiva.

    È stato, tuttavia, osservato dalla giurisprudenza che la violazione del dovere di decidere senza ritardo sulla richiesta di ammissione delle prove non comporta alcuna sanzione processuale (Cass. IV, n. 34352/2009).

    Il giudice non deve giustificare l'ammissione della prova, ma solo la contraria decisione di rigetto della richiesta di parte, in virtù del principio generale di ammissibilità della prova.

    Il giudice può, comunque, ritenere provato un fatto anche sulla base dei risultati probatori ricavati dall'assunzione di un mezzo di prova richiesto da una parte diversa da quella che ha dedotto il fatto stesso.


    4. L'ammissione ex officio

    Il secondo comma dell'art. 190 stabilisce che la legge prevede espressamente i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

    Il potere officioso può, dunque, essere esercitato solo nei casi tassativamente determinati dalla legge, come nelle ipotesi di: accertamento sulla capacità dell'imputato (art. 70); testimonianza indiretta (art. 195); perizia (art. 224); acquisizione di documenti provenienti dell'imputato (art. 237); integrazione probatoria nel corso dell'udienza preliminare (art. 422); ammissione di nuove prove (art. 507) o lettura di atti (art. 511) nel corso del dibattimento; rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello (art. 603).

    Per come osservato dalla S.C., il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione, anche d'ufficio, di nuovi mezzi di prova qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Cass. II, n. 51740/2013).

    La questione si risolve, in termini concreti, nello scrutinio della completezza e logicità della motivazione sul punto del mancato esercizio del potere officioso. Il limite sistematico all'esercizio di tale potere è rappresentato dal fatto che il giudice non può sovrapporre la propria ipotesi ricostruttiva a quella formulata dalle parti, che invece deve essere verificata.


    5. La revoca dei provvedimenti di ammissione

    Il comma 3 dell'art. 190 prevede la possibilità per il giudice di revocare i provvedimenti sull'ammissione delle prove, sentite le parti in contraddittorio.

    Si tratta di un potere di revoca del giudice che, nella sostanza, appare coincidere con quello previsto dall'art. 495, comma 4, per il quale, all'esito delle risultanze istruttorie, il giudice può revocare con ordinanza, sempre sentite le parti, l'ammissione di prove superflue ovvero disporre l'ammissione di prove dallo stesso in precedenza escluse. Tale seconda opzione può essere determinata sia dal mutato convincimento circa la legalità o la manifesta irrilevanza della prova, che dalla modificata valutazione di rilevanza conseguente alle risultanze scaturite dall'attività dibattimentale.

    In tal senso, la mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determini la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. III, n. 20851/2015).

    Come osservato, il giudice è tenuto a sentire le parti in contraddittorio prima di poter procedere all'adozione di un provvedimento di revoca delle prove ammesse. Si tratta di un'evidente tutela del diritto alla prova che, tuttavia, non deve essere inteso in termini rigidamente formali, essendo comunque sufficiente che le parti siano poste nella condizione di interloquire al riguardo.

    Conseguentemente, è viziata da nullità l'ordinanza con la quale il giudice disponga la revoca dell'ammissione di un teste a discarico dell'imputato, nonostante le insistenze del difensore per la sua ammissione; tuttavia, detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata (Cass. V, 16976/2020).

    È stato osservato che in presenza di un comportamento concludente del difensore di rinuncia alla prova, non determina alcuna nullità del procedimento la mancata decisione del giudice sulla richiesta di ammissione alla prova contraria (Cass. III, n. 46325/2011).

    L'ordinanza di revoca deve esseremotivata, pur potendosi verificare ipotesi di revoca implicita, essendo stato, ad esempio, ritenuto che qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (Cass. V, n. 7108/2016).


    6. L'ambito di operatività della norma

    L'inserimento della norma sul diritto alla prova nelle disposizioni generali regolanti la materia probatoria lascia comprendere come tale previsione si riferisca all'intero procedimento penale, e non solo alla fase del dibattimento, in cui, naturalmente, ha un'applicazione maggiormente intensa ed ampia.

    Durante le indagini preliminari, invero, non pare potersi parlare di diritto alla prova delle parti, quanto di possibilità per esse di attivarsi nella ricerca e nell'individuazione di quegli elementi che, poi, potranno costituire fondamento per l'esercizio del diritto alla prova.

    Con riferimento alla posizione dell'indagato, il mancato svolgimento da parte del P.M. delle attività d'indagine in suo favore non ha rilievo processuale e non determina nullità alcuna (Cass. III, n. 34615/2010), potendo costui raccogliere elementi a proprio favore attraverso lo svolgimento delle attività di investigazioni difensive (Cass. IV, n. 14863/2004).

    Il diritto alla prova trova applicazione, poi, nell'incidente probatorio, nel quale devono essere rispettati anche gli specifici limiti imposti dall'art. 392, nonché nell'udienza preliminare, in cui può essere ammessa, a norma dell'art. 422, solo la prova che appaia decisiva ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

    Nel giudizio abbreviato, prevedendosi limiti di ammissibilità anche più ristretti di quelli stabiliti dalla regola generale dell'art. 190, l'integrazione probatoria può essere ammessa solo se necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.

    È stato, tuttavia, precisato che, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190, ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Cass. V, n. 600/2014).

    Nel giudizio di appello, invece, il diritto alla prova concerne le sole prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, essendo stato affermato in giurisprudenza che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, il giudice, ove trattasi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve disporre la detta rinnovazione osservando i soli limiti previsti dall'art. 495, comma 1, che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma 1, secondo cui il giudice ammette le prove escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti; ne consegue che l'assunzione delle dette prove nuove deve sempre essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale, non invece sotto il profilo della loro indispensabilità o assoluta necessità (Cass. III, n. 42965/2015). L'ammissione di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado va adottato senza ritardo con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio delle parti (Cass. I, n. 43473/2010).

    Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere un diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Cass. VI, n. 37901/2019). 

    Bibliografia

    Albano, I poteri istruttori del giudice penale, Padova, 2003; Angeletti, La costruzione e la valutazione della prova penale, Torino, 2012; Aprile, La prova penale, Milano, 2002; Chiavario, Considerazioni sul diritto alla prova nel processo penale, in Cass. pen. 1996, 2009; Del Coco, Disponibilità della prova penale e accordi tra le parti, Milano, 2004; Di Bitonto, Profili dispositivi nell'accertamento penale, Torino, 2004; Melchionda, voce Prova in generale (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, 838; Rafaraci, La prova contraria, Torino, 2004; Tonini-Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012; Valentini, I poteri del giudice dibattimentale nell'ammissione della prova, Padova, 2004.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 191 - Prove illegittimamente acquisite.

    1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate [26, 62, 63, 103, 141-bis, 195, 203, 228, 240, 254, 270, 271, 343, 360, 407, 526, 729].

    2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale (1) .

    [1] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.14 luglio 2017, n. 110 , con effetto a decorrere dal 18 luglio 2017, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della stessa legge.

    1. Inquadramento

    L’art. 191 eleva a categoria generale l’inutilizzabilità della prova, ovvero l’impossibilità di utilizzare le prove che siano state illegittimamente acquisite, codificando un principio di fatto già consolidatosi sotto la vigenza del codice abrogato.

    2. L'inutilizzabilità della prova e la sua distinzione dalla nullità

    Il comma 1 dell'art. 191 prevede che non possono essere utilizzate le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

    Tale inutilizzabilità, ai sensi del comma 2, è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    La categoria dell'inutilizzabilità della prova è di controversa collocazione sistematica, sussistendo, in proposito, varie interpretazioni, che spaziano dalla qualificazione di essa come: vizio dell'atto (con conseguente applicazione della sanzione processuale); regola di condotta per il giudice; regola probatoria e di decisione, oltre che causa di invalidità.

    L'inutilizzabilità è un tipo di invalidità che ha la caratteristica di colpire non l'atto in sé, bensì il suo valore probatorio.

    L'art. 191, comma 1, come detto, ha di fatto reso esplicito un principio già immanente al sistema processuale, essendo implicito che una prova inammissibile non possa essere considerata nel panorama sottoposto al vaglio del giudice. La creazione ad hoc dell'inutilizzabilità della prova, pertanto, risulta essere stata determinata dall'accertata insufficienza della nullità a fronteggiare gli effetti derivanti dall'inserimento nel circuito processuale di prove affette da specifiche patologie.

    Particolarmente problematico è proprio l'individuazione del rapporto esistente tra le categorie dell'inutilizzabilità e della nullità, peraltro reso ancor più difficoltoso dall'estensione della sanzione dell'inutilizzabilità, nel testo definitivo dell'art. 191, alle prove cha siano state “acquisite” in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, e non solo a quelle “ammesse”.

    È stato, in proposito, osservato che il vizio di nullità attiene solo all'inosservanza di alcune forme di assunzione, mentre quello di inutilizzabilità presuppone la presenza di una prova vietata per la sua intrinseca illegittimità. Tale distinzione si palesa, tuttavia, spesso complicata in sede di pratica applicazione.

    Nelle ipotesi di dubbia interpretazione la giurisprudenza tende ad escludere la sanzione dell'inutilizzabilità laddove la violazione abbia natura formale ovvero attenga a semplici modalità esecutive.

    In ordine alla delimitazione delle categorie dell'inutilizzabilità e della nullità, le Sezioni Unite hanno osservato che l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191. Ed invero, quest'ultima norma, se ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova — vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti — la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova “vietata” per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale (Cass. S.U., n. 5021/1996). Per la S.C., considerato il contenuto e le ragioni che hanno ispirato la norma dell'art. 191, l'inutilizzabilità della prova, come sanzione di carattere generale, è un rimedio che si aggiunge ma non assorbe quello della nullità.

    La previsione  dell'art. 191 non implica che ogni violazione in ordine alle modalità di acquisizione della prova ne determina la conseguente inutilizzabilità, atteso che essa deriva dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione (Cass. II, n. 49198/2019). La sanzione dell'inutilizzabilità si riferisce, cioè, alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali (Cass. II, n. 9494/2018), qualora, in base al principio di tassatività, la sanzione della nullità sia prevista con riferimento alla specifica violazione (Cass. III, n. 56086/2017).

    L'istituto dell'inutilizzabilità di cui all'art. 191 è essenzialmente posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile, ovvero come prove a carico. Ne consegue che l'istituto non può essere applicato per ignorare elementi di giudizio astrattamente favorevoli alla difesa che, invece, pur quando l'atto che li contenga risulti affetto da inutilizzabilità, devono essere considerati e, quindi, “utilizzati”, secondo i canoni logico razionali propri della funzione giurisdizionale (Cass. II, n. 17694/2018).

    Ancora, per “prove diverse da quelle legittimamente acquisite” debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso o implicito divieto (Cass. II, n. 15877/2008).

    La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2020, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 191 nella parte in cui non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge riguardi anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione e ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge, ovvero non convalidati dal P.M. con provvedimento motivato, ha nuovamente ribadito quanto espresso nella sentenza n. 219 del 2019, in cui, nella sostanza occupandosi della medesima questione, aveva escluso la possibilità di trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che l'art. 185, comma 1, contempla esclusivamente in relazione alle nullità. Il petitum del rimettente, a dire della Consulta, risultava fondato sulla richiesta di una pronuncia fortemente “manipolativa”, in una materia in cui, tra l'altro, vige un rigoroso regime di tipicità e tassatività, nella sostanza chiedendo al Giudice delle leggi l'esercizio di opzioni di politica processuale riservate alla discrezionalità del legislatore. 


    3. L'inutilizzabilità generale e speciale

    La dottrina e la giurisprudenza hanno creato diverse categorie distintive dell'istituto dell'inutilizzabilità della prova.

    Tra di esse, in primo luogo, rileva la distinzione tra l'inutilizzabilità generale e quella speciale, intendendosi con la prima la sanzione scaturente dalla violazione del disposto dell'art. 191, comma 1, disciplinante gli effetti di ogni ipotesi di inutilizzabilità, e con la seconda la sanzione conseguente alla violazione di specifiche disposizioni regolanti il procedimento di formazione della prova. Una particolare ipotesidiinutilizzabilità speciale è stata prevista dal legislatore attraverso la recente introduzione, nella norma generale dell'art 191, del nuovo comma 2-bis, per il quale le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, se non al fine di provare la penale responsabilità delle persone accusate di tale delitto.  La ratio delle previsioni di inutilizzabilità speciale è stata individuata nella volontà di sanzionare violazioni attinenti al quomodo di comminare le sanzioni in ipotesi in cui la stessa non sia ricavabile con certezza dall'applicazione della disposizione generale.

    In ragione della loro peculiare natura, pertanto, le ipotesi di inutilizzabilità speciale si caratterizzano per la loro tassatività.

    Così, a titolo esemplificativo, è stato affermato che la sanzione dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 729, comma 1, come modificato dall'art. 13 l. n. 367/2001, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è dettata, cioè quello delle rogatorie “all'estero”. Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile all'acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'autorità giudiziaria italiana (Cass. II, n. 20100/2002).

    Si discute, poi, se nella tematica in esame possano rientrare anche le cosiddette prove incostituzionali, e cioè quelle che siano state acquisite con modalità non specificate dal codice di rito e in violazione di situazioni giuridiche soggettive garantite dalla Costituzione, a loro volta da intendersi richiamate nel disposto dell'art. 191, comma 1.

    La giurisprudenza ha affermato che rientrano nella categoria delle prove sanzionate dall'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191, non solo quelle oggettivamente vietate, ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso degli artt. 13, 14 e 15, in cui la prescrizione dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assolute, di cui è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge (Cass.S.U., n. 21/1998). La fattispecie tipica del diritto inviolabile, quindi, per poter esercitare un'efficacia immediata nel sistema probatorio, sulla base del disposto dell'art. 191, deve essere esattamente definita — come, per l'appunto, nelle ipotesi degli artt. 13,14 e 15 Cost. —. L'inviolabilità attiene, in tali casi, a situazioni fattuali di libertà assolute che prescindono, e quindi sono indipendenti, dal fenomeno normativo, trattandosi di valori incomprimibili.


    4. L'inutilizzabilità fisiologica e patologica

    Altra distinzione consolidata è quella che intercorre tra le categorie dell'inutilizzabilità fisiologica e di quella patologica, riferendosi la prima alla mancanza di conformità al modello legale del provvedimento di ammissione o del procedimento di ammissione della prova, e la seconda, al principio di separazione tra la fase delle indagini preliminari e quella dibattimentale, che tendenzialmente impedisce, nel rispetto della struttura accusatoria del rito, che il materiale raccolto prima della formulazione dell'imputazione possa essere utilizzato ai fini della decisione. L'inutilizzabilità patologica trova consacrazione nella previsione dell'art. 526, che, per l'appunto, afferma il principio dell'inutilizzabilità in dibattimento, ai fini della deliberazione, degli atti investigativi, ovvero di prove che siano diverse da quelle legittimamente acquisite nel fascicolo dibattimentale.

    La distinzione è stata autorevolmente rappresentata in una decisione delle Sezioni Unite, nella quale, analizzando specificamente il giudizio abbreviato, è stato osservato come tale procedimento costituisca un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del “dibattimento”. Tuttavia, tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526, con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità “relativa” stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, inerente, cioè, agli atti probatori assunticontra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (Cass.S.U., n. 16/2000).

    L'inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, rilevabile, a differenza di quella cosiddetta “fisiologica”, anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce, quindi, un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Cass. III, n. 882/2018).

    Nel giudizio abbreviato, in particolare, sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (Cass. V, n. 46406/2012).


    5. L'inutilizzabilità assoluta e relativa

    Strettamente connessa alla rappresentata distinzione tra l'inutilizzabilità fisiologica e quella patologica è la ripartizione tra le categorie dell'inutilizzabilità assoluta e di quella relativa.

    In particolare, a fronte dell'impossibilità di utilizzo degli atti in ogni fase procedimentale (inutilizzabilità assoluta), l'inutilizzabilità relativa si riferisce agli atti processuali che, pur non utilizzabili in fase dibattimentale, non assumono tale valenza in sede di indagini preliminari, ai fini della prosecuzione delle indagini stesse ovvero in ordine alla configurazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273.

    L'inutilizzabilità, pertanto, ha carattere relativo quando la disposizione processuale limita le potenzialità di impiego dell'atto, nei confronti di determinati soggetti ovvero all'interno di fasi specifiche. Il raccordo con la norma dell'art. 526 non preclude al carattere relativo dell'inutilizzabilità di essere rilevabile di ufficio, nel caso in cui il relativo materiale probatorio dovesse confluire nella fase dibattimentale.

    In ossequio all'indicata distinzione, la S.C. ha affermato, rappresentando un'ipotesi di inutilizzabilità relativa, che le dichiarazioni spontanee dell'indagato rese a norma dell'art. 350, comma 7, raccolte dalla polizia giudiziaria ma non documentate in verbale nelle forme di cui all'art. 357, commi 2 e 3, ma soltanto annotate sommariamente in forma libera, possono essere utilizzate erga alios quali indizi nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'autorizzazione dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per delitti di criminalità organizzata, non ricorrendo alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 ovvero di inutilizzabilità specifica (Cass. I, n. 14980/2004). Allo stesso modo, sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni spontanee di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell'informativa di reato, ancorché non oggetto di verbalizzazione (Cass. I, n. 33819/2014).

    A soluzione di uno specifico contrasto interpretativo, le Sezioni Unite hanno chiarito che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Cass. S.U., n. 1149/2009).

    Altresì riferibile alla distinzione tra inutilizzabilità assoluta e relativa, infine, è l'affermazione del principio per cui il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità — ad istanza di parte — della prova acquisita attraverso tale atto (Cass. VI, n. 9664/2015).


    6. La non configurabilità dell'inutilizzabilità derivata

    Si qualifica una prova come affetta da inutilizzabilità derivata allorquando la patologia viene trasmessa ad una prova successiva, logicamente dipendente da quella antecedente viziata.

    Con riferimento alle nullità, il principio trova codificazione nel disposto dell'art. 185, per il quale la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

    La giurisprudenza, tuttavia, ne ha escluso la configurabilità con riguardo alle prove inutilizzabili, sul presupposto che, rispetto ad esse, non è prevista una disposizione, analoga a quella dell'art. 185, che preveda la comunicabilità della patologia agli atti successivi e dipendenti.

    Così, è stato affermato che la regola fissata dall'art. 185, comma 1, secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti successivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità; quest'ultima sanzione processuale, infatti, rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie ancorché collegate a quelle inutilizzabili, rispondendo alla ratio legislativa del vitiatur sed non vitiat (Cass. II, n. 6360/1996).

    Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (Cass. V, n. 12697/2015).

    Il principio della non configurabilità della inutilizzabilità derivata è stato di recente riaffermato dalla Corte costituzionale  (Corte cost. n. 219/2019) che ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell’art. 191, sollevate per presunto contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 2, e 117, comma 1, in relazione all’art. 8 Conv. EDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non prevede, in primo luogo, che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, o comunque non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato, e, in secondo luogo, che sia vietata la deposizione testimoniale in ordine a tali attività. Ricostruite l’evoluzione e la ratio dell’istituto della inutilizzabilità, infatti, la Consulta ha ritenuto che in materia non possa trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata”, sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall’art. 185, comma 1, non potendosi confondere fra loro fenomeni – quali quelli della nullità e della inutilizzabilità – del tutto autonomi e tutt’altro che sovrapponibili, e dunque escludendosi la possibilità di trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità.


    7. La rilevabilità del vizio

    Con riferimento alla rilevabilità dell'inutilizzabilità della prova, la giurisprudenza ha chiarito che la sanzione processuale dell'inutilizzabilità non rientra tra le questioni lasciate nella disponibilità esclusiva delle parti, essendo sempre rilevabile d'ufficio (Cass. III, n. 32530/2010).

    È stato affermato, quindi, che nel giudizio di rinvio, secondo l'interpretazione prevalente, non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento, di talché, nell'ipotesi in cu il processo torni nuovamente al vaglio della corte di cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio (Cass. IV, n. 20044/2015). In proposito, è stato osservato che la regola posta dall'art. 627, comma 4 — che inibisce espressamente la sola rilevazione delle cause di nullità o inammissibilità — costituisce applicazione del più generale principio di inoppugnabilità delle sentenze della corte di cassazione, dal quale discende la formazione del cosiddetto “giudicato progressivo” per le questioni non dedotte, di talché l'omessa menzione delle cause di inutilizzabilità non implica che le stesse restino rilevabili oltre i limiti segnati dalla decisione di annullamento (Cass. V, n. 36769/2006).

    D'altro canto, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Cass. VI, n. 1219/2020).

    È stato osservato, quindi, che la regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della corte di cassazione, oltre i confini del devolutum, alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall'art. 606, comma 1, lett. b) (Cass. VI, n. 12175/2005).


    8. Casistica

    Variegata ed ampia è stata l'applicazione del principio previsto dall'art. 191 nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità.

    Allo scopo di darne una rappresentazione, necessariamente parziale, deve essere osservato come la S.C. abbia affermato il principio per cui è sempre possibile disporre la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto previsto dall'art. 191, con riferimento ad un'ipotesi in cui è stato ritenuto legittimo il richiamo effettuato da un verbale di dichiarazioni rese dall'indagato in presenza di difensore in modo espresso ed inequivocabile al contenuto di un precedente verbale di dichiarazioni spontanee del medesimo soggetto alla polizia giudiziaria in assenza del difensore (Cass. II, n. 26738/2013).

    L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste non comporta, poi, alcuna nullità, né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l' art. 507 consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 (Cass. V, n. 8394/2014).

    Sempre in tema di esame testimoniale, poi, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191, né a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dagliartt. 498, comma primo, e 499 non determina né l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, né la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178  (Cass. III, n. 49993/2019).

    Ancora, l'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del presidente o del giudice, pur non essendo conforme alle regole che ne disciplinano l'acquisizione, non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178, né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte (Cass. III, n. 45931/2014).

    E’ stato chiarito, inoltre, che, in tema di prove, anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 111 del 2023, l’omesso avviso all’interessato della facoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determina l’inutilizzabilità (Cass. II, n. 20751/2024).

    È stato affermato, poi, che il prelievo del Dna della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non é qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, non richiede l'osservanza delle garanzie difensive, che devono, invece, essere garantite nelle successive operazioni di comparazione del consulente tecnico (Cass. II, n. 2087/2012).

    E’ stata di recente esclusa, in mancanza di violazione di legge, l’inutilizzabilità dei profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali per la mancata trasmissione del nulla osta del pubblico ministero di cui all’art. 10 della legge n. 85 del 2009, atteso che esso attiene solo alla modalità di trasmissione alla banca dati nazionale del DNA per la raccolta ed i confronti, e dunque ad un adempimento meramente formale attinente alla trasmissione di un risultato legittimamente acquisito (Cass. II, n. 11622/2020).

    La fonoregistrazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone offese, pur non costituendo prova “diretta” in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione (art. 191) ma tra quelle “atipiche” in quanto non disciplinate dalla legge (art. 189), da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti (Cass. III, n. 36390/2007).

    Ancora, le dichiarazioni assunte dalla persona offesa nel corso di una rogatoria internazionale non sono inutilizzabili se l'assunzione sia avvenuta alla presenza di un difensore dell'imputato e benché non risultino verbalizzate le domande di detto professionista, trattandosi di prove non nulle, in assenza di una specifica previsione di nullità, ed assunte senza alcuna violazione dei divieti di legge, ma solo con modalità diverse da quelle legalmente previste (Cass. III, n. 1183/2012).

    Sono, poi, utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo per tutelare il patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio (Cass. II, n. 2890/2015).

    L'esame a distanza del collaboratore di giustizia, attuato mediante ricorso alla videoconferenza, con riprese da tergo del soggetto esaminato, non comporta l'inutilizzabilità della prova né la nullità assoluta, ex art. 178 e 179, trattandosi di mera irregolarità che, tuttavia, non sussiste ove tale accorgimento sia preordinato a tutelare il soggetto interrogato, giusta la previsione di cui all'art. 147-bis, comma 1, disp. att., applicabile anche all'esame a distanza disciplinato dal comma 2 del medesimo art. 147-bis (Cass. V, n. 22619/2009).

    E’ stato di recente precisato che è inutilizzabile la prova acquisita dall’agente infiltrato che abbia determinato l’indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l’azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l’attività dell'infiltrato si presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato (Cass. VI, n. 12204/2020).

    È stato chiarito, infine, che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Cass.S.U., n. 1153/2009), nonché nel procedimento di prevenzione (Cass.S.U., n. 13426/2010).

    Bibliografia

    Angeletti, La costruzione e la valutazione della prova penale, Torino, 2012; Aprati, Prove contraddittorie e testimonianza indiretta, Padova, 2007; Aprile, La prova penale, Milano, 2002; Casiraghi, Prove vietate e processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 1768; Conti, voce Inutilizzabilità, in Enc. giur. Treccani, Aggiornamento, XIII, Roma, 2004, 1; Fanuli, Inutilizzabilità e nullità della prova. Nel giudizio abbreviato, nel patteggiamento e nell'istituto della acquisizione degli atti su accordo delle parti, Milano, 2004; Galantini, Inutilizzabilità della prova e diritto vivente, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2012, 64; Melchionda, voce Prova in generale (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, 838; Scella, voce Inutilizzabilità della prova (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali, vol. II, Milano, 2008, 479.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 192 - Valutazione della prova.

    1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione [1253, 6061e] dei risultati acquisiti e dei criteri adottati [2452b trans.].

    2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti [2729 c.c.].

    3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato [41, 110, 113 c.p.] o da persona imputata [60, 61] in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

    4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata [60, 61] di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b).

    1. Inquadramento

    L'art. 192 é norma di assoluta importanza nel sistema codicistico, provvedendo ad indicare i criteri di valutazione delle prove in riferimento al principio del libero convincimento del giudice.

    2. Il libero convincimento del giudice ed i suoi limiti

    Il comma 1 esige che il giudice valuti la prova — per la dottrina (Aprile, 99) solo se acquisita legittimamente — dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

    La disposizione propone un modello normativo fondato sulla necessità che il passaggio dal fatto probatorio (fonte e contenuto della prova) al fatto da provare (imputazione) sia giustificato attraverso l'esplicitazione del relativo criterio di valutazione, conferendo un rilievo fondamentale al momento riguardante la valutazione.

    Il principio del libero convincimento integra un criterio tendenziale, desumibile dalle singole regole dettate dal codice sulla valutazione della prova, senza, tuttavia, trovare un'espressa formulazione nei disposti della Carta costituzionale. È un principio ancorato al dato probatorio e limitato dall'onere della motivazione, raccordandosi all'obbligo generale di motivazione imposto dall'art. 125 ed alle regole sulla decisione stabilite dagli artt. 529 e seguenti.

    La motivazione assume, infatti, la specifica funzione, interna al processo, di tutelare il diritto di difesa, nonché quella esterna di garantire la pubblicità e la legittimazione democratica della decisione.

    Il principio del libero convincimento, pertanto, svincola il sistema processuale da qualsiasi valenza delle prove legali e restituisce piena libertà decisionale al giudice nell'ambito di un materiale probatorio legittimamente acquisito, con conseguente diretto raccordo con la norma generale prevista dall'art. 189.


    3. I criteri di valutazione delle prove

    Con riguardo alla specificazione dei criteri di valutazione delle prove, la giurisprudenza ha precisato che i canoni di ordine logico, che devono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 — programmata, da un lato, per dare contenuto alla formula generale racchiusa nei commi secondo e terzo dell'art. 192 e, dall'altro, per tracciare un metodo per l'operazione del motivare cui il comma primo dello stesso articolo fa espresso riferimento — non possono prescindere dallaquaestio facti, che, per le sue intrinseche connotazioni concrete, che la rendono ancorata al singolo accadimento da provare, non può essere costretta in formule classificate, che sviliscano il compito del giudice di «valutare e dare conto» dei concreti risultati acquisiti e dei criteri adottati in relazione al singolo caso concreto (Cass. VI, n. 17248/2004).

    È stato, poi, affermato che poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c), non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Cass. VI, n. 51525/2018), atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Cass. III, n. 44901/2012).

    Un vizio nell'applicazione dell'art. 192, pertanto, può dar luogo a censura solo sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza impugnata.


    4. La confessione

    I criteri per la valutazione della confessione sono stati precisati in alcune pronunce della S.C.

    È stato affermato, ad esempio, che la confessione dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisca l'unico elemento d'accusa purché il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato (Cass. IV, n. 20591/2008). Analogamente, la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato(Cass. IV, n. 4907/2018). La confessione, ancora, può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, anche qualora l'imputato, dopo aver reso confessione nel corso delle indagini preliminari, non abbia confermato in dibattimento le dichiarazioni rese precedentemente (Cass. I, n. 43681/2015).

    In tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale, e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione (Cass. V, n. 47602/2014).

    La confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, e non necessita quindi di riscontri esterni. Ne consegue che, pur in presenza di un'unica fonte dichiarativa, possono subire epiloghi valutativi differenziati le narrazioni contra se rispetto a quelle contra alios, così da rendere i risultati negativi eventualmente conseguiti per queste ultime non automaticamente trasferibili quanto alla valutazione delle prime (Cass. II, n. 10250/2013).

    Quanto, poi, alla confessione stragiudiziale, è stato affermato che essa può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (Cass. I, n. 6467/2018). Inoltre, la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Cass. V, n. 11296/2020).

    Non è consentito al giudice desumere, dalla rinuncia dell'imputato a rendere l'interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa (Cass. VI, n. 8958/2015).

    Tale assunto è stato, tuttavia, precisato osservando che il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può trarre argomenti di prova, utili perla valutazione delle circostanze aliunde acquisite (Cass. III, n. 43254/2019). In sostanza, la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice argomenti di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori di accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa (Cass. IV, n. 19216/2019).


    5. La testimonianza

    In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi (Cass. VI, n. 27185/2014). In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza (Cass. IV, n. 35984/2006).

    È stato affermato che il giudice ha l’obbligo di valutare  la testimonianza indiretta con speciale cautela, atteso il carattere “mediato” che ha la rappresentazione del fatto da provare, pur dovendosi escludere che la stessa necessiti di elementi di riscontro a fini probatori (Cass. III, n. 2001/2008).

    In caso di contrasto tra le dichiarazioni del teste de relato e quelle rese dal teste di riferimento, il giudice ben può ritenere attendibili le prime anziché le seconde, in quanto, da un lato, l’art. 195 non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall’altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (Cass. I, n. 39662/2010). Allo stesso modo, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste de relatoqualora la persona alla quale il testimone abbia fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante (Cass. III, n. 529/2015).

    Con riferimento all'assunzione di prova testimoniale di vittima di reati sessuali, va segnalata la recente sentenza Corte EDU, Sez. I, 27/05/2021, caso J.L. contro Italia, in cui è stata affermata la necessità di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della difesa e i diritti riconosciuti alla persona offesa, che deve essere escussa nel rispetto della sua integrità e dignità personale (lo Stato italiano è stato, infatti, condannato per violazione dell'art. 8 CEDU per non aver impedito agli avvocati della difesa di interrogare la vittima, al fine di screditarne la credibilità, su questioni personali riguardanti la sua vita familiare, i suoi orientamenti sessuali e le sue scelte intime, a volte senza alcun rapporto con i fatti processuali).   


    6. Le dichiarazioni della persona offesa

    La giurisprudenza ha pronunciato un cospicuo numero di sentenze sulla tematica dell'individuazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato.

    In primo luogo, è stato ritenuto che la testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisca una vera e propria fonte di prova, purché la relativa valutazione sia sorretta da un'adeguata motivazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti (Cass. VI, n. 27322/2008), e ciò pure con riferimento al caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile (Cass. VI, n. 443/2005).

    Le Sezioni Unite hanno precisato che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass.S.U., n. 41461/2012).

    Il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento collegato probatoriamente, anche se persona offesa del reato, deve, invece, essere assunto nel procedimento relativo al reato collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta “assistita”, con la conseguenza che le sue dichiarazioni devono essere valutate ai sensi dell'art. 192, comma 3 (Cass. VI, n. 47529/2012).

    La valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta, poi, una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. II, n. 41505/2013), ovvero si sia fondato su affermazioni apodittiche o illogiche (Cass. III, n. 40542/2007). 

    La S.C. ha, poi, chiarito che è illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato. In tal caso, infatti, l'attendibilità della persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo (Cass. III, n. 21640/2010). In senso parzialmente difforme, è stata ritenuta, tuttavia, legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Cass. VI, n. 20037/2014).

    Con riferimento al particolare ambito relativo all'accertamento dei reati sessuali, è stato affermato che la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (Cass. IV, n. 44644/2011).

    Ove, poi, la vittima di reati sessuali sia un minore, la valutazione del contenuto delle sue dichiarazioni deve essere effettuata in riferimento al modo di rapportarsi del minore rispetto alla sfera sessuale e, in quanto presuppone una percezione ed un approccio diretti, è riservata ai giudici del merito. Infatti, la credibilità di un bambino deve essere esaminata in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, la sua attitudine a testimoniare - che coinvolge la capacità di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle —, le sue condizioni emozionali in riferimento alle relazioni con il mondo esterno ed alle dinamiche familiari, nonché i processi di rielaborazione cognitiva delle vicende vissute, processi tanto più limitati quanto più il bambino è in tenera età (Cass. III, n. 23278/2004). Una volta accertata, quindi, la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenne, la sua deposizione deve essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità (Cass. III, n. 8057/2013).


    7. L'alibi

    Con riferimento all'alibi, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che non può essere ritenuto rilevante a fini probatori il fallimento o la mancanza di alibi da parte dell'imputato, in quanto essi costituiscono elementi di segno neutro, inidonei a sorreggere la deduzione indiziaria (Cass. VI, n. 15255/2020)

    Peraltro, mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia (Cass. II, n. 11840/2004).

    L'alibi falso, pertanto, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto è sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità (Cass. II, n. 37317/2019).


    8. Gli indizi

    Il comma 2 dell'art. 192 stabilisce che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

    L'indizio è definibile come l'elemento di fatto potenzialmente idoneo a comprovare l'oggetto dell'imputazione, in quanto, pur non riproducendo la realtà storica oggetto delthema decidendum (come invece avviene nella prova rappresentativa e nella prova critica, in cui è necessaria la correlazione tra premessa e risultato sul piano del ragionamento probatorio), è comunque riconducibile ad essa attraverso un'interferenza di tipo probabilistico.

    Ciò determina una distinzione tra la prova diretta (che può essere sia rappresentativa che critica) e la prova indiretta (desunta da un fatto introdotto nel processo tale da imporre una valutazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 192), rimandando, quindi, alla problematica dell'applicazione, da parte del giudice, dei criteri della logica, a loro volta riconducibili sia alle massime di esperienza che alle leggi scientifiche meramente probabilistiche.

    Il giudizio di colpevolezza, che superi ogni ragionevole dubbio, ben può essere sostenuto da un compendio probatorio di natura indiziaria, intendendosi per tale un complesso di prove esclusivamente indirette, purché queste possano essere significative al pari della prova rappresentativa, e ciò che qualifica l'indizio non è né la fonte né l'oggetto della prova ma il suo contenuto ed il suo grado di persuasività (Cass. I, n. 47250/2011).

    La giurisprudenza ha osservato che la regola enunciata nella proposizione iniziale del comma 2, in base alla quale “l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi” — ancorata, sul piano razionale, all'equivocità ontologicamente propria degli indizi, che fa sì che essi possano essere posti in rapporto di causalità, diretta o inversa, con una molteplicità di cause o di effetti — sta a significare che l'indizio è, isolatamente considerato, inidoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti. Esso acquista valore di prova solo quando ricorra l'eccezione espressa dal legislatore nella proposizione successiva del medesimo comma 2 dell'art. 192, vale a dire quando plurimi indizi possano essere tutti ricondotti a una sola causa o a un solo effetto. In sede applicativa, dunque, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame di ciascun indizio, identificandone tutti i collegamenti logici possibili, e accertandone quindi la gravità, che è inversamente proporzionale al numero di tali collegamenti, nonché la precisione, che si correla alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza della sua rappresentazione, alla fonte diretta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva, all'attendibilità di essa; deve, da ultimo, procedere alla sintesi finale, accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto, talché possa essere desunta l'esistenza ovvero l'inesistenza del fatto da provare (Cass. VI, n. 1327/1997).

    In assenza di prove dirette, quindi, l'esistenza di un fatto può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base di norme e di regole di comune esperienza, si può risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario previsto dall'art. 192, comma 2 (Cass. I, n. 1718/2000).

    In relazione ai criteri dettati dal comma 2, la dottrina (Ubertis, 12) ha osservato che gli indizi devono ritenersi: gravi, quando il ragionamento probabilistico sugli stessi fondato è basato su adeguate massime di esperienza; precisi, quando sono da considerare certi i relativi elementi indiziari e dopo che siano state superate le valutazioni in ordine all'affidabilità della fonte; concordanti, quando i risultati di tali ragionamenti probabilistici confluiscono nel senso di una ricostruzione unitaria del fatto oggetto del thema decidendum.

    Per come osservato in giurisprudenza, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi — e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza — e devono, ex art. 192, comma 2, essere gravi — cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto — precisi — cioè non equivoci — e concordanti — cioè convergenti verso l'identico risultato —. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Cass. V, n. 4663/2014). 

    Coerentemente, è stato affermato che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'interocompendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. II, n. 42482/2013). Il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. I, n. 44324/2013).

    È stato osservato, infine, con riferimento al movente, che la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Cass. I, n. 17548/2012).


    9. Fatti notori e massime di esperienza

    La nozione di massime di esperienza viene, per lo più, individuata facendo riferimento alle modalità di valutazione degli elementi indiziari, in ciò ritenendola distinta da quella di fatto notorio, da considerare come un elemento di fatto acquisito alla comune conoscenza sulla base di cognizioni generali. Le massime di esperienza sono delle generalizzazioni empiriche tratte con metodo induttivo dal comune patrimonio cognitivo, che offrono al giudice notizie su ciò che accade secondo un convincimento di tipo diffuso, derivante da una pluralità di casi particolari.

    In giurisprudenza è stato affermato che la massima di esperienza si differenzia dalla mera congettura perché è formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell'elemento preso in considerazione (Cass. VI, n. 27862/2009). Ne consegue che è affetta dal vizio di illogicità e da carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza — che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione — utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all'id quod plerumque accidit ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (Cass. VI, n. 36430/2014).

    Pertanto, in materia di prova indiziaria, il controllo della cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Cass. I, n. 18118/2014).

    Il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza, pertanto, conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Cass. IV, n. 22790/2018).

    È stato affermato, infine, che la valutazione della ricorrenza dell'elemento psicologico del reato richiede ordinariamente il previo esame della condotta, posto che, per ricostruire il fatto psichico interno del soggetto agente, deve farsi ricorso a massime di esperienza che consentano di desumerlo da elementi esterni direttamente accessibili e riscontrabili (Cass. III, n. 649/2012).


    10. La chiamata di correo

    I criteri di valutazione della chiamata di correo sono specificati negli ultimi due commi dell'art. 192, nei quali é, rispettivamente, stabilito che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (comma 3) e che la disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b) (comma 4).

    La prevalente dottrina (Aprile, 129) qualifica la chiamata di correo come una prova a tutti gli effetti, coerentemente alla Relazione al progetto definitivo del codice di rito, che l'aveva ascritta al genus delle prove rappresentative, benché oggetto di una specifica regolamentazione normativa derivante da un grado di attendibilità strutturalmente insufficiente.

    Non rientra nell'indicato concetto la c.d. chiamata impropria, da qualificarsi come mero indizio, che si verifica quando il dichiarante si limiti ad attribuire ad altri condotte cui non abbia preso parte, rappresentando solo responsabilità altrui.

    In giurisprudenza, invece, la chiamata di correo viene generalmente qualificata come mero indizio, essendo stato affermato che essa, anche se non confermata da altri elementi probatori, ha pur sempre natura di indizio, ovvero di principio di prova idoneo a escludere quella evidenza dell'innocenza che sola può giustificare l'assoluzione nel merito di cui all'art. 129 cpv. (Cass. III, n. 4983/2008).

    La valutazione della chiamata di correità si fonda sulla necessità della sussistenza di riscontri di carattere esterno, determinando, quindi, un limite legale al principio del libero convincimento, oltre ad una presunzione relativa di inattendibilità del chiamante, superabile solo sulla base della confluenza di ulteriori elementi probatori.

    La giurisprudenza ha ritenuto che, ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità. La S.C. ha pure precisato che l'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (Cass. II, n. 21171/2013).

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Cass.S.U., n. 20804/2012).

    Pertanto, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto — salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato — il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (Cass. VI, n. 11599/2007).

    È stato, quindi, precisato che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Cass. VI, n. 33875/2015). È stato, altresì, affermato che è inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga “dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni indirette dei collaboratori di giustizia” per violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, senza l'indicazione specifica delle ragioni, riferite ai singoli collaboratori esaminati ed ai relativi punti della motivazione della sentenza impugnata, per le quali detto vizio sarebbe sussistente (Cass. II, n. 19712/2015).

    In tema di valutazione della chiamata di correo, poi, il giudice può pervenire ad un giudizio di attendibilità, logico e coerente, anche a fronte di dichiarazioni segnate da lacune, incertezze o contraddizioni, quando queste siano spiegate sulla base del tempo trascorso dai fatti narrati, dell'attenzione prestata ai fatti stessi dal dichiarante nell'epoca di loro verificazione, delle capacità mnemoniche ed intellettive dell'interessato (Cass. IV, n. 35569/2003).

    Il giudizio di credibilità del dichiarante e di attendibilità delle dichiarazioni deve essere l’esito di una motivata valutazione autonoma del giudicante e non può essere soddisfatto dal mero rinvio a quanto avvenuto in separati procedimenti che si risolva in un acritico recepimento di valutazioni operate da altri giudicanti (Cass. I, n. 8799/2019).

    La chiamata in reità, d'altro canto, può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti. Peraltro, qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di persone precedentemente non coinvolte dal chiamante in correità, vanno motivate con un più penetrante rigore logico le ragioni per le quali le imprecisioni della chiamata in correità non sono state di per sé sufficienti ad escludere l'attendibilità della dichiarazione (Cass. VI, n. 17248/2004).

    Ancora, è stato chiarito che il giudizio sulla credibilità soggettiva, nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante ha la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto (Cass. I, n. 19759/2011); peraltro l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato non impedisce di valorizzare le ulteriori parti di un racconto più complesso svolto dal dichiarante, se supportate da precisione di riscontri, anche non specifici su ciascun elemento dichiarato, idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (Cass. I, n. 35561/2013).

    In tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico (Cass. I, n. 11179/2018); in quanto il requisito del disinteresse costituisce uno solo dei criteri con i quali si misura la affidabilità della chiamata, di talché, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla. Infatti, la presenza di un interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il giudice a usare una maggiore cautela, accertando, da un lato, se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dalla esperienza e dalla logica (Cass. IV, n. 32924/2004).

    D'altro canto, il c.d. “pentimento”, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni, con la conseguenza che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona — e quindi sulla genuinità del suo pentimento — quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (Cass. I, n. 5438/2020).


    11. Chiamata di correo e riscontri

    Per la dottrina prevalente (Ubertis, 12), gli «altri elementi di prova» che, ai sensi del comma 3 sono valutati al fine di confermare l'attendibilità del dichiarante coincidono con i riscontri di carattere intrinseco, cioè inerenti la persona del dichiarante e le caratteristiche delle sue dichiarazioni.

    Secondo la giurisprudenza, invece, i “riscontri estrinseci”, dal punto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché questi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invece richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente”, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità (Cass. IV, n. 5821/2005). I riscontri esterni alla chiamata di correità devono, quindi, essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato.

    E' stato, altresì, chiarito che la disciplina dell'art. 192, comma 3, si applica non soltanto alla prova degli elementi costitutivi del reato, ma anche in riferimento alla prova delle circostanze aggravanti, per cui, in applicazione di essa, l'elemento estrinseco di riscontro deve avere natura individualizzante(Cass. II, n. 22575/2023).

    È stato affermato che ai fini della valutazione della chiamata di correo, il “riscontro individualizzante” non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato di associazione mafiosa, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio(Cass. V, n. 32020/2018).

    I riscontri individualizzanti ad una chiamata in reità de relato possono provenire da elementi di natura logica ed anche da un'altra dichiarazione, sia pure de relato, a condizione che quest'ultima sia sottoposta ad un pregnante vaglio critico e consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità (Cass. I, n. 33398/2012).

    Le Sezioni Unite hanno precisato che la chiamata in correità o in reitàde relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Cass.S.U., n. 20804/2013).

    D'altro canto, il giudizio di attendibilità di plurime dichiarazioni accusatorie convergenti provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, si deve fondare sulla contestualità ed autonomia delle dichiarazioni, e sulla reciproca non conoscenza dei soggetti dichiaranti, oltre che su ogni altro elemento in concreto idoneo ad escludere l'ipotesi di una fraudolenta concertazione ed a conferire a ciascuna dichiarazione i connotati della reciproca indipendenza ed originalità; le eventuali discrasie su alcuni punti non inficiano irrimediabilmente l'attendibilità delle predette dichiarazioni, ma possono talora confermarne la reciproca autonomia, perché fisiologiche in presenza di narrazioni dello stesso fatto provenienti da soggetti diversi (Cass. II, n. 25795/2012).

    Con riguardo, invece, al collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, la S.C. ha precisato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazionide relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa,  che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Cass. I, n. 17647/2020). In tal caso occorre tenere distinte le informazioni che il collaboratore di giustizia sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, dalle ordinarie dichiarazionide relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195, in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sé a giustificare un'affermazione di colpevolezza; nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (Cass. I, n. 11097/2006).

    L'elemento probatorio oggettivo, idoneo a fornire riscontro esterno dell'attendibilità della chiamata in correità, può, inoltre, essere costituito da: la deposizione testimoniale resa dal terzo in ordine a circostanze apprese direttamente dal dichiarante, quando quest'ultima apporti autonomi elementi di prova circa l'attendibilità del chiamante diretto sul thema probandum (Cass. VI, n. 937/2001); le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall'imputato (Cass. I, n. 18019/2017); una causale del delitto, purché essa sia specifica ed univoca (Cass. II, n. 43311/2013); il rifiuto immotivato dell'imputato di consegnare o lasciar prelevare materiale biologico utile alla comparazione delDna (Cass. II, n. 44624/2004), ovvero il rifiuto ingiustificato opposto dall'imputato all'espletamento dei rilievi fotografici necessari per lo svolgimento della perizia antropometrica (Cass. II, n. 41770/2018), quando, in entrambi i casi, non siano state prospettate allo scopo modalità invasive o comunque lesive dell'integrità e della libertà personale; i dati emergenti dai tabulati telefonici relativamente a conversazioni intercorse tra apparecchi in uso ai soggetti accusati, laddove difettino plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti tra gli stessi in luoghi e momenti significativi ai fini dell'accertamento del reato (Cass. I, n. 34658/2015), ovvero i dati emergenti dai tabulati telefonici, attestanti infruttuosi tentativi di chiamata (Cass. VI, n. 45933/2015).

    E' stato ritenuto, invece, che, ai fini dell'affermazione di responsabilità in danno di un concorrente, imputato del reato di estorsione quale soggetto incaricato della riscossione del “pizzo”, non è legittimo valorizzare il contributoconcorsuale asseritamente fornito dal mandante, quando quest'ultimo sia stato assolto con sentenza definitiva dal medesimo reato per non avere commesso il fatto (Cass. II, n. 32569/2023).

    Il contenuto di un'intercettazione, invece, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3 (Cass. V, n. 4572/2016). Le Sezioni Unite hanno, in proposito, chiarito che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3 (Cass.S.U., n. 22471/2015).

    Con riferimento, poi, alle dichiarazioni rese dai c.d. “testimoni di giustizia”, è stato precisato che rispetto ad esse non si applica la disciplina dettata dall'art. 192, comma 3, perché il “carattere di attendibilità” postulato dall'art. 16-bis, comma 2, d.l. 15 gennaio 1991, n.8, introdotto dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45, evidenzia soltanto la necessità di un sindacato di natura tipicamente amministrativa, destinato a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione in favore di tali soggetti (Cass. I, n. 44356/2015).

    È stato, poi, affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Cass. II, n. 6272/2017).

    Sempre in tema di reati associativi, è stato precisato che il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il “fatto” da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Cass. II, n. 24995/2015).

    La conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma comunque indicativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando che il riscontro attenga ad un accadimento collocabile in un diverso contesto temporale, se quest'ultimo sia comunque compreso nel periodo di contestazione del reato (Cass. V, n. 21562/2015).

    Con riferimento, poi, all'ammissibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie rese da chiamante in correità, è stato affermato che in tanto essa è possibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (Cass. I, n. 468/2001). L'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto, cioè, non implica, per il principio della cosiddetta “frazionabilità” della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Cass. VI, n. 35327/2013). 

    In ultimo, con riguardo al diverso tema della chiamata in correità nei confronti di una pluralità di soggetti, è stato osservato che la valutazione deve avvenire in modo frazionato per verificare l'esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato, non potendo estendersi l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettive nei confronti di uno dei chiamati, a un altro chiamato sulla base di reciproche inferenze totalizzanti (Cass. I, n. 16674/2011).


    12. Chiamata di correo e indizi cautelari

    A seguito dell'introduzione dell'art. 273, comma 1-bis, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 273.

    Per la giurisprudenza, la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti in grado di dimostrarne la compatibilità col thema decidendum proprio della pronuncia de libertate e di giustificare, quindi, la razionalità della medesima, essendo l'esigenza della corroboration — che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma anche soggettivamente indirizzata — imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente ad personam (Cass. V, n. 18097/2010).

    Le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato integrano, poi, i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma 1 - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi 3 e 4, operato dall'art. 273, comma 1-bis, introdotto dall'art. 11 l. n. 63 del 2001 — soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Cass. V, n. 50996/2014).

    La S.C. ha, altresì, precisato che ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1-bis, (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito (Cass. IV, n. 37878/2007). È sufficiente, pertanto, qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis (Cass. II, n. 26764/2013).

    E' stato ritenuto, infine, che, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Cass. I, n. 16792/2010).

    Allo stesso modo, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca (Cass. I, n. 44633/2018). 

    Bibliografia

    Angeletti, La costruzione e la valutazione della prova penale, Torino, 2012; Aprile, La prova penale, Milano, 2002; Bevere, La chiamata di correo: itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale, Milano, 2001; Canzio, L'”oltre il ragionevole dubbio” come regola probatoria e di giudizio nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2004, 303; Cappa, La chiamata di correità tra riscontri e motivazione, in Giur. it. 2005, 1941; Gianniti, La valutazione della prova penale, Torino, 2005; Melchionda, voce Prova in generale (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, 838; Tonini, La prova penale, Padova, 2000; Ubertis, voce Prova, II) Teoria generale del processo penale, in Enc. giur. Treccani, vol. XXV, Roma, 1991, 2; Vitale, Il riscontro della chiamata in correità ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in Cass. pen. 2003, 2008.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 193 - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.

    1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

    1. Inquadramento

    La disposizione dell'art. 193 si collega e completa il quadro delineato dall'art. 192, affermando che il libero convincimento del giudice penalenon può soffrire i limiti di prova imposti dalle leggi civili, con la sola eccezione di quelli riguardanti lo stato di famiglia e di cittadinanza, coerentemente a quanto stabilito dalla norma dell'art. 3 in tema di risoluzione di questioni pregiudiziali.

    2. L'inapplicabilità dei limiti di prova stabiliti dalle leggi extrapenali

    La previsione dell'art. 193 fa espresso riferimento ai soli limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.

    Esempi di tali limiti, inapplicabili al giudizio penale, sono: le ipotesi di responsabilità presunta fino a prova contraria; il divieto di prova testimoniale sui patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, di cui all'art. 2722 c.c.; i limiti riguardanti la prova della simulazione stabiliti dall'art. 1417 c.c. (cfr., in proposito, Cass. V, n. 3949/1991).

    A prescindere dall'inequivoco contenuto del disposto normativo, è comunemente ritenuto che la disposizione dell'art. 193 regoli anche i limiti di prova stabiliti da altre leggi extrapenali, come ad esempio quelle amministrative.

    Il riferimento, tuttavia, concerne soprattutto le leggi tributarie, rispetto alle quali è particolarmente avvertita l'esigenza di stabilire il valore che assumono nel processo penale gli accertamenti effettuati sulla base di presunzioni previste da leggi fiscali.

    Così, ad esempio, la giurisprudenza ha affermato che per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) non può farsi ricorso alla presunzione tributaria secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell'azienda (art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973), in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto (Cass. III, n. 5490/2009), attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (Cass. III, n. 37335/2014).

    In maniera perfettamente analoga, la S.C. ha ritenuto che ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (Cass. III, n. 38684/2014).

    È stato diffusamente esplicato, poi, che, in materia di reati tributari, il giudice, nella formazione del suo convincimento, è certamente tenuto all'osservanza dei canoni giuridici che in linea generale governano l'acquisizione, la verifica e la valutazione dei dati probatori, tuttavia, in mancanza di elementi oggettivi — documenti, deposizioni testimoniali, ecc. — non può ignorare la cosiddetta prova logica e neppure le presunzioni secondo la normativa tributaria, avvalendosi, in tal caso, dei dati ontologici, processualmente acquisiti, con una libera valutazione ai fini probatori, anche sulla base delle regole di esperienza, senza rimettersi alle valutazioni effettuate da parte degli uffici finanziari, con la conseguenza che è possibile il ricorso alla presunzione — intesa come particolare disciplina probatoria che consente, per la ricostruzione di un maggior reddito, di ritenere esistenti determinati fatti in via induttiva — in presenza di determinate violazioni di obblighi tributari, anche se, ovviamente, dovendo essere oggetto di autonoma considerazione critica da parte del giudice penale, essa non può svolgere nel processo penale quella stessa funzione “cogente” del convincimento del giudicante che, invece, riveste nella valutazione del giudice tributario (Cass. III, n. 1576/1995).


    3. Le eccezioni dello stato di famiglia e di cittadinanza

    Come osservato, l'art. 193 prevede come unica deroga all'inosservanza nel processo penale dei limiti di prova stabiliti dalle leggi civili quelli riguardanti lo stato di famiglia e di cittadinanza.

    In tali casi il giudice penale deve attenersi alla decisione del giudice civile, la cui sentenza fa stato anche nel processo penale, ove, pertanto, valgono anche le corrispondenti limitazioni probatorie.

    Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni degli artt. 130 e 133 c.c., in materia di prova della celebrazione del matrimonio, nonché all'art. 236 c.c. in ordine alla filiazione, oltre alle norme in materia di acquisto e rinuncia alla cittadinanza, che impongono specifiche regole concernenti le prove documentali.

    In giurisprudenza è stato ritenuto, in tema di riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma 1, n. 1, c.p. (omicidio contro l'ascendente o il discendente), che poiché l'accertamento della paternità naturale è sottoposto, ai sensi dell'art. 540, comma 2, stesso codice, ai medesimi limiti previsti dalla legge civile, secondo la quale (art. 269, comma 2, c.c.) la prova relativa può essere data con ogni mezzo, legittimamente viene ritenuto lo stato di figlio naturale sulla base delle dichiarazioni della madre, di implicite ammissioni scritte del padre naturale e di altri elementi presuntivi gravi e concordanti (Cass. I, n. 15023/2004).

    Bibliografia

    Angeletti, La costruzione e la valutazione della prova penale, Torino, 2012; Aprile, La prova penale, Milano, 2002; De Luca, Il sistema delle prove penali e il principio del libero convincimento nel nuovo rito, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1992, 1255; Giannitti, Spunti per una ricostruzione del sistema probatorio penale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1994, 77; Palladino, Riflessioni in tema di rilevanza delle presunzioni fiscali nel diritto penale tributario, in Cass. pen. 1999, 1019.

    Autori: Alessandro D'Andrea

    Art. 194 - Oggetto e limiti della testimonianza.

    1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova [187]. Non può deporre sulla moralità dell'imputato [2343], salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità [133 c.p.] in relazione al reato e alla pericolosità sociale [203 c.p.].

    2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona [4723-bis].

    3. Il testimone è esaminato su fatti determinati [499]. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico [2343] né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

    Riferimenti chiave:

    l. cost. 23 novembre 1999, n. 2

    1. Inquadramento

    Il codice non definisce la testimonianza, presupponendone il concetto, rappresentando la prova per eccellenza del processo accusatorio.

    La testimonianza è una dichiarazione di scienza concernente un determinato fatto, che costituisce oggetto di prova nel processo, percepito dal dichiarante personalmente (testimonianza diretta) o attraverso la narrazione di altri (testimonianza indiretta), e resa da un soggetto diverso dalle parti private (Balsamo, 67-68).

    Ciò che la distingue dal racconto di soggetti aventi diverso status processuale è il generalizzato obbligo di dire la verità (sanzionato dall'art. 372 c.p., salve talune esimenti).

    Stabilendo che il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova la disposizione rimanda all'art. 187 c.p.p., il quale precisa che sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità ed alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, nonché quelli dai quali dipende l'applicazione di norme processuali e quelli inerenti alla responsabilità civile da reato.

    Testimone è, pertanto, quel soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio che, ammesso a rendere dichiarazioni di scienza su quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, viene chiamato a deporre avanti al giudice e, in ambito processuale, nel contraddittorio delle parti, avvertito delle responsabilità penali cui va incontro per le dichiarazioni non corrispondenti a quanto a sua conoscenza, depone rispondendo alle domande a lui rivolte sui fatti intorno ai quali è chiamato a fare dichiarazioni di scienza (Cass. VI, n. 6118/2000).

    La testimonianza incontra una serie di limiti, atteso che il testimone:

    – non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale;

    – non può deporre sulle voci correnti nel pubblico;

    – non può esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

    2. Oggetto e limiti della testimonianza

    La testimonianza può avere ad oggetto una comunicazione o una dichiarazione di contenuto narrativo, ed essere resa in qualsiasi forma, non solo verbale, ma anche scritta o gestuale (Cass. V, n. 53181/2017: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittima la testimonianza “de relato” avente ad oggetto la confessione dell'imputato, evocata dalla descrizione di gesti, comportamenti e alcune parole di quest'ultimo, valutati nell'ambito del complesso contesto comunicativo).

    Si è, ad esempio, ritenuto che i fogli manoscritti e firmati dal testimone, ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, costituiscono una manifestazione del pensiero dello stesso, ancorché esplicitata in forma grafica e non verbale, onde devono essere equiparati sotto il profilo probatorio alle dichiarazioni testimoniali, a condizione che il teste, nel contraddittorio delle parti, ne confermi l'autenticità ed il contenuto ricognitivo (Cass. I, n. 49963/2018).

    In senso parzialmente difforme si è affermato che le dichiarazioni eteroaccusatorie contenute in un memoriale proveniente dal coimputato sono acquisibili come documenti, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., nel processo a carico di altro coimputato, ma il loro contenuto non è in alcun modo utilizzabile a fini probatori, né direttamente né nel caso in cui il propalante, escusso come “testimone assistito” ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., confermi quanto riportato nel memoriale, corrispondendo una tale conferma ad un'inammissibile utilizzazione diretta delle notizie ricavabili dal memoriale stesso (Cass. I, n. 12305/2020. In motivazione la Corte ha specificato che le accuse contro il coimputato possono essere vagliate unicamente alla luce delle dichiarazioni dibattimentali, senza che il memoriale – pur valutabile ai fini del giudizio sulla credibilità del propalante – possa a sua volta essere considerato quale riscontro, in quanto proveniente dalla medesima fonte e dunque non esterno).

    Non è configurabile alcuna nullità o inutilizzabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 187 e 194 c.p.p. nel caso in cui la deposizione del teste verta anche su fatti che non si riferiscono espressamente all'imputazione oggetto di contestazione: pertanto, è pienamente valida ed utilizzabile la prova testimoniale raccolta in dibattimento in ordine al reato contestato ed anche ad un reato diverso da quello contestato (Cass. III, n. 12930/2008: fattispecie nella quale le dichiarazioni testimoniali, vertenti anche su fatti diversi da quelli originariamente contestati, avevano determinato una contestazione suppletiva per un diverso reato per il quale era intervenuta condanna).

    Quanto all'oggetto della testimonianza, si è precisato che il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza, ed il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa non implica l'inutilizzabilità di quest'ultima (Cass. V, n. 38767/2017. Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito).

    Si è, inoltre, affermato che non va considerata de relato la testimonianza avente ad oggetto un dialogo fra terze persone, occasionalmente ascoltato, trattandosi di fatto caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (Cass. I, n. 41088/2012. Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 195, comma terzo. c.p.p., applicandosi detta norma all'ipotesi in cui il teste ha appreso da un terzo il fatto riferitogli).

    In senso contrario, è stata ritenuta inutilizzabile la deposizione del testimone avente ad oggetto il contenuto della dichiarazione confessoria, da lui «fortuitamente» percepita, che l'indagato, già raggiunto da elementi indizianti, aveva reso alla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti, non essendo stato sentito con le garanzie difensive (Cass. I, n. 18120/2014: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inutilizzabile la testimonianza del fratello della vittima di un omicidio, che aveva casualmente ascoltato nella caserma dei carabinieri la confessione resa da uno dei responsabili prima che questi assumesse formalmente la qualità di indagato).


    3. Segue. Voci correnti nel pubblico

    Il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma terzo, non trova applicazione qualora il testimone riferisca di circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate (Cass. II, n. 47404/2011).

    Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma terzo, c.p.p., non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità, e come tali assimilabili a mere confidenze per le quali è ammessa la prova testimoniale, e nell'ipotesi di notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone (Cass. VI, n. 31721/2008. Fattispecie relativa ai frequentatori di un circolo ricreativo, individuati ed assunti in giudizio come testi, che hanno confermato quanto da altri genericamente riferito sulla frequentazione del circolo da parte di giovani tossicodipendenti, che solevano recarvisi per l'acquisto di sostanze stupefacenti).

    È utilizzabile a fini probatori nel giudizio abbreviato l'annotazione di servizio redatta dal personale di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo del reato e nella quale sono riportate le dichiarazioni rilasciate da persona ivi presente, di cui non è stato possibile procedere alla compiuta identificazione (Cass. I, n. 32963/2010, che, in motivazione, ha escluso l'assimilabilità delle dichiarazioni in oggetto alle voci correnti nel pubblico e l'operatività del divieto di cui all'art. 195, comma settimo, c.p.p.).

    Di particolare rilevanza, soprattutto nell'ambito dei reati di criminalità organizzata, è l'elaborazione del concetto di dichiarazioni sul patrimonio conoscitivo comune, che esula dal divieto di testimonianza su voci correnti nel pubblico e dai limiti della testimonianza indiretta.

    Si è al riguardo affermato che sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili né a dichiarazioni de relato, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195 c.p.p., né alle cosiddette “voci correnti nel pubblico” delle quali la legge prevede l'inutilizzabilità (Cass. V, n. 4977/2010).

    Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Cass. I, n. 17647/2020).

    In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni de relato, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (Cass. II, n. 10366/2020).

    Con riferimento all'estensione del divieto, si è precisato che i divieti assoluti di utilizzabilità previsti dal codice di procedura penale in tema di prove, trovano applicazione anche per gli indizi posto che questi sono pur sempre una probatio sia pur minor. Conseguentemente una dichiarazione su voci correnti, inutilizzabile ex art. 194 comma terzo c.p.p., è del tutto inidonea a costituire riscontro esterno ad accuse rese da altri al fine di dare compiuta ragione della sussistenza della gravità degli indizi richiesti dal primo comma dell'art. 273 c.p.p. per l'applicazione di una misura cautelare personale (Cass. I, n. 4653/1994).


    4. Segue. Divieto di apprezzamenti personali

    In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Cass. II, n. 4128/2020: fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la S.C. ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato; Cass. III, n. 29891/2015: nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività).

    Il divieto di apprezzamenti personali del testimone non è riferibile ai fatti direttamente percepiti dallo stesso, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi (Cass. II, n. 44326/2010: nella specie la S.C. ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben poteva essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività).


    5. Intercettazioni

    In giurisprudenza si è registrato un contrasto sulla legittimità della testimonianza sul contenuto di intercettazioni telefoniche: in passato, infatti, l'orientamento prevalente era nel senso della inutilizzabilità o della nullità assoluta.

      Secondo tale orientamento, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato solo mediante la trascrizione delle registrazioni. Ne consegue che sono illegittimi l'ordinanza di ammissione della testimonianza e l'esame del teste ed è priva di valore probatorio la conseguente deposizione quando oggetto della testimonianza sia il contenuto di intercettazioni telefoniche non documentato mediante la trascrizione prevista dall'art. 268 c.p.p. (Cass. IV, n. 9797/2001).

    La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche, pur non inutilizzabile, è tuttavia affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevabile nei tempi previsti dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 c.p.p. (Cass. V, n. 20824/2013).

    In tale solco è stata ritenuta viziata per mancanza di motivazione la sentenza che abbia fondato l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato esclusivamente sulle deposizioni testimoniali di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto delle conversazioni intercettate, prescindendo totalmente dalla valutazione anche di quest'ultime, che, nella loro oggettività, costituiscono pur sempre la fonte di prova fondamentale (Cass. VI, n. 29725/2003: nel caso di specie, le conversazioni intercettate risultavano di difficile decifrabilità e di incerta attribuzione).

    L'orientamento prevalente ha ormai superato tale interpretazione, affermando che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale (Cass. II, n. 13463/2013; Cass. VI, n. 25806/2014); non è necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, e, d'altro canto, l'art. 271, comma 1, c.p.p. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, c.p.p. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità; si rileva, infine, che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p. (Cass. I, n. 41632/2019).

    In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, c.p.p. degli esiti dell'attività di captazione in procedimenti diversi da quello in cui è stata disposta riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicché non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese dagli interlocutori, cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate in ausilio alla memoria, in quanto essi, nel riferire quanto personalmente detto o ascoltato, diventano fonte di sommarie informazioni testimoniali (Cass. VI, n. 1007/2020).

    Premesso che il diritto alla riservatezza e segretezza delle comunicazioni telefoniche, costituzionalmente garantito dall'art. 15 Cost., non impedisce alla persona destinataria della comunicazione stessa di rivelarne il contenuto in occasione di deposizione testimoniale, il cui unico limite è rinvenibile nel carattere di segretezza (professionale, di ufficio o di Stato) della comunicazione stessa, è stata, infine, affermata l'utilizzabilità della testimonianza della persona offesa in ordine all'orario ed al contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra essa ed altro soggetto, a nulla rilevando l'eventuale inutilizzabilità dell'intercettazione (Cass. II, n. 45622/2003).

    È stata ritenuta utilizzabile la testimonianza resa da colui che ascolti il colloquio in modalità viva voce (Cass. VI, n. 15003/2013, secondo cui non commette il reato di cui all'art. 615-bis c.p., né quello di cui agli articoli 617 e 623 c.p. colui che assiste ad una conversazione telefonica svoltasi fra altre persone, in quanto autorizzato da una delle stesse).

    Anche ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Cass. II, n. 12858/2017).

    Infatti, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Cass. VI, n. 18453/2012).


    6. Individuazioni (personali o fotografiche)

    L'individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Cass. II, n. 50954/2013. Fattispecie nella quale, nel corso dell'esame dibattimentale, al testimone, che si esprimeva sull'identificazione dell'imputato in termini dubitativi, venivano contestate le certezze sul punto manifestate nel corso delle indagini preliminari).

    L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 c.p.p. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Cass. V, n. 23090/2020).

    È ormai pacifico che l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisca, nel rispetto del principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Cass. IV, n. 47262/2017).

    La giurisprudenza osserva, peraltro, che le dichiarazioni della persona informata sui fatti (ivi comprese quelle della persona offesa) in ordine alle caratteristiche somatiche del soggetto riconosciuto, successive alla positiva individuazione fotografica, devono essere valutate alla luce della peculiare natura della dichiarazione ed impediscono, se i contenuti non si pongono in linea con gli esiti della precedente individuazione fotografica, automatici effetti caducatori di quest'ultima (Cass. II, n. 19730/2018); con maggior rigore, si è, infine, precisato che l'individuazione fotografica, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata (Cass. fer., n. 43285/2019: la S.C. ha anche evidenziato che non può farsi derivare l'inidoneità probatoria dell'individuazione dalla mancata previsione della partecipazione del difensore all'assunzione dell'incombente, in quanto essa è coerente con il principio secondo cui l'assistenza del difensore è necessaria solo per gli atti investigativi che richiedono la presenza dell'indagato).


    7. Casistica

      Le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da ritardo mentale non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto (Cass. III, n. 46377/2013); analogamente, si è ritenuto che le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non siano di per sé inattendibili, ma obblighino il giudice a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione ed a ricercare eventuali elementi esterni di supporto (Cass. II, n. 21977/2017: fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un soggetto con ritardo mentale rilevante, vittima del reato di circonvenzione d'incapace).

    Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza, ed il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa non implica l'inutilizzabilità di quest'ultima (Cass. V, n. 38767/2017: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito).

    In tema di patologie asbesto correlate, l'esistenza e l'entità dell'esposizione ad amianto può essere dimostrata anche attraverso la prova testimoniale, in quanto il vigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e, anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche per il rilievo di valori soglia, il relativo accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova (Cass. IV, n., 16715/2018).

    In tema di reati riguardanti la prevenzione del rischio sismico, si è ritenuto che l'individuazione dei comuni e delle aree sottoposte alla legislazione antisismica non costituisca valido tema di prova, in quanto gli ambiti territoriali in questione sono definiti da norme poste da fonti secondarie di diritto oggettivo, che è dovere del giudice conoscere in applicazione del principio iura novit curia (Cass. III, n. 36712/2019).

    In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (Cass. IV, n. 18349/2021).

    In applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per addestramento personale ad attività finalizzate al terrorismo islamico sul fondamento delle decisive dichiarazioni di un compagno di cella del predetto, che aveva riferito della sua radicalizzazione e delle sue esortazioni ad andare a combattere per la causa “jihadista”, omettendo di preliminarmente esaminare la questione della credibilità soggettiva del testimone nonostante che questi, prima dell'arresto dell'imputato, avesse rinnegato l'Islam per abbracciare la fede cristiana (Cass. I, n. 7898/2020).

    Il principio secondo cui il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 comma terzo c.p.p., non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, è stato affermato con riferimento:

    – ad una fattispecie relativa alla deposizione di una testimone, appartenente alla polizia scientifica, che aveva eseguito accertamenti tecnici relativi alla contraffazione di passaporti, visti e timbri (Cass. V, n. 38221/2008);

    – ad una fattispecie in cui il testimone, in un procedimento per i reati di truffa e falso in titoli di credito, aveva affermato, a proposito di un assegno bancario, che era una riproduzione fotostatica idonea a trarre in inganno il beneficiario del titolo (Cass. II, n. 12942/2007);

    – alla deposizione di un teste, particolarmente qualificato per la sua preparazione professionale di medico veterinario, fosse stata correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito in tema di maltrattamento di animali) (Cass. III, n. 1247/1999);

    – ad una fattispecie relativa a deposizione di un ispettore della polizia stradale circa l'originario colore della carrozzeria di un autoveicolo ricettato (Cass. II, n. 2322/1996).  

    Bibliografia

    AA.VV., Il minorenne fonte di prova nel processo penale, a cura di Cesari, Milano, 2005; AA.VV., Il testimone vulnerabile, a cura di Carponi Schittar, Milano, 2005; Aprile, La prova penale, Milano, 2002; Aprile - Silvestri, Strumenti per la formazione della prova penale, Milano, 2009, 307; Avanzini, La prova dichiarativa nel processo penale, in Foro ambr. 2004, 134; Balsamo, Art. 194, in Lattanzi-Lupo (a cura di), Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano, 2020, 67; Balsamo, La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e il principio del contraddittorio: fra tradizione e innovazione, in Cass. pen. 2006, 3017; Ramajoli, La prova nel processo penale, Padova, 1995; Tonini, La prova penale, Padova 1997; Tonini - Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012.

    Autori: Piercamillo Davigo, Giuseppe Riccardi

    Art. 195 - Testimonianza indiretta.

    1. Quando il testimone [209] si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre [62] (1).

    2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 [190].

    3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [191] le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

    4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo (2).

    5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

    6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

    7. Non può essere utilizzata [191] la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

    (1) L'art. 1 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 aveva inserito, in fine al comma 1, il seguente periodo: «Tuttavia, se le persone risiedono all'estero, il giudice dispone che esse siano chiamate a deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame». L'art. 1 è stato tuttavia soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356. V. anche l'art. 512-bis.

    (2) Comma così sostituito dall'art. 4 l. 1° marzo 2001, n. 63. La Corte cost., con sentenza 30 luglio 2008, n. 305, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), c.p.p., e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate.

    Riferimenti chiave:

    D.l. 8 giugno 1992, n. 306 conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356; l. 1 marzo 2001, n. 63.

    1. Inquadramento

    La disciplina della testimonianza indiretta regola il fenomeno probatorio che ricorre quando il testimone riferisce fatti appresi da altri soggetti.

    L'affermazione della generale ammissibilità della testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.) è circondata non soltanto da una serie di ‘cautele' processuali volte a garantire il controllo sulla fonte primaria, ma altresì da una serie di regole di esclusione probatoria – garantite dalla sanzione della inutilizzabilità –, che rinvengono la propria matrice nel contemperamento tra il principio del libero convincimento del giudice ed il principio della libertà delle prove (art. 191 c.p.p.), da un lato, ed il principio del contraddittorio, con i corollari dell'oralità e dell'immediatezza, dall'altro: un bilanciamento evidente nell'originaria formulazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p. e nell'attuale art. 62 c.p.p., che intendevano salvaguardare l'impermeabilità della fase dibattimentale rispetto agli atti investigativi ed il diritto al silenzio dell'imputato.

    Il codice di procedura penale delinea almeno quattro diverse ‘situazioni' processuali in cui viene in rilievo un patrimonio cognitivo derivato, alle quali corrisponde una diversa disciplina: 1) la testimonianza indiretta “comune” (art. 195, commi 1, 2 e 3, c.p.p.); 2) la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria (art. 195, comma 4, c.p.p.); 3) la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni dell'imputato (art. 62 c.p.p.); 4) la testimonianza indiretta sulle ‘fonti confidenziali' (art. 203 c.p.p.).

    La diversa disciplina che caratterizza le quattro situazioni processuali risponde chiaramente al valore attribuito alle esigenze di garanzia ritenute preminenti; può infatti enuclearsi una differente ratio a fondamento della disciplina delle differenti situazioni processuali nelle quali può venire in rilievo la conoscenza ‘derivata': a) il controllo sull'attendibilità della fonte nella testimonianza indiretta comune; b) l'impermeabilità della fase dibattimentale rispetto agli atti investigativi nei c.d. relata della p.g.; c) la salvaguardia del diritto al silenzio nel divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato; d) il bilanciamento tra esigenza di sicurezza della fonte confidenziale e diritti dell'imputato nella testimonianza indiretta sulle dichiarazioni del ‘confidente'.

    Tre sono i requisiti strutturali della testimonianza indiretta: 1) la comunicazione altrui deve assumere funzione informativa, riferita dal teste de relato; 2) il fine di provare la verità del fatto narrato dal terzo; 3) la estraneità del fatto al personale patrimonio conoscitivo del teste de relato (Balsamo-Lo Piparo, 125).

    2. Questioni di legittimità costituzionale

    Pochi anni dopo l'entrata in vigore del codice di rito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 1992, aveva ritenuto che la disposizione dell'art. 195, comma 4, che vietava la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, rappresentasse un'eccezione, sia rispetto alla disciplina dell'art. 195 nel suo complesso, sia rispetto alla regola generale sulla capacità di testimoniare, in quanto gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno capacità di testimoniare come ogni persona (art. 196).

    Tale eccezione, sotto qualsiasi profilo la si consideri, era stata ritenuta sfornita di ragionevole giustificazione, non potendo ritenersi che gli appartenenti alla polizia giudiziaria siano meno affidabili del testimone comune, tanto più se si considera, oltre al ruolo e alla funzione che la legge attribuisce alla polizia giudiziaria (art. 55 e tit. IV del libro V), che in certi casi la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, che ha operato nell'immediatezza, quando l'esame dei testimoni-fonte sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità (art. 195, terzo comma) può risultare fondamentale per l'accertamento dei fatti. Né si poteva obiettare che il divieto in questione trovasse giustificazione nei principi generali che informano il nuovo processo penale, e tanto meno in quello dell'oralità della prova. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost. – assorbiti gli altri profili prospettati in riferimento agli artt. 24, comma 1 e 2,111, comma 1, e 112 Cost. – l'art. 195, comma 4, era stato dichiarato illegittimo. Per le stesse ragioni era stata ritenuta la incostituzionalità dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della l. n. 81/1987 (l. delega), nella parte relativa al divieto – del quale l'art. 195, comma 4, costituisce puntuale attuazione – di utilizzazione, agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni (Corte cost. n. 24/1992; massima riportata per chiarezza storica, ma superata dalla successiva decisione).

    Alla luce del nuovo sistema normativo e, soprattutto, del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova secondo l'attuale formulazione dell'art. 111 Cost., la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2002, ha ritenuto che non può porsi una questione di legittimità per la norma dell'art. 195, comma 4, che pone il divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2. La norma in questione non determina, pertanto, una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: a) rispetto a quella resa da privati, o a quella consentita «negli altri casi», dal momento che essa mira a precludere che venga introdotto come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata l'acquisizione (salva l'ipotesi indicata dall'art. 512); b) o rispetto alla disciplina dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati, poiché eventuali interpretazioni di tale disciplina dirette ad aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111, comma 4, Cost. Pertanto non è stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 195 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. (Corte cost. n. 32/2002).

    Con la sentenza n. 305 del 2008, invece, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma 4, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. È stato considerato, infatti, irragionevole e, nel contempo, lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale – anche decisivo – ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli (Corte cost. n. 305/2008).

    Alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 111 Cost. si deve ritenere quindi conforme alla Costituzione il divieto di testimonianza de relato della polizia giudiziaria.


    3. La compatibilità con la Convenzione EDU

    La disciplina dettata dall'art. 195 è stata sospettata d'illegittimità, per violazione dei principi del giusto processo, ma la giurisprudenza (Cass. VI, n. 40746/2016) ha ritenuto che la libera valutabilità da parte del giudice delle dichiarazioni rese dal testimone de relato non viola né l'art. 111 Cost. – nel caso in cui il dichiarante diretto sia un imputato di reato connesso, che in dibattimento si sia avvalso della facoltà di non rispondere –, né l'art. 6 CEDU (così come interpretato dalla Corte EDU, Grande Chambre, sentt. 15 dicembre 2011, Al Khawaja c. Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania). (Sulla giurisprudenza della Corte EDU in tema di testimonianza de relato, cfr. Beltrani, 550 ss.).


    4. Testimonianza indiretta

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non va considerata «de relato» la testimonianza avente ad oggetto un dialogo fra terze persone, occasionalmente ascoltato, trattandosi di fatto caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (Cass. I, n. 41088/2012. Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 195, comma 3, applicandosi detta norma all'ipotesi in cui il teste ha appreso da un terzo il fatto riferitogli).

    La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 non può trovare applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da soggetto che riveste la qualità di imputato, anche in procedimento separato. (Cass. V, n. 21562/2015. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento con cui il giudice di merito non aveva disposto, dopo l'assunzione di una deposizione «de relato», l'assunzione della testimonianza della fonte diretta, chiesta ai sensi dell'art. 195, di un imputato in procedimento separato di reato connesso o collegato).

    I “fatti” menzionati dall'art. 195, comma 1, che impongono l'esame della fonte diretta a semplice richiesta di parte, senza alcun sindacato del giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte diretta alla fonte de relato e non anche quelli che attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità; in tali casi il nuovo esame della fonte diretta costituisce atto istruttorio che presuppone la puntuale allegazione della parte richiedente di elementi da cui desumere la necessità della verifica domandata (Cass. VI, n. 14730/2018).

    Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni «de relato», possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti ex art. 192 (Cass. II, n. 29923/2013); si è successivamente precisato che, in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni “de relato” quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Cass. I, n. 28239/2018).

    Ai fini della utilizzabilità della testimonianza «de relato» nel caso di impossibilità dell'esame del teste di riferimento per infermità, deve considerarsi rilevante l'infermità (sia fisica che mentale) che rende impossibile l'esame, ovvero: a) quella permanente o tendenzialmente permanente; b) quella tale da non permettere l'escussione del teste, neppure al di fuori della sede dove si svolge il dibattimento; c) quella che rende inutile la deposizione, pur se il teste sia fisicamente o psichicamente in condizione di partecipare al dibattimento (Cass. III, n. 13982/2008. Nel caso di specie, era stata ritenuta l'impossibilità di esaminare la persona offesa minorenne di una violenza sessuale, perché incapace di collocare nello spazio e nel tempo i distinti episodi di cui era rimasta vittima).

    La disciplina della testimonianza indiretta può trovare applicazione anche quando la comunicazione riferita proviene da un soggetto che, a sua volta, ha appreso la notizia sui fatti da altre persone. In questo caso, vi è il diritto di ciascuna parte di ottenere (ed il potere del giudice di disporre d'ufficio) la citazione, non solo del soggetto da cui il teste ha appreso la notizia, ma anche della ‘‘prima” fonte, cui risale la diretta percezione del fatto successivamente giunto a conoscenza del teste de relato (Cass. IV, n. 2664/1996).


    4.1. La richiesta di audizione del teste riferito

     

      In tema di testimonianza de relato, è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l'esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto ex officio dal giudice, anche quando risulti impossibile o estremamente difficoltosa la sua identificazione, posto che la citazione dello stesso è subordinata, ex art. 195, comma 1, c.p.p., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione (Cass. III, n. 33100/2022).

    L'inutilizzabilità della dichiarazione «de relato» resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma primo dell'art. 195, allorché il giudice, «richiesto dalla parte», non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'art. 507 e richiamato dall'art. 195, comma 2 (Cass. V, n. 9274/2014). Premesso che l'audizione della fonte diretta è richiesta a pena d'inutilizzabilità soltanto qualora sia stata espressamente richiesta dalla parte, si è precisato che non può ritenersi equivalente a tale richiesta la mera sollecitazione di disporre una integrazione dell'istruttoria dibattimentale svolta mediante l'esame degli stessi soggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, avanzata ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (Cass. VI, n. 37064/2019).

    Sono perciò utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art. 195, comma 1, le dichiarazioni «de relato» qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta; d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 (Cass. V, n. 50346/2014).

    L'art. 195, nel prevedere che, in caso di testimonianza indiretta, debbano essere chiamate a deporre, ove la parte interessata ne faccia richiesta o il giudice lo ritenga comunque opportuno, le persone indicate dal teste come fonte delle proprie asserite conoscenze, presuppone che dette persone o non facciano parte dei testimoni già citati o, qualora ne facciano parte, non siano già state sentite su ciò che forma oggetto della deposizione «de relato» (Cass. I, n. 845/2014. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione «de relato» di un collaboratore di giustizia, nonostante il giudice di merito avesse rigettato la richiesta di riesaminare la fonte primaria già escussa sulle circostanze riferite dal dichiarante indiretto).

    Il giudice può sempre disporre d'ufficio, ex art. 195, l'esame delle persone alle quali il testimone si è riferito per la conoscenza dei fatti, anche quando l'adempimento istruttorio non sia assolutamente necessario o non sia ancora conclusa l'acquisizione delle prove. (Cass. III, n. 43306/2014. In motivazione, la Corte ha osservato che la citata disposizione, in quanto riferita alla testimonianza «de relato», detta una disciplina speciale rispetto alla regolamentazione generale dei poteri istruttori ufficiosi, di cui all'art. 507).

    La richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali (Cass. II, n. 41003/2013; Cass. VI, 761/2007; Cass. I, n. 4071/2020 ).

    Si è, da ultimo, ritenuto che, laddove il giudice abbia dichiarato la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza procedere all'esame del teste di riferimento richiesto dalla difesa dell'imputato, quest'ultima deve eccepire il vizio, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita all'adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni de relato anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 195, comma 3 (Cass. V, n. 8434/2020).

    D'altro canto, nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art. 195, comma 1, le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Cass. VI, n. 12982/2020); a tale proposito, si è anche precisato che sarebbe legittima la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello mediante l'esame dei testi di riferimento, richiesto dalle parti ed omesso nel giudizio di primo grado, atteso che detta omissione determina, non la nullità, ma l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, sanabile nel corso dell'intero giudizio di merito, non prevedendo l'art. 195, comma 1 un limite temporale per l'escussione dei predetti testi (Cass. I, n. 56129/2018).


    4.2. L’utilizzabilità della testimonianza de relato in caso di impossibilità oggettiva del teste diretto

    In giurisprudenza si registra un contrasto sulla natura tassativa dell'elenco di casi di impossibilità.

     Secondo un primo orientamento, in tema di testimonianza indiretta, deve considerarsi tassativa l'elencazione dei casi in cui, divenendo impossibile l'esame del soggetto indicato quale fonte primaria (per morte, infermità o irreperibilità), la norma di cui al comma 3 dell'art. 195 c.p.p. consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal testimone de relato. Ne consegue che, in ogni ipotesi ove la concreta impossibilità dell'esame dipenda da circostanze diverse, e sempre che vi sia stata richiesta di parte per l'audizione del soggetto di riferimento, la testimonianza indiretta deve considerarsi inutilizzabile (Cass. III, n. 32144/2002. Fattispecie concernente l'utilizzazione delle dichiarazioni de relato di adulti i quali avevano raccolto le confidenze di una minore vittima di abusi sessuali, senza che quest'ultima fosse ascoltata, sulla base di relazione peritale che segnalava l'avvio di un meccanismo di rimozione dell'accaduto da parte dell'interessata; la Corte per altro, rilevato che non risultava esservi stata richiesta delle parti per l'esame della persona offesa, ha ritenuto nella specie utilizzabili le testimonianze de relato).

    Per un secondo orientamento, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, la testimonianza c.d. de relato è “sempre utilizzabile allorquando sia impossibile l'esame del soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti. Pur individuando l'art. 195 c.p.p. solo tre casi di impossibilità (per morte, infermità o irreperibilità), deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettive, analoghi a quelli elencati dal legislatore (Cass. IV, n. 37434/2003; Cass. I, n. 7947/1997, che, nella fattispecie, ha escluso la illogicità della motivazione dei giudici di merito i quali avevano ritenuto impossibile l'esame di una bambina di circa tre anni – che aveva fornito ad alcune persone, poi esaminate nel corso del dibattimento, indicazioni utili per l'identificazione dell'autore dell'omicidio del padre cui aveva assistito – assimilando la tenerissima età della piccola ad una sorta di “infermità” mentale, potendo sussistere in entrambi i casi una totale incapacità di discernimento tra la realtà e la fantasia: la Suprema Corte ha altresì precisato che, in questi casi, quanto riferito dal teste de relato può essere utilizzato solo quale dato storico-processuale, cioè nei limiti di un indizio da verificare e da valutare unitamente ad altri indizi che abbiano i prescritti requisiti della certezza, precisione e concordanza, e non come vera e propria prova).

    Ai fini della utilizzabilità della testimonianza «de relato» nel caso di impossibilità dell'esame del teste di riferimento per infermità , deve considerarsi rilevante l'infermità (sia fisica che mentale) che rende impossibile l'esame, ovvero: a) quella permanente o tendenzialmente permanente; b) quella tale da non permettere l'escussione del teste, neppure al di fuori della sede dove si svolge il dibattimento; c) quella che rende inutile la deposizione, pur se il teste sia fisicamente o psichicamente in condizione di partecipare al dibattimento (Cass. III, n. 13982/2008. Nel caso di specie, era stata ritenuta l'impossibilità di esaminare la persona offesa minorenne di una violenza sessuale, perché incapace di collocare nello spazio e nel tempo i distinti episodi di cui era rimasta vittima).

    In tema di mezzi di prova, in forza del disposto di cui al comma terzo dell'art. 195 c.p.p., è utilizzabile la deposizione del testimone, che riferisca fatti appresi da altre persone, quando le stesse non possano essere ascoltate per irreperibilità: in quest'ultima nozione rientra il caso della impossibilità sia di rintracciare il soggetto che di individuarlo e di identificarlo (Cass. I, n. 7745/1996).

    La testimonianza indiretta è utilizzabile solo in caso di irreperibilità del testimone primario e non anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato identificato (Cass. III, n. 12916/2010. Fattispecie di testimonianza di un capotreno relativa a dichiarazioni ricevute da un passeggero dallo stesso non identificato).

    La testimonianza indiretta è inutilizzabile solo nei casi previsti dalla legge, cioè la mancata indicazione della fonte primaria o l'omessa citazione del soggetto indicato dal testimone quale fonte di riferimento, sempre che vi sia stata richiesta in tal senso e che non sia sopravvenuta l'impossibilità del relativo esame. Ne consegue che, per l'utilizzazione della prova, non è necessario che la persona individuata quale fonte diretta, anche quando citata, si sottoponga effettivamente all'esame (Cass. IV, n. 46556/2004. Fattispecie relativa alla testimonianza di un agente “infiltrato” circa informazioni acquisite da un imputato di reato connesso, che dal canto proprio si è avvalso della facoltà di non rispondere).

    Poiché la testimonianza indiretta richiede una duplice verifica, una relativa al soggetto dichiarante e una relativa al soggetto confidente, è inutilizzabile la testimonianza indiretta nelle ipotesi in cui sia impossibile procedere alla verifica dell'attendibilità della fonte primaria per fatto del dichiarante, come è nel caso di rifiuto di indicare la fonte diretta (Cass. I, n. 4582/1999. Fattispecie nella quale si sono ritenute utilizzabili le dichiarazioni de relato per l'impossibilità di procedere all'audizione diretta del soggetto che costituiva la fonte primaria delle notizie a seguito della sua morte per omicidio).

    È insostenibile nel nostro ordinamento un principio che, in contrasto con quello del libero convincimento del giudice, preveda un meccanismo di preclusione di utilizzabilità della testimonianza indiretta, nonostante l'accertata impossibilità di esame del teste diretto, per sua irreperibilità o, a maggior ragione, per impossibilità della sua identificazione, non riferibile a rifiuto o reticenza del teste indiretto. Né può ritenersi che la testimonianza indiretta sarebbe, comunque, inutilizzabile per il divieto contenuto nell'art. 195, comma 7, c.p.p., qualora il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, poiché tale “indicazione” non va, invero, intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensì come dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia (realtà della quale nella specie i giudici di merito non hanno dubitato, spiegandone le ragioni e ponendo, tuttavia, l'accento sulla impossibilità di rintracciare la donna, conosciuta dalla teste indiretta come Lucia, in un ambiente notoriamente mutevole, come quello della prostituzione) (Cass. III, n. 8674/1997).


    4.3. La chiamata in reità de relato

    Sulla valenza probatoria della chiamata in reità de relato si sono pronunciate le Sezioni Unite ‘Aquilina', affermando importanti principi rilevanti soprattutto in materia di criminalità organizzata.

      L'imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato – in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 209 c.p.p. – all'imputato di procedimento connesso, di cui all'art. 210 c.p.p., con conseguente applicazione delle regole di cui all'art. 195 c.p.p. (Cass.S.U. , 20804/2013 ).

    Alla chiamata in reità «de relato» si applica l'art. 195 anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210, o un teste assistito, ex art. 197-bis c.p.p. (Cass. S.U. , 20804/2013 ).

    La chiamata in correità o in reità «de relato», anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a ) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;

    b ) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;

    c ) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del «thema probandum»;

    d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;

    e ) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Cass. S.U., n. 20804/2013; Cass. I, n. 41238/2019).


    4.4. Omessa indicazione della fonte riferita

    Il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 (secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame) non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non sia in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa compiuta identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza e attendibilità di tale fonte (Cass. II, n. 13927/2015; conforme, Cass. VI, n. 12982/2020: fattispecie relativa a condotte di abuso di mezzi di correzione in danno di minori, in cui la madre di una delle vittime aveva indicato, quali fonti della propria conoscenza dei fatti, compagne di classe del figlio che, conosciute soltanto con il nome di battesimo, erano cionondimeno risultate agevolmente identificabili).

    In particolare, il disposto dell'art. 195, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega solo alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria: ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia indicato la sua fonte immediata, senza tuttavia fornire le generalità, e quest'ultima non possa essere sottoposta all'esame perché non identificabile o per altra causa (Cass. V, n. 29177/2016).


    4.5. Casistica

    Non va considerata «de relato» la testimonianza avente ad oggetto un dialogo fra terze persone, occasionalmente ascoltato, trattandosi di fatto caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (Cass. I, n. 41088/2012. Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 195, comma terzo, applicandosi detta norma all'ipotesi in cui il teste ha appreso da un terzo il fatto riferitogli).

    L'art. 195, nel prevedere che, in caso di testimonianza indiretta, debbano essere chiamate a deporre, ove la parte interessata ne faccia richiesta o il giudice lo ritenga comunque opportuno, le persone indicate dal teste come fonte delle proprie asserite conoscenze, presuppone che dette persone o non facciano parte dei testimoni già citati o, qualora ne facciano parte, non siano già state sentite su ciò che forma oggetto della deposizione «de relato» (Cass. I, n. 845/2015. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione «de relato» di un collaboratore di giustizia, nonostante il giudice di merito avesse rigettato la richiesta di riesaminare la fonte primaria già escussa sulle circostanze riferite dal dichiarante indiretto).

    È utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie rese con una missiva da un coimputato non comparso in dibattimento e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare (Cass. V, n. 32388/2015).

    Nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato (La Corte, nel caso di specie, ha affermato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato al curatore fallimentare, per essersi il primo sottratto ad esame e controesame richiesti dal difensore del ricorrente). (Cass. V, n. 24781/2017).


    5. Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria

    Nonostante l'omogeneità sostanziale del fenomeno conoscitivo sotteso, è evidente che la differente disciplina dettata per i c.d. relata della polizia giudiziaria rinviene la sua ratio nella preminenza accordata ad un diverso valore processuale, rispetto a quello del controllo di attendibilità della fonte primaria sotteso alla testimonianza indiretta ‘comune': ciò che si intende salvaguardare è, infatti, l'impermeabilità della fase dibattimentale rispetto agli atti investigativi, connotato essenziale per un processo di tipo tendenzialmente accusatorio (Balsamo-Lo Piparo, 191).

    Sono soggetti alla disciplina della testimonianza indiretta non tutti i comportamenti comunicativi, ma soltanto i comportamenti con funzione informativa (ovvero descrittiva o dichiarativa): quando il teste non riferisce una dichiarazione altrui su fatti non percepiti, ma afferma di aver percepito direttamente un comportamento comunicativo avente funzione esecutiva o operativa, si tratta dunque di una ordinaria testimonianza diretta. È il caso delle c.d. res gestae (l'espressione “scappa, la Polizia!”, pronunciata al fine di far allontanare il complice) e delle c.d. “asserzioni implicite”.

     Le comunicazioni verbali intercorse tra persone osservate a loro insaputa nel corso di un'operazione di polizia non costituiscono “dichiarazioni” e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte degli operanti che le hanno percepite (Cass. VI, n. 28109/2010).

    Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria riguarda solo le dichiarazioni rese da persone che avrebbero potuto essere assunte come testimoni; ne deriva che è utilizzabile la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su dati di fatto direttamente percepiti dall'agente, tra i quali devono ritenersi inclusi anche gli stati emotivi delle persone osservate (Cass. II, n. 38149/2015. Fattispecie relativa alla deposizione di un ufficiale di P.G. concernente un intervento effettuato presso l'abitazione di uno degli imputati, a seguito della segnalazione di una lite).

    Tale divieto ha ad oggetto le dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), non invece i fatti e le situazioni, compresi i comportamenti delle persone, caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell'art. 357, comma 2, lett. f) (Cass. III, n. 35964/2014. Fattispecie riguardante il reato di favoreggiamento della prostituzione, nella quale è stato escluso che violasse il divieto la deposizione di agente di polizia giudiziaria in ordine ai comportamenti, anche dichiarativi, direttamente osservati dallo stesso nel corso dell'attività investigativa, allorquando si era finto cliente che intendeva fruire delle prestazioni sessuali delle donne presenti all'interno di un locale).

    In tema di testimonianza indiretta, possono formare oggetto della testimonianza de relato del personale di polizia giudiziaria i risultati dell'individuazione fotografica poiché essa consiste in una dichiarazione ricognitiva resa da un teste della propria percezione visiva (Cass. V, n. 5701/2022. Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza de relato, non avendo la difesa richiesto l'esame della fonte diretta).

    Non costituisce testimonianza indiretta la deposizione dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca in ordine agli accertamenti compiuti attraverso dati forniti dagli organi di collaborazione internazionale risultanti dall'anagrafe tributaria (Cass. III, n. 12026/2015. Fattispecie relativa ad acquisti intracomunitari in cui la Corte ha affermato che chiunque accede a tale banca dati qualificata, per scopi di polizia giudiziaria, ha titolo per testimoniare circa l'esito degli accertamenti).

    Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non si applica nell'ipotesi in cui il teste riferisca dati acquisiti mediante l'accesso a banche dati riservate (nella specie appartenenti a Comandi militari), reso possibile dall'intervento dei soggetti preposti, che si siano poi limitati a comunicare all'inquirente i dati richiesti (Cass. II, n. 23005/2015), né nell'ipotesi in cui la deposizione dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria abbia ad oggetto non dichiarazioni di terzi, ma attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo (Cass. III, n. 6116/2016: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di P.G. sul contenuto di comunicazioni scritte, prodotte dal P.M., intervenute fra uffici della Guardia di Finanza e gestori di telefonia ed altri servizi pubblici e privati).

    Tale divieto non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale (Cass. I, n. 44219/2014; conforme, Cass. I, n. 13734/2020: fattispecie in tema di immigrazione clandestina in cui è stata ritenuta utilizzabile la dichiarazione del teste di polizia che si era limitato a riferire circa le informazioni raccolte nel corso delle indagini, a norma dell'art. 351 c.p.p., da tre migranti, successivamente sentiti ai sensi dell'art. 195, comma 2, in base alle quali l'imputato era stato identificato come conducente dell'imbarcazione rinvenuta in acque internazionali con a bordo circa ottanta migranti).

     Il temperamento del divieto dei relata rinviene la propria disciplina nella seconda parte del 4° comma dell'art. 195 c.p.p., che sancisce l'operatività delle ordinarie regole della testimonianza indiretta “negli altri casi”.

    Sull'ambito del divieto dei relata della p.g., sancito dal comma 4 dell'art. 195, sono fondamentali i principi affermati dalle Sezioni Unite ‘Torcasio'.

    Il divieto temperato è stato infatti inteso nel senso “negli altri casi” rientrassero tutte le ‘dichiarazioni performative', le c.d. res gestae, i meri fatti, ovvero le condotte oggetto di immediata percezione sensoriale da parte del funzionario di p.g., le dichiarazioni che hanno ricevuto –legittimamente- una diversa formalizzazione (nelle annotazioni, non già nei verbali), o contenute in diversi atti investigativi (relazioni di servizio, informative, verbali di perquisizione o sequestro), nonché le dichiarazioni assunte nell'ambito di precedenti attività ispettive o di vigilanza.

     Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 c.p.p. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime (Cass. S.U., n. 36747/2003).

    In tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 c.p.p. preclude con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, gli “altri casi” cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Cass. S.U., n. 36747/2003).

    Non è acquisibile al processo né, ove acquisita, è utilizzabile come prova la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le garanzie indicate all'art. 63 c.p.p.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell'art. 203; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli art. 62 e 195 comma 4 stesso codice (Cass. S.U., n. 36747/2003. A sostegno di tale principio la Corte ha osservato che la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 c.p.p., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione).

    L'ufficiale o agente di P.G. può essere chiamato a deporre sulle dichiarazioni ricevute da una persona in imminente pericolo di vita, successivamente deceduta, solo se, per l'eccezionalità ed urgenza della situazione, egli si era limitato a raccogliere in modo estemporaneo ed informale quanto riferito dal dichiarante; qualora invece egli abbia formalmente verbalizzato le dichiarazioni, queste ultime non possono formare oggetto di testimonianza indiretta stante il divieto di cui all'art. 195, comma 4, salva la possibilità di acquisire il verbale al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 512, per la sopravvenuta impossibilità di ripetizione (Cass. I, n. 25295/2014. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che dichiarazioni raccolte in un atto formalmente intestato come «verbale di denuncia orale» sottoscritto dal solo verbalizzante e recante indicazione espressa dalle ragioni della mancata sottoscrizione del dichiarante fossero acquisibili ex art. 512 con conseguente operatività del divieto di testimonianza indiretta).

    Un orientamento ritiene che la mancata verbalizzazione da parte delle polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 c.p.p., non le rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione in tal senso sarebbe prevista da detta norma, sicché, salvi i limiti di cui all'art. 350, commi 6 e 7, c.p.p., l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria potrebbero fare relazione del loro contenuto all'autorità giudiziaria e rendere su di esse testimonianza de relato (Cass. II, n. 150/2013;Cass. I, n. 33821/2014).

    L'orientamento non può essere condiviso poiché, come successivamente chiarito da altra giurisprudenza (Cass. II, n. 8871/2019), si pone in contrasto con quanto sostenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 305/2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma 4, c.p.p., ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), c.p.p., e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate, osservando che sarebbe «irragionevole e, nel contempo, lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), c.p.p., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale – anche decisivo – ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli». La citata decisione della Corte costituzionale risulta senz'altro vincolante, in quanto dichiarativa di una illegittimità costituzionale in parte qua.

    Va, pertanto, condiviso il contrario orientamento per il quale il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui al quarto comma dell'art. 195 c.p.p. si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale; diversamente, tale divieto non opera negli “altri casi” in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione (Cass. II, n. 8871/2019; Cass. III, n. 13205/2017; Cass. fer., n. 38560/2014, in fattispecie nella quale è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza de relato di un operatore di P.G. riguardante le dichiarazioni rese dal genitore in qualità di legale rappresentante del figlio minore, in occasione della notifica di un'informazione di garanzia concernente quest'ultimo).

    È ammissibile la testimonianza indiretta degli organi di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 195, comma quarto, c.p.p., nel caso in cui le dichiarazioni della persona offesa siano state acquisite in una situazione operativa particolare in cui ricorreva la materiale impossibilità di redazione del verbale dovendo il teste entrare con urgenza in sala operatoria (Cass. I, n. 42226/2005).

    Il divieto di testimonianza indiretta non riguarda le dichiarazioni o le informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria da telefonate ricevute a numeri di emergenza (Cass. II 4800/2013. Fattispecie riguardante il 112 dei Carabinieri).

    È ammissibile la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di P.G. sulle dichiarazioni di contenuto narrativo rese dall'imputato al testimone al di fuori della sede processuale, ovvero prima dell'inizio delle indagini (Cass. VI, n. 1764/2012)

    Il divieto di testimonianza indiretta non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Cass. I, n. 41090/2012. Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza di un agente di polizia su quanto riferitogli, nella quasi immediatezza del fatto, da un soggetto ferito in un agguato, prima di essere trasportato in ospedale).

    È ammissibile la testimonianza degli ufficiali o agenti di polizia di sicurezza in ordine alle dichiarazioni ricevute, nell'esercizio della vigilanza sui sorvegliati speciali di P.S., dai familiari di questi ultimi, in ordine alla loro assenza dall'abitazione nelle fasce orarie prescritte (Cass. I, n. 5596/2011).

    Il divieto di testimonianza indiretta non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo (Cass. II, n. 36286/2010).

    Le deposizioni testimoniali rese da ufficiali di polizia giudiziaria su quanto loro riferito dai testimoni o dalla persona offesa e contenute in una sentenza irrevocabile acquisita in altro processo, non possono essere utilizzate, senza il consenso dello stesso, nei confronti dell'imputato rimasto estraneo al giudizio irrevocabilmente definito (Cass. III, n. 8823/2009. Fattispecie di deposizioni rese antecedentemente al divieto introdotto dal novellato art. 195, comma 4).

    Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento non riguarda il contenuto di dialoghi intervenuti tra persone soggette alle indagini e percepiti da agenti di polizia giudiziaria presenti per finalità diverse dall'accertamento dei fatti, in quanto si tratta di dichiarazioni raccolte per ragioni estranee al procedimento e non rappresentative di fatti antecedenti (Cass. IV, n. 12904/2006. Fattispecie in cui un carabiniere aveva sentito del tutto casualmente, due imputati in stato di fermo, concordare tra di loro una deposizione difensiva dalla quale emergeva l'intento di nascondere fatti criminosi commessi).

    Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria l'utilizzazione dell'intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria da persona che si sia rifiutata di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del relativo verbale di sommarie informazioni (Cass. I, n. 27979/2016).

    Sono utilizzabili anche le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali, non esaminato nel giudizio, ma soltanto nel caso in cui sia stata accertata, in base a motivato parere reso da professionista, l'impossibilità di procedere all'esame del minore; detta impossibilità può essere assoluta (nel caso in cui la sua personalità sia talmente fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell'art. 195, comma 3) o relativa, in considerazione del concreto e grave pregiudizio alla salute che potrebbe derivare dall'esame – da valutare in riferimento all'età del minore al momento dello svolgimento dell'atto istruttorio e non a quella al momento del fatto – e della possibilità di adottare le modalità protette previste dall'art. 498, comma 4-ter (Cass. III, n. 42718/2016).

    Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, la deposizione resa dal verbalizzante in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare, poiché l'agente di polizia giudiziaria riferisce non su quanto ha appreso da altri ma sui fatti avvenuti in sua presenza ed oggetto della sua diretta percezione nel corso dell'attività di indagine (nella specie, l'avvenuto riconoscimento fotografico dell'imputato da parte del testimone) (Cass. V, n. 28550/2018).

    Si è ritenuto che la valutazione dei gravi indizi di reato (ai fini dell'autorizzazione alle intercettazioni) può fondare su relazioni di servizio redatte da un ausiliario di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto di conversazioni a cui egli abbia partecipato, e quindi fatti da lui immediatamente percepiti, non ravvisandosi, in tal caso, la violazione del divieto di testimonianza de relato (Cass. IV, n. 46953/2017); è stata anche ritenuta l'utilizzabilità dell'intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria da persona che si sia rifiutata di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del relativo verbale di sommarie informazioni, precisando che l'utilizzo del contenuto di siffatta intercettazione non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195, comma 4 (Cass. I, n. 27979/2016).


    5.1. Casistica

     Si è ritenuto che il divieto di cui all'art. 195, comma 4, trovi applicazione in caso di mancata verbalizzazione di una denuncia di reato (Cass. VI, n. 43896/2018: fattispecie riguardante dichiarazioni rese da un testimone che riferiva di avere subito un tentativo di corruzione per non dichiarare ciò che era a sua conoscenza, ad un operante di P.G. che aveva svolto attività investigativa nel procedimento e che non provvedeva a redigere il relativo atto di denuncia orale ex art. 357, comma 2).

    Viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, la deposizione resa dal verbalizzante in ordine alle informazioni ricevute da terzi per identificare l'autore del reato, nella specie mediante dichiarazione cartacea, non potendo siffatta dichiarazione essere considerata come un documento, poiché tale è solo il reperto precostituito e formato in sede extraprocessuale (Cass. V, n. 54496/2018).

    Il divieto di cui all'art. 195, comma 4, non è violato nel caso in cui gli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria siano esaminati:

    – a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati (Cass. VI, n. 4844/2019);

    – in ordine al fatto materiale della presentazione informale di denuncia (nella specie a carico degli imputati) perché costituente evento di rilievo processuale, autonomamente valutabile per la prosecuzione dell'attività di indagine (Cass. VI, n. 43899/2018);

    – con riguardo alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l'inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata anteriormente al procedimento penale, difettando in tal caso il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria (Cass. III, n. 52853/2018);

    – non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo (Cass. VI, n. 53174/2018: la S.C. ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di polizia giudiziaria su circostanze apprese da un carrozziere, nominato, in quella specifica vicenda, ausiliario di polizia giudiziaria).

    Premesso che l'esito dell'interlocuzione cartolare tra organi investigativi e case produttrici titolari dei marchi rinvenuti su merce contraffatta non ha natura di consulenza tecnica del pubblico ministero ex art. 359 c.p.p., né di prova documentale ex art. 234 c.p.p., ma di parere tecnico a formazione endoprocedimentale, contenente valutazioni specialistiche e funzionali alla prova del fatto, di cui è escluso il transito diretto nel fascicolo dibattimentale in violazione delle regole del contraddittorio, vertendosi in materia di dichiarazioni di scienza, provenienti da esperti, che possono essere esaminati in dibattimento in qualità di testi, si è ritenuto che tale esperto può essere qualificato come ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 348, ultimo comma, e rispetto ad esso non opera, pertanto, il divieto di cui all'art. 195, comma 4 (Cass. II, n. 19160/2019).


    6. Testimonianza su fatti appresi dal proprio difensore

    Sono inutilizzabili, ai sensi dell'art. 195, comma 6, le dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa in ordine a fatti appresi dal proprio difensore che, al momento della sua audizione come testimone, ha opposto il segreto professionale, senza che ricorrano le eccezioni previste dalla predetta norma (Cass. V, n. 29495/2018: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito di aver saputo dal proprio difensore di un'offerta risarcitoria avanzata da parte dell'imputato, rilevando che il difensore aveva opposto il segreto professionale e non risultava che questi avesse deposto sugli stessi fatti o li avesse in altro modo divulgati).


    7. Testimonianza indiretta e rito abbreviato

    La testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato “incondizionato”, operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, c.p.p. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione (Cass. II, n. 5731/2020; Cass. III, n. 11100/2008).

    È utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto di indagine, alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, non essendo, inoltre, applicabile nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (Cass. II, n. 27642/2021; Cass. VI, n. 44420/2010).

    Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese informalmente nelle indagini preliminari alla polizia giudiziaria dal minore vittima di abusi sessuali e riportate nelle annotazioni di P.G., non essendo applicabile a tale rito speciale il divieto di «testimonianza indiretta» contenuto nell'art. 195, comma 4, che è riferibile esclusivamente al dibattimento (Cass. III, n. 23273/2015).

    Per la medesima ragione, sono state ritenute utilizzabili in abbreviato: le relazioni di servizio redatte da ufficiali di polizia giudiziaria che riportino il contenuto di informazioni apprese da colleghi stranieri nel corso di colloqui con finalità investigative (Cass. VI, n. 115/2013).

    Nel giudizio abbreviato è formalmente utilizzabile il verbale delle dichiarazioni rese «de relato» dal collaboratore di giustizia nel quale sia stata oscurata l'indicazione delle fonti delle informazioni riferite, ma in tal caso le dichiarazioni devono essere considerate alla stregua di indizi a ridotta idoneità inferenziale, ai quali può riconoscersi capacità dimostrativa soltanto nella misura in cui si inseriscano in un quadro probatorio univoco, che, complessivamente considerato, consenta di escludere anche la loro falsificazione (Cass. I, n. 29970/2009).


    8. Il regime giuridico della testimonianza indiretta

    Il divieto di testimonianza stabilito dall'art. 195, comma 4, si concretizza in una incompatibilità a carattere funzionale, in virtù della quale risulta precluso a determinati soggetti di deporre de relato (non in generale, bensì) su uno specifico oggetto, ovvero sulle sommarie informazioni testimoniali (verbalizzate o meno) raccolte nel corso delle indagini preliminari, che trova la sua ragione nella funzione inquirente che i predetti soggetti svolgono nell'ambito del procedimento, nell'esercizio della quale hanno acquisito le dichiarazioni di cui trattasi. Pur in assenza di una espressa previsione quanto alla sanzione in ipotesi prevista in caso di violazione del predetto divieto e, conseguentemente, dei modi e dei tempi nei quali la parte interessata a far valere la predetta violazione deve attivarsi (l'art. 195 prevede unicamente, nel terzo comma, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato nel caso in cui, nonostante la richiesta della parte interessata, il teste “riferito” non sia stato esaminato, pur essendo ciò possibile), si è ritenuto che sia necessariamente onere della parte interessata opporsi tempestivamente all'assunzione della testimonianza avente oggetto non consentito (Cass. II, n. 8871/2019).


    9.La valenza probatoria della testimonianza indiretta

    La testimonianza indiretta non necessita, a fini probatori, di elementi di riscontro, non applicandosi ad essa la disciplina di cui all'art. 192, commi 3 e 4; cionondimeno, essa va vagliata con speciale cautela (Cass. II, n. 46332/2016).

    Qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste «de relato» in quanto, da un lato, l'art. 195 non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (Cass. III, n. 529/2015; conforme, Cass. VI, n. 38064/2019).

    In tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni doppiamente de relato (perché acquisite al procedimento attraverso un terzo soggetto) hanno valenza di meri indizi e richiedono una verifica particolarmente rigorosa dell'attendibilità di tutti i soggetti coinvolti, anche qualora il giudizio si svolga con le forme del rito abbreviato, potendo il giudice eventualmente compiere i dovuti approfondimenti attraverso l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 441, comma quinto, c.p.p. (Cass. III, n. 41835/2015. Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata per non aver sottoposto a vaglio critico una relazione degli assistenti sociali, assunta a fondamento dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, che compendiava le dichiarazioni rese ai medesimi dai genitori affidatari di tre bambini circa i racconti di questi ultimi concernenti gli abusi sessuali cui il padre li avrebbe sottoposti).

    La testimonianza de relato resa su fatti riferiti al testimone da un soggetto privo della capacità di testimoniare in relazione a tali fatti non può fondare la prova dei medesimi, perché l'incapacità dell'originaria fonte di conoscenza inficia l'attendibilità sia di tale fonte sia di quella de relato (Cass. III, n. 24642/2021).

    La testimonianza de relato, nei limiti di utilizzabilità stabiliti dall'art. 195, commi terzo e settimo, c.p.p., assume valenza, sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio, fermo restando l'onere del giudice di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche le affermazioni del testimone (Cass. II, n. 4976/1997. Fattispecie relativa a testimonianza resa su fatti dei quali il testimone aveva avuto conoscenza da persona il cui esame risultava impossibile per morte).

    Con riferimento alla valenza probatoria delle chiamate in reità de relato è fondamentale il principio affermato dalle Sezioni Unite ‘Aquilina'.

    La chiamata in correità o in reità «de relato», anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a ) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;

    b ) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;

    c ) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del «thema probandum»;

    d ) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;

    e ) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Cass. S.U. , n. 20804/2013 ; Cass. I, n. 41238/2019).


    10. Casistica

    Sono utilizzabili le dichiarazioni «de relato» aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali non esaminato nel giudizio solo se, in base a motivato parere reso da professionista competente, sia possibile affermare che il bambino ha una personalità così fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell'art. 195, comma 3, ovvero che dalla testimonianza possono insorgere danni, anche transeunti, alla sua salute (Cass. III, n. 39788/2013. In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la previsione, pur motivata da parere tecnico, della mera «sofferenza psichica» derivante dalla audizione legittimasse il diniego posto al richiesto esame dibattimentale).

    Bibliografia

    Aprati, La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sulle sommarie informazioni annotate e deroghe al principio di formazione delle prove in contraddittorio, in Cass. pen. 2005, 1010; Balsamo-Lo Piparo, La prova ‘‘per sentito dire”. La testimonianza indiretta tra teoria e prassi applicativa, Milano, 2004; Beltrani, Il giusto processo penale. Commento all'art. 6 CEDU, in Beltrani (diretto da), La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Torino, 2022, 379; Beltrani Canzio, L. 1 marzo 2001, n. 63 - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione, in Legisl. pen. 2002, fasc. 1-2; Caprioli, Colloqui riservati e prova penale, Torino, 2000; Cesari, voce Testimonianza indiretta (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali, vol. II, t. I, Milano, 2008, p. 1134-1150; Di Chiara, In tema di «notorio» concernente l'applicazione del chiamato in correità alla «societas sceleris», in Foro it. 2003 fasc. 2, 83; Di Paolo, La testimonianza de relato nel processo penale. Un'indagine comparata, Trento, 2002; Di Paolo, voce Testimonianza indiretta, in Dig. disc. pen., Agg. III, t. II, Torino, 2005, p. 1692; Di Paolo, L'acquisizione nel processo penale delle «dichiarazioni a contenuto testimoniale» del minorenne, in Cass. pen. 2003, fasc. 5; Filippi, Le Sezioni Unite decretano la morte dell'agente segreto “attrezzato per il suono”, in Cass. pen. 2004, 2094; Gatti, Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, in Dir. pen. e proc. 2008, 621; Giannuzzi, La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: un ritorno al passato nell'attuazione del giusto processo, in Cass. pen. 2003, fasc. 3; Illuminati, Inammissibile la testimonianza della polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni non verbalizzate, in Cass. pen. 2003, fasc. 2; Marcianò, Audizione del teste de relato: le dichiarazioni in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e l'attività di un sodalizio criminoso, in Giust.pen. 2009, III, 53; Pirillo, Utilizzabilità e valenza probatoria della testimonianza indiretta, in Dir. pen. e proc. 2008, 1119; Poggio, In tema di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria avente ad oggetto dichiarazioni spontanee di soggetti non indiziati, in Cass. pen. 2009, 2988; Scordamaglia, Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, in Dir. pen. e proc. 2019, 462.

    Autori: Piercamillo Davigo, Giuseppe Riccardi

    Art. 196 - Capacità di testimoniare.

    1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

    2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni [220] con i mezzi consentiti dalla legge.

    3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

    1. Inquadramento

     

    La norma sancisce il principio di universalità dell’obbligo testimoniale, prevedendo una capacità generale di testimoniare, senza limiti alla capacità giuridica di essere testimone, basata sul criterio della valutazione in concreto della (maggiore o minore) credibilità della persona chiamata a testimoniare.

    La capacità generale di testimoniare è distinta dalla legittimazione alla testimonianza, che si riferisce alle vicende di ogni singolo processo e trova un limite in tutti i casi di incompatibilità (come negli artt. 63 e 208, e dell’art. 197).

    La capacità di testimoniare non coincide neppure con l’idoneità (fisica o mentale) a rendere testimonianza, il cui accertamento è rimesso al giudice, anche mediante l’ausilio degli esperti, nei casi di patologie di carattere psichiatrico, di infermità mentale, di vulnerabilità della persona offesa (es. minori).

    L’idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso e più ampio rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando la prima non soltanto la capacità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di comprensione delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di sufficiente memoria in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione e di piena coscienza dell’impegno di riferire con verità e completezza i fatti, sicché l’obbligo di accertamento non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore del teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto (Cass. II, n. 3161/2013).

    Soprattutto nell’ambito dei reati in danno di minori o di persone vulnerabili, va distinto, a livello epistemologico, l’accertamento della verità processuale, di competenza esclusiva del magistrato, e l’accertamento della credibilità clinica, frutto di un’indagine psicologico-psichiatrica che il magistrato utilizza come strumento complementare per raggiungere i fini connessi ad un processo di ascrizione della responsabilità penale: in tal senso, “attendibilità” significa che la persona interrogata può offrire una versione dei fatti obiettiva, concreta, precisa, realistica, al punto tale che il magistrato può basarsi anche su questa «fonte di prova»; “anche”, perché attendibile non vuol dire veritiero. In tal senso, del resto, vale anche il contrario, in quanto non attendibile non necessariamente significa non veritiero.

    Dunque, l’esito di una consulenza in materia psicologica non coincide né con la verità storica, né con la verità processuale: si tratta, infatti, di ‘verità clinica’, ovvero dell’insieme di dati anamnestici, clinici, strumentali e di sussidio diagnostico necessari per rispondere ai quesiti posti dal magistrato. Essi soli sono «oggetto e fondamento» della perizia psicologica e di quella psichiatrica (la prova clinica), ed essi soli possono essere utilizzati.

    La giurisprudenza di legittimità distingue tra “attendibilità generica”, intesa come capacità di recepire le informazioni, raccordarle, ricordarle ed esprimerle, “credibilità”, intesa come modalità concreta di rielaborazione della vicenda, ed “attendibilità specifica”, relativa alle ‘rivelazioni’ del minore, che rientra nei compiti esclusivi del giudice (Cass. III, n. 8691/2017).

    La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa – in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame: dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. In ogni caso bisogna evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente ed assolutamente indispensabile (Cass. III, n. 8962/1997).

    2. Idoneità a testimoniare e relativi accertamenti

    L'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; ne consegue che non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti “qualificati” (Cass. I, n. 6969/2018).

    Sia al fine di accertare l'idoneità a rendere testimonianza che per valutare le dichiarazioni del testimone il giudice può disporre, anche d'ufficio, gli opportuni accertamenti che non sono solo quelli medici.

    Gli accertamenti sull'idoneità a testimoniare possono essere non solo peritali, ma anche basati sull'ascolto di un teste qualificato (Cass. III, n. 11096/2013).

    In caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre ex officio lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell'art. 196, c.p.p. (S.U., n. 39746/2017. Nella specie l'esame testimoniale ha riguardato un minore vittima di violenza sessuale).

    Il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche (indipendenti da cause patologiche) dell'imputato – posto dall'art. 220, comma 2, – non si estende anche alla persona offesa-teste, la cui deposizione – proprio perché essa può essere assunta da sola come fonte di prova – deve essere sottoposta ad una rigorosa indagine positiva sulla credibilità accompagnata da un controllo sulla credibilità soggettiva deve essere verificata anche ai sensi del comma secondo dell'art. 196 (capacità di testimoniare): la verifica della «idoneità mentale» è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e possa poi riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. Ciò non significa che sia possibile demandare ad un perito la verifica dell'attendibilità del testimone, ma non esclude che il giudice possa ritenere utile un apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche: al giudicante spetta pur sempre l'ultima parola attraverso il vaglio critico delle nozioni acquisite alle quali non inerisce alcuna deterministica valenza ai fini decisionali (Cass. III, n. 794/1996).

    Il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche (indipendenti da cause patologiche) dell'imputato posto dall'art. 220, comma secondo, c.p.p. non si estende anche alla persona offesa-teste, la cui deposizione, proprio perché essa può essere assunta da sola come fonte di prova, deve essere sottoposta a una rigorosa indagine positiva sulla credibilità anche soggettiva, che deve essere verificata pure sotto il profilo della capacità di testimoniare ai sensi del secondo comma dell'art. 196 stesso codice: la verifica della “idoneità mentale” è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e sia in grado poi di riferire in modo veritiero siffatti comportamenti (Cass. III, n. 37402/2006. La Corte ha rilevato che compete al giudice il vaglio critico sugli elementi acquisiti e la valutazione circa la opportunità e/o necessità di un accertamento peritale che, senza demandare al perito la verifica dell'attendibilità del testimone, apporti specifiche competenze tecnico-scientifiche).

    In senso difforme si è pronunciata Cass. F, n. 32796/2011, secondo cui il divieto di perizia sul carattere e la personalità dell'imputato e in genere sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche deve ritenersi esteso alla persona offesa dal reato per identità di fondamento giustificativo, che è quello di evitare indagini somatiche in una valutazione che spetta soltanto al giudice (Cass. F, n. 32796/2011).

    La capacità dell'imputato e del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico, essendo compito del giudice valutare, con particolare rigore, l'attendibilità di quanto affermato e le sue determinazioni, se espresse in modo logico e coerente, potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova (Cass. II, n. 43094/2013. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione positiva di attendibilità effettuata dal giudice di merito di un collaboratore di giustizia che, pur ritenuto in sede di perizia, affetto da sintomi di disturbo di personalità bordeline aveva dimostrato di essere lucido e ben orientato e di aver conservato un buon equilibrio psichico, lucidità e coerenza ideativa).

    La capacità dell'imputato e del testimone di rendere dichiarazioni va valutata in concreto, non in astratto. Ne consegue che soltanto quando il giudice disponga di concreti elementi per stabilire che il dichiarante sia assolutamente incapace di rendere dichiarazioni, opera il divieto di assumerne le dichiarazioni; diversamente, in presenza di una patologia psichiatrica che non renda il dichiarante incapace, le sue dichiarazioni, se valutate con particolare rigore, possono essere ritenute attendibili ed utilizzate a fini probatori (Cass. II, n. 12195/2012. Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da chiamante in reità o correità dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti, ma affetto da sintomatologia ritenuta non tale da far dubitare delle sue facoltà mentali).

    Le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da ritardo mentale non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto (Cass. III, n. 46377/2013).

    In tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato (Cass. II, n. 46100/2015. Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne avvalorava l'attendibilità, in quanto pienamente coerente con il clima di intimidazione causato dal comportamento dell'imputato).


    3. Valutazione dell'idoneità di minori ed incapaci

    Secondo la giurisprudenza, in tema di esame testimoniale della persona minorenne, la scelta del metodo scientifico da utilizzare per valutare la capacità a testimoniare è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivata (Cass. III, n. 44289/2019).

    La valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dai minorenni vittime di abusi sessuali, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la c.d. consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 ovvero di richiedere al giudice per le indagini preliminari l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 c.p.p., le cui risultanze sono utilizzabili nei riti speciali, ovvero nel giudizio ordinario su accordo tra le parti (Cass. III, n. 8541/2018).

    In tema di dichiarazioni rese dal teste persona offesa di reati sessuali (nella specie, minorenne), la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (Cass. III, n. 189/2021).

    In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (Cass. III, n. 24264/2010).

    La sola età adolescenziale del minore abusato non costituisce in re ipsa circostanza tale da escluderne la capacità a deporre in assenza di patologie incidenti su tale capacità (Cass. III, n. 27742/2008).

    Con riferimento alle conseguenze del mancato espletamento di una perizia psicologica sono emersi orientamenti contrastanti.

    Un primo orientamento afferma che, n tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Cass. III, n. 8541/2018; Cass. III, n. 25800/2016).

    Un secondo orientamento sostiene che, in tema di reati sessuali su minori in tenera età, è illegittimo, per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, il rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica in contraddittorio, al fine di accertare l'aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del minore (Cass. III, n. 26692/2011;Cass. III, n. 40851/2012).

    Una tesi intermedia ritiene che, in tema di reati sessuali, sia illegittimo il rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica al fine di accertare l'attitudine della persona offesa a testimoniare o l'attendibilità delle sue dichiarazioni solo quando la condotta illecita offenda minori in tenera età e l'accertamento serva a valutare il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del bambino (Cass. III, n. 948/2015. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di perizia psicologica su minore avente, all'epoca di apertura del procedimento, un'età di anni sedici).

    Nella valutazione della genuinità della testimonianza di un minore è opportuno, ma non vincolante, adottare i criteri stabiliti nella c.d. “Carta di Noto” (documento che definisce le «linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore, adottato in un apposito convegno tenutosi nel giugno del 1996 nella cittadina di Noto, aggiornata nel luglio del 2002 ed, infine, nel maggio 2011, considerato privo di efficacia precettiva, al pari delle Linee Guida Nazionali per l'ascolto del minore del 2010), ormai generalmente adottata ai fini di una corretta valutazione della testimonianza dei minori abusati. La violazione delle linee guida della Carta di Noto in tema di domande suggestive, infatti, non comporta la nullità dell'esame testimoniale perché, in sostanza, esse non hanno alcun valore normativo; d'altro canto, l'inutilizzabilità della testimonianza si verifica solo quando essa venga assunta in presenza di un divieto legislativo.

     In tema di esame testimoniale, non determina nullità o inutilizzabilità della prova l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell'esame dei minori, persone offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassativo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (Cass. III, n. 15737/2019).

    In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, il giudice non è vincolato, nell'assunzione e valutazione della prova, al rispetto delle metodiche suggerite dalla cd. “Carta di Noto”, salvo che non siano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in caso di inosservanza, di modo che la loro violazione non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta; tuttavia, il giudice è tenuto a motivare perché, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida. (Sez. 3, Sentenza n. 648 del 11/10/2016 Ud. (dep. 09/01/2017) Rv. 268738 - 01).

    In tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, i protocolli prescritti dalla cosiddetta Carta di Noto, lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore, come illustrato nelle premesse della Carta medesima; sicché la loro inosservanza non determina né nullità né inutilizzabilità della prova (Cass. III, n. 45607/2013).

    In tema di esame testimoniale, l'audizione del soggetto maggiorenne, sebbene di minore età al momento dei fatti, non richiede il rispetto delle linee guida prescritte dalla Carta di Noto, trattandosi di documento che detta regole essenziali applicabili solo all'ascolto del minore testimone (Cass. III, n. 23012/2020. In motivazione, la Corte ha specificato che i principi ivi contenuti sono inapplicabili al maggiorenne anche ove lo stesso sia persona offesa dai reati ad alto impatto traumatico indicati dall'art. 392, comma 1-bis, c.p.p.).

    Sul ricorso a tali criteri, Cass. IV, n. 44644/2011ha chiarito che l'incarico di esperto per lo svolgimento della funzione di sostegno in favore del minore vittima di abusi sessuali non è incompatibile con quello di esperto per una valutazione sullo stesso minore a fini giudiziari.

    Non è precluso allo psicologo – psicoterapeuta, che abbia avuto in cura la minore persona offesa nel procedimento, essere nominato consulente tecnico della medesima persona offesa, esulando tale ipotesi dalle cause tassative di incompatibilità di cui all'art. 225, comma terzo, c.p.p. e non avendo valore cogente le raccomandazioni prescritte dalla Carta di Noto (Cass. III, n. 21939/2016).

    Si è, da ultimo, ritenuto che la sottoposizione della vittima minorenne di abusi sessuali al c.d. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalità del minore adoperati per stimarne la maturità psichica e la capacità a testimoniare, il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del perito (Cass. III, n. 48571/2016; Cass. III, n. 23202/2018: in quest'ultima decisione, la S.C. ha precisato che i test psicologici proiettivi non sono utilizzabili per la specifica valutazione in tema di abuso sessuale, non mettendo in luce significative differenze tra minori abusati e non, per la correlabilità degli elementi clinici a condizioni generali di stress o traumatiche).


    4. Casistica

    Le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da ritardo mentale non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto (Cass. III, n. 46377/2013; conforme, Cass. II, n. 21977/2017, in fattispecie riguardante le dichiarazioni rese da un soggetto affetto da rilevante deficit mentale, vittima del reato di circonvenzione d'incapace).

    In tema di reati sessuali, le dichiarazioni accusatorie rese da minori vittime del reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.), soprattutto se assunte «de relato», impongono un esame giudiziale critico improntato a canoni di neutralità e rigore che richiede l'opportuno ausilio delle scienze rilevanti in materia (pedagogia, psicologia e sessuologia), in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte (Cass. III, n. 37147/2007. In applicazione di tale principio la Corte, adita in fase cautelare, ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero in un procedimento a carico di alcuni soggetti, tra cui alcuni insegnanti di un asilo, indagati per presunte violenze ed abusi sessuali in danno di diversi alunni).  

    Bibliografia

    Aceto Ascolto del minore nel processo penale, Torino, 2016; Aprile, La prova penale, Milano, 2002; Aprile - Silvestri, Strumenti per la formazione della prova penale, Milano, 2009; Ferrua, Studi sul processo penale II, Torino, 1992; Giostra, La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità, in Riv. it. dir. proc. pen. 2005, 1019; Muscella, Un nuovo idolum theatri: la testimonianza del minore vittima di reati sessuali, in Arch. pen. on line 2019 n. 2; Recchione, Le indagini nei casi di sospetti abusi su minori. La prova dichiarativa debole e la fruibilità degli atti di indagine, in Cass. pen. 2009, 245; Scaparro, Bambini in tribunale, in Dir. proc. pen. 1995, 1334; Tonini, La prova penale, Padova, 1997; Valentini, Il caso di Rignano: ancora un episodio del rapporto tra scienza e processo, in Cass. pen. 2008, 3343.

    Autori: Piercamillo Davigo

    Art. 197 bis - Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone 123.

    1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

    2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio (2).

    4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

    5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

    6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3 (3).

     

     

    [1] Articolo inserito dall'art. 6 l. 1° marzo 2001, n. 63.

    [2] La Corte cost., con sentenza 21 novembre 2006, n. 381 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 3 e 6 del presente articolo «nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis c.p.p. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" divenuta irrevocabile».   Successivamente, la Corte cost., con sentenza 26 gennaio 2017, n. 21, ha dichiarato,  in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità  costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede l’assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile.

    [3] La Corte cost., con sentenza 21 novembre 2006, n. 381 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 3 e 6 del presente articolo «nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis c.p.p. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" divenuta irrevocabile».  Successivamente la Corte cost., con sentenza 26 gennaio 2017, n. 21 (in Gazz.Uff. 1° febbraio 2017, n 5),  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del presente articolo, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile.

    Riferimenti chiave:

    l. 1 marzo 2001, n. 63.

    1. Inquadramento

    La modifica dell'art. 111 Cost., con l'impossibilità di utilizzare dichiarazioni rese da chi si fosse successivamente sottratto al controesame da parte della difesa, e la disciplina introdotta con la l. n. 63 del 2001, hanno comportato una riduzione dell'area del diritto al silenzio: in tale quadro, l'introduzione dell'art. 197-bis, che prevede ipotesi di testimonianza per coloro che rivestono o abbiano rivestito la qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini, è funzionale a tutelare sia il dichiarante che “diventa” testimone, mediante la previsione dell'obbligo di assistenza di un difensore, del privilegio contro l'autoincriminazione e del divieto di utilizzazione delle dichiarazioni contra se, sia l'accusato, il soggetto nei confronti del quale le dichiarazioni vengono rese, mediante la previsione della regola della c.d. corroboration, di cui al 6° comma.

    2. Questioni di legittimità costituzionale

    È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 4, nella parte in cui non prevede che il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena – e che, nel relativo procedimento, abbia negato la propria responsabilità ovvero non abbia reso alcuna dichiarazione – non possa essere obbligato a deporre, quale testimone, sui fatti oggetto della sentenza medesima, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost. per asserita violazione del principio di ragionevolezza derivante dal differente trattamento, sancito dalla disciplina censurata, rispetto a colui che abbia subito una sentenza di condanna, nonostante le situazioni sarebbero «assolutamente analoghe ed assimilabili», nonché per violazione del diritto di difesa, poiché, persistendo l'obbligo della testimonianza per il soggetto che abbia «patteggiato», egli risulterebbe esposto al rischio di un procedimento per falsa testimonianza, ancorché sia applicabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p. Risulta dirimente il rilievo che, proprio a fronte delle caratteristiche che connotano il modello di patteggiamento, la posizione di coloro che decidono di accedere ad esso diverge rispetto al modulo processuale dell'accertamento «ordinario», specificamente in relazione alle caratteristiche dei dichiaranti; sicché la scelta operata dal legislatore di garantire, in relazione al successivo obbligo testimoniale, maggior cautela per l'imputato condannato a seguito di giudizio, rispetto a quello che abbia scelto di definire la propria posizione processuale mediante il «patteggiamento», risulta non irragionevole alla stregua delle differenti caratteristiche strutturali dei due riti. Inoltre il diritto di difesa del soggetto già destinatario di una sentenza di applicazione della pena e chiamato poi a deporre sui fatti oggetto della sentenza medesima e adeguatamente salvaguardato: sia dalle garanzie connaturate alle modalità di audizione di quel soggetto come «testimone assistito», sia dal complesso di garanzie – di diretta derivazione dal precetto costituzionale – che risultano attuate in altre norme del sistema, quali quelle del comma 5 del medesimo art. 197-bis e del comma 2 dell'art. 198, o dell'art. 384 c.p. (Corte cost. n. 456/2007).

    È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 197-bis, comma 6, nella parte in cui prevede che alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, si applica la disposizione di cui all'art. 192, comma 3, in forza della quale dette dichiarazioni sono valutate «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità». Non è, infatti, ravvisabile una equivalenza tra il «testimone assistito» rispetto al teste ordinario, essendo, il primo, una figura significativamente differenziata sul piano del trattamento normativo, per cui l'assoggettamento delle dichiarazioni del «teste assistito» alla regola della necessaria «corroborazione» con riscontri esterni, di cui all'art. 192, comma 3, si risolve in un esercizio della discrezionalità che compete al legislatore nella conformazione degli istituti processuali (Corte cost. n. 265/2004).

    È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3,24,27,101,111 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il coimputato nel medesimo reato o l'imputato di un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a), «possa essere sentito come testimone nel caso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c)» del medesimo codice. Ed infatti, come già affermato nell'ordinanza n. 485 del 2002, la disciplina oggetto di impugnativa appare frutto di scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato – in ossequio al principio nemo tenetur se detegere – situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di «corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa», va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l'impossibilità di formazione della prova testimoniale (Corte cost. n. 202/2004).

    È stato ritenuto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 197-bis, commi 3 e 6, nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione della regola di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, anche per le persone, indicate nel comma 1 dello stesso art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva di assoluzione «per non aver commesso il fatto ». L'assoggettamento delle dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, già assolto «per non aver commesso il fatto», alla necessità di corroboration con riscontri esterni comporta una compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali priva di razionale giustificazione, poiché la sentenza irrevocabile di assoluzione con detta formula attesta incontrovertibilmente la estraneità del soggetto alla regiudicanda ed elide ogni possibile relazione con la vicenda processuale nel cui ambito è resa la testimonianza. L'aprioristica valutazione negativa del contributo probatorio offerto da un soggetto ormai immune da ogni interesse all'esito del giudizio appare irragionevole ed in contrasto con il principio di eguaglianza, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste ordinario – e ciò nonostante le tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee – sia per l'ingiustificata parificazione ai soggetti dichiaranti ex art. 210, che costituiscono tipologia distinta e non assimilabile (Corte cost. n. 381/2006).

    Di recente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 21 del 2017, ritenendo estensibile la ratio della sentenza 381/2006 al caso di assoluzione irrevocabile perché il fatto non sussiste, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 3 Cost. – l'art. 197-bis, comma 6, c.p.p., nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197-bis c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile. La disposizione – che limita il valore probatorio delle dichiarazioni rese, come testimoni assistiti, da persone imputate in procedimento connesso o per reato collegato – è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 381 del 2006 limitatamente al caso del dichiarante assolto “per non aver commesso il fatto”, ma risulta parimenti priva di razionale giustificazione e lesiva del principio di eguaglianza anche nel caso di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, che costituisce una formula liberatoria nel merito di uguale ampiezza. In entrambi i casi, l'efficacia di un giudicato di assoluzione – che pure esclude, per il dichiarante, qualsiasi responsabilità rispetto ai fatti oggetto del giudizio – risulta sostanzialmente svilita dalla presunzione di minore attendibilità delle sue dichiarazioni, scaturente dall'applicazione ad esse della regola legale di valutazione enunciata nell'art. 192, comma 3, c.p.p. Detta presunzione risulta, inoltre, irragionevolmente discordante rispetto alle regulae iuris che presiedono alla valutazione giudiziale delle dichiarazioni rese dal teste ordinario, nonostante la comune condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio, che connota le tipologie di dichiaranti in comparazione. A una ulteriore ingiustificata disparità di trattamento ha dato luogo la citata sentenza n. 381 del 2006, differenziando il regime e il valore probatorio delle dichiarazioni dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, a seconda che l'assoluzione sia stata pronunciata per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.


    3. L’imputato definito con sentenza irrevocabile (di proscioglimento, condanna o patteggiamento)

    In dottrina si distinguono due categorie soggettive di testimone assistito. La prima categoria, disciplinata dal comma 1, comprende tutti gli imputati in procedimento connesso o collegato, che possono essere “sempre” sentiti come testimoni assistiti quando nei loro confronti sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena: a tali testimoni assistiti è riconosciuto il “privilegio contro l'autoincriminazione”, in quanto non possono essere obbligati a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei loro confronti, se avevano negato la propria responsabilità o non avevano reso alcuna dichiarazione. (Tonini-Conti, 256 ss.).

    La seconda categoria, disciplinata dal comma 2, include gli imputati in procedimento connesso o collegato che possono essere sentiti come testimoni assistiti anche prima di una sentenza irrevocabile, limitatamente ai fatti concernenti la responsabilità di altri, sui quali rendano o abbiano reso dichiarazioni previo avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c) (Tonini-Conti, 256 ss.).

    L'imputato di procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma secondo, lettera b), c.p.p. può assumere automaticamente e legittimamente l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197 bis, comma primo, dello stesso codice, qualora, nei suoi confronti, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di pena patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Tale automatismo fa sì che, non sussistendo questione in ordine all'individuazione del momento in cui deve ritenersi assunta la qualità di testimone, le dichiarazioni rese in dibattimento nei confronti di terzi, con le forme previste dallo stesso art. 197 bis, comma terzo, sono utilizzabili anche se non siano state precedute dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c) c.p.p. (Cass. VI, n. 24612/2003).

    L'imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, anche se in precedenza ha reso dichiarazioni senza aver prima ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 2, lett. c) (Cass. IV, n. 10346/2009).

    In particolare, l'imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 12, lett. c), o di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, può essere esaminato in qualità di testimone assistito ex art. 197-bis senza che sia necessario procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 se la sua posizione è stata definita con decisione divenuta irrevocabile (nella specie, sentenza di patteggiamento) ed egli ha già reso in precedenza dichiarazioni sulla responsabilità di altri (Cass. VI, n. 17133/2013).

    L'imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., anche se in precedenza abbia reso dichiarazioni senza aver prima ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma secondo, lett. c), c.p.p. (Cass. IV, n. 35585/2017).

    Non può essere sentito quale testimone, ai sensi dell'art. 197-bis, l'imputato in procedimento connesso o collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, salvo il caso in cui la revoca non possa essere più utilmente disposta, posto che detta sentenza non è equiparabile a quella irrevocabile di proscioglimento, sicché il perdurante rischio di incriminazione a carico del dichiarante giustifica il riconoscimento della facoltà di non rispondere, ai sensi art. 210 (Cass. VI, n. 53436/2016).

    È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei confronti di colui che, condannato in via definitiva in separato procedimento prima dell'entrata in vigore della l. n. 63/2001 ed autore nel corso delle indagini preliminari di propalazioni eteroaccusatorie nei confronti dei coimputati nello stesso reato, renda dichiarazioni mendaci nel processo a carico di questi ultimi, dove era stato citato a testimoniare ai sensi dell'art. 197- bis, comma 1 (Cass. VI, n. 19342/2010).


    4. L’imputato ‘connesso’ che sia stato avvisato ex art. 64, comma 3, lettera c)

    La seconda categoria, disciplinata dal comma 2, include gli imputati in procedimento connesso o collegato che possono essere sentiti come testimoni assistiti anche prima di una sentenza irrevocabile, limitatamente ai fatti concernenti la responsabilità di altri, sui quali rendano o abbiano reso dichiarazioni previo avvertimentoex art. 64, comma 3, lett. c) (Tonini-Conti, 256 ss.).

    Le avvertenze che l'art. 64, comma 3, prescrive siano eseguite prima dell'inizio dell'interrogatorio nei confronti della persona che deve renderlo possono essere validamente date in qualunque forma, anche sintetica, purché sufficientemente chiara, non essendo prescritta dalla legge alcuna formula sacramentale (Cass. I, n. 41160/2002. Nella specie, in cui risultavano difformità tra il testo del verbale stenotipico e quello del verbale riassuntivo redatto manualmente, la Corte, pur escludendo una attendibilità prevalente del primo sul secondo, ha ritenuto soddisfatta la prescrizione della norma citata con la preventiva assicurazione fornita dal P.M. all'interrogato che egli avrebbe avuto le «garanzie» e che sarebbero valse nei suoi confronti le incompatibilità degli artt. 197 e 197-bis).

    Il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta «assistita» (Cass.S.U., 12067/2010).

    Le Sezioni Unite ‘De Simone', nell'estendere l'ambito di applicazione dell'art. 210 all'indagato, ne hanno escluso l'operatività con riferimento al c.d. ‘indagato archiviato', che assume dunque la veste di testimone, non quella del testimone assistito. Analoga veste di testimone assume, dopo le sentenze della Corte Costituzionale (richiamate supra), l'imputato assolto irrevocabilmente perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

    Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione (Cass.S.U., 12067/2010. La Corte ha osservato che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197 bis, e 210 si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi terzo e sesto dell'art. 197 bis).

    Di recente, Cass. VI, n. 34562/2021, in applicazione del principio, ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. che suffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 323-ter c.p..

    Le dichiarazioni rese da persona indagata sono validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive quando riguardano fatti di reato attinenti a terzi, in relazione ai quali non sussiste alcuna connessione o collegamento probatorio con quelli ad essa addebitati, assumendo la medesima, con riguardo a dette vicende, la veste di testimone e, prima del giudizio, di persona informata dei fatti (Cass. VI, n. 41118/2013. Fattispecie in cui il dichiarante, detenuto in custodia cautelare per reati contro il patrimonio, era stato escusso, come persona informata sui fatti, sull'identificazione dei soggetti i cui numeri erano stati scoperti nella memoria del suo cellulare e aveva indicato uno di essi come la persona da cui acquistava stupefacenti per uso personale).

    La l. n. 63/2001, di attuazione dei principi del giusto processo, nel modificare le disposizioni relative all'esame degli imputati in un procedimento connesso, non ha implicitamente abrogato la disciplina delle speciali ipotesi di incidente probatorio prevista dall'art. 392, comma primo, lett. c) e d), (Cass. VI, n. 28102/2010).

    Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell'imputato, che sia stata sentita quale testimone senza l'osservanza delle garanzie riconosciute dagli artt. 197-bis, 210 e 64, comma 3, lett. c), (Cass. V, n. 29227/2014. In motivazione, la S.C. ha precisato che la rilevata inutilizzabilità non preclude la riassunzione della stessa prova dichiarativa, con l'osservanza delle predette garanzie, dinanzi allo stesso giudice o in sede di appello).

    Sono utilizzabili le dichiarazioni rese – in qualità di testimone assistito, ex art. 197-bis, comma 2 – in sede di esame dibattimentale, dall'imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, ancorché non precedute dall'avviso, ex art. 64, comma 3; in tal caso, infatti, detto avviso, non è dovuto e, comunque, anche ove ritenuto necessario, la sua omissione non determina l'inutilizzabilità delle predette dichiarazioni, trattandosi di sanzione prevista dall'art. 64, comma 3 bis, richiamato nell'art. 197-bis (Cass. V, n. 51241/2014).

    In caso di esame dibattimentale in qualità di testimone assistito, ex art. 197-bis, comma 2, di imputato di reato «reciproco» la mancanza dell'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, non rende le dichiarazioni inutilizzabili (Cass. V, n. 51241/2014).


    5. L'assistenza del difensore

    Il testimone esaminato in ordine a reati per i quali abbia già riportato condanna va sentito ai sensi dell'art. 197-bis, comma 1, ma senza ricevere gli avvisi previsti dall'art. 64; ne consegue che l'eventuale difetto di assistenza difensiva non produce l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ma costituisce unicamente un vizio della procedura acquisitiva che va immediatamente eccepito (Cass. I, n. 267/2012).

    È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di chi, imputato in procedimento connesso o collegato ed avendo ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p., abbia deposto, sui fatti concernenti la responsabilità altrui, senza assistenza del difensore, essendo tale soggetto comunque tenuto a rispondere secondo verità (Cass. VI, n. 9760/2020. In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza difensiva prevista dall'art. 197-bis, comma 2, c.p.p. non consente il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma 2, c.p.; Cass. VI, n. 10235/2007).

    In tema di prova dichiarativa, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. all'imputato di reato probatoriamente collegato costituito parte civile, che renda testimonianza con l'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione civile, non determina l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, in quanto la scelta del medesimo di deporre contro l'imputato è implicita nell'atto costitutivo e nella presenza in dibattimento per rendere testimonianza (Cass. I, n. 40705/2018).

    In tema di testimonianza assistita, il mancato invito a rendere la dichiarazione di rito prevista dall'art. 497, comma 2, c.p.p. configura una nullità relativa, che può essere immediatamente eccepita anche dal difensore del teste, in quanto la previsione dell'art. 182, comma 2, c.p.p. fa riferimento non alla parte processuale, ma alla parte di un atto, qual è il teste assistito nel corso della sua escussione (Cass. VI, n. 41260/2019).


    6. La necessità di riscontri

    La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis deve essere valutata “unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità” (art. 192, comma 3); le dichiarazioni del teste assistito necessitano, quindi, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi , che non possono, quindi, consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante (Cass. II, n. 4150/2015;Cass. V, n. 14991/2012: nella specie, la Corte ha ritenuto non potessero essere considerati riscontri autonomi quelli provenienti da dichiarazioni del medesimo teste assistito, contenute in intercettazioni telefoniche, il cui significato, in uno all'identità dei chiamanti, era stato spiegato dallo stesso propalante).

    In tema di dichiarazioni del teste assistito, l'obbligo di dire la verità gravante sullo stesso accresce il grado di affidabilità della fonte e può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. (Cass. I, n. 29624/2022; Cass. VI, n. 13844/2017).

    Allorché il teste assistito renda dichiarazioni accusatorie relative ad una pluralità di fatti-reato commessi anche dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unitario e continuativo (Cass. VI, n. 13844/2017).

    La posizione della persona imputata in un procedimento connesso o collegato, che sia stata assolta con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto, è assimilata a quella di testimone, con conseguente inapplicabilità delle speciali regole di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3 (Cass. II, n. 21599/2009).


    7. Obbligo di rinnovazione dibattimentale

    La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per il testimone c.d. assistito (Cass. S.U., n. 27620/2016).


    8. Casistica

    Non è configurabile il reato di falsa testimonianza nel caso in cui il soggetto già imputato in procedimento connesso o collegato definito con sentenza irrevocabile, sia esaminato su fatti sui quali non può essere obbligato a deporre, ai sensi del comma quarto dell'art. 197-bis (Cass. VI, n. 5911/2012. Nella specie, è stato ritenuta insussistente la falsa testimonianza su fatti che concernevano la propria responsabilità da parte di soggetto che, condannato in via definitiva per reato connesso, nel procedimento a lui relativo aveva negato gli addebiti).

    Sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Cass. VI, n. 6938/2019).

    Deve ritenersi ammissibile la testimonianza, ai sensi dell'art. 197-bis, dell'imputato di corruzione attiva in un procedimento connesso, qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (Cass. VI, n. 31945/2007. In motivazione, la Corte di cassazione ha altresì precisato che la testimonianza ai sensi della norma citata sarebbe ammissibile nel caso di dichiarazioni rese da imputato di corruzione passiva, in relazione alle quali potrebbe prospettarsi l'eventualità della revoca della sentenza ex art. 425 per corruzione al fine di procedere nei confronti del dichiarante per concussione).

    Si è affermato che il venditore della sostanza stupefacente non può essere sentito in qualità di testimone assistito, ma solo in qualità di imputato di reato connesso, nel dibattimento a carico dell'acquirente della stessa sostanza, atteso che egli è concorrente necessario nel reato contestato a quest'ultimo (Cass. VI, n. 12610/2010).

    In senso contrario, altra più recente decisione (Cass. II, n. 7802/2020), premesso che l'art. 210 c.p.p. disciplina l'esame delle persone che non possono assumere l'ufficio di testimone, mentre l'art. 197-bis, comma 2, c.p.p., stabilisce, diversamente, che può assumere l'ufficio di testimone l'imputato in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p., o di un reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. nel caso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., ha rilevato che, nel caso specificamente esaminato ricorreva quest'ultimo presupposto (poiché il dichiarante minorenne era imputato di un reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., mentre l'imputato era stato chiamato a rispondere non soltanto di concorso in cessione di sostanze stupefacenti al minorenne, ma anche di estorsione in danno del predetto, finalizzata ad ottenere il pagamento del prezzo della predetta cessione; ricorreva, altresì, il caso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p.).

    Pertanto, tra il venditore, o cedente, della sostanza stupefacente e l'acquirente che intenda effettuare successive vendite o cessioni illecite non ricorre un'ipotesi di concorso di persone ex art. 110 c.p., atteso che i soggetti contraenti pongono in essere ciascuno una delle diverse ed autonome condotte monosoggettive previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che, ove si proceda nei confronti dei predetti separatamente, l'acquirente, ricorrendone i presupposti, può essere esaminato ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2, c.p.p. (Cass. II, n. 7802/2020).  

    Bibliografia

    Andreazza, Profili problematici di applicazione dell'art. 197-bis c.p.p., in Dir. pen. e proc. 2003, fasc. 2; Andreazza, La valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone assistito e l'esigenza di gradazione dei riscontri richiesti dall'art. 192, comma 3, c.p.p., in Giur. merito 2008, 2607; Cascini, Contraddittorio e limiti del diritto al silenzio. Prime note a margine della legge 1° marzo 2001, n. 63, in Quest.giust. 2001, 307; Conti, La Consulta valuta la testimonianza assistita: un istituto coerente con l'intento del legislatore, in Dir. pen. e proc. 2002, 1215; Conti, L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità, Padova, 2003; Conti, Imputato assolto per non aver commesso il fatto: deve essere equiparato al testimone comune, in Dir. pen. e proc. 2007, 316; Conti, Assolto irrevocabile per insussistenza del fatto: la Consulta elimina difensore e “corroboration” ma la testimonianza resta coatta, in Dir. pen. e proc. 2017, 465; Di Bitonto, La Corte costituzionale riapre il dibattito sulla testimonianza assistita, in Cass. pen. 2007, 491; Di Bitonto, Le dichiarazioni dell'imputato, in Giur. it. 2017, 2001; Illuminati, L'imputato che diventa testimone, in Indice pen. 2002, fasc. 2; Ruggiero, Cronaca di una incostituzionalità annunciata (nota a Corte Cost., sent. 26 gennaio 2017, n. 21), in Dir. pen. contemp. 13 febbraio 2017; Tonini-Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012.

    Autori: Piercamillo Davigo, Giuseppe Riccardi

    Art. 197 - Incompatibilità con l'ufficio di testimone. (1).

    1. Non possono essere assunti come testimoni:

    a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 (2);

    b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 (2);

    c) il responsabile civile [83] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89];

    d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter (3).

    (1) Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 44, comma 2, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.

    (2) Lettera così sostituita dall'art. 5 l. 1° marzo 2001, n. 63.

    (3) Lettera così modificata dall'art. 3 l. 7 dicembre 2000, n. 397.

    Riferimenti chiave:

    l. 7 dicembre 2000, n. 397; l. 1 marzo 2001, n. 63; art. 44, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

    1. Inquadramento

    La regola della generale capacità a testimoniare, affermata dall'art. 196, è derogata da una serie di eccezioni previste dall'art. 197, che sancisce le ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone in singoli processi (c.d. legittimazione a testimoniare).

    Tali incompatibilità sono apprestate per esigenze di garanzia, finalizzate a tutelare le persone (coimputato, responsabile civile, persona civilmente obbligata) che con le loro dichiarazioni potrebbero pregiudicare la propria posizione, in applicazione del principio nemo tenetur se detegere, o per esigenze di efficienza, finalizzate a tutelare lo svolgimento di funzioni giudiziarie o difensive (limitatamente alle indagini difensive) svolte nel medesimo procedimento.

    La modifica dell'art. 111 Cost., che ha previsto l'impossibilità di utilizzare dichiarazioni rese da chi si fosse successivamente sottratto al controesame da parte della difesa, e la disciplina introdotta con la l. n. 63 del 2001, hanno comportato una riduzione dell'area dell'incompatibilità a testimoniare, per dare attuazione al diritto a confrontarsi con l'accusatore e al principio del contraddittorio nella formazione della prova: se il legame tra procedimenti è stretto, riguardando un fatto unico addebitato a più soggetti, il dichiarante è assistito da garanzie assimilabili a quelle riconosciute all'imputato nel proprio procedimento; se il legame è più tenue, sul presupposto della scindibilità del fatto proprio dal fatto altrui, si prevedono obblighi più intensi al dichiarante, assimilandolo in alcuni casi al testimone.

    2. Questioni di legittimità costituzionale

    La norma sulle incompatibilità a testimoniare ed il meccanismo apprestato per il contemperamento tra il diritto al silenzio, espressione del principio del nemo tenetur se detegere, ed il contradditorio nella formazione della prova sono stati oggetto di numerosissime pronunce dalla Corte Costituzionale.

    La possibilità – consentita dall'attuale codice come già da quello previgente, ma esclusa nell'ordinaria sede civile – che la parte civile, e non anche l'imputato, renda testimonianza, non comporta violazione del principio di eguaglianza né del diritto di difesa. Il legislatore, ritenendo che la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale, ha infatti considerato preminente l'interesse pubblico all'accertamento dei reati su quello delle parti alla risoluzione delle liti civili e, d'altra parte, alla luce di un ormai fermo orientamento giurisprudenziale, la deposizione della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento, non potendosi equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito della causa (Corte cost. n. 115/1992).

    La previsione (ex art. 197, lett. c) della incompatibilità dell'ufficio di testimone per il soggetto convenuto come responsabile civile nel processo penale o in esso volontariamente intervenuto, e non anche per quello che – come nel caso – potrebbe essere ritenuto tale in un eventuale giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno, non dà luogo ad una disparità di trattamento lesiva dell'art. 3 Cost.

    Benché entrambi passibili – come sottolineato dal giudice a quo– di responsabilità patrimoniale in conseguenza dei fatti oggetto del giudizio penale, i due soggetti si trovano infatti in posizioni processuali diverse e non comparabili, giacché solo per il primo esiste lo stretto collegamento con la sorte dell'imputato su cui l'incompatibilità si fonda, e solo nei suoi confronti, a norma dell'art. 651, la sentenza irrevocabile di condanna fa stato. Fermo restando naturalmente che la testimonianza del secondo, se assunta, dovrà essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico (Corte cost. n. 477/1992).

    Non è stata ritenuta fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett. d) (che stabilisce l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, p.m., o loro ausiliari), nella parte in cui non prevede analoga incompatibilità nei confronti del difensore (nella specie, una delle persone offese, costituitasi parte civile, era avvocato e difensore di altra parte civile nell'ambito di un procedimento riunito in fase dibattimentale a quello in cui il professionista rivestiva la qualità di persona offesa e nel quale il suo nominativo appariva nella lista testi), in quanto, con riferimento alla pretesa violazione del principio di uguaglianza (in relazione all'incapacità a testimoniare del giudice e del p.m.) – posto che l'art. 197 prevede varie situazioni di incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, di cui quelle elencate nelle lettere a), b) e c) sono sorrette da una ratio di garanzia in favore di soggetti che altrimenti sarebbero esposti al rischio di testimoniare contro se stessi, mentre i casi indicati nella lett. d) delineano uno status di vera e propria incapacità a testimoniare per l'assoluta inconciliabilità funzionale tra il ruolo di giudice, p.m., o loro ausiliari e quello di testimone – siffatta posizione del giudice e del p.m. non è comparabile con la posizione del difensore, la quale, a prescindere dalla dimensione deontologica, è connotata da una sorta di incompatibilità alternativa tra l'ufficio di testimone ed il ruolo della difesa, tenuto anche conto che la linea di tendenza generale del legislatore è nel senso di prevedere come eccezionali le ipotesi di incompatibilità assoluta ad assumere l'ufficio di testimone nel processo penale; ed in quanto, con riferimento alla dedotta violazione del diritto di difesa, ciascun difensore, ed anche la persona offesa, si trovano nelle condizioni di conoscere tutti gli atti processuali, depositati in cancelleria a disposizione di tutte le parti processuali, sicché la sovrapposizione tra ruolo di difensore e ufficio di testimone, peraltro già esclusa in base ai rilievi dianzi svolti, non determina alcuna violazione del diritto di difesa in danno delle altre parti (Corte cost. n. 215/1997).

    Sono state ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lett. d), e 13 r.d.l. n. 1578/1933 (convertito con modificazioni nella l. n. 36/1934), denunziati, in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost., rispettivamente, nella parte in cui non si prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e, nella parte in cui non si prevede l'obbligo di astensione dalla difesa, del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni ovvero la facoltà dell'autorità giudiziaria procedente di rilevare l'incompatibilità con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 106, commi 2 e 3. Alla luce delle considerazioni già svolte dalla Corte cost. circa la non comparabilità della posizione del difensore con la situazione di assoluta inconciliabilità tra funzioni del pubblico ministero (e del giudice) e ufficio di testimone e circa la naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone, risultano prive di fondamento tutte le prospettate censure nonché la richiesta di introdurre «un presidio normativo» per la risoluzione del rapporto tra difensore e assistito. Del resto, il rimedio di cui al richiamato art. 106, commi 2 e 3, è attivabile solo quando il contrasto di interessi fra coimputati sia effettivo e reale, tale che il difensore comune si vedrebbe costretto a prospettare tesi difensive logicamente inconciliabili (Corte cost. n. 433/2001).

    È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-bis, comma 2 (in relazione agli artt. 197, comma 1, lett. b, e 64, comma 3, lett. c), censurato, in riferimento agli artt. 3,111 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che chi ha in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato in qualità di persona informata sui fatti, e solo successivamente ha assunto la qualità di imputato di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), possa essere sentito come testimone in dibattimento, a prescindere dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c). La normativa, non implausibilmente interpretata dal rimettente, nel senso che sussista l'obbligo di dare l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere all'imputato di tale tipo di reato, non viola né il principio di eguaglianza, non rilevando la circostanza che il soggetto abbia in precedenza reso dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui nella diversa qualità di persona informata sui fatti, né l'art. 111, comma 4, Cost., perché la regola della formazione della prova in contraddittorio non può vanificare l'esercizio del diritto al silenzio, che è espressione del principio nemo tenetur se detegere. Né, infine sussiste alcuna violazione dell'art. 112 Cost., posto che le norme che assicurano il diritto al silenzio dell'imputato di reato collegato o in procedimento connesso, che non si sia determinato per consapevole e libera scelta a rendere dichiarazioni erga alios, non incidono in alcun modo sull'esercizio dell'azione penale, tanto più nel caso in cui il pubblico ministero abbia già formulato la richiesta di rinvio a giudizio e il procedimento si trovi nella fase dibattimentale (Corte cost. n. 451/2002).

    È stata ritenuta manifestamente inammissibile – per difetto di motivazione in ordine al presupposto sul quale si basa la rilevanza della questione – la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lett. b), e 197-bis, comma 1, denunciati, in riferimento agli artt. 3,24,111 e 112 Cost., in quanto prevedono che il soggetto, già imputato di un reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), possa essere sentito come testimone soltanto dopo la pronuncia nei suoi confronti di una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, e non anche dopo la pronuncia, in udienza preliminare, di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela, essendo quest'ultima decisione sostanzialmente immodificabile, al pari di quella dibattimentale, e quindi equiparabile, ai fini del venir meno dell'incompatibilità a testimoniare, alla sentenza irrevocabile di proscioglimento menzionata dalle norme impugnate. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di verificare la compatibilità della sua tesi interpretativa con le modifiche intervenute nel quadro normativo concernente la disciplina del diritto al silenzio e dell'incompatibilità a testimoniare e non ha tenuto conto che la giurisprudenza precedente a tali modifiche, sia quella di legittimità cui egli stesso si richiama sia quella costituzionale, che invece non considera, riferivano «l'effetto di dissolvere l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone» esclusivamente all'ipotesi dell'archiviazione per un reato probatoriamente collegato (Corte cost. n. 452/2002).

    È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, 197-bis e 210, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 Cost., nella parte in cui garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso, separatamente giudicato per lo stesso fatto con sentenza non ancora irrevocabile, che abbia in precedenza reso dichiarazioni erga alios, e però non prevedono che il rifiuto di sottoporsi all'esame sia penalmente sanzionato al pari del rifiuto di rispondere opposto dal testimone. La disciplina censurata è, infatti, frutto delle scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato, in ossequio al principio nemo tenetur se detegere, situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di «corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa», va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l'impossibilità di formazione della prova testimoniale (Corte cost. n. 485/2002).

    È stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 61, 197, comma 1, lett. a), e 210, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui prevedono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, e la conseguente facoltà di non rispondere, delle persone già indagate per il medesimo fatto, ma non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata successivamente archiviata perché ritenute estranee al fatto. Valgono, infatti, anche nella specie – nell'ipotesi, cioè, di un provvedimento di archiviazione pronunciato a norma dell'art. 408 nella grande varietà di situazioni che possono in concreto costituirne il presupposto – le medesime considerazioni già svolte – nell'ordinanza n. 76 del 2003, di manifesta inammissibilità – a proposito di una questione avente ad oggetto la disciplina dell'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone di un soggetto nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di archiviazione a norma dell'art. 411 in relazione ad un reato connesso o collegato a quello per cui si procede, tra le tante situazioni non omogenee a cui questa disposizione si riferisce e che potrebbero richiedere discipline differenziate: attesa la natura sostanzialmente unitaria dell'istituto dell'archiviazione previsto dagli artt. 408 e 411, la soluzione di una relativa questione di legittimità costituzionale comporterebbe la definizione di una disciplina non circoscritta a situazioni specifiche, ma correlata agli altri casi di archiviazione presenti nell'ordinamento processuale, attraverso una complessa ed analitica ricostruzione che implicherebbe lo svolgimento di funzioni e l'adozione di scelte discrezionali che rientrano nelle attribuzioni del legislatore (Corte cost. n. 250/2003).

    È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3,97 e 111 Cost., dell'art. 197, comma 1, lett. d), nella parte in cui non consente di assumere come testimoni coloro che, nel medesimo procedimento, hanno svolto la funzione di giudice – in particolare, quali componenti di un collegio – neppure nel caso in cui la prova testimoniale sia finalizzata esclusivamente ad accertare l'esistenza di un errore materiale nella redazione del verbale che documenta gli atti ai quali hanno partecipato. Il richiamo all'art. 97 Cost. è inconferente, giacché, per costante giurisprudenza, il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale si riferisce la norma processuale censurata. Non sussiste, inoltre, la violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in quanto la regressione del procedimento quale conseguenza della dichiarazione di nullità della sentenza appellata costituisce un inconveniente di fatto, legato alle particolari modalità di svolgimento del giudizio a quo, e non un effetto collegato alla struttura della norma censurata. Infondata, infine, è anche la censura proposta per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché, come già rimarcato dalla Corte, la norma censurata delinea nei confronti del giudice – oltre che del pubblico ministero e dei loro ausiliari – uno status di vera e propria incapacità a testimoniare, pienamente giustificato in ragione dell'assoluta inconciliabilità funzionale tra il ruolo dei predetti soggetti e quello di testimone, considerato in particolare che, quando i fatti sono appresi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, essi verrebbero ad assumere un ruolo ontologicamente incompatibile con le posizioni processuali di assoluta terzietà e imparzialità del giudice, di personale estraneità e distacco del pubblico ministero dai fatti di causa. Tale conclusione si impone a maggior ragione nel caso di specie essendo del tutto ragionevole che la dimostrazione di un errore materiale, desumibile aliunde, riguardo all'indicazione di taluno dei componenti del collegio giudicante non possa essere offerta, nel medesimo processo, tramite la testimonianza dei diretti interessati (Corte cost. n. 66/2014).


    3. L’incompatibilità con l’ufficio di testimone dell’imputato e della persona sottoposta ad indagini

    L'art. 197, comma 1, lett. a) prevede una incompatibilità assoluta per i casi di c.d. connessione forte, che riguarda i coimputati del medesimo reato e gli imputati in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, lett. a) (concorso di persone, cooperazione colposa): l'incompatibilità cessa, per il singolo imputato, con l'irrevocabilità della sentenza.

    L'imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, anche se in precedenza ha reso dichiarazioni senza aver prima ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 2, lett. c) (Cass. IV, n. 10346/2009).

    Il soggetto che renda dichiarazioni dibattimentali in qualità di coimputato nel medesimo delitto (nella specie: omicidio) ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. a), c.p.p., va avvertito che ha facoltà di astenersi dal deporre ma non che, in relazione alle dichiarazioni da lui rese circa la responsabilità di altri, può assumere l'ufficio di testimone, posto che la condizione di soggetti concorrenti nel medesimo reato e avvinti da un nesso inscindibile è radicalmente incompatibile, per il carattere forte della connessione, con l'assunzione del ruolo di testimone (Cass. I, n. 40203/2005).

    Gli imputati concorrenti nel medesimo reato non devono ricevere l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c) c.p.p., prima di assumere le loro dichiarazioni, in quanto tali soggetti, deponendo su “fatti inscindibili”, non potrebbero mai assumere la veste di testimoni (Cass. I, n. 1563/2007).

    L'imputato concorrente nel medesimo reato ascritto al soggetto cui si riferiscono le sue dichiarazioni accusatorie non deve ricevere l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), c.p.p., non potendo assumere, prima della definizione del procedimento pendente nei suoi confronti, la veste di testimone assistito. E ciò in quanto la proposizione “fatti concernenti la responsabilità altrui” contenuta nella lettera dell'art. 64, comma terzo, lett. c), c.p.p., deve essere interpretata nel senso di «fatto che è soltanto “altrui”» in quanto afferente a reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. c) o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b) c.p.p. (Cass. IV, n. 1517/2014).

    Le Sezioni Unite ‘De Simone' hanno recuperato all'area della compatibilità a testimoniare, così riducendo l'ambito del diritto al silenzio, la fattispecie del dichiarante che sia stato indagato e successivamente archiviato: infatti, nell'estendere l'ambito di applicazione dell'art. 210 all'indagato, ne hanno escluso l'operatività con riferimento al c.d. ‘indagato archiviato', che assume dunque la veste di testimone.

    Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione (Cass.S.U. , n. 12067/2009. La Corte ha osservato che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi terzo e sesto dell'art. 197 bis).

    Il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta «assistita» (Cass.S.U. , 12067/2010 ).

    Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona offesa, già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto (Cass. II, n. 4123/2015).

    Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 c.p.p. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto (Cass. VI, n. 34562/2021. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. che suffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 323-ter c.p.).

    L'art. 197, comma 1, lett. b), sancisce la regola dell'incompatibilità a testimoniare nelle ipotesi di c.d. connessione debole, concernente gli imputati in procedimento connesso o collegato; in tal caso, sono previste due eccezioni: la prima, comune alle ipotesi di connessione forte, riguarda la pronuncia di una sentenza irrevocabile; la seconda riguarda l'ipotesi in cui, dopo aver ricevuto l'avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c), abbiano reso dichiarazioni su fatti “altrui”, cioè concernenti la responsabilità di altri imputati. In tali casi possono assumere la veste di testimoni.

    In sede di esame dibattimentale di imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c) – previsto anche per l'esame dibattimentale ai sensi dell'art. 210, comma 6, – deve essere rivolto non solo se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato» (come testualmente prevede il predetto comma sesto dell'art. 210), ma anche se egli abbia già deposto «erga alios» senza aver ricevuto tale avvertimento (Cass.S.U. , n. 33583/2015 ).

    Il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Cass. S.U. , 33583/2015 ).

    Le dichiarazioni rese da persona indagata sono validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive quando riguardano fatti di reato attinenti a terzi, in relazione ai quali non sussiste alcuna connessione o collegamento probatorio con quelli ad essa addebitati, assumendo la medesima, con riguardo a dette vicende, la veste di testimone e, prima del giudizio, di persona informata dei fatti (Cass. VI, n. 41118/2013. Fattispecie in cui il dichiarante, detenuto in custodia cautelare per reati contro il patrimonio, era stato escusso, come persona informata sui fatti, sull'identificazione dei soggetti i cui numeri erano stati scoperti nella memoria del suo cellulare e aveva indicato uno di essi come la persona da cui acquistava stupefacenti per uso personale).

    Non può essere sentito quale testimone, ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., l'imputato in procedimento connesso o collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, salvo il caso in cui la revoca non possa essere più utilmente disposta, posto che detta sentenza non è equiparabile a quella irrevocabile di proscioglimento, sicché il perdurante rischio di incriminazione a carico del dichiarante giustifica il riconoscimento della facoltà di non rispondere, ai sensi art. 210 (Cass. VI, n. 53436/2016).

    Peraltro, la giurisprudenza tende a fornire una interpretazione restrittiva delle nozioni di connessione probatoria, reati reciproci e connessione occasionale.

    Il collegamento occasionale che determina l'incompatibilità a testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2, lett. b), c.p.p., sussiste a condizione che ricorra un legame spazio-temporale tra i reati e l'identità soggettiva degli autori degli stessi, essendo altresì necessario che tra più reati commessi nel medesimo contesto l'uno abbia favorito, consentito, propiziato o motivato l'altro (Cass. VI, n. 58089/2017).

    In particolare, il probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b). – che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma 1, lett. b) e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 – ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Cass. II, n. 24570/2015. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifica di imputato in procedimento connesso con riferimento alla persona offesa di un'estorsione aggravata dall'art. 7, d.l. n. 152/1991, la quale era imputata in altro processo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa contrapposta a quella di appartenenza del presunto autore dell'estorsione).

    Il collegamento probatorio tra procedimenti, che è causa d'incompatibilità con l'ufficio di testimone, si determina in forza di elementi oggettivi, quali l'identità del fatto oppure l'identità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi, non potendo, a tal fine, dirsi sufficiente il solo stato d'imputato di un reato in danno della persona nei cui confronti si procede (Cass. VI, n. 16988/2009).

    La persona offesa di un reato, che poi sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati «commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre», di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e quindi in stretto collegamento naturalistico (Cass. II, n. 26819/2008).

    Cfr. altresì sub art. 210.


    4. Incompatibilità con l’ufficio di testimone di giudici, magistrati del pubblico ministero e loro ausiliari

    Il divieto di assumere come testimoni coloro che hanno svolto nel corso del procedimento la funzione di ausiliario del pubblico ministero non configura un'ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma impedisce soltanto che l'ausiliario possa deporre su fatti o circostanze apprese nell'espletamento del suo incarico (Cass. IV, n. 17043/2009).

    Non sussiste l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, in quanto è tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non invece un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge (Cass. V, n. 32045/2014).

    Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto l'attività di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma 1, lett. d), nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare. Cass. II, n. 26011/2008).

    Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di ausiliario della polizia giudiziaria nello stesso procedimento, non potendosi applicare a tale figura, per analogia, il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), che prevede soltanto l'ipotesi dell'incompatibilità a testimoniare dell'ausiliario del giudice o del pubblico ministero (Cass. III, n. 6/2019: in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'incompatibilità a rendere testimonianza, sulle modalità dell'audizione di un minore, dell'ausiliario di polizia giudiziaria che aveva prestato la sua opera nelle indagini; Cass. II, n. 20166/2003).

    In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo, lett. d) c.p.p., secondo cui non possono essere assunti come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria solo in relazione all'attività svolta nella redazione degli atti di cui all'art. 373 c.p.p., ma non anche in relazione a quella posta in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali (Cass. V, n. 11905/2016. Fattispecie in cui il teste di P.G. era stato sentito solo su quanto compiuto nel corso della sua attività istituzionale e non sulle dichiarazioni degli imputati ai cui interrogatori aveva partecipato con funzioni ausiliarie; Cass. II, n. 36483/2011).


    5. Incompatibilità con l’ufficio di testimone del difensore che abbia svolto indagini difensive

    Il difensore degli imputati, che ha compiuto nel loro interesse atti di investigazione difensiva, è incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone sul contenuto dell'attività d'indagine direttamente svolta anche dopo la dismissione del mandato difensivo (Cass. V, n. 8756/2013).

    Non è consentita la simultanea assunzione della veste di difensore e testimone nell'ambito dello stesso procedimento, essendo la relativa sovrapposizione inconciliabile con la natura dialettica dell'accertamento processuale, e quindi in antitesi con il principio del contraddittorio (Cass. I, n. 26861/2010).

    Non sussiste l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato, e senza aver compiuto atti d'investigazione difensiva nell'interesse di quest'ultimo, abbia poi assunto nello stesso procedimento quello di teste e, in tale veste sia escusso dal giudice, in quanto, nel vigente ordinamento, l'incompatibilità del difensore sussiste solo nel caso di contestuale esercizio delle due funzioni in questione, potendo tale ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense. Ne deriva che, in tal caso, non è applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), la quale circoscrive l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, alla sola ipotesi del difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva (Cass. V, n. 16255/2010); né le dichiarazioni rese dallo stesso sono inutilizzabili, poiché la scelta di non opporre il segreto professionale può assumere rilievo, eventualmente, soltanto sotto il profilo deontologico (Cass. II, n. 22954/2017: in applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), nell'ipotesi di testimonianza “assistita” resa da soggetto che era stato avvocato di fiducia dell'imputato nel primo grado di giudizio e, dopo essere stato arrestato per altri fatti, aveva deciso di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie con le garanzie difensive, ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2, nonostante fosse stato anche avvertito della possibilità di avvalersi del segreto professionale).

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Thanks for your enquiry. Section intro Article text Home Diagram Figure caption Mail us ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereAreStrongTag_ThenConvertToMarkdownDoubleAsterisks.verified.md ================================================ This paragraph contains **bold** text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereHtmlWithHrefAndNoSchema_NotWhitelisted_ThenConvertToPlain.verified.md ================================================ yeah ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereHtmlWithHrefAndNoSchema_WhitelistedEmptyString_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================ [yeah](example.com) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsAsideTag.verified.md ================================================ This text is in an aside tag. This text appears after aside. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsBase64ImgTag_WithDefaultConfig_ThenIncludeInMarkdown.verified.md ================================================ Before ![test](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVR42mP8z8DwHwAFBQIAX8jx0gAAAABJRU5ErkJggg==) After ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsBase64ImgTag_WithSaveToFileConfigButNoDirectory_ThenSkipImage.verified.md ================================================ Before After ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsBase64ImgTag_WithSkipConfig_ThenSkipImage.verified.md ================================================ Before After ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsBase64JpegImgTag_WithSkipConfig_ThenSkipImage.verified.md ================================================  ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsBlockquoteTag_ThenConvertToMarkdownBlockquote.verified.md ================================================ This text has > blockquote . This text appear after header. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsBreakTag_ThenConvertToMarkdownDoubleSpacesCarriageReturn.verified.md ================================================ This is a paragraph. This line appears after break. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsEmptyBlockquoteTag_ThenConvertToMarkdownBlockquote.verified.md ================================================ This text has . This text appear after header. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsEmptyPreTag_ThenConvertToMarkdownPre.verified.md ================================================ This text has pre tag content Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsEmptyPreTag_ThenConvertToMarkdownPre_GFM.verified.md ================================================ This text has pre tag content ``` ``` Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsEncompassingEmOrITag_ThenConvertToMarkdownSingleAsterisks_AnyEmOrITagsInsideAreIgnored.verified.md ================================================ *This is a sample paragraph* ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsEncompassingStrongOrBTag_ThenConvertToMarkdownDoubleAsterisks_AnyStrongOrBTagsInsideAreIgnored.verified.md ================================================ **Paragraph is encompassed with strong tag and also has bold text words within it** ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsH1Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md ================================================ This text has # header . This text appear after header. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsH2Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md ================================================ This text has ## header . This text appear after header. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsH3Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md ================================================ This text has ### header . This text appear after header. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsH4Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md ================================================ This text has #### header . This text appear after header. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsH5Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md ================================================ This text has ##### header . This text appear after header. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsH6Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md ================================================ This text has ###### header . This text appear after header. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHeadingInsideTable_ThenIgnoreHeadingLevel.verified.md ================================================ | Heading **text** | | --- | | Content | ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHorizontalRule_ThenConvertToMarkdownHorizontalRule.verified.md ================================================ This text has horizontal rule. * * * Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlLinkNotWhitelisted_ThenBypass.verified.md ================================================ Leave [http](http://example.com), [https](https://example.com), [ftp](ftp://example.com), [ftps](ftps://example.com), [file](file://example.com). Remove data, tel and whatever ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlLinkWithDisallowedCharsInChildren_ThenEscapeTextInMarkdown.verified.md ================================================ [this \]( might break things](http://example.com) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlLinkWithParensInHref_ThenEscapeHrefInMarkdown.verified.md ================================================ [link](http://example.com?id=foo%29bar) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlLinkWithTitle_ThenConvertToMarkdownLink.verified.md ================================================ This is [a link](http://test.com "with title") ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlLinkWithoutHttpSchemaAndNameWithoutScheme_SmartHandling_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================ [example.com](ftp://example.com) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlLink_ThenConvertToMarkdownLink.verified.md ================================================ This is [a link](http://test.com) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlWithHrefAndNameMatching_SmartHandling_ThenConvertToPlain.verified.md ================================================ http://example.com/abc?x ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlWithHrefAndNameNotMatching_SmartHandling_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================ [Something intact](https://example.com) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlWithMailtoSchemeAndNameWithoutScheme_SmartHandling_ThenConvertToPlain.verified.md ================================================ george@example.com ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlWithProtocolRelativeUrlHrefAndNameNotMatching_SmartHandling_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================ [example.com](//example.com) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsHtmlWithTelSchemeAndNameWithoutScheme_SmartHandling_ThenConvertToPlain.verified.md ================================================ +1123-45678 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTagAndSrcWithNoSchema_NotWhitelisted_ThenConvertToPlain.verified.md ================================================  ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTagAndSrcWithNoSchema_WhitelistedEmptyString_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================ ![](example.com) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTagWithBracesInAltText_ThenEnsureAltTextIsEscapedInMarkdown.verified.md ================================================ This text has image ![a\]b](http://test.com/images/test.png). Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTagWithHttpProtocolRelativeUrl_ConfigHasWhitelist_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================ ![](//example.gif) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTagWithMultilineAltText_ThenEnsureNoBlankLinesInMarkdownAltText.verified.md ================================================ This text has image ![cat dog](http://test.com/images/test.png). Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTagWithRelativeUrl_NotWhitelisted_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================  ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTagWithUnixUrl_ConfigHasWhitelist_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================ ![](/example.gif) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTagWithoutAltText_ThenConvertToMarkdownImageWithoutAltText.verified.md ================================================ This text has image ![](http://test.com/images/test.png). Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTagWithoutTitle_ThenConvertToMarkdownImageWithoutTitle.verified.md ================================================ This text has image ![alt](http://test.com/images/test.png). Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTag_SchemeIsWhitelisted_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================ ![](data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQ...) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTag_SchemeNotWhitelisted_ThenEmptyOutput.verified.md ================================================  ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsImgTag_ThenConvertToMarkdownImage.verified.md ================================================ This text has image ![alt](http://test.com/images/test.png "title"). Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsInputListWithGithubFlavoredDisabled_ThenConvertToTypicalMarkdownList.verified.md ================================================ - Unchecked - Checked ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsInputListWithGithubFlavoredEnabled_ThenConvertToMarkdownCheckList.verified.md ================================================ - [ ] Unchecked - [x] Checked ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsOrderedListWithNestedUnorderedList_ThenConvertToMarkdownListWithNestedList.verified.md ================================================ This text has ordered list. 1. OuterItem1 - InnerItem1 - InnerItem2 2. Item2 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsOrderedList_ThenConvertToMarkdownList.verified.md ================================================ This text has ordered list. 1. Item1 2. Item2 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsParagraphTag_ThenConvertToMarkdownDoubleLineBreakBeforeAndAfter.verified.md ================================================ This text has markup paragraph. Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsPreTag_ThenConvertToMarkdownPre.verified.md ================================================ This text has pre tag content Predefined text Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsSingleAsteriskInText_ThenConvertToMarkdownEscapedAsterisk.verified.md ================================================ This is a sample(\*) paragraph ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsUnorderedListAndBulletIsAsterisk_ThenConvertToMarkdownList.verified.md ================================================ This text has unordered list. * Item1 * Item2 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsUnorderedListWithNestedOrderedList_ThenConvertToMarkdownListWithNestedList.verified.md ================================================ This text has ordered list. - OuterItem1 1. InnerItem1 2. InnerItem2 - Item2 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsUnorderedList_ThenConvertToMarkdownList.verified.md ================================================ This text has unordered list. - Item1 - Item2 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenThereIsWhitespaceAroundNestedLists_PreventBlankLinesWhenConvertingToMarkdownList.verified.md ================================================ - OuterItem1 1. InnerItem1 - Item2 1. InnerItem2 - Item3 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenUnclosedScriptTag_WithBypassUnknownTags_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================ Test content ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.WhenUnclosedStyleTag_WithBypassUnknownTags_ThenConvertToMarkdown.verified.md ================================================ Test content ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_AlternatingEmptyAndFilledNestedParagraphs_ThenConvertCorrectly.verified.md ================================================ A B C D E ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Anchor_Text_with_Underscore_Do_Not_Escape.verified.md ================================================ This a sample **paragraph** from [https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4](https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_BR_With_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_BR.verified.md ================================================ First part Second part ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_CodeContainsSpacesAndIsSurroundedByWhitespace_Should_NotRemoveSpaces.verified.md ================================================ A JavaScript ` function ` ... ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_CodeContainsSpaces_ShouldPreserveSpaces.verified.md ================================================ A JavaScript` function `... ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_CodeContainsSpanWithExtraSpaces_Should_NotNormalizeSpaces.verified.md ================================================ A JavaScript` function `... ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_ComplexNestedTableIsInTable_LeaveNestedTableAsHtml.verified.md ================================================ | Category | Details | | --- | --- | | Products |
    NamePrice
    Item 1$10
    Item 2$20
    | ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Consecutive_Em_Tags_Should_Convert_Properly.verified.md ================================================ *block1* *block2* *block3* *block4* ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Consecutive_Strong_Tags_Should_Convert_Properly.verified.md ================================================ **block1** **block2** **block3** **block4** ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Content_Contains_script_tags_ignore_it.verified.md ================================================ simple paragraph ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Converting_HTML_Ensure_To_Process_Only_Body.verified.md ================================================ sample text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_DeeplyNestedParagraphs_WithMalformedHTML_ThenConvertWithoutHanging.verified.md ================================================  ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_DescriptionListTag_ThenConvertToMarkdown_List.verified.md ================================================ - Coffee - Filter Coffee - Hot Black Coffee - Milk - White Cold Drink ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_EmptyNestedParagraphs_ThenConvertCorrectly.verified.md ================================================  ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_FencedCodeBlocks_Shouldnt_Have_Trailing_Line.verified.md ================================================ ```xml InProcess ``` ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Html_Containing_Nested_DIVs_Process_ONLY_Inner_Most_DIV.verified.md ================================================ sample text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_InlineCode_Shouldnt_Contain_Encoded_Chars.verified.md ================================================ This is inline code: ``. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_InterleavedParagraphsAndSpans_ThenConvertCorrectly.verified.md ================================================ Text1 Text2 Text3 Text4 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_ManySequentialUnclosedParagraphs_ThenConvertCorrectly.verified.md ================================================ Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 Part7 Part8 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_MultipleNestedTablesInTable_LeaveAllNestedTablesAsHtml.verified.md ================================================ | Column 1 | Column 2 | | --- | --- | |
    Nested 1
    |
    Nested 2
    | ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_NestedParagraphs_FiveLevelsDeep_ThenConvertCorrectly.verified.md ================================================ Level1 Level2 Level3 Level4 Level5 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_NestedParagraphs_TenLevelsDeep_ThenConvertCorrectly.verified.md ================================================ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_NestedSpans_FiveLevelsDeep_ThenConvertCorrectly.verified.md ================================================ Level1Level2Level3Level4Level5 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_NestedTableIsInTable_LeaveNestedTableAsHtml.verified.md ================================================ | Step | Instructions | | --- | --- | | 1 |
    ConditionAction
    ADo X
    | ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_OrderedListIsInTable_LeaveListAsHtml.verified.md ================================================ | Heading | | --- | |
    1. Item1
    | ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PRE_With_Confluence_Lang_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md ================================================ ```python var test = 'hello world'; ``` ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PRE_With_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md ================================================ ``` var test = 'hello world'; ``` ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PRE_With_Github_Site_DIV_Parent_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md ================================================ ```csharp var test = "hello world"; ``` ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PRE_With_HighlightJs_Lang_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md ================================================ ```csharp var test = "hello world"; ``` ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PRE_With_Lang_Highlight_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md ================================================ ```python var test = 'hello world'; ``` ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PRE_With_Parent_DIV_And_Non_GitHubFlavored_Config_FirstLine_CodeBlock_SpaceIndent_Should_Be_Retained.verified.md ================================================ var test = "hello world"; ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PRE_Without_Lang_Marker_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_With_DefaultCodeBlockLanguage_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md ================================================ ```csharp var test = "hello world"; ``` ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PreTag_Contains_IndentedFirstLine_Should_PreserveIndentation.verified.md ================================================ function foo { ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PreTag_Contains_IndentedFirstLine_Should_PreserveIndentation_GFM.verified.md ================================================ ``` function foo { ``` ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PreTag_Within_List_Should_Be_Indented.verified.md ================================================ 1. Item1 2. Item2 test test 3. Item3 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_PreTag_Within_List_Should_Be_Indented_With_GitHub_FlavouredMarkdown.verified.md ================================================ 1. Item1 2. Item2 ``` test test ``` 3. Item3 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_SingleChild_BlockTag_With_Parent_DIV_Ignore_Processing_DIV.verified.md ================================================ sample text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Spaces_In_Inline_Tags_Should_Be_Retained.verified.md ================================================ ... example html *code* block ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Span_with_newline_Should_Convert_Properly.verified.md ================================================ **2 sets** 30 mountain climbers ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Strikethrough_And_Nested_Strikethrough.verified.md ================================================ This is the 1~~st~~ sentence to t~~est the strikethrough tag conversion~~ ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Sup_And_Nested_Sup.verified.md ================================================ This is the 1^st^ sentence to t^es^t the sup tag conversion ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_SuppressNewlineFlag_PrefixDiv_Should_Be_Empty.verified.md ================================================ the fox jumps over ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Table_Within_List_Should_Be_Indented.verified.md ================================================ 1. Item1 2. Item2 | col1 | col2 | col3 | | --- | --- | --- | | data1 | data2 | data3 | 3. Item3 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Tag_In_PassThoughTags_List_Then_Use_PassThroughConverter.verified.md ================================================ This text has image alt. Next line of text ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_TextContainsAngleBrackets_HexEscapeAngleBrackets.verified.md ================================================ Value = <Your text here> ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_TextContainsBacktickInlineCode_DecodeAngleEntities.verified.md ================================================ `First > last` ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_TextIsHtmlEncoded_DecodeText.verified.md ================================================ cat's ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_TextWithinParagraphContainsNewlineChars_ConvertNewlineCharsToSpace.verified.md ================================================ This service will be temporarily unavailable due to planned maintenance from 02:00-04:00 on 30/01/2020 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Text_Contains_NewLineChars_Should_Not_Convert_To_BR.verified.md ================================================ line 1 line 2 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Text_Contains_NewLineChars_Should_Not_Convert_To_BR_GitHub_Flavoured.verified.md ================================================ line 1 line 2 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_UnclosedParagraphsWithSpansAndTextNodes_ThenConvertCorrectly.verified.md ================================================ Intro Filler text here. Section1 Section2 Section3 ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Underline_Tag_With_AliasConverter_Register_ThenConvertToItalics.verified.md ================================================ This is *underline* text. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Underline_Tag_With_TagAlias_ThenConvertToItalics.verified.md ================================================ This is *underline* text. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_Underline_Tag_With_UnknownTagsReplacer_ThenConvertToItalics.verified.md ================================================ This is *underline* text. ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.When_UnorderedListIsInTable_LeaveListAsHtml.verified.md ================================================ | Heading | | --- | |
    • Item1
    | ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ConverterTests.cs ================================================ using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Linq; using System.Text.Json; using System.Threading.Tasks; using VerifyTests; using VerifyXunit; using Xunit; using Xunit.Abstractions; namespace ReverseMarkdown.Test { public class ConverterTests { private readonly ITestOutputHelper _testOutputHelper; private readonly VerifySettings _verifySettings; public ConverterTests(ITestOutputHelper testOutputHelper) { _testOutputHelper = testOutputHelper; _verifySettings = new VerifySettings(); _verifySettings.DisableRequireUniquePrefix(); } private static readonly Lazy> CaseHtmlById = new(() => { var path = Path.Combine(GetProjectDirectory().FullName, "TestData", "cases.json"); var json = File.ReadAllText(path); var cases = JsonSerializer.Deserialize>(json, new JsonSerializerOptions { PropertyNameCaseInsensitive = true }) ?? new List(); return cases.Where(item => !string.IsNullOrWhiteSpace(item.Id)) .ToDictionary(item => item.Id, item => item.Html); }); private static string LoadHtml(string id) { if (!CaseHtmlById.Value.TryGetValue(id, out var html)) { throw new InvalidOperationException($"Missing html for case '{id}'."); } return html; } private static DirectoryInfo GetProjectDirectory() { var directory = new DirectoryInfo(AppContext.BaseDirectory); while (directory != null && !File.Exists(Path.Combine(directory.FullName, "ReverseMarkdown.Test.csproj"))) { directory = directory.Parent; } if (directory == null) { throw new DirectoryNotFoundException("Could not locate test project directory."); } return directory; } private sealed class CaseHtml { public string Id { get; set; } = string.Empty; public string Html { get; set; } = string.Empty; } [Fact] public void WhenThereIsHtmlWithHttpSchemeAndNameWithoutScheme_SmartHandling_ThenConvertToPlain() { var config = new Config() { SmartHrefHandling = true }; var converter = new Converter(config); var result = converter.Convert(LoadHtml("SmartHandling_HttpScheme_Http")); Assert.Equal("http://example.com", result, StringComparer.OrdinalIgnoreCase); var result1 = converter.Convert(LoadHtml("SmartHandling_HttpScheme_Https")); Assert.Equal("https://example.com", result1, StringComparer.OrdinalIgnoreCase); } [Fact] public void WhenEscapeMarkdownLineStartsEnabled_ThenEscapeHeadingAndListMarkers() { var config = new Config { EscapeMarkdownLineStarts = true }; var converter = new Converter(config); Assert.Equal(@"\# Heading 1", converter.Convert("

    # Heading 1

    ")); Assert.Equal(@"\- Point 1", converter.Convert("

    - Point 1

    ")); Assert.Equal(@"1\. Point 1", converter.Convert("

    1. Point 1

    ")); } [Fact] public void WhenTextContainsBracketsBracesAndParentheses_ThenDoNotEscapeThem() { const string html = "This is [a] test of the (reverse) {markdown} system."; var converter = new Converter(); Assert.Equal(html, converter.Convert(html)); var commonMarkConverter = new Converter(new Config { CommonMark = true }); Assert.Equal(html, commonMarkConverter.Convert(html)); } [Fact] public void WhenCommonMarkTextContainsMarkdownLinkPattern_ThenEscapeOnlyPatternDelimiters() { const string html = "This is [a] and [label](https://example.com/path) with {plain} braces."; var converter = new Converter(new Config { CommonMark = true }); Assert.Equal( "This is [a] and \\[label\\]\\(https://example.com/path\\) with {plain} braces.", converter.Convert(html) ); } [Fact] public void WhenOutputLineEndingConfigured_ThenNormalizeOutputLineEndings() { var html = "

    one

    \r\n

    two

    \r

    three

    \n

    four

    "; var config = new Config { OutputLineEnding = "\n" }; var converter = new Converter(config); var result = converter.Convert(html); Assert.Equal(result, result.ReplaceLineEndings("\n")); Assert.DoesNotContain("\r", result); } [Fact] public void WhenThereIsHtmlLinkWithHttpSchemaAndNameWithout_SmartHandling_ThenOutputOnlyHref() { var config = new Config { SmartHrefHandling = true }; var converter = new Converter(config); var result = converter.Convert(LoadHtml("SmartHandling_OutputOnlyHref_Http")); Assert.Equal("http://example.com", result, StringComparer.OrdinalIgnoreCase); var result1 = converter.Convert(LoadHtml("SmartHandling_OutputOnlyHref_Https")); Assert.Equal("https://example.com", result1, StringComparer.OrdinalIgnoreCase); } [Fact] public void WhenThereIsHtmlNonWellFormedLinkLink_SmartHandling_ThenConvertToMarkdown() { var config = new Config { SmartHrefHandling = true }; //The string is not correctly escaped. var converter = new Converter(config); var result = converter.Convert(LoadHtml("SmartHandling_NonWellFormed")); Assert.Equal("[http://example.com/path/file name.docx](http://example.com/path/file%20name.docx)", result, StringComparer.OrdinalIgnoreCase); //The string is an absolute Uri that represents an implicit file Uri. var result1 = converter.Convert(LoadHtml("SmartHandling_ImplicitFile")); Assert.Equal(@"[c:\\directory\filename](c:\\directory\filename)", result1, StringComparer.OrdinalIgnoreCase); //The string is an absolute URI that is missing a slash before the path. var result2 = converter.Convert(LoadHtml("SmartHandling_FileMissingSlash")); Assert.Equal("[file://c:/directory/filename](file://c:/directory/filename)", result2, StringComparer.OrdinalIgnoreCase); //The string contains unescaped backslashes even if they are treated as forward slashes. var result3 = converter.Convert(LoadHtml("SmartHandling_UnescapedBackslashes")); Assert.Equal(@"[http:\\host/path/file](http:\\host/path/file)", result3, StringComparer.OrdinalIgnoreCase); } [Fact] public void WhenThereIsBase64PngImgTag_WithSaveToFileConfigAndValidDirectory_ThenSaveImageAndReferenceFilePath() { var tempDir = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "reversemarkdown_test_" + Guid.NewGuid()); try { var html = LoadHtml("Base64_SaveToFile_Png"); var config = new Config { Base64Images = Config.Base64ImageHandling.SaveToFile, Base64ImageSaveDirectory = tempDir }; var converter = new Converter(config); var result = converter.Convert(html); // Verify the image file was created var imageFiles = Directory.GetFiles(tempDir, "image_*.png"); Assert.Single(imageFiles); Assert.True(File.Exists(imageFiles[0])); // Verify the markdown references the saved file path Assert.Contains(imageFiles[0], result); Assert.Contains("Before", result); Assert.Contains("After", result); Assert.Contains("![test]", result); } finally { // Clean up temp directory if (Directory.Exists(tempDir)) { Directory.Delete(tempDir, true); } } } [Fact] public void WhenThereIsBase64JpegImgTag_WithSaveToFileConfigAndValidDirectory_ThenSaveImageWithJpgExtension() { var tempDir = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "reversemarkdown_test_" + Guid.NewGuid()); try { var html = LoadHtml("Base64_SaveToFile_Jpeg"); var config = new Config { Base64Images = Config.Base64ImageHandling.SaveToFile, Base64ImageSaveDirectory = tempDir }; var converter = new Converter(config); var result = converter.Convert(html); // Verify the image file was created with .jpg extension var imageFiles = Directory.GetFiles(tempDir, "image_*.jpg"); Assert.Single(imageFiles); Assert.True(File.Exists(imageFiles[0])); Assert.EndsWith(".jpg", imageFiles[0]); // Verify the markdown references the saved file path Assert.Contains(imageFiles[0], result); Assert.Contains("![jpeg]", result); } finally { if (Directory.Exists(tempDir)) { Directory.Delete(tempDir, true); } } } [Fact] public void WhenMultipleBase64ImgTags_WithSaveToFileConfig_ThenSaveAllImagesWithUniqueNames() { var tempDir = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "reversemarkdown_test_" + Guid.NewGuid()); try { var html = LoadHtml("Base64_SaveToFile_Multiple"); var config = new Config { Base64Images = Config.Base64ImageHandling.SaveToFile, Base64ImageSaveDirectory = tempDir }; var converter = new Converter(config); var result = converter.Convert(html); // Verify both image files were created with unique names var imageFiles = Directory.GetFiles(tempDir, "image_*.png"); Assert.Equal(2, imageFiles.Length); // Verify both images are referenced in the markdown Assert.Contains("![first]", result); Assert.Contains("![second]", result); } finally { if (Directory.Exists(tempDir)) { Directory.Delete(tempDir, true); } } } [Fact] public void WhenBase64ImgTag_WithCustomFileNameGenerator_ThenUseCustomFileName() { var tempDir = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "reversemarkdown_test_" + Guid.NewGuid()); try { var html = LoadHtml("Base64_SaveToFile_CustomName"); var config = new Config { Base64Images = Config.Base64ImageHandling.SaveToFile, Base64ImageSaveDirectory = tempDir, Base64ImageFileNameGenerator = (index, mimeType) => $"custom_image_{index}" }; var converter = new Converter(config); var result = converter.Convert(html); // Verify the custom filename was used var imageFiles = Directory.GetFiles(tempDir, "custom_image_*.png"); Assert.Single(imageFiles); Assert.Contains("custom_image_0", imageFiles[0]); } finally { if (Directory.Exists(tempDir)) { Directory.Delete(tempDir, true); } } } [Fact] public void WhenBase64ImgTag_WithSaveToFileAndNonExistentDirectory_ThenCreateDirectoryAndSaveImage() { var tempDir = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "reversemarkdown_test_" + Guid.NewGuid(), "nested", "path"); try { // Ensure the directory does not exist Assert.False(Directory.Exists(tempDir)); var html = LoadHtml("Base64_SaveToFile_NonExistentDir"); var config = new Config { Base64Images = Config.Base64ImageHandling.SaveToFile, Base64ImageSaveDirectory = tempDir }; var converter = new Converter(config); var result = converter.Convert(html); // Verify the directory was created Assert.True(Directory.Exists(tempDir)); // Verify the image file was created var imageFiles = Directory.GetFiles(tempDir, "image_*.png"); Assert.Single(imageFiles); } finally { // Clean up the entire temp directory tree var rootTempDir = Path.Combine(Path.GetTempPath(), Path.GetFileName(Path.GetDirectoryName(Path.GetDirectoryName(tempDir)))); if (Directory.Exists(rootTempDir)) { Directory.Delete(rootTempDir, true); } } } [Fact] public Task When_Underline_Tag_With_AliasConverter_Register_ThenConvertToItalics() { var html = LoadHtml("Underline_Tag_Alias"); var converter = new Converter(); converter.Register("u", new ReverseMarkdown.Converters.AliasConverter(converter, "em")); var result = converter.Convert(html); var settings = new VerifySettings(); settings.DisableRequireUniquePrefix(); return Verifier.Verify(result, settings: settings, extension: "md"); } [Fact] public Task Check_Converter_With_Unknown_Tag_Raise_Option() { var html = LoadHtml("Unknown_Tag_Raise"); var config = new Config { UnknownTags = Config.UnknownTagsOption.Raise }; var converter = new Converter(config); return Verifier.Throws(() => converter.Convert(html), settings: _verifySettings) .IgnoreMember(e => e.StackTrace); } [Fact] public void TestConversionWithPastedHtmlContainingUnicodeSpaces() { var html = LoadHtml("PastedHtmlUnicodeSpaces"); var config = new Config { GithubFlavored = true, UnknownTags = Config.UnknownTagsOption .PassThrough, // Include the unknown tag completely in the result (default as well) SmartHrefHandling = true // remove markdown output for links where appropriate }; var converter = new Converter(config); var expected = converter.Convert(html); _testOutputHelper.WriteLine("Below is the generated markdown:"); _testOutputHelper.WriteLine(expected); Assert.Contains("and **Weblog Publisher** for Windows", expected); } [Fact] public async Task Converter_Is_Thread_Safe_For_Concurrent_Use() { var html = LoadHtml("Converter_Is_Thread_Safe_For_Concurrent_Use"); var converter = new Converter(new Config { GithubFlavored = true }); var expected = converter.Convert(html); const int iterations = 50; var tasks = new Task[iterations]; for (var i = 0; i < iterations; i++) { tasks[i] = Task.Run(() => converter.Convert(html)); } var results = await Task.WhenAll(tasks); foreach (var result in results) { Assert.Equal(expected, result); } } [Fact] public void WhenPreContainsTable_ThenTreatAsCodeBlock() { var htmlTable = "
    a
    "; var htmlPre = $"
    {htmlTable}
    "; var htmlPreCode = $"
    {htmlTable}
    "; var converter = new Converter(new Config { GithubFlavored = true }); var expected = string.Join(Environment.NewLine, new[] { "```", "a", "```" }); Assert.Equal(expected, converter.Convert(htmlPre)); Assert.Equal(expected, converter.Convert(htmlPreCode)); } [Fact] public void WhenPreContainsHtml_WithConvertPreContentAsHtml_ThenConvertHtml() { var htmlContent = "

    Title

    Bold

    "; var htmlPre = $"
    {htmlContent}
    "; var htmlPreCode = $"
    {htmlContent}
    "; var converter = new Converter(new Config { ConvertPreContentAsHtml = true }); var expected = string.Join(Environment.NewLine, new[] { "Title", string.Empty, "**Bold**" }); Assert.Equal(expected, converter.Convert(htmlPre)); Assert.Equal(expected, converter.Convert(htmlPreCode)); } [Fact] public void SlackFlavored_Unsupported_Hr() { var html = LoadHtml("SlackFlavored_Unsupported_Hr"); var config = new Config { SlackFlavored = true }; var converter = new Converter(config); Assert.Throws(() => converter.Convert(html)); } [Fact] public void TelegramMarkdownV2_BasicFormatting() { var html = "This is bold, italic, strikethrough and a link"; var converter = new Converter(new Config { TelegramMarkdownV2 = true }); var result = converter.Convert(html); Assert.Equal("This is *bold*, _italic_, ~strikethrough~ and [a link](https://example.com)", result); } [Fact] public void TelegramMarkdownV2_EscapeSpecialCharactersInText() { var html = "

    Special _ * [ ] ( ) ~ ` > # + - = | { } . ! \\

    "; var converter = new Converter(new Config { TelegramMarkdownV2 = true }); var result = converter.Convert(html); Assert.Equal("Special \\_ \\* \\[ \\] \\( \\) \\~ \\` \\> \\# \\+ \\- \\= \\| \\{ \\} \\. \\! \\\\", result); } [Fact] public void TelegramMarkdownV2_EscapeLinkTextAndHref() { var html = "a_b[c]"; var converter = new Converter(new Config { TelegramMarkdownV2 = true }); var result = converter.Convert(html); Assert.Equal("[a\\_b\\[c\\]](https://example.com/path_(one\\)?q=1\\)2)", result); } [Fact] public void TelegramMarkdownV2_EscapesListMarkers() { var html = "
    • Item 1
    1. Item 2
    "; var converter = new Converter(new Config { TelegramMarkdownV2 = true }); var result = converter.Convert(html); Assert.Contains("\\- Item 1", result); Assert.Contains("1\\. Item 2", result); } [Fact] public void TelegramMarkdownV2_Img_FallsBackToLink() { var converter = new Converter(new Config { TelegramMarkdownV2 = true }); var result = converter.Convert(""); Assert.Equal("[Image](https://example.com/test.png)", result); } [Fact] public void TelegramMarkdownV2_Sup_FallsBackToCaretNotation() { var converter = new Converter(new Config { TelegramMarkdownV2 = true }); var result = converter.Convert("x2"); Assert.Equal("x^2", result); } [Fact] public void TelegramMarkdownV2_Table_FallsBackToCodeBlock() { var converter = new Converter(new Config { TelegramMarkdownV2 = true }); var result = converter.Convert("
    value
    "); Assert.Contains("```", result); Assert.Contains("value", result); } [Fact] public void SlackFlavored_Unsupported_Img() { var html = LoadHtml("SlackFlavored_Unsupported_Img"); var config = new Config { SlackFlavored = true }; var converter = new Converter(config); Assert.Throws(() => converter.Convert(html)); } [Fact] public void SlackFlavored_Unsupported_Sup() { var html = LoadHtml("SlackFlavored_Unsupported_Sup"); var config = new Config { SlackFlavored = true }; var converter = new Converter(config); Assert.Throws(() => converter.Convert(html)); } [Fact] public void SlackFlavored_Unsupported_Table() { var html = LoadHtml("SlackFlavored_Unsupported_Table"); var config = new Config { SlackFlavored = true }; var converter = new Converter(config); Assert.Throws(() => converter.Convert(html)); } [Fact] public void SlackFlavored_Unsupported_Table_Td() { var html = LoadHtml("SlackFlavored_Unsupported_Table_Td"); var config = new Config { SlackFlavored = true }; var converter = new Converter(config); Assert.Throws(() => converter.Convert(html)); } [Fact] public void SlackFlavored_Unsupported_Table_Tr() { var html = LoadHtml("SlackFlavored_Unsupported_Table_Tr"); var config = new Config { SlackFlavored = true }; var converter = new Converter(config); Assert.Throws(() => converter.Convert(html)); } // [Fact] // public Task When_TextWithinParagraphContainsNewlineChars_ConvertNewlineCharsToSpace() // { // // note that the string also has a tab space // var html = // $"

    This service will be{Environment.NewLine}temporarily unavailable due to planned maintenance{Environment.NewLine}from 02:00-04:00 on 30/01/2020

    "; // return CheckConversion(html); // } // [Fact] // public Task WhenTableCellsWithPWithMarkupNewlines_ThenRenderBr() // { // var html = // $"{Environment.NewLine}\t{Environment.NewLine}\t\t{Environment.NewLine}\t{Environment.NewLine}\t\t\t
    {Environment.NewLine}\t\t\t

    {Environment.NewLine}col1{Environment.NewLine}

    {Environment.NewLine}\t\t
    {Environment.NewLine}\t\t\t

    {Environment.NewLine}data1{Environment.NewLine}

    {Environment.NewLine}\t\t
    "; // // return CheckConversion(html); // } } public class DataDrivenCasesTests { public static IEnumerable Cases => LoadCases() .Select(testCase => new object[] { testCase }); [Theory] [MemberData(nameof(Cases))] public void CaseRuns(CaseData testCase) { var config = BuildConfig(testCase); var converter = new Converter(config); var result = converter.Convert(testCase.Html); var expected = LoadExpected(testCase); Assert.Equal(expected, result); } private static IEnumerable LoadCases() { var path = GetCasesPath(); if (!File.Exists(path)) { throw new FileNotFoundException("cases.json not found", path); } var json = File.ReadAllText(path); var cases = JsonSerializer.Deserialize>( json, new JsonSerializerOptions { PropertyNameCaseInsensitive = true } ); var filtered = (cases ?? new List()).Where(testCase => !testCase.DataOnly); return ApplyTagFilter(filtered); } private static IEnumerable ApplyTagFilter(IEnumerable cases) { var filter = Environment.GetEnvironmentVariable("RM_TEST_TAGS"); if (string.IsNullOrWhiteSpace(filter)) { return cases; } var tags = filter.Split(',', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries | StringSplitOptions.TrimEntries); return cases.Where(testCase => testCase.Tags.Any(tag => tags.Contains(tag, StringComparer.OrdinalIgnoreCase))); } private static string LoadExpected(CaseData testCase) { if (!string.IsNullOrWhiteSpace(testCase.Expected)) { return testCase.Expected; } if (string.IsNullOrWhiteSpace(testCase.ExpectedFile)) { throw new InvalidOperationException($"Case '{testCase.Id}' missing expected output."); } var projectDir = GetProjectDirectory(); var path = Path.Combine(projectDir.FullName, testCase.ExpectedFile); if (!File.Exists(path)) { throw new FileNotFoundException($"Expected file not found for '{testCase.Id}'", path); } var expected = File.ReadAllText(path); if (expected.EndsWith("\r\n", StringComparison.Ordinal)) { return expected[..^2]; } if (expected.EndsWith("\n", StringComparison.Ordinal)) { return expected[..^1]; } return expected; } private static Config BuildConfig(CaseData testCase) { if (!string.IsNullOrWhiteSpace(testCase.ConfigPreset)) { return ConfigPresets.Get(testCase.ConfigPreset); } var config = new Config(); var overrides = testCase.Config; if (overrides == null) { return config; } ApplyBool(overrides.GithubFlavored, value => config.GithubFlavored = value); ApplyBool(overrides.SlackFlavored, value => config.SlackFlavored = value); ApplyBool(overrides.TelegramMarkdownV2, value => config.TelegramMarkdownV2 = value); ApplyBool(overrides.CommonMark, value => config.CommonMark = value); ApplyBool(overrides.CommonMarkIntrawordEmphasisSpacing, value => config.CommonMarkIntrawordEmphasisSpacing = value); ApplyBool(overrides.CommonMarkUseHtmlInlineTags, value => config.CommonMarkUseHtmlInlineTags = value); ApplyBool(overrides.SuppressDivNewlines, value => config.SuppressDivNewlines = value); ApplyBool(overrides.RemoveComments, value => config.RemoveComments = value); ApplyBool(overrides.SmartHrefHandling, value => config.SmartHrefHandling = value); ApplyBool(overrides.CleanupUnnecessarySpaces, value => config.CleanupUnnecessarySpaces = value); ApplyBool(overrides.TableHeaderColumnSpanHandling, value => config.TableHeaderColumnSpanHandling = value); if (!string.IsNullOrWhiteSpace(overrides.DefaultCodeBlockLanguage)) { config.DefaultCodeBlockLanguage = overrides.DefaultCodeBlockLanguage; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(overrides.ListBulletChar)) { config.ListBulletChar = overrides.ListBulletChar[0]; } ApplyEnum(overrides.UnknownTags, value => config.UnknownTags = value); ApplyEnum(overrides.TableWithoutHeaderRowHandling, value => config.TableWithoutHeaderRowHandling = value); ApplyEnum(overrides.Base64Images, value => config.Base64Images = value); if (!string.IsNullOrWhiteSpace(overrides.Base64ImageSaveDirectory)) { config.Base64ImageSaveDirectory = overrides.Base64ImageSaveDirectory; } if (overrides.WhitelistUriSchemes.Length > 0) { foreach (var scheme in overrides.WhitelistUriSchemes) { config.WhitelistUriSchemes.Add(scheme); } } if (overrides.PassThroughTags.Length > 0) { foreach (var tag in overrides.PassThroughTags) { config.PassThroughTags.Add(tag); } } if (overrides.UnknownTagsReplacer.Count > 0) { foreach (var entry in overrides.UnknownTagsReplacer) { config.UnknownTagsReplacer[entry.Key] = entry.Value; } } if (overrides.TagAliases.Count > 0) { foreach (var entry in overrides.TagAliases) { config.TagAliases[entry.Key] = entry.Value; } } return config; } private static void ApplyBool(bool? value, Action apply) { if (value.HasValue) { apply(value.Value); } } private static void ApplyEnum(string value, Action apply) where T : struct { if (string.IsNullOrWhiteSpace(value)) { return; } if (Enum.TryParse(value, out var parsed)) { apply(parsed); } } private static DirectoryInfo GetProjectDirectory() { var directory = new DirectoryInfo(AppContext.BaseDirectory); while (directory != null && !File.Exists(Path.Combine(directory.FullName, "ReverseMarkdown.Test.csproj"))) { directory = directory.Parent; } if (directory == null) { throw new DirectoryNotFoundException("Could not locate test project directory."); } return directory; } private static string GetCasesPath() { return Path.Combine(GetProjectDirectory().FullName, "TestData", "cases.json"); } public class CaseData { public string Id { get; set; } = string.Empty; public string Html { get; set; } = string.Empty; public string Expected { get; set; } = string.Empty; public string ExpectedFile { get; set; } = string.Empty; public CaseConfig Config { get; set; } = new CaseConfig(); public string ConfigPreset { get; set; } = string.Empty; public string[] Tags { get; set; } = Array.Empty(); public bool DataOnly { get; set; } public override string ToString() { return Id; } } public class CaseConfig { public bool? GithubFlavored { get; set; } public bool? SlackFlavored { get; set; } public bool? TelegramMarkdownV2 { get; set; } public bool? CommonMark { get; set; } public bool? CommonMarkIntrawordEmphasisSpacing { get; set; } public bool? CommonMarkUseHtmlInlineTags { get; set; } public bool? SuppressDivNewlines { get; set; } public bool? RemoveComments { get; set; } public bool? SmartHrefHandling { get; set; } public bool? CleanupUnnecessarySpaces { get; set; } public bool? TableHeaderColumnSpanHandling { get; set; } public string DefaultCodeBlockLanguage { get; set; } = string.Empty; public string ListBulletChar { get; set; } = string.Empty; public string UnknownTags { get; set; } = string.Empty; public string TableWithoutHeaderRowHandling { get; set; } = string.Empty; public string Base64Images { get; set; } = string.Empty; public string Base64ImageSaveDirectory { get; set; } = string.Empty; public string[] WhitelistUriSchemes { get; set; } = Array.Empty(); public string[] PassThroughTags { get; set; } = Array.Empty(); public Dictionary UnknownTagsReplacer { get; set; } = new(); public Dictionary TagAliases { get; set; } = new(); } private static class ConfigPresets { public static Config Get(string name) { throw new InvalidOperationException($"Unknown config preset '{name}'."); } } } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/ReverseMarkdown.Test.csproj ================================================  net8.0;net9.0;net10.0 true preview runtime; build; native; contentfiles; analyzers; buildtransitive all runtime; build; native; contentfiles; analyzers; buildtransitive all ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ConverterTests.cs ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/Snippets.Usage.verified.txt ================================================ This a sample **paragraph** from [my site](http://test.com) ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/Snippets.cs ================================================ using System; using System.Threading.Tasks; using ReverseMarkdown; using VerifyXunit; using Xunit; public class Snippets { [Fact] public async Task Usage() { #region Usage var converter = new ReverseMarkdown.Converter(); string html = "This a sample paragraph from my site"; string result = converter.Convert(html); #endregion await Verifier.Verify(result); } [Fact] public void UsageWithConfig() { #region UsageWithConfig var config = new ReverseMarkdown.Config { // Include the unknown tag completely in the result (default as well) UnknownTags = Config.UnknownTagsOption.PassThrough, // generate GitHub flavoured markdown, supported for BR, PRE and table tags GithubFlavored = true, // will ignore all comments RemoveComments = true, // remove markdown output for links where appropriate SmartHrefHandling = true }; var converter = new ReverseMarkdown.Converter(config); #endregion } [Fact] public void Base64ImageInclude() { #region Base64ImageInclude var converter = new ReverseMarkdown.Converter(); string html = "\"Sample"; string result = converter.Convert(html); // Output: ![Sample Image](data:image/png;base64,iVBORw0KGg...) #endregion } [Fact] public void Base64ImageSkip() { #region Base64ImageSkip var config = new ReverseMarkdown.Config { Base64Images = Config.Base64ImageHandling.Skip }; var converter = new ReverseMarkdown.Converter(config); string html = "\"Sample"; string result = converter.Convert(html); // Output: (empty - image is skipped) #endregion } [Fact] public void Base64ImageSaveToFile() { #region Base64ImageSaveToFile var config = new ReverseMarkdown.Config { Base64Images = Config.Base64ImageHandling.SaveToFile, Base64ImageSaveDirectory = "/path/to/images" }; var converter = new ReverseMarkdown.Converter(config); string html = "\"Sample"; string result = converter.Convert(html); // Output: ![Sample Image](/path/to/images/image_0.png) // Image file saved to: /path/to/images/image_0.png #endregion } [Fact] public void Base64ImageCustomFilename() { #region Base64ImageCustomFilename var config = new ReverseMarkdown.Config { Base64Images = Config.Base64ImageHandling.SaveToFile, Base64ImageSaveDirectory = "/path/to/images", Base64ImageFileNameGenerator = (index, mimeType) => { var timestamp = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss"); return $"converted_{timestamp}_{index}"; } }; var converter = new ReverseMarkdown.Converter(config); // Images will be saved as: converted_20260108_143022_0.png, converted_20260108_143022_1.jpg, etc. #endregion } } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/TestData/README.md ================================================ CommonMark test data Download commonmark.json from the CommonMark spec repository and save it here: https://raw.githubusercontent.com/commonmark/commonmark-spec/master/commonmark.json Local data-driven test cases Add cases to cases.json with the following fields: - id: unique identifier, used for test naming - html: source HTML input - expected: expected markdown output (inline) - expectedFile: filename of a snapshot in src/ReverseMarkdown.Test (optional alternative to expected) - config: optional Config values (CommonMark, SlackFlavored, etc.) - tags: optional tags for filtering via RM_TEST_TAGS Example: { "id": "basic-strong", "html": "This is a sample paragraph", "expected": "This is a **sample** paragraph" } ================================================ FILE: src/ReverseMarkdown.Test/TestData/cases.json ================================================ [ { "id": "WhenThereIsAsideTag", "html": " This text appears after aside.", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsAsideTag.verified.md" }, { "id": "WhenThereAreSemanticContainerTags", "html": "
    Whatever Inc.

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    ", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereAreSemanticContainerTags.verified.md", "config": { "UnknownTags": "PassThrough" } }, { "id": "WhenThereIsHtmlLink_ThenConvertToMarkdownLink", "html": "This is a link", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlLink_ThenConvertToMarkdownLink.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsHtmlLinkWithTitle_ThenConvertToMarkdownLink", "html": "This is a link", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlLinkWithTitle_ThenConvertToMarkdownLink.verified.md" }, { "id": "WhenThereAreMultipleLinks_ThenConvertThemToMarkdownLinks", "html": "This is first link and second link", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereAreMultipleLinks_ThenConvertThemToMarkdownLinks.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsHtmlLinkNotWhitelisted_ThenBypass", "html": "Leave http, https, ftp, ftps, file. Remove data, tel and whatever", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlLinkNotWhitelisted_ThenBypass.verified.md", "config": { "WhitelistUriSchemes": [ "http", "https", "ftp", "ftps", "file" ] } }, { "id": "WhenThereHtmlWithHrefAndNoSchema_WhitelistedEmptyString_ThenConvertToMarkdown", "html": "yeah", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereHtmlWithHrefAndNoSchema_WhitelistedEmptyString_ThenConvertToMarkdown.verified.md", "config": { "WhitelistUriSchemes": [ "" ] } }, { "id": "WhenThereHtmlWithHrefAndNoSchema_NotWhitelisted_ThenConvertToPlain", "html": "yeah", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereHtmlWithHrefAndNoSchema_NotWhitelisted_ThenConvertToPlain.verified.md", "config": { "WhitelistUriSchemes": [ "whatever" ] } }, { "id": "WhenThereIsHtmlLinkWithDisallowedCharsInChildren_ThenEscapeTextInMarkdown", "html": "this ]( might break things", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlLinkWithDisallowedCharsInChildren_ThenEscapeTextInMarkdown.verified.md", "config": { "SmartHrefHandling": true } }, { "id": "WhenThereIsHtmlLinkWithParensInHref_ThenEscapeHrefInMarkdown", "html": "link", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlLinkWithParensInHref_ThenEscapeHrefInMarkdown.verified.md", "config": { "SmartHrefHandling": true } }, { "id": "WhenThereIsHtmlWithProtocolRelativeUrlHrefAndNameNotMatching_SmartHandling_ThenConvertToMarkdown", "html": "example.com", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlWithProtocolRelativeUrlHrefAndNameNotMatching_SmartHandling_ThenConvertToMarkdown.verified.md", "config": { "SmartHrefHandling": true } }, { "id": "WhenThereIsHtmlWithHrefAndNameNotMatching_SmartHandling_ThenConvertToMarkdown", "html": "Something intact", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlWithHrefAndNameNotMatching_SmartHandling_ThenConvertToMarkdown.verified.md", "config": { "SmartHrefHandling": true } }, { "id": "WhenThereIsHtmlWithHrefAndNameMatching_SmartHandling_ThenConvertToPlain", "html": "http://example.com/abc?x", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlWithHrefAndNameMatching_SmartHandling_ThenConvertToPlain.verified.md", "config": { "SmartHrefHandling": true } }, { "id": "WhenThereIsHtmlWithMailtoSchemeAndNameWithoutScheme_SmartHandling_ThenConvertToPlain", "html": "george@example.com", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlWithMailtoSchemeAndNameWithoutScheme_SmartHandling_ThenConvertToPlain.verified.md", "config": { "SmartHrefHandling": true } }, { "id": "WhenThereIsHtmlWithTelSchemeAndNameWithoutScheme_SmartHandling_ThenConvertToPlain", "html": "+1123-45678", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlWithTelSchemeAndNameWithoutScheme_SmartHandling_ThenConvertToPlain.verified.md", "config": { "SmartHrefHandling": true } }, { "id": "WhenThereIsHtmlLinkWithoutHttpSchemaAndNameWithoutScheme_SmartHandling_ThenConvertToMarkdown", "html": "example.com", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsHtmlLinkWithoutHttpSchemaAndNameWithoutScheme_SmartHandling_ThenConvertToMarkdown.verified.md", "config": { "SmartHrefHandling": true } }, { "id": "WhenThereAreStrongTag_ThenConvertToMarkdownDoubleAsterisks", "html": "This paragraph contains bold text", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereAreStrongTag_ThenConvertToMarkdownDoubleAsterisks.verified.md" }, { "id": "WhenThereAreBTag_ThenConvertToMarkdownDoubleAsterisks", "html": "This paragraph contains bold text", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereAreBTag_ThenConvertToMarkdownDoubleAsterisks.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsEncompassingStrongOrBTag_ThenConvertToMarkdownDoubleAsterisks_AnyStrongOrBTagsInsideAreIgnored", "html": "Paragraph is encompassed with strong tag and also has bold text words within it", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsEncompassingStrongOrBTag_ThenConvertToMarkdownDoubleAsterisks_AnyStrongOrBTagsInsideAreIgnored.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsSingleAsteriskInText_ThenConvertToMarkdownEscapedAsterisk", "html": "This is a sample(*) paragraph", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsSingleAsteriskInText_ThenConvertToMarkdownEscapedAsterisk.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsEmTag_ThenConvertToMarkdownSingleAsterisks", "html": "This is a sample paragraph", "expected": "This is a *sample* paragraph" }, { "id": "WhenThereIsITag_ThenConvertToMarkdownSingleAsterisks", "html": "This is a sample paragraph", "expected": "This is a *sample* paragraph" }, { "id": "When_CommonMark_Enabled_InlineEmphasisInsideWord_ThenInsertSpaces", "html": "hello and thing", "expected": "he **ll** o and th *in* g", "config": { "CommonMark": true, "CommonMarkIntrawordEmphasisSpacing": true, "CommonMarkUseHtmlInlineTags": false } }, { "id": "WhenThereIsEncompassingEmOrITag_ThenConvertToMarkdownSingleAsterisks_AnyEmOrITagsInsideAreIgnored", "html": "This is a sample paragraph", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsEncompassingEmOrITag_ThenConvertToMarkdownSingleAsterisks_AnyEmOrITagsInsideAreIgnored.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsBreakTag_ThenConvertToMarkdownDoubleSpacesCarriageReturn", "html": "This is a paragraph.
    This line appears after break.", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsBreakTag_ThenConvertToMarkdownDoubleSpacesCarriageReturn.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsCodeTag_ThenConvertToMarkdownWithBackTick", "html": "This text has code alert();", "expected": "This text has code `alert();`" }, { "id": "WhenThereIsH1Tag_ThenConvertToMarkdownHeader", "html": "This text has

    header

    . This text appear after header.", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsH1Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsH2Tag_ThenConvertToMarkdownHeader", "html": "This text has

    header

    . This text appear after header.", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsH2Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsH3Tag_ThenConvertToMarkdownHeader", "html": "This text has

    header

    . This text appear after header.", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsH3Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsH4Tag_ThenConvertToMarkdownHeader", "html": "This text has

    header

    . This text appear after header.", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsH4Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsH5Tag_ThenConvertToMarkdownHeader", "html": "This text has
    header
    . This text appear after header.", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsH5Tag_ThenConvertToMarkdownHeader.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsH6Tag_ThenConvertToMarkdownHeader", "html": "This text has
    header
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    Heading text

    Content
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    paragraph.

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    Before

    \"test\"

    After

    ", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsBase64ImgTag_WithDefaultConfig_ThenIncludeInMarkdown.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsBase64ImgTag_WithSkipConfig_ThenSkipImage", "html": "

    Before

    \"test\"

    After

    ", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsBase64ImgTag_WithSkipConfig_ThenSkipImage.verified.md", "config": { "Base64Images": "Skip" } }, { "id": "WhenThereIsBase64JpegImgTag_WithSkipConfig_ThenSkipImage", "html": "\"jpeg\"", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsBase64JpegImgTag_WithSkipConfig_ThenSkipImage.verified.md", "config": { "Base64Images": "Skip" } }, { "id": "WhenThereIsBase64ImgTag_WithSaveToFileConfigButNoDirectory_ThenSkipImage", "html": "

    Before

    \"test\"

    After

    ", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsBase64ImgTag_WithSaveToFileConfigButNoDirectory_ThenSkipImage.verified.md", "config": { "Base64Images": "SaveToFile" } }, { "id": "WhenThereIsPreTag_ThenConvertToMarkdownPre", "html": "This text has pre tag content
    Predefined text
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    Next line of text", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsEmptyPreTag_ThenConvertToMarkdownPre.verified.md" }, { "id": "WhenThereIsEmptyPreTag_ThenConvertToMarkdownPre_GFM", "html": "This text has pre tag content

    Next line of text", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsEmptyPreTag_ThenConvertToMarkdownPre_GFM.verified.md", "config": { "GithubFlavored": true } }, { "id": "WhenThereIsUnorderedList_ThenConvertToMarkdownList", "html": "This text has unordered list.
    • Item1
    • Item2
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    • Item1
    • Item2
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    • Unchecked
    • Checked
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    2. Item2
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      • InnerItem2
    2. Item2
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    • OuterItem1
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      \n
    • \n
    • Item2
    • \n
        \n
      1. InnerItem2
      2. \n
      \n
    • Item3
    • \n
    ", "expectedFile": "ConverterTests.WhenThereIsWhitespaceAroundNestedLists_PreventBlankLinesWhenConvertingToMarkdownList.verified.md" }, { "id": "WhenListItemTextContainsLeadingAndTrailingSpacesAndTabs_ThenConvertToMarkdownListItemWithSpacesAndTabsStripped", "html": "
    1. \t This is a text with leading and trailing spaces and tabs\t\t
    ", "expectedFile": "ConverterTests.WhenListItemTextContainsLeadingAndTrailingSpacesAndTabs_ThenConvertToMarkdownListItemWithSpacesAndTabsStripped.verified.md" }, { "id": "WhenListContainsNewlineAndTabBetweenTagBorders_CleanupAndConvertToMarkdown", "html": "
      \n\t
    1. \n\t\tItem1
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    3. \n\t\tItem2
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      \n\t
    1. \n\t\t

      Paragraph 1

      \n

      Paragraph 1.1

      \n

      Paragraph 1.2

    2. \n\t
    3. \n\t\t

      Paragraph 3

    ", "expectedFile": "ConverterTests.WhenListContainsMultipleParagraphs_ConvertToMarkdownAndIndentSiblings.verified.md" }, { "id": "WhenListContainsParagraphsOutsideItems_ConvertToMarkdownAndIndentSiblings", "html": "
      \n\t
    1. Item1
    2. \n\t

      Item 1 additional info

      \n\t
    3. Item2
    4. \n
    ", "expectedFile": "ConverterTests.WhenListContainsParagraphsOutsideItems_ConvertToMarkdownAndIndentSiblings.verified.md" }, { "id": "When_OrderedListIsInTable_LeaveListAsHtml", "html": "
    Heading
    1. Item1
    ", "expectedFile": "ConverterTests.When_OrderedListIsInTable_LeaveListAsHtml.verified.md" }, { "id": "When_UnorderedListIsInTable_LeaveListAsHtml", "html": "
    Heading
    • Item1
    ", "expectedFile": "ConverterTests.When_UnorderedListIsInTable_LeaveListAsHtml.verified.md" }, { "id": "When_Underline_Tag_With_UnknownTagsReplacer_ThenConvertToItalics", "html": "This is underline text.", "expectedFile": "ConverterTests.When_Underline_Tag_With_UnknownTagsReplacer_ThenConvertToItalics.verified.md", "config": { "UnknownTagsReplacer": { "u": "*" } } }, { "id": "When_Underline_Tag_With_TagAlias_ThenConvertToItalics", "html": "This is underline text.", "expectedFile": "ConverterTests.When_Underline_Tag_With_TagAlias_ThenConvertToItalics.verified.md", "config": { "TagAliases": { "u": "em" } } }, { "id": "Check_Converter_With_Unknown_Tag_ByPass_Option", "html": "text in unknown tag", "expectedFile": "ConverterTests.Check_Converter_With_Unknown_Tag_ByPass_Option.verified.md", "config": { "UnknownTags": "Bypass" } }, { "id": "WhenStyletagWithBypassOption_ReturnEmpty", "html": "", "expectedFile": "ConverterTests.WhenStyletagWithBypassOption_ReturnEmpty.verified.md", "config": { "UnknownTags": "Bypass" } }, { "id": "Check_Converter_With_Unknown_Tag_Drop_Option", "html": "text in unknown tag

    paragraph text

    ", "expectedFile": "ConverterTests.Check_Converter_With_Unknown_Tag_Drop_Option.verified.md", "config": { "UnknownTags": "Drop" } }, { "id": "Check_Converter_With_Unknown_Tag_PassThrough_Option", "html": "text in unknown tag

    paragraph text

    ", "expectedFile": "ConverterTests.Check_Converter_With_Unknown_Tag_PassThrough_Option.verified.md", "config": { "UnknownTags": "PassThrough" } }, { "id": "WhenTable_ThenConvertToGFMTable", "html": "
    col1col2col3
    data1data2data3
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    data1data2data3
    data4data5data6
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    data1data2data3
    data4data5data6
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    col1col2col3
    data line1\nline2data2data3
    ", "expectedFile": "ConverterTests.WhenTable_Cell_Content_WithNewline_Add_BR_ThenConvertToGFMTable.verified.md", "config": { "UnknownTags": "Bypass" } }, { "id": "WhenTable_CellContainsParagraph_AddBrThenConvertToGFMTable", "html": "
    col1

    line1

    line2

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    col1col2
    data1data2
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    col1col2
    data1data2
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    col1
    line 1
    line 2
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    abc
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    Second part", "expectedFile": "ConverterTests.When_BR_With_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_BR.verified.md", "config": { "GithubFlavored": true } }, { "id": "When_PRE_With_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE", "html": "
    var test = 'hello world';
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    var test = 'hello world';
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    var test = \"hello world\";
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    var test = \"hello world\";
    ", "expectedFile": "ConverterTests.When_PRE_With_HighlightJs_Lang_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md", "config": { "GithubFlavored": true } }, { "id": "When_PRE_With_Lang_Highlight_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE", "html": "
    var test = 'hello world';
    ", "expectedFile": "ConverterTests.When_PRE_With_Lang_Highlight_Class_Att_And_GitHubFlavored_Config_ThenConvertToGFM_PRE.verified.md", "config": { "GithubFlavored": true } }, { "id": "WhenRemovedCommentsIsEnabled_CommentsAreRemoved", "html": "Hello there content

    ", "expectedFile": "ConverterTests.WhenCommentOverlapTag_WithRemoveComments_ThenDoNotStripContentBetweenComments.verified.md", "config": { "RemoveComments": true } }, { "id": "WhenBoldTagContainsBRTag_ThenConvertToMarkdown", "html": "test
    test
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    var test = \"hello world\";
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    var test = \"hello world\";
    ", "expectedFile": "ConverterTests.When_PRE_With_Parent_DIV_And_Non_GitHubFlavored_Config_FirstLine_CodeBlock_SpaceIndent_Should_Be_Retained.verified.md" }, { "id": "When_Converting_HTML_Ensure_To_Process_Only_Body", "html": "sample text", "expectedFile": "ConverterTests.When_Converting_HTML_Ensure_To_Process_Only_Body.verified.md" }, { "id": "When_Html_Containing_Nested_DIVs_Process_ONLY_Inner_Most_DIV", "html": "
    sample text
    ", "expectedFile": "ConverterTests.When_Html_Containing_Nested_DIVs_Process_ONLY_Inner_Most_DIV.verified.md" }, { "id": "When_SingleChild_BlockTag_With_Parent_DIV_Ignore_Processing_DIV", "html": "

    sample text

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    1. Item1
    2. Item2
      col1col2col3
      data1data2data3
    3. Item3
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        function foo {
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        function foo {
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    1. Item1
    2. Item2
       test
      \n test
    3. Item3
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    1. Item1
    2. Item2
       test
      \n test
    3. Item3
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    line 1
    line 2
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    ", "expectedFile": "ConverterTests.When_Text_Contains_NewLineChars_Should_Not_Convert_To_BR_GitHub_Flavoured.verified.md", "config": { "GithubFlavored": true } }, { "id": "When_Consecutive_Strong_Tags_Should_Convert_Properly", "html": "block1block2block3block4", "expectedFile": "ConverterTests.When_Consecutive_Strong_Tags_Should_Convert_Properly.verified.md" }, { "id": "When_Consecutive_Em_Tags_Should_Convert_Properly", "html": "block1block2block3block4", "expectedFile": "ConverterTests.When_Consecutive_Em_Tags_Should_Convert_Properly.verified.md" }, { "id": "Li_With_No_Parent", "html": "

  • item
  • ", "expectedFile": "ConverterTests.Li_With_No_Parent.verified.md" }, { "id": "When_Span_with_newline_Should_Convert_Properly", "html": "2 sets\n30 mountain climbers", "expectedFile": "ConverterTests.When_Span_with_newline_Should_Convert_Properly.verified.md" }, { "id": "Bug255_table_newline_char_issue", "html": "\n\n\n\n\n
    ProgressionFocus
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    simple paragraph

    ", "expectedFile": "ConverterTests.When_Content_Contains_script_tags_ignore_it.verified.md" }, { "id": "When_DescriptionListTag_ThenConvertToMarkdown_List", "html": "
    Coffee
    Filter Coffee
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    \u6bd4\u8f83wordpresshexo & hugo
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    Col1Col2Col2
    123
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    the
    fox
    jumps
    over
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    \nAn error occurred while importing data from feed 'FBA Producten'. More details can be found in the latest \">feed validation report.\n
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    What we thought: When we built Pages, we assumed that customers would use them like newsletters to share relevant, continually-updated information with field teams.

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    Intro

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    A

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    D

    E

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    L8

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    paragraph text

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    This is HTML:

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    • Line 3 has an unknown tag

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    Head
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    2. Item2

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    f&ouml;&ouml;

    \n", "example": 35, "start_line": 764, "end_line": 768, "section": "Entity and numeric character references" }, { "markdown": " föfö\n", "html": "
    f&ouml;f&ouml;\n
    \n", "example": 36, "start_line": 771, "end_line": 776, "section": "Entity and numeric character references" }, { "markdown": "*foo*\n*foo*\n", "html": "

    *foo*\nfoo

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    * foo

    \n
      \n
    • foo
    • \n
    \n", "example": 38, "start_line": 791, "end_line": 800, "section": "Entity and numeric character references" }, { "markdown": "foo bar\n", "html": "

    foo\n\nbar

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    \tfoo

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    [a](url "tit")

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      \n
    • `one
    • \n
    • two`
    • \n
    \n", "example": 42, "start_line": 840, "end_line": 848, "section": "Precedence" }, { "markdown": "***\n---\n___\n", "html": "
    \n
    \n
    \n", "example": 43, "start_line": 879, "end_line": 887, "section": "Thematic breaks" }, { "markdown": "+++\n", "html": "

    +++

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    ===

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    --\n**\n__

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    \n
    \n
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    ***\n
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    Foo\n***

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    _ _ _ _ a

    \n

    a------

    \n

    ---a---

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    -

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      \n
    • foo
    • \n
    \n
    \n
      \n
    • bar
    • \n
    \n", "example": 57, "start_line": 1019, "end_line": 1031, "section": "Thematic breaks" }, { "markdown": "Foo\n***\nbar\n", "html": "

    Foo

    \n
    \n

    bar

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    Foo

    \n

    bar

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      \n
    • Foo
    • \n
    \n
    \n
      \n
    • Bar
    • \n
    \n", "example": 60, "start_line": 1066, "end_line": 1078, "section": "Thematic breaks" }, { "markdown": "- Foo\n- * * *\n", "html": "
      \n
    • Foo
    • \n
    • \n
      \n
    • \n
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    foo

    \n

    foo

    \n

    foo

    \n

    foo

    \n
    foo
    \n
    foo
    \n", "example": 62, "start_line": 1112, "end_line": 1126, "section": "ATX headings" }, { "markdown": "####### foo\n", "html": "

    ####### foo

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    #5 bolt

    \n

    #hashtag

    \n", "example": 64, "start_line": 1146, "end_line": 1153, "section": "ATX headings" }, { "markdown": "\\## foo\n", "html": "

    ## foo

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    foo bar *baz*

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    foo

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    foo

    \n

    foo

    \n

    foo

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    # foo\n
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    foo\n# bar

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    foo

    \n

    bar

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    foo

    \n
    foo
    \n", "example": 72, "start_line": 1228, "end_line": 1234, "section": "ATX headings" }, { "markdown": "### foo ### \n", "html": "

    foo

    \n", "example": 73, "start_line": 1239, "end_line": 1243, "section": "ATX headings" }, { "markdown": "### foo ### b\n", "html": "

    foo ### b

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    foo#

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    foo ###

    \n

    foo ###

    \n

    foo #

    \n", "example": 76, "start_line": 1269, "end_line": 1277, "section": "ATX headings" }, { "markdown": "****\n## foo\n****\n", "html": "
    \n

    foo

    \n
    \n", "example": 77, "start_line": 1283, "end_line": 1291, "section": "ATX headings" }, { "markdown": "Foo bar\n# baz\nBar foo\n", "html": "

    Foo bar

    \n

    baz

    \n

    Bar foo

    \n", "example": 78, "start_line": 1294, "end_line": 1302, "section": "ATX headings" }, { "markdown": "## \n#\n### ###\n", "html": "

    \n

    \n

    \n", "example": 79, "start_line": 1307, "end_line": 1315, "section": "ATX headings" }, { "markdown": "Foo *bar*\n=========\n\nFoo *bar*\n---------\n", "html": "

    Foo bar

    \n

    Foo bar

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    Foo bar\nbaz

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    Foo bar\nbaz

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    Foo

    \n

    Foo

    \n", "example": 83, "start_line": 1387, "end_line": 1396, "section": "Setext headings" }, { "markdown": " Foo\n---\n\n Foo\n-----\n\n Foo\n ===\n", "html": "

    Foo

    \n

    Foo

    \n

    Foo

    \n", "example": 84, "start_line": 1402, "end_line": 1415, "section": "Setext headings" }, { "markdown": " Foo\n ---\n\n Foo\n---\n", "html": "
    Foo\n---\n\nFoo\n
    \n
    \n", "example": 85, "start_line": 1420, "end_line": 1433, "section": "Setext headings" }, { "markdown": "Foo\n ---- \n", "html": "

    Foo

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    Foo\n---

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    Foo\n= =

    \n

    Foo

    \n
    \n", "example": 88, "start_line": 1460, "end_line": 1471, "section": "Setext headings" }, { "markdown": "Foo \n-----\n", "html": "

    Foo

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    Foo\\

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    `Foo

    \n

    `

    \n

    <a title="a lot

    \n

    of dashes"/>

    \n", "example": 91, "start_line": 1497, "end_line": 1510, "section": "Setext headings" }, { "markdown": "> Foo\n---\n", "html": "
    \n

    Foo

    \n
    \n
    \n", "example": 92, "start_line": 1516, "end_line": 1524, "section": "Setext headings" }, { "markdown": "> foo\nbar\n===\n", "html": "
    \n

    foo\nbar\n===

    \n
    \n", "example": 93, "start_line": 1527, "end_line": 1537, "section": "Setext headings" }, { "markdown": "- Foo\n---\n", "html": "
      \n
    • Foo
    • \n
    \n
    \n", "example": 94, "start_line": 1540, "end_line": 1548, "section": "Setext headings" }, { "markdown": "Foo\nBar\n---\n", "html": "

    Foo\nBar

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    \n

    Foo

    \n

    Bar

    \n

    Baz

    \n", "example": 96, "start_line": 1568, "end_line": 1580, "section": "Setext headings" }, { "markdown": "\n====\n", "html": "

    ====

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    \n
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      \n
    • foo
    • \n
    \n
    \n", "example": 99, "start_line": 1606, "end_line": 1614, "section": "Setext headings" }, { "markdown": " foo\n---\n", "html": "
    foo\n
    \n
    \n", "example": 100, "start_line": 1617, "end_line": 1624, "section": "Setext headings" }, { "markdown": "> foo\n-----\n", "html": "
    \n

    foo

    \n
    \n
    \n", "example": 101, "start_line": 1627, "end_line": 1635, "section": "Setext headings" }, { "markdown": "\\> foo\n------\n", "html": "

    > foo

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    Foo

    \n

    bar

    \n

    baz

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    Foo\nbar

    \n
    \n

    baz

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    Foo\nbar

    \n
    \n

    baz

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    Foo\nbar\n---\nbaz

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    a simple\n  indented code block\n
    \n", "example": 107, "start_line": 1749, "end_line": 1756, "section": "Indented code blocks" }, { "markdown": " - foo\n\n bar\n", "html": "
      \n
    • \n

      foo

      \n

      bar

      \n
    • \n
    \n", "example": 108, "start_line": 1763, "end_line": 1774, "section": "Indented code blocks" }, { "markdown": "1. foo\n\n - bar\n", "html": "
      \n
    1. \n

      foo

      \n
        \n
      • bar
      • \n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 109, "start_line": 1777, "end_line": 1790, "section": "Indented code blocks" }, { "markdown": "
    \n *hi*\n\n - one\n", "html": "
    <a/>\n*hi*\n\n- one\n
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    Foo\nbar

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    foo\n
    \n

    bar

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    Heading

    \n
    foo\n
    \n

    Heading

    \n
    foo\n
    \n
    \n", "example": 115, "start_line": 1878, "end_line": 1893, "section": "Indented code blocks" }, { "markdown": " foo\n bar\n", "html": "
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    foo\n
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    foo  \n
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    <\n >\n
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    <\n >\n
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    foo

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    aaa\n~~~\n
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    aaa\n```\n
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    aaa\n```\n
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    aaa\n~~~\n
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    aaa\n
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    aaa\naaa\n
    \n", "example": 131, "start_line": 2133, "end_line": 2142, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": " ```\naaa\n aaa\naaa\n ```\n", "html": "
    aaa\naaa\naaa\n
    \n", "example": 132, "start_line": 2145, "end_line": 2156, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": " ```\n aaa\n aaa\n aaa\n ```\n", "html": "
    aaa\n aaa\naaa\n
    \n", "example": 133, "start_line": 2159, "end_line": 2170, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": " ```\n aaa\n ```\n", "html": "
    ```\naaa\n```\n
    \n", "example": 134, "start_line": 2175, "end_line": 2184, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "```\naaa\n ```\n", "html": "
    aaa\n
    \n", "example": 135, "start_line": 2190, "end_line": 2197, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": " ```\naaa\n ```\n", "html": "
    aaa\n
    \n", "example": 136, "start_line": 2200, "end_line": 2207, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "```\naaa\n ```\n", "html": "
    aaa\n    ```\n
    \n", "example": 137, "start_line": 2212, "end_line": 2220, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "``` ```\naaa\n", "html": "

    \naaa

    \n", "example": 138, "start_line": 2226, "end_line": 2232, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "~~~~~~\naaa\n~~~ ~~\n", "html": "
    aaa\n~~~ ~~\n
    \n", "example": 139, "start_line": 2235, "end_line": 2243, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "foo\n```\nbar\n```\nbaz\n", "html": "

    foo

    \n
    bar\n
    \n

    baz

    \n", "example": 140, "start_line": 2249, "end_line": 2260, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "foo\n---\n~~~\nbar\n~~~\n# baz\n", "html": "

    foo

    \n
    bar\n
    \n

    baz

    \n", "example": 141, "start_line": 2266, "end_line": 2278, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "```ruby\ndef foo(x)\n return 3\nend\n```\n", "html": "
    def foo(x)\n  return 3\nend\n
    \n", "example": 142, "start_line": 2288, "end_line": 2299, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "~~~~ ruby startline=3 $%@#$\ndef foo(x)\n return 3\nend\n~~~~~~~\n", "html": "
    def foo(x)\n  return 3\nend\n
    \n", "example": 143, "start_line": 2302, "end_line": 2313, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "````;\n````\n", "html": "
    \n", "example": 144, "start_line": 2316, "end_line": 2321, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "``` aa ```\nfoo\n", "html": "

    aa\nfoo

    \n", "example": 145, "start_line": 2326, "end_line": 2332, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "~~~ aa ``` ~~~\nfoo\n~~~\n", "html": "
    foo\n
    \n", "example": 146, "start_line": 2337, "end_line": 2344, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "```\n``` aaa\n```\n", "html": "
    ``` aaa\n
    \n", "example": 147, "start_line": 2349, "end_line": 2356, "section": "Fenced code blocks" }, { "markdown": "
    \n
    \n**Hello**,\n\n_world_.\n
    \n
    \n", "html": "
    \n
    \n**Hello**,\n

    world.\n

    \n
    \n", "example": 148, "start_line": 2428, "end_line": 2443, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n \n \n \n
    \n hi\n
    \n\nokay.\n", "html": "\n \n \n \n
    \n hi\n
    \n

    okay.

    \n", "example": 149, "start_line": 2457, "end_line": 2476, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \n*foo*\n", "example": 151, "start_line": 2492, "end_line": 2498, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \n\n*Markdown*\n\n
    \n", "html": "
    \n

    Markdown

    \n
    \n", "example": 152, "start_line": 2503, "end_line": 2513, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \n
    \n", "html": "
    \n
    \n", "example": 153, "start_line": 2519, "end_line": 2527, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \n
    \n", "html": "
    \n
    \n", "example": 154, "start_line": 2530, "end_line": 2538, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \n*foo*\n\n*bar*\n", "html": "
    \n*foo*\n

    bar

    \n", "example": 155, "start_line": 2542, "end_line": 2551, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \n", "html": "\n", "example": 159, "start_line": 2591, "end_line": 2595, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \nfoo\n
    \n", "html": "
    \nfoo\n
    \n", "example": 160, "start_line": 2598, "end_line": 2606, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \n``` c\nint x = 33;\n```\n", "html": "
    \n``` c\nint x = 33;\n```\n", "example": 161, "start_line": 2615, "end_line": 2625, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n*bar*\n\n", "html": "\n*bar*\n\n", "example": 162, "start_line": 2632, "end_line": 2640, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n*bar*\n\n", "html": "\n*bar*\n\n", "example": 163, "start_line": 2645, "end_line": 2653, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n*bar*\n\n", "html": "\n*bar*\n\n", "example": 164, "start_line": 2656, "end_line": 2664, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n*bar*\n", "html": "\n*bar*\n", "example": 165, "start_line": 2667, "end_line": 2673, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n*foo*\n\n", "html": "\n*foo*\n\n", "example": 166, "start_line": 2682, "end_line": 2690, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n\n*foo*\n\n\n", "html": "\n

    foo

    \n
    \n", "example": 167, "start_line": 2697, "end_line": 2707, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "*foo*\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 168, "start_line": 2715, "end_line": 2719, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \nimport Text.HTML.TagSoup\n\nmain :: IO ()\nmain = print $ parseTags tags\n
    \nokay\n", "html": "
    \nimport Text.HTML.TagSoup\n\nmain :: IO ()\nmain = print $ parseTags tags\n
    \n

    okay

    \n", "example": 169, "start_line": 2731, "end_line": 2747, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\nokay\n", "html": "\n

    okay

    \n", "example": 170, "start_line": 2752, "end_line": 2766, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n", "html": "\n", "example": 171, "start_line": 2771, "end_line": 2787, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\nh1 {color:red;}\n\np {color:blue;}\n\nokay\n", "html": "\nh1 {color:red;}\n\np {color:blue;}\n\n

    okay

    \n", "example": 172, "start_line": 2791, "end_line": 2807, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n\nfoo\n", "html": "\n\nfoo\n", "example": 173, "start_line": 2814, "end_line": 2824, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": ">
    \n> foo\n\nbar\n", "html": "
    \n
    \nfoo\n
    \n

    bar

    \n", "example": 174, "start_line": 2827, "end_line": 2838, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "-
    \n- foo\n", "html": "
      \n
    • \n
      \n
    • \n
    • foo
    • \n
    \n", "example": 175, "start_line": 2841, "end_line": 2851, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n*foo*\n", "html": "\n

    foo

    \n", "example": 176, "start_line": 2856, "end_line": 2862, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "*bar*\n*baz*\n", "html": "*bar*\n

    baz

    \n", "example": 177, "start_line": 2865, "end_line": 2871, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "1. *bar*\n", "html": "1. *bar*\n", "example": 178, "start_line": 2877, "end_line": 2885, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\nokay\n", "html": "\n

    okay

    \n", "example": 179, "start_line": 2890, "end_line": 2902, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "';\n\n?>\nokay\n", "html": "';\n\n?>\n

    okay

    \n", "example": 180, "start_line": 2908, "end_line": 2922, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n", "html": "\n", "example": 181, "start_line": 2927, "end_line": 2931, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\nokay\n", "html": "\n

    okay

    \n", "example": 182, "start_line": 2936, "end_line": 2964, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": " \n\n \n", "html": " \n
    <!-- foo -->\n
    \n", "example": 183, "start_line": 2970, "end_line": 2978, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \n\n
    \n", "html": "
    \n
    <div>\n
    \n", "example": 184, "start_line": 2981, "end_line": 2989, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "Foo\n
    \nbar\n
    \n", "html": "

    Foo

    \n
    \nbar\n
    \n", "example": 185, "start_line": 2995, "end_line": 3005, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \nbar\n
    \n*foo*\n", "html": "
    \nbar\n
    \n*foo*\n", "example": 186, "start_line": 3012, "end_line": 3022, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "Foo\n\nbaz\n", "html": "

    Foo\n\nbaz

    \n", "example": 187, "start_line": 3027, "end_line": 3035, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \n\n*Emphasized* text.\n\n
    \n", "html": "
    \n

    Emphasized text.

    \n
    \n", "example": 188, "start_line": 3068, "end_line": 3078, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "
    \n*Emphasized* text.\n
    \n", "html": "
    \n*Emphasized* text.\n
    \n", "example": 189, "start_line": 3081, "end_line": 3089, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n\n\n\n\n\n\n\n
    \nHi\n
    \n", "html": "\n\n\n\n
    \nHi\n
    \n", "example": 190, "start_line": 3103, "end_line": 3123, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "\n\n \n\n \n\n \n\n
    \n Hi\n
    \n", "html": "\n \n
    <td>\n  Hi\n</td>\n
    \n \n
    \n", "example": 191, "start_line": 3130, "end_line": 3151, "section": "HTML blocks" }, { "markdown": "[foo]: /url \"title\"\n\n[foo]\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 192, "start_line": 3179, "end_line": 3185, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": " [foo]: \n /url \n 'the title' \n\n[foo]\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 193, "start_line": 3188, "end_line": 3196, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[Foo*bar\\]]:my_(url) 'title (with parens)'\n\n[Foo*bar\\]]\n", "html": "

    Foo*bar]

    \n", "example": 194, "start_line": 3199, "end_line": 3205, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[Foo bar]:\n\n'title'\n\n[Foo bar]\n", "html": "

    Foo bar

    \n", "example": 195, "start_line": 3208, "end_line": 3216, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: /url '\ntitle\nline1\nline2\n'\n\n[foo]\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 196, "start_line": 3221, "end_line": 3235, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: /url 'title\n\nwith blank line'\n\n[foo]\n", "html": "

    [foo]: /url 'title

    \n

    with blank line'

    \n

    [foo]

    \n", "example": 197, "start_line": 3240, "end_line": 3250, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]:\n/url\n\n[foo]\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 198, "start_line": 3255, "end_line": 3262, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]:\n\n[foo]\n", "html": "

    [foo]:

    \n

    [foo]

    \n", "example": 199, "start_line": 3267, "end_line": 3274, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: <>\n\n[foo]\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 200, "start_line": 3279, "end_line": 3285, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: (baz)\n\n[foo]\n", "html": "

    [foo]: (baz)

    \n

    [foo]

    \n", "example": 201, "start_line": 3290, "end_line": 3297, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: /url\\bar\\*baz \"foo\\\"bar\\baz\"\n\n[foo]\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 202, "start_line": 3303, "end_line": 3309, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]\n\n[foo]: url\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 203, "start_line": 3314, "end_line": 3320, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]\n\n[foo]: first\n[foo]: second\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 204, "start_line": 3326, "end_line": 3333, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[FOO]: /url\n\n[Foo]\n", "html": "

    Foo

    \n", "example": 205, "start_line": 3339, "end_line": 3345, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[ΑΓΩ]: /φου\n\n[αγω]\n", "html": "

    αγω

    \n", "example": 206, "start_line": 3348, "end_line": 3354, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: /url\n", "html": "", "example": 207, "start_line": 3363, "end_line": 3366, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[\nfoo\n]: /url\nbar\n", "html": "

    bar

    \n", "example": 208, "start_line": 3371, "end_line": 3378, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: /url \"title\" ok\n", "html": "

    [foo]: /url "title" ok

    \n", "example": 209, "start_line": 3384, "end_line": 3388, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: /url\n\"title\" ok\n", "html": "

    "title" ok

    \n", "example": 210, "start_line": 3393, "end_line": 3398, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": " [foo]: /url \"title\"\n\n[foo]\n", "html": "
    [foo]: /url "title"\n
    \n

    [foo]

    \n", "example": 211, "start_line": 3404, "end_line": 3412, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "```\n[foo]: /url\n```\n\n[foo]\n", "html": "
    [foo]: /url\n
    \n

    [foo]

    \n", "example": 212, "start_line": 3418, "end_line": 3428, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "Foo\n[bar]: /baz\n\n[bar]\n", "html": "

    Foo\n[bar]: /baz

    \n

    [bar]

    \n", "example": 213, "start_line": 3433, "end_line": 3442, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "# [Foo]\n[foo]: /url\n> bar\n", "html": "

    Foo

    \n
    \n

    bar

    \n
    \n", "example": 214, "start_line": 3448, "end_line": 3457, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: /url\nbar\n===\n[foo]\n", "html": "

    bar

    \n

    foo

    \n", "example": 215, "start_line": 3459, "end_line": 3467, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: /url\n===\n[foo]\n", "html": "

    ===\nfoo

    \n", "example": 216, "start_line": 3469, "end_line": 3476, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]: /foo-url \"foo\"\n[bar]: /bar-url\n \"bar\"\n[baz]: /baz-url\n\n[foo],\n[bar],\n[baz]\n", "html": "

    foo,\nbar,\nbaz

    \n", "example": 217, "start_line": 3482, "end_line": 3495, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "[foo]\n\n> [foo]: /url\n", "html": "

    foo

    \n
    \n
    \n", "example": 218, "start_line": 3503, "end_line": 3511, "section": "Link reference definitions" }, { "markdown": "aaa\n\nbbb\n", "html": "

    aaa

    \n

    bbb

    \n", "example": 219, "start_line": 3525, "end_line": 3532, "section": "Paragraphs" }, { "markdown": "aaa\nbbb\n\nccc\nddd\n", "html": "

    aaa\nbbb

    \n

    ccc\nddd

    \n", "example": 220, "start_line": 3537, "end_line": 3548, "section": "Paragraphs" }, { "markdown": "aaa\n\n\nbbb\n", "html": "

    aaa

    \n

    bbb

    \n", "example": 221, "start_line": 3553, "end_line": 3561, "section": "Paragraphs" }, { "markdown": " aaa\n bbb\n", "html": "

    aaa\nbbb

    \n", "example": 222, "start_line": 3566, "end_line": 3572, "section": "Paragraphs" }, { "markdown": "aaa\n bbb\n ccc\n", "html": "

    aaa\nbbb\nccc

    \n", "example": 223, "start_line": 3578, "end_line": 3586, "section": "Paragraphs" }, { "markdown": " aaa\nbbb\n", "html": "

    aaa\nbbb

    \n", "example": 224, "start_line": 3592, "end_line": 3598, "section": "Paragraphs" }, { "markdown": " aaa\nbbb\n", "html": "
    aaa\n
    \n

    bbb

    \n", "example": 225, "start_line": 3601, "end_line": 3608, "section": "Paragraphs" }, { "markdown": "aaa \nbbb \n", "html": "

    aaa
    \nbbb

    \n", "example": 226, "start_line": 3615, "end_line": 3621, "section": "Paragraphs" }, { "markdown": " \n\naaa\n \n\n# aaa\n\n \n", "html": "

    aaa

    \n

    aaa

    \n", "example": 227, "start_line": 3632, "end_line": 3644, "section": "Blank lines" }, { "markdown": "> # Foo\n> bar\n> baz\n", "html": "
    \n

    Foo

    \n

    bar\nbaz

    \n
    \n", "example": 228, "start_line": 3700, "end_line": 3710, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "># Foo\n>bar\n> baz\n", "html": "
    \n

    Foo

    \n

    bar\nbaz

    \n
    \n", "example": 229, "start_line": 3715, "end_line": 3725, "section": "Block quotes" }, { "markdown": " > # Foo\n > bar\n > baz\n", "html": "
    \n

    Foo

    \n

    bar\nbaz

    \n
    \n", "example": 230, "start_line": 3730, "end_line": 3740, "section": "Block quotes" }, { "markdown": " > # Foo\n > bar\n > baz\n", "html": "
    > # Foo\n> bar\n> baz\n
    \n", "example": 231, "start_line": 3745, "end_line": 3754, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> # Foo\n> bar\nbaz\n", "html": "
    \n

    Foo

    \n

    bar\nbaz

    \n
    \n", "example": 232, "start_line": 3760, "end_line": 3770, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> bar\nbaz\n> foo\n", "html": "
    \n

    bar\nbaz\nfoo

    \n
    \n", "example": 233, "start_line": 3776, "end_line": 3786, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> foo\n---\n", "html": "
    \n

    foo

    \n
    \n
    \n", "example": 234, "start_line": 3800, "end_line": 3808, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> - foo\n- bar\n", "html": "
    \n
      \n
    • foo
    • \n
    \n
    \n
      \n
    • bar
    • \n
    \n", "example": 235, "start_line": 3820, "end_line": 3832, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> foo\n bar\n", "html": "
    \n
    foo\n
    \n
    \n
    bar\n
    \n", "example": 236, "start_line": 3838, "end_line": 3848, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> ```\nfoo\n```\n", "html": "
    \n
    \n
    \n

    foo

    \n
    \n", "example": 237, "start_line": 3851, "end_line": 3861, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> foo\n - bar\n", "html": "
    \n

    foo\n- bar

    \n
    \n", "example": 238, "start_line": 3867, "end_line": 3875, "section": "Block quotes" }, { "markdown": ">\n", "html": "
    \n
    \n", "example": 239, "start_line": 3891, "end_line": 3896, "section": "Block quotes" }, { "markdown": ">\n> \n> \n", "html": "
    \n
    \n", "example": 240, "start_line": 3899, "end_line": 3906, "section": "Block quotes" }, { "markdown": ">\n> foo\n> \n", "html": "
    \n

    foo

    \n
    \n", "example": 241, "start_line": 3911, "end_line": 3919, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> foo\n\n> bar\n", "html": "
    \n

    foo

    \n
    \n
    \n

    bar

    \n
    \n", "example": 242, "start_line": 3924, "end_line": 3935, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> foo\n> bar\n", "html": "
    \n

    foo\nbar

    \n
    \n", "example": 243, "start_line": 3946, "end_line": 3954, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> foo\n>\n> bar\n", "html": "
    \n

    foo

    \n

    bar

    \n
    \n", "example": 244, "start_line": 3959, "end_line": 3968, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "foo\n> bar\n", "html": "

    foo

    \n
    \n

    bar

    \n
    \n", "example": 245, "start_line": 3973, "end_line": 3981, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> aaa\n***\n> bbb\n", "html": "
    \n

    aaa

    \n
    \n
    \n
    \n

    bbb

    \n
    \n", "example": 246, "start_line": 3987, "end_line": 3999, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> bar\nbaz\n", "html": "
    \n

    bar\nbaz

    \n
    \n", "example": 247, "start_line": 4005, "end_line": 4013, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> bar\n\nbaz\n", "html": "
    \n

    bar

    \n
    \n

    baz

    \n", "example": 248, "start_line": 4016, "end_line": 4025, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> bar\n>\nbaz\n", "html": "
    \n

    bar

    \n
    \n

    baz

    \n", "example": 249, "start_line": 4028, "end_line": 4037, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> > > foo\nbar\n", "html": "
    \n
    \n
    \n

    foo\nbar

    \n
    \n
    \n
    \n", "example": 250, "start_line": 4044, "end_line": 4056, "section": "Block quotes" }, { "markdown": ">>> foo\n> bar\n>>baz\n", "html": "
    \n
    \n
    \n

    foo\nbar\nbaz

    \n
    \n
    \n
    \n", "example": 251, "start_line": 4059, "end_line": 4073, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "> code\n\n> not code\n", "html": "
    \n
    code\n
    \n
    \n
    \n

    not code

    \n
    \n", "example": 252, "start_line": 4081, "end_line": 4093, "section": "Block quotes" }, { "markdown": "A paragraph\nwith two lines.\n\n indented code\n\n> A block quote.\n", "html": "

    A paragraph\nwith two lines.

    \n
    indented code\n
    \n
    \n

    A block quote.

    \n
    \n", "example": 253, "start_line": 4135, "end_line": 4150, "section": "List items" }, { "markdown": "1. A paragraph\n with two lines.\n\n indented code\n\n > A block quote.\n", "html": "
      \n
    1. \n

      A paragraph\nwith two lines.

      \n
      indented code\n
      \n
      \n

      A block quote.

      \n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 254, "start_line": 4157, "end_line": 4176, "section": "List items" }, { "markdown": "- one\n\n two\n", "html": "
      \n
    • one
    • \n
    \n

    two

    \n", "example": 255, "start_line": 4190, "end_line": 4199, "section": "List items" }, { "markdown": "- one\n\n two\n", "html": "
      \n
    • \n

      one

      \n

      two

      \n
    • \n
    \n", "example": 256, "start_line": 4202, "end_line": 4213, "section": "List items" }, { "markdown": " - one\n\n two\n", "html": "
      \n
    • one
    • \n
    \n
     two\n
    \n", "example": 257, "start_line": 4216, "end_line": 4226, "section": "List items" }, { "markdown": " - one\n\n two\n", "html": "
      \n
    • \n

      one

      \n

      two

      \n
    • \n
    \n", "example": 258, "start_line": 4229, "end_line": 4240, "section": "List items" }, { "markdown": " > > 1. one\n>>\n>> two\n", "html": "
    \n
    \n
      \n
    1. \n

      one

      \n

      two

      \n
    2. \n
    \n
    \n
    \n", "example": 259, "start_line": 4251, "end_line": 4266, "section": "List items" }, { "markdown": ">>- one\n>>\n > > two\n", "html": "
    \n
    \n
      \n
    • one
    • \n
    \n

    two

    \n
    \n
    \n", "example": 260, "start_line": 4278, "end_line": 4291, "section": "List items" }, { "markdown": "-one\n\n2.two\n", "html": "

    -one

    \n

    2.two

    \n", "example": 261, "start_line": 4297, "end_line": 4304, "section": "List items" }, { "markdown": "- foo\n\n\n bar\n", "html": "
      \n
    • \n

      foo

      \n

      bar

      \n
    • \n
    \n", "example": 262, "start_line": 4310, "end_line": 4322, "section": "List items" }, { "markdown": "1. foo\n\n ```\n bar\n ```\n\n baz\n\n > bam\n", "html": "
      \n
    1. \n

      foo

      \n
      bar\n
      \n

      baz

      \n
      \n

      bam

      \n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 263, "start_line": 4327, "end_line": 4349, "section": "List items" }, { "markdown": "- Foo\n\n bar\n\n\n baz\n", "html": "
      \n
    • \n

      Foo

      \n
      bar\n\n\nbaz\n
      \n
    • \n
    \n", "example": 264, "start_line": 4355, "end_line": 4373, "section": "List items" }, { "markdown": "123456789. ok\n", "html": "
      \n
    1. ok
    2. \n
    \n", "example": 265, "start_line": 4377, "end_line": 4383, "section": "List items" }, { "markdown": "1234567890. not ok\n", "html": "

    1234567890. not ok

    \n", "example": 266, "start_line": 4386, "end_line": 4390, "section": "List items" }, { "markdown": "0. ok\n", "html": "
      \n
    1. ok
    2. \n
    \n", "example": 267, "start_line": 4395, "end_line": 4401, "section": "List items" }, { "markdown": "003. ok\n", "html": "
      \n
    1. ok
    2. \n
    \n", "example": 268, "start_line": 4404, "end_line": 4410, "section": "List items" }, { "markdown": "-1. not ok\n", "html": "

    -1. not ok

    \n", "example": 269, "start_line": 4415, "end_line": 4419, "section": "List items" }, { "markdown": "- foo\n\n bar\n", "html": "
      \n
    • \n

      foo

      \n
      bar\n
      \n
    • \n
    \n", "example": 270, "start_line": 4438, "end_line": 4450, "section": "List items" }, { "markdown": " 10. foo\n\n bar\n", "html": "
      \n
    1. \n

      foo

      \n
      bar\n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 271, "start_line": 4455, "end_line": 4467, "section": "List items" }, { "markdown": " indented code\n\nparagraph\n\n more code\n", "html": "
    indented code\n
    \n

    paragraph

    \n
    more code\n
    \n", "example": 272, "start_line": 4474, "end_line": 4486, "section": "List items" }, { "markdown": "1. indented code\n\n paragraph\n\n more code\n", "html": "
      \n
    1. \n
      indented code\n
      \n

      paragraph

      \n
      more code\n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 273, "start_line": 4489, "end_line": 4505, "section": "List items" }, { "markdown": "1. indented code\n\n paragraph\n\n more code\n", "html": "
      \n
    1. \n
       indented code\n
      \n

      paragraph

      \n
      more code\n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 274, "start_line": 4511, "end_line": 4527, "section": "List items" }, { "markdown": " foo\n\nbar\n", "html": "

    foo

    \n

    bar

    \n", "example": 275, "start_line": 4538, "end_line": 4545, "section": "List items" }, { "markdown": "- foo\n\n bar\n", "html": "
      \n
    • foo
    • \n
    \n

    bar

    \n", "example": 276, "start_line": 4548, "end_line": 4557, "section": "List items" }, { "markdown": "- foo\n\n bar\n", "html": "
      \n
    • \n

      foo

      \n

      bar

      \n
    • \n
    \n", "example": 277, "start_line": 4565, "end_line": 4576, "section": "List items" }, { "markdown": "-\n foo\n-\n ```\n bar\n ```\n-\n baz\n", "html": "
      \n
    • foo
    • \n
    • \n
      bar\n
      \n
    • \n
    • \n
      baz\n
      \n
    • \n
    \n", "example": 278, "start_line": 4592, "end_line": 4613, "section": "List items" }, { "markdown": "- \n foo\n", "html": "
      \n
    • foo
    • \n
    \n", "example": 279, "start_line": 4618, "end_line": 4625, "section": "List items" }, { "markdown": "-\n\n foo\n", "html": "
      \n
    • \n
    \n

    foo

    \n", "example": 280, "start_line": 4632, "end_line": 4641, "section": "List items" }, { "markdown": "- foo\n-\n- bar\n", "html": "
      \n
    • foo
    • \n
    • \n
    • bar
    • \n
    \n", "example": 281, "start_line": 4646, "end_line": 4656, "section": "List items" }, { "markdown": "- foo\n- \n- bar\n", "html": "
      \n
    • foo
    • \n
    • \n
    • bar
    • \n
    \n", "example": 282, "start_line": 4661, "end_line": 4671, "section": "List items" }, { "markdown": "1. foo\n2.\n3. bar\n", "html": "
      \n
    1. foo
    2. \n
    3. \n
    4. bar
    5. \n
    \n", "example": 283, "start_line": 4676, "end_line": 4686, "section": "List items" }, { "markdown": "*\n", "html": "
      \n
    • \n
    \n", "example": 284, "start_line": 4691, "end_line": 4697, "section": "List items" }, { "markdown": "foo\n*\n\nfoo\n1.\n", "html": "

    foo\n*

    \n

    foo\n1.

    \n", "example": 285, "start_line": 4701, "end_line": 4712, "section": "List items" }, { "markdown": " 1. A paragraph\n with two lines.\n\n indented code\n\n > A block quote.\n", "html": "
      \n
    1. \n

      A paragraph\nwith two lines.

      \n
      indented code\n
      \n
      \n

      A block quote.

      \n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 286, "start_line": 4723, "end_line": 4742, "section": "List items" }, { "markdown": " 1. A paragraph\n with two lines.\n\n indented code\n\n > A block quote.\n", "html": "
      \n
    1. \n

      A paragraph\nwith two lines.

      \n
      indented code\n
      \n
      \n

      A block quote.

      \n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 287, "start_line": 4747, "end_line": 4766, "section": "List items" }, { "markdown": " 1. A paragraph\n with two lines.\n\n indented code\n\n > A block quote.\n", "html": "
      \n
    1. \n

      A paragraph\nwith two lines.

      \n
      indented code\n
      \n
      \n

      A block quote.

      \n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 288, "start_line": 4771, "end_line": 4790, "section": "List items" }, { "markdown": " 1. A paragraph\n with two lines.\n\n indented code\n\n > A block quote.\n", "html": "
    1.  A paragraph\n    with two lines.\n\n        indented code\n\n    > A block quote.\n
    \n", "example": 289, "start_line": 4795, "end_line": 4810, "section": "List items" }, { "markdown": " 1. A paragraph\nwith two lines.\n\n indented code\n\n > A block quote.\n", "html": "
      \n
    1. \n

      A paragraph\nwith two lines.

      \n
      indented code\n
      \n
      \n

      A block quote.

      \n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 290, "start_line": 4825, "end_line": 4844, "section": "List items" }, { "markdown": " 1. A paragraph\n with two lines.\n", "html": "
      \n
    1. A paragraph\nwith two lines.
    2. \n
    \n", "example": 291, "start_line": 4849, "end_line": 4857, "section": "List items" }, { "markdown": "> 1. > Blockquote\ncontinued here.\n", "html": "
    \n
      \n
    1. \n
      \n

      Blockquote\ncontinued here.

      \n
      \n
    2. \n
    \n
    \n", "example": 292, "start_line": 4862, "end_line": 4876, "section": "List items" }, { "markdown": "> 1. > Blockquote\n> continued here.\n", "html": "
    \n
      \n
    1. \n
      \n

      Blockquote\ncontinued here.

      \n
      \n
    2. \n
    \n
    \n", "example": 293, "start_line": 4879, "end_line": 4893, "section": "List items" }, { "markdown": "- foo\n - bar\n - baz\n - boo\n", "html": "
      \n
    • foo\n
        \n
      • bar\n
          \n
        • baz\n
            \n
          • boo
          • \n
          \n
        • \n
        \n
      • \n
      \n
    • \n
    \n", "example": 294, "start_line": 4907, "end_line": 4928, "section": "List items" }, { "markdown": "- foo\n - bar\n - baz\n - boo\n", "html": "
      \n
    • foo
    • \n
    • bar
    • \n
    • baz
    • \n
    • boo
    • \n
    \n", "example": 295, "start_line": 4933, "end_line": 4945, "section": "List items" }, { "markdown": "10) foo\n - bar\n", "html": "
      \n
    1. foo\n
        \n
      • bar
      • \n
      \n
    2. \n
    \n", "example": 296, "start_line": 4950, "end_line": 4961, "section": "List items" }, { "markdown": "10) foo\n - bar\n", "html": "
      \n
    1. foo
    2. \n
    \n
      \n
    • bar
    • \n
    \n", "example": 297, "start_line": 4966, "end_line": 4976, "section": "List items" }, { "markdown": "- - foo\n", "html": "
      \n
    • \n
        \n
      • foo
      • \n
      \n
    • \n
    \n", "example": 298, "start_line": 4981, "end_line": 4991, "section": "List items" }, { "markdown": "1. - 2. foo\n", "html": "
      \n
    1. \n
        \n
      • \n
          \n
        1. foo
        2. \n
        \n
      • \n
      \n
    2. \n
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      \n
    • \n

      Foo

      \n
    • \n
    • \n

      Bar

      \nbaz
    • \n
    \n", "example": 300, "start_line": 5013, "end_line": 5027, "section": "List items" }, { "markdown": "- foo\n- bar\n+ baz\n", "html": "
      \n
    • foo
    • \n
    • bar
    • \n
    \n
      \n
    • baz
    • \n
    \n", "example": 301, "start_line": 5249, "end_line": 5261, "section": "Lists" }, { "markdown": "1. foo\n2. bar\n3) baz\n", "html": "
      \n
    1. foo
    2. \n
    3. bar
    4. \n
    \n
      \n
    1. baz
    2. \n
    \n", "example": 302, "start_line": 5264, "end_line": 5276, "section": "Lists" }, { "markdown": "Foo\n- bar\n- baz\n", "html": "

    Foo

    \n
      \n
    • bar
    • \n
    • baz
    • \n
    \n", "example": 303, "start_line": 5283, "end_line": 5293, "section": "Lists" }, { "markdown": "The number of windows in my house is\n14. The number of doors is 6.\n", "html": "

    The number of windows in my house is\n14. The number of doors is 6.

    \n", "example": 304, "start_line": 5360, "end_line": 5366, "section": "Lists" }, { "markdown": "The number of windows in my house is\n1. The number of doors is 6.\n", "html": "

    The number of windows in my house is

    \n
      \n
    1. The number of doors is 6.
    2. \n
    \n", "example": 305, "start_line": 5370, "end_line": 5378, "section": "Lists" }, { "markdown": "- foo\n\n- bar\n\n\n- baz\n", "html": "
      \n
    • \n

      foo

      \n
    • \n
    • \n

      bar

      \n
    • \n
    • \n

      baz

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    • \n
    \n", "example": 306, "start_line": 5384, "end_line": 5403, "section": "Lists" }, { "markdown": "- foo\n - bar\n - baz\n\n\n bim\n", "html": "
      \n
    • foo\n
        \n
      • bar\n
          \n
        • \n

          baz

          \n

          bim

          \n
        • \n
        \n
      • \n
      \n
    • \n
    \n", "example": 307, "start_line": 5405, "end_line": 5427, "section": "Lists" }, { "markdown": "- foo\n- bar\n\n\n\n- baz\n- bim\n", "html": "
      \n
    • foo
    • \n
    • bar
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      \n
    • baz
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    • bim
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      \n
    • \n

      foo

      \n

      notcode

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    • \n
    • \n

      foo

      \n
    • \n
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    code\n
    \n", "example": 309, "start_line": 5456, "end_line": 5479, "section": "Lists" }, { "markdown": "- a\n - b\n - c\n - d\n - e\n - f\n- g\n", "html": "
      \n
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    • \n
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      \n
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      a

      \n
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      b

      \n
    4. \n
    5. \n

      c

      \n
    6. \n
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      \n
    • a
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    • \n
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    • \n
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      \n
    1. \n

      a

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    3. c\n
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      \n
    • \n

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    • \n

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    • \n
    • \n

      c

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      \n
    • \n

      a

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      c

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    • \n
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      \n
    • \n

      a

      \n
    • \n
    • \n

      b

      \n

      c

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    • \n
    • \n

      d

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    • \n
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      \n
    • \n

      a

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      b

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    • \n
    • \n

      d

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    • \n
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      \n
    • a
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      \n
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    • c
    • \n
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      \n
    • a\n
        \n
      • \n

        b

        \n

        c

        \n
      • \n
      \n
    • \n
    • d
    • \n
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      \n
    • a\n
      \n

      b

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    • \n
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      \n
    • a\n
      \n

      b

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      c\n
      \n
    • \n
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    • a
    • \n
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      \n
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      \n
    • \n
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      \n
    1. \n
      foo\n
      \n

      bar

      \n
    2. \n
    \n", "example": 324, "start_line": 5783, "end_line": 5797, "section": "Lists" }, { "markdown": "* foo\n * bar\n\n baz\n", "html": "
      \n
    • \n

      foo

      \n
        \n
      • bar
      • \n
      \n

      baz

      \n
    • \n
    \n", "example": 325, "start_line": 5802, "end_line": 5817, "section": "Lists" }, { "markdown": "- a\n - b\n - c\n\n- d\n - e\n - f\n", "html": "
      \n
    • \n

      a

      \n
        \n
      • b
      • \n
      • c
      • \n
      \n
    • \n
    • \n

      d

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        \n
      • e
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    • \n
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    hilo`

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    foo

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    foo ` bar

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    ``

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    ``

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    a

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     b 

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     \n

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    foo bar baz

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    foo

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    foo bar baz

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    foo\\bar`

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    foo`bar

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    foo `` bar

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    *foo*

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    [not a link](/foo)

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    <a href="">`

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    `\n", "html": "

    `

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    <https://foo.bar.baz>`

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    https://foo.bar.`baz`

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    ```foo``

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    `foo

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    `foobar

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    foo bar

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    a * foo bar*

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    a*"foo"*

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    * a *

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    *$*alpha.

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    *£*bravo.

    \n

    *€*charlie.

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    foobar

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    5678

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    foo bar

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    _ foo bar_

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    a_"foo"_

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    foo_bar_

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    5_6_78

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    пристаням_стремятся_

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    _foo*

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    *foo bar *

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    *foo bar\n*

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    (foo)

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    foobar

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    _foo bar _

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    (foo)

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    _foo_bar

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    _пристаням_стремятся

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    foo_bar_baz

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    (bar).

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    foo bar

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    ** foo bar**

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    a**"foo"**

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    foobar

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    foo bar

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    __ foo bar__

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    __\nfoo bar__

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    a__"foo"__

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    foo__bar__

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    5__6__78

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    пристаням__стремятся__

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    foo, bar, baz

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    foo-(bar)

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    **foo bar **

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    **(**foo)

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    (foo)

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    Gomphocarpus (Gomphocarpus physocarpus, syn.\nAsclepias physocarpa)

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    foo "bar" foo

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    foobar

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    __foo bar __

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    __(__foo)

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    (foo)

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    __foo__bar

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    foo__bar__baz

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    (bar).

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    foo bar

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    foo\nbar

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    foo bar baz

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    foo bar baz

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    foo bar

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    foo bar

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    foo bar baz

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    foobarbaz

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    foo**bar

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    foo bar

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    foo bar

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    foobar

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    foobarbaz

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    foobar***baz

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    foo bar baz bim bop

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    foo bar

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    ** is not an empty emphasis

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    **** is not an empty strong emphasis

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    foo bar

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    foo\nbar

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    foo bar baz

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    foo bar baz

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    foo bar

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    foo bar

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    foo bar baz

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    foobarbaz

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    foo bar

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    foo bar

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    foo bar baz\nbim bop

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    foo bar

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    __ is not an empty emphasis

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    foo ***

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    foo *

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    foo _

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    foo *****

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    foo *

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    foo _

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    *foo

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    foo*

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    *foo

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    foo*

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    foo***

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    foo ___

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    foo _

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    foo *

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    foo _____

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    foo _

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    foo *

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    _foo

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    foo_

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    ___foo

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    foo_

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    foo___

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    foo

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    foo

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    foo

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    foo

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    foo

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    foo

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    foo

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    foo

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    foo

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    foo _bar baz_

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    foo bar *baz bim bam

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    **foo bar baz

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    *foo bar baz

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    *bar*

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    *

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    **

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    __

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    a *

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    a _

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    link

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    \n", "example": 487, "start_line": 7576, "end_line": 7580, "section": "Links" }, { "markdown": "[link](/my uri)\n", "html": "

    [link](/my uri)

    \n", "example": 488, "start_line": 7585, "end_line": 7589, "section": "Links" }, { "markdown": "[link](
    )\n", "html": "

    link

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    [link](foo\nbar)

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    [link]()

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    a

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    [link](<foo>)

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    [a](<b)c\n[a](<b)c>\n[a](c)

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    link

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    link

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    [link](foo(and(bar))

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    link

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    link

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    link

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    link

    \n

    link

    \n

    link

    \n", "example": 501, "start_line": 7699, "end_line": 7709, "section": "Links" }, { "markdown": "[link](foo\\bar)\n", "html": "

    link

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    link

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    link

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    link\nlink\nlink

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    link

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    link

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    [link](/url "title "and" title")

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    link

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    link

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    [link] (/uri)

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    link [foo [bar]]

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    [link] bar](/uri)

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    [link bar

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    link [bar

    \n", "example": 515, "start_line": 7861, "end_line": 7865, "section": "Links" }, { "markdown": "[link *foo **bar** `#`*](/uri)\n", "html": "

    link foo bar #

    \n", "example": 516, "start_line": 7870, "end_line": 7874, "section": "Links" }, { "markdown": "[![moon](moon.jpg)](/uri)\n", "html": "

    \"moon\"

    \n", "example": 517, "start_line": 7877, "end_line": 7881, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo [bar](/uri)](/uri)\n", "html": "

    [foo bar](/uri)

    \n", "example": 518, "start_line": 7886, "end_line": 7890, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo *[bar [baz](/uri)](/uri)*](/uri)\n", "html": "

    [foo [bar baz](/uri)](/uri)

    \n", "example": 519, "start_line": 7893, "end_line": 7897, "section": "Links" }, { "markdown": "![[[foo](uri1)](uri2)](uri3)\n", "html": "

    \"[foo](uri2)\"

    \n", "example": 520, "start_line": 7900, "end_line": 7904, "section": "Links" }, { "markdown": "*[foo*](/uri)\n", "html": "

    *foo*

    \n", "example": 521, "start_line": 7910, "end_line": 7914, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo *bar](baz*)\n", "html": "

    foo *bar

    \n", "example": 522, "start_line": 7917, "end_line": 7921, "section": "Links" }, { "markdown": "*foo [bar* baz]\n", "html": "

    foo [bar baz]

    \n", "example": 523, "start_line": 7927, "end_line": 7931, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo \n", "html": "

    [foo

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    [foo](/uri)

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    [foohttps://example.com/?search=](uri)

    \n", "example": 526, "start_line": 7951, "end_line": 7955, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo][bar]\n\n[bar]: /url \"title\"\n", "html": "

    foo

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    link [foo [bar]]

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    link [bar

    \n", "example": 529, "start_line": 8013, "end_line": 8019, "section": "Links" }, { "markdown": "[link *foo **bar** `#`*][ref]\n\n[ref]: /uri\n", "html": "

    link foo bar #

    \n", "example": 530, "start_line": 8024, "end_line": 8030, "section": "Links" }, { "markdown": "[![moon](moon.jpg)][ref]\n\n[ref]: /uri\n", "html": "

    \"moon\"

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    [foo bar]ref

    \n", "example": 532, "start_line": 8044, "end_line": 8050, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo *bar [baz][ref]*][ref]\n\n[ref]: /uri\n", "html": "

    [foo bar baz]ref

    \n", "example": 533, "start_line": 8053, "end_line": 8059, "section": "Links" }, { "markdown": "*[foo*][ref]\n\n[ref]: /uri\n", "html": "

    *foo*

    \n", "example": 534, "start_line": 8068, "end_line": 8074, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo *bar][ref]*\n\n[ref]: /uri\n", "html": "

    foo *bar*

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    [foo

    \n", "example": 536, "start_line": 8089, "end_line": 8095, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo`][ref]`\n\n[ref]: /uri\n", "html": "

    [foo][ref]

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    [foohttps://example.com/?search=][ref]

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    foo

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    \n", "example": 540, "start_line": 8129, "end_line": 8135, "section": "Links" }, { "markdown": "[Foo\n bar]: /url\n\n[Baz][Foo bar]\n", "html": "

    Baz

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    [foo] bar

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    [foo]\nbar

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    bar

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    [bar][foo!]

    \n", "example": 545, "start_line": 8219, "end_line": 8225, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo][ref[]\n\n[ref[]: /uri\n", "html": "

    [foo][ref[]

    \n

    [ref[]: /uri

    \n", "example": 546, "start_line": 8231, "end_line": 8238, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo][ref[bar]]\n\n[ref[bar]]: /uri\n", "html": "

    [foo][ref[bar]]

    \n

    [ref[bar]]: /uri

    \n", "example": 547, "start_line": 8241, "end_line": 8248, "section": "Links" }, { "markdown": "[[[foo]]]\n\n[[[foo]]]: /url\n", "html": "

    [[[foo]]]

    \n

    [[[foo]]]: /url

    \n", "example": 548, "start_line": 8251, "end_line": 8258, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo][ref\\[]\n\n[ref\\[]: /uri\n", "html": "

    foo

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    bar\\

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    []

    \n

    []: /uri

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    [\n]

    \n

    [\n]: /uri

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    foo

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    foo bar

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    Foo

    \n", "example": 555, "start_line": 8337, "end_line": 8343, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo] \n[]\n\n[foo]: /url \"title\"\n", "html": "

    foo\n[]

    \n", "example": 556, "start_line": 8350, "end_line": 8358, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo]\n\n[foo]: /url \"title\"\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 557, "start_line": 8370, "end_line": 8376, "section": "Links" }, { "markdown": "[*foo* bar]\n\n[*foo* bar]: /url \"title\"\n", "html": "

    foo bar

    \n", "example": 558, "start_line": 8379, "end_line": 8385, "section": "Links" }, { "markdown": "[[*foo* bar]]\n\n[*foo* bar]: /url \"title\"\n", "html": "

    [foo bar]

    \n", "example": 559, "start_line": 8388, "end_line": 8394, "section": "Links" }, { "markdown": "[[bar [foo]\n\n[foo]: /url\n", "html": "

    [[bar foo

    \n", "example": 560, "start_line": 8397, "end_line": 8403, "section": "Links" }, { "markdown": "[Foo]\n\n[foo]: /url \"title\"\n", "html": "

    Foo

    \n", "example": 561, "start_line": 8408, "end_line": 8414, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo] bar\n\n[foo]: /url\n", "html": "

    foo bar

    \n", "example": 562, "start_line": 8419, "end_line": 8425, "section": "Links" }, { "markdown": "\\[foo]\n\n[foo]: /url \"title\"\n", "html": "

    [foo]

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    *foo*

    \n", "example": 564, "start_line": 8443, "end_line": 8449, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo][bar]\n\n[foo]: /url1\n[bar]: /url2\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 565, "start_line": 8455, "end_line": 8462, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo][]\n\n[foo]: /url1\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 566, "start_line": 8464, "end_line": 8470, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo]()\n\n[foo]: /url1\n", "html": "

    foo

    \n", "example": 567, "start_line": 8474, "end_line": 8480, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo](not a link)\n\n[foo]: /url1\n", "html": "

    foo(not a link)

    \n", "example": 568, "start_line": 8482, "end_line": 8488, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo][bar][baz]\n\n[baz]: /url\n", "html": "

    [foo]bar

    \n", "example": 569, "start_line": 8493, "end_line": 8499, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo][bar][baz]\n\n[baz]: /url1\n[bar]: /url2\n", "html": "

    foobaz

    \n", "example": 570, "start_line": 8505, "end_line": 8512, "section": "Links" }, { "markdown": "[foo][bar][baz]\n\n[baz]: /url1\n[foo]: /url2\n", "html": "

    [foo]bar

    \n", "example": 571, "start_line": 8518, "end_line": 8525, "section": "Links" }, { "markdown": "![foo](/url \"title\")\n", "html": "

    \"foo\"

    \n", "example": 572, "start_line": 8541, "end_line": 8545, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo *bar*]\n\n[foo *bar*]: train.jpg \"train & tracks\"\n", "html": "

    \"foo

    \n", "example": 573, "start_line": 8548, "end_line": 8554, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo ![bar](/url)](/url2)\n", "html": "

    \"foo

    \n", "example": 574, "start_line": 8557, "end_line": 8561, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo [bar](/url)](/url2)\n", "html": "

    \"foo

    \n", "example": 575, "start_line": 8564, "end_line": 8568, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo *bar*][]\n\n[foo *bar*]: train.jpg \"train & tracks\"\n", "html": "

    \"foo

    \n", "example": 576, "start_line": 8578, "end_line": 8584, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo *bar*][foobar]\n\n[FOOBAR]: train.jpg \"train & tracks\"\n", "html": "

    \"foo

    \n", "example": 577, "start_line": 8587, "end_line": 8593, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo](train.jpg)\n", "html": "

    \"foo\"

    \n", "example": 578, "start_line": 8596, "end_line": 8600, "section": "Images" }, { "markdown": "My ![foo bar](/path/to/train.jpg \"title\" )\n", "html": "

    My \"foo

    \n", "example": 579, "start_line": 8603, "end_line": 8607, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo]()\n", "html": "

    \"foo\"

    \n", "example": 580, "start_line": 8610, "end_line": 8614, "section": "Images" }, { "markdown": "![](/url)\n", "html": "

    \"\"

    \n", "example": 581, "start_line": 8617, "end_line": 8621, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo][bar]\n\n[bar]: /url\n", "html": "

    \"foo\"

    \n", "example": 582, "start_line": 8626, "end_line": 8632, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo][bar]\n\n[BAR]: /url\n", "html": "

    \"foo\"

    \n", "example": 583, "start_line": 8635, "end_line": 8641, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo][]\n\n[foo]: /url \"title\"\n", "html": "

    \"foo\"

    \n", "example": 584, "start_line": 8646, "end_line": 8652, "section": "Images" }, { "markdown": "![*foo* bar][]\n\n[*foo* bar]: /url \"title\"\n", "html": "

    \"foo

    \n", "example": 585, "start_line": 8655, "end_line": 8661, "section": "Images" }, { "markdown": "![Foo][]\n\n[foo]: /url \"title\"\n", "html": "

    \"Foo\"

    \n", "example": 586, "start_line": 8666, "end_line": 8672, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo] \n[]\n\n[foo]: /url \"title\"\n", "html": "

    \"foo\"\n[]

    \n", "example": 587, "start_line": 8678, "end_line": 8686, "section": "Images" }, { "markdown": "![foo]\n\n[foo]: /url \"title\"\n", "html": "

    \"foo\"

    \n", "example": 588, "start_line": 8691, "end_line": 8697, "section": "Images" }, { "markdown": "![*foo* bar]\n\n[*foo* bar]: /url \"title\"\n", "html": "

    \"foo

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    ![[foo]]

    \n

    [[foo]]: /url "title"

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    \"Foo\"

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    ![foo]

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    !foo

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    http://foo.bar.baz

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    https://foo.bar.baz/test?q=hello&id=22&boolean

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    irc://foo.bar:2233/baz

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    a+b+c:d

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    https://../

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    localhost:5001/foo

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    <https://foo.bar/baz bim>

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    https://example.com/\\[\\

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    foo@bar.example.com

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    foo+special@Bar.baz-bar0.com

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    <>

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    foo@bar.example.com

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    Foo

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    foo

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    foo
    \nbar

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